Reg. Ric. n. 24 del 2024 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 31/07/2024 n. 31

Ricorrente:Regione autonoma della Sardegna

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Edilizia sanitaria – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR – Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata disposizione che incide direttamente sul bilancio regionale, poichè non permette alla ricorrente di ottenere il rimborso delle spese già corrisposte e da corrispondere per il finanziamento degli interventi – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di tutela del legittimo affidamento - Previsione irragionevole attesa la contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che travolge le modalità e le tempistiche disciplinanti l’erogazione dei fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari - Imposizione dell’utilizzo di risorse regionali, per un importo e per scopi unilateralmente determinati dallo Stato – Sottrazione di milioni di risorse regionali alle finalità programmate e valutate come prioritarie dalla regione – Illegittima sovrapposizione di politiche e indirizzi centrali all’autonomia di spesa della Regione autonoma Sardegna – Contrasto con la normativa interposta che impone alla medesima regione, dall’anno 2007, di provvedere al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato – Lesione dell’autonomia finanziaria - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute – Violazione delle norme dello Statuto che accordano alla regione una potestà legislativa in materia di igiene e sanità o, se più favorevole, della competenza legislativa concorrente regionale in materia di governo del territorio – Previsione che, imponendo alla Regione autonoma Sardegna l’utilizzo di 47 milioni per finalità e con tempistiche stabilite dallo Stato e non prioritarie per i sardi, non attua i necessari e doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio consensualistico – Lesione del principio di leale collaborazione – Contrasto con l’autonomia economica e finanziaria regionale – Violazione delle competenze statutarie. 

Norme impugnate:

decreto-legge  del 02/03/2024  Num. 19  Art. 1  Co. 13

legge  del 29/04/2024  Num. 56



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.  

Costituzione  Art. 120   Co.  

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

legge  Art.  Co. 836 




Testo dell'ricorso

                        N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 luglio 2024

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  1°  luglio  2024  (della  Regione   autonoma   della
Sardegna). 
 
Edilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria  -  Disposizioni  urgenti
  per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
  - Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all'art. 20
  della  legge  n.  67  del  1988  gli  investimenti  destinati  alla
  realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro  e
  sostenibile", gia' finanziati a carico del Fondo  complementare  al
  PNRR. 
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ("Ulteriori disposizioni  urgenti
  per l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
  (PNRR)"), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  aprile
  2024, n. 56, art. 1, comma 13, primo periodo. 


(GU n. 31 del 31-07-2024)

    Ricorso per la Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale n.
80002870923), con sede legale in Cagliari, viale  Trento  n.  69,  in
persona della Presidente Alessandra Todde, rappresentata e difesa, in
virtu' di procura in calce al presente  atto  e  giusta  delibera  di
Giunta n.  20/1  del  26  giugno  2024,  dall'avv.  Sonia  Sau  (c.f.
SAUSNO71P5013354Z); fax: 070/6062418; posta elettronica  certificata:
ssau@pec.regione.sardegna.it   e   dall'avv.   Mattia   Pani    (c.f.
PNAMTT74P02B354J); fax: 070/6062418; posta  elettronica  certificata:
mapani@pec.regione.sardegna.it,   dell'Avvocatura    dell'Ente,    ed
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio  di  Rappresentanza  della
Regione Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24, 
    contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, 
    -  per  la   dichiarazione   dell'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19 «Ulteriori disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)»,  come  convertito  dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, quest'ultima pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O. 
 
                                Fatto 
 
    1. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante «Misure  urgenti
relative al Fondo complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli  investimenti»,  convertito
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, prevede: 
      - all'art. 1, comma 1: «E' approvato il Piano nazionale per gli
investimenti  complementari  finalizzato  ad  integrare  con  risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni  dal  2021  al
2026»; 
      - all'art. 1, comma 2, la specificazione della tipologia  degli
interventi finanziati con le risorse  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari (PNC) e, tra questi, alla lettera e) punto
2, l'intervento denominato «Verso un ospedale sicuro e  sostenibile»,
per un importo complessivo pari a 1.450 milioni di euro ripartiti per
gli anni dal 2021 al 2026; 
      - all'art. 1, comma 6: «Agli interventi  ricompresi  nel  Piano
nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in  quanto
compatibili, le procedure  di  semplificazione  e  accelerazione,  le
misure di trasparenza e conoscibilita'  dello  stato  di  avanzamento
stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.». 
    2. Le predette risorse sono state ripartite con  il  decreto  del
Ministero della salute del 20 gennaio 2022  (doc.  1,  All.  1),  con
assegnazione alla Regione Sardegna  di  euro  47.466.811,13  per  gli
interventi  inseriti  nella  M6C21.2  «verso  un  ospedale  sicuro  e
sostenibile». Il predetto decreto - ai sensi dell'art. 15,  comma  4,
del decreto-legge  n.  77/2021  -  ha  anche  consentito  l'immediato
accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle  risorse
PNC da parte delle amministrazioni attuatrici senza  dover  attendere
l'impegno dell'amministrazione erogante (doc. 1, art. 3). 
    3. Nelle more, con decreto ministeriale del 15 luglio 2021, si e'
proceduto all'individuazione,  per  ciascun  intervento  o  programma
finanziato con il PNC, degli obiettivi iniziali, intermedi  e  finali
per il mantenimento del finanziamento. Il meccanismo previsto dal PNC
impone infatti alle amministrazioni di individuare milestone e target
per ogni singolo investimento, ovvero obiettivi iniziali, intermedi e
finali dei progetti di cui  sono  titolari,  nonche'  le  tempistiche
entro cui tali obiettivi devono essere raggiunti, con  la  previsione
della revoca del finanziamento in  caso  di  mancato  rispetto  delle
stesse e di meccanismi premiali (assegnazione  di  risorse  revocate)
per le amministrazioni che riportino i migliori dati di impiego delle
risorse (doc. 2). 
    4. Con la deliberazione della Giunta regionale  n.  12/16  del  7
aprile 2022 «Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  Missione  6
Salute  e  Piano  nazionale  per  gli   investimenti   complementari.
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della salute del
20 gennaio 2022», la Regione Sardegna  ha  approvato  l'elenco  degli
interventi da finanziare con le risorse di cui sopra  e  ha  disposto
che venissero attuati dalla Direzione generale della  sanita'  previa
stipula    di     apposita     convenzione     con     le     aziende
ospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari (doc. 4). Con la  DGR
n. 17/68 del 19 maggio 2022 e' stato quindi  approvato  il  programma
operativo per gli interventi di riqualificazione sismica (doc. 5). 
    5. In data 22 maggio 2022 la  Regione  Sardegna  e  il  Ministero
della  salute  hanno  sottoscritto  il  «Contratto  istituzionale  di
sviluppo per l'esecuzione e la  realizzazione  degli  investimenti  a
regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)»  (CIS),
nel quale sono stati inseriti gli interventi di cui sopra  e  con  il
quale sono stati definiti gli impegni e gli obblighi delle  parti  in
relazione alla loro realizzazione (doc. 6). 
    In forza di quanto previsto dall'art. 3 del decreto  ministeriale
20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna  sono
state iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate
(doc. 8) e, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e'  stata
quindi stipulata la convenzione tra l'amministrazione regionale  e  i
rappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie. 
    6. A seguito dell'espletamento delle gare  bandite  da  Invitalia
per la conclusione di Accordi Quadro  con  piu'  operatori  economici
(doc. 9), l'AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per  un  importo
di euro 2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso  ordini  per  lavori
per un importo pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9). 
    L'AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti  per  lavori  pari  a
euro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9). 
    6. Con l'art. 1, comma 13, primo periodo,  del  decreto-legge  n.
19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, le risorse PNC  assegnate
alle regioni, pari a complessivi euro  1.450  milioni,  dalle  stesse
gia' iscritte in bilancio e accertate per la quota assegnata, nonche'
impegnate in favore dei soggetti convenzionati (doc. 8),  sono  state
poste a carico del finanziamento di cui all'art. 20  della  legge  n.
67/1988. E' stato infatti  testualmente  disposto  "Gli  investimenti
destinati alla  realizzazione  del  programma  denominato  «Verso  un
ospedale sicuro e sostenibile», gia' finanziati a  carico  del  Fondo
complementare al Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101, ad esclusione di  quelli  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del
finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67.
Per il fine di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e'  incrementata,  per
l'anno 2024, di una  somma  pari  a  39  milioni  di  euro,  mediante
utilizzo delle risorse, di cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  e),
numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  disponibili  in
conto residui.". 
    7. La nuova fonte di finanziamento, tuttavia, non include risorse
che allo stato possono essere trasferite alla  Regione  Sardegna,  in
quanto quelle formalmente a lei destinate a valere sull'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 non  sono  state  iscritte  nei  saldi  di
finanza pubblica del bilancio statale, poiche' detta  iscrizione  era
(ed e') subordinata alla stipula di apposito accordo di programma  ai
sensi  dell'art.  5-bis  del   decreto   legislativo   n.   502/1992.
Conseguentemente, non sono piu' applicabili le modalita' con  cui  il
MEF aveva stabilito l'erogazione - con meccanismi di anticipazione e,
comunque, di erogazione su stati di avanzamento (doc. 10, articoli  2
e 3) - sulla cui base la Regione aveva sottoscritto l'Accordo con  il
Ministero della salute (doc. 6), in  quanto  le  risorse  di  cui  al
predetto art. 20 non sono  iscritte  nei  saldi  del  bilancio  dello
Stato,  che  e'  il  presupposto  per   poterne   disporre   mediante
l'accertamento. 
    La Regione, tuttavia, dovra' comunque finanziare  gli  interventi
in virtu' dell'art. 13,  comma  1,  del  Contratto  istituzionale  di
sviluppo del 22 maggio 2022, che stabilisce che gli  impegni  assunti
dalle parti permangono fino alla completa realizzazione del programma
degli   interventi   previsti   ma   senza   piu'   alcuna   garanzia
sull'effettivita' del finanziamento statale e, in  ogni  caso,  sulla
possibilita' di anticipazioni e  rimborsi  tempestivi,  con  evidente
incidenza sul proprio bilancio sul quale  tale  unilaterale  modifica
non trova evidentemente corrispondenza. 
    In  attesa  di  procedere  alla  riprogrammazione  delle  risorse
regionali per  far  fronte  autonomamente  e  secondo  la  tempistica
stabilita con i soggetti attuatori, la Regione si e' vista  costretta
a chiedere la sospensione della sottoscrizione di  ulteriori  impegni
contrattuali, in attesa di trovare le necessarie coperture (doc. 11). 
    Le  disposizioni  indicate  in  epigrafe   sono   illegittime   e
gravemente lesive delle  attribuzioni  costituzionali  della  Regione
Sardegna, che ne chiede la declaratoria d'incostituzionalita'  per  i
seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
  I. Violazione del principio  di  ragionevolezza  e  di  tutela  del
legittimo affidamento, ex art.  3  della  Costituzione,  che  ridonda
nella  violazione  della  competenza  legislativa  concorrente  della
Regione  in  materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  riconosciuta
dall'art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3 (Statuto speciale  per  la  Sardegna)  o,  se  piu'  favorevole,
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, di quella in  materia
di governo del territorio, di cui al medesimo art. 117, terzo comma e
nella lesione dell'autonomia finanziaria regionale,  garantita  dagli
articoli 7 e 8 dello Statuto e  119,  della  Costituzione,  anche  in
considerazione del fatto che i predetti artt. 117 e 119 vanno letti e
applicati in relazione a quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  836,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
2017), che, dall'anno 2007, pone  il  finanziamento  complessivo  del
Servizio sanitario  sul  proprio  territorio  in  capo  alla  regione
Sardegna, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. 
    Al fine di accedere alle risorse del PNRR l'Italia ha  presentato
un piano di riforme individuate come fondamentali per  porre  rimedio
ai danni economici  e  sociali  causati  dalla  pandemia  Covid,  che
stabilisce come e dove le risorse  dovranno  essere  investite  (doc.
12). 
    Al fine di integrare e completare il PNRR lo  Stato  italiano  ha
approvato, con il decreto-legge n. 59/2021, convertito dalla legge n.
101/2021,  il  Piano  Nazionale  Complementare  (PNC),  destinato   a
integrare le risorse per gli interventi gia' previsti nel  PNRR  e  a
finanziare   ulteriori    investimenti    che    contribuiscono    al
raggiungimento delle finalita' del PNRR. Il predetto Piano  individua
trenta interventi, ventiquattro finanziati esclusivamente dal  PNC  e
sei cofinanziati con il PNRR e quindi in esso gia' previsti. 
    Tra i primi e' stato  incluso,  con  un  finanziamento  di  1.450
milioni di euro, il progetto «verso un ospedale sicuro e sostenibile»
(art. 1, comma 2, lettera e) punto 2 e doc. 3, pag. 70),  finalizzato
a interventi per la sicurezza delle strutture ospedaliere. 
    Le risorse sono state ripartite  con  il  decreto  del  Ministero
della salute del 20 gennaio 2022 (doc. 1, All. 1),  con  assegnazione
alla Regione  Sardegna  di  euro  47.466.811,13  per  gli  interventi
inseriti nella M6C21.2 «verso un ospedale sicuro e  sostenibile».  Il
predetto decreto - ai sensi dell'art. 15, comma 4, del  decreto-legge
n. 77/2021 -  ha  anche  consentito  l'immediato  accertamento  delle
entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNC da parte  delle
amministrazioni   attuatrici   senza   dover   attendere    l'impegno
dell'amministrazione erogante (doc. 1, art. 3). 
    La Regione Sardegna - per la quale  l'adeguamento  sismico  degli
ospedali non era prioritario rispetto  ad  altre  piu'  necessarie  e
urgenti  misure  per  migliorare  la  qualita',  l'efficienza  e   la
sicurezza dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e  l'assistenza
ai pazienti nel  proprio  territorio  -  non  potendo  utilizzare  le
ingenti risorse messe a disposizione dallo Stato per altri  fini,  in
quanto vincolate a specifici interventi, si e' comunque attivita' per
poterle ottenere. 
    Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7 aprile
2022 «Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione  6  Salute  e
Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui
al decreto di riparto del Ministro della salute del 20 gennaio  2022»
(doc. 4), la Regione Sardegna  ha  quindi  approvato  l'elenco  degli
interventi da finanziare con le risorse di cui sopra  e  ha  disposto
che venissero attuati dalla Direzione generale della sanita',  previa
stipula    di     apposita     convenzione     con     le     aziende
ospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari. Con la DGR n.  17/68
del 19 maggio 2022 ha poi approvato il programma  operativo  per  gli
interventi di riqualificazione sismica (doc. 5). 
    In data 22 maggio 2022 la Regione Sardegna e il  Ministero  della
salute hanno sottoscritto il «Contratto istituzionale di sviluppo per
l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati
dalle Regioni e Province autonome (PP.IAA.)» (CIS),  nel  quale  sono
stati inseriti gli interventi di cui sopra e con il quale sono  stati
definiti gli impegni e gli obblighi delle  parti  in  relazione  alla
loro realizzazione (doc. 6). In base all'art. 4, comma 2, lettera  h,
il Ministero si e' impegnato a rendere disponibili i fondi  stanziati
necessari per l'attuazione degli interventi. 
    In forza di quanto previsto dall'art. 3 del decreto  ministeriale
20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna  sono
state iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate
(doc. 8) e, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e'  stata
quindi stipulata la convenzione tra l'amministrazione regionale  e  i
rappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie. 
    A seguito dell'espletamento delle gare bandite da Invitalia,  per
conto delle aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e  Sassari,
per la conclusione di Accordi Quadro con  piu'  operatori  economici,
l'AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per  un  importo  di  euro
2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso ordini  per  lavori  per  un
importo pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9). 
    L'AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti  per  lavori  pari  a
euro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9).  
    Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo  del  22  maggio  2022  il
legislatore  statale  e'  pero'  intervenuto   sulle   modalita'   di
finanziamento dei progetti con l'art. 1, comma 13, primo periodo, del
decreto-legge  n.  19/2024,  convertito  dalla  legge   n.   56/2024,
prevedendo  che  le  risorse  PNC  assegnate  alle  regioni,  pari  a
complessivi € 1.450 milioni, dalle stesse gia' iscritte in bilancio e
accertate, nonche' impegnate in favore  dei  soggetti  convenzionati,
trovassero copertura all'interno delle risorse stanziate dall'art. 20
della  legge  n.  67/1988  per  la  ristrutturazione   edilizia   del
patrimonio sanitario pubblico, incrementate a tal fine di  soli  euro
39 milioni. 
    La nuova fonte di finanziamento, tuttavia,  non  include  risorse
disponibili per la Regione Sardegna, in quanto quelle  formalmente  a
lei destinate a valere sull'art. 20  della  legge  n.  67/1988,  come
sopra anticipato, non  sono  state  iscritte  nei  saldi  di  finanza
pubblica del bilancio statale, poiche' detta iscrizione era  (ed  e')
subordinata alla stipula di apposito accordo di  programma  ai  sensi
dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992. 
    Conseguentemente, non sono piu' applicabili le modalita' con  cui
il MEF doveva farsi carico del finanziamento degli interventi, di cui
al decreto ministeriale 11 ottobre 2021  (doc.  10),  applicabile  in
virtu' dell'art. 1, comma 6 decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 -  con
meccanismi di anticipazione e, comunque, di erogazione  su  stati  di
avanzamento (doc. 10, articoli 2 e 3 e doc. 13 e 14) - che erano alla
base dell'Accordo sottoscritto  dalla  ricorrente  con  il  Ministero
della Salute (doc.  6)  e  della  programmazione  delle  risorse  del
bilancio  regionale,  in  quanto  e'  venuto  meno   il   presupposto
dell'iscrizione della copertura finanziaria  statale  nei  saldi  del
bilancio dello Stato, attraverso l'individuazione degli  esercizi  di
esigibilita' di cui all'art. 3 del decreto  ministeriale  11  ottobre
2021 (doc. 10). 
    Allo stato, pertanto, nel bilancio  dello  Stato  non  sussistono
risorse che possono essere trasferite alla Regione  Sardegna  per  la
copertura delle spese necessarie al completamento degli interventi di
cui trattasi e nel bilancio regionale non vi e' autonoma copertura. 
    E poiche' l'art. 13, comma  1,  del  Contratto  istituzionale  di
sviluppo del 22 maggio 2022, stabilisce che gli impegni assunti dalle
parti permangono fino alla completa realizzazione del programma degli
interventi previsti (doc. 6) e la Regione ha  impegnato  e  in  parte
anche gia' corrisposto le somme che lo Stato  le  aveva  garantito  e
consentito di  accertare  ed  e'  tenuta  a  rispettare  gli  accordi
sottoscritti con le AOU che, a loro volta, si sono impegnate  con  le
imprese che hanno vinto le procedure di gara promosse  da  Invitalia,
la ricorrente potra' ora rispettare le  tempistiche  concordate  solo
con l'integrale ricorso  a  proprie  risorse,  previo  stravolgimento
della programmazione della spesa regionale e con gravi  ripercussioni
sul bilancio regionale. 
    La ricorrente e' inoltre costretta a portare comunque avanti  gli
interventi rispettando gli obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
nonche' le tempistiche entro le quali devono essere  raggiunti,  come
stabiliti dal decreto ministeriale del 15 luglio  .2021,  perche'  in
caso contrario perdera' definitivamente il diritto a ottenere risorse
statali, parte delle quali gia' anticipate o comunque impegnate. 
    La disposizione impugnata, quindi, viola il principio  di  tutela
del  legittimo  affidamento  e  incide  direttamente   sul   bilancio
regionale e, pertanto, viola l'autonomia  finanziaria  della  Regione
dal momento che, allo  stato,  non  vi  sono  strumenti  che  possano
permettere alla ricorrente di ottenere il rimborso delle risorse  che
ha gia' corrisposto e che dovra' corrispondere per  il  finanziamento
degli interventi. A  seguito  dell'approvazione  della  disposizione,
inoltre, non vige piu' alcun provvedimento o accordo  che  disciplini
modalita' e tempistica di erogazione delle risorse statali, posto che
quelli in base ai quali la ricorrente aveva  programmato  le  proprie
spese  fino  al  2026  non  sono  piu'  applicabili,  difettando   il
presupposto dell'iscrizione delle  risorse  nei  saldi  del  bilancio
statale. 
    Per  quanto  sopra  la  disposizione  in  esame  si  rivela,  con
riferimento alla Regione Sardegna, irragionevole, illogica  e  lesiva
del  legittimo  affidamento  della  ricorrente,  in   ragione   della
contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita
dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che,
pur prevedendo una mera sostituzione della fonte di finanziamento, in
realta' travolge le modalita' e  le  tempistiche  che  disciplinavano
l'erogazione dei fondi PNC. 
    Con  evidente  ridondanza  nella  violazione   della   competenza
regionale  concorrente  in  materia  di   tutela   della   salute   e
dell'autonomia finanziaria della Regione, dal momento che si  risolve
nell'imposizione dell'utilizzo di risorse regionali, per un importo e
per finalita' unilatermente determinati dallo Stato, in un territorio
che ha drammatica necessita' di risorse per far fronte ai  fabbisogni
sanitari dei cittadini, sottraendo molti milioni di risorse regionali
alle finalita' programmate e valutate come prioritarie dalla Regione. 
    Cio' in violazione della competenza regionale in materia  di  cui
agli articoli 117, comma 3, della  Costituzione  e  4  dello  Statuto
sardo che, per le autonomie  che  si  fanno  interamente  carico  con
proprie risorse della spesa sanitaria, e' limitata esclusivamente dai
principi dettati al fine di garantire soglie minime degli standard  e
della spesa necessaria per garantirli, ma non  da  specifiche  misure
che incidono sull'utilizzo delle risorse regionali. 
    L'effetto immediato di «definanziamento» degli interventi in capo
allo Stato e il  permanere  in  capo  alla  Regione  dell'obbligo  di
attuarli  con  risorse  proprie,  infatti,  connota  la  disposizione
impugnata del carattere di illegittima imposizione  dell'utilizzo  di
un ingente ammontare di risorse regionali per specifici interventi in
ambito sanitario unilateralmente individuati dallo Stato a  discapito
di quelli che la Regione dovra' a  sua  volta  definanziare  per  far
fronte alla non programmata spesa. In violazione, inoltre,  dell'art.
119 della  Costituzione  che,  se  come  riconosciuto  dall'intestata
Corte, preclude allo Stato  la  possibilita'  di  istituire  fondi  a
destinazione vincolata nelle materie concorrenti al  di  fuori  delle
ipotesi di  cui  al  quinto  comma  o  di  necessaria  attrazione  in
sussidiarieta', in quanto concretano  un'illegittima  sovrapposizione
di politiche e indirizzi  «centrali»  all'autonomia  di  spesa  della
Regione  Sardegna  (Corte  costituzionale,  sentenza   n.   40/2022),
garantita  dagli  articoli  7  e  8  dello  Statuto  e   119,   della
Costituzione,  a   maggior   ragione   non   consente   l'unilaterale
imposizione qui contestata. 
  II.  Violazione  del  principio   di   leale   collaborazione:   in
particolare violazione degli articoli 5, 117 e 119 della Costituzione
(che fissano il  principio  della  leale  collaborazione  e  tutelano
l'autonomia economico-finanziaria della Regione) e degli articoli 7 e
8  dello  Statuto  (disposizioni,  anche  queste,  che   garantiscono
l'autonomia economico-finanziaria  della  Regione  ricorrente  e  che
impongono  che  il  regime  dei  rapporti  economico-finanziari   sia
improntato al paradigma della leale collaborazione). 
    Ulteriore profilo di illegittimita' dell'art. 1, comma 13,  primo
periodo, del decreto-legge n.  19/2024,  convertito  dalla  legge  n.
56/2024,  consiste  nell'aver  inciso  sul  bilancio  della   Regione
Sardegna e  sulla  programmazione  dell'utilizzo  delle  sue  risorse
unilateralmente, in violazione del principio di leale collaborazione,
atteso che, di fatto, e'  stato  imposto  alla  Regione  Sardegna  di
utilizzare ben 47 milioni per finalita' e con  tempistiche  stabilite
dallo Stato e non prioritarie per i sardi, senza attuare i  necessari
e doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio
consensualistico,   piu'   volte   ribadito   dalla    giurisprudenza
costituzionale. 
    Lo Stato ha proceduto a modificare la fonte di  finanziamento  di
interventi che nella Regione Sardegna sono  in  corso  di  esecuzione
senza una previa e preliminare verifica dello stato di attuazione dei
progetti, degli impegni assunti, delle obbligazioni sorte e, piu'  in
generale, senza un  indispensabile  confronto  con  l'amministrazione
regionale  e  senza  tener   conto   dello   stato   di   avanzamento
procedimentale e di esecuzione delle iniziative in itinere. 
    Non e' stato inoltre previsto alcun coinvolgimento della  Regione
Sardegna al  fine  di  definire  le  modalita'  di  attuazione  della
disposizione, sebbene non direttamente  applicabile  in  ragione  del
fatto che le risorse di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988  erano
destinate ad altri interventi di edilizia sanitaria e  necessitavano,
per il loro utilizzo previa iscrizione nei saldi di  bilancio,  della
sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'art.  5-bis  del
decreto legislativo n. 502/1992, mentre le minori risorse  del  fondo
PNC erano immediatamente accertabili con imputazione agli esercizi di
esigibilita' indicati nella delibera di  riparto  o  assegnazione  ai
sensi dell'art. 15 del decreto-legge  n.  77/2021,  convertito  dalla
legge n. 108/2021 e dal decreto ministeriale 11  ottobre  2021  (doc.
10, art. 3). 
    Tale omissione comporta che per poter concretamente realizzare la
finalita' dichiarata nella disposizione e ottemperare  agli  obblighi
assunti la Regione Sardegna, non  sussistendo  piu'  risorse  statali
immediatamente accertabili,  dovra'  farsi  carico  della  spesa  con
risorse proprie,  in  assenza  di  alcuna  garanzia  di  rimborso  e,
comunque, di modalita'  condivise  circa  l'eventuale  erogazione  di
risorse statali. 
    Non e' stato infatti previsto, a  valle  dell'approvazione  della
disposizione, alcun coinvolgimento della Regione Sardegna al fine  di
definire le modalita' della sua  attuazione,  sebbene  indispensabili
per poter concretamente  realizzare  la  finalita'  dichiarata  nella
disposizione, ovvero finanziare con fondi statali gli  interventi  di
cui trattasi. 
    Si rileva, infine, che la Regione Sardegna, prima di proporre  la
presente  impugnativa,  ha  rappresentato  allo  Stato  gli   effetti
dell'intervento legislativo  posto  in  essere  invitandolo  a  porvi
rimedio ma non ha ricevuto alcun riscontro (doc. 15). 

 
                               P.Q.M. 
 
    La  Regione   Autonoma   della   Sardegna,   come   in   epigrafe
rappresentata   e   difesa,   chiede   che   codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale voglia: 
      accogliere il presente ricorso; 
      per  l'effetto,  dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 2024,
n. 19 «Ulteriori disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)»,  come  convertito  dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, quest'ultima pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O. 
    Si deposita  copia  conforme  all'originale  della  deliberazione
della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.  20/1
del  26  giugno  2024,  recante  deliberazione  dell'impugnazione   e
conferimento dell'incarico defensionale. 
      Roma-Cagliari, 27 giugno 2024 
 
                      Gli avvocati: Sau - Pani