Reg. ord. n. 98 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23
Ordinanza del Tribunale di Genova del 27/03/2025
Tra: W. J.
Oggetto:
Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il reato di rapina con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio di proporzionalità della pena – Parità di trattamento di situazioni diverse in termini di offensività – Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza della pena e della sua funzione rieducativa.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 69
Co. 4
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. PETITTI
Testo dell'ordinanza
N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2025
Ordinanza del 27 marzo 2025 del Tribunale di Genova nel procedimento
penale a carico di W. J..
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -
Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve
entita' del fatto, introdotta con sentenza della Corte
costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della
recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
- Codice penale, art. 69, quarto comma.
(GU n. 23 del 04-06-2025)
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione GIP - GUP
Il Giudice, dott.ssa Angela Maria Nutini,
Letti gli atti del processo pendente nei confronti di J W ,
imputato del delitto p. e p. dall'art. 628, comma 1 e comma 2, codice
penale «perche', immediatamente dopo aver sottratto all'interno della
sagrestia della Chiesa e una scatola contenente n. 60 cerini da
chiesa, al fine di procurarsi l'impunita', adoperava violenza nei
confronti del parroco che veniva violentemente spinto» e del reato di
cui all'art. 707 del codice penale «perche', essendo stato condannato
per un delitto determinato da motivi di lucro, veniva colto in
possesso di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui al
verbale di sequestro della p.g. nella data sotto indicata e dei quali
al momento non giustificava la destinazione», fatti commessi in , il
, «con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale»,
all'udienza del 27 marzo 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza.
Il Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 69,
comma 4, codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante della lieve entita' del
fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla
recidiva di cui all'art. 99, comma 4, codice penale.
Ritiene, inoltre, che la questione sia rilevante e non
manifestamente infondata.
1. Svolgimento del processo
Il presente procedimento origina dall'arresto di J W in data per
il delitto di rapina impropria e per l'ingiustificato possesso di
chiavi alterate o grimaldelli.
In data , nelle prime ore del mattino, l'imputato si introduceva
nella Chiesa di con l'intento di sottrarre una scatola contenente
sessanta cerini da chiesa. Nel tentativo di fuga, spintonava il
parroco
Successivamente, una pattuglia notava l'imputato mentre occultava
una scatola di cerini identica a quella sottratta. La successiva
perquisizione personale portava al rinvenimento, all'interno del
marsupio, di due lame seghettate, due aghi metallici e un
tagliacarte.
Arrestato, in sede di interrogatorio di garanzia ammetteva di
essere entrato in chiesa per prendere delle candele che voleva
rivendere, di essere stato fermato dal parroco e di averlo spinto.
Aggiungeva che non gli sembrava di aver fatto niente di male, essendo
delle semplici candele e chiedeva comunque scusa per l'accaduto.
Al predetto veniva applicata la misura cautelare dell'obbligo di
presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tuttavia, a seguito di
ripetute violazioni della stessa e della commissione di nuovi reati,
veniva disposto l'aggravamento di essa con l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere, tuttora in corso di
esecuzione.
L'imputato chiedeva di essere giudicato con le forme del rito
abbreviato condizionato all'espletamento di perizia psichiatrica ed
ammesso il rito, espletata la perizia medico legale, con esclusione
da parte del perito della sussistenza di «elementi di psicopatologia
tali da soddisfare i requisiti medico legali richiesti ex artt. 88 e
89 del codice penale», in sede di discussione sia il Pubblico
Ministero che la Difesa, quest'ultima in subordine rispetto alla
richiesta di pronuncia assolutoria, chiedevano di riconoscere la
fattispecie della lieve entita' del fatto introdotta con sentenza
Corte costituzionale n. 86/2024. La Difesa chiedeva altresi' di
riconoscere la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 del codice
penale ed invitava il Giudice, ove avesse ritenuto applicabile la
recidiva reiterata contestata, della quale chiedeva in via principale
la disapplicazione, a sollevare la questione di legittimita'
costituzionale di cui sopra.
All'udienza del 27 marzo 2025 veniva data lettura della presente
ordinanza.
Il comportamento dell'imputato e' stato correttamente qualificato
dal Pubblico Ministero come rapina impropria, poiche' l'uso della
violenza nei confronti della persona offesa costituisce, secondo
consolidata giurisprudenza di legittimita', uno sviluppo logicamente
prevedibile del programmato delitto di furto ed integra la stessa
(cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, sentenza n. 14901 del 19 marzo 2015
Ud. dep. 10 aprile 2015).
La pena detentiva applicabile all'imputato, alla luce della
cornice edittale vigente, e' compresa tra cinque e dieci anni di
reclusione.
Prima di pronunciare sentenza nel merito, il Giudice ritiene di
dovere sospendere il processo e sollevare la presente questione di
legittimita' costituzionale, non sussistendo allo stato i presupposti
per assolvere l'imputato.
2. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
Il Giudice ritiene che, sulla base degli atti acquisiti nel
giudizio abbreviato, il comportamento contestato all'imputato integri
astrattamente il delitto di rapina impropria, la cui pena minima e'
di cinque anni di reclusione.
Il trattamento sanzionatorio potrebbe astrattamente essere
mitigato mediante l'applicazione dalla circostanza attenuante di
particolare tenuita' del fatto, introdotta con sentenza Corte
costituzionale n. 86/2024 proprio per individualizzare la pena e
soddisfare la finalita' rieducativa della stessa nelle fattispecie
caratterizzate da scarsa offensivita', come quella in oggetto, nella
quale costituiscono elementi di fatto incontestati la sottrazione dei
cerini in chiesa e la spinta al parroco per guadagnare l'impunita'.
Nel caso di specie e' tuttavia stata correttamente contestata la
recidiva reiterata, gia' ritenuta ed applicata in altre cinque
precedenti sentenze di condanna, della quale ricorrono i presupposti,
trattandosi di soggetto dedito alla commissione di reati contro il
patrimonio e contro la persona, che nel commettere il nuovo reato
manifestava un'accresciuta pericolosita' sociale. J , peraltro,
totalmente irrispettoso degli obblighi nascenti dalla misura
cautelare non detentiva applicata, in costanza di essa veniva
arrestato «perche' resosi responsabile dei reati di cui agli artt.
612-bis, 337 del codice penale e deferito in stato di liberta' alla
competente A.G. per il reato p. e p. dall'art. 56, 629 del codice
penale».
In presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata
si rende necessario effettuare il giudizio di bilanciamento con la
circostanza attenuante di particolare tenuita' del fatto, introdotta
con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, disciplinato dall'art.
69, comma 4 del codice penale, che vieta il giudizio di prevalenza
della seconda sulla prima.
Non puo' prescindersi dall'applicazione della circostanza
aggravante della recidiva in funzione dell'esigenza di evitare
all'imputato un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla
gravita' del fatto perche' si tratterebbe di un espediente
finalizzato ad eludere il divieto normativo di cui all'art. 69, comma
4, codice penale.
Ne' il trattamento sanzionatorio potrebbe essere mitigato con il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che
sottostanno alla medesima disciplina ex art. 69, comma 4 del codice
penale, e rispetto alle quali gia' la Suprema Corte, Sez. 3, con la
sentenza n. 29723 del 22 maggio 2024 Ud. - dep. 22 luglio 2024 ha
dichiarato «manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 69, comma quarto, codice penale per
contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Costituzione, nella parte in cui
prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla
recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, codice penale,
trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del
bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o
nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come
tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del
trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la
componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta
del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati».
Da ultimo, quand'anche si applicasse la circostanza attenuante ex
art. 62 n. 4 del codice penale, rispetto alla quale e' gia'
intervenuta la pronuncia della, Corte costituzionale n. 0141 del 2023
(G.U. 28 del 12 luglio 2023) di dichiarazione di «illegittimita'
costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all'art. 62, numero 4), codice penale sulla
recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale», cio' non
comporterebbe l'inapplicabilita' della circostanza attenuante di
particolare tenuita' del fatto, introdotta con sentenza Corte
costituzionale n. 86/2024, della quale si ravvisano, nel caso di
specie, i presupposti applicativi, insegnando la Suprema Corte che
«In tema di rapina, l'attenuante della lieve entita', di cui alla
sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno
strumento ulteriore, rispetto a quelli gia' disponibili, ivi compresa
l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), codice penale, per
adeguare la sanzione all'effettiva gravita' del fatto, sicche', ove
le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si
versa in un caso di offensivita' minima, legittimante la concessione
di tale attenuante, il gia' avvenuto riconoscimento della diminuente
comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione
della concessione dell'ulteriore attenuante» (Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 45792 del 4 dicembre 2024 Ud. - dep. 13 dicembre 2024).
L'esigenza di adeguare la pena all'effettivo disvalore del fatto
giustificherebbe la dichiarazione di prevalenza dell'attenuante di
particolare tenuita' del fatto, introdotta con sentenza Corte
costituzionale n. 86/2024, sulla recidiva reiterata, tenuto conto
dell'entita' del minimo edittale del delitto di rapina perpetrato e
della modestia del fatto, concretatosi nella sottrazione di una
scatola contenente 60 cerini da chiesa, restituita intatta dalle
Forze dell'Ordine, e nella spinta al parroco settantenne, non tale da
provocarne la caduta ne' tanto meno lesioni.
L'art. 69, quarto comma, codice penale, tuttavia, preclude un
tale esito: dal che la rilevanza della questione sollevata.
3. I profili di illegittimita'
Il Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 69,
quarto comma, codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di particolare tenuita' del
fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla
circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto
comma, codice penale in quanto tale divieto violerebbe il principio
della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensivita' del
fatto, attraverso un'abnorme enfatizzazione della recidiva e si
porrebbe in contrasto con il principio della proporzione della pena
ex art. 27, terzo comma, Costituzione e violerebbe altresi' il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, determinando
l'assoggettamento alla medesima pena di condotte significativamente
diverse in termini di offensivita'.
Vanno anzitutto richiamate le numerose precedenti pronunce della
Corte Costituzionale dichiarative dell'costituzionale dell'art. 69,
comma 4 del codice penale nella parte in cui vietava la prevalenza di
altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99,
quarto comma, codice penale. Tra esse, in particolare, si richiama la
pronuncia della Corte costituzionale n. 0141 del 2023 (G.U. 28 del 12
luglio 2023) di dichiarazione di «illegittimita' costituzionale
dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui
all'art. 62, numero 4), codice penale sulla recidiva di cui all'art.
99, quarto comma, codice penale», nella quale la Corte evidenziava
che «L'effetto "calmierante" di tutte le circostanze attenuanti - ivi
compresa quella relativa al danno patrimoniale di particolare
tenuita' (art. 62, numero 4, codice penale) che viene in
considerazione nel giudizio a quo - rispetto all'elevato minimo
edittale previsto dal legislatore per i delitti di rapina ed
estorsione e' pero' destinato a essere sistematicamente eliso,
allorche' all'imputato venga contestata la recidiva reiterata - cio'
che spesso accade nella prassi, rispetto a questa specifica tipologia
di imputati -, e allorche' il giudice ritenga di dover altresi'
applicare tale circostanza aggravante, in ragione delle accentuate
colpevolezza e pericolosita' dell'imputato, rivelate in particolare
dal non essersi lasciato distogliere dal commettere ulteriori reati,
nonostante l'ammonimento ricevuto con le precedenti condanne».
La Corte costituzionale ricordava che, con specifico riferimento
al delitto di estorsione, proprio per porre rimedio alla manifesta
sproporzione della pena rispetto alla gravita' oggettiva dei fatti,
riteneva costituzionalmente necessaria, «la previsione di una
circostanza attenuante comune per i fatti di lieve entita'» (sentenza
n. 120 del 2023).
Analogamente, con riferimento al delitto di rapina, la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 dichiarava
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del
codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso
comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la
natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,
ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita'» e dichiarava, «in via consequenziale, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, primo comma, codice
penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata
e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura,
la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero
per la particolare tenuita' del datano o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita'».
In essa evidenziava che «un trattamento manifestamente
sproporzionato rispetto alla gravita' oggettiva e soggettiva del
fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore,
pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza
n. 244 del 2022); «"l'individualizzazione" della pena, in modo da
tenere conto dell'effettiva entita' e delle specifiche esigenze dei
singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi
costituzionali» cosi' da rendere «quanto piu' possibile "personale"
la responsabilita' penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27,
primo comma» (sentenza n. 7 del 2022). Dall'altro, che il precetto di
cui al terzo comma dell'art. 27 Costituzione vale tanto per il
legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per
quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonche' per le stesse
autorita' penitenziarie: il principio della finalita' rieducativa
della pena e' ormai da tempo diventato patrimonio della cultura
giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il
"principio di proporzione" fra qualita' e quantita' della sanzione,
da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del
2017 e n. 313 del 1990)».
Il rigido divieto di cui all'art. 69, comma 4 del codice penale
di prevalenza della neo introdotta. circostanza attenuante sulla
recidiva reiterata vanifica tuttavia tale finalita' di
individualizzazione della pena imponendo un trattamento sanzionatorio
sproporzionato ed inadeguato al fatto concreto e come tale in
violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza della pena
e della sua funzione rieducativa.
Si reputa, pertanto, che la questione non sia manifestamente
infondata.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 69, comma 4 del codice penale, per la violazione degli
articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vieta la
prevalenza della circostanza attenuante della lieve entita' del
fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla
circostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4
del codice penale.
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Genova in data 27 marzo 2025
Il giudice: Nutini
Oggetto:
Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il reato di rapina con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio di proporzionalità della pena – Parità di trattamento di situazioni diverse in termini di offensività – Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza della pena e della sua funzione rieducativa.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 69 Co. 4
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. PETITTI
Testo dell'ordinanza
N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2025 Ordinanza del 27 marzo 2025 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di W. J.. Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entita' del fatto, introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Codice penale, art. 69, quarto comma. (GU n. 23 del 04-06-2025) TRIBUNALE DI GENOVA Sezione GIP - GUP Il Giudice, dott.ssa Angela Maria Nutini, Letti gli atti del processo pendente nei confronti di J W , imputato del delitto p. e p. dall'art. 628, comma 1 e comma 2, codice penale «perche', immediatamente dopo aver sottratto all'interno della sagrestia della Chiesa e una scatola contenente n. 60 cerini da chiesa, al fine di procurarsi l'impunita', adoperava violenza nei confronti del parroco che veniva violentemente spinto» e del reato di cui all'art. 707 del codice penale «perche', essendo stato condannato per un delitto determinato da motivi di lucro, veniva colto in possesso di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui al verbale di sequestro della p.g. nella data sotto indicata e dei quali al momento non giustificava la destinazione», fatti commessi in , il , «con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale», all'udienza del 27 marzo 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza. Il Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4, codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entita' del fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, codice penale. Ritiene, inoltre, che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata. 1. Svolgimento del processo Il presente procedimento origina dall'arresto di J W in data per il delitto di rapina impropria e per l'ingiustificato possesso di chiavi alterate o grimaldelli. In data , nelle prime ore del mattino, l'imputato si introduceva nella Chiesa di con l'intento di sottrarre una scatola contenente sessanta cerini da chiesa. Nel tentativo di fuga, spintonava il parroco Successivamente, una pattuglia notava l'imputato mentre occultava una scatola di cerini identica a quella sottratta. La successiva perquisizione personale portava al rinvenimento, all'interno del marsupio, di due lame seghettate, due aghi metallici e un tagliacarte. Arrestato, in sede di interrogatorio di garanzia ammetteva di essere entrato in chiesa per prendere delle candele che voleva rivendere, di essere stato fermato dal parroco e di averlo spinto. Aggiungeva che non gli sembrava di aver fatto niente di male, essendo delle semplici candele e chiedeva comunque scusa per l'accaduto. Al predetto veniva applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tuttavia, a seguito di ripetute violazioni della stessa e della commissione di nuovi reati, veniva disposto l'aggravamento di essa con l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, tuttora in corso di esecuzione. L'imputato chiedeva di essere giudicato con le forme del rito abbreviato condizionato all'espletamento di perizia psichiatrica ed ammesso il rito, espletata la perizia medico legale, con esclusione da parte del perito della sussistenza di «elementi di psicopatologia tali da soddisfare i requisiti medico legali richiesti ex artt. 88 e 89 del codice penale», in sede di discussione sia il Pubblico Ministero che la Difesa, quest'ultima in subordine rispetto alla richiesta di pronuncia assolutoria, chiedevano di riconoscere la fattispecie della lieve entita' del fatto introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024. La Difesa chiedeva altresi' di riconoscere la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 del codice penale ed invitava il Giudice, ove avesse ritenuto applicabile la recidiva reiterata contestata, della quale chiedeva in via principale la disapplicazione, a sollevare la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra. All'udienza del 27 marzo 2025 veniva data lettura della presente ordinanza. Il comportamento dell'imputato e' stato correttamente qualificato dal Pubblico Ministero come rapina impropria, poiche' l'uso della violenza nei confronti della persona offesa costituisce, secondo consolidata giurisprudenza di legittimita', uno sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto ed integra la stessa (cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, sentenza n. 14901 del 19 marzo 2015 Ud. dep. 10 aprile 2015). La pena detentiva applicabile all'imputato, alla luce della cornice edittale vigente, e' compresa tra cinque e dieci anni di reclusione. Prima di pronunciare sentenza nel merito, il Giudice ritiene di dovere sospendere il processo e sollevare la presente questione di legittimita' costituzionale, non sussistendo allo stato i presupposti per assolvere l'imputato. 2. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale Il Giudice ritiene che, sulla base degli atti acquisiti nel giudizio abbreviato, il comportamento contestato all'imputato integri astrattamente il delitto di rapina impropria, la cui pena minima e' di cinque anni di reclusione. Il trattamento sanzionatorio potrebbe astrattamente essere mitigato mediante l'applicazione dalla circostanza attenuante di particolare tenuita' del fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024 proprio per individualizzare la pena e soddisfare la finalita' rieducativa della stessa nelle fattispecie caratterizzate da scarsa offensivita', come quella in oggetto, nella quale costituiscono elementi di fatto incontestati la sottrazione dei cerini in chiesa e la spinta al parroco per guadagnare l'impunita'. Nel caso di specie e' tuttavia stata correttamente contestata la recidiva reiterata, gia' ritenuta ed applicata in altre cinque precedenti sentenze di condanna, della quale ricorrono i presupposti, trattandosi di soggetto dedito alla commissione di reati contro il patrimonio e contro la persona, che nel commettere il nuovo reato manifestava un'accresciuta pericolosita' sociale. J , peraltro, totalmente irrispettoso degli obblighi nascenti dalla misura cautelare non detentiva applicata, in costanza di essa veniva arrestato «perche' resosi responsabile dei reati di cui agli artt. 612-bis, 337 del codice penale e deferito in stato di liberta' alla competente A.G. per il reato p. e p. dall'art. 56, 629 del codice penale». In presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata si rende necessario effettuare il giudizio di bilanciamento con la circostanza attenuante di particolare tenuita' del fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, disciplinato dall'art. 69, comma 4 del codice penale, che vieta il giudizio di prevalenza della seconda sulla prima. Non puo' prescindersi dall'applicazione della circostanza aggravante della recidiva in funzione dell'esigenza di evitare all'imputato un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravita' del fatto perche' si tratterebbe di un espediente finalizzato ad eludere il divieto normativo di cui all'art. 69, comma 4, codice penale. Ne' il trattamento sanzionatorio potrebbe essere mitigato con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sottostanno alla medesima disciplina ex art. 69, comma 4 del codice penale, e rispetto alle quali gia' la Suprema Corte, Sez. 3, con la sentenza n. 29723 del 22 maggio 2024 Ud. - dep. 22 luglio 2024 ha dichiarato «manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma quarto, codice penale per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, codice penale, trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati». Da ultimo, quand'anche si applicasse la circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 del codice penale, rispetto alla quale e' gia' intervenuta la pronuncia della, Corte costituzionale n. 0141 del 2023 (G.U. 28 del 12 luglio 2023) di dichiarazione di «illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale», cio' non comporterebbe l'inapplicabilita' della circostanza attenuante di particolare tenuita' del fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, della quale si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti applicativi, insegnando la Suprema Corte che «In tema di rapina, l'attenuante della lieve entita', di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli gia' disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), codice penale, per adeguare la sanzione all'effettiva gravita' del fatto, sicche', ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensivita' minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il gia' avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 45792 del 4 dicembre 2024 Ud. - dep. 13 dicembre 2024). L'esigenza di adeguare la pena all'effettivo disvalore del fatto giustificherebbe la dichiarazione di prevalenza dell'attenuante di particolare tenuita' del fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla recidiva reiterata, tenuto conto dell'entita' del minimo edittale del delitto di rapina perpetrato e della modestia del fatto, concretatosi nella sottrazione di una scatola contenente 60 cerini da chiesa, restituita intatta dalle Forze dell'Ordine, e nella spinta al parroco settantenne, non tale da provocarne la caduta ne' tanto meno lesioni. L'art. 69, quarto comma, codice penale, tuttavia, preclude un tale esito: dal che la rilevanza della questione sollevata. 3. I profili di illegittimita' Il Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di particolare tenuita' del fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale in quanto tale divieto violerebbe il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensivita' del fatto, attraverso un'abnorme enfatizzazione della recidiva e si porrebbe in contrasto con il principio della proporzione della pena ex art. 27, terzo comma, Costituzione e violerebbe altresi' il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, determinando l'assoggettamento alla medesima pena di condotte significativamente diverse in termini di offensivita'. Vanno anzitutto richiamate le numerose precedenti pronunce della Corte Costituzionale dichiarative dell'costituzionale dell'art. 69, comma 4 del codice penale nella parte in cui vietava la prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale. Tra esse, in particolare, si richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 0141 del 2023 (G.U. 28 del 12 luglio 2023) di dichiarazione di «illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale», nella quale la Corte evidenziava che «L'effetto "calmierante" di tutte le circostanze attenuanti - ivi compresa quella relativa al danno patrimoniale di particolare tenuita' (art. 62, numero 4, codice penale) che viene in considerazione nel giudizio a quo - rispetto all'elevato minimo edittale previsto dal legislatore per i delitti di rapina ed estorsione e' pero' destinato a essere sistematicamente eliso, allorche' all'imputato venga contestata la recidiva reiterata - cio' che spesso accade nella prassi, rispetto a questa specifica tipologia di imputati -, e allorche' il giudice ritenga di dover altresi' applicare tale circostanza aggravante, in ragione delle accentuate colpevolezza e pericolosita' dell'imputato, rivelate in particolare dal non essersi lasciato distogliere dal commettere ulteriori reati, nonostante l'ammonimento ricevuto con le precedenti condanne». La Corte costituzionale ricordava che, con specifico riferimento al delitto di estorsione, proprio per porre rimedio alla manifesta sproporzione della pena rispetto alla gravita' oggettiva dei fatti, riteneva costituzionalmente necessaria, «la previsione di una circostanza attenuante comune per i fatti di lieve entita'» (sentenza n. 120 del 2023). Analogamente, con riferimento al delitto di rapina, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 dichiarava «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'» e dichiarava, «in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, primo comma, codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del datano o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'». In essa evidenziava che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravita' oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «"l'individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entita' e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» cosi' da rendere «quanto piu' possibile "personale" la responsabilita' penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022). Dall'altro, che il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonche' per le stesse autorita' penitenziarie: il principio della finalita' rieducativa della pena e' ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)». Il rigido divieto di cui all'art. 69, comma 4 del codice penale di prevalenza della neo introdotta. circostanza attenuante sulla recidiva reiterata vanifica tuttavia tale finalita' di individualizzazione della pena imponendo un trattamento sanzionatorio sproporzionato ed inadeguato al fatto concreto e come tale in violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza della pena e della sua funzione rieducativa. Si reputa, pertanto, che la questione non sia manifestamente infondata. P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 del codice penale, per la violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vieta la prevalenza della circostanza attenuante della lieve entita' del fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4 del codice penale. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova in data 27 marzo 2025 Il giudice: Nutini