Reg. ord. n. 94 del 2025 pubbl. su G.U. del 28/05/2025 n. 22

Ordinanza del Corte d'appello di Roma  del 01/04/2025

Tra: S. H.

Oggetto:

Processo penale – Deposito della sentenza – Termini per l’impugnazione – Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio – Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio che, a pena di inammissibilità, è tenuto, ai sensi dell’art. 581-quater cod. proc. pen., a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza – Denunciato difetto di coordinamento della norma sul termine di impugnativa rispetto alle modifiche della norma concernente gli oneri di ricerca e deposito gravanti solo sul difensore d’ufficio – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole equiparazione della posizione del difensore d’ufficio, sul quale gravano gli oneri imposti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., e del difensore di fiducia – Irragionevole disparità di trattamento della posizione del difensore di fiducia dell’imputato presente rispetto al difensore di fiducia dell’imputato assente che può avvalersi del termine aggiuntivo, pur non avendo più l’onere di munirsi del mandato specifico a impugnare.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 585  Co. 1

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 581  Co. 1

legge  del 09/08/2024  Num. 114  Art. 2  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 aprile 2025

Ordinanza del 1º aprile  2025  della  Corte  d'appello  di  Roma  nel
procedimento penale a carico di S. H.. 
 
Processo  penale  -   Deposito   della   sentenza   -   Termini   per
  l'impugnazione - Concessione di un termine aggiuntivo  di  quindici
  giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato  in
  assenza - Omessa distinzione tra difensore di fiducia  e  difensore
  d'ufficio - Omessa  limitazione  del  termine  aggiuntivo  al  solo
  difensore d'ufficio che, a pena di inammissibilita', e' tenuto,  ai
  sensi dell'art. 581-quater cod. proc. pen., a  depositare,  insieme
  all'atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato
  dopo la pronuncia della sentenza. 
- Codice di procedura penale, art. 585,  comma  1-bis,  in  relazione
  all'art. 581,  comma  1-quater,  del  medesimo  codice,  nel  testo
  modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o), della legge  9  agosto
  2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al  codice  di  procedura
  penale, all'ordinamento giudiziario e  al  codice  dell'ordinamento
  militare). 


(GU n. 22 del 28-05-2025)

 
                       CORTE D'APPELLO DI ROMA 
                           Sezione seconda 
 
    La Corte d'Appello di Roma, seconda sezione penale, nelle persone
dei seguenti magistrati: 
      dott. Marco Flamini, Presidente; 
      dott. Pierluigi Balestrieri, consigliere; 
      dott. Alfredo M. Bonagura, consigliere. 
    Ritiene di sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte
in cui non limita al difensore d'ufficio dell'imputato  giudicato  in
assenza la concessione di  ulteriori  quindici  giorni,  rispetto  ai
termini del  comma  1,  per  proporre  impugnazione,  ritenendo  tale
disposizione in contrasto e violazione dei principi sanciti dall'art.
3 Costituzione. 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    La questione e' rilevante per le seguenti ragioni. 
    H S , n. in , e' stato condannato alla pena di  quattro  mesi  di
reclusione per il reato di cui agli artt. 47-482  del  codice  penale
dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 1474/2024 del  19  settembre
2024. 
    Il giudizio di primo grado si e' svolto in assenza dell'imputato,
che era assistito dal difensore di fiducia avv. Veronica Salera,  del
foro di Cassino. 
    Il Tribunale aveva riservato il deposito della motivazione  della
sentenza in trenta giorni, con  successivo,  tempestivo  deposito  in
data 8 ottobre 2024. 
    Il termine di quarantacinque  giorni  dal  19  ottobre  2024  per
opporre impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1,  lett.  c)  del
codice di  procedura  penale  sarebbe,  quindi,  scaduto  in  data  3
dicembre 2024. 
    Il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Veronica  Salera,  ha
presentato appello in data 18 dicembre 2024 (successiva al 24  agosto
2024, data di entrata in vigore della legge  n.  114/2024),  oltre  i
quarantacinque giorni previsti dal primo comma ma entro i  successivi
quindici giorni concessi dal comma  1-bis  del  codice  di  procedura
penale al «difensore dell'imputato giudicato in assenza». 
    Pare  evidente,  dunque,  la   rilevanza   della   questione   di
legittimita' costituzionale di quest'ultima norma nella parte in  cui
concede tale termine aggiuntivo sia al difensore  di  fiducia  che  a
quello d'ufficio, posto che l'eventuale limitazione della sua portata
al  secondo  renderebbe  inammissibile   per   tardivita'   l'appello
presentato dal difensore di fiducia di H S . 
    La   Corte   remittente   deve,   dunque,   propendere   o    per
un'interpretazione letterale dell'art. 585, comma 1-bis del codice di
procedura penale (che concede il termine ulteriore di quindici giorni
senza distinguere tra le posizioni del difensore di fiducia e  quella
del   difensore   d'ufficio),    con    conseguente    ammissibilita'
dell'appello, o per un'interpretazione  costituzionalmente  orientata
della stessa norma che limiti al difensore d'ufficio  la  fruibilita'
di quel termine aggiuntivo. 
 
            La non manifesta infondatezza della questione 
 
    Il decreto-legge 10 ottobre 2022, n. 150, cosi'  come  modificato
dall'art. 6, decreto-legge 31 ottobre 2022, n.  162,  convertito  con
modificazioni nella legge 30 dicembre  2022,  n.  199  (c.d.  Riforma
Cartabia), in vigore dal 30 dicembre  2022,  ha  introdotto  i  commi
1-ter e 1-quater  nell'art.  581  del  codice  di  procedura  penale,
individuando  nuove   cause   di   inammissibilita'   formali   delle
impugnazioni. 
    In particolare, con il comma 1-ter aveva stabilito che con l'atto
di impugnazione delle parti private e dei  difensori  dovesse  essere
depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di
domicilio, ai fini della notificazione del  decreto  di  citazione  a
giudizio. 
    La  ratio  della  norma  stava  nell'agevolare  le  procedure  di
notifica del decreto di citazione per il  giudizio  di  impugnazione,
onerando  la  parte  o  il  difensore  impugnante  di  depositare  la
dichiarazione o elezione di domicilio, in modo  da  rendere  certo  e
immediatamente individuabile il luogo in cui eseguire la notifica.  A
rafforzare tale norma sta l'art.  157-ter,  comma  3  del  codice  di
procedura penale,  secondo  cui  in  caso  di  impugnazione  proposta
dall'imputato o nel suo  interesse,  la  notificazione  dell'atto  di
citazione a giudizio nei suoi confronti  e'  eseguita  esclusivamente
presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi
1-ter e quater. 
    Con il comma l-quater, invece, il legislatore  della  Riforma  ha
elaborato un quadro specifico per l'imputato assente in primo  grado,
disponendo in tal caso che con l'impugnazione il difensore  depositi,
a  pena  d'inammissibilita'  della  stessa,  specifico   mandato   ad
impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la
dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini  della
notificazione del decreto di citazione a giudizio. 
    Il legislatore si e' posto, dunque, il  problema  delle  numerose
impugnazioni proposte dai difensori  di  imputati  assenti  in  primo
grado e, visto che la situazione di assenza potrebbe  nascondere  una
mancanza di effettivi rapporti  tra  imputato  e  patrocinatore,  per
scongiurare che la decisione di impugnare risalga non all'interessato
ma al solo difensore ha preteso il deposito di uno specifico  mandato
ad impugnare (con correlativa dichiarazione o elezione di  domicilio)
successivo alla sentenza da sottoporre a gravame. 
    La ratio di tale norma  e',  dunque,  quella  di  selezionare  in
entrata le impugnazioni, caducando con l'inammissibilita' quelle  che
non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in  limine
impugnationis, ad opera della parte. 
    Perfettamente  coerente  con   tale   ultima   norma   e'   stata
l'introduzione, sempre da parte del legislatore  della  Riforma,  del
comma 1-bis dell'art. 585 del codice di procedura penale: consapevole
che l'assenza dell'imputato puo' comportare una maggiore  difficolta'
di contatti con il difensore, e quindi  ostacolare  quest'ultimo  nel
munirsi del  mandato  a  impugnare  richiesto  dall'art.  581,  comma
1-quater del codice di procedura penale, la Riforma  ha  concesso  al
difensore dell'imputato giudicato in assenza un termine  di  quindici
giorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari di cui  all'art.  585,
comma 1 del codice di procedura penale, proprio  per  rendergli  piu'
agevoli le ricerche dell'imputato in vista del deposito  del  mandato
ad impugnare. 
    Su tale sistema ha inciso in maniera decisa  la  legge  9  agosto
2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024). 
    La legge ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 del  codice  di
procedura penale, eliminando, quindi - per le  impugnazioni  proposte
dopo il 25 agosto 2024, nell'interpretazione fornita  da  Cass.  Sez.
Unite 24 ottobre 2024 - la necessita' che la  parte  o  il  difensore
depositino, a pena di inammissibilita', la dichiarazione o l'elezione
di domicilio. 
    La stessa legge, per quanto qui di  interesse,  ha  poi  limitato
l'operativita'  del  successivo  comma  1-quater  al  solo  difensore
d'ufficio, stabilendo che solo il difensore  d'ufficio  dell'imputato
giudicato in  assenza  sia  onerato,  a  pena  d'inammissibilita',  a
presentare  con  l'atto  di  impugnazione  lo  specifico  mandato  ad
impugnare (e  correlativa  dichiarazione  o  elezione  di  domicilio)
rilasciato dopo la sentenza da sottoporre a  gravame.  Cio'  perche',
sempre nell'intento di selezionare le impugnazioni in entrata, si  e'
ritenuto che il rapporto di fiducia tra imputato e difensore  potesse
in qualche modo fin dall'inizio comprendere il mandato  ad  impugnare
la sentenza sfavorevole, mentre analoga conclusione  non  puo'  darsi
per  il  rapporto,  certamente  meno  qualificato,  tra  imputato   e
difensore d'ufficio, per il quale la  legge  continua  a  esigere  la
prova di una scelta personale della parte di  impugnare  la  sentenza
del grado precedente. 
    Allo stato attuale, dunque, per le impugnazioni  presentate  dopo
il 24 agosto 2024 e' differente il regime formale di impugnazione  di
una sentenza nell'interesse di un imputato giudicato in assenza: 
      il difensore di fiducia non deve piu' presentare, con l'atto di
impugnazione,  il  mandato  a  impugnare  successivo  alla   sentenza
gravata; 
      il difensore d'ufficio, a pena d'inammissibilita',  con  l'atto
di  impugnazione  deve,  invece,  depositare  specifico  mandato   ad
impugnare, rilasciato dalla parte dopo la pronuncia della sentenza  e
contenente la dichiarazione o l'elezione di  domicilio  dell'imputato
ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 
    Proprio a tali ultimi fini (per ricercare  l'imputato  e  munirsi
del mandato ad impugnare) il difensore d'ufficio  potra'  fruire  dei
quindici giorni aggiuntivi per depositare l'atto di impugnazione,  ai
sensi dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale. 
    E tuttavia - e qui sta il vulnus all'art. 3 della  Costituzione -
la legge 9 agosto 2024, n. 114, nel limitare l'operativita' dell'art.
581, comma 1-quater del  codice  di  procedura  penale  al  difensore
d'ufficio liberando quello di fiducia  dal  relativo  onere,  non  e'
intervenuta sull'art.  585,  comma  l-bis  del  codice  di  procedura
penale,  che  continua  ad  applicarsi  al  «difensore  dell'imputato
giudicato in assenza», senza distinzione tra difensore di  fiducia  e
d'ufficio. 
    In altri termini, se  i  quindici  giorni  ulteriori  rispetto  a
quelli ordinari sono funzionali esclusivamente  a  che  il  difensore
dell'imputato giudicato in assenza abbia piu' tempo  per  cercare  il
proprio assistito dopo la sentenza e munirsi del mandato ad impugnare
(«In caso di impugnazione del difensore  dell'imputato  assente,  per
attuare la delega sono aumentati di quindici  giorni  i  termini  per
impugnare previsti dall'art. 585, comma 1», si legge nella  Relazione
illustrativa alla Legge Cartabia), una volta che tale onere  previsto
a pena di inammissibilita' dell'impugnazione e' stato  eliminato  per
il difensore di fiducia e mantenuto per il solo difensore  d'ufficio,
non si vede per quale ragione il difensore di  fiducia  dell'imputato
giudicato in assenza  debba  continuare  a  fruire  di  quel  termine
aggiuntivo. 
    Risulta palese la violazione del principio di uguaglianza. 
    Tale principio va inteso, in questa sede, nella sua  declinazione
piu' rilevante, ossia la necessita' di  un  trattamento  uniforme  di
situazioni  identiche   o   assimilabili,   e   di   un   trattamento
adeguatamente diverso di situazioni differenti. 
    Proprio sulla base di  tale  contenuto  sostanziale  dell'art.  3
Costituzione  la  Corte  costituzionale  ha  elaborato  un   generale
principio di «ragionevolezza», secondo cui la  legge  deve,  appunto,
regolare  in  maniera  uguale  situazioni  uguali   ed   in   maniera
razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che  una
disparita' di trattamento puo'  trovare  giustificazione  solo  nella
diversita' delle situazioni disciplinate. 
    Ne deriva che il principio di uguaglianza deve intendersi violato
quando Io stesso trattamento e' applicato, per legge, a  persone  che
si trovano in situazioni soggettive ed oggettive diverse; o quando un
diverso trattamento e' riservato, per legge, a persone che si trovano
nelle medesime situazioni soggettive od oggettive. 
    In altri termini, quando l'applicazione di  una  norma  di  legge
comporta discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate. 
    Nel caso in specie il principio  di  uguaglianza  e'  violato  in
duplice senso: 
      a) posizioni del tutto differenti  come  quelle  del  difensore
d'ufficio (su cui  continuano  a  gravare  gli  oneri  di  ricerca  e
deposito  imposti  dall'art.  581,  comma  1-quater  del  codice   di
procedura penale a pena d'inammissibilita' dell'impugnazione)  e  del
difensore di fiducia (per il quale la legge n. 114/2024 ha  eliminato
quegli oneri) continuano ad essere equiparate  dall'art.  585,  comma
l-bis del codice di procedura penale che, per un evidente difetto  di
coordinamento da parte del Legislatore, continua a concedere anche al
difensore di fiducia quel termine aggiuntivo di quindici  giorni  per
presentare l'impugnazione  che  era  funzionale  all'assolvimento  di
oneri che la Legge prevede  ormai  esclusivamente  per  il  difensore
d'ufficio. 
    Dunque l'art. 585, comma 1-bis del codice  di  procedura  penale,
nell'interpretazione  letterale,   viola   l'art.   3   Costituzione,
imponendo un trattamento identico (la fruizione  di  quindici  giorni
aggiuntivi per proporre  impugnazione)  a  situazioni  soggettive  ed
oggettive assai differenti tra loro (il difensore di fiducia e quello
d'ufficio di imputato giudicato in assenza, solo per il  secondo  dei
quali quel termine e' funzionale al fine di procurarsi  dall'imputato
il mandato ad impugnare la sentenza). 
      b) posizioni del tutto identiche come quelle del  difensore  di
fiducia  dell'imputato   assente   e   del   difensore   di   fiducia
dell'imputato presente (del tutto equiparate  sul  punto,  visto  che
anche il primo non ha piu' l'onere di munirsi del  mandato  specifico
ad impugnare ex art. 581, comma  1-quater  del  codice  di  procedura
penale) sono trattate in modo diverso  dalla  legge,  poiche'  l'art.
585, comma 1-bis del codice di procedura penale concede al primo - e,
ovviamente, non al secondo - il termine aggiuntivo  di  cui  all'art.
585,  comma  1-bis  del  codice  di  procedura  penale  per  proporre
impugnazione, termine che era finalizzato specificamente a procurarsi
quel mandato. 
 
                             Conclusioni 
 
    Sulla base delle considerazioni svolte, questa Corte ritiene  che
il  presente  giudizio   d'appello   (trattandosi   di   impugnazione
presentata dal difensore di fiducia dell'imputato successivamente  al
24 agosto 2024, oltre il termine ordinario di cui all'art. 585, comma
1 del codice di procedura penale e usufruendo del termine  aggiuntivo
previsto dal comma 1-bis) non possa essere definita indipendentemente
dalla risoluzione della questione sulla  legittimita'  costituzionale
dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte
in cui dispone che il  termine  aggiuntivo  di  quindici  giorni  per
presentare impugnazione spetti «al difensore dell'imputato  giudicato
in assenza», senza distinzione tra difensore di fiducia e d'ufficio. 
    Ai sensi dell'art. 23 della legge  n.  87  dell'11  maggio  1983,
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e sospende la procedura in corso. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Ritenuta la rilevanza nella presente procedura della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis del codice  di
procedura penale nei termini che seguono: 
      nella parte in cui, in accordo e coordinamento con l'art.  581,
comma 1-quater del codice di procedura penale come  modificato  dalla
legge n. 114/2024, non  limita  al  difensore  d'ufficio  il  termine
aggiuntivo di  quindici  giorni  per  il  deposito  dell'impugnazione
nell'interesse  dell'imputato  giudicato  in  assenza,  per  ritenuto
contrasto con l'art. 3 Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  d'appello  instaurato  dal  difensore  di
fiducia dell'imputato H S , sopra  generalizzato,  assente  in  primo
grado, con il deposito dell'atto di impugnazione in data 18  dicembre
2024. 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis del codice
di procedura penale nei termini sopra evidenziati. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri e sia counicata ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Roma, 1° aprile 2025 
 
                       Il Presidente: Flamini 
 
 
                                        Il consigliere est.: Bonagura