Reg. ord. n. 59 del 2025 pubbl. su G.U. del 09/04/2025 n. 15
Ordinanza del Tribunale di Milano del 14/03/2025
Tra: O.T.A.A. K.
Oggetto:
Reati e pene – Furto con strappo – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Irragionevole equiparazione rispetto al trattamento previsto per la fattispecie di furto in abitazione asseritamente connotata da maggiore offensività – Irragionevole equiparazione nel trattamento sanzionatorio e segnatamente nel minimo edittale delle ipotesi di furto con strappo aggravato a quelli di rapina ed estorsione – Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee – Ingiustificata parificazione di situazioni eterogenee – Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza nonché della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 624
Co. 2
codice penale
del
Num.
Art. 624
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 1
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Camera di Consiglio del 22 settembre 2025 rel. BUSCEMA
Testo dell'ordinanza
N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2025
Ordinanza del 14 marzo 2025 del Tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di O. T. A. A. K..
Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio -
Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non
eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve
entita'.
- Codice penale, art. 624-bis, commi secondo e terzo.
(GU n. 15 del 09-04-2025)
TRIBUNALE DI MILANO
Ufficio del Giudice per l'Udienza preliminare
Ordinanza di rimessione della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in
cui non prevede che la pena prevista possa essere diminuita in misura
non eccedente un terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le
modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita',
per violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione.
Letti gli atti del procedimento a carico di O. T. A. A. K. n. ...
il ... - (l'imputato non parla e non comprende la lingua italiana) -
attualmente sottoposto a misura non custodiale dell'obbligo di
presentazione alla Polizia giudiziaria - assistito e difeso
dall'avvocato Achironpaola Cortazzo - imputato in ordine al reato di
cui agli articoli 624-bis, comma 2 e 625, comma 1 n. 8 bis) del
codice penale perche' si impossessava della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la deteneva, strappandola di dosso alla persona.
Segnatamente, a bordo del treno, durante la fase di arresto del
convoglio - giunto alla stazione di proveniente dalla stazione di
.... -, si impossessava di una catenina d'oro con ciondolo in
acquamarina, di proprieta' di S. A., strappandogliela dal collo e
dandosi alla fuga - prima all'interno del vagone adiacente a quello
occupato dalla persona offesa, in attesa che il treno si fermasse
completamente, e poi, scendendo dal treno ormai fermo, all'interno
della stazione di... - fatto commesso in ... il ...;
Il Giudice dell'udienza preliminare di Milano dott.ssa Fiammetta
Modica, innanzi al quale l'imputato ha avanzato istanza di ammissione
al rito abbreviato con udienza gia' calendarizzata al 10 gennaio
2025, ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede
che la pena prevista possa essere diminuita in misura non eccedente
un terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le modalita' o
le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del
danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita', per
violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. La
questione prospettata, sottoposta alla delibazione del Giudice da
parte del difensore, appare rilevante in relazione al giudizio in
corso e non manifestamente infondata.
Sullo svolgimento del processo
L'odierno imputato e' stato sottoposto a fermo di indiziato di
delitto per il reato di furto con strappo aggravato, commesso su un
mezzo di trasporto pubblico.
In particolare, in data ... l'imputato si avvicinava alla persona
offesa nelle vicinanze della Stazione di ... mentre era seduta
insieme alla figlia nella seconda carrozza di testa al piano
superiore sul treno diretto a ... e le strappava con violenza dal
collo una collana d'oro con ciondolo in pietra acqua marina. Il
pubblico ministero formulava la richiesta di convalida del fermo,
nonche' l'applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, pervenuta in data 11 settembre 2024. Il Giudice per le
indagini preliminari convalidava il fermo ai sensi dell'art. 390 del
codice di procedura penale e applicava nei confronti del K. la misura
cautelare dell'obbligo di dimora in ... unitamente all'obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria, confermando la qualificazione
giuridica in termini di furto con strappo aggravato, come operata dal
pubblico ministero.
Dal provvedimento cautelare si legge: «in considerazione della
giovane eta' e della contenuta gravita' del fatto (non essendo stata
esercitata violenza sulla persona), si ritiene adeguata la misura
dell'obbligo di dimora e unitamente all'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria.
Il pubblico ministero esercitava l'azione penale con richiesta di
giudizio immediato. Il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano, sussistendo i presupposti di legge, emetteva
decreto di giudizio immediato in data 23 settembre 2024.
L'imputato, a mezzo di procuratore speciale, chiedeva di
procedersi nelle forme del rito abbreviato. La scrivente, in qualita'
di GUP, fissava l'udienza del 10 gennaio 2025 per l'ammissione del
rito ed eventuale discussione.
In occasione della predetta udienza, conclusi gli accertamenti
relativi alla regolare costituzione delle parti, l'imputato,
assistito dall'interprete di lingua araba, avanzava istanza di
ammissione al rito abbreviato; il Giudice ammetteva il rito.
In quella stessa sede, il pubblico ministero rassegnava le sue
conclusioni chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anni 2
mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla
contestata aggravante, operata la riduzione per l'incidenza del rito.
Il difensore dell'imputato, prima della sua arringa e delle
conclusioni, avanzava questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 624-bis del codice penale in relazione al quantum di pena
stabilito dal legislatore relativamente al minimo edittale, per
violazione degli articoli 3, 27, commi 1 e 3 della Costituzione e
depositava memoria scritta.
Il Giudice attesa la complessita' della questione sottoposta al
suo sindacato rinviava l'udienza in data 14 marzo 2025.
Nelle more il Giudice, su istanza del difensore dell'imputato
formulata in udienza, sostituiva la misura cautelare della custodia
in carcere (applicata a seguito di aggravamento della misura
originaria) con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria nonche' con la previsione dell'obbligo di
dimora nel Comune di ... .
All'udienza odierna e' stata data lettura della presente
ordinanza, con la quale la scrivente rimette la questione incidentale
di legittimita' costituzionale suddetta dinanzi al Giudice delle
Leggi, ritenendola rilevante ai fini della definizione del
procedimento a quo e non manifestamente infondata, per le ragioni che
si illustreranno nel prosieguo.
Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
Nel caso di specie, la questione di legittimita' costituzionale
prospettata risulta indubbiamente rilevante, vertendo sulla
sproporzionalita' e irragionevolezza della vigente disciplina
normativa in materia di furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis,
comma 2 e 3 c.p., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza
sostanziale e razionalita' di cui all'art. 3, comma 2 della
Costituzione, nonche' della personalita' della responsabilita' penale
e della finalita' rieducativa cui la pena deve sempre tendere,
sancita dall'art. 27, commi 1 e 3, della legge fondamentale, come
meglio si illustrera' nel prosieguo. La soluzione della questione di
costituzionalita' e' pregiudiziale e influisce direttamente sulla
celebrazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, laddove la
scrivente addivenga alla determinazione di condannare l'imputato per
le condotte in contestazione. La condotta dell'imputato e' stata
correttamente qualificata dal pubblico ministero, atteso come
l'imputato avrebbe strappato la collanina dal collo della persona
offesa, che viaggiava a bordo di un treno. La condotta, laddove
ritenuta sussistente, integrerebbe chiaramente la fattispecie di
furto con strappo di cui all'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p.,
aggravato dall'aver commesso il fatto su un mezzo di trasporto
pubblico ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 8-bis codice penale. Il
Giudice delle leggi ha ben perimetrato il delitto di furto con
strappo, distinguendolo da quello di rapina, in ragione del bene
giuridico protetto dalle due fattispecie di reato: «La distinzione
tra la fattispecie incriminatrice del furto con strappo (art.
624-bis, secondo comma, codice penale) e quella della rapina (art.
628 del codice penale) risiede nella diversa direzione della violenza
esplicata dall'agente. Sussiste un furto con strappo quando la
violenza e' immediatamente rivolta verso la cosa, e solo
indirettamente verso la persona che la detiene; costituisce invece
una rapina l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante una
violenza diretta sulla persona.
Nel furto con strappo la vittima puo' risentire della violenza
solamente in modo riflesso, come effetto della violenza impiegata
sulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre
nella rapina la violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso
il quale avviene la sottrazione. Cosi', se lo strappo non basta per
ottenere l'impossessamento e viene di conseguenza esercitata una
violenza sulla persona, e' ravvisabile una rapina.
Non sono rari i casi in cui, nel progredire dell'azione
delittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina, per la
necessita' di vincere la resistenza della vittima, o anche in una
rapina impropria, per la necessita' di contrastare la reazione della
vittima dopo la sottrazione della cosa. In questi casi, tra il furto
con strappo e la rapina si verifica una progressione nell'offesa, in
quanto la lesione si estende dal patrimonio alla persona, giungendo a
metterne in pericolo anche l'integrita' fisica, ed e' incongrua la
normativa che, pur prevedendo per la rapina una pena assai piu'
grave, riconosce a chi ne e' autore un trattamento piu' vantaggioso
in sede di esecuzione della pena.» (Corte cost., sentenza 6 aprile
2016 n. 125, Considerato in diritto, § 2).
Nel caso concreto, il pubblico ministero contestava al K. di
avere sottratto la cosa con una manovra rivolta unicamente verso il
bene, senza avere posto in essere alcun atto lesivo dell'integrita'
fisica della persona offesa ne' nella fase dell'impossessamento e
neppure per garantirsi la fuga.
La pena detentiva astrattamente prevista per la condotta
contestata all'imputato, in considerazione del concorso con la
circostanza di cui all'art. ex art. 625, comma 1 n. 8-bis c.p.,
risulta compresa ex art. 624-bis, comma 3 del codice penale nella
forbice edittale tra cinque anni e dieci anni di reclusione.
Prima di pronunciarsi in ordine alla sussistenza della
responsabilita' penale, la scrivente ritiene di sospendere il
processo e sollevare la questione di legittimita' costituzionale.
Preliminarmente si osserva come non appaiano percorribili
interpretazioni costituzionalmente orientate della norma.
La pena detentiva che, in ipotesi di condanna, dovrebbe essere
applicata all'imputato a seguito delle riforme legislative e'
individuata, nel suo minimo edittale, in cinque anni di reclusione.
Tale minimo edittale e' parificato dal legislatore a quello previsto
per i delitti di rapina ed estorsione, ipotesi di reato che si
ritengono sicuramente connotate da maggiore offensivita', attingendo
il bene giuridico dell'integrita' psicofisica e non la sola sfera
patrimoniale come accade nel furto con strappo. Difatti, la legge n.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha innalzato il
minimo edittale per le ipotesi di furto in abitazione e furto con
strappo dalla pena della reclusione da 3 a 10 anni e successivamente
elevata ancora dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019 alla pena della
reclusione dai 5 ai 10 anni. Inoltre, sempre la legge n. 36 del 2019
ha modificato il primo comma dell'art. 624-bis del codice penale
innalzando la pena del furto in abitazione alla pena della reclusione
da tre a sei anni a quattro a sette anni. Tale disciplina si applica
al caso di specie, essendosi il fatto verificatosi nel 2024. Per
questo, si ritiene rilevante la questione di legittimita'
costituzionale ai fini della decisione del giudizio pendente dinanzi
alla scrivente.
Ne' puo' ritenersi percorribile la via della mitigazione del
trattamento sanzionatorio attraverso il ricorso alla concessione di
istituti premiali come le circostanze attenuanti generiche ai sensi
dell'art. 62-bis c.p., atteso come le attenuanti non possano
assolvere alla funzione di correggere l'eventuale sproporzione dei
limiti edittali stabiliti dal legislatore. A cio' aggiungasi come le
circostanze attenuanti generiche siano, peraltro, eventuali e
rilevino solo ai fini dei parametri di commisurazione della pena ex
art. 133 del codice penale. Inoltre, il rigoroso trattamento
sanzionatorio discendente dal riconoscimento delle citate aggravanti
non puo' neppure trovare un temperamento nel giudizio di
bilanciamento (erroneamente ritenuto dalla pubblica accusa),
trattandosi di aggravanti cd. privilegiate, rispetto alle quali e'
precluso ravvisare una prevalenza o equivalenza delle attenuanti
generiche.
Parimenti gravosa appare la preclusione all'accesso al beneficio
della sospensione condizionale che deriverebbe, partendo dalla pena
base anche orientata nel minimo pari ad anni cinque, se si pensi che
per il delitto in esame in origine l'art. 656, comma 9, lettera a)
impediva al pubblico ministero di sospendere l'ordine di
carcerazione, senza alcun distinguo rispetto alle ipotesi connotate
da minore offensivita', come quella in esame (vedasi Corte
costituzionale n. 125/2016).
Inoltre, si deve tener conto che la condotta contestata a O. T.
A. corrisponde ai parametri descritti dalla Consulta nella sentenza
n. 120 del 2023 e ribaditi nella sentenza n. 86 del 2024:
estemporaneita' della condotta, scarsita' dell'offesa personale alla
vittima, esiguita' del valore sottratto, assenza di profili
organizzativi. Nel caso concreto, il K., appena diciannovenne al
momento del fatto, formalmente incensurato, avrebbe strappato la
collana dal collo della persona offesa con una mossa fulminea, senza
alcuna organizzazione del delitto. L'azione lesiva e' stata
pacificamente rivolta con violenza nei confronti di un oggetto e solo
mediatamente diretta verso la vittima, la quale ha comunque
dichiarato di essere stata risarcita.
Sulla non manifesta infondatezza
Tenuto conto delle argomentazioni illustrate dalla difesa
dell'imputato all'udienza del 10 gennaio 2025 e all'interno di
apposita memoria depositata agli atti, questo Giudice reputa la
questione di legittimita' costituzionale della norma oggetto non
manifestamente infondata in relazione ai parametri rappresentati
dagli articoli 3, 27, commi 1 e 3.
La Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 629 e 628, comma 1-2 del codice penale
per violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 27, comma 3
della Costituzione e ha introdotto, con due pronunce di natura
additiva, due ipotesi di minore gravita' cui consegue la
corrispondente riduzione di pena in misura non eccedente un terzo,
ossia per le ipotesi di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e della
rapina (sentenza n. 86 del 2024) nelle quali, per la natura, la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'.
Infatti, la Consulta con la pronuncia n. 86 del 2024 ha
riconosciuto che la ratio decidendi della sentenza n. 120 del 2023 in
materia di estorsione e' sussumibile anche nell'ipotesi della rapina
di cui all'art. 628, comma 1-2 del codice penale (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 86/2024, Considerato in diritto, § 5.4).
Questo Giudice ritiene che la stessa ratio sussista anche per le
ipotesi di furto con strappo e le ipotesi di furto con strappo
aggravato.
In tal modo, si ritiene, e' stata introdotta, nell'ordinamento,
una irragionevole discriminazione, in palese contrasto con i principi
di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione, ma anche con l'individualizzazione della finalita'
rieducativa che la pena, ai sensi dell'art. 27, commi 1-3, della
Costituzione, deve assumere, per i motivi che si vanno ad illustrare.
Violazione dell'art. 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione
La scrivente dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena
da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo
quando per natura, specie, mezzi e modalita' o circostanze
dell'azione, ovvero per particolare tenuita' del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita', per violazione degli
articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione.
L'attuale sistema normativo prevede una disciplina contrastante
con i principi suddetti a seguito delle riforme normative che si sono
verificate negli ultimi anni al fine di inasprire le pene e
disincentivare la commissione di tali condotte. Alla scrivente appare
irragionevole e sproporzionata l'equiparazione del furto con strappo
con il furto in abitazione, essendo la seconda una fattispecie piu'
connotata da maggiore offensiva, atteso come la norma tuteli anche la
sfera del domicilio come luogo ove si esplica la sfera personale
delle personali. Parimenti irragionevole appare la parificazione nel
trattamento sanzionatorio e segnatamente nel minimo edittale delle
ipotesi di furto con strappo aggravato a quelli di rapina ed
estorsione, caratterizzate da violenza alla persona, se solo si pensi
che nel caso del furto con strappo la violenza mediata dall'aderenza
della cosa al corpo della persona offesa appaia solo eventuale.
Nel caso in esame, al pari di quanto originariamente avvenuto per
le ipotesi della rapina e dell'estorsione, e' stato innalzato il
limite minimo edittale senza introdurre una «valvola di sicurezza»,
che «permetta al giudice di temperare la sanzione quando
l'offensivita' concreta del fatto di reato non ne giustifichi una
punizione cosi' severa» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.
86/2024, Considerato in diritto, § 5.2).
Da questo punto di vista, non puo' negarsi che la nuova norma di
cui all'art. 624-bis, comma 2-3, nel non prevedere un congruo limite
edittale o quantomeno la riduzione di pena fino a un terzo e preclude
il giudizio di bilanciamento, realizzi un'irragionevole disparita' di
trattamento tra situazioni omogenee e, contemporaneamente, parifichi
ingiustificatamente situazioni assolutamente eterogenee, erodendo la
discrezionalita' del giudice e la possibilita' di valorizzare le
peculiarita' del caso concreto.
Atteso anche quanto gia' esposto sull'applicabilita' eventuale
delle circostanze attenuanti, che non possono comunque svolgere la
funzione di mitigare un limite edittale sproporzionato,
sull'impossibilita' di ritenere equivalenti o prevalenti le
attenuanti sulle aggravanti ex art. 624-bis, ultimo comma del codice
penale e sull'impossibilita' di accedere alla sospensione
condizionale anche per i minori di anni ventuno ex art. 163, comma 3
c.p., come l'odierno imputato. La stessa Corte costituzionale (Corte
cost., sentenza 6 aprile 2016 (dep. 1° giugno 2016), n. 125, Pres.
Grossi, Rel. Lattanzi) dichiarava, prima delle riforme legislative
del 2017 e del 2019, l'illegittimita' costituzionale del comma 9,
lettera a), dell'art. 656 c.p.p., nella parte in cui stabiliva che
non potesse essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei
confronti delle persone condannate per il delitto di furto con
strappo, ritenendo, pertanto, ragionevole l'applicazione di questo
istituto alle ipotesi di furto con strappo.
Peraltro l'impossibilita' di graduare la pena al caso concreto
costituisce violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione ma
altresi' dell'art. 27 della Carta costituzionale. La prospettiva di
esecuzione di una pena eccessivamente gravosa, come nel caso di
specie, e' inoltre suscettibile di ingenerare nel condannato la
convinzione di essere vittima di un ingiusto sopruso sperequativo,
sentimento che vanifica qualunque efficace percorso rieducativo, cui
le pene - e pertanto anche la pena pecuniaria - devono sempre
tendere, secondo il disposto dell'art. 27, comma 3, della Carta
costituzionale. Difatti, con gli interventi legislativi che hanno
riformato la disciplina dell'art. 624-bis c.p., sono stati innalzati
anche i limiti della pena della multa, oltre che della reclusione.
Si rileva come il giudizio pendente non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
proprio per la peculiarita' del caso concreto che imporrebbe di
accedere all'applicazione di una circostanza che consentirebbe di
mitigare l'eventuale risposta punitiva. Si ritiene, ancora, che il
criterio di ragionevolezza ed il principio di uguaglianza
sostanziale, oltre all'individualizzazione della pena e alla
salvaguardia della finalita' rieducativa cui le pene devono sempre
tendere, impongano la previsione di una fattispecie di lieve entita'
e la conseguente riduzione fino a un terzo della pena quando per
natura, specie, mezzi e modalita' o circostanze dell'azione, ovvero
per particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti
di lieve entita'.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.
624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena
da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo
quando per natura, specie, mezzi e modalita' o circostanze
dell'azione, ovvero per particolare tenuita' del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita', con riferimento agli
articoli 3, 27 commi 1 e 3 della Costituzione;
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e
che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o
devono considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148, comma 5, codice
di procedura penale.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice: Modica
Oggetto:
Reati e pene – Furto con strappo – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Irragionevole equiparazione rispetto al trattamento previsto per la fattispecie di furto in abitazione asseritamente connotata da maggiore offensività – Irragionevole equiparazione nel trattamento sanzionatorio e segnatamente nel minimo edittale delle ipotesi di furto con strappo aggravato a quelli di rapina ed estorsione – Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee – Ingiustificata parificazione di situazioni eterogenee – Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza nonché della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 624 Co. 2
codice penale del Num. Art. 624 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 3
Camera di Consiglio del 22 settembre 2025 rel. BUSCEMA
Testo dell'ordinanza
N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2025 Ordinanza del 14 marzo 2025 del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di O. T. A. A. K.. Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. - Codice penale, art. 624-bis, commi secondo e terzo. (GU n. 15 del 09-04-2025) TRIBUNALE DI MILANO Ufficio del Giudice per l'Udienza preliminare Ordinanza di rimessione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena prevista possa essere diminuita in misura non eccedente un terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita', per violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. Letti gli atti del procedimento a carico di O. T. A. A. K. n. ... il ... - (l'imputato non parla e non comprende la lingua italiana) - attualmente sottoposto a misura non custodiale dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria - assistito e difeso dall'avvocato Achironpaola Cortazzo - imputato in ordine al reato di cui agli articoli 624-bis, comma 2 e 625, comma 1 n. 8 bis) del codice penale perche' si impossessava della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la deteneva, strappandola di dosso alla persona. Segnatamente, a bordo del treno, durante la fase di arresto del convoglio - giunto alla stazione di proveniente dalla stazione di .... -, si impossessava di una catenina d'oro con ciondolo in acquamarina, di proprieta' di S. A., strappandogliela dal collo e dandosi alla fuga - prima all'interno del vagone adiacente a quello occupato dalla persona offesa, in attesa che il treno si fermasse completamente, e poi, scendendo dal treno ormai fermo, all'interno della stazione di... - fatto commesso in ... il ...; Il Giudice dell'udienza preliminare di Milano dott.ssa Fiammetta Modica, innanzi al quale l'imputato ha avanzato istanza di ammissione al rito abbreviato con udienza gia' calendarizzata al 10 gennaio 2025, ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena prevista possa essere diminuita in misura non eccedente un terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita', per violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. La questione prospettata, sottoposta alla delibazione del Giudice da parte del difensore, appare rilevante in relazione al giudizio in corso e non manifestamente infondata. Sullo svolgimento del processo L'odierno imputato e' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di furto con strappo aggravato, commesso su un mezzo di trasporto pubblico. In particolare, in data ... l'imputato si avvicinava alla persona offesa nelle vicinanze della Stazione di ... mentre era seduta insieme alla figlia nella seconda carrozza di testa al piano superiore sul treno diretto a ... e le strappava con violenza dal collo una collana d'oro con ciondolo in pietra acqua marina. Il pubblico ministero formulava la richiesta di convalida del fermo, nonche' l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, pervenuta in data 11 settembre 2024. Il Giudice per le indagini preliminari convalidava il fermo ai sensi dell'art. 390 del codice di procedura penale e applicava nei confronti del K. la misura cautelare dell'obbligo di dimora in ... unitamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando la qualificazione giuridica in termini di furto con strappo aggravato, come operata dal pubblico ministero. Dal provvedimento cautelare si legge: «in considerazione della giovane eta' e della contenuta gravita' del fatto (non essendo stata esercitata violenza sulla persona), si ritiene adeguata la misura dell'obbligo di dimora e unitamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il pubblico ministero esercitava l'azione penale con richiesta di giudizio immediato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, sussistendo i presupposti di legge, emetteva decreto di giudizio immediato in data 23 settembre 2024. L'imputato, a mezzo di procuratore speciale, chiedeva di procedersi nelle forme del rito abbreviato. La scrivente, in qualita' di GUP, fissava l'udienza del 10 gennaio 2025 per l'ammissione del rito ed eventuale discussione. In occasione della predetta udienza, conclusi gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, l'imputato, assistito dall'interprete di lingua araba, avanzava istanza di ammissione al rito abbreviato; il Giudice ammetteva il rito. In quella stessa sede, il pubblico ministero rassegnava le sue conclusioni chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante, operata la riduzione per l'incidenza del rito. Il difensore dell'imputato, prima della sua arringa e delle conclusioni, avanzava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis del codice penale in relazione al quantum di pena stabilito dal legislatore relativamente al minimo edittale, per violazione degli articoli 3, 27, commi 1 e 3 della Costituzione e depositava memoria scritta. Il Giudice attesa la complessita' della questione sottoposta al suo sindacato rinviava l'udienza in data 14 marzo 2025. Nelle more il Giudice, su istanza del difensore dell'imputato formulata in udienza, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere (applicata a seguito di aggravamento della misura originaria) con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nonche' con la previsione dell'obbligo di dimora nel Comune di ... . All'udienza odierna e' stata data lettura della presente ordinanza, con la quale la scrivente rimette la questione incidentale di legittimita' costituzionale suddetta dinanzi al Giudice delle Leggi, ritenendola rilevante ai fini della definizione del procedimento a quo e non manifestamente infondata, per le ragioni che si illustreranno nel prosieguo. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale Nel caso di specie, la questione di legittimita' costituzionale prospettata risulta indubbiamente rilevante, vertendo sulla sproporzionalita' e irragionevolezza della vigente disciplina normativa in materia di furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e razionalita' di cui all'art. 3, comma 2 della Costituzione, nonche' della personalita' della responsabilita' penale e della finalita' rieducativa cui la pena deve sempre tendere, sancita dall'art. 27, commi 1 e 3, della legge fondamentale, come meglio si illustrera' nel prosieguo. La soluzione della questione di costituzionalita' e' pregiudiziale e influisce direttamente sulla celebrazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, laddove la scrivente addivenga alla determinazione di condannare l'imputato per le condotte in contestazione. La condotta dell'imputato e' stata correttamente qualificata dal pubblico ministero, atteso come l'imputato avrebbe strappato la collanina dal collo della persona offesa, che viaggiava a bordo di un treno. La condotta, laddove ritenuta sussistente, integrerebbe chiaramente la fattispecie di furto con strappo di cui all'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., aggravato dall'aver commesso il fatto su un mezzo di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 8-bis codice penale. Il Giudice delle leggi ha ben perimetrato il delitto di furto con strappo, distinguendolo da quello di rapina, in ragione del bene giuridico protetto dalle due fattispecie di reato: «La distinzione tra la fattispecie incriminatrice del furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, codice penale) e quella della rapina (art. 628 del codice penale) risiede nella diversa direzione della violenza esplicata dall'agente. Sussiste un furto con strappo quando la violenza e' immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene; costituisce invece una rapina l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante una violenza diretta sulla persona. Nel furto con strappo la vittima puo' risentire della violenza solamente in modo riflesso, come effetto della violenza impiegata sulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre nella rapina la violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso il quale avviene la sottrazione. Cosi', se lo strappo non basta per ottenere l'impossessamento e viene di conseguenza esercitata una violenza sulla persona, e' ravvisabile una rapina. Non sono rari i casi in cui, nel progredire dell'azione delittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina, per la necessita' di vincere la resistenza della vittima, o anche in una rapina impropria, per la necessita' di contrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa. In questi casi, tra il furto con strappo e la rapina si verifica una progressione nell'offesa, in quanto la lesione si estende dal patrimonio alla persona, giungendo a metterne in pericolo anche l'integrita' fisica, ed e' incongrua la normativa che, pur prevedendo per la rapina una pena assai piu' grave, riconosce a chi ne e' autore un trattamento piu' vantaggioso in sede di esecuzione della pena.» (Corte cost., sentenza 6 aprile 2016 n. 125, Considerato in diritto, § 2). Nel caso concreto, il pubblico ministero contestava al K. di avere sottratto la cosa con una manovra rivolta unicamente verso il bene, senza avere posto in essere alcun atto lesivo dell'integrita' fisica della persona offesa ne' nella fase dell'impossessamento e neppure per garantirsi la fuga. La pena detentiva astrattamente prevista per la condotta contestata all'imputato, in considerazione del concorso con la circostanza di cui all'art. ex art. 625, comma 1 n. 8-bis c.p., risulta compresa ex art. 624-bis, comma 3 del codice penale nella forbice edittale tra cinque anni e dieci anni di reclusione. Prima di pronunciarsi in ordine alla sussistenza della responsabilita' penale, la scrivente ritiene di sospendere il processo e sollevare la questione di legittimita' costituzionale. Preliminarmente si osserva come non appaiano percorribili interpretazioni costituzionalmente orientate della norma. La pena detentiva che, in ipotesi di condanna, dovrebbe essere applicata all'imputato a seguito delle riforme legislative e' individuata, nel suo minimo edittale, in cinque anni di reclusione. Tale minimo edittale e' parificato dal legislatore a quello previsto per i delitti di rapina ed estorsione, ipotesi di reato che si ritengono sicuramente connotate da maggiore offensivita', attingendo il bene giuridico dell'integrita' psicofisica e non la sola sfera patrimoniale come accade nel furto con strappo. Difatti, la legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha innalzato il minimo edittale per le ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo dalla pena della reclusione da 3 a 10 anni e successivamente elevata ancora dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019 alla pena della reclusione dai 5 ai 10 anni. Inoltre, sempre la legge n. 36 del 2019 ha modificato il primo comma dell'art. 624-bis del codice penale innalzando la pena del furto in abitazione alla pena della reclusione da tre a sei anni a quattro a sette anni. Tale disciplina si applica al caso di specie, essendosi il fatto verificatosi nel 2024. Per questo, si ritiene rilevante la questione di legittimita' costituzionale ai fini della decisione del giudizio pendente dinanzi alla scrivente. Ne' puo' ritenersi percorribile la via della mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso il ricorso alla concessione di istituti premiali come le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., atteso come le attenuanti non possano assolvere alla funzione di correggere l'eventuale sproporzione dei limiti edittali stabiliti dal legislatore. A cio' aggiungasi come le circostanze attenuanti generiche siano, peraltro, eventuali e rilevino solo ai fini dei parametri di commisurazione della pena ex art. 133 del codice penale. Inoltre, il rigoroso trattamento sanzionatorio discendente dal riconoscimento delle citate aggravanti non puo' neppure trovare un temperamento nel giudizio di bilanciamento (erroneamente ritenuto dalla pubblica accusa), trattandosi di aggravanti cd. privilegiate, rispetto alle quali e' precluso ravvisare una prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche. Parimenti gravosa appare la preclusione all'accesso al beneficio della sospensione condizionale che deriverebbe, partendo dalla pena base anche orientata nel minimo pari ad anni cinque, se si pensi che per il delitto in esame in origine l'art. 656, comma 9, lettera a) impediva al pubblico ministero di sospendere l'ordine di carcerazione, senza alcun distinguo rispetto alle ipotesi connotate da minore offensivita', come quella in esame (vedasi Corte costituzionale n. 125/2016). Inoltre, si deve tener conto che la condotta contestata a O. T. A. corrisponde ai parametri descritti dalla Consulta nella sentenza n. 120 del 2023 e ribaditi nella sentenza n. 86 del 2024: estemporaneita' della condotta, scarsita' dell'offesa personale alla vittima, esiguita' del valore sottratto, assenza di profili organizzativi. Nel caso concreto, il K., appena diciannovenne al momento del fatto, formalmente incensurato, avrebbe strappato la collana dal collo della persona offesa con una mossa fulminea, senza alcuna organizzazione del delitto. L'azione lesiva e' stata pacificamente rivolta con violenza nei confronti di un oggetto e solo mediatamente diretta verso la vittima, la quale ha comunque dichiarato di essere stata risarcita. Sulla non manifesta infondatezza Tenuto conto delle argomentazioni illustrate dalla difesa dell'imputato all'udienza del 10 gennaio 2025 e all'interno di apposita memoria depositata agli atti, questo Giudice reputa la questione di legittimita' costituzionale della norma oggetto non manifestamente infondata in relazione ai parametri rappresentati dagli articoli 3, 27, commi 1 e 3. La Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 629 e 628, comma 1-2 del codice penale per violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione e ha introdotto, con due pronunce di natura additiva, due ipotesi di minore gravita' cui consegue la corrispondente riduzione di pena in misura non eccedente un terzo, ossia per le ipotesi di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e della rapina (sentenza n. 86 del 2024) nelle quali, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. Infatti, la Consulta con la pronuncia n. 86 del 2024 ha riconosciuto che la ratio decidendi della sentenza n. 120 del 2023 in materia di estorsione e' sussumibile anche nell'ipotesi della rapina di cui all'art. 628, comma 1-2 del codice penale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2024, Considerato in diritto, § 5.4). Questo Giudice ritiene che la stessa ratio sussista anche per le ipotesi di furto con strappo e le ipotesi di furto con strappo aggravato. In tal modo, si ritiene, e' stata introdotta, nell'ordinamento, una irragionevole discriminazione, in palese contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, ma anche con l'individualizzazione della finalita' rieducativa che la pena, ai sensi dell'art. 27, commi 1-3, della Costituzione, deve assumere, per i motivi che si vanno ad illustrare. Violazione dell'art. 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione La scrivente dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita', per violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. L'attuale sistema normativo prevede una disciplina contrastante con i principi suddetti a seguito delle riforme normative che si sono verificate negli ultimi anni al fine di inasprire le pene e disincentivare la commissione di tali condotte. Alla scrivente appare irragionevole e sproporzionata l'equiparazione del furto con strappo con il furto in abitazione, essendo la seconda una fattispecie piu' connotata da maggiore offensiva, atteso come la norma tuteli anche la sfera del domicilio come luogo ove si esplica la sfera personale delle personali. Parimenti irragionevole appare la parificazione nel trattamento sanzionatorio e segnatamente nel minimo edittale delle ipotesi di furto con strappo aggravato a quelli di rapina ed estorsione, caratterizzate da violenza alla persona, se solo si pensi che nel caso del furto con strappo la violenza mediata dall'aderenza della cosa al corpo della persona offesa appaia solo eventuale. Nel caso in esame, al pari di quanto originariamente avvenuto per le ipotesi della rapina e dell'estorsione, e' stato innalzato il limite minimo edittale senza introdurre una «valvola di sicurezza», che «permetta al giudice di temperare la sanzione quando l'offensivita' concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione cosi' severa» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2024, Considerato in diritto, § 5.2). Da questo punto di vista, non puo' negarsi che la nuova norma di cui all'art. 624-bis, comma 2-3, nel non prevedere un congruo limite edittale o quantomeno la riduzione di pena fino a un terzo e preclude il giudizio di bilanciamento, realizzi un'irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni omogenee e, contemporaneamente, parifichi ingiustificatamente situazioni assolutamente eterogenee, erodendo la discrezionalita' del giudice e la possibilita' di valorizzare le peculiarita' del caso concreto. Atteso anche quanto gia' esposto sull'applicabilita' eventuale delle circostanze attenuanti, che non possono comunque svolgere la funzione di mitigare un limite edittale sproporzionato, sull'impossibilita' di ritenere equivalenti o prevalenti le attenuanti sulle aggravanti ex art. 624-bis, ultimo comma del codice penale e sull'impossibilita' di accedere alla sospensione condizionale anche per i minori di anni ventuno ex art. 163, comma 3 c.p., come l'odierno imputato. La stessa Corte costituzionale (Corte cost., sentenza 6 aprile 2016 (dep. 1° giugno 2016), n. 125, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi) dichiarava, prima delle riforme legislative del 2017 e del 2019, l'illegittimita' costituzionale del comma 9, lettera a), dell'art. 656 c.p.p., nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo, ritenendo, pertanto, ragionevole l'applicazione di questo istituto alle ipotesi di furto con strappo. Peraltro l'impossibilita' di graduare la pena al caso concreto costituisce violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione ma altresi' dell'art. 27 della Carta costituzionale. La prospettiva di esecuzione di una pena eccessivamente gravosa, come nel caso di specie, e' inoltre suscettibile di ingenerare nel condannato la convinzione di essere vittima di un ingiusto sopruso sperequativo, sentimento che vanifica qualunque efficace percorso rieducativo, cui le pene - e pertanto anche la pena pecuniaria - devono sempre tendere, secondo il disposto dell'art. 27, comma 3, della Carta costituzionale. Difatti, con gli interventi legislativi che hanno riformato la disciplina dell'art. 624-bis c.p., sono stati innalzati anche i limiti della pena della multa, oltre che della reclusione. Si rileva come il giudizio pendente non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' proprio per la peculiarita' del caso concreto che imporrebbe di accedere all'applicazione di una circostanza che consentirebbe di mitigare l'eventuale risposta punitiva. Si ritiene, ancora, che il criterio di ragionevolezza ed il principio di uguaglianza sostanziale, oltre all'individualizzazione della pena e alla salvaguardia della finalita' rieducativa cui le pene devono sempre tendere, impongano la previsione di una fattispecie di lieve entita' e la conseguente riduzione fino a un terzo della pena quando per natura, specie, mezzi e modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita', con riferimento agli articoli 3, 27 commi 1 e 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148, comma 5, codice di procedura penale. Milano, 14 marzo 2025 Il Giudice: Modica