Reg. ord. n. 73 del 2025 pubbl. su G.U. del 30/04/2025 n. 18
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 25/03/2025
Tra: A. S.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza relativa, di avere all’ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – Violazione, sotto plurimi profili, dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 69
Co. 3
decreto-legge
del 04/07/2024
Num. 92
Art. 5
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025
Ordinanza del 25 marzo 2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugia
- Ufficio di sorveglianza di Spoleto nel procedimento di sorveglianza
nei confronti di A. S..
Ordinamento penitenziario - Procedimento in materia di liberazione
anticipata - Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92
del 2024, come convertito - Previsione che il condannato puo'
formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia
espressamente indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza
relativa, di avere all'ottenimento del beneficio uno specifico
interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 69-bis
della legge n. 354 del 1975.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall'art. 5, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in
materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 2024, n. 112.
(GU n. 18 del 30-04-2025)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO
Il magistrato di sorveglianza nel procedimento iscritto al n.
SIUS 2024/7147 promosso da S... A..., nato a ... il ..., ristretto
presso la Casa circondariale di Terni, in esecuzione della pena di
cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della
Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli in data 4 settembre
2024, ha pronunciato, in camera di consiglio, la seguente ordinanza;
Lette le istanze del sunnominato detenuto dirette ad ottenere
liberazione anticipata;
Visti gli atti allegati e le produzioni acquisite;
Osserva
Il condannato richiede che gli sia concessa liberazione
anticipata in relazione a due semestri di pena vissuti in carcere tra
il ... ed il ...
S... esegue attualmente la pena connessa al provvedimento di
cumulo meglio citato in rubrica, per complessivi anni ... mesi ...
gg. ... di reclusione, con decorrenza pena al ... e fine pena
«reale», allo stato, fissato al ...
Tale data e' determinata anche all'esito di ordinanze con le
quali il magistrato di sorveglianza di Avellino gli ha concesso gg.
... di liberazione anticipata per alcuni periodi di presofferto e di
detenzione attuale sino al ..., e il magistrato di sorveglianza di
Spoleto gli ha concesso, nella stessa data in cui poi gli e' stato
comunicato il sopravvenire del cumulo, un semestre di liberazione
anticipata per un ulteriore periodo maturato manifestando segnali di
partecipazione al trattamento, tra il ... ed il ...
Nel cumulo sopravvenuto la Procura generale competente, secondo
la previsione contenuta nell'art. 656, comma 10-bis, del codice di
procedura penale (come introdotto dal decreto-legge n. 92/2024, poi
convertito in legge n. 112/2024), ha individuato anche «la pena
residua ottenuta computando le detrazioni previste dall'art. 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente
indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare
senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e' dato avviso al
destinatario che le detrazioni di cui all'art. 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il
periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato
all'opera di rieducazione», e cioe' la pena residua «virtuale», ove
l'interessato, continuando a manifestare segnali di partecipazione al
trattamento, lucri tutta la liberazione anticipata che gli e'
concedibile. Tale data viene indicata nell'8 dicembre 2026.
Come noto, con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (poi
convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112) e' stato anche mutato il
testo dell'art. 69-bis ord. penit., che contiene le regole
procedimentali da seguirsi per la concessione della liberazione
anticipata. All'esito della novella il legislatore ha previsto due
ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza e' chiamato a svolgere
d'ufficio l'accertamento relativo alla sussistenza dei presupposti
per la concessione della liberazione anticipata, e cioe' in occasione
di istanze di accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri
benefici penitenziari, quando nel computo della misura della pena
espiata sia rilevante la riduzione di pena che deriverebbe dalla
liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54, comma 4, oppure
nell'imminenza del fine pena. In questa seconda ipotesi l'iscrizione
d'ufficio deve avvenire a novanta giorni dalla data «virtuale» del
fine pena.
Il nuovo testo prevede inoltre che il condannato possa formulare
istanza di liberazione anticipata, ma soltanto quando «vi abbia uno
specifico interesse», diverso da quello sotteso alle due ipotesi di
valutazione ufficiosa sopra descritte, e che deve essere indicato, a
pena di inammissibilita', nell'istanza medesima.
La nuova disciplina appare applicabile anche alle istanze del
condannato, sia la prima, per il semestre 24 novembre 2023 - 24
maggio 2024, pervenuta il 3 ottobre 2024 (anche se redatta a maggio
2024), sia quella per il semestre 24 maggio 2024 - 24 novembre 2024,
pervenuta il 27 novembre 2024, ora qui confluite.
Le modifiche intervenute sono di natura processuale e dunque e'
loro applicabile il principio del tempus regit actum, che impone al
magistrato di sorveglianza di utilizzare le scansioni procedimentali
previste al momento della sua decisione. Inoltre, nei confronti
dell'istante e' stato emesso un ordine di esecuzione in data ..., ai
sensi della disciplina sopravvenuta, e quindi anche con l'indicazione
del «fine pena virtuale» dell'interessato, per come computato dalla
Procura competente, e salva sempre la valutazione di merito rimessa
al magistrato di sorveglianza.
L'odierno interessato non si trova in nessuna delle due
situazioni per le quali il magistrato di sorveglianza deve prevedere
l'accertamento ufficioso della concedibilita' della liberazione
anticipata, perche' lo stesso non ha presentato domande di misura
alternativa per le quali sia rilevante la concessione delle riduzioni
di pena di cui all'art. 54, comma 4, ord. penit., ne' il suo fine
pena «virtuale» e' prossimo, per come richiesto dall'art. 69-bis ord.
penit.
Allo stesso residua dunque la possibilita' di proporre istanza al
magistrato di sorveglianza soltanto con indicazione, a pena di
inammissibilita', della sussistenza di uno «specifico interesse».
Questo profilo e' carente nelle istanze qui da valutarsi, in cui
l'interessato si limita a formulare la propria richiesta, come per
altro ha sempre fatto anche in occasione delle precedenti analoghe
istanze presentate, ricordando il periodo in cui ha vissuto
l'esecuzione penale e luoghi di privazione della liberta' che lo
hanno ospitato.
Stando alla previsione normativa, dunque, le sue istanze di
liberazione anticipata qui all'attenzione del magistrato di
sorveglianza sono allo stato inammissibili.
Dato atto della documentazione al fascicolo, il magistrato di
sorveglianza ritiene di dover sollevare questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della
Costituzione, dell'art. 69-bis, comma 3, ord. penit., per come
riformulato all'esito della novella intervenuta con l'art. 5, comma
3, decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8
agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede che il condannato
possa presentare istanza di liberazione anticipata soltanto
allegando, a pena di inammissibilita', uno specifico interesse ad
ottenerla al di fuori delle situazioni espressamente indicate nei
commi 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit.
La questione appare rilevante, poiche' il magistrato di
sorveglianza chiamato a pronunciarsi sulle istanze di liberazione
anticipata pervenute dall'interessato, e confluite nel procedimento
indicato in premessa, deve necessariamente arrestare il proprio esame
delle domande alla verifica della mancata indicazione dello specifico
interesse all'ottenimento della riduzione di pena da parte
dell'istante.
La conseguenza di tale constatazione e' l'inammissibilita' delle
istanze proposte. Invece, ove la questione fosse accolta, potrebbe
valutarsi nel merito la sussistenza dei presupposti richiesti
dall'ordinamento penitenziario per la concessione della riduzione di
pena, quale liberazione anticipata connessa alla partecipazione
all'opera rieducativa mostrata dall'interessato nei semestri di pena
sopra meglio indicati, e gia' maturati.
In tal senso sono state gia' acquisite agli atti ampie relazioni
comportamentali, che illustrano la condotta corretta tenuta
dall'interessato, l'impegno nei corsi scolastici e nell'attivita'
lavorativa intramuraria, quando a disposizione.
La lettura inequivoca della disposizione normativa, per quanto
concerne la necessaria indicazione di tale specifico interesse, pur
non meglio individuato dalla legge, ma descritto come comunque
diverso dalle situazioni, non ricorrenti nel caso di specie, indicate
nei commi 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit., appare precludere
differenti interpretazioni piu' favorevoli all'interessato.
La questione di legittimita' costituzionale sopra succintamente
richiamata e', ad avviso del magistrato di sorveglianza rimettente,
non manifestamente infondata, per le ragioni che si provera' ad
enunciare di seguito.
Il procedimento per la concessione della liberazione anticipata,
per come risultato all'esito della novella costituita dall'art. 5 del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto
2024, n. 112, ha subito rilevanti cambiamenti relativi alla fase
introduttiva. Sostanzialmente si vira da un regime di concessione
della liberazione anticipata in cui l'istanza di parte costituiva la
regola, ad una residualita' di tale opzione, in ipotesi adeguatamente
compensata dalla valutazione officiosa che dovrebbe avvenire, da
parte del magistrato di sorveglianza, o in corrispondenza di una
istanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario, per
i quali sia rilevante l'eventuale sconto di pena ottenibile per
l'esecuzione penale gia' svolta (in realta' il richiamo testuale
contenuto nell'art. 69-bis, comma 1, all'art. 54, comma 4, ord.
penit., sembra circoscrivere ulteriormente il perimetro di tali
richieste a quelle in cui la liberazione anticipata incide sulla pena
espiata, e non sulla pena espianda) o in prossimita' del fine pena.
Soltanto in questi momenti il magistrato di sorveglianza e'
chiamato a valutare se effettivamente nei semestri maturati sino a
quel punto l'interessato abbia partecipato all'opera rieducativa
condotta nei suoi confronti. La conseguenza piu' evidente di questa
scelta e' che il condannato resta, anche a lungo, senza alcuna
certezza circa il fatto che il fine pena sperato si stia avvicinando
effettivamente, permanendo in una condizione di attesa, che e'
foriera di frustrazioni e perdendo quella relazione dialogica che gli
consentiva l'interlocuzione periodica con il magistrato di
sorveglianza, in grado sia di fargli percepire immediatamente il
premio di una condotta partecipativa rispetto alle regole del
trattamento, sia l'eventuale gravita', al contrario, di comportamenti
involutivi intervenuti, mediante la sanzione del rigetto
dell'istanza.
La possibilita' di chiedere la valutazione al magistrato di
sorveglianza, anche a prescindere dai momenti in cui deve comunque
intervenire la valutazione officiosa, resta confinata in un perimetro
assai ristretto, e presidiata dalla necessita', pena
l'inammissibilita', di illustrare nell' istanza la sussistenza di un
«interesse particolare» ad ottenere la liberazione anticipata.
Nella relazione accompagnatoria per i lavori del Senato si fa a
questo proposito, nel ribadire l'assoluta residualita' dell'istanza,
l'esempio «emblematico» dello scorporo del cumulo, rispetto al quale
l'eventuale riconoscimento di una riduzione di pena si ritiene possa
dispiegare effetti favorevoli al condannato che legittimerebbero una
sua istanza senza attendere le tempistiche piu' lunghe altrimenti
indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit.
La formulazione della disposizione normativa appare d'altra parte
condurre inevitabilmente a circoscrivere la portata dell'interesse,
scardinando radicalmente l'impostazione sino ad ora seguita, a mente
della quale il condannato aveva diritto a richiedere la liberazione
anticipata non appena avesse maturato un semestre di pena eseguito,
senza dover esplicitare alcun interesse diverso da quello in re ipsa
a conoscere la valutazione relativa al comportamento tenuto e ad
apprendere, in via definitiva, quale riduzione di pena cio' gli
avesse garantito.
Al di la' delle difficolta' di ordine pratico che derivano dalla
concentrazione in alcuni momenti particolari delle valutazioni sulla
liberazione anticipata (si pensi alle istruttorie a rischio di non
completarsi nei novanta giorni che il legislatore ha individuato, con
il rischio di determinare conseguenze deteriori sulle posizioni
giuridiche dei condannati, che in ipotesi potrebbero restare
ristretti in carcere anche ben oltre il «fine pena virtuale»), si
sottolinea qui un impatto che appare in contrasto con l'art. 27,
comma 3, della Costituzione, sul condannato, e che consiste nella
sostanziale vanificazione dell'effetto psicologico di rafforzamento
dei propositi rieducativi, che le periodiche valutazioni della
partecipazione al trattamento hanno sin qui prodotto sulle persone
detenute, quale sprone ad una condotta conforme alle regole ed
improntata, ben prima e al di la' della concedibilita' di misure
alternative, alla risocializzazione.
Con la nuova disciplina, in sostanza, per tempi anche lunghi, il
condannato non puo' piu' ottenere provvedimenti concessivi, anche a
fronte di condotte partecipative. Al contrario, chi in ipotesi abbia
posto in essere comportamenti sintomatici di una involuzione, non
potra' conoscere il peso che alla stessa attribuisca il magistrato di
sorveglianza, ne' potra' conseguirne l'apprendimento di un piu'
corretto approccio al trattamento, che e' invece insito nella
semestralizzazione della valutazione, per come ancora oggi prevista
dalla legge.
Sotto questo profilo appare anche irragionevole, ai sensi di cui
all'art. 3 della Costituzione, che permanga nella legge un metro di
giudizio semestrale delle condotte del condannato, ma che dallo
stesso non derivi piu', se non in presenza di un «interesse
particolare», un diritto della persona che ha eseguito una porzione
della sua pena detentiva, a conoscere se la stessa sia ritenuta una
esecuzione penale partecipativa rispetto al trattamento, o al
contrario non meritevole di tale positivo giudizio.
Si tratta di una irragionevolezza che, per altro, appare spiccata
in un caso, come quello da cui originano le odierne questioni di
costituzionalita', di un condannato che ha gia' ottenuto precedenti
concessioni di liberazione anticipata, formulando istanze
assolutamente analoghe a quelle odierne, e che subisce
incolpevolmente una regressione trattamentale, perdendo il diritto,
vantato sino all'entrata in vigore del nuovo art. 69-bis ord. penit.,
di conoscere con esattezza il proprio fine pena reale, e non
virtuale, richiedendo, quando lo ritenga, la liberazione anticipata
per i periodi di pena gia' espiati.
D'altra parte si e' di certo di fronte ad un cambiamento di
paradigma per il meccanismo concessivo della liberazione anticipata
che frustra le aspettative del condannato che sino ad ora si sia
visto concessa, al maturare del periodo semestrale, la riduzione pena
che conseguiva alla sua condotta partecipativa. L'interessato vedeva
con certezza ridursi, periodo dopo periodo, il suo fine pena reale, e
iniziava cosi' a programmare concretamente il suo rientro in
societa'.
Cio' e' accaduto nel caso che ci occupa.
Per quanto almeno riguarda il primo dei semestri oggetto di
domanda, per altro, i requisiti per la concessione, ed in particolare
l'aver completato un periodo di esecuzione con condotta
partecipativa, meritevole di vaglio (il primo semestre richiesto), si
erano gia' concretizzati in data antecedente all'entrata in vigore
della novella, a luglio 2024. Ci si trova dunque in una ipotesi in
cui occorre domandarsi se al legislatore sia consentito «disconoscere
il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che
abbia gia' raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato
alla concessione del beneficio. Cio' si porrebbe in contrasto - se
non con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione - con il
principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena
(articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione), secondo i
principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte sin dagli
anni Novanta del secolo scorso» (cfr., per queste espressioni,
sentenza Corte Costituzionale n. 32/2020). E' infatti radicalmente
differente poter contare su una valutazione che giunge, a richiesta,
semestre dopo semestre, rispetto all'attesa, nell'incertezza della
effettiva concessione, rimessa ad una fase posticipata, in ipotesi
anche di anni.
Anche a prescindere da questo profilo, si apprezza in ogni caso
quello che appare al magistrato di sorveglianza rimettente come un
grave vulnus al senso stesso della liberazione anticipata come
cartina di tornasole, non a caso opportunamente semestralizzata dal
legislatore, del comportamento tenuto dalla persona condannata nel
tempo, vero e proprio congegno dialogico che, mediante le istanze di
parte, consente all'interessato di ricevere cadenzate, periodiche,
risposte, che siano di orientamento al proprio comportamento, e che
permettono al magistrato di sorveglianza di valutare le evoluzioni
personologiche del condannato con una periodicita' prossima agli
accadimenti positivi e negativi che caratterizzano la vita
penitenziaria dell'interessato.
Appare allo scrivente che questa ricostruzione del significato
della liberazione anticipata sia quella delineata anche dall'alto
insegnamento della Corte costituzionale che, nei primi tempi di
vigenza dell'allora nuovo istituto della liberazione anticipata, fu
chiamata ad interrogarsi sulla compatibilita' rispetto ai principi
costituzionali di una valutazione del beneficio da compiersi in
prossimita' del fine pena, come proposto da una certa giurisprudenza,
e con la sentenza n. 276/1990 ebbe a sottolineare come la valutazione
semestralizzata della concessione della liberazione anticipata fosse
«il punto di forza dello strumento rieducativo, che si ricollega alle
esperienze ed agli insegnamenti della terapia criminologica».
In quel contesto la Consulta aggiungeva ancora: «(L)'aspetto
sintomatico del comportamento delinquenziale e' dato dall'incapacita'
del soggetto a risolvere i problemi della sua vita attraverso mezzi e
per vie socialmente accettabili: e cio' soprattutto perche' non ha
attitudine a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un
bene futuro. Questo aspetto negativo della personalita', ovviamente
presente quando il condannato viene sottoposto a trattamento
rieducativo, gli preclude ogni incentivo a prestare una per lui
sacrificante partecipazione all'azione di risocializzazione, se il
premio e' rappresentato da una liberazione condizionale o da una
semiliberta' poste temporalmente a distanza di anni, e talvolta di
molti anni. Ecco allora lo strumento di grande valore psicologico
rappresentato da una sollecitazione che impegna le energie volitive
del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve
lasso di tempo, purche' in quel tempo egli riesca a dare adesione
all'azione rieducativa. Certo, nei primi semestri la spinta
psicologica sara' necessariamente eteronoma. Il condannato potra'
nutrire scarsa convinzione nell'utilita' etica del suo comportamento,
ma intanto prestera' la sua partecipazione in vista del premio a
portata di mano. Poi, via via che, di semestre in semestre,
moltiplichera' i suoi sforzi per accumulare benefici l'uno
sull'altro, la perseveranza finira' per formare lentamente un
comportamento abitudinario, su cui e' possibile lo sviluppo di un
diverso modo di essere, conseguente alla soddisfazione per i
risultati raggiunti e alla fiducia acquisita nelle forze del proprio
impegno.»
La Consulta giungeva quindi a dire che: «(S)e si dovesse
riservare ad un giudizio lontano, finale e globale, l'effettiva
valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione
rieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe
frustrato a causa dell'incertezza che il futuro riserverebbe agli
sforzi adesivi degli interessati e, dall'altra, resterebbero
maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano messo a
disposizione tutta la loro buona volonta': e cio' a causa della
possibilita' che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo
verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per
semestre, e viceversa una furbesca condotta di adesione nell'ultima
fase abbia ingiustamente a premiare, per l'intera durata della pena,
colui che per anni s'era mostrato refrattario ad ogni partecipazione.
Gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ne
riceverebbero grave offesa (...).»
L'odierna stringente limitazione alla possibilita'
dell'interessato di presentare, anche semestre per semestre, una
istanza volta alla concessione della liberazione anticipata, senza
dover indicare un circoscritto specifico interesse, sembra dunque
compromettere la finalita' rieducativa perseguita dall'istituto,
proprio inibendo quel percorso di progressiva maturazione personale,
che la Corte Costituzionale considerava il cuore stesso del
beneficio, postergando fino ad un consuntivo finale, deprivato della
sua valenza educativa, ogni confronto con i propri comportamenti,
come ad uno studente cui fosse concesso di conoscere l'esito del suo
percorso di studio solo alla fine, interdicendogli anche per anni
l'accesso ad un confronto con l'istituzione scolastica circa
l'adesione mostrata, periodo per periodo, ed impedendogli al contempo
anche di riorientare, ove necessario, le sue condotte in termini
positivi.
Si tratta di una perdita di senso dall'impatto significativo, in
particolare in un contesto come quello attuale, segnato da una
quotidianita' penitenziaria resa specialmente dolorosa per via delle
diffuse condizioni di sovraffollamento, ed in cui la possibilita' di
costruire percorsi risocializzanti individualizzati, che passino
attraverso l'attenzione dedicata degli operatori, e' sempre piu'
difficile, al punto che poter scandire mediante le valutazioni
periodiche della condotta partecipativa, il tempo immobile della
detenzione, costituisce un incentivo, e a volte il solo incentivo,
residuo, in grado di rinforzare i propositi del condannato di
procedere nel suo cammino rieducativo, senza cedere allo scoramento o
ad una non giustificata sfiducia circa la capacita' dell'istituzione
di distinguere chi si sta impegnando, da chi invece lascia che il
tempo della pena trascorra senza abbracciare alcun cambiamento
personale.
L'indicazione contenuta nell'art. 69-bis, comma 1, ord. penit.,
nella formulazione seguita all'intervento normativo di cui all'art.
5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in
legge 8 agosto 2024, n. 112, appare per altro indicare come la
valutazione officiosa da parte del magistrato di sorveglianza non
debba avvenire ogni volta che sia presentata una istanza di misura
alternativa o di altro beneficio penitenziario, ma soltanto quando
l'eventuale concessione della liberazione anticipata sia rilevante
rispetto al quantum di pena espiata che si richiede per accedervi (il
quarto di pena o il meta' pena per un permesso premio, ex art.
30-ter, comma 4, ord. penit., o il meta' pena o i due terzi della
pena per ottenere la semiliberta', ex art. 50 ord. penit., sempre a
seconda della tipologia di reato per la quale si esegue la pena).
Una interpretazione diversa, d'altra parte, avrebbe il risultato,
contrario alla ratio del novum normativo, di moltiplicare le istanze
di benefici penitenziari, anche palesemente inammissibili, per
consentire di innestarvi valutazioni in ordine alla liberazione
anticipata.
Con questa premessa, tuttavia, che limita specialmente i casi in
cui la valutazione della concedibilita' della liberazione anticipata
puo' avvenire, prima del fine pena, la sanzione dell'inammissibilita'
a fronte di una istanza di parte priva di uno «specifico interesse»
mostra ulteriori profili di contrarieta' alla finalita' rieducativa
della pena e di irragionevolezza.
La magistratura di sorveglianza rimane infatti privata di una
occasione di conoscenza preziosa circa il percorso compiuto dalla
persona condannata e la espone ad effettuare valutazioni, in presenza
di istanze di misura alternativa alla detenzione in cui non sia
rilevante il profilo del quantum di pena espiata (perche' gia'
superato quello richiesto dalla norma: ad esempio una istanza di
semiliberta' formulata da un condannato per reati diversi da quelli
compresi nel disposto dell'art. 4-bis ord. penit., che ha gia'
espiato meta' pena, oppure istanza di affidamento in prova al
servizio sociale per pena non superiore a quattro anni residui),
senza aver prima deciso sulla liberazione anticipata (non d'ufficio,
perche' non necessario, e non a istanza di parte, per l'assenza di
uno specifico interesse).
Anche in queste ipotesi, tuttavia, la misura della pena residua
reale, e non soltanto «virtuale», costituisce un profilo che molto
incide sul giudizio della magistratura di sorveglianza, nel merito,
per poter apprezzare il significato e la credibilita' di un programma
di misura alternativa proposto alla sua attenzione, e per comprendere
quali tempi di eventuale osservazione intramuraria aggiuntiva restino
a disposizione.
Sotto questo profilo, dunque, l'impossibilita' di cumulare
semestre dopo semestre i giudizi, eventualmente positivi, in materia
di liberazione anticipata, veri e propri mattoni fondativi di un piu'
ampio edificio rieducativo, rischia di tradursi in una maggior
difficolta' per il condannato di accedere in concreto a percorsi
alternativi al carcere, sia per l'effetto negativo dell'assenza di un
cosi' pregnante strumento pedagogico-propulsivo (prima ancora di
quanto non lo sia il permesso premio), sia perche' la magistratura di
sorveglianza sara' chiamata a fare le sue valutazioni su un beneficio
ben piu' ampio di quello di cui all'art. 54 ord. penit., senza
conoscere il quantum di pena residuo reale dell'interessato, che non
ha ancora ottenuto la liberazione anticipata, percio' dovendo
figurarselo come piu' alto di quello che sarebbe stato, ove fosse
stata previamente valutata la liberazione anticipata gia' concedibile
al condannato, cosi' orientando la sua decisione in funzione di una
esecuzione penale residua piu' corposa.
Il condannato stesso si vede inibita una ricostruzione certa, e
non soltanto sperata, del suo fine pena reale, con la conseguenza di
non poter programmare in modo realistico le tappe del suo percorso
risocializzante, e di non poter predisporre con stato d'animo sereno
il suo rientro in societa', anche appunto predisponendo un programma
di misura alternativa da sottoporre al vaglio del Tribunale di
sorveglianza. E' infatti ben diverso aver accumulato gia' per un
certo tempo riduzioni di pena via via che si maturano i semestri di
esecuzione, e dunque avere incertezza soltanto sul residuo, ancora da
espiare, e sempre piu' contenuto, e trovarsi invece di fronte ad un
numero piu' ampio, e in certi casi molto ampio, di riduzioni di pena
ancora da ottenere.
Se la finalita' perseguita dal legislatore con la novella e', per
quanto comprensibile, quella di deflazione del numero di procedimenti
pendenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza, l'effetto che
pero' deriva nei confronti del condannato appare incidere gravemente
sulla costruzione di un percorso rieducativo, aggiungendo elementi di
incertezza alla quotidianita' della detenzione, che si traducono in
un surplus di afflittivita', rilevante anche ai sensi dell'art. 27,
comma 3, della Costituzione sotto il profilo dell'umanita' della
pena, poiche' il congegno che prevede oggi l'istituto della
liberazione anticipata si sostanzia di un esibito (ma solo sperato)
premio per la condotta partecipativa, che si matura semestre dopo
semestre, ma che l'interessato non puo' esigere a domanda, ma solo in
particolari circostanze e dopo lunghe attese, della cui
ragionevolezza si dubita.
Per le sopra enunciate ragioni, ad avviso del magistrato di
sorveglianza scrivente, sussiste dunque contrasto tra l'art. 69-bis,
comma 3, ord. penit., per come leggibile all'esito della novella
normativa di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, nella
parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di
liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato,
a pena di inammissibilita', nell'istanza relativa, di avere
all'ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da
quelli di cui ai commi 1 e 2, e gli art. 3 e 27, comma 3, della
Costituzione.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. l'art. 69-bis, comma 3, ord.
penit., per come leggibile all'esito della novella normativa di cui
all'art. 5, comma 3, decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi
convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede
che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata
soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di
inammissibilita', nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del
beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi
1 e 2, per violazione degli articoli 3, e 27, comma 3, della
Costituzione;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Spoleto, 25 marzo 2025
Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi
Il cancelliere esperto: Cesaretti
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza relativa, di avere all’ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – Violazione, sotto plurimi profili, dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge del 26/07/1975 Num. 354 Art. 69 Co. 3
decreto-legge del 04/07/2024 Num. 92 Art. 5 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 3
Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025 Ordinanza del 25 marzo 2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugia - Ufficio di sorveglianza di Spoleto nel procedimento di sorveglianza nei confronti di A. S.. Ordinamento penitenziario - Procedimento in materia di liberazione anticipata - Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito - Previsione che il condannato puo' formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112. (GU n. 18 del 30-04-2025) UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO Il magistrato di sorveglianza nel procedimento iscritto al n. SIUS 2024/7147 promosso da S... A..., nato a ... il ..., ristretto presso la Casa circondariale di Terni, in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli in data 4 settembre 2024, ha pronunciato, in camera di consiglio, la seguente ordinanza; Lette le istanze del sunnominato detenuto dirette ad ottenere liberazione anticipata; Visti gli atti allegati e le produzioni acquisite; Osserva Il condannato richiede che gli sia concessa liberazione anticipata in relazione a due semestri di pena vissuti in carcere tra il ... ed il ... S... esegue attualmente la pena connessa al provvedimento di cumulo meglio citato in rubrica, per complessivi anni ... mesi ... gg. ... di reclusione, con decorrenza pena al ... e fine pena «reale», allo stato, fissato al ... Tale data e' determinata anche all'esito di ordinanze con le quali il magistrato di sorveglianza di Avellino gli ha concesso gg. ... di liberazione anticipata per alcuni periodi di presofferto e di detenzione attuale sino al ..., e il magistrato di sorveglianza di Spoleto gli ha concesso, nella stessa data in cui poi gli e' stato comunicato il sopravvenire del cumulo, un semestre di liberazione anticipata per un ulteriore periodo maturato manifestando segnali di partecipazione al trattamento, tra il ... ed il ... Nel cumulo sopravvenuto la Procura generale competente, secondo la previsione contenuta nell'art. 656, comma 10-bis, del codice di procedura penale (come introdotto dal decreto-legge n. 92/2024, poi convertito in legge n. 112/2024), ha individuato anche «la pena residua ottenuta computando le detrazioni previste dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione», e cioe' la pena residua «virtuale», ove l'interessato, continuando a manifestare segnali di partecipazione al trattamento, lucri tutta la liberazione anticipata che gli e' concedibile. Tale data viene indicata nell'8 dicembre 2026. Come noto, con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (poi convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112) e' stato anche mutato il testo dell'art. 69-bis ord. penit., che contiene le regole procedimentali da seguirsi per la concessione della liberazione anticipata. All'esito della novella il legislatore ha previsto due ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza e' chiamato a svolgere d'ufficio l'accertamento relativo alla sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, e cioe' in occasione di istanze di accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari, quando nel computo della misura della pena espiata sia rilevante la riduzione di pena che deriverebbe dalla liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54, comma 4, oppure nell'imminenza del fine pena. In questa seconda ipotesi l'iscrizione d'ufficio deve avvenire a novanta giorni dalla data «virtuale» del fine pena. Il nuovo testo prevede inoltre che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata, ma soltanto quando «vi abbia uno specifico interesse», diverso da quello sotteso alle due ipotesi di valutazione ufficiosa sopra descritte, e che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima. La nuova disciplina appare applicabile anche alle istanze del condannato, sia la prima, per il semestre 24 novembre 2023 - 24 maggio 2024, pervenuta il 3 ottobre 2024 (anche se redatta a maggio 2024), sia quella per il semestre 24 maggio 2024 - 24 novembre 2024, pervenuta il 27 novembre 2024, ora qui confluite. Le modifiche intervenute sono di natura processuale e dunque e' loro applicabile il principio del tempus regit actum, che impone al magistrato di sorveglianza di utilizzare le scansioni procedimentali previste al momento della sua decisione. Inoltre, nei confronti dell'istante e' stato emesso un ordine di esecuzione in data ..., ai sensi della disciplina sopravvenuta, e quindi anche con l'indicazione del «fine pena virtuale» dell'interessato, per come computato dalla Procura competente, e salva sempre la valutazione di merito rimessa al magistrato di sorveglianza. L'odierno interessato non si trova in nessuna delle due situazioni per le quali il magistrato di sorveglianza deve prevedere l'accertamento ufficioso della concedibilita' della liberazione anticipata, perche' lo stesso non ha presentato domande di misura alternativa per le quali sia rilevante la concessione delle riduzioni di pena di cui all'art. 54, comma 4, ord. penit., ne' il suo fine pena «virtuale» e' prossimo, per come richiesto dall'art. 69-bis ord. penit. Allo stesso residua dunque la possibilita' di proporre istanza al magistrato di sorveglianza soltanto con indicazione, a pena di inammissibilita', della sussistenza di uno «specifico interesse». Questo profilo e' carente nelle istanze qui da valutarsi, in cui l'interessato si limita a formulare la propria richiesta, come per altro ha sempre fatto anche in occasione delle precedenti analoghe istanze presentate, ricordando il periodo in cui ha vissuto l'esecuzione penale e luoghi di privazione della liberta' che lo hanno ospitato. Stando alla previsione normativa, dunque, le sue istanze di liberazione anticipata qui all'attenzione del magistrato di sorveglianza sono allo stato inammissibili. Dato atto della documentazione al fascicolo, il magistrato di sorveglianza ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, dell'art. 69-bis, comma 3, ord. penit., per come riformulato all'esito della novella intervenuta con l'art. 5, comma 3, decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede che il condannato possa presentare istanza di liberazione anticipata soltanto allegando, a pena di inammissibilita', uno specifico interesse ad ottenerla al di fuori delle situazioni espressamente indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit. La questione appare rilevante, poiche' il magistrato di sorveglianza chiamato a pronunciarsi sulle istanze di liberazione anticipata pervenute dall'interessato, e confluite nel procedimento indicato in premessa, deve necessariamente arrestare il proprio esame delle domande alla verifica della mancata indicazione dello specifico interesse all'ottenimento della riduzione di pena da parte dell'istante. La conseguenza di tale constatazione e' l'inammissibilita' delle istanze proposte. Invece, ove la questione fosse accolta, potrebbe valutarsi nel merito la sussistenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento penitenziario per la concessione della riduzione di pena, quale liberazione anticipata connessa alla partecipazione all'opera rieducativa mostrata dall'interessato nei semestri di pena sopra meglio indicati, e gia' maturati. In tal senso sono state gia' acquisite agli atti ampie relazioni comportamentali, che illustrano la condotta corretta tenuta dall'interessato, l'impegno nei corsi scolastici e nell'attivita' lavorativa intramuraria, quando a disposizione. La lettura inequivoca della disposizione normativa, per quanto concerne la necessaria indicazione di tale specifico interesse, pur non meglio individuato dalla legge, ma descritto come comunque diverso dalle situazioni, non ricorrenti nel caso di specie, indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit., appare precludere differenti interpretazioni piu' favorevoli all'interessato. La questione di legittimita' costituzionale sopra succintamente richiamata e', ad avviso del magistrato di sorveglianza rimettente, non manifestamente infondata, per le ragioni che si provera' ad enunciare di seguito. Il procedimento per la concessione della liberazione anticipata, per come risultato all'esito della novella costituita dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, ha subito rilevanti cambiamenti relativi alla fase introduttiva. Sostanzialmente si vira da un regime di concessione della liberazione anticipata in cui l'istanza di parte costituiva la regola, ad una residualita' di tale opzione, in ipotesi adeguatamente compensata dalla valutazione officiosa che dovrebbe avvenire, da parte del magistrato di sorveglianza, o in corrispondenza di una istanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario, per i quali sia rilevante l'eventuale sconto di pena ottenibile per l'esecuzione penale gia' svolta (in realta' il richiamo testuale contenuto nell'art. 69-bis, comma 1, all'art. 54, comma 4, ord. penit., sembra circoscrivere ulteriormente il perimetro di tali richieste a quelle in cui la liberazione anticipata incide sulla pena espiata, e non sulla pena espianda) o in prossimita' del fine pena. Soltanto in questi momenti il magistrato di sorveglianza e' chiamato a valutare se effettivamente nei semestri maturati sino a quel punto l'interessato abbia partecipato all'opera rieducativa condotta nei suoi confronti. La conseguenza piu' evidente di questa scelta e' che il condannato resta, anche a lungo, senza alcuna certezza circa il fatto che il fine pena sperato si stia avvicinando effettivamente, permanendo in una condizione di attesa, che e' foriera di frustrazioni e perdendo quella relazione dialogica che gli consentiva l'interlocuzione periodica con il magistrato di sorveglianza, in grado sia di fargli percepire immediatamente il premio di una condotta partecipativa rispetto alle regole del trattamento, sia l'eventuale gravita', al contrario, di comportamenti involutivi intervenuti, mediante la sanzione del rigetto dell'istanza. La possibilita' di chiedere la valutazione al magistrato di sorveglianza, anche a prescindere dai momenti in cui deve comunque intervenire la valutazione officiosa, resta confinata in un perimetro assai ristretto, e presidiata dalla necessita', pena l'inammissibilita', di illustrare nell' istanza la sussistenza di un «interesse particolare» ad ottenere la liberazione anticipata. Nella relazione accompagnatoria per i lavori del Senato si fa a questo proposito, nel ribadire l'assoluta residualita' dell'istanza, l'esempio «emblematico» dello scorporo del cumulo, rispetto al quale l'eventuale riconoscimento di una riduzione di pena si ritiene possa dispiegare effetti favorevoli al condannato che legittimerebbero una sua istanza senza attendere le tempistiche piu' lunghe altrimenti indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit. La formulazione della disposizione normativa appare d'altra parte condurre inevitabilmente a circoscrivere la portata dell'interesse, scardinando radicalmente l'impostazione sino ad ora seguita, a mente della quale il condannato aveva diritto a richiedere la liberazione anticipata non appena avesse maturato un semestre di pena eseguito, senza dover esplicitare alcun interesse diverso da quello in re ipsa a conoscere la valutazione relativa al comportamento tenuto e ad apprendere, in via definitiva, quale riduzione di pena cio' gli avesse garantito. Al di la' delle difficolta' di ordine pratico che derivano dalla concentrazione in alcuni momenti particolari delle valutazioni sulla liberazione anticipata (si pensi alle istruttorie a rischio di non completarsi nei novanta giorni che il legislatore ha individuato, con il rischio di determinare conseguenze deteriori sulle posizioni giuridiche dei condannati, che in ipotesi potrebbero restare ristretti in carcere anche ben oltre il «fine pena virtuale»), si sottolinea qui un impatto che appare in contrasto con l'art. 27, comma 3, della Costituzione, sul condannato, e che consiste nella sostanziale vanificazione dell'effetto psicologico di rafforzamento dei propositi rieducativi, che le periodiche valutazioni della partecipazione al trattamento hanno sin qui prodotto sulle persone detenute, quale sprone ad una condotta conforme alle regole ed improntata, ben prima e al di la' della concedibilita' di misure alternative, alla risocializzazione. Con la nuova disciplina, in sostanza, per tempi anche lunghi, il condannato non puo' piu' ottenere provvedimenti concessivi, anche a fronte di condotte partecipative. Al contrario, chi in ipotesi abbia posto in essere comportamenti sintomatici di una involuzione, non potra' conoscere il peso che alla stessa attribuisca il magistrato di sorveglianza, ne' potra' conseguirne l'apprendimento di un piu' corretto approccio al trattamento, che e' invece insito nella semestralizzazione della valutazione, per come ancora oggi prevista dalla legge. Sotto questo profilo appare anche irragionevole, ai sensi di cui all'art. 3 della Costituzione, che permanga nella legge un metro di giudizio semestrale delle condotte del condannato, ma che dallo stesso non derivi piu', se non in presenza di un «interesse particolare», un diritto della persona che ha eseguito una porzione della sua pena detentiva, a conoscere se la stessa sia ritenuta una esecuzione penale partecipativa rispetto al trattamento, o al contrario non meritevole di tale positivo giudizio. Si tratta di una irragionevolezza che, per altro, appare spiccata in un caso, come quello da cui originano le odierne questioni di costituzionalita', di un condannato che ha gia' ottenuto precedenti concessioni di liberazione anticipata, formulando istanze assolutamente analoghe a quelle odierne, e che subisce incolpevolmente una regressione trattamentale, perdendo il diritto, vantato sino all'entrata in vigore del nuovo art. 69-bis ord. penit., di conoscere con esattezza il proprio fine pena reale, e non virtuale, richiedendo, quando lo ritenga, la liberazione anticipata per i periodi di pena gia' espiati. D'altra parte si e' di certo di fronte ad un cambiamento di paradigma per il meccanismo concessivo della liberazione anticipata che frustra le aspettative del condannato che sino ad ora si sia visto concessa, al maturare del periodo semestrale, la riduzione pena che conseguiva alla sua condotta partecipativa. L'interessato vedeva con certezza ridursi, periodo dopo periodo, il suo fine pena reale, e iniziava cosi' a programmare concretamente il suo rientro in societa'. Cio' e' accaduto nel caso che ci occupa. Per quanto almeno riguarda il primo dei semestri oggetto di domanda, per altro, i requisiti per la concessione, ed in particolare l'aver completato un periodo di esecuzione con condotta partecipativa, meritevole di vaglio (il primo semestre richiesto), si erano gia' concretizzati in data antecedente all'entrata in vigore della novella, a luglio 2024. Ci si trova dunque in una ipotesi in cui occorre domandarsi se al legislatore sia consentito «disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia gia' raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Cio' si porrebbe in contrasto - se non con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione - con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione), secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte sin dagli anni Novanta del secolo scorso» (cfr., per queste espressioni, sentenza Corte Costituzionale n. 32/2020). E' infatti radicalmente differente poter contare su una valutazione che giunge, a richiesta, semestre dopo semestre, rispetto all'attesa, nell'incertezza della effettiva concessione, rimessa ad una fase posticipata, in ipotesi anche di anni. Anche a prescindere da questo profilo, si apprezza in ogni caso quello che appare al magistrato di sorveglianza rimettente come un grave vulnus al senso stesso della liberazione anticipata come cartina di tornasole, non a caso opportunamente semestralizzata dal legislatore, del comportamento tenuto dalla persona condannata nel tempo, vero e proprio congegno dialogico che, mediante le istanze di parte, consente all'interessato di ricevere cadenzate, periodiche, risposte, che siano di orientamento al proprio comportamento, e che permettono al magistrato di sorveglianza di valutare le evoluzioni personologiche del condannato con una periodicita' prossima agli accadimenti positivi e negativi che caratterizzano la vita penitenziaria dell'interessato. Appare allo scrivente che questa ricostruzione del significato della liberazione anticipata sia quella delineata anche dall'alto insegnamento della Corte costituzionale che, nei primi tempi di vigenza dell'allora nuovo istituto della liberazione anticipata, fu chiamata ad interrogarsi sulla compatibilita' rispetto ai principi costituzionali di una valutazione del beneficio da compiersi in prossimita' del fine pena, come proposto da una certa giurisprudenza, e con la sentenza n. 276/1990 ebbe a sottolineare come la valutazione semestralizzata della concessione della liberazione anticipata fosse «il punto di forza dello strumento rieducativo, che si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti della terapia criminologica». In quel contesto la Consulta aggiungeva ancora: «(L)'aspetto sintomatico del comportamento delinquenziale e' dato dall'incapacita' del soggetto a risolvere i problemi della sua vita attraverso mezzi e per vie socialmente accettabili: e cio' soprattutto perche' non ha attitudine a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro. Questo aspetto negativo della personalita', ovviamente presente quando il condannato viene sottoposto a trattamento rieducativo, gli preclude ogni incentivo a prestare una per lui sacrificante partecipazione all'azione di risocializzazione, se il premio e' rappresentato da una liberazione condizionale o da una semiliberta' poste temporalmente a distanza di anni, e talvolta di molti anni. Ecco allora lo strumento di grande valore psicologico rappresentato da una sollecitazione che impegna le energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo, purche' in quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa. Certo, nei primi semestri la spinta psicologica sara' necessariamente eteronoma. Il condannato potra' nutrire scarsa convinzione nell'utilita' etica del suo comportamento, ma intanto prestera' la sua partecipazione in vista del premio a portata di mano. Poi, via via che, di semestre in semestre, moltiplichera' i suoi sforzi per accumulare benefici l'uno sull'altro, la perseveranza finira' per formare lentamente un comportamento abitudinario, su cui e' possibile lo sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente alla soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita nelle forze del proprio impegno.» La Consulta giungeva quindi a dire che: «(S)e si dovesse riservare ad un giudizio lontano, finale e globale, l'effettiva valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione rieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe frustrato a causa dell'incertezza che il futuro riserverebbe agli sforzi adesivi degli interessati e, dall'altra, resterebbero maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano messo a disposizione tutta la loro buona volonta': e cio' a causa della possibilita' che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per semestre, e viceversa una furbesca condotta di adesione nell'ultima fase abbia ingiustamente a premiare, per l'intera durata della pena, colui che per anni s'era mostrato refrattario ad ogni partecipazione. Gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ne riceverebbero grave offesa (...).» L'odierna stringente limitazione alla possibilita' dell'interessato di presentare, anche semestre per semestre, una istanza volta alla concessione della liberazione anticipata, senza dover indicare un circoscritto specifico interesse, sembra dunque compromettere la finalita' rieducativa perseguita dall'istituto, proprio inibendo quel percorso di progressiva maturazione personale, che la Corte Costituzionale considerava il cuore stesso del beneficio, postergando fino ad un consuntivo finale, deprivato della sua valenza educativa, ogni confronto con i propri comportamenti, come ad uno studente cui fosse concesso di conoscere l'esito del suo percorso di studio solo alla fine, interdicendogli anche per anni l'accesso ad un confronto con l'istituzione scolastica circa l'adesione mostrata, periodo per periodo, ed impedendogli al contempo anche di riorientare, ove necessario, le sue condotte in termini positivi. Si tratta di una perdita di senso dall'impatto significativo, in particolare in un contesto come quello attuale, segnato da una quotidianita' penitenziaria resa specialmente dolorosa per via delle diffuse condizioni di sovraffollamento, ed in cui la possibilita' di costruire percorsi risocializzanti individualizzati, che passino attraverso l'attenzione dedicata degli operatori, e' sempre piu' difficile, al punto che poter scandire mediante le valutazioni periodiche della condotta partecipativa, il tempo immobile della detenzione, costituisce un incentivo, e a volte il solo incentivo, residuo, in grado di rinforzare i propositi del condannato di procedere nel suo cammino rieducativo, senza cedere allo scoramento o ad una non giustificata sfiducia circa la capacita' dell'istituzione di distinguere chi si sta impegnando, da chi invece lascia che il tempo della pena trascorra senza abbracciare alcun cambiamento personale. L'indicazione contenuta nell'art. 69-bis, comma 1, ord. penit., nella formulazione seguita all'intervento normativo di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, appare per altro indicare come la valutazione officiosa da parte del magistrato di sorveglianza non debba avvenire ogni volta che sia presentata una istanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario, ma soltanto quando l'eventuale concessione della liberazione anticipata sia rilevante rispetto al quantum di pena espiata che si richiede per accedervi (il quarto di pena o il meta' pena per un permesso premio, ex art. 30-ter, comma 4, ord. penit., o il meta' pena o i due terzi della pena per ottenere la semiliberta', ex art. 50 ord. penit., sempre a seconda della tipologia di reato per la quale si esegue la pena). Una interpretazione diversa, d'altra parte, avrebbe il risultato, contrario alla ratio del novum normativo, di moltiplicare le istanze di benefici penitenziari, anche palesemente inammissibili, per consentire di innestarvi valutazioni in ordine alla liberazione anticipata. Con questa premessa, tuttavia, che limita specialmente i casi in cui la valutazione della concedibilita' della liberazione anticipata puo' avvenire, prima del fine pena, la sanzione dell'inammissibilita' a fronte di una istanza di parte priva di uno «specifico interesse» mostra ulteriori profili di contrarieta' alla finalita' rieducativa della pena e di irragionevolezza. La magistratura di sorveglianza rimane infatti privata di una occasione di conoscenza preziosa circa il percorso compiuto dalla persona condannata e la espone ad effettuare valutazioni, in presenza di istanze di misura alternativa alla detenzione in cui non sia rilevante il profilo del quantum di pena espiata (perche' gia' superato quello richiesto dalla norma: ad esempio una istanza di semiliberta' formulata da un condannato per reati diversi da quelli compresi nel disposto dell'art. 4-bis ord. penit., che ha gia' espiato meta' pena, oppure istanza di affidamento in prova al servizio sociale per pena non superiore a quattro anni residui), senza aver prima deciso sulla liberazione anticipata (non d'ufficio, perche' non necessario, e non a istanza di parte, per l'assenza di uno specifico interesse). Anche in queste ipotesi, tuttavia, la misura della pena residua reale, e non soltanto «virtuale», costituisce un profilo che molto incide sul giudizio della magistratura di sorveglianza, nel merito, per poter apprezzare il significato e la credibilita' di un programma di misura alternativa proposto alla sua attenzione, e per comprendere quali tempi di eventuale osservazione intramuraria aggiuntiva restino a disposizione. Sotto questo profilo, dunque, l'impossibilita' di cumulare semestre dopo semestre i giudizi, eventualmente positivi, in materia di liberazione anticipata, veri e propri mattoni fondativi di un piu' ampio edificio rieducativo, rischia di tradursi in una maggior difficolta' per il condannato di accedere in concreto a percorsi alternativi al carcere, sia per l'effetto negativo dell'assenza di un cosi' pregnante strumento pedagogico-propulsivo (prima ancora di quanto non lo sia il permesso premio), sia perche' la magistratura di sorveglianza sara' chiamata a fare le sue valutazioni su un beneficio ben piu' ampio di quello di cui all'art. 54 ord. penit., senza conoscere il quantum di pena residuo reale dell'interessato, che non ha ancora ottenuto la liberazione anticipata, percio' dovendo figurarselo come piu' alto di quello che sarebbe stato, ove fosse stata previamente valutata la liberazione anticipata gia' concedibile al condannato, cosi' orientando la sua decisione in funzione di una esecuzione penale residua piu' corposa. Il condannato stesso si vede inibita una ricostruzione certa, e non soltanto sperata, del suo fine pena reale, con la conseguenza di non poter programmare in modo realistico le tappe del suo percorso risocializzante, e di non poter predisporre con stato d'animo sereno il suo rientro in societa', anche appunto predisponendo un programma di misura alternativa da sottoporre al vaglio del Tribunale di sorveglianza. E' infatti ben diverso aver accumulato gia' per un certo tempo riduzioni di pena via via che si maturano i semestri di esecuzione, e dunque avere incertezza soltanto sul residuo, ancora da espiare, e sempre piu' contenuto, e trovarsi invece di fronte ad un numero piu' ampio, e in certi casi molto ampio, di riduzioni di pena ancora da ottenere. Se la finalita' perseguita dal legislatore con la novella e', per quanto comprensibile, quella di deflazione del numero di procedimenti pendenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza, l'effetto che pero' deriva nei confronti del condannato appare incidere gravemente sulla costruzione di un percorso rieducativo, aggiungendo elementi di incertezza alla quotidianita' della detenzione, che si traducono in un surplus di afflittivita', rilevante anche ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Costituzione sotto il profilo dell'umanita' della pena, poiche' il congegno che prevede oggi l'istituto della liberazione anticipata si sostanzia di un esibito (ma solo sperato) premio per la condotta partecipativa, che si matura semestre dopo semestre, ma che l'interessato non puo' esigere a domanda, ma solo in particolari circostanze e dopo lunghe attese, della cui ragionevolezza si dubita. Per le sopra enunciate ragioni, ad avviso del magistrato di sorveglianza scrivente, sussiste dunque contrasto tra l'art. 69-bis, comma 3, ord. penit., per come leggibile all'esito della novella normativa di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, e gli art. 3 e 27, comma 3, della Costituzione. P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. l'art. 69-bis, comma 3, ord. penit., per come leggibile all'esito della novella normativa di cui all'art. 5, comma 3, decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, per violazione degli articoli 3, e 27, comma 3, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Spoleto, 25 marzo 2025 Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi Il cancelliere esperto: Cesaretti