Reg. ord. n. 70 del 2025 pubbl. su G.U. del 23/04/2025 n. 17

Ordinanza del Corte dei conti  del 21/03/2025

Tra: Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – CISIA

Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica - Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica” – Denunciata disciplina che illegittimamente limita la cognizione riservata alla Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT, in spregio ai principi costituzionali e comunitari in materia di tutela dei diritti e dei conti pubblici – Novella legislativa che priva i soggetti indicati negli elenchi ISTAT della tutela giurisdizionale, cosiddetta costitutiva, basata sul ricorso alla Corte dei conti in sezioni riunite – Contrasto con la legge costituzionale n. 1 del 2012 che disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, tra l’altro, le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica – Lesione delle garanzie costituzionali poste a presidio dell’indipendenza della magistratura speciale – Violazione del principio di ragionevolezza – Disciplina che, da un lato, comprime le utilità ottenibili attraverso la tutela giurisdizionale, in relazione all’inclusione nell’Elenco ISTAT e dall’altro lato, esclude la tutela costitutiva – Legislatore che ha sostituito la propria valutazione, sulla riconducibilità degli enti inclusi nell’elenco allegato al decreto-legge n. 137 del 2020 tra quelli che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, a quella espressa dalla Corte dei conti con sentenze passate in giudicato – Interferenza nell’autonomia del potere giurisdizionale – Inserimento, in fase di conversione, di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge emanato nel contesto dell’emergenza pandemica – Mancanza del necessario nesso logico giuridico tra decreto-legge e legge di conversione.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 28/10/2020  Num. 137  Art. 23

legge  del 18/12/2020  Num. 176



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.  

Costituzione  Art. 76   Co.  

Costituzione  Art. 77   Co.  

Costituzione  Art. 101   Co.  

Costituzione  Art. 102   Co.  

Costituzione  Art. 103   Co.  

Costituzione  Art. 104   Co.  

Costituzione  Art. 108   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 113   Co.  

legge costituzionale  Art.  Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2025

Ordinanza del 21 marzo 2025 della Corte dei conti, Sezioni riunite in
sede giurisdizionale in speciale composizione, sul  ricorso  proposto
dal Consorzio interuniversitario sistemi integrati  per  l'accesso  -
CISIA contro Istituto nazionale di statistica  -  ISTAT  e  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati
  nell'elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come
  convertito, concorrenti, in quanto unita', alla determinazione  dei
  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle
  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema
  europeo dei conti nazionali e regionali  nell'Unione  europea  (SEC
  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si
  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
  bilanci  e  sostenibilita'   del   debito   delle   amministrazioni
  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
  n.  243  del  2012,  nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
  finanza pubblica - Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b),
  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all'Allegato  1  al
  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  "operata
  dall'ISTAT"   sono   aggiunte   le   seguenti:   "ai   soli    fini
  dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della
  spesa pubblica". 
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in
  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. 


(GU n. 17 del 23-04-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
               Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
                      in speciale composizione 
 
    Composta dai signori magistrati: 
        Giovanni Coppola, Presidente; 
        Gaetano Berretta, consigliere relatore; 
        Nicola Ruggiero, consigliere; 
        Maria Cristina Razzano, consigliere; 
        Francesco Sucameli, consigliere; 
        Giovanni Guida, consigliere; 
        Marco Randolfi, consigliere estensore, 
ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  iscritto  al  n.
844/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai  sensi  dell'art.
11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del decreto legislativo n. 174  del
2016, dalla societa' «Consorzio interuniversitario sistemi  integrati
per  l'accesso  -  CISIA»,  in  persona  del  presidente   e   legale
rappresentante pro tempore,  prof.  Andrea  Stella,  rappresentata  e
difesa, come da mandato in calce al ricorso, dal  prof.  avv.  Angelo
Piazza, dall'avv. Laura  Albano  e  dall'avv.  Francesca  De  Napoli,
elettivamente domiciliata presso  il  loro  studio  in  Roma,  00187,
piazza     San     Bernardo,     n.     101,      indirizzi      pec:
angelo.piazza@legalmail.it  -  lauraalbano@ordineavvocatiroma.org   -
francescadenapoli@ordineavvocatiroma.org 
    Contro l'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede
istituzionale in Roma, via dei  Portoghesi,  n.  12  e'  domiciliato,
nonche' nei confronti: 
        della Procura generale della Corte dei conti; 
        del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  la  cui  sede
istituzionale  in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi,   n.   12,   e'
domiciliato; 
    Per   l'annullamento,   previa    sospensione    degli    effetti
dell'iscrizione, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato, individuato ai  sensi  dell'art.  1,
comma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e   successive
modificazioni, predisposto dall'Istituto nazionale  di  statistica  -
ISTAT  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana, Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023, nella parte in
cui annovera il Consorzio interuniversitario  sistemi  integrati  per
l'accesso (nonche' di ogni altro atto a questo connesso,  presupposto
e consequenziale); 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto le memorie depositate dalle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Uditi nell'udienza  pubblica  del  giorno  4  dicembre  2024,  il
relatore, cons. Gaetano Beretta, i difensori di parte ricorrente,  in
persona dell'avv. Francesca De Napoli e dell'avv. Gennaro Terracciano
(in sostituzione dell'avv. Angelo Piazza), l'avv. dello Stato  Pietro
Garofoli per l'Istat e il pubblico ministero, nella persona del  vice
Procuratore  generale  Antongiulio  Martina,  come  specificato   nel
verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1. Nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  225  del  26
settembre 2023, e' stato pubblicato  l'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  elaborato  e  annualmente
aggiornato da ISTAT, contenente, per la prima  volta,  il  «Consorzio
interuniversitario sistemi integrati per l'accesso - CISIA». 
    2.  Il  «Consorzio  interuniversitario  sistemi   integrati   per
l'accesso», in forma abbreviata CISIA (costituito nel 2004 in  Centro
interuniversitario   formato   dalle   facolta'   di   Ingegneria   e
architettura e successivamente, nel 2010,  trasformato  in  Consorzio
interuniversitario di Atenei) e' un consorzio  interuniversitario  (a
cui possono partecipare le  universita'  pubbliche  italiane  e  loro
associazioni quali le conferenze o Organismi nazionali di raccordo  e
coordinamento  di  strutture  universitarie,  nonche'  il   Ministero
competente in materia di universita', ed ogni ente  pubblico  le  cui
finalita' istituzionali siano  coerenti  con  quelle  perseguite  dal
consorzio) senza fini di lucro  che  ha  per  oggetto  prevalente  lo
svolgimento di attivita' e ricerche  nel  campo  dell'orientamento  e
dell'accesso   agli   studi   universitari,   specialistici   e    di
perfezionamento superiore nonche' dell'accesso, tramite procedure  di
orientamento e selezione, per altri enti pubblici e privati. 
    In particolare, il CISIA organizza, per  i  corsi  di  laurea  ad
accesso libero e programmato, i test di valutazione delle  conoscenze
in ingresso e,  negli  anni,  ha  consolidato  la  propria  attivita'
occupandosi dell'organizzazione e gestione dei  test  d'ingresso  per
diverse aree scientifiche, dando vita,  dal  2012,  ai  test  on-line
CISIA (c.d. TOLC). Nel ricorso introduttivo  viene  precisato  che  i
servizi  offerti  dal  CISIA,  vengono  realizzati  e  prodotti   dal
Consorzio in piena autonomia e vengono erogati  dietro  corrispettivo
di un prezzo ai vari Atenei, consorziati e non, che possono scegliere
liberamente se acquistarli dal CISIA o da altri  operatori  economici
presenti sul mercato. I TOLC sono,  infatti,  prodotti  autonomi  del
CISIA che vengono regolarmente fatturati,  non  sussistendo,  invero,
alcuna copertura delle spese pro quota (consortile) per i consorziati
dei menzionati servizi. 
    A  seguito  del  suddetto  inserimento  nell'elenco  ISTAT  delle
pubbliche amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,  di  cui  il
Consorzio avrebbe avuto conoscenza  solamente  con  la  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale
n. 225 del 26 settembre 2023, e' stata presentata  una  richiesta  di
accesso agli atti al fine di avere contezza dell'istruttoria condotta
dall'ISTAT e delle  motivazioni  che  hanno  sorretto  l'elaborazione
dell'elenco. 
    A tale richiesta, l'Istituto  di  statistica  si  e'  limitato  a
riferire di avere provveduto all'inserimento de quo sulla base  delle
informazioni dei dati contabili contenuti nei documenti allegati alla
predetta nota: precisamente statuto, elenco  delle  quote  consortili
2023 e bilanci degli ultimi tre esercizi. 
    Non essendo rimasto soddisfatto delle  spiegazioni  ricevute,  il
CISIA ha quindi proposto ricorso avverso tale iscrizione  nell'elenco
ISTAT eccependo: 
        a) violazione dei principi sul procedimento amministrativo di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; eccesso di potere e/o sviamento  per  difetto  assoluto
del fatto presupposto nonche' per difetto  assoluto  di  istruttoria;
travisamento dei fatti e contraddittorieta'  manifesta;  difetto  e/o
carenza di motivazione; 
        b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della  legge
n. 196/2009 e del regolamento n. 549/2013/UE; eccesso di  potere  per
manifesta irragionevolezza,  illogicita',  ingiustizia  derivante  da
erronea e falsa applicazione dei criteri ed indici del c.d. SEC  2010
(sistema europeo dei  conti).  In  particolare,  nell'ambito  di  tal
emotivo di ricorso, il Consorzio ha eccepito l'errata applicazione da
parte dell'ISTAT del c.d.  «test  market-non  market»  e  la  mancata
considerazione  dei  proventi   asseritamente   di   libero   mercato
realizzati dal consorzio vendendo i propri servizi  alle  Universita'
(consorziate e non). 
    Con separato atto, il CISIA ha inoltre proposto  una  istanza  di
sospensione cautelare (e di riunione  con  il  ricorso  proposto  per
l'anno seguente) evidenziando, in particolare, la numerosa  normativa
di contenimento  della  spesa  pubblica  cui  il  consorzio  dovrebbe
assoggettarsi. 
    3. Avverso tale ricorso si e'  costituita  l'Avvocatura  generale
dello Stato per conto dell'ISTAT eccependo, dopo una  premessa  sulla
predisposizione dell'elenco Istat delle amministrazioni  pubbliche  e
sul quadro normativo di riferimento, l'infondatezza  della  richiesta
attorea, chiedendone il rigetto. In particolare,  l'Avvocatura  dello
Stato ha  evidenziato  che  il  consorzio  e'  soggetto  a  controllo
pubblico nell'ordinamento e secondo le definizioni del SEC 2010 e del
manuale e i chiarimenti  di  Eurostat  in  merito  all'esercizio  del
controllo  congiunto,  sia  in   considerazione   del   suo   profilo
istituzionale che del suo comportamento economico. 
    4. Si e' costituita anche la Procura generale presso la Corte dei
conti che, in via pregiudiziale, chiede di sollevare la questione  di
legittimita' costituzionale con riferimento  all'art.  23-quater  del
decreto-legge n. 137/2020 e affrontando il merito della controversia,
chiede il rigetto integrale del ricorso. 
    Ad avviso della Procura, la pronuncia della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, sentenza n. 563/2023, depositata  il  13  luglio
2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C-321
dell'11 settembre 2023, con  numero  di  documento  62021CA0363,  nel
rinviare al legislatore nazionale le modalita' di  tutela  azionabili
avverso   l'inclusione   nell'elenco   ISTAT   e    al    conseguente
assoggettamento  alla  disciplina  euro   unitaria   conseguente   al
regolamento n. 549/2013, lungi dal risolvere i  problemi  applicativi
connessi alla norma di cui all'art. 23-quater  del  decreto-legge  n.
137/2020 ne abbia, in  realta',  confermato  l'attualita'  e  la  non
manifesta    infondatezza    della    questione    di    legittimita'
costituzionale. 
    Nel merito, viene puntualmente evidenziata la totale infondatezza
del ricorso, chiedendone il rigetto integrale. 
    5. All'udienza  del  4  dicembre  2024,  dopo  l'esposizione  del
relatore, la difesa del  CISIA  (avv.  Francesca  De  Napoli  e  avv.
Gennaro Terracciano in sostituzione dell'avv. Angelo  Piazza)  avanza
innanzitutto le proprie perplessita' circa l'assetto delineato  dalla
sentenza n. 30220/2024 della Corte di cassazione  e  chiede  che  sia
sollevata la questione di legittimita' costituzionale. Secondo l'avv.
Terracciano, infatti, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
andrebbe sollevata sulle norme  che  prevedono  in  modo  automatico,
quale effetto dell'iscrizione nell'elenco  ISTAT,  l'applicazione  di
tutte le norme sul  contenimento  della  spesa  pubblica.  Il  legale
ritiene che l'applicazione automatica ed indiscriminata senza  alcuna
valutazione di merito di tali  norme  sia  irragionevole,  precisando
inoltre  che  tale  richiesta  non  e'  stato   possibile   avanzarla
precedentemente in quanto la  citata  sentenza  della  Cassazione  e'
intervenuta  poco  prima  dell'udienza,  a  ricorso  gia'  ampiamente
depositato. D'altro canto, se non vi fosse questo automatismo,  CISIA
non avrebbe alcun motivo di impugnare l'iscrizione nell'elenco, cosi'
come probabilmente ISTAT non avrebbe interesse a  resistere.  Ancora,
evidenzia che l'attivita' di CISIA, sulla  base  del  test  market/no
market sarebbe di mercato ed e' offerta anche dal mercato,  tanto  e'
vero che le stazioni appaltanti,  secondo  il  codice  dei  contratti
pubblici, sono libere di  scegliere  se  affidarsi  al  CISIA  oppure
rivolgersi ad altro fornitore, in base alla convenienza. Pertanto, il
difensore sostiene che in primo luogo occorre mettere al centro delle
riflessioni la tipologia di attivita' svolta, e solo dopo  verificare
se vi e' controllo pubblico, non il contrario come  invece  e'  stato
argomentato da ISTAT. 
    Interviene anche l'Avvocatura  generale  dello  Stato  per  conto
dell'ISTAT, richiamando le  proprie  considerazioni  generali  svolte
precedentemente ed evidenziando la storia di  CISIA,  fin  dalla  sua
nascita nel 2004 come consorzio. Anche alla luce dello  statuto,  per
parte resistente e' inevitabile che il CISIA sia considerato un  ente
appartenente al settore S13. 
    Interviene    anche    la     Procura     generale,     eccependo
l'inammissibilita'   della   documentazione   depositata   da   parte
ricorrente in limine dell'udienza rilevandone peraltro l'inconferenza
trattandosi  di  affidamenti  diversi  rispetto  a   quelli   oggetto
dell'attivita' della CISIA. Nel merito, il  Procuratore  ricorda  che
l'art.  21-octies  della  legge  n.  241/1990  stabilisce  che,   ove
l'attivita' sia vincolata, come nel caso di specie, tenuto conto  che
i requisiti  per  l'iscrizione  sono  stabiliti  espressamente  dalla
normativa europea, anche in caso  di  vizi  del  procedimento  questi
sarebbero irrilevanti ai fini del risultato finale.  Sulla  questione
di legittimita' costituzionale, la Procura si  riporta  integralmente
alla propria memoria in atti, cosi' come per  quel  che  riguarda  la
questione del rigetto della domanda cautelare proposta da controparte
osservando come la stessa sia stata presentata a dicembre,  quindi  a
fine anno, evidenziando l'assenza di periculum in mora come paventato
invece  da  controparte.  Quanto  alla  sentenza   della   Corte   di
cassazione, la Procura sottolinea ancora una volta come i due  piani,
quello   euro-unitario   che   attiene   alla   attribuzione    della
soggettivita' pubblica, e quello  interno  relativo  all'applicazione
della legislazione sul contenimento della spesa pubblica, non possono
essere considerati separati e non comunicanti, alla  luce  del  fatto
che   gli   enti   qualificati   come    pubbliche    amministrazioni
contribuiscono a formare il bilancio consolidato dello Stato e quindi
anche il suo eventuale indebitamento. Nel ricordare che,  nel  merito
la ricognizione compiuta da ISTAT e'  stata  effettuata  a  norma  di
legge, e quindi verificando in primo luogo l'esistenza del  controllo
pubblico  sull'ente,  e  solo  successivamente  effettuando  il  test
market/non market volto ad  accertare  l'esercizio  di  attivita'  di
mercato da parte dello stesso, la Procura ribadisce che la  richiesta
di rimessione degli atti alla Corte costituzionale appare fondata. 
    Viene concessa una breve replica all'avv. Terracciano,  il  quale
specifica ulteriormente la natura delle entrate  di  cui  dispone  il
CISIA ed insiste, oltre  che  sull'accoglimento  del  ricorso,  sulla
previa  rimessione  della  questione  di  legittimita'   alla   Corte
costituzionale. 
    Segue una breve replica della  Procura  volta  al  rigetto  delle
richieste di parte attorea. 
 
                               Diritto 
 
6.   Illegittimita'   costituzionale    dell'art.    23-quater    del
decreto-legge n. 137/2020 per contrasto con gli articoli 3, 25,  102,
103, 108 e 111 della Costituzione,  nonche'  dell'art.  5,  comma  1,
lettera a), legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. 
    6.1 In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, recante «Ulteriori misure urgenti in  materia  di  tutela  della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e' stato inserito
l'art. 23-quater disciplinante «Unita' ulteriori che concorrono  alla
determinazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche». 
    In base a tale articolo, nel primo comma viene previsto che «agli
enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente  decreto,  in  quanto
unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo  dei  conti
nazionali e regionali nell'Unione  europea  (SEC  2010),  di  cui  al
regolamento (UE) n. 54912013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 21 maggio 2013,  concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di
finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle
amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le  disposizioni
in materia di equilibrio dei  bilanci  e  sostenibilita'  del  debito
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e  per  gli  effetti  degli
articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  nonche'  quelle
in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica». 
    Particolarmente rilevante, ai fini della decisione  del  giudizio
promosso da CISIA, e' il secondo comma di detto articolo in  base  al
quale «all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice  della  giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono  aggiunte  le
seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale
sul contenimento della spesa pubblica». 
    La  novella  del  2020  pone   una   chiara   limitazione   della
giurisdizione in materia di elenchi ISTAT,  espressamente  attribuita
alla Corte dei conti dal legislatore in un primo momento  con  l'art.
1,  comma  169,  della  legge   24   dicembre   2012,   n.   228   e,
successivamente, con l'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della
giustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. 
    Con tale norma del 2012 e' stato previsto che «avverso  gli  atti
di ricognizione delle amministrazioni pubbliche  operata  annualmente
dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e' ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei
conti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell'art.  103,  secondo
comma, della Costituzione» e, per l'effetto,  e'  stata  abrogata  la
precedente competenza giurisdizionale  dei  Tribunale  amministrativo
regionale e del Consiglio di Stato in materia. 
    Sulla esatta portata della norma del 2020 e  sui  suoi  eventuali
effetti, rinviando a quanto si dira' nei punti che seguono  circa  la
non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale,  appare  a  questo  giudice   chiara   la   rilevanza
dell'ipotizzato sindacato  di  costituzionalita'  all'Ill.mo  Giudice
delle leggi, posto che il ricorso in discussione e' stato proposto da
CISIA espressamente ai fini dell'annullamento  della  sua  iscrizione
nell'elenco ISTAT delle unita' istituzionali appartenenti al  settore
delle amministrazioni pubbliche. E' quindi evidente che, al  fine  di
rispondere alla domanda di giustizia avanzata dal ricorrente, debbano
essere conosciute le  esatte  implicazioni  connesse  alla  novellata
formulazione dell'art. 11, comma 6,  lettera  b),  del  codice  della
giustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. 
    6.2 Il disegno del  legislatore  del  2012  era  sufficientemente
chiaro, nel senso di voler attribuire una cognizione piena alla Corte
dei conti di una materia che presenta risvolti plurimi, non  solo  di
rilievo ai fini del contenimento della finanza pubblica, ma  anche  e
prima ancora di fondamentale importanza per determinare il  perimetro
di riferimento del Conto economico consolidato dello Stato, rilevante
ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica e ai  fini
della corretta  applicazione  del  regolamento  UE  n.  549/2013  che
istituisce il Sistema europeo dei conti 2010  (c.d.  «SEC  2010»  che
rappresenta il sistema  dell'Unione  europea  compatibile  a  livello
internazionale delle norme contabili che  possono  essere  utilizzate
per  fornire   una   descrizione   sistematica   e   dettagliata   di
un'economia). 
    In tal senso, la tutela «costitutiva» rivendicata dai  ricorrenti
per decidere del loro status di  soggetti  appartenenti  alle  Unita'
istituzionali   appartenenti   al   settore   delle   amministrazioni
pubbliche,  non  richiede  solo  e  soltanto  valutazioni   di   tipo
amministrativo e procedimentale, ma richiede anche e soprattutto  una
valutazione di tipo giuscontabile. Non  a  caso  il  legislatore  del
2012, nell'escludere l'attribuzione della giurisdizione sulla materia
fino ad allora riconosciuta ai TAR, ha inteso attribuirla alla  Corte
dei conti ai  sensi  dell'art.  103  della  Costituzione  (richiamato
espressamente nella norma). 
    Cio' in quanto la valutazione relativa ai  soggetti  appartenenti
al settore istituzionale delle amministrazioni  pubbliche,  ancorche'
non necessariamente coincidente con la  qualifica  di  PA  e  con  la
correlata attribuzione di pubblici poteri, puo'  riguardare  soggetti
che assumono un rilievo «pubblicistico» nel sistema europeo dei conti
in funzione della natura delle fonti  di  finanziamento,  venendo  in
rilievo la loro eventuale dipendenza dalle pubbliche  finanze  oppure
la loro autonoma capacita' di vivere ed operare nel libero mercato. 
    In  tale  prospettiva,  la  legge  italiana  di  contabilita'  n.
196/2009 ha espressamente attribuito rilievo  all'elenco  predisposto
annualmente dall'ISTAT, sulla base di criteri statistico-economici  e
a seguito di continui confronti con le autorita' statistiche europee,
in applicazione del Sistema europeo dei conti  (regolamento  UE)  del
Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC  2010)  e  della
guida metodologica ed operativa  fornita  dal  Manual  on  Government
Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010 (MGDD). 
    Dispone infatti l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196/2009
che «gli enti e i soggetti indicati  a  fini  statistici  nell'elenco
oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
in data 24 luglio  2010,  pubblicato  in  pari  data  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a  decorrere
dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini  statistici  dal
predetto istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato  del  medesimo
istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari  data  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  228,  e  successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,  effettuati
sulla base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici  regolamenti
dell'Unione  europea,  le  autorita'  indipendenti  e,  comunque,  le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». 
    La scelta di fornire applicazione ai regolamenti  UE  sulla  base
del criterio del rinvio all'elenco  ISTAT  ha  consentito  al  nostro
Paese di dare piena attuazione alle regole contabili e ai vincoli  di
finanza pubblica approvati in sede europea: cio' sulla base di regole
eminentemente tecniche, in  applicazione  del  su  ricordato  Sistema
europeo dei conti (regolamento n. 549/2013, SEC 2010)  e  del  citato
Manual on Government Deficit and Debt - Implementation  of  ESA  2010
(MGDD). 
    Tali parametri di valutazione, come anche  rilevato  dalla  parte
ricorrente, sono vincolanti e non richiedono alcuna  discrezionalita'
amministrativa implicando, al  piu',  una  discrezionalita'  di  tipo
tecnico, che non lascia spazi a valutazioni tra plurime  alternative,
ma fornisce una unica soluzione «obbligata» ed «imposta» dal rispetto
di regole scientifiche di natura statistico-economica. 
    In tal, senso quindi, la limitazione della  cognizione  riservata
alla Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni
pubbliche operata dall'ISTAT «ai soli  fini  dell'applicazione  della
normativa nazionale sul contenimento  della  spesa  pubblica»  appare
illegittima e nettamente contrastante con i principi costituzionali e
comunitari in materia di tutela dei diritti e dei conti pubblici. 
    In particolare, la novella verrebbe a privare i soggetti  inclusi
negli elenchi ISTAT della tutela  c.d.  «costitutiva»,  vedendosi  in
questa maniera attribuito uno status assegnato  in  applicazione  del
regolamento UE n. 549/2013 e della relativa nota  metodologica  senza
poter attivare una valida tutela giurisdizionale. 
    Cio', in quanto la novella del 2020 non appare in alcun modo aver
voluto attribuire espressamente la tutela costitutiva ad altro organo
giurisdizionale. 
    6.3. A tale  ultimo  riguardo,  vanno  ricordate  le  chiarissime
affermazioni della sentenza costituzionale n. 7/2020, che richiama  a
sua  volta  la  sentenza  n.  13  del  2012:  «secondo  la   costante
giurisprudenza costituzionale,  il  fenomeno  della  reviviscenza  di
norme abrogate "non opera in via generale e automatica e puo'  essere
ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate». 
    Nella stessa direzione, ha avuto modo di esprimersi nuovamente la
Corte costituzionale con la  recente  sentenza  n.  185/2024  che  ha
riconosciuto i limitati ambiti all'interno dei quali puo' operare  la
reviviscenza di norme  abrogate.  Secondo  la  citata  sentenza,  «la
espressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge  abrogate  e'
una tecnica normativa non consueta, ma in  se'  non  illegittima  nel
senso che il legislatore, in questo  caso  regionale,  recepisce  per
relationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in
tal  modo  in  nuove  disposizioni.  La  reviviscenza  sottolinea  la
testuale identita' di vecchie e nuove disposizioni, ma che  rimangono
comunque ben distinte». In tal modo, quindi, il Giudice  delle  leggi
ha avuto modo di riconoscere  l'operativita'  della  reviviscenza  di
norme di legge abrogate solamente  qualora  sia  una  nuova  legge  a
prevederla e, in ogni caso,  senza  possibilita'  che  tale  espressa
reviviscenza possa operare retroattivamente. 
    Il principio della riserva di legge sull'ordinamento giudiziario,
al fine di garantire e riaffermare l'indipendenza della  magistratura
da altri poteri dello Stato (in particolare da  quello  esecutivo)  e
per tutelare sia  i  giudici  ordinari  sia  quelli  speciali,  trova
nell'art. 108 della Costituzione la sua compiuta formulazione per cui
«le norme sull'ordinamento giudiziario e su  ogni  magistratura  sono
stabilite con legge. La legge  assicura  l'indipendenza  dei  giudici
delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di  esse,
e  degli   estranei   che   partecipano   all'amministrazione   della
giustizia». 
    6.4 Alla luce della  riserva  di  legge  espressamente  richiesta
dalla  Costituzione   per   delimitare   le   materie   e   garantire
l'indipendente esercizio delle funzioni di cui agli articoli 102 (per
la magistratura ordinaria) e 103  (per  le  magistrature  speciali  -
Consiglio di Stato e Corte dei conti), appare quanto mai singolare la
lettura fornita della Corte di cassazione con la propria sentenza  n.
30220/2024. 
    Con la citata sentenza n. 30220, la Cassazione  a  Sezioni  unite
ricostruisce i passi delle Sezioni riunite  della  Corte  dei  conti,
dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, le  quali  avevano
disapplicato l'art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,  che
limita la giurisdizione della Corte «ai soli  fini  dell'applicazione
della normativa nazionale sul  contenimento  della  spesa  pubblica».
Tale   disapplicazione   era   stata   motivata    dalla    affermata
incompatibilita' della norma con il diritto europeo,  in  particolare
con i principi di effettivita' ed equivalenza richiamati  dalla  CGUE
nella sentenza del 13 luglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21). 
    Quest'ultima decisione era stata impugnata dal MEF e  dall'ISTAT,
sull'asserita considerazione che la giurisdizione sulla  legittimita'
dell'inclusione    nell'elenco    ISTAT    spettasse    al    Giudice
amministrativo, lasciando alla Corte dei conti il controllo sui  soli
profili di contenimento della spesa pubblica. 
    Sull'effettiva possibilita' di separazione  di  tali  profili  di
tutela, va detto che anche la Corte di cassazione, nel suo articolato
ragionamento,  mostra  qualche   contraddizione,   facendo   comunque
riferimento  al  consolidato  principio   di   «autosufficienza   del
ricorso»,  per  cui  non  vi  e'  necessita'  di  procedere  ad   una
duplicazione di azioni avverso il medesimo fatto lesivo di  posizioni
individuali, anche se non ritiene rilevante il non secondario rischio
di un contrasto di giudicati. 
    Un punto fondamentale affermato dalla Corte di cassazione attiene
poi alla qualificazione dell'atto impugnato:  «occorre  rilevare,  in
via  generale,  che  l'inclusione   nell'elenco   ISTAT   ha   natura
provvedimentale, cui si contrappone, in capo agli enti coinvolti, una
situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo,  ambito  che,
in quanto tale, ai sensi  dell'art.  7  c.p.a.,  e'  riferibile  alla
giurisdizione amministrativa» facendo  riferimento  alla  circostanza
che: «anteriormente all'intervento operato con l'art. 1,  comma  169,
legge n. 228 del 2012  (che  ha  previsto  il  ricorso  alle  Sezioni
riunite  della  Corte  dei  conti),  il  relativo   contenzioso   era
pacificamente instaurabile innanzi al giudice  amministrativo»  (par.
15), con la conseguenza che a fronte della «contrazione»  dell'ambito
della giurisdizione contabile non  vi  sarebbe  vuoto  di  tutela  in
quanto «si deve ritenere che si sia,  contestualmente,  riespansa  la
giurisdizione del giudice amministrativo» (par 15.3). 
    6.5 L'impostazione seguita dalla  Cassazione  citata  non  appare
convincente. Invero, prima del Giudice di legittimita',  aveva  avuto
modo di esprimersi la Corte di giustizia UE, nella pronuncia  del  13
luglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21), riaffermando i noti principi
per cui agli Stati membri e' riconosciuta una certa  discrezionalita'
nell'organizzazione delle proprie competenze giurisdizionali, purche'
sia garantito che i diritti  degli  interessati  trovino  una  tutela
adeguata, piena ed efficace, soprattutto in situazioni  che  incidano
su obblighi di bilancio pubblico (principio di effettivita'),  e  che
il sistema  giurisdizionale  fornisca  agli  interessati  gli  stessi
standard di tutela  applicabili  a  situazioni  analoghe  di  diritto
interno, evitando disparita' o trattamenti di sfavore  (principio  di
equivalenza). 
    Alla luce di tali principi enunciati dalla Corte di giustizia, la
Cassazione ha ritenuto di integrare, in via  pretoria,  il  vuoto  di
tutela lasciato dall'art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020  e,
ritornando alla situazione antecedente alla novella  legislativa  del
2012 che ha, nei fatti, abrogato la giurisdizione  amministrativa  in
materia, ha affermato che la norma del  2020  «nel  circoscrivere  la
giurisdizione della Corte dei conti ai profili  di  spending  review,
non pregiudica tale diritto, poiche'  il  giudice  amministrativo  e'
chiamato  a  occuparsi  di  tutte  le  altre  questioni  legate  alla
legittimita' degli atti amministrativi». 
    6.6 Come si e' anticipato, la posizione della Corte di cassazione
non appare convincente. Oltre a quanto gia' detto circa la necessita'
di una riserva di legge espressa in materia di giurisdizione  e  alla
non  reviviscenza  di  norme  abrogate,  la  riconducibilita'   della
competenza della Corte dei conti a  conoscere  (anche)  dello  status
conseguente all'inserimento nell'elenco ISTAT  discende  direttamente
dagli art. 100, comma 2, e 103, comma 2 della  Costituzione,  nonche'
dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
(riguardante le verifiche, preventive e consuntive,  sugli  andamenti
di finanza pubblica). 
    Al  riguardo,  vale  la  pena   di   ricordare   che   la   legge
costituzionale introduttiva del principio del  pareggio  di  bilancio
nella   Carta   costituzionale,   e'   stata   emanata   proprio   in
considerazione dei patti e dei trattati elaborati in seno  all'Unione
europea, a cui  l'Italia  ha  sempre  aderito  sin  dalla  loro  fase
genetica. In tal senso, la riforma costituzionale del 2012 ha  inteso
dare esplicita applicazione alla riforma del «Patto di  stabilita'  e
crescita» di cui si  stava  in  quel  momento  discutendo  in  ambito
europeo e che, il 2 marzo 2012,  porto'  alla  formale  adozione  del
«Trattato sulla stabilita', coordinamento  e  governance  nell'unione
economica e monetaria» (conosciuto come fiscal compact, letteralmente
«patto di bilancio»). 
    Le verifiche sui saldi  di  bilancio,  attualmente  svolte  dalla
Corte dei conti attraverso  il  Conto  consolidato  del  bilancio  in
virtu' delle competenze riconosciute dagli articoli 100 e  103  della
Costituzione,  assolvono  anche  alla  funzione  di  verifica   degli
equilibri europei e, prima ancora che dei saldi finali  di  bilancio,
riguardano la corretta perimetrazione soggettiva di tale  conto  che,
giova ribadirlo, in virtu' del rinvio operato dalla legge n. 196/2009
coincide con l'elenco elaborato dall'ISTAT sulla base dei piu'  volte
ricordati regolamento (UE) n. 549/2013 e Manual on Government Deficit
and Debt. 
    Invero,  allo  stato  attuale,   e'   assolutamente   impossibile
procedere ad una scissione di valutazioni circa l'attribuzione  dello
status  organismo  appartenente  all'elenco   delle   amministrazioni
pubbliche, rilevante ai  fini  del  conto  consolidato  del  bilancio
nazionale  ed  effetti  relativi  all'applicazione  delle  norme  sul
contenimento della finanza  pubblica,  in  quanto,  per  effetto  del
rinvio  operato  dalla  legge  n.  196/2009   agli   elenchi   ISTAT,
dall'inclusione  nell'elenco  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
discende   automaticamente    l'assoggettamento    alla    disciplina
vincolistica recata dalla normativa finanziaria. 
    Diversamente ragionando, si dovrebbe ammettere (come  sembrerebbe
aver fatto la citata Corte  di  cassazione)  la  coesistenza  di  una
giurisdizione  speciale  ed  esclusiva  in  materia  di  contabilita'
pubblica assegnata  alla  Corte  dei  conti  e  al  contempo  di  una
giurisdizione concorrente, anch'essa speciale, di tipo generale e che
diventa principale  e  temporalmente  antecedente,  ed  eventualmente
assorbente sulla base di parametri di giudizio che  (prescindendo  da
ogni valutazione tecnica circa l'affidabilita'  e  regolarita'  degli
schemi di bilancio adottati e dei saldi di finanza pubblica  in  essi
rappresentati)   sono   incentrati   sui   vizi   tipici    dell'atto
amministrativo riconducibili alla incompetenza, all'eccesso di potere
ed alla violazione di legge. 
7.   Illegittimita'   costituzionale    dell'art.    23-quater    del
decreto-legge n. 137/2020 per contrasto con  gli  articoli  24,  101,
104, 111 e 113 della Costituzione. 
    Secondo una differente prospettiva  rispetto  a  quella  sin  qui
esposta, emerge un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale
che va ritenuta non manifestamente infondata ed  anch'essa  rilevante
ai fini della decisione, secondo due linee argomentative. 
    Secondo la prima, anche a seguito  dell'impatto  della  decisione
della CGUE del 13 luglio 2023, la norma contenuta nell'art. 23-quater
del decreto-legge n. 137/2020  che  ha  confermato  la  giurisdizione
della Corte dei conti in materia  di  elenchi  ISTAT  «ai  soli  fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica», viene in contrasto, principalmente, con gli articoli
24, 111 e 113 della Costituzione. 
    Invero, le limitazioni alla  tutela  giurisdizionale  che  l'art.
23-quater del  decreto-legge  n.  137/2020  determina  comportano  la
violazione dei parametri di cui agli articoli 24,  111  e  113  Cost.
poiche', da un lato, comprimono le utilita' ottenibili attraverso  la
tutela giurisdizionale in relazione all'inclusione nell'Elenco  ISTAT
e,  dall'altro  lato,  escludono  la  tutela  costitutiva   garantita
dall'art. 113 della Costituzione. 
    Infatti, l'attivita' di ricognizione delle  unita'  istituzionali
facenti  capo  al  settore  S.13  si  basa  su  profili   di   natura
eminentemente contabile, mentre  le  categorie  giuridiche  hanno  un
ruolo del tutto marginale (se non addirittura nullo) nel processo  di
catalogazione. 
    Cio' in quanto le caratteristiche del rapporto negoziale che lega
l'unita' istituzionale ad altra unita' istituzionale  rientrante  nel
settore S.13 (e, quindi, alla pubblica amministrazione) hanno rilievo
solo in quanto a loro volta  possono  essere  considerati  indicatori
della riconducibilita', sul piano contabile, della prima al  medesimo
settore della seconda. Ora, se questo e' l'oggetto della verifica che
ISTAT deve compiere (e non vi e' dubbio che sia questo)  e'  evidente
che la relativa attivita' sia del  tutto  priva  dell'elemento  della
discrezionalita' (per l'appunto, attivita' di mera  ricognizione,  di
natura squisitamente  tecnica),  che  tradizionalmente  identifica  e
delimita l'ambito della  giurisdizione  amministrativa  sia  rispetto
alla  giurisdizione  ordinaria,  sia  rispetto   alla   giurisdizione
contabile. 
    E' forte il richiamo, da tenere  ben  presente,  al  terzo  comma
dell'art. 113  della  Costituzione  che  detta  un  principio  spesso
trascurato, ma assolutamente cogente: spetta al legislatore  indicare
se e a quale Giudice competa il  potere  di  conoscere  della  tutela
costitutiva rispetto agli atti della PA, attraverso l'annullamento. 
    Secondo la seconda linea argomentativa, va altresi' censurato  il
primo comma dell'art. 23-quater che si pone chiaramente in  contrasto
con gli art. 24,  101,  104  e  111  della  Costituzione  poiche'  il
legislatore, cosi' facendo,  ha  sostituito  la  propria  valutazione
sulla riconducibilita' degli enti  inclusi  nell'elenco  allegato  al
decreto-legge tra quelli che concorrono alla determinazione dei saldi
di  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche a quella espressa dalla Corte dei conti con
sentenze  passate   in   giudicato   determinando,   per   l'effetto,
un'inammissibile    interferenza    nell'autonomia     del     potere
giurisdizionale. 
8.   Illegittimita'   costituzionale    dell'art.    23-quater    del
decreto-legge n. 137/2020 per contrasto con  gli  articoli  76  e  77
della Costituzione. 
    Infine, si evidenzia il contrasto della norma novellata  con  gli
articoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo periodo,  per  l'eterogeneita'
del suo contenuto rispetto al decreto da convertire. 
    Sul punto, vale la pena di ricordare che la modifica dell'art. 11
del codice  di  giustizia  contabile,  infatti,  e'  stata  veicolata
dall'art. 23-quater  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
recante «ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  salute,
sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», reiterativo della
disciplina  dettata  dall'art.  5,  comma  2,  del  decreto-legge  23
novembre 2020,  n.  154/2020,  recante  «Misure  finanziarie  urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» abrogata dall'art.
1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con
modifiche, del citato decreto-legge n. 137/2020. 
    Nel ricordare che «ai sensi del secondo comma dell'art. 77  della
Costituzione,  i  presupposti  per  l'esercizio  senza  delega  della
potesta' legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge
nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per
la materia o per  lo  scopo»  (in  tal  senso,  ex  multis,  sentenza
costituzionale  n.  22/2012),  in  questa  sede  vale  la   pena   di
evidenziare che sia  la  prima  stesura  della  norma  contenuta  nel
decreto-legge n. 154/2020 e sia la medesima  versione  riproposta  in
sede di conversione del decreto-legge n. 137/2020 avevano un evidente
e chiaro intento di limitare la giurisdizione della Corte  dei  conti
ma senza, peraltro,  avere  un  qualsivoglia  nesso  con  l'emergenza
determinata dalla pandemia scaturita dalla diffusione del coronavirus
del Covid-19. 
    Cosi' facendo,  in  sede  di  conversione  del  decreto-legge  n.
137/2020 si  e'  proceduto  con  l'inserimento  di  norme  eterogenee
all'oggetto o alla finalita' del decreto Covid, spezzando  il  legame
logico-giuridico tra la valutazione fatta  dal  Governo  dell'urgenza
del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di  legge,  di
cui alla norma costituzionale citata. 
    In tal modo,  oltre  a  violare  i  parametri  di  buona  tecnica
legislativa individuati dall'art. 15, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, secondo cui  «i  decreti  devono  contenere  misure  di
immediata applicazione e il loro  contenuto  deve  essere  specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo»,  si  e'  proceduto  ad  un  uso
improprio  e  non  consentito  del  particolare  potere,  di   natura
eccezionale, attribuito dalla Costituzione al Governo. 
    Infatti,  come  evidenziato  nella  sentenza  22/2012  cit.,  «il
presupposto del "caso" straordinario di necessita' e urgenza inerisce
sempre e soltanto al provvedimento inteso  come  un  tutto  unitario,
atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato  e
differenziato al  suo  interno.  La  scomposizione  atomistica  della
condizione di validita' prescritta  dalla  Costituzione  si  pone  in
contrasto con il necessario legame tra il  provvedimento  legislativo
urgente ed il "caso" che  lo  ha  reso  necessario,  trasformando  il
decreto-legge in una congerie di norme assemblate  soltanto  da  mera
casualita' temporale». 
    Ne consegue,  quindi,  un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,
attinente alla fase genetica del procedimento formativo  della  legge
di   conversione   di   un   decreto-legge   emanato   nel   contesto
dell'emergenza pandemica e che nulla ha a che vedere con l'entrata  a
regime di una norma limitativa della competenza della Corte dei conti
a conoscere dell'esatta delimitazione soggettiva del Conto  economico
consolidato del bilancio come prescritto  dalle  cogenti  norme  euro
unitarie piu' volte innanzi ricordate. 
    9. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va
pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell'art.  134
della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e dell'art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23-quater  del
decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137  (inserito  dalla  legge  di
conversione 18 dicembre 2020, n. 176). 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, a sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso
in epigrafe: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione  agli  articoli  3,  25,  102,  103,  108   e   111   della
Costituzione,  nonche'  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137 (inserito dalla legge di  conversione  18  dicembre  2020,  n.
176); 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli articoli 24, 101, 104, 111 e 113  della  Costituzione,
la  questione  di  legittimita'  costituzionale  del  medesimo   art.
23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione, la  questione  di
legittimita' costituzionale del sopramenzionato  art.  23-quater  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
        Cosi' deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  del  4
dicembre 2024. 
 
                       Il Presidente: Coppola 
 
                                                L'estensore: Randolfi