Reg. ord. n. 99 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23
Ordinanza del Tribunale di Siena del 18/04/2025
Tra: L. V.
Oggetto:
Circolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti – Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione della necessità dell’accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida – Violazione del principio di necessaria offensività – Irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all’incriminazione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Irragionevole previsione della medesima cornice edittale per fattispecie portatrici di disvalore completamente differente.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 30/04/1992
Num. 285
Art. 187
Co. 1
legge
del 25/11/2024
Num. 177
Art. 1
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 13
Co.
Costituzione
Art. 25
Co. 2
Costituzione
Art. 27
Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2025
Ordinanza del 18 aprile 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento
penale a carico di L. V..
Circolazione stradale - Guida dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti - Trattamento sanzionatorio - Omessa previsione della
necessita' dell'accertamento in ordine alla ricorrenza di una
effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga
alla guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 187, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 1,
lett. b), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177
(Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo
per la revisione del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
(GU n. 23 del 04-06-2025)
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza
preliminare
Il Tribunale ordinario di Siena, Sezione penale, Ufficio dei
Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, in
persona del Giudice per le indagini preliminari, dott. Andrea
Grandinetti;
presa visione degli atti del procedimento in epigrafe indicato,
nei confronti di V.L. nato ad ..., il ... con domicilio dichiarato
presso l'abitazione di residenza, sita in ..., via ..., n. ... con
l'assistenza del difensore d'ufficio, avvocato Deborak Da Vela del
Foro di Siena in ordine alla seguente imputazione della
contravvenzione p. e p. dall'art. 187 comma 1 decreto-legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, per avere circolato
alla guida dell'autovettura ... tg. ... dopo aver assunto sostanze
stupefacenti, come accertato dagli operatori della Tenenza
Carabinieri di ... che lo identificavano durante un controllo alla
circolazione stradale, ed in particolare per essere risultato
positivo a cocaina, come da referto dell'Ospedale ... del ...
commesso in ... (...) in data ... esaminata la richiesta motivata di
emissione di decreto penale di condanna, avanzata, in data 19 marzo
2025, dal locale pubblico ministero, che ha ritualmente trasmesso, in
data 21 marzo 2025, il fascicolo delle indagini preliminari alla
cancelleria dell'ufficio G.i.p./G.u.p. presso il Tribunale ordinario
di Siena;
osservato, in linea generale, che:
(a) l'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
prevede che: «la questione di legittimita' costituzionale di una
legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata
d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e
non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla
Corte costituzionale per la sua decisione»;
(b) l'art. 23 legge n. 87/1953 prevede:
che «nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita'
giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono
sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita
istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente
forza di legge dello Stato o di una regione, viziate da
illegittimita' costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione
o delle leggi costituzionali, che si assumono violate»;
che «l'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la
questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza
con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu
sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»;
che «la questione di legittimita' costituzionale puo'
essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti
alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni
previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di
cui al comma precedente»;
che «l'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della
cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel
pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero
quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a
seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di
legge dello Stato o di una regione. L'ordinanza viene comunicata dal
cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al
Presidente del Consiglio regionale interessato»;
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei termini e
per le motivazioni di cui infra, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 187, primo comma, decreto legislativo n.
285/1992, per come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge
25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024,
n. 280), in vigore dal 14 dicembre 2024, in riferimento agli articoli
3, 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione.
Osserva
1. La vicenda oggetto del procedimento.
1.1. Il procedimento penale in epigrafe indicato ha tratto
l'abbrivio dalla comunicazione di notizia di reato n. ... redatta, in
data 10 febbraio 2025, dalla Legione Carabinieri Toscana - Tenenza di
..., relativa al contegno asseritamente tenuto, in data ...,
dall'odierno imputato, V. L., deferito in stato di liberta' per la
contravvenzione di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo
n. 285/1992, vigente ratione temporis [pertanto, per come modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge 25 novembre 2024, n. 177
(nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), in vigore dal 14
dicembre 2024].
1.2. In particolare, all'esito delle investigazioni preliminari,
svolte d'iniziativa ad opera della polizia giudiziaria sopra
indicata, e' emerso:
(a) che, in data ..., intorno alle ore ... circa, personale
in servizio presso la Legione Carabinieri Toscana, Tenenza di ...,
nel contesto di attivita' di controllo «ai fini di prevenzione,
repressione di sostanze stupefacenti», espletata nel Comune di ...(
...), in corrispondenza del ... della strada provinciale ..., si
avvedeva della circostanza che un'autovettura ..., di colore ...,
targata ... fermava la propria marcia in una area boschiva limitrofa
(1) ;
(b) che il personale di polizia giudiziaria raggiungeva
l'autovettura, ivi condotta da un uomo successivamente identificato
nell'odierno imputato V., il quale, debitamente richiesto, consegnava
al personale della Legione Carabinieri Toscana un involucro,
contenente presumibilmente sostanza stupefacente (2) ;
(c) che, alla luce della res oggetto di ostensione ad opera
del prevenuto, il personale di polizia giudiziaria, forniti gli
avvertimenti di legge (ed acquisito il consenso al prelievo di
campioni biologici ad opera del prevenuto, che rinunziava alla
facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso
delle operazioni), conduceva il V. presso il piu' vicino nosocomio al
fine di sottoporlo ad accertamenti urgenti (3) ;
(d) che, in data ..., il Presidio Ospedaliero ... procedeva
alla presa in carico dei reperti (4) ;
(e) che, eseguiti gli accertamenti, questi ultimi rendevano,
per quanto d'interesse, il seguente risultato, di cui al referto del
... (5) :
(e.1) quanto alle «analisi» del «materiale virtuale»:
«urine»: positivita' alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»:
Parte di provvedimento in formato grafico
(e.2) quanto alle «analisi» del «materiale virtuale»:
«sangue», positivita' alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»:
Parte di provvedimento in formato grafico
1.3. Deve, pertanto, ritenersi che, all'esito delle
investigazioni preliminari, sia emerso che il V. abbia assunto
sostanze stupefacenti, del tipo «cocaina» e «dopo» (recte: in un
momento successivo, dal punto di vista cronologico) sia stato colto
dalla p.g. operante nell'atto di guidare un veicolo a motore.
2. Sulla rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale.
2.1. E' opinione del Tribunale che la questione da sottoporsi
allo scrutinio di costituzionalita' sia munita del requisito della
rilevanza, ex art. 23 legge n. 87/1953, per come declinato dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale.
2.2. In vista della giustificazione dell'avviso appena osteso,
occorre, anzitutto, rilevare:
(a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce una certa
«fluttuazione» nella individuazione delle «regole d'uso» della
locuzione «rilevanza»: da «mera applicabilita'» della decisione nel
giudizio a quo, ad «influenza» sul ridetto giudizio, fino a predicare
la «necessaria applicazione» della norma (tratta dalla disposizione
di legge impugnata) ad opera del giudice rimettente;
(b) come, di recente, in taluni pronunciamenti, nel declinare
lo scrutinio di ammissibilita', sub specie di rilevanza, della
questione di legittimita' prospettata dal giudice a quo, la Corte
costituzionale abbia chiarito come debba stimarsi «sufficiente che la
disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la
pronuncia di accoglimento possa incidere sull'esercizio della
funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del
percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo
principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva
capacita' di influire sull'esito del processo medesimo. Cio', in
quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilita'
concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare» [cfr. Corte
costituzionale, sent. 1° luglio 2024 (dep. 18 luglio 2024), n. 135,
Pres. Barbera, redd. Modugno-Vigano', § 3.1 Considerato in diritto;
adesivamente, gia', ex plurimis, Corte costituzionale, sent. 23
novembre 2021, n. 247, Pres. Coraggio, red. Buscema, § 4 Considerato
in diritto].
2.3. Ebbene, proprio in attuazione delle piu' recenti coordinate
ermeneutiche, ricostruita la vicenda come sopra compendiato, ad
avviso del Tribunale non paiono porsi dubbi:
(a) da un lato, in ordine alla applicabilita', nel giudizio a
quo, dell'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992,
nell'attuale formulazione, poiche' disposizione vigente al momento
del fatto ascritto al V.;
(b) da un altro lato, in ordine alla circostanza che una
pronunzia di accoglimento della questione di legittimita'
costituzionale prospettata ben potrebbe incidere sull'esercizio della
funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del
percorso argomentativo che sostenga la decisione cui e' chiamato il
Tribunale ordinario di Siena; cio' in quanto, a tacer d'altro, la
prospettata pronunzia additiva (in bonam partem) imporrebbe
l'accertamento di aspetti fattuali (quali quelli relativi
all'attualita' dello «stato di alterazione psico-fisica»),
attualmente obliterati dalla fattispecie astratta per come rimodulata
dal legislatore nel 2024 (che, invero, assurgevano a basamento
dell'incriminazione nella sua formulazione anteriore al 14 dicembre
2024 e, quindi, a thema probandum, oltre che decidendum).
2.4. Eppure, e' opinione del Tribunale che non sia un fuor d'opra
osservare come - anche a voler ricostruire in termini maggiormente
pregnanti lo scrutinio di rilevanza della questione (dando, cosi',
luogo ad un ispessimento del relativo requisito di ammissibilita') -
non potrebbero nutrirsi dubbi in ordine alla stretta, concreta,
necessita', nel caso di specie, di applicare l'art. 187, primo comma,
decreto legislativo n. 285/1992, per come rimodulato dalla legge 25
novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n.
280), con quanto ne segua in punto di effettiva influenza della
pronunzia di accoglimento della questione di legittimita'
costituzionale sulla delibazione rimessa a questo Giudice. In
particolare:
(a) in caso di ravvisata legittimita' costituzionale della
citata disposizione, il Tribunale, alla luce della ricostruzione dei
fatti sopra compendiata, dovra' ritenere integrata la fattispecie di
«guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti», con conseguente
emissione di decreto penale di condanna del prevenuto;
(b) in caso di ravvisata illegittimita' costituzionale, nei
termini che infra verranno dettagliati, il Tribunale, alla luce della
ricostruzione dei fatti sopra compendiata, dovra' rigettare la
richiesta di decreto penale di condanna formulata dal locale pubblico
ministero.
2.5. Alla luce delle argomentazioni appena spese, deve, pertanto,
confermarsi l'assunto predicativo della rilevanza, ex art. 23 legge
n. 87/1953, della questione da sottoporsi allo scrutinio di
costituzionalita'.
3. Sulla non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale.
3.1. Premessa: la recente evoluzione normativa in ordine alla
contravvenzione di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo
n. 285/1992.
3.1.1. E' opinione del Tribunale che, in vista di una piu'
agevole comprensione della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, per violazione, sotto molteplici profili, della Carta
costituzionale, occorra, preliminarmente, procedere alla
ricostruzione dell'evoluzione normativa che ha recentemente
interessato l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992.
3.1.2. Come noto, anteriormente alla novella di cui all'art. 1
della legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2024, n. 280):
(a) l'art. 187 decreto legislativo n. 285/1992, rubricato
«guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti» (nel suo testo in vigore dal 30 luglio 2010) prevedeva,
per quanto d'interesse, al primo comma, che: «Chiunque guida in stato
di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e
l'arresto da sei mesi ad un anno»;
(b) nel delineare l'ambito denotativo e connotativo della
disposizione menzionata, in Dottrina e giurisprudenza si era
raggiunta una certa concordia in ordine ai seguenti «asserti» per
cosi' dire «nomologici»:
(b.1) l'art. 187 cit. descrive una fattispecie (non gia' di
evento, bensi' di condotta) di pericolo (per vero, astratto),
funzionale alla tutela (anticipata) dell'interesse alla «sicurezza
per la circolazione stradale», strumentale alla protezione
dell'incolumita' degli utenti della strada;
(b.2) la salvaguardia della menzionata «seriazione di
interessi» ritenuti meritevoli di tutela penale avviene (recte:
avveniva) attraverso la descrizione di una fattispecie costituita dal
concorso di due co-elementi qualificanti: «da un lato, lo stato di
alterazione, capace di compromettere le normali condizioni
psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e
concretizzante di per se' una condotta di pericolo per la sicurezza
della circolazione stradale; dall'altro l'assunzione di sostanze
(stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato alterazione»
(cfr. gia' Corte costituzionale, ord. 27 luglio 2004, Pres.
Zagrebelsky, red. Mezzanotte, quinto capoverso del Consideralo;
adesivamente, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n.
5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. ..., § 2
Considerato in diritto», ove si chiarisce che: «la condotta tipica
del reato previsto dall'art. 187 cod. strada non e' quella di chi
guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensi' quella di colui
che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale
assunzione»);
(b.3) «l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato
previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato
di coscienza semplicemente modificato dall' assunzione di sostanze
stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di
intossicazione (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 5890,
rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. ..., § 3 Considerato in
diritto»); modificazione che deve atteggiarsi quale «compromissione
dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che
riguardano l'individuo in se' ed i suoi rapporti con l'esterno» (cfr.
Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01,
Pres. Fumu, est. Nardin, imp. ..., § 7 Considerato in diritto);
(b.4) per la configurabilita' del reato di cui all'art. 187
cit. «sono necessari un accertamento tecnico-biologico e la
sussistenza di circostanze che comprovino la situazione di
alterazione psico-fisica»; di talche', «alla sintomatologia
dell'alterazione, deve dunque accompagnarsi l'accertamento della sua
origine e cioe' dell'assunzione di una sostanza drogante o
psicotropa, non essendo la mera alterazione di per se' punibile, se
non derivante dall'uso di sostanza, ne' essendo tale il semplice uso
non accompagnato da alterazione» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 maggio
2020, n. 15078, rv. 279140-01, Pres. Bricchetti, est. Dawan, imp.
..., § 5 Considerato in diritto);
(b.5) «ai fini della configurabilita' del reato di guida
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione
del conducente puo' essere dimostrato attraverso gli accertamenti
biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del
fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di
altri liquidi fisiologici (cosi' Sez. 4, n. 6995 del 9 gennaio 2013,
..., Rv. 254402) secondo cui "deve pertanto ritenersi pienamente
sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza
dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di
base scientifica, costituito dall'accertamento compiuto sulle sole
urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del
fatto, senza alcuna indispensabilita' del compimento di un'analisi su
due diversi liquidi biologici dell'imputato", fattispecie nella quale
e' stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo
stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto;
Sez. 4, n. 20043 del 5 marzo 2015, ..., Rv. 263890; Sez. 4 n. 3623
del 14 gennaio 2016, ..., non massimata)» (cfr. Cass. pen., sez. IV,
13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella,
imp. ..., § 3 Considerato in diritto»; cfr. altresi' Cass. pen., sez.
IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01, Pres. Fumu, est.
Nardin, imp. ..., § 9 Considerato in diritto, ove si legge: «le
modalita' di accertamento previste dall'art. 187 C.d.S., nondimeno,
non implicando necessariamente l'accertamento ematico (da ritenersi -
ove positivo - risolutivo sulla causa scatenante l'alterazione)
consentono di far risalire l'origine dell'alterazione psicofisica
all'uso di droghe anche attraverso accertamenti biologici diversi
come l'esame delle urine, che seppure di per se' non esaustivi, sono
certamente indicativi della pregressa assunzione. Il che consente, di
volta in volta, di attribuirvi rilievo a seconda dell'intensita'
dell'alterazione psicofisica, della concentrazione dei metaboliti e
della tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni - fra
le quali anche le prove testimoniali se utili - che consentano di
elidere l'eventuale equivocita' degli altri dati»);
(b.6) «la scelta legislativa di ancorare la punibilita' a
presupposti diversi da quelli previsti la guida in stato di ebbrezza,
per configurare la quale e' sufficiente porsi alla guida dopo aver
assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio
nell'apprezzamento della ritenuta maggior pericolosita' dell'azione
rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che
implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata
alterazione psicofisica causata dall'assunzione di stupefacenti.
Tanto e' vero che la sanzione prevista dall'art. 187, comma 1^
corrisponde alla piu' grave sanzione prevista dall'art. 186, comma
2", lettera c) e cosi' parimenti si sovrappongono le sanzioni
previste per il caso in cui il conducente provochi un sinistro
stradale» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv.
274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp. ..., § 6 Considerato in
diritto).
3.1.3. Su tale quadro ermeneutico, assolutamente consolidato nei
termini sopra indicati, e' intervenuto l'art. 1 legge 25 novembre
2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), «al
fine di porre rimedio alle difficolta' operative riscontrate nella
contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze
stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di
accertamento a disposizione delle forze di polizia. Nello specifico,
si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per
tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non
punibilita' di condotte particolarmente pericolose per l'incolumita'
pubblica» (6) .
A prescindere dalla a-tecnicita' (ovvero financo
contraddittorieta') degli enunciati sopra riportati (specie nella
parte in cui si inquadra l'alterazione psico-fisica quale presupposto
per la tipizzazione della fattispecie penale, ovvero si ritiene che
«lo stato di alterazione psico-fisica» determini «di fatto la non
punibilita'»), la finalita' presa di mira dal legislatore, quale
quella di «porre fine alle difficolta' operative», e' stata
perseguita, per quanto d'interesse, attraverso l'espunzione - dalla
descrizione della porzione oggettiva del tipo contravvenzionale di
cui all'art. 187 decreto legislativo n. 285/1992 - dell'espressione
«in stato di alterazione psico-fisica, che fungeva da thema probandum
(oltre che decidendum), ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., la
valutazione in ordine alla cui integrazione non poteva dirsi
sottratta alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
All'esito dell'intervento normativo, residua, pertanto, una
fattispecie penale:
(a) di (condotta) pericolo(sa), asseritamente funzionale alla
tutela (anticipata) dell'interesse alla «sicurezza per la
circolazione stradale», strumentale alla tutela dell'incolumita'
degli utenti della strada;
(b) descritta nei termini seguenti: «Chiunque guida ((...))
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un
anno»;
(c) la cui porzione oggettiva viene ad essere costruita
tramite la giustapposizione (non gia' di tre, bensi') di due
co-elementi costitutivi:
primo elemento: l'agente deve aver assunto sostanze
stupefacenti ovvero psicotrope;
secondo elemento: (in un momento successivo all'intervenuta
assunzione) l'agente deve essersi posto alla guida;
(d) il cui disvalore:
(d.1) non e' piu' articolato tutt'intorno all'incedere
(anche) eziologico (oltre che scientificamente fondato) seguente:
«assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» - «compromissione
delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello
svolgimento della guida» - «atto del porsi alla guida», capace di
porre in pericolo l'interesse alla «sicurezza per la circolazione
stradale», strumentale alla tutela dell'incolumita' degli utenti
della strada;
(b.2) bensi' viene ad assidersi sul mero dato di
successione cronologica seguente: «assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope» - «alto del porsi alla guida»,
asseritamente capace di porre in pericolo l'interesse tutelato
dall'incriminazione.
Trattasi, a ben vedere, di una operazione con effetti espansivi
del perimetro della penalita' entro il quale rientrerebbero:
(a) da un lato, classi di fattispecie in cui l'agente si sia
posto alla guida dopo aver assunto, per ragioni terapeutiche o meno,
sostanze stupefacenti o psicotrope, cui sia (concretamente,
effettivamente) conseguita un'alterazione psico-fisica (o meglio: una
compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili
nello svolgimento della guida);
(b) da un altro lato, classi di fattispecie in cui l'agente
si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione,
per i piu' svariati motivi:
(b.1) poiche' la compromissione delle normali condizioni
psico-fisiche, inizialmente datasi, e' venuta a cessare a cagione del
tempo trascorso tra la assunzione di prodotto drogante e l'atto del
porsi alla guida;
(b.2) poiche' la compromissione delle ridette condizioni
non si e' mai data, a cagione della totale assenza di principio
attivo in sostanze tabellate (7) , ovvero della natura
sostanzialmente inerte del prodotto tabellato.
A ben guardare, l'esegesi sopra offerta del disposto normativa,
come novellato:
(a) trova conforto in un argomento «letterale», attribuendo
alle locuzioni utilizzate dal legislatore il «senso fatto palese dal
significato proprio», liddove il legislatore specifica una
successione (meramente) cronologica tra l'assunzione di stupefacenti
o sostanze psicotrope e l'atto del porsi alla guida;
(b) trova corroborazione nell'argomento dell'«intentio
legislatoris», come agilmente evincibile dalla relazione illustrativa
sopra trascritta nella parte d'interesse, da cui emerge chiaramente
la ferma intenzione, da parte del regolatore pubblico, di espungere
dalla porzione oggettiva della contravvenzione qualsivoglia elemento
riferibile (in via immediata e diretta, ovvero mediata ed indiretta)
allo «stato di alterazione psico-fisica» del conducente;
(c) resiste al riferimento all'espressione «ovvero quando si
ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope», utilizzata dall'art. 187, comma 2-bis,
decreto legislativo n. 285/1992, attualmente vigente, atteso che il
«trovarsi sotto l'effetto» ridetto assurge a rilevanza (non gia'
nella perimetrazione dell'illiceita' penale, bensi') soltanto in
vista dell'attribuzione di ulteriori facolta' agli organi di polizia
stradale; circostanza da cui consegue l'impossibilita' di alcun
recupero della piu' volte citata «alterazione psico-fisica» ai fini
dell'interpretazione costituzionalmente orientata del tipo
contravvenzionale delineato dal legislatore;
(d) non si presta ad essere avversata dal riferimento ad
argomenti teleologici, ovvero ad interpretazioni (costituzionalmente)
orientate al principio di offensivita' (tout court, ovvero in uno con
ragionevolezza e proporzionalita'), atteso che, come verra'
dettagliato infra, tratterebbesi, ad avviso di questo Giudice, di
impostazioni ermeneutiche che muoverebbero - tutte -
dall'attribuzione di rilevanza proprio a quello «stato di alterazione
psico-fisica» che il legislatore ha voluto superare ed al cui
recupero osterebbe il principio di legalita', inteso nella sua
declinazione di riserva di legge.
3.2. Sulla violazione della necessaria offensivita', di cui agli
articoli 13, 25, secondo comma, 27 della Costituzione, quale
principio «Dimostrativo». Divieto di incriminazioni «d'autore».
3.2.1. Preliminarmente, non appare un fuor d'opera osservare come
da tempo, impegnata nella difficile opera di tracciare il perimetro
della c.d. «political question», sottratta al sindacato della Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 28 legge n. 87/1953 ed il
correlativo spazio di giustiziabilita' delle scelte del legislatore,
la dottrina:
(a) abbia, da un lato, delineato la dicotomia tra:
(a.1) c.d. principi dimostrativi, capaci di impegnare il
legislatore sul piano «giuridico-costituzionale» e correlativamente
di supportare, autonomamente, declaratorie di incostituzionalita' di
disposizioni rispetto ad essi contrastanti;
(a.2) c.d. principi argomentativi (anche detti:
«orientativi», ovvero di «mero indirizzo politico»), capaci,
viceversa, di impegnare il legislatore soltanto sul piano
«politico-costituzionale», non autonomamente giustiziabili, pertanto
incapaci: ex se, di supportare declaratorie di incostituzionalita',
la cui praticabilita' verrebbe a dipendere dalla valorizzazione di
ulteriori «norme» o «principi, di cui uno almeno dimostrativo»;
(b) abbia, da un altro lato, analizzato l'evoluzione della
giurisprudenza costituzionale, giungendo a prospettare la portata
«dimostrativa» (anche) del principio di necessaria offensivita' del
reato, che si appaleserebbe capace, ex se, di giustificare una
declaratoria di incostituzionalita', senza la necessita' di alcun
ausilio da parte dei (sovente giustapposti) principi di
ragionevolezza e proporzione; impostazione - quella appena
compendiata - che - si asserisce - troverebbe conferma in alcune
pronunzie della Corte costituzionale (tra cui, inter alia, Corte
costituzionale n. 10 luglio 2002, n. 354 e, sostanzialmente, Corte
costituzionale, 8 luglio 2010, n. 249).
3.2.2. Posta questa premessa, e' opinione del Tribunale che
l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come
modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui sanziona
penalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo l'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope», in assenza (di alcun
accertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione
psico-fisica derivante dall'assunzione dei ridetti prodotti, collida
frontalmente con il principio di necessaria offensivita', di cui agli
articoli 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, assunto nella
sua portata dimostrativa.
A supporto dell'avviso appena osteso, e' appena il caso di
osservare:
(a) che al fine di predicare la pericolosita' di una
determinata condotta, occorra procedere ad una valutazione ex ante, a
base totale, di accadibilita' di quanto disvoluto (e presidiato dalla
sanzione penale predisposta) dal legislatore, da eseguirsi grazie
all'ausilio di leggi scientifiche, universali ovvero probabilistiche,
nonche' di massime di esperienza, generalizzazioni del senso comune,
o dell'id quod plerumque accidit;
(b) che, neutralizzate le potenzialita' predittive
dell'alterazione psico-fisica (quale elemento fattuale capace di
assicurare l'operativita' di precise leggi scientifiche ovvero
massime di esperienza che congetturino, in astratto, una
compromissione delle facolta' dell'agente), il cui rilievo e'
espressamente escluso dalla ferma volonta' del legislatore, non e'
dato rintracciare alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato,
capace di sostenere la conclusione secondo la quale, in assenza di
alterazione, possa darsi una qualsivoglia offesa, tantomeno in
termini di messa in pericolo all'interesse alla «sicurezza per la
circolazione stradale», nella condotta descritta dall'incriminazione
per come novellata.
3.2.3. Proprio la radicale assenza di potenzialita' offensiva
della condotta sopra perimetrata dischiude, ad avviso di questo
Giudice, una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei
basilari canoni costituzionali, che non tollerano incriminazioni
«d'autore», poiche' confliggenti con il «principio penale del fatto»,
per vero presupposto indefettibile del principio di offensivita'.
A ben guardare, infatti, nelle ipotesi in cui l'agente si ponga
alla guida in assenza di alterazione psico-fisica dovuta
all'assunzione di stupefacenti, il disvalore della fattispecie
incriminatrice, lungi dall'articolarsi tutt'intorno alla
pericolosita' della condotta rispetto all'interesse alla «sicurezza
per la circolazione stradale», strumentale alla tutela
dell'incolumita' degli utenti della strada, verrebbe ad assidersi sui
seguenti elementi fattuali:
(a) l'essersi l'agente messo alla guida (x); contegno ex se
pienamente lecito;
(b) l'aver l'agente assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope (y).
Ebbene, e' opinione del Tribunale che, proprio la perfetta
liceita' di «x», permetta:
(a) di comprendere come il baricentro dell'incriminazione,
deprivata dal rilievo dell'alterazione psico-fisica, verrebbe a
rimodularsi tutt'intorno all'aver - l'agente - assunto sostanze
stupefacenti ovvero psicotrope; contegno, per vero:
(a.1) capace, da un lato, di porsi (peraltro soltanto
eventualmente) all'estremo della condotta di detenzione,
importazione, esportazione, acquisto, ricezione, di cui all'art. 75
decreto del Presidente della Repubblica n 309/1990, sanzionata
peraltro soltanto in via amministrativa;
(a.2) oggetto, d'altro lato, dell'art. 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990, che vietava «l'uso personale
di sostanze stupefacenti o psicotrope», su cui e' intervenuto
l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993,
n. 171, in attuazione del referendum del 18 aprile 1993, a decorrere
dal 6 giugno 1993;
(b) di prospettare come - senza la possibilita' di assicurare
rilievo ad elementi che possano dirsi portatori di potenzialita'
offensiva rispetto all'interesse tutelato dal legislatore - si
sarebbe sostanzialmente innanzi ad un'incriminazione (soltanto
apparentemente diretta verso un contegno fattuale congetturato come
pericoloso, bensi' effettivamente) di un modo di essere dell'agente,
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope; operazione della cui
compatibilita' con un sistema penale proprio di uno Stato che rifugga
da paternalismi e non sia aduso ad «overcriminalization» e' lecito
dubitare, anche alla stregua di quanto fatto dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 249/2010.
3.3. Sulla violazione del principio di
offensività -ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13, 25, secondo
comma, 27 della Costituzione: la manifesta irragionevolezza della
presunzione di pericolosita' sottesa all'incriminazione.
3.3.1. Anche a non voler aderire alla prospettiva secondo cui il
principio di offensivita' meriti l'attribuzione di portata
dimostrativa, non appare un fuor d'opera rilevare:
(a) come, da tempo, la migliore Dottrina abbia chiarito come:
(a.1) l'offensivita' possa essere assunta quale criterio di
ragionevolezza alla stregua del quale procedere alla valutazione in
ordine alla legittimita' costituzionale di fattispecie costruite su
presunzioni di pericolosita';
(a.2) il controllo di «razionalita' strumentale, capace di
essere assicurato dalla sinergia tra «offensivita'» e
«ragionevolezza» potrebbe-e-dovrebbe spingersi fino a scrutinare la
«fondatezza nomologica degli apprezzamenti empirico-prognostici» che
supportano la scelta tecnica di penalizzazione operata dal
legislatore;
(b) come tale prospettiva teoretica sia stata sostanzialmente
fatta propria, da tempo, dalla Corte costituzionale, che, in numerosi
pronunciamenti, ha avuto modo di precisare che «e' riservata al
legislatore l'individuazione (...) delle condotte alle quali
collegare una presunzione assoluta di pericolo (...) purche' non sia
irrazionale o arbitraria, cio' che si verifica allorquando non sia
collegabile all'id quod plerumque accidit» (cfr. Corte
costituzionale, n. 1 del 1971; n. 71 del 1978; n. 139 del 1982; n.
123 del 1983, n. 62 del 1986, n. 333 del 1991).
3.3.2. Ebbene, proprio nel solco di tale prospettazione, e'
opinione del Tribunale che l'art. 187, primo comma, decreto
legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25
novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n.
280), nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si ponga
alla guida «dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»,
in assenza (di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza) di
effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione dei
ridetti prodotti, violi patentemente i principi di necessaria
offensivita'/ ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13, 25, secondo
comma e 27 della Costituzione, attesa la manifesta arbitrarieta'
della presunzione di pericolosita' sottesa all'incriminazione.
In vista della giustificazione dell'avviso appena osteso, occorre
osservare:
(a) che, come gia' chiarito sopra, la fattispecie di cui
all'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, sopra
richiamata, e' capace di operare:
(a.1) sia in relazione a fattispecie concrete in cui
l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto, per ragioni
terapeutiche o meno, sostanze stupefacenti o psicotrope, cui sia
(concretamente, effettivamente) conseguita un'alterazione
psico-fisica (o meglio: una compromissione delle normali condizioni
psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida);
(a.2) sia in relazione a classi di (sotto-)fattispecie in
cui l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva)
alterazione [per i piu' svariati motivi: poiche' la compromissione
delle normali condizioni psico-fisiche, inizialmente datasi, e'
venuta a cessare a cagione del tempo trascorso tra la assunzione di
prodotto drogante e l'atto del porsi alla guida; oppure perche' la
compromissione delle ridette condizioni non si e' mai data, a cagione
della totale assenza di principio attivo in sostanze tabellate,
ovvero della natura sostanzialmente inerte del prodotto tabellato];
(b) che la ridetta fattispecie ben si presta ad essere
inquadrata:
(b.1) nelle ipotesi sub (a.1) quale reato di (condotta)
pericolo(sa) «astratto», in cui la presunzione di pericolosita'
posta, in maniera sostanzialmente assoluta, dal legislatore, si nutre
di una adeguata base nomologica, volta che si consideri come e'
ragionevolmente congetturabile, ex ante, il seguente incedere
accadimentale: «assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» -
«compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili
nello svolgimento della guida» - «atto del porsi alla guida»,
potenzialmente offensivo dell'interesse giuridicamente protetto;
pericolosita' la cui predicabilita' si asside proprio sulla
valorizzazione dell'elemento fattuale della alterazione psico-fisica,
che si presta a fungere da ponte tra l'assunzione di stupefacenti e
la valutazione di accadibilita' dell'evento disvoluto;
(b.2) nelle ipotesi sub (a.2) quale illecito penale di
(condotta) pericolo(sa) «presunto», in cui la presunzione di
pericolosita' posta, in maniera assoluta, dal legislatore non appare
sorretta da alcuna - tantomeno adeguata - base nomologica, atteso che
- espunta l'alterazione psico-fisica dal novero degli elementi
fattuali che possano assumere rilievo in vista dell'impostazione del
giudizio di causabilita' dell'accadimento disvoluto dal legislatore -
la fattispecie si mostra completamente sprovvista di alcuna
scientificamente, ovvero, empiricamente, fondata potenzialita'
offensiva dell'interesse tutelato.
3.4. Sulla (conseguente) violazione del principio di finalismo
rieducativo della pena.
3.4.1. E' opinione del Tribunale che non possa sottacersi come
l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come
modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui sanziona
penalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo l'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope», in assenza (di alcun
accertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione
psico-fisica derivante dall'assunzione dei ridetti prodotti, violi
patentemente il principio del finalismo rieducativo della pena.
A giustificazione dell'assunto, basti osservare:
(a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce lo
stretto nesso tra il principio di necessaria offensivita' del reato e
la funzione rieducativa della pena, atteso che «non v'e' dubbio che
nell'assenza di ogni e qualunque pericolosita' concreta della
condotta, la pena avrebbe qui una funzione puramente e semplicemente
preventiva e nei confronti dei terzi, e nei confronti dell'agente»,
rischiandosi, addirittura, la violazione del «divieto di
strumentalizzare l'uomo ai fini di politica criminale», quale
«principio ispiratore dell'art. 27, 1° comma, della Costituzione»;
(b) come, a cagione della radicale assenza di offensivita'
insita nella (sotto-)fattispecie sopra delineata, risulterebbe ex
ante assolutamente inattingibile l'obiettivo della rieducazione del
condannato posto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione e non
sacrificabile nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni
della pena.
3.5. Sulla violazione del principio di
uguaglianza-ragionevolezza: la manifesta irragionevolezza
dell'assimilazione del trattamento tra situazioni differenti.
3.5.1. E' opinione del Tribunale che - anche a non voler aderire
alle prospettive finora offerte, pel tramite della valorizzazione del
principio di offensivita', se del caso in uno con quello di
ragionevolezza - non possa sottacersi come l'art. 187, primo comma,
decreto legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1
legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2024, n. 280), a cagione dell'ampiezza del suo ambito denotativo,
verrebbe a sanzionare, con la medesima cornice edittale, fattispecie
portatrici di disvalore completamente differente, in spregio al
principio di uguaglianza / ragionevolezza.
All'uopo, basti rilevare come:
(a) altro sia la condotta di colui il quale, sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti o psicotrope, con effettiva compromissione
psico-fisica, si ponga alla guida; contegno ex ante portatore di una
robusta potenzialita' offensiva del bene giuridico tutelato;
(b) altro sia, viceversa, la condotta di colui il quale, in
amnza di alcuna compromissione delle proprie capacita' di guida, si
ponga alla guida; comportamento ex ante ed in astratto:
(b.1) privo di alcuna potenzialita' offensiva;
(b.2) oppure, speculativamente, per quanto possa essere
utile ai presenti fini argomentativi, dotato di una idoneita'
offensiva completamente differente rispetto all'ipotesi sub a).
Trattasi, pertanto, di situazioni empiricamente ed
eziologicamente completamente differenti, la cui assimilazione non
puo' conciliarsi con il principio di eguaglianza, in uno con quello
di ragionevolezza, che impedisce di assoggettare al medesimo
trattamento giuridico vicende differenti.
4. Sulla impossibilita' di procedere ad una «interpretazione
costituzionalmente orientata». Sulla impraticabilita' di una
«(ri-)conversione ermeneutica» della fattispecie di cui all'art. 187,
primo comma, decreto legislativo n. 285/1992.
4.1. E' opinione del Tribunale che le violazioni dei canoni
costituzionali sopra tratteggiate non si prestino ad essere
neutralizzate da un'interpretazione costituzionalmente orientata
della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 187, primo comma,
decreto legislativo n. 285/1992.
Sviluppando argomenti soltanto supra accennati, non puo'
sottacersi come una interpretazione orientata al principio di
necessaria lesivita':
(a) imporrebbe di attribuire rilevanza all'elemento della
intervenuta alterazione psico-fisica, dato fattuale capace di
assicurare l'operativita' del pertinente apparato nomologico sulla
scorta del quale erigere, ex ante ed in astratto, la presunzione di
accadibilita' di conseguenti eziologici disvoluti dal legislatore;
alterazione psico-fisica il cui rilievo nella dinamica della
fattispecie di cui all'art. 187, primo comma, cit. e' stato
espressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore;
(b) condurrebbe, ad una paradossale eterogenesi dei fini,
volta che si consideri come, pur funzionale ad assicurare il rispetto
del principio di offensivita', l'operazione d'interpretazione
assiologicamente orientata darebbe luogo alla violazione del
principio di legalita', sub specie di riserva di legge, con
sostanziale neutralizzazione della precisa scelta legislativa operata
nel novembre 2024.
4.2. Peraltro, e' appena il caso di osservare come proprio il
riferimento al principio di legalita', sub specie di riserva di
legge, in uno con quello della separazione dei poteri, come
lucidamente osservato dalla Dottrina in fattispecie assimilabili,
impedirebbe qualsivoglia riconversione ermeneutica della fattispecie
di cui all'art. 187, primo comma, cit., da reato di pericolo (in
parte qua presunto e per altra parte astratto), in illecito di
pericolo «concreto», per la cui integrazione sarebbe necessario
l'accertamento, di volta in volta, dell'intervenuta offesa (quale
potenzialita' di lesione) del bene giuridico tutelato a cagione della
condotta effettivamente tenuta dall'agente nella vicenda oggetto del
giudizio; operazione - della cui astratta praticabilita', da tempo,
si dibatte, in linea generale, affatto pensosamente, in Dottrina - ma
che non appare praticabile a fortiori rispetto alla previsione di cui
all'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, atteso
che, come chiarito, si darebbe luogo ad una indebita neutralizzazione
della precisa scelta del legislatore, che ha voluto impedire
all'interprete qualsiasi «recupero» (dell'offensivita' tramite la
riemersione) dell'alterazione psico-fisica (non gia' tout court,
bensi') in vista della perimetrazione della fattispecie
incriminatrice.
5. Sulla pronunzia richiesta alla Corte costituzionale.
Alla luce delle argomentazioni sopra compendiate, si stima
necessario investire la Corte costituzionale della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 187, primo comma, decreto
legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25
novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n.
280), nella parte in cui non prevede la necessita' di accertamento in
ordine alla ricorrenza di un'effettiva alterazione psico-fisica,
derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in
capo a colui che si ponga alla guida, imposta dagli articoli 3, 13,
25, secondo comma e 27 della Costituzione.
(1) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.
(2) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.
(3) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.
(4) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.
(5) Cfr. aff. 8 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.
(6) Cfr. lavori preparatori al disegno di legge C.12435, presentato
in data 28 settembre 2023 dal Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, pag. 4.
(7) A ben guardare, si tratta di un'ipotesi la cui predicabilita'
muove dalla premessa, che (ad onta di talune critiche in
Dottrina) appare consolidata in giurisprudenza, secondo cui la
qualificazione di una sostanza quale stupefacente richiederebbe
esclusivamente la sua sussumibilita' entro una species tabellata,
non occorrendo, all'uopo, alcun ulteriore requisito, tantomeno
sostanziale afferente alla ricorrenza di effetti droganti.
P.Q.M.
Il giudice per le indagini preliminari visti gli articoli 134
della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in
riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma e 27 della
Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come
modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui non prevede
la necessita' di accertamento in ordine alla ricorrenza di
un'effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla
guida.
Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla
prospettata questione di legittimita' costituzionale.
Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza, in uno con gli atti del giudizio e con la prova
delle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate.
Ordina che la cancelleria dell'Ufficio G.I.P./G.U.P. presso il
Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, proceda:
alla comunicazione della presente ordinanza al locale
pubblico ministero (all'attenzione del sig. Procuratore, dott. Andrea
Boni, titolare del procedimento);
alla notificazione della presente ordinanza:
alla persona imputata, presso il domicilio dichiarato:
abitazione di residenza, sita in ..., via ..., n. ...;
al difensore d'ufficio della persona imputata, avvocato
Deborak Da Vela, del Foro di Siena;
alla notificazione e/ o comunicazione della presente
ordinanza:
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana;
alla Presidenza della Camera dei Deputati della Repubblica
italiana.
Manda la cancelleria dell'Ufficio G.I.P./G.U.P. per quanto di
competenza.
Siena, 18 aprile 2025
Il Giudice per le indagini preliminari: Grandinetti
Oggetto:
Circolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti – Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione della necessità dell’accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida – Violazione del principio di necessaria offensività – Irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all’incriminazione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Irragionevole previsione della medesima cornice edittale per fattispecie portatrici di disvalore completamente differente.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 30/04/1992 Num. 285 Art. 187 Co. 1
legge del 25/11/2024 Num. 177 Art. 1 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 13 Co.
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co.
Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2025 Ordinanza del 18 aprile 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di L. V.. Circolazione stradale - Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Trattamento sanzionatorio - Omessa previsione della necessita' dell'accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 187, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). (GU n. 23 del 04-06-2025) TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare Il Tribunale ordinario di Siena, Sezione penale, Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, in persona del Giudice per le indagini preliminari, dott. Andrea Grandinetti; presa visione degli atti del procedimento in epigrafe indicato, nei confronti di V.L. nato ad ..., il ... con domicilio dichiarato presso l'abitazione di residenza, sita in ..., via ..., n. ... con l'assistenza del difensore d'ufficio, avvocato Deborak Da Vela del Foro di Siena in ordine alla seguente imputazione della contravvenzione p. e p. dall'art. 187 comma 1 decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, per avere circolato alla guida dell'autovettura ... tg. ... dopo aver assunto sostanze stupefacenti, come accertato dagli operatori della Tenenza Carabinieri di ... che lo identificavano durante un controllo alla circolazione stradale, ed in particolare per essere risultato positivo a cocaina, come da referto dell'Ospedale ... del ... commesso in ... (...) in data ... esaminata la richiesta motivata di emissione di decreto penale di condanna, avanzata, in data 19 marzo 2025, dal locale pubblico ministero, che ha ritualmente trasmesso, in data 21 marzo 2025, il fascicolo delle indagini preliminari alla cancelleria dell'ufficio G.i.p./G.u.p. presso il Tribunale ordinario di Siena; osservato, in linea generale, che: (a) l'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, prevede che: «la questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione»; (b) l'art. 23 legge n. 87/1953 prevede: che «nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziate da illegittimita' costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate»; che «l'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»; che «la questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente»; che «l'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato»; ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei termini e per le motivazioni di cui infra, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), in vigore dal 14 dicembre 2024, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione. Osserva 1. La vicenda oggetto del procedimento. 1.1. Il procedimento penale in epigrafe indicato ha tratto l'abbrivio dalla comunicazione di notizia di reato n. ... redatta, in data 10 febbraio 2025, dalla Legione Carabinieri Toscana - Tenenza di ..., relativa al contegno asseritamente tenuto, in data ..., dall'odierno imputato, V. L., deferito in stato di liberta' per la contravvenzione di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, vigente ratione temporis [pertanto, per come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), in vigore dal 14 dicembre 2024]. 1.2. In particolare, all'esito delle investigazioni preliminari, svolte d'iniziativa ad opera della polizia giudiziaria sopra indicata, e' emerso: (a) che, in data ..., intorno alle ore ... circa, personale in servizio presso la Legione Carabinieri Toscana, Tenenza di ..., nel contesto di attivita' di controllo «ai fini di prevenzione, repressione di sostanze stupefacenti», espletata nel Comune di ...( ...), in corrispondenza del ... della strada provinciale ..., si avvedeva della circostanza che un'autovettura ..., di colore ..., targata ... fermava la propria marcia in una area boschiva limitrofa (1) ; (b) che il personale di polizia giudiziaria raggiungeva l'autovettura, ivi condotta da un uomo successivamente identificato nell'odierno imputato V., il quale, debitamente richiesto, consegnava al personale della Legione Carabinieri Toscana un involucro, contenente presumibilmente sostanza stupefacente (2) ; (c) che, alla luce della res oggetto di ostensione ad opera del prevenuto, il personale di polizia giudiziaria, forniti gli avvertimenti di legge (ed acquisito il consenso al prelievo di campioni biologici ad opera del prevenuto, che rinunziava alla facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso delle operazioni), conduceva il V. presso il piu' vicino nosocomio al fine di sottoporlo ad accertamenti urgenti (3) ; (d) che, in data ..., il Presidio Ospedaliero ... procedeva alla presa in carico dei reperti (4) ; (e) che, eseguiti gli accertamenti, questi ultimi rendevano, per quanto d'interesse, il seguente risultato, di cui al referto del ... (5) : (e.1) quanto alle «analisi» del «materiale virtuale»: «urine»: positivita' alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»: Parte di provvedimento in formato grafico (e.2) quanto alle «analisi» del «materiale virtuale»: «sangue», positivita' alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»: Parte di provvedimento in formato grafico 1.3. Deve, pertanto, ritenersi che, all'esito delle investigazioni preliminari, sia emerso che il V. abbia assunto sostanze stupefacenti, del tipo «cocaina» e «dopo» (recte: in un momento successivo, dal punto di vista cronologico) sia stato colto dalla p.g. operante nell'atto di guidare un veicolo a motore. 2. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 2.1. E' opinione del Tribunale che la questione da sottoporsi allo scrutinio di costituzionalita' sia munita del requisito della rilevanza, ex art. 23 legge n. 87/1953, per come declinato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. 2.2. In vista della giustificazione dell'avviso appena osteso, occorre, anzitutto, rilevare: (a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce una certa «fluttuazione» nella individuazione delle «regole d'uso» della locuzione «rilevanza»: da «mera applicabilita'» della decisione nel giudizio a quo, ad «influenza» sul ridetto giudizio, fino a predicare la «necessaria applicazione» della norma (tratta dalla disposizione di legge impugnata) ad opera del giudice rimettente; (b) come, di recente, in taluni pronunciamenti, nel declinare lo scrutinio di ammissibilita', sub specie di rilevanza, della questione di legittimita' prospettata dal giudice a quo, la Corte costituzionale abbia chiarito come debba stimarsi «sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva capacita' di influire sull'esito del processo medesimo. Cio', in quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilita' concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare» [cfr. Corte costituzionale, sent. 1° luglio 2024 (dep. 18 luglio 2024), n. 135, Pres. Barbera, redd. Modugno-Vigano', § 3.1 Considerato in diritto; adesivamente, gia', ex plurimis, Corte costituzionale, sent. 23 novembre 2021, n. 247, Pres. Coraggio, red. Buscema, § 4 Considerato in diritto]. 2.3. Ebbene, proprio in attuazione delle piu' recenti coordinate ermeneutiche, ricostruita la vicenda come sopra compendiato, ad avviso del Tribunale non paiono porsi dubbi: (a) da un lato, in ordine alla applicabilita', nel giudizio a quo, dell'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, nell'attuale formulazione, poiche' disposizione vigente al momento del fatto ascritto al V.; (b) da un altro lato, in ordine alla circostanza che una pronunzia di accoglimento della questione di legittimita' costituzionale prospettata ben potrebbe incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostenga la decisione cui e' chiamato il Tribunale ordinario di Siena; cio' in quanto, a tacer d'altro, la prospettata pronunzia additiva (in bonam partem) imporrebbe l'accertamento di aspetti fattuali (quali quelli relativi all'attualita' dello «stato di alterazione psico-fisica»), attualmente obliterati dalla fattispecie astratta per come rimodulata dal legislatore nel 2024 (che, invero, assurgevano a basamento dell'incriminazione nella sua formulazione anteriore al 14 dicembre 2024 e, quindi, a thema probandum, oltre che decidendum). 2.4. Eppure, e' opinione del Tribunale che non sia un fuor d'opra osservare come - anche a voler ricostruire in termini maggiormente pregnanti lo scrutinio di rilevanza della questione (dando, cosi', luogo ad un ispessimento del relativo requisito di ammissibilita') - non potrebbero nutrirsi dubbi in ordine alla stretta, concreta, necessita', nel caso di specie, di applicare l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come rimodulato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), con quanto ne segua in punto di effettiva influenza della pronunzia di accoglimento della questione di legittimita' costituzionale sulla delibazione rimessa a questo Giudice. In particolare: (a) in caso di ravvisata legittimita' costituzionale della citata disposizione, il Tribunale, alla luce della ricostruzione dei fatti sopra compendiata, dovra' ritenere integrata la fattispecie di «guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti», con conseguente emissione di decreto penale di condanna del prevenuto; (b) in caso di ravvisata illegittimita' costituzionale, nei termini che infra verranno dettagliati, il Tribunale, alla luce della ricostruzione dei fatti sopra compendiata, dovra' rigettare la richiesta di decreto penale di condanna formulata dal locale pubblico ministero. 2.5. Alla luce delle argomentazioni appena spese, deve, pertanto, confermarsi l'assunto predicativo della rilevanza, ex art. 23 legge n. 87/1953, della questione da sottoporsi allo scrutinio di costituzionalita'. 3. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. 3.1. Premessa: la recente evoluzione normativa in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992. 3.1.1. E' opinione del Tribunale che, in vista di una piu' agevole comprensione della prospettata questione di legittimita' costituzionale, per violazione, sotto molteplici profili, della Carta costituzionale, occorra, preliminarmente, procedere alla ricostruzione dell'evoluzione normativa che ha recentemente interessato l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992. 3.1.2. Come noto, anteriormente alla novella di cui all'art. 1 della legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280): (a) l'art. 187 decreto legislativo n. 285/1992, rubricato «guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti» (nel suo testo in vigore dal 30 luglio 2010) prevedeva, per quanto d'interesse, al primo comma, che: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno»; (b) nel delineare l'ambito denotativo e connotativo della disposizione menzionata, in Dottrina e giurisprudenza si era raggiunta una certa concordia in ordine ai seguenti «asserti» per cosi' dire «nomologici»: (b.1) l'art. 187 cit. descrive una fattispecie (non gia' di evento, bensi' di condotta) di pericolo (per vero, astratto), funzionale alla tutela (anticipata) dell'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla protezione dell'incolumita' degli utenti della strada; (b.2) la salvaguardia della menzionata «seriazione di interessi» ritenuti meritevoli di tutela penale avviene (recte: avveniva) attraverso la descrizione di una fattispecie costituita dal concorso di due co-elementi qualificanti: «da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per se' una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall'altro l'assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato alterazione» (cfr. gia' Corte costituzionale, ord. 27 luglio 2004, Pres. Zagrebelsky, red. Mezzanotte, quinto capoverso del Consideralo; adesivamente, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. ..., § 2 Considerato in diritto», ove si chiarisce che: «la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 cod. strada non e' quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensi' quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione»); (b.3) «l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall' assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. ..., § 3 Considerato in diritto»); modificazione che deve atteggiarsi quale «compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in se' ed i suoi rapporti con l'esterno» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp. ..., § 7 Considerato in diritto); (b.4) per la configurabilita' del reato di cui all'art. 187 cit. «sono necessari un accertamento tecnico-biologico e la sussistenza di circostanze che comprovino la situazione di alterazione psico-fisica»; di talche', «alla sintomatologia dell'alterazione, deve dunque accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioe' dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per se' punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, ne' essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 maggio 2020, n. 15078, rv. 279140-01, Pres. Bricchetti, est. Dawan, imp. ..., § 5 Considerato in diritto); (b.5) «ai fini della configurabilita' del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente puo' essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici (cosi' Sez. 4, n. 6995 del 9 gennaio 2013, ..., Rv. 254402) secondo cui "deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica, costituito dall'accertamento compiuto sulle sole urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna indispensabilita' del compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato", fattispecie nella quale e' stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto; Sez. 4, n. 20043 del 5 marzo 2015, ..., Rv. 263890; Sez. 4 n. 3623 del 14 gennaio 2016, ..., non massimata)» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. ..., § 3 Considerato in diritto»; cfr. altresi' Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp. ..., § 9 Considerato in diritto, ove si legge: «le modalita' di accertamento previste dall'art. 187 C.d.S., nondimeno, non implicando necessariamente l'accertamento ematico (da ritenersi - ove positivo - risolutivo sulla causa scatenante l'alterazione) consentono di far risalire l'origine dell'alterazione psicofisica all'uso di droghe anche attraverso accertamenti biologici diversi come l'esame delle urine, che seppure di per se' non esaustivi, sono certamente indicativi della pregressa assunzione. Il che consente, di volta in volta, di attribuirvi rilievo a seconda dell'intensita' dell'alterazione psicofisica, della concentrazione dei metaboliti e della tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni - fra le quali anche le prove testimoniali se utili - che consentano di elidere l'eventuale equivocita' degli altri dati»); (b.6) «la scelta legislativa di ancorare la punibilita' a presupposti diversi da quelli previsti la guida in stato di ebbrezza, per configurare la quale e' sufficiente porsi alla guida dopo aver assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio nell'apprezzamento della ritenuta maggior pericolosita' dell'azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata alterazione psicofisica causata dall'assunzione di stupefacenti. Tanto e' vero che la sanzione prevista dall'art. 187, comma 1^ corrisponde alla piu' grave sanzione prevista dall'art. 186, comma 2", lettera c) e cosi' parimenti si sovrappongono le sanzioni previste per il caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp. ..., § 6 Considerato in diritto). 3.1.3. Su tale quadro ermeneutico, assolutamente consolidato nei termini sopra indicati, e' intervenuto l'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), «al fine di porre rimedio alle difficolta' operative riscontrate nella contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia. Nello specifico, si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilita' di condotte particolarmente pericolose per l'incolumita' pubblica» (6) . A prescindere dalla a-tecnicita' (ovvero financo contraddittorieta') degli enunciati sopra riportati (specie nella parte in cui si inquadra l'alterazione psico-fisica quale presupposto per la tipizzazione della fattispecie penale, ovvero si ritiene che «lo stato di alterazione psico-fisica» determini «di fatto la non punibilita'»), la finalita' presa di mira dal legislatore, quale quella di «porre fine alle difficolta' operative», e' stata perseguita, per quanto d'interesse, attraverso l'espunzione - dalla descrizione della porzione oggettiva del tipo contravvenzionale di cui all'art. 187 decreto legislativo n. 285/1992 - dell'espressione «in stato di alterazione psico-fisica, che fungeva da thema probandum (oltre che decidendum), ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., la valutazione in ordine alla cui integrazione non poteva dirsi sottratta alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. All'esito dell'intervento normativo, residua, pertanto, una fattispecie penale: (a) di (condotta) pericolo(sa), asseritamente funzionale alla tutela (anticipata) dell'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla tutela dell'incolumita' degli utenti della strada; (b) descritta nei termini seguenti: «Chiunque guida ((...)) dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno»; (c) la cui porzione oggettiva viene ad essere costruita tramite la giustapposizione (non gia' di tre, bensi') di due co-elementi costitutivi: primo elemento: l'agente deve aver assunto sostanze stupefacenti ovvero psicotrope; secondo elemento: (in un momento successivo all'intervenuta assunzione) l'agente deve essersi posto alla guida; (d) il cui disvalore: (d.1) non e' piu' articolato tutt'intorno all'incedere (anche) eziologico (oltre che scientificamente fondato) seguente: «assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» - «compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida» - «atto del porsi alla guida», capace di porre in pericolo l'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla tutela dell'incolumita' degli utenti della strada; (b.2) bensi' viene ad assidersi sul mero dato di successione cronologica seguente: «assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» - «alto del porsi alla guida», asseritamente capace di porre in pericolo l'interesse tutelato dall'incriminazione. Trattasi, a ben vedere, di una operazione con effetti espansivi del perimetro della penalita' entro il quale rientrerebbero: (a) da un lato, classi di fattispecie in cui l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto, per ragioni terapeutiche o meno, sostanze stupefacenti o psicotrope, cui sia (concretamente, effettivamente) conseguita un'alterazione psico-fisica (o meglio: una compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida); (b) da un altro lato, classi di fattispecie in cui l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione, per i piu' svariati motivi: (b.1) poiche' la compromissione delle normali condizioni psico-fisiche, inizialmente datasi, e' venuta a cessare a cagione del tempo trascorso tra la assunzione di prodotto drogante e l'atto del porsi alla guida; (b.2) poiche' la compromissione delle ridette condizioni non si e' mai data, a cagione della totale assenza di principio attivo in sostanze tabellate (7) , ovvero della natura sostanzialmente inerte del prodotto tabellato. A ben guardare, l'esegesi sopra offerta del disposto normativa, come novellato: (a) trova conforto in un argomento «letterale», attribuendo alle locuzioni utilizzate dal legislatore il «senso fatto palese dal significato proprio», liddove il legislatore specifica una successione (meramente) cronologica tra l'assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope e l'atto del porsi alla guida; (b) trova corroborazione nell'argomento dell'«intentio legislatoris», come agilmente evincibile dalla relazione illustrativa sopra trascritta nella parte d'interesse, da cui emerge chiaramente la ferma intenzione, da parte del regolatore pubblico, di espungere dalla porzione oggettiva della contravvenzione qualsivoglia elemento riferibile (in via immediata e diretta, ovvero mediata ed indiretta) allo «stato di alterazione psico-fisica» del conducente; (c) resiste al riferimento all'espressione «ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope», utilizzata dall'art. 187, comma 2-bis, decreto legislativo n. 285/1992, attualmente vigente, atteso che il «trovarsi sotto l'effetto» ridetto assurge a rilevanza (non gia' nella perimetrazione dell'illiceita' penale, bensi') soltanto in vista dell'attribuzione di ulteriori facolta' agli organi di polizia stradale; circostanza da cui consegue l'impossibilita' di alcun recupero della piu' volte citata «alterazione psico-fisica» ai fini dell'interpretazione costituzionalmente orientata del tipo contravvenzionale delineato dal legislatore; (d) non si presta ad essere avversata dal riferimento ad argomenti teleologici, ovvero ad interpretazioni (costituzionalmente) orientate al principio di offensivita' (tout court, ovvero in uno con ragionevolezza e proporzionalita'), atteso che, come verra' dettagliato infra, tratterebbesi, ad avviso di questo Giudice, di impostazioni ermeneutiche che muoverebbero - tutte - dall'attribuzione di rilevanza proprio a quello «stato di alterazione psico-fisica» che il legislatore ha voluto superare ed al cui recupero osterebbe il principio di legalita', inteso nella sua declinazione di riserva di legge. 3.2. Sulla violazione della necessaria offensivita', di cui agli articoli 13, 25, secondo comma, 27 della Costituzione, quale principio «Dimostrativo». Divieto di incriminazioni «d'autore». 3.2.1. Preliminarmente, non appare un fuor d'opera osservare come da tempo, impegnata nella difficile opera di tracciare il perimetro della c.d. «political question», sottratta al sindacato della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 28 legge n. 87/1953 ed il correlativo spazio di giustiziabilita' delle scelte del legislatore, la dottrina: (a) abbia, da un lato, delineato la dicotomia tra: (a.1) c.d. principi dimostrativi, capaci di impegnare il legislatore sul piano «giuridico-costituzionale» e correlativamente di supportare, autonomamente, declaratorie di incostituzionalita' di disposizioni rispetto ad essi contrastanti; (a.2) c.d. principi argomentativi (anche detti: «orientativi», ovvero di «mero indirizzo politico»), capaci, viceversa, di impegnare il legislatore soltanto sul piano «politico-costituzionale», non autonomamente giustiziabili, pertanto incapaci: ex se, di supportare declaratorie di incostituzionalita', la cui praticabilita' verrebbe a dipendere dalla valorizzazione di ulteriori «norme» o «principi, di cui uno almeno dimostrativo»; (b) abbia, da un altro lato, analizzato l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, giungendo a prospettare la portata «dimostrativa» (anche) del principio di necessaria offensivita' del reato, che si appaleserebbe capace, ex se, di giustificare una declaratoria di incostituzionalita', senza la necessita' di alcun ausilio da parte dei (sovente giustapposti) principi di ragionevolezza e proporzione; impostazione - quella appena compendiata - che - si asserisce - troverebbe conferma in alcune pronunzie della Corte costituzionale (tra cui, inter alia, Corte costituzionale n. 10 luglio 2002, n. 354 e, sostanzialmente, Corte costituzionale, 8 luglio 2010, n. 249). 3.2.2. Posta questa premessa, e' opinione del Tribunale che l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», in assenza (di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione dei ridetti prodotti, collida frontalmente con il principio di necessaria offensivita', di cui agli articoli 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, assunto nella sua portata dimostrativa. A supporto dell'avviso appena osteso, e' appena il caso di osservare: (a) che al fine di predicare la pericolosita' di una determinata condotta, occorra procedere ad una valutazione ex ante, a base totale, di accadibilita' di quanto disvoluto (e presidiato dalla sanzione penale predisposta) dal legislatore, da eseguirsi grazie all'ausilio di leggi scientifiche, universali ovvero probabilistiche, nonche' di massime di esperienza, generalizzazioni del senso comune, o dell'id quod plerumque accidit; (b) che, neutralizzate le potenzialita' predittive dell'alterazione psico-fisica (quale elemento fattuale capace di assicurare l'operativita' di precise leggi scientifiche ovvero massime di esperienza che congetturino, in astratto, una compromissione delle facolta' dell'agente), il cui rilievo e' espressamente escluso dalla ferma volonta' del legislatore, non e' dato rintracciare alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato, capace di sostenere la conclusione secondo la quale, in assenza di alterazione, possa darsi una qualsivoglia offesa, tantomeno in termini di messa in pericolo all'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», nella condotta descritta dall'incriminazione per come novellata. 3.2.3. Proprio la radicale assenza di potenzialita' offensiva della condotta sopra perimetrata dischiude, ad avviso di questo Giudice, una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei basilari canoni costituzionali, che non tollerano incriminazioni «d'autore», poiche' confliggenti con il «principio penale del fatto», per vero presupposto indefettibile del principio di offensivita'. A ben guardare, infatti, nelle ipotesi in cui l'agente si ponga alla guida in assenza di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di stupefacenti, il disvalore della fattispecie incriminatrice, lungi dall'articolarsi tutt'intorno alla pericolosita' della condotta rispetto all'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla tutela dell'incolumita' degli utenti della strada, verrebbe ad assidersi sui seguenti elementi fattuali: (a) l'essersi l'agente messo alla guida (x); contegno ex se pienamente lecito; (b) l'aver l'agente assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (y). Ebbene, e' opinione del Tribunale che, proprio la perfetta liceita' di «x», permetta: (a) di comprendere come il baricentro dell'incriminazione, deprivata dal rilievo dell'alterazione psico-fisica, verrebbe a rimodularsi tutt'intorno all'aver - l'agente - assunto sostanze stupefacenti ovvero psicotrope; contegno, per vero: (a.1) capace, da un lato, di porsi (peraltro soltanto eventualmente) all'estremo della condotta di detenzione, importazione, esportazione, acquisto, ricezione, di cui all'art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n 309/1990, sanzionata peraltro soltanto in via amministrativa; (a.2) oggetto, d'altro lato, dell'art. 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, che vietava «l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope», su cui e' intervenuto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, in attuazione del referendum del 18 aprile 1993, a decorrere dal 6 giugno 1993; (b) di prospettare come - senza la possibilita' di assicurare rilievo ad elementi che possano dirsi portatori di potenzialita' offensiva rispetto all'interesse tutelato dal legislatore - si sarebbe sostanzialmente innanzi ad un'incriminazione (soltanto apparentemente diretta verso un contegno fattuale congetturato come pericoloso, bensi' effettivamente) di un modo di essere dell'agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope; operazione della cui compatibilita' con un sistema penale proprio di uno Stato che rifugga da paternalismi e non sia aduso ad «overcriminalization» e' lecito dubitare, anche alla stregua di quanto fatto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249/2010. 3.3. Sulla violazione del principio di offensività -ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13, 25, secondo comma, 27 della Costituzione: la manifesta irragionevolezza della presunzione di pericolosita' sottesa all'incriminazione. 3.3.1. Anche a non voler aderire alla prospettiva secondo cui il principio di offensivita' meriti l'attribuzione di portata dimostrativa, non appare un fuor d'opera rilevare: (a) come, da tempo, la migliore Dottrina abbia chiarito come: (a.1) l'offensivita' possa essere assunta quale criterio di ragionevolezza alla stregua del quale procedere alla valutazione in ordine alla legittimita' costituzionale di fattispecie costruite su presunzioni di pericolosita'; (a.2) il controllo di «razionalita' strumentale, capace di essere assicurato dalla sinergia tra «offensivita'» e «ragionevolezza» potrebbe-e-dovrebbe spingersi fino a scrutinare la «fondatezza nomologica degli apprezzamenti empirico-prognostici» che supportano la scelta tecnica di penalizzazione operata dal legislatore; (b) come tale prospettiva teoretica sia stata sostanzialmente fatta propria, da tempo, dalla Corte costituzionale, che, in numerosi pronunciamenti, ha avuto modo di precisare che «e' riservata al legislatore l'individuazione (...) delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo (...) purche' non sia irrazionale o arbitraria, cio' che si verifica allorquando non sia collegabile all'id quod plerumque accidit» (cfr. Corte costituzionale, n. 1 del 1971; n. 71 del 1978; n. 139 del 1982; n. 123 del 1983, n. 62 del 1986, n. 333 del 1991). 3.3.2. Ebbene, proprio nel solco di tale prospettazione, e' opinione del Tribunale che l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», in assenza (di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione dei ridetti prodotti, violi patentemente i principi di necessaria offensivita'/ ragionevolezza, di cui agli articoli 3, 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, attesa la manifesta arbitrarieta' della presunzione di pericolosita' sottesa all'incriminazione. In vista della giustificazione dell'avviso appena osteso, occorre osservare: (a) che, come gia' chiarito sopra, la fattispecie di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, sopra richiamata, e' capace di operare: (a.1) sia in relazione a fattispecie concrete in cui l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto, per ragioni terapeutiche o meno, sostanze stupefacenti o psicotrope, cui sia (concretamente, effettivamente) conseguita un'alterazione psico-fisica (o meglio: una compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida); (a.2) sia in relazione a classi di (sotto-)fattispecie in cui l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione [per i piu' svariati motivi: poiche' la compromissione delle normali condizioni psico-fisiche, inizialmente datasi, e' venuta a cessare a cagione del tempo trascorso tra la assunzione di prodotto drogante e l'atto del porsi alla guida; oppure perche' la compromissione delle ridette condizioni non si e' mai data, a cagione della totale assenza di principio attivo in sostanze tabellate, ovvero della natura sostanzialmente inerte del prodotto tabellato]; (b) che la ridetta fattispecie ben si presta ad essere inquadrata: (b.1) nelle ipotesi sub (a.1) quale reato di (condotta) pericolo(sa) «astratto», in cui la presunzione di pericolosita' posta, in maniera sostanzialmente assoluta, dal legislatore, si nutre di una adeguata base nomologica, volta che si consideri come e' ragionevolmente congetturabile, ex ante, il seguente incedere accadimentale: «assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» - «compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida» - «atto del porsi alla guida», potenzialmente offensivo dell'interesse giuridicamente protetto; pericolosita' la cui predicabilita' si asside proprio sulla valorizzazione dell'elemento fattuale della alterazione psico-fisica, che si presta a fungere da ponte tra l'assunzione di stupefacenti e la valutazione di accadibilita' dell'evento disvoluto; (b.2) nelle ipotesi sub (a.2) quale illecito penale di (condotta) pericolo(sa) «presunto», in cui la presunzione di pericolosita' posta, in maniera assoluta, dal legislatore non appare sorretta da alcuna - tantomeno adeguata - base nomologica, atteso che - espunta l'alterazione psico-fisica dal novero degli elementi fattuali che possano assumere rilievo in vista dell'impostazione del giudizio di causabilita' dell'accadimento disvoluto dal legislatore - la fattispecie si mostra completamente sprovvista di alcuna scientificamente, ovvero, empiricamente, fondata potenzialita' offensiva dell'interesse tutelato. 3.4. Sulla (conseguente) violazione del principio di finalismo rieducativo della pena. 3.4.1. E' opinione del Tribunale che non possa sottacersi come l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», in assenza (di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione dei ridetti prodotti, violi patentemente il principio del finalismo rieducativo della pena. A giustificazione dell'assunto, basti osservare: (a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce lo stretto nesso tra il principio di necessaria offensivita' del reato e la funzione rieducativa della pena, atteso che «non v'e' dubbio che nell'assenza di ogni e qualunque pericolosita' concreta della condotta, la pena avrebbe qui una funzione puramente e semplicemente preventiva e nei confronti dei terzi, e nei confronti dell'agente», rischiandosi, addirittura, la violazione del «divieto di strumentalizzare l'uomo ai fini di politica criminale», quale «principio ispiratore dell'art. 27, 1° comma, della Costituzione»; (b) come, a cagione della radicale assenza di offensivita' insita nella (sotto-)fattispecie sopra delineata, risulterebbe ex ante assolutamente inattingibile l'obiettivo della rieducazione del condannato posto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione e non sacrificabile nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni della pena. 3.5. Sulla violazione del principio di uguaglianza-ragionevolezza: la manifesta irragionevolezza dell'assimilazione del trattamento tra situazioni differenti. 3.5.1. E' opinione del Tribunale che - anche a non voler aderire alle prospettive finora offerte, pel tramite della valorizzazione del principio di offensivita', se del caso in uno con quello di ragionevolezza - non possa sottacersi come l'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), a cagione dell'ampiezza del suo ambito denotativo, verrebbe a sanzionare, con la medesima cornice edittale, fattispecie portatrici di disvalore completamente differente, in spregio al principio di uguaglianza / ragionevolezza. All'uopo, basti rilevare come: (a) altro sia la condotta di colui il quale, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con effettiva compromissione psico-fisica, si ponga alla guida; contegno ex ante portatore di una robusta potenzialita' offensiva del bene giuridico tutelato; (b) altro sia, viceversa, la condotta di colui il quale, in amnza di alcuna compromissione delle proprie capacita' di guida, si ponga alla guida; comportamento ex ante ed in astratto: (b.1) privo di alcuna potenzialita' offensiva; (b.2) oppure, speculativamente, per quanto possa essere utile ai presenti fini argomentativi, dotato di una idoneita' offensiva completamente differente rispetto all'ipotesi sub a). Trattasi, pertanto, di situazioni empiricamente ed eziologicamente completamente differenti, la cui assimilazione non puo' conciliarsi con il principio di eguaglianza, in uno con quello di ragionevolezza, che impedisce di assoggettare al medesimo trattamento giuridico vicende differenti. 4. Sulla impossibilita' di procedere ad una «interpretazione costituzionalmente orientata». Sulla impraticabilita' di una «(ri-)conversione ermeneutica» della fattispecie di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992. 4.1. E' opinione del Tribunale che le violazioni dei canoni costituzionali sopra tratteggiate non si prestino ad essere neutralizzate da un'interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992. Sviluppando argomenti soltanto supra accennati, non puo' sottacersi come una interpretazione orientata al principio di necessaria lesivita': (a) imporrebbe di attribuire rilevanza all'elemento della intervenuta alterazione psico-fisica, dato fattuale capace di assicurare l'operativita' del pertinente apparato nomologico sulla scorta del quale erigere, ex ante ed in astratto, la presunzione di accadibilita' di conseguenti eziologici disvoluti dal legislatore; alterazione psico-fisica il cui rilievo nella dinamica della fattispecie di cui all'art. 187, primo comma, cit. e' stato espressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore; (b) condurrebbe, ad una paradossale eterogenesi dei fini, volta che si consideri come, pur funzionale ad assicurare il rispetto del principio di offensivita', l'operazione d'interpretazione assiologicamente orientata darebbe luogo alla violazione del principio di legalita', sub specie di riserva di legge, con sostanziale neutralizzazione della precisa scelta legislativa operata nel novembre 2024. 4.2. Peraltro, e' appena il caso di osservare come proprio il riferimento al principio di legalita', sub specie di riserva di legge, in uno con quello della separazione dei poteri, come lucidamente osservato dalla Dottrina in fattispecie assimilabili, impedirebbe qualsivoglia riconversione ermeneutica della fattispecie di cui all'art. 187, primo comma, cit., da reato di pericolo (in parte qua presunto e per altra parte astratto), in illecito di pericolo «concreto», per la cui integrazione sarebbe necessario l'accertamento, di volta in volta, dell'intervenuta offesa (quale potenzialita' di lesione) del bene giuridico tutelato a cagione della condotta effettivamente tenuta dall'agente nella vicenda oggetto del giudizio; operazione - della cui astratta praticabilita', da tempo, si dibatte, in linea generale, affatto pensosamente, in Dottrina - ma che non appare praticabile a fortiori rispetto alla previsione di cui all'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, atteso che, come chiarito, si darebbe luogo ad una indebita neutralizzazione della precisa scelta del legislatore, che ha voluto impedire all'interprete qualsiasi «recupero» (dell'offensivita' tramite la riemersione) dell'alterazione psico-fisica (non gia' tout court, bensi') in vista della perimetrazione della fattispecie incriminatrice. 5. Sulla pronunzia richiesta alla Corte costituzionale. Alla luce delle argomentazioni sopra compendiate, si stima necessario investire la Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui non prevede la necessita' di accertamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva alterazione psico-fisica, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in capo a colui che si ponga alla guida, imposta dagli articoli 3, 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione. (1) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. (2) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. (3) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. (4) Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. (5) Cfr. aff. 8 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari. (6) Cfr. lavori preparatori al disegno di legge C.12435, presentato in data 28 settembre 2023 dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, pag. 4. (7) A ben guardare, si tratta di un'ipotesi la cui predicabilita' muove dalla premessa, che (ad onta di talune critiche in Dottrina) appare consolidata in giurisprudenza, secondo cui la qualificazione di una sostanza quale stupefacente richiederebbe esclusivamente la sua sussumibilita' entro una species tabellata, non occorrendo, all'uopo, alcun ulteriore requisito, tantomeno sostanziale afferente alla ricorrenza di effetti droganti. P.Q.M. Il giudice per le indagini preliminari visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187, primo comma, decreto legislativo n. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2024, n. 280), nella parte in cui non prevede la necessita' di accertamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida. Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla prospettata questione di legittimita' costituzionale. Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza, in uno con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate. Ordina che la cancelleria dell'Ufficio G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, proceda: alla comunicazione della presente ordinanza al locale pubblico ministero (all'attenzione del sig. Procuratore, dott. Andrea Boni, titolare del procedimento); alla notificazione della presente ordinanza: alla persona imputata, presso il domicilio dichiarato: abitazione di residenza, sita in ..., via ..., n. ...; al difensore d'ufficio della persona imputata, avvocato Deborak Da Vela, del Foro di Siena; alla notificazione e/ o comunicazione della presente ordinanza: alla Presidenza del Consiglio dei ministri; alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana; alla Presidenza della Camera dei Deputati della Repubblica italiana. Manda la cancelleria dell'Ufficio G.I.P./G.U.P. per quanto di competenza. Siena, 18 aprile 2025 Il Giudice per le indagini preliminari: Grandinetti