Reg. ord. n. 96 del 2025 pubbl. su G.U. del 28/05/2025 n. 22

Ordinanza del Tribunale di Pavia  del 15/04/2025

Tra: S. B.

Oggetto:

Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di estorsione non aggravata, consumato o tentato, previsto dall’art. 629, secondo comma, cod. pen. – Irragionevole disparità di trattamento.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 131  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2025

Ordinanza del 15 aprile 2025 del Tribunale di Pavia nel  procedimento
penale a carico di S. B.. 
 
Reati e pene - Cause di non punibilita' -  Particolare  tenuita'  del
  fatto - Omessa previsione che, analogamente a quanto  disposto  per
  il delitto  di  rapina,  l'offesa  non  possa  essere  ritenuta  di
  particolare tenuita' quando si procede per il delitto, consumato  o
  tentato, previsto dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. 
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). 


(GU n. 22 del 28-05-2025)

 
                         TRIBUNALE DI PAVIA 
                       Sezione G.I.P. - G.U.P. 
 
    Visti gli atti del procedimento  R.G.N.R.  6478/2024  nell'ambito
del quale si procede per i reati p. e p. dagli articoli 56-629 e  648
del codice penale; 
    Vista la richiesta di archiviazione per la  particolare  tenuita'
del fatto formulata dal pubblico ministero; 
    Rilevato che l'art. 131-bis, comma 3, n. 3),  del  codice  penale
non consente di ritenere l'offesa «di particolare tenuita'» quando si
procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione; 
    Dato atto che all'udienza camerale del 15  aprile  2025,  fissata
d'ufficio da questo Giudice ai sensi  dell'art.  409,  comma  2,  del
codice di procedura penale, nessuno e' comparso; 
 
                               Osserva 
 
    Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, sia  rilevante  e
non manifestamente infondata la questione  concernente  la  possibile
illegittimita' costituzionale dell'art. 131 -bis, comma 3, n. 3), del
codice penale,  nella  parte  in  cui  non  consente  di  considerare
l'offesa di «particolare tenuita'» quando si procede per il  delitto,
consumato o tentato, di estorsione non aggravata. 
    In particolare, si dubita del contrasto di tale norma con  l'art.
3 della Costituzione per come di seguito illustrato. 
 
                              Rilevanza 
 
    Nel caso di specie questo  Giudice  e'  chiamato  a  decidere  in
merito alla richiesta di archiviazione per particolare  tenuita'  del
fatto  in  una  ipotesi  di  tentata   estorsione   (non   aggravata)
nell'ambito della quale  l'indagato  aveva  minacciato  alla  persona
offesa  di  non  restituirle  il  cellulare  (che  altri  le  avevano
sottratto e che lui aveva ritrovato  o  ricevuto  da  terzi)  se  non
avesse pagato la somma di euro 200; il delitto  e'  solo  tentato  in
quanto, al momento dello scambio, erano presenti le forze dell'ordine
che stavano monitorando le condotte dell'indagato e della p.o. e  che
hanno interrotto l'azione criminosa. 
    In accordo con la valutazione del pubblico ministero  si  ritiene
che il caso su cui  questo  Giudice  e'  chiamato  a  decidere  debba
ritenersi di particolare tenuita', tenuto conto delle modalita' della
condotta (la minaccia di non restituire il cellulare aveva  carattere
unicamente patrimoniale ed  e'  stata  perpetrata  tramite  messaggi,
senza alcun  contatto  fisico)  nonche'  dell'esiguita'  della  cifra
richiesta (200 euro), oltre  che  per  l'assenza  delle  altre  cause
ostative di  cui  all'art.  131-bis,  comma  2,  del  codice  penale;
tuttavia, l'istituto di cui all'art. 131-bis del  codice  penale  non
puo'  essere  mai  applicato  al  reato,  consumato  o  tentato,   di
estorsione a differenza di quanto avviene per il reato di rapina. 
    Di talche', qualora si procedesse, in concreto, per  una  ipotesi
di tentata rapina (non aggravata) di un cellulare del valore  di  200
euro, l'istanza di archiviazione «per particolare tenuita' del fatto»
potrebbe essere accolta perche', ai sensi dell'art. 131-bis, comma 1,
del codice penale la pena detentiva prevista  per  l'ipotesi  tentata
non supererebbe, nel minimo, i due anni di reclusione e,  in  assenza
delle aggravanti dell'art. 628,  comma  3,  del  codice  penale,  non
opererebbe la causa di esclusione di cui all'art. 131-bis,  comma  3,
n. 3), del codice penale. 
    Nell'ipotesi di tentata estorsione pure  non  aggravata,  invece,
che qui ci occupa,  questo  Giudice  sarebbe  obbligato  a  rigettare
l'istanza di archiviazione e ad ordinare l'imputazione. 
    Da qui la rilevanza della questione. 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
    Questo Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale, per violazione  dell'art.
3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, analogamente  a
quanto disposto per il delitto di  rapina,  che  l'offesa  non  possa
essere ritenuta di particolare tenuita'  quando  si  procede  per  il
delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, secondo  comma,
del codice penale. 
    La lettura della disposizione normativa vigente non lascia spazio
ad interpretazioni alternative; mentre la causa ostativa, nel delitto
di rapina, e' prevista solo per le ipotesi aggravate di cui  all'art.
628,  comma  terzo,  del  codice  penale,  non  e'  prevista  analoga
limitazione per il delitto di estorsione,  che  viene  richiamato  in
toto, ossia con riferimento a tutte le ipotesi di  cui  all'art.  629
del codice penale, comprese quelle (non aggravate) previste dal comma
1. 
    Cio' determina una vistosa disparita' di trattamento  con  quanto
previsto per il  delitto  di  rapina,  determinando  l'illegittimita'
costituzionale della disposizione per violazione  dell'art.  3  della
Costituzione. 
    L'omogeneita' strutturale e funzionale dei delitti di  rapina  ed
estorsione e' un dato consolidato e comprovato da  plurimi  elementi,
avallati anche da codesta Corte. 
    Invero, in primo luogo, il legislatore  ha  previsto  per  i  due
delitti una disciplina uniforme; entrambi sono  puniti,  nell'ipotesi
base, con una pena detentiva «da cinque a dieci anni», con una minima
differenza  solo  per  la  pena  pecuniaria;   entrambi   i   delitti
condividono le medesime circostanze aggravanti elencate compiutamente
nell'art. 628, comma 3, del codice penale e richiamate per relationem
dall'art. 629, comma 2, del codice penale. 
    In secondo luogo, la giurisprudenza della  Corte  costituzionale,
ha omologato la disciplina dei due reati con due sentenze  recenti  e
ravvicinate in materia di circostanza del «fatto di  lieve  entita'»;
ci si riferisce alla pronuncia n.  120  del  2023  con  la  quale  la
Consulta ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  629
del codice penale nella parte in cui non prevedeva  che  la  pena  da
esso comminata potesse essere diminuita in misura  non  eccedente  un
terzo quando per la natura,  la  specie,  i  mezzi,  le  modalita'  o
circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno
o  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve  entita';   e   alla
immediatamente successiva pronuncia n. 86 del 2024 con  la  quale  la
stessa Corte ha dichiarato l'incostituzionalita'  dei  commi  1  e  2
dell'art. 628 del codice penale nella parte in cui  non  consentivano
la riduzione della pena in caso di lieve entita',  estendendo  quindi
alla rapina l'attenuante della lieve entita' del fatto prima prevista
solo per il reato di  estorsione  a  seguito  della  pronuncia  sopra
richiamata. 
    La giurisprudenza della Suprema Corte, quale diritto vivente,  si
spinge addirittura oltre ed evidenzia come il delitto  di  rapina,  a
parita' di condizioni, possa manifestarsi come reato addirittura piu'
grave in quanto, con essa, «il reo sottrae la cosa esercitando  sulla
vittima una violenza o una minaccia  diretta  e  ineludibile»  mentre
nell'estorsione «la coartazione non determina il totale  annullamento
della capacita' del soggetto passivo  di  determinarsi  diversamente»
(cfr. ex plurimis, Cassazione n. 15564/2021). 
    Ulteriori elementi di omogeneita' funzionale possono  trarsi  dal
codice di rito: l'art.  380,  comma  2,  lettera  f)  del  codice  di
procedura penale prevede per entrambi i delitti, anche non aggravati,
una ipotesi speciale di arresto  obbligatorio  in  flagranza;  l'art.
407, comma 2, n. 2 del codice di procedura penale  prevede  l'ipotesi
della durata massima delle  indagini  preliminari  di  due  anni  per
alcuni gravi reati tra cui, appunto, i delitti, consumati o  tentati,
di cui agli articoli 628, terzo comma,  e  629,  secondo  comma,  del
codice penale; anche il codice penale  affianca  i  due  reati  nella
comune disciplina prevista dall'art. 649, ultimo  comma,  del  codice
penale, cosi' come la legislazione speciale (cfr. art.  4-bis,  comma
1-ter, legge n. 354/1975). 
    A fronte della sostanziale omogeneita'  di  trattamento  dei  due
delitti in plurime discipline, stona come irragionevole la disparita'
introdotta  dal  legislatore  in   materia   di   archiviazione   per
particolare tenuita' del fatto; e cio' appare  ancor  piu'  stridente
all'indomani delle due sentenze di codesta Corte (le sopra richiamate
pronunce n. 120/2013 e 86/2024) che hanno  uniformato  la  disciplina
dei due reati, in materia di circostanze, prevedendo per entrambi una
ipotesi di diminuzione della pena per «fatto di lieve entita'» con la
conseguenza, altrettanto contraddittoria, che entrambi i delitti  (di
rapina e di estorsione) possono essere «di lieve entita'» ma solo  la
tentata rapina (e non anche  la  tentata  estorsione)  potra'  essere
considerata «non punibile per particolare tenuita' del fatto». 
    Tale conseguenza appare obbligata, nel caso di specie, in quanto,
nonostante la pena detentiva del reato di tentata estorsione non  sia
superiore,  nel  minimo,  a  due  anni,  e  quindi  consentirebbe  di
escludere la punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai  sensi
dell'art. 131-bis, comma  1,  del  codice  penale,  tale  ragionevole
conclusione e' concretamente impedita dal disposto dell'art. 131-bis,
comma 3, n. 3 del codice penale. 
    La pronuncia di illegittimita' costituzionale  non  comporterebbe
ne' un vuoto di disciplina ne' una indebita  addictio  di  competenza
del legislatore; sara' sufficiente uniformare la disciplina a  quella
della rapina, prevedendo la possibilita' di applicare l'art.  131-bis
del codice penale nel caso di estorsione solo tentata  e  sempre  che
non ricorrano le aggravanti di cui all'art. 629, comma 2  del  codice
penale. 
    Tale    risultato    potra'    essere    ottenuto     dichiarando
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma  3,  n.  3),
del codice penale nella parte in  cui  non  prevede,  analogamente  a
quanto disposto per il delitto di  rapina,  che  l'offesa  non  possa
essere ritenuta di particolare tenuita'  quando  si  procede  per  il
delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, secondo  comma,
del  codice  penale,  in  cui   l'introduzione,   nel   corpo   della
disposizione, del lemma «secondo comma» appare di per se'  idoneo  ad
emendare la violazione dell'art. 3  della  Costituzione  rispetto  al
reato di rapina, uniformandone la  disciplina,  e  l'irragionevolezza
della disposizione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  legge  costituzionale
n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; 
    Solleva  questione  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.
131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale nella  parte  in  cui  non
prevede, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, che
l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando  si
procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall'art.  629,
secondo comma, del codice penale, per violazione  dell'art.  3  della
Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso, con  conseguente  sospensione  del
termine  di  prescrizione,  fino  alla   definizione   del   giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione ai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati. 
    Pavia, 15 aprile 2025 
 
                        Il Giudice: Balduzzi