Reg. Ric. n. 11 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12
Ricorrente:Regione Puglia
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione dell’autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali – Contrasto con la previsione di un onere di anticipazione, a carico delle regioni, per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute – Contrasto con il principio di corrispondenza delle risorse assegnate alle funzioni attribuite – Contrasto con il principio di autonomia finanziaria degli enti locali – Potenziale lesione delle funzioni fondamentali delle amministrazioni locali – Denunciato taglio lineare delle risorse delle regioni conseguente alle omesse restituzioni delle anticipazioni eseguite.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.
- Costituzione, artt. 114 e 119, commi primo e quarto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7, in particolare [comma 2,] lettera b); legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 821.
Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Ritenuta introduzione di un ulteriore contributo alla finanza pubblica, senza termine finale, a carico delle regioni – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Incidenza sulle competenze regionali in materia di tutela della salute – Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.
Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.
- Costituzione, artt. 5 e 120, in relazione all’art. 119.
Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del buon andamento – Ridondanza sull’autonomia finanziaria regionale – Disparità di trattamento rispetto agli indennizzi riconosciuti a soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie, ai sensi della legge n. 229 del 2005, o dal farmaco talidomide, ai sensi della legge n. 244 del 2007, corrisposti dal Ministero della salute.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.
- Costituzione, artt. 2, 3, 97, e 119; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 8.
Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Lesione del diritto alla salute – Ridondanza sulla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute – Incidenza sull’equilibrio finanziario regionale - Contrasto con la legislazione statale con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di restituzione alle regioni delle anticipazioni eseguite e dell’obbligo di alimentare il fondo istituito dalla legge n. 178 del 2020.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.
- Costituzione, artt. 32, 117, terzo comma, e 119; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 821.
Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione del principio di equilibrio dei bilanci – Compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative della regione – Lesione del principio di leale collaborazione.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.
- Costituzione, artt. 81, sesto comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, e 119; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 144.
Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Nell’ipotesi di riconduzione della spesa per gli indennizzi di cui alla legge n.210 del 1992 all’ambito previdenziale: Lesione della tutela previdenziale – Incidenza e compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative della regione – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Nell’ipotesi, in alternativa, di riconduzione della spesa all’ambito assistenziale: Contrasto con il diritto all’assistenza sociale – Violazione della competenza residuale regionale – Incidenza e compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative della regione – Contrasto con la legislazione statale con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di restituzione alle regioni delle anticipazioni eseguite e dell’obbligo di alimentare il fondo istituito dalla legge n. 178 del 2020.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.
- Costituzione, artt. 38, commi primo, secondo e quarto, 97, 117, commi secondo, lettera o), terzo e quarto, 118 e 119; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 821.
Norme impugnate:
legge del 30/12/2024 Num. 207
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 273
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 274
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 275
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 276
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 277
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 278
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 279
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 280
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 281
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 282
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 283
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 284
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 285
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 286
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 287
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 288
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 289
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 290
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 291
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 292
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 293
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 294
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 295
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 296
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 297
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 298
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 299
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 300
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legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 793
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 794
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 3
legge del 30/12/2024 Num. 207
legge del 30/12/2024 Num. 207
legge del 30/12/2024 Num. 207
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 16
legge del 30/12/2024 Num. 207
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 18
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 2 Co.
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 32 Co.
Costituzione Art. 38 Co. 1
Costituzione Art. 38 Co. 2
Costituzione Art. 38 Co. 4
Costituzione Art. 81 Co. 6
Costituzione Art. 97 Co.
Costituzione Art. 114 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 6
Costituzione Art. 118 Co.
Costituzione Art. 119 Co.
Costituzione Art. 119 Co. 1
Costituzione Art. 119 Co. 4
Costituzione Art. 120 Co.
legge Art. 8 Co.
decreto legislativo Art. 7 Co.
decreto legislativo Art. 7 Co. 2
decreto legislativo Art. 144 Co.
legge Art. 1 Co. 586
legge Art. 1 Co. 821
Testo dell'ricorso
N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 febbraio 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2025 (della Regione Puglia). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2025 - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 - Denunciata omessa previsione, nell'intero testo della legge di bilancio per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell'assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2025 - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli gia' corrisposti, sia con riguardo all'assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2025 - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 - Contributo delle regioni alla finanza pubblica - Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, gia' effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazioni degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2025 - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2025 - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 - Stato di previsione del Ministero della salute - Denunciata omessa previsione, nell'ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l'assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2025 - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 - Totale generale della spesa - Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, gia' erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992. - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), intero testo, nonche' art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)", alla Missione 14 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)" e alla Missione 15 "Politiche previdenziali (25)"; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 "Tutela della salute (20)", Programma 1.1 "Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)", Azione «Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali»; art. 18. (GU n. 12 del 19-03-2025) RICORSO per la Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del presidente della giunta regionale e legale rappresentante pro tempore dott. Michele Emiliano, con sede in Bari al lungomare Nazario Sauro n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Fornelli (FRNSLL70D64E047S) ed elettivamente domiciliata con il suddetto difensore in Roma alla via Barberini n. 36, presso gli uffici della delegazione romana della Regione Puglia nonche', ai fini della comunicazione di atti e provvedimenti, al seguente indirizzo di PEC: isabella.fornelli@pec.giuffre.it in virtu' di procura speciale in calce al presente atto e in forza della delibera di giunta regionale n. 161 del 20 febbraio 2025 (doc. A), contro: il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato ex lege, Per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale nelle parti in cui non sono stati ivi previsti, in favore delle regioni e, quindi, in favore della Regione Puglia, ne' la restituzione delle risorse dalle stesse anticipate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 586, della legge n. 208/2015, ne' i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992, della intera legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 43, nonche', in ogni caso, delle seguenti disposizioni: art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - commi da 273 a 384, disciplinanti il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nella parte in cui nulla viene disposto, nei termini suindicati, per il pagamento degli indennizzi ex legge n. 210/92 disposti dal Ministero della salute; art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - commi da 784 a 794, nella parte in cui, prevedendosi (comma 784) che le Regioni a statuto ordinario assicurano, secondo le modalita' previste dai commi da 785 a 794, un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029 (comma 786), non si tiene conto, anche ai fini della valutazione della sostenibilita' dei relativi costi, degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse gia' effettuate ed effettuande a carico del comparto regionale a titolo di anticipazioni per l'erogazione degli indennizzi ex legge 210/1992; art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione indicata come «2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione «14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e alla Missione «15 - Politiche previdenziali (25)», nella parte in cui non v'e' alcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi ex legge n. 210/92, ne' a titolo di rimborso ne' di assegnazione; art. 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione «1 - Tutela della salute (20)», Programma «1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)», Azione «Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto uno stanziamento di competenza e cassa pari a euro 533.192.889 per l'esercizio finanziario 2025; euro 531.292.889 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 531.297.639 per l'esercizio finanziario 2027, non e' prevista la restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l'assegnazione alle stesse delle risorse necessarie per soddisfare il fabbisogno annuale relativo all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992 per il periodo 2025-2026-2027; art. 18 (Totale generale della spesa), nella parte in cui, prevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti alle Regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, erogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi ex legge n. 210/1992. Fatto La legge n. 210 del 25 febbraio 1992. L'art. 32 della Costituzione tutela la salute non solo come interesse della collettivita', ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo (Corte Cost. n. 88/1979): trattasi di inscindibile legame che trova il proprio fondamento anche nei doveri inderogabili di solidarieta' che, originando dall'art. 2 Cost., permeano il testo costituzionale, rappresentando «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (C. Cost., sentenza n. n. 15/2023 che richiama la sentenza n. 75/2012). E' costante nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione della centralita' di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettivita'» (sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarieta' verso gli altri, ciascuno p[uo'] essere obbligato, restando cosi' legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico" (sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012). Codesta On. le Corte ha affermato con chiarezza che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilita' a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettivita' (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990): «Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere ne' porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunita', che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari» (sent. 14/2023). Nella storica sentenza n. 307/1990, Codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimita', alla luce degli articoli 2 e 32 della nostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che sanciva l'obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomelitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennita' per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo: e' stato cosi' enunciato il principio il principio che non e' lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettivita' stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative, cosi' riconoscendo l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria. Tale sentenza ha avuto come risposta normativa la legge n. 210/1992, successivamente oggetto di ulteriori modifiche, che ha previsto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in modo permanente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (cfr. art. 1).L'indennizzo previsto e regolato dalla legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni e' riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarieta' sociale e per testimoniare l'interesse della comunita' alla tutela della salute: il fondamento dell'indennizzo ex legge n. 210/92 viene generalmente individuato negli articoli 2 e 32 della Costituzione piuttosto che nelle misure assistenziali previste dall'art. 38 della Carta costituzionale, anche perche' erogato a prescindere dalle condizioni economiche dell'avente diritto e cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo ed anche se dovute in ragione del danno subito in conseguenza del trattamento sanitario (art. 2, comma 1, legge n. 210/92). Giova soggiungere che, come limpidamente ricostruito nella sentenza n. 35/2023, codesta on. le Corte ha di volta in volta rimodulato la legge 2010/1992, rendendo cosi' accessibile l'indennizzo anche a tutti i soggetti che erano stati sottoposti a vaccinazioni non obbligatorie, ma raccomandate o facoltative, in particolare, con le sentenze n. 27 del 1998 (quanto alla vaccinazione, allora solo raccomandata, contro la poliomielite), n. 423 del 2000 (con riferimento alla vaccinazione, anch'essa allora solo raccomandata, contro l'epatite B), n. 107 del 2012 (in relazione alla vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia), n. 268 del 2017 (con riguardo alla vaccinazione antinfluenzale) e n. 118 del 2020 (per la vaccinazione contro l'epatite A): «Alla base delle richiamate pronunce additive, vi e' la considerazione che la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarieta' sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettivita' ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (sentenza n. 107 del 2012)». La sentenza ribadisce come il diritto all'indennizzo fa parte di quel patto di solidarieta' tra l'individuo e la collettivita' in tema di tutela della salute, cosi' da rendere piu' serio ed affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della piu' ampia copertura della popolazione. In altre parole, l'indennizzo si colloca nell'ambito della solidarieta' sociale e della tutela della salute del singolo, che, se violato, farebbe ricadere su quest'ultimo i costi di quegli effetti menomativi dell'integrita' psicofisica derivanti da un piano vaccinale obbligatorio oppure raccomandato dallo Stato, comunque attuato nell'interesse anche della collettivita', che pertanto deve farsi carico di tali danni. Da ultimo, con la pronuncia n. 181 del 26 settembre 2023, e' stata riconosciuta l'illegittimita' costituzionale della medesima norma «nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermita', da cui sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)». Il quadro normativo Giova, a questo punto, sintetizzare la disciplina normativa vigente in materia qua: la legge 25 febbraio 1992, n. 210, avente ad oggetto «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», come successivamente modificata dal decreto-legge 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, prevede all'art. 1 che: «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge» (enfasi aggiunta). Il medesimo indennizzo spetta altresi' ai soggetti che siano stati contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonche' agli operatori sanitari che abbiano riportato i medesimi danni in occasione e durante il servizio (comma 2) e a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (comma 3). La medesima legge, negli articoli successivi, delinea il procedimento per l'ottenimento dell'indennizzo precisando, nell'art. 8, che «Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della Sanita'» (enfasi aggiunta). L'elenco delle fattispecie che danno diritto a un indennizzo da parte dello Stato, come riferito, e' stato varie volte ampliato dal Legislatore statale e dalla giurisprudenza di Codesta On. le Corte costituzionale, con particolare riferimento alle vaccinazioni obbligatorie e a quelle «raccomandate» dallo Stato. Sin d'ora si evidenzia che i suddetti indennizzi afferiscono ad una materia disciplinata dallo Stato, in relazione alla quale spetta alle Regioni la sola erogazione delle prestazioni sulla base delle risorse da assegnarsi da parte dello Stato, come meglio si specifichera' in seguito. Di recente, per quel che qui rileva, l'art. 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) ha previsto l'introduzione di un nuovo comma 1-bis all'art. 1 della legge n. 210/1992, che estende il suddetto indennizzo anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana. Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 114 e' stato disposto il conferimento alle regioni di tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria con eccezione di quelli espressamente mantenuti allo Stato, prevedendo contestualmente l'attribuzione delle risorse necessarie a garantire la congrua copertura degli oneri (art. 7) e mantenendo in capo allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione dei predetti indennizzi (art. 123). Tra le funzioni trasferite dal Ministero della salute alle regioni con decorrenza dal 1° gennaio 2001, rientrano anche quelle in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/1992, ampliati, come visto, anche per le vaccinazioni raccomandate. Con successivi decreti attuativi si e' pertanto provveduto al trasferimento delle predette funzioni e delle correlate risorse: in particolare, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 sono state individuate le funzioni da trasferire alle regioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, in tema di salute umana e veterinaria, tra cui per l'appunto la funzione in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/1992 (tabella A, lettera a, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000). Con riferimento alle correlate risorse finanziarie, l'art. 6 del suddetto decreto ha previsto che tali risorse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite tra le regioni. La stessa norma prevedeva altresi', nel successivo comma 3, che «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133» (1) Stante la mancata attuazione della previsione contenuta nella richiamata legge n. 133/1999 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), il Consiglio dei ministri ha aggiornato annualmente le risorse finanziarie da corrispondere alle regioni: con i successivi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, 22 dicembre 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 si e' proceduto alla rideterminazione delle risorse finanziarie, disponendo anche in merito alle modalita' di rendicontazione degli enti (art. 5 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2003). Con l'accordo 8 agosto 2001 Stato e regioni avevano assunto in particolare i seguenti impegni: il Ministro della salute si impegnava a: mantenere nella propria competenza i benefici previsti dalla legge 25 febbraio, n. 210, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativamente al caso di decesso; le regioni si impegnavano a: definire tutte le istanze, gia' trasmesse dal Ministero della salute nel primo invio di pratiche effettuato poco dopo il trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002, inoltre si impegnavano alla definizione di linee guida, da adottarsi in Conferenza Stato-regioni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento tra tutte le regioni per la gestione uniforme delle problematiche della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Alla seduta del 1° agosto 2002, in sede di Conferenza Stato regioni e' stato adottato l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni", di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285)» (doc. 1). Le linee guida hanno disciplinato il procedimento da seguirsi per l'erogazione dell'indennizzo, in coerenza con quanto previsto dalla legge 210/1992: esso ha origine con l'istanza da presentare presso l'ASL di riferimento, che istruisce la pratica su cui interveniva la Commissione medico ospedaliera che, a sua volta, accerta la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio. In caso di mancato accoglimento e' previsto il ricorso amministrativo presso il Ministero della salute e, di poi, persistendo il rigetto, dinanzi all'autorita' giudiziaria, nei termini previsti. L'accoglimento dell'istanza comporta l'erogazione dell'indennizzo nella misura ivi indicata. In relazione al trasferimento delle funzioni amministrative, si precisa altresi' che, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2011 le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario sono state ridotte dell'importo di euro 4 miliardi (4 miliardi 500 milioni a decorrere dall'anno 2012). (2) Tale disposizione, ai sensi di quanto previsto nel quinto periodo del medesimo comma 2 (3) , avrebbe dovuto avere carattere transitorio ovvero sino all'attuazione dell'art. 8 della legge n. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), in materia di principi e criteri direttivi sulle modalita' di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento, per l'autonomo reperimenti dei fondi da parte delle regioni. Al riguardo si precisa altresi' che l'art. 39 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), prevede che in sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - fiscalizzazione trasferimenti - non si tiene conto dei tagli secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010, «compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonche', in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di Governo per il loro conseguimento anno per anno, ...». (4) Tuttavia i suddetti tagli non sono mai stati azzerati. Successivamente, l'art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)), ha previsto un contributo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di euro per l'anno 2016, 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartirsi tra le regioni in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e per gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennita' integrativa di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, adottato di concerto con il Ministero della salute, veniva approvato il riparto del precitato contributo. Anche con tale decreto, il fondo per gli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992 e' rimasto in capo al Ministero dell'economia e delle finanze mentre alle regioni venivano assegnati finanziamenti vincolati. Ad oggi, l'art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede testualmente che «Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto» (enfasi aggiunta). Al riguardo nel relativo dossier di documentazione presso la Camera dei deputati (AC n. 3444-A/XVII) si legge espressamente che «Si ricorda che la legge 210/1992 prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al Ministero della salute, come sancito dall'art. 8 della stessa legge. Successivamente, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa - legge n. 59/1997 e decreto legislativo 112/1998 -, lo Stato ha delegato talune funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, tra cui anche la gestione amministrativa degli indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992. Pertanto, il Ministero della salute corrisponde alle regioni, con un autonomo finanziamento e attraverso il versamento sulle contabilita' speciali intestate alle regioni presso le Tesorerie Provinciali dello Stato competenti per territorio, gli importi necessari da corrispondere agli indennizzati, ricorrendo, prima, ad un sistema di rendicontazione annuale delle posizioni e, poi, dall'anno 2006, ad una somma fissa ritenuta congrua. Tuttavia, a partire dal 2012, non si e' piu' provveduto regolarmente allo stanziamento dell'apposito finanziamento statale con la conseguenza che da un lato le regioni non hanno ricevuto le necessarie risorse per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 210/1992, e dall'altro, pur in assenza del finanziamento statale, le regioni, in alcuni casi, hanno continuato a erogare il versamento degli indennizzi alle persone interessate (sul punto note formali da parte della conferenza permanente delle regioni e delle province autonome prot. n. 990/C7SAN del 2 marzo 2012 - prot. n. 3570/C7SAN del 26 luglio 2012 - nota prot. n. 3616/C/SAN del 31 luglio 2013 - prot n. 2646/C7SAN del 5 giugno 2014)» (doc. 3 - enfasi aggiunta). Il richiamato comma 586 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, pertanto, nel prevedere il dovere delle regioni di «anticipare» le predette risorse, esplicita altresi' il contestuale obbligo da parte dello Stato di restituzione alle regioni degli importi erogati, come peraltro riconosciuto con decreto del Ministero della salute del 26 settembre 2022 (doc. 4), ma in relazione ai soli indennizzi conseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2. Con riferimento a tale ultima fattispecie (indennizzi conseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2), si precisa che il citato decreto ministeriale prevede che il Ministero della salute provveda, sulla base della legge n. 210/1992, al monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e al trasferimento del finanziamento spettante alle regioni prevedendo che al relativo onere, valutato in 100 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provveda tramite apposito fondo istituito nello stato di previsione delle spese del Ministero della salute. Il procedimento applicato dallo Stato per gli indennizzi conseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2 di cui al comma 1-bis dell'art. 1, legge 210 cit. - che prevede, occorre ribadirlo, l'anticipazione da parte delle regioni e la restituzione annuale da parte dello Stato, previo monitoraggio periodico - e' il medesimo procedimento previsto dalla legge n. 210/1992 per tutte le fattispecie indennizzabili ivi previste: ove cosi' non fosse, non si comprenderebbe peraltro quale sia l'elemento che giustifichi un differente riparto tra gli oneri relativi a danni da vaccinazioni obbligatorie e raccomandate e oneri relativi ai soli indennizzi conseguenti a vaccinazioni anti Sars-Co-V2. Con legge n. 178/2020, all'art. 1, comma 821, e' stato istituito un fondo di 50 mln per l'anno 2021 «al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210». Tale fondo, che prevedeva come detto una dotazione finanziaria solo per l'anno 2021, e' stato ripartito tra le regioni con decreto del Ministero della salute 11 agosto 2021 (doc. 5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre 2021 (con attribuzione alla Regione Puglia di euro 6.433.828,15). Successivamente, nell'anno 2023, l'art. 9, comma 11, del decreto-legge n. 145/2023, convertito in legge 191/2023, ha incrementato il fondo istituito dall'art. 1, comma 821, della legge n. 178/2020 di 50 milioni per l'anno 2023. Il riparto per l'anno 2023 e' avvenuto con decreto MEF, di concerto con il Ministero della salute, 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2024, con attribuzione alla Regione Puglia di euro 6.433.828,15 (doc. 6). Nessun riparto e' stato disposto in favore delle regioni per gli anni 2022 e 2024. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sulla base dei dati comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero della salute procede, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a predisporre il decreto di riparto dei fondi per la quota da trasferire alle regioni e alle province autonome. La ripartizione avviene sulla base della spesa effettiva sostenuta dalle regioni e province autonome nell'anno di riferimento. Si precisa che la norma riguarda solo indennizzi da danni da vaccini COVID. L'anticipazione delle risorse da parte delle regioni. Sulla base del suddetto quadro normativo, le risorse necessarie per il pagamento degli indennizzi sono state negli anni «anticipate» dalle regioni, per il tramite delle ASL, al fine di garantire ai soggetti danneggiati il diritto riconosciuto dalla legge n. 210/1992. Orbene, va da subito rimarcato che, a decorrere dal 2015 le regioni non hanno ottenuto il pur previsto rimborso, come evidenziato in prima battuta anche dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel documento repertorio n. 18/144/CR05/C2 del 18 ottobre 2018 (doc. 7), concernente le prime valutazioni del disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021: «le regioni dal 2015 stanno anticipando la corresponsione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della legge 208/2015, per circa 170 milioni annui. Si rende necessario il trasferimento delle somme dovute, in quanto gli anticipi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 hanno raggiunto un importo di circa 680 milioni. Si rende necessario altresi' ripristinare il finanziamento a regime per l'esercizio di tale funzione a decorrere dall'anno 2019» (enfasi aggiunta). In tale ambito, la Regione Puglia, benche' in programma operativo in prosecuzione del piano di rientro sanitario, dal 2015 si e' fatta carico della spesa de qua a titolo di anticipo nei confronti dello Stato. A titolo esemplificativo, in sede di riparto fondi per gli indennizzi di che trattasi, la conferenza delle regioni nel marzo 2021 trasmetteva al Ministero uno schema di riparto in cui sintetizzava tutti i costi sino ad allora sostenuti (doc. 8), da cui si evince che la Regione Puglia aveva maturato un credito per oltre 108 milioni di euro per gli indennizzi corrisposti dal 2015 al 2019 (oltre ai 22 milioni di euro stimati per il 2020). Tanto, nonostante che l'art. 123 del decreto legislativo n. 112/1998 preveda espressamente che «sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» con la conseguenza, riconosciuta da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. SS. UU., sentenza n. 12538/2011), che la titolarita' del lato passivo del rapporto controverso spetta in ogni caso al Ministero della salute. Cio' comporta, come nel caso di specie, che, a seguito di provvedimenti giudiziari che lo condannano al pagamento degli arretrati, il Ministero si limita a comunicare alla regione di assumere l'onere relativo, senza alcuna verifica in ordine all'effettivo trasferimento all'ente locale delle risorse finanziarie vincolate all'esercizio delle funzioni e dei compiti derivanti dai procedimenti di cui alla legge n. 210/92. Non v'e' dubbio che cio' rappresenti una grave nocumento, specie per le regioni, come la Puglia, che si trovano in programma operativo. Quanto alle anticipazioni da effettuarsi da parte della regione, si evidenzia che il comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA ha, in piu' occasioni, censurato alcune regioni sostenendo che gli oneri relativi alla legge n. 210/1992 non devono gravare sul Sistema sanitario regionale, in quanto prestazione «assistenziale». Inoltre, e' opportuno evidenziare che la Regione Puglia ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico e' soggetta ai vincoli imposti dallo Stato nell'ambito delle azioni concordate nel programma operativo, sicche', come statuito da codesta on. le Corte in numerose sentenze (cfr. sentenza n. 104/2013), sussiste il divieto di erogare prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA. Tale orientamento e' stato confermato, inter alia, con la sentenza n. 247/2018 in base alla quale, ai fini di garantire il «coordinamento della finanza pubblica», e' vietato alle regioni sottoposte al piano di rientro di effettuare spese non obbligatorie, tra le quali rientra il finanziamento di prestazioni di natura sociale, che non corrispondono ai LEA. Tuttavia, lo Stato negli anni dal 2015 in poi ha provveduto alla sola erogazione di esigui importi parziali, rimanendo le regioni in attesa della restituzione delle risorse anticipate, nonche' del ripristino a regime dei finanziamenti soppressi, come meglio si illustrera' infra. La grave problematica e' stata piu' volte sollevata in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome, in particolare nell'ambito della competente commissione salute e nell'ambito della commissione affari finanziari, sollecitando ripetutamente lo Stato al pagamento degli arretrati e al ripristino del finanziamento a regime per l'esercizio di tale funzione. A fronte delle pressioni esercitate in tale sede, e' stato ottenuto solo un finanziamento parziale della medesima funzione: in particolare, l'art. 1, comma 821 della legge 178/2020 ha previsto che «Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021», da ripartirsi tra le regioni in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. Tale fondo e' stato incrementato di 50 milioni anche per l'anno 2023 (art. 9, comma 11, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191): il riparto tra le regioni del medesimo Fondo ha comportato per la Regione Puglia il riconoscimento di un «contributo» statale pari a poco piu' di 6,4 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2023, come dianzi riferito. Nessun trasferimento e' stato invece previsto ne' per l'esercizio finanziario 2022 ne' per il 2024, essendo stati da ultimo dichiarati improponibili gli emendamenti sul punto discussi in sede di commissione affari finanziari e presentati in sede di conversione del decreto 19 ottobre 2024, n. 155 (Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali). (5) Tali risorse sono assolutamente insufficienti posto che la necessita' di copertura finanziaria quantificata dai competenti uffici del Dipartimento promozione della salute della Regione Puglia per il pagamento dei suddetti indennizzi e' pari a circa 22 milioni di euro annui, come evincibile pure dalla dianzi esaminata proposta di ripartizione elaborata in sede di conferenza regioni e province autonome nel 2021 (doc. 8). E' evidente che, anche in relazione all'entita' degli importi e alla natura della spesa, tali oneri non possono essere posti a carico del bilancio regionale autonomo, trattandosi di spesa obbligatoria, di natura corrente e a carattere continuativo in relazione alla quale spetta allo Stato, in base al vigente quadro normativo, prevedere, nell'ambito delle spese del proprio bilancio, l'istituzione dei necessari e congrui stanziamenti da ripartire alle regioni, alle quali spetta esclusivamente provvedere, per il tramite delle AA.SS.LL, al pagamento in via di anticipazione in favore degli assistiti aventi diritto. Va da se' che, ove si ritenesse che le regioni debbano continuare a far fronte solo con proprie risorse al mancato trasferimento da parte dello Stato delle risorse dovute, cio' comporterebbe inevitabilmente la sottrazione delle medesime risorse rispetto all'esercizio di altre funzioni, propriamente regionali, alle quali gli stanziamenti del bilancio autonomo regionale sono destinati, con conseguente rischio di violazione di diritti di pari dignita'. Del pari, anche da ultimo con la legge 207/2024, alcuna assegnazione a tale titolo e' stata prevista in favore delle regioni, tanto consumando la violazione di numerose norme costituzionali, come sara' meglio precisato infra. In totale, fino al 2024 lo Stato deve rimborsare la Regione Puglia per oltre 200 milioni di euro, come appresso specificato e attestato dai competenti uffici regionali (cfr. nota prot. n. 0096297/2025 - doc. 9). Anche per l'anno 2025 (nonche' per i successivi), lo Stato nella legge di previsione di bilancio non ha stanziato alcuna risorsa - se non con le precisazioni che seguono - e la Regione Puglia non ha potuto stanziare nella propria legge di bilancio lo stanziamento previsto di circa euro 22 milioni, in linea a quello assegnato per gli anni precedenti. Si riassume nella seguente tabella la situazione attualmente in essere: =============================================== |  Anno |  Euro | +===============+=============================+ | 2015 |21.556.000,00 | +---------------+-----------------------------+ | 2016 |21.000.000,00 | +---------------+-----------------------------+ | 2017 |21.000.000,00 | +---------------+-----------------------------+ | 2018 |21.370.000,00 | +---------------+-----------------------------+ | 2019 |23.284.633,61 | +---------------+-----------------------------+ | 2020 |22.026.294,00 | +---------------+-----------------------------+ | *2021 |15.143.891,00 | +---------------+-----------------------------+ | 2022 |21.800 .317,00 | +---------------+-----------------------------+ | *2023 |15.717.114,00 | +---------------+-----------------------------+ | 2024 |21.514.064,00 | +---------------+-----------------------------+ | TOTALE |204.412.313,61 | +---------------+-----------------------------+ * al netto del contributo statale previsto per il 2021 e per il 2023, per un importo annuo di euro 6.433.828,14. Al riguardo, va pure fatto un cenno alla deliberazione della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 123/2024/PARI, con cui e' stato parificato il rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2023 ed e' stata altresi' approvata la relazione contenente osservazioni sulla legittimita' e regolarita' della gestione ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012. Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, e' stata esaminata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, tra le altre, anche l'annosa questione afferente il pagamento degli indennizzi riconosciuti dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (c.d. indennizzi emotrasfusi). In particolare, la Corte ha indagato, alla luce dei rilievi formalizzati dal Tavolo MEF - Ministero della salute (tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza), il mancato stanziamento nel bilancio regionale di risorse autonome volte al pagamento dei suddetti indennizzi. L'esame e la posizione assunta al riguardo dalla Sezione regionale della Corte dei conti sono riassunte nella relazione, annessa alla decisione di parifica (in particolare, le risultanze dell'istruttoria sono rappresentate a pagina 224 e seguenti - doc. 10, estratto), in cui si legge: «Quanto all'inclusione nel perimetro sanitario degli indennizzi ex legge n. 210/1992, la regione - nel sottolineare che gli indennizzi in questione afferiscono a una materia di competenza esclusiva statale in relazione alla quale spetta alle regioni (tramite le ASL) l'erogazione delle prestazioni sulla base delle risorse riconosciute dallo Stato - ha evidenziato che «Tali risorse non vengono pero' da tempo riconosciute alle regioni da parte dello Stato, quantomeno nel livello sufficiente ad assicurare i diritti previsti [...] gli importi coinvolti e necessari per il pieno soddisfacimento dei diritti riconosciuti dalla legge n. 210/1992 sono ingenti e difficilmente rinvenibili nel bilancio autonomo regionale»; l'ente ha inoltre precisato che «al momento la spesa risulta perimetrata, ma potrebbe essere stralciata in futuro»... Ulteriormente sollecitata sul punto nel corso delle interlocuzioni istruttorie, la regione ha argomentato la scelta allocativa della spesa in esame all'interno del perimetro sanitario, rappresentando che: - la legge n. 210/1992, dopo aver previsto il «diritto ad un indennizzo da parte dello Stato» a favore di chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica (art. 1, comma 1), stabilisce che «Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della Sanita'» (art. 8, comma 1); - in base al vigente quadro normativo (art. 1, comma 586, legge n. 208/2015: «Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto»), le risorse necessarie per il pagamento degli indennizzi sono state anticipate per diversi anni dalle regioni, per il tramite delle ASL, al fine di garantire il diritto riconosciuto dalla legge n. 210/1992; - sino al 2018 le regioni hanno ricevuto trasferimenti specifici da parte dello Stato destinati al pagamento dei medesimi indennizzi, successivamente, lo Stato non ha piu' provveduto alla restituzione delle risorse alle regioni che le hanno anticipate; - l'art. 1, comma 821, della legge n. 178/2020 ha previsto un finanziamento statale parziale ... Tale fondo e' stato da ultimo incrementato (euro 50 mln) per il 2023 (art. 9, comma 11, del decreto-legge 18.10.2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.12.2023, n. 191): il riparto, effettuato con decreto MEF del 22 dicembre 2023, ha comportato per la Regione Puglia il riconoscimento di un contributo pari a poco piu' di euro 6,4 mln; tali risorse sono insufficienti, posto che la necessita' di copertura quantificata dai competenti uffici del Dipartimento Promozione della salute e' pari a circa euro 22 mln annui. La regione ha cosi' concluso: «Tanto premesso, pur con ogni riserva di legittima rivalsa nei confronti dello Stato delle somme dovute, l'ente valutera', in via esclusivamente prudenziale e nei limiti delle risorse disponibili, di accantonare nel risultato di amministrazione dei futuri esercizi somme destinate a far fronte ai rischi di mancata restituzione da parte dello Stato delle suddette somme anticipate dalle regioni "in attesa del trasferimento dello Stato delle somme dovute" come espressamente previsto dall'art. 1, comma 586, della legge n. 208/2015". La Sezione prende atto di tale manifestazione di disponibilita', invitando la regione a tenere nella debita considerazione i rilievi sul punto dei Tavoli...». Tanto comprova ulteriormente l'estrema difficolta' della Regione Puglia nel reperire le risorse che lo Stato, pur dovendo, non corrisponde, con crescente affanno nel mantenere il proprio equilibrio finanziario. La legge 30 dicembre 2024 n. 207. La legge 30 dicembre 2024 n. 207, con cui e' stato approvato il bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, non ha previsto ne' il rimborso ne' alcun contributo, se non in minima parte e, comunque, in misura assolutamente incerta ed insufficiente (come si spieghera' meglio infra) per il finanziamento della medesima funzione per gli esercizi finanziari 2025-2027, non prevedendosi il reintegro, neppure parziale, del richiamato Fondo: posto che il mancato trasferimento di tali importi, anche parziali, aggrava ulteriormente le ben note criticita' del disavanzo sanitario (si rammenta che la Regione Puglia e' in piano di rientro, come ben noto a codesta on. le Corte), rendendo concreto il rischio che tali indennizzi non possano piu' essere anticipati dalle ASL, e' evidente che tale omessa previsione si appalesa del tutto illegittima, in quanto contrastante con le norme costituzionali individuate infra. L'art. 1, commi da 273 a 384, disciplinanti il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in uno ai commi da 784 a 794, disciplinanti la contribuzione a carico degli enti non statali, non recano alcun cenno al ristoro degli indennizzi gia' versati ne' tanto meno recano alcuna assegnazione sufficiente e certa per il triennio 2025-2027. Non solo, l'art. 3 della legge n. 207/2024 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella 2); all'interno della Tabella 2, e in particolare nella Missione «2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)» (e, nell'ambito della medesima, nel Programma «2.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore (3.1)», ovvero Programma «2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)» o Programma «2.5 Rapporti finanziari con enti territoriali (3.7)»), non e' previsto alcun trasferimento specifico alle regioni in relazione alle risorse relative all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992, nonche' in relazione alla restituzione delle risorse anticipate ai sensi dell'art. 1, comma 586, legge n. 208/2015. Parimenti non e' previsto uno specifico stanziamento per la medesima finalita' in altre Missioni della stessa Tabella, con particolare riferimento alla Missione indicata come «14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) (e, all'interno della stessa, nel Programma «14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)») e alla Missione indicata come «15 - Politiche previdenziali (25)» (e, all'interno di essa, nell'ambito del Programma «15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - Trasferimenti agli enti e organismi interessati (25.2)»), che sarebbero potute essere le articolazioni di spesa atte a contabilizzare i trasferimenti in favore delle regioni (nell'ipotesi in cui si riconoscesse la natura previdenziale e/o genericamente assistenziale dei medesimi indennizzi). Circostanza ancor piu' significativa (che, peraltro, depone in favore della natura sanitaria di siffatta spesa, come de facto qualificata nello stesso dossier di monitoraggio della spesa sanitaria da parte del MEF, includendola per l'appunto in tale spesa - cfr. infra), l'art. 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) con annessa Tabella 15, con particolare riferimento alla Missione indicata come «1 - Tutela della salute (20)», autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione: in particolare, all'interno della medesima Tabella n. 15 e specificatamente nella Missione «1 - Tutela della salute (20)», Programma «1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)», Azione «Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali», pur essendo previsto uno stanziamento di competenza e cassa pari a euro 533.192.889 per l'esercizio finanziario 2025; euro 531.292.889 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 531.297.639 per l'esercizio finanziario 2027, non e' prevista la restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l'assegnazione alle stesse delle risorse necessarie per soddisfare il fabbisogno annuale relativo all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992. Tale omissione si evince anche dalle note integrative redatte da ciascun Ministero ai sensi dell'art. 21 della legge n. 196/2009, pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato (6) , nonche' nei dossier parlamentari relativi all'iter di approvazione della legge di bilancio dello Stato (7) , contenenti tra l'altro il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti e la specificazione, per ciascuna azione, delle risorse finanziarie per il triennio di riferimento, con riguardo alle categorie economiche di spesa, ai relativi riferimenti legislativi e ai criteri di formulazione delle previsioni (art. 21, comma 11, lettera a), legge n. 196/2009). In particolare, dall'esame della medesima nota integrativa del Ministero della salute (doc. 11) e specificatamente dall'ivi incluso Allegato tecnico per azioni e capitoli (all. 11-bis), contenente il dettaglio dell'articolazione della spesa, si evince che gli stanziamenti pur previsti nell'ambito della Missione «1 - Tutela della salute (20)», e specificatamente nel Programma «1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)», Azione «Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali», non saranno devoluti alle regioni, che pur provvedono al pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992. Piu' nel dettaglio, dall'esame dei capitoli iscritti a valere sullo stanziamento della specifica azione (cfr. pure decreto di ripartizione - doc. 12) risulta che: il capitolo 2401 e' destinato a «somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni ( 5.3.1) ( 10.1.2)», con stanziamento di euro 101.049.245 per il 2025, di euro 99.149.245 per il 2026 e di euro 99.149.245 per il 2027: trattasi all'evidenza di capitolo riservato allo Stato (si rammenta che il solo legittimato passivo nelle controversie e' il Ministero della salute, come stabilito da Cassazione, SS.UU., sentenza n. 12538/2011), anche perche' non viene fatto alcun cenno alle regioni; solo il capitolo «2407» (foglio 10/61) e' (formalmente) destinato a «somme da erogare alle regioni e province autonome»: tale capitolo e' pero' finalizzato, come emerge dalla nomenclatura del capitolo, esclusivamente al «pagamento degli indennizzi riconosciuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione antisarscov2, nonche' somme destinate ai pagamenti di competenza dello Stato» (enfasi aggiunta). Trattasi pertanto dello stanziamento relativo alla previsione di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 4/2022 (che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 1 della legge n. 210/1992) e quindi solo per gli indennizzi legati al COVID: al riguardo vi e' altresi' da rilevare che, pur prevedendo tale norma (art. 20, decreto-legge n. 4/2022) una dotazione finanziaria pari a 100 milioni «a decorrere dal 2023», il decreto di ripartizione in capitoli dello Stato di previsione del Ministero della salute prevede, per l'esercizio finanziario 2025, una dotazione finanziaria minore e pari a complessivi 58 milioni, prevedendosi invece lo stanziamento di 100 milioni solo in relazione agli esercizi finanziari 2026 e 2027. Peraltro, in tale capitolo sono ricomprese pure le somme per i pagamenti di competenza dello Stato, quindi neppure queste somme saranno assegnate integralmente alle regioni ne' e' dato comprendere in quale misura; gli ulteriori capitoli iscritti a valere sulla medesima azione, e in particolare il capitolo «2409» relativo a «somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» non fa invece alcun riferimento ad assegnazione alle regioni delle medesime risorse, dovendosene pertanto dedurre che, al pari degli esercizi finanziari trascorsi, le medesime risorse non saranno erogate alle regioni, che pur provvedono al pagamento dei medesimi indennizzi in luogo dello Stato. Al riguardo, si precisa altresi' che non e' previsto uno specifico stanziamento per la medesima finalita' in altre Missioni della stessa Tabella n. 15. Peraltro, si noti che, anche dalla lettura del «piano degli obiettivi» incluso nella medesima nota integrativa del Ministero della salute (doc. 11), si evidenzia la competenza diretta dello stesso Ministero in ordine agli «indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso», posto che tra gli «obiettivi con azioni correlate» del Ministero della salute figura l'obiettivo denominato «Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attivita' in materia di consulenza medico-legale» (obiettivo n. 4) correlato all'azione 6 denominata «Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali». Anche tale elemento conferma pertanto che, pur riconoscendo il medesimo Ministero della salute la propria competenza in ordine alla specifica azione, di fatto lo stesso Ministero omette di trasferire alle regioni le risorse dovute (e sino ad oggi dalle stesse «anticipate») per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti danneggiati. La natura della spesa ex legge 210/1992. Si premette che un peculiare aspetto oggetto di discussione nell'ambito delle riunioni congiunte con il MEF e il Ministero della salute nei Tavoli tecnici finalizzati alla verifica del piano di rientro dal disavanzo sanitario, attiene alla «natura» - e alla conseguente imputazione contabile - di tale spesa nei bilanci regionali. Invero, per il Ministero della salute tale spesa non potrebbe essere «perimetrata» quale spesa sanitaria (con imputazione nella Missione 13 del bilancio regionale), dovendosene invece riconoscere una - non meglio precisata - natura «assistenziale», ovvero, come pure risultante da documenti del Ministero della economia e delle finanze - Dip. della Ragioneria generale dello Stato (doc. 13), addirittura una natura «previdenziale» (8) . Al riguardo, nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 1° agosto 2024, trasmesso in data 13 novembre u.s. (doc. 14), si legge che: «I Tavoli (...) ricordano che l'onere di tale funzione, estranea all'erogazione dei LEA, non e' del Servizio sanitario che, in disparte qualunque questione insorta nel merito tra Stato e regioni, non puo' farsi carico di un costo di natura assistenziale, non proprio, neppure anticipando risorse (che dunque vengono sottratte all'erogazione dei LEA) come avviene quando la regione comunque provvede a coprire le conseguenti perdite di bilancio. Il bilancio regionale, non stanziando risorse a copertura di tali costi, sottrae risorse destinate al finanziamento annuale dei LEA. I Tavoli raccomandano al bilancio regionale di provvedere ad inizio di ogni anno alle apposite coperture, con cio' ribadendo quanto trattato piu' volte nei precedenti verbali» (enfasi aggiunta). I Tavoli interministeriali MEF-Ministero della salute per gli esami dei bilanci regionali delle regioni «in piano di rientro» hanno invero evidenziato l'illegittimita' dell'inclusione di tali spese a carico del Fondo sanitario, nulla disponendo pero' in ordine a fonti di coperture alternative a carico dello Stato. E' evidente che tale aspetto non assume un rilievo marginale, in quanto la pretesa del Ministero della salute (e del MEF) sembra volta ad escludere completamente tali costi dal bilancio sanitario, addossandone esclusivamente gli oneri sul bilancio autonomo regionale. Tale spesa, viceversa, ben puo' essere classificata quale «spesa sanitaria», sia in considerazione dell'erogazione degli indennizzi tramite ASL, sia - soprattutto - in considerazione della causa, fattuale e giuridica, per la quale viene riconosciuto dallo Stato il pagamento dell'indennizzo (dovuto, come detto, in conseguenza dei danni alla salute derivanti da vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, trasfusioni di sangue e/o plasma e somministrazioni di derivati infetti). Peraltro, lo stesso Stato annovera tale indennizzo tra la spesa sanitaria (e non previdenziale), come evincibile dal dossier di cui supra (doc. 13), ed e' il Ministero della salute ad essere il titolare della relativa prestazione (art. 8 legge 210/1992), prevedendo nello stato di previsione di propria competenza la relativa erogazione, inquadrata, come dianzi riportato, nell'ambito della Missione 1 «Tutela della salute». La matrice «sanitaria» dei suddetti indennizzi e' rinvenibile anche nella giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte costituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte costituzionale n. 35/2023 e n. 181/2023). La materia, a sommesso avviso di questa difesa, interseca differenti ambiti: quello della profilassi internazionale, riservata alla esclusiva competenza legislativa statale ex art. 117, II co., lettera q), Cost. e quella oggetto di competenza concorrente della tutela della salute ex art. 117, comma III, Cost. Tuttavia, «per individuare la materia cui ricondurre la norma impugnata occorre tenere conto della sua ratio, della finalita' che persegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l'interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza (tra tante, sentenze n. 6 del 2023, n. 267, n. 193 e n. 70 del 2022)» (sent. 124/2023). Si ritiene, pertanto, che, in base alle coordinate ermeneutiche indicate da codesta on. le Corte afferenti al criterio della prevalenza, la materia debba ritenersi riconducibile alla tutela della salute, posto che l'indennizzo de quo trova la sua base, come innanzi meglio argomentato, nel diritto normato dall'art. 32 Cost., quale diritto sociale fondamentale, tutelato in stretta connessione con l'art. 2 Cost. e intimamente connesso al valore della dignita' umana (diritto ad un'esistenza degna), di cui all'art 3 Cost. Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 32, 2 e 3 Cost., puo', dunque, dedursi che il diritto alla salute possieda una valenza erga omnes, quale situazione soggettiva assoluta che comporta una pretesa positiva nei confronti dello Stato (estesa anche alle regioni, dopo la modifica del titolo V della Costituzione), chiamato a predisporre strutture, mezzi e personale idonei ad assicurare una condizione di salute ottimale alla singola persona, nonche' ad attuare una efficace politica di prevenzione, cura e intervento sulle possibili cause di turbativa dell'equilibrio psico-fisico della popolazione in generale. La tutela della salute «implica anche il dovere dell'individuo di non ledere ne' porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunita', che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari» (sentenza n. 218 del 1994)" (sent. 15/2023). Tanto, per quieta giurisprudenza di codesta on. le Corte, puo' essere preteso solo se via sia, tra le altre condizioni, anche la previsione di un ristoro per i danni sopportati dal singolo nell'interesse della collettivita', come dianzi esaminato. Di conseguenza, non puo' ritenersi di attribuire a tale ristoro natura «previdenziale» (come individuata dal MEF nel dossier dianzi illustrato sul monitoraggio della spesa sanitaria), posto che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza costituzionale hanno evidenziato come le prestazioni previdenziali siano garantite ai lavoratori e facciano riferimento a diverse forme di solidarieta' che vigono all'interno delle singole categorie di lavoratori, consentendo anche una gradualita' della tutela, sulla base della differente posizione socioeconomica nel contesto lavorativo e rimarcando la posizione privilegiata di cui godono i lavoratori, dovuta al «contributo di benessere offerto alla collettivita' oltreche' delle contribuzioni previdenziali prestate» (sent. n. 31 del 1986): Al riguardo, si distingue tra il primo comma dell'art. 38 Cost. che garantisce «ai cittadini il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere» e il secondo comma, che «garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura "sussistenza" materiale bensi' anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori» (sent. n. 31 del 1986). In siffatta sentenza Codesta Ecc.ma Corte ha tracciato una netta demarcazione tra assistenza e previdenza con riferimento a tre specifici profili: i soggetti presi in considerazione («cittadini» da una parte e «lavoratori» dall'altra); i fatti giuridici dai quali sorgono i relativi rapporti (inabilita' al lavoro e mancanza di mezzi necessari per vivere, da un lato, e «infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria», dall'altro); il «contenuto finalistico delle due prestazioni». A quest'ultimo proposito, conseguentemente, l'art. 38 Cost. al comma 1 garantisce ai cittadini «il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere», mentre al comma 2 assicura ai lavoratori «non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura «sussistenza» materiale bensi' anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori». Del pari, non puo' essere affermata la natura «assistenziale» della prestazione, se non in senso lato: invero, Stato, regioni e comuni garantiscono e finanziano un sistema di assistenza, che assicura un complesso di prestazioni economiche e di servizi alla persona, a cui si aggiungono le risorse dell'Unione europea. In questo complesso sistema si intrecciano, si sovrappongono, e talvolta confliggono, competenze, meccanismi di finanziamento e diritti dei singoli. Il diritto all'assistenza sociale e' menzionato nel solo art. 38, comma 1, Cost. per il quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Tuttavia, nonostante questo esplicito riferimento nel titolo III della Costituzione, l'assistenza sociale non e' menzionata nel titolo V, dedicato all'ordinamento istituzionale (art. 117), a differenza della tutela della salute, a cui spesso e' accomunata, che e' invece esplicitamente attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni. L'assistenza sociale rientra pertanto nel novero di quelle materie c.d. «innominate», che una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ha attribuito in via residuale (art. 117, comma 4) alle regioni. (9) Codesta on.le Corte ritiene che la necessita' di alleviare una situazione di estremo bisogno e di difficolta' «non compresa tra quelle assicurate dal sistema previdenziale ne' da quello sanitario, ... costituisce un intervento di politica sociale attinente all'ambito materiale dell'assistenza dei servizi sociali, oggetto di una competenza residuale regionale» (sent. n. 10 del 2010 e n. 62 del 2013). L'intervento assistenziale «non risponde quindi a criteri automatici e non e' prevista in favore indifferenziato (...) richiede, al contrario, l'esistenza di alcune precise condizioni, fra le quali, anzitutto, l'esistenza di una situazione economica caratterizzata da un basso reddito familiare». Deve sussistere un «nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di intervento e la rimozione o il superamento della situazione di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona» (sent. n. 287 del 2004), in assenza del quale la prestazione rientra nell'area previdenziale. Pertanto Codesta Ecc.ma Corte individua nella condizione soggettiva del singolo, destinatario delle provvidenze, e la situazione di bisogno, gli elementi caratterizzanti la prestazione sociale e per questo si ritiene che l'indennizzo in disamina non possa avere una matrice propriamente assistenziale, in quanto erogato a prescindere dalle condizioni economiche del danneggiato, come evincibile dalla stessa legge n. 210/1992. Codesta Ecc.ma Corte ha delimitato anche il perimetro esterno dell'assistenza sociale rispetto a materie contigue, di competenza concorrente o esclusiva dello Stato quali previdenza, sanita' ed immigrazione, e rispetto a materie trasversali, come i livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali o materie frutto di elaborazione giurisprudenziale della stessa Corte, come l'edilizia abitativa residenziale. Una volta definiti i contenuti della materia e il suo perimetro, e' tuttavia opportuno considerare come gli interventi di assistenza sociale possano ricadere in un ambito ove il legislatore si trova a «disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea "una fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sara' possibile isolare un singolo interesse" quanto piuttosto interessi distinti" che ben possono ripartirsi lungo l'asse delle competenze normative di Stato e regioni" (sent. n. 278 del 2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte» (Sent. n. 94 del 2007). Per questo, utilizzando il primario criterio della prevalenza, si ritiene che la prestazione vada inquadrata nell'ambito della materia «tutela della salute», ricorrendo tutti i connotati caratterizzanti siffatto ambito. Difatti, nella recente sentenza n. 35/2023 si afferma che «la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarieta' sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettivita' ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi, l'estensione dell'indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa il "patto di solidarieta'" tra individuo e collettivita' in tema di tutela della salute e rende piu' serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della piu' ampia copertura della popolazione». La medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione della Corte di cassazione precisano altresi' che, ove si ritenesse che tale spesa non possa essere qualificata come spesa prettamente «sanitaria», la stessa non potrebbe che essere intesa come spesa «previdenziale», di competenza legislativa esclusiva statale, in considerazione dell'«analogo fondamento costituzionale delle due erogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella indennitaria - entrambe fondate sugli obblighi di solidarieta' sociale» (Considerato in diritto, par. 1.1; allegato n. 4). In ordine al mancato riconoscimento delle medesime risorse, e' peraltro evidente il «paradosso» delle richieste del Ministero della salute nei confronti della Regione Puglia: invero, da un lato il Ministero ritiene che la regione, versando in piano operativo, non possa destinare risorse del bilancio autonomo a spese sanitarie non LEA, e d'altro lato richiede che la regione provveda, nell'ambito del proprio bilancio autonomo, a reperire le ingenti risorse necessarie per il pagamento di tali indennizzi di spettanza, come detto, dello stesso Ministero della salute, pur non rientrando nei LEA. Al riguardo, appare opportuna un'ultima considerazione: ove dovesse non condividersi la natura sanitaria della correlata spesa (con conseguente onere a carico del Fondo sanitario regionale o con trasferimenti dedicati da parte dello Stato, come nella ipotesi di cui all'art. 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 210/1992), la stessa se ritenuta spesa afferente alla funzione di previdenza sociale, e', ai sensi dell'art. 38 Cost., assolutamente estranea alle funzioni e al bilancio regionale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera o); se venisse privilegiato l'aspetto assistenziale, la violazione dei doveri imposti dalla normativa statale piu' volte richiamata del 1992 e del 2015 incide sulla competenza residuale regionale, che oltretutto si trova limitata, se non impedita, ad esercitare regolarmente le proprie funzioni in materia qua, anche a mente del decreto legislativo n. 112/98, alla luce della disciplina statale che impone a carico delle regioni l'obbligo di erogazione di indennizzi correlati a trattamenti sanitari previsti dalla normativa statale, in virtu' delle notevoli difficolta' di provvista finanziaria dianzi indicate, come meglio si illustrera' infra. Pertanto, e' evidente che o venga rivendicata la natura sanitaria o quella assistenziale/previdenziale, l'onere per i medesimi indennizzi non possa essere in ogni caso addossato al bilancio regionale. Di conseguenza, la Regione Puglia sottopone all'attenzione della ecc.ma Corte la questione di legittimita' costituzionale della intera legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 43, nonche', in ogni caso, delle seguenti disposizioni: art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), commi da 273 a 384, disciplinanti il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nella parte in cui nulla viene disposto, nei termini suindicati, per il pagamento degli indennizzi ex legge n. 210/92 disposti dal Ministero della salute; art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), commi da 784 a 794, nella parte in cui, prevedendosi (comma 784) che le regioni a statuto ordinario assicurano, secondo le modalita' previste dai commi da 785 a 794, un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029 (comma 786), non si tiene conto, anche ai fini della valutazione della sostenibilita' dei relativi costi, degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse gia' effettuate ed effettuande a carico del comparto regionale a titolo di anticipazioni per l'erogazione degli indennizzi ex legge n. 210/1992; art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione indicata come «2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione «14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e alla Missione «15 - Politiche previdenziali (25)», nella parte in cui non v'e' alcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi ex legge n. 210/92, ne' a titolo di rimborso ne' di assegnazione; art. 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione «1 - Tutela della salute (20)», Programma «1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)», Azione «Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto uno stanziamento di competenza e cassa pari a euro 533.192.889 per l'esercizio finanziario 2025; euro 531.292.889 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 531.297.639 per l'esercizio finanziario 2027, non e' prevista la restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l'assegnazione alle stesse delle risorse necessarie per soddisfare il fabbisogno annuale relativo all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992 per il periodo 2025-2026-2027; art. 18 (Totale generale della spesa), nella parte in cui, prevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, erogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi ex legge n. 210/1992, per i seguenti Motivi 1. Violazione degli articoli 114 e 119 Cost. nonche' dell'art. 7 decreto legislativo n. 112/1998, dell'art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 1, comma 821 legge n. 178/2020, quali norme interposte. Le norme innanzi censurate risultano lesive, in primo luogo, degli articoli 114 e 119 della Costituzione atteso che, non prevedendo alcun contributo in favore delle regioni per la causale in disamina, de facto ingessano la loro capacita' di spesa, caricandole di un onere che per legge non compete loro se non a titolo, per l'appunto, di anticipazione. Tanto comporta una violazione dell'autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali, impattando incisivamente sulla possibilita' di questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il proprio indirizzo politico-amministrativo. Tali disposizioni infrangono, per altro verso, l'insegnamento reso da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale relativamente al principio del parallelismo tra responsabilita' di disciplina e responsabilita' finanziaria o principio di corrispondenza tra le entrate e le funzioni, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, costantemente ribadito a partire dalla sentenza n. 370/2003 (cfr. ex plurimis Corte costituzionale sentenza n. 16 e n. 17 del 2004; n. 17 del 2005; e, piu' recentemente, sentenza n. 40 del 2022), giacche' la dimensione quantitativa delle entrate regionali e' predisposta in correlazione con l'ampiezza delle funzioni proprie della stessa regione. Statuisce la sentenza n. 40/2022, per quel che qui rileva: «In base all'art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti, il sistema di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su "tributi ed entrate propri", "compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio", quote di "un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale". Le risorse derivanti dalle suddette fonti devono essere sufficienti, in base al successivo quarto comma, a consentire a tali enti «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite"...» (enfasi aggiunta). E' la stessa norma statale (art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) a prevedere testualmente che «Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto» (enfasi aggiunta), sicche' la disciplina impugnata si appalesa lesiva di tale norma interposta, come pure anche della disciplina interposta di cui alla legge del 2020 (n. 178, art. 1 comma 821), istitutiva del relativo fondo, avendo lo Stato solo in parte provveduto (per il 2021 e per il 2023), a corrispondere alle regioni quanto dalle stesse erogato, nonostante l'obbligo imposto dalle norme suindicate di provvedere alle risorse finanziarie necessarie per far fronte al pagamento di siffatti indennizzi, assicurando alle amministrazioni territoriali forme di ristoro, come espressamente previsto dalla citata normativa statale in maniera autovincolante, con la conseguenza che l'omissione censurata si appalesa lesiva anche di queste norme interposte. La violazione e' ancor piu' manifesta se sol si consideri l'art. 7 decreto legislativo n. 112/98, segnatamente la lettera b), secondo cui «b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti», del pari attinto dalla carenza denunziata. Invero, la lesione dell'art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione appare indubbia laddove le disposizioni censurate, aggravando ulteriormente la spesa corrente locale, minano la regola secondo la quale il sistema delle entrate degli enti territoriali, come strutturato dalla pertinente disposizione costituzionale, deve consentire l'assolvimento del normale esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Si ribadisce, a tale riguardo, come sia del tutto intuitivo l'effetto che le norme di bilancio carenti dell'auspicata assegnazione produrranno in termini di riduzione di servizi in una regione gia' ingessata dal Programma operativo per il disavanzo sanitario ancora in atto. Difatti, la continua sottrazione di risorse che si viene a generare per effetto delle norme censurate, dilatandola drammaticamente anche per gli anni a venire contrasta con il principio di autonomia finanziaria degli enti locali, imponendo alle regioni che subiscono di anno in anno gli effetti negativi del mancato rimborso di rivedere, in peius, i propri servizi ai cittadini, in palese spregio ad ogni buona regola di decentramento, di leale collaborazione (come si dira' meglio infra), nonche' al canone di responsabilita' del mandato politico degli amministratori, costretti non solo a «subire» l'anticipo degli indennizzi per finalita' solidaristiche alle quali dovrebbe provvedere lo Stato, ma anche a disporre di minori risorse per l'esercizio della loro azione. I commi 1 e 4 dell'art. 119 della Costituzione risultano, in particolare, ulteriormente violati dalla disposizione impugnata perche', in assenza di qualsivoglia valutazione di impatto, la mancata previsione delle risorse necessarie a neutralizzare gli effetti negativi dell'anticipazione degli indennizzi mette a rischio la possibilita' per le amministrazioni locali di provvedere all'esercizio normale delle loro funzioni. Vero che non esiste una garanzia di carattere quantitativo e che, con riferimento al rapporto tra funzioni da finanziare e risorse, la Corte ha sostenuto che la riassegnazione di queste ultime «e' priva di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalita', all'entita' e ai tempi, rimesse al legislatore statale» (Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 2019). Altrettanto vero, tuttavia, e' il fatto che grava indiscutibilmente sullo Stato l'obbligo e la responsabilita' di assicurare che le risorse messe a disposizione delle regioni siano sufficienti a garantire l'esercizio delle funzioni (tanto piu' che lo Stato medesimo, con propria legge, ha definito la natura di anticipazione di siffatta erogazione) e che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, non sono ammissibili sic et simpliciter tagli lineari di carattere permanente, quali si rivelano de facto le omesse assegnazioni perpetrate negli anni. E' stato affermato, in tal senso, che «norme statali che fissano limiti alla spesa delle regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio (ex multis, sentenze n. 154 del 2017, n. 65 del 2016, n. 218 e n. 189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182 del 2011). Non e' in discussione il potere del legislatore statale di programmare risparmi anche di lungo periodo relativi al complesso della spesa pubblica aggregata. E questa Corte ha, anzi, gia' chiarito che «una censura che lamenta il presunto carattere permanente dello specifico contributo non e' provata dalla circostanza che essa si aggiunga agli effetti delle precedenti manovre di finanza pubblica» (sentenza n. 154 del 2017). Tuttavia, le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneita', al fine di definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli di bilancio e piu' in generale della situazione economica del Paese, «il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo piu' lungo» (sentenza n. 169 del 2017)» (Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2018). E ancora: «la riduzione sproporzionata delle risorse, non corredata da adeguate misure compensative, e' infatti in grado di determinare un grave vulnus all'espletamento ... delle funzioni espressamente conferite dalla legge (...). Dunque la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuita' ed in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l'assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento (su analoga questione, sentenza n. 188 del 2015)» (Corte costituzionale, sentenza 10 del 2016). Per giunta, al fine di valutare appieno la consistenza e gli effetti irreversibili della disposizione impugnata, occorre compiere quella necessaria valutazione di contesto che porta ad escludere che, per altro verso, sia data la possibilita' agli enti locali di riassorbire le risorse venute meno, tali e tante sono le criticita' dell'attuale sistema e la sua conclamata incapacita', anche per effetto della sottoposizione della Regione Puglia al Piano di rientro da parecchi anni. Proprio sulla scorta dell'esperienza verificatasi con la soppressione delle province e consequenziale trasferimento di competenze e funzioni, Codesta On. le Corte ha insegnato che in siffatte fattispecie «L'omissione del legislatore statale lede l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma, Cost.), perche' la necessita' di trovare risorse per le nuove funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, e si pone altresi' in contrasto con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile dall'art. 119, quarto comma, Cost. (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del 1999, n. 381 del 1990), perche' all'assegnazione delle funzioni non corrisponde l'attribuzione delle relative risorse, nonostante quanto richiesto dalla legge...» (sent. n. 137/2018). Come rammentato anche piu' di recente (sent. n. 73/2023), «L'art. 119 Cost. "impedisce che lo Stato si appropri di quelle risorse, costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio, adeguato alle funzioni preesistenti. L'omissione del legislatore statale lede l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma, Cost.), perche' la necessita' di trovare risorse per le nuove funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, e si pone altresi' in contrasto con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile dall'art. 119, quarto comma, Cost.». Codesta on. le Corte (sentenza n. 71/2023) ha puntualizzato che «in base all'art. 119 Cost., "le risorse ... devono essere sufficienti a consentire agli enti territoriali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (art. 119, secondo, terzo e quarto comma), ... Percio', ai sensi dell'art. 119, quarto comma, Cost., "le funzioni degli enti territoriali devono essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi tre commi del medesimo art. 119 Cost., attraverso un criterio perequativo trasparente e ostensibile", in attuazione dei principi fissati dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009 (sentenza n. 220 del 2021)». 2. Violazione dell'art. 117, comma III, Cost. nella materia di coordinamento della finanza pubblica e dell'art. 119 Cost. Risultano altresi' lese le succitate disposizioni primarie, posto che lo schema normativo utilizzato dal Legislatore statale (che non opera direttamente un «taglio» di risorse, ne' riconosce espressamente un ulteriore contributo a carico delle regioni, ma si limita a demandare alle stesse, sin dall'anno 2015, l'«anticipazione» dei pagamenti degli indennizzi in favore dei cittadini «in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute»), e' ancora piu' insidioso in quanto si traduce, di fatto, in un ulteriore contributo alla finanza pubblica «occulto» o «mascherato», concretizzandosi tale dictum in un taglio delle risorse di spesa corrente del bilancio autonomo delle regioni, senza peraltro la previsione di alcun termine finale (e di qui la censura in particolare dei commi da 784 a 794). Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale e' costante nell'affermare che «norme statali che fissano limiti alla spesa delle regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente (ex multis, tra le piu' recenti, sentenze n. 65 del 2016, n. 218 e n. 189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182 del 2011)" (sentenza Corte costituzionale n. 141 2016). Anche di recente, codesto on.le Giudicante ha ribadito che «Questa Corte (...) ha in piu' occasioni sottolineato che lo Stato puo' imporre limitazioni all'autonomia di spesa degli enti territoriali, purche' abbiano, entro i limiti di cui si dira', portata transitoria (si vedano: sentenze n. 103 del 2018, n. 169 del 2017, n. 43 del 2016, n. 156 del 2015, n. 23 del 2014, n. 236 del 2013, n. 139 del 2012, n. 159 del 2008, n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Tale orientamento, pur essendosi affermato in relazione a interventi statali riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica, esprime un principio generale applicabile anche nell'odierna fattispecie in cui lo Stato, nell'esercizio di una propria competenza legislativa, incide sulla capacita' di spesa degli enti territoriali» (sentenza n. 63/2024). Da ultimo, anche nella recente sentenza n. 195/2024, e' stata confermata la necessita' che le previsioni normative dei contributi alla finanza pubblica richiesti agli enti territoriali rispettino il requisito della «temporaneita'» e della «transitorieta'», ricordando che «questa Corte ha stigmatizzato la prassi della "sostanziale estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre", perche' questa "potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo piu' lungo" (sentenze n. 103 del 2018 e n. 169 del 2017, nonche', nello stesso senso, sentenza n. 154 del 2017)». Peraltro, nella medesima sentenza n. 195/2024, e' stato evidenziato che l'illegittimita' delle continue proroghe e, per cosi' dire, dell'imposizione da parte dello Stato di vincoli «sine die» alle autonomie territoriali, discende anche dall'obbligo per lo Stato, in quanto «custode della finanza pubblica allargata», di «acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilita' dell'importo del contributo da parte degli enti ai quali viene richiesto». Sul punto l'on.le Corte evidenzia che «tale valutazione e' dunque funzionale a scongiurare l'adozione di "tagli al buio", i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare», rimarcando peraltro, sul punto «la necessita' di un ossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di leale collaborazione» e sollecitando il legislatore, nella predetta fase istruttoria, «a non trascurare» il coinvolgimento delle sedi istituzionali gia' appositamente contemplate e deputate al confronto tra il Governo e le autonomie territoriali. Anche alla luce di tale pronuncia, e' evidente che, nella fattispecie in esame, la «prassi» sostenuta dallo Stato di addossare ai bilanci autonomi regionali i costi relativi agli indennizzi riconosciuti dalla legge n. 210/1992 sia assolutamente illegittima, vuoi perche' non supportata da alcun elemento normativo (posto che la norma vigente riconosce in capo allo Stato l'obbligo della restituzione delle risorse meramente anticipate dalle regioni), vuoi perche' non avallata da alcuna «istruttoria» da parte dello Stato, tesa a valutare la (in)sostenibilita' di tali costi da parte delle regioni e, in particolare, della Regione Puglia (anche per i vincoli finanziari cui la stessa e' sottoposta e per la notevole dimensione quantitativa degli indennizzi corrisposti e da corrispondere) per il tramite delle ASL. Al riguardo si ribadisce che le regioni hanno piu' volte, nel corso degli anni, evidenziato in sede di Conferenza Unificata (organo peraltro riconosciuto nella medesima sentenza n. 195/2024 quale sede competente al fine della verifica della dovuta istruttoria sulla sostenibilita' dei tagli) l'insostenibilita' di tali costi sul bilancio autonomo regionale (come evidenziato nelle osservazioni rese in sede di Conferenza, dianzi illustrate). Invero, nello sviluppo normativo della problematica degli indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992, pur risultando evidente dal dato normativo che le regioni solo transitoriamente e provvisoriamente avrebbero dovuto farsi carico dei suddetti oneri, di fatto lo Stato ha continuato ad addossare alle regioni tali costi, riconoscendo alle stesse per alcuni anni (2021 e 2023) solo esigui ristori (art. 1, comma 821, legge n. 178/2020; art. 9, comma 11, decreto-legge n. 145/2023 conv. in legge 191/2023) e, a partire dall'anno 2024, omettendo qualsiasi contributo per l'erogazione dei medesimi indennizzi, pur nell'invarianza della previsione normativa. L'inerzia legislativa nel trasferire alle regioni le somme dovute e', come detto, assolutamente illegittima e ingiustificata, anche in considerazione della diretta erogazione da parte del Ministero della salute di indennizzi correlati a fattispecie assolutamente simili, quali gli indennizzi previsti in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 e in favore dei soggetti danneggiati da farmaco talidomide di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, pur non volendo la regione sottrarsi al ruolo di ausilio allo Stato che puo' essere ravvisato nella erogazione in conto anticipazioni dei medesimi indennizzi tramite le Aziende sanitarie locali (come peraltro ha sinora fatto), la stessa, per l'anno 2025 e ancora di piu' per il 2026 e il 2027 e, in chiave prospettica, almeno sino al 2029, in considerazione degli importi crescenti imposti dalla normativa statale a titolo di concorso alla finanza pubblica, non e' in grado di assicurare, in assenza dei dovuti trasferimenti da parte dello Stato, l'anticipazione nella erogazione ai cittadini dei medesimi indennizzi di spettanza, occorre ribadirlo, dello Stato. Peraltro Codesta Ecc.ma Corte ha evidenziato in piu' occasioni che «l'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessita' dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti "disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo' sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attivita' che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013), (sentenza n. 4 del 2014), (sent. n. 10/2016). Al riguardo si osserva innanzitutto che la Regione Puglia versa in piano di rientro e che pertanto non puo' sostenere spesa sanitaria ulteriore tramite risorse del bilancio autonomo (sul punto, si ribadisce che la qualificazione dei medesimi indennizzi quale "spesa sanitaria" e' assolutamente inequivocabile anche alla luce della citata sentenza n. 35/2023, rinviando sul punto alle osservazioni gia' formulate supra). Negli ultimi tre esercizi finanziari (ovvero in relazione ai rendiconti per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023), la Regione Puglia ha peraltro coperto il maggior disavanzo delle aziende sanitarie ricorrendo all'istituto eccezionale dello svincolo di quote del proprio avanzo vincolato di amministrazione (cfr. deliberazione della Giunta regionale n. 841 del 8 giugno 2022, per complessivi euro 118 milioni; deliberazione della giunta regionale n. 573 del 28 aprile 2023, per complessivi euro 149 milioni e deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 30 aprile 2024, per complessivi euro 39 milioni; doc 15-16-17). Il rischio concreto e' che tali costi, in assenza degli adeguati trasferimenti da parte dello Stato e della restituzione degli arretrati, non possano essere anticipati dalle ASL nell'esercizio finanziario in corso e nei successivi, con evidente gravissimo pregiudizio che si configurerebbe in danno di soggetti che hanno subito complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni - rese obbligatorie o fortemente raccomandate dallo Stato/Ministero della salute -, trasfusioni di sacche di sangue e/o plasma e/o somministrazione di emoderivati infetti ed erroneamente non testati per la presenza dei virus delle epatiti virali e dell'HIV. 3. Violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione in relazione all'art. 119 Costituzione. Le norme censurate si pongono in frontale contrasto, altresi', con il principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost., sempre in collegamento con il violato art. 119 Cost.. Codesta on.le Corte costituzionale, negli interventi successivi alla riforma del Titolo V, nel solco della propria giurisprudenza in materia (sent. n. 19 e 242 del 1997), ha assicurato la portata generale del principio di leale collaborazione evincibile dalle suindicate norme, principio che, come nell'assetto precedente, non puo' che «operare su tutto l'arco delle relazioni» fra Stato e autonomie territoriali (cfr. sentt. nn. 282/2002 e 303/2003). Invero, con il nuovo titolo V della Costituzione si ha un definitivo superamento della concezione Statocentrica-gerarchica che aveva pervaso il periodo precedente, in favore di un assetto dei rapporti in cui «gli enti costitutivi della Repubblica» (art. 114 Cost.), dotati di pari dignita' istituzionale, sono chiamati ad agire non per competenze separate ma interagenti e spesso interdipendenti. E' proprio per tali ordini di motivi che, in questo nuovo assetto, gli strumenti di raccordo interistituzionale assurgono a diventare i principali strumenti attraverso cui garantire il concreto funzionamento della Repubblica delle autonomie. Segnatamente, il sistema delle Conferenze ha visto progressivamente accrescere sempre di piu' la sua centralita' nell'ambito dell'ordinamento fino a diventare, di fatto, la «via» attraverso cui si e' cercato di dare attuazione al nuovo titolo V della Costituzione. Orbene, giova riportare le prime osservazioni alla legge di bilancio qui censurata, rese in conferenza regioni e province autonome (doc. 2) del 18 dicembre 2024 (parere reso ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), che lamentano l'atteggiamento del tutto silente dello Stato sul punto: «... destano preoccupazione l'importanza, la significativita' e la progressione pluriennale del contributo alla finanza pubblica previsto dal Ddl Bilancio dello Stato 2025... occorre ricordare anche i precedenti contributi alla finanza pubblica, definiti come tagli ai trasferimenti a partire dal 2011 che sono ormai consolidati nei risparmi di spesa tendenziale dello Stato ma che gravano tutt'ora sui bilanci regionali ad es. i tagli per 4,5 mld ex lege n. 59/1997 effettuati con il DL 78/2010 come pure il contributo del passaggio dal patto di stabilita' al pareggio di bilancio. In particolare, a mero titolo esempio riguardo ai tagli ex lege 59/1997, c'e' il tema del mancato finanziamento della funzione sugli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per cui le competenze sono state attribuite alle regioni senza le relative risorse. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni prevede all'art. 8 che «gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanita'». L'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha precisato che «gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla regione agli aventi diritto». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 che aveva individuato le funzioni da trasferire alle regioni in tema di salute umana e veterinaria, all'art. 6 ha previsto che tali risorse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite tra le regioni. La stessa norma prevede altresi', nel successivo comma 3, che «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»(la tabella B, quantifica in 167.714.032 l'onere complessivo per tale funzione per gli esercizi 2000 e successivi). La matrice «sanitaria» dei suddetti indennizzi e' stata peraltro esplicitata anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte costituzionale n. 181/2023 e n. 35/2023). In particolare, nella recente sentenza n. 35/2023 la Corte afferma che «la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarieta' sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettivita' ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi, l'estensione dell'indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa il «patto di solidarieta'» tra individuo e collettivita' in tema di tutela della salute e rende piu' serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della piu' ampia copertura della popolazione» (massima n. 45368). La medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione della Corte di cassazione precisano altresi' che, ove si ritenesse che tale spesa non possa essere qualificata come spesa prettamente «sanitaria», la stessa non potrebbe che essere intesa come spesa «previdenziale», di competenza legislativa esclusiva statale, in considerazione dell'«analogo fondamento costituzionale delle due erogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella indennitaria - entrambe fondate sugli obblighi di solidarieta' sociale» (Considerato in diritto, par. 1.1). E' necessario quindi che il Governo provveda a finanziare tale funzione stabilmente in quanto diritto civile e sociale, anche alla luce delle disposizioni previste da ultimo dalla legge n. 111/2023 legge di delega per la riforma fiscale - art. 2 comma 1 - che prevede che nell'esercizio della delega il Governo osserva tra i principi e criteri direttivi generali anche il seguente: «lett. g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento: (...) 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;». Si ricorda che l'art. 39 comma 1 del decreto legislativo n. 68/2011, prevede che in sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, - fiscalizzazione trasferimenti - non si tiene conto dei tagli secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010, "compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonche', in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di Governo per il loro conseguimento anno per anno". Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica negli anni e' ancora piu' rilevante alla luce delle sentenze della Corte costituzionale (da ultimo la sentenza n. 103/2018) che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneita' e transitorieta' delle misure di contenimento della spesa pubblica. Le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneita' e richiedono che lo Stato definisca di volta in volta, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro organico delle relazioni finanziarie con le regioni e gli enti locali, per non sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistematici delle singole manovre di finanza pubblica. (...) Questo contributo alla finanza pubblica si colloca all'interno della "cornice" dell'art. 119 Cost che non prevede la possibilita' di debito per gli enti territoriali se non per investimenti ma l'obbligo del pareggio di bilancio. Pertanto, ogni contributo aggiuntivo alla finanza pubblica determina una riduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali o dei LEP/LEA ovvero un aumento della pressione fiscale lasciata alla responsabilita' regionale». Lo Stato non ha tenuto in alcun conto le gravi preoccupazioni espresse dalle regioni, in una materia quale quella sanitaria (comunque si voglia definire la natura della spesa, trattasi di un costo comunque a carico delle ASL) in cui «Pertanto, "[l]a presenza di due livelli di Governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione", pur nel rispetto delle reciproche competenze, "al fine di realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio" (ancora sentenza n. 190 del 2022)» (sent. n. 87/2024). La Regione Puglia, al fine di non venir meno ai doveri solidaristici imposti dalla Costituzione e non far gravare sui cittadini pugliesi le omissioni statali, ha continuato ad accollarsi l'onere finanziario in disamina, pur in mancanza di ogni forma di ristoro, ma siffatta protratta situazione rende sempre piu' insostenibile il peso finanziario sopportato (e accumulatosi), peraltro pure in assenza di qualunque prospettiva futura di assegnazione, portando alla grave compromissione del rispetto dell'assolvimento delle proprie funzioni. Secondo il magistero di Codesta Ecc.ma Corte, la regola della leale collaborazione, nel quadro di un sistema di decentramento politico e amministrativo fondato sul modello della coesione e della solidarieta', nonche' sulla pari dignita' istituzionale di tutti i livelli di Governo che compongono la Repubblica, costituisce «un principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio tra materie e competenze» (Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 2016). E ancora: «il principio di leale cooperazione deve governare il rapporto tra lo Stato e le regioni ... nelle materie e in relazione alle attivita' in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento dei relativi interessi. Tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita', riconosce e promuove le autonomie locali, alle cui esigenze adegua i principi e i metodi della sua legislazione (art. 5 della Costituzione), va al di la' del mero riparto costituzionale delle competenze per materia e opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e regioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 1997; sentenza n. 31 del 2006; sentenza n. 114 del 2009; sentenza n. 179 del 2021; sentenza n. 39 del 2013). 4. Violazione degli articoli 2, 3, 97 Cost. nonche' dell'art. 8 legge n. 210/1992, quale norma interposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione. Non solo, le norme censurate violano l'art. 2, l'art. 3, l'art. 97 Cost, in quanto l'omessa previsione dell'assegnazione delle risorse risulta del tutto contrastante con i doveri di solidarieta' sociale che lo Stato, nella sua unitaria composizione, e' chiamato ad assolvere oltre che essere del tutto priva di proporzionalita' e ragionevolezza, lesioni che ridondano, per quanto detto, sul corretto e regolare espletamento delle competenze e funzioni regionali, attesa la correlata compromissione della sua autonomia finanziaria. Insegna Codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento alla legge n. 210/1992, che la lesione dell'art. 2 Cost. si consuma con la violazione del «principio di solidarieta' che impone alla collettivita' di essere, per l'appunto, "solidale" con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorita' a tutela dell'interesse collettivo (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012)» (sent. n. 181/023) e la omessa assegnazione di somme per gli indennizzi corrode la relazione individuo-societa' a sfavore del primo, non tutelato dalla seconda, in palese lesione anche dell'art. 8 legge n. 210/1992 che pone in capo allo Stato (rectius: Ministero della salute), la responsabilita' economica degli indennizzi di che trattasi. Rispetto a tale scopo, si pone, come detto, anche la questione del rispetto del principio di proporzionalita' e ragionevolezza dell'intervento coordinatore dello Stato (cfr. sentt. n. 326 del 2010 e n. 236 del 2013, in cui la Corte ha messo, in relazione con l'obiettivo prestabilito, la necessita' del rispetto dei suddetti principi: «la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalita' dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato»; ma si veda anche la sentenza n. 272 del 2015). In altre parole, in assenza di una previsione di ristoro riguardante la finanza regionale, la questione e' inerente a quale valore costituzionale sia riconducibile l'azione perseguita dal Legislatore statale, dal momento che la Costituzione si connota piuttosto per la rilevanza che essa assegna ai diritti sociali e alla tutela della salute, alla cui stregua la previsione dell'indennizzo, come visto, e' connessa al dovere inderogabile di solidarieta' sociale, compromessa dal grave silenzio statale (o quanto meno dall'insufficiente ed incerta previsione statale) al riguardo. In questi termini si ritiene che la violazione dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza ex art. 3 Cost. sia da valutare anche alla luce del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la cui violazione ridonda sull'autonomia costituzionalmente garantita alla regione ex art. 119, dal momento che proprio la possibilita' di continuare a garantire adeguati servizi viene compromessa dai continui ingenti esborsi a carico della regione, non ristorati, come doveroso, dalle assegnazioni statali, con una ricaduta evidente sull'autonomia finanziaria regionale. Peraltro, come gia' segnalato, l'inerzia legislativa statale nel trasferire alle regioni le somme dovute e', come detto, assolutamente illegittima e ingiustificata ex art. 3 Cost., anche in considerazione della diretta erogazione da parte del Ministero della salute di indennizzi correlati a fattispecie assolutamente simili, quali gli indennizzi previsti in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 e in favore dei soggetti danneggiati da farmaco talidomide di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Non si possono, allora, non rammentare i precisi e ripetuti moniti che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha ritenuto di dover rivolgere al legislatore statale in situazioni analoghe, da cui trarre insegnamenti e principi valevoli anche per la vicenda in disamina. Basti ricordare il lungo elenco di pronunce che va dalla sentenza n. 65 del 2016, che non si esime «dall'avvertire che interventi statali, i quali modifichino repentinamente l'equilibrio del rapporto tra autocoordinamento regionale e supplenza statale nel delicato settore dei contributi regionali alla finanza pubblica, restano ovviamente soggetti allo stretto scrutinio di questa Corte, se e in quanto investita del relativo giudizio», fino alla sentenza n. 169 del 2017, dove si afferma «nondimeno deve essere rinnovato al legislatore l'invito a corredare le iniziative legislative incidenti sull'erogazione delle prestazioni sociali di rango primario con un'appropriata istruttoria finanziaria. Cio' soprattutto al fine di definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli di bilancio e piu' in generale della situazione economica del Paese, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo piu' lungo» (sentenza n. 154 del 2017). A ulteriore conforto di quanto detto va anche considerato che con sentenza n. 205 del 2016, Codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto sussistere un vincolo a carico dello Stato a finanziare le regioni con riguardo alle funzioni prima provinciali di cui si sono fatte carico, vincolo ignorato dal legislatore statale, principio che puo' pacificamente essere esteso anche alla fattispecie in disamina, dove, a maggior ragione, ricorre un obbligo espressamente previsto dalla normativa statale. Si tratta quindi, nell'insieme, di una situazione concretamente dimostrata proprio dalle prese di posizione di Codesta On. le Corte costituzionale (e che in quanto tali rendono superflua ogni ulteriore dimostrazione), che valgono, in tale specifica fattispecie, a porre la denunciata violazione degli articoli 3, 97 e 119 Cost. su un piano che prescinde dall'allegazione da parte della regione della dimostrazione (che assumerebbe il carattere di una vera e propria probatio diabolica nella misura in cui fosse, peraltro, pretesa nei ristretti tempi in cui nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 127 Cost.) di un vulnus tale da rendere impossibile lo svolgimento delle proprie funzioni. Quello che la Regione Puglia e' invece in grado di documentare e' l'esborso costante ed ingente effettuato nel corso degli anni, solo in minima parte rimborsato, che finisce col costituire una forma occulta di contribuzione alle finanze dello Stato, come meglio si illustrera' infra, tanto consumando il difetto di proporzionalita', peraltro confermato anche in considerazione della reiterata omissione della previsione legislativa di assegnazione delle risorse. Non va tralasciato che Codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 154 del 2017, con principio applicabile a contrario anche al caso che occupa, ha stigmatizzato il procrastinarsi di misure all'apparenza temporanee, richiamando il Legislatore a desistere da queste forme di «transitorieta' permanente», che incidono sulla autonomia delle regioni e ha rinnovato, per la seconda volta, «l'invito al legislatore ad evitare iniziative le quali, anziche' "ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese", si limitino ad estendere, di volta in volta, l'ambito temporale di precedenti manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi di queste ultime». 5. Violazione degli articoli 32 e 117, III co., Cost. nonche' dell'art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 1, comma 821 legge n. 178/2020, quali norme interposte, in relazione all'art. 119 Cost. Le disposizioni censurate contravvengono altresi' all'art. 32 Cost., la cui lesione ridonda sulla competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute ex art. 117, III co., Cost., oltre che sull'equilibrio finanziario ex art. 119 Cost., poiche' non prevedendo adeguate risorse a ristoro delle anticipazioni effettuate ed effettuande dalla Regione Puglia (oltre che dalle altre regioni) rischia di privare di idonea e tempestiva tutela «il diritto alla salute di chi si e' sottoposto ai vaccini (anche) nell'interesse della collettivita' (cosi' sentenze n. 15 del 2023, n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)» (sent. n. 187 cit.), oltre chi ha subito lesioni alla salute da emotrasfusioni. Tanto comporta anche il concreto rischio che la Regione Puglia possa trovarsi nella condizione di non poter assolvere agli obblighi di corresponsione in via anticipata degli indennizzi, cosi' come previsti dalla succitata normativa del 2015, a causa della omessa previsione qui censurata, che non consente di alimentare il fondo istituito ex art. 1, comma 821, legge n. 178/2020, con la conseguenza che anche siffatte norme interposte risultano, pertanto, del pari attinte dalla disciplina impugnata. Non solo, lo squilibrio finanziario sin qui illustrato determina l'ulteriore concreto rischio di far subire all'ente pugliese pure azioni esecutive da parte degli aventi diritto, tanto aggravando significativamente gli oneri a carico del bilancio regionale. Il tutto, in spregio all'insegnamento di Codesta On.le Corte, secondo cui «alle spese destinate a fornire prestazioni inerenti ai diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, nonche' alla tutela della salute, viene riconosciuta una preferenza qualitativa, idonea a distinguerle da quelle rilevanti ai fini del riparto del contributo. Tale norma si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in reazione ad una prassi legislativa troppo incline a effettuare pesanti "tagli lineari" (sentenze n. 63 del 2024 e n. 220 del 2021) anche sulla sanita' (sentenza n. 154 del 2017, punto 4.6.2.1. del Considerato in diritto), ha introdotto a partire dalla sentenza n. 169 del 2017, la nozione di «spesa costituzionalmente necessaria» (ripresa poi nelle sentenze n. 220 del 2021, n. 197 del 2019 e n. 87 del 2018), funzionale a evidenziare che, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il "fondamentale" diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce piu' deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket» (Sent. n. 195/2024). 6. Violazione degli articoli 81, 117, III, IV e VI co., 118 Cost. nonche' dell'art. 144 decreto legislativo n. 112/1998 quale norma interposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione. Non solo, le norme che si censurano si prestano a rilievi di illegittimita' costituzionale altresi' con riguardo all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione sotto il profilo della garanzia degli equilibri di bilancio, cui sono tenute a concorrere anche le pubbliche amministrazioni. Infatti, il suddetto mancato ristoro finalizzato a reintegrare le casse regionali (depauperate non piu' in via transitoria in relazione a responsabilita' non ascrivibili) compromette, com'e' di tutta evidenza, il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale che si trova a far fronte ad una minore disponibilita', con conseguente violazione del summenzionato art. 81, ultimo comma, della Costituzione. Le disposizioni oggi gravate ledono anche l'art. 117, III e IV co, nonche' l'art. 118 Cost., in quanto l'omissione piu' volte denunziata compromette anche il regolare esercizio delle funzioni legislative ed amministrative della Regione Puglia, il cui equilibrio finanziario ex art. 119 Cost. viene compromesso dai mancati ristori delle ingenti somme spettanti, tenuto conto delle ridotte disponibilita' economiche che limitano (se non impediscono) oggettivamente la possibilita' di esercitare regolarmente le proprie competenze sia legislative che amministrative, ivi compresa anche quella di provvedere al ristoro di cui alla legge n. 210/1992, con discendente violazione anche dello stesso art. 1, comma 586, legge n. 208/2015, quale norma interposta. Segnatamente, risultano lese le previsioni di cui all'art. 117 Cost., III e IV co., che affidano alle regioni la potesta' legislativa nelle materie di competenza concorrente nonche' nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, nonche' quelle di cui al comma VI, sulla potesta' regolamentare delle regioni e degli enti locali infraregionali. Tale autonomia legislativa e regolamentare risulta lesa dal Legislatore statale nel caso di specie in quanto, omettendo di destinare risorse sufficienti alle regioni per gli indennizzi de quibus, di fatto lede il principio di leale collaborazione istituzionale nonche' l'autonomia finanziaria e la stessa capacita' organizzativa delle regioni e degli enti locali infraregionali, sui quali pure si riflette la compromissione dell'equilibrio finanziario regionale. Tale pregiudizio inevitabilmente si riflette in ogni campo di intervento della regione, in quanto la necessita' di reperire risorse non dovute non puo' che comportare la sottrazione di tali risorse da altri ambiti, con discendente incrinatura della possibilita' di azione nelle materie di competenza (concorrente e residuale) regionale. Sul punto, circa la prova del pregiudizio (dianzi illustrato), si ritiene che la sentenza n. 195/2024 di Codesta On.le Corte ponga in capo allo Stato l'obbligo di effettuare specifica istruttoria al fine di valutare la «sostenibilita'» dei costi da parte delle autonomie territoriali; oltretutto, va pure evidenziata l'oggettiva difficolta' di dimostrare il pregiudizio arrecato all'autonomia finanziaria alla luce della mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello Stato. Invero, il perdurante ritardo nella definizione dei LEP (l'inerzia legislativa sul punto e' stata, come ben noto, piu' volte censurata pure da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale), rende estremamente difficile fornire una prova oggettiva e documentale in ordine alla compromissione dell'erogazione dei servizi essenziali e dello svolgimento delle funzioni stesse. Tanto premesso, si ribadisce che la regione, sino ad oggi, al solo fine di assicurare la tempestiva erogazione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e' riuscita, pur con difficolta' crescenti in considerazione delle criticita' del quadro economico e finanziario, a coprire tali somme anticipate dalle ASL, tramite risorse del bilancio autonomo, anche in relazione ai provvedimenti di copertura del disavanzo sanitario, facendo affidamento ai sensi del richiamato comma 586 della legge n. 208/2015 sulla restituzione delle predette risorse da parte dello Stato. Anche in considerazione del peggioramento del contesto economico e soprattutto della crescita esponenziale degli importi previsti dalla normativa vigente a carico degli enti territoriali a titolo di contributo alla finanza pubblica, la regione non e' in grado di assicurare per il triennio 20252027 e, in chiave prospettica, almeno sino al 2029, la sostenibilita' di tali costi rivenienti dalla legge n. 210/1992 e il reperimento delle predette risorse sul bilancio autonomo. Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato l'esigenza di non considerare gli interventi legislativi che incidono sull'assetto finanziario degli enti territoriali in maniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di carattere finanziario (tra le altre, sentenze n. 63 del 2024; n. 83 del 2019 e n. 205 del 2016). Sul punto, al fine di offrire dei riscontri oggettivi rispetto alle significative criticita' in cui e' stata approvata la manovra di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e per il pluriennale 2025-2027, si evidenzia che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha previsto, all'art. 1, comma 786, per le regioni a statuto ordinario, un contributo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, aggiuntivo rispetto a quello gia' previsto a legislazione vigente, pari ad euro 280 milioni per l'esercizio finanziario 2025, euro 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e ad euro 1.310 milioni per l'esercizio 2029. Applicando le percentuali di riparto consolidate tra le regioni a statuto ordinario, tale contributo grava sul bilancio della Regione Puglia per circa euro 22,8 milioni per il solo esercizio finanziario 2025, per poi crescere ad oltre euro 68 milioni nel biennio 2026-2027 e addirittura ad euro 106,8 milioni per l'anno 2029. Il medesimo contributo, come detto, e' peraltro aggiuntivo rispetto agli ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica gia' previsti a legislazione vigente a carico del comparto regionale: al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la Regione Puglia e' tenuta a riversare direttamente allo Stato, ancora per l'esercizio finanziario 2025, l'importo di euro 14.263.569,42; mentre, ai sensi dell'art. 1, commi 527 e ss., della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) la regione e' tenuta a riversare, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, l'importo di euro 28.525.000,00. In termini complessivi, il peso della finanza pubblica sul bilancio regionale ammonta, per il solo esercizio finanziario 2025, ad euro 65,6 milioni, e cresce sino ad euro 96 milioni negli esercizi finanziari 2026 e 2027 e, addirittura, ad euro 106,8 milioni per l'anno 2029 (si consideri che, per l'esercizio finanziario 2024, l'onere imposto alla Regione Puglia e' stato pari a circa 39 milioni): in un contesto di risorse scarse o comunque definite, e' evidente che alla crescita esponenziale degli importi richiesti a titolo di contributo alla finanza pubblica sia correlata la contestuale riduzione di spazi di flessibilita' sul bilancio autonomo. Si rileva, pertanto, che, in tale contesto, stante l'importanza, la significativita' e la progressione pluriennale del contributo alla finanza pubblica, nonche' in considerazione dell'impossibilita' per gli enti territoriali di contrarre debito per spesa corrente (possibilita' che e' invece contemplata per lo Stato), la Regione Puglia verosimilmente non sara' in grado di assicurare, per gli esercizi 2025-2027 e in chiave prospettica, sino al 2029, l'anticipazione di somme di spettanza dello Stato: invero i dati di bilancio dimostrano che la capacita' di spesa regionale non puo' essere ulteriormente ridotta se non a scapito dei servizi essenziali e delle funzioni istituzionali. Al riguardo si ritiene che il mero raffronto tra le previsioni di competenza complessive (comprensive del bilancio autonomo e del bilancio vincolato), come risultanti in maniera definitiva per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 dalle rispettive leggi di rendiconto e i correlati dati approvati nel bilancio di previsione 2025-2027 (dati previsioni di competenza definitive per l'esercizio finanziario 2024 e previsioni di competenza per gli esercizi finanziari dal 2025 al 2027), evidenzino la crescente sofferenza del bilancio regionale, che rende di fatto impossibile rinvenire nel bilancio autonomo regionale stanziamenti annuali per circa 22 milioni di euro (come effettuato sino al 2024) al fine di assicurare ai cittadini gli indennizzi riconosciuti a carico del Ministero della salute dalla legge n. 210/1992. Il prospetto di seguito rappresentato espone, con riferimento alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), alla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') e alla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), ovvero alle principali Missioni di spesa correlate a diritti civili e sociali dei cittadini - i dati relativi ai rendiconti e bilanci regionali dagli anni 2020 al 2027 (docc. 18-22): Parte di provvedimento in formato grafico Tali dati, pur riferiti come detto a stanziamenti complessivi del bilancio autonomo e del bilancio vincolato e pur trattandosi, per gli esercizi dal 2020 al 2024, di dati consuntivi e dunque comprensivi delle applicazioni di avanzo effettuate nel corso dell'esercizio, dimostrano, con riferimento alle missioni di spesa ove e' maggiormente evidente la correlazione con i LEP (assistenza sociale, istruzione e trasporto pubblico locale), la costante e continua erosione delle risorse del bilancio autonomo, che assume una decrescita importante per gli anni 2025-2027, anche in considerazione della necessita' di assicurare al bilancio statale il contributo alla finanza pubblica imposto alle regioni. Da tali dati si evince agevolmente che la regione, pur non potendo -in assenza della preventiva definizione da parte dello Stato dei LEP-dare oggettiva e documentale prova della compromissione irreversibile dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati a tutti i cittadini sul territorio nazionale, sia in estrema difficolta' nel rinvenire nel bilancio autonomo regionale spazi di spesa di parte corrente per circa 22 milioni di euro annui, al fine di assicurare l'erogazione anticipata dei medesimi indennizzi. Al riguardo si rappresenta inoltre che, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e per il pluriennale 2025-2027, approvato con legge regionale n. 43 del 31 dicembre 2024, non sussistono specifici stanziamenti per l'erogazione dei medesimi indennizzi (si allega la deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 26, con il relativo allegato unico, con cui e' stato approvato il bilancio gestionale della regione, contenente il dettaglio dei singoli capitoli di spesa, pubblicata sul BURP - Bollettino n. 8, Supplemento del 27 gennaio 2025 - doc. 23 e 23-bis), rendendosi pertanto concreto e evidente il rischio che, in assenza di specifici trasferimenti da parte dello Stato, la regione non sia in grado di assicurare la «anticipazione» dei medesimi indennizzi a soggetti pur gravemente danneggiati da condotte riferibili allo Stato e specificatamente al Ministero della salute. Al fine di fornire ulteriori riscontri rispetto a tali affermazioni, si ribadisce quanto piu' volte sostenuto nelle sedi istituzionali in ordine alla crescente rigidita' strutturale dei bilanci degli enti territoriali, in particolare modo dei bilanci di parte corrente. In particolare, con riferimento ai dati del bilancio della regione per il triennio 20252027, si rileva che sul bilancio autonomo regionale gravano spese obbligatorie, di natura strutturale e non comprimibile, quali il concorso alla finanza pubblica; la quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai programmi comunitari; gli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che, in generale, le spese di funzionamento e le spese per il personale. Al fine di offrire una rappresentazione di tali dati sul bilancio regionale 2025-2027, la tabella allegata (doc. 24), gia' inserita nella Relazione tecnica assessorile allegata al disegno di legge regionale n. 258 del 05 dicembre 2024 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027), evidenzia la percentuale di ripartizione delle spese del bilancio autonomo regionale, rappresentando altresi' l'incidenza delle singole Missioni e relativi Programmi di spesa sul totale complessivo delle risorse del bilancio autonomo (comprensivo del fondo sanitario regionale), per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027. Come noto, le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa regionale; ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o piu' Programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attivita' che si e' programmato di realizzare al fine di perseguire specifici obiettivi definiti nell'ambito delle finalita' istituzionali. Dall'analisi dei dati esposti nella tabella, si evince agevolmente come la Missione 13 -Tutela della salute assorba in media, nel triennio di riferimento, circa il 70% del complesso delle risorse del bilancio autonomo regionale; oltre il 3,70% per ciascun esercizio finanziario e' invece destinato alla copertura degli oneri relativi al debito pubblico (Missione 50) mentre circa il 2% e' iscritto nella Missione 20 per Fondi e accantonamenti; le risorse disponibili devono inoltre essere nettizzate rispetto alle risorse iscritte per servizi per conto terzi (che gravano per oltre il 13%). La parte «residua» del bilancio autonomo regionale, pari a circa il 12% delle risorse astrattamente disponibili, e' destinata alla realizzazione delle politiche di competenza propriamente regionali, principalmente correlate al mantenimento dei diritti civili e sociali dei cittadini: tra di esse, le spese in materia socio-assistenziale; spese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico; spese finalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche' politiche autonome in materia di sviluppo dell'agricoltura, le politiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo del turismo, oltre che, come detto, spese incomprimibili di funzionamento, spese per il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai programmi comunitari. I dati impietosi del bilancio regionale, in particolare per il triennio 2025-2027, e in maniera prospettica almeno sino al 2029, in considerazione del contributo ingente e crescente di finanza pubblica, dimostrano che non vi e' capienza nel bilancio regionale, in assenza dei dovuti trasferimenti da parte dello Stato o quantomeno della restituzione del pregresso, per continuare ad «anticipare» tali somme che la legge pone a carico del Ministero della salute: e' evidente pertanto il pregiudizio irrimediabile e gravissimo che l'omesso trasferimento delle somme dovute alle regioni arrecherebbe alla collettivita', potenzialmente idoneo ad incidere su diritti fondamentali della persona, quali il diritto alla salute. Il rischio che la Regione Puglia vuole ad ogni costo evitare, disinnescando il meccanismo posto in essere dallo Stato sin dal 2015 e perpetrato negli anni, e' che tali indennizzi non possano piu' essere erogati dalle ASL ai cittadini che hanno subito complicanze di tipo irreversibile. Al riguardo si evidenzia peraltro che la gia' citata sentenza n. 195/2024 ha ribadito il fondamentale principio in base al quale le spese sanitarie devono ritenersi «incomprimibili»: tale principio generale vale nei confronti di tutti gli enti, incluso lo Stato e i vari Ministeri. In particolare, nei rapporti tra lo Stato e la regione, tale principio opera in senso bidirezionale, non solo nei confronti delle regioni ma anche obbligando lo Stato ad assicurare alle regioni le somme necessarie per assicurare la salvaguardia dei diritti civili e sociali dei cittadini, ove spettanti allo Stato stesso. Si evidenzia che il rischio della mancata capienza per i suddetti indennizzi non sorge peraltro ove lo Stato se ne facesse legittimamente carico, anche perche', in estrema ipotesi, ove anche fosse dimostrata l'incapienza degli stanziamenti iscritti in bilancio, l'ordinamento costituzionale ravvisa la possibilita' per lo Stato di contrarre debito anche per spesa di natura corrente: ipotesi, come detto, preclusa ai soli enti territoriali in considerazione del disposto dell'art. 119, comma 6, della Costituzione. 7. Violazione degli articoli 38, 97, 117, II, III e IV comma, 118 e 119 Cost., nonche' dell'art. 8 legge n. 210/1992, dell'art. 7 decreto legislativo n. 112/1998, dell'art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 1, comma 821 legge n. 178/2020, quali norme interposte. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere condivisa la natura di spesa sanitaria degli indennizzi di che trattasi, nel senso di non ritenerla riconducibile alla materia della tutela della salute, ritenendosi di attribuire alla stessa natura «previdenziale», si rileva la lesione dell'art. 38, II e IV co, e dell'art. 117 comma II lettera o) Cost. che ridonda sulle competenze regionali nella misura in cui tali violazioni, consistenti nell'omesso finanziamento degli indennizzi, in elusione ad un preciso obbligo di legge che pone in capo al Ministero della salute la titolarita' della prestazione oltre che il suo finanziamento (come previsto dalle succitate norme interposte), non consentono alla regione ricorrente di provvedere sia all'esercizio delle funzioni attribuite in materia qua dal decreto legislativo 112/1998, anche a mente dell'art. 118 e dell'art. 119 Cost., sia a quelle proprie istituzionalmente riservate dagli articoli 117 e 118, per correlata violazione dell'art. 119 Cost. Invero, l'abdicazione statale ai propri doveri istituzionali di rifusione degli oneri sostenuti e sostenuti dalla Regione Puglia limita, se non impedisce, quest'ultima nell'adempimento delle proprie funzioni, per le motivazioni piu' volte dianzi ribadite e a cui si rinvia. Del pari, qualora volesse inquadrarsi la spesa de qua di natura assistenziale, allora si denuncia la violazione dell'art. 38, comma 1, Cost. e dell'art. 117, IV co, Cost., sempre in relazione agli articoli 118 e 119 Cost. Invero, Stato, regioni e comuni garantiscono e finanziano un sistema di assistenza, che assicura un complesso di prestazioni economiche e di servizi alla persona, a cui si aggiungono le risorse dell'Unione europea. In questo complesso sistema si intrecciano, si sovrappongono, e talvolta confliggono, competenze, meccanismi di finanziamento e diritti dei singoli. Il diritto all'assistenza sociale e' menzionato nel solo art. 38, comma 1, Cost. per il quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Tuttavia, nonostante questo esplicito riferimento nel titolo III della Costituzione, l'assistenza sociale non e' menzionata nel titolo V, dedicato all'ordinamento istituzionale (art. 117), a differenza della tutela della salute, a cui spesso e' accomunata, che e' invece esplicitamente attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni. L'assistenza sociale rientra pertanto nel novero di quelle materie c.d. «innominate», che una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ha attribuito in via residuale (art. 117, comma 4) alle regioni (10) . Codesta Ecc.ma Corte ritiene che la necessita' di alleviare una situazione di estremo bisogno e di difficolta' «non compresa tra quelle assicurate dal sistema previdenziale ne' da quello sanitario, ... costituisce un intervento di politica sociale attinente all'ambito materiale dell'assistenza dei servizi sociali, oggetto di una competenza residuale regionale» (sent. n. 10 del 2010 e n. 62 del 2013). L'intervento assistenziale «non risponde quindi a criteri automatici e non e' prevista in favore indifferenziato (...) richiede, al contrario, l'esistenza di alcune precise condizioni, fra le quali, anzitutto, l'esistenza di una situazione economica caratterizzata da un basso reddito familiare». Deve sussistere un «nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di intervento e la rimozione o il superamento della situazione di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico) della persona» (sent. n. 287 del 2004), in assenza del quale la prestazione rientra nell'area previdenziale. Pertanto Codesta Ecc.ma Corte individua nella condizione soggettiva del singolo, destinatario delle provvidenze, e la situazione di bisogno, gli elementi caratterizzanti la prestazione sociale (e per questo si ritiene che l'indennizzo non possa avere una matrice propriamente assistenziale, in quanto erogato a prescindere dalle condizioni economiche de danneggiato, come previsto dalla stessa legge n. 210/1992). L'assistenza sociale e', insieme alla previdenza, elemento fondante del sistema di sicurezza sociale universalistico e solidaristico, finalizzato a garantire condizioni di vita adeguate a coloro che si trovavano in situazioni di maggiore debolezza economica e sociale. Il complesso delle prestazioni e servizi sociali sono assicurati direttamente dallo Stato e dai comuni. Alle regioni compete prevalentemente la programmazione e l'organizzazione del servizio sul loro territorio. Lo Stato garantisce il diritto all'assistenza ai cittadini, attraverso i suoi organi ed istituti, in base all'art. 38, commi 1 e 4, Cost., in presenza di una situazione di inabilita' combinata a quella del bisogno. Sulla base di questi presupposti, le prestazioni erogate, genericamente qualificate come assistenziali, sono assicurate dall'INPS. Codesta Ecc.ma Corte ha attribuito la materia alla competenza regionale, solo attraverso una ricostruzione che parte dalla definizione contenuta nell'art. 128 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla legge quadro n. 328 del 2000, considerando il sistema dell'assistenza sociale «profondamente modificato dalla riforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha conferito alle regioni competenza legislativa di tipo residuale nella materia dei servizi sociali, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che "tutte le attivita', come quella in esame, "relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario", rientrano nel piu' generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle regioni» (sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009, e n. 287 del 2004) (sent. n. 296 del 2012). La Corte, prosegue nel definire gli ambiti materiali dell'assistenza sociale e ne evidenzia le criticita', dovute al rapido susseguirsi di interventi legislativi, che hanno inciso sia sulla materia che sul riparto delle competenze. In primo luogo la Corte riconosce come siano mancati i tempi ed i modi per l'«l'adozione degli strumenti di programmazione previsti dalla legge quadro n. 328 del 2000» e pertanto «l'attribuzione della competenza legislativa residuale alle regioni nella materia qui considerata preclude allo Stato di fissare i principi fondamentali della materia, e di indicare gli obiettivi della programmazione, come era invece previsto dalla legge n. 328 del 2000, approvata in una fase nella quale la materia in esame rientrava tra quelle di competenza concorrente tra Stato e regioni» (sent. n. 296 del 2012) La Corte evidenzia, inoltre come, dopo la riforma costituzionale «E' stata cosi' riformata la precedente regolamentazione prevista dalla legge n. 328 del 2000, dal momento che la natura della nuova competenza regionale, di tipo residuale e non piu' concorrente, risulta incompatibile con la previsione di un piano statale nazionale e con l'indicazione da parte dello Stato dei principi e degli obiettivi della politica sociale» (sent. n. 296 del 2012). La Corte indica sempre come elemento caratterizzante l'assistenza sociale la necessita' di «rimuovere o superare le situazioni di bisogno o di difficolta' che la persona incontra nel corso della sua vita» (sent. n. 50 del 2008). In ogni caso, laddove si privilegi l'aspetto assistenziale, la lesione dianzi denunziata sussiste in quanto la violazione dei doveri imposti dalla normativa statale piu' volte richiamata del 1992 e del 2015 si riflette sulla competenza residuale regionale che si trova limitata, se non impedita, ad esercitare regolarmente le proprie funzioni, anche a mente del decreto legislativo n. 112/98, in materia qua, in virtu' delle notevoli difficolta' di provvista finanziaria dianzi indicate, lesive anche del normale esercizio delle competenze attribuite dagli articoli 118 e 119 Cost.. In definitiva, anche la natura previdenziale o assistenziale della spesa finisce per incidere sui parametri costituzionali dianzi indicati, violando pure in questo caso le norme interposte succitate di cui alla legge del 2015, per inosservanza dell'obbligo di corrispondere alle regioni le somme anticipate, e alla legge del 2020, per inosservanza del consequenziale obbligo di alimentare il fondo istituito ex legge 178/2020. Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, la Regione Puglia, come in epigrafe rappresentata e difesa, per tutto quanto dedotto ed eccepito e con riserva di ulteriormente argomentare e precisare, (1) Si precisa altresi' che il medesimo decreto, nella successiva tabella B, quantifica in lire 167.714.032 l'onere complessivo per tale funzione per gli esercizi 2000 e successivi. (2) Sulla ripartizione dei suddetti tagli, v. accordo Conferenza Stato-regioni rep. n. 207/CSR del 18 novembre 2010. (3) Tale disposizione statuisce invero che «In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma». (4) Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, avrebbe dovuto essere istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, presso la Conferenza Stato-regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, al fine di individuare le linee guida, gli indirizzi e gli strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, ovvero qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, proporre modifiche o adeguamenti al fine di assicurare «la congruita' delle risorse, nonche' l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilita' con i citati vincoli di finanza pubblica». V. anche documento Conferenza delle regioni del 18 dicembre 2024, prot. n. 24/157/CU05/C2 «Prime osservazioni al disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (C 2112)» (doc. 2). (5) Nello specifico, gli emendamenti discussi in sede di Commissione Affari finanziari e presentati in sede di conversione del decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155 (Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, articolo 9) prevedevano l'estensione del medesimo finanziamento anche "per l'esercizio 2024" ovvero "a decorrere dall'anno 2023" e sono visualizzabili al link https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/58616_testi .htm. (6) Cfr. link: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/attivita_istituzi onali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/b ilancio_finanziario/2025-2027/DLB/DLB_2025_DLB-04-AT-150-Salute.p df (7) Cfr. link: https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2112. 19PDL0112950.pdf (8) v. da ultimo «Il monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto n. 11» pubblicato nel mese di dicembre 2024 dal Ministero della Economia e delle Finanze, p. 80, dove si legge «Si ricorda che tali contributi di natura previdenziale non possono gravare sul finanziamento del fabbisogno sanitario standard dedicato alla spesa corrente per i LEA. Le risorse del bilancio regionale devono garantire la copertura di quanto iscritto nella corrispondente voce di costo (BA1320)».). (9) (cfr., ex plurimis, sent. nn. 296 del 2012, 61 del 2011, 121 del 2010, 168 del 2008, 166 del 2008, 50 del 2008, 118 del 2006, 300 del 2005, 287 del 2004, 423 del 2004, 219, 427 del 2005). (10) (cfr., ex plurimis, sentenza nn. 296 del 2012, 61 del 2011, 121 del 2010, 168 del 2008, 166 del 2008, 50 del 2008, 118 del 2006, 300 del 2005, 287 del 2004, 423 del 2004, 219, 427 del 2005). CHIEDE che l'Ecc.ma Corte costituzionale, alla luce delle violazioni denunziate nella narrativa che precede, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della intera legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 20252027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Suppl. ordinario n. 43, nelle parti in cui non sono stati ivi previsti, in favore delle regioni e, quindi, in favore della Regione Puglia, ne' la restituzione delle risorse dalle stesse anticipate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 586, della legge n. 208/2015, ne' i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992, nonche', in ogni caso, delle seguenti disposizioni: art. 1, commi da 273 a 384, disciplinanti il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nella parte in cui nulla viene disposto, nei termini suindicati, per il pagamento degli indennizzi ex legge n. 210/92 disposti dal Ministero della salute; art. 1, commi da 784 a 794, nella parte in cui, prevedendosi (comma 784) che le regioni a statuto ordinario assicurano, secondo le modalita' previste dai commi da 785 a 794, un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029 (comma 786), non si tiene conto, anche ai fini della valutazione della sostenibilita' dei relativi costi, degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse gia' effettuate ed effettuate a carico del comparto regionale a titolo di anticipazioni per l'erogazione degli indennizzi ex legge n. 210/1992; art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione indicata come «2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione «14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e alla Missione «15 -Politiche previdenziali (25)», nella parte in cui non v'e' alcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi ex legge n. 210/92, ne' a titolo di rimborso ne' di assegnazione; art. 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione «1 - Tutela della salute (20)», Programma «1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)», Azione «Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto uno stanziamento di competenza e cassa pari a euro 533.192.889 per l'esercizio finanziario 2025; euro 531.292.889 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 531.297.639 per l'esercizio finanziario 2027, non e' prevista la restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l'assegnazione alle stesse delle risorse necessarie per soddisfare il fabbisogno annuale relativo all'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992 per il periodo 2025-2026-2027; art. 18 (Totale generale della spesa), nella parte in cui, prevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, erogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi ex legge n. 210/1992. Si depositano, unitamente alla presente memoria di costituzione ed allegata procura speciale, i seguenti documenti: A. DG.R. n. 161 del 20 febbraio 2025 di autorizzazione alla propsozione del ricorso e conferimento del mandato difensivo; 1. Linee guida del 1° agosto 2002; 2. Documento conferenza delle regioni del 18 dicembre 2024; 3. Dossier di documentazione presso la Camera dei deputati (AC N. 3444-A/XVII); 4. Decreto del Ministero della salute del 26 settembre 2022; 5. Decreto ministeriale 11 agosto 2021; 6. Decreto ministeriale 22 dicembre 2023 con allegata tabella; 7. Documento conferenza regioni e province autonome del 18 ottobre 2021; 8. Proposta di ripartizione elaborata in sede di conferenza regioni e province autonome nel 202; 9. Nota prot. n. 0096297/2025 attestante l'ammontare del credito della Regione Puglia; 9-bis. Nota regionale con le sottoscrizioni; 10. Relazione Corte dei conti (estratto); 11. Nota integrativa Ministero della salute; 11-bis. Allegato tecnico tabella n. 15; 12. Decreto di ripartizione in capitoli del Ministero della salute; 13. Monitoraggio spesa sanitaria del MEF; 14. Verbale riunione 1° agosto 2024; 15. Deliberazione della giunta regionale n. 841 del 8 giugno 2022; 16. Deliberazione della giunta regionale n. 573 del 28 aprile 2023; 17. Deliberazione della giunta regionale n. 540 del 30 aprile 2024; 18. Rendiconto spese 2020; 19. Rendiconto spese 2021; 20. Rendiconto spese 2022; 21. Rendiconto spese 2023; 22. Bilancio 2025-2027-ripeilogo spese missioni; 23. Deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 26; 23-bis. Allegato unico; 24. Tabella inserita nella Relazione tecnica assessorile allegata al disegno di legge regionale n. 258 del 5 dicembre 2024 contenente la percentuale di ripartizione delle spese del bilancio autonomo regionale. Salvis juribus. Bari-Roma, data del mandato L'Avv.: Fornelli Depositato il 26 febbraio 2025