Reg. ord. n. 93 del 2025 pubbl. su G.U. del 28/05/2025 n. 22

Ordinanza del Tribunale di Macerata  del 28/03/2025

Tra: M. A.

Oggetto:

Circolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti – Previsione che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno – Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida – Lesione del principio della necessaria offensività della condotta – Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all’art. 186 del codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool) che sanziona la guida in stato di ebbrezza e quindi in stato di alterazione mentre la previsione censurata prescinde da tale profilo – Contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 30/04/1992  Num. 285  Art. 187

legge  del 25/11/2024  Num. 177



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.  



Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

                        N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2025

Ordinanza  del  28  marzo  2025  del  Tribunale   di   Macerata   nel
procedimento penale a carico di M. A.. 
 
Circolazione  stradale  -  Guida  dopo   l'assunzione   di   sostanze
  stupefacenti - Previsione che  chiunque  guida  dopo  aver  assunto
  sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da  euro
  1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno - Denunciata
  omessa specificazione in ordine al periodo temporale di  assunzione
  e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 187-bis (recte: art. 187). 


(GU n. 22 del 28-05-2025)

 
                        TRIBUNALE DI MACERATA 
 
 
          ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Il tribunale penale di Macerata, ufficio GIP - GUP, nella persona
del dott. Giovanni M. Manzoni premesso che in data 20 marzo  2025  il
PM avanzava richiesta di decreto  penale  nei  confronti  di  A  M  ,
imputato per il reato p. e p. dall' art. 187 C.d.S. perche' si poneva
alla guida dopo avere  assunto  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
(nonche' per il reato di cui all'art. 186 C.d.S.  per  essersi  posto
alla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l). 
    Dagli atti emerge che in data  24  gennaio  2025  l'A       aveva
avuto un incidente  stradale  alla  guida  della  propria  moto;  dal
successivo accertamento  ritualmente  (prestato  consenso  informato,
avvisato l'A    della  facolta'  di  farsi  assistere  da  difensore)
effettuato in ospedale sulle urine dello stesso emergeva la  presenza
di cocaina e suoi metaboliti con risultato «positivo -  cut  off  300
mg/ml». Attivita' compiuta non nel contesto di  necessita'  sanitarie
ma a seguito di specifica richiesta avanzata dalla PG (v, pag. 16  - 
richiesta dei CC al Pronto soccorso). 
    Accertamento che per costante Cassazione, recettiva dei risultati
della  letteratura  scientifica  (da  ultimo  ex  multis   Corte   di
Cassazione sentenza sez. IV penale,  ud.  16  ottobre  2024  dep.  17
gennaio 2025, n. 2020; v. gia' da Cass. 35334/15, Cass.  16895/12  ),
e' pero' inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica  del
soggetto al momento della guida, essendo tale positivita' compatibile
con assunzione anche  risalente  nel  tempo  e  in  assenza  di  ogni
alterazione psicofisica al momento in cui il soggetto guidava. 
    Non sono  in  atti  ulteriori  significativi  elementi  a  carico
dell'imputato in relazione a tale reato (lo stesso  all'arrivo  della
PG si presentava in stato alterato ma con  sintomi  riconducibili  ad
abuso di  alcolici  e  non  di  stupefacenti  -  alito  vinoso,  voce
impastata,  occhi  lucidi,  equilibrio  precario,  tanto  che  la  PG
ipotizzava «alterazione psicofisica da uso  di  alcool»,  circostanza
poi confermata dagli esami ematici dai quali risultava alcolemia  nel
sangue pari a 2.55 g/l). 
    Osserva l'(attuale) art.  187  C.d.S.,  vigente  al  momento  dei
fatti, titolato «Guida dopo l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti»
prevede che «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito con l'ammenda da  euro  1.500  a  euro  6.000  e
l'arresto da sei mesi ad un anno.. ». 
    Ritiene questo GIP che il tenore letterale  della  attuale  norma
pienamente coerente con la rubrica dell'articolo, debba  ritenersi  o
del tutto irrazionale o inammissibilmente generico. 
    Se si dovesse leggere la espressione «Chiunque  guida  dopo  aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» come intesa in assenza di
ogni delimitazione temporale (delimitazione non prevista  dal  tenore
letterale della norma) ne discenderebbe, infatti, la conseguenza - si
crede non voluta dal legislatore...  -  che  se  una  persona  avesse
assunto stupefacenti a diciotto anni e poi si mettesse alla  guida  a
sessanta anni sarebbe punibile in quanto  «guida  dopo  aver  assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope». 
    Norma in  ordine  alla  irrazionalita'  della  quale,  ove  cosi'
interpretata, non mette conto di spendere parole. 
    Se invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad
uno spazio temporale  prossimo  rispetto  alla  guida  (lettura  piu'
razionale) si tratterebbe di norma del  tutto  generica  e  priva  di
contenuti tali da consentire a chi la legge - sia il cittadino  o  il
magistrato - di capire quale sia tale elemento temporale  (1  ora?  2
ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...). 
    Se poi si puo' demandare alla giurisprudenza una  interpretazione
chiarificatrice della norma,  non  puo'  demandarsi  alla  stessa  la
funzione di «creare» la norma, cosi' surrogandosi a quella che e' una
attivita' che e' diritto del solo legislatore (e suo onere esplicarla
in maniera razionale e chiara). 
    Ove, poi, si volesse «salvare» la norma ritenendo che  la  stessa
faccia  riferimento  ad  un  criterio  non  meramente  temporale   ma
correlato agli effetti ai possibili effetti  dello  stupefacente,  e'
agevole osservare che: 
      la lettera del nuovo art. 187 C.d.S. nulla dice al riguardo; 
      la opzione di leggere la  norma  come  correlata  ad  un  lasso
temporale tale da rendere  logicamente  prospettabile  la  perdurante
efficacia dello stupefacente, pur a prima vista non infelice,  appare
non  possibile  ad  avviso  di   chi   scrive,   risolvendosi   nella
introduzione di un elemento costitutivo (la prospettabile  perdurante
efficacia dello stupefacente); 
      del tutto estraneo  al  tenore  letterale  della  norma  e  che
pertanto si ritiene non possa  essere  introdotto  in  via  meramente
interpretativa; 
      privo di ogni aggancio alla  norma  e  pertanto  da  crearsi  e
modellarsi in via interpretativa ad  (inammissibile)  arbitrio  della
giurisprudenza (possibile perdurante efficacia? probabile  perdurante
efficacia? verosimile perdurante efficacia?); 
    Fermo  che  il  nuovo  tenore  della  norma  e  del   titolo   si
contrappongono  consapevolmente   alla   vecchia   formulazione   che
sanzionava colui che guidasse in stato  di  alterazione  psicofisica,
talche'  si  ritiene  sarebbe   una   interpretazione   che   farebbe
riferimento e darebbe rilevanza a elementi  costitutivi  univocamente
espunti dal legislatore dalla formulazione della norma. 
    Totale    genericita',    pertanto,    tale     da     comportare
incostituzionalita' della previsione  normativa,  ricordato  che  «In
riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha piu' volte
ripetuto che a  base  del  principio  invocato  sta  in  primo  luogo
l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di  misure  limitative
di  quel  bene  sommo  ed  inviolabile  costituito   dalla   liberta'
personale.  Ritiene  quindi  la  Corte  che,  per  effetto  di   tale
principio, onere della legge penale  sia  quello  di  determinare  la
fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete,
nel  ricondurre  un'ipotesi  concreta  alla  norma  di  legge,  possa
esprimere  un  giudizio  di  corrispondenza  sorretto  da  fondamento
controllabile. 
    Tale  onere  richiede   una   descrizione   intellegibile   della
fattispecie astratta, sia pure attraverso  l'impiego  di  espressioni
indicative o di valore (cfr. ad  es.  sentenze  21/1961  e  191/1970)
...l'art. 25 ... impone espressamente  al  legislatore  di  formulare
norme  concettualmente  precise  sotto  il  profilo  semantico  della
chiarezza  e  dell'intellegibilita'  dei  termini  impiegati..».  (CC
96/81). 
    Sotto altro  profilo,  poi,  la  norma  -  per  come  attualmente
formulata - appare lesiva del principio  di  necessaria  offensivita'
delle condotte possibili destinatarie della sanzione  penale,  atteso
che si presta a sanzionare anche condotte prive di alcun pericolo per
la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti
i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e  dei  quali  rimangano
tracce solo  nelle  urine),  talche'  si  punirebbe  con  la  massima
sanzione una condotta priva di ogni effettivo disvalore ai  fini  che
occupano (la sicurezza della circolazione stradale). 
    La Corte adita ha, infatti, gia' chiaramente  affermato  che  «il
rispetto del principio di offensivita' (nullum crimen sine  iniuria),
desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, la citata
sentenza  n.  354   del   2002),   comporta   che   il   legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita', puo' reprimere  sul  piano
penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella  loro
descrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di  legalita',
consistano, altresi', in comportamenti  dal  contenuto  offensivo  di
beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera
esposizione  a  pericolo.  Con  orientamento  costante  (ex   multis,
sentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del  2000;
piu' recentemente sentenza n. 28 del 2024), si e' anche puntualizzato
che il principio di offensivita' opera su due piani distinti:  da  un
lato, come precetto rivolto al legislatore,  diretto  a  limitare  la
repressione penale a fatti che, nella loro  configurazione  astratta,
presentino un  contenuto  offensivo  di  beni  o  interessi  ritenuti
meritevoli di protezione (offensivita'  «in  astratto»);  dall'altro,
come criterio interpretativo-applicativo per il  giudice  comune,  il
quale,  nella   verifica   della   riconducibilita'   della   singola
fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto,  dovra'  evitare
che  ricadano  in  quest'ultimo  comportamenti  privi  di   qualsiasi
attitudine  lesiva  (offensivita'  «in  concreto»).  E  affinche'  il
principio di offensivita' possa ritenersi rispettato, occorre «che la
valutazione legislativa di pericolosita' del  fatto  incriminato  non
risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id  quod  plerumque
accidit» (sentenza n. 225 del 2008; analogamente, sentenze n.  278  e
n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, e  n.  333  del  1991)»  -  cfr  CC
116/24. 
    Passando al  caso  concreto,  la  letteratura  scientifica  e  la
giurisprudenza hanno pacificamente acclarato che in  moltissimi  casi
puo' esservi guida in assenza di ogni alterazione  anche  dopo  avere
assunto stupefacenti, quando sia cessato ogni effetto  degli  stessi,
talche' la scelta del legislatore appare a questo GIP  irrazionale  e
arbitraria e non rispondente all'id quod plerumque accidit. 
    Non puo' poi non evidenziarsi  che,  ad  avviso  di  questo  GIP,
l'art. 187 C.d.S. costituisce gia' una  forma  di  tutela  anticipata
della incolumita' pubblica e della privata incolumita' e  proprieta'.
Appare pertanto ancor piu' inammissibile anticipare ulteriormente  la
tutela di tali beni sanzionando: 
      non solo condotte  non  direttamente  lesive  degli  stessi  ma
suscettibili di sfociare nella loro offesa (guidare  sotto  l'effetto
di stupefacenti; condotta che ben puo' risolversi in danni a  persone
o cose); 
      ma addirittura condotte (non solo non  direttamente  lesive  di
tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza  a  porli
in pericolo  (guidare  quando  ogni  effetto  dello  stupefacente  e'
svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione); 
    Irrilevante appare, poi, la generica illiceita' di  un  accertato
pregresso abuso di stupefacenti, destinata a trovare sanzione in sede
amministrativa ma che nulla dice rispetto a un disvalore correlato ad
una specifica condotta di guida. 
    Ne', ad avviso di questo GIP, le possibili difficolta'  correlate
all'    accertamento    di    una     effettiva     situazione     di
alterazione/pericolosita' alla guida possono comportare  la  liceita'
di tale deroga al principio di necessaria offensivita', atteso che: 
      per un verso sono scientificamente possibili esami dirimenti in
ordine a tale profilo (basta fare un  prelievo  non  delle  urine  ma
ematico; accertamento per la costante Cassazione idoneo a provare  un
eventuale stato di alterazione in essere); 
      per altro la Cassazione ha in piu' pronunce evidenziato come lo
stato di alterazione possa essere desunto anche da elementi ulteriori
rispetto agli esami di laboratorio (condotte alterate, modalita'  del
linguaggio ...); 
      se anche la prassi e' in concreto costituita da casi in cui  il
soggetto viene fermato e sottoposto ad accertamenti biologici,  nulla
esclude che la prova possa  poggiare  anche  su  elementi  del  tutto
diversi ( ad es. perche' altra persona - il passeggero della  vettura
o persona presente alla assunzione e poi alla partenza.. - accusi  1'
indagato di avere fatto uso di stupefacenti, indicando  modalita'  di
assunzione tali da comportare secondo le logiche  di  esperienza  una
sicura efficacia drogante, e poi essersi messo alla guida subito dopo
la loro assunzione); 
      la  eventuale  mera  difficolta'   di   provare   un   elemento
costitutivo necessario  ad  una  razionale  (id  est  costituzionale)
previsione di una ipotesi di  reato  non  puo'  comportare  che  tale
elemento  non  sia  previsto  nella  formulazione  della  fattispecie
penale. 
    Distonico  rispetto  alla  previsione  sanzionatoria   appare   ,
peraltro, il comma 2-bis dell'art. 187 C.d.S. che prevede che «Quando
gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando
si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto  l'effetto  conseguente  all'uso  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di  possono
sottoporre i conducenti  ad  accertamenti  tossicologici  analitici»,
facendo  tale  comma  riferimento  alla  presenza  di  uno  stato  di
alterazione dovuto allo stupefacente che non e'  piu'  richiesto  dal
comma 1. 
    Profilo che pero' si ritiene mera incongruenza  normativa  e  non
tale da poter comportare che il comma 1 si possa/debba intendere come
tuttora facente implicito riferimento ad un necessario attuale  stato
di  alterazione  dovuto  a  effetto  di   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope. 
    Non puo', poi non evidenziarsi che  l'art.  187  C.d.S.  e',  per
certi versi, speculare alla  ipotesi  di  cui  all'art.  186  C.d.S.,
sanzionando entrambe le norme la assunzione di sostanze tali da poter
alterare la condotta di guida. 
    Appare, pertanto, irrazionale e contrastante con il  criterio  di
eguaglianza e ragionevolezza, che nel caso di cui all'  art.  186  la
legge preveda sanzione per chi «guida in stato di ebbrezza» - id  est
in stato di alterazione (e v. anche 186-bis sanziona chi «guida  dopo
avere assunto sostanze  alcoliche  e  sotto  l'effetto  di  queste»),
mentre art. 187 C.d.S. prescinda totalmente da tale profilo. 
    Non dirimente si ritiene poi che l'uso di alcool sia in  generale
lecito, talche' sarebbe irrazionale  sanzionare  ogni  consumo  dello
stesso prima di mettersi alla guida, mentre quello di stupefacenti e'
sempre illegale. 
    Per come gia' evidenziato il mero generico pregresso  consumo  di
stupefacenti e' infatti profilo del  tutto  irrilevante  rispetto  al
verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione
e gia' autonomamente sanzionato (art. 75 decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/90). 
    Sotto altro profilo, poi, non appare fuori  luogo  ricordare  che
l'art. 116 C.d.S. prevede mera sanzione amministrativa per chi  guida
senza patente: condotta che presuntivamente appare di sicuro pericolo
per la circolazione stradale. 
    Se tale grave situazione  di  illiceita'  non  comporta  sanzione
penale, appare  irrazionale  secondo  questo  GIP  che  debba  essere
penalmente sanzionato chi, avendo patente, guida dopo  una  pregressa
(illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova  sulla
possibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di
guida. 
    Appare pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ad  avviso
di questo GIP, che la Corte ove non ritenga opportuna  piu'  incisiva
determinazione - pronunzi una pronuncia  additiva  costituzionalmente
necessitata, aggiungendo al  mero  criterio  temporale  gia'  oggetto
della   previsione   legislativa   («dopo   aver   assunto   sostanze
stupefacenti  o  psicotrope»)  un  criterio  di  risultato  (si  puo'
ipotizzare, con richiamo all' art. 186-bis C.d.S.,» e sotto l'effetto
di queste». 
    La questione appare  poi  rilevante  nel  presente  procedimento,
atteso che: 
      dagli  atti  emerge  la  accertata  positivita'  alla   cocaina
dell'imputato a seguito delle analisi urinarie; fatto che  alla  luce
della  nuova  normativa  comporterebbe  la  possibile  emissione  del
richiesto decreto penale comprovando una assunzione  di  stupefacenti
antecedente alla guida, pur  non  essendo  idoneo  ad  acclarare  che
l'A     guidasse sotto l'effetto  di  sostanze  stupefacenti,  ne'  a
determinare quando le stesse siano state assunte; 
      non emergono dagli atti elementi  dai  quali  desumere  che  il
suddetto guidasse non solo dopo  la  assunzione  di  stupefacenti  ma
anche sotto l'effetto degli stessi  (lo  stato  alterato  ben  poteva
essere dovuto all'abuso di alcool; idem l'incidente -  che  peraltro,
specie in moto, puo' capitare per i motivi piu' svariati); 
      non si ravvisano nella richiesta di  decreto  penale  eventuali
altri elementi ostativi all' accoglimento della stessa. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Letti gli artt. 134 e  137  della  Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87. 
    Promuove di ufficio, per violazione degli  artt.  3  e  25  della
Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'  art.
187-bis C.d.S. la' ove prevede che e'  punito  «Chiunque  guida  dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» in assenza  di  ogni
specificazione in ordine al periodo temporale  di  assunzione  ed  ai
perduranti  effetti  di  tale  assunzione  al  momento  della  guida,
sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed  al  Presidente  della
Camera  dei  Deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
      Macerata, 28 marzo 2025 
 
                           Il GIP: Manzoni