Reg. ord. n. 85 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/05/2025 n. 21

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 31/03/2025

Tra: L. S.M.

Oggetto:

Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciato automatismo della disposizione – Deroga alla regola generale di cui all’art. 165 cod. pen. – Preclusione della valutazione discrezionale da parte del giudice anche con riguardo a soggetti del tutto incensurati – Violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza.

-Codice penale, art. 635, quinto comma.

-Costituzione, art. 3.

In subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata applicazione ai fatti di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – Deroga alla regola generale di cui all’art. 165 cod. pen. – Preclusione della valutazione discrezionale da parte del giudice anche con riguardo a soggetti del tutto incensurati – Disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose per il quale non è prevista analoga disposizione.

-Codice penale, art. 635, quinto comma.

-Costituzione, art. 3.

In ulteriore subordine: Reati e pene – Danneggiamento – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata applicazione ai fatti di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – Preclusione della valutazione discrezionale da parte del giudice anche con riguardo a soggetti del tutto incensurati – Deroga alla regola generale di cui all’art. 165 cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose per il quale non è prevista analoga disposizione.

-Codice penale, art. 635, quinto comma.

-Costituzione, art. 3.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 635  Co. 5



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  



Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. ANTONINI


Testo dell'ordinanza

                        N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2025

Ordinanza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di L. S.M.. 
 
Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena -
  Subordinazione  all'eliminazione  delle   conseguenze   dannose   o
  pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone,  alla
  prestazione  di   attivita'   non   retribuita   a   favore   della
  collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla
  durata della  pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
  giudice nella sentenza di condanna. 
In subordine:  Reati  e   pene   -   Danneggiamento   -   Sospensione
  condizionale della pena  -  Subordinazione  all'eliminazione  delle
  conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato,  ovvero,   se   il
  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di  attivita'  non
  retribuita a favore della collettivita' per un  tempo  determinato,
  comunque non superiore alla durata della pena sospesa,  secondo  le
  modalita'  indicate  dal  giudice  nella  sentenza  di  condanna  -
  Denunciata applicazione ai  fatti  di  cui  all'art.  635,  secondo
  comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all'art.  625,
  primo comma, n. 7, cod. pen. 
In ulteriore subordine: Reati e pene - Danneggiamento  -  Sospensione
  condizionale della pena  -  Subordinazione  all'eliminazione  delle
  conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato,  ovvero,   se   il
  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di  attivita'  non
  retribuita a favore della collettivita' per un  tempo  determinato,
  comunque non superiore alla durata della pena sospesa,  secondo  le
  modalita'  indicate  dal  giudice  nella  sentenza  di  condanna  -
  Denunciata applicazione ai  fatti  di  cui  all'art.  635,  secondo
  comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per  necessita'  o
  per consuetudine o per destinazione alla  pubblica  fede  ai  sensi
  dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. 
- Codice penale, art. 635, quinto comma. 


(GU n. 21 del 21-05-2025)

 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
 
                        Prima sezione penale 
 
    Il giudice dott. Franco Attina', nel procedimento sopra  indicato
a carico di  A) S   M    L    (CUI) nato in    il     ;  identificato
con carta d'identita' rilasciata  dal  Comune  di  Firenze;  elettiv.
domiciliato  presso  l'avv.  Elisa  Baldocci  del  foro  di   Firenze
(elezione nell'istanza di ammissione  al  Patrocinio  a  spese  dello
Stato presentata il 20 febbraio 2023); 
      libero assente; 
      difeso dall'avv. di ufficio Gianni Mannucci del foro di Firenze
(nomina in data 29 dicembre 2023); 
      imputato del delitto di cui all'art. 635, comma  II  n.  1,  in
relazione all'art. 625 n.  7,  codice  penale  per  avere,  lanciando
volontariamente fuori dalla  finestra  della  sua  abitazione  alcune
lattine di birra, una bici ed un manubrio  da  palestra,  deteriorato
l'autovettura marca Citroen modello  C3  di  colore    ,  targata  di
proprieta' di M   A    parcheggiata in via    ;e  sotto  la  finestra
dell'indagato. 
    In premesso che: con decreto del pubblico ministero S   M     L  
era citato a giudizio per il reato di danneggiamento di cosa  esposta
alla pubblica fede ai sensi degli articoli 635 comma 2 n. 1 e 625  n.
7 c.p.; 
      nell'ambito del processo  si  e'  costituita  parte  civile  la
persona offesa A   M   ; 
      l'istruttoria si e' svolta con l'audizione di  vari  testimoni:
la persona offesa A   M   l'assistente A    B      della  Polizia  di
Stato e S L , all'epoca vicina di casa dell'imputato; 
      all'udienza  odierna  le  parti  illustravano   le   rispettive
conclusioni.  In  particolare  il  pubblico  ministero  chiedeva   la
condanna dell'imputato per il reato ascritto alla pena di  mesi  nove
di reclusione;  la  Difesa  di  parte  civile  chiedeva  la  condanna
dell'imputato   previa   dichiarazione   di    responsabilita',    al
risarcimento del danno, oltre refusione delle spese  processuali;  la
Difesa dell'imputato chiedeva l'assoluzione; 
      rilevato che: 
        A) Dall'istruttoria svolta e' emerso che  nella  serata  del 
 qualcuno lanciava vari oggetti (tra  cui  una  bicicletta  e  alcune
lattine di birra) dal balcone di un appartamento, sito al terzo piano
di via     ; 
        B) cosi'  facendo,  il  predetto  danneggiava  un'autovettura
Citroen C3 (di proprieta' di A   M    )  parcheggiata  in  strada  in
corrispondenza del citato balcone (e dunque esposta per  consuetudine
alla  pubblica  fede);  in  particolare,  venivano   danneggiati   il
parabrezza e il tettuccio del veicolo; 
        B) l'autore della condotta, poiche' si affacciava al balcone,
certamente  vedeva  che   in   strada   immediatamente   sotto,   era
parcheggiato il  veicolo;  ha  inoltre  lanciato  una  pluralita'  di
oggetti, quindi  certamente  si  e'  rappresentato  e  ha  voluto  il
danneggiamento del veicolo sottostante; 
        C) risulta inoltre provato con  la  necessaria  certezza  che
autore della citata condotta sia stato l'attuale imputato,  deponendo
in tal senso plurimi indizi, gravi e concordanti: il balcone  da  cui
gli oggetti erano lanciati era quello di pertinenza dell'appartamento
in cui viveva l'imputato unitamente ad una sorella e a  uno  zio;  la
teste oculare L     ha riferito che a gettare gli oggetti era un uomo
apparentemente di giovane eta' (con capelli lisci e  neri)  e  tra  i
soggetti occupanti l'appartamento, l'imputato era l'unico rispondente
a tale descrizione poco dopo i fatti  al  momento  dell'arrivo  della
Polizia di Stato, l'imputato era rinvenuto nella stanza  cui  aderiva
il citato balcone, addormentato e in palese  stato  di  ebbrezza;  la
stanza in cui egli si trovava era completamente sottosopra  ed  erano
presenti varie lattine di birra dato  coerente  con  il  rinvenimento
delle lattine  di  birra  nei  pressi  dell'automobile  danneggiata);
svegliato dagli agenti, l'imputato assumeva un  contegno  aggressivo;
la persona offesa ha dichiarato che quella sera, mentre attendeva  in
strada che la Polizia terminasse l'intervento,  le  si  avvicino'  un
uomo dicendo che abitava con  il  soggetto  che  aveva  lanciato  gli
oggetti  e  che  anch'egli  era  stato  danneggiato,  in  quanto   la
bicicletta  lanciata  era  sua  (l'ass.  B     ha  riferito  che   la
bicicletta  fu  poco  dopo  restituita  al   proprietario,   lo   zio
dell'imputato); 
        D) Il fatto non puo' ritenersi  di  particolare  tenuita'  ai
sensi dell'art. 131-bis codice penale  in  ragione  dell'entita'  dei
danni cagionati alla persona offesa; 
        E) tenuto conto delle modalita' della condotta del  contesto,
dei  danni  cagionati   e   dell'incensuratezza   dell'imputato,   il
trattamento sanzionatorio puo' senz'altro essere mantenuto  entro  il
limite dei due anni di reclusione rilevante ai fini della concessione
della sospensione condizionale della pena; 
        F) per quanto non richiesto espressamente, il beneficio della
sospensione condizionale della pena in  sede  di  giudizio  ordinario
puo' essere concesso d'ufficio dal giudice, sempreche'  non  sussista
un prevalente interesse contrario  dell'imputato  in  relazione  alla
lievita' della sanzione inflittagli (cfr. Cass. 28690 del 9  febbraio
201 rv 270588; Cass. 26633 del 10 giugno 2008 rv 240858); nel caso di
specie non vi e'  stata  manifestazione  di  un  interesse  contrario
dell'imputato, ne' -  considerate  la  natura  detentiva  della  pena
comminata dalla norma incriminatrice  e  la  cornice  edittale  -  si
reputa che possa sussistere un simile interesse contrario; 
        G) l'imputato non si e'  opposto  alla  subordinazione  della
sospensione condizionale della pena alla prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita'; 
        H) quanto alla concessione  di  detto  beneficio,  per  poter
addivenire  ad  una   corretta   decisione   appare   necessario   il
pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita'
costituzionale dell'art. 635 comma 5 c.p.; in  subordine,  in  ordine
alla legittimita' costituzionale dell'art. 635 comma 5 codice  penale
nella parte in cui si applica ai fatti di cui all'art. 635 comma 2 n.
1 codice penale commessi sulle cose indicate all'art. 625 comma 1  n.
7  c.p.;  in  ulteriore  subordine,  in  ordine   alla   legittimita'
costituzionale dell'art. 635 comma 5 codice penale nella parte in cui
si applica ai fatti di cui all'art. 635 comma 2 n.  1  codice  penale
commessi su cose esposte per necessita'  o  per  consuetudine  o  per
destinazione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625 comma 1  n.  7
c.p. 
    cio' premesso, 
 
                               Osserva 
 
    1. Rilevanza delle questioni 
      1.1  Come  si  e'  gia'   evidenziato,   risulta   provata   la
responsabilita' dell'imputato per il fatto ascrittogli. 
      1.2 E' corretta la qualificazione come danneggiamento  di  cosa
esposta per consuetudine alla pubblica fede (autovettura parcheggiata
sulla pubblica via). 
      1.3 Considerata la cornice edittale (reclusione da sei  mesi  a
tre anni), risulta certamente adeguata al fatto in contestazione  una
pena inferiore ai due anni di reclusione. 
      1.4 L'imputato e' incensurato e il fatto  risulta  occasionale,
legato  allo  stato  di  ebbrezza  e  verosimilmente  al  particolare
contesto di quel periodo storico (l'emergenza  sanitaria  era  appena
iniziata; le persone non potevano uscire di casa in ragione del  c.d.
lock down). 
      1.5 Si puo' dunque formulare una  prognosi  favorevole  per  il
futuro circa l'astensione dalla commissione  di  ulteriori  fatti  di
reato,  con  conseguente  possibile  concessione  della   sospensione
condizionale della pena che si ritiene nel  caso  concreto  utile  in
relazione alla prevenzione di ulteriori reati e alla rieducazione del
soggetto. 
      1.6 In base alla disciplina generale di cui all'art. 165 codice
penale - tenuto conto dell'occasionalita'  del  fatto,  del  contesto
peculiare in cui avveniva della giovane eta' dell'imputato al momento
del fatto e della sua incensuratezza - sarebbe possibile concedere la
sospensione condizionale della pena senza subordinare  la  stessa  ad
alcuno degli obblighi previsti dallo stesso art. 165 comma  1  codice
penale; 
      1.7 Ai sensi dell'art. 635 comma 5 codice penale per i reati di
cui ai commi precedenti e quindi anche comma 1 n. 7 codice  penale  -
«la   sospensione   condizionale   della    pena    e'    subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o  pericolose  del  reato,
ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita'
non  retribuita  a  favore   della   collettivita'   per   un   tempo
determinato». 
      1.8  Come  si  evince  dal  tenore   letterale   della   citata
disposizione  con  riguardo  ai  delitti  di  danneggiamento  di  cui
all'art.  635  codice  penale  la  subordinazione  della  sospensione
condizionale della pena  all'eliminazione  non  retribuita  a  favore
della collettivita' e' obbligatoria e non  facoltativa,  come  invece
nell'ipotesi generale disciplinata dall'art. 165 codice penale 
    Il carattere obbligatorio della subordinazione  nell'ipotesi  del
danneggiamento e' stato inoltre espressamente affermato  dalla  Corte
di Cass.. Si veda ad esempio la Sez. 3 n. 50004 del 2014  «[...]  635
codice penale da quella delineata nell'art. 165  c.p.,  tenuto  anche
conto del fatto che nel primo caso la subordinazione e'  obbligatoria
e nel secondo caso semplicemente facoltativa,  l'espressione  secondo
le modalita' indicate dal giudice nella  sentenza  di  condanna»  non
puo' che riferirsi, per ragioni di ordine sistematico e  logico  alla
seconda  delle  due  forme  di  subordinazione  (cioe'  quella  della
prestazione di attivita' retribuita a favore della collettivita'), in
quanto solo per quest'ultima  e'  ipotizzabile  una  indicazione  dei
criteri e delle regole  per  rendere  la  prestazione  dell'attivita'
idonea al reinserimento del condannato e alla fruizione  di  benefici
nel  trattamento  sanzionatorio  [...]»  (nell'occasione   la   Corte
affermava altresi' che l'indicazione  dell'obbligo  di  eliminare  le
conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato  non   necessita   di
particolari specificazioni da parte del giudice). 
      1.9 In ragione della norma censurata  questo  giudice  dovrebbe
quindi   subordinare   la   sospensione   condizionale   della   pena
all'eliminazione delle conseguenze del reato ovvero alla  prestazione
di  attivita'  non  retribuita  a  favore  della  collettivita',  cui
l'imputato  non  si  e'  opposto   (in   caso   d'impossibilita'   di
eliminazione delle  conseguenze  del  reato  e  di  opposizione  alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della  collettivita'
si dovrebbe negare la sospensione condizionale). 
      1.10 Ove la citata norma  fosse  dichiarata  costituzionalmente
illegittima con riguardo ai reati di danneggiamento di una delle cose
indicate all'art. 625 comma 1 n. 7 codice penale  (o  anche  solo  di
danneggiamento di cosa esposta alla pubblica  fede),  la  sospensione
condizionale della pena potrebbe viceversa essere concessa secondo le
modalita' ordinarie, senza essere subordinata ad alcuna previsione. 
    2. Non manifesta infondatezza.  La  questione  sollevata  in  via
principale 
      2.1  Ai  sensi  dell'art.  165  comma  1  codice   penale   «La
sospensione  condizionale  della   pena   puo'   essere   subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al  pagamento  della
somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente
assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della  sentenza
a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere  subordinata,
salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione  delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato comunque  non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna. Il secondo  comma  dell'art.  165
prevede poi che La sospensione condizionale  della  pena,  quando  e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere  subordinata
all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. 
      2.2 Come evidenziato recentemente dalla Corte di  cassazione  a
Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 32939 del 27  aprile  2023),  «una
cosa e' l'obbligo di restituzione a favore della  parte  civile  (che
rientra  nel  danno   civilistico),   altra   e   diversa   cosa   e'
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato  (cd.
danno criminale)»; la Suprema Corte ha poi precisato  che  «il  danno
civilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla
prima parte dell'art. 165, primo comma, codice  penale,  riguarda  le
ipotesi del risarcimento del danno  e  della  restituzione  dei  beni
conseguiti per effetto del reato. Entrambe richiedono la costituzione
in giudizio della parte civile. Al contrario, il danno criminale, con
evidente connotazione  pubblicistica  e  disciplinato  dalla  seconda
parte  dell'art.  165,  primo  comma,  codice   penale   ,   riguarda
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose  del  reato  e,
quindi,  il  cosiddetto   danno   criminale   che   prescinde   dalla
costituzione in giudizio della parte civile». 
      2.3 L'art. 635 comma 5 codice penale prevede: «Per i  reati  di
cui, di cui ai commi precedenti, la  sospensione  condizionale  della
pena e' subordinata  all'eliminazione  delle  conseguenze  dannose  o
pericolose del reato, ovvero, se il condannato non  si  oppone,  alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della  collettivita'
per un tempo determinato, comunque non superiore  alla  durata  della
pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal  giudice  nella
sentenza di condanna». 
      2.4 La  citata  norma,  ponendo  il  vincolo  della  necessaria
subordinazione   della   sospensione    condizionale    della    pena
all'eliminazione delle conseguenze de reato ovvero - se il condannato
non si oppone - alla prestazione di attivita' non retribuita a favore
della  collettivita'  deroga  quindi  alla  regola  generale  di  cui
all'art. 165 comma 1 c.p. anche per chi non abbia  mai  fruito  della
sospensione condizionale  (anche  quindi  per  gli  incensurati),  la
concessione del beneficio in caso condizionale (anche quindi per  gli
incensurati), in caso di danneggiamento deve  -  non  puo'  -  essere
subordinata all'eliminazione delle conseguenze del reato  ovvero,  se
il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' retribuita
a favore della collettivita'. 
    Tale regola speciale dettata dall'art. 635 comma 5 codice  penale
per i reati di  danneggiamento  coincide  peraltro  parzialmente  con
quella dettata dall'art. 165 co. 1,  codice  penale  per  coloro  che
abbiano gia' precedentemente fruito  della  sospensione  condizionale
(con la differenza che quest'ultimo caso la concessione del beneficio
puo',  alternativamente,  essere  subordinata  egli  altri   obblighi
specificati nel primo comma dell'art. 165 c.p.). 
      2.5 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma  di
cui all'art. 635 comma 5 codice penale per violazione  del  principio
di  ragionevolezza  e  di  uguaglianza  di  cui  all'art.   3   della
Costituzione. 
      2.6 La norma qui censurata - introdotta  dall'art.  3  comma  2
legge n. 94/2009 con la finalita' in base ai lavori preparatori della
«repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari» (relazione in
commissione alla Camera  dei  deputati  (1)  pare  infatti  prevedere
irragionevolmente un automatismo. 
    A proposito della subordinazione facoltativa  prevista  dall'art.
165 comma 1, codice penale la Corte Costituzionale nella sentenza  n.
49 del 1975 ha rilevato che «la facolta' del giudice  di  imporre  la
condizione  in  esame,  risponde  ad  una  apprezzabile  esigenza  di
politica legislativa penale,  in  quanto  costituisce  uno  strumento
diretto, da un  lato,  a  tutelare,  con  l'interesse  della  persona
offesa, quello, pubblico, alla eliminazione delle conseguenze dannose
degli  illeciti  penali  e,  dall'altro  lato,  a  garantire  che  il
comportamento del  reo,  successivamente  alla  condanna,  si  adegui
concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui  realizzazione,
come si evince dall'art. 164  codice  penale,  costituisce  lo  scopo
precipuo dell'istituto stesso della  sospensione  condizionale  della
pena,  ed  e'  indubbiamente   testimoniato,   fra   l'altro,   dalla
circostanza, di per se' rivelatrice, dell'effettuato risarcimento del
danno». 
    La Corte ha  poi  nella  stessa  pronuncia  sottolineato  che  la
subordinazione  o  meno  della  sospensione  condizionale  ai   sensi
dell'art. 165 comma 1 codice penale deve  essere  il  frutto  di  una
«valutazione, motivata ma discrezionale»; la Corte  in  quel  caso  -
alla luce delle censure  sollevate  dal  rimettente,  afferenti  alle
possibili difficolta' economiche del condannato - ha sottolineato  la
necessita' della valutazione della capacita' economica del condannato
e  della  concreta  sua  possibilita'  di  sopportare   l'onere   del
risarcimento pecuniario. 
    Alla luce della citata ratio (ribadita dalla Corte costituzionale
nella piu' recente sentenza n.  208  del  2024)  pare  pero'  doversi
ritenere che la  suddetta  valutazione  discrezionale  da  parte  del
giudice debba avere riguardo anche a cio' che sia concretamente  piu'
opportuno   per   «garantire   che   il   comportamento   del    reo,
successivamente alla condanna si adegui concretamente a quel processo
di ravvedimento, la cui realizzazione, come si evince  dall'art.  164
codice penale, costituisce lo  scopo  precipuo  dell'istituto  stesso
della sospensione condizionale della pena». 
    Comprensibilmente, la subordinazione  e'  viceversa  obbligatoria
nel caso in cui si tratti di concedere la sospensione condizionale  a
chi  ne  abbia  gia'  precede  caso,  infatti,  il  precedente   puo'
giustificare la presunzione da parte del non sufficienza ai fini  del
percorso rieducativo del condannato della semplice minaccia di revoca
del beneficio, essendo necessario  abbinare  alla  stessa  uno  degli
obblighi di cui all'art. 165 comma  1,  c.p.,  si'  da  conferire  al
beneficio un contenuto positivo. 
      2.7 Nel caso dell'art. 635 comma  5  c.p.,  viceversa,  per  il
danneggia  modesta  e  a  dolo  generico  -  si  inibisce   qualunque
valutazione discrezionale da parte del  giudice  anche  a  fronte  di
soggetti  del  tutto  incensurati,  rispetto  ai  quali  la  semplice
minaccia di revoca del beneficio potrebbe essere sufficiente al  fine
di assicurare l'astensione dalla commissione di ulteriori reati. 
    3. Non manifesta infondatezza.  Le  questioni  sollevate  in  via
subordinata 
      3.1 La violazione dell'art. 3 della Costituzione risulta  ancor
piu' evidente, sotto il profilo della  violazione  del  principio  di
uguaglianza, avendo riguardo al differente trattamento  riservato  al
danneggiamento delle cose indicate all'art. 635 comma 2, n.  1  c.p.)
rispetto al furto  degli  stessi  beni  e  in  particolare  al  furto
aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 2 (per la violenza  sulle
cose) e ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7  codice  penale  (perche'
commesso per l'appunto su detti beni). 
      3.2 Nella citata ipotesi il  delitto  di  furto  pluriaggravato
risulta costituire un reato  complesso,  nell'ambito  del  quale  gli
elementi costitutivi del danneggiamento ex art.  635  comma  2  n.  1
codice penale (da  un  lato  il  fatto  di  distruggere,  disperdere,
deteriorare o rendere inservibile un bene  altrui  e  dall'altro,  la
peculiare caratteristica della cosa  danneggiata  rientrante  in  una
delle categorie di beni di cui all'art.  625  comma  1,  n.  7  c.p.)
finiscono per integrare circostanze aggravanti del  reato  di  furto,
per l'appunto ai sensi dell'art. 625 comma 1, n. 2 e 7 codice  penale
(e' opportuno ricordare in  proposito  che  ai  sensi  dell'art.  392
codice penale agli effetti della legge penale» e quindi anche ai fini
dell'art. 625 comma 1, n. 2 codice penale «si ha violenza sulle  cose
allorche' la cosa ci viene danneggiata o trasformata, o ne e'  mutata
la destinazione»). 
      3.3 L'assorbimento del reato di  danneggiamento  nel  reato  di
furto  aggravato  (sempreche'  la  violenza  si  trovi  in   rapporto
funzionale con l'esecuzione della condotta di  furto)  e'  del  resto
pacifico nella giurisprudenza di legittimita', anche successiva  alla
modifica dell'art. 635 codice penale operata dal decreto  legislativo
n. 7/2016; si vedano in particolare Cass. Sez. 5 - Sentenza n.  25953
del 28 febbraio 2022 («il delitto di furto aggravato  dalla  violenza
sulle cose non  concorre  con  il  delitto  di  danneggiamento  delle
medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi  in
rapporto  funzionale  con  l'esecuzione  della  condotta  di  furto»,
fattispecie in cui la violenza era consistita nella  forzatura  della
portiera  di  un  auto  al  fine  di  potersi  impossessare  di   una
lampada-torcia custodita all'interno), Cass. Sez. 5 Sentenza n. 49571
del 23 settembre 2014 Rv. 261732-01 («Il delitto di  furto  aggravato
dalla violenza sulle cose non concorre con  reato  di  danneggiamento
delle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova  in
rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto»;  nella
specie la violenza era consistita nella  rottura  del  vetro  di  una
autovettura dalla quale erano stati sottratti tergicristalli, fari  e
antenne) Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 13 aprile 2010 Rv. 247613 - 01
(«Il delitto di furto aggravato  dalla  violenza  sulle  cose,  nella
specie consistita nell'effrazione di una vetrata posta  a  protezione
del locale  di  un  esercizio  commerciale,  assorbe  il  delitto  di
danneggiamento delle cose medesime, perche' la violenza si  trova  in
rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta  di  furto»),  ma
anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5841 del 2019 Cass. Sez. 4,  Sentenza
n. 11584 del 2018 e Cass. Sez. 5, Sentenza n.  36333  del  2012,  non
massimate. 
      3.4 Si deve peraltro rilevare che i delitti di danneggiamento e
di furto aggravato ex art. 625 comma 1 n. 2  e  n.  7  codice  penale
offendono il medesimo bene giuridico, il  patrimonio  come  evidenzia
anche la collocazione topografica delle due norme nel medesimo titolo
tredicesimo del secondo  libro  del  codice  penale.  In  entrambi  i
delitti, inoltre, al profilo dell'offesa al patrimonio si  aggiungono
ulteriori profili legati alla natura pubblicistica dei  beni  o  alla
loro  esposizione  alla  pubblica  fede  o  alla   loro   particolare
destinazione o vincolo. 
    Entrambi i suddetti delitti sono inoltre reati di danno. 
      3.5 A fronte di tali indubbie  analogie  il  delitto  di  furto
pluriaggravato ex art. 625 comma 1 n. 2  e  n.  7  codice  penale  e'
senz'altro piu' grave del reato di danneggiamento ex art. 635 comma 2
n. l c.p., posto che agli elementi integranti  il  danneggiamento  si
aggiunge 1 impossessamento  mediante  sottrazione  del  bene  (2)  ad
esempio il furto, previa effrazione, di  un'autovettura  parcheggiata
sulla   pubblica   via   o   il   furto    dell'autoradio    presente
sull'autovettura previa rottura del finestrino. 
    Tale maggiore gravita' del furto aggravato si  traduce  anche  in
una   maggiore   severita'   del   trattamento   sanzionatorio:    il
danneggiamento ex art. 1, 635 comma 2 n. 1 codice  penale  e'  punito
con la reclusione da sei mesi a  tre  anni  il  furto  pluriaggravato
derivato ex art. 625 comma 1, n. 2 e n. 7 codice penale e' punito con
la reclusione a tre a dieci  anni  (oltre  multa),  fatti  salvi  gli
effetti dell'eventuale bilanciamento delle circostanze. 
      3.6 Nonostante le citate analogie e  la  maggior  gravita'  del
furto  pluriaggravato,  in  relazione  a   quest'ultimo   (sempreche'
ovviamente la pena applicata rientri nei limiti  per  la  concessione
del beneficio, per effetto del bilanciamento  delle  circostanze  e/o
delle  riduzioni  per  la  scelta  del  rito)  la  concessione  della
sospensione condizionale segue le regole ordinarie, per cui non  deve
necessariamente essere subordinata  ad  uno  degli  obblighi  di  cui
all'art. 165 comma 1, c.p. 
    In relazione al danneggiamento ex art. 635 comma 2  n.  l  codice
penale  reato  meno   grave,   la   concessione   della   sospensione
condizionale deve viceversa essere subordinata all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone alla prestazione di attivita' non retribuita  a  favore
della collettivita'. 
      3.7  Ne'  una  possibile  giustificazione  alla  disparita'  di
trattamento  pare  potersi  rinvenire  nell'elemento  soggettivo:  il
danneggiamento e' reato a dolo generico (Corte Cost. sentenza n.  212
del 2024 Cass. Sez. 6 sentenza n. 35898 del  18  settembre  2012  Rv.
253350-01; Cass. Sez. 2, sentenza n. 15102  del  14  marzo  2007  Rv.
236461-01), che puo' ricorrere anche nella forma del  dolo  eventuale
(Cass. Sez. 3, sentenza n. 32797 del  18  marzo  2013),  per  cui  e'
sufficiente la mera coscienza  e  volonta'  di  danneggiare  la  cosa
altrui senza che sia necessario il fine specifico di  nuocere  o  che
comunque   rilevi   il   motivo   del   danneggiamento;   nel   furto
pluriaggravato ex art. 625 n. 2 e 7 codice penale - salvo ipotesi  di
scuola - si aggiunge la coscienza e volonta' di  appropriarsi  di  un
bene altrui (lo stesso bene danneggiato o altro bene) per un fine  di
profitto, per cui anche sotto tale profilo  si  conferma  la  maggior
gravita' del reato in questione per quanto analogo. 
      3.8 Si deve peraltro rilevare che un 'anomalia per molti  versi
simile si era verificata a seguito dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 150/2022, in relazione al  regime  di  procedibilita':
mentre il furto pluriaggravato (perche' commesso, con violenza  sulle
cose, su beni esposti alla pubblica fede)  era  ormai  procedibile  a
querela, il danneggiamento di cose esposte  alla  pubblica  fede  era
viceversa rimasto procedibile d'ufficio. 
    Tale  ingiustificata  disparita'   di   trattamento   era   stata
denunciata da una pluralita' di giudici tramite  varie  ordinanze  di
rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Il legislatore, resosi conto della discrasia, e' intervenuto  con
il decreto legislativo n. 31/2024 modificando l'art. 635 ultimo comma
e cosi' prevedendo un regime di procedibilita' a querela altresi' per
il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. Cosi', in  modo
chiaro e netto circa la necessita'  della  modifica  per  ragioni  di
omologazione  a  fattispecie  analoga  e  piu'  grave  la   relazione
illustrativa  allo  schema  di  decreto  legislativo:  «La   modifica
all'ultimo comma dell'art. 635 codice penale si rende necessaria  per
omologare il regime di procedibilita' di tale reato a quello previsto
per la fattispecie analoga e piu' grave di cui all'art. 625 c.p., per
la quale lo stesso legislatore delegato, con il  decreto  legislativo
n. 150/2022, ha introdotto la procedibilita' a querela nelle  ipotesi
in cui il fatto e' commesso su cose  esposte  per  necessita'  o  per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede». 
      3.9 In definitiva ad avviso dello scrivente  la  norma  di  cui
all'art. 635 comma 5 codice penale viola il principio di  uguaglianza
nella parte in cui si applica ai  fatti  di  danneggiamento  commessi
sulle cose indicate all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p., rispetto al furto
delle quali (pur aggravato dalla violenza sulle cose) non e' prevista
analoga regola. 
      3.10  In  via  subordinata,  per  l'ipotesi  in  cui  la  Corte
costituzionale dovesse  ritenere  l'oggetto  della  questione  troppo
ampio, si censura la norma di cui all'art. 635 comma 5, codice penale
nella parte in cui si applica ai fatti commessi  sulle  cose  esposte
per  consuetudine,  necessita'  o  destinazione  alla  pubblica  fede
(ipotesi specifica oggetto del presente processo). 
    5. Possibilita' di un'interpretazione conforme 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata all'art. 3 Cost. 
    La  disposizione  normativa  -  nel  prendere  il  vincolo  nella
concessione della sospensione condizionale della pena - e'  chiara  e
unica nel relativo contenti sicche' non e' possibile interpretarla in
modo conforme al citato principio costituzionale. 

(1) Cosi' il relatore per la II  Commissione  Francesco  Paolo  Sisto
    nella seduta del 10 marzo 2009: «Gli  articoli  da  7  a  10  del
    disegno di legge introducono disposizioni  contro  la  cosiddetta
    illegalita' diffusa piuttosto che contro la criminalita' diffusa,
    ovvero contro fattispecie che, pur considerare minori, secondo la
    relazione del Governo al disegno di legge «incidono  notevolmente
    non tanto sulla vivibilita' dei centri urbani, quanto  su  quelle
    condizioni  di  cura  del  territorio  dalle  quali  partire  per
    reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della
    legalita'». In particolare,  gli  articoli  7  e  8  mirano  alla
    repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitari ovvero  gli
    autori di murales e  scritte  sui  muri  di  edifici  pubblici  e
    privati, su autobus, treni ed, in generale,  su  beni  mobili  ed
    immobili altrui. Anche se nel nostro sistema penale non esiste il
    reato specifico in materia, l'illecito e' attualmente punibile  a
    titolo di danneggiamento oppure di deturpamento  e  imbrattamento
    di cose altrui. Si prevedono  particolari  aggravanti  a  seconda
    dell'oggetto   che   viene   danneggiato.   Inoltre,    per    il
    danneggiamento aggravato si  prevede  che  la  concessione  della
    sospensione   condizionale    della    pena    sia    subordinata
    all'eliminazione  delle  conseguenze  dannose  o  pericolose  del
    reato, ovvero, se il condannato non si oppone)  alla  prestazione
    di attivita' non retribuita a favore della collettivita'  per  il
    tempo determinato, comunque non superiore alla durata della  pena
    sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza
    di condanna. Si introduce anche un nuovo illecito  amministrativo
    consistente nella vendita a minori di bombolette spray contenenti
    vernici non biodegradabili (sanzione amministrativa fino a  1.000
    euro).) 

(2) Si vedano, tra le tante, Cass. Sez. 5, sentenza n. 20476  del  17
    gennaio 2018 Rv.  272705  -  01  («In  tema  di  furto,  sussiste
    l'aggravante della violenza sulle cose  anche  qualora  l'energia
    fisica  sia  rivolta  dal  soggetto  non  sulla   «res»   oggetto
    dell'azione  predatoria,  ma  verso  lo  strumento  posto  a  sua
    protezione, purche' sia stata prodotta una qualche conseguenza su
    di esso, provocando la rottura, il guasto, il  danneggiamento  la
    trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di
    destinazione»), nonche' Cass.  Sez.  5,  sentenza  33898  del  12
    giugno 2017 Rv. 270478 - 01 («In tema di  furto,  ai  fini  della
    configurabilita'  della  circostanza  aggravante  della  violenza
    sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, codice  penale,  non  e'
    necessario che la violenza venga  esercitata  direttamente  sulla
    «res» oggetto dell'impossessamento,  ben  patendosi  l'aggravante
    configurare anche quando la violenza venga posta  in  essere  nei
    confronti  dello  strumento  materiale  apposto  sulla  cosa  per
    garantire una piu' efficace difesa della stessa»). 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. 23 ss. legge n. 87/1953, 
    Ritenuta d'ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente
infondata. 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione
dell'art. 3 della Costituzione della norma di cui all'art. 635, comma
5 c.p.; 
    In subordine, della norma di cui all'art.  635  comma  5,  codice
penale nella parte in cui si applica ai fatti  di  cui  all'art.  635
comma 2, n. 1, codice penale commessi sulle  cose  indicate  all'art.
625 comma 1 n. 7 c.p.; 
    In ulteriore subordine, della norma di cui all'art. 635 comma  5,
n. 7 codice penale; 
    Ai fatti di cui all'art. 635, comma 2 n. 1 codice penale commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per  destinazione
alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  ed  i  relativi   termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. Dispone  l'immediata  trasmissione  alla
Corte Costituzionale  della  presente  ordinanza  e  degli  atti  del
procedimento   comprensivi   della   documentazione   attestante   il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui
al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei  ministri  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte Costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui  all'art.  23  comma  4  legge  n.
87/1953 che la presente ordinanza e' stata letta in  udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. 
      Firenze, 31 marzo 2025 
 
                        Il Giudice: Attina'