Reg. Ric. n. 11 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12

Ricorrente:Regione Puglia

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione dell’autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali – Contrasto con la previsione di un onere di anticipazione, a carico delle regioni, per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute – Contrasto con il principio di corrispondenza delle risorse assegnate alle funzioni attribuite – Contrasto con il principio di autonomia finanziaria degli enti locali – Potenziale lesione delle funzioni fondamentali delle amministrazioni locali – Denunciato taglio lineare delle risorse delle regioni conseguente alle omesse restituzioni delle anticipazioni eseguite.

- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18. 

- Costituzione, artt. 114 e 119, commi primo e quarto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7, in particolare [comma 2,] lettera b); legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 821.


Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Ritenuta introduzione di un ulteriore contributo alla finanza pubblica, senza termine finale, a carico delle regioni – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Incidenza sulle competenze regionali in materia di tutela della salute – Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. 

- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18. 

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. 


Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18. 

- Costituzione, artt. 5 e 120, in relazione all’art. 119. 


Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del buon andamento – Ridondanza sull’autonomia finanziaria regionale – Disparità di trattamento rispetto agli indennizzi riconosciuti a soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie, ai sensi della legge n. 229 del 2005, o dal farmaco talidomide, ai sensi della legge n. 244 del 2007, corrisposti dal Ministero della salute.

- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18. 

- Costituzione, artt. 2, 3, 97, e 119; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 8. 


Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Lesione del diritto alla salute – Ridondanza sulla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute – Incidenza sull’equilibrio finanziario regionale - Contrasto con la legislazione statale con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di restituzione alle regioni delle anticipazioni eseguite e dell’obbligo di alimentare il fondo istituito dalla legge n. 178 del 2020.

- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18. 

- Costituzione, artt. 32, 117, terzo comma, e 119; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 821. 


Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione del principio di equilibrio dei bilanci – Compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative della regione – Lesione del principio di leale collaborazione.

- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18. 

- Costituzione, artt. 81, sesto comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, e 119; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 144.


Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Nell’ipotesi di riconduzione della spesa per gli indennizzi di cui alla legge n.210 del 1992 all’ambito previdenziale: Lesione della tutela previdenziale – Incidenza e compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative della regione – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Nell’ipotesi, in alternativa, di riconduzione della spesa all’ambito assistenziale: Contrasto con il diritto all’assistenza sociale – Violazione della competenza residuale regionale – Incidenza e compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative della regione – Contrasto con la legislazione statale con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di restituzione alle regioni delle anticipazioni eseguite e dell’obbligo di alimentare il fondo istituito dalla legge n. 178 del 2020.

- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18. 

- Costituzione, artt. 38, commi primo, secondo e quarto, 97, 117, commi secondo, lettera o), terzo e quarto, 118 e 119; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 821. 


Norme impugnate:

legge  del 30/12/2024  Num. 207

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 273

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 274

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 275

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 276

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 277

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 278

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 279

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 280

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 281

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 282

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 283

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 284

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 285

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 286

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 287

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 288

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 289

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 290

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 291

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 292

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 293

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 294

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 295

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 296

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 297

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 298

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 299

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 300

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 301

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 302

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 303

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 304

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 305

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 306

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 307

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 308

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 309

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 310

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 311

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 312

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 313

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 314

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 315

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 316

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 317

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 318

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 319

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 320

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 321

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 322

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 323

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 324

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 325

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 326

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 327

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 328

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 329

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 330

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 331

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 332

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 333

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 334

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 335

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 336

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 337

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 338

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 339

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 340

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 341

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 342

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 343

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 344

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 345

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 346

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 347

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 348

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 349

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 350

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 351

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 352

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 353

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 354

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 355

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 356

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 357

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 358

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 359

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 360

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 361

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 362

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 363

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 364

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 365

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 366

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 367

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 368

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 369

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 370

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 371

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 372

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 373

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 374

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 375

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 376

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 377

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 378

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 379

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 380

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 381

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 382

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 383

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 384

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 784

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 785

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 786

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 787

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 788

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 789

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 790

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 791

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 792

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 793

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 794

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 3

legge  del 30/12/2024  Num. 207

legge  del 30/12/2024  Num. 207

legge  del 30/12/2024  Num. 207

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 16

legge  del 30/12/2024  Num. 207

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 18



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 32   Co.  

Costituzione  Art. 38   Co.

Costituzione  Art. 38   Co.

Costituzione  Art. 38   Co.

Costituzione  Art. 81   Co.

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 114   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 118   Co.  

Costituzione  Art. 119   Co.  

Costituzione  Art. 119   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.

Costituzione  Art. 120   Co.  

legge  Art.  Co.  

decreto legislativo  Art.  Co.  

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto legislativo  Art. 144   Co.  

legge  Art.  Co. 586 

legge  Art.  Co. 821 




Testo dell'ricorso

                        N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 febbraio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 febbraio 2025 (della Regione Puglia). 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -
  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e
  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del
  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,
  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai
  sensi dell'art. 1, comma  586,  della  legge  n.  208  del  2015  -
  Denunciata omessa previsione,  nell'intero  testo  della  legge  di
  bilancio per l'anno finanziario 2025 e per il  triennio  2025-2027,
  dell'assegnazione di risorse a titolo  di  restituzione  di  quanto
  anticipato dalle regioni. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -
  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e
  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del
  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,
  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai
  sensi dell'art. 1, comma  586,  della  legge  n.  208  del  2015  -
  Finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   -
  Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti
  dalla legge n. 210  del  1992,  sia  con  riguardo  a  quelli  gia'
  corrisposti,  sia  con  riguardo  all'assegnazione  di  risorse  in
  previsione della spesa per il periodo 2025-2027. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -
  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e
  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del
  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,
  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai
  sensi dell'art. 1, comma  586,  della  legge  n.  208  del  2015  -
  Contributo delle regioni alla finanza pubblica - Denunciata  omessa
  considerazione   degli   ulteriori   contributi   e/o   tagli   e/o
  anticipazioni di risorse, gia' effettuati o da effettuare, a carico
  del comparto regionale a titolo di anticipazioni  degli  indennizzi
  previsti dalla legge n. 210 del 1992. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -
  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e
  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del
  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,
  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai
  sensi dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015  -  Stato
  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
  Denunciata  omessa  previsione,  a  titolo   di   rimborso   o   di
  assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli  indennizzi
  previsti dalla legge n. 210 del 1992. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -
  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e
  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del
  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,
  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai
  sensi dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015  -  Stato
  di previsione  del  Ministero  della  salute  -  Denunciata  omessa
  previsione, nell'ambito degli  stanziamenti  di  competenza,  della
  restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l'assegnazione
  delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo
  all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210  del  1992
  per il periodo 2025-2027. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2025   -
  Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni  e
  somministrazione di emoderivati previsti dalla  legge  n.  210  del
  1992  -  Anticipazione  agli  aventi  diritto   degli   indennizzi,
  riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da  parte  delle  regioni,  ai
  sensi dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 -  Totale
  generale della spesa - Denunciata omessa previsione, negli  importi
  indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli  importi
  dovuti alle regioni a titolo di  rimborso  e/o  assegnazione  delle
  somme, rispettivamente, gia' erogate  o  da  erogare  a  titolo  di
  pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992. 
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2025-2027), intero testo, nonche' art. 1, commi da  273  a  384,  e
  commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con  particolare
  riferimento alla Missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie
  territoriali (3)", alla Missione  14  "Diritti  sociali,  politiche
  sociali  e  famiglia  (24)"   e   alla   Missione   15   "Politiche
  previdenziali  (25)";  art.  16  e  annessa  Tabella  n.  15,   con
  particolare riferimento alla Missione 1 "Tutela della salute (20)",
  Programma 1.1  "Prevenzione  e  promozione  della  salute  umana  e
  assistenza sanitaria al  personale  navigante  ed  aeronavigante  e
  sicurezza delle cure (20.1)", Azione «Indennizzi e  risarcimenti  a
  soggetti danneggiati da  trasfusioni,  emoderivati  e  vaccinazioni
  obbligatorie. Accertamenti medico legali»; art. 18. 


(GU n. 12 del 19-03-2025)

 
                               RICORSO 
 
    per  la  Regione  Puglia  (C.F.  80017210727),  in  persona   del
presidente della giunta regionale e legale rappresentante pro tempore
dott. Michele Emiliano, con sede in Bari al lungomare  Nazario  Sauro
n.  31,  rappresentata   e   difesa   dall'Avv.   Isabella   Fornelli
(FRNSLL70D64E047S)  ed  elettivamente  domiciliata  con  il  suddetto
difensore in Roma alla via Barberini n. 36, presso gli  uffici  della
delegazione romana  della  Regione  Puglia  nonche',  ai  fini  della
comunicazione di atti e provvedimenti, al seguente indirizzo di  PEC:
isabella.fornelli@pec.giuffre.it in virtu'  di  procura  speciale  in
calce al presente atto e in forza della delibera di giunta  regionale
n. 161 del 20 febbraio 2025 (doc. A), 
    contro: 
        il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la  cui  sede  in
Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato ex lege, 
 
       Per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale 
 
    nelle parti in cui non sono stati ivi previsti, in  favore  delle
regioni  e,  quindi,  in  favore  della  Regione   Puglia,   ne'   la
restituzione delle risorse dalle stesse anticipate ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, comma 586,  della  legge  n.  208/2015,  ne'  i
trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per  l'erogazione  degli
indennizzi di cui alla legge  n.  210/1992,  della  intera  legge  30
dicembre 2024 n. 207, recante «Bilancio di previsione dello stato per
l'anno finanziario  2025  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2025-2027», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento
ordinario n. 43, nonche', in ogni caso, delle seguenti disposizioni: 
        art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di  entrata
e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - commi  da  273  a
384,  disciplinanti  il  finanziamento   del   fabbisogno   sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato, nella parte  in  cui  nulla
viene disposto,  nei  termini  suindicati,  per  il  pagamento  degli
indennizzi ex legge n. 210/92 disposti dal Ministero della salute; 
        art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di  entrata
e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - commi  da  784  a
794, nella parte in cui, prevedendosi (comma 784) che  le  Regioni  a
statuto ordinario assicurano, secondo le modalita' previste dai commi
da 785  a  794,  un  contributo  alla  finanza  pubblica,  aggiuntivo
rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni
di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2026 al 2028 e a 1.310  milioni  di  euro  per  l'anno  2029
(comma 786), non si tiene conto,  anche  ai  fini  della  valutazione
della sostenibilita' dei relativi costi, degli  ulteriori  contributi
e/o tagli e/o anticipazioni di risorse gia' effettuate ed effettuande
a carico  del  comparto  regionale  a  titolo  di  anticipazioni  per
l'erogazione degli indennizzi ex legge 210/1992; 
        art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella  n.  2,  con
particolare riferimento alla Missione indicata come  «2  -  Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione  «14  -
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e  alla  Missione
«15 - Politiche previdenziali (25)», nella  parte  in  cui  non  v'e'
alcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi  ex  legge  n.
210/92, ne' a titolo di rimborso ne' di assegnazione; 
        art. 16 (Stato di previsione del  Ministero  della  salute  e
disposizioni relative) e  annessa  Tabella  n.  15,  con  particolare
riferimento alla Missione «1 - Tutela della salute  (20)»,  Programma
«1.1 Prevenzione  e  promozione  della  salute  umana  ed  assistenza
sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e  sicurezza  delle
cure  (20.1)»,  Azione  «Indennizzi   e   risarcimenti   a   soggetti
danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni  obbligatorie.
Accertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto
uno stanziamento di competenza e cassa pari a  euro  533.192.889  per
l'esercizio  finanziario  2025;  euro  531.292.889  per   l'esercizio
finanziario 2026 ed  euro  531.297.639  per  l'esercizio  finanziario
2027, non e'  prevista  la  restituzione  alle  regioni  delle  somme
anticipate e/o l'assegnazione alle stesse  delle  risorse  necessarie
per soddisfare il fabbisogno annuale  relativo  all'erogazione  degli
indennizzi  di  cui  alla  legge   n.   210/1992   per   il   periodo
2025-2026-2027; 
        art. 18 (Totale generale della spesa), nella  parte  in  cui,
prevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il  triennio
2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini  di  competenza
che di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti  alle  Regioni  a
titolo di rimborso e/o  assegnazione  delle  somme,  rispettivamente,
erogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi  ex  legge
n. 210/1992. 
 
                                Fatto 
 
La legge n. 210 del 25 febbraio 1992. 
    L'art. 32 della Costituzione  tutela  la  salute  non  solo  come
interesse della collettivita', ma anche e  soprattutto  come  diritto
primario ed assoluto del singolo (Corte Cost. n.  88/1979):  trattasi
di inscindibile legame che trova  il  proprio  fondamento  anche  nei
doveri inderogabili  di  solidarieta'  che,  originando  dall'art.  2
Cost., permeano il  testo  costituzionale,  rappresentando  «la  base
della convivenza sociale normativamente prefigurata dal  Costituente»
(C. Cost., sentenza  n.  n.  15/2023  che  richiama  la  sentenza  n.
75/2012).   E'   costante   nella    giurisprudenza    costituzionale
l'affermazione della centralita' di tale  principio,  soprattutto  in
ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della
salute come interesse  della  collettivita'»  (sentenza  n.  307  del
1990): «in nome di esso, e quindi della solidarieta' verso gli altri,
ciascuno  p[uo']  essere  obbligato,  restando  cosi'  legittimamente
limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento  sanitario,
anche se questo importi un rischio specifico" (sentenza  n.  307  del
1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012).  Codesta  On.
le Corte ha affermato con chiarezza che l'art. 32  Cost.  postula  il
necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche
nel suo contenuto negativo di  non  assoggettabilita'  a  trattamenti
sanitari non richiesti o non accettati) con  il  coesistente  diritto
degli altri e quindi con l'interesse della collettivita' (sentenze n.
5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990):  «Come  efficacemente
espresso nella sentenza n. 218  del  1994,  la  tutela  della  salute
implica anche il «dovere dell'individuo di non  ledere  ne'  porre  a
rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in  osservanza
del principio generale che vede il diritto  di  ciascuno  trovare  un
limite nel reciproco  riconoscimento  e  nell'eguale  protezione  del
coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli
si contemperano ulteriormente  con  gli  interessi  essenziali  della
comunita', che possono richiedere la sottoposizione della  persona  a
trattamenti   sanitari   obbligatori,   posti   in    essere    anche
nell'interesse della persona stessa, o  prevedere  la  soggezione  di
essa ad oneri particolari» (sent. 14/2023). 
    Nella storica sentenza  n.  307/1990,  Codesta  Ecc.ma  Corte  ha
dichiarato l'illegittimita', alla luce degli articoli 2  e  32  della
nostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che  sanciva
l'obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomelitica)  nella  parte
in  cui  non  aveva  previsto  l'obbligo  a  carico  dello  Stato  di
corrispondere un'indennita' per il danno, derivante da contagio o  da
altra   apprezzabile   malattia,   causalmente   riconducibile   alla
vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica,  riportato  dal  bambino
vaccinato o da  altro  soggetto  a  causa  dell'assistenza  personale
diretta prestata al primo: e' stato cosi' enunciato il  principio  il
principio che non e'  lecito  richiedere  che  il  singolo  cittadino
esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza
che la collettivita' stessa sia disposta a condividere il peso  delle
eventuali conseguenze negative, cosi' riconoscendo l'esistenza di  un
diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di  danno
alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione
obbligatoria. Tale sentenza ha avuto come risposta normativa la legge
n. 210/1992, successivamente oggetto di ulteriori modifiche,  che  ha
previsto un indennizzo a favore  dei  soggetti  danneggiati  in  modo
permanente  a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e
somministrazione di emoderivati (cfr. art. 1).L'indennizzo previsto e
regolato dalla legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni
e' riconducibile alle prestazioni poste  a  carico  dello  Stato  per
motivi di solidarieta' sociale e per testimoniare  l'interesse  della
comunita' alla tutela della salute: il fondamento dell'indennizzo  ex
legge n. 210/92 viene generalmente individuato negli articoli 2 e  32
della Costituzione piuttosto che nelle misure assistenziali  previste
dall'art. 38 della Carta  costituzionale,  anche  perche'  erogato  a
prescindere  dalle  condizioni  economiche  dell'avente   diritto   e
cumulabile con altre eventuali  provvidenze  economiche  percepite  a
qualsiasi titolo ed anche se dovute in ragione del  danno  subito  in
conseguenza del trattamento sanitario (art.  2,  comma  1,  legge  n.
210/92). 
    Giova  soggiungere  che,  come  limpidamente  ricostruito   nella
sentenza n. 35/2023, codesta on.  le  Corte  ha  di  volta  in  volta
rimodulato   la   legge   2010/1992,   rendendo   cosi'   accessibile
l'indennizzo anche a tutti i soggetti che erano  stati  sottoposti  a
vaccinazioni non obbligatorie,  ma  raccomandate  o  facoltative,  in
particolare,  con  le  sentenze  n.  27   del   1998   (quanto   alla
vaccinazione, allora solo raccomandata, contro la  poliomielite),  n.
423 del 2000 (con riferimento  alla  vaccinazione,  anch'essa  allora
solo raccomandata, contro l'epatite B), n. 107 del 2012 (in relazione
alla vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia),  n.  268  del
2017 (con riguardo alla vaccinazione antinfluenzale)  e  n.  118  del
2020 (per la vaccinazione  contro  l'epatite  A):  «Alla  base  delle
richiamate pronunce additive, vi e' la considerazione che la  mancata
previsione  del  diritto  all'indennizzo   in   caso   di   patologie
irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni  raccomandate  si
risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., in  quanto  le
esigenze di solidarieta' sociale e di tutela della salute del singolo
richiedono  che  sia  la  collettivita'  ad  accollarsi  l'onere  del
pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano
i singoli danneggiati a  sopportare  il  costo  del  beneficio  anche
collettivo (sentenza n. 107 del 2012)». 
    La sentenza ribadisce come il diritto all'indennizzo fa parte  di
quel patto di solidarieta' tra l'individuo e la collettivita' in tema
di tutela della salute, cosi' da rendere  piu'  serio  ed  affidabile
ogni  programma  sanitario  volto  alla  diffusione  dei  trattamenti
vaccinali, al fine della piu' ampia copertura della popolazione. 
    In  altre  parole,  l'indennizzo  si  colloca  nell'ambito  della
solidarieta' sociale e della tutela della salute del singolo, che, se
violato, farebbe ricadere su quest'ultimo i costi di  quegli  effetti
menomativi  dell'integrita'  psicofisica  derivanti   da   un   piano
vaccinale obbligatorio  oppure  raccomandato  dallo  Stato,  comunque
attuato nell'interesse anche della collettivita', che  pertanto  deve
farsi carico di tali danni. 
    Da ultimo, con la pronuncia n. 181  del  26  settembre  2023,  e'
stata riconosciuta  l'illegittimita'  costituzionale  della  medesima
norma «nella parte in cui non prevede il  diritto  a  un  indennizzo,
alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge,  a  favore
di chiunque abbia riportato lesioni o infermita', da cui sia derivata
una menomazione permanente della  integrita'  psico-fisica,  a  causa
della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)». 
Il quadro normativo 
    Giova, a  questo  punto,  sintetizzare  la  disciplina  normativa
vigente in materia qua: 
        la  legge  25  febbraio  1992,  n.  210,  avente  ad  oggetto
«Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di  tipo
irreversibile a causa di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e
somministrazione di emoderivati», come successivamente modificata dal
decreto-legge 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n.  238  e
dalla legge  14  ottobre  1999,  n.  362,  prevede  all'art.  1  che:
«Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni  obbligatorie  per
legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni  o
infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della
integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da  parte  dello
Stato, alle condizioni e nei modi  stabiliti  dalla  presente  legge»
(enfasi aggiunta). Il medesimo indennizzo spetta altresi' ai soggetti
che  siano  stati  contagiati  da  infezioni  da  HIV  a  seguito  di
somministrazione di sangue e suoi derivati,  nonche'  agli  operatori
sanitari che abbiano  riportato  i  medesimi  danni  in  occasione  e
durante il servizio  (comma  2)  e  a  coloro  che  presentino  danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali (comma  3).  La  medesima
legge,  negli  articoli  successivi,  delinea  il  procedimento   per
l'ottenimento  dell'indennizzo  precisando,  nell'art.  8,  che  «Gli
indennizzi  previsti  dalla  presente  legge  sono  corrisposti   dal
Ministero  della   Sanita'»   (enfasi   aggiunta).   L'elenco   delle
fattispecie che danno diritto a un indennizzo da parte  dello  Stato,
come riferito, e' stato varie volte ampliato dal Legislatore  statale
e dalla giurisprudenza di Codesta On. le  Corte  costituzionale,  con
particolare riferimento alle vaccinazioni  obbligatorie  e  a  quelle
«raccomandate» dallo Stato. 
    Sin d'ora si evidenzia che i suddetti indennizzi  afferiscono  ad
una materia disciplinata dallo Stato, in relazione alla quale  spetta
alle Regioni la sola erogazione delle prestazioni  sulla  base  delle
risorse  da  assegnarsi  da  parte  dello  Stato,  come   meglio   si
specifichera' in seguito. 
    Di recente, per quel che qui rileva, l'art. 20 del  decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in  materia  di  sostegno  alle
imprese e agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza  da  COVID-19,  nonche'  per  il
contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.
25) ha previsto l'introduzione di un nuovo  comma  1-bis  all'art.  1
della legge n. 210/1992, che estende il suddetto indennizzo  anche  a
coloro che abbiano riportato lesioni o infermita',  dalle  quali  sia
derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica,  a
causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata  dall'autorita'
sanitaria italiana. 
    Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  all'art.  114  e'
stato disposto il conferimento alle regioni di tutte le funzioni e  i
compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita'  veterinaria
con  eccezione  di  quelli  espressamente   mantenuti   allo   Stato,
prevedendo contestualmente l'attribuzione delle risorse necessarie  a
garantire la congrua copertura degli oneri (art. 7) e  mantenendo  in
capo  allo  Stato  le  funzioni  in  materia  di   ricorsi   per   la
corresponsione dei predetti indennizzi (art. 123).  Tra  le  funzioni
trasferite dal Ministero della salute alle regioni con decorrenza dal
1° gennaio 2001, rientrano anche quelle in materia  di  indennizzi  a
favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati di cui alla legge  n.  210/1992,  ampliati,  come  visto,
anche per le vaccinazioni raccomandate. 
    Con successivi decreti attuativi si  e'  pertanto  provveduto  al
trasferimento delle predette funzioni e delle correlate  risorse:  in
particolare, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 maggio 2000 sono state individuate le funzioni da trasferire  alle
regioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, in tema di salute umana  e
veterinaria,  tra  cui  per  l'appunto  la  funzione  in  materia  di
indennizzi a favore di soggetti danneggiati da  complicanze  di  tipo
irreversibile a causa di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusione  e
somministrazione  di  emoderivati  di  cui  alla  legge  n.  210/1992
(tabella A, lettera a,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 maggio 2000). 
    Con riferimento alle correlate risorse finanziarie, l'art. 6  del
suddetto decreto ha previsto che tali  risorse  fossero  iscritte  in
apposito fondo da istituire nello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per  essere
successivamente ripartite tra le regioni. La stessa  norma  prevedeva
altresi', nel successivo comma 3, che «Il Ministero del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica  provvede  annualmente  al
riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri  di
cui al comma 1, fino all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  in
materia di federalismo fiscale di cui  all'art.  10  della  legge  13
maggio 1999, n. 133» (1) 
    Stante la mancata attuazione  della  previsione  contenuta  nella
richiamata  legge   n.   133/1999   (Disposizioni   in   materia   di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), il  Consiglio
dei ministri ha aggiornato  annualmente  le  risorse  finanziarie  da
corrispondere alle regioni: con i successivi decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 13 novembre  2000,  22  dicembre  2000,  8
gennaio 2002 e 24 luglio 2003 si e' proceduto  alla  rideterminazione
delle risorse finanziarie, disponendo anche in merito alle  modalita'
di rendicontazione degli enti (art.  5  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 luglio 2003). 
    Con l'accordo 8 agosto 2001 Stato e regioni  avevano  assunto  in
particolare i seguenti impegni: 
        il Ministro della salute  si  impegnava  a:  mantenere  nella
propria competenza i benefici previsti dalla legge  25  febbraio,  n.
210, per gli indennizzi riconosciuti sino al  21  febbraio  2001,  ad
esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3,  della  legge  25
febbraio 1992, n. 210, relativamente al caso di decesso; 
        le regioni si impegnavano a: definire tutte le istanze,  gia'
trasmesse dal Ministero della salute  nel  primo  invio  di  pratiche
effettuato poco dopo il trasferimento della  funzione,  entro  il  30
maggio 2002, inoltre si impegnavano alla definizione di linee  guida,
da adottarsi in Conferenza Stato-regioni, al fine di  raggiungere  il
necessario  coordinamento  tra  tutte  le  regioni  per  la  gestione
uniforme delle problematiche della legge 25 febbraio 1992, n. 210. 
    Alla seduta del 1° agosto  2002,  in  sede  di  Conferenza  Stato
regioni e' stato adottato l'accordo tra il Governo, le regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sul  documento   recante:
«Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia  di  indennizzi  per
danni da trasfusioni e vaccinazioni", di cui al punto 3  dell'accordo
dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n.  1285)»  (doc.  1).  Le  linee
guida hanno disciplinato il procedimento da seguirsi per l'erogazione
dell'indennizzo,  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalla   legge
210/1992: esso ha origine con l'istanza da presentare presso l'ASL di
riferimento,  che  istruisce  la  pratica  su  cui   interveniva   la
Commissione  medico  ospedaliera  che,  a  sua  volta,   accerta   la
sussistenza  o  meno  dei  presupposti  per  il  riconoscimento   del
beneficio. In caso di mancato accoglimento  e'  previsto  il  ricorso
amministrativo  presso  il  Ministero  della  salute   e,   di   poi,
persistendo  il  rigetto,  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria,   nei
termini previsti. L'accoglimento dell'istanza  comporta  l'erogazione
dell'indennizzo nella misura ivi indicata. 
    In relazione al trasferimento delle funzioni  amministrative,  si
precisa altresi' che, sulla base di  quanto  previsto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  a  decorrere
dall'anno 2011 le risorse statali spettanti alle  regioni  a  statuto
ordinario sono state ridotte  dell'importo  di  euro  4  miliardi  (4
miliardi  500  milioni  a  decorrere  dall'anno   2012).   (2)   Tale
disposizione, ai sensi di quanto  previsto  nel  quinto  periodo  del
medesimo comma 2 (3) , avrebbe  dovuto  avere  carattere  transitorio
ovvero sino all'attuazione dell'art. 8 della legge n. 42/2009 (Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.
119 della Costituzione), in materia di principi e  criteri  direttivi
sulle modalita' di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi
di finanziamento, per l'autonomo reperimenti dei fondi da parte delle
regioni. 
    Al riguardo  si  precisa  altresi'  che  l'art.  39  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario), prevede che in  sede  di  attuazione
dell'art. 8 della legge  5  maggio  2009,  n.  42  -  fiscalizzazione
trasferimenti - non si tiene conto dei tagli secondo quanto  previsto
dall'art. 14 comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n.  78/2010,
«compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati  in
sede europea, nonche', in applicazione del  codice  di  condotta  per
l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con  il  leale  e
responsabile concorso dei diversi livelli  di  Governo  per  il  loro
conseguimento anno per anno, ...». (4) Tuttavia i suddetti tagli  non
sono mai stati azzerati. 
    Successivamente, l'art. 1, comma 186,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del Bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)), ha  previsto  un
contributo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di
euro per l'anno 2016, 289 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  146
milioni di euro per l'anno 2018, da  ripartirsi  tra  le  regioni  in
proporzione al  fabbisogno  derivante  dal  numero  degli  indennizzi
corrisposti dalle regioni e dalle province autonome a  decorrere  dal
1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e per  gli  oneri  derivanti
dal pagamento degli  arretrati  della  rivalutazione  dell'indennita'
integrativa di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011. Con
successivo decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  27
maggio 2015, adottato di concerto  con  il  Ministero  della  salute,
veniva approvato il riparto del precitato contributo. Anche con  tale
decreto, il fondo per gli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992 e'
rimasto in capo al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  mentre
alle regioni venivano assegnati finanziamenti vincolati. 
    Ad oggi, l'art. 1, comma 586, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208 prevede testualmente che  «Gli  indennizzi  dovuti  alle  persone
danneggiate  da  trasfusioni,  somministrazioni  di   emoderivati   o
vaccinazioni,  in  base  alla  legge  25  febbraio  1992,   n.   210,
riconosciuti dopo il 1°  maggio  2001,  demandati  alle  regioni,  in
attesa del trasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute,  vengono
anticipati da ogni regione agli aventi diritto» (enfasi aggiunta). Al
riguardo nel relativo dossier di documentazione presso la Camera  dei
deputati (AC n. 3444-A/XVII) si legge espressamente che  «Si  ricorda
che la legge 210/1992 prevede un riconoscimento economico a favore di
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa  di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue  e  somministrazioni
di emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al  Ministero
della  salute,  come  sancito  dall'art.  8   della   stessa   legge.
Successivamente,   nell'ambito   della   riforma    della    pubblica
amministrazione e della semplificazione  amministrativa  -  legge  n.
59/1997 e decreto legislativo 112/1998 -, lo Stato ha delegato talune
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, tra cui anche  la
gestione amministrativa degli  indennizzi  previsti  dalla  legge  n.
210/1992.  Pertanto,  il  Ministero  della  salute  corrisponde  alle
regioni, con un autonomo finanziamento  e  attraverso  il  versamento
sulle  contabilita'  speciali  intestate  alle  regioni   presso   le
Tesorerie Provinciali dello  Stato  competenti  per  territorio,  gli
importi necessari da  corrispondere  agli  indennizzati,  ricorrendo,
prima, ad un sistema di rendicontazione annuale  delle  posizioni  e,
poi, dall'anno 2006, ad una somma fissa ritenuta congrua. Tuttavia, a
partire dal  2012,  non  si  e'  piu'  provveduto  regolarmente  allo
stanziamento dell'apposito finanziamento statale con  la  conseguenza
che da un lato le regioni non hanno ricevuto  le  necessarie  risorse
per il pagamento degli indennizzi  di  cui  alla  legge  210/1992,  e
dall'altro, pur in assenza del finanziamento statale, le regioni,  in
alcuni  casi,  hanno  continuato  a  erogare  il   versamento   degli
indennizzi alle persone interessate (sul punto note formali da  parte
della conferenza permanente delle regioni e delle  province  autonome
prot. n. 990/C7SAN del 2 marzo 2012 -  prot.  n.  3570/C7SAN  del  26
luglio 2012 - nota prot. n. 3616/C/SAN del 31 luglio 2013 -  prot  n.
2646/C7SAN del 5 giugno 2014)» (doc. 3 - enfasi aggiunta). 
    Il richiamato comma 586 dell'art.  1  della  legge  n.  208/2015,
pertanto, nel prevedere il dovere delle regioni  di  «anticipare»  le
predette risorse, esplicita altresi' il contestuale obbligo da  parte
dello Stato di restituzione alle regioni degli importi erogati,  come
peraltro riconosciuto con decreto del Ministero della salute  del  26
settembre  2022  (doc.  4),  ma  in  relazione  ai  soli   indennizzi
conseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2. 
    Con riferimento a tale ultima fattispecie (indennizzi conseguenti
a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2), si  precisa  che  il
citato decreto ministeriale prevede che  il  Ministero  della  salute
provveda, sulla base della legge n. 210/1992, al monitoraggio annuale
delle richieste di accesso agli indennizzi  e  al  trasferimento  del
finanziamento spettante  alle  regioni  prevedendo  che  al  relativo
onere, valutato  in  100  milioni  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provveda tramite apposito fondo istituito nello stato  di  previsione
delle spese del Ministero della salute. 
    Il  procedimento  applicato  dallo  Stato  per   gli   indennizzi
conseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2 di cui  al
comma 1-bis dell'art. 1,  legge  210  cit.  -  che  prevede,  occorre
ribadirlo, l'anticipazione da parte delle regioni e  la  restituzione
annuale da parte dello Stato, previo monitoraggio periodico -  e'  il
medesimo procedimento previsto dalla legge n. 210/1992 per  tutte  le
fattispecie indennizzabili ivi previste: ove cosi' non fosse, non  si
comprenderebbe peraltro  quale  sia  l'elemento  che  giustifichi  un
differente riparto tra gli oneri relativi  a  danni  da  vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate  e  oneri  relativi  ai  soli  indennizzi
conseguenti a vaccinazioni anti Sars-Co-V2. 
    Con legge n. 178/2020, all'art. 1, comma 821, e' stato  istituito
un fondo di 50 mln per l'anno 2021 «al fine di concorrere agli  oneri
sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione
degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni
e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210». 
    Tale fondo, che prevedeva come detto  una  dotazione  finanziaria
solo per l'anno 2021, e' stato ripartito tra le regioni  con  decreto
del Ministero della salute 11 agosto 2021 (doc. 5), pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre 2021 (con attribuzione alla
Regione Puglia di euro 6.433.828,15). 
    Successivamente,  nell'anno  2023,  l'art.  9,  comma   11,   del
decreto-legge  n.  145/2023,  convertito  in   legge   191/2023,   ha
incrementato il fondo istituito dall'art. 1, comma 821,  della  legge
n. 178/2020 di 50 milioni per l'anno 2023. Il riparto per l'anno 2023
e' avvenuto con decreto MEF,  di  concerto  con  il  Ministero  della
salute, 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  29
del 5 febbraio 2024, con attribuzione alla  Regione  Puglia  di  euro
6.433.828,15 (doc. 6). 
Nessun riparto e' stato disposto in favore delle regioni per gli anni
2022 e 2024. 
    Ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  20,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  del  27  gennaio   2022,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sulla base dei  dati
comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero della salute  procede,
di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  a
predisporre  il  decreto  di  riparto  dei  fondi  per  la  quota  da
trasferire alle regioni e alle  province  autonome.  La  ripartizione
avviene sulla base della spesa effettiva sostenuta  dalle  regioni  e
province autonome nell'anno di riferimento. Si precisa che  la  norma
riguarda solo indennizzi da danni da vaccini COVID. 
L'anticipazione delle risorse da parte delle regioni. 
    Sulla base del suddetto quadro normativo, le  risorse  necessarie
per il pagamento degli indennizzi sono state negli anni  «anticipate»
dalle regioni, per il tramite delle ASL,  al  fine  di  garantire  ai
soggetti danneggiati il diritto riconosciuto dalla legge n. 210/1992. 
    Orbene, va da subito rimarcato  che,  a  decorrere  dal  2015  le
regioni non hanno ottenuto il pur previsto rimborso, come evidenziato
in prima  battuta  anche  dalla  conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome nel documento repertorio n. 18/144/CR05/C2  del  18
ottobre 2018 (doc. 7), concernente le prime valutazioni  del  disegno
di legge recante  bilancio  di  previsione  dello  stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021:
«le  regioni  dal   2015   stanno   anticipando   la   corresponsione
dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della legge 208/2015,
per circa 170 milioni annui. Si  rende  necessario  il  trasferimento
delle somme dovute, in quanto gli anticipi per gli anni  2015,  2016,
2017 e 2018 hanno raggiunto un importo di circa 680 milioni. Si rende
necessario  altresi'  ripristinare  il  finanziamento  a  regime  per
l'esercizio di tale funzione  a  decorrere  dall'anno  2019»  (enfasi
aggiunta). In tale ambito, la Regione Puglia,  benche'  in  programma
operativo in prosecuzione del piano di rientro sanitario, dal 2015 si
e' fatta carico della spesa de qua a titolo di anticipo nei confronti
dello Stato. 
    A titolo esemplificativo,  in  sede  di  riparto  fondi  per  gli
indennizzi di che trattasi, la conferenza  delle  regioni  nel  marzo
2021  trasmetteva  al  Ministero  uno  schema  di  riparto   in   cui
sintetizzava tutti i costi sino ad allora sostenuti (doc. 8), da  cui
si evince che la Regione Puglia aveva maturato un credito  per  oltre
108 milioni di euro per gli indennizzi corrisposti dal 2015  al  2019
(oltre ai 22 milioni di euro stimati per il 2020). 
    Tanto, nonostante che  l'art.  123  del  decreto  legislativo  n.
112/1998 preveda espressamente che «sono  conservate  allo  Stato  le
funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi
a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e  somministrazione
di  emoderivati»  con  la  conseguenza,  riconosciuta   da   pacifica
giurisprudenza  della  Suprema  Corte  (cfr.  SS.  UU.,  sentenza  n.
12538/2011),  che  la  titolarita'  del  lato  passivo  del  rapporto
controverso spetta in ogni caso al Ministero della salute. 
    Cio' comporta, come  nel  caso  di  specie,  che,  a  seguito  di
provvedimenti  giudiziari  che  lo  condannano  al  pagamento   degli
arretrati, il Ministero  si  limita  a  comunicare  alla  regione  di
assumere  l'onere  relativo,  senza   alcuna   verifica   in   ordine
all'effettivo trasferimento all'ente locale delle risorse finanziarie
vincolate all'esercizio delle funzioni e dei  compiti  derivanti  dai
procedimenti di cui alla legge n. 210/92. 
    Non v'e' dubbio che cio' rappresenti una grave nocumento,  specie
per  le  regioni,  come  la  Puglia,  che  si  trovano  in  programma
operativo. Quanto alle anticipazioni da effettuarsi  da  parte  della
regione, si evidenzia che il  comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei LEA  ha,  in  piu'  occasioni,  censurato  alcune
regioni sostenendo che gli oneri relativi alla legge n. 210/1992  non
devono gravare sul Sistema sanitario regionale, in quanto prestazione
«assistenziale». Inoltre, e' opportuno  evidenziare  che  la  Regione
Puglia  ai  fini  del  perseguimento  dell'equilibrio  economico   e'
soggetta ai vincoli imposti  dallo  Stato  nell'ambito  delle  azioni
concordate nel programma operativo, sicche', come statuito da codesta
on. le Corte  in  numerose  sentenze  (cfr.  sentenza  n.  104/2013),
sussiste il divieto di erogare  prestazioni  aggiuntive  rispetto  ai
LEA. Tale orientamento  e'  stato  confermato,  inter  alia,  con  la
sentenza n. 247/2018 in base alla quale,  ai  fini  di  garantire  il
«coordinamento della  finanza  pubblica»,  e'  vietato  alle  regioni
sottoposte al piano di rientro di effettuare spese non  obbligatorie,
tra le quali  rientra  il  finanziamento  di  prestazioni  di  natura
sociale, che non corrispondono ai LEA. 
    Tuttavia, lo Stato negli anni dal 2015 in poi ha provveduto  alla
sola erogazione di esigui importi parziali, rimanendo le  regioni  in
attesa della  restituzione  delle  risorse  anticipate,  nonche'  del
ripristino a regime  dei  finanziamenti  soppressi,  come  meglio  si
illustrera' infra. 
    La grave problematica e' stata piu' volte sollevata  in  sede  di
conferenza delle regioni e delle province  autonome,  in  particolare
nell'ambito della competente commissione salute e  nell'ambito  della
commissione affari finanziari, sollecitando ripetutamente lo Stato al
pagamento degli arretrati e al ripristino del finanziamento a  regime
per l'esercizio di tale funzione. 
    A fronte delle  pressioni  esercitate  in  tale  sede,  e'  stato
ottenuto solo un finanziamento parziale della medesima  funzione:  in
particolare, l'art. 1, comma 821 della legge 178/2020 ha previsto che
«Al fine  di  concorrere  agli  oneri  sostenuti  dalle  regioni  per
l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in  favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di
emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  trasferita
alle stesse regioni in attuazione del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, un  fondo  con  una  dotazione  di  50
milioni di euro per l'anno 2021», da ripartirsi  tra  le  regioni  in
proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. 
    Tale fondo e' stato incrementato di 50 milioni anche  per  l'anno
2023 (art. 9, comma  11,  decreto-legge  18  ottobre  2023,  n.  145,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023,  n.  191):
il riparto tra le regioni del medesimo Fondo  ha  comportato  per  la
Regione Puglia il riconoscimento di un «contributo»  statale  pari  a
poco piu' di 6,4 milioni di euro sia per il 2021  che  per  il  2023,
come dianzi riferito. 
    Nessun trasferimento e' stato invece previsto ne' per l'esercizio
finanziario 2022 ne' per il 2024, essendo stati da ultimo  dichiarati
improponibili  gli  emendamenti  sul  punto  discussi  in   sede   di
commissione affari finanziari e presentati in sede di conversione del
decreto 19 ottobre 2024, n. 155 (Misure urgenti in materia  economica
e fiscale e in favore degli enti territoriali). (5) 
    Tali  risorse  sono  assolutamente  insufficienti  posto  che  la
necessita'  di  copertura  finanziaria  quantificata  dai  competenti
uffici del Dipartimento promozione della salute della Regione  Puglia
per il pagamento dei suddetti indennizzi e' pari a circa  22  milioni
di euro annui, come evincibile pure dalla dianzi  esaminata  proposta
di ripartizione elaborata in sede di conferenza  regioni  e  province
autonome nel 2021 (doc. 8). 
    E' evidente che, anche in relazione all'entita' degli  importi  e
alla natura della spesa, tali oneri non possono essere posti a carico
del bilancio regionale autonomo, trattandosi di  spesa  obbligatoria,
di natura corrente e a carattere continuativo in relazione alla quale
spetta allo Stato, in base al vigente  quadro  normativo,  prevedere,
nell'ambito delle  spese  del  proprio  bilancio,  l'istituzione  dei
necessari e congrui stanziamenti  da  ripartire  alle  regioni,  alle
quali  spetta  esclusivamente  provvedere,  per  il   tramite   delle
AA.SS.LL, al pagamento  in  via  di  anticipazione  in  favore  degli
assistiti aventi diritto. 
    Va da se' che, ove si ritenesse che le regioni debbano continuare
a far fronte solo con proprie risorse  al  mancato  trasferimento  da
parte  dello  Stato  delle   risorse   dovute,   cio'   comporterebbe
inevitabilmente  la  sottrazione  delle  medesime  risorse   rispetto
all'esercizio di altre funzioni, propriamente regionali,  alle  quali
gli stanziamenti del bilancio autonomo regionale sono destinati,  con
conseguente rischio di violazione di diritti di pari dignita'. 
    Del  pari,  anche  da  ultimo  con  la  legge  207/2024,   alcuna
assegnazione a tale titolo e' stata prevista in favore delle regioni,
tanto consumando la violazione di numerose norme costituzionali, come
sara' meglio precisato infra. In totale, fino al 2024 lo  Stato  deve
rimborsare la Regione Puglia per oltre  200  milioni  di  euro,  come
appresso specificato e  attestato  dai  competenti  uffici  regionali
(cfr. nota prot. n. 0096297/2025 - doc. 9).  Anche  per  l'anno  2025
(nonche' per i successivi), lo Stato nella  legge  di  previsione  di
bilancio non ha stanziato alcuna risorsa - se non con le precisazioni
che seguono - e la Regione  Puglia  non  ha  potuto  stanziare  nella
propria legge di bilancio lo stanziamento previsto di circa  euro  22
milioni, in linea a quello assegnato  per  gli  anni  precedenti.  Si
riassume nella seguente tabella la situazione attualmente in essere: 
      
 
           ===============================================
           |      Anno     |             Euro            |
           +===============+=============================+
           | 2015          |21.556.000,00                |
           +---------------+-----------------------------+
           | 2016          |21.000.000,00                |
           +---------------+-----------------------------+
           | 2017          |21.000.000,00                |
           +---------------+-----------------------------+
           | 2018          |21.370.000,00                |
           +---------------+-----------------------------+
           | 2019          |23.284.633,61                |
           +---------------+-----------------------------+
           | 2020          |22.026.294,00                |
           +---------------+-----------------------------+
           | *2021         |15.143.891,00                |
           +---------------+-----------------------------+
           |  2022         |21.800 .317,00               |
           +---------------+-----------------------------+
           | *2023         |15.717.114,00                |
           +---------------+-----------------------------+
           |  2024         |21.514.064,00                |
           +---------------+-----------------------------+
           | TOTALE        |204.412.313,61               |
           +---------------+-----------------------------+
 
* al netto del contributo statale previsto per il 2021 e per il 2023,
per un importo annuo di euro 6.433.828,14. 
    Al riguardo, va pure fatto  un  cenno  alla  deliberazione  della
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo  per  la  Puglia  n.
123/2024/PARI, con cui e' stato  parificato  il  rendiconto  generale
della regione per l'esercizio finanziario 2023 ed e'  stata  altresi'
approvata la relazione contenente osservazioni sulla  legittimita'  e
regolarita' della  gestione  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge n. 174/2012. 
    Nell'ambito   dell'istruttoria   finalizzata   al   giudizio   di
parificazione del rendiconto  generale  per  l'esercizio  finanziario
2023, e' stata esaminata dalla Sezione regionale di  controllo  della
Corte dei conti, tra le altre, anche l'annosa questione afferente  il
pagamento degli indennizzi riconosciuti dalla legge  n.  210/1992  in
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo  irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e  somministrazione
di emoderivati (c.d. indennizzi emotrasfusi). 
    In particolare, la Corte  ha  indagato,  alla  luce  dei  rilievi
formalizzati dal Tavolo MEF - Ministero della salute (tavolo  tecnico
per  la  verifica  degli  adempimenti  regionali  con   il   comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza),  il
mancato stanziamento nel bilancio regionale di risorse autonome volte
al pagamento dei suddetti indennizzi. L'esame e la posizione  assunta
al riguardo dalla  Sezione  regionale  della  Corte  dei  conti  sono
riassunte nella relazione, annessa alla  decisione  di  parifica  (in
particolare, le  risultanze  dell'istruttoria  sono  rappresentate  a
pagina 224 e seguenti - doc. 10, estratto), in cui si legge:  «Quanto
all'inclusione nel perimetro sanitario degli indennizzi ex  legge  n.
210/1992, la  regione  -  nel  sottolineare  che  gli  indennizzi  in
questione afferiscono a una materia di competenza  esclusiva  statale
in  relazione  alla  quale  spetta  alle  regioni  (tramite  le  ASL)
l'erogazione delle prestazioni sulla base delle risorse  riconosciute
dallo Stato - ha evidenziato che «Tali risorse non vengono  pero'  da
tempo riconosciute alle regioni da parte dello Stato, quantomeno  nel
livello sufficiente  ad  assicurare  i  diritti  previsti  [...]  gli
importi coinvolti  e  necessari  per  il  pieno  soddisfacimento  dei
diritti  riconosciuti  dalla  legge  n.  210/1992  sono   ingenti   e
difficilmente rinvenibili nel bilancio autonomo regionale»; l'ente ha
inoltre precisato che «al momento la spesa  risulta  perimetrata,  ma
potrebbe essere stralciata in  futuro»...  Ulteriormente  sollecitata
sul punto nel corso delle interlocuzioni istruttorie, la  regione  ha
argomentato la scelta allocativa della spesa in esame all'interno del
perimetro sanitario, rappresentando che: - la legge n. 210/1992, dopo
aver previsto il «diritto ad un indennizzo da parte  dello  Stato»  a
favore  di  chiunque  abbia  riportato,  a  causa   di   vaccinazioni
obbligatorie per legge o per ordinanza  di  una  autorita'  sanitaria
italiana,  lesioni  o  infermita',  dalle  quali  sia  derivata   una
menomazione permanente della integrita' psico-fisica (art.  1,  comma
1), stabilisce che «Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono
corrisposti dal Ministero della Sanita'» (art. 8, comma 1); - in base
al vigente quadro normativo (art. 1, comma 586,  legge  n.  208/2015:
«Gli indennizzi  dovuti  alle  persone  danneggiate  da  trasfusioni,
somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati
alle regioni, in attesa del trasferimento  dallo  Stato  delle  somme
dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto»),  le
risorse necessarie per  il  pagamento  degli  indennizzi  sono  state
anticipate per diversi anni dalle regioni, per il tramite delle  ASL,
al fine di garantire il diritto riconosciuto dalla legge n. 210/1992;
- sino al 2018 le regioni hanno ricevuto trasferimenti  specifici  da
parte dello Stato destinati al  pagamento  dei  medesimi  indennizzi,
successivamente, lo Stato non ha piu'  provveduto  alla  restituzione
delle risorse alle regioni che le hanno anticipate; - l'art. 1, comma
821, della legge n. 178/2020 ha  previsto  un  finanziamento  statale
parziale ... Tale fondo e' stato da ultimo incrementato (euro 50 mln)
per il 2023 (art. 9, comma 11, del decreto-legge 18.10.2023, n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15.12.2023,  n.  191):  il
riparto,  effettuato  con  decreto  MEF  del  22  dicembre  2023,  ha
comportato per la Regione Puglia il riconoscimento di  un  contributo
pari a poco piu' di euro 6,4 mln; tali  risorse  sono  insufficienti,
posto che la necessita'  di  copertura  quantificata  dai  competenti
uffici del Dipartimento Promozione della salute e' pari a circa  euro
22 mln annui. La regione ha cosi' concluso: «Tanto premesso, pur  con
ogni riserva di legittima rivalsa nei  confronti  dello  Stato  delle
somme dovute, l'ente valutera', in via esclusivamente  prudenziale  e
nei limiti delle risorse disponibili, di accantonare nel risultato di
amministrazione dei futuri esercizi somme destinate a far  fronte  ai
rischi di mancata restituzione da parte dello  Stato  delle  suddette
somme anticipate dalle regioni "in  attesa  del  trasferimento  dello
Stato delle somme dovute" come espressamente  previsto  dall'art.  1,
comma 586, della legge n. 208/2015". La Sezione prende atto  di  tale
manifestazione di disponibilita', invitando la regione a tenere nella
debita considerazione i rilievi sul punto dei Tavoli...». 
    Tanto comprova ulteriormente l'estrema difficolta' della  Regione
Puglia nel reperire  le  risorse  che  lo  Stato,  pur  dovendo,  non
corrisponde,  con  crescente  affanno  nel   mantenere   il   proprio
equilibrio finanziario. 
La legge 30 dicembre 2024 n. 207. 
    La legge 30 dicembre 2024 n. 207, con cui e' stato  approvato  il
bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, non ha  previsto  ne'
il rimborso ne' alcun contributo, se non in minima parte e, comunque,
in misura assolutamente incerta ed insufficiente (come si  spieghera'
meglio infra) per il finanziamento della medesima  funzione  per  gli
esercizi finanziari 2025-2027, non prevedendosi il reintegro, neppure
parziale, del richiamato Fondo: posto che il mancato trasferimento di
tali importi, anche  parziali,  aggrava  ulteriormente  le  ben  note
criticita' del disavanzo sanitario (si rammenta che la Regione Puglia
e' in piano di rientro, come  ben  noto  a  codesta  on.  le  Corte),
rendendo concreto il rischio che tali  indennizzi  non  possano  piu'
essere anticipati dalle ASL, e' evidente che tale  omessa  previsione
si appalesa del tutto illegittima,  in  quanto  contrastante  con  le
norme costituzionali individuate infra. 
    L'art. 1, commi da 273 a 384, disciplinanti il finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in uno
ai commi da 784 a 794, disciplinanti la contribuzione a carico  degli
enti non statali, non recano alcun cenno al ristoro degli  indennizzi
gia' versati ne' tanto meno recano alcuna assegnazione sufficiente  e
certa per il triennio 2025-2027. 
    Non solo, l'art. 3 della legge n. 207/2024 autorizza l'impegno  e
il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno finanziario 2025,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella 2); all'interno della Tabella 2, e in particolare
nella Missione «2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
(3)» (e, nell'ambito della medesima, nel Programma «2.1 Erogazioni  a
enti territoriali per interventi di settore (3.1)», ovvero  Programma
«2.4 Concorso dello Stato  al  finanziamento  della  spesa  sanitaria
(3.6)» o Programma «2.5 Rapporti  finanziari  con  enti  territoriali
(3.7)»), non e' previsto alcun trasferimento specifico  alle  regioni
in relazione alle risorse relative all'erogazione degli indennizzi di
cui alla legge n. 210/1992, nonche' in  relazione  alla  restituzione
delle risorse anticipate ai sensi dell'art. 1, comma  586,  legge  n.
208/2015. 
    Parimenti non e'  previsto  uno  specifico  stanziamento  per  la
medesima finalita'  in  altre  Missioni  della  stessa  Tabella,  con
particolare riferimento alla Missione indicata  come  «14  -  Diritti
sociali, politiche sociali e  famiglia  (24)  (e,  all'interno  della
stessa, nel  Programma  «14.2  Garanzia  dei  diritti  dei  cittadini
(24.6)») e alla Missione indicata come «15 - Politiche  previdenziali
(25)» (e,  all'interno  di  essa,  nell'ambito  del  Programma  «15.1
Previdenza  obbligatoria  e  complementare,   sicurezza   sociale   -
Trasferimenti  agli  enti  e  organismi  interessati  (25.2)»),   che
sarebbero  potute  essere  le   articolazioni   di   spesa   atte   a
contabilizzare i trasferimenti in favore delle regioni  (nell'ipotesi
in cui si riconoscesse  la  natura  previdenziale  e/o  genericamente
assistenziale dei medesimi indennizzi). 
    Circostanza ancor piu' significativa (che,  peraltro,  depone  in
favore della natura  sanitaria  di  siffatta  spesa,  come  de  facto
qualificata  nello  stesso  dossier  di  monitoraggio   della   spesa
sanitaria da parte del MEF, includendola per l'appunto in tale  spesa
- cfr. infra), l'art. 16 (Stato di  previsione  del  Ministero  della
salute  e  disposizioni  relative)  con  annessa  Tabella   15,   con
particolare riferimento alla Missione indicata come «1 - Tutela della
salute (20)», autorizza l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2025,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione: in  particolare,  all'interno  della
medesima Tabella n. 15 e specificatamente nella Missione «1 -  Tutela
della salute (20)», Programma «1.1  Prevenzione  e  promozione  della
salute umana  ed  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante  ed
aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)»,  Azione  «Indennizzi  e
risarcimenti a soggetti danneggiati  da  trasfusioni,  emoderivati  e
vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali»,  pur  essendo
previsto  uno  stanziamento  di  competenza  e  cassa  pari  a   euro
533.192.889 per l'esercizio finanziario 2025;  euro  531.292.889  per
l'esercizio finanziario 2026  ed  euro  531.297.639  per  l'esercizio
finanziario 2027, non e' prevista la restituzione alle regioni  delle
somme  anticipate  e/o  l'assegnazione  alle  stesse  delle   risorse
necessarie   per   soddisfare   il   fabbisogno   annuale    relativo
all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n.  210/1992.  Tale
omissione si evince anche dalle note integrative redatte  da  ciascun
Ministero ai sensi dell'art. 21 della legge n.  196/2009,  pubblicate
sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello  Stato  (6)  ,
nonche' nei dossier parlamentari relativi  all'iter  di  approvazione
della legge di bilancio dello Stato (7) , contenenti tra  l'altro  il
contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento  alle  azioni
sottostanti e la specificazione, per ciascuna azione,  delle  risorse
finanziarie  per  il  triennio  di  riferimento,  con  riguardo  alle
categorie economiche di spesa, ai relativi riferimenti legislativi  e
ai criteri di formulazione  delle  previsioni  (art.  21,  comma  11,
lettera a), legge n. 196/2009). 
    In particolare, dall'esame della medesima  nota  integrativa  del
Ministero della salute (doc. 11) e specificatamente dall'ivi  incluso
Allegato tecnico per azioni e capitoli (all. 11-bis),  contenente  il
dettaglio  dell'articolazione  della  spesa,  si   evince   che   gli
stanziamenti pur previsti nell'ambito  della  Missione  «1  -  Tutela
della salute (20)», e specificatamente nel Programma «1.1 Prevenzione
e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al  personale
navigante ed aeronavigante e sicurezza  delle  cure  (20.1)»,  Azione
«Indennizzi e risarcimenti a  soggetti  danneggiati  da  trasfusioni,
emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali»,
non saranno devoluti alle regioni, che pur  provvedono  al  pagamento
degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992. 
    Piu' nel dettaglio, dall'esame dei  capitoli  iscritti  a  valere
sullo stanziamento della  specifica  azione  (cfr.  pure  decreto  di
ripartizione - doc. 12) risulta che: 
        il  capitolo  2401  e'  destinato  a  «somme  dovute  per  la
liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi,
danneggiati da sangue o emoderivati  infetti,  che  hanno  instaurato
azioni di risarcimento danni ( 5.3.1) ( 10.1.2)», con stanziamento di
euro 101.049.245 per il 2025, di euro 99.149.245 per  il  2026  e  di
euro 99.149.245  per  il  2027:  trattasi  all'evidenza  di  capitolo
riservato allo Stato (si rammenta che  il  solo  legittimato  passivo
nelle controversie e' il Ministero della salute,  come  stabilito  da
Cassazione, SS.UU., sentenza n. 12538/2011), anche perche' non  viene
fatto alcun cenno alle regioni; 
        solo il  capitolo  «2407»  (foglio  10/61)  e'  (formalmente)
destinato a «somme da erogare alle regioni e province autonome»: tale
capitolo e' pero' finalizzato, come  emerge  dalla  nomenclatura  del
capitolo, esclusivamente al «pagamento degli indennizzi  riconosciuti
ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti  dalla
vaccinazione antisarscov2, nonche' somme destinate  ai  pagamenti  di
competenza dello Stato» (enfasi aggiunta).  Trattasi  pertanto  dello
stanziamento  relativo  alla  previsione  di  cui  all'art.  20   del
decreto-legge n. 4/2022 (che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 1
della legge n. 210/1992) e quindi solo per gli indennizzi  legati  al
COVID: al riguardo vi e' altresi' da  rilevare  che,  pur  prevedendo
tale  norma  (art.  20,  decreto-legge  n.  4/2022)   una   dotazione
finanziaria pari a 100 milioni «a decorrere dal 2023», il decreto  di
ripartizione in capitoli dello  Stato  di  previsione  del  Ministero
della salute prevede, per l'esercizio finanziario 2025, una dotazione
finanziaria minore e pari  a  complessivi  58  milioni,  prevedendosi
invece lo stanziamento di 100 milioni solo in relazione agli esercizi
finanziari 2026 e 2027. Peraltro, in tale  capitolo  sono  ricomprese
pure le somme per i  pagamenti  di  competenza  dello  Stato,  quindi
neppure queste somme saranno assegnate integralmente alle regioni ne'
e' dato comprendere in quale misura; 
        gli ulteriori  capitoli  iscritti  a  valere  sulla  medesima
azione, e in particolare il capitolo «2409» relativo a «somme  dovute
a titolo di indennizzo e  risarcimento  ai  soggetti  danneggiati  da
complicanze  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»  non  fa
invece alcun riferimento ad assegnazione alle regioni delle  medesime
risorse, dovendosene pertanto dedurre che,  al  pari  degli  esercizi
finanziari trascorsi, le medesime risorse non  saranno  erogate  alle
regioni, che pur provvedono al pagamento dei medesimi  indennizzi  in
luogo dello Stato. Al  riguardo,  si  precisa  altresi'  che  non  e'
previsto uno specifico stanziamento  per  la  medesima  finalita'  in
altre Missioni della stessa Tabella n. 15. 
    Peraltro, si noti che,  anche  dalla  lettura  del  «piano  degli
obiettivi» incluso nella  medesima  nota  integrativa  del  Ministero
della salute (doc. 11), si  evidenzia  la  competenza  diretta  dello
stesso Ministero in ordine agli «indennizzi  per  danni  a  causa  di
vaccinazioni  obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazioni   di
emoderivati,  trapianto  di  organi  e   biotecnologie   e   relativo
contenzioso», posto che tra gli «obiettivi con azioni correlate»  del
Ministero della salute figura l'obiettivo  denominato  «Garantire  il
ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e
assicurare le  attivita'  in  materia  di  consulenza  medico-legale»
(obiettivo n. 4) correlato  all'azione  6  denominata  «Indennizzi  e
risarcimenti a soggetti danneggiati  da  trasfusioni,  emoderivati  e
vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali». 
    Anche tale elemento conferma pertanto che,  pur  riconoscendo  il
medesimo Ministero della salute la propria competenza in ordine  alla
specifica azione, di fatto lo stesso Ministero omette  di  trasferire
alle  regioni  le  risorse  dovute  (e  sino  ad  oggi  dalle  stesse
«anticipate»)  per  l'erogazione   degli   indennizzi   ai   soggetti
danneggiati. 
La natura della spesa ex legge 210/1992. 
    Si premette che  un  peculiare  aspetto  oggetto  di  discussione
nell'ambito delle riunioni congiunte con il MEF e il Ministero  della
salute nei Tavoli tecnici finalizzati  alla  verifica  del  piano  di
rientro dal disavanzo sanitario,  attiene  alla  «natura»  -  e  alla
conseguente  imputazione  contabile  -  di  tale  spesa  nei  bilanci
regionali. 
    Invero, per il Ministero della salute  tale  spesa  non  potrebbe
essere «perimetrata» quale spesa  sanitaria  (con  imputazione  nella
Missione 13 del bilancio regionale), dovendosene  invece  riconoscere
una - non meglio precisata -  natura  «assistenziale»,  ovvero,  come
pure risultante da documenti del Ministero  della  economia  e  delle
finanze - Dip. della  Ragioneria  generale  dello  Stato  (doc.  13),
addirittura una natura «previdenziale» (8) . 
    Al riguardo, nel verbale  della  riunione  congiunta  del  Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con  il  Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di  assistenza  del
1° agosto 2024, trasmesso in data 13  novembre  u.s.  (doc.  14),  si
legge che: «I Tavoli (...) ricordano che l'onere  di  tale  funzione,
estranea all'erogazione dei LEA, non e' del Servizio  sanitario  che,
in disparte qualunque  questione  insorta  nel  merito  tra  Stato  e
regioni, non puo' farsi carico di un costo di  natura  assistenziale,
non  proprio,  neppure  anticipando  risorse  (che   dunque   vengono
sottratte all'erogazione dei LEA)  come  avviene  quando  la  regione
comunque provvede a coprire le conseguenti perdite  di  bilancio.  Il
bilancio regionale, non stanziando risorse a copertura di tali costi,
sottrae risorse destinate al finanziamento annuale dei LEA. I  Tavoli
raccomandano al bilancio regionale di provvedere ad  inizio  di  ogni
anno alle apposite coperture, con cio' ribadendo quanto trattato piu'
volte nei precedenti verbali» (enfasi aggiunta). 
    I Tavoli interministeriali MEF-Ministero  della  salute  per  gli
esami dei bilanci regionali delle regioni «in piano di rientro» hanno
invero evidenziato l'illegittimita' dell'inclusione di tali  spese  a
carico del Fondo sanitario, nulla disponendo pero' in ordine a  fonti
di coperture alternative a carico dello Stato. E' evidente  che  tale
aspetto non assume un rilievo marginale, in  quanto  la  pretesa  del
Ministero  della  salute  (e  del  MEF)  sembra  volta  ad  escludere
completamente  tali  costi  dal  bilancio   sanitario,   addossandone
esclusivamente gli oneri sul bilancio autonomo regionale. 
    Tale spesa, viceversa, ben puo' essere classificata quale  «spesa
sanitaria», sia in considerazione  dell'erogazione  degli  indennizzi
tramite ASL, sia -  soprattutto  -  in  considerazione  della  causa,
fattuale e giuridica, per la quale viene riconosciuto dallo Stato  il
pagamento dell'indennizzo (dovuto, come  detto,  in  conseguenza  dei
danni  alla  salute  derivanti   da   vaccinazioni   obbligatorie   e
raccomandate, trasfusioni di sangue e/o plasma e somministrazioni  di
derivati infetti). 
    Peraltro, lo stesso Stato annovera tale indennizzo tra  la  spesa
sanitaria (e non previdenziale), come evincibile dal dossier  di  cui
supra (doc. 13), ed  e'  il  Ministero  della  salute  ad  essere  il
titolare  della  relativa  prestazione  (art.  8   legge   210/1992),
prevedendo  nello  stato  di  previsione  di  propria  competenza  la
relativa erogazione, inquadrata, come dianzi  riportato,  nell'ambito
della Missione 1 «Tutela della salute». 
    La matrice «sanitaria» dei  suddetti  indennizzi  e'  rinvenibile
anche nella giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte costituzionale (v.
da ultimo, sentenze Corte costituzionale n. 35/2023 e n. 181/2023). 
    La  materia,  a  sommesso  avviso  di  questa  difesa,  interseca
differenti ambiti: quello della profilassi internazionale,  riservata
alla esclusiva competenza legislativa statale ex art.  117,  II  co.,
lettera q), Cost. e quella oggetto di  competenza  concorrente  della
tutela della salute ex art. 117, comma III, Cost. 
    Tuttavia, «per individuare la materia  cui  ricondurre  la  norma
impugnata occorre tenere conto della sua ratio, della  finalita'  che
persegue e del suo contenuto, tralasciando gli  aspetti  marginali  e
gli  effetti  riflessi,  in   modo   da   identificare   precisamente
l'interesse tutelato, secondo il cosiddetto  criterio  di  prevalenza
(tra tante, sentenze n. 6 del 2023, n. 267, n. 193 e n. 70 del 2022)»
(sent. 124/2023). 
    Si ritiene, pertanto, che, in base alle  coordinate  ermeneutiche
indicate  da  codesta  on.  le  Corte  afferenti  al  criterio  della
prevalenza, la materia  debba  ritenersi  riconducibile  alla  tutela
della salute, posto che l'indennizzo de quo trova la sua  base,  come
innanzi meglio argomentato, nel diritto normato dall'art.  32  Cost.,
quale diritto sociale fondamentale, tutelato in  stretta  connessione
con l'art. 2 Cost. e intimamente connesso al  valore  della  dignita'
umana (diritto ad un'esistenza degna), di cui all'art 3 Cost. 
    Dalla lettura in combinato disposto degli  articoli  32,  2  e  3
Cost., puo', dunque, dedursi che il diritto alla salute possieda  una
valenza erga omnes, quale situazione soggettiva assoluta che comporta
una pretesa positiva nei confronti dello  Stato  (estesa  anche  alle
regioni, dopo la modifica del titolo V della Costituzione),  chiamato
a predisporre strutture, mezzi e personale idonei ad  assicurare  una
condizione di  salute  ottimale  alla  singola  persona,  nonche'  ad
attuare una efficace politica di prevenzione, cura e intervento sulle
possibili  cause  di  turbativa  dell'equilibrio  psico-fisico  della
popolazione in generale. 
    La tutela della salute «implica anche il dovere dell'individuo di
non ledere ne' porre a rischio con il proprio comportamento la salute
altrui, in osservanza del principio generale che vede il  diritto  di
ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale
protezione  del  coesistente  diritto  degli  altri.  Le  simmetriche
posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi
essenziali della comunita', che possono richiedere la  sottoposizione
della persona a trattamenti sanitari  obbligatori,  posti  in  essere
anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la  soggezione
di essa ad oneri particolari» (sentenza  n.  218  del  1994)"  (sent.
15/2023). 
    Tanto, per quieta giurisprudenza di codesta on.  le  Corte,  puo'
essere preteso solo se via sia, tra le  altre  condizioni,  anche  la
previsione  di  un  ristoro  per  i  danni  sopportati  dal   singolo
nell'interesse della collettivita', come dianzi esaminato. 
    Di conseguenza, non puo' ritenersi di attribuire a  tale  ristoro
natura «previdenziale» (come individuata dal MEF nel  dossier  dianzi
illustrato sul monitoraggio della spesa sanitaria), posto  che  tanto
la dottrina quanto la giurisprudenza costituzionale hanno evidenziato
come le prestazioni previdenziali siano  garantite  ai  lavoratori  e
facciano riferimento a  diverse  forme  di  solidarieta'  che  vigono
all'interno delle singole categorie di lavoratori, consentendo  anche
una gradualita' della tutela, sulla base della  differente  posizione
socioeconomica nel contesto  lavorativo  e  rimarcando  la  posizione
privilegiata di cui godono i lavoratori,  dovuta  al  «contributo  di
benessere offerto alla collettivita'  oltreche'  delle  contribuzioni
previdenziali prestate» (sent. n. 31 del 1986): 
    Al riguardo, si distingue tra il primo comma dell'art.  38  Cost.
che  garantisce  «ai  cittadini  il  minimo  esistenziale,  i   mezzi
necessari per  vivere»  e  il  secondo  comma,  che  «garantisce  non
soltanto  la  soddisfazione   dei   bisogni   alimentari,   di   pura
"sussistenza" materiale bensi' anche il soddisfacimento di  ulteriori
esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori» (sent. n. 31  del
1986). In siffatta sentenza Codesta Ecc.ma  Corte  ha  tracciato  una
netta demarcazione tra assistenza e previdenza con riferimento a  tre
specifici profili: i soggetti presi in considerazione («cittadini» da
una parte e «lavoratori» dall'altra); i  fatti  giuridici  dai  quali
sorgono i relativi rapporti (inabilita' al lavoro e mancanza di mezzi
necessari  per  vivere,  da  un  lato,   e   «infortunio,   malattia,
invalidita' e vecchiaia, disoccupazione  involontaria»,  dall'altro);
il «contenuto finalistico  delle  due  prestazioni».  A  quest'ultimo
proposito, conseguentemente, l'art. 38 Cost. al comma 1 garantisce ai
cittadini «il minimo esistenziale, i  mezzi  necessari  per  vivere»,
mentre  al  comma  2  assicura  ai  lavoratori   «non   soltanto   la
soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura «sussistenza» materiale
bensi' anche il soddisfacimento di  ulteriori  esigenze  relative  al
tenore di vita dei lavoratori». 
    Del pari, non puo' essere  affermata  la  natura  «assistenziale»
della prestazione, se non in senso lato:  invero,  Stato,  regioni  e
comuni garantiscono  e  finanziano  un  sistema  di  assistenza,  che
assicura un complesso di prestazioni economiche  e  di  servizi  alla
persona, a cui si  aggiungono  le  risorse  dell'Unione  europea.  In
questo complesso sistema si intrecciano, si sovrappongono, e talvolta
confliggono, competenze, meccanismi di finanziamento  e  diritti  dei
singoli. 
    Il diritto all'assistenza sociale e' menzionato nel solo art. 38,
comma 1, Cost. per il quale  «ogni  cittadino  inabile  al  lavoro  e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al  mantenimento
e all'assistenza  sociale».  Tuttavia,  nonostante  questo  esplicito
riferimento nel titolo III della Costituzione,  l'assistenza  sociale
non  e'   menzionata   nel   titolo   V,   dedicato   all'ordinamento
istituzionale (art. 117), a differenza della tutela della  salute,  a
cui spesso e' accomunata, che  e'  invece  esplicitamente  attribuita
alla competenza concorrente di Stato e regioni. L'assistenza  sociale
rientra pertanto nel novero di quelle materie c.d. «innominate»,  che
una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ha attribuito  in
via residuale (art. 117, comma 4) alle regioni. (9) 
    Codesta on.le Corte ritiene che la necessita'  di  alleviare  una
situazione di estremo bisogno e  di  difficolta'  «non  compresa  tra
quelle assicurate dal sistema previdenziale ne' da quello  sanitario,
...  costituisce  un  intervento  di   politica   sociale   attinente
all'ambito materiale dell'assistenza dei servizi sociali, oggetto  di
una competenza residuale regionale» (sent. n. 10 del 2010 e n. 62 del
2013). L'intervento assistenziale  «non  risponde  quindi  a  criteri
automatici  e  non  e'  prevista  in  favore  indifferenziato   (...)
richiede, al contrario, l'esistenza di alcune precise condizioni, fra
le  quali,  anzitutto,  l'esistenza  di  una   situazione   economica
caratterizzata da un basso reddito  familiare».  Deve  sussistere  un
«nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di
intervento e la  rimozione  o  il  superamento  della  situazione  di
svantaggio o di bisogno, per la promozione  del  benessere  fisico  e
psichico della persona» (sent. n. 287 del 2004), in assenza del quale
la prestazione rientra nell'area previdenziale. 
    Pertanto  Codesta  Ecc.ma  Corte   individua   nella   condizione
soggettiva  del  singolo,  destinatario  delle  provvidenze,   e   la
situazione di bisogno, gli elementi  caratterizzanti  la  prestazione
sociale e per questo si ritiene  che  l'indennizzo  in  disamina  non
possa avere una matrice propriamente assistenziale, in quanto erogato
a prescindere  dalle  condizioni  economiche  del  danneggiato,  come
evincibile dalla stessa legge n. 210/1992. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha delimitato  anche  il  perimetro  esterno
dell'assistenza sociale rispetto a materie  contigue,  di  competenza
concorrente o esclusiva dello  Stato  quali  previdenza,  sanita'  ed
immigrazione, e  rispetto  a  materie  trasversali,  come  i  livelli
essenziali concernenti i diritti civili e sociali o materie frutto di
elaborazione giurisprudenziale della stessa  Corte,  come  l'edilizia
abitativa residenziale. 
    Una volta definiti i contenuti della materia e il suo  perimetro,
e' tuttavia opportuno considerare come gli interventi  di  assistenza
sociale possano ricadere in un ambito ove il legislatore si  trova  a
«disciplinare,  in  maniera  unitaria,  fenomeni  sociali  complessi,
rispetto ai quali si delinea "una fitta  trama  di  relazioni,  nella
quale ben difficilmente sara' possibile isolare un singolo interesse"
quanto piuttosto interessi distinti" che ben possono ripartirsi lungo
l'asse delle competenze normative di Stato e regioni" (sent.  n.  278
del 2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte»  (Sent.  n.
94 del 2007). 
    Per questo, utilizzando il primario criterio della prevalenza, si
ritiene che la prestazione vada inquadrata nell'ambito della  materia
«tutela della salute», ricorrendo tutti i  connotati  caratterizzanti
siffatto ambito. 
    Difatti, nella recente sentenza n. 35/2023  si  afferma  che  «la
mancata previsione del diritto all'indennizzo in  caso  di  patologie
irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni  raccomandate  si
risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., in  quanto  le
esigenze di solidarieta' sociale e di tutela della salute del singolo
richiedono  che  sia  la  collettivita'  ad  accollarsi  l'onere  del
pregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che  siano
i singoli danneggiati a  sopportare  il  costo  del  beneficio  anche
collettivo.  In  tali   casi,   l'estensione   dell'indennizzo   alle
vaccinazioni raccomandate completa il  "patto  di  solidarieta'"  tra
individuo e collettivita' in tema di tutela della salute e rende piu'
serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei
trattamenti vaccinali, al  fine  della  piu'  ampia  copertura  della
popolazione». 
    La medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione  della
Corte di cassazione precisano altresi' che, ove si ritenesse che tale
spesa  non  possa   essere   qualificata   come   spesa   prettamente
«sanitaria», la stessa non potrebbe  che  essere  intesa  come  spesa
«previdenziale», di  competenza  legislativa  esclusiva  statale,  in
considerazione  dell'«analogo  fondamento  costituzionale  delle  due
erogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella  indennitaria  -
entrambe fondate sugli obblighi di solidarieta' sociale» (Considerato
in diritto, par. 1.1; allegato n. 4). 
    In ordine al mancato riconoscimento delle  medesime  risorse,  e'
peraltro evidente il «paradosso» delle richieste del Ministero  della
salute nei confronti della Regione Puglia:  invero,  da  un  lato  il
Ministero ritiene che la regione, versando in  piano  operativo,  non
possa destinare risorse del bilancio autonomo a spese  sanitarie  non
LEA, e d'altro lato richiede che la regione provveda, nell'ambito del
proprio bilancio autonomo, a reperire le ingenti  risorse  necessarie
per il pagamento di tali indennizzi di spettanza, come  detto,  dello
stesso Ministero della salute, pur non rientrando nei LEA. 
    Al  riguardo,  appare  opportuna  un'ultima  considerazione:  ove
dovesse non condividersi la natura sanitaria  della  correlata  spesa
(con conseguente onere a carico del Fondo sanitario regionale  o  con
trasferimenti dedicati da parte dello Stato, come  nella  ipotesi  di
cui all'art. 1, comma 1-bis, della medesima legge  n.  210/1992),  la
stessa se  ritenuta  spesa  afferente  alla  funzione  di  previdenza
sociale, e', ai sensi dell'art. 38 Cost., assolutamente estranea alle
funzioni  e  al  bilancio  regionale,  rientrante  nella   competenza
esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera  o);  se  venisse
privilegiato  l'aspetto  assistenziale,  la  violazione  dei   doveri
imposti dalla normativa statale piu' volte richiamata del 1992 e  del
2015 incide sulla competenza residuale regionale, che  oltretutto  si
trova limitata,  se  non  impedita,  ad  esercitare  regolarmente  le
proprie  funzioni  in  materia  qua,  anche  a  mente   del   decreto
legislativo n. 112/98, alla luce della disciplina statale che  impone
a  carico  delle  regioni  l'obbligo  di  erogazione  di   indennizzi
correlati a trattamenti sanitari previsti dalla normativa statale, in
virtu' delle notevoli difficolta'  di  provvista  finanziaria  dianzi
indicate, come meglio si illustrera' infra. 
    Pertanto, e' evidente che o venga rivendicata la natura sanitaria
o  quella  assistenziale/previdenziale,  l'onere   per   i   medesimi
indennizzi non possa  essere  in  ogni  caso  addossato  al  bilancio
regionale. 
    Di conseguenza, la Regione Puglia sottopone all'attenzione  della
ecc.ma Corte la questione di legittimita' costituzionale della intera
legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante «Bilancio di previsione  dello
stato per l'anno finanziario  2025  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2025-2027», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 43,
nonche', in ogni caso, delle seguenti disposizioni: 
        art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di  entrata
e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), commi da 273 a 384,
disciplinanti il finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo  Stato,  nella  parte  in  cui  nulla  viene
disposto, nei termini suindicati, per il pagamento  degli  indennizzi
ex legge n. 210/92 disposti dal Ministero della salute; 
        art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di  entrata
e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), commi da 784 a 794,
nella parte in cui, prevedendosi (comma 784) che le regioni a statuto
ordinario assicurano, secondo le modalita' previste dai commi da  785
a 794, un contributo alla finanza  pubblica,  aggiuntivo  rispetto  a
quello previsto a legislazione vigente, pari a 280  milioni  di  euro
per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029  (comma  786),
non  si  tiene  conto,  anche  ai  fini   della   valutazione   della
sostenibilita' dei relativi costi,  degli  ulteriori  contributi  e/o
tagli e/o anticipazioni di risorse gia' effettuate ed  effettuande  a
carico  del  comparto  regionale  a  titolo  di   anticipazioni   per
l'erogazione degli indennizzi ex legge n. 210/1992; 
        art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella  n.  2,  con
particolare riferimento alla Missione indicata come  «2  -  Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione  «14  -
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e  alla  Missione
«15 - Politiche previdenziali (25)», nella  parte  in  cui  non  v'e'
alcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi  ex  legge  n.
210/92, ne' a titolo di rimborso ne' di assegnazione; 
        art. 16 (Stato di previsione del  Ministero  della  salute  e
disposizioni relative) e  annessa  Tabella  n.  15,  con  particolare
riferimento alla Missione «1 - Tutela della salute  (20)»,  Programma
«1.1 Prevenzione  e  promozione  della  salute  umana  ed  assistenza
sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e  sicurezza  delle
cure  (20.1)»,  Azione  «Indennizzi   e   risarcimenti   a   soggetti
danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni  obbligatorie.
Accertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto
uno stanziamento di competenza e cassa pari a  euro  533.192.889  per
l'esercizio  finanziario  2025;  euro  531.292.889  per   l'esercizio
finanziario 2026 ed  euro  531.297.639  per  l'esercizio  finanziario
2027, non e'  prevista  la  restituzione  alle  regioni  delle  somme
anticipate e/o l'assegnazione alle stesse  delle  risorse  necessarie
per soddisfare il fabbisogno annuale  relativo  all'erogazione  degli
indennizzi  di  cui  alla  legge   n.   210/1992   per   il   periodo
2025-2026-2027; 
        art. 18 (Totale generale della spesa), nella  parte  in  cui,
prevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il  triennio
2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini  di  competenza
che di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti  alle  regioni  a
titolo di rimborso e/o  assegnazione  delle  somme,  rispettivamente,
erogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi  ex  legge
n. 210/1992, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Violazione degli articoli 114 e  119  Cost.  nonche'  dell'art.  7
decreto legislativo n. 112/1998, dell'art. 1, comma 586, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 1, comma 821 legge n.  178/2020,
quali norme interposte. 
    Le norme innanzi censurate  risultano  lesive,  in  primo  luogo,
degli  articoli  114  e  119  della  Costituzione  atteso  che,   non
prevedendo alcun contributo in favore delle regioni per la causale in
disamina, de facto ingessano la loro capacita' di spesa,  caricandole
di un onere che per legge non compete  loro  se  non  a  titolo,  per
l'appunto,  di   anticipazione.   Tanto   comporta   una   violazione
dell'autonomia politica e delle  competenze  finanziarie  degli  enti
regionali, impattando  incisivamente  sulla  possibilita'  di  questi
ultimi  di  perseguire  con  mezzi  idonei   il   proprio   indirizzo
politico-amministrativo. 
    Tali disposizioni infrangono,  per  altro  verso,  l'insegnamento
reso  da  Codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale   relativamente   al
principio  del  parallelismo  tra  responsabilita'  di  disciplina  e
responsabilita' finanziaria o  principio  di  corrispondenza  tra  le
entrate e le funzioni, dopo la  riforma  del  titolo  V  della  parte
seconda della Costituzione, costantemente ribadito  a  partire  dalla
sentenza n. 370/2003 (cfr. ex plurimis Corte costituzionale  sentenza
n. 16 e n. 17 del  2004;  n.  17  del  2005;  e,  piu'  recentemente,
sentenza n. 40 del 2022), giacche' la dimensione  quantitativa  delle
entrate regionali e' predisposta in correlazione con l'ampiezza delle
funzioni proprie della stessa regione. 
    Statuisce la sentenza n. 40/2022, per quel che  qui  rileva:  «In
base all'art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti,  il  sistema
di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su "tributi ed
entrate propri", "compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali
riferibile al loro territorio", quote di "un fondo perequativo, senza
vincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con  minore  capacita'
fiscale". Le risorse derivanti dalle  suddette  fonti  devono  essere
sufficienti, in base al successivo quarto comma, a consentire a  tali
enti  «di  finanziare  integralmente  le  funzioni   pubbliche   loro
attribuite"...» (enfasi aggiunta). 
    E' la stessa norma statale (art. 1, comma  586,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208) a prevedere testualmente che  «Gli  indennizzi
dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni,  somministrazioni  di
emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio  1992,  n.
210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni,  in
attesa del trasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute,  vengono
anticipati da ogni regione agli aventi  diritto»  (enfasi  aggiunta),
sicche' la disciplina impugnata si  appalesa  lesiva  di  tale  norma
interposta, come pure anche della disciplina interposta di  cui  alla
legge del 2020 (n. 178, art. 1 comma 821),  istitutiva  del  relativo
fondo, avendo lo Stato solo in parte provveduto (per il 2021 e per il
2023), a corrispondere alle  regioni  quanto  dalle  stesse  erogato,
nonostante l'obbligo imposto dalle  norme  suindicate  di  provvedere
alle risorse finanziarie necessarie per far fronte  al  pagamento  di
siffatti indennizzi, assicurando  alle  amministrazioni  territoriali
forme di ristoro, come espressamente previsto dalla citata  normativa
statale in maniera autovincolante, con la conseguenza che l'omissione
censurata si appalesa lesiva anche di queste norme interposte. 
    La violazione e' ancor piu' manifesta se sol si consideri  l'art.
7 decreto legislativo n. 112/98, segnatamente la lettera b),  secondo
cui «b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di  una  quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai  sensi
e nei termini di cui al comma 3 del presente  articolo,  degli  oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti  conferiti  nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti», del
pari attinto dalla carenza denunziata. 
    Invero, la lesione dell'art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione
appare  indubbia  laddove  le  disposizioni   censurate,   aggravando
ulteriormente la spesa corrente locale, minano la regola  secondo  la
quale  il  sistema  delle  entrate  degli  enti  territoriali,   come
strutturato  dalla  pertinente  disposizione   costituzionale,   deve
consentire l'assolvimento del normale  esercizio  delle  funzioni  ad
essi attribuite. 
    Si ribadisce, a tale  riguardo,  come  sia  del  tutto  intuitivo
l'effetto  che  le   norme   di   bilancio   carenti   dell'auspicata
assegnazione produrranno in termini di riduzione di  servizi  in  una
regione gia' ingessata  dal  Programma  operativo  per  il  disavanzo
sanitario ancora in atto. 
    Difatti, la continua  sottrazione  di  risorse  che  si  viene  a
generare   per   effetto   delle   norme    censurate,    dilatandola
drammaticamente  anche  per  gli  anni  a  venire  contrasta  con  il
principio di autonomia finanziaria degli enti locali, imponendo  alle
regioni che subiscono di  anno  in  anno  gli  effetti  negativi  del
mancato  rimborso  di  rivedere,  in  peius,  i  propri  servizi   ai
cittadini, in palese spregio ad ogni buona regola  di  decentramento,
di leale collaborazione (come si  dira'  meglio  infra),  nonche'  al
canone di responsabilita' del mandato politico degli  amministratori,
costretti  non  solo  a  «subire»  l'anticipo  degli  indennizzi  per
finalita' solidaristiche alle quali dovrebbe provvedere lo Stato,  ma
anche a disporre di minori risorse per l'esercizio della loro azione.
I commi  1  e  4  dell'art.  119  della  Costituzione  risultano,  in
particolare,  ulteriormente  violati  dalla  disposizione   impugnata
perche', in  assenza  di  qualsivoglia  valutazione  di  impatto,  la
mancata previsione  delle  risorse  necessarie  a  neutralizzare  gli
effetti negativi dell'anticipazione degli indennizzi mette a  rischio
la  possibilita'  per  le  amministrazioni   locali   di   provvedere
all'esercizio normale delle loro funzioni. 
    Vero che non esiste una garanzia di carattere quantitativo e che,
con riferimento al rapporto tra funzioni da finanziare e risorse,  la
Corte ha sostenuto che la riassegnazione di queste ultime  «e'  priva
di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle  modalita',
all'entita' e  ai  tempi,  rimesse  al  legislatore  statale»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 83 del 2019). 
    Altrettanto   vero,   tuttavia,   e'   il   fatto    che    grava
indiscutibilmente sullo  Stato  l'obbligo  e  la  responsabilita'  di
assicurare che le risorse messe a disposizione  delle  regioni  siano
sufficienti a garantire l'esercizio delle funzioni (tanto piu' che lo
Stato  medesimo,  con  propria  legge,  ha  definito  la  natura   di
anticipazione di siffatta erogazione) e che, secondo  la  consolidata
giurisprudenza della Corte costituzionale, non sono  ammissibili  sic
et simpliciter  tagli  lineari  di  carattere  permanente,  quali  si
rivelano de facto le omesse assegnazioni perpetrate negli anni. 
    E' stato affermato, in tal senso, che «norme statali che  fissano
limiti  alla  spesa  delle  regioni  e  degli  enti  locali   possono
qualificarsi principi fondamentali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a prevedere un
contenimento  complessivo  della   spesa   corrente   dal   carattere
transitorio (ex multis, sentenze n. 154 del 2017, n. 65 del 2016,  n.
218 e n. 189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44  del  2014,
n. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del  2012,  n.  182
del 2011). Non e' in discussione il potere del legislatore statale di
programmare risparmi anche di lungo  periodo  relativi  al  complesso
della spesa  pubblica  aggregata.  E  questa  Corte  ha,  anzi,  gia'
chiarito  che  «una  censura  che  lamenta  il   presunto   carattere
permanente  dello  specifico  contributo   non   e'   provata   dalla
circostanza che  essa  si  aggiunga  agli  effetti  delle  precedenti
manovre di finanza pubblica» (sentenza n. 154 del 2017). Tuttavia, le
singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare
il carattere  della  temporaneita',  al  fine  di  definire  in  modo
appropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei  cicli
di bilancio e piu' in generale della situazione economica del  Paese,
«il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e gli
enti locali, evitando la sostanziale estensione dell'ambito temporale
di  precedenti  manovre   che   potrebbe   sottrarre   al   confronto
parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici  di
queste ultime in un periodo piu' lungo» (sentenza n. 169  del  2017)»
(Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2018). 
    E  ancora:  «la  riduzione  sproporzionata  delle  risorse,   non
corredata da adeguate misure compensative, e'  infatti  in  grado  di
determinare un  grave  vulnus  all'espletamento  ...  delle  funzioni
espressamente conferite dalla legge (...). Dunque la forte  riduzione
delle risorse  destinate  a  funzioni  esercitate  con  carattere  di
continuita' ed in  settori  di  notevole  rilevanza  sociale  risulta
manifestamente irragionevole proprio per l'assenza  di  proporzionate
misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento
(su  analoga  questione,  sentenza   n.   188   del   2015)»   (Corte
costituzionale, sentenza 10 del 2016). 
    Per giunta, al fine di valutare  appieno  la  consistenza  e  gli
effetti irreversibili della disposizione impugnata, occorre  compiere
quella necessaria valutazione di contesto che porta ad escludere che,
per altro verso,  sia  data  la  possibilita'  agli  enti  locali  di
riassorbire le risorse venute meno, tali e tante sono  le  criticita'
dell'attuale sistema e  la  sua  conclamata  incapacita',  anche  per
effetto della sottoposizione della Regione Puglia al Piano di rientro
da parecchi anni. 
    Proprio  sulla  scorta  dell'esperienza   verificatasi   con   la
soppressione  delle  province  e  consequenziale   trasferimento   di
competenze e funzioni, Codesta On.  le  Corte  ha  insegnato  che  in
siffatte  fattispecie  «L'omissione  del  legislatore  statale   lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo  comma,
Cost.), perche'  la  necessita'  di  trovare  risorse  per  le  nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di  spesa  relative  alle
funzioni preesistenti,  e  si  pone  altresi'  in  contrasto  con  il
principio  di  corrispondenza  tra  funzioni  e  risorse,  ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost. (sentenze n. 10 del 2016,  n.  188
del 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del
1999, n. 381 del 1990), perche' all'assegnazione delle  funzioni  non
corrisponde l'attribuzione delle relative risorse, nonostante  quanto
richiesto dalla legge...» (sent. n. 137/2018). 
    Come rammentato anche piu' di recente (sent. n. 73/2023), «L'art.
119 Cost. "impedisce che lo Stato  si  appropri  di  quelle  risorse,
costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire
i fondi necessari nell'ambito del  proprio  bilancio,  adeguato  alle
funzioni  preesistenti.  L'omissione  del  legislatore  statale  lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo  comma,
Cost.), perche'  la  necessita'  di  trovare  risorse  per  le  nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di  spesa  relative  alle
funzioni preesistenti,  e  si  pone  altresi'  in  contrasto  con  il
principio  di  corrispondenza  tra  funzioni  e  risorse,  ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost.». 
    Codesta on. le Corte (sentenza n. 71/2023) ha  puntualizzato  che
«in  base  all'art.  119  Cost.,  "le  risorse  ...   devono   essere
sufficienti  a  consentire  agli  enti  territoriali  di   finanziare
integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro  attribuite  (art.  119,
secondo, terzo e quarto comma), ... Percio', ai sensi dell'art.  119,
quarto comma, Cost., "le  funzioni  degli  enti  territoriali  devono
essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi
tre commi  del  medesimo  art.  119  Cost.,  attraverso  un  criterio
perequativo trasparente e ostensibile", in  attuazione  dei  principi
fissati dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009
(sentenza n. 220 del 2021)». 
2. Violazione dell'art.  117,  comma  III,  Cost.  nella  materia  di
coordinamento della finanza pubblica e dell'art. 119 Cost. 
    Risultano altresi' lese le succitate disposizioni primarie, posto
che lo schema normativo utilizzato dal Legislatore statale  (che  non
opera  direttamente   un   «taglio»   di   risorse,   ne'   riconosce
espressamente un ulteriore contributo a carico delle regioni,  ma  si
limita a demandare alle stesse, sin dall'anno 2015, l'«anticipazione»
dei pagamenti degli indennizzi in favore dei cittadini «in attesa del
trasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute»),  e'  ancora  piu'
insidioso in quanto si traduce, di fatto, in un ulteriore  contributo
alla finanza pubblica «occulto» o «mascherato», concretizzandosi tale
dictum in un taglio delle risorse  di  spesa  corrente  del  bilancio
autonomo delle regioni, senza peraltro la previsione di alcun termine
finale (e di qui la censura in particolare dei commi da 784 a 794). 
    Al  riguardo,  la  giurisprudenza  costituzionale   e'   costante
nell'affermare che «norme statali che fissano limiti alla spesa delle
regioni  e  degli   enti   locali   possono   qualificarsi   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione,
tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio  della
medesima,  intesi  nel   senso   di   un   transitorio   contenimento
complessivo, anche se non generale, della spesa corrente (ex  multis,
tra le piu' recenti, sentenze n. 65 del 2016, n. 218  e  n.  189  del
2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236  e  n.  229
del 2013, n. 217, n. 193 e  n.  148  del  2012,  n.  182  del  2011)"
(sentenza Corte costituzionale n. 141 2016). 
    Anche di  recente,  codesto  on.le  Giudicante  ha  ribadito  che
«Questa Corte (...) ha in piu' occasioni sottolineato  che  lo  Stato
puo'  imporre  limitazioni  all'autonomia   di   spesa   degli   enti
territoriali, purche' abbiano,  entro  i  limiti  di  cui  si  dira',
portata transitoria (si vedano: sentenze n. 103 del 2018, n. 169  del
2017, n. 43 del 2016, n. 156 del 2015, n. 23 del  2014,  n.  236  del
2013, n. 139 del 2012, n. 159 del 2008, n. 417 del 2005 e n.  36  del
2004). Tale orientamento, pur  essendosi  affermato  in  relazione  a
interventi statali riconducibili alla materia del coordinamento della
finanza pubblica, esprime un  principio  generale  applicabile  anche
nell'odierna fattispecie in  cui  lo  Stato,  nell'esercizio  di  una
propria competenza legislativa, incide sulla capacita' di spesa degli
enti territoriali» (sentenza n.  63/2024).  Da  ultimo,  anche  nella
recente sentenza n. 195/2024, e' stata confermata la  necessita'  che
le  previsioni  normative  dei  contributi  alla   finanza   pubblica
richiesti  agli  enti  territoriali  rispettino  il  requisito  della
«temporaneita'» e  della  «transitorieta'»,  ricordando  che  «questa
Corte  ha  stigmatizzato  la  prassi  della  "sostanziale  estensione
dell'ambito  temporale  di  precedenti   manovre",   perche'   questa
"potrebbe sottrarre al confronto parlamentare  la  valutazione  degli
effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un  periodo  piu'
lungo" (sentenze n. 103 del 2018 e n. 169 del  2017,  nonche',  nello
stesso senso, sentenza n. 154 del 2017)». 
    Peraltro,  nella  medesima  sentenza  n.   195/2024,   e'   stato
evidenziato che l'illegittimita' delle continue proroghe e, per cosi'
dire, dell'imposizione da parte dello Stato  di  vincoli  «sine  die»
alle autonomie  territoriali,  discende  anche  dall'obbligo  per  lo
Stato, in quanto  «custode  della  finanza  pubblica  allargata»,  di
«acquisire  adeguati   elementi   istruttori   sulla   sostenibilita'
dell'importo del contributo  da  parte  degli  enti  ai  quali  viene
richiesto». 
    Sul punto l'on.le Corte evidenzia che «tale valutazione e' dunque
funzionale a scongiurare l'adozione di "tagli al buio", i quali oltre
a poter risultare non sostenibili dalle autonomie  territoriali,  con
imprevedibili ricadute sui  servizi  offerti  alla  popolazione,  non
consentirebbero  nemmeno  una  trasparente   ponderazione   in   sede
parlamentare», rimarcando peraltro, sul punto «la  necessita'  di  un
ossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di  leale
collaborazione» e sollecitando il legislatore,  nella  predetta  fase
istruttoria,  «a  non  trascurare»  il  coinvolgimento   delle   sedi
istituzionali gia' appositamente contemplate e deputate al  confronto
tra il Governo e le autonomie territoriali. 
    Anche alla  luce  di  tale  pronuncia,  e'  evidente  che,  nella
fattispecie in esame, la «prassi» sostenuta dallo Stato di  addossare
ai bilanci  autonomi  regionali  i  costi  relativi  agli  indennizzi
riconosciuti dalla legge n. 210/1992 sia  assolutamente  illegittima,
vuoi perche' non supportata da alcun elemento normativo (posto che la
norma  vigente  riconosce  in  capo  allo   Stato   l'obbligo   della
restituzione delle risorse meramente anticipate dalle regioni),  vuoi
perche' non avallata da alcuna «istruttoria» da  parte  dello  Stato,
tesa a valutare la (in)sostenibilita' di tali costi  da  parte  delle
regioni e, in particolare, della Regione Puglia (anche per i  vincoli
finanziari cui la stessa e' sottoposta e per la  notevole  dimensione
quantitativa degli indennizzi corrisposti e da corrispondere) per  il
tramite delle ASL. Al riguardo si ribadisce che le regioni hanno piu'
volte, nel corso  degli  anni,  evidenziato  in  sede  di  Conferenza
Unificata (organo peraltro riconosciuto nella  medesima  sentenza  n.
195/2024 quale sede competente al fine della  verifica  della  dovuta
istruttoria sulla sostenibilita'  dei  tagli)  l'insostenibilita'  di
tali costi sul bilancio autonomo regionale  (come  evidenziato  nelle
osservazioni rese in sede di Conferenza, dianzi illustrate).  Invero,
nello sviluppo normativo della problematica degli indennizzi previsti
dalla legge n. 210/1992, pur risultando evidente dal  dato  normativo
che le regioni solo  transitoriamente  e  provvisoriamente  avrebbero
dovuto farsi  carico  dei  suddetti  oneri,  di  fatto  lo  Stato  ha
continuato ad addossare alle regioni tali  costi,  riconoscendo  alle
stesse per alcuni anni (2021 e 2023) solo  esigui  ristori  (art.  1,
comma 821, legge n. 178/2020; art.  9,  comma  11,  decreto-legge  n.
145/2023 conv. in  legge  191/2023)  e,  a  partire  dall'anno  2024,
omettendo  qualsiasi  contributo  per   l'erogazione   dei   medesimi
indennizzi, pur nell'invarianza della previsione normativa. 
    L'inerzia legislativa nel trasferire alle regioni le somme dovute
e', come detto, assolutamente illegittima e ingiustificata, anche  in
considerazione della diretta erogazione da parte del Ministero  della
salute di indennizzi correlati a  fattispecie  assolutamente  simili,
quali gli indennizzi previsti in favore dei soggetti  danneggiati  da
vaccinazioni obbligatorie di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 e
in favore dei soggetti danneggiati da farmaco talidomide di cui  alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
    Pertanto, pur non  volendo  la  regione  sottrarsi  al  ruolo  di
ausilio allo Stato che puo'  essere  ravvisato  nella  erogazione  in
conto  anticipazioni  dei  medesimi  indennizzi  tramite  le  Aziende
sanitarie locali (come peraltro ha  sinora  fatto),  la  stessa,  per
l'anno 2025 e ancora di piu' per il 2026  e  il  2027  e,  in  chiave
prospettica, almeno sino al 2029,  in  considerazione  degli  importi
crescenti imposti dalla normativa statale a titolo di  concorso  alla
finanza pubblica, non e' in  grado  di  assicurare,  in  assenza  dei
dovuti trasferimenti da  parte  dello  Stato,  l'anticipazione  nella
erogazione ai cittadini dei medesimi indennizzi di spettanza, occorre
ribadirlo, dello Stato. 
    Peraltro Codesta Ecc.ma Corte ha evidenziato  in  piu'  occasioni
che  «l'esistenza  di  oneri  nascenti  dal  contenuto  della   legge
determina la necessita' dell'indicazione  dei  mezzi  finanziari  per
farvi   fronte.   Verrebbe   altrimenti   "disatteso    un    obbligo
costituzionale  di  indicazione  al  quale  il   legislatore,   anche
regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo' sottrarsi,
ogni qual volta esso preveda attivita' che non possano realizzarsi se
non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013), (sentenza n. 4
del 2014), (sent. n. 10/2016). Al riguardo  si  osserva  innanzitutto
che la Regione Puglia versa in piano di rientro e  che  pertanto  non
puo' sostenere spesa sanitaria ulteriore tramite risorse del bilancio
autonomo (sul punto, si ribadisce che la qualificazione dei  medesimi
indennizzi quale "spesa sanitaria"  e'  assolutamente  inequivocabile
anche alla luce della citata sentenza n. 35/2023, rinviando sul punto
alle osservazioni gia' formulate supra). 
    Negli ultimi tre esercizi  finanziari  (ovvero  in  relazione  ai
rendiconti per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023), la Regione
Puglia  ha  peraltro  coperto  il  maggior  disavanzo  delle  aziende
sanitarie ricorrendo all'istituto eccezionale dello svincolo di quote
del proprio avanzo vincolato di amministrazione  (cfr.  deliberazione
della Giunta regionale n. 841 del 8 giugno 2022, per complessivi euro
118 milioni; deliberazione della  giunta  regionale  n.  573  del  28
aprile 2023, per complessivi euro 149 milioni e  deliberazione  della
Giunta regionale n. 540 del 30 aprile 2024, per complessivi  euro  39
milioni; doc 15-16-17). 
    Il rischio concreto e' che tali costi, in assenza degli  adeguati
trasferimenti  da  parte  dello  Stato  e  della  restituzione  degli
arretrati, non possano essere  anticipati  dalle  ASL  nell'esercizio
finanziario in  corso  e  nei  successivi,  con  evidente  gravissimo
pregiudizio che si configurerebbe in  danno  di  soggetti  che  hanno
subito complicanze di tipo irreversibile a causa  di  vaccinazioni  -
rese obbligatorie o  fortemente  raccomandate  dallo  Stato/Ministero
della salute -, trasfusioni  di  sacche  di  sangue  e/o  plasma  e/o
somministrazione di emoderivati infetti ed erroneamente  non  testati
per la presenza dei virus delle epatiti virali e dell'HIV. 
3. Violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione in  relazione
all'art. 119 Costituzione. 
    Le norme censurate si pongono in  frontale  contrasto,  altresi',
con il principio di leale collaborazione ex articoli 5 e  120  Cost.,
sempre in collegamento con il violato art. 119 Cost.. 
    Codesta on.le Corte costituzionale, negli  interventi  successivi
alla riforma del Titolo V, nel solco della propria giurisprudenza  in
materia (sent. n. 19 e  242  del  1997),  ha  assicurato  la  portata
generale del  principio  di  leale  collaborazione  evincibile  dalle
suindicate norme, principio che, come  nell'assetto  precedente,  non
puo' che «operare su  tutto  l'arco  delle  relazioni»  fra  Stato  e
autonomie territoriali (cfr. sentt. nn. 282/2002 e 303/2003). 
    Invero, con il  nuovo  titolo  V  della  Costituzione  si  ha  un
definitivo superamento della concezione Statocentrica-gerarchica  che
aveva pervaso il periodo precedente, in  favore  di  un  assetto  dei
rapporti in cui «gli enti costitutivi  della  Repubblica»  (art.  114
Cost.), dotati di pari dignita' istituzionale, sono chiamati ad agire
non per competenze separate ma interagenti e spesso  interdipendenti.
E' proprio per tali ordini di motivi che, in  questo  nuovo  assetto,
gli strumenti di raccordo interistituzionale assurgono a diventare  i
principali   strumenti   attraverso   cui   garantire   il   concreto
funzionamento della Repubblica delle autonomie. 
    Segnatamente,   il   sistema   delle    Conferenze    ha    visto
progressivamente  accrescere  sempre  di  piu'  la  sua   centralita'
nell'ambito dell'ordinamento fino a diventare,  di  fatto,  la  «via»
attraverso cui si e' cercato di dare attuazione  al  nuovo  titolo  V
della Costituzione. 
    Orbene, giova riportare  le  prime  osservazioni  alla  legge  di
bilancio  qui  censurata,  rese  in  conferenza  regioni  e  province
autonome (doc.  2)  del  18  dicembre  2024  (parere  reso  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281), che lamentano l'atteggiamento del tutto silente
dello Stato sul punto: «... destano preoccupazione  l'importanza,  la
significativita' e la progressione pluriennale  del  contributo  alla
finanza pubblica  previsto  dal  Ddl  Bilancio  dello  Stato  2025...
occorre  ricordare  anche  i  precedenti  contributi   alla   finanza
pubblica, definiti come tagli ai trasferimenti a partire dal 2011 che
sono ormai consolidati nei risparmi di spesa tendenziale dello  Stato
ma che gravano tutt'ora sui bilanci regionali ad es. i tagli per  4,5
mld ex lege n. 59/1997 effettuati con il  DL  78/2010  come  pure  il
contributo del passaggio dal  patto  di  stabilita'  al  pareggio  di
bilancio. In particolare, a mero titolo esempio riguardo ai tagli  ex
lege 59/1997, c'e' il tema del mancato finanziamento  della  funzione
sugli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni
e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, per cui le competenze  sono  state  attribuite  alle  regioni
senza le relative risorse. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210
e successive modificazioni ed integrazioni  prevede  all'art.  8  che
«gli indennizzi previsti dalla presente legge  sono  corrisposti  dal
Ministero della sanita'». L'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 ha precisato che «gli  indennizzi  dovuti  alle  persone
danneggiate  da  trasfusioni,  somministrazioni  di   emoderivati   o
vaccinazioni,  in  base  alla  legge  25  febbraio  1992,   n.   210,
riconosciuti dopo il 1°  maggio  2001,  demandati  alle  regioni,  in
attesa del trasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute,  vengono
anticipati  dalla  regione  agli  aventi  diritto».  Il  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  26  maggio  2000  che  aveva
individuato le funzioni da trasferire alle regioni in tema di  salute
umana e veterinaria, all'art. 6 ha previsto che tali risorse  fossero
iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per essere successivamente ripartite tra le regioni. La stessa  norma
prevede altresi', nel successivo  comma  3,  che  «Il  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  provvede
annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla  scorta
dei criteri di cui al comma  1,  fino  all'entrata  in  vigore  delle
disposizioni in materia di federalismo fiscale  di  cui  all'art.  10
della legge 13 maggio 1999,  n.  133»(la  tabella  B,  quantifica  in
167.714.032 l'onere complessivo per tale funzione  per  gli  esercizi
2000 e successivi). La matrice «sanitaria» dei suddetti indennizzi e'
stata peraltro esplicitata anche  nella  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale  (v.  da  ultimo,  sentenze  Corte  costituzionale  n.
181/2023 e n. 35/2023). In particolare,  nella  recente  sentenza  n.
35/2023 la Corte afferma  che  «la  mancata  previsione  del  diritto
all'indennizzo  in  caso  di  patologie  irreversibili  derivanti  da
determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli
articoli 2, 3 e 32 Cost.,  in  quanto  le  esigenze  di  solidarieta'
sociale e di tutela della salute del singolo richiedono  che  sia  la
collettivita'  ad  accollarsi  l'onere  del  pregiudizio  individuale
mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati  a
sopportare il costo del beneficio anche  collettivo.  In  tali  casi,
l'estensione dell'indennizzo alle vaccinazioni raccomandate  completa
il «patto di solidarieta'» tra individuo e collettivita' in  tema  di
tutela della salute e rende piu' serio e  affidabile  ogni  programma
sanitario volto alla diffusione dei trattamenti  vaccinali,  al  fine
della piu' ampia copertura della popolazione» (massima n. 45368).  La
medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione  della  Corte
di cassazione precisano altresi' che, ove si ritenesse che tale spesa
non possa essere qualificata come spesa prettamente  «sanitaria»,  la
stessa non potrebbe che essere intesa come spesa «previdenziale»,  di
competenza   legislativa   esclusiva   statale,   in   considerazione
dell'«analogo  fondamento   costituzionale   delle   due   erogazioni
pubbliche - quella pensionistica e  quella  indennitaria  -  entrambe
fondate sugli  obblighi  di  solidarieta'  sociale»  (Considerato  in
diritto, par. 1.1). E' necessario quindi che il  Governo  provveda  a
finanziare tale funzione  stabilmente  in  quanto  diritto  civile  e
sociale, anche alla luce delle disposizioni previste da ultimo  dalla
legge n. 111/2023 legge di delega per la riforma  fiscale  -  art.  2
comma 1 - che prevede che  nell'esercizio  della  delega  il  Governo
osserva  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  generali  anche  il
seguente: 
        «lett. g) assicurare la piena applicazione  dei  principi  di
autonomia finanziaria degli enti territoriali di  cui  alla  legge  5
maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  e
agli statuti speciali per le regioni a  statuto  speciale  e  per  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:  (...)  3)
all'attuazione,  compatibilmente  con  gli   equilibri   di   finanza
pubblica, dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo  n.  68  del
2011;». Si ricorda che l'art. 39 comma 1 del decreto  legislativo  n.
68/2011, prevede che in sede di attuazione dell'art. 8 della legge  5
maggio 2009, n. 42, - fiscalizzazione trasferimenti -  non  si  tiene
conto dei tagli secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 2, secondo
periodo, del  decreto-legge  n.  78/2010,  "compatibilmente  con  gli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonche', in
applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto  di
stabilita' e crescita, con  il  leale  e  responsabile  concorso  dei
diversi livelli di Governo per il loro conseguimento anno per  anno".
Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica negli anni e' ancora
piu' rilevante alla luce delle sentenze  della  Corte  costituzionale
(da ultimo la sentenza n. 103/2018) che hanno chiarito  che  i  tagli
agli enti territoriali devono avvenire sulla base  del  principio  di
temporaneita' e transitorieta' delle  misure  di  contenimento  della
spesa  pubblica.  Le  singole  misure  di  contenimento  della  spesa
pubblica  devono  presentare  il  carattere  della  temporaneita'   e
richiedono che lo Stato definisca  di  volta  in  volta,  secondo  le
ordinarie scansioni  temporali  dei  cicli  di  bilancio,  il  quadro
organico delle relazioni  finanziarie  con  le  regioni  e  gli  enti
locali, per non sottrarre al confronto  parlamentare  la  valutazione
degli effetti complessivi e  sistematici  delle  singole  manovre  di
finanza pubblica. (...) Questo contributo alla  finanza  pubblica  si
colloca all'interno  della  "cornice"  dell'art.  119  Cost  che  non
prevede la possibilita' di debito per gli enti  territoriali  se  non
per investimenti ma l'obbligo del  pareggio  di  bilancio.  Pertanto,
ogni  contributo  aggiuntivo  alla  finanza  pubblica  determina  una
riduzione di spesa sulle funzioni proprie  regionali  o  dei  LEP/LEA
ovvero   un   aumento   della   pressione   fiscale   lasciata   alla
responsabilita' regionale». 
    Lo Stato non ha tenuto in alcun  conto  le  gravi  preoccupazioni
espresse  dalle  regioni,  in  una  materia  quale  quella  sanitaria
(comunque si voglia definire la natura della spesa,  trattasi  di  un
costo comunque a carico delle ASL) in cui «Pertanto,  "[l]a  presenza
di due livelli di Governo  rende  necessaria  la  definizione  di  un
sistema di regole che ne disciplini i  rapporti  di  collaborazione",
pur nel rispetto delle reciproche competenze, "al fine di  realizzare
una gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente e capace di
rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole  di
bilancio" (ancora sentenza n. 190 del 2022)» (sent. n. 87/2024). 
    La  Regione  Puglia,  al  fine  di  non  venir  meno  ai   doveri
solidaristici imposti  dalla  Costituzione  e  non  far  gravare  sui
cittadini pugliesi le omissioni statali, ha continuato ad  accollarsi
l'onere finanziario in disamina, pur in mancanza  di  ogni  forma  di
ristoro,  ma  siffatta  protratta  situazione   rende   sempre   piu'
insostenibile  il  peso  finanziario  sopportato  (e   accumulatosi),
peraltro  pure  in  assenza  di  qualunque  prospettiva   futura   di
assegnazione,  portando  alla  grave  compromissione   del   rispetto
dell'assolvimento delle proprie funzioni.  Secondo  il  magistero  di
Codesta Ecc.ma Corte,  la  regola  della  leale  collaborazione,  nel
quadro di un  sistema  di  decentramento  politico  e  amministrativo
fondato sul modello della  coesione  e  della  solidarieta',  nonche'
sulla pari dignita' istituzionale di tutti i livelli di  Governo  che
compongono   la   Repubblica,   costituisce   «un   principio   guida
nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto  intreccio
tra materie e competenze» (Corte costituzionale, sentenza n. 251  del
2016). 
    E ancora: «il principio di leale cooperazione deve  governare  il
rapporto tra lo Stato e le regioni ... nelle materie e  in  relazione
alle attivita' in  cui  le  rispettive  competenze  concorrano  o  si
intersechino, imponendo un contemperamento  dei  relativi  interessi.
Tale regola, espressione del  principio  costituzionale  fondamentale
per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita', riconosce
e promuove le autonomie locali, alle cui esigenze adegua i principi e
i metodi della sua legislazione (art. 5 della Costituzione), va al di
la' del mero riparto costituzionale delle competenze  per  materia  e
opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra  Stato
e regioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 1997;  sentenza
n. 31 del 2006; sentenza n. 114 del 2009; sentenza n. 179  del  2021;
sentenza n. 39 del 2013). 
4. Violazione degli articoli 2, 3, 97 Cost. nonche' dell'art. 8 legge
n. 210/1992, quale norma interposta, in relazione all'art. 119  della
Costituzione. 
    Non solo, le norme censurate violano l'art. 2, l'art.  3,  l'art.
97  Cost,  in  quanto  l'omessa  previsione  dell'assegnazione  delle
risorse risulta del tutto contrastante con i doveri  di  solidarieta'
sociale che lo Stato, nella sua unitaria composizione, e' chiamato ad
assolvere oltre che essere del  tutto  priva  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza, lesioni che ridondano, per quanto detto, sul corretto
e regolare espletamento delle competenze e funzioni regionali, attesa
la correlata compromissione della sua autonomia finanziaria.  Insegna
Codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento alla legge n. 210/1992,
che la lesione dell'art. 2 Cost. si consuma  con  la  violazione  del
«principio di solidarieta' che impone alla collettivita'  di  essere,
per l'appunto, "solidale" con il singolo che  subisce  un  danno  per
essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorita'
a tutela dell'interesse collettivo (sentenze n. 118 del 2020, n.  268
del 2017 e  n.  107  del  2012)»  (sent.  n.  181/023)  e  la  omessa
assegnazione  di  somme  per  gli  indennizzi  corrode  la  relazione
individuo-societa' a sfavore del primo, non tutelato  dalla  seconda,
in palese lesione anche dell'art. 8 legge n.  210/1992  che  pone  in
capo allo Stato (rectius: Ministero della salute), la responsabilita'
economica degli indennizzi di che trattasi. 
    Rispetto a tale scopo, si pone, come detto,  anche  la  questione
del rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  e  ragionevolezza
dell'intervento coordinatore dello Stato (cfr. sentt. n. 326 del 2010
e n. 236 del 2013, in  cui  la  Corte  ha  messo,  in  relazione  con
l'obiettivo prestabilito, la necessita'  del  rispetto  dei  suddetti
principi: «la disciplina dettata dal legislatore non deve  ledere  il
canone   generale    della    ragionevolezza    e    proporzionalita'
dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato»;  ma  si
veda anche la sentenza n. 272 del 2015). In altre parole, in  assenza
di una previsione di ristoro riguardante  la  finanza  regionale,  la
questione e' inerente a quale valore costituzionale sia riconducibile
l'azione perseguita dal  Legislatore  statale,  dal  momento  che  la
Costituzione si connota piuttosto per la rilevanza che  essa  assegna
ai diritti sociali e alla tutela della salute, alla  cui  stregua  la
previsione  dell'indennizzo,  come  visto,  e'  connessa  al   dovere
inderogabile di solidarieta' sociale, compromessa dal grave  silenzio
statale (o  quanto  meno  dall'insufficiente  ed  incerta  previsione
statale) al riguardo. 
    In questi termini si ritiene che la violazione  dei  principi  di
proporzionalita' e ragionevolezza ex art. 3  Cost.  sia  da  valutare
anche alla luce del  principio  del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la cui  violazione  ridonda
sull'autonomia costituzionalmente garantita alla regione ex art. 119,
dal momento che proprio la possibilita'  di  continuare  a  garantire
adeguati servizi viene compromessa dai  continui  ingenti  esborsi  a
carico  della  regione,   non   ristorati,   come   doveroso,   dalle
assegnazioni  statali,  con  una  ricaduta  evidente   sull'autonomia
finanziaria regionale. 
    Peraltro, come gia' segnalato, l'inerzia legislativa statale  nel
trasferire alle regioni le somme dovute e', come detto, assolutamente
illegittima e ingiustificata ex art. 3 Cost., anche in considerazione
della diretta erogazione da  parte  del  Ministero  della  salute  di
indennizzi correlati a fattispecie assolutamente  simili,  quali  gli
indennizzi  previsti  in   favore   dei   soggetti   danneggiati   da
vaccinazioni obbligatorie di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 e
in favore dei soggetti danneggiati da farmaco talidomide di cui  alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
    Non si possono, allora,  non  rammentare  i  precisi  e  ripetuti
moniti che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha ritenuto  di  dover
rivolgere al legislatore  statale  in  situazioni  analoghe,  da  cui
trarre insegnamenti e principi  valevoli  anche  per  la  vicenda  in
disamina. 
    Basti ricordare il lungo elenco di pronunce che va dalla sentenza
n. 65 del 2016, che  non  si  esime  «dall'avvertire  che  interventi
statali, i quali modifichino repentinamente l'equilibrio del rapporto
tra autocoordinamento regionale  e  supplenza  statale  nel  delicato
settore dei  contributi  regionali  alla  finanza  pubblica,  restano
ovviamente soggetti allo stretto scrutinio di questa Corte, se  e  in
quanto investita del relativo giudizio», fino alla  sentenza  n.  169
del 2017,  dove  si  afferma  «nondimeno  deve  essere  rinnovato  al
legislatore l'invito a corredare le iniziative legislative  incidenti
sull'erogazione delle  prestazioni  sociali  di  rango  primario  con
un'appropriata istruttoria finanziaria. Cio' soprattutto al  fine  di
definire in modo appropriato, anche  tenendo  conto  delle  scansioni
temporali dei cicli di bilancio e piu' in generale  della  situazione
economica del Paese, il quadro delle  relazioni  finanziarie  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  evitando  la  sostanziale
estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre  che  potrebbe
sottrarre al confronto  parlamentare  la  valutazione  degli  effetti
complessivi e sistemici di queste ultime in un  periodo  piu'  lungo»
(sentenza n. 154 del 2017). 
    A ulteriore conforto di quanto detto va anche considerato che con
sentenza n. 205 del 2016, Codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto sussistere
un vincolo a carico dello Stato a finanziare le regioni con  riguardo
alle funzioni prima provinciali di cui si sono fatte carico,  vincolo
ignorato dal legislatore statale, principio  che  puo'  pacificamente
essere esteso anche alla fattispecie in  disamina,  dove,  a  maggior
ragione, ricorre un obbligo espressamente  previsto  dalla  normativa
statale. 
    Si tratta quindi, nell'insieme, di una  situazione  concretamente
dimostrata proprio dalle prese di posizione di Codesta On.  le  Corte
costituzionale (e che in quanto tali rendono superflua ogni ulteriore
dimostrazione), che valgono, in tale specifica fattispecie,  a  porre
la denunciata violazione degli articoli 3, 97 e 119 Cost. su un piano
che  prescinde  dall'allegazione  da  parte   della   regione   della
dimostrazione (che assumerebbe il carattere di  una  vera  e  propria
probatio diabolica nella misura in cui fosse, peraltro,  pretesa  nei
ristretti tempi in  cui  nel  termine  di  sessanta  giorni  previsto
dall'art. 127 Cost.) di un vulnus  tale  da  rendere  impossibile  lo
svolgimento delle proprie funzioni. 
    Quello che la Regione Puglia e' invece in grado di documentare e'
l'esborso costante ed ingente effettuato nel corso degli  anni,  solo
in minima parte rimborsato, che  finisce  col  costituire  una  forma
occulta di contribuzione alle finanze dello  Stato,  come  meglio  si
illustrera' infra, tanto consumando il difetto  di  proporzionalita',
peraltro confermato anche in considerazione della reiterata omissione
della previsione legislativa di assegnazione delle  risorse.  Non  va
tralasciato che Codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 154 del  2017,
con principio applicabile a contrario anche al caso  che  occupa,  ha
stigmatizzato il procrastinarsi di misure  all'apparenza  temporanee,
richiamando  il  Legislatore  a  desistere   da   queste   forme   di
«transitorieta'  permanente»,  che  incidono  sulla  autonomia  delle
regioni  e  ha  rinnovato,  per  la  seconda  volta,   «l'invito   al
legislatore ad evitare iniziative le quali,  anziche'  "ridefinire  e
rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni  temporali
dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  alla  luce  di  mutamenti
sopravvenuti nella situazione economica del Paese",  si  limitino  ad
estendere, di  volta  in  volta,  l'ambito  temporale  di  precedenti
manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione
degli effetti complessivi di queste ultime». 
5. Violazione degli  articoli  32  e  117,  III  co.,  Cost.  nonche'
dell'art. 1, comma 586, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e
dell'art. 1, comma 821 legge n. 178/2020, quali norme interposte,  in
relazione all'art. 119 Cost. 
    Le disposizioni censurate  contravvengono  altresi'  all'art.  32
Cost.,  la  cui  lesione   ridonda   sulla   competenza   legislativa
concorrente regionale in materia di tutela della salute ex art.  117,
III co., Cost., oltre che sull'equilibrio  finanziario  ex  art.  119
Cost., poiche'  non  prevedendo  adeguate  risorse  a  ristoro  delle
anticipazioni effettuate ed effettuande dalla Regione  Puglia  (oltre
che dalle altre regioni) rischia di privare di  idonea  e  tempestiva
tutela «il diritto alla salute di chi si  e'  sottoposto  ai  vaccini
(anche) nell'interesse della collettivita' (cosi' sentenze n. 15  del
2023, n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del  1990)»  (sent.  n.
187 cit.), oltre chi ha subito lesioni alla salute da emotrasfusioni. 
    Tanto comporta anche il concreto rischio che  la  Regione  Puglia
possa trovarsi nella condizione di non poter assolvere agli  obblighi
di corresponsione in via  anticipata  degli  indennizzi,  cosi'  come
previsti dalla succitata normativa del 2015,  a  causa  della  omessa
previsione qui censurata, che non consente  di  alimentare  il  fondo
istituito ex art. 1, comma 821, legge n. 178/2020, con la conseguenza
che anche siffatte norme interposte  risultano,  pertanto,  del  pari
attinte dalla disciplina impugnata. 
    Non solo, lo squilibrio finanziario sin qui illustrato  determina
l'ulteriore concreto rischio di far  subire  all'ente  pugliese  pure
azioni esecutive da parte  degli  aventi  diritto,  tanto  aggravando
significativamente gli oneri a carico del bilancio regionale. 
    Il tutto, in spregio all'insegnamento  di  Codesta  On.le  Corte,
secondo cui «alle spese destinate a fornire prestazioni  inerenti  ai
diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, nonche' alla
tutela della salute, viene riconosciuta una  preferenza  qualitativa,
idonea a distinguerle da quelle rilevanti ai  fini  del  riparto  del
contributo. Tale norma si pone in  linea  con  la  giurisprudenza  di
questa Corte che,  in  reazione  ad  una  prassi  legislativa  troppo
incline a effettuare pesanti "tagli lineari" (sentenze n. 63 del 2024
e n. 220 del 2021) anche sulla sanita' (sentenza  n.  154  del  2017,
punto 4.6.2.1. del Considerato in diritto), ha introdotto  a  partire
dalla  sentenza   n.   169   del   2017,   la   nozione   di   «spesa
costituzionalmente necessaria» (ripresa poi nelle sentenze n. 220 del
2021, n. 197 del 2019 e n. 87 del  2018),  funzionale  a  evidenziare
che, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze  di
contenimento della spesa  pubblica  dettate  anche  da  vincoli  euro
unitari,  devono  essere  prioritariamente  ridotte  le  altre  spese
indistinte, rispetto a  quella  che  si  connota  come  funzionale  a
garantire il "fondamentale" diritto alla salute di  cui  all'art.  32
Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di  tutela  anche
delle fasce piu' deboli della popolazione, non in grado  di  accedere
alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino,  cosiddetta  out  of
pocket» (Sent. n. 195/2024). 
6. Violazione degli articoli 81, 117, III, IV e  VI  co.,  118  Cost.
nonche' dell'art. 144 decreto legislativo  n.  112/1998  quale  norma
interposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione. 
    Non solo, le norme che si censurano  si  prestano  a  rilievi  di
illegittimita' costituzionale  altresi'  con  riguardo  all'art.  81,
ultimo comma, della Costituzione  sotto  il  profilo  della  garanzia
degli equilibri di bilancio, cui sono tenute a  concorrere  anche  le
pubbliche amministrazioni. 
    Infatti, il suddetto mancato ristoro finalizzato a reintegrare le
casse regionali (depauperate non piu' in via transitoria in relazione
a responsabilita'  non  ascrivibili)  compromette,  com'e'  di  tutta
evidenza, il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del  bilancio
regionale che si trova a far fronte ad una minore disponibilita', con
conseguente violazione del summenzionato art. 81, ultimo comma, della
Costituzione. 
    Le disposizioni oggi gravate ledono anche l'art. 117,  III  e  IV
co, nonche' l'art.  118  Cost.,  in  quanto  l'omissione  piu'  volte
denunziata compromette anche il  regolare  esercizio  delle  funzioni
legislative ed amministrative della Regione Puglia, il cui equilibrio
finanziario ex art. 119 Cost. viene compromesso dai  mancati  ristori
delle  ingenti  somme   spettanti,   tenuto   conto   delle   ridotte
disponibilita'  economiche  che   limitano   (se   non   impediscono)
oggettivamente la possibilita' di esercitare regolarmente le  proprie
competenze sia legislative che  amministrative,  ivi  compresa  anche
quella di provvedere al ristoro di cui alla legge  n.  210/1992,  con
discendente violazione anche dello stesso art. 1, comma 586, legge n.
208/2015, quale norma interposta. 
    Segnatamente, risultano lese le previsioni di  cui  all'art.  117
Cost.,  III  e  IV  co.,  che  affidano  alle  regioni  la   potesta'
legislativa nelle materie di  competenza  concorrente  nonche'  nelle
materie non espressamente riservate alla  legislazione  dello  Stato,
nonche' quelle di cui al comma VI, sulla potesta' regolamentare delle
regioni e degli enti locali infraregionali. 
    Tale autonomia  legislativa  e  regolamentare  risulta  lesa  dal
Legislatore statale nel  caso  di  specie  in  quanto,  omettendo  di
destinare risorse sufficienti alle  regioni  per  gli  indennizzi  de
quibus,  di  fatto  lede  il  principio   di   leale   collaborazione
istituzionale nonche' l'autonomia finanziaria e la  stessa  capacita'
organizzativa delle regioni e degli enti locali  infraregionali,  sui
quali pure si riflette la compromissione dell'equilibrio  finanziario
regionale. Tale pregiudizio inevitabilmente si riflette in ogni campo
di intervento della regione, in  quanto  la  necessita'  di  reperire
risorse non dovute non puo' che comportare  la  sottrazione  di  tali
risorse  da  altri  ambiti,   con   discendente   incrinatura   della
possibilita' di azione nelle materie  di  competenza  (concorrente  e
residuale) regionale. 
    Sul punto, circa la prova del pregiudizio (dianzi illustrato), si
ritiene che la sentenza n. 195/2024 di Codesta On.le Corte  ponga  in
capo allo Stato l'obbligo di effettuare specifica istruttoria al fine
di valutare la «sostenibilita'» dei costi da  parte  delle  autonomie
territoriali; oltretutto, va pure evidenziata l'oggettiva difficolta'
di dimostrare il pregiudizio arrecato all'autonomia finanziaria  alla
luce  della  mancata  definizione  dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni da parte dello Stato. 
    Invero,  il  perdurante  ritardo  nella   definizione   dei   LEP
(l'inerzia legislativa sul punto e' stata, come ben noto, piu'  volte
censurata  pure  da  Codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale),   rende
estremamente difficile fornire una prova oggettiva e  documentale  in
ordine alla compromissione dell'erogazione dei servizi  essenziali  e
dello svolgimento delle funzioni stesse. Tanto premesso, si ribadisce
che la  regione,  sino  ad  oggi,  al  solo  fine  di  assicurare  la
tempestiva erogazione degli indennizzi  ai  soggetti  danneggiati  da
complicanze  di  tipo  irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e' riuscita,  pur  con
difficolta' crescenti in considerazione delle criticita'  del  quadro
economico e finanziario, a coprire tali somme anticipate  dalle  ASL,
tramite  risorse  del  bilancio  autonomo,  anche  in  relazione   ai
provvedimenti  di  copertura   del   disavanzo   sanitario,   facendo
affidamento ai sensi del richiamato comma 586 della legge n. 208/2015
sulla restituzione delle predette risorse da parte dello Stato. 
    Anche in considerazione del peggioramento del contesto  economico
e soprattutto della  crescita  esponenziale  degli  importi  previsti
dalla normativa vigente a carico degli enti territoriali a titolo  di
contributo alla finanza pubblica, la  regione  non  e'  in  grado  di
assicurare per il triennio 20252027 e, in chiave prospettica,  almeno
sino al 2029, la sostenibilita' di tali costi rivenienti dalla  legge
n. 210/1992 e il reperimento  delle  predette  risorse  sul  bilancio
autonomo. 
    Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale  ha
sottolineato l'esigenza di non considerare gli interventi legislativi
che incidono sull'assetto  finanziario  degli  enti  territoriali  in
maniera atomistica, ma  nel  contesto  delle  altre  disposizioni  di
carattere finanziario (tra le altre, sentenze n. 63 del 2024;  n.  83
del 2019 e n. 205 del 2016). 
    Sul punto, al fine di offrire dei  riscontri  oggettivi  rispetto
alle significative criticita' in cui e' stata approvata la manovra di
bilancio  regionale  per  l'esercizio  finanziario  2025  e  per   il
pluriennale 2025-2027, si evidenzia che la legge 30 dicembre 2024, n.
207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha previsto, all'art.
1, comma 786, per le regioni a statuto ordinario, un contributo  alla
finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, aggiuntivo
rispetto a quello gia' previsto a legislazione vigente, pari ad  euro
280 milioni per l'esercizio finanziario 2025, euro  840  milioni  per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e ad  euro  1.310  milioni  per
l'esercizio 2029. Applicando le percentuali  di  riparto  consolidate
tra le  regioni  a  statuto  ordinario,  tale  contributo  grava  sul
bilancio della Regione Puglia per circa euro 22,8 milioni per il solo
esercizio finanziario 2025, per poi crescere ad oltre euro 68 milioni
nel biennio 2026-2027 e addirittura ad euro 106,8 milioni per  l'anno
2029. Il medesimo contributo,  come  detto,  e'  peraltro  aggiuntivo
rispetto agli ulteriori obblighi di concorso  alla  finanza  pubblica
gia' previsti a legislazione vigente a carico del comparto regionale:
al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, commi 850  e  851,
della legge 30 dicembre 2020 n. 178  (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio  2021-2023),  la  Regione  Puglia  e'  tenuta  a   riversare
direttamente allo Stato, ancora  per  l'esercizio  finanziario  2025,
l'importo di euro 14.263.569,42; mentre, ai sensi dell'art. 1,  commi
527 e ss.,  della  legge  30  dicembre  2023,  n.  213  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per  il  triennio  2024-2026)  la  regione  e'  tenuta  a
riversare, per ciascuno degli anni dal 2025  al  2028,  l'importo  di
euro 28.525.000,00. In termini complessivi,  il  peso  della  finanza
pubblica sul  bilancio  regionale  ammonta,  per  il  solo  esercizio
finanziario 2025, ad euro 65,6 milioni, e  cresce  sino  ad  euro  96
milioni negli esercizi finanziari 2026 e 2027 e, addirittura, ad euro
106,8 milioni per l'anno 2029  (si  consideri  che,  per  l'esercizio
finanziario 2024, l'onere imposto alla Regione Puglia e' stato pari a
circa 39 milioni): in  un  contesto  di  risorse  scarse  o  comunque
definite, e' evidente che alla crescita  esponenziale  degli  importi
richiesti a titolo di contributo alla finanza pubblica sia  correlata
la contestuale riduzione  di  spazi  di  flessibilita'  sul  bilancio
autonomo.  Si  rileva,  pertanto,  che,  in  tale  contesto,   stante
l'importanza, la significativita' e la progressione  pluriennale  del
contributo  alla  finanza   pubblica,   nonche'   in   considerazione
dell'impossibilita' per gli enti territoriali di contrarre debito per
spesa corrente (possibilita' che e' invece contemplata per lo Stato),
la Regione Puglia verosimilmente non sara' in  grado  di  assicurare,
per gli esercizi 2025-2027 e in chiave  prospettica,  sino  al  2029,
l'anticipazione di somme di spettanza dello Stato: invero i  dati  di
bilancio dimostrano che la capacita'  di  spesa  regionale  non  puo'
essere ulteriormente ridotta se non a scapito dei servizi  essenziali
e delle funzioni istituzionali. Al riguardo si ritiene  che  il  mero
raffronto tra le previsioni di  competenza  complessive  (comprensive
del bilancio autonomo e del bilancio vincolato), come  risultanti  in
maniera definitiva per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 dalle
rispettive leggi di rendiconto  e  i  correlati  dati  approvati  nel
bilancio di  previsione  2025-2027  (dati  previsioni  di  competenza
definitive  per  l'esercizio  finanziario  2024   e   previsioni   di
competenza per gli esercizi finanziari dal 2025 al 2027),  evidenzino
la crescente sofferenza del bilancio regionale, che  rende  di  fatto
impossibile rinvenire nel bilancio  autonomo  regionale  stanziamenti
annuali per circa 22 milioni di euro (come effettuato sino  al  2024)
al fine di assicurare ai  cittadini  gli  indennizzi  riconosciuti  a
carico del  Ministero  della  salute  dalla  legge  n.  210/1992.  Il
prospetto di  seguito  rappresentato  espone,  con  riferimento  alla
Missione 12 (Diritti sociali, politiche  sociali  e  famiglia),  alla
Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') e alla  Missione  15
(Politiche per il lavoro e la formazione professionale), ovvero  alle
principali Missioni di spesa correlate a diritti civili e sociali dei
cittadini - i dati relativi ai rendiconti e bilanci  regionali  dagli
anni 2020 al 2027 (docc. 18-22): 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Tali dati, pur riferiti come detto a stanziamenti complessivi del
bilancio autonomo e del bilancio vincolato e pur trattandosi, per gli
esercizi dal 2020 al 2024, di dati consuntivi  e  dunque  comprensivi
delle applicazioni di avanzo  effettuate  nel  corso  dell'esercizio,
dimostrano,  con  riferimento  alle  missioni   di   spesa   ove   e'
maggiormente evidente la correlazione con i LEP (assistenza  sociale,
istruzione e trasporto  pubblico  locale),  la  costante  e  continua
erosione  delle  risorse  del  bilancio  autonomo,  che  assume   una
decrescita importante per gli anni 2025-2027, anche in considerazione
della necessita' di assicurare al bilancio statale il contributo alla
finanza pubblica  imposto  alle  regioni.  Da  tali  dati  si  evince
agevolmente che  la  regione,  pur  non  potendo  -in  assenza  della
preventiva definizione da parte dello Stato dei LEP-dare oggettiva  e
documentale prova della compromissione irreversibile  dell'erogazione
dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati
a  tutti  i  cittadini  sul  territorio  nazionale,  sia  in  estrema
difficolta' nel rinvenire nel bilancio autonomo  regionale  spazi  di
spesa di parte corrente per circa 22 milioni di euro annui,  al  fine
di assicurare l'erogazione anticipata dei medesimi indennizzi. 
    Al  riguardo  si  rappresenta  inoltre  che,  nel   bilancio   di
previsione per l'esercizio finanziario  2025  e  per  il  pluriennale
2025-2027, approvato con legge regionale n. 43 del 31 dicembre  2024,
non sussistono specifici stanziamenti per l'erogazione  dei  medesimi
indennizzi (si allega la  deliberazione  della  giunta  regionale  20
gennaio 2025, n. 26, con il relativo allegato unico, con cui e' stato
approvato  il  bilancio  gestionale  della  regione,  contenente   il
dettaglio dei singoli  capitoli  di  spesa,  pubblicata  sul  BURP  -
Bollettino n. 8, Supplemento del 27 gennaio 2025 - doc. 23 e 23-bis),
rendendosi pertanto concreto e evidente il rischio che, in assenza di
specifici trasferimenti da parte dello Stato, la regione non  sia  in
grado di assicurare la  «anticipazione»  dei  medesimi  indennizzi  a
soggetti pur gravemente danneggiati da condotte riferibili allo Stato
e specificatamente al Ministero della salute. 
    Al  fine  di  fornire  ulteriori  riscontri   rispetto   a   tali
affermazioni, si ribadisce quanto piu'  volte  sostenuto  nelle  sedi
istituzionali in ordine  alla  crescente  rigidita'  strutturale  dei
bilanci degli enti territoriali, in particolare modo dei  bilanci  di
parte corrente. 
    In particolare,  con  riferimento  ai  dati  del  bilancio  della
regione per il triennio 20252027, si rileva che sul bilancio autonomo
regionale gravano spese obbligatorie, di  natura  strutturale  e  non
comprimibile, quali il  concorso  alla  finanza  pubblica;  la  quota
obbligatoria di cofinanziamento regionale  ai  programmi  comunitari;
gli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che,  in  generale,
le spese di funzionamento e le spese per il personale. 
    Al fine di offrire una rappresentazione di tali dati sul bilancio
regionale 2025-2027, la tabella allegata  (doc.  24),  gia'  inserita
nella Relazione tecnica assessorile  allegata  al  disegno  di  legge
regionale n. 258 del 05 dicembre 2024 (Bilancio di  previsione  della
Regione  Puglia  per  l'esercizio  finanziario  2025  e   pluriennale
2025-2027), evidenzia la percentuale di ripartizione delle spese  del
bilancio  autonomo  regionale,  rappresentando  altresi'  l'incidenza
delle singole Missioni e  relativi  Programmi  di  spesa  sul  totale
complessivo delle risorse  del  bilancio  autonomo  (comprensivo  del
fondo sanitario regionale), per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
2025, 2026 e 2027. Come noto, le Missioni rappresentano  le  funzioni
principali  e  gli  obiettivi  strategici  perseguiti  con  la  spesa
regionale; ogni Missione si realizza concretamente attraverso  uno  o
piu' Programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attivita' che
si e' programmato di  realizzare  al  fine  di  perseguire  specifici
obiettivi definiti nell'ambito delle finalita' istituzionali. 
    Dall'analisi  dei  dati  esposti   nella   tabella,   si   evince
agevolmente come la Missione  13  -Tutela  della  salute  assorba  in
media, nel triennio di riferimento, circa il 70% del complesso  delle
risorse del bilancio autonomo regionale; oltre il 3,70%  per  ciascun
esercizio finanziario e' invece destinato alla copertura degli  oneri
relativi al debito pubblico (Missione  50)  mentre  circa  il  2%  e'
iscritto nella Missione 20 per Fondi  e  accantonamenti;  le  risorse
disponibili devono inoltre essere nettizzate  rispetto  alle  risorse
iscritte per servizi per conto terzi (che gravano per oltre il  13%).
La parte «residua» del bilancio autonomo regionale, pari a  circa  il
12%  delle  risorse  astrattamente  disponibili,  e'  destinata  alla
realizzazione delle politiche di competenza  propriamente  regionali,
principalmente correlate al mantenimento dei diritti civili e sociali
dei cittadini: tra di esse, le spese in materia  socio-assistenziale;
spese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico;  spese
finalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche'
politiche  autonome  in  materia  di  sviluppo  dell'agricoltura,  le
politiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo  del  turismo,
oltre che, come detto, spese incomprimibili di  funzionamento,  spese
per il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai
programmi comunitari. 
    I dati impietosi del bilancio regionale, in  particolare  per  il
triennio 2025-2027, e in maniera prospettica almeno sino al 2029,  in
considerazione  del  contributo  ingente  e  crescente   di   finanza
pubblica, dimostrano che non vi e' capienza nel  bilancio  regionale,
in assenza dei dovuti trasferimenti da parte dello Stato o quantomeno
della restituzione del pregresso, per continuare ad «anticipare» tali
somme che la legge pone a  carico  del  Ministero  della  salute:  e'
evidente pertanto  il  pregiudizio  irrimediabile  e  gravissimo  che
l'omesso trasferimento delle somme dovute alle  regioni  arrecherebbe
alla collettivita', potenzialmente  idoneo  ad  incidere  su  diritti
fondamentali della persona, quali il diritto alla salute. 
    Il rischio che la Regione Puglia vuole  ad  ogni  costo  evitare,
disinnescando il meccanismo posto in essere dallo Stato sin dal  2015
e perpetrato negli anni, e' che  tali  indennizzi  non  possano  piu'
essere erogati dalle ASL ai cittadini che hanno subito complicanze di
tipo irreversibile. 
    Al riguardo si evidenzia peraltro che la gia' citata sentenza  n.
195/2024 ha ribadito il fondamentale principio in base  al  quale  le
spese sanitarie devono  ritenersi  «incomprimibili»:  tale  principio
generale vale nei confronti di tutti gli enti, incluso lo Stato  e  i
vari Ministeri. 
    In particolare, nei rapporti tra lo  Stato  e  la  regione,  tale
principio opera in senso bidirezionale, non solo nei confronti  delle
regioni ma anche obbligando lo Stato ad assicurare  alle  regioni  le
somme necessarie per assicurare la salvaguardia dei diritti civili  e
sociali dei cittadini, ove spettanti allo Stato stesso. Si  evidenzia
che il rischio della mancata capienza per i suddetti  indennizzi  non
sorge peraltro ove lo Stato  se  ne  facesse  legittimamente  carico,
anche  perche',  in  estrema  ipotesi,  ove  anche  fosse  dimostrata
l'incapienza degli stanziamenti iscritti in  bilancio,  l'ordinamento
costituzionale ravvisa la possibilita'  per  lo  Stato  di  contrarre
debito anche per spesa  di  natura  corrente:  ipotesi,  come  detto,
preclusa ai soli enti territoriali  in  considerazione  del  disposto
dell'art. 119, comma 6, della Costituzione. 
7. Violazione degli articoli 38, 97, 117, II, III e IV comma,  118  e
119 Cost., nonche' dell'art. 8 legge n. 210/1992, dell'art. 7 decreto
legislativo n. 112/1998, dell'art.  1,  comma  586,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 1, comma  821  legge  n.  178/2020,
quali norme interposte. 
    Nella denegata ipotesi in cui non  dovesse  essere  condivisa  la
natura di spesa sanitaria degli indennizzi di che trattasi, nel senso
di non  ritenerla  riconducibile  alla  materia  della  tutela  della
salute, ritenendosi di attribuire alla stessa natura «previdenziale»,
si rileva la lesione dell'art. 38, II e IV co, e dell'art. 117  comma
II lettera o) Cost. che  ridonda  sulle  competenze  regionali  nella
misura in cui tali violazioni, consistenti nell'omesso  finanziamento
degli indennizzi, in elusione ad un preciso obbligo di legge che pone
in capo al Ministero della salute la  titolarita'  della  prestazione
oltre che il suo finanziamento (come previsto dalle  succitate  norme
interposte), non consentono alla regione ricorrente di provvedere sia
all'esercizio delle funzioni attribuite in materia  qua  dal  decreto
legislativo 112/1998, anche a mente dell'art.  118  e  dell'art.  119
Cost.,  sia  a  quelle  proprie  istituzionalmente  riservate   dagli
articoli 117 e 118, per correlata violazione dell'art. 119 Cost. 
    Invero, l'abdicazione statale ai propri doveri  istituzionali  di
rifusione degli oneri sostenuti  e  sostenuti  dalla  Regione  Puglia
limita, se non impedisce, quest'ultima nell'adempimento delle proprie
funzioni, per le motivazioni piu' volte dianzi ribadite e  a  cui  si
rinvia. 
    Del pari, qualora volesse inquadrarsi la spesa de qua  di  natura
assistenziale, allora si denuncia la violazione dell'art.  38,  comma
1, Cost. e dell'art. 117, IV co,  Cost.,  sempre  in  relazione  agli
articoli 118 e 119 Cost. 
    Invero, Stato, regioni e  comuni  garantiscono  e  finanziano  un
sistema di assistenza,  che  assicura  un  complesso  di  prestazioni
economiche e di servizi alla persona, a cui si aggiungono le  risorse
dell'Unione europea. In questo complesso sistema si  intrecciano,  si
sovrappongono, e  talvolta  confliggono,  competenze,  meccanismi  di
finanziamento e diritti dei singoli. 
    Il diritto all'assistenza sociale e' menzionato nel solo art. 38,
comma 1, Cost. per il quale  «ogni  cittadino  inabile  al  lavoro  e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al  mantenimento
e all'assistenza  sociale».  Tuttavia,  nonostante  questo  esplicito
riferimento nel titolo III della Costituzione,  l'assistenza  sociale
non  e'   menzionata   nel   titolo   V,   dedicato   all'ordinamento
istituzionale (art. 117), a differenza della tutela della  salute,  a
cui spesso e' accomunata, che  e'  invece  esplicitamente  attribuita
alla competenza concorrente di Stato e regioni. L'assistenza  sociale
rientra pertanto nel novero di quelle materie c.d. «innominate»,  che
una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ha attribuito  in
via residuale (art. 117, comma 4) alle regioni (10) . 
    Codesta Ecc.ma Corte ritiene che la necessita' di  alleviare  una
situazione di estremo bisogno e  di  difficolta'  «non  compresa  tra
quelle assicurate dal sistema previdenziale ne' da quello  sanitario,
...  costituisce  un  intervento  di   politica   sociale   attinente
all'ambito materiale dell'assistenza dei servizi sociali, oggetto  di
una competenza residuale regionale» (sent. n. 10 del 2010 e n. 62 del
2013). 
    L'intervento  assistenziale  «non  risponde  quindi   a   criteri
automatici  e  non  e'  prevista  in  favore  indifferenziato   (...)
richiede, al contrario, l'esistenza di alcune precise condizioni, fra
le  quali,  anzitutto,  l'esistenza  di  una   situazione   economica
caratterizzata da un basso reddito  familiare».  Deve  sussistere  un
«nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di
intervento e la  rimozione  o  il  superamento  della  situazione  di
svantaggio o di bisogno, per la promozione  del  benessere  fisico  e
psichico) della persona» (sent. n. 287  del  2004),  in  assenza  del
quale la prestazione rientra nell'area previdenziale. 
    Pertanto  Codesta  Ecc.ma  Corte   individua   nella   condizione
soggettiva  del  singolo,  destinatario  delle  provvidenze,   e   la
situazione di bisogno, gli elementi  caratterizzanti  la  prestazione
sociale (e per questo si ritiene che l'indennizzo non possa avere una
matrice propriamente assistenziale, in quanto erogato  a  prescindere
dalle condizioni  economiche  de  danneggiato,  come  previsto  dalla
stessa legge n. 210/1992). 
    L'assistenza  sociale  e',  insieme  alla  previdenza,   elemento
fondante  del  sistema  di  sicurezza   sociale   universalistico   e
solidaristico, finalizzato a garantire condizioni di vita adeguate  a
coloro che si trovavano in situazioni di maggiore debolezza economica
e sociale. Il complesso delle  prestazioni  e  servizi  sociali  sono
assicurati direttamente  dallo  Stato  e  dai  comuni.  Alle  regioni
compete prevalentemente  la  programmazione  e  l'organizzazione  del
servizio  sul  loro  territorio.  Lo  Stato  garantisce  il   diritto
all'assistenza ai cittadini, attraverso i suoi organi ed istituti, in
base all'art. 38, commi 1 e 4, Cost., in presenza di  una  situazione
di inabilita' combinata a quella del bisogno. Sulla  base  di  questi
presupposti, le prestazioni erogate, genericamente  qualificate  come
assistenziali, sono assicurate dall'INPS. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha attribuito  la  materia  alla  competenza
regionale,  solo  attraverso  una  ricostruzione  che   parte   dalla
definizione contenuta nell'art. 128 del decreto  legislativo  n.  112
del 1998 e dalla legge  quadro  n.  328  del  2000,  considerando  il
sistema  dell'assistenza  sociale  «profondamente  modificato   dalla
riforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del
2001, che ha conferito alle regioni competenza  legislativa  di  tipo
residuale nella materia dei  servizi  sociali,  come  ribadito  dalla
costante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che  "tutte
le attivita', come quella in esame, "relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti  e  a  pagamento,  o  di  prestazioni
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di  bisogno
e di difficolta' che la persona umana incontra nel  corso  della  sua
vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale  e
da quello sanitario", rientrano nel piu' generale ambito dei  servizi
sociali  attribuito  alla  competenza  legislativa  residuale   delle
regioni» (sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009,  e  n.  287  del
2004) (sent. n. 296 del 2012). La Corte, prosegue  nel  definire  gli
ambiti  materiali  dell'assistenza  sociale   e   ne   evidenzia   le
criticita', dovute al rapido susseguirsi di  interventi  legislativi,
che hanno inciso sia sulla materia che sul riparto delle  competenze.
In primo luogo la Corte riconosce come siano mancati  i  tempi  ed  i
modi per l'«l'adozione degli  strumenti  di  programmazione  previsti
dalla legge quadro n. 328 del 2000» e pertanto «l'attribuzione  della
competenza legislativa  residuale  alle  regioni  nella  materia  qui
considerata preclude allo Stato di fissare  i  principi  fondamentali
della materia, e di indicare gli obiettivi della programmazione, come
era invece previsto dalla legge n. 328 del  2000,  approvata  in  una
fase nella  quale  la  materia  in  esame  rientrava  tra  quelle  di
competenza concorrente tra Stato e regioni» (sent. n. 296  del  2012)
La Corte evidenzia, inoltre come, dopo la riforma costituzionale  «E'
stata cosi' riformata la precedente regolamentazione  prevista  dalla
legge n. 328  del  2000,  dal  momento  che  la  natura  della  nuova
competenza regionale, di  tipo  residuale  e  non  piu'  concorrente,
risulta incompatibile con la previsione di un piano statale nazionale
e con l'indicazione  da  parte  dello  Stato  dei  principi  e  degli
obiettivi della politica sociale» (sent. n. 296 del 2012).  La  Corte
indica sempre come elemento caratterizzante l'assistenza  sociale  la
necessita' di «rimuovere o superare le situazioni  di  bisogno  o  di
difficolta' che la persona incontra nel corso della sua vita»  (sent.
n. 50 del 2008). 
    In ogni caso, laddove si privilegi  l'aspetto  assistenziale,  la
lesione dianzi denunziata sussiste in quanto la violazione dei doveri
imposti dalla normativa statale piu' volte richiamata del 1992 e  del
2015 si riflette sulla competenza residuale regionale  che  si  trova
limitata, se non impedita,  ad  esercitare  regolarmente  le  proprie
funzioni, anche a mente del decreto legislativo n. 112/98, in materia
qua, in virtu' delle notevoli difficolta'  di  provvista  finanziaria
dianzi indicate, lesive anche del normale esercizio delle  competenze
attribuite dagli articoli 118 e 119 Cost.. 
    In definitiva, anche  la  natura  previdenziale  o  assistenziale
della spesa finisce per incidere sui parametri costituzionali  dianzi
indicati, violando pure in questo caso le norme interposte  succitate
di  cui  alla  legge  del  2015,  per  inosservanza  dell'obbligo  di
corrispondere alle regioni le somme  anticipate,  e  alla  legge  del
2020, per inosservanza del consequenziale obbligo  di  alimentare  il
fondo istituito ex legge 178/2020. 
    Sulla scorta delle argomentazioni  sin  qui  svolte,  la  Regione
Puglia, come in epigrafe rappresentata e  difesa,  per  tutto  quanto
dedotto ed eccepito e con  riserva  di  ulteriormente  argomentare  e
precisare, 

(1) Si precisa altresi' che il  medesimo  decreto,  nella  successiva
    tabella B, quantifica in lire 167.714.032 l'onere complessivo per
    tale funzione per gli esercizi 2000 e successivi. 

(2) Sulla ripartizione dei  suddetti  tagli,  v.  accordo  Conferenza
    Stato-regioni rep. n. 207/CSR del 18 novembre 2010. 

(3) Tale disposizione statuisce invero che  «In  sede  di  attuazione
    dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in  materia  di
    federalismo fiscale, non si tiene conto di  quanto  previsto  dal
    primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma». 

(4) Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, avrebbe  dovuto  essere
    istituito, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
    decreto,  presso  la  Conferenza  Stato-regioni,  un  tavolo   di
    confronto tra il Governo e le regioni  a  statuto  ordinario,  al
    fine di individuare le linee guida, gli indirizzi e gli strumenti
    per assicurare l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  3,
    ovvero qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in
    tutto o in parte l'attuazione, proporre modifiche  o  adeguamenti
    al fine di  assicurare  «la  congruita'  delle  risorse,  nonche'
    l'adeguatezza del complesso delle  risorse  finanziarie  rispetto
    alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento  dei
    fondi di perequazione, e la relativa compatibilita' con i  citati
    vincoli di finanza pubblica». V. anche documento Conferenza delle
    regioni del 18 dicembre  2024,  prot.  n.  24/157/CU05/C2  «Prime
    osservazioni al disegno di legge recante: "Bilancio di previsione
    dello stato per l'anno finanziario 2025  e  bilancio  pluriennale
    per il triennio 2025-2027" (C 2112)» (doc. 2). 

(5) Nello specifico, gli emendamenti discussi in sede di  Commissione
    Affari finanziari e presentati in sede di conversione del decreto
    legge  19  ottobre  2024,  n.  155  (Misure  urgenti  in  materia
    economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, articolo
    9) prevedevano l'estensione del medesimo finanziamento anche "per
    l'esercizio 2024" ovvero "a  decorrere  dall'anno  2023"  e  sono
    visualizzabili                      al                       link
    https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/58616_testi
    .htm. 

(6) Cfr.                                                        link:
    https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/attivita_istituzi
    onali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/b
    ilancio_finanziario/2025-2027/DLB/DLB_2025_DLB-04-AT-150-Salute.p
    df 

(7) Cfr.                                                        link:
    https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2112.
    19PDL0112950.pdf 

(8) v. da ultimo «Il monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto  n.
    11» pubblicato nel mese di  dicembre  2024  dal  Ministero  della
    Economia e delle Finanze, p. 80, dove si legge  «Si  ricorda  che
    tali contributi di natura previdenziale non possono  gravare  sul
    finanziamento del fabbisogno  sanitario  standard  dedicato  alla
    spesa corrente per i  LEA.  Le  risorse  del  bilancio  regionale
    devono  garantire  la  copertura   di   quanto   iscritto   nella
    corrispondente voce di costo (BA1320)».). 

(9) (cfr., ex plurimis, sent. nn. 296 del 2012, 61 del 2011, 121  del
    2010, 168 del 2008, 166 del 2008, 50 del 2008, 118 del 2006,  300
    del 2005, 287 del 2004, 423 del 2004, 219, 427 del 2005). 

(10) (cfr., ex plurimis, sentenza nn. 296 del 2012, 61 del 2011,  121
     del 2010, 168 del 2008, 166 del 2008, 50 del 2008, 118 del 2006,
     300 del 2005, 287 del 2004, 423 del 2004, 219, 427 del 2005). 

 
                                CHIEDE 
 
    che l'Ecc.ma Corte costituzionale,  alla  luce  delle  violazioni
denunziate   nella   narrativa   che   precede,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della intera legge 30  dicembre  2024
n. 207  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  stato  per  l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per  il  triennio  20252027»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del  31
dicembre 2024 - Suppl. ordinario n. 43, nelle parti in cui  non  sono
stati ivi previsti, in favore delle  regioni  e,  quindi,  in  favore
della Regione Puglia, ne' la restituzione delle risorse dalle  stesse
anticipate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 586,  della
legge n. 208/2015, ne' i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale
per l'erogazione degli indennizzi di  cui  alla  legge  n.  210/1992,
nonche', in ogni caso, delle seguenti disposizioni: 
        art. 1, commi da 273 a 384,  disciplinanti  il  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui  concorre  lo  Stato,
nella parte in cui nulla viene disposto, nei termini suindicati,  per
il pagamento  degli  indennizzi  ex  legge  n.  210/92  disposti  dal
Ministero della salute; 
        art. 1, commi da 784 a 794, nella parte in cui,  prevedendosi
(comma 784) che le regioni a statuto ordinario assicurano, secondo le
modalita' previste dai commi da 785 a 794, un contributo alla finanza
pubblica,  aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto  a  legislazione
vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a  1.310  milioni  di
euro per l'anno 2029 (comma 786), non si tiene conto, anche  ai  fini
della valutazione della  sostenibilita'  dei  relativi  costi,  degli
ulteriori contributi e/o tagli  e/o  anticipazioni  di  risorse  gia'
effettuate ed effettuate a carico del comparto regionale a titolo  di
anticipazioni per l'erogazione degli indennizzi ex legge n. 210/1992; 
        art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella  n.  2,  con
particolare riferimento alla Missione indicata come  «2  -  Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione  «14  -
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e  alla  Missione
«15 -Politiche previdenziali (25)»,  nella  parte  in  cui  non  v'e'
alcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi  ex  legge  n.
210/92, ne' a titolo di rimborso ne' di assegnazione; 
        art. 16 (Stato di previsione del  Ministero  della  salute  e
disposizioni relative) e  annessa  Tabella  n.  15,  con  particolare
riferimento alla Missione «1 - Tutela della salute  (20)»,  Programma
«1.1 Prevenzione  e  promozione  della  salute  umana  ed  assistenza
sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e  sicurezza  delle
cure  (20.1)»,  Azione  «Indennizzi   e   risarcimenti   a   soggetti
danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni  obbligatorie.
Accertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto
uno stanziamento di competenza e cassa pari a  euro  533.192.889  per
l'esercizio  finanziario  2025;  euro  531.292.889  per   l'esercizio
finanziario 2026 ed  euro  531.297.639  per  l'esercizio  finanziario
2027, non e'  prevista  la  restituzione  alle  regioni  delle  somme
anticipate e/o l'assegnazione alle stesse  delle  risorse  necessarie
per soddisfare il fabbisogno annuale  relativo  all'erogazione  degli
indennizzi  di  cui  alla  legge   n.   210/1992   per   il   periodo
2025-2026-2027; 
        art. 18 (Totale generale della spesa), nella  parte  in  cui,
prevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il  triennio
2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini  di  competenza
che di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti  alle  regioni  a
titolo di rimborso e/o  assegnazione  delle  somme,  rispettivamente,
erogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi  ex  legge
n. 210/1992. 
    Si depositano, unitamente alla presente memoria  di  costituzione
ed allegata procura speciale, i seguenti documenti: 
        A. DG.R. n. 161 del 20 febbraio 2025 di  autorizzazione  alla
propsozione del ricorso e conferimento del mandato difensivo; 
1. Linee guida del 1° agosto 2002; 
2. Documento conferenza delle regioni del 18 dicembre 2024; 
3. Dossier di documentazione presso la Camera  dei  deputati  (AC  N.
3444-A/XVII); 
4. Decreto del Ministero della salute del 26 settembre 2022; 
5. Decreto ministeriale 11 agosto 2021; 
6. Decreto ministeriale 22 dicembre 2023 con allegata tabella; 
7. Documento conferenza regioni e province autonome  del  18  ottobre
2021; 
8. Proposta di ripartizione elaborata in sede di conferenza regioni e
province autonome nel 202; 
9. Nota prot. n.  0096297/2025  attestante  l'ammontare  del  credito
della Regione Puglia; 
9-bis. Nota regionale con le sottoscrizioni; 
10. Relazione Corte dei conti (estratto); 
11. Nota integrativa Ministero della salute; 
11-bis. Allegato tecnico tabella n. 15; 
12. Decreto di ripartizione in capitoli del Ministero della salute; 
13. Monitoraggio spesa sanitaria del MEF; 
14. Verbale riunione 1° agosto 2024; 
15. Deliberazione della giunta regionale n. 841 del 8 giugno 2022; 
16. Deliberazione della giunta regionale n. 573 del 28 aprile 2023; 
17. Deliberazione della giunta regionale n. 540 del 30 aprile 2024; 
18. Rendiconto spese 2020; 
19. Rendiconto spese 2021; 
20. Rendiconto spese 2022; 
21. Rendiconto spese 2023; 
22. Bilancio 2025-2027-ripeilogo spese missioni; 
23. Deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 26; 
23-bis. Allegato unico; 
24. Tabella inserita nella Relazione tecnica assessorile allegata  al
disegno di legge regionale n. 258 del 5 dicembre 2024  contenente  la
percentuale  di  ripartizione  delle  spese  del  bilancio   autonomo
regionale. 
Salvis juribus. 
        Bari-Roma, data del mandato 
 
                          L'Avv.: Fornelli 
 
Depositato il 26 febbraio 2025