Reg. ord. n. 98 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23

Ordinanza del Tribunale di Genova  del 27/03/2025

Tra: W. J.

Oggetto:

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il reato di rapina con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio di proporzionalità della pena – Parità di trattamento di situazioni diverse in termini di offensività – Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza della pena e della sua funzione rieducativa.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 69  Co. 4



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.  



Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. PETITTI


Testo dell'ordinanza

                        N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2025

Ordinanza del 27 marzo 2025 del Tribunale di Genova nel  procedimento
penale a carico di W. J.. 
 
Reati e pene - Concorso di  circostanze  aggravanti  e  attenuanti  -
  Divieto di prevalenza  della  circostanza  attenuante  della  lieve
  entita'  del   fatto,   introdotta   con   sentenza   della   Corte
  costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza  aggravante  della
  recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 
- Codice penale, art. 69, quarto comma. 


(GU n. 23 del 04-06-2025)

 
                         TRIBUNALE DI GENOVA 
 
                          Sezione GIP - GUP 
 
    Il Giudice, dott.ssa Angela Maria Nutini, 
    Letti gli atti del processo pendente  nei  confronti  di  J  W  ,
imputato del delitto p. e p. dall'art. 628, comma 1 e comma 2, codice
penale «perche', immediatamente dopo aver sottratto all'interno della
sagrestia della Chiesa e una  scatola  contenente  n.  60  cerini  da
chiesa, al fine di procurarsi  l'impunita',  adoperava  violenza  nei
confronti del parroco che veniva violentemente spinto» e del reato di
cui all'art. 707 del codice penale «perche', essendo stato condannato
per un delitto determinato  da  motivi  di  lucro,  veniva  colto  in
possesso di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui  al
verbale di sequestro della p.g. nella data sotto indicata e dei quali
al momento non giustificava la destinazione», fatti commessi in ,  il
,  «con   la   recidiva   reiterata   specifica   infraquinquennale»,
all'udienza del 27 marzo 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Il Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 69,
comma 4, codice penale, nella parte in  cui  prevede  il  divieto  di
prevalenza della  circostanza  attenuante  della  lieve  entita'  del
fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla
recidiva di cui all'art. 99, comma 4, codice penale. 
    Ritiene,  inoltre,  che  la  questione  sia   rilevante   e   non
manifestamente infondata. 
    1. Svolgimento del processo 
    Il presente procedimento origina dall'arresto di J W in data  per
il delitto di rapina impropria e  per  l'ingiustificato  possesso  di
chiavi alterate o grimaldelli. 
    In data , nelle prime ore del mattino, l'imputato si  introduceva
nella Chiesa di con l'intento di  sottrarre  una  scatola  contenente
sessanta cerini da chiesa.  Nel  tentativo  di  fuga,  spintonava  il
parroco 
    Successivamente, una pattuglia notava l'imputato mentre occultava
una scatola di cerini identica  a  quella  sottratta.  La  successiva
perquisizione personale  portava  al  rinvenimento,  all'interno  del
marsupio,  di  due  lame  seghettate,  due  aghi   metallici   e   un
tagliacarte. 
    Arrestato, in sede di interrogatorio  di  garanzia  ammetteva  di
essere entrato in  chiesa  per  prendere  delle  candele  che  voleva
rivendere, di essere stato fermato dal parroco e  di  averlo  spinto.
Aggiungeva che non gli sembrava di aver fatto niente di male, essendo
delle semplici candele e chiedeva comunque scusa per l'accaduto. 
    Al predetto veniva applicata la misura cautelare dell'obbligo  di
presentazione  alla  Polizia  Giudiziaria.  Tuttavia,  a  seguito  di
ripetute violazioni della stessa e della commissione di nuovi  reati,
veniva disposto  l'aggravamento  di  essa  con  l'applicazione  della
misura della custodia cautelare  in  carcere,  tuttora  in  corso  di
esecuzione. 
    L'imputato chiedeva di essere giudicato con  le  forme  del  rito
abbreviato condizionato all'espletamento di perizia  psichiatrica  ed
ammesso il rito, espletata la perizia medico legale,  con  esclusione
da parte del perito della sussistenza di «elementi di  psicopatologia
tali da soddisfare i requisiti medico legali richiesti ex artt. 88  e
89 del codice  penale»,  in  sede  di  discussione  sia  il  Pubblico
Ministero che la Difesa,  quest'ultima  in  subordine  rispetto  alla
richiesta di pronuncia  assolutoria,  chiedevano  di  riconoscere  la
fattispecie della lieve entita' del  fatto  introdotta  con  sentenza
Corte costituzionale n.  86/2024.  La  Difesa  chiedeva  altresi'  di
riconoscere la circostanza attenuante ex art. 62,  n.  4  del  codice
penale ed invitava il Giudice, ove  avesse  ritenuto  applicabile  la
recidiva reiterata contestata, della quale chiedeva in via principale
la  disapplicazione,  a  sollevare  la  questione   di   legittimita'
costituzionale di cui sopra. 
    All'udienza del 27 marzo 2025 veniva data lettura della  presente
ordinanza. 
    Il comportamento dell'imputato e' stato correttamente qualificato
dal Pubblico Ministero come rapina  impropria,  poiche'  l'uso  della
violenza nei confronti  della  persona  offesa  costituisce,  secondo
consolidata giurisprudenza di legittimita', uno sviluppo  logicamente
prevedibile del programmato delitto di furto  ed  integra  la  stessa
(cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, sentenza n. 14901 del  19  marzo  2015
Ud. dep. 10 aprile 2015). 
    La pena  detentiva  applicabile  all'imputato,  alla  luce  della
cornice edittale vigente, e' compresa tra  cinque  e  dieci  anni  di
reclusione. 
    Prima di pronunciare sentenza nel merito, il Giudice  ritiene  di
dovere sospendere il processo e sollevare la  presente  questione  di
legittimita' costituzionale, non sussistendo allo stato i presupposti
per assolvere l'imputato. 
    2. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
    Il Giudice ritiene che,  sulla  base  degli  atti  acquisiti  nel
giudizio abbreviato, il comportamento contestato all'imputato integri
astrattamente il delitto di rapina impropria, la cui pena  minima  e'
di cinque anni di reclusione. 
    Il  trattamento  sanzionatorio  potrebbe   astrattamente   essere
mitigato mediante  l'applicazione  dalla  circostanza  attenuante  di
particolare  tenuita'  del  fatto,  introdotta  con  sentenza   Corte
costituzionale n. 86/2024 proprio  per  individualizzare  la  pena  e
soddisfare la finalita' rieducativa della  stessa  nelle  fattispecie
caratterizzate da scarsa offensivita', come quella in oggetto,  nella
quale costituiscono elementi di fatto incontestati la sottrazione dei
cerini in chiesa e la spinta al parroco per guadagnare l'impunita'. 
    Nel caso di specie e' tuttavia stata correttamente contestata  la
recidiva reiterata,  gia'  ritenuta  ed  applicata  in  altre  cinque
precedenti sentenze di condanna, della quale ricorrono i presupposti,
trattandosi di soggetto dedito alla commissione di  reati  contro  il
patrimonio e contro la persona, che nel  commettere  il  nuovo  reato
manifestava  un'accresciuta  pericolosita'  sociale.  J  ,  peraltro,
totalmente  irrispettoso  degli  obblighi   nascenti   dalla   misura
cautelare  non  detentiva  applicata,  in  costanza  di  essa  veniva
arrestato «perche' resosi responsabile dei reati di  cui  agli  artt.
612-bis, 337 del codice penale e deferito in stato di  liberta'  alla
competente A.G. per il reato p. e p. dall'art.  56,  629  del  codice
penale». 
    In presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata
si rende necessario effettuare il giudizio di  bilanciamento  con  la
circostanza attenuante di particolare tenuita' del fatto,  introdotta
con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, disciplinato  dall'art.
69, comma 4 del codice penale, che vieta il  giudizio  di  prevalenza
della seconda sulla prima. 
    Non  puo'  prescindersi   dall'applicazione   della   circostanza
aggravante  della  recidiva  in  funzione  dell'esigenza  di  evitare
all'imputato  un  trattamento   sanzionatorio   sproporzionato   alla
gravita'  del  fatto  perche'  si  tratterebbe   di   un   espediente
finalizzato ad eludere il divieto normativo di cui all'art. 69, comma
4, codice penale. 
    Ne' il trattamento sanzionatorio potrebbe essere mitigato con  il
riconoscimento   delle   circostanze   attenuanti   generiche,    che
sottostanno alla medesima disciplina ex art. 69, comma 4  del  codice
penale, e rispetto alle quali gia' la Suprema Corte, Sez. 3,  con  la
sentenza n. 29723 del 22 maggio 2024 Ud. - dep.  22  luglio  2024  ha
dichiarato «manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  69,  comma  quarto,  codice   penale   per
contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Costituzione, nella parte  in  cui
prevede il divieto di prevalenza  delle  attenuanti  generiche  sulla
recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto,  codice  penale,
trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina  del
bilanciamento, non trasmodante  nella  manifesta  irragionevolezza  o
nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune  che,  come
tale,  non  ha  la  funzione  di  correggere  la   sproporzione   del
trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la
componente soggettiva del reato qualificata  dalla  plurima  ricaduta
del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati». 
    Da ultimo, quand'anche si applicasse la circostanza attenuante ex
art. 62  n.  4  del  codice  penale,  rispetto  alla  quale  e'  gia'
intervenuta la pronuncia della, Corte costituzionale n. 0141 del 2023
(G.U. 28 del 12 luglio  2023)  di  dichiarazione  di  «illegittimita'
costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice  penale,  nella
parte in cui prevede  il  divieto  di  prevalenza  della  circostanza
attenuante di  cui  all'art.  62,  numero  4),  codice  penale  sulla
recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale»,  cio'  non
comporterebbe  l'inapplicabilita'  della  circostanza  attenuante  di
particolare  tenuita'  del  fatto,  introdotta  con  sentenza   Corte
costituzionale n. 86/2024, della quale  si  ravvisano,  nel  caso  di
specie, i presupposti applicativi, insegnando la  Suprema  Corte  che
«In tema di rapina, l'attenuante della lieve  entita',  di  cui  alla
sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024,  costituisce  uno
strumento ulteriore, rispetto a quelli gia' disponibili, ivi compresa
l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), codice penale,  per
adeguare la sanzione all'effettiva gravita' del fatto,  sicche',  ove
le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere  che  si
versa in un caso di offensivita' minima, legittimante la  concessione
di tale attenuante, il gia' avvenuto riconoscimento della  diminuente
comune non osta a un nuovo apprezzamento delle  stesse,  in  funzione
della concessione dell'ulteriore attenuante» (Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 45792 del 4 dicembre 2024 Ud. - dep. 13 dicembre 2024). 
    L'esigenza di adeguare la pena all'effettivo disvalore del  fatto
giustificherebbe la dichiarazione di  prevalenza  dell'attenuante  di
particolare  tenuita'  del  fatto,  introdotta  con  sentenza   Corte
costituzionale n. 86/2024, sulla  recidiva  reiterata,  tenuto  conto
dell'entita' del minimo edittale del delitto di rapina  perpetrato  e
della modestia del  fatto,  concretatosi  nella  sottrazione  di  una
scatola contenente 60 cerini  da  chiesa,  restituita  intatta  dalle
Forze dell'Ordine, e nella spinta al parroco settantenne, non tale da
provocarne la caduta ne' tanto meno lesioni. 
    L'art. 69, quarto comma, codice  penale,  tuttavia,  preclude  un
tale esito: dal che la rilevanza della questione sollevata. 
    3. I profili di illegittimita' 
    Il Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 69,
quarto comma, codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27,  terzo
comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il  divieto  di
prevalenza della circostanza attenuante di particolare  tenuita'  del
fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla
circostanza aggravante della recidiva  di  cui  all'art.  99,  quarto
comma, codice penale in quanto tale divieto violerebbe  il  principio
della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensivita' del
fatto, attraverso  un'abnorme  enfatizzazione  della  recidiva  e  si
porrebbe in contrasto con il principio della proporzione  della  pena
ex art. 27,  terzo  comma,  Costituzione  e  violerebbe  altresi'  il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, determinando
l'assoggettamento alla medesima pena di  condotte  significativamente
diverse in termini di offensivita'. 
    Vanno anzitutto richiamate le numerose precedenti pronunce  della
Corte Costituzionale dichiarative dell'costituzionale  dell'art.  69,
comma 4 del codice penale nella parte in cui vietava la prevalenza di
altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99,
quarto comma, codice penale. Tra esse, in particolare, si richiama la
pronuncia della Corte costituzionale n. 0141 del 2023 (G.U. 28 del 12
luglio  2023)  di  dichiarazione  di  «illegittimita'  costituzionale
dell'art. 69, quarto comma, del codice penale,  nella  parte  in  cui
prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di  cui
all'art. 62, numero 4), codice penale sulla recidiva di cui  all'art.
99, quarto comma, codice penale», nella quale  la  Corte  evidenziava
che «L'effetto "calmierante" di tutte le circostanze attenuanti - ivi
compresa  quella  relativa  al  danno  patrimoniale  di   particolare
tenuita'  (art.  62,  numero  4,  codice   penale)   che   viene   in
considerazione nel giudizio  a  quo  -  rispetto  all'elevato  minimo
edittale  previsto  dal  legislatore  per  i  delitti  di  rapina  ed
estorsione  e'  pero'  destinato  a  essere  sistematicamente  eliso,
allorche' all'imputato venga contestata la recidiva reiterata -  cio'
che spesso accade nella prassi, rispetto a questa specifica tipologia
di imputati -, e allorche'  il  giudice  ritenga  di  dover  altresi'
applicare tale circostanza aggravante, in  ragione  delle  accentuate
colpevolezza e pericolosita' dell'imputato, rivelate  in  particolare
dal non essersi lasciato distogliere dal commettere ulteriori  reati,
nonostante l'ammonimento ricevuto con le precedenti condanne». 
    La Corte costituzionale ricordava che, con specifico  riferimento
al delitto di estorsione, proprio per porre  rimedio  alla  manifesta
sproporzione della pena rispetto alla gravita' oggettiva  dei  fatti,
riteneva  costituzionalmente  necessaria,  «la  previsione   di   una
circostanza attenuante comune per i fatti di lieve entita'» (sentenza
n. 120 del 2023). 
    Analogamente, con riferimento al  delitto  di  rapina,  la  Corte
Costituzionale  con  la  sentenza   n.   86   del   2024   dichiarava
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628,  secondo  comma,  del
codice penale, nella parte in cui non prevede che  la  pena  da  esso
comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la
natura, la specie, i mezzi, le modalita' o  circostanze  dell'azione,
ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita'» e dichiarava, «in  via  consequenziale,  ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628,  primo  comma,  codice
penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso  comminata
e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per  la  natura,
la specie, i mezzi, le modalita' o  circostanze  dell'azione,  ovvero
per la particolare tenuita' del  datano  o  del  pericolo,  il  fatto
risulti di lieve entita'». 
    In  essa   evidenziava   che   «un   trattamento   manifestamente
sproporzionato rispetto alla  gravita'  oggettiva  e  soggettiva  del
fatto, e comunque incapace di adeguarsi al  suo  concreto  disvalore,
pregiudica il principio di individualizzazione della  pena  (sentenza
n. 244 del 2022); «"l'individualizzazione" della  pena,  in  modo  da
tenere conto dell'effettiva entita' e delle specifiche  esigenze  dei
singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi
costituzionali» cosi' da rendere «quanto piu'  possibile  "personale"
la responsabilita' penale, nella prospettiva  segnata  dall'art.  27,
primo comma» (sentenza n. 7 del 2022). Dall'altro, che il precetto di
cui al terzo comma  dell'art.  27  Costituzione  vale  tanto  per  il
legislatore quanto per i giudici  della  cognizione,  oltre  che  per
quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonche'  per  le  stesse
autorita' penitenziarie: il  principio  della  finalita'  rieducativa
della pena e' ormai  da  tempo  diventato  patrimonio  della  cultura
giuridica europea, particolarmente per il  suo  collegamento  con  il
"principio di proporzione" fra qualita' e quantita'  della  sanzione,
da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n.  179  del
2017 e n. 313 del 1990)». 
    Il rigido divieto di cui all'art. 69, comma 4 del  codice  penale
di prevalenza della  neo  introdotta.  circostanza  attenuante  sulla
recidiva   reiterata   vanifica   tuttavia    tale    finalita'    di
individualizzazione della pena imponendo un trattamento sanzionatorio
sproporzionato ed  inadeguato  al  fatto  concreto  e  come  tale  in
violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza della pena
e della sua funzione rieducativa. 
    Si reputa, pertanto, che  la  questione  non  sia  manifestamente
infondata. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 69, comma 4 del codice  penale,  per  la  violazione  degli
articoli 3 e 27 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  vieta  la
prevalenza della  circostanza  attenuante  della  lieve  entita'  del
fatto, introdotta con sentenza Corte costituzionale n. 86/2024, sulla
circostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99,  comma  4
del codice penale. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza,  letta  in  udienza,  sia  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Genova in data 27 marzo 2025 
 
                         Il giudice: Nutini