Reg. ord. n. 96 del 2025 pubbl. su G.U. del 28/05/2025 n. 22
Ordinanza del Tribunale di Pavia del 15/04/2025
Tra: S. B.
Oggetto:
Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di estorsione non aggravata, consumato o tentato, previsto dall’art. 629, secondo comma, cod. pen. – Irragionevole disparità di trattamento.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 131
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Testo dell'ordinanza
N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2025
Ordinanza del 15 aprile 2025 del Tribunale di Pavia nel procedimento
penale a carico di S. B..
Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del
fatto - Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per
il delitto di rapina, l'offesa non possa essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede per il delitto, consumato o
tentato, previsto dall'art. 629, secondo comma, cod. pen.
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).
(GU n. 22 del 28-05-2025)
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione G.I.P. - G.U.P.
Visti gli atti del procedimento R.G.N.R. 6478/2024 nell'ambito
del quale si procede per i reati p. e p. dagli articoli 56-629 e 648
del codice penale;
Vista la richiesta di archiviazione per la particolare tenuita'
del fatto formulata dal pubblico ministero;
Rilevato che l'art. 131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale
non consente di ritenere l'offesa «di particolare tenuita'» quando si
procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione;
Dato atto che all'udienza camerale del 15 aprile 2025, fissata
d'ufficio da questo Giudice ai sensi dell'art. 409, comma 2, del
codice di procedura penale, nessuno e' comparso;
Osserva
Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, sia rilevante e
non manifestamente infondata la questione concernente la possibile
illegittimita' costituzionale dell'art. 131 -bis, comma 3, n. 3), del
codice penale, nella parte in cui non consente di considerare
l'offesa di «particolare tenuita'» quando si procede per il delitto,
consumato o tentato, di estorsione non aggravata.
In particolare, si dubita del contrasto di tale norma con l'art.
3 della Costituzione per come di seguito illustrato.
Rilevanza
Nel caso di specie questo Giudice e' chiamato a decidere in
merito alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita' del
fatto in una ipotesi di tentata estorsione (non aggravata)
nell'ambito della quale l'indagato aveva minacciato alla persona
offesa di non restituirle il cellulare (che altri le avevano
sottratto e che lui aveva ritrovato o ricevuto da terzi) se non
avesse pagato la somma di euro 200; il delitto e' solo tentato in
quanto, al momento dello scambio, erano presenti le forze dell'ordine
che stavano monitorando le condotte dell'indagato e della p.o. e che
hanno interrotto l'azione criminosa.
In accordo con la valutazione del pubblico ministero si ritiene
che il caso su cui questo Giudice e' chiamato a decidere debba
ritenersi di particolare tenuita', tenuto conto delle modalita' della
condotta (la minaccia di non restituire il cellulare aveva carattere
unicamente patrimoniale ed e' stata perpetrata tramite messaggi,
senza alcun contatto fisico) nonche' dell'esiguita' della cifra
richiesta (200 euro), oltre che per l'assenza delle altre cause
ostative di cui all'art. 131-bis, comma 2, del codice penale;
tuttavia, l'istituto di cui all'art. 131-bis del codice penale non
puo' essere mai applicato al reato, consumato o tentato, di
estorsione a differenza di quanto avviene per il reato di rapina.
Di talche', qualora si procedesse, in concreto, per una ipotesi
di tentata rapina (non aggravata) di un cellulare del valore di 200
euro, l'istanza di archiviazione «per particolare tenuita' del fatto»
potrebbe essere accolta perche', ai sensi dell'art. 131-bis, comma 1,
del codice penale la pena detentiva prevista per l'ipotesi tentata
non supererebbe, nel minimo, i due anni di reclusione e, in assenza
delle aggravanti dell'art. 628, comma 3, del codice penale, non
opererebbe la causa di esclusione di cui all'art. 131-bis, comma 3,
n. 3), del codice penale.
Nell'ipotesi di tentata estorsione pure non aggravata, invece,
che qui ci occupa, questo Giudice sarebbe obbligato a rigettare
l'istanza di archiviazione e ad ordinare l'imputazione.
Da qui la rilevanza della questione.
Non manifesta infondatezza
Questo Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale, per violazione dell'art.
3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, analogamente a
quanto disposto per il delitto di rapina, che l'offesa non possa
essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il
delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, secondo comma,
del codice penale.
La lettura della disposizione normativa vigente non lascia spazio
ad interpretazioni alternative; mentre la causa ostativa, nel delitto
di rapina, e' prevista solo per le ipotesi aggravate di cui all'art.
628, comma terzo, del codice penale, non e' prevista analoga
limitazione per il delitto di estorsione, che viene richiamato in
toto, ossia con riferimento a tutte le ipotesi di cui all'art. 629
del codice penale, comprese quelle (non aggravate) previste dal comma
1.
Cio' determina una vistosa disparita' di trattamento con quanto
previsto per il delitto di rapina, determinando l'illegittimita'
costituzionale della disposizione per violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
L'omogeneita' strutturale e funzionale dei delitti di rapina ed
estorsione e' un dato consolidato e comprovato da plurimi elementi,
avallati anche da codesta Corte.
Invero, in primo luogo, il legislatore ha previsto per i due
delitti una disciplina uniforme; entrambi sono puniti, nell'ipotesi
base, con una pena detentiva «da cinque a dieci anni», con una minima
differenza solo per la pena pecuniaria; entrambi i delitti
condividono le medesime circostanze aggravanti elencate compiutamente
nell'art. 628, comma 3, del codice penale e richiamate per relationem
dall'art. 629, comma 2, del codice penale.
In secondo luogo, la giurisprudenza della Corte costituzionale,
ha omologato la disciplina dei due reati con due sentenze recenti e
ravvicinate in materia di circostanza del «fatto di lieve entita'»;
ci si riferisce alla pronuncia n. 120 del 2023 con la quale la
Consulta ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 629
del codice penale nella parte in cui non prevedeva che la pena da
esso comminata potesse essere diminuita in misura non eccedente un
terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o
circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno
o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'; e alla
immediatamente successiva pronuncia n. 86 del 2024 con la quale la
stessa Corte ha dichiarato l'incostituzionalita' dei commi 1 e 2
dell'art. 628 del codice penale nella parte in cui non consentivano
la riduzione della pena in caso di lieve entita', estendendo quindi
alla rapina l'attenuante della lieve entita' del fatto prima prevista
solo per il reato di estorsione a seguito della pronuncia sopra
richiamata.
La giurisprudenza della Suprema Corte, quale diritto vivente, si
spinge addirittura oltre ed evidenzia come il delitto di rapina, a
parita' di condizioni, possa manifestarsi come reato addirittura piu'
grave in quanto, con essa, «il reo sottrae la cosa esercitando sulla
vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile» mentre
nell'estorsione «la coartazione non determina il totale annullamento
della capacita' del soggetto passivo di determinarsi diversamente»
(cfr. ex plurimis, Cassazione n. 15564/2021).
Ulteriori elementi di omogeneita' funzionale possono trarsi dal
codice di rito: l'art. 380, comma 2, lettera f) del codice di
procedura penale prevede per entrambi i delitti, anche non aggravati,
una ipotesi speciale di arresto obbligatorio in flagranza; l'art.
407, comma 2, n. 2 del codice di procedura penale prevede l'ipotesi
della durata massima delle indagini preliminari di due anni per
alcuni gravi reati tra cui, appunto, i delitti, consumati o tentati,
di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del
codice penale; anche il codice penale affianca i due reati nella
comune disciplina prevista dall'art. 649, ultimo comma, del codice
penale, cosi' come la legislazione speciale (cfr. art. 4-bis, comma
1-ter, legge n. 354/1975).
A fronte della sostanziale omogeneita' di trattamento dei due
delitti in plurime discipline, stona come irragionevole la disparita'
introdotta dal legislatore in materia di archiviazione per
particolare tenuita' del fatto; e cio' appare ancor piu' stridente
all'indomani delle due sentenze di codesta Corte (le sopra richiamate
pronunce n. 120/2013 e 86/2024) che hanno uniformato la disciplina
dei due reati, in materia di circostanze, prevedendo per entrambi una
ipotesi di diminuzione della pena per «fatto di lieve entita'» con la
conseguenza, altrettanto contraddittoria, che entrambi i delitti (di
rapina e di estorsione) possono essere «di lieve entita'» ma solo la
tentata rapina (e non anche la tentata estorsione) potra' essere
considerata «non punibile per particolare tenuita' del fatto».
Tale conseguenza appare obbligata, nel caso di specie, in quanto,
nonostante la pena detentiva del reato di tentata estorsione non sia
superiore, nel minimo, a due anni, e quindi consentirebbe di
escludere la punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai sensi
dell'art. 131-bis, comma 1, del codice penale, tale ragionevole
conclusione e' concretamente impedita dal disposto dell'art. 131-bis,
comma 3, n. 3 del codice penale.
La pronuncia di illegittimita' costituzionale non comporterebbe
ne' un vuoto di disciplina ne' una indebita addictio di competenza
del legislatore; sara' sufficiente uniformare la disciplina a quella
della rapina, prevedendo la possibilita' di applicare l'art. 131-bis
del codice penale nel caso di estorsione solo tentata e sempre che
non ricorrano le aggravanti di cui all'art. 629, comma 2 del codice
penale.
Tale risultato potra' essere ottenuto dichiarando
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3),
del codice penale nella parte in cui non prevede, analogamente a
quanto disposto per il delitto di rapina, che l'offesa non possa
essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il
delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, secondo comma,
del codice penale, in cui l'introduzione, nel corpo della
disposizione, del lemma «secondo comma» appare di per se' idoneo ad
emendare la violazione dell'art. 3 della Costituzione rispetto al
reato di rapina, uniformandone la disciplina, e l'irragionevolezza
della disposizione.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale
n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953;
Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.
131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale nella parte in cui non
prevede, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, che
l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando si
procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629,
secondo comma, del codice penale, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del
termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale;
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice: Balduzzi
Oggetto:
Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di estorsione non aggravata, consumato o tentato, previsto dall’art. 629, secondo comma, cod. pen. – Irragionevole disparità di trattamento.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 131 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2025 Ordinanza del 15 aprile 2025 del Tribunale di Pavia nel procedimento penale a carico di S. B.. Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del fatto - Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. - Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). (GU n. 22 del 28-05-2025) TRIBUNALE DI PAVIA Sezione G.I.P. - G.U.P. Visti gli atti del procedimento R.G.N.R. 6478/2024 nell'ambito del quale si procede per i reati p. e p. dagli articoli 56-629 e 648 del codice penale; Vista la richiesta di archiviazione per la particolare tenuita' del fatto formulata dal pubblico ministero; Rilevato che l'art. 131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale non consente di ritenere l'offesa «di particolare tenuita'» quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione; Dato atto che all'udienza camerale del 15 aprile 2025, fissata d'ufficio da questo Giudice ai sensi dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale, nessuno e' comparso; Osserva Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, sia rilevante e non manifestamente infondata la questione concernente la possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 131 -bis, comma 3, n. 3), del codice penale, nella parte in cui non consente di considerare l'offesa di «particolare tenuita'» quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata. In particolare, si dubita del contrasto di tale norma con l'art. 3 della Costituzione per come di seguito illustrato. Rilevanza Nel caso di specie questo Giudice e' chiamato a decidere in merito alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita' del fatto in una ipotesi di tentata estorsione (non aggravata) nell'ambito della quale l'indagato aveva minacciato alla persona offesa di non restituirle il cellulare (che altri le avevano sottratto e che lui aveva ritrovato o ricevuto da terzi) se non avesse pagato la somma di euro 200; il delitto e' solo tentato in quanto, al momento dello scambio, erano presenti le forze dell'ordine che stavano monitorando le condotte dell'indagato e della p.o. e che hanno interrotto l'azione criminosa. In accordo con la valutazione del pubblico ministero si ritiene che il caso su cui questo Giudice e' chiamato a decidere debba ritenersi di particolare tenuita', tenuto conto delle modalita' della condotta (la minaccia di non restituire il cellulare aveva carattere unicamente patrimoniale ed e' stata perpetrata tramite messaggi, senza alcun contatto fisico) nonche' dell'esiguita' della cifra richiesta (200 euro), oltre che per l'assenza delle altre cause ostative di cui all'art. 131-bis, comma 2, del codice penale; tuttavia, l'istituto di cui all'art. 131-bis del codice penale non puo' essere mai applicato al reato, consumato o tentato, di estorsione a differenza di quanto avviene per il reato di rapina. Di talche', qualora si procedesse, in concreto, per una ipotesi di tentata rapina (non aggravata) di un cellulare del valore di 200 euro, l'istanza di archiviazione «per particolare tenuita' del fatto» potrebbe essere accolta perche', ai sensi dell'art. 131-bis, comma 1, del codice penale la pena detentiva prevista per l'ipotesi tentata non supererebbe, nel minimo, i due anni di reclusione e, in assenza delle aggravanti dell'art. 628, comma 3, del codice penale, non opererebbe la causa di esclusione di cui all'art. 131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale. Nell'ipotesi di tentata estorsione pure non aggravata, invece, che qui ci occupa, questo Giudice sarebbe obbligato a rigettare l'istanza di archiviazione e ad ordinare l'imputazione. Da qui la rilevanza della questione. Non manifesta infondatezza Questo Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, secondo comma, del codice penale. La lettura della disposizione normativa vigente non lascia spazio ad interpretazioni alternative; mentre la causa ostativa, nel delitto di rapina, e' prevista solo per le ipotesi aggravate di cui all'art. 628, comma terzo, del codice penale, non e' prevista analoga limitazione per il delitto di estorsione, che viene richiamato in toto, ossia con riferimento a tutte le ipotesi di cui all'art. 629 del codice penale, comprese quelle (non aggravate) previste dal comma 1. Cio' determina una vistosa disparita' di trattamento con quanto previsto per il delitto di rapina, determinando l'illegittimita' costituzionale della disposizione per violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'omogeneita' strutturale e funzionale dei delitti di rapina ed estorsione e' un dato consolidato e comprovato da plurimi elementi, avallati anche da codesta Corte. Invero, in primo luogo, il legislatore ha previsto per i due delitti una disciplina uniforme; entrambi sono puniti, nell'ipotesi base, con una pena detentiva «da cinque a dieci anni», con una minima differenza solo per la pena pecuniaria; entrambi i delitti condividono le medesime circostanze aggravanti elencate compiutamente nell'art. 628, comma 3, del codice penale e richiamate per relationem dall'art. 629, comma 2, del codice penale. In secondo luogo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha omologato la disciplina dei due reati con due sentenze recenti e ravvicinate in materia di circostanza del «fatto di lieve entita'»; ci si riferisce alla pronuncia n. 120 del 2023 con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 629 del codice penale nella parte in cui non prevedeva che la pena da esso comminata potesse essere diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'; e alla immediatamente successiva pronuncia n. 86 del 2024 con la quale la stessa Corte ha dichiarato l'incostituzionalita' dei commi 1 e 2 dell'art. 628 del codice penale nella parte in cui non consentivano la riduzione della pena in caso di lieve entita', estendendo quindi alla rapina l'attenuante della lieve entita' del fatto prima prevista solo per il reato di estorsione a seguito della pronuncia sopra richiamata. La giurisprudenza della Suprema Corte, quale diritto vivente, si spinge addirittura oltre ed evidenzia come il delitto di rapina, a parita' di condizioni, possa manifestarsi come reato addirittura piu' grave in quanto, con essa, «il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile» mentre nell'estorsione «la coartazione non determina il totale annullamento della capacita' del soggetto passivo di determinarsi diversamente» (cfr. ex plurimis, Cassazione n. 15564/2021). Ulteriori elementi di omogeneita' funzionale possono trarsi dal codice di rito: l'art. 380, comma 2, lettera f) del codice di procedura penale prevede per entrambi i delitti, anche non aggravati, una ipotesi speciale di arresto obbligatorio in flagranza; l'art. 407, comma 2, n. 2 del codice di procedura penale prevede l'ipotesi della durata massima delle indagini preliminari di due anni per alcuni gravi reati tra cui, appunto, i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; anche il codice penale affianca i due reati nella comune disciplina prevista dall'art. 649, ultimo comma, del codice penale, cosi' come la legislazione speciale (cfr. art. 4-bis, comma 1-ter, legge n. 354/1975). A fronte della sostanziale omogeneita' di trattamento dei due delitti in plurime discipline, stona come irragionevole la disparita' introdotta dal legislatore in materia di archiviazione per particolare tenuita' del fatto; e cio' appare ancor piu' stridente all'indomani delle due sentenze di codesta Corte (le sopra richiamate pronunce n. 120/2013 e 86/2024) che hanno uniformato la disciplina dei due reati, in materia di circostanze, prevedendo per entrambi una ipotesi di diminuzione della pena per «fatto di lieve entita'» con la conseguenza, altrettanto contraddittoria, che entrambi i delitti (di rapina e di estorsione) possono essere «di lieve entita'» ma solo la tentata rapina (e non anche la tentata estorsione) potra' essere considerata «non punibile per particolare tenuita' del fatto». Tale conseguenza appare obbligata, nel caso di specie, in quanto, nonostante la pena detentiva del reato di tentata estorsione non sia superiore, nel minimo, a due anni, e quindi consentirebbe di escludere la punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131-bis, comma 1, del codice penale, tale ragionevole conclusione e' concretamente impedita dal disposto dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3 del codice penale. La pronuncia di illegittimita' costituzionale non comporterebbe ne' un vuoto di disciplina ne' una indebita addictio di competenza del legislatore; sara' sufficiente uniformare la disciplina a quella della rapina, prevedendo la possibilita' di applicare l'art. 131-bis del codice penale nel caso di estorsione solo tentata e sempre che non ricorrano le aggravanti di cui all'art. 629, comma 2 del codice penale. Tale risultato potra' essere ottenuto dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, secondo comma, del codice penale, in cui l'introduzione, nel corpo della disposizione, del lemma «secondo comma» appare di per se' idoneo ad emendare la violazione dell'art. 3 della Costituzione rispetto al reato di rapina, uniformandone la disciplina, e l'irragionevolezza della disposizione. P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, secondo comma, del codice penale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Pavia, 15 aprile 2025 Il Giudice: Balduzzi