Reg. ord. n. 99 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23

Ordinanza del Tribunale di Siena  del 18/04/2025

Tra: L. V.

Oggetto:

Circolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti – Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione della necessità dell’accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida – Violazione del principio di necessaria offensività – Irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all’incriminazione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Irragionevole previsione della medesima cornice edittale per fattispecie portatrici di disvalore completamente differente. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 30/04/1992  Num. 285  Art. 187  Co. 1

legge  del 25/11/2024  Num. 177  Art. 1  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.

Costituzione  Art. 27   Co.  



Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

                        N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2025

Ordinanza del 18 aprile 2025 del Tribunale di Siena nel  procedimento
penale a carico di L. V.. 
 
Circolazione  stradale  -  Guida  dopo   l'assunzione   di   sostanze
  stupefacenti - Trattamento sanzionatorio - Omessa previsione  della
  necessita' dell'accertamento  in  ordine  alla  ricorrenza  di  una
  effettiva alterazione  psico-fisica  derivante  dall'assunzione  di
  sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a  colui  che  si  ponga
  alla guida. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 187, comma 1, come modificato dall'art. 1,  comma  1,
  lett.  b),  numero  1),  della  legge  25  novembre  2024,  n.  177
  (Interventi in materia di sicurezza stradale e  delega  al  Governo
  per la revisione  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 


(GU n. 23 del 04-06-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA 
Ufficio dei  giudici  per  le  indagini  preliminari  e  dell'udienza
                             preliminare 
 
    Il Tribunale ordinario di  Siena,  Sezione  penale,  Ufficio  dei
Giudici per le indagini preliminari e  dell'udienza  preliminare,  in
persona  del  Giudice  per  le  indagini  preliminari,  dott.  Andrea
Grandinetti; 
    presa visione degli atti del procedimento in  epigrafe  indicato,
nei confronti di V.L. nato ad ..., il ...  con  domicilio  dichiarato
presso l'abitazione di residenza, sita in ..., via ...,  n.  ...  con
l'assistenza del difensore d'ufficio, avvocato Deborak  Da  Vela  del
Foro  di  Siena   in   ordine   alla   seguente   imputazione   della
contravvenzione p. e p. dall'art. 187 comma 1 decreto-legislativo  30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, per  avere  circolato
alla guida dell'autovettura ... tg. ... dopo  aver  assunto  sostanze
stupefacenti,  come   accertato   dagli   operatori   della   Tenenza
Carabinieri di ... che lo identificavano durante  un  controllo  alla
circolazione  stradale,  ed  in  particolare  per  essere   risultato
positivo a  cocaina,  come  da  referto  dell'Ospedale  ...  del  ...
commesso in ... (...) in data ... esaminata la richiesta motivata  di
emissione di decreto penale di condanna, avanzata, in data  19  marzo
2025, dal locale pubblico ministero, che ha ritualmente trasmesso, in
data 21 marzo 2025, il  fascicolo  delle  indagini  preliminari  alla
cancelleria dell'ufficio G.i.p./G.u.p. presso il Tribunale  ordinario
di Siena; 
    osservato, in linea generale, che: 
        (a) l'art. 1 legge costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,
prevede che: «la questione  di  legittimita'  costituzionale  di  una
legge o di un atto avente forza di legge della  Repubblica,  rilevata
d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un  giudizio  e
non ritenuta dal giudice manifestamente infondata,  e'  rimessa  alla
Corte costituzionale per la sua decisione»; 
        (b) l'art. 23 legge n. 87/1953 prevede: 
          che «nel corso di un  giudizio  dinanzi  ad  una  autorita'
giurisdizionale una delle  parti  o  il  pubblico  ministero  possono
sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante  apposita
istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente
forza  di  legge  dello  Stato  o  di   una   regione,   viziate   da
illegittimita' costituzionale; b) le disposizioni della  Costituzione
o delle leggi costituzionali, che si assumono violate»; 
          che «l'autorita' giurisdizionale, qualora il  giudizio  non
possa  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  o  non  ritenga  che  la
questione sollevata sia manifestamente  infondata,  emette  ordinanza
con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu
sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»; 
          che  «la  questione  di  legittimita'  costituzionale  puo'
essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale  davanti
alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le  indicazioni
previste alle lettere a) e b) del primo comma e  le  disposizioni  di
cui al comma precedente»; 
          che «l'autorita' giurisdizionale ordina che  a  cura  della
cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura  nel
pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al  pubblico  ministero
quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente  del
Consiglio dei ministri od al  Presidente  della  Giunta  regionale  a
seconda che sia in questione una legge o  un  atto  avente  forza  di
legge dello Stato o di una regione. L'ordinanza viene comunicata  dal
cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o  al
Presidente del Consiglio regionale interessato»; 
    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei termini  e
per le  motivazioni  di  cui  infra,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 187, primo  comma,  decreto  legislativo  n.
285/1992, per come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge
25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre  2024,
n. 280), in vigore dal 14 dicembre 2024, in riferimento agli articoli
3, 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione. 
 
                               Osserva 
 
    1. La vicenda oggetto del procedimento. 
    1.1. Il  procedimento  penale  in  epigrafe  indicato  ha  tratto
l'abbrivio dalla comunicazione di notizia di reato n. ... redatta, in
data 10 febbraio 2025, dalla Legione Carabinieri Toscana - Tenenza di
...,  relativa  al  contegno  asseritamente  tenuto,  in  data   ...,
dall'odierno imputato, V. L., deferito in stato di  liberta'  per  la
contravvenzione di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo
n. 285/1992, vigente ratione temporis [pertanto, per come  modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge  25  novembre  2024,  n.  177
(nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), in vigore dal 14
dicembre 2024]. 
    1.2. In particolare, all'esito delle investigazioni  preliminari,
svolte  d'iniziativa  ad  opera  della  polizia   giudiziaria   sopra
indicata, e' emerso: 
        (a) che, in data ..., intorno alle ore ...  circa,  personale
in servizio presso la Legione Carabinieri Toscana,  Tenenza  di  ...,
nel contesto di attivita'  di  controllo  «ai  fini  di  prevenzione,
repressione di sostanze stupefacenti», espletata nel Comune  di  ...(
...), in corrispondenza del ...  della  strada  provinciale  ...,  si
avvedeva della circostanza che un'autovettura  ...,  di  colore  ...,
targata ... fermava la propria marcia in una area boschiva  limitrofa
(1) ; 
        (b) che  il  personale  di  polizia  giudiziaria  raggiungeva
l'autovettura, ivi condotta da un uomo  successivamente  identificato
nell'odierno imputato V., il quale, debitamente richiesto, consegnava
al  personale  della  Legione  Carabinieri  Toscana   un   involucro,
contenente presumibilmente sostanza stupefacente (2) ; 
        (c) che, alla luce della res oggetto di ostensione  ad  opera
del prevenuto, il  personale  di  polizia  giudiziaria,  forniti  gli
avvertimenti di legge  (ed  acquisito  il  consenso  al  prelievo  di
campioni biologici  ad  opera  del  prevenuto,  che  rinunziava  alla
facolta' di farsi assistere da un  difensore  di  fiducia  nel  corso
delle operazioni), conduceva il V. presso il piu' vicino nosocomio al
fine di sottoporlo ad accertamenti urgenti (3) ; 
        (d) che, in data ..., il Presidio Ospedaliero  ...  procedeva
alla presa in carico dei reperti (4) ; 
        (e) che, eseguiti gli accertamenti, questi ultimi  rendevano,
per quanto d'interesse, il seguente risultato, di cui al referto  del
... (5) : 
          (e.1)  quanto  alle  «analisi»  del  «materiale  virtuale»:
«urine»: positivita' alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
          (e.2)  quanto  alle  «analisi»  del  «materiale  virtuale»:
«sangue», positivita' alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    1.3.   Deve,   pertanto,   ritenersi   che,    all'esito    delle
investigazioni preliminari,  sia  emerso  che  il  V.  abbia  assunto
sostanze stupefacenti, del tipo «cocaina»  e  «dopo»  (recte:  in  un
momento successivo, dal punto di vista cronologico) sia  stato  colto
dalla p.g. operante nell'atto di guidare un veicolo a motore. 
    2.   Sulla   rilevanza   della    questione    di    legittimita'
costituzionale. 
    2.1. E' opinione del Tribunale che  la  questione  da  sottoporsi
allo scrutinio di costituzionalita' sia munita  del  requisito  della
rilevanza, ex art. 23 legge n.  87/1953,  per  come  declinato  dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale. 
    2.2. In vista della giustificazione  dell'avviso  appena  osteso,
occorre, anzitutto, rilevare: 
        (a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce una certa
«fluttuazione»  nella  individuazione  delle  «regole  d'uso»   della
locuzione «rilevanza»: da «mera applicabilita'» della  decisione  nel
giudizio a quo, ad «influenza» sul ridetto giudizio, fino a predicare
la «necessaria applicazione» della norma (tratta  dalla  disposizione
di legge impugnata) ad opera del giudice rimettente; 
        (b) come, di recente, in taluni pronunciamenti, nel declinare
lo scrutinio  di  ammissibilita',  sub  specie  di  rilevanza,  della
questione di legittimita' prospettata dal giudice  a  quo,  la  Corte
costituzionale abbia chiarito come debba stimarsi «sufficiente che la
disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo  e  che  la
pronuncia  di  accoglimento  possa  incidere   sull'esercizio   della
funzione  giurisdizionale,  anche  soltanto  sotto  il  profilo   del
percorso  argomentativo  che  sostiene  la  decisione  del   processo
principale, senza che occorra la dimostrazione  della  sua  effettiva
capacita' di influire sull'esito  del  processo  medesimo.  Cio',  in
quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilita'
concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare» [cfr. Corte
costituzionale, sent. 1° luglio 2024 (dep. 18 luglio 2024),  n.  135,
Pres. Barbera, redd. Modugno-Vigano', § 3.1 Considerato  in  diritto;
adesivamente, gia',  ex  plurimis,  Corte  costituzionale,  sent.  23
novembre 2021, n. 247, Pres. Coraggio, red. Buscema, § 4  Considerato
in diritto]. 
    2.3. Ebbene, proprio in attuazione delle piu' recenti  coordinate
ermeneutiche, ricostruita  la  vicenda  come  sopra  compendiato,  ad
avviso del Tribunale non paiono porsi dubbi: 
        (a) da un lato, in ordine alla applicabilita', nel giudizio a
quo, dell'art. 187, primo comma,  decreto  legislativo  n.  285/1992,
nell'attuale formulazione, poiche' disposizione  vigente  al  momento
del fatto ascritto al V.; 
        (b) da un altro lato, in  ordine  alla  circostanza  che  una
pronunzia   di   accoglimento   della   questione   di   legittimita'
costituzionale prospettata ben potrebbe incidere sull'esercizio della
funzione  giurisdizionale,  anche  soltanto  sotto  il  profilo   del
percorso argomentativo che sostenga la decisione cui e'  chiamato  il
Tribunale ordinario di Siena; cio' in quanto,  a  tacer  d'altro,  la
prospettata  pronunzia  additiva   (in   bonam   partem)   imporrebbe
l'accertamento   di   aspetti   fattuali   (quali   quelli   relativi
all'attualita'   dello   «stato   di   alterazione    psico-fisica»),
attualmente obliterati dalla fattispecie astratta per come rimodulata
dal legislatore  nel  2024  (che,  invero,  assurgevano  a  basamento
dell'incriminazione nella sua formulazione anteriore al  14  dicembre
2024 e, quindi, a thema probandum, oltre che decidendum). 
    2.4. Eppure, e' opinione del Tribunale che non sia un fuor d'opra
osservare come - anche a voler ricostruire  in  termini  maggiormente
pregnanti lo scrutinio di rilevanza della  questione  (dando,  cosi',
luogo ad un ispessimento del relativo requisito di ammissibilita')  -
non potrebbero nutrirsi  dubbi  in  ordine  alla  stretta,  concreta,
necessita', nel caso di specie, di applicare l'art. 187, primo comma,
decreto legislativo n. 285/1992, per come rimodulato dalla  legge  25
novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024,  n.
280), con quanto ne segua  in  punto  di  effettiva  influenza  della
pronunzia   di   accoglimento   della   questione   di   legittimita'
costituzionale  sulla  delibazione  rimessa  a  questo  Giudice.   In
particolare: 
        (a) in caso di ravvisata  legittimita'  costituzionale  della
citata disposizione, il Tribunale, alla luce della ricostruzione  dei
fatti sopra compendiata, dovra' ritenere integrata la fattispecie  di
«guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti»,  con  conseguente
emissione di decreto penale di condanna del prevenuto; 
        (b) in caso di ravvisata illegittimita'  costituzionale,  nei
termini che infra verranno dettagliati, il Tribunale, alla luce della
ricostruzione  dei  fatti  sopra  compendiata,  dovra'  rigettare  la
richiesta di decreto penale di condanna formulata dal locale pubblico
ministero. 
    2.5. Alla luce delle argomentazioni appena spese, deve, pertanto,
confermarsi l'assunto predicativo della rilevanza, ex art.  23  legge
n.  87/1953,  della  questione  da  sottoporsi  allo   scrutinio   di
costituzionalita'. 
    3.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    3.1. Premessa: la recente evoluzione  normativa  in  ordine  alla
contravvenzione di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo
n. 285/1992. 
    3.1.1. E' opinione del  Tribunale  che,  in  vista  di  una  piu'
agevole comprensione  della  prospettata  questione  di  legittimita'
costituzionale, per violazione, sotto molteplici profili, della Carta
costituzionale,    occorra,    preliminarmente,    procedere     alla
ricostruzione   dell'evoluzione   normativa   che   ha   recentemente
interessato l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992. 
    3.1.2. Come noto, anteriormente alla novella di  cui  all'art.  1
della legge 25 novembre 2024, n. 177  (nella  Gazzetta  Ufficiale  29
novembre 2024, n. 280): 
        (a) l'art. 187 decreto  legislativo  n.  285/1992,  rubricato
«guida in stato di  alterazione  psico-fisica  per  uso  di  sostanze
stupefacenti» (nel suo testo in vigore dal 30 luglio 2010) prevedeva,
per quanto d'interesse, al primo comma, che: «Chiunque guida in stato
di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito con l'ammenda da  euro  1.500  a  euro  6.000  e
l'arresto da sei mesi ad un anno»; 
        (b) nel delineare l'ambito  denotativo  e  connotativo  della
disposizione  menzionata,  in  Dottrina  e  giurisprudenza   si   era
raggiunta una certa concordia in ordine  ai  seguenti  «asserti»  per
cosi' dire «nomologici»: 
          (b.1) l'art. 187 cit. descrive una fattispecie (non gia' di
evento,  bensi'  di  condotta)  di  pericolo  (per  vero,  astratto),
funzionale alla tutela (anticipata)  dell'interesse  alla  «sicurezza
per  la   circolazione   stradale»,   strumentale   alla   protezione
dell'incolumita' degli utenti della strada; 
          (b.2)  la  salvaguardia  della  menzionata  «seriazione  di
interessi» ritenuti  meritevoli  di  tutela  penale  avviene  (recte:
avveniva) attraverso la descrizione di una fattispecie costituita dal
concorso di due co-elementi qualificanti: «da un lato,  lo  stato  di
alterazione,  capace   di   compromettere   le   normali   condizioni
psico-fisiche  indispensabili  nello  svolgimento   della   guida   e
concretizzante di per se' una condotta di pericolo per  la  sicurezza
della circolazione  stradale;  dall'altro  l'assunzione  di  sostanze
(stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo  stato  alterazione»
(cfr.  gia'  Corte  costituzionale,  ord.  27  luglio   2004,   Pres.
Zagrebelsky,  red.  Mezzanotte,  quinto  capoverso  del  Consideralo;
adesivamente, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 13  febbraio  2023,  n.
5890, rv.  284099,  Pres.  Ciampi,  est.  Pezzella,  imp.  ...,  §  2
Considerato in diritto», ove si chiarisce che:  «la  condotta  tipica
del reato previsto dall'art. 187 cod. strada non  e'  quella  di  chi
guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensi' quella di colui
che guida in stato  d'alterazione  psicofisica  determinato  da  tale
assunzione»); 
          (b.3) «l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato
previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno  stato
di coscienza semplicemente modificato dall'  assunzione  di  sostanze
stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione  di
intossicazione (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n.  5890,
rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. ..., § 3 Considerato in
diritto»); modificazione che deve atteggiarsi  quale  «compromissione
dei rapporti fra  i  processi  psichici  ed  i  fenomeni  fisici  che
riguardano l'individuo in se' ed i suoi rapporti con l'esterno» (cfr.
Cass. pen., sez. IV, 25 settembre  2018,  n.  41376,  rv.  274712-01,
Pres. Fumu, est. Nardin, imp. ..., § 7 Considerato in diritto); 
          (b.4) per la configurabilita' del reato di cui all'art. 187
cit.  «sono  necessari  un  accertamento   tecnico-biologico   e   la
sussistenza  di  circostanze  che   comprovino   la   situazione   di
alterazione   psico-fisica»;   di   talche',   «alla   sintomatologia
dell'alterazione, deve dunque accompagnarsi l'accertamento della  sua
origine  e  cioe'  dell'assunzione  di  una   sostanza   drogante   o
psicotropa, non essendo la mera alterazione di per se'  punibile,  se
non derivante dall'uso di sostanza, ne' essendo tale il semplice  uso
non accompagnato da alterazione» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 maggio
2020, n. 15078, rv. 279140-01, Pres.  Bricchetti,  est.  Dawan,  imp.
..., § 5 Considerato in diritto); 
          (b.5) «ai fini della configurabilita' del  reato  di  guida
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti lo  stato  di  alterazione
del conducente puo' essere  dimostrato  attraverso  gli  accertamenti
biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del
fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni  di
altri liquidi fisiologici (cosi' Sez. 4, n. 6995 del 9 gennaio  2013,
..., Rv. 254402) secondo  cui  "deve  pertanto  ritenersi  pienamente
sufficiente,   ai   fini   dell'accertamento    della    colpevolezza
dell'imputato, l'avvenuto riscontro del  dato  probatorio  dotato  di
base scientifica, costituito dall'accertamento  compiuto  sulle  sole
urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati  al  momento  del
fatto, senza alcuna indispensabilita' del compimento di un'analisi su
due diversi liquidi biologici dell'imputato", fattispecie nella quale
e' stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine  unitamente  allo
stato confusionale dell'imputato riscontrato al  momento  del  fatto;
Sez. 4, n. 20043 del 5 marzo 2015, ..., Rv. 263890; Sez.  4  n.  3623
del 14 gennaio 2016, ..., non massimata)» (cfr. Cass. pen., sez.  IV,
13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi,  est.  Pezzella,
imp. ..., § 3 Considerato in diritto»; cfr. altresi' Cass. pen., sez.
IV, 25 settembre 2018, n. 41376,  rv.  274712-01,  Pres.  Fumu,  est.
Nardin, imp. ..., § 9 Considerato  in  diritto,  ove  si  legge:  «le
modalita' di accertamento previste dall'art. 187  C.d.S.,  nondimeno,
non implicando necessariamente l'accertamento ematico (da ritenersi -
ove positivo  -  risolutivo  sulla  causa  scatenante  l'alterazione)
consentono di far  risalire  l'origine  dell'alterazione  psicofisica
all'uso di droghe anche  attraverso  accertamenti  biologici  diversi
come l'esame delle urine, che seppure di per se' non esaustivi,  sono
certamente indicativi della pregressa assunzione. Il che consente, di
volta in volta, di  attribuirvi  rilievo  a  seconda  dell'intensita'
dell'alterazione psicofisica, della concentrazione dei  metaboliti  e
della tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni  -  fra
le quali anche le prove testimoniali se utili  -  che  consentano  di
elidere l'eventuale equivocita' degli altri dati»); 
          (b.6) «la scelta legislativa di ancorare la  punibilita'  a
presupposti diversi da quelli previsti la guida in stato di ebbrezza,
per configurare la quale e' sufficiente porsi alla  guida  dopo  aver
assunto alcool oltre una  determinata  soglia,  trova  la  sua  ratio
nell'apprezzamento della ritenuta maggior  pericolosita'  dell'azione
rispetto al bene giuridico tutelato  della  sicurezza  stradale,  che
implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata
alterazione  psicofisica  causata  dall'assunzione  di  stupefacenti.
Tanto e' vero che  la  sanzione  prevista  dall'art.  187,  comma  1^
corrisponde alla piu' grave sanzione prevista  dall'art.  186,  comma
2", lettera  c)  e  cosi'  parimenti  si  sovrappongono  le  sanzioni
previste per il caso  in  cui  il  conducente  provochi  un  sinistro
stradale» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv.
274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp.  ...,  §  6  Considerato  in
diritto). 
    3.1.3. Su tale quadro ermeneutico, assolutamente consolidato  nei
termini sopra indicati, e' intervenuto l'art.  1  legge  25  novembre
2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), «al
fine di porre rimedio alle difficolta'  operative  riscontrate  nella
contestazione dell'illecito della guida dopo  aver  assunto  sostanze
stupefacenti,   incidendo   principalmente   sugli    strumenti    di
accertamento a disposizione delle forze di polizia. Nello  specifico,
si supera lo stato di alterazione psico-fisica come  presupposto  per
tipizzare la fattispecie penale, che  determinava  di  fatto  la  non
punibilita' di condotte particolarmente pericolose per  l'incolumita'
pubblica» (6) . 
    A    prescindere    dalla    a-tecnicita'     (ovvero     financo
contraddittorieta') degli enunciati  sopra  riportati  (specie  nella
parte in cui si inquadra l'alterazione psico-fisica quale presupposto
per la tipizzazione della fattispecie penale, ovvero si  ritiene  che
«lo stato di alterazione psico-fisica» determini  «di  fatto  la  non
punibilita'»), la finalita' presa  di  mira  dal  legislatore,  quale
quella  di  «porre  fine  alle  difficolta'  operative»,   e'   stata
perseguita, per quanto d'interesse, attraverso l'espunzione  -  dalla
descrizione della porzione oggettiva del  tipo  contravvenzionale  di
cui all'art. 187 decreto legislativo n. 285/1992  -  dell'espressione
«in stato di alterazione psico-fisica, che fungeva da thema probandum
(oltre che decidendum), ai sensi dell'art. 187 cod.  proc.  pen.,  la
valutazione  in  ordine  alla  cui  integrazione  non  poteva   dirsi
sottratta alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 
    All'esito  dell'intervento  normativo,  residua,  pertanto,   una
fattispecie penale: 
        (a) di (condotta) pericolo(sa), asseritamente funzionale alla
tutela   (anticipata)   dell'interesse   alla   «sicurezza   per   la
circolazione  stradale»,  strumentale  alla  tutela  dell'incolumita'
degli utenti della strada; 
        (b) descritta nei termini seguenti: «Chiunque  guida  ((...))
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope  e'  punito  con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei  mesi  ad  un
anno»; 
        (c) la cui  porzione  oggettiva  viene  ad  essere  costruita
tramite  la  giustapposizione  (non  gia'  di  tre,  bensi')  di  due
co-elementi costitutivi: 
          primo  elemento:  l'agente  deve  aver   assunto   sostanze
stupefacenti ovvero psicotrope; 
          secondo elemento: (in un momento successivo all'intervenuta
assunzione) l'agente deve essersi posto alla guida; 
        (d) il cui disvalore: 
          (d.1) non  e'  piu'  articolato  tutt'intorno  all'incedere
(anche) eziologico (oltre  che  scientificamente  fondato)  seguente:
«assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» -  «compromissione
delle   normali   condizioni   psico-fisiche   indispensabili   nello
svolgimento della guida» - «atto del porsi  alla  guida»,  capace  di
porre in pericolo l'interesse alla  «sicurezza  per  la  circolazione
stradale», strumentale  alla  tutela  dell'incolumita'  degli  utenti
della strada; 
          (b.2)  bensi'  viene  ad  assidersi  sul   mero   dato   di
successione   cronologica   seguente:   «assunzione    di    sostanze
stupefacenti  o  psicotrope»  -  «alto   del   porsi   alla   guida»,
asseritamente  capace  di  porre  in  pericolo  l'interesse  tutelato
dall'incriminazione. 
    Trattasi, a ben vedere, di una operazione con  effetti  espansivi
del perimetro della penalita' entro il quale rientrerebbero: 
        (a) da un lato, classi di fattispecie in cui l'agente si  sia
posto alla guida dopo aver assunto, per ragioni terapeutiche o  meno,
sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   cui   sia   (concretamente,
effettivamente) conseguita un'alterazione psico-fisica (o meglio: una
compromissione delle normali condizioni psico-fisiche  indispensabili
nello svolgimento della guida); 
        (b) da un altro lato, classi di fattispecie in  cui  l'agente
si sia posto alla guida dopo aver  assunto  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, in assenza di alcuna (concreta,  effettiva)  alterazione,
per i piu' svariati motivi: 
          (b.1) poiche' la compromissione  delle  normali  condizioni
psico-fisiche, inizialmente datasi, e' venuta a cessare a cagione del
tempo trascorso tra la assunzione di prodotto drogante e  l'atto  del
porsi alla guida; 
          (b.2) poiche' la compromissione  delle  ridette  condizioni
non si e' mai data, a  cagione  della  totale  assenza  di  principio
attivo  in   sostanze   tabellate   (7)   ,   ovvero   della   natura
sostanzialmente inerte del prodotto tabellato. 
    A ben guardare, l'esegesi sopra offerta del  disposto  normativa,
come novellato: 
        (a) trova conforto in un argomento  «letterale»,  attribuendo
alle locuzioni utilizzate dal legislatore il «senso fatto palese  dal
significato  proprio»,   liddove   il   legislatore   specifica   una
successione (meramente) cronologica tra l'assunzione di  stupefacenti
o sostanze psicotrope e l'atto del porsi alla guida; 
        (b)  trova   corroborazione   nell'argomento   dell'«intentio
legislatoris», come agilmente evincibile dalla relazione illustrativa
sopra trascritta nella parte d'interesse, da cui  emerge  chiaramente
la ferma intenzione, da parte del regolatore pubblico,  di  espungere
dalla porzione oggettiva della contravvenzione qualsivoglia  elemento
riferibile (in via immediata e diretta, ovvero mediata ed  indiretta)
allo «stato di alterazione psico-fisica» del conducente; 
        (c) resiste al riferimento all'espressione «ovvero quando  si
ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che  il  conducente  del
veicolo si trovi sotto  l'effetto  conseguente  all'uso  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope», utilizzata dall'art.  187,  comma  2-bis,
decreto legislativo n. 285/1992, attualmente vigente, atteso  che  il
«trovarsi sotto l'effetto» ridetto  assurge  a  rilevanza  (non  gia'
nella perimetrazione  dell'illiceita'  penale,  bensi')  soltanto  in
vista dell'attribuzione di ulteriori facolta' agli organi di  polizia
stradale; circostanza  da  cui  consegue  l'impossibilita'  di  alcun
recupero della piu' volte citata «alterazione psico-fisica»  ai  fini
dell'interpretazione   costituzionalmente    orientata    del    tipo
contravvenzionale delineato dal legislatore; 
        (d) non si presta ad  essere  avversata  dal  riferimento  ad
argomenti teleologici, ovvero ad interpretazioni (costituzionalmente)
orientate al principio di offensivita' (tout court, ovvero in uno con
ragionevolezza  e  proporzionalita'),   atteso   che,   come   verra'
dettagliato infra, tratterebbesi, ad avviso  di  questo  Giudice,  di
impostazioni   ermeneutiche    che    muoverebbero    -    tutte    -
dall'attribuzione di rilevanza proprio a quello «stato di alterazione
psico-fisica» che  il  legislatore  ha  voluto  superare  ed  al  cui
recupero osterebbe  il  principio  di  legalita',  inteso  nella  sua
declinazione di riserva di legge. 
    3.2. Sulla violazione della necessaria offensivita', di cui  agli
articoli  13,  25,  secondo  comma,  27  della  Costituzione,   quale
principio «Dimostrativo». Divieto di incriminazioni «d'autore». 
    3.2.1. Preliminarmente, non appare un fuor d'opera osservare come
da tempo, impegnata nella difficile opera di tracciare  il  perimetro
della c.d. «political question», sottratta al sindacato  della  Corte
costituzionale  ai  sensi  dell'art.  28  legge  n.  87/1953  ed   il
correlativo spazio di giustiziabilita' delle scelte del  legislatore,
la dottrina: 
        (a) abbia, da un lato, delineato la dicotomia tra: 
          (a.1) c.d. principi dimostrativi, capaci  di  impegnare  il
legislatore sul piano  «giuridico-costituzionale»  e correlativamente
di supportare, autonomamente, declaratorie di incostituzionalita'  di
disposizioni rispetto ad essi contrastanti; 
          (a.2)   c.d.   principi   argomentativi    (anche    detti:
«orientativi»,  ovvero  di  «mero   indirizzo   politico»),   capaci,
viceversa,  di  impegnare   il   legislatore   soltanto   sul   piano
«politico-costituzionale», non autonomamente giustiziabili,  pertanto
incapaci: ex se, di supportare declaratorie  di  incostituzionalita',
la cui praticabilita' verrebbe a dipendere  dalla  valorizzazione  di
ulteriori «norme» o «principi, di cui uno almeno dimostrativo»; 
        (b) abbia, da un altro lato,  analizzato  l'evoluzione  della
giurisprudenza costituzionale, giungendo  a  prospettare  la  portata
«dimostrativa» (anche) del principio di necessaria  offensivita'  del
reato, che si  appaleserebbe  capace,  ex  se,  di  giustificare  una
declaratoria di incostituzionalita', senza  la  necessita'  di  alcun
ausilio   da   parte   dei   (sovente   giustapposti)   principi   di
ragionevolezza  e   proporzione;   impostazione   -   quella   appena
compendiata - che - si asserisce  -  troverebbe  conferma  in  alcune
pronunzie della Corte costituzionale  (tra  cui,  inter  alia,  Corte
costituzionale n. 10 luglio 2002, n. 354  e,  sostanzialmente,  Corte
costituzionale, 8 luglio 2010, n. 249). 
    3.2.2. Posta questa  premessa,  e'  opinione  del  Tribunale  che
l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n.  285/1992,  per  come
modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280),  nella  parte  in  cui  sanziona
penalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo  l'assunzione  di
sostanze  stupefacenti  o   psicotrope»,   in   assenza   (di   alcun
accertamento in ordine  alla  ricorrenza)  di  effettiva  alterazione
psico-fisica derivante dall'assunzione dei ridetti prodotti,  collida
frontalmente con il principio di necessaria offensivita', di cui agli
articoli 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, assunto nella
sua portata dimostrativa. 
    A supporto dell'avviso  appena  osteso,  e'  appena  il  caso  di
osservare: 
        (a)  che  al  fine  di  predicare  la  pericolosita'  di  una
determinata condotta, occorra procedere ad una valutazione ex ante, a
base totale, di accadibilita' di quanto disvoluto (e presidiato dalla
sanzione penale predisposta) dal  legislatore,  da  eseguirsi  grazie
all'ausilio di leggi scientifiche, universali ovvero probabilistiche,
nonche' di massime di esperienza, generalizzazioni del senso  comune,
o dell'id quod plerumque accidit; 
        (b)   che,   neutralizzate   le   potenzialita'    predittive
dell'alterazione psico-fisica  (quale  elemento  fattuale  capace  di
assicurare  l'operativita'  di  precise  leggi  scientifiche   ovvero
massime  di   esperienza   che   congetturino,   in   astratto,   una
compromissione  delle  facolta'  dell'agente),  il  cui  rilievo   e'
espressamente escluso dalla ferma volonta' del  legislatore,  non  e'
dato rintracciare alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato,
capace di sostenere la conclusione secondo la quale,  in  assenza  di
alterazione,  possa  darsi  una  qualsivoglia  offesa,  tantomeno  in
termini di messa in pericolo all'interesse  alla  «sicurezza  per  la
circolazione stradale», nella condotta descritta  dall'incriminazione
per come novellata. 
    3.2.3. Proprio la radicale  assenza  di  potenzialita'  offensiva
della condotta sopra  perimetrata  dischiude,  ad  avviso  di  questo
Giudice,  una  prospettiva  di  ulteriore,  patente,  violazione  dei
basilari canoni  costituzionali,  che  non  tollerano  incriminazioni
«d'autore», poiche' confliggenti con il «principio penale del fatto»,
per vero presupposto indefettibile del principio di offensivita'. 
    A ben guardare, infatti, nelle ipotesi in cui l'agente  si  ponga
alla  guida   in   assenza   di   alterazione   psico-fisica   dovuta
all'assunzione  di  stupefacenti,  il  disvalore  della   fattispecie
incriminatrice,    lungi    dall'articolarsi    tutt'intorno     alla
pericolosita' della condotta rispetto all'interesse  alla  «sicurezza
per   la   circolazione   stradale»,    strumentale    alla    tutela
dell'incolumita' degli utenti della strada, verrebbe ad assidersi sui
seguenti elementi fattuali: 
        (a) l'essersi l'agente messo alla guida (x); contegno  ex  se
pienamente lecito; 
        (b)  l'aver  l'agente   assunto   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope (y). 
    Ebbene, e'  opinione  del  Tribunale  che,  proprio  la  perfetta
liceita' di «x», permetta: 
        (a) di comprendere come  il  baricentro  dell'incriminazione,
deprivata  dal  rilievo  dell'alterazione  psico-fisica,  verrebbe  a
rimodularsi  tutt'intorno  all'aver  -  l'agente -  assunto  sostanze
stupefacenti ovvero psicotrope; contegno, per vero: 
          (a.1) capace, da  un  lato,  di  porsi  (peraltro  soltanto
eventualmente)   all'estremo   della    condotta    di    detenzione,
importazione, esportazione, acquisto, ricezione, di cui  all'art.  75
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n 309/1990,   sanzionata
peraltro soltanto in via amministrativa; 
          (a.2) oggetto,  d'altro  lato,  dell'art.  72  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990, che vietava «l'uso personale
di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope»,  su  cui  e'  intervenuto
l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  1993,
n. 171, in attuazione del referendum del 18 aprile 1993, a  decorrere
dal 6 giugno 1993; 
        (b) di prospettare come - senza la possibilita' di assicurare
rilievo ad elementi che  possano  dirsi  portatori  di  potenzialita'
offensiva  rispetto  all'interesse  tutelato  dal  legislatore  -  si
sarebbe  sostanzialmente  innanzi  ad   un'incriminazione   (soltanto
apparentemente diretta verso un contegno fattuale  congetturato  come
pericoloso, bensi' effettivamente) di un modo di essere  dell'agente,
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope; operazione della cui
compatibilita' con un sistema penale proprio di uno Stato che rifugga
da paternalismi e non sia aduso ad  «overcriminalization»  e'  lecito
dubitare,  anche  alla  stregua   di   quanto   fatto   dalla   Corte
costituzionale con la sentenza n. 249/2010. 
    3.3.      Sulla      violazione      del       principio       di
offensività-ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13,  25,  secondo
comma, 27 della Costituzione:  la  manifesta  irragionevolezza  della
presunzione di pericolosita' sottesa all'incriminazione. 
    3.3.1. Anche a non voler aderire alla prospettiva secondo cui  il
principio  di   offensivita'   meriti   l'attribuzione   di   portata
dimostrativa, non appare un fuor d'opera rilevare: 
        (a) come, da tempo, la migliore Dottrina abbia chiarito come: 
          (a.1) l'offensivita' possa essere assunta quale criterio di
ragionevolezza alla stregua del quale procedere alla  valutazione  in
ordine alla legittimita' costituzionale di fattispecie  costruite  su
presunzioni di pericolosita'; 
          (a.2) il controllo di «razionalita' strumentale, capace  di
essere   assicurato   dalla    sinergia    tra    «offensivita'»    e
«ragionevolezza» potrebbe-e-dovrebbe spingersi fino a  scrutinare  la
«fondatezza nomologica degli apprezzamenti empirico-prognostici»  che
supportano  la  scelta  tecnica   di   penalizzazione   operata   dal
legislatore; 
        (b) come tale prospettiva teoretica sia stata sostanzialmente
fatta propria, da tempo, dalla Corte costituzionale, che, in numerosi
pronunciamenti, ha avuto modo  di  precisare  che  «e'  riservata  al
legislatore  l'individuazione  (...)  delle   condotte   alle   quali
collegare una presunzione assoluta di pericolo (...) purche' non  sia
irrazionale o arbitraria, cio' che si verifica  allorquando  non  sia
collegabile   all'id   quod   plerumque    accidit»    (cfr.    Corte
costituzionale, n. 1 del 1971; n. 71 del 1978; n. 139  del  1982;  n.
123 del 1983, n. 62 del 1986, n. 333 del 1991). 
    3.3.2. Ebbene, proprio  nel  solco  di  tale  prospettazione,  e'
opinione  del  Tribunale  che  l'art.  187,  primo   comma,   decreto
legislativo n. 285/1992, per come modificato  dall'art.  1  legge  25
novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024,  n.
280), nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si  ponga
alla guida «dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»,
in assenza (di alcun  accertamento  in  ordine  alla  ricorrenza)  di
effettiva  alterazione  psico-fisica  derivante  dall'assunzione  dei
ridetti  prodotti,  violi  patentemente  i  principi  di   necessaria
offensivita'/ ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13, 25, secondo
comma e 27 della  Costituzione,  attesa  la  manifesta  arbitrarieta'
della presunzione di pericolosita' sottesa all'incriminazione. 
    In vista della giustificazione dell'avviso appena osteso, occorre
osservare: 
        (a) che, come gia' chiarito  sopra,  la  fattispecie  di  cui
all'art. 187, primo comma, decreto  legislativo  n.  285/1992,  sopra
richiamata, e' capace di operare: 
          (a.1) sia  in  relazione  a  fattispecie  concrete  in  cui
l'agente si sia posto alla  guida  dopo  aver  assunto,  per  ragioni
terapeutiche o meno, sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  cui  sia
(concretamente,     effettivamente)     conseguita     un'alterazione
psico-fisica (o meglio: una compromissione delle  normali  condizioni
psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida); 
          (a.2) sia in relazione a classi di  (sotto-)fattispecie  in
cui l'agente si sia posto  alla  guida  dopo  aver  assunto  sostanze
stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva)
alterazione [per i piu' svariati motivi:  poiche'  la  compromissione
delle  normali  condizioni  psico-fisiche,  inizialmente  datasi,  e'
venuta a cessare a cagione del tempo trascorso tra la  assunzione  di
prodotto drogante e l'atto del porsi alla guida;  oppure  perche'  la
compromissione delle ridette condizioni non si e' mai data, a cagione
della totale assenza  di  principio  attivo  in  sostanze  tabellate,
ovvero della natura sostanzialmente inerte del prodotto tabellato]; 
        (b) che la  ridetta  fattispecie  ben  si  presta  ad  essere
inquadrata: 
          (b.1) nelle ipotesi sub (a.1)  quale  reato  di  (condotta)
pericolo(sa) «astratto»,  in  cui  la  presunzione  di  pericolosita'
posta, in maniera sostanzialmente assoluta, dal legislatore, si nutre
di una adeguata base nomologica,  volta  che  si  consideri  come  e'
ragionevolmente  congetturabile,  ex  ante,  il   seguente   incedere
accadimentale: «assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope»  -
«compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili
nello svolgimento  della  guida»  -  «atto  del  porsi  alla  guida»,
potenzialmente  offensivo  dell'interesse  giuridicamente   protetto;
pericolosita'  la  cui  predicabilita'  si   asside   proprio   sulla
valorizzazione dell'elemento fattuale della alterazione psico-fisica,
che si presta a fungere da ponte tra l'assunzione di  stupefacenti  e
la valutazione di accadibilita' dell'evento disvoluto; 
        (b.2) nelle  ipotesi  sub  (a.2)  quale  illecito  penale  di
(condotta)  pericolo(sa)  «presunto»,  in  cui  la   presunzione   di
pericolosita' posta, in maniera assoluta, dal legislatore non  appare
sorretta da alcuna - tantomeno adeguata - base nomologica, atteso che
-  espunta  l'alterazione  psico-fisica  dal  novero  degli  elementi
fattuali che possano assumere rilievo in vista dell'impostazione  del
giudizio di causabilita' dell'accadimento disvoluto dal legislatore -
la  fattispecie  si  mostra  completamente   sprovvista   di   alcuna
scientificamente,  ovvero,   empiricamente,   fondata   potenzialita'
offensiva dell'interesse tutelato. 
    3.4. Sulla (conseguente) violazione del  principio  di  finalismo
rieducativo della pena. 
    3.4.1. E' opinione del Tribunale che non  possa  sottacersi  come
l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n.  285/1992,  per  come
modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280),  nella  parte  in  cui  sanziona
penalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo  l'assunzione  di
sostanze  stupefacenti  o   psicotrope»,   in   assenza   (di   alcun
accertamento in ordine  alla  ricorrenza)  di  effettiva  alterazione
psico-fisica derivante dall'assunzione dei  ridetti  prodotti,  violi
patentemente il principio del finalismo rieducativo della pena. 
    A giustificazione dell'assunto, basti osservare: 
        (a) come, da tempo,  la  Dottrina  abbia  messo  in  luce  lo
stretto nesso tra il principio di necessaria offensivita' del reato e
la funzione rieducativa della pena, atteso che «non v'e'  dubbio  che
nell'assenza  di  ogni  e  qualunque  pericolosita'  concreta   della
condotta, la pena avrebbe qui una funzione puramente e  semplicemente
preventiva e nei confronti dei terzi, e nei  confronti  dell'agente»,
rischiandosi,   addirittura,   la   violazione   del   «divieto    di
strumentalizzare  l'uomo  ai  fini  di  politica  criminale»,   quale
«principio ispiratore dell'art. 27, 1° comma, della Costituzione»; 
        (b) come, a cagione della radicale  assenza  di  offensivita'
insita nella (sotto-)fattispecie  sopra  delineata,  risulterebbe  ex
ante assolutamente inattingibile l'obiettivo della  rieducazione  del
condannato posto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione e  non
sacrificabile nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni
della pena. 
    3.5.      Sulla      violazione      del       principio       di
uguaglianza-ragionevolezza:     la     manifesta     irragionevolezza
dell'assimilazione del trattamento tra situazioni differenti. 
    3.5.1. E' opinione del Tribunale che - anche a non voler  aderire
alle prospettive finora offerte, pel tramite della valorizzazione del
principio  di  offensivita',  se  del  caso  in  uno  con  quello  di
ragionevolezza - non possa sottacersi come l'art. 187,  primo  comma,
decreto legislativo n. 285/1992,  per  come  modificato  dall'art.  1
legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre
2024, n. 280), a cagione dell'ampiezza  del  suo  ambito  denotativo,
verrebbe a sanzionare, con la medesima cornice edittale,  fattispecie
portatrici di  disvalore  completamente  differente,  in  spregio  al
principio di uguaglianza / ragionevolezza. 
    All'uopo, basti rilevare come: 
        (a) altro sia la condotta di colui il quale, sotto  l'effetto
di sostanze stupefacenti o psicotrope, con  effettiva  compromissione
psico-fisica, si ponga alla guida; contegno ex ante portatore di  una
robusta potenzialita' offensiva del bene giuridico tutelato; 
        (b) altro sia, viceversa, la condotta di colui il  quale,  in
amnza di alcuna compromissione delle proprie capacita' di  guida,  si
ponga alla guida; comportamento ex ante ed in astratto: 
          (b.1) privo di alcuna potenzialita' offensiva; 
          (b.2) oppure, speculativamente,  per  quanto  possa  essere
utile  ai  presenti  fini  argomentativi,  dotato  di  una  idoneita'
offensiva completamente differente rispetto all'ipotesi sub a). 
    Trattasi,    pertanto, di     situazioni     empiricamente     ed
eziologicamente completamente differenti, la  cui  assimilazione  non
puo' conciliarsi con il principio di eguaglianza, in uno  con  quello
di  ragionevolezza,  che  impedisce  di  assoggettare   al   medesimo
trattamento giuridico vicende differenti. 
    4. Sulla impossibilita'  di  procedere  ad  una  «interpretazione
costituzionalmente  orientata».   Sulla   impraticabilita'   di   una
«(ri-)conversione ermeneutica» della fattispecie di cui all'art. 187,
primo comma, decreto legislativo n. 285/1992. 
    4.1. E' opinione del  Tribunale  che  le  violazioni  dei  canoni
costituzionali  sopra  tratteggiate  non  si   prestino   ad   essere
neutralizzate  da  un'interpretazione  costituzionalmente   orientata
della fattispecie incriminatrice di cui all'art.  187,  primo  comma,
decreto legislativo n. 285/1992. 
    Sviluppando  argomenti  soltanto  supra   accennati,   non   puo'
sottacersi  come  una  interpretazione  orientata  al  principio   di
necessaria lesivita': 
        (a) imporrebbe di  attribuire  rilevanza  all'elemento  della
intervenuta  alterazione  psico-fisica,  dato  fattuale   capace   di
assicurare l'operativita' del pertinente  apparato  nomologico  sulla
scorta del quale erigere, ex ante ed in astratto, la  presunzione  di
accadibilita' di conseguenti eziologici  disvoluti  dal  legislatore;
alterazione  psico-fisica  il  cui  rilievo  nella   dinamica   della
fattispecie di  cui  all'art.  187,  primo  comma,  cit.   e'   stato
espressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore; 
        (b) condurrebbe, ad una  paradossale  eterogenesi  dei  fini,
volta che si consideri come, pur funzionale ad assicurare il rispetto
del  principio  di   offensivita',   l'operazione   d'interpretazione
assiologicamente  orientata  darebbe  luogo   alla   violazione   del
principio  di  legalita',  sub  specie  di  riserva  di  legge,   con
sostanziale neutralizzazione della precisa scelta legislativa operata
nel novembre 2024. 
    4.2. Peraltro, e' appena il caso di  osservare  come  proprio  il
riferimento al principio di  legalita',  sub  specie  di  riserva  di
legge,  in  uno  con  quello  della  separazione  dei  poteri,   come
lucidamente osservato dalla  Dottrina  in  fattispecie  assimilabili,
impedirebbe qualsivoglia riconversione ermeneutica della  fattispecie
di cui all'art. 187, primo comma, cit.,  da  reato  di  pericolo  (in
parte qua presunto e  per  altra  parte  astratto),  in  illecito  di
pericolo «concreto»,  per  la  cui  integrazione  sarebbe  necessario
l'accertamento, di volta in  volta,  dell'intervenuta  offesa  (quale
potenzialita' di lesione) del bene giuridico tutelato a cagione della
condotta effettivamente tenuta dall'agente nella vicenda oggetto  del
giudizio; operazione - della cui astratta praticabilita',  da  tempo,
si dibatte, in linea generale, affatto pensosamente, in Dottrina - ma
che non appare praticabile a fortiori rispetto alla previsione di cui
all'art. 187, primo comma, decreto legislativo  n.  285/1992,  atteso
che, come chiarito, si darebbe luogo ad una indebita neutralizzazione
della  precisa  scelta  del  legislatore,  che  ha  voluto   impedire
all'interprete qualsiasi  «recupero»  (dell'offensivita'  tramite  la
riemersione) dell'alterazione  psico-fisica  (non  gia'  tout  court,
bensi')   in   vista   della   perimetrazione    della    fattispecie
incriminatrice. 
    5. Sulla pronunzia richiesta alla Corte costituzionale. 
    Alla  luce  delle  argomentazioni  sopra  compendiate,  si  stima
necessario investire  la  Corte  costituzionale  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  187,  primo  comma,  decreto
legislativo n. 285/1992, per  come  modificato  dall'art. 1  legge 25
novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024,  n.
280), nella parte in cui non prevede la necessita' di accertamento in
ordine alla  ricorrenza  di  un'effettiva  alterazione  psico-fisica,
derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope,  in
capo a colui che si ponga alla guida, imposta dagli articoli  3,  13,
25, secondo comma e 27 della Costituzione. 

(1) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. 

(2) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. 

(3) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. 

(4) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. 

(5) Cfr. aff. 8 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. 

(6) Cfr. lavori preparatori al disegno di legge  C.12435,  presentato
    in data 28 settembre 2023 dal Ministro delle Infrastrutture e dei
    trasporti, pag. 4. 

(7) A ben guardare, si tratta di  un'ipotesi  la  cui  predicabilita'
    muove  dalla  premessa,  che  (ad  onta  di  talune  critiche  in
    Dottrina) appare consolidata in giurisprudenza,  secondo  cui  la
    qualificazione di una sostanza quale  stupefacente  richiederebbe
    esclusivamente la sua sussumibilita' entro una species tabellata,
    non occorrendo, all'uopo, alcun  ulteriore  requisito,  tantomeno
    sostanziale afferente alla ricorrenza di effetti droganti. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il giudice per le indagini preliminari  visti  gli  articoli  134
della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   -   in
riferimento agli articoli  3,  13,  25,  secondo  comma  e  27  della
Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
187,  primo  comma,  decreto  legislativo  n.  285/1992,   per   come
modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui  non  prevede
la  necessita'  di  accertamento  in  ordine   alla   ricorrenza   di
un'effettiva alterazione psico-fisica  derivante  dall'assunzione  di
sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga  alla
guida. 
    Sospende  il  presente  giudizio  sino   alla   decisione   sulla
prospettata questione di legittimita' costituzionale. 
    Ordina l'immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  della
presente ordinanza, in uno con gli atti del giudizio e con  la  prova
delle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate. 
    Ordina che la cancelleria dell'Ufficio  G.I.P./G.U.P.  presso  il
Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, proceda: 
        alla  comunicazione  della  presente  ordinanza   al   locale
pubblico ministero (all'attenzione del sig. Procuratore, dott. Andrea
Boni, titolare del procedimento); 
        alla notificazione della presente ordinanza: 
          alla persona  imputata,  presso  il  domicilio  dichiarato:
abitazione di residenza, sita in ..., via ..., n. ...; 
          al difensore d'ufficio  della  persona  imputata,  avvocato
Deborak Da Vela, del Foro di Siena; 
        alla  notificazione  e/  o   comunicazione   della   presente
ordinanza: 
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
          alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana; 
          alla Presidenza della Camera dei Deputati della  Repubblica
italiana. 
    Manda la cancelleria dell'Ufficio  G.I.P./G.U.P.  per  quanto  di
competenza. 
      Siena, 18 aprile 2025 
 
         Il Giudice per le indagini preliminari: Grandinetti