Reg. Ric. n. 24 del 2024 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 31/07/2024 n. 31
Ricorrente:Regione autonoma della Sardegna
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Edilizia e urbanistica – Edilizia sanitaria – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR – Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata disposizione che incide direttamente sul bilancio regionale, poichè non permette alla ricorrente di ottenere il rimborso delle spese già corrisposte e da corrispondere per il finanziamento degli interventi – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di tutela del legittimo affidamento - Previsione irragionevole attesa la contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che travolge le modalità e le tempistiche disciplinanti l’erogazione dei fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari - Imposizione dell’utilizzo di risorse regionali, per un importo e per scopi unilateralmente determinati dallo Stato – Sottrazione di milioni di risorse regionali alle finalità programmate e valutate come prioritarie dalla regione – Illegittima sovrapposizione di politiche e indirizzi centrali all’autonomia di spesa della Regione autonoma Sardegna – Contrasto con la normativa interposta che impone alla medesima regione, dall’anno 2007, di provvedere al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato – Lesione dell’autonomia finanziaria - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute – Violazione delle norme dello Statuto che accordano alla regione una potestà legislativa in materia di igiene e sanità o, se più favorevole, della competenza legislativa concorrente regionale in materia di governo del territorio – Previsione che, imponendo alla Regione autonoma Sardegna l’utilizzo di 47 milioni per finalità e con tempistiche stabilite dallo Stato e non prioritarie per i sardi, non attua i necessari e doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio consensualistico – Lesione del principio di leale collaborazione – Contrasto con l’autonomia economica e finanziaria regionale – Violazione delle competenze statutarie.
Norme impugnate:
decreto-legge del 02/03/2024 Num. 19 Art. 1 Co. 13
legge del 29/04/2024 Num. 56
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 119 Co.
Costituzione Art. 120 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 7 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 8 Co.
legge Art. 1 Co. 836
Testo dell'ricorso
N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 luglio 2024 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° luglio 2024 (della Regione autonoma della Sardegna). Edilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", gia' finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR. - Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ("Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"), convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56, art. 1, comma 13, primo periodo. (GU n. 31 del 31-07-2024) Ricorso per la Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale n. 80002870923), con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, in persona della Presidente Alessandra Todde, rappresentata e difesa, in virtu' di procura in calce al presente atto e giusta delibera di Giunta n. 20/1 del 26 giugno 2024, dall'avv. Sonia Sau (c.f. SAUSNO71P5013354Z); fax: 070/6062418; posta elettronica certificata: ssau@pec.regione.sardegna.it e dall'avv. Mattia Pani (c.f. PNAMTT74P02B354J); fax: 070/6062418; posta elettronica certificata: mapani@pec.regione.sardegna.it, dell'Avvocatura dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, - per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, quest'ultima pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O. Fatto 1. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, prevede: - all'art. 1, comma 1: «E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026»; - all'art. 1, comma 2, la specificazione della tipologia degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e, tra questi, alla lettera e) punto 2, l'intervento denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», per un importo complessivo pari a 1.450 milioni di euro ripartiti per gli anni dal 2021 al 2026; - all'art. 1, comma 6: «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.». 2. Le predette risorse sono state ripartite con il decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 2022 (doc. 1, All. 1), con assegnazione alla Regione Sardegna di euro 47.466.811,13 per gli interventi inseriti nella M6C21.2 «verso un ospedale sicuro e sostenibile». Il predetto decreto - ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 - ha anche consentito l'immediato accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNC da parte delle amministrazioni attuatrici senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante (doc. 1, art. 3). 3. Nelle more, con decreto ministeriale del 15 luglio 2021, si e' proceduto all'individuazione, per ciascun intervento o programma finanziato con il PNC, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali per il mantenimento del finanziamento. Il meccanismo previsto dal PNC impone infatti alle amministrazioni di individuare milestone e target per ogni singolo investimento, ovvero obiettivi iniziali, intermedi e finali dei progetti di cui sono titolari, nonche' le tempistiche entro cui tali obiettivi devono essere raggiunti, con la previsione della revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto delle stesse e di meccanismi premiali (assegnazione di risorse revocate) per le amministrazioni che riportino i migliori dati di impiego delle risorse (doc. 2). 4. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 7 aprile 2022 «Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022», la Regione Sardegna ha approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse di cui sopra e ha disposto che venissero attuati dalla Direzione generale della sanita' previa stipula di apposita convenzione con le aziende ospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari (doc. 4). Con la DGR n. 17/68 del 19 maggio 2022 e' stato quindi approvato il programma operativo per gli interventi di riqualificazione sismica (doc. 5). 5. In data 22 maggio 2022 la Regione Sardegna e il Ministero della salute hanno sottoscritto il «Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)» (CIS), nel quale sono stati inseriti gli interventi di cui sopra e con il quale sono stati definiti gli impegni e gli obblighi delle parti in relazione alla loro realizzazione (doc. 6). In forza di quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna sono state iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate (doc. 8) e, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e' stata quindi stipulata la convenzione tra l'amministrazione regionale e i rappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie. 6. A seguito dell'espletamento delle gare bandite da Invitalia per la conclusione di Accordi Quadro con piu' operatori economici (doc. 9), l'AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per un importo di euro 2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso ordini per lavori per un importo pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9). L'AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti per lavori pari a euro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9). 6. Con l'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, le risorse PNC assegnate alle regioni, pari a complessivi euro 1.450 milioni, dalle stesse gia' iscritte in bilancio e accertate per la quota assegnata, nonche' impegnate in favore dei soggetti convenzionati (doc. 8), sono state poste a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988. E' stato infatti testualmente disposto "Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia' finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per il fine di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui.". 7. La nuova fonte di finanziamento, tuttavia, non include risorse che allo stato possono essere trasferite alla Regione Sardegna, in quanto quelle formalmente a lei destinate a valere sull'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 non sono state iscritte nei saldi di finanza pubblica del bilancio statale, poiche' detta iscrizione era (ed e') subordinata alla stipula di apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992. Conseguentemente, non sono piu' applicabili le modalita' con cui il MEF aveva stabilito l'erogazione - con meccanismi di anticipazione e, comunque, di erogazione su stati di avanzamento (doc. 10, articoli 2 e 3) - sulla cui base la Regione aveva sottoscritto l'Accordo con il Ministero della salute (doc. 6), in quanto le risorse di cui al predetto art. 20 non sono iscritte nei saldi del bilancio dello Stato, che e' il presupposto per poterne disporre mediante l'accertamento. La Regione, tuttavia, dovra' comunque finanziare gli interventi in virtu' dell'art. 13, comma 1, del Contratto istituzionale di sviluppo del 22 maggio 2022, che stabilisce che gli impegni assunti dalle parti permangono fino alla completa realizzazione del programma degli interventi previsti ma senza piu' alcuna garanzia sull'effettivita' del finanziamento statale e, in ogni caso, sulla possibilita' di anticipazioni e rimborsi tempestivi, con evidente incidenza sul proprio bilancio sul quale tale unilaterale modifica non trova evidentemente corrispondenza. In attesa di procedere alla riprogrammazione delle risorse regionali per far fronte autonomamente e secondo la tempistica stabilita con i soggetti attuatori, la Regione si e' vista costretta a chiedere la sospensione della sottoscrizione di ulteriori impegni contrattuali, in attesa di trovare le necessarie coperture (doc. 11). Le disposizioni indicate in epigrafe sono illegittime e gravemente lesive delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna, che ne chiede la declaratoria d'incostituzionalita' per i seguenti motivi di Diritto I. Violazione del principio di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento, ex art. 3 della Costituzione, che ridonda nella violazione della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di igiene e sanita' pubblica, riconosciuta dall'art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) o, se piu' favorevole, dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, di quella in materia di governo del territorio, di cui al medesimo art. 117, terzo comma e nella lesione dell'autonomia finanziaria regionale, garantita dagli articoli 7 e 8 dello Statuto e 119, della Costituzione, anche in considerazione del fatto che i predetti artt. 117 e 119 vanno letti e applicati in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2017), che, dall'anno 2007, pone il finanziamento complessivo del Servizio sanitario sul proprio territorio in capo alla regione Sardegna, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Al fine di accedere alle risorse del PNRR l'Italia ha presentato un piano di riforme individuate come fondamentali per porre rimedio ai danni economici e sociali causati dalla pandemia Covid, che stabilisce come e dove le risorse dovranno essere investite (doc. 12). Al fine di integrare e completare il PNRR lo Stato italiano ha approvato, con il decreto-legge n. 59/2021, convertito dalla legge n. 101/2021, il Piano Nazionale Complementare (PNC), destinato a integrare le risorse per gli interventi gia' previsti nel PNRR e a finanziare ulteriori investimenti che contribuiscono al raggiungimento delle finalita' del PNRR. Il predetto Piano individua trenta interventi, ventiquattro finanziati esclusivamente dal PNC e sei cofinanziati con il PNRR e quindi in esso gia' previsti. Tra i primi e' stato incluso, con un finanziamento di 1.450 milioni di euro, il progetto «verso un ospedale sicuro e sostenibile» (art. 1, comma 2, lettera e) punto 2 e doc. 3, pag. 70), finalizzato a interventi per la sicurezza delle strutture ospedaliere. Le risorse sono state ripartite con il decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 2022 (doc. 1, All. 1), con assegnazione alla Regione Sardegna di euro 47.466.811,13 per gli interventi inseriti nella M6C21.2 «verso un ospedale sicuro e sostenibile». Il predetto decreto - ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 - ha anche consentito l'immediato accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNC da parte delle amministrazioni attuatrici senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante (doc. 1, art. 3). La Regione Sardegna - per la quale l'adeguamento sismico degli ospedali non era prioritario rispetto ad altre piu' necessarie e urgenti misure per migliorare la qualita', l'efficienza e la sicurezza dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e l'assistenza ai pazienti nel proprio territorio - non potendo utilizzare le ingenti risorse messe a disposizione dallo Stato per altri fini, in quanto vincolate a specifici interventi, si e' comunque attivita' per poterle ottenere. Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7 aprile 2022 «Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022» (doc. 4), la Regione Sardegna ha quindi approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse di cui sopra e ha disposto che venissero attuati dalla Direzione generale della sanita', previa stipula di apposita convenzione con le aziende ospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari. Con la DGR n. 17/68 del 19 maggio 2022 ha poi approvato il programma operativo per gli interventi di riqualificazione sismica (doc. 5). In data 22 maggio 2022 la Regione Sardegna e il Ministero della salute hanno sottoscritto il «Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP.IAA.)» (CIS), nel quale sono stati inseriti gli interventi di cui sopra e con il quale sono stati definiti gli impegni e gli obblighi delle parti in relazione alla loro realizzazione (doc. 6). In base all'art. 4, comma 2, lettera h, il Ministero si e' impegnato a rendere disponibili i fondi stanziati necessari per l'attuazione degli interventi. In forza di quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna sono state iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate (doc. 8) e, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e' stata quindi stipulata la convenzione tra l'amministrazione regionale e i rappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie. A seguito dell'espletamento delle gare bandite da Invitalia, per conto delle aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, per la conclusione di Accordi Quadro con piu' operatori economici, l'AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per un importo di euro 2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso ordini per lavori per un importo pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9). L'AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti per lavori pari a euro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9). Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo del 22 maggio 2022 il legislatore statale e' pero' intervenuto sulle modalita' di finanziamento dei progetti con l'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, prevedendo che le risorse PNC assegnate alle regioni, pari a complessivi € 1.450 milioni, dalle stesse gia' iscritte in bilancio e accertate, nonche' impegnate in favore dei soggetti convenzionati, trovassero copertura all'interno delle risorse stanziate dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per la ristrutturazione edilizia del patrimonio sanitario pubblico, incrementate a tal fine di soli euro 39 milioni. La nuova fonte di finanziamento, tuttavia, non include risorse disponibili per la Regione Sardegna, in quanto quelle formalmente a lei destinate a valere sull'art. 20 della legge n. 67/1988, come sopra anticipato, non sono state iscritte nei saldi di finanza pubblica del bilancio statale, poiche' detta iscrizione era (ed e') subordinata alla stipula di apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992. Conseguentemente, non sono piu' applicabili le modalita' con cui il MEF doveva farsi carico del finanziamento degli interventi, di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 2021 (doc. 10), applicabile in virtu' dell'art. 1, comma 6 decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - con meccanismi di anticipazione e, comunque, di erogazione su stati di avanzamento (doc. 10, articoli 2 e 3 e doc. 13 e 14) - che erano alla base dell'Accordo sottoscritto dalla ricorrente con il Ministero della Salute (doc. 6) e della programmazione delle risorse del bilancio regionale, in quanto e' venuto meno il presupposto dell'iscrizione della copertura finanziaria statale nei saldi del bilancio dello Stato, attraverso l'individuazione degli esercizi di esigibilita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 2021 (doc. 10). Allo stato, pertanto, nel bilancio dello Stato non sussistono risorse che possono essere trasferite alla Regione Sardegna per la copertura delle spese necessarie al completamento degli interventi di cui trattasi e nel bilancio regionale non vi e' autonoma copertura. E poiche' l'art. 13, comma 1, del Contratto istituzionale di sviluppo del 22 maggio 2022, stabilisce che gli impegni assunti dalle parti permangono fino alla completa realizzazione del programma degli interventi previsti (doc. 6) e la Regione ha impegnato e in parte anche gia' corrisposto le somme che lo Stato le aveva garantito e consentito di accertare ed e' tenuta a rispettare gli accordi sottoscritti con le AOU che, a loro volta, si sono impegnate con le imprese che hanno vinto le procedure di gara promosse da Invitalia, la ricorrente potra' ora rispettare le tempistiche concordate solo con l'integrale ricorso a proprie risorse, previo stravolgimento della programmazione della spesa regionale e con gravi ripercussioni sul bilancio regionale. La ricorrente e' inoltre costretta a portare comunque avanti gli interventi rispettando gli obiettivi iniziali, intermedi e finali nonche' le tempistiche entro le quali devono essere raggiunti, come stabiliti dal decreto ministeriale del 15 luglio .2021, perche' in caso contrario perdera' definitivamente il diritto a ottenere risorse statali, parte delle quali gia' anticipate o comunque impegnate. La disposizione impugnata, quindi, viola il principio di tutela del legittimo affidamento e incide direttamente sul bilancio regionale e, pertanto, viola l'autonomia finanziaria della Regione dal momento che, allo stato, non vi sono strumenti che possano permettere alla ricorrente di ottenere il rimborso delle risorse che ha gia' corrisposto e che dovra' corrispondere per il finanziamento degli interventi. A seguito dell'approvazione della disposizione, inoltre, non vige piu' alcun provvedimento o accordo che disciplini modalita' e tempistica di erogazione delle risorse statali, posto che quelli in base ai quali la ricorrente aveva programmato le proprie spese fino al 2026 non sono piu' applicabili, difettando il presupposto dell'iscrizione delle risorse nei saldi del bilancio statale. Per quanto sopra la disposizione in esame si rivela, con riferimento alla Regione Sardegna, irragionevole, illogica e lesiva del legittimo affidamento della ricorrente, in ragione della contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che, pur prevedendo una mera sostituzione della fonte di finanziamento, in realta' travolge le modalita' e le tempistiche che disciplinavano l'erogazione dei fondi PNC. Con evidente ridondanza nella violazione della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e dell'autonomia finanziaria della Regione, dal momento che si risolve nell'imposizione dell'utilizzo di risorse regionali, per un importo e per finalita' unilatermente determinati dallo Stato, in un territorio che ha drammatica necessita' di risorse per far fronte ai fabbisogni sanitari dei cittadini, sottraendo molti milioni di risorse regionali alle finalita' programmate e valutate come prioritarie dalla Regione. Cio' in violazione della competenza regionale in materia di cui agli articoli 117, comma 3, della Costituzione e 4 dello Statuto sardo che, per le autonomie che si fanno interamente carico con proprie risorse della spesa sanitaria, e' limitata esclusivamente dai principi dettati al fine di garantire soglie minime degli standard e della spesa necessaria per garantirli, ma non da specifiche misure che incidono sull'utilizzo delle risorse regionali. L'effetto immediato di «definanziamento» degli interventi in capo allo Stato e il permanere in capo alla Regione dell'obbligo di attuarli con risorse proprie, infatti, connota la disposizione impugnata del carattere di illegittima imposizione dell'utilizzo di un ingente ammontare di risorse regionali per specifici interventi in ambito sanitario unilateralmente individuati dallo Stato a discapito di quelli che la Regione dovra' a sua volta definanziare per far fronte alla non programmata spesa. In violazione, inoltre, dell'art. 119 della Costituzione che, se come riconosciuto dall'intestata Corte, preclude allo Stato la possibilita' di istituire fondi a destinazione vincolata nelle materie concorrenti al di fuori delle ipotesi di cui al quinto comma o di necessaria attrazione in sussidiarieta', in quanto concretano un'illegittima sovrapposizione di politiche e indirizzi «centrali» all'autonomia di spesa della Regione Sardegna (Corte costituzionale, sentenza n. 40/2022), garantita dagli articoli 7 e 8 dello Statuto e 119, della Costituzione, a maggior ragione non consente l'unilaterale imposizione qui contestata. II. Violazione del principio di leale collaborazione: in particolare violazione degli articoli 5, 117 e 119 della Costituzione (che fissano il principio della leale collaborazione e tutelano l'autonomia economico-finanziaria della Regione) e degli articoli 7 e 8 dello Statuto (disposizioni, anche queste, che garantiscono l'autonomia economico-finanziaria della Regione ricorrente e che impongono che il regime dei rapporti economico-finanziari sia improntato al paradigma della leale collaborazione). Ulteriore profilo di illegittimita' dell'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, consiste nell'aver inciso sul bilancio della Regione Sardegna e sulla programmazione dell'utilizzo delle sue risorse unilateralmente, in violazione del principio di leale collaborazione, atteso che, di fatto, e' stato imposto alla Regione Sardegna di utilizzare ben 47 milioni per finalita' e con tempistiche stabilite dallo Stato e non prioritarie per i sardi, senza attuare i necessari e doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio consensualistico, piu' volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale. Lo Stato ha proceduto a modificare la fonte di finanziamento di interventi che nella Regione Sardegna sono in corso di esecuzione senza una previa e preliminare verifica dello stato di attuazione dei progetti, degli impegni assunti, delle obbligazioni sorte e, piu' in generale, senza un indispensabile confronto con l'amministrazione regionale e senza tener conto dello stato di avanzamento procedimentale e di esecuzione delle iniziative in itinere. Non e' stato inoltre previsto alcun coinvolgimento della Regione Sardegna al fine di definire le modalita' di attuazione della disposizione, sebbene non direttamente applicabile in ragione del fatto che le risorse di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 erano destinate ad altri interventi di edilizia sanitaria e necessitavano, per il loro utilizzo previa iscrizione nei saldi di bilancio, della sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992, mentre le minori risorse del fondo PNC erano immediatamente accertabili con imputazione agli esercizi di esigibilita' indicati nella delibera di riparto o assegnazione ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 e dal decreto ministeriale 11 ottobre 2021 (doc. 10, art. 3). Tale omissione comporta che per poter concretamente realizzare la finalita' dichiarata nella disposizione e ottemperare agli obblighi assunti la Regione Sardegna, non sussistendo piu' risorse statali immediatamente accertabili, dovra' farsi carico della spesa con risorse proprie, in assenza di alcuna garanzia di rimborso e, comunque, di modalita' condivise circa l'eventuale erogazione di risorse statali. Non e' stato infatti previsto, a valle dell'approvazione della disposizione, alcun coinvolgimento della Regione Sardegna al fine di definire le modalita' della sua attuazione, sebbene indispensabili per poter concretamente realizzare la finalita' dichiarata nella disposizione, ovvero finanziare con fondi statali gli interventi di cui trattasi. Si rileva, infine, che la Regione Sardegna, prima di proporre la presente impugnativa, ha rappresentato allo Stato gli effetti dell'intervento legislativo posto in essere invitandolo a porvi rimedio ma non ha ricevuto alcun riscontro (doc. 15). P.Q.M. La Regione Autonoma della Sardegna, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: accogliere il presente ricorso; per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, quest'ultima pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O. Si deposita copia conforme all'originale della deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/1 del 26 giugno 2024, recante deliberazione dell'impugnazione e conferimento dell'incarico defensionale. Roma-Cagliari, 27 giugno 2024 Gli avvocati: Sau - Pani