Reg. ord. n. 80 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/05/2025 n. 20
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 24/03/2025
Tra: G. L.
Oggetto:
Straniero – Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen., che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater.
- Costituzione, art. 3.
In subordine: Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen. per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater.
- Costituzione, art. 3.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 25/07/1998
Num. 286
Art. 13
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Camera di Consiglio del 3 novembre 2025 rel. SANDULLI M. A.
Testo dell'ordinanza
N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2025
Ordinanza del 24 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di G. L..
Straniero - Espulsione amministrativa dell'imputato straniero -
Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione
diretta a giudizio - Omessa previsione, nei casi di decreto che
dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., che il
giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione
dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono
tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a
procedere.
In subordine: Espulsione amministrativa dell'imputato straniero -
Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione
diretta a giudizio - Omessa previsione, nei casi di decreto che
dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen. per
reati che di per se' consentirebbero la citazione diretta a
giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che
l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che
sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che
ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo
a procedere.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3-quater.
(GU n. 20 del 14-05-2025)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima Sezione penale
Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di L. G., (...), nato in ... il ... elettivamente dom.to
presso lo studio dell'avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma; difeso
d'ufficio dall'avv. Rossella De Luca del Foro di Firenze;
Imputato del seguente reato:
art. 624-bis del codice penale perche' introducendosi
mediante effrazione all'interno dell'appartamento sito in viale ...
nr ... di proprieta' di C. V. si impossessava di una penna d'oro.
Commesso in ... tra il ... ed il ..., sentite le parti
all'udienza odierna;
Premesso che in ragione del decreto che dispone il giudizio
emesso dal Gup di Firenze il 14 maggio 2024, pende dinanzi a questo
giudice il processo nei confronti del L. per il reato sopra indicato;
Premesso in particolare che:
con atto del 23 ottobre 2023 il pubblico ministero presso il
Tribunale di Firenze richiedeva il rinvio a giudizio di L. per il
reato sopra indicato; seguiva in data 1° dicembre 2023 il decreto di
fissazione dell'udienza preliminare;
in data 5 dicembre 2023 il prevenuto, identificato presso il
Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria (Roma),
riceveva la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio in relazione al
reato sopra indicato (verbale della Questura di Roma, ufficio
immigrazione del 5 dicembre 2023); contestualmente nominava un
difensore di fiducia (avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma, poi
rinunciante) ed eleggeva un domicilio per le notifiche;
in data 14 maggio 2024 all'esito dell'udienza preliminare -
in cui l'imputato (che aveva ricevuto la notifica a mani dell'avviso
di udienza e che era assistito da difensore di fiducia) era rimasto
assente - il Gup emetteva il decreto ex art. 429 del codice di
procedura penale, disponendo che il giudizio proseguisse dinanzi al
presente giudice all'udienza del 2 dicembre 2024;
all'udienza del 2 dicembre 2024 il giudice, preso atto della
rinuncia (intervenuta in data 29 novembre 2024) del difensore di
fiducia avv. Antonino Lastoria, rinviava il processo al fine di
consentire l'individuazione di un difensore d'ufficio; poiche' nella
citata rinuncia il difensore aveva accennato a difficolta' nel
contattare l'assistito, che era stato espulso dal territorio
italiano, il giudice disponeva inoltre acquisirsi presso la Questura
di Roma - Ufficio immigrazione l'eventuale provvedimento
amministrativo o giudiziario di espulsione dell'imputato e la
documentazione circa la relativa esecuzione;
in data 18 marzo 2025 perveniva in cancelleria copia degli
atti relativi all'intervenuta espulsione amministrativa del
prevenuto: dagli stessi emerge che il prevenuto - cittadino
extracomunitario gia' irregolarmente presente sul territorio italiano
- era espulso dalla Questura di Roma dal territorio nazionale in
forza del provvedimento del 15 novembre 2023 del Prefetto di Roma (ex
art. 13 decreto legislativo n. 286/1998), con accompagnamento in data
8 gennaio 2024 alla frontiera aerea e successivo imbarco (gli
operanti hanno dato atto di avere visto partire l 'imputato a bordo
di aereo diretto a ... alle ore ... dell'...);
dai citati atti emerge altresi' che, prima di dare corso
all'espulsione, la Questura di Roma - rilevato nella banca dati
interforze SDI che a carico del predetto pendeva un (diverso)
procedimento presso la Procura di Roma - con nota del 15 novembre
2023 domandava alla stessa Procura di Roma il nullaosta previsto
dall'art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998; non risulta
viceversa che la questura procedente abbia ne' rilevato la pendenza
del presente procedimento (di cui pur in data 5 dicembre 2023
redigeva il verbale d'identificazione e notificava al prevenuto
alcuni atti) ne' conseguentemente richiesto all'autorita' giudiziaria
fiorentina il previsto nulla osta;
all'udienza odierna, preso atto della citata documentazione,
il giudice interpellava le parti: la difesa (era stato medio tempore
nominato un difensore d'ufficio) domandava sentenza di non luogo a
procedere in ragione dell'intervenuta espulsione: il pubblico
ministero si opponeva e chiedeva procedersi oltre;
la persona offesa non risulta essere mai comparsa, ne'
(quanto meno nel fascicolo del dibattimento) sono presenti memorie
della medesima;
non e' ancora stata dichiarata l'apertura del dibattimento;
Ritenuto necessario, per poter addivenire ad una corretta
decisione circa l'apertura del dibattimento e la successiva
istruttoria o piuttosto l'emissione immediata di una sentenza di non
luogo a procedere, il pronunciamento della Corte costituzionale in
ordine alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art.
13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998,
nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone
il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, il
giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione
dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso
il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le
condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; in
subordine, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto
che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di
procedura penale per reati che di per se' consentirebbero la
citazione diretta a giudizio, il giudice possa rilevare, anche
d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita
prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e
che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non
luogo a procedere;
Osserva
1. Rilevanza della questione e impossibilita' di un'interpretazione
conforme
1.1 La citata disposizione di cui all'art. 13, comma 3-quater,
decreto legislativo n. 286/1998 prevede che - nei casi di espulsione
amministrativa dello straniero extracomunitario di cui ai commi
precedenti - «il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere».
Con sentenza n. 270 del 2019 la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' del citato articolo «nella parte in cui
non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio
ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice
possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato
straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le
condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere».
Pende peraltro al momento altra questione di legittimita'
costituzionale - sollevata dal Gup presso il Tribunale di Pesaro con
ordinanza del 30 ottobre 2024 (Reg. ordinanza n. 216 del 2024) -
avente ad oggetto la mancata previsione di analoga disciplina per
l'ipotesi in cui il cittadino straniero sia stato espulso in forza di
un provvedimento giudiziario (la norma censurata e' l'art. 16, comma
7, decreto legislativo n. 286/1998).
1.2 Nel caso in esame si e' di fronte ad una espulsione
amministrativa del cittadino extracomunitario (irregolare sul
territorio), eseguita dalla Polizia di Stato mediante accompagnamento
fisico alla frontiera aerea e successivo imbarco.
1.3 L'espulsione e' effettivamente avvenuta (in data 8 gennaio
2024) prima che fosse emesso il decreto che dispone il giudizio (in
data 14 maggio 2024).
In particolare, il Gup - cui non e' stato chiesto il previsto
nulla osta - ha emesso il citato decreto ignorando l'intervenuta
espulsione.
1.4 Il tenore letterale univoco dell'art. 13, comma 3-quater,
decreto legislativo n. 286/1998, secondo cui il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere «se non e' ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio», non consente l'applicazione
della medesima regola all'ipotesi di specie, in cui il decreto che
dispone il giudizio - pur a fronte di un'espulsione gia' intervenuta
- e' stato gia' emesso.
1.5 Del resto, la giurisprudenza costante della Corte di
cassazione (cosi', tra le altre, Cassazione sez. 3. sentenza n. 29913
del 23 giugno 2011 Rv. 250665, Cassazione sez. 6. sentenza n. 12830
del 28 marzo 2012 Rv. 252587, Cassazione sez. 1, sentenza n. 47454
del 30 ottobre 2013 Rv. 257471, Cassazione sez. 5, sentenza n. 30929
del 9 marzo 2016 Rv. 267697), ormai assurta a diritto vivente,
afferma - in piena aderenza al dato letterale - che «La pronuncia
della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato non e' consentita una volta che
sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro
provvedimento equipollente».
1.6 Ne' puo' emettersi nel caso di specie sentenza di non luogo a
procedere in forza della citata sentenza n. 270 del 2019, avendo in
tale occasione la Corte costituzionale esteso l'ambito applicativo
della norma censurata all'ipotesi in cui nonostante la gia'
intervenuta espulsione - sia gia' stato emesso dal pubblico ministero
il decreto di citazione diretta a giudizio, laddove nel caso di
specie si e' tenuta l'udienza preliminare e all'esito della stessa il
giudice ha emesso il decreto ex art. 429 del codice di procedura
penale.
Si tratta di un'ipotesi distinta, per quanto analoga. Il tenore
letterale della norma, pur oggetto della citata sentenza
manipolativa, non pare consentire dunque l'applicazione della
medesima regola al caso in cui - nonostante la gia' intervenuta
espulsione - sia stato emesso dal Gup un decreto che dispone il
giudizio.
Si tratterebbe di un'applicazione analogica e la giurisprudenza
della Corte di cassazione afferma costantemente che la norma in
questione, in quanto introduttiva di una causa d'improcedibilita',
non e' suscettibile di applicazione analogica (la stessa Corte
costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2019, con riguardo
all'ipotesi all'epoca sottopostale non riteneva praticabile
un'interpretazione adeguatrice «cosi' fortemente manipolativa del
dato testuale»).
1.7 D'altro canto, anche dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 270 del 2019, la Corte di cassazione (Sez. 3,
Sentenza n. 7713 del 20 aprile 2023 dep. 22 febbraio 2024 Rv. 285957)
- in un caso in cui era contestato il reato ex art. 73, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (e quindi
verosimilmente si era tenuta l'udienza preliminare, anche se la
questione non e' approfondita nella sentenza) e l'imputato era stato
espulso prima dell'emissione del decreto ex art. 429 codice di
procedura penale - ha disatteso la doglianza difensiva affermando che
la norma di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n.
286/1998 non poteva trovare applicazione per il motivo che
l'espulsione era stata eseguita senza che risultasse essere stato
chiesto all'autorita' giudiziaria il previsto nulla osta. La Corte di
cassazione ha dunque implicitamente ritenuto non applicabile al
citato caso il principio affermato nella sentenza n. 270 del 2019,
nella quale la Corte costituzionale aveva affermato che - nei casi di
citazione diretta a giudizio in cui l'espulsione sia avvenuta prima
dell'emissione del decreto - se non e' stato richiesto il nulla osta
«non di meno puo' il giudice - per il rispetto che richiede il
principio di eguaglianza - verificare che sussistevano le condizioni
perche' il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con
riferimento all'interesse della persona offesa».
1.8 In definitiva, in ragione del tenore letterale della norma e
dell'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza di
legittimita', non risulta praticabile un'interpretazione
costituzionalmente conforme. Pare dunque necessaria - per consentire
il rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - una
dichiarazione di illegittimita' costituzionale.
1.9 Un'ulteriore precisazione pare necessaria. Nel caso di specie
- benche' fosse fin dal principio oggetto di contestazione il solo
reato ex art. 624-bis del codice penale, per il quale secondo la
pressoche' costante giurisprudenza di legittimita' si procede con
citazione diretta a giudizio (si vedano, anche dopo i recenti
inasprimenti sanzionatori, Cassazione sez. 4, sentenza n. 1792 del 16
ottobre 2018 Rv. 275078 - 01; Cassazione sez. 5, sentenza n. 9601 del
2021; Cassazione sez. 5, sentenza n. 28694 del 19 maggio 2022 Rv.
283578 - 01; Cassazione sez. 2, sentenza n. 14509 del 2023) - il
pubblico ministero ha esercitato l'azione penale mediante richiesta
di rinvio a giudizio.
Questo giudice ignora le ragioni di tale scelta, forse legata
alle incertezze originate nella giurisprudenza di merito dai citati
inasprimenti sanzionatori; ad ogni modo, nella sede attuale non resta
che prendere atto del fatto che il pubblico ministero ha optato per
tale modalita' di esercizio dell'azione penale e il Gup all'esito
dell'udienza preliminare ha emesso il decreto che dispone il
giudizio; d'altro canto - come ritenuto dalla Corte di cassazione
nella sentenza n. 14509 del 3 marzo 2023 - in relazione ai reati per
i quali e' possibile la citazione diretta a giudizio, la strada
eventualmente seguita della adozione della richiesta di rinvio a
giudizio costituisce un'opzione procedimentale che, «pur non prevista
per i reati per cui si procede, e' tuttavia maggiormente garantista
per l'imputato e, per questa ragione, non suscettibile di dar luogo a
nullita'».
In ragione di quanto precede, questo giudice non puo' che
limitarsi a prendere atto della circostanza che si sia seguita la
strada della richiesta di rinvio a giudizio e quindi dell'udienza
preliminare e del decreto che dispone il giudizio. A tale
fattispecie, come si e' gia' rilevato, non e' applicabile la norma
quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del
2019, che fa riferimento ai procedimenti con citazione diretta a
giudizio.
2. Non manifesta infondatezza
2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25
luglio 1998 nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto
che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di
procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che
l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia
stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono
tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a
procedere.
2.2 La questione che s'intende sollevare attiene alla violazione
dell'art. 3 della Costituzione e appare del tutto analoga a quella
gia' affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 270 del 2019: in detta occasione la norma era censurata rispetto
ai procedimenti a citazione diretta a giudizio, in particolare con
riguardo all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevasse che
- nonostante la gia' intervenuta espulsione - fosse comunque stato
emesso dal pubblico ministero il decreto di citazione diretta a
giudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una sentenza
di non luogo a procedere; ora la norma e' censurata rispetto ai
procedimenti con udienza preliminare, in particolare con riguardo
all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che -
nonostante la gia' intervenuta espulsione - sia comunque stato emesso
dal giudice dell'udienza preliminare il decreto che dispone il
giudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una sentenza
di non luogo a procedere.
In quella sede la norma era stata censurata anche con riguardo
alla dedotta violazione degli articoli 24, 101 e 111 della
Costituzione (in relazione al fatto che l'atto preclusivo era posto
in essere dal Pm, prima che la difesa potesse svolgere le proprie
prerogative), aspetti ora non pertinenti, ma la Corte costituzionale
nella sentenza n. 270 del 2019 ha ritenuto assorbiti detti ulteriori
profili e basato la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale
sulla sola violazione del principio di eguaglianza e di
ragionevolezza (art. 3 della Costituzione).
2.3 Nella citata sentenza n. 270 del 2019 la Corte
costituzionale, dopo avere ricostruito il complesso quadro normativo
di riferimento, ha ribadito che la norma in esame «prevede in
generale [...] una sopravvenuta condizione di non procedibilita'
dell'azione penale per il reato commesso nel territorio dello Stato
dall'immigrato irregolare allorche' l'esecuzione della sua espulsione
(amministrativa) intervenga prima dell'emissione del provvedimento
che dispone il giudizio; espulsione condizionata alla verificata
insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 3 della
stessa disposizione e connesse a specifiche esigenze processuali
nonche' all'interesse della persona offesa, che possono giustificare
il diniego di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria
procedente. [...] La norma e' [...] la risultante di un
bilanciamento, operato dal legislatore, tra l'esigenza di limitare il
rientro dell'immigrato irregolare nel territorio dello Stato una
volta che l'espulsione e' stata eseguita (stante anche la difficolta'
concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessita' che i
reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano
puniti. E' in cio' che risiede il "diminuito interesse dello Stato
alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio"
(ordinanza n. 142 del 2006). Particolarmente indicativo di questo
bilanciamento e' che tra le condizioni ostative all'espulsione dello
straniero, che possono giustificare il diniego di nulla osta
all'espulsione da parte dell'autorita' giudiziaria procedente, vi sia
- oltre alle specifiche e contingenti esigenze processuali sopra
richiamate - anche, piu' in generale, l'"interesse della persona
offesa", che necessariamente deve essere tenuto in conto
dall'autorita' giudiziaria procedente, in occasione del rilascio del
nulla osta, e poi anche dal giudice chiamato a pronunciare la
sentenza di non luogo a procedere».
La Corte ha poi sottolineato che «questa regola di settore -
ossia la sopravvenuta improcedibilita' dell'azione penale quale
conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione dell'immigrato
irregolare - e' formulata dalla disposizione censurata in termini
generali, con riferimento a tutti i reati essendo venuta meno
l'eccezione, originariamente contemplata dal comma 3-sexies dello
stesso art. 13, per reati particolarmente gravi».
Dopo avere ricordato che l'interpretazione estensiva e
adeguatrice della norma aveva consentito l'applicazione della stessa
anche alle ipotesi di citazione diretta a giudizio, per le ipotesi in
cui il pubblico ministero non avesse ancora emesso il decreto di
citazione, la Corte ha affermato che «la stessa esigenza di
adeguamento a Costituzione sussiste anche se il decreto di citazione
diretta e' stato emesso benche' l'esecuzione dell'espulsione sia gia'
avvenuta»; in tal caso - quale che sia la causa (mancata
comunicazione del questore al pubblico ministero dell'avvenuta
esecuzione dell'espulsione o altro) - non si puo' «giustificare, come
inconveniente di fatto, un trattamento differenziato, quale sarebbe
la mancata applicazione della regola dell'improcedibilita'
sopravvenuta nonostante l'espulsione sia avvenuta prima
dell'emissione del decreto (di citazione diretta) (1) Le fattispecie
sono analoghe e pienamente comparabili in ragione del decisivo
elemento comune costituito dall'esecuzione dell'espulsione prima
dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio».
La conseguenza che la Corte riteneva ineluttabile - stante la
violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza e
l'impossibilita' di un'interpretazione adeguatrice - era
l'illegittimita' costituzionale della norma censurata nella parte in
questione.
2.4 Gli stessi argomenti paiono suggerire l'illegittimita'
costituzionale della norma in questione anche nella parte in cui non
consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere
nelle ipotesi in cui nonostante la gia' intervenuta espulsione
(amministrativa) - il giudice dell'udienza preliminare abbia comunque
emesso il decreto che dispone il giudizio.
Anche in questo caso - una volta rilevato che, per effetto del
citato bilanciamento d'interessi, la regola di settore (ossia la
sopravvenuta improcedibilita' dell'azione penale quale conseguenza
dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione dell'immigrato irregolare)
e' formulata dalla disposizione censurata in termini generali, con
riferimento a tutti i reati non pare potersi giustificare, come
inconveniente di fatto, un trattamento differenziato, quale sarebbe
la mancata applicazione della regola dell'improcedibilita'
sopravvenuta nonostante l'espulsione sia avvenuta prima
dell'emissione del decreto che dispone il giudizio.
Anche in questo caso le fattispecie sono analoghe e pienamente
comparabili in ragione del decisivo elemento comune costituito
dall'esecuzione dell'espulsione prima dell'emissione del
provvedimento che dispone il giudizio.
2.5 Anche in questo caso - se la questione sara' accolta e quindi
se sara' rimosso l'impedimento testuale costituito dalla gia'
intervenuta emissione del decreto che dispone il giudizio - il
giudice potra', secondo le indicazioni fornite dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 270 del 2019, accertare le
condizioni previste per la pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere.
Piu' precisamente, potra' - eventualmente anche d'ufficio -
rilevare che l'espulsione dell'imputato e' stata eseguita prima
dell'emissione del decreto che dispone il giudizio e che ricorrono le
ulteriori condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a
procedere, in particolare che la richiesta del questore ex art. 13,
comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 sia stata assentita con il
nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente oppure, ove per le
piu' varie ragioni la richiesta del questore non vi sia stata (come
nel caso di specie), potra' « - per il rispetto che richiede il
principio di eguaglianza - verificare che sussistevano le condizioni
perche' il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con
riferimento all'interesse della persona offesa».
2.6 In subordine, si ritiene che alla citata conclusione si debba
giungere quanto meno nelle ipotesi in cui - per errore o per le piu'
varie ragioni - si sia proceduto con richiesta di rinvio a giudizio e
udienza preliminare in relazione a reati per i quali sarebbe stata
possibile l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.
In questi casi (tra cui quello in esame), se il decreto che
dispone il giudizio e' stato emesso nonostante la gia' intervenuta
espulsione (amministrativa) dello straniero irregolare, la
circostanza che sia stata tenuta l'udienza preliminare non pare
giustificare - a parita' di titolo di reato - un trattamento
differenziato rispetto all'ipotesi in cui vi sia stato un decreto di
citazione diretta a giudizio.
Peraltro nel caso di specie il titolo di reato contestato
all'imputato e' il medesimo (furto in abitazione) che era contestato
nel procedimento in cui era sollevata la questione poi decisa dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019.
(1) Parentesi dello scrivente.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n.
87/1953, ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non
manifestamente infondata:
Solleva questione di legittimita' costituzionale - per
violazione dell'art. 3 della Costituzione - della norma di cui
all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio
1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che
dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura
penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione
dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso
il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le
condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
In subordine, della norma di cui all'art. 13, comma 3-quater,
decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non
prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi
dell'art. 429 del codice di procedura penale per reati che di per se'
consentirebbero la citazione diretta a giudizio, il giudice possa
rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero
e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per
pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale
della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso;
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale;
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura
panale.
Firenze, 24 marzo 2025
Il Giudice: Attina'
Oggetto:
Straniero – Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen., che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater.
- Costituzione, art. 3.
In subordine: Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen. per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater.
- Costituzione, art. 3.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 13 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Camera di Consiglio del 3 novembre 2025 rel. SANDULLI M. A.
Testo dell'ordinanza
N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2025 Ordinanza del 24 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di G. L.. Straniero - Espulsione amministrativa dell'imputato straniero - Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio - Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., che il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. In subordine: Espulsione amministrativa dell'imputato straniero - Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio - Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen. per reati che di per se' consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3-quater. (GU n. 20 del 14-05-2025) TRIBUNALE DI FIRENZE Prima Sezione penale Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di L. G., (...), nato in ... il ... elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma; difeso d'ufficio dall'avv. Rossella De Luca del Foro di Firenze; Imputato del seguente reato: art. 624-bis del codice penale perche' introducendosi mediante effrazione all'interno dell'appartamento sito in viale ... nr ... di proprieta' di C. V. si impossessava di una penna d'oro. Commesso in ... tra il ... ed il ..., sentite le parti all'udienza odierna; Premesso che in ragione del decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup di Firenze il 14 maggio 2024, pende dinanzi a questo giudice il processo nei confronti del L. per il reato sopra indicato; Premesso in particolare che: con atto del 23 ottobre 2023 il pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze richiedeva il rinvio a giudizio di L. per il reato sopra indicato; seguiva in data 1° dicembre 2023 il decreto di fissazione dell'udienza preliminare; in data 5 dicembre 2023 il prevenuto, identificato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria (Roma), riceveva la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato sopra indicato (verbale della Questura di Roma, ufficio immigrazione del 5 dicembre 2023); contestualmente nominava un difensore di fiducia (avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma, poi rinunciante) ed eleggeva un domicilio per le notifiche; in data 14 maggio 2024 all'esito dell'udienza preliminare - in cui l'imputato (che aveva ricevuto la notifica a mani dell'avviso di udienza e che era assistito da difensore di fiducia) era rimasto assente - il Gup emetteva il decreto ex art. 429 del codice di procedura penale, disponendo che il giudizio proseguisse dinanzi al presente giudice all'udienza del 2 dicembre 2024; all'udienza del 2 dicembre 2024 il giudice, preso atto della rinuncia (intervenuta in data 29 novembre 2024) del difensore di fiducia avv. Antonino Lastoria, rinviava il processo al fine di consentire l'individuazione di un difensore d'ufficio; poiche' nella citata rinuncia il difensore aveva accennato a difficolta' nel contattare l'assistito, che era stato espulso dal territorio italiano, il giudice disponeva inoltre acquisirsi presso la Questura di Roma - Ufficio immigrazione l'eventuale provvedimento amministrativo o giudiziario di espulsione dell'imputato e la documentazione circa la relativa esecuzione; in data 18 marzo 2025 perveniva in cancelleria copia degli atti relativi all'intervenuta espulsione amministrativa del prevenuto: dagli stessi emerge che il prevenuto - cittadino extracomunitario gia' irregolarmente presente sul territorio italiano - era espulso dalla Questura di Roma dal territorio nazionale in forza del provvedimento del 15 novembre 2023 del Prefetto di Roma (ex art. 13 decreto legislativo n. 286/1998), con accompagnamento in data 8 gennaio 2024 alla frontiera aerea e successivo imbarco (gli operanti hanno dato atto di avere visto partire l 'imputato a bordo di aereo diretto a ... alle ore ... dell'...); dai citati atti emerge altresi' che, prima di dare corso all'espulsione, la Questura di Roma - rilevato nella banca dati interforze SDI che a carico del predetto pendeva un (diverso) procedimento presso la Procura di Roma - con nota del 15 novembre 2023 domandava alla stessa Procura di Roma il nullaosta previsto dall'art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998; non risulta viceversa che la questura procedente abbia ne' rilevato la pendenza del presente procedimento (di cui pur in data 5 dicembre 2023 redigeva il verbale d'identificazione e notificava al prevenuto alcuni atti) ne' conseguentemente richiesto all'autorita' giudiziaria fiorentina il previsto nulla osta; all'udienza odierna, preso atto della citata documentazione, il giudice interpellava le parti: la difesa (era stato medio tempore nominato un difensore d'ufficio) domandava sentenza di non luogo a procedere in ragione dell'intervenuta espulsione: il pubblico ministero si opponeva e chiedeva procedersi oltre; la persona offesa non risulta essere mai comparsa, ne' (quanto meno nel fascicolo del dibattimento) sono presenti memorie della medesima; non e' ancora stata dichiarata l'apertura del dibattimento; Ritenuto necessario, per poter addivenire ad una corretta decisione circa l'apertura del dibattimento e la successiva istruttoria o piuttosto l'emissione immediata di una sentenza di non luogo a procedere, il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; in subordine, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale per reati che di per se' consentirebbero la citazione diretta a giudizio, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; Osserva 1. Rilevanza della questione e impossibilita' di un'interpretazione conforme 1.1 La citata disposizione di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286/1998 prevede che - nei casi di espulsione amministrativa dello straniero extracomunitario di cui ai commi precedenti - «il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere». Con sentenza n. 270 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' del citato articolo «nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere». Pende peraltro al momento altra questione di legittimita' costituzionale - sollevata dal Gup presso il Tribunale di Pesaro con ordinanza del 30 ottobre 2024 (Reg. ordinanza n. 216 del 2024) - avente ad oggetto la mancata previsione di analoga disciplina per l'ipotesi in cui il cittadino straniero sia stato espulso in forza di un provvedimento giudiziario (la norma censurata e' l'art. 16, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998). 1.2 Nel caso in esame si e' di fronte ad una espulsione amministrativa del cittadino extracomunitario (irregolare sul territorio), eseguita dalla Polizia di Stato mediante accompagnamento fisico alla frontiera aerea e successivo imbarco. 1.3 L'espulsione e' effettivamente avvenuta (in data 8 gennaio 2024) prima che fosse emesso il decreto che dispone il giudizio (in data 14 maggio 2024). In particolare, il Gup - cui non e' stato chiesto il previsto nulla osta - ha emesso il citato decreto ignorando l'intervenuta espulsione. 1.4 Il tenore letterale univoco dell'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286/1998, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere «se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio», non consente l'applicazione della medesima regola all'ipotesi di specie, in cui il decreto che dispone il giudizio - pur a fronte di un'espulsione gia' intervenuta - e' stato gia' emesso. 1.5 Del resto, la giurisprudenza costante della Corte di cassazione (cosi', tra le altre, Cassazione sez. 3. sentenza n. 29913 del 23 giugno 2011 Rv. 250665, Cassazione sez. 6. sentenza n. 12830 del 28 marzo 2012 Rv. 252587, Cassazione sez. 1, sentenza n. 47454 del 30 ottobre 2013 Rv. 257471, Cassazione sez. 5, sentenza n. 30929 del 9 marzo 2016 Rv. 267697), ormai assurta a diritto vivente, afferma - in piena aderenza al dato letterale - che «La pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non e' consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente». 1.6 Ne' puo' emettersi nel caso di specie sentenza di non luogo a procedere in forza della citata sentenza n. 270 del 2019, avendo in tale occasione la Corte costituzionale esteso l'ambito applicativo della norma censurata all'ipotesi in cui nonostante la gia' intervenuta espulsione - sia gia' stato emesso dal pubblico ministero il decreto di citazione diretta a giudizio, laddove nel caso di specie si e' tenuta l'udienza preliminare e all'esito della stessa il giudice ha emesso il decreto ex art. 429 del codice di procedura penale. Si tratta di un'ipotesi distinta, per quanto analoga. Il tenore letterale della norma, pur oggetto della citata sentenza manipolativa, non pare consentire dunque l'applicazione della medesima regola al caso in cui - nonostante la gia' intervenuta espulsione - sia stato emesso dal Gup un decreto che dispone il giudizio. Si tratterebbe di un'applicazione analogica e la giurisprudenza della Corte di cassazione afferma costantemente che la norma in questione, in quanto introduttiva di una causa d'improcedibilita', non e' suscettibile di applicazione analogica (la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2019, con riguardo all'ipotesi all'epoca sottopostale non riteneva praticabile un'interpretazione adeguatrice «cosi' fortemente manipolativa del dato testuale»). 1.7 D'altro canto, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019, la Corte di cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 7713 del 20 aprile 2023 dep. 22 febbraio 2024 Rv. 285957) - in un caso in cui era contestato il reato ex art. 73, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (e quindi verosimilmente si era tenuta l'udienza preliminare, anche se la questione non e' approfondita nella sentenza) e l'imputato era stato espulso prima dell'emissione del decreto ex art. 429 codice di procedura penale - ha disatteso la doglianza difensiva affermando che la norma di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286/1998 non poteva trovare applicazione per il motivo che l'espulsione era stata eseguita senza che risultasse essere stato chiesto all'autorita' giudiziaria il previsto nulla osta. La Corte di cassazione ha dunque implicitamente ritenuto non applicabile al citato caso il principio affermato nella sentenza n. 270 del 2019, nella quale la Corte costituzionale aveva affermato che - nei casi di citazione diretta a giudizio in cui l'espulsione sia avvenuta prima dell'emissione del decreto - se non e' stato richiesto il nulla osta «non di meno puo' il giudice - per il rispetto che richiede il principio di eguaglianza - verificare che sussistevano le condizioni perche' il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con riferimento all'interesse della persona offesa». 1.8 In definitiva, in ragione del tenore letterale della norma e dell'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza di legittimita', non risulta praticabile un'interpretazione costituzionalmente conforme. Pare dunque necessaria - per consentire il rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - una dichiarazione di illegittimita' costituzionale. 1.9 Un'ulteriore precisazione pare necessaria. Nel caso di specie - benche' fosse fin dal principio oggetto di contestazione il solo reato ex art. 624-bis del codice penale, per il quale secondo la pressoche' costante giurisprudenza di legittimita' si procede con citazione diretta a giudizio (si vedano, anche dopo i recenti inasprimenti sanzionatori, Cassazione sez. 4, sentenza n. 1792 del 16 ottobre 2018 Rv. 275078 - 01; Cassazione sez. 5, sentenza n. 9601 del 2021; Cassazione sez. 5, sentenza n. 28694 del 19 maggio 2022 Rv. 283578 - 01; Cassazione sez. 2, sentenza n. 14509 del 2023) - il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio. Questo giudice ignora le ragioni di tale scelta, forse legata alle incertezze originate nella giurisprudenza di merito dai citati inasprimenti sanzionatori; ad ogni modo, nella sede attuale non resta che prendere atto del fatto che il pubblico ministero ha optato per tale modalita' di esercizio dell'azione penale e il Gup all'esito dell'udienza preliminare ha emesso il decreto che dispone il giudizio; d'altro canto - come ritenuto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 14509 del 3 marzo 2023 - in relazione ai reati per i quali e' possibile la citazione diretta a giudizio, la strada eventualmente seguita della adozione della richiesta di rinvio a giudizio costituisce un'opzione procedimentale che, «pur non prevista per i reati per cui si procede, e' tuttavia maggiormente garantista per l'imputato e, per questa ragione, non suscettibile di dar luogo a nullita'». In ragione di quanto precede, questo giudice non puo' che limitarsi a prendere atto della circostanza che si sia seguita la strada della richiesta di rinvio a giudizio e quindi dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio. A tale fattispecie, come si e' gia' rilevato, non e' applicabile la norma quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019, che fa riferimento ai procedimenti con citazione diretta a giudizio. 2. Non manifesta infondatezza 2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. 2.2 La questione che s'intende sollevare attiene alla violazione dell'art. 3 della Costituzione e appare del tutto analoga a quella gia' affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019: in detta occasione la norma era censurata rispetto ai procedimenti a citazione diretta a giudizio, in particolare con riguardo all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevasse che - nonostante la gia' intervenuta espulsione - fosse comunque stato emesso dal pubblico ministero il decreto di citazione diretta a giudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere; ora la norma e' censurata rispetto ai procedimenti con udienza preliminare, in particolare con riguardo all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che - nonostante la gia' intervenuta espulsione - sia comunque stato emesso dal giudice dell'udienza preliminare il decreto che dispone il giudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. In quella sede la norma era stata censurata anche con riguardo alla dedotta violazione degli articoli 24, 101 e 111 della Costituzione (in relazione al fatto che l'atto preclusivo era posto in essere dal Pm, prima che la difesa potesse svolgere le proprie prerogative), aspetti ora non pertinenti, ma la Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2019 ha ritenuto assorbiti detti ulteriori profili e basato la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale sulla sola violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione). 2.3 Nella citata sentenza n. 270 del 2019 la Corte costituzionale, dopo avere ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, ha ribadito che la norma in esame «prevede in generale [...] una sopravvenuta condizione di non procedibilita' dell'azione penale per il reato commesso nel territorio dello Stato dall'immigrato irregolare allorche' l'esecuzione della sua espulsione (amministrativa) intervenga prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio; espulsione condizionata alla verificata insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 3 della stessa disposizione e connesse a specifiche esigenze processuali nonche' all'interesse della persona offesa, che possono giustificare il diniego di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria procedente. [...] La norma e' [...] la risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l'esigenza di limitare il rientro dell'immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l'espulsione e' stata eseguita (stante anche la difficolta' concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessita' che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano puniti. E' in cio' che risiede il "diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio" (ordinanza n. 142 del 2006). Particolarmente indicativo di questo bilanciamento e' che tra le condizioni ostative all'espulsione dello straniero, che possono giustificare il diniego di nulla osta all'espulsione da parte dell'autorita' giudiziaria procedente, vi sia - oltre alle specifiche e contingenti esigenze processuali sopra richiamate - anche, piu' in generale, l'"interesse della persona offesa", che necessariamente deve essere tenuto in conto dall'autorita' giudiziaria procedente, in occasione del rilascio del nulla osta, e poi anche dal giudice chiamato a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere». La Corte ha poi sottolineato che «questa regola di settore - ossia la sopravvenuta improcedibilita' dell'azione penale quale conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione dell'immigrato irregolare - e' formulata dalla disposizione censurata in termini generali, con riferimento a tutti i reati essendo venuta meno l'eccezione, originariamente contemplata dal comma 3-sexies dello stesso art. 13, per reati particolarmente gravi». Dopo avere ricordato che l'interpretazione estensiva e adeguatrice della norma aveva consentito l'applicazione della stessa anche alle ipotesi di citazione diretta a giudizio, per le ipotesi in cui il pubblico ministero non avesse ancora emesso il decreto di citazione, la Corte ha affermato che «la stessa esigenza di adeguamento a Costituzione sussiste anche se il decreto di citazione diretta e' stato emesso benche' l'esecuzione dell'espulsione sia gia' avvenuta»; in tal caso - quale che sia la causa (mancata comunicazione del questore al pubblico ministero dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione o altro) - non si puo' «giustificare, come inconveniente di fatto, un trattamento differenziato, quale sarebbe la mancata applicazione della regola dell'improcedibilita' sopravvenuta nonostante l'espulsione sia avvenuta prima dell'emissione del decreto (di citazione diretta) (1) Le fattispecie sono analoghe e pienamente comparabili in ragione del decisivo elemento comune costituito dall'esecuzione dell'espulsione prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio». La conseguenza che la Corte riteneva ineluttabile - stante la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza e l'impossibilita' di un'interpretazione adeguatrice - era l'illegittimita' costituzionale della norma censurata nella parte in questione. 2.4 Gli stessi argomenti paiono suggerire l'illegittimita' costituzionale della norma in questione anche nella parte in cui non consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi in cui nonostante la gia' intervenuta espulsione (amministrativa) - il giudice dell'udienza preliminare abbia comunque emesso il decreto che dispone il giudizio. Anche in questo caso - una volta rilevato che, per effetto del citato bilanciamento d'interessi, la regola di settore (ossia la sopravvenuta improcedibilita' dell'azione penale quale conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione dell'immigrato irregolare) e' formulata dalla disposizione censurata in termini generali, con riferimento a tutti i reati non pare potersi giustificare, come inconveniente di fatto, un trattamento differenziato, quale sarebbe la mancata applicazione della regola dell'improcedibilita' sopravvenuta nonostante l'espulsione sia avvenuta prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio. Anche in questo caso le fattispecie sono analoghe e pienamente comparabili in ragione del decisivo elemento comune costituito dall'esecuzione dell'espulsione prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio. 2.5 Anche in questo caso - se la questione sara' accolta e quindi se sara' rimosso l'impedimento testuale costituito dalla gia' intervenuta emissione del decreto che dispone il giudizio - il giudice potra', secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2019, accertare le condizioni previste per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Piu' precisamente, potra' - eventualmente anche d'ufficio - rilevare che l'espulsione dell'imputato e' stata eseguita prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio e che ricorrono le ulteriori condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere, in particolare che la richiesta del questore ex art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 sia stata assentita con il nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente oppure, ove per le piu' varie ragioni la richiesta del questore non vi sia stata (come nel caso di specie), potra' « - per il rispetto che richiede il principio di eguaglianza - verificare che sussistevano le condizioni perche' il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con riferimento all'interesse della persona offesa». 2.6 In subordine, si ritiene che alla citata conclusione si debba giungere quanto meno nelle ipotesi in cui - per errore o per le piu' varie ragioni - si sia proceduto con richiesta di rinvio a giudizio e udienza preliminare in relazione a reati per i quali sarebbe stata possibile l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. In questi casi (tra cui quello in esame), se il decreto che dispone il giudizio e' stato emesso nonostante la gia' intervenuta espulsione (amministrativa) dello straniero irregolare, la circostanza che sia stata tenuta l'udienza preliminare non pare giustificare - a parita' di titolo di reato - un trattamento differenziato rispetto all'ipotesi in cui vi sia stato un decreto di citazione diretta a giudizio. Peraltro nel caso di specie il titolo di reato contestato all'imputato e' il medesimo (furto in abitazione) che era contestato nel procedimento in cui era sollevata la questione poi decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019. (1) Parentesi dello scrivente. P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata: Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 3 della Costituzione - della norma di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; In subordine, della norma di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale per reati che di per se' consentirebbero la citazione diretta a giudizio, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero e' stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale; Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura panale. Firenze, 24 marzo 2025 Il Giudice: Attina'