Reg. ord. n. 78 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/05/2025 n. 19
Ordinanza del Tribunale di Siena del 25/03/2025
Tra: A. C.
Oggetto:
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 cod. pen. (rissa) del giudice che, all’udienza di comparizione predibattimentale, ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. – Violazione dei principi, anche convenzionali, di terzietà e imparzialità della giurisdizione, collegati alla garanzia del giusto processo.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 34
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 24
Co. 2
Costituzione
Art. 111
Co. 2
Costituzione
Art. 117
Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 6
Co.
Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York
Art. 14
Co.
Testo dell'ordinanza
N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025
Ordinanza del 25 marzo 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento
penale a carico di A. C. .
Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Omessa previsione
dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato nei
confronti di una persona imputata del reato di cui all'art. 588
cod. pen. del giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona
imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art.
554-ter, comma 3, cod. proc. pen.
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
(GU n. 19 del 07-05-2025)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
sezione penale in composizione monocratica
In persona del Giudice Simone Spina, all'udienza del 25 marzo
2025 ha pronunciato la seguente ordinanza, ai sensi degli articoli
134 della Costituzione, 11 Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11
marzo 1953, n. 87.
Visti gli atti del procedimento penale primo grado iscritto ai
numeri di registro in epigrafe indicati, a carico di A. C.;
Uditi il pubblico ministero, che ha concluso per la declaratoria
di penale responsabilita' dell'imputato e ha conseguentemente chiesto
condannarsi il medesimo alla pena di un anno di reclusione, nonche'
il difensore dell'imputato, che ha concluso, in via principale, per
l'assoluzione del medesimo e, in via subordinata, per il contenimento
nel minimo edittale della pena ad esso eventualmente inflitta;
Ritenuto che l'odierna persona imputata A. C. e' stata tratta a
giudizio per rispondere, unitamente ad altre persone, del delitto di
rissa aggravata, a tutte contestato come commesso in data ...;
Che all'udienza di composizione predibattimentale del giorno 11
giugno 2024, il difensore e procuratore speciale dell'odierna persona
imputata ha chiesto che il giudizio fosse definito allo stato degli
atti, subordinatamente ad integrazione probatoria, costituita da
perizia volta ad accertare la capacita' di intendere e volere della
medesima al momento del fatto;
Che lo scrivente ha ammesso il rito alternativo prescelto e,
previa separazione del processo a suo carico, ha altresi' disposto
che il giudizio nei confronti delle residue persone imputate, in
assenza di richieste di definizioni alternative da parte delle
stesse, proseguisse davanti a un giudice diverso, ai sensi dell'art.
554-ter, terzo comma, del codice di procedura penale;
Che il giudizio nelle forme del rito abbreviato, instaurato nei
confronti dell'odierna persona imputata, e' quindi proseguito con la
nomina e il conferimento dell'incarico ad un perito, con il
successivo svolgimento dell'attivita' peritale e con la conclusiva
acquisizione degli esiti dell'accertamento peritale, sino a giungere
cosi' all'udienza camerale del 14 gennaio 2025, allorche' lo
scrivente, prima di invitare alla discussione le parti, ha formulato
dichiarazione di astensione dalla trattazione del presente processo,
a valere anche ai sensi dell'art. 36, primo comma, lettera b), del
codice di procedura penale;
Che in detta udienza camerale, piu' in particolare, lo scrivente
ha rilevato di avere emesso, ai sensi dell'art. 554-ter, terzo comma,
del codice di procedura penale, provvedimento di prosecuzione del
giudizio nei confronti di persone imputate del medesimo fatto storico
contestato all'odierna persona imputata, indi ha evidenziato come
detto provvedimento avesse natura decisoria e implicasse valutazioni
di merito sull'accusa formulata dal pubblico ministero e, da ultimo,
ha aggiunto come, trattandosi di reato a concorso necessario, il
giudizio circa il merito dell'accusa ascritta all'odierno imputato
non fosse suscettibile di valutazione autonoma e separata rispetto
alla decisione gia' assunta ex art. 554-ter, terzo comma, codice di
procedura penale nei confronti dei coimputati, con conseguente
doverosita' della propria astensione, per la concreta e attuale
compromissione della propria imparzialita' e per la conseguente
prevenzione dello scrivente, dipese dall'inscindibile legame, nel
caso del delitto di cui all'art. 588 del codice penale, tra
identificazione di un concorrente e valutazione di «merito» sul
«contenuto» stesso dell'ipotesi accusatoria;
Che con provvedimento del 20 gennaio 2025, il Presidente di
Sezione non ha accolto la dichiarazione di astensione e ha quindi
disposto l'immediata restituzione degli atti allo scrivente,
affinche' proseguisse nella definizione del giudizio abbreviato
incardinato nei confronti dell'odierno imputato, ritenendo priva di
natura decisoria la precedente valutazione operata dal giudice ex
art. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale nei confronti
delle persone coimputate del medesimo fatto-reato oggetto del
presente giudizio;
Che lo scrivente, dopo avere invitato le parti alla discussione e
udito le conclusioni dalle stesse rassegnate, e' quindi ora chiamato
ad assumere, all'esito dell'odierna udienza camerale, una «decisione
di merito», qual e' una sentenza assunta a definizione di un giudizio
celebrato nelle forme del rito abbreviato, nei confronti di persona
imputata di un reato a concorso necessario, pur avendo gia' emesso il
provvedimento di cui all'art. 554-ter, terzo comma, codice di
procedura penale, nei confronti delle residue persone imputate del
medesimo fatto-reato;
Che il pregiudizio all'imparzialita' del giudice, derivante dalla
precedente attivita' compiuta in un separato procedimento nei
confronti di coimputati del medesimo reato necessariamente
plurisoggettivo, non e' stato rimosso con alcuno degli strumenti
previsti dagli articoli 36 e 37, codice di procedura penale, essendo
stata, per un verso, respinta la dichiarazione di astensione avanzata
dallo scrivente ai sensi dell'art. 36, primo comma, lettera h), cod.
proc. pen., e non essendo stata proposta, per altro verso, alcuna
dichiarazione di ricusazione, ai sensi art 37, codice di procedura
penale, come risultante dalla sentenza n. 283 del 2000 della Corte
costituzionale;
Che, d'altra parte, il caso di specie attiene ad una ipotesi in
cui la posizione dell'odierna persona imputata, una dei concorrenti
necessari nel fatto di rissa alla stessa ascritto, costituisce
elemento essenziale per la configurabilita' del reato contestato alle
altre persone concorrenti;
Che la posizione dell'odierna persona imputata, d'altronde, e'
gia' stata valutata con una decisione di «merito», qual e' il
provvedimento adottato dallo scrivente, nei loro confronti, ai sensi
dell'art. 554-ter, terzo comma, vod. proc. pen.;
Considerato che l'istituto dell'incompatibilita' attiene a
situazioni di pregiudizio per l'imparzialita' del giudice ed e'
espressivo di valori cardine della giurisdizione, quali la terzieta'
e l'imparzialita', a loro volta collegati alla garanzia del giusto
processo;
Che detto istituto e' volto a prevenire l'eccessiva soggettivita'
del giudizio e a salvaguardare l'imparzialita', cosi' del giudice
come della scelta da questi operata tra ipotesi esplicative
concorrenti, garantendo, in tal modo la stessa possibilita' di un
giudizio in cui sia assicurato, al massimo grado, un controllo
razionale su tutte le ipotesi e controipotesi in conflitto e
discussione;
Che i referenti costituzionali e sovranazionali dell'istituto
dell'incompatibilita' del giudice possono individuarsi negli articoli
111, secondo comma, nonche' 24, secondo comma, e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione tanto all'art. 14, primo
paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici,
adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23
marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.
881, quanto all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(CEDU), cosi' come interpretato dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo;
Che il diritto ad un «equo processo», garantito dall'art. 6, §1
CEDU, esige piu' in particolare che una causa sia esaminata da un
tribunale che, oltre ad essere indipendente sia anche «imparziale» e,
in tal modo, implica e postula il riconoscimento del diritto,
fondamentale, ad un giudice «imparziale» (Case of Denisov v. Ukraine,
n. 76639/11, §§60-65);
Che l'«imparzialita' giudiziaria», nel quadro convenzionale,
corrisponde all'assenza di pregiudizio o di partito preso capo al
giudice e puo' essere valutata in diversi modi, mediante un approccio
vuoi «soggettivo», che cerchi di accertare la convinzione o
l'interesse personale di un giudice offra sufficienti garanzie per
escludere al riguardo, qualsiasi dubbio legittimo sulla sua
«imparzialita'» (Grand Chamber Case of Micallef v. Malta, n.
17056/06, §93; Grand Chamber, Case of Morice v. France, n. 29369/10,
§73);
Che la questione della mancanza di «imparzialita' giudiziaria»,
nel quadro della CEDU, puo' altresi' porsi da un punto di vista o
«personale», in quanto correlata al comportamento tenuto da un
giudice in una determinata causa, ovvero «funzionale», perche'
relativa ai rapporti gerarchici o di altro tipo tra una persona e
un'altra nell'ambito del medesimo processo giudiziario, ovvero
all'esercizio di varie funzioni da parte della stessa persona in tale
processo (Case of Kyprianon v. Cyprus, n. 73797/01, §121);
Che il Giudice di Strasburgo, pur avendo affermato che l'avere
gia' preso decisioni prima del processo non puo' essere considerato,
per un giudice, un fatto, di per se' solo, tale da giustificare
timori quanto alla sua imparzialita' nel processo (v. affaire Fey c.
Autriche, n. 14396/88, §30; affaire Sainte-Marie c. France, n.
12981/87, §32; affaire Nortier c. Pays-Bas, n. 13924/88, §33), ha
precisato e chiarito che, al fine di valutare il rispetto del
principio di «imparzialita' giudiziaria» previsto dall'art. 6 §1
CEDU, assumono rilievo dirimente la «portata» e «natura» dei
provvedimenti adottati dal giudice prima del processo (v. sempre
affaire Fey. C. Autriche, n. 14396/88, §30; affaire Sainte-Marie c.
France, n. 12981/87, §32; affaire Nortier comma Pays-Bas, n.
13924/88, §33);
Che il diritto, fondamentale, all'esame della causa da parte di
un giudice «indipendente e imparziale» e' altresi' garantito
dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE);
Che, seppure l'art 47 CDFUE non appare invocabile, quale
parametro interposto, nell'ambito della presente questione di
costituzionalita', lo stesso contribuisce, quale strumento
ermeneutico, a restituire l'articolata e complessiva dimensione
sovranazionale del diritto fondamentale, in capo a ciascun imputato,
ad essere giudicato da un giudice «imparziale»;
Che, d'altra parte, l'istituto dell'incompatibilita' del giudice
e' volto ad assicurare che «le funzioni del giudicare siano assegnate
a un soggetto «terzo», scevro di interessi propri che possano far
velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da
convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi»
(cosi' Corte cost., sentenze n. 179 del 2024, n. 172 del 2023,
nonche' numeri 64,16 e 7 del 2022 e precedenti ivi citati);
Che, per altro verso, a salvaguardia dei valori della terzieta' e
imparzialita' del giudice, nonche' allo scopo di porre rimedio a
compromissioni degli stessi, soccorrono altresi' gli strumenti
dell'astensione e della ricusazione, di cui agli articoli 36 e 37,
cod. proc. pen., i quali operano «secondo una logica a posteriori e
in concreto», nonche' attraverso «valutazioni da condursi caso per
caso» (cosi' Corte Cost, sentenze n. 441 del 2001, n. 283 e 113 del
2000, n. 351, n. 308, n. 307 e n. 306 del 1997);
Che, diversamente da questi ultimi strumenti, l'istituto
dell'incompatibilita' si fonda invece sull'individuazione di un
catalogo di situazioni pregiudicanti tipizzate ex ante e in astratto,
ossia su di una tipologia chiusa di tassative ipotesi in cui
l'imparzialita' del giudice, al ricorrere di talune fattispecie
generali predeterminate per via legislativa, risu1ta ex se
compromessa per il sol fatto che, di tali fattispecie generali e
astratte, si verifichino i relativi presupposti (Corte cost.,
sentenza n. 179 del 2024);
Che, in altri termini, la «scelta del legislatore di qualificare
una situazione come causa di incompatibilita' [...] discende [...]
dalla possibilita' [...] di valutarne preventivamente e in astratto
l'effetto pregiudicante per l'imparzialita' del giudice penale»
(cosi' Corte costituzionale, sentenza n. 308 del 1997);
Che, ad esito dei pronunciamenti di cui alle sentenze n. 37 del
1996 e n. 241 del 1999, non puo' d'altra parte piu' farsi rientrare,
nei connotati identitari dell'istituto dell'incompatibilita', il
fatto che il pregiudizio all'imparzialita' consegua solamente da
funzioni e attivita' esercitate in un medesimo procedimento;
Che dette pronunce del Giudice delle leggi, infatti, riguardano
«ipotesi particolari» in cui l'attivita' che il giudice ha compiuto
in un precedente procedimento determina situazioni di pregiudizio
alla sua imparzialita', nel successivo procedimento a carico di altro
o di altri concorrenti, valutabili preventivamente e in astratto
(cosi' Corte costituzionale, ordinanza n. 441 2001);
Che, piu' in particolare, nella pronuncia n. 371 del 1996 la
corte costituzionale ha chiarito che sussiste una situazione di
incompatibilita' del giudice la' dove la posizione dei concorrenti
nel medesimo reato, gia' oggetto di precedente valutazione,
costituisce elemento essenziale per la configurabilita' stessa del
reato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le ipotesi
di reato necessariamente plurisoggettivo;
Che detta pronuncia, come piu' tardi chiarito sempre dal Giudice
delle leggi, si riferisce all'ipotesi in cui «la valutazione
pregiudicante, pur essendo stata espressa in un procedimento penale
formalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente
unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente avrebbe dovuto
essere giudicata nel medesimo contesto processuale», tale situazione
afferendo, in tal modo, al caso di endoprocessualita' cd. sostanziale
(Corte cost., sentenza n. 283 del 2000);
Che, d'altra parte, nella medesima pronuncia il Giudice delle
leggi ha altresi' evidenziato come detta situazione di
incompatibilita' «sussiste non solo quando nel primo giudizio la
posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed
esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando
abbia formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e
sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor piu'
evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice
verrebbe a trovarsi» (Corte cost., ordinanza n. 367 del 2002);
Che, come stabilito dalla giurisprudenza di leggittimita',
«mentre il generale modello di incriminazione di cui all'art. 110,
codice penale riconduce unitariamente i diversi contributi causali
che vi concorrono», in ipotesi di imputazione plurisoggettiva, a
titolo di concorso necessario nel medesimo reato, «il fatto oggetto
dell'imputazione - nella triplice declinazione condotta-evento-nesso
di causalita' - viene ad unificarsi» (cosi' Corte di cassazione,
sezione quinta penale, sentenza 8 gennaio - 4 febbraio 2019, n.
5533);
Che i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n. 371 del
1996, proprio alla luce di tale unificazione vanno allora riferiti,
sempre ad avviso della giurisprudenza di legittimita', proprio «ad
ipotesi di concorso necessario nel medesimo reato» (cosi' Corte di
cassazione, sezione sesta penale, sentenza 27 settembre - 24 ottobre
2005, n. 39209);
Che, in ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo,
l'identificazione di un concorrente e la valutazione di «merito» sul
«contenuto» stesso dell'ipotesi accusatoria costituiscono, infatti,
momenti imprescindibili per la configurabilita' stessa del reato, al
punto che ogni e qualsiasi valutazione di «merito» condotta su di
un'ipotesi accusatoria, la' dove riferita ad alcuni soggetti
originariamente coimputati, include necessariamente una valutazione
circa la partecipazione del concorrente o di altri concorrenti;
Che, in altri termini, in tutti i casi in cui la posizione di uno
dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la
configurabilita' stessa del reato contestato agli altri concorrenti,
come avviene in ogni reato a concorso necessario, l'imparzialita' del
giudicante non puo' che ritenersi compromessa ex ante e in radice,
ossia in via generale e astratta, nei casi in cui il giudice, dopo
avere operato una decisione di «merito» sul reato ascritto ad una
persona imputata, sia poi chiamato a giudicare altro concorrente del
medesimo reato necessariamente plurisoggettivo;
Che, in sede di provvedimento di cui all'art 554-ter, terzo
comma, codice di procedura penale, emesso in relazione ad un reato a
concorso necessario e soltanto per taluni partecipi dello stesso, il
convincimento del giudice si e', d'altra parte, chiaramente formato
non solo sul «merito» dell'azione penale esercitata nei confronti
degli stessi, ma anche, seppure incidentalmente, sul «merito» della
posizione del residuo partecipe, rimasto terzo ed estraneo al
procedimento, essendo stata dunque gia' valutata la posizione di
quest'ultimo, quale concorrente necessario del medesimo fatto-reato,
con una decisione di «merito»;
Che, come riconosciuto sempre dal Giudice delle leggi, deve
infatti escludersi la natura meramente procedimentale della
delibazione giudiziale adottata dal giudice dell'udienza di
comparizione predibattimentale ai sensi dell'art 554-ter, terzo
comma, cod. proc. pen., detta decisione implicando piuttosto
valutazioni che involgono propriamente il «merito» dell'accusa
elevata nei confronti di una persona imputata (cosi' Corte
costituzionale, sentenza n. 179 del 2024);
Che, in definitiva, l'emissione del provvedimento di cui all'art
554-ter, terzo comma, codice di procedura penale, nei confronti di
taluni concorrenti in reato a concorso necessario, qual e' il delitto
di cui all'art. 588, cod pen., possiede una «forza pregiudicante»
tale da perturbare i fondamentali valori della terzieta' e
imparzialita' del giudice poi chiamato a partecipare al rito del
giudizio abbreviato incardinato nei confronti di a1tro concorrente
nel medesimo reato;
Che in detta ipotesi, allora, ricorre una situazione in cui
l'effetto pregiudicante per l'imparzialita' del giudice penale e'
gia' individuabile preventivamente e in astratto, ossia
un'incompatibilita' in radice del giudice a svolgere funzioni
giudicanti nei confronti degli altri concorrenti necessari e, prima
ancora, tale da obbligarlo ad astenersi, essendo non gia' eventuale
bensi' distintamente concreto e attuale il rischio che la valutazione
conclusiva di responsabilita' di un imputato sia, o possa apparire,
condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria
precedente decisione, riguardante altro coimputato del medesimo
fatto-reato di natura necessariamente plurisoggettiva;
Che, in ragione del carattere eccezionale e tassativo dei casi
previsti dall'art. 34, cod. proc. pen., non e' tuttavia concretamente
praticabile un'estensione analogica dei casi ivi previsti, tale da
ricomprendere in esso l'ipotesi di cui al presente procedimento,
dovendosi di contro invocare l'intervento additivo della Corte
costituzionale;
Che si nutrono, in conclusione, seri dubbi in ordine alla
conformita' a Costituzione di una disciplina, qual e' quella
delineata dall'art. 34, camma 2, cod. proc. pen., in cui non e'
prevista, per il giudice che ha emesso il provvedimento di cui
all'art. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale, nei
confronti di una persona imputata del reato cli cui all'art. 588,
cod. pen. l'incompatibilita' a partecipare al successivo giudizio
abbreviato nei confronti di altra persona imputata del medesimo
fatto-reato, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo con
gli articoli 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione tanto all'art. 6, primo
paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
quanto all'art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966,
entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con
legge 25 ottobre 1977, n. 881.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica;
Visti gli articoli 134 della Costituzione nonche' 1, legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n.
87;
Solleva d'ufficio - in riferimento agli articoli 24, secondo
comma, 111, secondo comma, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in
relazione sia all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848, sia all'art. 14, primo paragrafo, del
Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New
York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 -
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non si prevede che non
puo' partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di
una persona imputata del reato di cui all'art. 588 del codice penale,
il giudizio che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata
del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art. 554-ter, terzo
comma del codice di procedura penale.
Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle proposte
questioni di legittimita' costituzionale.
Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale del
presente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio e con la
prova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative.
Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alla Presidenze del Consiglio dei ministri, nonche'
comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Cosi' deciso in Siena, all'udienza in camera di consiglio del
25 marzo 2025
Il Giudice: Spina
Oggetto:
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 cod. pen. (rissa) del giudice che, all’udienza di comparizione predibattimentale, ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. – Violazione dei principi, anche convenzionali, di terzietà e imparzialità della giurisdizione, collegati alla garanzia del giusto processo.
Norme impugnate:
codice di procedura penale del Num. Art. 34 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6 Co.
Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York Art. 14 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025 Ordinanza del 25 marzo 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di A. C. . Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Omessa previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di una persona imputata del reato di cui all'art. 588 cod. pen. del giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. (GU n. 19 del 07-05-2025) IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA sezione penale in composizione monocratica In persona del Giudice Simone Spina, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza, ai sensi degli articoli 134 della Costituzione, 11 Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. Visti gli atti del procedimento penale primo grado iscritto ai numeri di registro in epigrafe indicati, a carico di A. C.; Uditi il pubblico ministero, che ha concluso per la declaratoria di penale responsabilita' dell'imputato e ha conseguentemente chiesto condannarsi il medesimo alla pena di un anno di reclusione, nonche' il difensore dell'imputato, che ha concluso, in via principale, per l'assoluzione del medesimo e, in via subordinata, per il contenimento nel minimo edittale della pena ad esso eventualmente inflitta; Ritenuto che l'odierna persona imputata A. C. e' stata tratta a giudizio per rispondere, unitamente ad altre persone, del delitto di rissa aggravata, a tutte contestato come commesso in data ...; Che all'udienza di composizione predibattimentale del giorno 11 giugno 2024, il difensore e procuratore speciale dell'odierna persona imputata ha chiesto che il giudizio fosse definito allo stato degli atti, subordinatamente ad integrazione probatoria, costituita da perizia volta ad accertare la capacita' di intendere e volere della medesima al momento del fatto; Che lo scrivente ha ammesso il rito alternativo prescelto e, previa separazione del processo a suo carico, ha altresi' disposto che il giudizio nei confronti delle residue persone imputate, in assenza di richieste di definizioni alternative da parte delle stesse, proseguisse davanti a un giudice diverso, ai sensi dell'art. 554-ter, terzo comma, del codice di procedura penale; Che il giudizio nelle forme del rito abbreviato, instaurato nei confronti dell'odierna persona imputata, e' quindi proseguito con la nomina e il conferimento dell'incarico ad un perito, con il successivo svolgimento dell'attivita' peritale e con la conclusiva acquisizione degli esiti dell'accertamento peritale, sino a giungere cosi' all'udienza camerale del 14 gennaio 2025, allorche' lo scrivente, prima di invitare alla discussione le parti, ha formulato dichiarazione di astensione dalla trattazione del presente processo, a valere anche ai sensi dell'art. 36, primo comma, lettera b), del codice di procedura penale; Che in detta udienza camerale, piu' in particolare, lo scrivente ha rilevato di avere emesso, ai sensi dell'art. 554-ter, terzo comma, del codice di procedura penale, provvedimento di prosecuzione del giudizio nei confronti di persone imputate del medesimo fatto storico contestato all'odierna persona imputata, indi ha evidenziato come detto provvedimento avesse natura decisoria e implicasse valutazioni di merito sull'accusa formulata dal pubblico ministero e, da ultimo, ha aggiunto come, trattandosi di reato a concorso necessario, il giudizio circa il merito dell'accusa ascritta all'odierno imputato non fosse suscettibile di valutazione autonoma e separata rispetto alla decisione gia' assunta ex art. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale nei confronti dei coimputati, con conseguente doverosita' della propria astensione, per la concreta e attuale compromissione della propria imparzialita' e per la conseguente prevenzione dello scrivente, dipese dall'inscindibile legame, nel caso del delitto di cui all'art. 588 del codice penale, tra identificazione di un concorrente e valutazione di «merito» sul «contenuto» stesso dell'ipotesi accusatoria; Che con provvedimento del 20 gennaio 2025, il Presidente di Sezione non ha accolto la dichiarazione di astensione e ha quindi disposto l'immediata restituzione degli atti allo scrivente, affinche' proseguisse nella definizione del giudizio abbreviato incardinato nei confronti dell'odierno imputato, ritenendo priva di natura decisoria la precedente valutazione operata dal giudice ex art. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale nei confronti delle persone coimputate del medesimo fatto-reato oggetto del presente giudizio; Che lo scrivente, dopo avere invitato le parti alla discussione e udito le conclusioni dalle stesse rassegnate, e' quindi ora chiamato ad assumere, all'esito dell'odierna udienza camerale, una «decisione di merito», qual e' una sentenza assunta a definizione di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, nei confronti di persona imputata di un reato a concorso necessario, pur avendo gia' emesso il provvedimento di cui all'art. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale, nei confronti delle residue persone imputate del medesimo fatto-reato; Che il pregiudizio all'imparzialita' del giudice, derivante dalla precedente attivita' compiuta in un separato procedimento nei confronti di coimputati del medesimo reato necessariamente plurisoggettivo, non e' stato rimosso con alcuno degli strumenti previsti dagli articoli 36 e 37, codice di procedura penale, essendo stata, per un verso, respinta la dichiarazione di astensione avanzata dallo scrivente ai sensi dell'art. 36, primo comma, lettera h), cod. proc. pen., e non essendo stata proposta, per altro verso, alcuna dichiarazione di ricusazione, ai sensi art 37, codice di procedura penale, come risultante dalla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale; Che, d'altra parte, il caso di specie attiene ad una ipotesi in cui la posizione dell'odierna persona imputata, una dei concorrenti necessari nel fatto di rissa alla stessa ascritto, costituisce elemento essenziale per la configurabilita' del reato contestato alle altre persone concorrenti; Che la posizione dell'odierna persona imputata, d'altronde, e' gia' stata valutata con una decisione di «merito», qual e' il provvedimento adottato dallo scrivente, nei loro confronti, ai sensi dell'art. 554-ter, terzo comma, vod. proc. pen.; Considerato che l'istituto dell'incompatibilita' attiene a situazioni di pregiudizio per l'imparzialita' del giudice ed e' espressivo di valori cardine della giurisdizione, quali la terzieta' e l'imparzialita', a loro volta collegati alla garanzia del giusto processo; Che detto istituto e' volto a prevenire l'eccessiva soggettivita' del giudizio e a salvaguardare l'imparzialita', cosi' del giudice come della scelta da questi operata tra ipotesi esplicative concorrenti, garantendo, in tal modo la stessa possibilita' di un giudizio in cui sia assicurato, al massimo grado, un controllo razionale su tutte le ipotesi e controipotesi in conflitto e discussione; Che i referenti costituzionali e sovranazionali dell'istituto dell'incompatibilita' del giudice possono individuarsi negli articoli 111, secondo comma, nonche' 24, secondo comma, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione tanto all'art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, quanto all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), cosi' come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; Che il diritto ad un «equo processo», garantito dall'art. 6, §1 CEDU, esige piu' in particolare che una causa sia esaminata da un tribunale che, oltre ad essere indipendente sia anche «imparziale» e, in tal modo, implica e postula il riconoscimento del diritto, fondamentale, ad un giudice «imparziale» (Case of Denisov v. Ukraine, n. 76639/11, §§60-65); Che l'«imparzialita' giudiziaria», nel quadro convenzionale, corrisponde all'assenza di pregiudizio o di partito preso capo al giudice e puo' essere valutata in diversi modi, mediante un approccio vuoi «soggettivo», che cerchi di accertare la convinzione o l'interesse personale di un giudice offra sufficienti garanzie per escludere al riguardo, qualsiasi dubbio legittimo sulla sua «imparzialita'» (Grand Chamber Case of Micallef v. Malta, n. 17056/06, §93; Grand Chamber, Case of Morice v. France, n. 29369/10, §73); Che la questione della mancanza di «imparzialita' giudiziaria», nel quadro della CEDU, puo' altresi' porsi da un punto di vista o «personale», in quanto correlata al comportamento tenuto da un giudice in una determinata causa, ovvero «funzionale», perche' relativa ai rapporti gerarchici o di altro tipo tra una persona e un'altra nell'ambito del medesimo processo giudiziario, ovvero all'esercizio di varie funzioni da parte della stessa persona in tale processo (Case of Kyprianon v. Cyprus, n. 73797/01, §121); Che il Giudice di Strasburgo, pur avendo affermato che l'avere gia' preso decisioni prima del processo non puo' essere considerato, per un giudice, un fatto, di per se' solo, tale da giustificare timori quanto alla sua imparzialita' nel processo (v. affaire Fey c. Autriche, n. 14396/88, §30; affaire Sainte-Marie c. France, n. 12981/87, §32; affaire Nortier c. Pays-Bas, n. 13924/88, §33), ha precisato e chiarito che, al fine di valutare il rispetto del principio di «imparzialita' giudiziaria» previsto dall'art. 6 §1 CEDU, assumono rilievo dirimente la «portata» e «natura» dei provvedimenti adottati dal giudice prima del processo (v. sempre affaire Fey. C. Autriche, n. 14396/88, §30; affaire Sainte-Marie c. France, n. 12981/87, §32; affaire Nortier comma Pays-Bas, n. 13924/88, §33); Che il diritto, fondamentale, all'esame della causa da parte di un giudice «indipendente e imparziale» e' altresi' garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); Che, seppure l'art 47 CDFUE non appare invocabile, quale parametro interposto, nell'ambito della presente questione di costituzionalita', lo stesso contribuisce, quale strumento ermeneutico, a restituire l'articolata e complessiva dimensione sovranazionale del diritto fondamentale, in capo a ciascun imputato, ad essere giudicato da un giudice «imparziale»; Che, d'altra parte, l'istituto dell'incompatibilita' del giudice e' volto ad assicurare che «le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto «terzo», scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi» (cosi' Corte cost., sentenze n. 179 del 2024, n. 172 del 2023, nonche' numeri 64,16 e 7 del 2022 e precedenti ivi citati); Che, per altro verso, a salvaguardia dei valori della terzieta' e imparzialita' del giudice, nonche' allo scopo di porre rimedio a compromissioni degli stessi, soccorrono altresi' gli strumenti dell'astensione e della ricusazione, di cui agli articoli 36 e 37, cod. proc. pen., i quali operano «secondo una logica a posteriori e in concreto», nonche' attraverso «valutazioni da condursi caso per caso» (cosi' Corte Cost, sentenze n. 441 del 2001, n. 283 e 113 del 2000, n. 351, n. 308, n. 307 e n. 306 del 1997); Che, diversamente da questi ultimi strumenti, l'istituto dell'incompatibilita' si fonda invece sull'individuazione di un catalogo di situazioni pregiudicanti tipizzate ex ante e in astratto, ossia su di una tipologia chiusa di tassative ipotesi in cui l'imparzialita' del giudice, al ricorrere di talune fattispecie generali predeterminate per via legislativa, risu1ta ex se compromessa per il sol fatto che, di tali fattispecie generali e astratte, si verifichino i relativi presupposti (Corte cost., sentenza n. 179 del 2024); Che, in altri termini, la «scelta del legislatore di qualificare una situazione come causa di incompatibilita' [...] discende [...] dalla possibilita' [...] di valutarne preventivamente e in astratto l'effetto pregiudicante per l'imparzialita' del giudice penale» (cosi' Corte costituzionale, sentenza n. 308 del 1997); Che, ad esito dei pronunciamenti di cui alle sentenze n. 37 del 1996 e n. 241 del 1999, non puo' d'altra parte piu' farsi rientrare, nei connotati identitari dell'istituto dell'incompatibilita', il fatto che il pregiudizio all'imparzialita' consegua solamente da funzioni e attivita' esercitate in un medesimo procedimento; Che dette pronunce del Giudice delle leggi, infatti, riguardano «ipotesi particolari» in cui l'attivita' che il giudice ha compiuto in un precedente procedimento determina situazioni di pregiudizio alla sua imparzialita', nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti, valutabili preventivamente e in astratto (cosi' Corte costituzionale, ordinanza n. 441 2001); Che, piu' in particolare, nella pronuncia n. 371 del 1996 la corte costituzionale ha chiarito che sussiste una situazione di incompatibilita' del giudice la' dove la posizione dei concorrenti nel medesimo reato, gia' oggetto di precedente valutazione, costituisce elemento essenziale per la configurabilita' stessa del reato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo; Che detta pronuncia, come piu' tardi chiarito sempre dal Giudice delle leggi, si riferisce all'ipotesi in cui «la valutazione pregiudicante, pur essendo stata espressa in un procedimento penale formalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente avrebbe dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale», tale situazione afferendo, in tal modo, al caso di endoprocessualita' cd. sostanziale (Corte cost., sentenza n. 283 del 2000); Che, d'altra parte, nella medesima pronuncia il Giudice delle leggi ha altresi' evidenziato come detta situazione di incompatibilita' «sussiste non solo quando nel primo giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor piu' evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi» (Corte cost., ordinanza n. 367 del 2002); Che, come stabilito dalla giurisprudenza di leggittimita', «mentre il generale modello di incriminazione di cui all'art. 110, codice penale riconduce unitariamente i diversi contributi causali che vi concorrono», in ipotesi di imputazione plurisoggettiva, a titolo di concorso necessario nel medesimo reato, «il fatto oggetto dell'imputazione - nella triplice declinazione condotta-evento-nesso di causalita' - viene ad unificarsi» (cosi' Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 8 gennaio - 4 febbraio 2019, n. 5533); Che i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n. 371 del 1996, proprio alla luce di tale unificazione vanno allora riferiti, sempre ad avviso della giurisprudenza di legittimita', proprio «ad ipotesi di concorso necessario nel medesimo reato» (cosi' Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 27 settembre - 24 ottobre 2005, n. 39209); Che, in ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo, l'identificazione di un concorrente e la valutazione di «merito» sul «contenuto» stesso dell'ipotesi accusatoria costituiscono, infatti, momenti imprescindibili per la configurabilita' stessa del reato, al punto che ogni e qualsiasi valutazione di «merito» condotta su di un'ipotesi accusatoria, la' dove riferita ad alcuni soggetti originariamente coimputati, include necessariamente una valutazione circa la partecipazione del concorrente o di altri concorrenti; Che, in altri termini, in tutti i casi in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la configurabilita' stessa del reato contestato agli altri concorrenti, come avviene in ogni reato a concorso necessario, l'imparzialita' del giudicante non puo' che ritenersi compromessa ex ante e in radice, ossia in via generale e astratta, nei casi in cui il giudice, dopo avere operato una decisione di «merito» sul reato ascritto ad una persona imputata, sia poi chiamato a giudicare altro concorrente del medesimo reato necessariamente plurisoggettivo; Che, in sede di provvedimento di cui all'art 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale, emesso in relazione ad un reato a concorso necessario e soltanto per taluni partecipi dello stesso, il convincimento del giudice si e', d'altra parte, chiaramente formato non solo sul «merito» dell'azione penale esercitata nei confronti degli stessi, ma anche, seppure incidentalmente, sul «merito» della posizione del residuo partecipe, rimasto terzo ed estraneo al procedimento, essendo stata dunque gia' valutata la posizione di quest'ultimo, quale concorrente necessario del medesimo fatto-reato, con una decisione di «merito»; Che, come riconosciuto sempre dal Giudice delle leggi, deve infatti escludersi la natura meramente procedimentale della delibazione giudiziale adottata dal giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale ai sensi dell'art 554-ter, terzo comma, cod. proc. pen., detta decisione implicando piuttosto valutazioni che involgono propriamente il «merito» dell'accusa elevata nei confronti di una persona imputata (cosi' Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2024); Che, in definitiva, l'emissione del provvedimento di cui all'art 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale, nei confronti di taluni concorrenti in reato a concorso necessario, qual e' il delitto di cui all'art. 588, cod pen., possiede una «forza pregiudicante» tale da perturbare i fondamentali valori della terzieta' e imparzialita' del giudice poi chiamato a partecipare al rito del giudizio abbreviato incardinato nei confronti di a1tro concorrente nel medesimo reato; Che in detta ipotesi, allora, ricorre una situazione in cui l'effetto pregiudicante per l'imparzialita' del giudice penale e' gia' individuabile preventivamente e in astratto, ossia un'incompatibilita' in radice del giudice a svolgere funzioni giudicanti nei confronti degli altri concorrenti necessari e, prima ancora, tale da obbligarlo ad astenersi, essendo non gia' eventuale bensi' distintamente concreto e attuale il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilita' di un imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione, riguardante altro coimputato del medesimo fatto-reato di natura necessariamente plurisoggettiva; Che, in ragione del carattere eccezionale e tassativo dei casi previsti dall'art. 34, cod. proc. pen., non e' tuttavia concretamente praticabile un'estensione analogica dei casi ivi previsti, tale da ricomprendere in esso l'ipotesi di cui al presente procedimento, dovendosi di contro invocare l'intervento additivo della Corte costituzionale; Che si nutrono, in conclusione, seri dubbi in ordine alla conformita' a Costituzione di una disciplina, qual e' quella delineata dall'art. 34, camma 2, cod. proc. pen., in cui non e' prevista, per il giudice che ha emesso il provvedimento di cui all'art. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale, nei confronti di una persona imputata del reato cli cui all'art. 588, cod. pen. l'incompatibilita' a partecipare al successivo giudizio abbreviato nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto-reato, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo con gli articoli 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione tanto all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, quanto all'art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881. P. Q. M. Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica; Visti gli articoli 134 della Costituzione nonche' 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio - in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione sia all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sia all'art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si prevede che non puo' partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all'art. 588 del codice penale, il giudizio che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art. 554-ter, terzo comma del codice di procedura penale. Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle proposte questioni di legittimita' costituzionale. Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale del presente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative. Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla Presidenze del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Siena, all'udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2025 Il Giudice: Spina