Reg. ord. n. 76 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/05/2025 n. 19
Ordinanza del Corte dei conti del 25/03/2025
Tra: M.O. B. e altri C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto:
Previdenza – Pensioni – Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno – Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo – Denunciata normativa che si configura come un prelievo coatto di natura tributaria, procurando una decurtazione patrimoniale solo a una categoria di soggetti della platea dei pensionati – Tributo che, ove si ritenesse che la locuzione del legislatore fosse omnicomprensiva di tutti i pensionati, introdurrebbe una discriminazione soltanto a carico della categoria degli ex dipendenti, rispetto a quelli in servizio, le cui retribuzioni non sono assoggettate, negli stessi periodi di imposta, ad alcun prelievo aggiuntivo – Lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario – Normativa che illegittimamente reitera misure eccezionali, trasformandosi in uno strumento ordinario – Violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità delle misure.
Norme impugnate:
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 309
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 53 Co.
Udienza Pubblica del 21 ottobre 2025 rel. SCIARRONE ALIBRANDI
Testo dell'ordinanza
N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025 Ordinanza del 25 marzo 2025 della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna sul ricorso proposto da M.O. B. e altri contro Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS. Previdenza - Pensioni - Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalita' stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 - Previsione che applica all'intero importo dell'assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l'importo dell'assegno - Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, comma 309. (GU n. 19 del 07-05-2025) LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna In composizione monocratica, nella persona del consigliere Marco Catalano letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 46403 del registro di Segreteria. Tra: 1. B. M. O.; 2. B. M.; 3. C. V.; 4. C. R.; 5. C. G.; 6. D. F.; 7. D. A.; 8. F. F.; 9. G. E. F.; 10. I. F.; 11. M. N.; 12. M. N.; 13. M. O.; 14. M. F.; 15. M. A.; 16. O. V.; 17. P. S.; 18. R. P.; 19. R. G.; 20. S. P.; 21. S. C.; 22. V. A.; 23. V. U.; 24. Z. A.; rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo Filoia e Francesca Torre, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, nonche' agli indirizzi di pec seguenti: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it e francesca.torre@firenze.pecavvocati.it - ricorrenti; contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS - CF 80078750587) - con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Mariateresa Nasso - cod. fisc. NSSMTR71A46L063A per procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37590 Raccolta n. 7131, e con questi elettivamente domiciliata in Bologna via Milazzo n. 4/2, presso la sede I.N.P.S. la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata avv. mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it - resistente; Rilevato: che i ricorrenti, tutti ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza hanno agito in giudizio per l'ottenimento dell'adeguamento della propria pensione alla dinamica inflazionistica, attenuato dall'art. 1, comma 309 della legge n. 197 del 2022 che dispone che: «Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.» che sulla questione e' intervenuta la sentenza n. 19 del 2025 della Corte costituzionale la quale ha rigettato le censure provenienti da altre Sezioni giurisdizionali regionali; che alla udienza di discussione del 18 febbraio 2025 la causa e' stata rinviata con note alla udienza del 18 marzo 2025; che entrambe le parti hanno depositato note; che a parere di questo giudice sussistono altri profili di illegittimita' costituzionale non esaminati dalla Corte (cfr. punto 8.1 Nel caso di specie, le parti private hanno prospettato una lesione dei principi di uguaglianza e di progressivita' del prelievo tributario, presidiati dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, perche' la limitata indicizzazione delle pensioni superiori a un certo importo si configurerebbe come: «una tassazione impropria ed aggiuntiva, una vera "patrimoniale"», priva pero' dei requisiti di generalita', proporzionalita' e progressivita' del prelievo (nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024); «una prestazione patrimoniale di natura tributaria posta a carico di una sola categoria di contribuenti, in violazione del principio dell'universalita' dell'imposizione a parita' di capacita' contributiva e del principio di eguaglianza», con conseguente disparita' di trattamento anche rispetto ai lavoratori «ancora in servizio» (nel giudizio di cui al r.o. n. 185 del 2024). Si tratta di profili che i rimettenti non hanno inteso fare oggetto di specifiche questioni, sicche' essi, in quanto diversi da quelli individuati dalle ordinanze di rimessione, non devono essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte.), e precisamente: 1 violazione dell'art. 53 della Costituzione Come e' noto, affinche' una normativa sia considerata tributaria occorrono congiuntamente tre requisiti (C. cost. n. 223 del 2012): 1 - la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; 2 - la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico (nella specie, di una voce retributiva di un rapporto di lavoro ascrivibile ad un dipendente di lavoro pubblico statale «non contrattualizzato»); 3 - le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione sono destinate a sovvenire pubbliche spese. Si tratta di requisiti sussistenti nel dettato normativo, che si atteggia come prelievo coatto, limitato, pero', solo ad una parte dei contribuenti. Innanzitutto, il prelievo colpisce solo una parte della platea dei pensionati. L'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 richiama coloro che rientrano nel perimetro dell'art. 34, comma 1, delle legge n. 488 del 1998, e quindi chi rientra nell'«assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cioe' tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio)». Sta di fatto, pero', che oltre alle forme di pensione menzionate dal legislatore vi sono anche lavoratori autonomi che non sono liberi professionisti la cui categoria e' priva di una cassa di previdenza, cui provvede la gestione separata presso l'INPS. Pertanto, il prelievo coatto di natura tributaria di che trattasi colpisce solo una categoria di soggetti all'interno della platea dei pensionati, con evidente violazione dell'art. 53 della Costituzione. Ove mai, viceversa, si dovesse ritenere che la locuzione usata dal legislatore sia omnicomprensiva di tutti i pensionati, si osserva che il tributo oggetto del giudizio incide su una particolare voce di reddito di lavoro differito, che e' parte di un reddito complessivo gia' sottoposto ad imposta in condizioni di parita' con tutti gli altri precettori di reddito di lavoro dipendente, introducendo una discriminazione soltanto ai danni della particolare categoria di soggetti, gli ex dipendenti, rispetto ai dipendenti in servizio, le cui retribuzioni non sono assoggettate, negli stessi periodi d'imposta, ad alcun prelievo tributario aggiuntivo. «L'eccezionalita' della situazione economica che lo Stato deve affrontare e', infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano. Tuttavia, e' compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non e' indifferente alla realta' economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non puo' consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale e' fondato l'ordinamento costituzionale. (C. cost. n. 223 del 2012)». 2 illegittima reiterazione di misure eccezionali Si osserva, inoltre, che la normativa in questione e' l'ultima di una serie di interventi mirati nei confronti degli stessi destinatari, cosi' trasformandosi un rimedio da eccezionale in ordinario. Innanzitutto, la legge in questione copre potenzialmente un arco di tempo superiore alle esigenze di bilancio, atteso che e' destinato a trascinarsi nel tempo, ed e' l'ultimo di una serie di analoghe misure pregresse che hanno interessato i meccanismi di adeguamento. Come e' stato gia' rilevato da codesta onorevole Corte «dev'essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalita' (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perche' le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. (C. cost. n. 316 del 2010)». Se al legislatore non e' impedito approvare norme che temporaneamente impongano sacrifici (a tutti i consociati e non solo ad alcune categorie), quando la eccezionalita' si tramuta in normalita' (come e' avvenuto, per esempio, per la reiterazione dei decreti-legge non convertiti), si violano i canoni di ragionevolezza e proporzionalita' (art. 3 della Costituzione). Orbene, nel caso di specie quella impugnata e' l'ultima di una serie di norme che si pongono nel solco di una decurtazione delle pensioni oltre un certo limite: 1 - l'art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997, per la prima volta e per il solo anno 1998, azzero' l'applicazione della perequazione automatica ai trattamenti di importo medio-alto, ossia superiori a cinque volte il trattamento minimo; 2 - in seguito, con l'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, vennero fissate le regole di applicazione che, a tutt'oggi governano la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. La rivalutazione si applica, per ogni singolo beneficiario, «in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti» percepiti, con la precisazione che l'aumento dovuto viene attribuito «in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo»; 3 - poco dopo, l'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 previde il sistema di «raffreddamento» della perequazione pensionistica rendendolo permanente in quanto destinato a operare «a decorrere dal 1 ° gennaio 2001». Inoltre, con il passare del tempo tale regola generale e' stata piu' volte oggetto di deroghe, nella maggior parte dei casi finalizzate a moderare ulteriormente, per periodi limitati, la progressione rivalutativa degli assegni pensionistici: 4 - cosi', per il solo anno 2008, l'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 escluse la rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte quello minimo; 5 - ancora, per il biennio 2012-2013, l'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, riconobbe la rivalutazione automatica per i soli trattamenti pensionistici fino a tre volte quello minimo, escludendola per tutti quelli di importo superiore; 6 - sopravvenuta la declaratoria d'illegittimita' costituzionale di tale esclusione per effetto della sentenza n. 70 del 2015, il decreto-legge n. 65 del 2015, come convertito, sostitui' il citato comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, riconoscendo, per il biennio 2012-2013, la rivalutazione automatica anche in favore dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori a sei volte quello minimo, secondo un meccanismo decrescente in relazione inversa rispetto alla misura delle pensioni, ma confermando il blocco totale della perequazione per i trattamenti di ammontare superiore. Si osserva che il modello dell'indicizzazione decrescente in base all'importo dell'assegno pensionistico era stato gia' introdotto, per gli anni successivi al 2013, dalla legge n. 147 del 2013, il cui art. 1, comma 483, lo aveva applicato, per il periodo 2014-2016, a tutti i trattamenti pensionistici, ancora una volta salvaguardando integralmente solo quelli pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, e quindi prorogato, in forma sostanzialmente invariata, fino al 2018 dalla legge n. 208 del 2015; 7 - in seguito, l'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, per il periodo 2019-2021, riconobbe la rivalutazione automatica mediante un modulo del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio: ferma la rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, gli indici vennero ridotti al 97 per cento (per gli assegni pari o inferiori a quattro volte il minimo), al 77 per cento (per quelli tra quattro e cinque volte la suddetta soglia), al 52 per cento (per quelli tra cinque e sei volte il limite INPS), al 47 per cento (per quelli tra sei e otto volte il minimo INPS), al 45 per cento (per quelli tra otto e nove volte il livello minimo), per giungere infine al 40 per cento riconosciuto alle pensioni complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS; 8 - inoltre, l'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 introdusse una nuova regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica, destinata a operare dal 1° gennaio 2022. A partire da tale data, si prevede che l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni venga applicato per fasce di importo: a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra quattro e cinque volte tale soglia; c) nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il suddetto limite minimo. Si giunge, quindi, alla disposizione oggi censurata (art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022), in origine destinata a operare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall'art. 1 della legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l'ambito applicativo al solo anno 2023 (comma 134), riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un'ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il 2023) dell'indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo. Come si vede si e' trattato di plurimi interventi nel corso degli anni (8 a partire dal 1997). Si tratta, quindi, di una distorsione dello strumento (intervento eccezionale) che diviene ordinario, si' da violare ragionevolezza e uguaglianza. Ne' colgono nel segno le note dell'INPS, le quali affermano la conformita' a Costituzione di una decurtazione di tipo endoprevidenziale (ovvero di ridistribuzione dei tagli a favore delle pensioni meno basse) atteso che il taglio di che trattasi appare lineare e volto a motivi di finanza generale. Tanto basta per ritenere la questione oltre che ammissibile, per quanto detto in precedenza, anche rilevante atteso l'effetto diretto del taglio sulle pensioni dal 1° gennaio 2023 nonche' il trascinamento della decurtazione negli anni a venire senza possibilita' di recupero. Infatti, la mancata indicizzazione, anche di un solo anno, con la relativa perdita di potere di acquisto della pensione, non e' piu' recuperabile, dal momento che le successive rivalutazioni (anche se non decurtate) verranno calcolate non sul valore originario cumulato di diritto, ma sull'ultimo importo nominale eroso dal mancato adeguamento. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, sospesa ed impregiudicata ogni ulteriore decisione, di rito e di merito; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025); a.1) in riferimento all'art. 53 della Costituzione; a.2) in riferimento al principio della ragionevolezza e temporaneita' delle misure eccezionali; Dispone la sospensione del giudizio in epigrafe; Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere: all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; alla comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; ad ogni altro adempimento di competenza. Spese del giudizio al definitivo. Cosi' deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2025. Il Giudice: Catalano