Reg. ord. n. 76 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/05/2025 n. 19

Ordinanza del Corte dei conti  del 25/03/2025

Tra: M.O. B. e altri  C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS



Oggetto:

Previdenza – Pensioni – Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno – Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo – Denunciata normativa che si configura come un prelievo coatto di natura tributaria, procurando una decurtazione patrimoniale solo a una categoria di soggetti della platea dei pensionati – Tributo che, ove si ritenesse che la locuzione del legislatore fosse omnicomprensiva di tutti i pensionati, introdurrebbe una discriminazione soltanto a carico della categoria degli ex dipendenti, rispetto a quelli in servizio, le cui retribuzioni non sono assoggettate, negli stessi periodi di imposta, ad alcun prelievo aggiuntivo – Lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario – Normativa che illegittimamente reitera misure eccezionali, trasformandosi in uno strumento ordinario – Violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità delle misure.

Norme impugnate:

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 309



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 53   Co.  



Udienza Pubblica del 21 ottobre 2025 rel. SCIARRONE ALIBRANDI


Testo dell'ordinanza

                        N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025

Ordinanza  del  25  marzo  2025  della  Corte   dei   conti   sezione
giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna sul ricorso proposto da
M.O. B. e altri contro Istituto nazionale della previdenza sociale  -
INPS. 
 
Previdenza  -  Pensioni  -  Riconoscimento   nell'anno   2023   della
  rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici  secondo  il
  meccanismo di proporzionalita' stabilito  dall'art.  34,  comma  1,
  della legge n. 448 del 1998 -  Previsione  che  applica  all'intero
  importo dell'assegno pensionistico una percentuale progressivamente
  ridotta,  corrispondente  alla  fascia  in  cui  ricade   l'importo
  dell'assegno -  Previsione  che,  in  particolare,  rivaluta  nella
  misura   del   47   per   cento   i    trattamenti    pensionistici
  complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e
  pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento  i
  trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  otto  volte
  il trattamento minimo INPS e pari o  inferiori  a  dieci  volte  il
  medesimo  trattamento  minimo,  del  32  per  cento  i  trattamenti
  pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il  predetto
  trattamento minimo. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025), art. 1, comma 309. 


(GU n. 19 del 07-05-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
        Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna 
 
    In composizione monocratica, nella persona del consigliere  Marco
Catalano letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui alla  udienza
del 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso
iscritto al n. 46403 del registro di Segreteria. 
    Tra: 
        1. B. M. O.; 
        2. B. M.; 
        3. C. V.; 
        4. C. R.; 
        5. C. G.; 
        6. D. F.; 
        7. D. A.; 
        8. F. F.; 
        9. G. E. F.; 
        10. I. F.; 
        11. M. N.; 
        12. M. N.; 
        13. M. O.; 
        14. M. F.; 
        15. M. A.; 
        16. O. V.; 
        17. P. S.; 
        18. R. P.; 
        19. R. G.; 
        20. S. P.; 
        21. S. C.; 
        22. V. A.; 
        23. V. U.; 
        24. Z. A.; 
    rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo  Filoia  e  Francesca
Torre, elettivamente domiciliati presso il loro  studio  in  Firenze,
Lungarno Amerigo Vespucci  n.  18,  nonche'  agli  indirizzi  di  pec
seguenti:            renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it            e
francesca.torre@firenze.pecavvocati.it - ricorrenti; 
    contro Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS  -  CF
80078750587) - con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in  persona
del  legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentato  e   difeso,
dall'avv. Mariateresa Nasso - cod. fisc. NSSMTR71A46L063A per procura
alle liti del 23  gennaio  2023  a  rogito  notaio  Fantini  in  Roma
Repertorio n. 37590 Raccolta n.  7131,  e  con  questi  elettivamente
domiciliata in Bologna via Milazzo n. 4/2, presso la sede I.N.P.S. la
quale  dichiara  di  voler  ricevere   eventuali   comunicazioni   di
cancelleria  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  avv.
mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it - resistente; 
    Rilevato: 
        che i ricorrenti, tutti ex appartenenti al comparto difesa  e
sicurezza hanno agito in giudizio per l'ottenimento  dell'adeguamento
della  propria  pensione  alla  dinamica  inflazionistica,  attenuato
dall'art. 1, comma 309 della legge n. 197 del 2022 che dispone che: 
          «Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: 
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o  inferiori
a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100  per
cento; 
b) per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  superiori  a
quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e   con   riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 
1) nella misura dell'85 per cento  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente pari o  inferiori  a  cinque  volte  il  trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla  lettera  a),  l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a  cinque  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
2) nella misura del 53 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS
e pari o inferiori a sei volte il trattamento  minimo  INPS.  Per  le
pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal
presente numero, l'aumento di rivalutazione  e'  comunque  attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
3) nella misura del 47 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo  INPS  e
pari o inferiori a otto volte il  trattamento  minimo  INPS.  Per  le
pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal
presente numero, l'aumento di rivalutazione  e'  comunque  attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
4) nella misura del 37 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS  e
pari o inferiori a dieci volte il trattamento  minimo  INPS.  Per  le
pensioni di importo superiore a dieci volte il  predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal
presente numero, l'aumento di rivalutazione  e'  comunque  attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
5) nella misura del 32 per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.» 
        che sulla questione e' intervenuta la sentenza n. 19 del 2025
della  Corte  costituzionale  la  quale  ha  rigettato   le   censure
provenienti da altre Sezioni giurisdizionali regionali; 
        che alla udienza di discussione del 18 febbraio 2025 la causa
e' stata rinviata con note alla udienza del 18 marzo 2025; 
        che entrambe le parti hanno depositato note; 
        che a parere di questo giudice sussistono  altri  profili  di
illegittimita' costituzionale non esaminati dalla Corte  (cfr.  punto
8.1 Nel caso di  specie,  le  parti  private  hanno  prospettato  una
lesione dei principi di uguaglianza e di progressivita' del  prelievo
tributario, presidiati dagli articoli  3  e  53  della  Costituzione,
perche' la limitata indicizzazione  delle  pensioni  superiori  a  un
certo importo si configurerebbe come: «una  tassazione  impropria  ed
aggiuntiva, una vera "patrimoniale"», priva pero'  dei  requisiti  di
generalita', proporzionalita'  e  progressivita'  del  prelievo  (nel
giudizio  di  cui  al  r.o.  n.  182  del  2024);  «una   prestazione
patrimoniale  di  natura  tributaria  posta  a  carico  di  una  sola
categoria   di   contribuenti,   in    violazione    del    principio
dell'universalita'   dell'imposizione   a   parita'   di    capacita'
contributiva  e  del  principio  di  eguaglianza»,  con   conseguente
disparita' di trattamento anche rispetto  ai  lavoratori  «ancora  in
servizio» (nel giudizio di cui al r.o. n. 185 del 2024). 
        Si tratta di profili che i rimettenti non hanno  inteso  fare
oggetto di specifiche questioni, sicche' essi, in quanto  diversi  da
quelli individuati dalle ordinanze di rimessione, non  devono  essere
oggetto di valutazione da parte di questa Corte.), e precisamente: 
1 violazione dell'art. 53 della Costituzione 
    Come e' noto, affinche' una normativa sia considerata  tributaria
occorrono congiuntamente tre requisiti (C. cost. n. 223 del 2012): 
        1 -  la  disciplina  legale  deve  essere  diretta,  in   via
prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale  a
carico del soggetto passivo; 
        2 - la decurtazione non deve integrare  una  modifica  di  un
rapporto sinallagmatico (nella specie, di una voce retributiva di  un
rapporto di lavoro ascrivibile ad un dipendente  di  lavoro  pubblico
statale «non contrattualizzato»); 
        3 - le risorse  connesse  ad  un  presupposto  economicamente
rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione  sono  destinate  a
sovvenire pubbliche spese. 
    Si tratta di requisiti sussistenti nel dettato normativo, che  si
atteggia come prelievo coatto, limitato, pero', solo ad una parte dei
contribuenti. 
    Innanzitutto, il prelievo colpisce solo una  parte  della  platea
dei pensionati. 
    L'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 richiama  coloro
che rientrano nel perimetro dell'art. 34, comma 1, delle legge n. 488
del  1998,  e  quindi  chi   rientra   nell'«assicurazione   generale
obbligatoria e delle relative gestioni  per  i  lavoratori  autonomi,
nonche'  dei  fondi  sostitutivi,  esclusivi  ed  esonerativi   della
medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di  cui  all'art.  59,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cioe' tutti i soggetti
nei cui confronti trovino applicazione le  forme  pensionistiche  che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del
trattamento pensionistico obbligatorio)». 
    Sta di fatto, pero', che oltre alle forme di pensione  menzionate
dal legislatore vi sono anche lavoratori autonomi che non sono liberi
professionisti la cui categoria e' priva di una cassa di  previdenza,
cui provvede la gestione separata presso l'INPS. 
    Pertanto, il prelievo coatto di natura tributaria di che trattasi
colpisce solo una categoria di soggetti all'interno della platea  dei
pensionati, con evidente violazione dell'art. 53 della Costituzione. 
    Ove mai, viceversa, si dovesse ritenere che  la  locuzione  usata
dal legislatore sia omnicomprensiva di tutti i pensionati, si osserva
che il tributo oggetto del giudizio incide su una particolare voce di
reddito di lavoro differito, che e' parte di un  reddito  complessivo
gia' sottoposto ad imposta in condizioni di  parita'  con  tutti  gli
altri precettori di reddito di lavoro  dipendente,  introducendo  una
discriminazione soltanto ai  danni  della  particolare  categoria  di
soggetti, gli ex dipendenti, rispetto ai dipendenti in  servizio,  le
cui  retribuzioni  non  sono  assoggettate,  negli   stessi   periodi
d'imposta, ad alcun prelievo tributario aggiuntivo. 
    «L'eccezionalita' della situazione economica che  lo  Stato  deve
affrontare e', infatti, suscettibile senza dubbio  di  consentire  al
legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali,  nel  difficile
compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari
e di garantire i servizi e  la  protezione  di  cui  tutti  cittadini
necessitano. Tuttavia, e' compito dello  Stato  garantire,  anche  in
queste   condizioni,   il   rispetto   dei   principi    fondamentali
dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non e' indifferente
alla realta' economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non
puo' consentire deroghe al principio di  uguaglianza,  sul  quale  e'
fondato l'ordinamento costituzionale. (C. cost. n. 223 del 2012)». 
2 illegittima reiterazione di misure eccezionali 
    Si osserva, inoltre, che la normativa in questione e' l'ultima di
una  serie  di  interventi  mirati   nei   confronti   degli   stessi
destinatari,  cosi'  trasformandosi  un  rimedio  da  eccezionale  in
ordinario. 
    Innanzitutto, la legge in questione copre potenzialmente un  arco
di tempo superiore alle esigenze di bilancio, atteso che e' destinato
a trascinarsi nel tempo, ed e' l'ultimo  di  una  serie  di  analoghe
misure pregresse che hanno interessato i meccanismi di adeguamento. 
    Come  e'  stato  gia'  rilevato  da   codesta   onorevole   Corte
«dev'essere,  tuttavia,  segnalato  che  la   sospensione   a   tempo
indeterminato  del  meccanismo  perequativo,  ovvero   la   frequente
reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema
ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di  ragionevolezza
e  proporzionalita'  (su  cui,  nella  materia  dei  trattamenti   di
quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del  1985),  perche'
le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non  essere
sufficientemente  difese  in  relazione  ai  mutamenti   del   potere
d'acquisto della moneta. (C. cost. n. 316 del 2010)». 
    Se  al  legislatore  non  e'   impedito   approvare   norme   che
temporaneamente impongano sacrifici (a tutti i consociati e non  solo
ad  alcune  categorie),  quando  la  eccezionalita'  si  tramuta   in
normalita' (come e' avvenuto, per esempio, per  la  reiterazione  dei
decreti-legge non convertiti), si violano i canoni di  ragionevolezza
e proporzionalita' (art. 3 della Costituzione). 
    Orbene, nel caso di specie quella impugnata e'  l'ultima  di  una
serie di norme che si pongono nel solco  di  una  decurtazione  delle
pensioni oltre un certo limite: 
        1 - l'art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997, per  la
prima volta e per il solo anno  1998,  azzero'  l'applicazione  della
perequazione automatica ai trattamenti di importo  medio-alto,  ossia
superiori a cinque volte il trattamento minimo; 
        2 - in seguito, con l'art. 34, comma 1, della  legge  n.  448
del 1998, vennero fissate le regole di applicazione che, a  tutt'oggi
governano la perequazione automatica dei  trattamenti  pensionistici.
La rivalutazione si  applica,  per  ogni  singolo  beneficiario,  «in
funzione dell'importo complessivo dei trattamenti» percepiti, con  la
precisazione  che  l'aumento  dovuto  viene  attribuito  «in   misura
proporzionale all'ammontare del trattamento  da  rivalutare  rispetto
all'ammontare complessivo»; 
        3 - poco dopo, l'art. 69, comma 1, della  legge  n.  388  del
2000  previde  il  sistema  di  «raffreddamento»  della  perequazione
pensionistica rendendolo permanente in quanto destinato a operare  «a
decorrere dal 1 ° gennaio 2001». 
        Inoltre, con il passare del tempo  tale  regola  generale  e'
stata piu' volte oggetto di deroghe, nella  maggior  parte  dei  casi
finalizzate  a  moderare  ulteriormente,  per  periodi  limitati,  la
progressione rivalutativa degli assegni pensionistici: 
        4 - cosi', per il solo anno 2008, l'art. 1, comma  19,  della
legge n. 247 del 2007  escluse  la  rivalutazione  automatica  per  i
trattamenti pensionistici superiori a otto volte quello minimo; 
        5 - ancora, per il biennio 2012-2013, l'art.  24,  comma  25,
del decreto-legge n. 201 del  2011,  come  convertito,  riconobbe  la
rivalutazione automatica per i soli trattamenti pensionistici fino  a
tre volte quello minimo, escludendola per  tutti  quelli  di  importo
superiore; 
        6 -    sopravvenuta    la    declaratoria    d'illegittimita'
costituzionale di tale esclusione per effetto della  sentenza  n.  70
del 2015, il decreto-legge n. 65 del 2015, come convertito, sostitui'
il citato comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge n.  201  del  2011,
come  convertito,  riconoscendo,  per  il   biennio   2012-2013,   la
rivalutazione   automatica   anche   in   favore   dei    trattamenti
pensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori  a  sei  volte
quello minimo, secondo un meccanismo decrescente in relazione inversa
rispetto alla misura delle pensioni, ma confermando il blocco  totale
della perequazione per i trattamenti di ammontare superiore. 
        Si osserva che il modello dell'indicizzazione decrescente  in
base  all'importo   dell'assegno   pensionistico   era   stato   gia'
introdotto, per gli anni successivi al 2013, dalla legge n.  147  del
2013, il cui art. 1, comma 483, lo aveva applicato,  per  il  periodo
2014-2016, a tutti i  trattamenti  pensionistici,  ancora  una  volta
salvaguardando integralmente solo quelli pari o inferiori a tre volte
il  trattamento  minimo  INPS,   e   quindi   prorogato,   in   forma
sostanzialmente invariata, fino al 2018 dalla legge n. 208 del 2015; 
        7 - in seguito, l'art. 1, comma 260, della legge n.  145  del
2018, per il periodo 2019-2021, riconobbe la rivalutazione automatica
mediante un modulo del tutto analogo a quello  oggetto  del  presente
giudizio:  ferma   la   rivalutazione   integrale   dei   trattamenti
pensionistici pari o inferiori a  tre  volte  il  trattamento  minimo
INPS, gli indici vennero ridotti al 97 per  cento  (per  gli  assegni
pari o inferiori a quattro volte il minimo), al  77  per  cento  (per
quelli tra quattro e cinque volte la  suddetta  soglia),  al  52  per
cento (per quelli tra cinque e sei volte il limite INPS), al  47  per
cento (per quelli tra sei e otto volte il minimo  INPS),  al  45  per
cento (per quelli tra otto e  nove  volte  il  livello  minimo),  per
giungere  infine  al  40  per  cento   riconosciuto   alle   pensioni
complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS; 
        8 - inoltre, l'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019
introdusse  una  nuova  regola  generale  di   raffreddamento   della
rivalutazione pensionistica, destinata a operare dal 1° gennaio 2022.
A partire da tale data, si  prevede  che  l'indice  di  rivalutazione
automatica delle pensioni venga applicato per fasce di importo: 
          a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a quattro
volte il trattamento minimo INPS; 
          b) nella misura del 90 per cento per  quelle  comprese  tra
quattro e cinque volte tale soglia; 
          c) nella misura del 75 per cento  per  quelle  superiori  a
cinque volte il suddetto limite minimo. 
    Si giunge, quindi, alla  disposizione  oggi  censurata  (art.  1,
comma 309, della legge n. 197  del  2022),  in  origine  destinata  a
operare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall'art. 1 della
legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l'ambito applicativo al solo
anno 2023  (comma  134),  riproducendo,  per  il  2024,  il  medesimo
meccanismo, a parte un'ulteriore riduzione al 22 per cento  (rispetto
al 32 per cento vigente per il 2023) dell'indice di rivalutazione dei
trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo. 
    Come si vede si e' trattato di plurimi interventi nel corso degli
anni (8 a partire dal 1997). 
    Si tratta, quindi, di una distorsione dello strumento (intervento
eccezionale) che diviene ordinario, si' da violare  ragionevolezza  e
uguaglianza. 
    Ne' colgono nel segno le note dell'INPS, le  quali  affermano  la
conformita'   a   Costituzione   di   una   decurtazione   di    tipo
endoprevidenziale (ovvero di ridistribuzione dei tagli a favore delle
pensioni meno basse) atteso che il  taglio  di  che  trattasi  appare
lineare e volto a motivi di finanza generale. 
    Tanto basta per ritenere la questione oltre che ammissibile,  per
quanto detto in precedenza, anche rilevante atteso l'effetto  diretto
del  taglio  sulle  pensioni  dal  1°   gennaio   2023   nonche'   il
trascinamento  della  decurtazione  negli   anni   a   venire   senza
possibilita' di recupero. 
    Infatti, la mancata indicizzazione, anche di un solo anno, con la
relativa perdita di potere di acquisto della pensione,  non  e'  piu'
recuperabile, dal momento che le successive rivalutazioni  (anche  se
non decurtate) verranno calcolate non sul valore originario  cumulato
di  diritto,  ma  sull'ultimo  importo  nominale  eroso  dal  mancato
adeguamento.  

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte  dei  conti,  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
Emilia-Romagna, in composizione monocratica di  Giudice  unico  delle
pensioni, sospesa ed impregiudicata ogni ulteriore decisione, di rito
e di merito; 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate,  le  questioni
di legittimita' costituzionale: 
        a) dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre  2022,  n.
197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025); 
        a.1) in riferimento all'art. 53 della Costituzione; 
        a.2) in  riferimento  al  principio  della  ragionevolezza  e
temporaneita' delle misure eccezionali; 
    Dispone la sospensione del giudizio in epigrafe; 
    Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere: 
        all'immediata   trasmissione   degli    atti    alla    Corte
costituzionale; 
        alla notificazione della presente  ordinanza  alle  parti  in
causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        alla comunicazione della presente ordinanza al Presidente del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; 
        ad ogni altro adempimento di competenza. 
    Spese del giudizio al definitivo. 
        Cosi' deciso in Bologna, nella Camera  di  consiglio  del  18
marzo 2025. 
 
                        Il Giudice: Catalano