Reg. Ric. n. 23 del 2024 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 24/07/2024 n. 30

Ricorrente:Regione Toscana

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Edilizia sanitaria – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR – Ricorso della Regione Toscana – Denunciata disposizione che impone alla regione di rivedere le decisioni già assunte per gli investimenti sul patrimonio sanitario, invadendo il relativo ambito di programmazione delle spese di investimento nell’edilizia sanitaria – Violazione della competenza legislativa concorrente regionale nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio – Disposizione che determina un vincolo puntuale all’autonomia di spesa della regione e un’indebita ingerenza nell’autonomia regionale, sottraendo a questa la possibilità di utilizzare, secondo le proprie scelte assunte legittimamente, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria – Previsione che, anche qualora fosse ascrivibile alla competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, sarebbe inidonea a svolgere la funzione di principio – Violazione della autonomia finanziaria regionale – Lesione del principio in base al quale alla regione spetta il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuitele - Incidenza negativa anche sul concreto esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione in tale materia - Lesione del principio di leale collaborazione per mancata acquisizione dell’intesa in Conferenza Stato–Regioni .

Norme impugnate:

decreto-legge  del 02/03/2024  Num. 19  Art. 1  Co. 13

legge  del 29/04/2024  Num. 56



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 118   Co.  

Costituzione  Art. 119   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.

Costituzione  Art. 120   Co.  




Testo dell'ricorso

                        N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 giugno 2024

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 giugno 2024 (della Regione Toscana) . 
 
Edilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria  -  Disposizioni  urgenti
  per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
  - Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all'art. 20
  della  legge  n.  67  del  1988  gli  investimenti  destinati  alla
  realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro  e
  sostenibile", gia' finanziati a carico del Fondo  complementare  al
  PNRR. 
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ("Ulteriori disposizioni  urgenti
  per l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
  (PNRR)"), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  aprile
  2024, n. 56, art. 1, comma 13, primo periodo. 


(GU n. 30 del 24-07-2024)

     Ricorso della Regione Toscana (Partita I.V.A.  n.  01386030488),
in persona del Presidente pro-tempore della giunta  regionale,  dott.
Eugenio Giani, autorizzato con deliberazione della  giunta  regionale
n. 656 del 3 giugno 2024 rappresentato e difeso, come da  mandato  in
calce al presente atto,  anche  disgiuntamente  tra  loro,  dall'avv.
Lucia      Bora      (C.F.       n.       BROLCU57M59B157V       pec:
lucia.bora@postacert.toscana.it) e dall'Avv.  Barbara  Mancino  (C.F.
MNCBBR72S68D612E - pec:  barbara.mancino@postacert.toscana.it  -  fax
055-4384747) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente  domiciliato
presso   lo    studio    dell'Avv.    Marcello    Cecchetti,    (C.F.
CCCMCL65E02H501Q) in Roma, piazza Barberini n.  12  (fax  06.4871847;
PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore,  per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma
13 primo periodo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito  in
legge 29 aprile 2024, n. 56, nella parte in cui  pone  a  carico  del
finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67  gli
investimenti destinati alla realizzazione  del  programma  denominato
«Verso un ospedale sicuro e sostenibile» gia' finanziati a carico del
Fondo complementare al PNRR, per violazione degli articoli 117  terzo
comma, 118 119 primo, secondo e  quarto  comma  Cost,  nonche'  degli
articoli  5  e  120  Cost.  in  relazione  al  principio   di   leale
collaborazione. 
    In data 30  aprile  2024  e'  stata  pubblicata,  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 100, S.O. n. 19, la legge 29  aprile  2024,  n.  56,  di
conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR).» 
    In particolare, l'art. 1, 13 comma,  al  primo  periodo  dispone:
«Gli  investimenti  destinati  alla   realizzazione   del   programma
denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia'  finanziati
a carico del Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera  e),  numero  2),  del
decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 1° luglio 2021 n. 101,  ad  esclusione  di  quelli  delle
Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Campania,  sono
posti a carico del finanziamento di cui all'art. 20  della  legge  11
marzo 1988, n. 67.» 
    Tale previsione  e'  lesiva  delle  competenze  regionali  per  i
seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. Illegittimita' costituzionale dell' art. 1,  comma  13,  primo
periodo del decreto legge n. 19/2024 convertito in  legge  29  aprile
2024, n. 56, per violazione degli articoli 117 terzo comma, 118,  119
primo, secondo e quarto comma Cost., nonche' degli articoli 5  e  120
Cost., in relazione al principio di leale collaborazione. 
      1.a) Per  raggiungere  le  finalita'  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), l'Italia ha approvato il Piano nazionale
per gli investimenti complementari - PNC con il decreto-legge  n.  59
del 6 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  101
del 1° luglio 2021. Risorse e  programmi  del  PNC,  meglio  definiti
all'interno del relativo decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze del 15 luglio 2021, sono destinati ad integrare le iniziative
e le risorse del PNRR. 
      1.b) In base alla  disposizione  impugnata,  la  programmazione
degli interventi destinati all'adeguamento antisismico degli ospedali
e  ricadenti  nella  linea  «E.2  -  verso  un  ospedale   sicuro   e
sostenibile» del PNC, originariamente finanziati con le  risorse  del
citato Fondo nazionale complementare al PNRR, vengono adesso posti  a
carico dei fondi di cui all'art. 20 della legge n.  67/1988  e,  piu'
precisamente, di quelle risorse  gia'  assegnate  alle  Regioni  (con
legge di bilancio). 
    L'art. 20  della  legge  11  marzo  1988  n.  67  ha  autorizzato
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia  di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio sanitario pubblico, stanziando una dotazione iniziale, poi
via via rifinanziata negli anni. Le ultime leggi  di  rifinanziamento
del fondo hanno  anche  previsto  una  ripartizione  delle  ulteriori
risorse tra le Regioni (legge 27 dicembre  2019,  n.  160;  legge  27
dicembre 2020, n. 178; legge 30 dicembre 2021, n. 234) e la  Toscana,
come la quasi totalita' delle altre Regioni, dispone ad  oggi  di  un
pacchetto  di  risorse  programmabili  per  interventi  di   edilizia
sanitaria e ammodernamento tecnologico. L'iter per il perfezionamento
della programmazione  regionale  e'  stabilito  nell'Accordo  tra  il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano  sulla
semplificazione delle procedure per l'attivazione  dei  programmi  di
investimento in sanita', sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano in data 19 dicembre 2002 e integrato nel 2008. 
    La  Regione  approva  con  delibera  di  Giunta  l'elenco   degli
interventi programmati  e  da  inserire  nell'accordo  di  programma,
unitamente ai  relativi  importi,  articolati  in  costo  complessivo
dell'intervento,  finanziamento  statale  fino  al  95%  e  quota  di
cofinanziamento minimo del 5%. La delibera regionale viene inviata al
Ministero della  salute  corredata  da  tutta  la  documentazione  di
dettaglio e, dopo essere stata istruita dagli  uffici  del  Ministero
della salute, e' sottoposta all'approvazione del Nucleo  tecnico  per
la valutazione e verifica degli  investimenti  pubblici  in  Sanita'.
Acquisito  il  parere  positivo  del  Nucleo,  la  documentazione  e'
trasmessa dal Ministero della salute  al  Ministero  dell'Economia  e
Finanze  per  la  relativa  concertazione  e   successivamente   alla
Conferenza Stato-Regioni  al  fine  dell'ottenimento  della  prevista
intesa. Al termine di tale procedura si procede  alla  sottoscrizione
del protocollo di intesa tra il Ministro della salute e il Presidente
della Regione, a cui fa  seguito  la  sottoscrizione  dell'articolato
contrattuale dell'Accordo di programma. 
      1.c) La norma impugnata non prevede  ulteriori  stanziamenti  a
valere sull'art. 20 legge n. 67/88: da cio' consegue che  i  progetti
afferenti alla linea «E.2 - verso un ospedale sicuro  e  sostenibile»
del PNC debbano essere finanziati con le risorse  di  cui  al  citato
art. 20, gia' ripartite tra le Regioni. 
    Tale circostanza e' stata evidenziata nel parere della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome nell'audizione del  14  marzo
2024 (doc. 1), ove a pagina 6, si legge:«  La  Relazione  tecnica  al
provvedimento indica che  «la  disposizione...non  comporta  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  limitandosi   a
modificare la copertura finanziaria del programma "Verso un  ospedale
sicuro e sostenibile" ponendola a valere su  risorse  nazionali  gia'
previste  a   legislazione   vigente».   In   realta',   l'invarianza
finanziaria  della  disposizione  e'  solo  formale,  nei  fatti   il
trasferimento  dei  progetti  dal  finanziamento  PNRR  determina  la
riduzione delle risorse ex art. 20  legge  n.  67/88  a  disposizione
delle Regioni: e' necessario, pertanto, il rifinanziamento dei  Fondi
ex art. 20 legge n. 67/1988». 
    Nel caso della Regione Toscana si tratta di 25 progetti (ex)  PNC
dell'importo complessivo di finanziamento di  82.424.318,69  euro,  a
seguito del decreto ministeriale della salute del 20 gennaio 2022 che
contiene la ripartizione  alle  Regioni  per  i  progetti  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e del Piano  per  gli  investimenti
complementari. La formale approvazione degli interventi inseribili in
tale finanziamento e' avvenuta con la  sottoscrizione  del  contratto
istituzionale di sviluppo (CIS) in data 31  maggio  2022  che  ha  in
allegato il programma operativo  regionale  (Por)  con  il  dettaglio
delle linee di intervento della  Missione  6  -  Salute  e  specifici
investimenti, tra cui la linea «E.2 -  verso  un  ospedale  sicuro  e
sostenibile» del PNC. 
    In base all'impugnata  disposizione,  tali  interventi  a  questo
punto dovranno essere finanziati con le risorse di  cui  all'art.  20
legge n. 67/88, ammontanti, per la Toscana, ad  euro  356.371.219,14,
in virtu' delle varie leggi nazionali (art. 1, commi 442 e 443  della
legge 27 dicembre 2020 n. 178; art.  1,  comma  263  della  legge  30
dicembre 2021 n. 234 e successivo decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  20
luglio 2022). 
    La  Regione  Toscana,  tuttavia,  ad  oggi  ha  gia'  interamente
destinato tali  risorse  dell'art.  20  legge  n.  67/1988  ad  altri
interventi: precisamente, con la  delibera  di  Giunta  regionale  n.
398/2024  (doc.  2)  e'  stata  approvata  la  programmazione   degli
interventi necessari (specificati nell'allegato alla citata delibera)
pari ad euro 106.064.443,00 euro corrispondenti alla annualita'  2020
dei fondi ex art. 20 legge n. 67/88. 
    Inoltre, sempre la suddetta delibera n. 398/2024, in  riferimento
al  Presidio  Ospedaliero  di  Livorno,  conferma  il  fabbisogno  di
170.000.000 euro per  lavori  e  di  54.250.000  euro  per  arredi  e
attrezzature, per un totale di 224.250.000 euro di risorse ex art. 20
legge n. 67/88,  fabbisogno  gia'  rappresentato  dalla  delibera  di
Giunta regionale n. 598/2022 ed ancora prima dalla delibera di Giunta
regionale n. 703/2020. 
    Quindi 330 milioni, su 356 totali dell'art.  20,  risultano  gia'
destinati a specifici interventi con la richiamata delibera di Giunta
adottata nel  legittimo  esercizio  delle  competenze  costituzionali
della  Regione  relative  alla  programmazione  degli  interventi  di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio sanitario pubblico. 
    E' pertanto evidente che con la  norma  impugnata  gli  spazi  di
autonomia  da  parte  delle  Regioni   nella   determinazione   della
programmazione  degli  investimenti  sanitari  sul  patrimonio   sono
inevitabilmente e sensibilmente contratti, tenendo anche conto che: 
      gli interventi «E.2 - verso un ospedale sicuro  e  sostenibile»
del PNC non necessariamente avrebbero avuto una priorita' sugli altri
nella programmazione regionale; 
      oggi e'  imprescindibile  dare  loro  immediata  copertura  dal
momento che per ciascuno di essi  il  contratto  di  affidamento  dei
lavori alla ditta  appaltatrice  e'  gia'  stato  sottoscritto  ed  i
relativi cantieri sono gia' aperti  ed  operanti  (nel  rispetto  dei
target del PNC). 
    Considerando  che,  come  sopra  evidenziato,  dei  356   milioni
dell'art. 20 assegnati alla Regione Toscana, 330  milioni  sono  gia'
stati destinati a specifici interventi, risulta che  la  Regione  non
dispone di 82.424.318,69 euro per finanziare le opere della linea E.2
ex PNC. 
    Ne consegue che la Regione Toscana non potra' procedere  con  gli
interventi  programmati  con  le  risorse  dell'art.  20,  ma  dovra'
eliminarne  una  misura  rilevante,  per  fare  spazio  ai   progetti
afferenti alla linea «E.2 - verso un ospedale sicuro  e  sostenibile»
ex PNC, pari, si ripete, a 82.424.318,69 euro. In  considerazione  di
questa conseguenza, lesiva per l'autonomia regionale,  la  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome non ha  espresso  parere  sul
testo in oggetto, chiedendo soluzioni emendative (doc. 1, pag. 7). 
    Precisamente la proposta emendativa e' indicata a pagina  24  del
doc. 1 depositato ove, in relazione alla previsione dell'art. 1 comma
13, e' richiesto che, entro quindici  giorni  dall'individuazione  da
parte delle Regioni degli interventi del programma «Verso un ospedale
sicuro e sostenibile» che  esse  intendono  realizzare,  il  Ministro
assegna le nuove risorse. 
    La proposta non e' stata presa in considerazione. 
    Si rileva  che  l'incisione  negativa  della  disposizione  sulle
scelte regionali e' stata evidenziata anche dalla Corte dei  conti  -
Sezioni Riunite di controllo  nella  memoria  resa  per  l'esame  del
decreto-legge n. 19/2024 in data 18  marzo  2024  (doc.  3),  ove,  a
pagina  12,  e'  evidenziato  che  la  norma  in   questione   riduce
l'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti  in
sanita' e che l'aver attribuito il finanziamento del programma «E.2 -
verso un ospedale sicuro e sostenibile» al Fondo ex art. 20 incide su
programmi di investimento regionali gia' avviati. 
      1.2) Da quanto premesso discendono i vizi eccepiti. Infatti: 
      1.2.a) La norma impugnata, riguardando gli interventi destinati
all'adeguamento antisismico degli ospedali, appartiene ad  un  ambito
materiale, l'edilizia sanitaria,  che  -  come  gia'  chiarito  dalla
giurisprudenza costituzionale (sent. n. 105 del 2007; n. 45 del 2008;
n. 99 del 2009) - non trova posto come materia specifica  tra  quelle
elencate nell'art. 117 terzo comma Cost., ma rientra in  due  materie
previste  dalla  citata  disposizione  costituzionale,  Governo   del
territorio e tutela della salute, entrambe appartenenti alla potesta'
legislativa concorrente. 
    La  disposizione,  come  evidenziato,  impone  alle  Regione   di
rivedere  le  decisioni  gia'  assunte  per  gli   investimenti   sul
patrimonio sanitario e pertanto invade l'ambito della  programmazione
regionale delle spese di investimento nell'edilizia sanitaria, che e'
conseguente alle valutazioni di situazioni ed  esigenze  territoriali
che la Regione conosce e  che  vengono  vanificate  dalla  previsione
normativa in esame, in chiara violazione dell'art.  117  terzo  comma
Cost. e delle competenze regionali in materia di tutela della  salute
e del Governo del territorio. 
      1.2.b) Anche a voler ritenere che la  norma  sia  riconducibile
anche alla competenza statale in materia di principi fondamentali per
il «coordinamento della finanza pubblica» - in  quanto  disciplinante
modalita' di finanziamento di interventi pubblici - la  stessa  resta
parimenti incostituzionale. 
    In primo luogo, infatti, la disposizione non  contiene  norme  di
principio, ma,  come  rilevato,  impone  alle  Regioni  di  destinare
risorse ad esse attribuite a progetti diversi da quelli dalle  stesse
gia' programmati. 
    Per costante orientamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale,
con  riferimento  alla  materia  di  legislazione   concorrente   del
coordinamento della finanza  pubblica,  «norme  statali  che  fissano
limiti  alla  spesa  delle  regioni  e  degli  enti  locali   possono
qualificarsi principi fondamentali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica alla seguente duplice condizione: in  primo  luogo,  che  si
limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel
senso di  un  transitorio  contenimento  complessivo,  anche  se  non
generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che  non  prevedano
in modo esaustivo strumenti o  modalita'  per  il  perseguimento  dei
suddetti obiettivi» (sentenza n. 193 del 2012 e negli stessi  termini
sentenza n. 22/2014 e n. 43/2016). 
    La  disposizione  in  oggetto  determina  un   vincolo   puntuale
all'autonomia  di  spesa  della  Regione  e  una  indebita  ingerenza
nell'autonomia finanziaria regionale,  in  violazione  dell'art.  119
primo, secondo e quarto comma Cost., in quanto sottrae  alle  Regioni
la possibilita' di utilizzare,  secondo  le  proprie  scelte  assunte
legittimamente,  le  risorse  disponibili  in  materia  di   edilizia
sanitaria, ed e', pertanto, del tutto inidonea a svolgere la funzione
di principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo  quanto
chiarito dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.  Il  vincolo
puntuale alle spese, infatti, si pone in diretta  contraddizione  con
il  principio  di  autonomia  delle  scelte,  a  base   del   sistema
costituzionale  dell'autonomia  finanziaria  regionale.  Inoltre   la
disposizione contestata viola l'art.  119  primo,  secondo  e  quarto
comma Cost., perche' ingiustificatamente priva le Regioni di  risorse
finanziarie  finalizzate  allo  svolgimento  delle  loro   competenze
relative  alla  programmazione   degli   investimenti   di   edilizia
sanitaria, con conseguente  negativa  incidenza  anche  sul  concreto
esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione stessa
in base all'art. 118 Cost. in tale materia. 
        1.2.c) L'illegittimita' costituzionale della  norma  sussiste
anche per un ulteriore profilo. 
    La Corte costituzionale ha piu' volte affermato la necessita'  di
applicare il principio di leale collaborazione nei  casi  in  cui  lo
Stato  disciplini   regole   di   finanziamento,   con   vincolo   di
destinazione,  che  incidano  su  materie  di  competenza   regionale
(residuale o concorrente). 
    Come si legge nella sentenza n. 78 del 2018  «Cio'  e'  avvenuto,
principalmente, in due ipotesi. 
    Anzitutto,  nei  casi  in  cui  la  disciplina  legislativa   del
finanziamento «si trovi  all'incrocio  di  materie  attribuite  dalla
Costituzione alla potesta' legislativa statale e regionale, senza che
sia  individuabile  un  ambito  materiale  che   possa   considerarsi
nettamente prevalente sugli altri» (sentenza n. 50  del  2008,  punto
7.1. del Considerato in diritto). In tali casi di intreccio (o, se si
preferisce, di interferenza  o  di  concorso  o  di  concorrenza)  di
competenze legislative,  che  non  sia  possibile  comporre  mediante
l'applicazione del principio di prevalenza, deve trovare applicazione
il principio di leale collaborazione, il quale impone  che  la  legge
statale, a salvaguardia delle competenze regionali, preveda  adeguati
strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella  fase  di  attuazione
della normativa, in particolare,  di  determinazione  dei  criteri  e
delle modalita'  di  riparto  (o  di  riduzione)  delle  risorse  (ex
plurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50  del  2008,
n. 133 del 2006, n. 51 del 2005). 
    La necessita' di strumenti di  coinvolgimento  delle  Regioni  e'
stata affermata da questa Corte, in secondo luogo, nei casi in cui la
disciplina del finanziamento trovi giustificazione  nella  cosiddetta
attrazione in  sussidiarieta'  della  stessa  allo  Stato,  ai  sensi
dell'art. 118, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze  n.  61  del
2018, n. 79 del 2011, n. 285 e n. 242 del 2005)».  Similmente,  nella
sentenza n. 70 del 2023 e' affermato: 
    «Si e', dunque, in presenza  di  un  intreccio  inestricabile  di
competenze, sia esclusive che concorrenti, nessuna delle quali assume
carattere  prevalente,  fattispecie  questa  che  esige  -  affinche'
l'intervento legislativo statale  sia  legittimo  -  l'impiego  della
leale collaborazione (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2021). 
    Per costante giurisprudenza di  questa  Corte,  la  procedura  di
acquisizione dell'intesa nella Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e' considerata idonea a garantire  la  leale  collaborazione,
poiche' consente lo svolgimento di genuine trattative e  permette  un
reale coinvolgimento delle  parti  (in  questo  senso,  ex  plurimis,
sentenza n. 261 del 2017)». 
    Nel caso in esame, anche  se  si  vuol  ritenere  sussistente  la
competenza statale per il coordinamento della  finanza  pubblica,  e'
indubbio che viene in  considerazione  un  intreccio  di  competenze,
poiche' la norma, come evidenziato  al  punto  1,  appartiene  ad  un
ambito materiale, l'edilizia sanitaria, che rientra nelle materie del
Governo  del  territorio  e  della  tutela  della  salute,   entrambe
appartenenti alla potesta' legislativa concorrente. 
    In  base  al   richiamato   insegnamento   della   giurisprudenza
costituzionale, quindi, sarebbe stato  necessario  il  rispetto  alla
leale collaborazione, con l'acquisizione  dell'intesa  in  Conferenza
Stato-Regioni, come evidenziato nella richiamata sentenza n.  70  del
2023. Invece, come rilevato, la Conferenza non ha espresso il proprio
parere, ma ha avanzato proposte emendative, che non sono state  prese
in alcuna considerazione. 
    Cio' determina la violazione degli art. 117 terzo comma, 5 e  120
Cost. in relazione al principio di leale collaborazione. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Si conclude affinche'  piaccia  all'Ecc.ma  Corte  costituzionale
dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  13
primo periodo del decreto- legge 2 marzo 2024, n.  19  convertito  in
legge 29 aprile 2024, n. 56, nella parte in cui  pone  a  carico  del
finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67  gli
investimenti destinati alla realizzazione  del  programma  denominato
«Verso un ospedale sicuro e sostenibile» gia' finanziati a carico del
Fondo complementare al PNRR, per violazione degli articoli 117  terzo
comma, 118, 119 primo, secondo e quarto  comma  Cost,  nonche'  degli
articoli  5  e  120  Cost.  in  relazione  al  principio   di   leale
collaborazione. 
    Si depositano: 
      1) parere della Conferenza delle Regioni e Province autonome  -
Audizione 14 marzo 2024; 
      2) delibera di Giunta regionale n. 398/2024; 
      3) Memoria della Corte dei conti - Sezioni Riunite di controllo
resa per l'esame del decreto-legge n. 19/2024 in data 18 marzo 2024. 
    Si deposita altresi la deliberazione della  Giunta  regionale  n.
656 del  3  giugno  2024  di  autorizzazione  alla  proposizione  del
ricorso. 
      Firenze-Roma, 12 giugno 2024 
 
                     Gli Avvocati Bora - Mancino