Reg. ord. n. 73 del 2025 pubbl. su G.U. del 30/04/2025 n. 18

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia  del 25/03/2025

Tra: A. S.

Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza relativa, di avere all’ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – Violazione, sotto plurimi profili, dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 69  Co. 3

decreto-legge  del 04/07/2024  Num. 92  Art. 5  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.



Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025 rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

                        N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025

Ordinanza del 25 marzo 2025 del Tribunale di sorveglianza di  Perugia
- Ufficio di sorveglianza di Spoleto nel procedimento di sorveglianza
nei confronti di A. S.. 
 
Ordinamento penitenziario - Procedimento in  materia  di  liberazione
  anticipata - Modifiche normative ad opera del decreto-legge  n.  92
  del 2024, come convertito  -  Previsione  che  il  condannato  puo'
  formulare  istanza   di   liberazione   anticipata   quando   abbia
  espressamente indicato, a pena  di  inammissibilita',  nell'istanza
  relativa, di avere  all'ottenimento  del  beneficio  uno  specifico
  interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 69-bis
  della legge n. 354 del 1975. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall'art. 5, comma
  3, del decreto-legge 4  luglio  2024,  n.  92  (Misure  urgenti  in
  materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di  personale
  del Ministero  della  giustizia),  convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 8 agosto 2024, n. 112. 


(GU n. 18 del 30-04-2025)

 
                 UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO 
 
    Il magistrato di sorveglianza nel  procedimento  iscritto  al  n.
SIUS 2024/7147 promosso da S... A..., nato a ...  il  ...,  ristretto
presso la Casa circondariale di Terni, in esecuzione  della  pena  di
cui al provvedimento di cumulo emesso dalla  Procura  generale  della
Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli in  data  4  settembre
2024, ha pronunciato, in camera di consiglio, la seguente ordinanza; 
    Lette le istanze del sunnominato  detenuto  dirette  ad  ottenere
liberazione anticipata; 
    Visti gli atti allegati e le produzioni acquisite; 
 
                               Osserva 
 
    Il  condannato  richiede  che  gli   sia   concessa   liberazione
anticipata in relazione a due semestri di pena vissuti in carcere tra
il ... ed il ... 
    S... esegue attualmente la  pena  connessa  al  provvedimento  di
cumulo meglio citato in rubrica, per complessivi anni  ...  mesi  ...
gg. ... di reclusione,  con  decorrenza  pena  al  ...  e  fine  pena
«reale», allo stato, fissato al ... 
    Tale data e' determinata anche  all'esito  di  ordinanze  con  le
quali il magistrato di sorveglianza di Avellino gli ha  concesso  gg.
... di liberazione anticipata per alcuni periodi di presofferto e  di
detenzione attuale sino al ..., e il magistrato  di  sorveglianza  di
Spoleto gli ha concesso, nella stessa data in cui poi  gli  e'  stato
comunicato il sopravvenire del cumulo,  un  semestre  di  liberazione
anticipata per un ulteriore periodo maturato manifestando segnali  di
partecipazione al trattamento, tra il ... ed il ... 
    Nel cumulo sopravvenuto la Procura generale  competente,  secondo
la previsione contenuta nell'art. 656, comma 10-bis,  del  codice  di
procedura penale (come introdotto dal decreto-legge n.  92/2024,  poi
convertito in legge n.  112/2024),  ha  individuato  anche  «la  pena
residua ottenuta computando le detrazioni previste dall'art. 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che  siano  specificamente
indicate le detrazioni e sia evidenziata anche  la  pena  da  espiare
senza le detrazioni. Nell'ordine di  esecuzione  e'  dato  avviso  al
destinatario che le detrazioni di cui  all'art.  54  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, non  saranno  riconosciute  qualora  durante  il
periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia  partecipato
all'opera di rieducazione», e cioe' la pena residua  «virtuale»,  ove
l'interessato, continuando a manifestare segnali di partecipazione al
trattamento,  lucri  tutta  la  liberazione  anticipata  che  gli  e'
concedibile. Tale data viene indicata nell'8 dicembre 2026. 
    Come noto, con  il  decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92  (poi
convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112) e' stato anche  mutato  il
testo  dell'art.  69-bis  ord.  penit.,  che   contiene   le   regole
procedimentali da  seguirsi  per  la  concessione  della  liberazione
anticipata. All'esito della novella il legislatore  ha  previsto  due
ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza e' chiamato  a  svolgere
d'ufficio l'accertamento relativo alla  sussistenza  dei  presupposti
per la concessione della liberazione anticipata, e cioe' in occasione
di istanze di accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri
benefici penitenziari, quando nel computo  della  misura  della  pena
espiata sia rilevante la riduzione  di  pena  che  deriverebbe  dalla
liberazione  anticipata  ai  sensi  dell'art.  54,  comma  4,  oppure
nell'imminenza del fine pena. In questa seconda ipotesi  l'iscrizione
d'ufficio deve avvenire a novanta giorni dalla  data  «virtuale»  del
fine pena. 
    Il nuovo testo prevede inoltre che il condannato possa  formulare
istanza di liberazione anticipata, ma soltanto quando «vi  abbia  uno
specifico interesse», diverso da quello sotteso alle due  ipotesi  di
valutazione ufficiosa sopra descritte, e che deve essere indicato,  a
pena di inammissibilita', nell'istanza medesima. 
    La nuova disciplina appare applicabile  anche  alle  istanze  del
condannato, sia la prima, per il  semestre  24  novembre  2023  -  24
maggio 2024, pervenuta il 3 ottobre 2024 (anche se redatta  a  maggio
2024), sia quella per il semestre 24 maggio 2024 - 24 novembre  2024,
pervenuta il 27 novembre 2024, ora qui confluite. 
    Le modifiche intervenute sono di natura processuale e  dunque  e'
loro applicabile il principio del tempus regit actum, che  impone  al
magistrato di sorveglianza di utilizzare le scansioni  procedimentali
previste al momento  della  sua  decisione.  Inoltre,  nei  confronti
dell'istante e' stato emesso un ordine di esecuzione in data ...,  ai
sensi della disciplina sopravvenuta, e quindi anche con l'indicazione
del «fine pena virtuale» dell'interessato, per come  computato  dalla
Procura competente, e salva sempre la valutazione di  merito  rimessa
al magistrato di sorveglianza. 
    L'odierno  interessato  non  si  trova  in  nessuna   delle   due
situazioni per le quali il magistrato di sorveglianza deve  prevedere
l'accertamento  ufficioso  della  concedibilita'  della   liberazione
anticipata, perche' lo stesso non ha  presentato  domande  di  misura
alternativa per le quali sia rilevante la concessione delle riduzioni
di pena di cui all'art. 54, comma 4, ord. penit.,  ne'  il  suo  fine
pena «virtuale» e' prossimo, per come richiesto dall'art. 69-bis ord.
penit. 
    Allo stesso residua dunque la possibilita' di proporre istanza al
magistrato di  sorveglianza  soltanto  con  indicazione,  a  pena  di
inammissibilita', della sussistenza di uno «specifico interesse». 
    Questo profilo e' carente nelle istanze qui da valutarsi, in  cui
l'interessato si limita a formulare la propria  richiesta,  come  per
altro ha sempre fatto anche in occasione  delle  precedenti  analoghe
istanze  presentate,  ricordando  il  periodo  in  cui   ha   vissuto
l'esecuzione penale e luoghi di  privazione  della  liberta'  che  lo
hanno ospitato. 
    Stando alla previsione  normativa,  dunque,  le  sue  istanze  di
liberazione  anticipata  qui   all'attenzione   del   magistrato   di
sorveglianza sono allo stato inammissibili. 
    Dato atto della documentazione al  fascicolo,  il  magistrato  di
sorveglianza ritiene di dover  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma  3,  della
Costituzione, dell'art.  69-bis,  comma  3,  ord.  penit.,  per  come
riformulato all'esito della novella intervenuta con l'art.  5,  comma
3, decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92,  poi  convertito  in  legge  8
agosto 2024, n. 112, nella parte in cui  prevede  che  il  condannato
possa  presentare  istanza   di   liberazione   anticipata   soltanto
allegando, a pena di inammissibilita',  uno  specifico  interesse  ad
ottenerla al di fuori delle  situazioni  espressamente  indicate  nei
commi 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit. 
    La  questione  appare  rilevante,  poiche'   il   magistrato   di
sorveglianza chiamato a pronunciarsi  sulle  istanze  di  liberazione
anticipata pervenute dall'interessato, e confluite  nel  procedimento
indicato in premessa, deve necessariamente arrestare il proprio esame
delle domande alla verifica della mancata indicazione dello specifico
interesse  all'ottenimento  della  riduzione   di   pena   da   parte
dell'istante. 
    La conseguenza di tale constatazione e' l'inammissibilita'  delle
istanze proposte. Invece, ove la questione  fosse  accolta,  potrebbe
valutarsi  nel  merito  la  sussistenza  dei  presupposti   richiesti
dall'ordinamento penitenziario per la concessione della riduzione  di
pena,  quale  liberazione  anticipata  connessa  alla  partecipazione
all'opera rieducativa mostrata dall'interessato nei semestri di  pena
sopra meglio indicati, e gia' maturati. 
    In tal senso sono state gia' acquisite agli atti ampie  relazioni
comportamentali,  che  illustrano   la   condotta   corretta   tenuta
dall'interessato, l'impegno nei  corsi  scolastici  e  nell'attivita'
lavorativa intramuraria, quando a disposizione. 
    La lettura inequivoca della disposizione  normativa,  per  quanto
concerne la necessaria indicazione di tale specifico  interesse,  pur
non meglio  individuato  dalla  legge,  ma  descritto  come  comunque
diverso dalle situazioni, non ricorrenti nel caso di specie, indicate
nei commi 1 e 2  dell'art.  69-bis  ord.  penit.,  appare  precludere
differenti interpretazioni piu' favorevoli all'interessato. 
    La questione di legittimita' costituzionale  sopra  succintamente
richiamata e', ad avviso del magistrato di  sorveglianza  rimettente,
non manifestamente infondata, per  le  ragioni  che  si  provera'  ad
enunciare di seguito. 
    Il procedimento per la concessione della liberazione  anticipata,
per come risultato all'esito della novella costituita dall'art. 5 del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in legge 8  agosto
2024, n. 112, ha subito  rilevanti  cambiamenti  relativi  alla  fase
introduttiva. Sostanzialmente si vira da  un  regime  di  concessione
della liberazione anticipata in cui l'istanza di parte costituiva  la
regola, ad una residualita' di tale opzione, in ipotesi adeguatamente
compensata dalla valutazione  officiosa  che  dovrebbe  avvenire,  da
parte del magistrato di sorveglianza,  o  in  corrispondenza  di  una
istanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario, per
i quali sia rilevante  l'eventuale  sconto  di  pena  ottenibile  per
l'esecuzione penale gia' svolta  (in  realta'  il  richiamo  testuale
contenuto nell'art. 69-bis, comma  1,  all'art.  54,  comma  4,  ord.
penit., sembra  circoscrivere  ulteriormente  il  perimetro  di  tali
richieste a quelle in cui la liberazione anticipata incide sulla pena
espiata, e non sulla pena espianda) o in prossimita' del fine pena. 
    Soltanto in questi  momenti  il  magistrato  di  sorveglianza  e'
chiamato a valutare se effettivamente nei semestri  maturati  sino  a
quel punto  l'interessato  abbia  partecipato  all'opera  rieducativa
condotta nei suoi confronti. La conseguenza piu' evidente  di  questa
scelta e' che il  condannato  resta,  anche  a  lungo,  senza  alcuna
certezza circa il fatto che il fine pena sperato si stia  avvicinando
effettivamente, permanendo  in  una  condizione  di  attesa,  che  e'
foriera di frustrazioni e perdendo quella relazione dialogica che gli
consentiva  l'interlocuzione   periodica   con   il   magistrato   di
sorveglianza, in grado sia  di  fargli  percepire  immediatamente  il
premio  di  una  condotta  partecipativa  rispetto  alle  regole  del
trattamento, sia l'eventuale gravita', al contrario, di comportamenti
involutivi   intervenuti,   mediante   la   sanzione   del    rigetto
dell'istanza. 
    La possibilita' di  chiedere  la  valutazione  al  magistrato  di
sorveglianza, anche a prescindere dai momenti in  cui  deve  comunque
intervenire la valutazione officiosa, resta confinata in un perimetro
assai   ristretto,    e    presidiata    dalla    necessita',    pena
l'inammissibilita', di illustrare nell' istanza la sussistenza di  un
«interesse particolare» ad ottenere la liberazione anticipata. 
    Nella relazione accompagnatoria per i lavori del Senato si  fa  a
questo proposito, nel ribadire l'assoluta residualita'  dell'istanza,
l'esempio «emblematico» dello scorporo del cumulo, rispetto al  quale
l'eventuale riconoscimento di una riduzione di pena si ritiene  possa
dispiegare effetti favorevoli al condannato che legittimerebbero  una
sua istanza senza attendere le  tempistiche  piu'  lunghe  altrimenti
indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit. 
    La formulazione della disposizione normativa appare d'altra parte
condurre inevitabilmente a circoscrivere la  portata  dell'interesse,
scardinando radicalmente l'impostazione sino ad ora seguita, a  mente
della quale il condannato aveva diritto a richiedere  la  liberazione
anticipata non appena avesse maturato un semestre di  pena  eseguito,
senza dover esplicitare alcun interesse diverso da quello in re  ipsa
a conoscere la valutazione relativa  al  comportamento  tenuto  e  ad
apprendere, in via definitiva,  quale  riduzione  di  pena  cio'  gli
avesse garantito. 
    Al di la' delle difficolta' di ordine pratico che derivano  dalla
concentrazione in alcuni momenti particolari delle valutazioni  sulla
liberazione anticipata (si pensi alle istruttorie a  rischio  di  non
completarsi nei novanta giorni che il legislatore ha individuato, con
il rischio  di  determinare  conseguenze  deteriori  sulle  posizioni
giuridiche  dei  condannati,  che  in  ipotesi   potrebbero   restare
ristretti in carcere anche ben oltre il  «fine  pena  virtuale»),  si
sottolinea qui un impatto che appare  in  contrasto  con  l'art.  27,
comma 3, della Costituzione, sul condannato,  e  che  consiste  nella
sostanziale vanificazione dell'effetto psicologico  di  rafforzamento
dei  propositi  rieducativi,  che  le  periodiche  valutazioni  della
partecipazione al trattamento hanno sin qui  prodotto  sulle  persone
detenute, quale sprone  ad  una  condotta  conforme  alle  regole  ed
improntata, ben prima e al di  la'  della  concedibilita'  di  misure
alternative, alla risocializzazione. 
    Con la nuova disciplina, in sostanza, per tempi anche lunghi,  il
condannato non puo' piu' ottenere provvedimenti concessivi,  anche  a
fronte di condotte partecipative. Al contrario, chi in ipotesi  abbia
posto in essere comportamenti sintomatici  di  una  involuzione,  non
potra' conoscere il peso che alla stessa attribuisca il magistrato di
sorveglianza, ne'  potra'  conseguirne  l'apprendimento  di  un  piu'
corretto  approccio  al  trattamento,  che  e'  invece  insito  nella
semestralizzazione della valutazione, per come ancora  oggi  prevista
dalla legge. 
    Sotto questo profilo appare anche irragionevole, ai sensi di  cui
all'art. 3 della Costituzione, che permanga nella legge un  metro  di
giudizio semestrale delle  condotte  del  condannato,  ma  che  dallo
stesso  non  derivi  piu',  se  non  in  presenza  di  un  «interesse
particolare», un diritto della persona che ha eseguito  una  porzione
della sua pena detentiva, a conoscere se la stessa sia  ritenuta  una
esecuzione  penale  partecipativa  rispetto  al  trattamento,  o   al
contrario non meritevole di tale positivo giudizio. 
    Si tratta di una irragionevolezza che, per altro, appare spiccata
in un caso, come quello da cui  originano  le  odierne  questioni  di
costituzionalita', di un condannato che ha gia'  ottenuto  precedenti
concessioni   di   liberazione   anticipata,    formulando    istanze
assolutamente   analoghe   a   quelle   odierne,   e   che    subisce
incolpevolmente una regressione trattamentale, perdendo  il  diritto,
vantato sino all'entrata in vigore del nuovo art. 69-bis ord. penit.,
di conoscere  con  esattezza  il  proprio  fine  pena  reale,  e  non
virtuale, richiedendo, quando lo ritenga, la  liberazione  anticipata
per i periodi di pena gia' espiati. 
    D'altra parte si e' di certo  di  fronte  ad  un  cambiamento  di
paradigma per il meccanismo concessivo della  liberazione  anticipata
che frustra le aspettative del condannato che  sino  ad  ora  si  sia
visto concessa, al maturare del periodo semestrale, la riduzione pena
che conseguiva alla sua condotta partecipativa. L'interessato  vedeva
con certezza ridursi, periodo dopo periodo, il suo fine pena reale, e
iniziava  cosi'  a  programmare  concretamente  il  suo  rientro   in
societa'. 
    Cio' e' accaduto nel caso che ci occupa. 
    Per quanto almeno riguarda  il  primo  dei  semestri  oggetto  di
domanda, per altro, i requisiti per la concessione, ed in particolare
l'aver   completato   un   periodo   di   esecuzione   con   condotta
partecipativa, meritevole di vaglio (il primo semestre richiesto), si
erano gia' concretizzati in data antecedente  all'entrata  in  vigore
della novella, a luglio 2024. Ci si trova dunque in  una  ipotesi  in
cui occorre domandarsi se al legislatore sia consentito «disconoscere
il percorso rieducativo effettivamente compiuto  dal  condannato  che
abbia gia' raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione  adeguato
alla concessione del beneficio. Cio' si porrebbe in  contrasto  -  se
non con l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione  -  con  il
principio di  eguaglianza  e  di  finalismo  rieducativo  della  pena
(articoli 3  e  27,  terzo  comma,  della  Costituzione),  secondo  i
principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa  Corte  sin  dagli
anni Novanta  del  secolo  scorso»  (cfr.,  per  queste  espressioni,
sentenza Corte Costituzionale n. 32/2020).  E'  infatti  radicalmente
differente poter contare su una valutazione che giunge, a  richiesta,
semestre dopo semestre, rispetto  all'attesa,  nell'incertezza  della
effettiva concessione, rimessa ad una fase  posticipata,  in  ipotesi
anche di anni. 
    Anche a prescindere da questo profilo, si apprezza in  ogni  caso
quello che appare al magistrato di sorveglianza  rimettente  come  un
grave vulnus  al  senso  stesso  della  liberazione  anticipata  come
cartina di tornasole, non a caso opportunamente  semestralizzata  dal
legislatore, del comportamento tenuto dalla  persona  condannata  nel
tempo, vero e proprio congegno dialogico che, mediante le istanze  di
parte, consente all'interessato di  ricevere  cadenzate,  periodiche,
risposte, che siano di orientamento al proprio comportamento,  e  che
permettono al magistrato di sorveglianza di  valutare  le  evoluzioni
personologiche del condannato  con  una  periodicita'  prossima  agli
accadimenti  positivi  e  negativi   che   caratterizzano   la   vita
penitenziaria dell'interessato. 
    Appare allo scrivente che questa  ricostruzione  del  significato
della liberazione anticipata sia  quella  delineata  anche  dall'alto
insegnamento della Corte  costituzionale  che,  nei  primi  tempi  di
vigenza dell'allora nuovo istituto della liberazione  anticipata,  fu
chiamata ad interrogarsi sulla compatibilita'  rispetto  ai  principi
costituzionali di una  valutazione  del  beneficio  da  compiersi  in
prossimita' del fine pena, come proposto da una certa giurisprudenza,
e con la sentenza n. 276/1990 ebbe a sottolineare come la valutazione
semestralizzata della concessione della liberazione anticipata  fosse
«il punto di forza dello strumento rieducativo, che si ricollega alle
esperienze ed agli insegnamenti della terapia criminologica». 
    In quel contesto  la  Consulta  aggiungeva  ancora:  «(L)'aspetto
sintomatico del comportamento delinquenziale e' dato dall'incapacita'
del soggetto a risolvere i problemi della sua vita attraverso mezzi e
per vie socialmente accettabili: e cio' soprattutto  perche'  non  ha
attitudine a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva  di  un
bene futuro. Questo aspetto negativo della  personalita',  ovviamente
presente  quando  il  condannato  viene  sottoposto   a   trattamento
rieducativo, gli preclude ogni  incentivo  a  prestare  una  per  lui
sacrificante partecipazione all'azione di  risocializzazione,  se  il
premio e' rappresentato da una  liberazione  condizionale  o  da  una
semiliberta' poste temporalmente a distanza di anni,  e  talvolta  di
molti anni. Ecco allora lo strumento  di  grande  valore  psicologico
rappresentato da una sollecitazione che impegna le  energie  volitive
del condannato alla prospettiva di un premio  da  cogliere  in  breve
lasso di tempo, purche' in quel tempo egli  riesca  a  dare  adesione
all'azione  rieducativa.  Certo,  nei  primi   semestri   la   spinta
psicologica sara' necessariamente  eteronoma.  Il  condannato  potra'
nutrire scarsa convinzione nell'utilita' etica del suo comportamento,
ma intanto prestera' la sua partecipazione  in  vista  del  premio  a
portata  di  mano.  Poi,  via  via  che,  di  semestre  in  semestre,
moltiplichera'  i  suoi  sforzi   per   accumulare   benefici   l'uno
sull'altro,  la  perseveranza  finira'  per  formare  lentamente   un
comportamento abitudinario, su cui e' possibile  lo  sviluppo  di  un
diverso  modo  di  essere,  conseguente  alla  soddisfazione  per   i
risultati raggiunti e alla fiducia acquisita nelle forze del  proprio
impegno.» 
    La  Consulta  giungeva  quindi  a  dire  che:  «(S)e  si  dovesse
riservare ad un  giudizio  lontano,  finale  e  globale,  l'effettiva
valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione
rieducativa, da  una  parte  ogni  incentivo  psicologico  resterebbe
frustrato a causa dell'incertezza che  il  futuro  riserverebbe  agli
sforzi  adesivi  degli  interessati   e,   dall'altra,   resterebbero
maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano  messo  a
disposizione tutta la loro buona  volonta':  e  cio'  a  causa  della
possibilita' che una  cattiva  prova  finale,  per  qualsiasi  motivo
verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per
semestre, e viceversa una furbesca condotta di  adesione  nell'ultima
fase abbia ingiustamente a premiare, per l'intera durata della  pena,
colui che per anni s'era mostrato refrattario ad ogni partecipazione. 
    Gli  articoli  3  e  27,  terzo  comma,  della  Costituzione   ne
riceverebbero grave offesa (...).» 
    L'odierna    stringente     limitazione     alla     possibilita'
dell'interessato di presentare,  anche  semestre  per  semestre,  una
istanza volta alla concessione della  liberazione  anticipata,  senza
dover indicare un circoscritto  specifico  interesse,  sembra  dunque
compromettere  la  finalita'  rieducativa  perseguita  dall'istituto,
proprio inibendo quel percorso di progressiva maturazione  personale,
che  la  Corte  Costituzionale  considerava  il  cuore   stesso   del
beneficio, postergando fino ad un consuntivo finale, deprivato  della
sua valenza educativa, ogni confronto  con  i  propri  comportamenti,
come ad uno studente cui fosse concesso di conoscere l'esito del  suo
percorso di studio solo alla fine,  interdicendogli  anche  per  anni
l'accesso  ad  un  confronto  con  l'istituzione   scolastica   circa
l'adesione mostrata, periodo per periodo, ed impedendogli al contempo
anche di riorientare, ove necessario,  le  sue  condotte  in  termini
positivi. 
    Si tratta di una perdita di senso dall'impatto significativo,  in
particolare in un  contesto  come  quello  attuale,  segnato  da  una
quotidianita' penitenziaria resa specialmente dolorosa per via  delle
diffuse condizioni di sovraffollamento, ed in cui la possibilita'  di
costruire  percorsi  risocializzanti  individualizzati,  che  passino
attraverso l'attenzione dedicata  degli  operatori,  e'  sempre  piu'
difficile, al  punto  che  poter  scandire  mediante  le  valutazioni
periodiche della condotta  partecipativa,  il  tempo  immobile  della
detenzione, costituisce un incentivo, e a volte  il  solo  incentivo,
residuo, in  grado  di  rinforzare  i  propositi  del  condannato  di
procedere nel suo cammino rieducativo, senza cedere allo scoramento o
ad una non giustificata sfiducia circa la capacita'  dell'istituzione
di distinguere chi si sta impegnando, da chi  invece  lascia  che  il
tempo  della  pena  trascorra  senza  abbracciare  alcun  cambiamento
personale. 
    L'indicazione contenuta nell'art. 69-bis, comma 1,  ord.  penit.,
nella formulazione seguita all'intervento normativo di  cui  all'art.
5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in
legge 8 agosto 2024, n.  112,  appare  per  altro  indicare  come  la
valutazione officiosa da parte del  magistrato  di  sorveglianza  non
debba avvenire ogni volta che sia presentata una  istanza  di  misura
alternativa o di altro beneficio penitenziario,  ma  soltanto  quando
l'eventuale concessione della liberazione  anticipata  sia  rilevante
rispetto al quantum di pena espiata che si richiede per accedervi (il
quarto di pena o il meta'  pena  per  un  permesso  premio,  ex  art.
30-ter, comma 4, ord. penit., o il meta' pena o  i  due  terzi  della
pena per ottenere la semiliberta', ex art. 50 ord. penit.,  sempre  a
seconda della tipologia di reato per la quale si esegue la pena). 
    Una interpretazione diversa, d'altra parte, avrebbe il risultato,
contrario alla ratio del novum normativo, di moltiplicare le  istanze
di  benefici  penitenziari,  anche  palesemente  inammissibili,   per
consentire di  innestarvi  valutazioni  in  ordine  alla  liberazione
anticipata. 
    Con questa premessa, tuttavia, che limita specialmente i casi  in
cui la valutazione della concedibilita' della liberazione  anticipata
puo' avvenire, prima del fine pena, la sanzione dell'inammissibilita'
a fronte di una istanza di parte priva di uno  «specifico  interesse»
mostra ulteriori profili di contrarieta' alla  finalita'  rieducativa
della pena e di irragionevolezza. 
    La magistratura di sorveglianza rimane  infatti  privata  di  una
occasione di conoscenza preziosa circa  il  percorso  compiuto  dalla
persona condannata e la espone ad effettuare valutazioni, in presenza
di istanze di misura alternativa  alla  detenzione  in  cui  non  sia
rilevante il profilo  del  quantum  di  pena  espiata  (perche'  gia'
superato quello richiesto dalla norma:  ad  esempio  una  istanza  di
semiliberta' formulata da un condannato per reati diversi  da  quelli
compresi nel disposto  dell'art.  4-bis  ord.  penit.,  che  ha  gia'
espiato meta'  pena,  oppure  istanza  di  affidamento  in  prova  al
servizio sociale per pena non  superiore  a  quattro  anni  residui),
senza aver prima deciso sulla liberazione anticipata (non  d'ufficio,
perche' non necessario, e non a istanza di parte,  per  l'assenza  di
uno specifico interesse). 
    Anche in queste ipotesi, tuttavia, la misura della  pena  residua
reale, e non soltanto «virtuale», costituisce un  profilo  che  molto
incide sul giudizio della magistratura di sorveglianza,  nel  merito,
per poter apprezzare il significato e la credibilita' di un programma
di misura alternativa proposto alla sua attenzione, e per comprendere
quali tempi di eventuale osservazione intramuraria aggiuntiva restino
a disposizione. 
    Sotto  questo  profilo,  dunque,  l'impossibilita'  di   cumulare
semestre dopo semestre i giudizi, eventualmente positivi, in  materia
di liberazione anticipata, veri e propri mattoni fondativi di un piu'
ampio edificio  rieducativo,  rischia  di  tradursi  in  una  maggior
difficolta' per il condannato di  accedere  in  concreto  a  percorsi
alternativi al carcere, sia per l'effetto negativo dell'assenza di un
cosi' pregnante  strumento  pedagogico-propulsivo  (prima  ancora  di
quanto non lo sia il permesso premio), sia perche' la magistratura di
sorveglianza sara' chiamata a fare le sue valutazioni su un beneficio
ben piu' ampio di quello  di  cui  all'art.  54  ord.  penit.,  senza
conoscere il quantum di pena residuo reale dell'interessato, che  non
ha  ancora  ottenuto  la  liberazione  anticipata,  percio'   dovendo
figurarselo come piu' alto di quello che  sarebbe  stato,  ove  fosse
stata previamente valutata la liberazione anticipata gia' concedibile
al condannato, cosi' orientando la sua decisione in funzione  di  una
esecuzione penale residua piu' corposa. 
    Il condannato stesso si vede inibita una ricostruzione  certa,  e
non soltanto sperata, del suo fine pena reale, con la conseguenza  di
non poter programmare in modo realistico le tappe  del  suo  percorso
risocializzante, e di non poter predisporre con stato d'animo  sereno
il suo rientro in societa', anche appunto predisponendo un  programma
di misura alternativa  da  sottoporre  al  vaglio  del  Tribunale  di
sorveglianza. E' infatti ben diverso  aver  accumulato  gia'  per  un
certo tempo riduzioni di pena via via che si maturano i  semestri  di
esecuzione, e dunque avere incertezza soltanto sul residuo, ancora da
espiare, e sempre piu' contenuto, e trovarsi invece di fronte  ad  un
numero piu' ampio, e in certi casi molto ampio, di riduzioni di  pena
ancora da ottenere. 
    Se la finalita' perseguita dal legislatore con la novella e', per
quanto comprensibile, quella di deflazione del numero di procedimenti
pendenti dinanzi alla magistratura  di  sorveglianza,  l'effetto  che
pero' deriva nei confronti del condannato appare incidere  gravemente
sulla costruzione di un percorso rieducativo, aggiungendo elementi di
incertezza alla quotidianita' della detenzione, che si  traducono  in
un surplus di afflittivita', rilevante anche ai sensi  dell'art.  27,
comma 3, della Costituzione  sotto  il  profilo  dell'umanita'  della
pena,  poiche'  il  congegno  che  prevede  oggi   l'istituto   della
liberazione anticipata si sostanzia di un esibito (ma  solo  sperato)
premio per la condotta partecipativa, che  si  matura  semestre  dopo
semestre, ma che l'interessato non puo' esigere a domanda, ma solo in
particolari   circostanze   e   dopo   lunghe   attese,   della   cui
ragionevolezza si dubita. 
    Per le sopra enunciate  ragioni,  ad  avviso  del  magistrato  di
sorveglianza scrivente, sussiste dunque contrasto tra l'art.  69-bis,
comma 3, ord. penit., per  come  leggibile  all'esito  della  novella
normativa di cui all'art. 5, comma  3,  del  decreto-legge  4  luglio
2024, n. 92, poi convertito in legge 8 agosto  2024,  n.  112,  nella
parte in cui prevede che il condannato  possa  formulare  istanza  di
liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente  indicato,
a  pena  di  inammissibilita',  nell'istanza   relativa,   di   avere
all'ottenimento del beneficio uno  specifico  interesse,  diverso  da
quelli di cui ai commi 1 e 2, e gli art.  3  e  27,  comma  3,  della
Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. l'art. 69-bis,  comma  3,  ord.
penit., per come leggibile all'esito della novella normativa  di  cui
all'art. 5,  comma  3,  decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,  poi
convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede
che il condannato possa formulare istanza di  liberazione  anticipata
soltanto   quando   abbia   espressamente   indicato,   a   pena   di
inammissibilita', nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del
beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai  commi
1 e 2, per  violazione  degli  articoli  3,  e  27,  comma  3,  della
Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Spoleto, 25 marzo 2025 
 
             Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi 
 
 
                                    Il cancelliere esperto: Cesaretti