Reg. Ric. n. 10 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 05/03/2025 n. 10
Ricorrente:Regione Siciliana
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Previsione che gli interventi di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 – Previsione che, nel caso di interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del dl.lgs. n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico – Previsione che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista – Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II – Previsione che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate – Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'Allegato C, Sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Ricorso della Regione Siciliana – Denunciata disciplina statale che, riservando all’autorità statale ogni competenza in materia di autorizzazione unica o valutazione di impatto, anche per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicare in Sicilia, oblitera la competenza esclusiva della regione ricorrente – Violazione della competenza statutaria in materia di industria e commercio – Disciplina che, in relazione agli impianti su terraferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II dell’Allegato C, di maggior potenza, esclude ogni coinvolgimento della regione, nella fase di autorizzazione e/o di valutazione di impatto ambientale – Lesione dello Statuto che accorda alla regione una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di conservazione di antichità – Previsione che, in relazione agli impianti off–shore ha disconosciuto alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione di impatto, a prescindere dalla potenza dell’impianto – Norma che neppure prevede la previa acquisizione dell’intesa della regione interessata, prima del rilascio dell’autorizzazione unica – Lesione delle competenze statutarie in materia di pesca – Violazione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali – Assorbimento statale delle funzioni amministrative e legislative regionali, senza un interesse pubblico ragionevole e proporzionato e in assenza di un accordo con la regione interessata – Lesione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Lesione del principio di sussidiarietà, dato che la norma non ha riconosciuto alla regione alcuna partecipazione in materia di regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili – Disciplina che, anche qualora impingesse in materie di esclusiva competenza statale, in base al principio di prevalenza, non può consentire l’assoluta obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente – Lesione del principio di leale collaborazione – Previsione che irragionevolmente, nell’autorizzare gli impianti di fonti rinnovabili, accorda ogni potere di valutazione e decisione a livello statale, in aree dove vi è una convergenza di competenze regionali – Assenza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti – Violazione del principio di uguaglianza.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 9 Co. 1
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 9 Co. 2
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190 Art. 9 Co. 13
decreto legislativo del 25/11/2024 Num. 190
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 118 Co. 4
Costituzione Art. 120 Co.
Statuto della Regione Siciliana Art. 14 Co.
Statuto della Regione Siciliana Art. 14 Co.
Statuto della Regione Siciliana Art. 14 Co.
Udienza Pubblica del 21/10/2025 rel. LUCIANI
Testo dell'ricorso
N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 febbraio 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 febbraio 2025 (della Regione Siciliana). Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Previsione che gli interventi di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 - Previsione che, nel caso di interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, salva la facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico - Previsione che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non puo' superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista - Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II - Previsione che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico e' rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate - Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'Allegato C, Sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti legati all'attivita' di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. - Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C). (GU n. 10 del 05-03-2025) Ricorso (ex art. 127, comma 2, Cost.) proposto - giusta deliberazione di Giunta n. 27 del 4 febbraio 2025 - dalla Regione Siciliana (cod. fisc. 80012000826), con sede legale in Palermo piazza Indipendenza n. 1, in persona del suo Presidente pro tempore, On.le Renato Schifani, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura speciale stesa su foglio separato da considerare in calce al presente atto, dagli avv.ti Enrico Pistone Nascone, (c.f.:PSTNRC66E06C342R) posta elettronica certificata: nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it e Nicola Dumas (c.f. DMSNCL78H03A089J) pec: nicola.dumas@pec.it dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana (fax: 091-6254244), elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36 Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato ex lege. Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 13 e relativa tabella C del decreto legislativo del 24 novembre 2024, n. 190 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)» pubblicato nella G.U.R.I. 12 dicembre 2024, n. 291, S.O. come da delibera della Giunta regionale in data 4 febbraio 2025. In G.U.R.I. del 12 dicembre 2024, n. 291 e' stato pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)». Con tale decreto delegato e' stata introdotta la nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili che si pone l'obiettivo di attuare il riordino e semplificazione normativa della materia nonche' di uniformare i regimi amministrativi della materia, in linea con gli obblighi euro-unitari e con le esigenze di accelerazione della transizione energetica. La nuova normativa ha ridotto a tre i regimi amministrativi: attivita' libera che non richiede atti di assenso o dichiarazioni, salvo in presenza di beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42/2004, o in aree naturali protette, ovvero all'interno di siti della Rete Natura 2000 (in tali casi, gli interventi sono soggetti a PAS); procedura abilitativa semplificata (PAS), prevista per i progetti non soggetti a procedimenti di «permitting» e non assoggettati a valutazioni ambientali; autorizzazione unica, richiesta per progetti di maggiori dimensioni. In particolare, il comma 1 dell'art 9 rubricato «Autorizzazione unica» dispone che «Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non puo' superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista». Il comma 2 del precitato art. 9, dispone che, «Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dall'art. 14 del presente decreto: a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I; b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II». Il comma 13 del medesimo art. 9 stabilisce che «Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e' rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate.» Dal tenore della sopra riportata normativa emerge che il legislatore delegato opera una distinzione tra impianti su terra ferma e quelli off-shore; e, mentre per i primi, fermo restando i profili e le competenze sulla valutazione d'impatto disciplinati dal decreto legislativo n. 152/2006, ai fini dell'autorizzazione unica, suddivide analiticamente gli interventi di competenza statale (Sez. II) da quelli di competenza regionale (Sez. I) sulla scorta della potenza, espressa in Megawatt, degli impianti medesimi; per quanto riguarda, invece, la realizzazione di impianti off shore, ex comma 13 del precitato art. 9, disconosce alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione d'impatto. Il Governo regionale ritiene che le previsioni contenute nell'art. 9, comma 1, 2 e 13 del suddetto atto normativo siano illegittime per violazione dello Statuto speciale in tema di potesta' legislativa esclusiva in materia di industria (art. 14, lettera d), in materia di pesca (art. 14, lettera l) ed in materia di tutela paesaggistica e della conservazione delle antichita' (art. 14, lettera n); nonche' dell'art. 117, comma 3 della Costituzione (competenza legislativa concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), dell'art. 118, comma 4 della Costituzione (principio di sussidiarieta'), dell'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) e dell'art. 120 della Costituzione (principio di leale collaborazione). Le suddette disposizioni appaiono censurabili nella parte in cui escludono qualsiasi competenza, intervento o partecipazione della Regione Siciliana nel procedimento autorizzatorio e di valutazione d'impatto ambientale per gli impianti off-shore ed anche nella parte i cui affidano ogni competenza amministrativa sull'autorizzazione unica e sulla valutazione d'impatto ambientale allo Stato, limitandosi a prevedere l'intesa con la regione interessata prima del rilascio del titolo - quanto agli impianti di cui all'allegato C Sezione II del decreto legislativo n. 190/2024. Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione per i seguenti Motivi 1. Illegittimita' dell'art. 9, commi I, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera d) dello Statuto speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31 gennaio 2001, n. 2). Come gia' accennato in premessa, in relazione agli impianti su terra ferma di maggiore potenza e, pertanto, rientranti nel novero di quelli elencati nell'allegato C sezione II del decreto legislativo n. 190/2024, la novella in parola (art. 9, comma 2, lettera b) affida alla competenza statuale ogni attivita' amministrativa sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica che delle valutazioni d'impatto ambientale, prevedendosi soltanto che, il «provvedimento autorizzatorio unico ... e' rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate» (cosi', art. 9, comma 13, primo periodo). Attesa la sopra descritta disciplina, deve osservarsi che il rubricato Statuto speciale, annovera fra le materie rientranti nell'ambito della potesta' legislativa esclusiva della Regione Siciliana - fra le altre - quella della industria e commercio (art. 14, lettera d). Premesso che l'attivita' industriale e' quella preordinata, tra l'altro, alla produzione di beni e considerato che non puo' revocarsi in dubbio che l'energia sia un bene (art. 814 c.c.), deve trarsi la necessaria conseguenza che anche la produzione di energia elettrica deve qualificarsi attivita' industriale e, pertanto, affidata alla competenza esclusiva della Regione Siciliana, ai sensi del piu' volte citato art. 14, lettera d) dello Statuto speciale. Conseguentemente, l'evenienza che la disciplina statale in questa sede contestata abbia riservato all'autorita' statale ogni competenza in materia di autorizzazione unica e valutazione di impatto, anche per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicare in Sicilia, del tutto obliterando la competenza esclusiva della regione esponente, inficia la legittimita' dell'impugnata norma. Sul punto e' appena il caso di evidenziare che l'acclarata illegittimita' non puo' dirsi esclusa dalla evenienza che la censurata norma prevede che il rilascio dell'autorizzazione debba avvenire previa intesa con la regione interessata. Com'e' di tutta evidenza, infatti, l'intesa interviene a valle dell'attivita' amministrativa preordinata alla formazione del titolo amministrativo autorizzatorio e delle sottostanti valutazioni d'impatto ambientale ed estromette la regione dall'esercizio di potesta' valutativa e di amministrazione attiva sul merito del progetto, in palese violazione della prescrizione statutaria, avente rango costituzionale. 2. Illegittimita' dell'art. 9, commi I, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera n) dello Statuto speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31 gennaio 2001, n. 2). L'art. 14, lettera n) dello Statuto siciliano include nella potesta' legislativa esclusiva della regione le materie della tutela del paesaggio e la conservazione delle antichita'. Coerentemente a siffatta disposizione statutaria, l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichita' e belle arti), dispone che «L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichita', opere artistiche e musei, nonche' di tutela del paesaggio». Sul punto non e' ultroneo evidenziare che proprio gli impianti di produzione di maggior potenza (si ponga mente, ad esempio, alle pale eoliche ma anche agli impianti fotovoltaici), realizzano una inevitabile trasfigurazione del paesaggio e della percezione dei valori ad esso associati; trasformazioni, percepibili anche a grande distanza, in danno di una risorsa fondamentale qual e' il «paesaggio tradizionale» su cui la Sicilia ha fondato la propria identita', con risvolti economici rilevanti. Non deve inoltre omettersi di considerare che, gli insediamenti industriale in esame possono incidere in modo significativo sui siti archeologici di cui e' ricca la Sicilia, compromettendone l'integrita', la salvaguardia e la promozione affidate alla competenza esclusiva della regione; tuttavia, anche siffatta sfera di attribuzione (esclusiva), risulta obliterata dall'impugnata prescrizione legislativa. Alla luce di quanto precede, l'impugnata disciplina che - come descritto nel primo motivo di ricorso - in relazione agli impianti su terra ferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II dell'allegato C e quindi e di maggiore potenza, esclude ogni coinvolgimento della regione nella fase autorizzatoria e/o di valutazione di impatto ambientale, si rivela illegittima costituzionalmente. Anche in riferimento al presente motivo, le sollevate doglianza non possono essere seriamente contestate sulla scorta della previsione normativa secondo la quale, prima del rilascio del titolo amministrativo, deve essere acquisita l'intesa con la regione interessata. Sul punto, in ossequio al principio di sinteticita', si rinvia a quanto gia' dedotto sub motivo n. 1. 3. Illegittimita' dell'art. 9, comma I, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera l) dello Statuto speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31 gennaio 2001, n. 2). Come gia' evidenziato nelle premesse, in relazione agli impianti off-shore il legislatore delegato ha ritenuto di disconosce alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione d'impatto a prescindere dalla potenza dell'impianto e senza neppure prevedere la previa acquisizione dell'intesa della regione interessata, prima del rilascio dell'autorizzazione unica. Pur ammettendo che, per gli impianti in mare aperto, l'autorita' statale debba essere titolare del potere di autorizzazione, tuttavia tale circostanza non puo' giustificare la totale obliterazione della esponente regione in seno al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica ed in quello della prodromica valutazione d'impatto, per i progetti di impianti da realizzare nei mari che contornano la Sicilia. Ed invero, gli impianti off-shore non solo impattano significativamente sul paesaggio e, eventualmente, anche su siti archeologici marini, rendendo rilevanti anche in siffatta ipotesi le censure e le considerazioni svolte nel motivo sub 2); ma siffatti impianti hanno anche un (risaputo) notevole impatto sulla pesca. In tal senso non e' senza significato che la stessa norma impugnata preveda che «nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti legati all'attivita' di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» (cfr. art. 9, comma 13, terzo periodo). A fronte di quanto precede deve osservarsi che l'art. 14, lettera l) dello Statuto speciale, in rubrica, espressamente assegna alla potesta' legislativa esclusiva della Regione Siciliana anche la materia della pesca. Pertanto, la norma impugnata si appalesa ictu oculi illegittima nella parte in cui esclude la Regione Siciliana da ogni coinvolgimento amministrativo in tali fattispecie. In ragione di quanto precede, la norma avrebbe dovuto prevedere il necessario intervento della Regione Siciliana in merito al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica e in ordine alla valutazione di compatibilita' ambientale, finalizzato anche a garantire adeguati livelli di tutela ed eventuali correlate forme di compensazione in favore del settore della pesca. Resta, pertanto, dimostrata la fondatezza del rubricato vizio. 4. Illegittimita' dell'art. 9, comma I, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili», per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, competenza legislativa concorrente della regione in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, principio di sussidiarita'; dell'art. 120, comma 2, Cost., principio di leale collaborazione e dell'art. 3 Cost., principio di eguaglianza. 4.1 Se e' indubbio che la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, sia oggi tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, con riferimento, invece, alla distinta materia della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», essa e' assegnata alla potesta' legislativa concorrente fra Stato e regioni, in cui lo Stato determina i principi fondamentali, mentre alle regioni spetta la potesta' legislativa ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Con riferimento, invece, alla potesta' regolamentare e' rilevante notare come ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione essa spetti allo Stato solo riguardo alla tutela dei beni culturali e alle regioni in qualsiasi altra materia, tra cui la valorizzazione. Stato, regioni e altri enti presenti sul territorio sono collegialmente coinvolti nell'assicurare la valorizzazione dei beni culturali e ambientali cooperano perseguendo il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attivita' relative alla loro valorizzazione. Dunque, il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente se, da un lato, legittima lo Stato a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro, non puo' esautorare del tutto la competenza concorrente delle regioni che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio. Le normative susseguitesi nel tempo hanno avuto come comune denominatore una chiara ed univoca convergenza su tematiche ineludibili e strettamente connesse con gli impianti legati alla fonti rinnovabili: corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, con un'attenta analisi su impatti visivi, nonche' ricadute su flora e fauna. La tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica, storico-culturale, di biodiversita', di particolari produzioni agroalimentari, rappresenta un interesse costituzionale potenzialmente confliggente, essendo evidente che l'installazione degli impianti - con particolare riferimento a quelli eolici puo' alterare l'assetto territoriale. Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetti, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009 e n. 367 del 2007), tenendo pero' conto, nel caso degli enti territoriali dotati di autonomia particolare, di quanto previsto dagli statuti speciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007). In sostanza, se da un lato la disciplina della valutazione d'impatto ambientale (V1A) e della valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la giurisprudenza costituzionale, deve essere uniformemente osservata sul territorio nazionale e per questa ragione deve essere riservato alla competenza legislativa statale il potere di fissare i livelli uniformi di tutela, e' pur vero che alle regioni rimane la facolta' di regolare interessi funzionalmente connessi con quelli propriamente ambientali. Sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato che la tutela dell'ambiente non si configura come materia in senso stretto, bensi' come valore avente natura trasversale, la cui protezione presuppone la coesistenza di competenze statali e regionali. (Corte costituzionale n. 106/2020). 4.2 La riforma costituzionale del 2001, ha incluso la materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» tra quelle rientranti nell'ambito della competenza concorrente ed il novellato art. 117 della Costituzione ha altresi' attribuito alle regioni la potesta' regolamentare in tutte le materie, ad esclusione di quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quindi «virtualmente» estesa anche al settore energetico. Nell'assetto dei rapporti tra Stato e regioni proprio la Corte costituzionale ha assunto un ruolo centrale e per molti versi chiarificatore. La continua mediazione tra i diversi interessi condotta dal giudice delle leggi in materia di energia assume cosi' una particolare attenzione, in quanto i principi enucleati nella giurisprudenza costituzionale rappresentano l'unico strumento di soluzione per le problematiche legate al Governo dell'energia, tra centralismo e decentralizzazione. Con la sentenza n. 303/2003, la Corte costituzionale, in relazione al Governo dell'energia, ha previsto l'attribuzione delle funzioni amministrative in via eccezionale al fine di assicurarne l'esercizio unitario ad un livello di Governo diverso da quello locale, legittimando l'attrazione statale anche della corrispondente potesta' legislativa. Tuttavia, l'avocazione delle funzioni amministrative (e conseguentemente legislative) relativamente al Governo dell'energia da parte dello Stato non e' stata condotta senza considerare il riparto operato dall'art. 117 della Costituzione in cui tale materia risulta pur sempre inclusa nell'alveo della competenza concorrente. Nella stessa pronuncia invero la Corte ha effettuato un'importante quanto dovuta precisazione, consistente nel ritenere legittimo l'assorbimento statale delle funzioni ex art. 118 della Costituzione, nonche' dei corrispondenti poteri di legislativi, solo ove venga osservato un duplice ordine di condizioni consistenti nella sussistenza di un interesse pubblico proporzionato e non irragionevole, come pure nel raggiungimento di un accordo con la regione interessata (condizione del tutto disattesa per gli impianti off-shore). 4.3 Non riconoscere alla regione alcuna partecipazione in materia di regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili, costituisce diretta violazione del principio di sussidiarieta' ex art. 118, quarto comma, della Costituzione, da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018) che opera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale). La modifica costituzionale operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) ha radicalmente mutato i criteri di distribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative, a livello sia regionale che locale. E' stato anzitutto abbandonato il principio del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative delle regioni, sostituito dal criterio della sussidiarieta' (verticale), tant'e' che l'art. 118, primo comma, Cost. dispone che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. Prevedere una partecipazione regionale, soprattutto in materia di off-shore - ove e' del tutto preclusa - non comporterebbe una modifica della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia, ma conformerebbe la disciplina della materia ai dettami posti dai principi di sussidiarieta', di differenziazione e di adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative. 4.4 Si ritiene, altresi', violato l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, per lesione del principio di leale collaborazione nella sua ampia accezione costituzionale di idoneita' a perseguire il giusto contemperamento delle finalita' perseguite dallo Stato e dalle regioni. Invero, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la disciplina impugnata, impingendo in materie di competenza esclusiva statale quali la tutela ambientale e dell'ecosistema, possa - per il c.d. principio di prevalenza - essere attratta alla sfera di attribuzioni statale cio' non puo' consentire la assoluta obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente. Come ha infatti precisato Codesta Ecc.ma Corte (sent. 15 febbraio 2024 n. 16), il principio di prevalenza deve essere contemperato da quello della leale collaborazione e «si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di Governo statale e regionale» (sent. n. 213/2006; n. 81/2007). Applicando i riferiti principi, elaborati per regolare il riparto di competenze statali e regionali, anche alla materia afferente la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al censurato decreto legislativo n. 190/2024, si rivela del tutto ingiustificato e, pertanto, illegittimo, il mancato coinvolgimento della Regione Siciliana sia nel procedimento volto alla valutazione d'impatto ambientale che in quello di rilascio dell'autorizzazione unica, nonostante la illustrata incidenza di siffatti progetti su materie riservate, dallo Statuto speciale, alla competenza esclusiva della ricorrente regione. 4.5 Infine, un ulteriore indubbio profilo di illegittimita' costituzionale della norma, oggetto della presente censura, e' dato dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione, e del principio di eguaglianza da esso sancito. Sotto tale aspetto, appare oltremodo irragionevole la scelta del legislatore di poter autorizzare impianti di fonti rinnovabili - attribuendo ogni potere valutativo e decisorio a livello statale - in delle aree sulle quali vi e' una significativa convergenza di competenze regionali, determinando la mancanza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti. Di contro, un'integrazione delle competenze, attraverso un apporto regionale, concreto e fattivo, nel procedimento statale, garantirebbe un approccio piu' attento alle molteplici interferenze tra settori differenti e scongiurerebbe l'insorgere di contenziosi che, con tutta probabilita', potranno instaurarsi escludendo ogni competenza regionale in materia. P.Q.M. Per quanto sopra dedotto e ritenuto e con riserva di successive eventuali deduzioni, il Presidente della Regione Siciliana, come in epigrafe rappresentato e difeso conclude; Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili» per violazione dell'art. 14, lettera d), lettera l) e lettera n) dello Statuto speciale della Regione Siciliana, nonche' dell'art. 117, comma 3 della Costituzione (competenza legislativa concorrente) e per violazione dei principi di sussidiarieta', leale collaborazione ed uguaglianza ex articoli 118, 120 e 3 della Costituzione. Con riserva di integrazione e controdeduzioni. Si allega copia conforme all'originale della deliberazione di Giunta n. 27 del 4 febbraio 2025. Gli Avvocati: Dumas - Pistone Nascone