Reg. Ric. n. 10 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 05/03/2025 n. 10

Ricorrente:Regione Siciliana

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Previsione che gli interventi di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 – Previsione che, nel caso di interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del dl.lgs. n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico – Previsione che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista – Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II – Previsione che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate – Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'Allegato C, Sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Ricorso della Regione Siciliana – Denunciata disciplina statale che, riservando all’autorità statale ogni competenza in materia di autorizzazione unica o valutazione di impatto, anche per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicare in Sicilia, oblitera la competenza esclusiva della regione ricorrente – Violazione della competenza statutaria in materia di industria e commercio – Disciplina che, in relazione agli impianti su terraferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II dell’Allegato C, di maggior potenza, esclude ogni coinvolgimento della regione, nella fase di autorizzazione e/o di valutazione di impatto ambientale – Lesione dello Statuto che accorda alla regione una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di conservazione di antichità – Previsione che, in relazione agli impianti off–shore ha disconosciuto alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione di impatto, a prescindere dalla potenza dell’impianto – Norma che neppure prevede la previa acquisizione dell’intesa della regione interessata, prima del rilascio dell’autorizzazione unica – Lesione delle competenze statutarie in materia di pesca – Violazione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali – Assorbimento statale delle funzioni amministrative e legislative regionali, senza un interesse pubblico ragionevole e proporzionato e in assenza di un accordo con la regione interessata – Lesione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Lesione del principio di sussidiarietà, dato che la norma non ha riconosciuto alla regione alcuna partecipazione in materia di regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili – Disciplina che, anche qualora impingesse in materie di esclusiva competenza statale, in base al principio di prevalenza, non può consentire l’assoluta obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente – Lesione del principio di leale collaborazione – Previsione che irragionevolmente, nell’autorizzare gli impianti di fonti rinnovabili, accorda ogni potere di valutazione e decisione a livello statale, in aree dove vi è una convergenza di competenze regionali – Assenza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti – Violazione del principio di uguaglianza.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 9  Co. 1

decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 9  Co. 2

decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190  Art. 9  Co. 13

decreto legislativo  del 25/11/2024  Num. 190



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 118   Co.

Costituzione  Art. 120   Co.  

Statuto della Regione Siciliana  Art. 14   Co.  

Statuto della Regione Siciliana  Art. 14   Co.  

Statuto della Regione Siciliana  Art. 14   Co.  



Udienza Pubblica del 21/10/2025 rel. LUCIANI


Testo dell'ricorso

                        N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 febbraio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 febbraio 2025 (della Regione Siciliana). 
 
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -  Disciplina  dei
  regimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia  da  fonti
  rinnovabili - Autorizzazione unica - Previsione che gli  interventi
  di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono  soggetti  al
  procedimento autorizzatorio  unico,  comprensivo,  ove  occorrenti,
  delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III  della  Parte  II
  del d.lgs. n. 152 del 2006 - Previsione che, nel caso di interventi
  di cui all'Allegato C,  Sezione  I,  sottoposti  a  valutazione  di
  impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome  di
  Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del
  2006, salva la facolta', per le stesse regioni e province autonome,
  di optare per il procedimento  autorizzatorio  unico  -  Previsione
  che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I,
  il termine per la conclusione  del  procedimento  di  cui  all'art.
  27-bis non puo' superare i due anni  dal  suo  avvio  o  dall'avvio
  della  verifica  di  assoggettabilita'  a  valutazione  di  impatto
  ambientale  (VIA),  ove  prevista  -  Previsione  che  il  soggetto
  proponente presenta, mediante  lo  Sportello  unico  delle  energie
  rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione
  unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato
  dalla regione medesima, per la realizzazione  degli  interventi  di
  cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente  e
  della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di
  competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II  -  Previsione
  che, ad eccezione degli interventi relativi a  impianti  off-shore,
  nel caso degli interventi di cui all'Allegato  C,  Sezione  II,  il
  provvedimento autorizzatorio unico e' rilasciato previa intesa  con
  la regione o le regioni interessate  -  Previsione  che,  nel  caso
  degli interventi relativi a impianti off-shore di cui  all'Allegato
  C, Sezione II, lettere t) e  v),  si  esprimono  nell'ambito  della
  conferenza per  il  rilascio  dell'autorizzazione  unica  anche  il
  Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  nonche',  per  gli
  aspetti legati  all'attivita'  di  pesca  marittima,  il  Ministero
  dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi
  amministrativi per la produzione di energia da  fonti  rinnovabili,
  in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della
  legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 9, commi 1, 2 e 13,  e  relativo
  Allegato C). 


(GU n. 10 del 05-03-2025)

    Ricorso  (ex  art.  127,  comma  2,  Cost.)  proposto  -   giusta
deliberazione di Giunta n. 27 del 4 febbraio  2025  -  dalla  Regione
Siciliana (cod. fisc. 80012000826), con sede legale in Palermo piazza
Indipendenza n. 1, in persona del suo Presidente pro  tempore,  On.le
Renato Schifani,  rappresentato  e  difeso,  sia  congiuntamente  che
disgiuntamente, giusta procura speciale stesa su foglio  separato  da
considerare in calce al presente atto, dagli  avv.ti  Enrico  Pistone
Nascone,  (c.f.:PSTNRC66E06C342R)  posta   elettronica   certificata:
nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it e Nicola  Dumas  (c.f.
DMSNCL78H03A089J) pec: nicola.dumas@pec.it dell'Ufficio legislativo e
legale della Presidenza della Regione Siciliana  (fax:  091-6254244),
elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio  della  Regione
Siciliana in Roma, via Marghera n. 36 
 
                               Contro 
 
    il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona   del
Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,  rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via
dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato ex lege. 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 9,
commi 1, 2 e 13 e relativa tabella C del decreto legislativo  del  24
novembre 2024, n. 190 «Disciplina dei regimi  amministrativi  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili, in  attuazione  dell'art.
26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n.  118.
(24G00205)» pubblicato nella G.U.R.I. 12 dicembre 2024, n. 291,  S.O.
come da delibera della Giunta regionale in data 4 febbraio 2025. 
    In G.U.R.I. del 12 dicembre 2024, n. 291 e' stato  pubblicato  il
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei
regimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5,  lettera  b)  e
d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)». 
    Con tale decreto delegato e' stata introdotta la nuova disciplina
dei regimi amministrativi per  la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili  che  si  pone  l'obiettivo  di  attuare  il  riordino  e
semplificazione normativa  della  materia  nonche'  di  uniformare  i
regimi amministrativi  della  materia,  in  linea  con  gli  obblighi
euro-unitari e con le esigenze  di  accelerazione  della  transizione
energetica. 
    La nuova normativa ha ridotto  a  tre  i  regimi  amministrativi:
attivita' libera che non richiede atti di  assenso  o  dichiarazioni,
salvo in presenza di beni oggetto di tutela ai sensi della  Parte  II
del decreto legislativo n. 42/2004,  o  in  aree  naturali  protette,
ovvero all'interno di siti della Rete Natura 2000 (in tali casi,  gli
interventi sono soggetti a PAS); procedura  abilitativa  semplificata
(PAS), prevista  per  i  progetti  non  soggetti  a  procedimenti  di
«permitting»   e   non   assoggettati   a   valutazioni   ambientali;
autorizzazione unica, richiesta per progetti di maggiori dimensioni. 
    In particolare, il comma 1 dell'art 9  rubricato  «Autorizzazione
unica» dispone che «Fermo restando quanto previsto all'art. 1,  comma
1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono
soggetti al procedimento autorizzatorio  unico  di  cui  al  presente
articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle  valutazioni  ambientali
di cui al titolo III della parte seconda del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di  cui  all'allegato  C,
sezione  I,  sottoposti  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di
competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,  si
applica l'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,  salva
la facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per
il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo.  In
relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il  termine  per
la conclusione del procedimento  di  cui  all'art.  27-bis  non  puo'
superare i due anni dal suo avvio  o  dall'avvio  della  verifica  di
assoggettabilita' a valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  ove
prevista». 
    Il comma 2 del  precitato  art.  9,  dispone  che,  «Il  soggetto
proponente  presenta,  mediante  la  piattaforma  SUER,  istanza   di
autorizzazione unica, redatta secondo il modello  adottato  ai  sensi
dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, come modificato dall'art. 14 del presente decreto: 
        a)  alla  regione  territorialmente  competente,  o  all'ente
delegato  dalla  regione  medesima,  per   la   realizzazione   degli
interventi di cui all'allegato C, sezione I; 
        b) al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica
per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C,  sezione
II». 
    Il comma 13 del medesimo art. 9 stabilisce che  «Fatta  eccezione
per gli interventi relativi a  impianti  off-shore,  nel  caso  degli
interventi di  cui  all'allegato  C,  sezione  II,  il  provvedimento
autorizzatorio unico di cui al presente articolo e' rilasciato previa
intesa con la regione o le regioni interessate.» 
    Dal  tenore  della  sopra  riportata  normativa  emerge  che   il
legislatore delegato opera una  distinzione  tra  impianti  su  terra
ferma e quelli off-shore; e, mentre per i  primi,  fermo  restando  i
profili e le competenze sulla valutazione d'impatto disciplinati  dal
decreto legislativo n. 152/2006, ai fini  dell'autorizzazione  unica,
suddivide analiticamente gli interventi di competenza  statale  (Sez.
II) da quelli di competenza regionale (Sez.  I)  sulla  scorta  della
potenza, espressa in Megawatt, degli impianti  medesimi;  per  quanto
riguarda, invece, la realizzazione di impianti off shore, ex comma 13
del precitato art. 9, disconosce alle regioni  qualsiasi  potere  e/o
competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione
d'impatto. 
    Il  Governo  regionale  ritiene  che  le   previsioni   contenute
nell'art. 9, comma 1, 2  e  13  del  suddetto  atto  normativo  siano
illegittime per violazione dello Statuto speciale in tema di potesta'
legislativa esclusiva in materia di industria (art. 14,  lettera  d),
in materia di pesca (art. 14, lettera l)  ed  in  materia  di  tutela
paesaggistica  e  della  conservazione  delle  antichita'  (art.  14,
lettera  n);  nonche'  dell'art.  117,  comma  3  della  Costituzione
(competenza legislativa concorrente in materia di «valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e «produzione, trasporto e  distribuzione
nazionale dell'energia»), dell'art. 118, comma 4  della  Costituzione
(principio  di  sussidiarieta'),  dell'art.  3   della   Costituzione
(principio  di  eguaglianza)  e  dell'art.  120  della   Costituzione
(principio di leale collaborazione). 
    Le suddette disposizioni appaiono censurabili nella parte in  cui
escludono qualsiasi competenza,  intervento  o  partecipazione  della
Regione Siciliana nel procedimento autorizzatorio  e  di  valutazione
d'impatto ambientale per gli impianti off-shore ed anche nella  parte
i cui affidano  ogni  competenza  amministrativa  sull'autorizzazione
unica  e  sulla  valutazione   d'impatto   ambientale   allo   Stato,
limitandosi a prevedere l'intesa con la regione interessata prima del
rilascio del titolo - quanto agli  impianti  di  cui  all'allegato  C
Sezione II del decreto legislativo n. 190/2024. 
    Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' dell'art. 9, commi I, II e XIII e relativa  tabella
C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei
regimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera d)  dello  Statuto
speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato  dalle  leggi
costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile  1989,  n.  3  e  31
gennaio 2001, n. 2). 
    Come gia' accennato in premessa, in relazione  agli  impianti  su
terra ferma di maggiore potenza e, pertanto, rientranti nel novero di
quelli elencati nell'allegato C sezione II del decreto legislativo n.
190/2024, la novella in parola (art. 9, comma 2,  lettera  b)  affida
alla competenza statuale ogni attivita' amministrativa  sia  ai  fini
del  rilascio  dell'autorizzazione  unica   che   delle   valutazioni
d'impatto ambientale, prevedendosi soltanto  che,  il  «provvedimento
autorizzatorio unico ... e' rilasciato previa intesa con la regione o
le regioni interessate» (cosi', art. 9, comma 13, primo periodo). 
    Attesa la sopra descritta  disciplina,  deve  osservarsi  che  il
rubricato  Statuto  speciale,  annovera  fra  le  materie  rientranti
nell'ambito  della  potesta'  legislativa  esclusiva  della   Regione
Siciliana - fra le altre - quella della industria e  commercio  (art.
14, lettera d). 
    Premesso che l'attivita' industriale e' quella  preordinata,  tra
l'altro, alla produzione di beni e considerato che non puo' revocarsi
in dubbio che l'energia sia un bene (art. 814 c.c.), deve  trarsi  la
necessaria conseguenza che anche la produzione di  energia  elettrica
deve qualificarsi attivita' industriale e,  pertanto,  affidata  alla
competenza esclusiva della Regione Siciliana, ai sensi del piu' volte
citato art. 14, lettera d) dello Statuto speciale. 
    Conseguentemente, l'evenienza che la disciplina statale in questa
sede contestata abbia riservato all'autorita' statale ogni competenza
in materia di autorizzazione unica e valutazione  di  impatto,  anche
per gli impianti di produzione di energia  da  fonte  rinnovabile  da
ubicare in Sicilia, del tutto  obliterando  la  competenza  esclusiva
della  regione  esponente,  inficia  la  legittimita'  dell'impugnata
norma. 
    Sul punto e'  appena  il  caso  di  evidenziare  che  l'acclarata
illegittimita'  non  puo'  dirsi  esclusa  dalla  evenienza  che   la
censurata norma prevede che  il  rilascio  dell'autorizzazione  debba
avvenire previa intesa con la regione interessata.  Com'e'  di  tutta
evidenza,  infatti,  l'intesa  interviene  a   valle   dell'attivita'
amministrativa preordinata alla formazione del titolo  amministrativo
autorizzatorio e delle sottostanti valutazioni  d'impatto  ambientale
ed estromette la regione dall'esercizio di potesta' valutativa  e  di
amministrazione attiva sul merito del progetto, in palese  violazione
della prescrizione statutaria, avente rango costituzionale. 
2. Illegittimita' dell'art. 9, commi I, II e XIII e relativa  tabella
C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei
regimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera n)  dello  Statuto
speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato  dalle  leggi
costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile  1989,  n.  3  e  31
gennaio 2001, n. 2). 
    L'art. 14, lettera  n)  dello  Statuto  siciliano  include  nella
potesta' legislativa esclusiva della regione le materie della  tutela
del paesaggio e la conservazione delle antichita'. 
    Coerentemente a siffatta disposizione statutaria,  l'art.  1  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  637/1975  (Norme  di
attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela
del  paesaggio  e  di  antichita'  e   belle   arti),   dispone   che
«L'amministrazione regionale esercita nel  territorio  della  regione
tutte le attribuzioni delle amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato in materia  di  antichita',  opere  artistiche  e  musei,
nonche' di tutela del paesaggio». 
    Sul punto non e' ultroneo evidenziare che proprio gli impianti di
produzione di maggior potenza (si ponga mente, ad esempio, alle  pale
eoliche  ma  anche  agli  impianti  fotovoltaici),   realizzano   una
inevitabile trasfigurazione del  paesaggio  e  della  percezione  dei
valori ad esso associati; trasformazioni, percepibili anche a  grande
distanza, in danno di una risorsa fondamentale qual e' il  «paesaggio
tradizionale» su cui la Sicilia ha fondato la propria identita',  con
risvolti economici rilevanti. 
    Non deve inoltre omettersi di considerare che,  gli  insediamenti
industriale in esame possono incidere in modo significativo sui  siti
archeologici  di  cui   e'   ricca   la   Sicilia,   compromettendone
l'integrita',  la  salvaguardia  e  la   promozione   affidate   alla
competenza esclusiva della regione; tuttavia, anche siffatta sfera di
attribuzione   (esclusiva),   risulta    obliterata    dall'impugnata
prescrizione legislativa. 
    Alla luce di quanto precede, l'impugnata disciplina  che  -  come
descritto nel primo motivo di ricorso - in relazione agli impianti su
terra  ferma  rientranti  tra  quelli  di   cui   alla   Sezione   II
dell'allegato  C  e  quindi  e  di  maggiore  potenza,  esclude  ogni
coinvolgimento  della  regione  nella  fase  autorizzatoria  e/o   di
valutazione   di   impatto   ambientale,   si   rivela    illegittima
costituzionalmente. 
    Anche in riferimento al presente motivo, le  sollevate  doglianza
non  possono  essere  seriamente  contestate   sulla   scorta   della
previsione normativa secondo la quale, prima del rilascio del  titolo
amministrativo,  deve  essere  acquisita  l'intesa  con  la   regione
interessata. Sul punto, in ossequio al principio di sinteticita',  si
rinvia a quanto gia' dedotto sub motivo n. 1. 
3. Illegittimita' dell'art. 9, comma I, II e XIII e relativa  tabella
C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei
regimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera l)  dello  Statuto
speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato  dalle  leggi
costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile  1989,  n.  3  e  31
gennaio 2001, n. 2). 
    Come gia' evidenziato nelle premesse, in relazione agli  impianti
off-shore il legislatore delegato  ha  ritenuto  di  disconosce  alle
regioni qualsiasi potere e/o competenza  in  ordine  sia  al  momento
autorizzatorio che  di  valutazione  d'impatto  a  prescindere  dalla
potenza  dell'impianto  e   senza   neppure   prevedere   la   previa
acquisizione  dell'intesa  della  regione  interessata,   prima   del
rilascio dell'autorizzazione unica. 
    Pur ammettendo che, per gli impianti in mare aperto,  l'autorita'
statale debba essere titolare del potere di autorizzazione,  tuttavia
tale circostanza non puo' giustificare la totale obliterazione  della
esponente  regione  in  seno  al  procedimento  volto   al   rilascio
dell'autorizzazione unica ed in quello della  prodromica  valutazione
d'impatto, per i progetti di impianti  da  realizzare  nei  mari  che
contornano la Sicilia. 
    Ed  invero,   gli   impianti   off-shore   non   solo   impattano
significativamente sul paesaggio  e,  eventualmente,  anche  su  siti
archeologici marini, rendendo rilevanti anche in siffatta ipotesi  le
censure e le considerazioni svolte nel motivo  sub  2);  ma  siffatti
impianti hanno anche un (risaputo) notevole impatto sulla pesca. 
    In tal senso  non  e'  senza  significato  che  la  stessa  norma
impugnata preveda che «nel caso degli interventi relativi a  impianti
off-shore di cui all'allegato C, sezione II,  lettere  t)  e  v),  si
esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al  comma  9
anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche',  per
gli aspetti legati all'attivita' di  pesca  marittima,  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»  (cfr.
art. 9, comma 13, terzo periodo). 
    A fronte di quanto precede deve osservarsi che l'art. 14, lettera
l) dello Statuto speciale, in  rubrica,  espressamente  assegna  alla
potesta' legislativa  esclusiva  della  Regione  Siciliana  anche  la
materia della pesca. Pertanto, la norma impugnata  si  appalesa  ictu
oculi illegittima nella parte in cui esclude la Regione Siciliana  da
ogni coinvolgimento amministrativo in tali fattispecie. In ragione di
quanto precede, la  norma  avrebbe  dovuto  prevedere  il  necessario
intervento della Regione  Siciliana  in  merito  al  procedimento  di
rilascio dell'autorizzazione unica e in ordine  alla  valutazione  di
compatibilita' ambientale, finalizzato  anche  a  garantire  adeguati
livelli di tutela ed eventuali correlate forme  di  compensazione  in
favore del settore della pesca. 
    Resta, pertanto, dimostrata la fondatezza del rubricato vizio. 
4. Illegittimita' dell'art. 9, comma I, II e XIII e relativa  tabella
C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei
regimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili»,  per  violazione  dell'art.   117,   comma   3,   della
Costituzione, competenza legislativa  concorrente  della  regione  in
materia di «valorizzazione dei beni  culturali  e  ambientali»  e  di
«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia»;
dell'art.  118,   comma   4,   della   Costituzione,   principio   di
sussidiarita'; dell'art. 120, comma  2,  Cost.,  principio  di  leale
collaborazione e dell'art. 3 Cost., principio di eguaglianza. 
    4.1 Se e' indubbio che la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali, sia oggi tra le materie di  competenza  esclusiva
dello Stato, con riferimento, invece,  alla  distinta  materia  della
«valorizzazione dei beni culturali e ambientali», essa  e'  assegnata
alla potesta' legislativa concorrente fra Stato e regioni, in cui  lo
Stato determina i principi fondamentali, mentre alle  regioni  spetta
la potesta' legislativa  ai  sensi  dell'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione. 
    Con riferimento, invece, alla potesta' regolamentare e' rilevante
notare come ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione  essa
spetti allo Stato solo riguardo alla tutela dei beni culturali e alle
regioni in qualsiasi altra materia, tra cui la valorizzazione. 
    Stato,  regioni  e  altri  enti  presenti  sul  territorio   sono
collegialmente coinvolti nell'assicurare la valorizzazione  dei  beni
culturali  e  ambientali  cooperano  perseguendo  il   coordinamento,
l'armonizzazione e l'integrazione delle attivita' relative alla  loro
valorizzazione. 
    Dunque, il  carattere  trasversale  della  materia  della  tutela
dell'ambiente se,  da  un  lato,  legittima  lo  Stato  a  provvedere
attraverso  la  propria  legislazione  esclusiva  o  concorrente   in
relazione  a  temi  che  hanno  riflessi  sulla  materia  ambientale,
dall'altro, non puo' esautorare del tutto la  competenza  concorrente
delle  regioni  che  attengono  alla  tutela  dell'ambiente  e   alla
salvaguardia del territorio. 
    Le normative susseguitesi  nel  tempo  hanno  avuto  come  comune
denominatore  una  chiara  ed  univoca   convergenza   su   tematiche
ineludibili e strettamente connesse  con  gli  impianti  legati  alla
fonti  rinnovabili:  corretto  inserimento  nel   paesaggio   e   sul
territorio,  con  un'attenta  analisi  su  impatti  visivi,   nonche'
ricadute su flora e fauna. 
    La  tutela  del  territorio,  nella   dimensione   paesaggistica,
storico-culturale,  di  biodiversita',  di   particolari   produzioni
agroalimentari,    rappresenta    un     interesse     costituzionale
potenzialmente confliggente,  essendo  evidente  che  l'installazione
degli impianti - con particolare riferimento  a  quelli  eolici  puo'
alterare l'assetto territoriale. Al riguardo, la Corte costituzionale
ha ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetti,
in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), della  Costituzione,
alla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009  e  n.  367
del 2007), tenendo pero' conto,  nel  caso  degli  enti  territoriali
dotati di autonomia particolare, di  quanto  previsto  dagli  statuti
speciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007). 
    In sostanza, se  da  un  lato  la  disciplina  della  valutazione
d'impatto ambientale (V1A) e della valutazione ambientale  strategica
(VAS),  secondo  la  giurisprudenza   costituzionale,   deve   essere
uniformemente osservata sul territorio nazionale e per questa ragione
deve essere riservato alla competenza legislativa statale  il  potere
di fissare i livelli uniformi di tutela, e' pur vero che alle regioni
rimane la facolta' di regolare interessi funzionalmente connessi  con
quelli propriamente ambientali. 
    Sul  punto,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  piu'   volte
affermato che la tutela dell'ambiente non si configura  come  materia
in senso stretto, bensi' come valore avente  natura  trasversale,  la
cui protezione presuppone la  coesistenza  di  competenze  statali  e
regionali. (Corte costituzionale n. 106/2020). 
    4.2 La riforma costituzionale del 2001,  ha  incluso  la  materia
della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»
tra quelle rientranti nell'ambito della competenza concorrente ed  il
novellato art. 117 della Costituzione  ha  altresi'  attribuito  alle
regioni la potesta' regolamentare in tutte le materie, ad  esclusione
di quelle riservate alla competenza  esclusiva  dello  Stato,  quindi
«virtualmente» estesa anche al settore energetico. 
    Nell'assetto dei rapporti tra Stato e regioni  proprio  la  Corte
costituzionale ha  assunto  un  ruolo  centrale  e  per  molti  versi
chiarificatore.  La  continua  mediazione  tra  i  diversi  interessi
condotta dal giudice delle leggi in materia di energia  assume  cosi'
una particolare attenzione, in  quanto  i  principi  enucleati  nella
giurisprudenza  costituzionale  rappresentano  l'unico  strumento  di
soluzione per le problematiche legate al  Governo  dell'energia,  tra
centralismo e decentralizzazione. 
    Con  la  sentenza  n.  303/2003,  la  Corte  costituzionale,   in
relazione al Governo dell'energia, ha previsto  l'attribuzione  delle
funzioni amministrative in via eccezionale  al  fine  di  assicurarne
l'esercizio unitario ad un  livello  di  Governo  diverso  da  quello
locale, legittimando l'attrazione statale anche della  corrispondente
potesta' legislativa. 
    Tuttavia,   l'avocazione   delle   funzioni   amministrative   (e
conseguentemente legislative) relativamente al  Governo  dell'energia
da parte dello Stato non  e'  stata  condotta  senza  considerare  il
riparto operato dall'art. 117 della Costituzione in cui tale  materia
risulta pur sempre inclusa nell'alveo della  competenza  concorrente.
Nella stessa pronuncia invero la Corte  ha  effettuato  un'importante
quanto  dovuta  precisazione,  consistente  nel  ritenere   legittimo
l'assorbimento statale delle funzioni ex art. 118 della Costituzione,
nonche' dei corrispondenti poteri  di  legislativi,  solo  ove  venga
osservato  un  duplice  ordine  di   condizioni   consistenti   nella
sussistenza  di   un   interesse   pubblico   proporzionato   e   non
irragionevole, come pure nel raggiungimento  di  un  accordo  con  la
regione interessata (condizione del tutto disattesa per gli  impianti
off-shore). 
    4.3 Non riconoscere alla regione alcuna partecipazione in materia
di regimi amministrativi per la produzione  di  energie  rinnovabili,
costituisce diretta violazione del  principio  di  sussidiarieta'  ex
art. 118, quarto comma, della  Costituzione,  da  tempo  riconosciuto
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.  31  del
2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87  del  2018)  che
opera non solo come chiamata  di  competenza,  anche  legislativa,  a
livello superiore (da quello regionale a quello  statale),  ma  anche
come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello
regionale). 
    La modifica costituzionale operata con la legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione) ha radicalmente mutato i criteri  di  distribuzione  ed
esercizio delle funzioni amministrative, a livello sia regionale  che
locale. E' stato anzitutto abbandonato il principio del  parallelismo
tra funzioni legislative e amministrative delle  regioni,  sostituito
dal criterio della sussidiarieta'  (verticale),  tant'e'  che  l'art.
118, primo comma, Cost. dispone che le funzioni  amministrative  sono
attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane,  regioni  e  Stato,
sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione   e
adeguatezza. 
    Prevedere una partecipazione regionale, soprattutto in materia di
off-shore - ove  e'  del  tutto  preclusa  -  non  comporterebbe  una
modifica  della  competenza  legislativa  esclusiva  dello  stato  in
materia, ma conformerebbe la  disciplina  della  materia  ai  dettami
posti dai  principi  di  sussidiarieta',  di  differenziazione  e  di
adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative. 
    4.4 Si ritiene, altresi',  violato  l'art.  120,  secondo  comma,
della Costituzione, per lesione del principio di leale collaborazione
nella sua ampia accezione costituzionale di idoneita' a perseguire il
giusto contemperamento delle finalita' perseguite dallo Stato e dalle
regioni. 
    Invero, anche  nell'ipotesi  in  cui  dovesse  ritenersi  che  la
disciplina impugnata, impingendo in materie di  competenza  esclusiva
statale quali la tutela ambientale e dell'ecosistema, possa - per  il
c.d.  principio  di  prevalenza  -  essere  attratta  alla  sfera  di
attribuzioni  statale  cio'   non   puo'   consentire   la   assoluta
obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente. 
    Come ha infatti precisato Codesta Ecc.ma Corte (sent. 15 febbraio
2024 n. 16), il principio di prevalenza deve essere  contemperato  da
quello della leale collaborazione e «si deve sostanziare  in  momenti
di   reciproco   coinvolgimento   istituzionale   e   di   necessario
coordinamento dei livelli di Governo statale e regionale»  (sent.  n.
213/2006; n. 81/2007). 
    Applicando i riferiti principi, elaborati per regolare il riparto
di competenze statali e regionali, anche alla  materia  afferente  la
realizzazione degli  impianti  di  produzione  di  energia  da  fonte
rinnovabile di cui al censurato decreto legislativo n.  190/2024,  si
rivela del tutto ingiustificato e, pertanto, illegittimo, il  mancato
coinvolgimento della Regione Siciliana  sia  nel  procedimento  volto
alla valutazione d'impatto  ambientale  che  in  quello  di  rilascio
dell'autorizzazione unica,  nonostante  la  illustrata  incidenza  di
siffatti progetti su materie riservate, dallo Statuto speciale,  alla
competenza esclusiva della ricorrente regione. 
    4.5 Infine,  un  ulteriore  indubbio  profilo  di  illegittimita'
costituzionale della norma, oggetto della presente censura,  e'  dato
dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione, e del  principio  di
eguaglianza da esso sancito. Sotto  tale  aspetto,  appare  oltremodo
irragionevole la scelta del legislatore di poter autorizzare impianti
di fonti rinnovabili - attribuendo ogni potere valutativo e decisorio
a livello statale - in delle aree sulle quali vi e' una significativa
convergenza di competenze regionali, determinando la mancanza  di  un
adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti. 
    Di  contro,  un'integrazione  delle  competenze,  attraverso   un
apporto regionale, concreto  e  fattivo,  nel  procedimento  statale,
garantirebbe un approccio piu' attento alle  molteplici  interferenze
tra settori differenti e scongiurerebbe  l'insorgere  di  contenziosi
che, con tutta probabilita',  potranno  instaurarsi  escludendo  ogni
competenza regionale in materia. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Per quanto sopra dedotto e ritenuto e con riserva  di  successive
eventuali deduzioni, il Presidente della Regione Siciliana,  come  in
epigrafe rappresentato e difeso conclude; 
    Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso e  per
l'effetto dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
commi 1, II e XIII e relativa tabella C del  decreto  legislativo  n.
190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili» per violazione  dell'art.
14, lettera d), lettera l) e lettera n) dello Statuto speciale  della
Regione Siciliana, nonche' dell'art. 117, comma 3 della  Costituzione
(competenza legislativa concorrente) e per violazione dei principi di
sussidiarieta', leale collaborazione ed uguaglianza ex articoli  118,
120 e 3 della Costituzione. 
    Con riserva di integrazione e controdeduzioni. 
    Si allega copia conforme  all'originale  della  deliberazione  di
Giunta n. 27 del 4 febbraio 2025. 
 
                Gli Avvocati: Dumas - Pistone Nascone