Reg. ord. n. 94 del 2025 pubbl. su G.U. del 28/05/2025 n. 22
Ordinanza del Corte d'appello di Roma del 01/04/2025
Tra: S. H.
Oggetto:
Processo penale – Deposito della sentenza – Termini per l’impugnazione – Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio – Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio che, a pena di inammissibilità, è tenuto, ai sensi dell’art. 581-quater cod. proc. pen., a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza – Denunciato difetto di coordinamento della norma sul termine di impugnativa rispetto alle modifiche della norma concernente gli oneri di ricerca e deposito gravanti solo sul difensore d’ufficio – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole equiparazione della posizione del difensore d’ufficio, sul quale gravano gli oneri imposti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., e del difensore di fiducia – Irragionevole disparità di trattamento della posizione del difensore di fiducia dell’imputato presente rispetto al difensore di fiducia dell’imputato assente che può avvalersi del termine aggiuntivo, pur non avendo più l’onere di munirsi del mandato specifico a impugnare.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 585
Co. 1
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 581
Co. 1
legge
del 09/08/2024
Num. 114
Art. 2
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Testo dell'ordinanza
N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 aprile 2025
Ordinanza del 1º aprile 2025 della Corte d'appello di Roma nel
procedimento penale a carico di S. H..
Processo penale - Deposito della sentenza - Termini per
l'impugnazione - Concessione di un termine aggiuntivo di quindici
giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in
assenza - Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore
d'ufficio - Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo
difensore d'ufficio che, a pena di inammissibilita', e' tenuto, ai
sensi dell'art. 581-quater cod. proc. pen., a depositare, insieme
all'atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato
dopo la pronuncia della sentenza.
- Codice di procedura penale, art. 585, comma 1-bis, in relazione
all'art. 581, comma 1-quater, del medesimo codice, nel testo
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto
2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento
militare).
(GU n. 22 del 28-05-2025)
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione seconda
La Corte d'Appello di Roma, seconda sezione penale, nelle persone
dei seguenti magistrati:
dott. Marco Flamini, Presidente;
dott. Pierluigi Balestrieri, consigliere;
dott. Alfredo M. Bonagura, consigliere.
Ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte
in cui non limita al difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in
assenza la concessione di ulteriori quindici giorni, rispetto ai
termini del comma 1, per proporre impugnazione, ritenendo tale
disposizione in contrasto e violazione dei principi sanciti dall'art.
3 Costituzione.
Rilevanza della questione
La questione e' rilevante per le seguenti ragioni.
H S , n. in , e' stato condannato alla pena di quattro mesi di
reclusione per il reato di cui agli artt. 47-482 del codice penale
dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 1474/2024 del 19 settembre
2024.
Il giudizio di primo grado si e' svolto in assenza dell'imputato,
che era assistito dal difensore di fiducia avv. Veronica Salera, del
foro di Cassino.
Il Tribunale aveva riservato il deposito della motivazione della
sentenza in trenta giorni, con successivo, tempestivo deposito in
data 8 ottobre 2024.
Il termine di quarantacinque giorni dal 19 ottobre 2024 per
opporre impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) del
codice di procedura penale sarebbe, quindi, scaduto in data 3
dicembre 2024.
Il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Veronica Salera, ha
presentato appello in data 18 dicembre 2024 (successiva al 24 agosto
2024, data di entrata in vigore della legge n. 114/2024), oltre i
quarantacinque giorni previsti dal primo comma ma entro i successivi
quindici giorni concessi dal comma 1-bis del codice di procedura
penale al «difensore dell'imputato giudicato in assenza».
Pare evidente, dunque, la rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale di quest'ultima norma nella parte in cui
concede tale termine aggiuntivo sia al difensore di fiducia che a
quello d'ufficio, posto che l'eventuale limitazione della sua portata
al secondo renderebbe inammissibile per tardivita' l'appello
presentato dal difensore di fiducia di H S .
La Corte remittente deve, dunque, propendere o per
un'interpretazione letterale dell'art. 585, comma 1-bis del codice di
procedura penale (che concede il termine ulteriore di quindici giorni
senza distinguere tra le posizioni del difensore di fiducia e quella
del difensore d'ufficio), con conseguente ammissibilita'
dell'appello, o per un'interpretazione costituzionalmente orientata
della stessa norma che limiti al difensore d'ufficio la fruibilita'
di quel termine aggiuntivo.
La non manifesta infondatezza della questione
Il decreto-legge 10 ottobre 2022, n. 150, cosi' come modificato
dall'art. 6, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con
modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 (c.d. Riforma
Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto i commi
1-ter e 1-quater nell'art. 581 del codice di procedura penale,
individuando nuove cause di inammissibilita' formali delle
impugnazioni.
In particolare, con il comma 1-ter aveva stabilito che con l'atto
di impugnazione delle parti private e dei difensori dovesse essere
depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di
domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a
giudizio.
La ratio della norma stava nell'agevolare le procedure di
notifica del decreto di citazione per il giudizio di impugnazione,
onerando la parte o il difensore impugnante di depositare la
dichiarazione o elezione di domicilio, in modo da rendere certo e
immediatamente individuabile il luogo in cui eseguire la notifica. A
rafforzare tale norma sta l'art. 157-ter, comma 3 del codice di
procedura penale, secondo cui in caso di impugnazione proposta
dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di
citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente
presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi
1-ter e quater.
Con il comma l-quater, invece, il legislatore della Riforma ha
elaborato un quadro specifico per l'imputato assente in primo grado,
disponendo in tal caso che con l'impugnazione il difensore depositi,
a pena d'inammissibilita' della stessa, specifico mandato ad
impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la
dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della
notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Il legislatore si e' posto, dunque, il problema delle numerose
impugnazioni proposte dai difensori di imputati assenti in primo
grado e, visto che la situazione di assenza potrebbe nascondere una
mancanza di effettivi rapporti tra imputato e patrocinatore, per
scongiurare che la decisione di impugnare risalga non all'interessato
ma al solo difensore ha preteso il deposito di uno specifico mandato
ad impugnare (con correlativa dichiarazione o elezione di domicilio)
successivo alla sentenza da sottoporre a gravame.
La ratio di tale norma e', dunque, quella di selezionare in
entrata le impugnazioni, caducando con l'inammissibilita' quelle che
non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine
impugnationis, ad opera della parte.
Perfettamente coerente con tale ultima norma e' stata
l'introduzione, sempre da parte del legislatore della Riforma, del
comma 1-bis dell'art. 585 del codice di procedura penale: consapevole
che l'assenza dell'imputato puo' comportare una maggiore difficolta'
di contatti con il difensore, e quindi ostacolare quest'ultimo nel
munirsi del mandato a impugnare richiesto dall'art. 581, comma
1-quater del codice di procedura penale, la Riforma ha concesso al
difensore dell'imputato giudicato in assenza un termine di quindici
giorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari di cui all'art. 585,
comma 1 del codice di procedura penale, proprio per rendergli piu'
agevoli le ricerche dell'imputato in vista del deposito del mandato
ad impugnare.
Su tale sistema ha inciso in maniera decisa la legge 9 agosto
2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024).
La legge ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 del codice di
procedura penale, eliminando, quindi - per le impugnazioni proposte
dopo il 25 agosto 2024, nell'interpretazione fornita da Cass. Sez.
Unite 24 ottobre 2024 - la necessita' che la parte o il difensore
depositino, a pena di inammissibilita', la dichiarazione o l'elezione
di domicilio.
La stessa legge, per quanto qui di interesse, ha poi limitato
l'operativita' del successivo comma 1-quater al solo difensore
d'ufficio, stabilendo che solo il difensore d'ufficio dell'imputato
giudicato in assenza sia onerato, a pena d'inammissibilita', a
presentare con l'atto di impugnazione lo specifico mandato ad
impugnare (e correlativa dichiarazione o elezione di domicilio)
rilasciato dopo la sentenza da sottoporre a gravame. Cio' perche',
sempre nell'intento di selezionare le impugnazioni in entrata, si e'
ritenuto che il rapporto di fiducia tra imputato e difensore potesse
in qualche modo fin dall'inizio comprendere il mandato ad impugnare
la sentenza sfavorevole, mentre analoga conclusione non puo' darsi
per il rapporto, certamente meno qualificato, tra imputato e
difensore d'ufficio, per il quale la legge continua a esigere la
prova di una scelta personale della parte di impugnare la sentenza
del grado precedente.
Allo stato attuale, dunque, per le impugnazioni presentate dopo
il 24 agosto 2024 e' differente il regime formale di impugnazione di
una sentenza nell'interesse di un imputato giudicato in assenza:
il difensore di fiducia non deve piu' presentare, con l'atto di
impugnazione, il mandato a impugnare successivo alla sentenza
gravata;
il difensore d'ufficio, a pena d'inammissibilita', con l'atto
di impugnazione deve, invece, depositare specifico mandato ad
impugnare, rilasciato dalla parte dopo la pronuncia della sentenza e
contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato
ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Proprio a tali ultimi fini (per ricercare l'imputato e munirsi
del mandato ad impugnare) il difensore d'ufficio potra' fruire dei
quindici giorni aggiuntivi per depositare l'atto di impugnazione, ai
sensi dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale.
E tuttavia - e qui sta il vulnus all'art. 3 della Costituzione -
la legge 9 agosto 2024, n. 114, nel limitare l'operativita' dell'art.
581, comma 1-quater del codice di procedura penale al difensore
d'ufficio liberando quello di fiducia dal relativo onere, non e'
intervenuta sull'art. 585, comma l-bis del codice di procedura
penale, che continua ad applicarsi al «difensore dell'imputato
giudicato in assenza», senza distinzione tra difensore di fiducia e
d'ufficio.
In altri termini, se i quindici giorni ulteriori rispetto a
quelli ordinari sono funzionali esclusivamente a che il difensore
dell'imputato giudicato in assenza abbia piu' tempo per cercare il
proprio assistito dopo la sentenza e munirsi del mandato ad impugnare
(«In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per
attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per
impugnare previsti dall'art. 585, comma 1», si legge nella Relazione
illustrativa alla Legge Cartabia), una volta che tale onere previsto
a pena di inammissibilita' dell'impugnazione e' stato eliminato per
il difensore di fiducia e mantenuto per il solo difensore d'ufficio,
non si vede per quale ragione il difensore di fiducia dell'imputato
giudicato in assenza debba continuare a fruire di quel termine
aggiuntivo.
Risulta palese la violazione del principio di uguaglianza.
Tale principio va inteso, in questa sede, nella sua declinazione
piu' rilevante, ossia la necessita' di un trattamento uniforme di
situazioni identiche o assimilabili, e di un trattamento
adeguatamente diverso di situazioni differenti.
Proprio sulla base di tale contenuto sostanziale dell'art. 3
Costituzione la Corte costituzionale ha elaborato un generale
principio di «ragionevolezza», secondo cui la legge deve, appunto,
regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera
razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che una
disparita' di trattamento puo' trovare giustificazione solo nella
diversita' delle situazioni disciplinate.
Ne deriva che il principio di uguaglianza deve intendersi violato
quando Io stesso trattamento e' applicato, per legge, a persone che
si trovano in situazioni soggettive ed oggettive diverse; o quando un
diverso trattamento e' riservato, per legge, a persone che si trovano
nelle medesime situazioni soggettive od oggettive.
In altri termini, quando l'applicazione di una norma di legge
comporta discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate.
Nel caso in specie il principio di uguaglianza e' violato in
duplice senso:
a) posizioni del tutto differenti come quelle del difensore
d'ufficio (su cui continuano a gravare gli oneri di ricerca e
deposito imposti dall'art. 581, comma 1-quater del codice di
procedura penale a pena d'inammissibilita' dell'impugnazione) e del
difensore di fiducia (per il quale la legge n. 114/2024 ha eliminato
quegli oneri) continuano ad essere equiparate dall'art. 585, comma
l-bis del codice di procedura penale che, per un evidente difetto di
coordinamento da parte del Legislatore, continua a concedere anche al
difensore di fiducia quel termine aggiuntivo di quindici giorni per
presentare l'impugnazione che era funzionale all'assolvimento di
oneri che la Legge prevede ormai esclusivamente per il difensore
d'ufficio.
Dunque l'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale,
nell'interpretazione letterale, viola l'art. 3 Costituzione,
imponendo un trattamento identico (la fruizione di quindici giorni
aggiuntivi per proporre impugnazione) a situazioni soggettive ed
oggettive assai differenti tra loro (il difensore di fiducia e quello
d'ufficio di imputato giudicato in assenza, solo per il secondo dei
quali quel termine e' funzionale al fine di procurarsi dall'imputato
il mandato ad impugnare la sentenza).
b) posizioni del tutto identiche come quelle del difensore di
fiducia dell'imputato assente e del difensore di fiducia
dell'imputato presente (del tutto equiparate sul punto, visto che
anche il primo non ha piu' l'onere di munirsi del mandato specifico
ad impugnare ex art. 581, comma 1-quater del codice di procedura
penale) sono trattate in modo diverso dalla legge, poiche' l'art.
585, comma 1-bis del codice di procedura penale concede al primo - e,
ovviamente, non al secondo - il termine aggiuntivo di cui all'art.
585, comma 1-bis del codice di procedura penale per proporre
impugnazione, termine che era finalizzato specificamente a procurarsi
quel mandato.
Conclusioni
Sulla base delle considerazioni svolte, questa Corte ritiene che
il presente giudizio d'appello (trattandosi di impugnazione
presentata dal difensore di fiducia dell'imputato successivamente al
24 agosto 2024, oltre il termine ordinario di cui all'art. 585, comma
1 del codice di procedura penale e usufruendo del termine aggiuntivo
previsto dal comma 1-bis) non possa essere definita indipendentemente
dalla risoluzione della questione sulla legittimita' costituzionale
dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte
in cui dispone che il termine aggiuntivo di quindici giorni per
presentare impugnazione spetti «al difensore dell'imputato giudicato
in assenza», senza distinzione tra difensore di fiducia e d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 maggio 1983,
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e sospende la procedura in corso.
P. Q. M.
Ritenuta la rilevanza nella presente procedura della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis del codice di
procedura penale nei termini che seguono:
nella parte in cui, in accordo e coordinamento con l'art. 581,
comma 1-quater del codice di procedura penale come modificato dalla
legge n. 114/2024, non limita al difensore d'ufficio il termine
aggiuntivo di quindici giorni per il deposito dell'impugnazione
nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, per ritenuto
contrasto con l'art. 3 Costituzione.
Sospende il giudizio d'appello instaurato dal difensore di
fiducia dell'imputato H S , sopra generalizzato, assente in primo
grado, con il deposito dell'atto di impugnazione in data 18 dicembre
2024.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis del codice
di procedura penale nei termini sopra evidenziati.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri e sia counicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
Roma, 1° aprile 2025
Il Presidente: Flamini
Il consigliere est.: Bonagura
Oggetto:
Processo penale – Deposito della sentenza – Termini per l’impugnazione – Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio – Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio che, a pena di inammissibilità, è tenuto, ai sensi dell’art. 581-quater cod. proc. pen., a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza – Denunciato difetto di coordinamento della norma sul termine di impugnativa rispetto alle modifiche della norma concernente gli oneri di ricerca e deposito gravanti solo sul difensore d’ufficio – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole equiparazione della posizione del difensore d’ufficio, sul quale gravano gli oneri imposti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., e del difensore di fiducia – Irragionevole disparità di trattamento della posizione del difensore di fiducia dell’imputato presente rispetto al difensore di fiducia dell’imputato assente che può avvalersi del termine aggiuntivo, pur non avendo più l’onere di munirsi del mandato specifico a impugnare.
Norme impugnate:
codice di procedura penale del Num. Art. 585 Co. 1
codice di procedura penale del Num. Art. 581 Co. 1
legge del 09/08/2024 Num. 114 Art. 2 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 aprile 2025 Ordinanza del 1º aprile 2025 della Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di S. H.. Processo penale - Deposito della sentenza - Termini per l'impugnazione - Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza - Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio - Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d'ufficio che, a pena di inammissibilita', e' tenuto, ai sensi dell'art. 581-quater cod. proc. pen., a depositare, insieme all'atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. - Codice di procedura penale, art. 585, comma 1-bis, in relazione all'art. 581, comma 1-quater, del medesimo codice, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare). (GU n. 22 del 28-05-2025) CORTE D'APPELLO DI ROMA Sezione seconda La Corte d'Appello di Roma, seconda sezione penale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Flamini, Presidente; dott. Pierluigi Balestrieri, consigliere; dott. Alfredo M. Bonagura, consigliere. Ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte in cui non limita al difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza la concessione di ulteriori quindici giorni, rispetto ai termini del comma 1, per proporre impugnazione, ritenendo tale disposizione in contrasto e violazione dei principi sanciti dall'art. 3 Costituzione. Rilevanza della questione La questione e' rilevante per le seguenti ragioni. H S , n. in , e' stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 47-482 del codice penale dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 1474/2024 del 19 settembre 2024. Il giudizio di primo grado si e' svolto in assenza dell'imputato, che era assistito dal difensore di fiducia avv. Veronica Salera, del foro di Cassino. Il Tribunale aveva riservato il deposito della motivazione della sentenza in trenta giorni, con successivo, tempestivo deposito in data 8 ottobre 2024. Il termine di quarantacinque giorni dal 19 ottobre 2024 per opporre impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale sarebbe, quindi, scaduto in data 3 dicembre 2024. Il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Veronica Salera, ha presentato appello in data 18 dicembre 2024 (successiva al 24 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 114/2024), oltre i quarantacinque giorni previsti dal primo comma ma entro i successivi quindici giorni concessi dal comma 1-bis del codice di procedura penale al «difensore dell'imputato giudicato in assenza». Pare evidente, dunque, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima norma nella parte in cui concede tale termine aggiuntivo sia al difensore di fiducia che a quello d'ufficio, posto che l'eventuale limitazione della sua portata al secondo renderebbe inammissibile per tardivita' l'appello presentato dal difensore di fiducia di H S . La Corte remittente deve, dunque, propendere o per un'interpretazione letterale dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale (che concede il termine ulteriore di quindici giorni senza distinguere tra le posizioni del difensore di fiducia e quella del difensore d'ufficio), con conseguente ammissibilita' dell'appello, o per un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma che limiti al difensore d'ufficio la fruibilita' di quel termine aggiuntivo. La non manifesta infondatezza della questione Il decreto-legge 10 ottobre 2022, n. 150, cosi' come modificato dall'art. 6, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 (c.d. Riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater nell'art. 581 del codice di procedura penale, individuando nuove cause di inammissibilita' formali delle impugnazioni. In particolare, con il comma 1-ter aveva stabilito che con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori dovesse essere depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La ratio della norma stava nell'agevolare le procedure di notifica del decreto di citazione per il giudizio di impugnazione, onerando la parte o il difensore impugnante di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio, in modo da rendere certo e immediatamente individuabile il luogo in cui eseguire la notifica. A rafforzare tale norma sta l'art. 157-ter, comma 3 del codice di procedura penale, secondo cui in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e quater. Con il comma l-quater, invece, il legislatore della Riforma ha elaborato un quadro specifico per l'imputato assente in primo grado, disponendo in tal caso che con l'impugnazione il difensore depositi, a pena d'inammissibilita' della stessa, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il legislatore si e' posto, dunque, il problema delle numerose impugnazioni proposte dai difensori di imputati assenti in primo grado e, visto che la situazione di assenza potrebbe nascondere una mancanza di effettivi rapporti tra imputato e patrocinatore, per scongiurare che la decisione di impugnare risalga non all'interessato ma al solo difensore ha preteso il deposito di uno specifico mandato ad impugnare (con correlativa dichiarazione o elezione di domicilio) successivo alla sentenza da sottoporre a gravame. La ratio di tale norma e', dunque, quella di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando con l'inammissibilita' quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte. Perfettamente coerente con tale ultima norma e' stata l'introduzione, sempre da parte del legislatore della Riforma, del comma 1-bis dell'art. 585 del codice di procedura penale: consapevole che l'assenza dell'imputato puo' comportare una maggiore difficolta' di contatti con il difensore, e quindi ostacolare quest'ultimo nel munirsi del mandato a impugnare richiesto dall'art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale, la Riforma ha concesso al difensore dell'imputato giudicato in assenza un termine di quindici giorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari di cui all'art. 585, comma 1 del codice di procedura penale, proprio per rendergli piu' agevoli le ricerche dell'imputato in vista del deposito del mandato ad impugnare. Su tale sistema ha inciso in maniera decisa la legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024). La legge ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 del codice di procedura penale, eliminando, quindi - per le impugnazioni proposte dopo il 25 agosto 2024, nell'interpretazione fornita da Cass. Sez. Unite 24 ottobre 2024 - la necessita' che la parte o il difensore depositino, a pena di inammissibilita', la dichiarazione o l'elezione di domicilio. La stessa legge, per quanto qui di interesse, ha poi limitato l'operativita' del successivo comma 1-quater al solo difensore d'ufficio, stabilendo che solo il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza sia onerato, a pena d'inammissibilita', a presentare con l'atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare (e correlativa dichiarazione o elezione di domicilio) rilasciato dopo la sentenza da sottoporre a gravame. Cio' perche', sempre nell'intento di selezionare le impugnazioni in entrata, si e' ritenuto che il rapporto di fiducia tra imputato e difensore potesse in qualche modo fin dall'inizio comprendere il mandato ad impugnare la sentenza sfavorevole, mentre analoga conclusione non puo' darsi per il rapporto, certamente meno qualificato, tra imputato e difensore d'ufficio, per il quale la legge continua a esigere la prova di una scelta personale della parte di impugnare la sentenza del grado precedente. Allo stato attuale, dunque, per le impugnazioni presentate dopo il 24 agosto 2024 e' differente il regime formale di impugnazione di una sentenza nell'interesse di un imputato giudicato in assenza: il difensore di fiducia non deve piu' presentare, con l'atto di impugnazione, il mandato a impugnare successivo alla sentenza gravata; il difensore d'ufficio, a pena d'inammissibilita', con l'atto di impugnazione deve, invece, depositare specifico mandato ad impugnare, rilasciato dalla parte dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Proprio a tali ultimi fini (per ricercare l'imputato e munirsi del mandato ad impugnare) il difensore d'ufficio potra' fruire dei quindici giorni aggiuntivi per depositare l'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale. E tuttavia - e qui sta il vulnus all'art. 3 della Costituzione - la legge 9 agosto 2024, n. 114, nel limitare l'operativita' dell'art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale al difensore d'ufficio liberando quello di fiducia dal relativo onere, non e' intervenuta sull'art. 585, comma l-bis del codice di procedura penale, che continua ad applicarsi al «difensore dell'imputato giudicato in assenza», senza distinzione tra difensore di fiducia e d'ufficio. In altri termini, se i quindici giorni ulteriori rispetto a quelli ordinari sono funzionali esclusivamente a che il difensore dell'imputato giudicato in assenza abbia piu' tempo per cercare il proprio assistito dopo la sentenza e munirsi del mandato ad impugnare («In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1», si legge nella Relazione illustrativa alla Legge Cartabia), una volta che tale onere previsto a pena di inammissibilita' dell'impugnazione e' stato eliminato per il difensore di fiducia e mantenuto per il solo difensore d'ufficio, non si vede per quale ragione il difensore di fiducia dell'imputato giudicato in assenza debba continuare a fruire di quel termine aggiuntivo. Risulta palese la violazione del principio di uguaglianza. Tale principio va inteso, in questa sede, nella sua declinazione piu' rilevante, ossia la necessita' di un trattamento uniforme di situazioni identiche o assimilabili, e di un trattamento adeguatamente diverso di situazioni differenti. Proprio sulla base di tale contenuto sostanziale dell'art. 3 Costituzione la Corte costituzionale ha elaborato un generale principio di «ragionevolezza», secondo cui la legge deve, appunto, regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che una disparita' di trattamento puo' trovare giustificazione solo nella diversita' delle situazioni disciplinate. Ne deriva che il principio di uguaglianza deve intendersi violato quando Io stesso trattamento e' applicato, per legge, a persone che si trovano in situazioni soggettive ed oggettive diverse; o quando un diverso trattamento e' riservato, per legge, a persone che si trovano nelle medesime situazioni soggettive od oggettive. In altri termini, quando l'applicazione di una norma di legge comporta discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate. Nel caso in specie il principio di uguaglianza e' violato in duplice senso: a) posizioni del tutto differenti come quelle del difensore d'ufficio (su cui continuano a gravare gli oneri di ricerca e deposito imposti dall'art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale a pena d'inammissibilita' dell'impugnazione) e del difensore di fiducia (per il quale la legge n. 114/2024 ha eliminato quegli oneri) continuano ad essere equiparate dall'art. 585, comma l-bis del codice di procedura penale che, per un evidente difetto di coordinamento da parte del Legislatore, continua a concedere anche al difensore di fiducia quel termine aggiuntivo di quindici giorni per presentare l'impugnazione che era funzionale all'assolvimento di oneri che la Legge prevede ormai esclusivamente per il difensore d'ufficio. Dunque l'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale, nell'interpretazione letterale, viola l'art. 3 Costituzione, imponendo un trattamento identico (la fruizione di quindici giorni aggiuntivi per proporre impugnazione) a situazioni soggettive ed oggettive assai differenti tra loro (il difensore di fiducia e quello d'ufficio di imputato giudicato in assenza, solo per il secondo dei quali quel termine e' funzionale al fine di procurarsi dall'imputato il mandato ad impugnare la sentenza). b) posizioni del tutto identiche come quelle del difensore di fiducia dell'imputato assente e del difensore di fiducia dell'imputato presente (del tutto equiparate sul punto, visto che anche il primo non ha piu' l'onere di munirsi del mandato specifico ad impugnare ex art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale) sono trattate in modo diverso dalla legge, poiche' l'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale concede al primo - e, ovviamente, non al secondo - il termine aggiuntivo di cui all'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale per proporre impugnazione, termine che era finalizzato specificamente a procurarsi quel mandato. Conclusioni Sulla base delle considerazioni svolte, questa Corte ritiene che il presente giudizio d'appello (trattandosi di impugnazione presentata dal difensore di fiducia dell'imputato successivamente al 24 agosto 2024, oltre il termine ordinario di cui all'art. 585, comma 1 del codice di procedura penale e usufruendo del termine aggiuntivo previsto dal comma 1-bis) non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte in cui dispone che il termine aggiuntivo di quindici giorni per presentare impugnazione spetti «al difensore dell'imputato giudicato in assenza», senza distinzione tra difensore di fiducia e d'ufficio. Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 maggio 1983, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende la procedura in corso. P. Q. M. Ritenuta la rilevanza nella presente procedura della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nei termini che seguono: nella parte in cui, in accordo e coordinamento con l'art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale come modificato dalla legge n. 114/2024, non limita al difensore d'ufficio il termine aggiuntivo di quindici giorni per il deposito dell'impugnazione nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, per ritenuto contrasto con l'art. 3 Costituzione. Sospende il giudizio d'appello instaurato dal difensore di fiducia dell'imputato H S , sopra generalizzato, assente in primo grado, con il deposito dell'atto di impugnazione in data 18 dicembre 2024. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nei termini sopra evidenziati. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia counicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, 1° aprile 2025 Il Presidente: Flamini Il consigliere est.: Bonagura