Reg. ord. n. 93 del 2025 pubbl. su G.U. del 28/05/2025 n. 22
Ordinanza del Tribunale di Macerata del 28/03/2025
Tra: M. A.
Oggetto:
Circolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti – Previsione che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno – Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida – Lesione del principio della necessaria offensività della condotta – Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all’art. 186 del codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool) che sanziona la guida in stato di ebbrezza e quindi in stato di alterazione mentre la previsione censurata prescinde da tale profilo – Contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 30/04/1992
Num. 285
Art. 187
legge
del 25/11/2024
Num. 177
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 25
Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2025
Ordinanza del 28 marzo 2025 del Tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di M. A..
Circolazione stradale - Guida dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti - Previsione che chiunque guida dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro
1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno - Denunciata
omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione
e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 187-bis (recte: art. 187).
(GU n. 22 del 28-05-2025)
TRIBUNALE DI MACERATA
ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Il tribunale penale di Macerata, ufficio GIP - GUP, nella persona
del dott. Giovanni M. Manzoni premesso che in data 20 marzo 2025 il
PM avanzava richiesta di decreto penale nei confronti di A M ,
imputato per il reato p. e p. dall' art. 187 C.d.S. perche' si poneva
alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
(nonche' per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. per essersi posto
alla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l).
Dagli atti emerge che in data 24 gennaio 2025 l'A aveva
avuto un incidente stradale alla guida della propria moto; dal
successivo accertamento ritualmente (prestato consenso informato,
avvisato l'A della facolta' di farsi assistere da difensore)
effettuato in ospedale sulle urine dello stesso emergeva la presenza
di cocaina e suoi metaboliti con risultato «positivo - cut off 300
mg/ml». Attivita' compiuta non nel contesto di necessita' sanitarie
ma a seguito di specifica richiesta avanzata dalla PG (v, pag. 16 -
richiesta dei CC al Pronto soccorso).
Accertamento che per costante Cassazione, recettiva dei risultati
della letteratura scientifica (da ultimo ex multis Corte di
Cassazione sentenza sez. IV penale, ud. 16 ottobre 2024 dep. 17
gennaio 2025, n. 2020; v. gia' da Cass. 35334/15, Cass. 16895/12 ),
e' pero' inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del
soggetto al momento della guida, essendo tale positivita' compatibile
con assunzione anche risalente nel tempo e in assenza di ogni
alterazione psicofisica al momento in cui il soggetto guidava.
Non sono in atti ulteriori significativi elementi a carico
dell'imputato in relazione a tale reato (lo stesso all'arrivo della
PG si presentava in stato alterato ma con sintomi riconducibili ad
abuso di alcolici e non di stupefacenti - alito vinoso, voce
impastata, occhi lucidi, equilibrio precario, tanto che la PG
ipotizzava «alterazione psicofisica da uso di alcool», circostanza
poi confermata dagli esami ematici dai quali risultava alcolemia nel
sangue pari a 2.55 g/l).
Osserva l'(attuale) art. 187 C.d.S., vigente al momento dei
fatti, titolato «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti»
prevede che «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e
l'arresto da sei mesi ad un anno.. ».
Ritiene questo GIP che il tenore letterale della attuale norma
pienamente coerente con la rubrica dell'articolo, debba ritenersi o
del tutto irrazionale o inammissibilmente generico.
Se si dovesse leggere la espressione «Chiunque guida dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» come intesa in assenza di
ogni delimitazione temporale (delimitazione non prevista dal tenore
letterale della norma) ne discenderebbe, infatti, la conseguenza - si
crede non voluta dal legislatore... - che se una persona avesse
assunto stupefacenti a diciotto anni e poi si mettesse alla guida a
sessanta anni sarebbe punibile in quanto «guida dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope».
Norma in ordine alla irrazionalita' della quale, ove cosi'
interpretata, non mette conto di spendere parole.
Se invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad
uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura piu'
razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di
contenuti tali da consentire a chi la legge - sia il cittadino o il
magistrato - di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2
ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...).
Se poi si puo' demandare alla giurisprudenza una interpretazione
chiarificatrice della norma, non puo' demandarsi alla stessa la
funzione di «creare» la norma, cosi' surrogandosi a quella che e' una
attivita' che e' diritto del solo legislatore (e suo onere esplicarla
in maniera razionale e chiara).
Ove, poi, si volesse «salvare» la norma ritenendo che la stessa
faccia riferimento ad un criterio non meramente temporale ma
correlato agli effetti ai possibili effetti dello stupefacente, e'
agevole osservare che:
la lettera del nuovo art. 187 C.d.S. nulla dice al riguardo;
la opzione di leggere la norma come correlata ad un lasso
temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante
efficacia dello stupefacente, pur a prima vista non infelice, appare
non possibile ad avviso di chi scrive, risolvendosi nella
introduzione di un elemento costitutivo (la prospettabile perdurante
efficacia dello stupefacente);
del tutto estraneo al tenore letterale della norma e che
pertanto si ritiene non possa essere introdotto in via meramente
interpretativa;
privo di ogni aggancio alla norma e pertanto da crearsi e
modellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della
giurisprudenza (possibile perdurante efficacia? probabile perdurante
efficacia? verosimile perdurante efficacia?);
Fermo che il nuovo tenore della norma e del titolo si
contrappongono consapevolmente alla vecchia formulazione che
sanzionava colui che guidasse in stato di alterazione psicofisica,
talche' si ritiene sarebbe una interpretazione che farebbe
riferimento e darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente
espunti dal legislatore dalla formulazione della norma.
Totale genericita', pertanto, tale da comportare
incostituzionalita' della previsione normativa, ricordato che «In
riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha piu' volte
ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo
l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative
di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla liberta'
personale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale
principio, onere della legge penale sia quello di determinare la
fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete,
nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa
esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento
controllabile.
Tale onere richiede una descrizione intellegibile della
fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni
indicative o di valore (cfr. ad es. sentenze 21/1961 e 191/1970)
...l'art. 25 ... impone espressamente al legislatore di formulare
norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della
chiarezza e dell'intellegibilita' dei termini impiegati..». (CC
96/81).
Sotto altro profilo, poi, la norma - per come attualmente
formulata - appare lesiva del principio di necessaria offensivita'
delle condotte possibili destinatarie della sanzione penale, atteso
che si presta a sanzionare anche condotte prive di alcun pericolo per
la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti
i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano
tracce solo nelle urine), talche' si punirebbe con la massima
sanzione una condotta priva di ogni effettivo disvalore ai fini che
occupano (la sicurezza della circolazione stradale).
La Corte adita ha, infatti, gia' chiaramente affermato che «il
rispetto del principio di offensivita' (nullum crimen sine iniuria),
desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, la citata
sentenza n. 354 del 2002), comporta che il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita', puo' reprimere sul piano
penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro
descrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di legalita',
consistano, altresi', in comportamenti dal contenuto offensivo di
beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera
esposizione a pericolo. Con orientamento costante (ex multis,
sentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000;
piu' recentemente sentenza n. 28 del 2024), si e' anche puntualizzato
che il principio di offensivita' opera su due piani distinti: da un
lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la
repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta,
presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti
meritevoli di protezione (offensivita' «in astratto»); dall'altro,
come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il
quale, nella verifica della riconducibilita' della singola
fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovra' evitare
che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi
attitudine lesiva (offensivita' «in concreto»). E affinche' il
principio di offensivita' possa ritenersi rispettato, occorre «che la
valutazione legislativa di pericolosita' del fatto incriminato non
risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque
accidit» (sentenza n. 225 del 2008; analogamente, sentenze n. 278 e
n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, e n. 333 del 1991)» - cfr CC
116/24.
Passando al caso concreto, la letteratura scientifica e la
giurisprudenza hanno pacificamente acclarato che in moltissimi casi
puo' esservi guida in assenza di ogni alterazione anche dopo avere
assunto stupefacenti, quando sia cessato ogni effetto degli stessi,
talche' la scelta del legislatore appare a questo GIP irrazionale e
arbitraria e non rispondente all'id quod plerumque accidit.
Non puo' poi non evidenziarsi che, ad avviso di questo GIP,
l'art. 187 C.d.S. costituisce gia' una forma di tutela anticipata
della incolumita' pubblica e della privata incolumita' e proprieta'.
Appare pertanto ancor piu' inammissibile anticipare ulteriormente la
tutela di tali beni sanzionando:
non solo condotte non direttamente lesive degli stessi ma
suscettibili di sfociare nella loro offesa (guidare sotto l'effetto
di stupefacenti; condotta che ben puo' risolversi in danni a persone
o cose);
ma addirittura condotte (non solo non direttamente lesive di
tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli
in pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente e'
svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione);
Irrilevante appare, poi, la generica illiceita' di un accertato
pregresso abuso di stupefacenti, destinata a trovare sanzione in sede
amministrativa ma che nulla dice rispetto a un disvalore correlato ad
una specifica condotta di guida.
Ne', ad avviso di questo GIP, le possibili difficolta' correlate
all' accertamento di una effettiva situazione di
alterazione/pericolosita' alla guida possono comportare la liceita'
di tale deroga al principio di necessaria offensivita', atteso che:
per un verso sono scientificamente possibili esami dirimenti in
ordine a tale profilo (basta fare un prelievo non delle urine ma
ematico; accertamento per la costante Cassazione idoneo a provare un
eventuale stato di alterazione in essere);
per altro la Cassazione ha in piu' pronunce evidenziato come lo
stato di alterazione possa essere desunto anche da elementi ulteriori
rispetto agli esami di laboratorio (condotte alterate, modalita' del
linguaggio ...);
se anche la prassi e' in concreto costituita da casi in cui il
soggetto viene fermato e sottoposto ad accertamenti biologici, nulla
esclude che la prova possa poggiare anche su elementi del tutto
diversi ( ad es. perche' altra persona - il passeggero della vettura
o persona presente alla assunzione e poi alla partenza.. - accusi 1'
indagato di avere fatto uso di stupefacenti, indicando modalita' di
assunzione tali da comportare secondo le logiche di esperienza una
sicura efficacia drogante, e poi essersi messo alla guida subito dopo
la loro assunzione);
la eventuale mera difficolta' di provare un elemento
costitutivo necessario ad una razionale (id est costituzionale)
previsione di una ipotesi di reato non puo' comportare che tale
elemento non sia previsto nella formulazione della fattispecie
penale.
Distonico rispetto alla previsione sanzionatoria appare ,
peraltro, il comma 2-bis dell'art. 187 C.d.S. che prevede che «Quando
gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando
si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici»,
facendo tale comma riferimento alla presenza di uno stato di
alterazione dovuto allo stupefacente che non e' piu' richiesto dal
comma 1.
Profilo che pero' si ritiene mera incongruenza normativa e non
tale da poter comportare che il comma 1 si possa/debba intendere come
tuttora facente implicito riferimento ad un necessario attuale stato
di alterazione dovuto a effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Non puo', poi non evidenziarsi che l'art. 187 C.d.S. e', per
certi versi, speculare alla ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S.,
sanzionando entrambe le norme la assunzione di sostanze tali da poter
alterare la condotta di guida.
Appare, pertanto, irrazionale e contrastante con il criterio di
eguaglianza e ragionevolezza, che nel caso di cui all' art. 186 la
legge preveda sanzione per chi «guida in stato di ebbrezza» - id est
in stato di alterazione (e v. anche 186-bis sanziona chi «guida dopo
avere assunto sostanze alcoliche e sotto l'effetto di queste»),
mentre art. 187 C.d.S. prescinda totalmente da tale profilo.
Non dirimente si ritiene poi che l'uso di alcool sia in generale
lecito, talche' sarebbe irrazionale sanzionare ogni consumo dello
stesso prima di mettersi alla guida, mentre quello di stupefacenti e'
sempre illegale.
Per come gia' evidenziato il mero generico pregresso consumo di
stupefacenti e' infatti profilo del tutto irrilevante rispetto al
verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione
e gia' autonomamente sanzionato (art. 75 decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/90).
Sotto altro profilo, poi, non appare fuori luogo ricordare che
l'art. 116 C.d.S. prevede mera sanzione amministrativa per chi guida
senza patente: condotta che presuntivamente appare di sicuro pericolo
per la circolazione stradale.
Se tale grave situazione di illiceita' non comporta sanzione
penale, appare irrazionale secondo questo GIP che debba essere
penalmente sanzionato chi, avendo patente, guida dopo una pregressa
(illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova sulla
possibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di
guida.
Appare pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ad avviso
di questo GIP, che la Corte ove non ritenga opportuna piu' incisiva
determinazione - pronunzi una pronuncia additiva costituzionalmente
necessitata, aggiungendo al mero criterio temporale gia' oggetto
della previsione legislativa («dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope») un criterio di risultato (si puo'
ipotizzare, con richiamo all' art. 186-bis C.d.S.,» e sotto l'effetto
di queste».
La questione appare poi rilevante nel presente procedimento,
atteso che:
dagli atti emerge la accertata positivita' alla cocaina
dell'imputato a seguito delle analisi urinarie; fatto che alla luce
della nuova normativa comporterebbe la possibile emissione del
richiesto decreto penale comprovando una assunzione di stupefacenti
antecedente alla guida, pur non essendo idoneo ad acclarare che
l'A guidasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ne' a
determinare quando le stesse siano state assunte;
non emergono dagli atti elementi dai quali desumere che il
suddetto guidasse non solo dopo la assunzione di stupefacenti ma
anche sotto l'effetto degli stessi (lo stato alterato ben poteva
essere dovuto all'abuso di alcool; idem l'incidente - che peraltro,
specie in moto, puo' capitare per i motivi piu' svariati);
non si ravvisano nella richiesta di decreto penale eventuali
altri elementi ostativi all' accoglimento della stessa.
P. Q. M.
Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
Promuove di ufficio, per violazione degli artt. 3 e 25 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell' art.
187-bis C.d.S. la' ove prevede che e' punito «Chiunque guida dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» in assenza di ogni
specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai
perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida,
sospendendo il giudizio in corso.
Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata
alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della
Camera dei Deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte
Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.
Macerata, 28 marzo 2025
Il GIP: Manzoni
Oggetto:
Circolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti – Previsione che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno – Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida – Lesione del principio della necessaria offensività della condotta – Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all’art. 186 del codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool) che sanziona la guida in stato di ebbrezza e quindi in stato di alterazione mentre la previsione censurata prescinde da tale profilo – Contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 30/04/1992 Num. 285 Art. 187
legge del 25/11/2024 Num. 177
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 25 Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2025 Ordinanza del 28 marzo 2025 del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di M. A.. Circolazione stradale - Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Previsione che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno - Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 187-bis (recte: art. 187). (GU n. 22 del 28-05-2025) TRIBUNALE DI MACERATA ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE Il tribunale penale di Macerata, ufficio GIP - GUP, nella persona del dott. Giovanni M. Manzoni premesso che in data 20 marzo 2025 il PM avanzava richiesta di decreto penale nei confronti di A M , imputato per il reato p. e p. dall' art. 187 C.d.S. perche' si poneva alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (nonche' per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. per essersi posto alla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l). Dagli atti emerge che in data 24 gennaio 2025 l'A aveva avuto un incidente stradale alla guida della propria moto; dal successivo accertamento ritualmente (prestato consenso informato, avvisato l'A della facolta' di farsi assistere da difensore) effettuato in ospedale sulle urine dello stesso emergeva la presenza di cocaina e suoi metaboliti con risultato «positivo - cut off 300 mg/ml». Attivita' compiuta non nel contesto di necessita' sanitarie ma a seguito di specifica richiesta avanzata dalla PG (v, pag. 16 - richiesta dei CC al Pronto soccorso). Accertamento che per costante Cassazione, recettiva dei risultati della letteratura scientifica (da ultimo ex multis Corte di Cassazione sentenza sez. IV penale, ud. 16 ottobre 2024 dep. 17 gennaio 2025, n. 2020; v. gia' da Cass. 35334/15, Cass. 16895/12 ), e' pero' inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del soggetto al momento della guida, essendo tale positivita' compatibile con assunzione anche risalente nel tempo e in assenza di ogni alterazione psicofisica al momento in cui il soggetto guidava. Non sono in atti ulteriori significativi elementi a carico dell'imputato in relazione a tale reato (lo stesso all'arrivo della PG si presentava in stato alterato ma con sintomi riconducibili ad abuso di alcolici e non di stupefacenti - alito vinoso, voce impastata, occhi lucidi, equilibrio precario, tanto che la PG ipotizzava «alterazione psicofisica da uso di alcool», circostanza poi confermata dagli esami ematici dai quali risultava alcolemia nel sangue pari a 2.55 g/l). Osserva l'(attuale) art. 187 C.d.S., vigente al momento dei fatti, titolato «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti» prevede che «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.. ». Ritiene questo GIP che il tenore letterale della attuale norma pienamente coerente con la rubrica dell'articolo, debba ritenersi o del tutto irrazionale o inammissibilmente generico. Se si dovesse leggere la espressione «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» come intesa in assenza di ogni delimitazione temporale (delimitazione non prevista dal tenore letterale della norma) ne discenderebbe, infatti, la conseguenza - si crede non voluta dal legislatore... - che se una persona avesse assunto stupefacenti a diciotto anni e poi si mettesse alla guida a sessanta anni sarebbe punibile in quanto «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Norma in ordine alla irrazionalita' della quale, ove cosi' interpretata, non mette conto di spendere parole. Se invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura piu' razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge - sia il cittadino o il magistrato - di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...). Se poi si puo' demandare alla giurisprudenza una interpretazione chiarificatrice della norma, non puo' demandarsi alla stessa la funzione di «creare» la norma, cosi' surrogandosi a quella che e' una attivita' che e' diritto del solo legislatore (e suo onere esplicarla in maniera razionale e chiara). Ove, poi, si volesse «salvare» la norma ritenendo che la stessa faccia riferimento ad un criterio non meramente temporale ma correlato agli effetti ai possibili effetti dello stupefacente, e' agevole osservare che: la lettera del nuovo art. 187 C.d.S. nulla dice al riguardo; la opzione di leggere la norma come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente, pur a prima vista non infelice, appare non possibile ad avviso di chi scrive, risolvendosi nella introduzione di un elemento costitutivo (la prospettabile perdurante efficacia dello stupefacente); del tutto estraneo al tenore letterale della norma e che pertanto si ritiene non possa essere introdotto in via meramente interpretativa; privo di ogni aggancio alla norma e pertanto da crearsi e modellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza (possibile perdurante efficacia? probabile perdurante efficacia? verosimile perdurante efficacia?); Fermo che il nuovo tenore della norma e del titolo si contrappongono consapevolmente alla vecchia formulazione che sanzionava colui che guidasse in stato di alterazione psicofisica, talche' si ritiene sarebbe una interpretazione che farebbe riferimento e darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente espunti dal legislatore dalla formulazione della norma. Totale genericita', pertanto, tale da comportare incostituzionalita' della previsione normativa, ricordato che «In riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha piu' volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla liberta' personale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore (cfr. ad es. sentenze 21/1961 e 191/1970) ...l'art. 25 ... impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilita' dei termini impiegati..». (CC 96/81). Sotto altro profilo, poi, la norma - per come attualmente formulata - appare lesiva del principio di necessaria offensivita' delle condotte possibili destinatarie della sanzione penale, atteso che si presta a sanzionare anche condotte prive di alcun pericolo per la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano tracce solo nelle urine), talche' si punirebbe con la massima sanzione una condotta priva di ogni effettivo disvalore ai fini che occupano (la sicurezza della circolazione stradale). La Corte adita ha, infatti, gia' chiaramente affermato che «il rispetto del principio di offensivita' (nullum crimen sine iniuria), desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, la citata sentenza n. 354 del 2002), comporta che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', puo' reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di legalita', consistano, altresi', in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo. Con orientamento costante (ex multis, sentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000; piu' recentemente sentenza n. 28 del 2024), si e' anche puntualizzato che il principio di offensivita' opera su due piani distinti: da un lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensivita' «in astratto»); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilita' della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovra' evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensivita' «in concreto»). E affinche' il principio di offensivita' possa ritenersi rispettato, occorre «che la valutazione legislativa di pericolosita' del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit» (sentenza n. 225 del 2008; analogamente, sentenze n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, e n. 333 del 1991)» - cfr CC 116/24. Passando al caso concreto, la letteratura scientifica e la giurisprudenza hanno pacificamente acclarato che in moltissimi casi puo' esservi guida in assenza di ogni alterazione anche dopo avere assunto stupefacenti, quando sia cessato ogni effetto degli stessi, talche' la scelta del legislatore appare a questo GIP irrazionale e arbitraria e non rispondente all'id quod plerumque accidit. Non puo' poi non evidenziarsi che, ad avviso di questo GIP, l'art. 187 C.d.S. costituisce gia' una forma di tutela anticipata della incolumita' pubblica e della privata incolumita' e proprieta'. Appare pertanto ancor piu' inammissibile anticipare ulteriormente la tutela di tali beni sanzionando: non solo condotte non direttamente lesive degli stessi ma suscettibili di sfociare nella loro offesa (guidare sotto l'effetto di stupefacenti; condotta che ben puo' risolversi in danni a persone o cose); ma addirittura condotte (non solo non direttamente lesive di tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli in pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente e' svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione); Irrilevante appare, poi, la generica illiceita' di un accertato pregresso abuso di stupefacenti, destinata a trovare sanzione in sede amministrativa ma che nulla dice rispetto a un disvalore correlato ad una specifica condotta di guida. Ne', ad avviso di questo GIP, le possibili difficolta' correlate all' accertamento di una effettiva situazione di alterazione/pericolosita' alla guida possono comportare la liceita' di tale deroga al principio di necessaria offensivita', atteso che: per un verso sono scientificamente possibili esami dirimenti in ordine a tale profilo (basta fare un prelievo non delle urine ma ematico; accertamento per la costante Cassazione idoneo a provare un eventuale stato di alterazione in essere); per altro la Cassazione ha in piu' pronunce evidenziato come lo stato di alterazione possa essere desunto anche da elementi ulteriori rispetto agli esami di laboratorio (condotte alterate, modalita' del linguaggio ...); se anche la prassi e' in concreto costituita da casi in cui il soggetto viene fermato e sottoposto ad accertamenti biologici, nulla esclude che la prova possa poggiare anche su elementi del tutto diversi ( ad es. perche' altra persona - il passeggero della vettura o persona presente alla assunzione e poi alla partenza.. - accusi 1' indagato di avere fatto uso di stupefacenti, indicando modalita' di assunzione tali da comportare secondo le logiche di esperienza una sicura efficacia drogante, e poi essersi messo alla guida subito dopo la loro assunzione); la eventuale mera difficolta' di provare un elemento costitutivo necessario ad una razionale (id est costituzionale) previsione di una ipotesi di reato non puo' comportare che tale elemento non sia previsto nella formulazione della fattispecie penale. Distonico rispetto alla previsione sanzionatoria appare , peraltro, il comma 2-bis dell'art. 187 C.d.S. che prevede che «Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici», facendo tale comma riferimento alla presenza di uno stato di alterazione dovuto allo stupefacente che non e' piu' richiesto dal comma 1. Profilo che pero' si ritiene mera incongruenza normativa e non tale da poter comportare che il comma 1 si possa/debba intendere come tuttora facente implicito riferimento ad un necessario attuale stato di alterazione dovuto a effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Non puo', poi non evidenziarsi che l'art. 187 C.d.S. e', per certi versi, speculare alla ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., sanzionando entrambe le norme la assunzione di sostanze tali da poter alterare la condotta di guida. Appare, pertanto, irrazionale e contrastante con il criterio di eguaglianza e ragionevolezza, che nel caso di cui all' art. 186 la legge preveda sanzione per chi «guida in stato di ebbrezza» - id est in stato di alterazione (e v. anche 186-bis sanziona chi «guida dopo avere assunto sostanze alcoliche e sotto l'effetto di queste»), mentre art. 187 C.d.S. prescinda totalmente da tale profilo. Non dirimente si ritiene poi che l'uso di alcool sia in generale lecito, talche' sarebbe irrazionale sanzionare ogni consumo dello stesso prima di mettersi alla guida, mentre quello di stupefacenti e' sempre illegale. Per come gia' evidenziato il mero generico pregresso consumo di stupefacenti e' infatti profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e gia' autonomamente sanzionato (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90). Sotto altro profilo, poi, non appare fuori luogo ricordare che l'art. 116 C.d.S. prevede mera sanzione amministrativa per chi guida senza patente: condotta che presuntivamente appare di sicuro pericolo per la circolazione stradale. Se tale grave situazione di illiceita' non comporta sanzione penale, appare irrazionale secondo questo GIP che debba essere penalmente sanzionato chi, avendo patente, guida dopo una pregressa (illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova sulla possibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di guida. Appare pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ad avviso di questo GIP, che la Corte ove non ritenga opportuna piu' incisiva determinazione - pronunzi una pronuncia additiva costituzionalmente necessitata, aggiungendo al mero criterio temporale gia' oggetto della previsione legislativa («dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope») un criterio di risultato (si puo' ipotizzare, con richiamo all' art. 186-bis C.d.S.,» e sotto l'effetto di queste». La questione appare poi rilevante nel presente procedimento, atteso che: dagli atti emerge la accertata positivita' alla cocaina dell'imputato a seguito delle analisi urinarie; fatto che alla luce della nuova normativa comporterebbe la possibile emissione del richiesto decreto penale comprovando una assunzione di stupefacenti antecedente alla guida, pur non essendo idoneo ad acclarare che l'A guidasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ne' a determinare quando le stesse siano state assunte; non emergono dagli atti elementi dai quali desumere che il suddetto guidasse non solo dopo la assunzione di stupefacenti ma anche sotto l'effetto degli stessi (lo stato alterato ben poteva essere dovuto all'abuso di alcool; idem l'incidente - che peraltro, specie in moto, puo' capitare per i motivi piu' svariati); non si ravvisano nella richiesta di decreto penale eventuali altri elementi ostativi all' accoglimento della stessa. P. Q. M. Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Promuove di ufficio, per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell' art. 187-bis C.d.S. la' ove prevede che e' punito «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei Deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Macerata, 28 marzo 2025 Il GIP: Manzoni