Reg. Ric. n. 23 del 2024 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 24/07/2024 n. 30
Ricorrente:Regione Toscana
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Edilizia e urbanistica – Edilizia sanitaria – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR – Ricorso della Regione Toscana – Denunciata disposizione che impone alla regione di rivedere le decisioni già assunte per gli investimenti sul patrimonio sanitario, invadendo il relativo ambito di programmazione delle spese di investimento nell’edilizia sanitaria – Violazione della competenza legislativa concorrente regionale nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio – Disposizione che determina un vincolo puntuale all’autonomia di spesa della regione e un’indebita ingerenza nell’autonomia regionale, sottraendo a questa la possibilità di utilizzare, secondo le proprie scelte assunte legittimamente, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria – Previsione che, anche qualora fosse ascrivibile alla competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, sarebbe inidonea a svolgere la funzione di principio – Violazione della autonomia finanziaria regionale – Lesione del principio in base al quale alla regione spetta il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuitele - Incidenza negativa anche sul concreto esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione in tale materia - Lesione del principio di leale collaborazione per mancata acquisizione dell’intesa in Conferenza Stato–Regioni .
Norme impugnate:
decreto-legge del 02/03/2024 Num. 19 Art. 1 Co. 13
legge del 29/04/2024 Num. 56
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 118 Co.
Costituzione Art. 119 Co. 1
Costituzione Art. 119 Co. 2
Costituzione Art. 119 Co. 4
Costituzione Art. 120 Co.
Testo dell'ricorso
N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 giugno 2024 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 giugno 2024 (della Regione Toscana) . Edilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", gia' finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR. - Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ("Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"), convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56, art. 1, comma 13, primo periodo. (GU n. 30 del 24-07-2024) Ricorso della Regione Toscana (Partita I.V.A. n. 01386030488), in persona del Presidente pro-tempore della giunta regionale, dott. Eugenio Giani, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 656 del 3 giugno 2024 rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Lucia Bora (C.F. n. BROLCU57M59B157V pec: lucia.bora@postacert.toscana.it) e dall'Avv. Barbara Mancino (C.F. MNCBBR72S68D612E - pec: barbara.mancino@postacert.toscana.it - fax 055-4384747) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, (C.F. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847; PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 13 primo periodo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, nella parte in cui pone a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» gia' finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR, per violazione degli articoli 117 terzo comma, 118 119 primo, secondo e quarto comma Cost, nonche' degli articoli 5 e 120 Cost. in relazione al principio di leale collaborazione. In data 30 aprile 2024 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 100, S.O. n. 19, la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).» In particolare, l'art. 1, 13 comma, al primo periodo dispone: «Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia' finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.» Tale previsione e' lesiva delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto 1. Illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 13, primo periodo del decreto legge n. 19/2024 convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, per violazione degli articoli 117 terzo comma, 118, 119 primo, secondo e quarto comma Cost., nonche' degli articoli 5 e 120 Cost., in relazione al principio di leale collaborazione. 1.a) Per raggiungere le finalita' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'Italia ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021. Risorse e programmi del PNC, meglio definiti all'interno del relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono destinati ad integrare le iniziative e le risorse del PNRR. 1.b) In base alla disposizione impugnata, la programmazione degli interventi destinati all'adeguamento antisismico degli ospedali e ricadenti nella linea «E.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNC, originariamente finanziati con le risorse del citato Fondo nazionale complementare al PNRR, vengono adesso posti a carico dei fondi di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 e, piu' precisamente, di quelle risorse gia' assegnate alle Regioni (con legge di bilancio). L'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, stanziando una dotazione iniziale, poi via via rifinanziata negli anni. Le ultime leggi di rifinanziamento del fondo hanno anche previsto una ripartizione delle ulteriori risorse tra le Regioni (legge 27 dicembre 2019, n. 160; legge 27 dicembre 2020, n. 178; legge 30 dicembre 2021, n. 234) e la Toscana, come la quasi totalita' delle altre Regioni, dispone ad oggi di un pacchetto di risorse programmabili per interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico. L'iter per il perfezionamento della programmazione regionale e' stabilito nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita', sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 dicembre 2002 e integrato nel 2008. La Regione approva con delibera di Giunta l'elenco degli interventi programmati e da inserire nell'accordo di programma, unitamente ai relativi importi, articolati in costo complessivo dell'intervento, finanziamento statale fino al 95% e quota di cofinanziamento minimo del 5%. La delibera regionale viene inviata al Ministero della salute corredata da tutta la documentazione di dettaglio e, dopo essere stata istruita dagli uffici del Ministero della salute, e' sottoposta all'approvazione del Nucleo tecnico per la valutazione e verifica degli investimenti pubblici in Sanita'. Acquisito il parere positivo del Nucleo, la documentazione e' trasmessa dal Ministero della salute al Ministero dell'Economia e Finanze per la relativa concertazione e successivamente alla Conferenza Stato-Regioni al fine dell'ottenimento della prevista intesa. Al termine di tale procedura si procede alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Ministro della salute e il Presidente della Regione, a cui fa seguito la sottoscrizione dell'articolato contrattuale dell'Accordo di programma. 1.c) La norma impugnata non prevede ulteriori stanziamenti a valere sull'art. 20 legge n. 67/88: da cio' consegue che i progetti afferenti alla linea «E.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNC debbano essere finanziati con le risorse di cui al citato art. 20, gia' ripartite tra le Regioni. Tale circostanza e' stata evidenziata nel parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'audizione del 14 marzo 2024 (doc. 1), ove a pagina 6, si legge:« La Relazione tecnica al provvedimento indica che «la disposizione...non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a modificare la copertura finanziaria del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" ponendola a valere su risorse nazionali gia' previste a legislazione vigente». In realta', l'invarianza finanziaria della disposizione e' solo formale, nei fatti il trasferimento dei progetti dal finanziamento PNRR determina la riduzione delle risorse ex art. 20 legge n. 67/88 a disposizione delle Regioni: e' necessario, pertanto, il rifinanziamento dei Fondi ex art. 20 legge n. 67/1988». Nel caso della Regione Toscana si tratta di 25 progetti (ex) PNC dell'importo complessivo di finanziamento di 82.424.318,69 euro, a seguito del decreto ministeriale della salute del 20 gennaio 2022 che contiene la ripartizione alle Regioni per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari. La formale approvazione degli interventi inseribili in tale finanziamento e' avvenuta con la sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) in data 31 maggio 2022 che ha in allegato il programma operativo regionale (Por) con il dettaglio delle linee di intervento della Missione 6 - Salute e specifici investimenti, tra cui la linea «E.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNC. In base all'impugnata disposizione, tali interventi a questo punto dovranno essere finanziati con le risorse di cui all'art. 20 legge n. 67/88, ammontanti, per la Toscana, ad euro 356.371.219,14, in virtu' delle varie leggi nazionali (art. 1, commi 442 e 443 della legge 27 dicembre 2020 n. 178; art. 1, comma 263 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2022). La Regione Toscana, tuttavia, ad oggi ha gia' interamente destinato tali risorse dell'art. 20 legge n. 67/1988 ad altri interventi: precisamente, con la delibera di Giunta regionale n. 398/2024 (doc. 2) e' stata approvata la programmazione degli interventi necessari (specificati nell'allegato alla citata delibera) pari ad euro 106.064.443,00 euro corrispondenti alla annualita' 2020 dei fondi ex art. 20 legge n. 67/88. Inoltre, sempre la suddetta delibera n. 398/2024, in riferimento al Presidio Ospedaliero di Livorno, conferma il fabbisogno di 170.000.000 euro per lavori e di 54.250.000 euro per arredi e attrezzature, per un totale di 224.250.000 euro di risorse ex art. 20 legge n. 67/88, fabbisogno gia' rappresentato dalla delibera di Giunta regionale n. 598/2022 ed ancora prima dalla delibera di Giunta regionale n. 703/2020. Quindi 330 milioni, su 356 totali dell'art. 20, risultano gia' destinati a specifici interventi con la richiamata delibera di Giunta adottata nel legittimo esercizio delle competenze costituzionali della Regione relative alla programmazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. E' pertanto evidente che con la norma impugnata gli spazi di autonomia da parte delle Regioni nella determinazione della programmazione degli investimenti sanitari sul patrimonio sono inevitabilmente e sensibilmente contratti, tenendo anche conto che: gli interventi «E.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNC non necessariamente avrebbero avuto una priorita' sugli altri nella programmazione regionale; oggi e' imprescindibile dare loro immediata copertura dal momento che per ciascuno di essi il contratto di affidamento dei lavori alla ditta appaltatrice e' gia' stato sottoscritto ed i relativi cantieri sono gia' aperti ed operanti (nel rispetto dei target del PNC). Considerando che, come sopra evidenziato, dei 356 milioni dell'art. 20 assegnati alla Regione Toscana, 330 milioni sono gia' stati destinati a specifici interventi, risulta che la Regione non dispone di 82.424.318,69 euro per finanziare le opere della linea E.2 ex PNC. Ne consegue che la Regione Toscana non potra' procedere con gli interventi programmati con le risorse dell'art. 20, ma dovra' eliminarne una misura rilevante, per fare spazio ai progetti afferenti alla linea «E.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile» ex PNC, pari, si ripete, a 82.424.318,69 euro. In considerazione di questa conseguenza, lesiva per l'autonomia regionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non ha espresso parere sul testo in oggetto, chiedendo soluzioni emendative (doc. 1, pag. 7). Precisamente la proposta emendativa e' indicata a pagina 24 del doc. 1 depositato ove, in relazione alla previsione dell'art. 1 comma 13, e' richiesto che, entro quindici giorni dall'individuazione da parte delle Regioni degli interventi del programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che esse intendono realizzare, il Ministro assegna le nuove risorse. La proposta non e' stata presa in considerazione. Si rileva che l'incisione negativa della disposizione sulle scelte regionali e' stata evidenziata anche dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite di controllo nella memoria resa per l'esame del decreto-legge n. 19/2024 in data 18 marzo 2024 (doc. 3), ove, a pagina 12, e' evidenziato che la norma in questione riduce l'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanita' e che l'aver attribuito il finanziamento del programma «E.2 - verso un ospedale sicuro e sostenibile» al Fondo ex art. 20 incide su programmi di investimento regionali gia' avviati. 1.2) Da quanto premesso discendono i vizi eccepiti. Infatti: 1.2.a) La norma impugnata, riguardando gli interventi destinati all'adeguamento antisismico degli ospedali, appartiene ad un ambito materiale, l'edilizia sanitaria, che - come gia' chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 105 del 2007; n. 45 del 2008; n. 99 del 2009) - non trova posto come materia specifica tra quelle elencate nell'art. 117 terzo comma Cost., ma rientra in due materie previste dalla citata disposizione costituzionale, Governo del territorio e tutela della salute, entrambe appartenenti alla potesta' legislativa concorrente. La disposizione, come evidenziato, impone alle Regione di rivedere le decisioni gia' assunte per gli investimenti sul patrimonio sanitario e pertanto invade l'ambito della programmazione regionale delle spese di investimento nell'edilizia sanitaria, che e' conseguente alle valutazioni di situazioni ed esigenze territoriali che la Regione conosce e che vengono vanificate dalla previsione normativa in esame, in chiara violazione dell'art. 117 terzo comma Cost. e delle competenze regionali in materia di tutela della salute e del Governo del territorio. 1.2.b) Anche a voler ritenere che la norma sia riconducibile anche alla competenza statale in materia di principi fondamentali per il «coordinamento della finanza pubblica» - in quanto disciplinante modalita' di finanziamento di interventi pubblici - la stessa resta parimenti incostituzionale. In primo luogo, infatti, la disposizione non contiene norme di principio, ma, come rilevato, impone alle Regioni di destinare risorse ad esse attribuite a progetti diversi da quelli dalle stesse gia' programmati. Per costante orientamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale, con riferimento alla materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica, «norme statali che fissano limiti alla spesa delle regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 193 del 2012 e negli stessi termini sentenza n. 22/2014 e n. 43/2016). La disposizione in oggetto determina un vincolo puntuale all'autonomia di spesa della Regione e una indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale, in violazione dell'art. 119 primo, secondo e quarto comma Cost., in quanto sottrae alle Regioni la possibilita' di utilizzare, secondo le proprie scelte assunte legittimamente, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria, ed e', pertanto, del tutto inidonea a svolgere la funzione di principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto chiarito dalla richiamata giurisprudenza costituzionale. Il vincolo puntuale alle spese, infatti, si pone in diretta contraddizione con il principio di autonomia delle scelte, a base del sistema costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale. Inoltre la disposizione contestata viola l'art. 119 primo, secondo e quarto comma Cost., perche' ingiustificatamente priva le Regioni di risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle loro competenze relative alla programmazione degli investimenti di edilizia sanitaria, con conseguente negativa incidenza anche sul concreto esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione stessa in base all'art. 118 Cost. in tale materia. 1.2.c) L'illegittimita' costituzionale della norma sussiste anche per un ulteriore profilo. La Corte costituzionale ha piu' volte affermato la necessita' di applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato disciplini regole di finanziamento, con vincolo di destinazione, che incidano su materie di competenza regionale (residuale o concorrente). Come si legge nella sentenza n. 78 del 2018 «Cio' e' avvenuto, principalmente, in due ipotesi. Anzitutto, nei casi in cui la disciplina legislativa del finanziamento «si trovi all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potesta' legislativa statale e regionale, senza che sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri» (sentenza n. 50 del 2008, punto 7.1. del Considerato in diritto). In tali casi di intreccio (o, se si preferisce, di interferenza o di concorso o di concorrenza) di competenze legislative, che non sia possibile comporre mediante l'applicazione del principio di prevalenza, deve trovare applicazione il principio di leale collaborazione, il quale impone che la legge statale, a salvaguardia delle competenze regionali, preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della normativa, in particolare, di determinazione dei criteri e delle modalita' di riparto (o di riduzione) delle risorse (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 133 del 2006, n. 51 del 2005). La necessita' di strumenti di coinvolgimento delle Regioni e' stata affermata da questa Corte, in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarieta' della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 61 del 2018, n. 79 del 2011, n. 285 e n. 242 del 2005)». Similmente, nella sentenza n. 70 del 2023 e' affermato: «Si e', dunque, in presenza di un intreccio inestricabile di competenze, sia esclusive che concorrenti, nessuna delle quali assume carattere prevalente, fattispecie questa che esige - affinche' l'intervento legislativo statale sia legittimo - l'impiego della leale collaborazione (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2021). Per costante giurisprudenza di questa Corte, la procedura di acquisizione dell'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e' considerata idonea a garantire la leale collaborazione, poiche' consente lo svolgimento di genuine trattative e permette un reale coinvolgimento delle parti (in questo senso, ex plurimis, sentenza n. 261 del 2017)». Nel caso in esame, anche se si vuol ritenere sussistente la competenza statale per il coordinamento della finanza pubblica, e' indubbio che viene in considerazione un intreccio di competenze, poiche' la norma, come evidenziato al punto 1, appartiene ad un ambito materiale, l'edilizia sanitaria, che rientra nelle materie del Governo del territorio e della tutela della salute, entrambe appartenenti alla potesta' legislativa concorrente. In base al richiamato insegnamento della giurisprudenza costituzionale, quindi, sarebbe stato necessario il rispetto alla leale collaborazione, con l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, come evidenziato nella richiamata sentenza n. 70 del 2023. Invece, come rilevato, la Conferenza non ha espresso il proprio parere, ma ha avanzato proposte emendative, che non sono state prese in alcuna considerazione. Cio' determina la violazione degli art. 117 terzo comma, 5 e 120 Cost. in relazione al principio di leale collaborazione. P. Q. M. Si conclude affinche' piaccia all'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 13 primo periodo del decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, nella parte in cui pone a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» gia' finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR, per violazione degli articoli 117 terzo comma, 118, 119 primo, secondo e quarto comma Cost, nonche' degli articoli 5 e 120 Cost. in relazione al principio di leale collaborazione. Si depositano: 1) parere della Conferenza delle Regioni e Province autonome - Audizione 14 marzo 2024; 2) delibera di Giunta regionale n. 398/2024; 3) Memoria della Corte dei conti - Sezioni Riunite di controllo resa per l'esame del decreto-legge n. 19/2024 in data 18 marzo 2024. Si deposita altresi la deliberazione della Giunta regionale n. 656 del 3 giugno 2024 di autorizzazione alla proposizione del ricorso. Firenze-Roma, 12 giugno 2024 Gli Avvocati Bora - Mancino