Reg. ord. n. 80 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/05/2025 n. 20

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 24/03/2025

Tra: G. L.

Oggetto:

Straniero – Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen., che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater.

- Costituzione, art. 3.

In subordine: Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen. per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater.

- Costituzione, art. 3.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 13  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  



Camera di Consiglio del 3 novembre 2025 rel. SANDULLI M. A.


Testo dell'ordinanza

                        N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2025

Ordinanza del 24 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di G. L.. 
 
Straniero  -  Espulsione  amministrativa  dell'imputato  straniero  -
  Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto  di  citazione
  diretta a giudizio - Omessa previsione, nei  casi  di  decreto  che
  dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., che  il
  giudice  possa  rilevare,   anche   d'ufficio,   che   l'espulsione
  dell'imputato straniero e'  stata  eseguita  prima  che  sia  stato
  emesso il provvedimento che dispone il  giudizio  e  che  ricorrono
  tutte le  condizioni  per  pronunciare  sentenza  di  non  luogo  a
  procedere. 
In subordine: Espulsione  amministrativa  dell'imputato  straniero  -
  Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto  di  citazione
  diretta a giudizio - Omessa previsione, nei  casi  di  decreto  che
  dispone il giudizio ai sensi dell'art.  429  cod.  proc.  pen.  per
  reati che  di  per  se'  consentirebbero  la  citazione  diretta  a
  giudizio, che il  giudice  possa  rilevare,  anche  d'ufficio,  che
  l'espulsione dell'imputato straniero e' stata  eseguita  prima  che
  sia stato emesso il provvedimento che dispone  il  giudizio  e  che
  ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo
  a procedere. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3-quater. 


(GU n. 20 del 14-05-2025)

 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima Sezione penale 
 
    Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di L. G., (...), nato in ...  il  ...  elettivamente  dom.to
presso lo studio dell'avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma; difeso
d'ufficio dall'avv. Rossella De Luca del Foro di Firenze; 
    Imputato del seguente reato: 
        art.  624-bis  del  codice  penale   perche'   introducendosi
mediante effrazione all'interno dell'appartamento sito in  viale  ...
nr ... di proprieta' di C. V. si impossessava di una penna d'oro. 
    Commesso  in  ...  tra  il  ...  ed  il  ...,  sentite  le  parti
all'udienza odierna; 
    Premesso che in ragione  del  decreto  che  dispone  il  giudizio
emesso dal Gup di Firenze il 14 maggio 2024, pende dinanzi  a  questo
giudice il processo nei confronti del L. per il reato sopra indicato; 
    Premesso in particolare che: 
        con atto del 23 ottobre 2023 il pubblico ministero presso  il
Tribunale di Firenze richiedeva il rinvio a giudizio  di  L.  per  il
reato sopra indicato; seguiva in data 1° dicembre 2023 il decreto  di
fissazione dell'udienza preliminare; 
        in data 5 dicembre 2023 il prevenuto, identificato presso  il
Centro di permanenza  per  il  rimpatrio  di  Ponte  Galeria  (Roma),
riceveva  la  notifica   dell'avviso   di   fissazione   dell'udienza
preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio  in  relazione  al
reato  sopra  indicato  (verbale  della  Questura  di  Roma,  ufficio
immigrazione  del  5  dicembre  2023);  contestualmente  nominava  un
difensore di fiducia (avv. Antonino Lastoria del Foro  di  Roma,  poi
rinunciante) ed eleggeva un domicilio per le notifiche; 
        in data 14 maggio 2024 all'esito dell'udienza  preliminare  -
in cui l'imputato (che aveva ricevuto la notifica a mani  dell'avviso
di udienza e che era assistito da difensore di fiducia)  era  rimasto
assente - il Gup emetteva il  decreto  ex  art.  429  del  codice  di
procedura penale, disponendo che il giudizio proseguisse  dinanzi  al
presente giudice all'udienza del 2 dicembre 2024; 
        all'udienza del 2 dicembre 2024 il giudice, preso atto  della
rinuncia (intervenuta in data 29  novembre  2024)  del  difensore  di
fiducia avv. Antonino Lastoria,  rinviava  il  processo  al  fine  di
consentire l'individuazione di un difensore d'ufficio; poiche'  nella
citata rinuncia  il  difensore  aveva  accennato  a  difficolta'  nel
contattare  l'assistito,  che  era  stato  espulso   dal   territorio
italiano, il giudice disponeva inoltre acquisirsi presso la  Questura
di   Roma   -   Ufficio   immigrazione   l'eventuale    provvedimento
amministrativo  o  giudiziario  di  espulsione  dell'imputato  e   la
documentazione circa la relativa esecuzione; 
        in data 18 marzo 2025 perveniva in  cancelleria  copia  degli
atti   relativi   all'intervenuta   espulsione   amministrativa   del
prevenuto:  dagli  stessi  emerge  che  il  prevenuto   -   cittadino
extracomunitario gia' irregolarmente presente sul territorio italiano
- era espulso dalla Questura di  Roma  dal  territorio  nazionale  in
forza del provvedimento del 15 novembre 2023 del Prefetto di Roma (ex
art. 13 decreto legislativo n. 286/1998), con accompagnamento in data
8 gennaio  2024  alla  frontiera  aerea  e  successivo  imbarco  (gli
operanti hanno dato atto di avere visto partire l 'imputato  a  bordo
di aereo diretto a ... alle ore ... dell'...); 
        dai citati atti emerge altresi'  che,  prima  di  dare  corso
all'espulsione, la Questura di  Roma  -  rilevato  nella  banca  dati
interforze SDI  che  a  carico  del  predetto  pendeva  un  (diverso)
procedimento presso la Procura di Roma - con  nota  del  15  novembre
2023 domandava alla stessa Procura  di  Roma  il  nullaosta  previsto
dall'art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998;  non  risulta
viceversa che la questura procedente abbia ne' rilevato  la  pendenza
del presente procedimento  (di  cui  pur  in  data  5  dicembre  2023
redigeva il  verbale  d'identificazione  e  notificava  al  prevenuto
alcuni atti) ne' conseguentemente richiesto all'autorita' giudiziaria
fiorentina il previsto nulla osta; 
        all'udienza odierna, preso atto della citata  documentazione,
il giudice interpellava le parti: la difesa (era stato medio  tempore
nominato un difensore d'ufficio) domandava sentenza di  non  luogo  a
procedere  in  ragione  dell'intervenuta  espulsione:   il   pubblico
ministero si opponeva e chiedeva procedersi oltre; 
        la persona  offesa  non  risulta  essere  mai  comparsa,  ne'
(quanto meno nel fascicolo del dibattimento)  sono  presenti  memorie
della medesima; 
        non e' ancora stata dichiarata l'apertura del dibattimento; 
    Ritenuto  necessario,  per  poter  addivenire  ad  una   corretta
decisione  circa  l'apertura  del  dibattimento   e   la   successiva
istruttoria o piuttosto l'emissione immediata di una sentenza di  non
luogo a procedere, il pronunciamento della  Corte  costituzionale  in
ordine alla legittimita' costituzionale della norma di  cui  all'art.
13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del  25  luglio  1998,
nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto  che  dispone
il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, il
giudice   possa   rilevare,   anche   d'ufficio,   che   l'espulsione
dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato  emesso
il provvedimento che dispone il giudizio e  che  ricorrono  tutte  le
condizioni per pronunciare sentenza di  non  luogo  a  procedere;  in
subordine, nella parte in cui non prevede che, nei  casi  di  decreto
che dispone  il  giudizio  ai  sensi  dell'art.  429  del  codice  di
procedura  penale  per  reati  che  di  per  se'  consentirebbero  la
citazione diretta  a  giudizio,  il  giudice  possa  rilevare,  anche
d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita
prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e
che ricorrono tutte le condizioni per  pronunciare  sentenza  di  non
luogo a procedere; 
 
                               Osserva 
 
1. Rilevanza della questione e impossibilita'  di  un'interpretazione
conforme 
    1.1 La citata disposizione di cui all'art.  13,  comma  3-quater,
decreto legislativo n. 286/1998 prevede che - nei casi di  espulsione
amministrativa dello  straniero  extracomunitario  di  cui  ai  commi
precedenti  -  «il  giudice,   acquisita   la   prova   dell'avvenuta
espulsione, se non  e'  ancora  stato  emesso  il  provvedimento  che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere». 
    Con  sentenza  n.  270  del  2019  la  Corte  costituzionale   ha
dichiarato l'illegittimita' del citato articolo «nella parte  in  cui
non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a  giudizio
ai sensi dell'art. 550 del codice di  procedura  penale,  il  giudice
possa  rilevare,  anche  d'ufficio,  che  l'espulsione  dell'imputato
straniero  e'  stata  eseguita  prima  che  sia   stato   emesso   il
provvedimento che dispone  il  giudizio  e  che  ricorrono  tutte  le
condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere». 
    Pende  peraltro  al  momento  altra  questione  di   legittimita'
costituzionale - sollevata dal Gup presso il Tribunale di Pesaro  con
ordinanza del 30 ottobre 2024 (Reg. ordinanza  n.  216  del  2024)  -
avente ad oggetto la mancata previsione  di  analoga  disciplina  per
l'ipotesi in cui il cittadino straniero sia stato espulso in forza di
un provvedimento giudiziario (la norma censurata e' l'art. 16,  comma
7, decreto legislativo n. 286/1998). 
    1.2 Nel  caso  in  esame  si  e'  di  fronte  ad  una  espulsione
amministrativa  del  cittadino   extracomunitario   (irregolare   sul
territorio), eseguita dalla Polizia di Stato mediante accompagnamento
fisico alla frontiera aerea e successivo imbarco. 
    1.3 L'espulsione e' effettivamente avvenuta (in  data  8  gennaio
2024) prima che fosse emesso il decreto che dispone il  giudizio  (in
data 14 maggio 2024). 
    In particolare, il Gup - cui non e'  stato  chiesto  il  previsto
nulla osta - ha emesso  il  citato  decreto  ignorando  l'intervenuta
espulsione. 
    1.4 Il tenore letterale univoco  dell'art.  13,  comma  3-quater,
decreto legislativo n. 286/1998, secondo  cui  il  giudice  pronuncia
sentenza di non luogo a procedere «se non e' ancora stato  emesso  il
provvedimento che dispone il giudizio», non  consente  l'applicazione
della medesima regola all'ipotesi di specie, in cui  il  decreto  che
dispone il giudizio - pur a fronte di un'espulsione gia'  intervenuta
- e' stato gia' emesso. 
    1.5  Del  resto,  la  giurisprudenza  costante  della  Corte   di
cassazione (cosi', tra le altre, Cassazione sez. 3. sentenza n. 29913
del 23 giugno 2011 Rv. 250665, Cassazione sez. 6. sentenza  n.  12830
del 28 marzo 2012 Rv. 252587, Cassazione sez. 1,  sentenza  n.  47454
del 30 ottobre 2013 Rv. 257471, Cassazione sez. 5, sentenza n.  30929
del 9 marzo 2016  Rv.  267697),  ormai  assurta  a  diritto  vivente,
afferma - in piena aderenza al dato letterale  -  che  «La  pronuncia
della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato non e' consentita una volta  che
sia  stato  emesso  il  decreto  che  dispone  il  giudizio  o  altro
provvedimento equipollente». 
    1.6 Ne' puo' emettersi nel caso di specie sentenza di non luogo a
procedere in forza della citata sentenza n. 270 del 2019,  avendo  in
tale occasione la Corte costituzionale  esteso  l'ambito  applicativo
della  norma  censurata  all'ipotesi  in  cui  nonostante   la   gia'
intervenuta espulsione - sia gia' stato emesso dal pubblico ministero
il decreto di citazione diretta  a  giudizio,  laddove  nel  caso  di
specie si e' tenuta l'udienza preliminare e all'esito della stessa il
giudice ha emesso il decreto ex art.  429  del  codice  di  procedura
penale. 
    Si tratta di un'ipotesi distinta, per quanto analoga.  Il  tenore
letterale  della   norma,   pur   oggetto   della   citata   sentenza
manipolativa,  non  pare  consentire  dunque   l'applicazione   della
medesima regola al caso in  cui  -  nonostante  la  gia'  intervenuta
espulsione - sia stato emesso dal  Gup  un  decreto  che  dispone  il
giudizio. 
    Si tratterebbe di un'applicazione analogica e  la  giurisprudenza
della Corte di cassazione  afferma  costantemente  che  la  norma  in
questione, in quanto introduttiva di  una  causa  d'improcedibilita',
non e'  suscettibile  di  applicazione  analogica  (la  stessa  Corte
costituzionale,  nella  sentenza  n.  270  del  2019,  con   riguardo
all'ipotesi   all'epoca   sottopostale   non   riteneva   praticabile
un'interpretazione adeguatrice  «cosi'  fortemente  manipolativa  del
dato testuale»). 
    1.7  D'altro  canto,  anche  dopo   la   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 270 del 2019,  la  Corte  di  cassazione  (Sez.  3,
Sentenza n. 7713 del 20 aprile 2023 dep. 22 febbraio 2024 Rv. 285957)
- in un caso in cui era contestato il reato  ex  art.  73,  comma  1,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  (e  quindi
verosimilmente si era  tenuta  l'udienza  preliminare,  anche  se  la
questione non e' approfondita nella sentenza) e l'imputato era  stato
espulso prima dell'emissione  del  decreto  ex  art.  429  codice  di
procedura penale - ha disatteso la doglianza difensiva affermando che
la norma di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto  legislativo  n.
286/1998  non  poteva  trovare  applicazione  per   il   motivo   che
l'espulsione era stata eseguita senza  che  risultasse  essere  stato
chiesto all'autorita' giudiziaria il previsto nulla osta. La Corte di
cassazione ha  dunque  implicitamente  ritenuto  non  applicabile  al
citato caso il principio affermato nella sentenza n.  270  del  2019,
nella quale la Corte costituzionale aveva affermato che - nei casi di
citazione diretta a giudizio in cui l'espulsione sia  avvenuta  prima
dell'emissione del decreto - se non e' stato richiesto il nulla  osta
«non di meno puo' il giudice  -  per  il  rispetto  che  richiede  il
principio di eguaglianza - verificare che sussistevano le  condizioni
perche' il nulla osta potesse essere assentito,  in  particolare  con
riferimento all'interesse della persona offesa». 
    1.8 In definitiva, in ragione del tenore letterale della norma  e
dell'interpretazione  fornita  dalla   costante   giurisprudenza   di
legittimita',    non    risulta    praticabile     un'interpretazione
costituzionalmente conforme. Pare dunque necessaria - per  consentire
il rispetto dei  principi  di  uguaglianza  e  ragionevolezza  -  una
dichiarazione di illegittimita' costituzionale. 
    1.9 Un'ulteriore precisazione pare necessaria. Nel caso di specie
- benche' fosse fin dal principio oggetto di  contestazione  il  solo
reato ex art. 624-bis del codice penale,  per  il  quale  secondo  la
pressoche' costante giurisprudenza di  legittimita'  si  procede  con
citazione diretta  a  giudizio  (si  vedano,  anche  dopo  i  recenti
inasprimenti sanzionatori, Cassazione sez. 4, sentenza n. 1792 del 16
ottobre 2018 Rv. 275078 - 01; Cassazione sez. 5, sentenza n. 9601 del
2021; Cassazione sez. 5, sentenza n. 28694 del  19  maggio  2022  Rv.
283578 - 01; Cassazione sez. 2, sentenza n.  14509  del  2023)  -  il
pubblico ministero ha esercitato l'azione penale  mediante  richiesta
di rinvio a giudizio. 
    Questo giudice ignora le ragioni di  tale  scelta,  forse  legata
alle incertezze originate nella giurisprudenza di merito  dai  citati
inasprimenti sanzionatori; ad ogni modo, nella sede attuale non resta
che prendere atto del fatto che il pubblico ministero ha  optato  per
tale modalita' di esercizio dell'azione penale  e  il  Gup  all'esito
dell'udienza  preliminare  ha  emesso  il  decreto  che  dispone   il
giudizio; d'altro canto - come ritenuto  dalla  Corte  di  cassazione
nella sentenza n. 14509 del 3 marzo 2023 - in relazione ai reati  per
i quali e' possibile la  citazione  diretta  a  giudizio,  la  strada
eventualmente seguita della adozione  della  richiesta  di  rinvio  a
giudizio costituisce un'opzione procedimentale che, «pur non prevista
per i reati per cui si procede, e' tuttavia  maggiormente  garantista
per l'imputato e, per questa ragione, non suscettibile di dar luogo a
nullita'». 
    In ragione  di  quanto  precede,  questo  giudice  non  puo'  che
limitarsi a prendere atto della circostanza che  si  sia  seguita  la
strada della richiesta di rinvio a  giudizio  e  quindi  dell'udienza
preliminare  e  del  decreto  che  dispone  il   giudizio.   A   tale
fattispecie, come si e' gia' rilevato, non e'  applicabile  la  norma
quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del
2019, che fa riferimento ai  procedimenti  con  citazione  diretta  a
giudizio. 
2. Non manifesta infondatezza 
    2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n.  286  del  25
luglio 1998 nella parte in cui non prevede che, nei casi  di  decreto
che dispone  il  giudizio  ai  sensi  dell'art.  429  del  codice  di
procedura penale, il giudice possa  rilevare,  anche  d'ufficio,  che
l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che  sia
stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono
tutte  le  condizioni  per  pronunciare  sentenza  di  non  luogo   a
procedere. 
    2.2 La questione che s'intende sollevare attiene alla  violazione
dell'art. 3 della Costituzione e appare del tutto  analoga  a  quella
gia' affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con  la  sentenza
n. 270 del 2019: in detta occasione la norma era  censurata  rispetto
ai procedimenti a citazione diretta a giudizio,  in  particolare  con
riguardo all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevasse che
- nonostante la gia' intervenuta espulsione -  fosse  comunque  stato
emesso dal pubblico ministero  il  decreto  di  citazione  diretta  a
giudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una  sentenza
di non luogo a procedere; ora  la  norma  e'  censurata  rispetto  ai
procedimenti con udienza preliminare,  in  particolare  con  riguardo
all'ipotesi  in  cui  il  giudice  del  dibattimento  rilevi  che   -
nonostante la gia' intervenuta espulsione - sia comunque stato emesso
dal giudice  dell'udienza  preliminare  il  decreto  che  dispone  il
giudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una  sentenza
di non luogo a procedere. 
    In quella sede la norma era stata censurata  anche  con  riguardo
alla  dedotta  violazione  degli  articoli  24,  101  e   111   della
Costituzione (in relazione al fatto che l'atto preclusivo  era  posto
in essere dal Pm, prima che la difesa  potesse  svolgere  le  proprie
prerogative), aspetti ora non pertinenti, ma la Corte  costituzionale
nella sentenza n. 270 del 2019 ha ritenuto assorbiti detti  ulteriori
profili e basato  la  dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale
sulla  sola  violazione   del   principio   di   eguaglianza   e   di
ragionevolezza (art. 3 della Costituzione). 
    2.3  Nella  citata  sentenza   n.   270   del   2019   la   Corte
costituzionale, dopo avere ricostruito il complesso quadro  normativo
di riferimento, ha  ribadito  che  la  norma  in  esame  «prevede  in
generale [...] una  sopravvenuta  condizione  di  non  procedibilita'
dell'azione penale per il reato commesso nel territorio  dello  Stato
dall'immigrato irregolare allorche' l'esecuzione della sua espulsione
(amministrativa) intervenga prima  dell'emissione  del  provvedimento
che dispone il  giudizio;  espulsione  condizionata  alla  verificata
insussistenza delle condizioni ostative previste dal  comma  3  della
stessa disposizione e  connesse  a  specifiche  esigenze  processuali
nonche' all'interesse della persona offesa, che possono  giustificare
il  diniego  di  nulla  osta  da  parte  dell'autorita'   giudiziaria
procedente.  [...]  La  norma  e'   [...]   la   risultante   di   un
bilanciamento, operato dal legislatore, tra l'esigenza di limitare il
rientro dell'immigrato irregolare  nel  territorio  dello  Stato  una
volta che l'espulsione e' stata eseguita (stante anche la difficolta'
concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la  necessita'  che  i
reati commessi dallo  straniero  nel  territorio  dello  Stato  siano
puniti. E' in cio' che risiede il "diminuito  interesse  dello  Stato
alla punizione di soggetti ormai estromessi dal  proprio  territorio"
(ordinanza n. 142 del 2006).  Particolarmente  indicativo  di  questo
bilanciamento e' che tra le condizioni ostative all'espulsione  dello
straniero,  che  possono  giustificare  il  diniego  di  nulla   osta
all'espulsione da parte dell'autorita' giudiziaria procedente, vi sia
- oltre alle specifiche  e  contingenti  esigenze  processuali  sopra
richiamate - anche, piu'  in  generale,  l'"interesse  della  persona
offesa",  che   necessariamente   deve   essere   tenuto   in   conto
dall'autorita' giudiziaria procedente, in occasione del rilascio  del
nulla osta, e  poi  anche  dal  giudice  chiamato  a  pronunciare  la
sentenza di non luogo a procedere». 
    La Corte ha poi sottolineato che  «questa  regola  di  settore  -
ossia  la  sopravvenuta  improcedibilita'  dell'azione  penale  quale
conseguenza dell'avvenuta esecuzione  dell'espulsione  dell'immigrato
irregolare - e' formulata dalla  disposizione  censurata  in  termini
generali, con  riferimento  a  tutti  i  reati  essendo  venuta  meno
l'eccezione, originariamente contemplata  dal  comma  3-sexies  dello
stesso art. 13, per reati particolarmente gravi». 
    Dopo  avere   ricordato   che   l'interpretazione   estensiva   e
adeguatrice della norma aveva consentito l'applicazione della  stessa
anche alle ipotesi di citazione diretta a giudizio, per le ipotesi in
cui il pubblico ministero non avesse  ancora  emesso  il  decreto  di
citazione,  la  Corte  ha  affermato  che  «la  stessa  esigenza   di
adeguamento a Costituzione sussiste anche se il decreto di  citazione
diretta e' stato emesso benche' l'esecuzione dell'espulsione sia gia'
avvenuta»;  in  tal  caso  -  quale  che  sia   la   causa   (mancata
comunicazione  del  questore  al  pubblico  ministero   dell'avvenuta
esecuzione dell'espulsione o altro) - non si puo' «giustificare, come
inconveniente di fatto, un trattamento differenziato,  quale  sarebbe
la   mancata   applicazione   della   regola    dell'improcedibilita'
sopravvenuta   nonostante    l'espulsione    sia    avvenuta    prima
dell'emissione del decreto (di citazione diretta) (1) Le  fattispecie
sono analoghe  e  pienamente  comparabili  in  ragione  del  decisivo
elemento  comune  costituito  dall'esecuzione  dell'espulsione  prima
dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio». 
    La conseguenza che la Corte riteneva  ineluttabile  -  stante  la
violazione  del  principio  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  e
l'impossibilita'   di   un'interpretazione    adeguatrice    -    era
l'illegittimita' costituzionale della norma censurata nella parte  in
questione. 
    2.4  Gli  stessi  argomenti  paiono  suggerire   l'illegittimita'
costituzionale della norma in questione anche nella parte in cui  non
consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a  procedere
nelle ipotesi  in  cui  nonostante  la  gia'  intervenuta  espulsione
(amministrativa) - il giudice dell'udienza preliminare abbia comunque
emesso il decreto che dispone il giudizio. 
    Anche in questo caso - una volta rilevato che,  per  effetto  del
citato bilanciamento d'interessi, la  regola  di  settore  (ossia  la
sopravvenuta improcedibilita' dell'azione  penale  quale  conseguenza
dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione  dell'immigrato  irregolare)
e' formulata dalla disposizione censurata in  termini  generali,  con
riferimento a tutti i  reati  non  pare  potersi  giustificare,  come
inconveniente di fatto, un trattamento differenziato,  quale  sarebbe
la   mancata   applicazione   della   regola    dell'improcedibilita'
sopravvenuta   nonostante    l'espulsione    sia    avvenuta    prima
dell'emissione del decreto che dispone il giudizio. 
    Anche in questo caso le fattispecie sono  analoghe  e  pienamente
comparabili  in  ragione  del  decisivo  elemento  comune  costituito
dall'esecuzione    dell'espulsione    prima    dell'emissione     del
provvedimento che dispone il giudizio. 
    2.5 Anche in questo caso - se la questione sara' accolta e quindi
se  sara'  rimosso  l'impedimento  testuale  costituito  dalla   gia'
intervenuta emissione del  decreto  che  dispone  il  giudizio  -  il
giudice  potra',  secondo  le   indicazioni   fornite   dalla   Corte
costituzionale  nella  sentenza  n.  270  del  2019,   accertare   le
condizioni previste per la pronuncia della sentenza di  non  luogo  a
procedere. 
    Piu' precisamente,  potra'  -  eventualmente  anche  d'ufficio  -
rilevare che  l'espulsione  dell'imputato  e'  stata  eseguita  prima
dell'emissione del decreto che dispone il giudizio e che ricorrono le
ulteriori  condizioni  per  pronunciare  sentenza  di  non  luogo   a
procedere, in particolare che la richiesta del questore ex  art.  13,
comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 sia stata assentita  con  il
nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente oppure, ove  per  le
piu' varie ragioni la richiesta del questore non vi sia  stata  (come
nel caso di specie), potra' « -  per  il  rispetto  che  richiede  il
principio di eguaglianza - verificare che sussistevano le  condizioni
perche' il nulla osta potesse essere assentito,  in  particolare  con
riferimento all'interesse della persona offesa». 
    2.6 In subordine, si ritiene che alla citata conclusione si debba
giungere quanto meno nelle ipotesi in cui - per errore o per le  piu'
varie ragioni - si sia proceduto con richiesta di rinvio a giudizio e
udienza preliminare in relazione a reati per i  quali  sarebbe  stata
possibile l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. 
    In questi casi (tra cui quello  in  esame),  se  il  decreto  che
dispone il giudizio e' stato emesso nonostante  la  gia'  intervenuta
espulsione   (amministrativa)   dello   straniero   irregolare,    la
circostanza che sia  stata  tenuta  l'udienza  preliminare  non  pare
giustificare -  a  parita'  di  titolo  di  reato  -  un  trattamento
differenziato rispetto all'ipotesi in cui vi sia stato un decreto  di
citazione diretta a giudizio. 
    Peraltro nel  caso  di  specie  il  titolo  di  reato  contestato
all'imputato e' il medesimo (furto in abitazione) che era  contestato
nel procedimento in cui era sollevata la questione poi  decisa  dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019. 

(1) Parentesi dello scrivente. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli  134  della  Costituzione,  23  ss.  legge  n.
87/1953,  ritenuta   d'ufficio   la   questione   rilevante   e   non
manifestamente infondata: 
        Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  -   per
violazione dell'art. 3  della  Costituzione  -  della  norma  di  cui
all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio
1998, nella parte in cui non prevede che, nei  casi  di  decreto  che
dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del  codice  di  procedura
penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che  l'espulsione
dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato  emesso
il provvedimento che dispone il giudizio e  che  ricorrono  tutte  le
condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; 
        In subordine, della norma di cui all'art. 13, comma 3-quater,
decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non
prevede che, nei casi di decreto che dispone  il  giudizio  ai  sensi
dell'art. 429 del codice di procedura penale per reati che di per se'
consentirebbero la citazione diretta a  giudizio,  il  giudice  possa
rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione  dell'imputato  straniero
e' stata eseguita prima che sia stato  emesso  il  provvedimento  che
dispone  il  giudizio  e  che  ricorrono  tutte  le  condizioni   per
pronunciare sentenza di non luogo a procedere; 
        Sospende il giudizio  in  corso  ed  i  relativi  termini  di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
        Dispone l'immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale
della presente ordinanza e degli atti del  procedimento,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; 
        Manda alla cancelleria per la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale; 
        Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura
panale. 
          Firenze, 24 marzo 2025 
 
                         Il Giudice: Attina'