Reg. ord. n. 87 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/05/2025 n. 21

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania  del 10/04/2025

Tra: Antonio Riello e altri  C/ Ufficio Territoriale del Governo di Caserta



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Previsione che il consiglio dell’ente presenta tale ipotesi al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 – Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Emanazione da parte del Ministro dell’interno di un provvedimento di diniego dell’approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali – Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole – Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno – Previsione che tali fattispecie integrano l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'art. 141, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 267 del 2000 – Denunciata previsione di un termine perentorio, il cui mancato rispetto è ingiustificatamente assimilato al compimento di atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o ai gravi motivi di ordine pubblico – Violazione del principio di ragionevolezza per contrasto con la necessità di regolare in maniera uguale situazioni simili - Irrazionalità della norma, priva di una intrinseca giustificazione e divergente dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell’autonomia locale – Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Norme che, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale eletto e l’espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all’esigenza di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 18/08/2000  Num. 36  Art. 259  Co. 1

decreto legislativo  del 18/08/2000  Num. 36  Art. 261  Co. 4

decreto legislativo  del 18/08/2000  Num. 36  Art. 262  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 51   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 114   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2025

Ordinanza del 10 aprile 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Campania sul ricorso proposto da Antonio Riello e altri contro
l'Ufficio territoriale del Governo di Caserta e altri. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Enti locali - Ipotesi di  bilancio
  stabilmente riequilibrato - Previsione che il  consiglio  dell'ente
  presenta tale ipotesi al Ministro  dell'interno  entro  il  termine
  perentorio di tre mesi dalla data  di  emanazione  del  decreto  di
  nomina dell'organo straordinario di liquidazione, di  cui  all'art.
  252  del  d.lgs.  n.  267  del  2000  -  Istruttoria  e   decisione
  sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Emanazione  da
  parte del Ministro dell'interno  di  un  provvedimento  di  diniego
  dell'approvazione, in caso di esito negativo  dell'esame  da  parte
  della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali -
  Previsione  che  impone  all'ente  locale  di  presentare,   previa
  deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine  perentorio  di
  quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data  di  notifica   del
  provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di  bilancio  idonea  a
  rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole  -
  Inosservanza del  termine  per  la  presentazione  dell'ipotesi  di
  bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai
  rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, del  d.lgs.
  n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art.  261,  comma  4,  del
  medesimo decreto legislativo, oppure emanazione  del  provvedimento
  definitivo  di  diniego  da  parte  del  Ministro  dell'interno   -
  Previsione che tali fattispecie integrano l'ipotesi di scioglimento
  del consiglio comunale, di cui all'art. 141, comma 1,  lettera  a),
  del d.lgs. n. 267 del 2000. 
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
  sull'ordinamento degli enti locali), artt. 259, comma 1, 261, comma
  4, e 262, comma 1. 


(GU n. 21 del 21-05-2025)

 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                           DELLA CAMPANIA 
 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  918  del  2025,  proposto  da   Antonio   Riello,
Gianfranco Della Valle, Ferdinando  Riello,  Marco  Chirico,  Michele
Funaro, Vincenzo Freniti, rappresentati e difesi dall'avvocato  Luigi
Adinolfi,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri   di
Giustizia; 
    contro  Ufficio  Territoriale  del  Governo  Caserta,   Ministero
dell'Interno, in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentati   e   difesi   dall'Avvocatura   Distrettuale   Napoli,
domiciliataria ex lege in Napoli,  via  Diaz  11;  Comune  di  Castel
Morrone,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Erik  Furno,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    nei  confronti  Gaetano  Marra,  Giovanni  Iulianiello,   Roberto
Cappiello, Giuseppe Riello, Valentina  D'Errico,  Daniele  Di  Fonzo,
Cristoforo Villano, non costituiti in giudizio; 
    per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 
    1) della Del. G.C. n. 3 del 4 gennaio 2025 con la quale e'  stata
approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato  24/26  di
cui all'art. 259 del TUEL e relativi allegati; 
    2) della Del. G.C. del 4 gennaio 2025, n. 2 con la quale e' stato
approvato il DUP 24/26 e relativi allegati; 
    3)  della  nota  del  Comune   di   trasmissione   al   Ministero
dell'interno dell'ipotesi di bilancio  stabilmente  riequilibrato  di
cui non si conoscono gli estremi; 
    4) della nota/diffida del Prefetto di  Caserta  del  20  dicembre
2024 prot. n. 0174781  che  dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 259 del TUEL ha diffidato il C.C. ad approvare entro 20  gg.
l'ipotesi di bi-lancio stabilmente riequilibrato in uno alla nota del
19 dicembre 2024 prot. n. 193665 del Ministero Interni ivi richiamata
di cui si ignora il contenuto; 
    5) della Del. C.C. del 18 gennaio 2025 n. 1 del  C.C.  di  Castel
Morrone  di  approvazione  del  DUP  e  dei  relativi  allegati  anno
2024/2026; 
    6) della Del. C.C. 18 gennaio 2025 n. 2 con  la  quale  e'  stata
approvata l'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato  e  dei
relativi allegati anno 2024/2026; 
    7) del/dei provvedimento/i con i quali il Ministro degli Interni,
se esistenti e di cui non  si  conoscono  gli  estremi,  ha  ritenuto
ammissibile approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
nonostante la scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 259
del TUEL; 
    8) di ogni altro atto  presupposto  e  consequenziale  se  ed  in
quanto lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione   in   giudizio   dell'Ufficio
territoriale del Governo Caserta e del Ministero dell'interno  e  del
Comune di Castel Morrone; 
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 
    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 26  marzo  2025  il
dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1.   -  I  ricorrenti,  consiglieri  di  opposizione  eletti  nel
Consiglio comunale di Castel Morrone, contestano, con il  ricorso  in
esame, la legittimita' -  unitamente  agli  altri  atti  indicati  in
epigrafe  -  dell'approvazione,  da  parte  del  Consiglio   comunale
(delibera n. 2 del 18 gennaio  2025),  dell'ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato, deducendo, con unico motivo  di
censura,  violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  259, decreto
legislativo n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.) e  dell'art.  12  disp.  prel.
c.c. 
    2.  - E' pacifico, argomentano, che la presentazione da parte del
Consiglio comunale di Castel Morrone al  Ministero  dell'Interno,  in
data  18  gennaio  2025,   dell'ipotesi   di   bilancio   stabilmente
riequilibrato risulti tardiva  siccome  avvenuta  in  violazione  del
«termine perentorio di tre mesi» previsto dal cit. art. 259, comma 1,
decorrente «dalla data di emanazione del decreto di cui  all'articolo
252» con cui si provvede alla  nomina  dell'organo  straordinario  di
liquidazione, nel caso di specie avvenuta con decreto del  Presidente
della Repubblica italiana del 4 settembre 2024. 
    In  ipotesi  del  genere,  «di  mancato  rispetto   del   termine
trimestrale», lo scioglimento del Consiglio comunale  -  lamentano  i
ricorrenti - «e' ineludibile»; a  fronte  della  chiarezza  del  dato
letterale sulla natura del termine, alcuna rilevanza potrebbe  essere
ascritta, sostengono, alla nota prefettizia  del  20  dicembre  2024,
anch'essa impugnata, intervenuta successivamente  alla  scadenza  dei
tre mesi, con la quale il Prefetto, anziche' provvedere  al  doveroso
avvio della procedura di scioglimento, ai sensi dell'art. 141,  comma
1, lett. a), del  T.U.E.L.,  avrebbe  illegittimamente  diffidato  il
Consiglio comunale di  Castel  Morrone  -  in  asserita  applicazione
analogica dell'art. 141, comma  2,  T.U.E.L.,  nonostante  l'evidente
diversita' di  presupposti  -  ad  approvare  l'ipotesi  di  bilancio
stabilmente  riequilibrato,  allo  scopo  concedendogli   l'ulteriore
termine di venti giorni. 
    3. - Si sono costituiti in giudizio il comune di Castel Morrone e
la Prefettura di Caserta. 
    Con memoria depositata in giudizio in  data  13  marzo  2025,  la
Prefettura  di  Caserta  ha  chiesto   la   reiezione   del   gravame
richiamando,  a  sostegno  della  legittimita'  della   diffida,   il
principio di leale collaborazione e «il piu'  generale  principio  di
salvaguardia  degli  organi   democraticamente   eletti»,   i   quali
indurrebbero  a   ravvisare   «l'opportunita'   di   procedere   allo
scioglimento del Consiglio comunale soltanto all'esito della verifica
della perdurante inadempienza del medesimo organo consiliare rispetto
alla diffida notificata a tutti  i  consiglieri  comunali»  (come  da
Parere  del  Ministero  dell'interno - Dipartimento  per  gli  Affari
interni e territoriali n. 17763 del 13 novembre  2018);  con  memoria
integrativa depositata in pari data, rilevato che  con  sentenza  non
definitiva del 20 settembre 2024, n. 5039, inun  giudizio  analogo  a
quello odierno, questa Sezione ha sollevato  d'ufficio  la  questione
incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.  259,  comma  1,
d.lgs. n. 267/2000 limitatamente all'aggettivo «perentorio»  in  esso
contenuto, ha chiesto che sia disposta la sospensione «impropria» (in
senso lato) del giudizio, stante la pregiudizialita' della  questione
di legittimita' costituzionale altrove sollevata. 
    L'amministrazione comunale, nella memoria versata in atti in data
20 marzo 2025, ha  formulato  istanza  di  sospensione  del  giudizio
invocando la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio  di  Stato
22  marzo  2024,  n.  4,  chiedendo,  in   particolare,   «di   poter
interloquire dinanzi alla Corte  costituzionale  mediante  una  nuova
rimessione». 
    4. - Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025, fissata  per  la
disamina  dell'istanza  di  tutela  cautelare,  la  causa  e'   stata
trattenuta in decisione. 
    5.  - Questo Giudice - anche a fronte dell'espressa richiesta del
Comune di Castel Morrone, che ha formalmente  sollecitato  una  nuova
rimessione chiedendo di  poter  interloquire  direttamente  in  Corte
Costituzionale, e tenuto conto dei principi espressi da Cons.  Stato,
Ad. Plen. nn. 28/2014 e 4/2024 - ritiene  di  rimettere  alla   Corte
Costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
259,  comma   1, decreto   legislativo n.   267/2000,   limitatamente
all'aggettivo  «perentorio»  in  esso  contenuto,   ravvisandone   la
rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza. 
    5.1. - La rimessione della questione alla Corte Costituzionale  -
e  la  conseguente  sospensione  impropria  «in  senso  stretto»  del
presente  giudizio  -  si  impone  sul   rilievo   che   «[L]'opzione
alternativa, caso per caso, tra sospensione impropria «in senso lato»
e «in senso stretto», entrambe da  ricondurre  all'art.  295  c.p.c.,
riposa sulla volonta' delle parti, elemento determinante,  come  gia'
detto, nella ricostruzione dell'ordinanza dell'Adunanza  Plenaria  n.
28/2014»; le ragioni della  prevalenza  da  accordare  alla  volonta'
delle parti  poggiano,  in  particolare,  sulla  consapevolezza  «dei
divieti o limiti all'intervento davanti alla  Corte  costituzionale»,
atteso  che  «nel  giudizio  incidentale  di  costituzionalita',  non
possono proporre intervento le parti di un giudizio diverso da quello
a quo in cui l'incidente di costituzionalita'  sia  stato  sollevato,
neppure se si tratta di parti di un giudizio oggetto  di  sospensione
impropria «in senso lato» (v. Corte Cost. n. 202/2020 e n. 218/2021)»
(Cons. Stato, Ad. Plen, n. 4/2024). 
    6.  - Ai sensi dell'art. 27, ultimo periodo, della legge 11 marzo
1953, n. 87 (inbase  al  quale  la  Corte  costituzionale  «dichiara,
altresi', quali  sono  le  altre  disposizioni  legislative,  la  cui
illegittimita' deriva come conseguenza  dalla  decisione  adottata»),
reputa il Collegio che la questione  di  legittimita'  costituzionale
della suindicata norma coinvolga anche: 
      l'art.  261,  quarto   comma,   del   T.U.E.L.,   limitatamente
all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, laddove stabilisce  che
all'istruttoria negativa della  Commissione  per  la  finanza  e  gli
organici degli  enti  locali  del  Ministero  dell'Interno  segua  la
prescrizione di presentare con  deliberazione  consiliare  una  nuova
ipotesi di bilancio, stabilendo  nuovamente  che  all'adempimento  il
Consiglio debba provvedervi  entro  il  termine  «perentorio»  di  45
giorni dalla notifica del provvedimento di diniego; 
      l'art. 262,  primo  comma,  del  T.U.E.L.,  limitatamente  alla
previsione  secondo  cui   «l'inosservanza   del   termine   per   la
presentazione dell'ipotesi di bilancio  stabilmente  riequilibrato  o
del termine per la risposta ai  rilievi  e  dalle  richieste  di  cui
all'articolo 261, comma 1, o del termine  di  cui  all'articolo  261,
comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma  1,
lettera a)» (scioglimento del Consiglio comunale  per  atti  contrari
alla Costituzione o  pergravi  e  persistenti  violazioni  di  legge,
nonche' per gravi motivi di ordine pubblico). 
    7. - La rilevanza della questione nel presente giudizio. 
    Il Prefetto di Caserta, preso atto dello spirare del  termine  di
tre mesi previsto dall'art. 259, comma 1, cit., pur  consapevole  che
«ai sensi dell'art. 262, comma 1, del  T.U.E.L.,  l'inosservanza  del
termine suddetto integra l'ipotesi di  cui  all'art.  141,  comma  1,
lett. a) dello stesso T.U.E.L.», ha cio' non di  meno  consentito  al
Consiglio comunale di disporre  di  un  ulteriore  spatium  temporis,
diffidandolo  a  provvedere  alla  presentazione  del   bilancio   di
previsione stabilmente riequilibrato  nell'ulteriore  termine  di  20
giorni dalla notifica dell'atto, a pena di avvio della  procedura  di
scioglimento di cui al cit. comma 1, lett. a), dell'art. 141. 
    Cosi' disponendo, tuttavia, il Prefetto ha dato applicazione,  in
sostanza, al secondo comma dell'art. 141 cit. che, in caso di mancata
approvazione nei termini del  bilancio,  stabilisce  che  l'eventuale
avvio della procedura di scioglimento del  Consiglio  comunale  debba
essere preceduta dalla diffida a provvedere all'adempimento, entro un
termine non superiore a venti giorni dalla notifica della lettera  ai
singoli consiglieri. 
    Evidenzia  il  Collegio  che  la  determinazione  assunta   dalla
Prefettura non appare coerente con il  tenore  dell'art.  259,  primo
comma, del d.lgs. 18 agosto  2000,  n.  267  il  quale,  qualificando
espressamente come  «perentorio»  il  termine  di  tre  mesi  per  la
trasmissione  al  Ministero  dell'Interno  dell'ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato,  induce  a  ritenere  che  l'elusione  del
termine medesimo da parte del Consiglio sia insuscettibile di formare
oggetto della richiesta sollecitatoria, comportando come  necessitata
conseguenza il suo scioglimento. 
    In  tale  contesto,   il   riportato   art.   262   afferma   che
l'inosservanza del termine integra l'ipotesi  di  cui  all'art.  141,
primo comma, lettera a) («I consigli comunali e  provinciali  vengono
sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del
Ministro  dell'interno:  a)  quando  compiano  atti   contrari   alla
Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di  legge,  nonche'
per gravi motivi di ordine pubblico»). 
    Tuttavia,  ad  avviso  del   Collegio   emerge   il   dubbio   di
costituzionalita' delle menzionate norme, per aspetti che ne denotano
l'irragionevolezza e investono il trattamento diseguale di situazioni
sostanzialmente con simili, in violazione dei principi di uguaglianza
e buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.), e  che  si
riflettono sui principi costituzionali relativi alle autonomie locali
e al diritto di adempiere al mandato elettorale (artt. 5,  51  e  114
Cost.). 
    La  questione  e'  rilevante  nel  presente   giudizio,   essendo
l'applicazione  dell'art.  259,  primo  comma,  del  T.U.E.L.  -  che
costituisce  il  parametro  normativo  rispetto  al  quale  vagliare,
secondo la prospettata censura di parte ricorrente,  la  legittimita'
dei provvedimenti impugnati - evidentemente vincolante per il Giudice
e tale da non consentire una diversa  interpretazione,  che  permetta
all'organo consiliare di provvedere alla  trasmissione  al  Ministero
dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre
il termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio. 
    Cio' condurrebbe, di conseguenza, all'accoglimento del ricorso  e
a prefigurare l'esito dello scioglimento del  Consiglio  comunale  di
Castel Morrone, per l'effetto conformativo della sentenza, nonostante
il dubbio di costituzionalita' delle  norme,  indotto  dalle  ragioni
gia'  esplicitate  dalla  Sezione  nella  richiamata   sentenza   non
definitiva  n.  5039/2024,  vertente  su  analoga  fattispecie,   che
perfettamente si attagliano al caso in esame e che  si  riportano  di
seguito: 
    8. - «[...] La non manifesta infondatezza. 
    Come indicato al precedente punto [...], ad avviso  del  Collegio
e' ravvisabile un contrasto, con i predetti artt. 3 e 97 nonche'  con
gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione: 
      a)  dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto  2000,  n.
36, limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto; 
      b) dell'art. 261, quarto  comma,  del  T.U.E.L.,  limitatamente
all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per  la  parte  in  cui
ugualmente stabilisce la perentorieta' del termine (di 45 giorni) per
la  presentazione  di  una  nuova  ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato, susseguente all'istruttoria negativa della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali; 
      c) dell'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla
previsione  secondo  cui   «l'inosservanza   del   termine   per   la
presentazione dell'ipotesi di bilancio  stabilmente  riequilibrato  o
del termine per la risposta ai  rilievi  e  dalle  richieste  di  cui
all'articolo 261, comma 1, o del termine  di  cui  all'articolo  261,
comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma  1,
lettera a)». 
      E' innegabile chelo  scioglimentodei  consigli  comunali  abbia
uncaratteredeltutto  straordinario  ed  eccezionale  e  possa  essere
disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente  previsti  dalla
legge.  Eccezion  fatta  per  lo  scioglimento  per  infiltrazioni  e
condizionamenti di tipo mafioso (al quale la legge  riserva  autonomo
rilievo), nonche' dipendente dalla mozione di sfiducia nei  confronti
del Sindaco (art. 52, secondo comma), l'ordinamento degli enti locali
tipizza all'art. 141 i quattro casi che prefigurano  lo  scioglimento
dell'organo consiliare: 
        1) il compimento diatti  contrari  allaCostituzione,  legravi
epersistenti violazioni di legge o i gravi motivi di ordine  pubblico
(lettera a)); 
        2) l'impossibilita' di assicurare  il  normale  funzionamento
degli organi e dei servizi, per le cause elencate  alla  (lettera  b)
(impedimento permanente del  Sindaco  o  sue  dimissioni,  dimissioni
ultra dimidium dei consiglieri eletti, impossibilita' di  raggiungere
con la surroga la meta' dei componenti del Consiglio); 
        3) la mancata approvazione nei termini del bilancio  (lettera
c): 
        4) nei Comuni al di sopra  dei  mille  abitanti,  la  mancata
adozione   dello   strumento    urbanistico    entro diciotto    mesi
dall'elezione degli organi (lettera  c-bis,  aggiunta  dall'art.  32,
comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge  24
novembre 2003, n. 326). 
    In questi due ultimi casi, al mancato  rispetto  dei  termini  di
legge consegue l'apertura di un procedimento sollecitatorio  e,  solo
in ipotesi di perdurante inadempimento, l'avvio della  procedura  per
lo scioglimento (commi 2  e  2-bis).  La  stessa  disciplina  non  e'
prevista per l'Ente dissestato il cui Consiglio non  provveda,  entro
tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione, alla
trasmissione  al  Ministero  dell'Interno  dell'ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato. 
    Al  contrario,  come  si  e'  detto,   l'elusione   del   termine
qualificato «perentorio» (artt.  259,  primo  comma,  e  261,  quarto
comma) comporta lo scioglimento del Consiglio,  poiche'  l'art.  262,
primo comma, del T.U.E.L. riconduce tali ipotesi all'art. 141,  comma
1, lettera a) (atti  contrari  allaCostituzione,  gravi  epersistenti
violazionidi legge o gravi motivi di ordine pubblico»). 
    Reputa il  Collegio  che  non  sia  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale delle norme che,  escludendo
il  potere  sollecitatorio  del  Prefetto,  riconducono  la   mancata
approvazione del bilancio  stabilmente  riequilibrato  da  parte  del
Consiglio, nel perentorio termine  di  tre  mesi,  ad  un'ipotesi  di
scioglimento che mal si concilia con la natura  dell'inadempimento  e
produce  un  effetto  esorbitante,  conducendo  alla  rimozione   del
Consiglio democraticamente eletto, eccedendo la misura  del  doveroso
rispetto  delle  autonomie  locali  (cfr.  la  sentenza  della  Corte
Costituzionale n. 40 del 1961, per la  quale  e'  «evidente  come  la
tutela delle  autonomie  locali  postuli  criteri  restrittivi  nella
valutazione dei casi che  legittimano  lo  scioglimento  dei  normali
organi amministrativi degli enti»). 
    [...] Il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    Ritiene il  Collegio  che  non  si  giustifichi  la  riconduzione
dell'ipotesi di cui si discorre, per  effetto  dell'art.  262,  primo
comma, del T.U.E.L., ai casi del compimento  di  atti  contrari  alla
Costituzione, di gravi e persistenti  violazionidi  legge  ovvero  di
gravi motivi di  ordine  pubblico,  declinati  dall'art.  141,  primo
comma, lettera a). 
    I primi due casi possono essere accomunati dalla connotazione  in
termini assolutamente  negativi  dell'operato  dell'Ente  locale,  il
quale si pone in aperta contraddizione con l'ordinamento  statuale  e
ne sconfessi i principi (cfr. la circolare del Ministero dell'interno
del 7 giugno 1990, n. 17102/127/1,  secondo  cui  l'ipotesi  di  atti
contrari  alla  Costituzione,  «rientra  a  fortiori  in  quella  del
compimento di «gravi e persistenti violazioni di legge», della  quale
costituisce una estrinsecazione particolarmente aggravata.  L'ipotesi
e' riconducibile al caso in cui un ente locale manifesti  apertamente
la volonta' di disattendere talune norme o principi fondamentali  che
regolano    l'ordinamento    repubblicano,    previsti    da    norme
costituzionali»). 
    E'  quindi  difficilmente  comprensibile  l'equiparazione   della
mancata   presentazione   dell'ipotesi   di   bilancio    stabilmente
riequilibrato al compimento di atti contrari alla  Costituzione  o  a
gravi e persistenti violazioni di  legge,  mancando  da  un  lato  la
volonta' preordinata a disattendere le norme fondamentali dello Stato
e, d'altro lato,  difettando  il  connotato  di  un  operato  che  si
contraddistingua per la  gravita'  e  persistenza  del  comportamento
negativo od omissivo dell'Ente locale. 
    Quanto ai gravi motivi di ordine pubblico,  alla  stessa  stregua
non e' individuabile un comportamento  che  vi  contravvenga,  tenuto
conto che la nozione attiene alla sicurezza e alla quiete pubblica  e
non puo' confondersi, in un'accezione lata, con la  tutela  del  buon
funzionamento degli uffici (Corte  Costituzionale  n.  40  del  1961,
cit.). 
    Nei suesposti termini, e' riscontrabile la sostanziale  comunanza
tra il caso di  elusione  del  termine  per  presentare  il  bilancio
stabilmente riequilibrato e l'ipotesi  di  mancata  approvazione  del
bilancio  comunale,  cosicche'  anche  per  il  primo   caso   appare
maggiormente consono all'ordinamento degli enti locali (implicante il
rispetto  dell'autonomia  dell'ente  esponenziale   della   comunita'
amministrata)  l'ammissibilita'   del   potere   sollecitatorio   del
Prefetto, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, del T.U.E.L. 
    Viceversa,  la  prefigurazione  di  un   termine   perentorio   e
l'assimilazione del suo mancato  rispetto  agli  atti  contrari  alla
Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o a motivi
di  ordine  pubblico  non   si   mostra   giustificabile   e   denota
l'irragionevolezza  delle  norme  censurate,  per  contrasto  con  la
necessita'  di  regolare  in  maniera   uguale   situazioni   simili,
giustificandosi la diversita'  di  disciplina  solo  in  presenza  di
situazioni differenziabili. 
    Risultano in tal modo violati il principio di uguaglianza ex art.
3 Cost. e la necessita' di garantire il buon andamento della pubblica
amministrazione,  ex  art.  97  Cost.,  in  ragione  della   ritenuta
irragionevolezza   della   norma,   che    non    trova    intrinseca
giustificazione e diverge dallo scopo  che  occorre  perseguire,  nel
rispetto dell'autonomia locale (cfr. Corte Costituzionale n. 223  del
2022:  «Secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  il
principio di ragionevolezza e' leso «quando si accerti l'esistenza di
una  irrazionalita'  intra  legem,  intesa  come   contraddittorieta'
intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore  e
la disposizione espressa dalla norma censurata» (sentenze n. 195 e n.
6 del 2019; nello stesso senso, pi di recente  sentenza  n.  125  del
2022)»; cfr., altresi', Corte Costituzionale n.  258  del  2022:  «La
violazione  del  principio   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione non pu infatti, essere invocata se non attraverso  la
denuncia di  arbitrarieta'  e  di  manifesta  irragionevolezza  della
disciplina censurata, combinandosi,  sotto  questo  profilo,  con  il
riferimento all'art. 3 Cost.  ed  implicando  lo  svolgimento  di  un
giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 208 del
2014, n. 243 del 2005, n. 306 e n. 63 del 1995 e  n.  250  del  1993;
ordinanze n. 100 e n. 47 del 2013)»). 
    [...] Il contrasto con gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione. 
    Per quanto considerato, le  norme  indicate  vanno  ulteriormente
censurate laddove, impedendo la prosecuzione dello svolgimento  delle
funzioni del Consiglio comunale eletto e l'espletamento  del  mandato
dei  consiglieri,  contravvengono  all'esigenza   di   tutela   delle
autonomie locali (artt.  5  e  114  Cost.)  e  del  diritto  di  ogni
cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle (art. 51
Cost.). 
    Giova rinnovare il richiamo alla menzionata sentenza della  Corte
Costituzionale n. 40 del 1961 (e'  «evidente  come  la  tutela  delle
autonomie locali postuli criteri restrittivi  nella  valutazione  dei
casi   che   legittimano   lo   scioglimento   dei   normali   organi
amministrativi  degli  enti»),  per  significare  che  l'ipotesi   di
scioglimento del Consiglio comunale  puo'  ritenersi  giustificata  a
fronte  di   inderogabili   e   superiori   esigenze   di   garantire
l'unitarieta'  dello  Stato,   altrimenti   risultando   violate   le
prerogative delle autonomie locali e dei singoli consiglieri, laddove
- similmente con quanto avviene per l'ipotesi di mancata approvazione
del bilancio - all'omissione riscontrata possa ovviarsi attraverso il
potere sollecitatorio del  Prefetto,  che  consenta  all'ente  locale
territoriale di «recuperare» la propria autonomia e di assolvere alle
proprie funzioni, in linea con quanto previsto  all'art.  245,  terzo
comma, del T.U.E.L., che rimette agli organi istituzionali  dell'ente
il compito di assicurare  «condizioni  stabili  di  equilibrio  della
gestione  finanziaria  rimuovendo  le  cause  strutturali  che  hanno
determinato il dissesto». 
    [...] Conclusivamente, per le considerazioni  che  precedono,  va
dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51,  97  e
114 della Costituzione: 
      a)  dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto  2000,  n.
36, limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto; 
      b) dell'art. 261, quarto  comma,  del  T.U.E.L.,  limitatamente
all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per  la  parte  in  cui
ugualmente stabilisce la perentorieta' del termine (di quarantacinque
giorni) per  la  presentazione  di  una  nuova  ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato, susseguente all'istruttoria negativa della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; 
      c) dell'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla
previsione  secondo  cui   «l'inosservanza   del   termine   per   la
presentazione dell'ipotesi di  bilancio stabilmente  riequilibrato  o
del termine per la risposta ai  rilievi  e  dalle  richieste  di  cui
all'articolo 261, comma 1, o del termine  di  cui  all'articolo  261,
comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma  1,
lettera a)». 
    9. - Va sollevata, in definitiva, la  questione  di  legittimita'
costituzionale  nei  termini   e   per   le   ragioni   anzidette   e
conseguentemente disposta, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, la sospensione del giudizio e ordinata  la  trasmissione
degli atti alla  Corte  costituzionale,  nonche'  la  notifica  della
presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del  Consiglio
dei Ministri e, altresi', la comunicazione ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    10. -  Si  riserva  alla  successiva  camera  di  consiglio  ogni
ulteriore statuizione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione
alla domanda cautelare proposta. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  della  Campania  (Sezione
Prima) cosi' dispone: 
      a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, primo  comma,
dell'art. 261, quarto comma, e dell'art. 262, primo comma, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, nei termini di cui in motivazione; 
      b)   dispone,  per  l'effetto,  la  sospensione  del   presente
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
      c) rinvia la  fissazione  della  camera  di  consiglio  per  la
prosecuzione del  giudizio  all'esito  della  decisione  della  Corte
Costituzionale; 
      d) riserva alla successiva camera di consiglio  ogni  ulteriore
statuizione sul rito, sul merito e  sulle  spese  in  relazione  alla
domanda cautelare proposta. 
    Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo,
il presente provvedimento sia notificato alle parti  in  causa  e  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'   comunicato   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione  ed  e'
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera' a darne
comunicazione alle parti. 
    Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio  del  giorno  26
marzo 2025 con l'intervento dei magistrati: 
      Vincenzo Salamone, Presidente; 
      Giuseppe Esposito, Consigliere; 
      Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Salamone 
 
                                              L'Estensore: Sorrentino