Reg. ord. n. 7 del 2025 pubbl. su G.U. del 05/02/2025 n. 6

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 09/01/2025

Tra: Cristiano Buzzelli  C/ Ministero della Giustizia, Forcina Valentina, Paliani Stefania ed altri 2



Oggetto:

Ordinamento giudiziario – Giudice onorario – Requisiti per il conferimento dell’incarico – Titoli di preferenza – Previsione, in caso di uguale titolo di preferenza, della prevalenza della maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità – Prevalenza, in caso di più aspiranti alla nomina con anzianità professionale o di servizio superiore ai dieci anni, del criterio successivo, della minore età anagrafica – Denunciata introduzione di un limite massimo di rilevanza della maggiore anzianità professionale – Contrasto con i principi e criteri della legge di delega – Eccesso di delega.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 13/07/2017  Num. 116  Art. 4  Co. 4



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 76   Co.  

legge  Art.  Co.



Udienza Pubblica del 2 dicembre 2025 rel. SAN GIORGIO


Testo dell'ordinanza

                        N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 gennaio 2025

Ordinanza del 9 gennaio 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Cristiano  Buzzelli  contro
Ministero della giustizia e altri. 
 
Ordinamento  giudiziario  -  Giudice  onorario  -  Requisiti  per  il
  conferimento dell'incarico - Titoli di preferenza - Previsione,  in
  caso  di  uguale  titolo  di  preferenza,  della  prevalenza  della
  maggiore anzianita' professionale o  di  servizio,  con  il  limite
  massimo di dieci anni di anzianita' - Prevalenza, in caso  di  piu'
  aspiranti alla nomina con anzianita' professionale  o  di  servizio
  superiore ai dieci anni, del criterio successivo, della minore eta'
  anagrafica. 
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica  della
  magistratura onoraria e altre disposizioni  sui  giudici  di  pace,
  nonche' disciplina transitoria relativa ai  magistrati  onorari  in
  servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 4, comma
  4. 


(GU n. 6 del 05-02-2025)

 
           TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                            Sezione Prima 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Prima) ha pronunciato la presente ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1771 del  2024,  proposto  da  Cristiano  Buzzelli,
rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia; 
    contro  Ministero  della  Giustizia,  Consiglio  Superiore  della
Magistratura, in persona dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    nei confronti  di  Valentina  Forcina,  Stefania  Paliani,  Paola
Ferrera, non costituite in giudizio; 
    per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del  bando
di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1  alla  Gazzetta
Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023; 
    della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio  2023,
del consequenziale parere del 14 giugno 2023 della  Sezione  Autonoma
presso il Consiglio Giudiziario della Corte  di  Appello  di  Roma  e
della graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM  del  13
dicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l'ammissione al
tirocinio ai fini della nomina a  giudice  onorario  di  pace  presso
l'Ufficio del giudice di pace di Roma; 
    della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio  2023,
del consequenziale parere del 14 giugno 2023 della  Sezione  Autonoma
presso il Consiglio Giudiziario della Corte  di  Appello  di  Roma  e
della graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM  del  13
dicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l'ammissione al
tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso  la
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma; 
    della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio  2023,
del consequenziale parere del 14 giugno 2023 della  Sezione  Autonoma
presso il Consiglio Giudiziario della Corte  di  Appello  di  Roma  e
della graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM  del  13
dicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l'ammissione al
tirocinio ai fini della nomina a  giudice  onorario  di  pace  presso
l'Ufficio del giudice di pace di Ostia; 
    di  tutti  gli  ulteriori  atti  e  provvedimenti,   antecedenti,
consequenziali e collegati,  ancorche'  non  conosciuti,  lesivi  dei
diritti e degli interessi del ricorrente, nella parte in cui  pongono
il «limite massimo  di  dieci  anni»  di  «anzianita'  professionale»
computabile ai fini del collocamento in graduatoria e per  l'effetto,
nei  limiti  dell''interesse  del  ricorrente,   ricollocarlo   nelle
impugnate  graduatorie  tenendo  conto   della   intera   «anzianita'
professionale» maturata; 
    Visti il ricorso e i relativi  allegati;  Visti  tutti  gli  atti
della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  23  ottobre  2024  la
dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori  come
specificato nel verbale; 
    Con il ricorso in epigrafe  sono  stati  impugnati  il  bando  di
concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  28  dell'11  aprile  2023,  le  graduatorie  provvisorie   e   le
graduatorie definitive delle procedure di selezione per  l'ammissione
al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di  pace  presso
l'Ufficio del giudice di  pace  di  Roma,  presso  la  Procura  della
Repubblica di Roma e presso l'Ufficio del giudice di pace di Ostia. 
    Il ricorrente ha dedotto che  le  graduatorie  provvisorie  delle
procedure citate lo vedevano collocato rispettivamente  in  posizione
n. 403 (GdP Roma), 195 (VPO  Roma)  e  123  (GdP  Ostia),  con  egual
punteggio di 3650, corrispondente  al  limite  massimo  previsto  dal
bando  di  10  anni  di  esercizio  della  professione  forense,  non
computati gli ulteriori anni di  «anzianita'  professionale»;  il  13
dicembre 2023 venivano  approvate  le  graduatorie  definitive  e  il
ricorrente risultava in  posizione  non  utile  per  l'ammissione  al
tirocinio ai fini della nomina, poiche', a parita' di  punteggio  con
altri  avvocati,  avevano   ottenuto   migliore   posizionamento   in
graduatoria i concorrenti piu' giovani, risultando l'eccedenza  oltre
i  10  anni  di  «anzianita'  professionale»  non  computabile,  come
previsto dal bando di concorso che, all'art. 4,  comma  2,  stabiliva
che: «In caso di uguale titolo di preferenza ai  sensi  del  comma  1
prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianita'  professionale  o  di
servizio, con il limite massimo di dieci anni di  anzianita';  b)  la
minore eta' anagrafica». 
    A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: 
I.  Violazione  di  legge  (normativa  UE)  ed  eccesso   di   potere
(discriminazione per eta', irragionevolezza, carenza di  motivazione,
sviamento di potere). 
    La legge n. 57/2016, «Delega al Governo per la  riforma  organica
della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni  sui  giudici  di
pace», prevedeva all'art. 2, comma 3:  «Nell'esercizio  della  delega
(...) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
(...) 
      b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a  magistrato
onorario, in particolare a favore: (...) 2) di coloro che svolgono  o
hanno svolto la professione di avvocato; 
      (...) 
      c) prevedere  che  a  parita'  di  titolo  preferenziale  abbia
precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che,  in
caso di ulteriore parita', abbia la precedenza  chi  ha  minore  eta'
anagrafica». 
    Il decreto  legislativo  n.  116/2017,  «Riforma  organica  della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di  pace...  a
norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», prevedeva all'art. 4, commi
3 e ss.: 
      «3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: (. ) 
        b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di avvocato; (. ) 
      4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma  3
prevale, nell'ordine: 
        a) la maggiore anzianita' professionale  ...  con  il  limite
massimo di dieci anni di anzianita'; 
        b) la minore eta' anagrafica». 
      Il bando di concorso impugnato prevedeva, all'art. 4, comma  2:
«In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale,
nell'ordine: 
        a) la maggiore anzianita' professionale  ...  con  il  limite
massimo di dieci anni di anzianita'; 
        b) la minore eta' anagrafica». 
    Da tale disamina poteva evincersi che la  legge  n.  57/2016  non
aveva stabilito alcun limite massimo  di  «anzianita'  professionale»
computabile, e  che  tale  limite  era  stato  introdotto  unicamente
dall'art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116/2017, e
poi recepito dall'art. 4, comma 2, lett. a) del bando. 
    Il limite massimo di dieci anni per  il  computo  dell'anzianita'
professionale, cosi' introdotto, contrasterebbe con  l'art.  6  della
direttiva del Consiglio 2000/78/CE che, fissando il  quadro  generale
in materia di occupazione, prevede che le disparita'  di  trattamento
in ragione dell'eta' non costituiscono discriminazione  laddove  esse
siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito  del
diritto nazionale, da una finalita'  legittima,  e  i  mezzi  per  il
conseguimento di tale finalita' siano appropriati e necessari. 
    La legge delega, all'art. 2, comma 3,  lett.  c),  fissava  quale
criterio  primario   la   prevalenza   della   maggiore   «anzianita'
professionale»  (senza  limiti)  e  contemplava   la   «minore   eta'
anagrafica»  soltanto  a  parita'  della  prima,  mentre  il  decreto
delegato e il bando portavano all'esito contrario  per  gli  avvocati
con oltre 10 anni di «anzianita'  professionale»  (neutralizzando  il
supero  dei  10  anni),   con   cio'   attuando   una   irragionevole
discriminazione per eta' e invertendo l'ordine di prevalenza previsto
dall'art. 2, comma 3, lett. c) della legge delega. 
    La norma che prevedeva il  «limite  massimo  di  dieci  anni»  di
«anzianita'  professionale»,  risultando  discriminatoria  per  eta',
doveva pertanto essere disapplicata,  per  contrasto  con  l'art.  21
della Carta dei Diritti Fondamentali della UE. 
II - Violazione di legge per illegittimita' costituzionale 
    L'art. 4, comma 4, del decreto  legislativo  n.  116/2017,  nella
parte in cui  prevedeva  che  la  maggiore  anzianita'  professionale
comportava prevalenza con il limite massimo di 10 anni di anzianita',
sarebbe in contrasto con  l'art.  3  Costituzione,  introducendo  una
discriminazione per eta',  con  l'art.  4  Costituzione,  comportando
un'irragionevole limitazione delle scelte lavorative personali, e con
gli artt. 76 e 77 Costituzione, poiche' eccedente il  criterio  posto
dalla delega. 
III - Eccesso di potere 
    Il bando e le successive delibere del CSM di  approvazione  delle
graduatorie, adottati in applicazione dell'art. 4, comma 4, lett. a),
del  decreto  legislativo  n.  116/2017,  sarebbero  a   loro   volta
illegittimi in quanto in contrasto coi criteri direttivi della  legge
delega,  che  valorizzava  l'anzianita'  professionale  senza  limiti
massimi, attuando una ingiustificata discriminazione per eta'. 
    Si sono  costituiti  il  CSM  ed  il  Ministero  della  Giustizia
resistendo al ricorso. 
    Alla camera di consiglio del 15 maggio  2024  e'  stata  disposta
l'integrazione del contraddittorio. 
    All'udienza pubblica del 23 ottobre  2024  il  ricorso  e'  stato
trattenuto in decisione. La questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo  n.  116/2017,
appare rilevante e non manifestamente infondata  per  le  motivazioni
che seguono. 
    Il ricorrente ha censurato tale disposizione evidenziando che nel
citato decreto delegato sarebbe stato introdotto un limite massimo di
rilevanza della maggiore anzianita' professionale, non previsto dalla
legge delega, idoneo ad invertire l'ordine di preferenza dalla stessa
stabilito. 
    Preliminarmente  deve  evidenziarsi  la  rilevanza  nel  presente
giudizio della questione prospettata, in quanto la  disposizione  del
decreto delegato, sopra riportata, e' stata pedissequamente  recepita
dalla lex specialis della procedura, di modo  che  nella  graduatoria
redatta sulla base della stessa,  e  in  questa  sede  impugnata,  il
ricorrente e'  risultato  posposto  rispetto  ad  altri  concorrenti,
avvocati, che avevano minore anzianita' professionale, ma minore eta'
anagrafica, in ragione dell'applicazione del  limite  massimo  di  10
anni  per  l'utilizzo  del  criterio  di  preferenza  dell'anzianita'
professionale. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, infatti, e,  prima  di
esso,  il  Consiglio  Giudiziario,   hanno   dato   esecuzione   alle
disposizioni del bando, riproduttive di quelle del decreto  delegato,
facendo si' che il criterio della maggiore  anzianita'  professionale
comportasse la prevalenza del candidato con il limite dell'anzianita'
decennale, di modo che, tra candidati che potevano vantare almeno  10
anni di  anzianita',  risultasse  in  posizione  piu'  favorevole  il
candidato di minore eta' e non quello con la maggiore  anzianita'  di
carriera. 
    Il ricorrente ha lamentato, invece, che il criterio  posto  dalla
legge delega, ed il conseguente criterio assoluto di  preferenza  per
il candidato  con  la  maggiore  anzianita',  avrebbe  comportato  un
posizionamento per lui piu' favorevole,  in  ragione  della  maggiore
anzianita' dallo stesso vantata. 
    Ne' puo' addivenirsi alla disapplicazione del criterio in  esame,
per contrasto con l'art. 6 della direttiva del  Consiglio  2000/78/CE
che, fissando il quadro generale in materia di  occupazione,  prevede
che  le  disparita'  di  trattamento   in   ragione   dell'eta'   non
costituiscono discriminazione laddove  esse  siano  oggettivamente  e
ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto  nazionale,  da
una finalita' legittima, e i  mezzi  per  il  conseguimento  di  tale
finalita' siano appropriati e necessari. 
    La disciplina in esame, infatti, attenendo solo alla  graduazione
dei vari titoli di  preferenza  e  non  all'eta',  ma  all'esperienza
professionale, non puo' dirsi in contrasto  con  quella  comunitaria,
con  conseguente  infondatezza  della  prima  censura  proposta.   Di
conseguenza, sulla  base  del  tenore  letterale  della  disposizione
delegata, se non fosse sollevata la questione  di  costituzionalita',
il gravame dovrebbe essere respinto siccome  infondato,  giacche'  il
criterio applicato corrisponde a quello posto dal decreto delegato  e
dal bando  dello  stesso  riproduttivo;  solo  il  raffronto  tra  la
disposizione del decreto delegato e il criterio, di  diverso  tenore,
posto dalla legge  delega  consentirebbero,  mediante  l'accertamento
della illegittimita' costituzionale della disposizione per eccesso di
delega, l'esito favorevole dell'impugnazione, con l'annullamento  dei
provvedimenti impugnati, adottati sulla base  della  disposizione  in
tesi costituzionalmente illegittima. 
    Passando  all'esame  della  non  manifesta   infondatezza   della
questione, deve osservarsi che la legge 28  aprile  2016,  n.  57  di
«Delega  al  Governo  per  la  riforma  organica  della  magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici  di  pace»,  ha  stabilito,
all'art. 2, comma 3: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi  e
criteri direttivi: 
      a) disciplinare i requisiti e  le  modalita'  di  accesso  alla
magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti: (...) 
      b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a  magistrato
onorario, in particolare a favore: 
        1) di coloro che  hanno  esercitato  funzioni  giudiziarie  a
titolo onorario; 
        2) di coloro che svolgono o hanno svolto  la  professione  di
avvocato; 
        3) di coloro che svolgono o hanno svolto  la  professione  di
notaio; 
        4)  di  coloro  che  insegnano  o  hanno  insegnato   materie
giuridiche presso le universita'; 
      c) prevedere  che  a  parita'  di  titolo  preferenziale  abbia
precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che,  in
caso di ulteriore parita', abbia la precedenza  chi  ha  minore  eta'
anagrafica». 
    Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, «Riforma  organica
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», all'art.  4,  ha
previsto, al comma 3, che: 
      «3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:  (...)  b)
l'esercizio,  anche  pregresso,  per   almeno   un   biennio,   della
professione di avvocato»; 
    al successivo comma 4: «In caso di uguale titolo di preferenza ai
sensi del comma 3 prevale, nell'ordine: 
      a) la maggiore  anzianita'  professionale  ...  con  il  limite
massimo di dieci anni di anzianita'; 
      b) la minore eta' anagrafica». 
    Di conseguenza, nel  decreto  delegato  e'  stato  introdotto  un
limite massimo di rilevanza della maggiore anzianita'  professionale,
non previsto dalla legge delega,  idoneo  ad  invertire  l'ordine  di
preferenza dalla stessa stabilito. 
    Dall'esame del tenore letterale  delle  due  disposizioni  emerge
pertanto un contrasto fra il criterio di delega  stabilito  dall'art.
2, comma 3, lett. c), della legge n. 57 del 2016, e  il  disposto  di
cui all'art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116  del
2017. 
    La  legge  delega  ha  infatti  individuato  con  precisione   il
contenuto del  potere  legislativo  delegato,  stabilendo  che,  come
titolo di preferenza, dovesse tenersi conto della maggiore anzianita'
maturata nella professione di avvocato; di conseguenza, a parita'  di
aspiranti alla nomina appartenenti  alla  categoria  degli  avvocati,
secondo tale disciplina avrebbe  dovuto  essere  data  prevalenza  al
candidato che poteva vantare il periodo piu' lungo di esercizio della
professione. 
    Il decreto legislativo, invece, ha stabilito la prevalenza  della
maggiore anzianita' professionale con il limite massimo di dieci anni
di anzianita' e,  con  il  criterio  successivo,  della  minore  eta'
anagrafica,  con  la  conseguenza  che,  in  caso  di  candidati  con
anzianita' superiore a dieci anni, risulta prevalente non quello  con
piu' anni di esercizio della professione, ma il piu' giovane. 
    Pertanto, la delega sembra essere  stata  esercitata  in  termini
diversi da quanto prescritto dalla legge  n.  57/2016,  di  modo  che
l'applicazione del criterio del  decreto  delegato  puo'  portare  ad
esiti in contrasto  diretto  con  quanto  stabilito  dal  legislatore
delegante. 
    Peraltro, anche nella relazione illustrativa di presentazione del
decreto legislativo al Parlamento e al C.S.M. il Governo ha precisato
unicamente  che  «Sono  previsti,  in  attuazione  delle   analitiche
disposizioni di delega a riguardo, i requisiti  per  il  conferimento
dell'incarico  di  magistrato  onorario,  includendo  sia   requisiti
attinenti alla professionalita' che alla onorabilita'  dell'aspirante
magistrato onorario. Sono previsti i titoli di preferenza, proponendo
oltre ai titoli particolarmente indicati  dalla  legge  delega  anche
ulteriori  titoli  rimessi  alla  discrezionalita'  del   legislatore
delegato.  Si  ritiene   che   l'ambito   precettivo   del   disposto
dell'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge delega sia tale  da
consentire  al  legislatore  delegato  di  individuare,  al  fine  di
predeterminare i criteri di risoluzione dei casi di  equivalenza  dei
titoli preferenziali,  titoli  di  prevalenza  ulteriori  rispetto  a
quelli espressamente indicati nel criterio di delega,  purche'  siano
rispetto ad essi sottordinati  (tale  e'  la  portata  del  requisito
residuale del "piu'  elevato  voto  di  laurea").  Sono  delineati  i
criteri di preferenza in caso di parita' di titoli»; pertanto, nessun
chiarimento si  rinviene  nella  relazione  in  ordine  alla  diversa
disciplina del criterio di preferenza dell'anzianita'  professionale,
rilevante nella presente fattispecie. 
    Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87,  ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente
infondata,  questo  Tribunale  solleva  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 4, del decreto  legislativo  n.  13
luglio 2017, n. 116, per contrasto con l'art. 76 della  Costituzione,
secondo i profili e per le ragioni sopra  indicate,  con  sospensione
del giudizio fino alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana della decisione della Corte Costituzionale  sulle
questioni indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli  artt.  79
ed 80 c.p.a. e 295 del codice di procedura civile. 
    Riserva alla sentenza definitiva  ogni  ulteriore  decisione  nel
merito e sulle spese. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Prima) visti gli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87, ritenuta la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4,  comma  4,  del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in relazione all'art.  76
della  Costituzione,  dispone  la  sospensione  del  giudizio  e   la
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 
    Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel  merito  e  sulle
spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale,  ai  sensi
dell'art. 79 ed 80 del c.p.a. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati. 
    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  23
ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Francesca Petrucciani, Presidente FF, estensore; 
        Filippo Maria Tropiano, consigliere; 
        Matthias Viggiano, referendario. 
 
                Il Presidente, estensore: Petrucciani