Reg. ord. n. 85 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/05/2025 n. 21
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 31/03/2025
Tra: L. S.M.
Oggetto:
Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciato automatismo della disposizione – Deroga alla regola generale di cui all’art. 165 cod. pen. – Preclusione della valutazione discrezionale da parte del giudice anche con riguardo a soggetti del tutto incensurati – Violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza.
-Codice penale, art. 635, quinto comma.
-Costituzione, art. 3.
In subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata applicazione ai fatti di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – Deroga alla regola generale di cui all’art. 165 cod. pen. – Preclusione della valutazione discrezionale da parte del giudice anche con riguardo a soggetti del tutto incensurati – Disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose per il quale non è prevista analoga disposizione.
-Codice penale, art. 635, quinto comma.
-Costituzione, art. 3.
In ulteriore subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata applicazione ai fatti di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – Preclusione della valutazione discrezionale da parte del giudice anche con riguardo a soggetti del tutto incensurati – Deroga alla regola generale di cui all’art. 165 cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose per il quale non è prevista analoga disposizione.
-Codice penale, art. 635, quinto comma.
-Costituzione, art. 3.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 635
Co. 5
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. ANTONINI
Testo dell'ordinanza
N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2025
Ordinanza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di L. S.M..
Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena -
Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla
durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
In subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione
condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna -
Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo
comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all'art. 625,
primo comma, n. 7, cod. pen.
In ulteriore subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione
condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna -
Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo
comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per necessita' o
per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi
dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
- Codice penale, art. 635, quinto comma.
(GU n. 21 del 21-05-2025)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il giudice dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di A) S M L (CUI) nato in il ; identificato
con carta d'identita' rilasciata dal Comune di Firenze; elettiv.
domiciliato presso l'avv. Elisa Baldocci del foro di Firenze
(elezione nell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato presentata il 20 febbraio 2023);
libero assente;
difeso dall'avv. di ufficio Gianni Mannucci del foro di Firenze
(nomina in data 29 dicembre 2023);
imputato del delitto di cui all'art. 635, comma II n. 1, in
relazione all'art. 625 n. 7, codice penale per avere, lanciando
volontariamente fuori dalla finestra della sua abitazione alcune
lattine di birra, una bici ed un manubrio da palestra, deteriorato
l'autovettura marca Citroen modello C3 di colore , targata di
proprieta' di M A parcheggiata in via ;e sotto la finestra
dell'indagato.
In premesso che: con decreto del pubblico ministero S M L
era citato a giudizio per il reato di danneggiamento di cosa esposta
alla pubblica fede ai sensi degli articoli 635 comma 2 n. 1 e 625 n.
7 c.p.;
nell'ambito del processo si e' costituita parte civile la
persona offesa A M ;
l'istruttoria si e' svolta con l'audizione di vari testimoni:
la persona offesa A M l'assistente A B della Polizia di
Stato e S L , all'epoca vicina di casa dell'imputato;
all'udienza odierna le parti illustravano le rispettive
conclusioni. In particolare il pubblico ministero chiedeva la
condanna dell'imputato per il reato ascritto alla pena di mesi nove
di reclusione; la Difesa di parte civile chiedeva la condanna
dell'imputato previa dichiarazione di responsabilita', al
risarcimento del danno, oltre refusione delle spese processuali; la
Difesa dell'imputato chiedeva l'assoluzione;
rilevato che:
A) Dall'istruttoria svolta e' emerso che nella serata del
qualcuno lanciava vari oggetti (tra cui una bicicletta e alcune
lattine di birra) dal balcone di un appartamento, sito al terzo piano
di via ;
B) cosi' facendo, il predetto danneggiava un'autovettura
Citroen C3 (di proprieta' di A M ) parcheggiata in strada in
corrispondenza del citato balcone (e dunque esposta per consuetudine
alla pubblica fede); in particolare, venivano danneggiati il
parabrezza e il tettuccio del veicolo;
B) l'autore della condotta, poiche' si affacciava al balcone,
certamente vedeva che in strada immediatamente sotto, era
parcheggiato il veicolo; ha inoltre lanciato una pluralita' di
oggetti, quindi certamente si e' rappresentato e ha voluto il
danneggiamento del veicolo sottostante;
C) risulta inoltre provato con la necessaria certezza che
autore della citata condotta sia stato l'attuale imputato, deponendo
in tal senso plurimi indizi, gravi e concordanti: il balcone da cui
gli oggetti erano lanciati era quello di pertinenza dell'appartamento
in cui viveva l'imputato unitamente ad una sorella e a uno zio; la
teste oculare L ha riferito che a gettare gli oggetti era un uomo
apparentemente di giovane eta' (con capelli lisci e neri) e tra i
soggetti occupanti l'appartamento, l'imputato era l'unico rispondente
a tale descrizione poco dopo i fatti al momento dell'arrivo della
Polizia di Stato, l'imputato era rinvenuto nella stanza cui aderiva
il citato balcone, addormentato e in palese stato di ebbrezza; la
stanza in cui egli si trovava era completamente sottosopra ed erano
presenti varie lattine di birra dato coerente con il rinvenimento
delle lattine di birra nei pressi dell'automobile danneggiata);
svegliato dagli agenti, l'imputato assumeva un contegno aggressivo;
la persona offesa ha dichiarato che quella sera, mentre attendeva in
strada che la Polizia terminasse l'intervento, le si avvicino' un
uomo dicendo che abitava con il soggetto che aveva lanciato gli
oggetti e che anch'egli era stato danneggiato, in quanto la
bicicletta lanciata era sua (l'ass. B ha riferito che la
bicicletta fu poco dopo restituita al proprietario, lo zio
dell'imputato);
D) Il fatto non puo' ritenersi di particolare tenuita' ai
sensi dell'art. 131-bis codice penale in ragione dell'entita' dei
danni cagionati alla persona offesa;
E) tenuto conto delle modalita' della condotta del contesto,
dei danni cagionati e dell'incensuratezza dell'imputato, il
trattamento sanzionatorio puo' senz'altro essere mantenuto entro il
limite dei due anni di reclusione rilevante ai fini della concessione
della sospensione condizionale della pena;
F) per quanto non richiesto espressamente, il beneficio della
sospensione condizionale della pena in sede di giudizio ordinario
puo' essere concesso d'ufficio dal giudice, sempreche' non sussista
un prevalente interesse contrario dell'imputato in relazione alla
lievita' della sanzione inflittagli (cfr. Cass. 28690 del 9 febbraio
201 rv 270588; Cass. 26633 del 10 giugno 2008 rv 240858); nel caso di
specie non vi e' stata manifestazione di un interesse contrario
dell'imputato, ne' - considerate la natura detentiva della pena
comminata dalla norma incriminatrice e la cornice edittale - si
reputa che possa sussistere un simile interesse contrario;
G) l'imputato non si e' opposto alla subordinazione della
sospensione condizionale della pena alla prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita';
H) quanto alla concessione di detto beneficio, per poter
addivenire ad una corretta decisione appare necessario il
pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita'
costituzionale dell'art. 635 comma 5 c.p.; in subordine, in ordine
alla legittimita' costituzionale dell'art. 635 comma 5 codice penale
nella parte in cui si applica ai fatti di cui all'art. 635 comma 2 n.
1 codice penale commessi sulle cose indicate all'art. 625 comma 1 n.
7 c.p.; in ulteriore subordine, in ordine alla legittimita'
costituzionale dell'art. 635 comma 5 codice penale nella parte in cui
si applica ai fatti di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 codice penale
commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7
c.p.
cio' premesso,
Osserva
1. Rilevanza delle questioni
1.1 Come si e' gia' evidenziato, risulta provata la
responsabilita' dell'imputato per il fatto ascrittogli.
1.2 E' corretta la qualificazione come danneggiamento di cosa
esposta per consuetudine alla pubblica fede (autovettura parcheggiata
sulla pubblica via).
1.3 Considerata la cornice edittale (reclusione da sei mesi a
tre anni), risulta certamente adeguata al fatto in contestazione una
pena inferiore ai due anni di reclusione.
1.4 L'imputato e' incensurato e il fatto risulta occasionale,
legato allo stato di ebbrezza e verosimilmente al particolare
contesto di quel periodo storico (l'emergenza sanitaria era appena
iniziata; le persone non potevano uscire di casa in ragione del c.d.
lock down).
1.5 Si puo' dunque formulare una prognosi favorevole per il
futuro circa l'astensione dalla commissione di ulteriori fatti di
reato, con conseguente possibile concessione della sospensione
condizionale della pena che si ritiene nel caso concreto utile in
relazione alla prevenzione di ulteriori reati e alla rieducazione del
soggetto.
1.6 In base alla disciplina generale di cui all'art. 165 codice
penale - tenuto conto dell'occasionalita' del fatto, del contesto
peculiare in cui avveniva della giovane eta' dell'imputato al momento
del fatto e della sua incensuratezza - sarebbe possibile concedere la
sospensione condizionale della pena senza subordinare la stessa ad
alcuno degli obblighi previsti dallo stesso art. 165 comma 1 codice
penale;
1.7 Ai sensi dell'art. 635 comma 5 codice penale per i reati di
cui ai commi precedenti e quindi anche comma 1 n. 7 codice penale -
«la sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,
ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita'
non retribuita a favore della collettivita' per un tempo
determinato».
1.8 Come si evince dal tenore letterale della citata
disposizione con riguardo ai delitti di danneggiamento di cui
all'art. 635 codice penale la subordinazione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione non retribuita a favore
della collettivita' e' obbligatoria e non facoltativa, come invece
nell'ipotesi generale disciplinata dall'art. 165 codice penale
Il carattere obbligatorio della subordinazione nell'ipotesi del
danneggiamento e' stato inoltre espressamente affermato dalla Corte
di Cass.. Si veda ad esempio la Sez. 3 n. 50004 del 2014 «[...] 635
codice penale da quella delineata nell'art. 165 c.p., tenuto anche
conto del fatto che nel primo caso la subordinazione e' obbligatoria
e nel secondo caso semplicemente facoltativa, l'espressione secondo
le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna» non
puo' che riferirsi, per ragioni di ordine sistematico e logico alla
seconda delle due forme di subordinazione (cioe' quella della
prestazione di attivita' retribuita a favore della collettivita'), in
quanto solo per quest'ultima e' ipotizzabile una indicazione dei
criteri e delle regole per rendere la prestazione dell'attivita'
idonea al reinserimento del condannato e alla fruizione di benefici
nel trattamento sanzionatorio [...]» (nell'occasione la Corte
affermava altresi' che l'indicazione dell'obbligo di eliminare le
conseguenze dannose o pericolose del reato non necessita di
particolari specificazioni da parte del giudice).
1.9 In ragione della norma censurata questo giudice dovrebbe
quindi subordinare la sospensione condizionale della pena
all'eliminazione delle conseguenze del reato ovvero alla prestazione
di attivita' non retribuita a favore della collettivita', cui
l'imputato non si e' opposto (in caso d'impossibilita' di
eliminazione delle conseguenze del reato e di opposizione alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita'
si dovrebbe negare la sospensione condizionale).
1.10 Ove la citata norma fosse dichiarata costituzionalmente
illegittima con riguardo ai reati di danneggiamento di una delle cose
indicate all'art. 625 comma 1 n. 7 codice penale (o anche solo di
danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede), la sospensione
condizionale della pena potrebbe viceversa essere concessa secondo le
modalita' ordinarie, senza essere subordinata ad alcuna previsione.
2. Non manifesta infondatezza. La questione sollevata in via
principale
2.1 Ai sensi dell'art. 165 comma 1 codice penale «La
sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della
somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente
assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza
a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore
della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna. Il secondo comma dell'art. 165
prevede poi che La sospensione condizionale della pena, quando e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata
all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
2.2 Come evidenziato recentemente dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 32939 del 27 aprile 2023), «una
cosa e' l'obbligo di restituzione a favore della parte civile (che
rientra nel danno civilistico), altra e diversa cosa e'
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (cd.
danno criminale)»; la Suprema Corte ha poi precisato che «il danno
civilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla
prima parte dell'art. 165, primo comma, codice penale, riguarda le
ipotesi del risarcimento del danno e della restituzione dei beni
conseguiti per effetto del reato. Entrambe richiedono la costituzione
in giudizio della parte civile. Al contrario, il danno criminale, con
evidente connotazione pubblicistica e disciplinato dalla seconda
parte dell'art. 165, primo comma, codice penale , riguarda
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e,
quindi, il cosiddetto danno criminale che prescinde dalla
costituzione in giudizio della parte civile».
2.3 L'art. 635 comma 5 codice penale prevede: «Per i reati di
cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della
pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita'
per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della
pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella
sentenza di condanna».
2.4 La citata norma, ponendo il vincolo della necessaria
subordinazione della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione delle conseguenze de reato ovvero - se il condannato
non si oppone - alla prestazione di attivita' non retribuita a favore
della collettivita' deroga quindi alla regola generale di cui
all'art. 165 comma 1 c.p. anche per chi non abbia mai fruito della
sospensione condizionale (anche quindi per gli incensurati), la
concessione del beneficio in caso condizionale (anche quindi per gli
incensurati), in caso di danneggiamento deve - non puo' - essere
subordinata all'eliminazione delle conseguenze del reato ovvero, se
il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' retribuita
a favore della collettivita'.
Tale regola speciale dettata dall'art. 635 comma 5 codice penale
per i reati di danneggiamento coincide peraltro parzialmente con
quella dettata dall'art. 165 co. 1, codice penale per coloro che
abbiano gia' precedentemente fruito della sospensione condizionale
(con la differenza che quest'ultimo caso la concessione del beneficio
puo', alternativamente, essere subordinata egli altri obblighi
specificati nel primo comma dell'art. 165 c.p.).
2.5 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 635 comma 5 codice penale per violazione del principio
di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
2.6 La norma qui censurata - introdotta dall'art. 3 comma 2
legge n. 94/2009 con la finalita' in base ai lavori preparatori della
«repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari» (relazione in
commissione alla Camera dei deputati (1) pare infatti prevedere
irragionevolmente un automatismo.
A proposito della subordinazione facoltativa prevista dall'art.
165 comma 1, codice penale la Corte Costituzionale nella sentenza n.
49 del 1975 ha rilevato che «la facolta' del giudice di imporre la
condizione in esame, risponde ad una apprezzabile esigenza di
politica legislativa penale, in quanto costituisce uno strumento
diretto, da un lato, a tutelare, con l'interesse della persona
offesa, quello, pubblico, alla eliminazione delle conseguenze dannose
degli illeciti penali e, dall'altro lato, a garantire che il
comportamento del reo, successivamente alla condanna, si adegui
concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui realizzazione,
come si evince dall'art. 164 codice penale, costituisce lo scopo
precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della
pena, ed e' indubbiamente testimoniato, fra l'altro, dalla
circostanza, di per se' rivelatrice, dell'effettuato risarcimento del
danno».
La Corte ha poi nella stessa pronuncia sottolineato che la
subordinazione o meno della sospensione condizionale ai sensi
dell'art. 165 comma 1 codice penale deve essere il frutto di una
«valutazione, motivata ma discrezionale»; la Corte in quel caso -
alla luce delle censure sollevate dal rimettente, afferenti alle
possibili difficolta' economiche del condannato - ha sottolineato la
necessita' della valutazione della capacita' economica del condannato
e della concreta sua possibilita' di sopportare l'onere del
risarcimento pecuniario.
Alla luce della citata ratio (ribadita dalla Corte costituzionale
nella piu' recente sentenza n. 208 del 2024) pare pero' doversi
ritenere che la suddetta valutazione discrezionale da parte del
giudice debba avere riguardo anche a cio' che sia concretamente piu'
opportuno per «garantire che il comportamento del reo,
successivamente alla condanna si adegui concretamente a quel processo
di ravvedimento, la cui realizzazione, come si evince dall'art. 164
codice penale, costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso
della sospensione condizionale della pena».
Comprensibilmente, la subordinazione e' viceversa obbligatoria
nel caso in cui si tratti di concedere la sospensione condizionale a
chi ne abbia gia' precede caso, infatti, il precedente puo'
giustificare la presunzione da parte del non sufficienza ai fini del
percorso rieducativo del condannato della semplice minaccia di revoca
del beneficio, essendo necessario abbinare alla stessa uno degli
obblighi di cui all'art. 165 comma 1, c.p., si' da conferire al
beneficio un contenuto positivo.
2.7 Nel caso dell'art. 635 comma 5 c.p., viceversa, per il
danneggia modesta e a dolo generico - si inibisce qualunque
valutazione discrezionale da parte del giudice anche a fronte di
soggetti del tutto incensurati, rispetto ai quali la semplice
minaccia di revoca del beneficio potrebbe essere sufficiente al fine
di assicurare l'astensione dalla commissione di ulteriori reati.
3. Non manifesta infondatezza. Le questioni sollevate in via
subordinata
3.1 La violazione dell'art. 3 della Costituzione risulta ancor
piu' evidente, sotto il profilo della violazione del principio di
uguaglianza, avendo riguardo al differente trattamento riservato al
danneggiamento delle cose indicate all'art. 635 comma 2, n. 1 c.p.)
rispetto al furto degli stessi beni e in particolare al furto
aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 2 (per la violenza sulle
cose) e ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7 codice penale (perche'
commesso per l'appunto su detti beni).
3.2 Nella citata ipotesi il delitto di furto pluriaggravato
risulta costituire un reato complesso, nell'ambito del quale gli
elementi costitutivi del danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. 1
codice penale (da un lato il fatto di distruggere, disperdere,
deteriorare o rendere inservibile un bene altrui e dall'altro, la
peculiare caratteristica della cosa danneggiata rientrante in una
delle categorie di beni di cui all'art. 625 comma 1, n. 7 c.p.)
finiscono per integrare circostanze aggravanti del reato di furto,
per l'appunto ai sensi dell'art. 625 comma 1, n. 2 e 7 codice penale
(e' opportuno ricordare in proposito che ai sensi dell'art. 392
codice penale agli effetti della legge penale» e quindi anche ai fini
dell'art. 625 comma 1, n. 2 codice penale «si ha violenza sulle cose
allorche' la cosa ci viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata
la destinazione»).
3.3 L'assorbimento del reato di danneggiamento nel reato di
furto aggravato (sempreche' la violenza si trovi in rapporto
funzionale con l'esecuzione della condotta di furto) e' del resto
pacifico nella giurisprudenza di legittimita', anche successiva alla
modifica dell'art. 635 codice penale operata dal decreto legislativo
n. 7/2016; si vedano in particolare Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 25953
del 28 febbraio 2022 («il delitto di furto aggravato dalla violenza
sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle
medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in
rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto»,
fattispecie in cui la violenza era consistita nella forzatura della
portiera di un auto al fine di potersi impossessare di una
lampada-torcia custodita all'interno), Cass. Sez. 5 Sentenza n. 49571
del 23 settembre 2014 Rv. 261732-01 («Il delitto di furto aggravato
dalla violenza sulle cose non concorre con reato di danneggiamento
delle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova in
rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto»; nella
specie la violenza era consistita nella rottura del vetro di una
autovettura dalla quale erano stati sottratti tergicristalli, fari e
antenne) Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 13 aprile 2010 Rv. 247613 - 01
(«Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, nella
specie consistita nell'effrazione di una vetrata posta a protezione
del locale di un esercizio commerciale, assorbe il delitto di
danneggiamento delle cose medesime, perche' la violenza si trova in
rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto»), ma
anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5841 del 2019 Cass. Sez. 4, Sentenza
n. 11584 del 2018 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36333 del 2012, non
massimate.
3.4 Si deve peraltro rilevare che i delitti di danneggiamento e
di furto aggravato ex art. 625 comma 1 n. 2 e n. 7 codice penale
offendono il medesimo bene giuridico, il patrimonio come evidenzia
anche la collocazione topografica delle due norme nel medesimo titolo
tredicesimo del secondo libro del codice penale. In entrambi i
delitti, inoltre, al profilo dell'offesa al patrimonio si aggiungono
ulteriori profili legati alla natura pubblicistica dei beni o alla
loro esposizione alla pubblica fede o alla loro particolare
destinazione o vincolo.
Entrambi i suddetti delitti sono inoltre reati di danno.
3.5 A fronte di tali indubbie analogie il delitto di furto
pluriaggravato ex art. 625 comma 1 n. 2 e n. 7 codice penale e'
senz'altro piu' grave del reato di danneggiamento ex art. 635 comma 2
n. l c.p., posto che agli elementi integranti il danneggiamento si
aggiunge 1 impossessamento mediante sottrazione del bene (2) ad
esempio il furto, previa effrazione, di un'autovettura parcheggiata
sulla pubblica via o il furto dell'autoradio presente
sull'autovettura previa rottura del finestrino.
Tale maggiore gravita' del furto aggravato si traduce anche in
una maggiore severita' del trattamento sanzionatorio: il
danneggiamento ex art. 1, 635 comma 2 n. 1 codice penale e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni il furto pluriaggravato
derivato ex art. 625 comma 1, n. 2 e n. 7 codice penale e' punito con
la reclusione a tre a dieci anni (oltre multa), fatti salvi gli
effetti dell'eventuale bilanciamento delle circostanze.
3.6 Nonostante le citate analogie e la maggior gravita' del
furto pluriaggravato, in relazione a quest'ultimo (sempreche'
ovviamente la pena applicata rientri nei limiti per la concessione
del beneficio, per effetto del bilanciamento delle circostanze e/o
delle riduzioni per la scelta del rito) la concessione della
sospensione condizionale segue le regole ordinarie, per cui non deve
necessariamente essere subordinata ad uno degli obblighi di cui
all'art. 165 comma 1, c.p.
In relazione al danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. l codice
penale reato meno grave, la concessione della sospensione
condizionale deve viceversa essere subordinata all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone alla prestazione di attivita' non retribuita a favore
della collettivita'.
3.7 Ne' una possibile giustificazione alla disparita' di
trattamento pare potersi rinvenire nell'elemento soggettivo: il
danneggiamento e' reato a dolo generico (Corte Cost. sentenza n. 212
del 2024 Cass. Sez. 6 sentenza n. 35898 del 18 settembre 2012 Rv.
253350-01; Cass. Sez. 2, sentenza n. 15102 del 14 marzo 2007 Rv.
236461-01), che puo' ricorrere anche nella forma del dolo eventuale
(Cass. Sez. 3, sentenza n. 32797 del 18 marzo 2013), per cui e'
sufficiente la mera coscienza e volonta' di danneggiare la cosa
altrui senza che sia necessario il fine specifico di nuocere o che
comunque rilevi il motivo del danneggiamento; nel furto
pluriaggravato ex art. 625 n. 2 e 7 codice penale - salvo ipotesi di
scuola - si aggiunge la coscienza e volonta' di appropriarsi di un
bene altrui (lo stesso bene danneggiato o altro bene) per un fine di
profitto, per cui anche sotto tale profilo si conferma la maggior
gravita' del reato in questione per quanto analogo.
3.8 Si deve peraltro rilevare che un 'anomalia per molti versi
simile si era verificata a seguito dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 150/2022, in relazione al regime di procedibilita':
mentre il furto pluriaggravato (perche' commesso, con violenza sulle
cose, su beni esposti alla pubblica fede) era ormai procedibile a
querela, il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede era
viceversa rimasto procedibile d'ufficio.
Tale ingiustificata disparita' di trattamento era stata
denunciata da una pluralita' di giudici tramite varie ordinanze di
rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Il legislatore, resosi conto della discrasia, e' intervenuto con
il decreto legislativo n. 31/2024 modificando l'art. 635 ultimo comma
e cosi' prevedendo un regime di procedibilita' a querela altresi' per
il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. Cosi', in modo
chiaro e netto circa la necessita' della modifica per ragioni di
omologazione a fattispecie analoga e piu' grave la relazione
illustrativa allo schema di decreto legislativo: «La modifica
all'ultimo comma dell'art. 635 codice penale si rende necessaria per
omologare il regime di procedibilita' di tale reato a quello previsto
per la fattispecie analoga e piu' grave di cui all'art. 625 c.p., per
la quale lo stesso legislatore delegato, con il decreto legislativo
n. 150/2022, ha introdotto la procedibilita' a querela nelle ipotesi
in cui il fatto e' commesso su cose esposte per necessita' o per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede».
3.9 In definitiva ad avviso dello scrivente la norma di cui
all'art. 635 comma 5 codice penale viola il principio di uguaglianza
nella parte in cui si applica ai fatti di danneggiamento commessi
sulle cose indicate all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p., rispetto al furto
delle quali (pur aggravato dalla violenza sulle cose) non e' prevista
analoga regola.
3.10 In via subordinata, per l'ipotesi in cui la Corte
costituzionale dovesse ritenere l'oggetto della questione troppo
ampio, si censura la norma di cui all'art. 635 comma 5, codice penale
nella parte in cui si applica ai fatti commessi sulle cose esposte
per consuetudine, necessita' o destinazione alla pubblica fede
(ipotesi specifica oggetto del presente processo).
5. Possibilita' di un'interpretazione conforme
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma
ora censurata all'art. 3 Cost.
La disposizione normativa - nel prendere il vincolo nella
concessione della sospensione condizionale della pena - e' chiara e
unica nel relativo contenti sicche' non e' possibile interpretarla in
modo conforme al citato principio costituzionale.
(1) Cosi' il relatore per la II Commissione Francesco Paolo Sisto
nella seduta del 10 marzo 2009: «Gli articoli da 7 a 10 del
disegno di legge introducono disposizioni contro la cosiddetta
illegalita' diffusa piuttosto che contro la criminalita' diffusa,
ovvero contro fattispecie che, pur considerare minori, secondo la
relazione del Governo al disegno di legge «incidono notevolmente
non tanto sulla vivibilita' dei centri urbani, quanto su quelle
condizioni di cura del territorio dalle quali partire per
reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della
legalita'». In particolare, gli articoli 7 e 8 mirano alla
repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari ovvero gli
autori di murales e scritte sui muri di edifici pubblici e
privati, su autobus, treni ed, in generale, su beni mobili ed
immobili altrui. Anche se nel nostro sistema penale non esiste il
reato specifico in materia, l'illecito e' attualmente punibile a
titolo di danneggiamento oppure di deturpamento e imbrattamento
di cose altrui. Si prevedono particolari aggravanti a seconda
dell'oggetto che viene danneggiato. Inoltre, per il
danneggiamento aggravato si prevede che la concessione della
sospensione condizionale della pena sia subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone) alla prestazione
di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per il
tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena
sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza
di condanna. Si introduce anche un nuovo illecito amministrativo
consistente nella vendita a minori di bombolette spray contenenti
vernici non biodegradabili (sanzione amministrativa fino a 1.000
euro).)
(2) Si vedano, tra le tante, Cass. Sez. 5, sentenza n. 20476 del 17
gennaio 2018 Rv. 272705 - 01 («In tema di furto, sussiste
l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia
fisica sia rivolta dal soggetto non sulla «res» oggetto
dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua
protezione, purche' sia stata prodotta una qualche conseguenza su
di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento la
trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di
destinazione»), nonche' Cass. Sez. 5, sentenza 33898 del 12
giugno 2017 Rv. 270478 - 01 («In tema di furto, ai fini della
configurabilita' della circostanza aggravante della violenza
sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, codice penale, non e'
necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla
«res» oggetto dell'impossessamento, ben patendosi l'aggravante
configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei
confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per
garantire una piu' efficace difesa della stessa»).
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost. 23 ss. legge n. 87/1953,
Ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente
infondata.
Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione
dell'art. 3 della Costituzione della norma di cui all'art. 635, comma
5 c.p.;
In subordine, della norma di cui all'art. 635 comma 5, codice
penale nella parte in cui si applica ai fatti di cui all'art. 635
comma 2, n. 1, codice penale commessi sulle cose indicate all'art.
625 comma 1 n. 7 c.p.;
In ulteriore subordine, della norma di cui all'art. 635 comma 5,
n. 7 codice penale;
Ai fatti di cui all'art. 635, comma 2 n. 1 codice penale commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione
alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7 c.p.
Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla
Corte Costituzionale della presente ordinanza e degli atti del
procedimento comprensivi della documentazione attestante il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui
al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte Costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23 comma 4 legge n.
87/1953 che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p.
Firenze, 31 marzo 2025
Il Giudice: Attina'
Oggetto:
Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciato automatismo della disposizione – Deroga alla regola generale di cui all’art. 165 cod. pen. – Preclusione della valutazione discrezionale da parte del giudice anche con riguardo a soggetti del tutto incensurati – Violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza.
-Codice penale, art. 635, quinto comma.
-Costituzione, art. 3.
In subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata applicazione ai fatti di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – Deroga alla regola generale di cui all’art. 165 cod. pen. – Preclusione della valutazione discrezionale da parte del giudice anche con riguardo a soggetti del tutto incensurati – Disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose per il quale non è prevista analoga disposizione.
-Codice penale, art. 635, quinto comma.
-Costituzione, art. 3.
In ulteriore subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata applicazione ai fatti di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – Preclusione della valutazione discrezionale da parte del giudice anche con riguardo a soggetti del tutto incensurati – Deroga alla regola generale di cui all’art. 165 cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose per il quale non è prevista analoga disposizione.
-Codice penale, art. 635, quinto comma.
-Costituzione, art. 3.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 635 Co. 5
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. ANTONINI
Testo dell'ordinanza
N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2025 Ordinanza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di L. S.M.. Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. In subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna - Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. In ulteriore subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna - Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. - Codice penale, art. 635, quinto comma. (GU n. 21 del 21-05-2025) TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il giudice dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di A) S M L (CUI) nato in il ; identificato con carta d'identita' rilasciata dal Comune di Firenze; elettiv. domiciliato presso l'avv. Elisa Baldocci del foro di Firenze (elezione nell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata il 20 febbraio 2023); libero assente; difeso dall'avv. di ufficio Gianni Mannucci del foro di Firenze (nomina in data 29 dicembre 2023); imputato del delitto di cui all'art. 635, comma II n. 1, in relazione all'art. 625 n. 7, codice penale per avere, lanciando volontariamente fuori dalla finestra della sua abitazione alcune lattine di birra, una bici ed un manubrio da palestra, deteriorato l'autovettura marca Citroen modello C3 di colore , targata di proprieta' di M A parcheggiata in via ;e sotto la finestra dell'indagato. In premesso che: con decreto del pubblico ministero S M L era citato a giudizio per il reato di danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede ai sensi degli articoli 635 comma 2 n. 1 e 625 n. 7 c.p.; nell'ambito del processo si e' costituita parte civile la persona offesa A M ; l'istruttoria si e' svolta con l'audizione di vari testimoni: la persona offesa A M l'assistente A B della Polizia di Stato e S L , all'epoca vicina di casa dell'imputato; all'udienza odierna le parti illustravano le rispettive conclusioni. In particolare il pubblico ministero chiedeva la condanna dell'imputato per il reato ascritto alla pena di mesi nove di reclusione; la Difesa di parte civile chiedeva la condanna dell'imputato previa dichiarazione di responsabilita', al risarcimento del danno, oltre refusione delle spese processuali; la Difesa dell'imputato chiedeva l'assoluzione; rilevato che: A) Dall'istruttoria svolta e' emerso che nella serata del qualcuno lanciava vari oggetti (tra cui una bicicletta e alcune lattine di birra) dal balcone di un appartamento, sito al terzo piano di via ; B) cosi' facendo, il predetto danneggiava un'autovettura Citroen C3 (di proprieta' di A M ) parcheggiata in strada in corrispondenza del citato balcone (e dunque esposta per consuetudine alla pubblica fede); in particolare, venivano danneggiati il parabrezza e il tettuccio del veicolo; B) l'autore della condotta, poiche' si affacciava al balcone, certamente vedeva che in strada immediatamente sotto, era parcheggiato il veicolo; ha inoltre lanciato una pluralita' di oggetti, quindi certamente si e' rappresentato e ha voluto il danneggiamento del veicolo sottostante; C) risulta inoltre provato con la necessaria certezza che autore della citata condotta sia stato l'attuale imputato, deponendo in tal senso plurimi indizi, gravi e concordanti: il balcone da cui gli oggetti erano lanciati era quello di pertinenza dell'appartamento in cui viveva l'imputato unitamente ad una sorella e a uno zio; la teste oculare L ha riferito che a gettare gli oggetti era un uomo apparentemente di giovane eta' (con capelli lisci e neri) e tra i soggetti occupanti l'appartamento, l'imputato era l'unico rispondente a tale descrizione poco dopo i fatti al momento dell'arrivo della Polizia di Stato, l'imputato era rinvenuto nella stanza cui aderiva il citato balcone, addormentato e in palese stato di ebbrezza; la stanza in cui egli si trovava era completamente sottosopra ed erano presenti varie lattine di birra dato coerente con il rinvenimento delle lattine di birra nei pressi dell'automobile danneggiata); svegliato dagli agenti, l'imputato assumeva un contegno aggressivo; la persona offesa ha dichiarato che quella sera, mentre attendeva in strada che la Polizia terminasse l'intervento, le si avvicino' un uomo dicendo che abitava con il soggetto che aveva lanciato gli oggetti e che anch'egli era stato danneggiato, in quanto la bicicletta lanciata era sua (l'ass. B ha riferito che la bicicletta fu poco dopo restituita al proprietario, lo zio dell'imputato); D) Il fatto non puo' ritenersi di particolare tenuita' ai sensi dell'art. 131-bis codice penale in ragione dell'entita' dei danni cagionati alla persona offesa; E) tenuto conto delle modalita' della condotta del contesto, dei danni cagionati e dell'incensuratezza dell'imputato, il trattamento sanzionatorio puo' senz'altro essere mantenuto entro il limite dei due anni di reclusione rilevante ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena; F) per quanto non richiesto espressamente, il beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di giudizio ordinario puo' essere concesso d'ufficio dal giudice, sempreche' non sussista un prevalente interesse contrario dell'imputato in relazione alla lievita' della sanzione inflittagli (cfr. Cass. 28690 del 9 febbraio 201 rv 270588; Cass. 26633 del 10 giugno 2008 rv 240858); nel caso di specie non vi e' stata manifestazione di un interesse contrario dell'imputato, ne' - considerate la natura detentiva della pena comminata dalla norma incriminatrice e la cornice edittale - si reputa che possa sussistere un simile interesse contrario; G) l'imputato non si e' opposto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita'; H) quanto alla concessione di detto beneficio, per poter addivenire ad una corretta decisione appare necessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 635 comma 5 c.p.; in subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 635 comma 5 codice penale nella parte in cui si applica ai fatti di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 codice penale commessi sulle cose indicate all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p.; in ulteriore subordine, in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 635 comma 5 codice penale nella parte in cui si applica ai fatti di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 codice penale commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. cio' premesso, Osserva 1. Rilevanza delle questioni 1.1 Come si e' gia' evidenziato, risulta provata la responsabilita' dell'imputato per il fatto ascrittogli. 1.2 E' corretta la qualificazione come danneggiamento di cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede (autovettura parcheggiata sulla pubblica via). 1.3 Considerata la cornice edittale (reclusione da sei mesi a tre anni), risulta certamente adeguata al fatto in contestazione una pena inferiore ai due anni di reclusione. 1.4 L'imputato e' incensurato e il fatto risulta occasionale, legato allo stato di ebbrezza e verosimilmente al particolare contesto di quel periodo storico (l'emergenza sanitaria era appena iniziata; le persone non potevano uscire di casa in ragione del c.d. lock down). 1.5 Si puo' dunque formulare una prognosi favorevole per il futuro circa l'astensione dalla commissione di ulteriori fatti di reato, con conseguente possibile concessione della sospensione condizionale della pena che si ritiene nel caso concreto utile in relazione alla prevenzione di ulteriori reati e alla rieducazione del soggetto. 1.6 In base alla disciplina generale di cui all'art. 165 codice penale - tenuto conto dell'occasionalita' del fatto, del contesto peculiare in cui avveniva della giovane eta' dell'imputato al momento del fatto e della sua incensuratezza - sarebbe possibile concedere la sospensione condizionale della pena senza subordinare la stessa ad alcuno degli obblighi previsti dallo stesso art. 165 comma 1 codice penale; 1.7 Ai sensi dell'art. 635 comma 5 codice penale per i reati di cui ai commi precedenti e quindi anche comma 1 n. 7 codice penale - «la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato». 1.8 Come si evince dal tenore letterale della citata disposizione con riguardo ai delitti di danneggiamento di cui all'art. 635 codice penale la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione non retribuita a favore della collettivita' e' obbligatoria e non facoltativa, come invece nell'ipotesi generale disciplinata dall'art. 165 codice penale Il carattere obbligatorio della subordinazione nell'ipotesi del danneggiamento e' stato inoltre espressamente affermato dalla Corte di Cass.. Si veda ad esempio la Sez. 3 n. 50004 del 2014 «[...] 635 codice penale da quella delineata nell'art. 165 c.p., tenuto anche conto del fatto che nel primo caso la subordinazione e' obbligatoria e nel secondo caso semplicemente facoltativa, l'espressione secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna» non puo' che riferirsi, per ragioni di ordine sistematico e logico alla seconda delle due forme di subordinazione (cioe' quella della prestazione di attivita' retribuita a favore della collettivita'), in quanto solo per quest'ultima e' ipotizzabile una indicazione dei criteri e delle regole per rendere la prestazione dell'attivita' idonea al reinserimento del condannato e alla fruizione di benefici nel trattamento sanzionatorio [...]» (nell'occasione la Corte affermava altresi' che l'indicazione dell'obbligo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato non necessita di particolari specificazioni da parte del giudice). 1.9 In ragione della norma censurata questo giudice dovrebbe quindi subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze del reato ovvero alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita', cui l'imputato non si e' opposto (in caso d'impossibilita' di eliminazione delle conseguenze del reato e di opposizione alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' si dovrebbe negare la sospensione condizionale). 1.10 Ove la citata norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima con riguardo ai reati di danneggiamento di una delle cose indicate all'art. 625 comma 1 n. 7 codice penale (o anche solo di danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede), la sospensione condizionale della pena potrebbe viceversa essere concessa secondo le modalita' ordinarie, senza essere subordinata ad alcuna previsione. 2. Non manifesta infondatezza. La questione sollevata in via principale 2.1 Ai sensi dell'art. 165 comma 1 codice penale «La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Il secondo comma dell'art. 165 prevede poi che La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. 2.2 Come evidenziato recentemente dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 32939 del 27 aprile 2023), «una cosa e' l'obbligo di restituzione a favore della parte civile (che rientra nel danno civilistico), altra e diversa cosa e' l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (cd. danno criminale)»; la Suprema Corte ha poi precisato che «il danno civilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla prima parte dell'art. 165, primo comma, codice penale, riguarda le ipotesi del risarcimento del danno e della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato. Entrambe richiedono la costituzione in giudizio della parte civile. Al contrario, il danno criminale, con evidente connotazione pubblicistica e disciplinato dalla seconda parte dell'art. 165, primo comma, codice penale , riguarda l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, quindi, il cosiddetto danno criminale che prescinde dalla costituzione in giudizio della parte civile». 2.3 L'art. 635 comma 5 codice penale prevede: «Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna». 2.4 La citata norma, ponendo il vincolo della necessaria subordinazione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze de reato ovvero - se il condannato non si oppone - alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' deroga quindi alla regola generale di cui all'art. 165 comma 1 c.p. anche per chi non abbia mai fruito della sospensione condizionale (anche quindi per gli incensurati), la concessione del beneficio in caso condizionale (anche quindi per gli incensurati), in caso di danneggiamento deve - non puo' - essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' retribuita a favore della collettivita'. Tale regola speciale dettata dall'art. 635 comma 5 codice penale per i reati di danneggiamento coincide peraltro parzialmente con quella dettata dall'art. 165 co. 1, codice penale per coloro che abbiano gia' precedentemente fruito della sospensione condizionale (con la differenza che quest'ultimo caso la concessione del beneficio puo', alternativamente, essere subordinata egli altri obblighi specificati nel primo comma dell'art. 165 c.p.). 2.5 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 635 comma 5 codice penale per violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. 2.6 La norma qui censurata - introdotta dall'art. 3 comma 2 legge n. 94/2009 con la finalita' in base ai lavori preparatori della «repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari» (relazione in commissione alla Camera dei deputati (1) pare infatti prevedere irragionevolmente un automatismo. A proposito della subordinazione facoltativa prevista dall'art. 165 comma 1, codice penale la Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 1975 ha rilevato che «la facolta' del giudice di imporre la condizione in esame, risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa penale, in quanto costituisce uno strumento diretto, da un lato, a tutelare, con l'interesse della persona offesa, quello, pubblico, alla eliminazione delle conseguenze dannose degli illeciti penali e, dall'altro lato, a garantire che il comportamento del reo, successivamente alla condanna, si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui realizzazione, come si evince dall'art. 164 codice penale, costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena, ed e' indubbiamente testimoniato, fra l'altro, dalla circostanza, di per se' rivelatrice, dell'effettuato risarcimento del danno». La Corte ha poi nella stessa pronuncia sottolineato che la subordinazione o meno della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 165 comma 1 codice penale deve essere il frutto di una «valutazione, motivata ma discrezionale»; la Corte in quel caso - alla luce delle censure sollevate dal rimettente, afferenti alle possibili difficolta' economiche del condannato - ha sottolineato la necessita' della valutazione della capacita' economica del condannato e della concreta sua possibilita' di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Alla luce della citata ratio (ribadita dalla Corte costituzionale nella piu' recente sentenza n. 208 del 2024) pare pero' doversi ritenere che la suddetta valutazione discrezionale da parte del giudice debba avere riguardo anche a cio' che sia concretamente piu' opportuno per «garantire che il comportamento del reo, successivamente alla condanna si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui realizzazione, come si evince dall'art. 164 codice penale, costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena». Comprensibilmente, la subordinazione e' viceversa obbligatoria nel caso in cui si tratti di concedere la sospensione condizionale a chi ne abbia gia' precede caso, infatti, il precedente puo' giustificare la presunzione da parte del non sufficienza ai fini del percorso rieducativo del condannato della semplice minaccia di revoca del beneficio, essendo necessario abbinare alla stessa uno degli obblighi di cui all'art. 165 comma 1, c.p., si' da conferire al beneficio un contenuto positivo. 2.7 Nel caso dell'art. 635 comma 5 c.p., viceversa, per il danneggia modesta e a dolo generico - si inibisce qualunque valutazione discrezionale da parte del giudice anche a fronte di soggetti del tutto incensurati, rispetto ai quali la semplice minaccia di revoca del beneficio potrebbe essere sufficiente al fine di assicurare l'astensione dalla commissione di ulteriori reati. 3. Non manifesta infondatezza. Le questioni sollevate in via subordinata 3.1 La violazione dell'art. 3 della Costituzione risulta ancor piu' evidente, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, avendo riguardo al differente trattamento riservato al danneggiamento delle cose indicate all'art. 635 comma 2, n. 1 c.p.) rispetto al furto degli stessi beni e in particolare al furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 2 (per la violenza sulle cose) e ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7 codice penale (perche' commesso per l'appunto su detti beni). 3.2 Nella citata ipotesi il delitto di furto pluriaggravato risulta costituire un reato complesso, nell'ambito del quale gli elementi costitutivi del danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. 1 codice penale (da un lato il fatto di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibile un bene altrui e dall'altro, la peculiare caratteristica della cosa danneggiata rientrante in una delle categorie di beni di cui all'art. 625 comma 1, n. 7 c.p.) finiscono per integrare circostanze aggravanti del reato di furto, per l'appunto ai sensi dell'art. 625 comma 1, n. 2 e 7 codice penale (e' opportuno ricordare in proposito che ai sensi dell'art. 392 codice penale agli effetti della legge penale» e quindi anche ai fini dell'art. 625 comma 1, n. 2 codice penale «si ha violenza sulle cose allorche' la cosa ci viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione»). 3.3 L'assorbimento del reato di danneggiamento nel reato di furto aggravato (sempreche' la violenza si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto) e' del resto pacifico nella giurisprudenza di legittimita', anche successiva alla modifica dell'art. 635 codice penale operata dal decreto legislativo n. 7/2016; si vedano in particolare Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 25953 del 28 febbraio 2022 («il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto», fattispecie in cui la violenza era consistita nella forzatura della portiera di un auto al fine di potersi impossessare di una lampada-torcia custodita all'interno), Cass. Sez. 5 Sentenza n. 49571 del 23 settembre 2014 Rv. 261732-01 («Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con reato di danneggiamento delle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto»; nella specie la violenza era consistita nella rottura del vetro di una autovettura dalla quale erano stati sottratti tergicristalli, fari e antenne) Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 13 aprile 2010 Rv. 247613 - 01 («Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, nella specie consistita nell'effrazione di una vetrata posta a protezione del locale di un esercizio commerciale, assorbe il delitto di danneggiamento delle cose medesime, perche' la violenza si trova in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto»), ma anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5841 del 2019 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11584 del 2018 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36333 del 2012, non massimate. 3.4 Si deve peraltro rilevare che i delitti di danneggiamento e di furto aggravato ex art. 625 comma 1 n. 2 e n. 7 codice penale offendono il medesimo bene giuridico, il patrimonio come evidenzia anche la collocazione topografica delle due norme nel medesimo titolo tredicesimo del secondo libro del codice penale. In entrambi i delitti, inoltre, al profilo dell'offesa al patrimonio si aggiungono ulteriori profili legati alla natura pubblicistica dei beni o alla loro esposizione alla pubblica fede o alla loro particolare destinazione o vincolo. Entrambi i suddetti delitti sono inoltre reati di danno. 3.5 A fronte di tali indubbie analogie il delitto di furto pluriaggravato ex art. 625 comma 1 n. 2 e n. 7 codice penale e' senz'altro piu' grave del reato di danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. l c.p., posto che agli elementi integranti il danneggiamento si aggiunge 1 impossessamento mediante sottrazione del bene (2) ad esempio il furto, previa effrazione, di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via o il furto dell'autoradio presente sull'autovettura previa rottura del finestrino. Tale maggiore gravita' del furto aggravato si traduce anche in una maggiore severita' del trattamento sanzionatorio: il danneggiamento ex art. 1, 635 comma 2 n. 1 codice penale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il furto pluriaggravato derivato ex art. 625 comma 1, n. 2 e n. 7 codice penale e' punito con la reclusione a tre a dieci anni (oltre multa), fatti salvi gli effetti dell'eventuale bilanciamento delle circostanze. 3.6 Nonostante le citate analogie e la maggior gravita' del furto pluriaggravato, in relazione a quest'ultimo (sempreche' ovviamente la pena applicata rientri nei limiti per la concessione del beneficio, per effetto del bilanciamento delle circostanze e/o delle riduzioni per la scelta del rito) la concessione della sospensione condizionale segue le regole ordinarie, per cui non deve necessariamente essere subordinata ad uno degli obblighi di cui all'art. 165 comma 1, c.p. In relazione al danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. l codice penale reato meno grave, la concessione della sospensione condizionale deve viceversa essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita'. 3.7 Ne' una possibile giustificazione alla disparita' di trattamento pare potersi rinvenire nell'elemento soggettivo: il danneggiamento e' reato a dolo generico (Corte Cost. sentenza n. 212 del 2024 Cass. Sez. 6 sentenza n. 35898 del 18 settembre 2012 Rv. 253350-01; Cass. Sez. 2, sentenza n. 15102 del 14 marzo 2007 Rv. 236461-01), che puo' ricorrere anche nella forma del dolo eventuale (Cass. Sez. 3, sentenza n. 32797 del 18 marzo 2013), per cui e' sufficiente la mera coscienza e volonta' di danneggiare la cosa altrui senza che sia necessario il fine specifico di nuocere o che comunque rilevi il motivo del danneggiamento; nel furto pluriaggravato ex art. 625 n. 2 e 7 codice penale - salvo ipotesi di scuola - si aggiunge la coscienza e volonta' di appropriarsi di un bene altrui (lo stesso bene danneggiato o altro bene) per un fine di profitto, per cui anche sotto tale profilo si conferma la maggior gravita' del reato in questione per quanto analogo. 3.8 Si deve peraltro rilevare che un 'anomalia per molti versi simile si era verificata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, in relazione al regime di procedibilita': mentre il furto pluriaggravato (perche' commesso, con violenza sulle cose, su beni esposti alla pubblica fede) era ormai procedibile a querela, il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede era viceversa rimasto procedibile d'ufficio. Tale ingiustificata disparita' di trattamento era stata denunciata da una pluralita' di giudici tramite varie ordinanze di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Il legislatore, resosi conto della discrasia, e' intervenuto con il decreto legislativo n. 31/2024 modificando l'art. 635 ultimo comma e cosi' prevedendo un regime di procedibilita' a querela altresi' per il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. Cosi', in modo chiaro e netto circa la necessita' della modifica per ragioni di omologazione a fattispecie analoga e piu' grave la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo: «La modifica all'ultimo comma dell'art. 635 codice penale si rende necessaria per omologare il regime di procedibilita' di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e piu' grave di cui all'art. 625 c.p., per la quale lo stesso legislatore delegato, con il decreto legislativo n. 150/2022, ha introdotto la procedibilita' a querela nelle ipotesi in cui il fatto e' commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede». 3.9 In definitiva ad avviso dello scrivente la norma di cui all'art. 635 comma 5 codice penale viola il principio di uguaglianza nella parte in cui si applica ai fatti di danneggiamento commessi sulle cose indicate all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p., rispetto al furto delle quali (pur aggravato dalla violenza sulle cose) non e' prevista analoga regola. 3.10 In via subordinata, per l'ipotesi in cui la Corte costituzionale dovesse ritenere l'oggetto della questione troppo ampio, si censura la norma di cui all'art. 635 comma 5, codice penale nella parte in cui si applica ai fatti commessi sulle cose esposte per consuetudine, necessita' o destinazione alla pubblica fede (ipotesi specifica oggetto del presente processo). 5. Possibilita' di un'interpretazione conforme Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata all'art. 3 Cost. La disposizione normativa - nel prendere il vincolo nella concessione della sospensione condizionale della pena - e' chiara e unica nel relativo contenti sicche' non e' possibile interpretarla in modo conforme al citato principio costituzionale. (1) Cosi' il relatore per la II Commissione Francesco Paolo Sisto nella seduta del 10 marzo 2009: «Gli articoli da 7 a 10 del disegno di legge introducono disposizioni contro la cosiddetta illegalita' diffusa piuttosto che contro la criminalita' diffusa, ovvero contro fattispecie che, pur considerare minori, secondo la relazione del Governo al disegno di legge «incidono notevolmente non tanto sulla vivibilita' dei centri urbani, quanto su quelle condizioni di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalita'». In particolare, gli articoli 7 e 8 mirano alla repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari ovvero gli autori di murales e scritte sui muri di edifici pubblici e privati, su autobus, treni ed, in generale, su beni mobili ed immobili altrui. Anche se nel nostro sistema penale non esiste il reato specifico in materia, l'illecito e' attualmente punibile a titolo di danneggiamento oppure di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Si prevedono particolari aggravanti a seconda dell'oggetto che viene danneggiato. Inoltre, per il danneggiamento aggravato si prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena sia subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone) alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per il tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Si introduce anche un nuovo illecito amministrativo consistente nella vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili (sanzione amministrativa fino a 1.000 euro).) (2) Si vedano, tra le tante, Cass. Sez. 5, sentenza n. 20476 del 17 gennaio 2018 Rv. 272705 - 01 («In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla «res» oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purche' sia stata prodotta una qualche conseguenza su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione»), nonche' Cass. Sez. 5, sentenza 33898 del 12 giugno 2017 Rv. 270478 - 01 («In tema di furto, ai fini della configurabilita' della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, codice penale, non e' necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla «res» oggetto dell'impossessamento, ben patendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una piu' efficace difesa della stessa»). P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost. 23 ss. legge n. 87/1953, Ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata. Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 3 della Costituzione della norma di cui all'art. 635, comma 5 c.p.; In subordine, della norma di cui all'art. 635 comma 5, codice penale nella parte in cui si applica ai fatti di cui all'art. 635 comma 2, n. 1, codice penale commessi sulle cose indicate all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p.; In ulteriore subordine, della norma di cui all'art. 635 comma 5, n. 7 codice penale; Ai fatti di cui all'art. 635, comma 2 n. 1 codice penale commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte Costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte Costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23 comma 4 legge n. 87/1953 che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. Firenze, 31 marzo 2025 Il Giudice: Attina'