Reg. ord. n. 78 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/05/2025 n. 19

Ordinanza del Tribunale di Siena  del 25/03/2025

Tra: A. C.

Oggetto:

Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 cod. pen. (rissa) del giudice che, all’udienza di comparizione predibattimentale, ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. – Violazione dei principi, anche convenzionali, di terzietà e imparzialità della giurisdizione, collegati alla garanzia del giusto processo. 

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 34  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 24   Co.

Costituzione  Art. 111   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.  

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.  Co.  

Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York  Art. 14   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025

Ordinanza del 25 marzo 2025 del Tribunale di Siena  nel  procedimento
penale a carico di A. C. . 
 
Processo penale - Incompatibilita' del giudice  -  Omessa  previsione
  dell'incompatibilita' a  partecipare  al  giudizio  abbreviato  nei
  confronti di una persona imputata del reato  di  cui  all'art.  588
  cod. pen. del giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona
  imputata del medesimo  fatto,  il  provvedimento  di  cui  all'art.
  554-ter, comma 3, cod. proc. pen. 
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. 


(GU n. 19 del 07-05-2025)

 
                   IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA 
             sezione penale in composizione monocratica 
 
    In persona del Giudice Simone Spina,  all'udienza  del  25  marzo
2025 ha pronunciato la seguente ordinanza, ai  sensi  degli  articoli
134 della Costituzione, 11 Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge  11
marzo 1953, n. 87. 
    Visti gli atti del procedimento penale primo  grado  iscritto  ai
numeri di registro in epigrafe indicati, a carico di A. C.; 
    Uditi il pubblico ministero, che ha concluso per la  declaratoria
di penale responsabilita' dell'imputato e ha conseguentemente chiesto
condannarsi il medesimo alla pena di un anno di  reclusione,  nonche'
il difensore dell'imputato, che ha concluso, in via  principale,  per
l'assoluzione del medesimo e, in via subordinata, per il contenimento
nel minimo edittale della pena ad esso eventualmente inflitta; 
    Ritenuto che l'odierna persona imputata A. C. e' stata  tratta  a
giudizio per rispondere, unitamente ad altre persone, del delitto  di
rissa aggravata, a tutte contestato come commesso in data ...; 
    Che all'udienza di composizione predibattimentale del  giorno  11
giugno 2024, il difensore e procuratore speciale dell'odierna persona
imputata ha chiesto che il giudizio fosse definito allo  stato  degli
atti, subordinatamente  ad  integrazione  probatoria,  costituita  da
perizia volta ad accertare la capacita' di intendere e  volere  della
medesima al momento del fatto; 
    Che lo scrivente ha ammesso  il  rito  alternativo  prescelto  e,
previa separazione del processo a suo carico,  ha  altresi'  disposto
che il giudizio nei confronti  delle  residue  persone  imputate,  in
assenza di  richieste  di  definizioni  alternative  da  parte  delle
stesse, proseguisse davanti a un giudice diverso, ai sensi  dell'art.
554-ter, terzo comma, del codice di procedura penale; 
    Che il giudizio nelle forme del rito abbreviato,  instaurato  nei
confronti dell'odierna persona imputata, e' quindi proseguito con  la
nomina  e  il  conferimento  dell'incarico  ad  un  perito,  con   il
successivo svolgimento dell'attivita' peritale e  con  la  conclusiva
acquisizione degli esiti dell'accertamento peritale, sino a  giungere
cosi'  all'udienza  camerale  del  14  gennaio  2025,  allorche'   lo
scrivente, prima di invitare alla discussione le parti, ha  formulato
dichiarazione di astensione dalla trattazione del presente  processo,
a valere anche ai sensi dell'art. 36, primo comma,  lettera  b),  del
codice di procedura penale; 
    Che in detta udienza camerale, piu' in particolare, lo  scrivente
ha rilevato di avere emesso, ai sensi dell'art. 554-ter, terzo comma,
del codice di procedura penale,  provvedimento  di  prosecuzione  del
giudizio nei confronti di persone imputate del medesimo fatto storico
contestato all'odierna persona imputata,  indi  ha  evidenziato  come
detto provvedimento avesse natura decisoria e implicasse  valutazioni
di merito sull'accusa formulata dal pubblico ministero e, da  ultimo,
ha aggiunto come, trattandosi di  reato  a  concorso  necessario,  il
giudizio circa il merito dell'accusa  ascritta  all'odierno  imputato
non fosse suscettibile di valutazione autonoma  e  separata  rispetto
alla decisione gia' assunta ex art. 554-ter, terzo comma,  codice  di
procedura  penale  nei  confronti  dei  coimputati,  con  conseguente
doverosita' della propria  astensione,  per  la  concreta  e  attuale
compromissione della  propria  imparzialita'  e  per  la  conseguente
prevenzione dello scrivente,  dipese  dall'inscindibile  legame,  nel
caso  del  delitto  di  cui  all'art.  588  del  codice  penale,  tra
identificazione di un  concorrente  e  valutazione  di  «merito»  sul
«contenuto» stesso dell'ipotesi accusatoria; 
    Che con provvedimento del  20  gennaio  2025,  il  Presidente  di
Sezione non ha accolto la dichiarazione di  astensione  e  ha  quindi
disposto  l'immediata  restituzione  degli   atti   allo   scrivente,
affinche'  proseguisse  nella  definizione  del  giudizio  abbreviato
incardinato nei confronti dell'odierno imputato, ritenendo  priva  di
natura decisoria la precedente valutazione  operata  dal  giudice  ex
art. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale  nei  confronti
delle  persone  coimputate  del  medesimo  fatto-reato  oggetto   del
presente giudizio; 
    Che lo scrivente, dopo avere invitato le parti alla discussione e
udito le conclusioni dalle stesse rassegnate, e' quindi ora  chiamato
ad assumere, all'esito dell'odierna udienza camerale, una  «decisione
di merito», qual e' una sentenza assunta a definizione di un giudizio
celebrato nelle forme del rito abbreviato, nei confronti  di  persona
imputata di un reato a concorso necessario, pur avendo gia' emesso il
provvedimento  di  cui  all'art.  554-ter,  terzo  comma,  codice  di
procedura penale, nei confronti delle residue  persone  imputate  del
medesimo fatto-reato; 
    Che il pregiudizio all'imparzialita' del giudice, derivante dalla
precedente  attivita'  compiuta  in  un  separato  procedimento   nei
confronti  di   coimputati   del   medesimo   reato   necessariamente
plurisoggettivo, non e' stato  rimosso  con  alcuno  degli  strumenti
previsti dagli articoli 36 e 37, codice di procedura penale,  essendo
stata, per un verso, respinta la dichiarazione di astensione avanzata
dallo scrivente ai sensi dell'art. 36, primo comma, lettera h),  cod.
proc. pen., e non essendo stata proposta,  per  altro  verso,  alcuna
dichiarazione di ricusazione, ai sensi art 37,  codice  di  procedura
penale, come risultante dalla sentenza n. 283 del  2000  della  Corte
costituzionale; 
    Che, d'altra parte, il caso di specie attiene ad una  ipotesi  in
cui la posizione dell'odierna persona imputata, una  dei  concorrenti
necessari nel  fatto  di  rissa  alla  stessa  ascritto,  costituisce
elemento essenziale per la configurabilita' del reato contestato alle
altre persone concorrenti; 
    Che la posizione dell'odierna persona  imputata,  d'altronde,  e'
gia' stata valutata  con  una  decisione  di  «merito»,  qual  e'  il
provvedimento adottato dallo scrivente, nei loro confronti, ai  sensi
dell'art. 554-ter, terzo comma, vod. proc. pen.; 
    Considerato  che  l'istituto  dell'incompatibilita'   attiene   a
situazioni di pregiudizio  per  l'imparzialita'  del  giudice  ed  e'
espressivo di valori cardine della giurisdizione, quali la  terzieta'
e l'imparzialita', a loro volta collegati alla  garanzia  del  giusto
processo; 
    Che detto istituto e' volto a prevenire l'eccessiva soggettivita'
del giudizio e a salvaguardare  l'imparzialita',  cosi'  del  giudice
come  della  scelta  da  questi  operata  tra   ipotesi   esplicative
concorrenti, garantendo, in tal modo la  stessa  possibilita'  di  un
giudizio in cui  sia  assicurato,  al  massimo  grado,  un  controllo
razionale  su  tutte  le  ipotesi  e  controipotesi  in  conflitto  e
discussione; 
    Che i referenti  costituzionali  e  sovranazionali  dell'istituto
dell'incompatibilita' del giudice possono individuarsi negli articoli
111,  secondo  comma,  nonche'  24,  secondo  comma,  e   117   della
Costituzione, quest'ultimo in  relazione  tanto  all'art.  14,  primo
paragrafo, del Patto internazionale sui diritti  civili  e  politici,
adottato a New York il 16 dicembre 1966,  entrato  in  vigore  il  23
marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.
881, quanto all'art. 6, primo paragrafo,  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), cosi' come  interpretato  dalla  giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo; 
    Che il diritto ad un «equo processo», garantito dall'art.  6,  §1
CEDU, esige piu' in particolare che una causa  sia  esaminata  da  un
tribunale che, oltre ad essere indipendente sia anche «imparziale» e,
in tal  modo,  implica  e  postula  il  riconoscimento  del  diritto,
fondamentale, ad un giudice «imparziale» (Case of Denisov v. Ukraine,
n. 76639/11, §§60-65); 
    Che  l'«imparzialita'  giudiziaria»,  nel  quadro  convenzionale,
corrisponde all'assenza di pregiudizio o di  partito  preso  capo  al
giudice e puo' essere valutata in diversi modi, mediante un approccio
vuoi  «soggettivo»,  che  cerchi  di  accertare  la   convinzione   o
l'interesse personale di un giudice offra  sufficienti  garanzie  per
escludere  al  riguardo,  qualsiasi  dubbio   legittimo   sulla   sua
«imparzialita'»  (Grand  Chamber  Case  of  Micallef  v.  Malta,   n.
17056/06, §93; Grand Chamber, Case of Morice v. France, n.  29369/10,
§73); 
    Che la questione della mancanza di  «imparzialita'  giudiziaria»,
nel quadro della CEDU, puo' altresi' porsi da un  punto  di  vista  o
«personale», in  quanto  correlata  al  comportamento  tenuto  da  un
giudice  in  una  determinata  causa,  ovvero  «funzionale»,  perche'
relativa ai rapporti gerarchici o di altro tipo  tra  una  persona  e
un'altra  nell'ambito  del  medesimo  processo  giudiziario,   ovvero
all'esercizio di varie funzioni da parte della stessa persona in tale
processo (Case of Kyprianon v. Cyprus, n. 73797/01, §121); 
    Che il Giudice di Strasburgo, pur avendo  affermato  che  l'avere
gia' preso decisioni prima del processo non puo' essere  considerato,
per un giudice, un fatto, di  per  se'  solo,  tale  da  giustificare
timori quanto alla sua imparzialita' nel processo (v. affaire Fey  c.
Autriche, n.  14396/88,  §30;  affaire  Sainte-Marie  c.  France,  n.
12981/87, §32; affaire Nortier c. Pays-Bas,  n.  13924/88,  §33),  ha
precisato e chiarito  che,  al  fine  di  valutare  il  rispetto  del
principio di «imparzialita'  giudiziaria»  previsto  dall'art.  6  §1
CEDU,  assumono  rilievo  dirimente  la  «portata»  e  «natura»   dei
provvedimenti adottati dal giudice  prima  del  processo  (v.  sempre
affaire Fey. C. Autriche, n. 14396/88, §30; affaire  Sainte-Marie  c.
France,  n.  12981/87,  §32;  affaire  Nortier  comma  Pays-Bas,   n.
13924/88, §33); 
    Che il diritto, fondamentale, all'esame della causa da  parte  di
un  giudice  «indipendente  e  imparziale»  e'   altresi'   garantito
dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE); 
    Che,  seppure  l'art  47  CDFUE  non  appare  invocabile,   quale
parametro  interposto,  nell'ambito  della  presente   questione   di
costituzionalita',   lo   stesso   contribuisce,   quale    strumento
ermeneutico,  a  restituire  l'articolata  e  complessiva  dimensione
sovranazionale del diritto fondamentale, in capo a ciascun  imputato,
ad essere giudicato da un giudice «imparziale»; 
    Che, d'altra parte, l'istituto dell'incompatibilita' del  giudice
e' volto ad assicurare che «le funzioni del giudicare siano assegnate
a un soggetto «terzo», scevro di interessi  propri  che  possano  far
velo alla rigorosa  applicazione  del  diritto  e  anche  sgombro  da
convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi»
(cosi' Corte cost., sentenze n.  179  del  2024,  n.  172  del  2023,
nonche' numeri 64,16 e 7 del 2022 e precedenti ivi citati); 
    Che, per altro verso, a salvaguardia dei valori della terzieta' e
imparzialita' del giudice, nonche' allo  scopo  di  porre  rimedio  a
compromissioni  degli  stessi,  soccorrono  altresi'  gli   strumenti
dell'astensione e della ricusazione, di cui agli articoli  36  e  37,
cod. proc. pen., i quali operano «secondo una logica a  posteriori  e
in concreto», nonche' attraverso «valutazioni da  condursi  caso  per
caso» (cosi' Corte Cost, sentenze n. 441 del 2001, n. 283 e  113  del
2000, n. 351, n. 308, n. 307 e n. 306 del 1997); 
    Che,  diversamente  da  questi   ultimi   strumenti,   l'istituto
dell'incompatibilita'  si  fonda  invece  sull'individuazione  di  un
catalogo di situazioni pregiudicanti tipizzate ex ante e in astratto,
ossia su  di  una  tipologia  chiusa  di  tassative  ipotesi  in  cui
l'imparzialita' del  giudice,  al  ricorrere  di  talune  fattispecie
generali  predeterminate  per  via   legislativa,   risu1ta   ex   se
compromessa per il sol fatto che,  di  tali  fattispecie  generali  e
astratte,  si  verifichino  i  relativi  presupposti  (Corte   cost.,
sentenza n. 179 del 2024); 
    Che, in altri termini, la «scelta del legislatore di  qualificare
una situazione come causa di  incompatibilita'  [...]  discende [...]
dalla possibilita' [...] di valutarne preventivamente e  in  astratto
l'effetto  pregiudicante  per  l'imparzialita'  del  giudice  penale»
(cosi' Corte costituzionale, sentenza n. 308 del 1997); 
    Che, ad esito dei pronunciamenti di cui alle sentenze n.  37  del
1996 e n. 241 del 1999, non puo' d'altra parte piu' farsi  rientrare,
nei  connotati  identitari  dell'istituto  dell'incompatibilita',  il
fatto che il  pregiudizio  all'imparzialita'  consegua  solamente  da
funzioni e attivita' esercitate in un medesimo procedimento; 
    Che dette pronunce del Giudice delle leggi,  infatti,  riguardano
«ipotesi particolari» in cui l'attivita' che il giudice  ha  compiuto
in un precedente procedimento  determina  situazioni  di  pregiudizio
alla sua imparzialita', nel successivo procedimento a carico di altro
o di altri concorrenti,  valutabili  preventivamente  e  in  astratto
(cosi' Corte costituzionale, ordinanza n. 441 2001); 
    Che, piu' in particolare, nella pronuncia  n.  371  del  1996  la
corte costituzionale ha  chiarito  che  sussiste  una  situazione  di
incompatibilita' del giudice la' dove la  posizione  dei  concorrenti
nel  medesimo  reato,  gia'  oggetto   di   precedente   valutazione,
costituisce elemento essenziale per la  configurabilita'  stessa  del
reato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le  ipotesi
di reato necessariamente plurisoggettivo; 
    Che detta pronuncia, come piu' tardi chiarito sempre dal  Giudice
delle  leggi,  si  riferisce  all'ipotesi  in  cui  «la   valutazione
pregiudicante, pur essendo stata espressa in un  procedimento  penale
formalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente
unitaria, che avrebbe potuto,  ed  anzi  normalmente  avrebbe  dovuto
essere giudicata nel medesimo contesto processuale», tale  situazione
afferendo, in tal modo, al caso di endoprocessualita' cd. sostanziale
(Corte cost., sentenza n. 283 del 2000); 
    Che, d'altra parte, nella medesima  pronuncia  il  Giudice  delle
leggi   ha   altresi'   evidenziato   come   detta   situazione    di
incompatibilita' «sussiste non solo  quando  nel  primo  giudizio  la
posizione del terzo sia stata valutata a seguito di  un  puntuale  ed
esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma  anche  quando
abbia formato oggetto di una delibazione  di  merito  superficiale  e
sommaria, apparendo anzi,  in  questa  seconda  ipotesi,  ancor  piu'
evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il  giudice
verrebbe a trovarsi» (Corte cost., ordinanza n. 367 del 2002); 
    Che,  come  stabilito  dalla  giurisprudenza  di   leggittimita',
«mentre il generale modello di incriminazione di  cui  all'art.  110,
codice penale riconduce unitariamente i  diversi  contributi  causali
che vi concorrono», in  ipotesi  di  imputazione  plurisoggettiva,  a
titolo di concorso necessario nel medesimo reato, «il  fatto  oggetto
dell'imputazione - nella triplice declinazione  condotta-evento-nesso
di causalita' - viene ad  unificarsi»  (cosi'  Corte  di  cassazione,
sezione quinta penale, sentenza 8  gennaio  -  4  febbraio  2019,  n.
5533); 
    Che i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n. 371  del
1996, proprio alla luce di tale unificazione vanno  allora  riferiti,
sempre ad avviso della giurisprudenza di  legittimita',  proprio  «ad
ipotesi di concorso necessario nel medesimo reato»  (cosi'  Corte  di
cassazione, sezione sesta penale, sentenza 27 settembre - 24  ottobre
2005, n. 39209); 
    Che,  in  ipotesi  di  reato   necessariamente   plurisoggettivo,
l'identificazione di un concorrente e la valutazione di «merito»  sul
«contenuto» stesso dell'ipotesi accusatoria  costituiscono,  infatti,
momenti imprescindibili per la configurabilita' stessa del reato,  al
punto che ogni e qualsiasi valutazione di  «merito»  condotta  su  di
un'ipotesi  accusatoria,  la'  dove  riferita  ad   alcuni   soggetti
originariamente coimputati, include necessariamente  una  valutazione
circa la partecipazione del concorrente o di altri concorrenti; 
    Che, in altri termini, in tutti i casi in cui la posizione di uno
dei   concorrenti   costituisca   elemento    essenziale    per    la
configurabilita' stessa del reato contestato agli altri  concorrenti,
come avviene in ogni reato a concorso necessario, l'imparzialita' del
giudicante non puo' che ritenersi compromessa ex ante  e  in  radice,
ossia in via generale e astratta, nei casi in cui  il  giudice,  dopo
avere operato una decisione di «merito» sul  reato  ascritto  ad  una
persona imputata, sia poi chiamato a giudicare altro concorrente  del
medesimo reato necessariamente plurisoggettivo; 
    Che, in sede di  provvedimento  di  cui  all'art  554-ter,  terzo
comma, codice di procedura penale, emesso in relazione ad un reato  a
concorso necessario e soltanto per taluni partecipi dello stesso,  il
convincimento del giudice si e', d'altra parte,  chiaramente  formato
non solo sul «merito» dell'azione  penale  esercitata  nei  confronti
degli stessi, ma anche, seppure incidentalmente, sul  «merito»  della
posizione  del  residuo  partecipe,  rimasto  terzo  ed  estraneo  al
procedimento, essendo stata dunque  gia'  valutata  la  posizione  di
quest'ultimo, quale concorrente necessario del medesimo  fatto-reato,
con una decisione di «merito»; 
    Che, come riconosciuto  sempre  dal  Giudice  delle  leggi,  deve
infatti  escludersi  la   natura   meramente   procedimentale   della
delibazione  giudiziale  adottata   dal   giudice   dell'udienza   di
comparizione  predibattimentale  ai  sensi  dell'art  554-ter,  terzo
comma,  cod.  proc.  pen.,  detta  decisione   implicando   piuttosto
valutazioni  che  involgono  propriamente  il  «merito»   dell'accusa
elevata  nei  confronti  di  una  persona   imputata   (cosi'   Corte
costituzionale, sentenza n. 179 del 2024); 
    Che, in definitiva, l'emissione del provvedimento di cui  all'art
554-ter, terzo comma, codice di procedura penale,  nei  confronti  di
taluni concorrenti in reato a concorso necessario, qual e' il delitto
di cui all'art. 588, cod pen.,  possiede  una  «forza  pregiudicante»
tale  da  perturbare  i  fondamentali  valori   della   terzieta'   e
imparzialita' del giudice poi chiamato  a  partecipare  al  rito  del
giudizio abbreviato incardinato nei confronti  di  a1tro  concorrente
nel medesimo reato; 
    Che in detta ipotesi,  allora,  ricorre  una  situazione  in  cui
l'effetto pregiudicante per l'imparzialita'  del  giudice  penale  e'
gia'   individuabile   preventivamente   e   in    astratto,    ossia
un'incompatibilita'  in  radice  del  giudice  a  svolgere   funzioni
giudicanti nei confronti degli altri concorrenti necessari  e,  prima
ancora, tale da obbligarlo ad astenersi, essendo non  gia'  eventuale
bensi' distintamente concreto e attuale il rischio che la valutazione
conclusiva di responsabilita' di un imputato sia, o  possa  apparire,
condizionata dalla propensione del giudice a confermare  una  propria
precedente  decisione,  riguardante  altro  coimputato  del  medesimo
fatto-reato di natura necessariamente plurisoggettiva; 
    Che, in ragione del carattere eccezionale e  tassativo  dei  casi
previsti dall'art. 34, cod. proc. pen., non e' tuttavia concretamente
praticabile un'estensione analogica dei casi ivi  previsti,  tale  da
ricomprendere in esso l'ipotesi  di  cui  al  presente  procedimento,
dovendosi  di  contro  invocare  l'intervento  additivo  della  Corte
costituzionale; 
    Che si  nutrono,  in  conclusione,  seri  dubbi  in  ordine  alla
conformita'  a  Costituzione  di  una  disciplina,  qual  e'   quella
delineata dall'art. 34, camma 2, cod.  proc.  pen.,  in  cui  non  e'
prevista, per il giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento  di  cui
all'art. 554-ter,  terzo  comma,  codice  di  procedura  penale,  nei
confronti di una persona imputata del reato  cli  cui  all'art.  588,
cod. pen. l'incompatibilita' a  partecipare  al  successivo  giudizio
abbreviato nei confronti  di  altra  persona  imputata  del  medesimo
fatto-reato, in ragione del contrasto di tale  vulnus  normativo  con
gli articoli 24, secondo comma,  111,  secondo  comma,  e  117  della
Costituzione, quest'ultimo  in  relazione  tanto  all'art.  6,  primo
paragrafo,  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto  1955,  n.  848,
quanto all'art. 14, primo paragrafo,  del  Patto  internazionale  sui
diritti civili e politici, adottato a New York il 16  dicembre  1966,
entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso  esecutivo  con
legge 25 ottobre 1977, n. 881. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica; 
    Visti gli  articoli  134  della  Costituzione  nonche'  1,  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11  marzo  1953,  n.
87; 
    Solleva d'ufficio - in  riferimento  agli  articoli  24,  secondo
comma, 111, secondo comma, e 117 della Costituzione, quest'ultimo  in
relazione sia all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con
legge 4 agosto 1955, n. 848, sia all'art. 14,  primo  paragrafo,  del
Patto internazionale sui diritti civili e politici,  adottato  a  New
York il 16 dicembre  1966,  entrato  in  vigore  il  23  marzo  1976,
ratificato e reso esecutivo con legge  25  ottobre  1977,  n.  881  -
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma  2,  del
codice di procedura penale, nella parte in cui non si prevede che non
puo' partecipare al successivo  giudizio abbreviato, nei confronti di
una persona imputata del reato di cui all'art. 588 del codice penale,
il giudizio che ha emesso, nei confronti di  altra  persona  imputata
del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art.  554-ter,  terzo
comma del codice di procedura penale. 
    Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle  proposte
questioni di legittimita' costituzionale. 
    Ordina l'immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale  del
presente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio  e  con  la
prova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative. 
    Dispone che a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  alla  Presidenze  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata alle Presidenze della Camera dei  deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Siena, all'udienza in camera di consiglio del
25 marzo 2025 
 
                          Il Giudice: Spina