Reg. Ric. n. 12 del 2025 n° parte 3
pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Puglia
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Perseguimento di strategie ed azioni dirette a rafforzare i rapporti di collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione superiore-università, gli istituti tecnici di formazione (lTS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica – Previsione che per le finalità indicate è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa – Previsione che la medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 – Ricorso del Governo – Denunciata inclusione nel bilancio sanitario regionale di finanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale, per sostenere interventi e attività legate alle attività di formazione professionale – Violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale – Rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in spregio al principio dell’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, posto dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 98.
- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, artt. 19 e 20.
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Contributo straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese – Previsione che la regione sostiene il Dipartimento di Medicina sperimentale dell'Università del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa – Ricorso del Governo – Denunciata previsione a carico del bilancio regionale di spese che non hanno alcuna specifica attinenza con l’ambito di tutela della salute, determinando una scorretta rappresentazione del bilancio sanitario – Violazione dei principi in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici, come declinati dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 160.
- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 20.
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare – Previsione che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della relativa rete di assistenza è contemplata, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che nel richiedere che le strutture si dotino del biologo nutrizionista, confligge con la normativa nazionale che riserva alla competenza statale l’individuazione di nuove figure professionali e l’istituzione di nuovi albi professionali – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 117.
- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Previsione che, per consentire l'avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, si dispone l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione – Previsione che, per consentire l'avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, di cui al regolamento generale n. 18 del 2024, è disposta l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento. – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni che, segnatamente in merito al concetto di intercambiabilità, si pongono in contrasto con la normativa nazionale interposta, che riserva alla potestà legislativa statale l’individuazione delle diverse figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, artt. 132 e 217.
- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.
Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 – Previsione che è istituita la RSA di Campi salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL), con contestuale transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente – Ricorso del Governo – Denunciata previsione del passaggio del suddetto personale da datore di lavoro privato a quello pubblico in deroga alle ordinarie procedure concorsuali – Improprio rinvio all’art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021 – Riferimento generico al “personale in servizio” laddove la normativa statale prevede procedure di reclutamento differenziate – Lesione regola del concorso pubblico – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica – Introduzione di spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali di assistenza, in contrasto con l’obiettivo di rientro dal disavanzo sanitario perseguito con l’Accordo sottoscritto dalla Regione il 29 novembre 2010.
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 240.
- Costituzione, artt. 97, quarto comma, 117, secondo comma lett. l) e terzo comma; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010.
Norme impugnate:
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 98
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 117
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 132
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 160
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 217
legge della Regione Puglia del 31/12/2024 Num. 42 Art. 240
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 97 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
decreto legislativo Art. 19 Co.
decreto legislativo Art. 20 Co.
decreto legislativo Art. 1 Co. 3
decreto legislativo Art. 15 Co.
decreto legislativo Art. 18 Co.
legge Art. 2 Co. 80
legge Art. 2 Co. 95
decreto del Presidente della Repubblica Art. Co.
decreto del Presidente della Repubblica Art. Co.
decreto del Presidente della Repubblica Art. Co.
Accordo tra Ministro della salute, Ministro dell'economia e finanze e Regione Puglia Art. Co.
Udienza Pubblica del 05/11/2025 rel. SCIARRONE ALIBRANDI
Testo dell'ricorso
N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 marzo 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Perseguimento di strategie ed azioni dirette a rafforzare i rapporti di collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione superiore-universita', gli istituti tecnici di formazione (lTS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica - Previsione che per le finalita' indicate e' assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa - Previsione che la medesima dotazione finanziaria e' assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Contributo straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e tecnologie digitali per la sanita' pugliese - Previsione che la regione sostiene il Dipartimento di medicina sperimentale dell'Universita' del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della Missione 13, Programma 7, Titolo 2, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare - Previsione che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della relativa rete di assistenza e' contemplata, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Previsione che, per consentire l'avvio delle attivita' dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, si dispone l'intercambiabilita', per un periodo transitorio di massimo ventiquattro mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione - Previsione che, per consentire l'avvio e il potenziamento delle attivita' delle comunita' riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessita', di cui al regolamento generale n. 18 del 2024, e' disposta l'intercambiabilita', per un periodo transitorio di massimo ventiquattro mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento. Bilancio e contabilita' pubblica - Elezioni - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2005 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) - Previsione che le cause d'ineleggibilita' previste nel comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2005 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni - Previsione che, nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 - Previsione che e' istituita la RSA di Campi salentina, di proprieta' e gestione interamente pubblica, incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL), con contestuale transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 ("Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilita' regionale 2025"), artt. 98, 117, 132, 160, 217, 219 e 240. (GU n. 12 del 19-03-2025) Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, (codice fiscale n. 80224030587, per il ricevimento degli atti fax 06/96514000 e PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, domicilia; nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33; postaelettronica certificata avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it - protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli 98, 117, 132, 160, 217, 219 e 240 della legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, pubblicata nel B.U.R n. 13 straord. del 31 dicembre 2024 denominata: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilita' regionale 2025)». La legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilita' regionale 2025)», presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento agli articoli 98, 117, 132, 160, 217, 219 e 240 in quanto, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, viola - sotto diversi profili - i principi fondamentali posti con legge dello Stato in materia di «coordinamento della finanza pubblica» e di «professioni», la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. La medesima legge regionale e' stata adottata in violazione, altresi', dei principi stabiliti con legge dello Stato, in attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, in materia di sistema elettorale e di casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale e si pone altresi' in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, nonche' con i principi fondamentali posti dall'97 della Costituzione, in materia di organizzazione amministrativa dello Stato, come si intende dimostrare con la illustrazione dei seguenti Motivi 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 98, della legge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, in relazione all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011, quale norma interposta. L'art. 98 della legge regionale impugnata, rubricato «Promozione della realta' virtuale nella formazione medica e delle professioni sanitarie», colloca nel perimetro del bilancio sanitario regionale finanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale per sostenere diversi interventi e attivita' variamente legate alle attivita' di formazione professionale. Con tale norma, la Regione Puglia si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione con riferimento all'ambito di potesta' legislativa concorrente, in relazione alla disciplina statale del coordinamento e dell'armonizzazione dei sistemi contabili regionali, recata dal decreto legislativo n. 118/2011. Occorre premettere che le disposizioni contenuto nel titolo II del citato decreto legislativo, come previsto nel suo art. 19, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tali norme sono altresi' poste a tutela dell'unita' economica della Repubblica di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, cosi' da garantire vari obiettivi finanziari, anche sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci. In concreto, le disposizioni poste dal legislatore statale fissano le modalita' di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti regionali e individuano i principi contabili cui le Regioni devono attenersi per dare concreta e puntuale attuazione alle disposizioni ivi contenute. In particolare, l'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e' dedicato al finanziamento del servizio sanitario regionale e prevede che «Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonche' un'agevole verifica delle risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso». Pertanto, l'inclusione nel bilancio sanitario regionale di costi relativi ad attivita' di formazione ovvero allo studio e alla ricerca universitaria comporta una violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale. In sostanza, la violazione della disciplina statale e' evidente considerando come la disposizione impugnata, ponendo a carico della missione 13 del bilancio della Regione Puglia, relativa alla tutela della salute, spese che sono volte a finanziare attivita' legate alla formazione in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale determina una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in violazione dell'evocato principio dell'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale posto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011. Tali argomentazioni risultano avvalorate da quanto statuito da Codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 68/2024. Con tale importante decisione, e' stato riconosciuto, in una fattispecie analoga alla presente e concernente la Legge di Stabilita' 2023 della Regione Sardegna, che le spese per l'attivazione e l'accreditamento di corsi di formazione per diverse professionalita', quali gli operatori socio-sanitari e i medici veterinari, che vengano poste a carico del bilancio regionale dedicato alla tutela della salute «esorbitano dall'ambito delle risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale» e, pertanto, «alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, cosi' eludendo le finalita' di armonizzazione contabile». Alla luce di quanto precede e' chiaro che l'art. 98 della legge regionale della Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024 e' stato adottato in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, quale norma interposta. 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 160 della legge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, in relazione all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011, quale norma interposta. A censure analoghe a quelle appena esposte si espone altresi' l'art. 160 della legge regionale impugnata, rubricato «Contributo straordinario per la ricerca e gli studi digital health e tecnologie digitali per la sanita' pugliese». La disposizione de qua, infatti, assegna in favore dell'Universita' di Salerno, ovvero di un ente esterno al Servizio sanitario nazionale, dotazioni finanziere relative alla missione 13 del bilancio regionale per sostenere le attivita' di studio e di ricerca sulla telemedicina e su altre tecnologie medico-informatiche attivate dal Dipartimento di Medicina Sperimentale. Cosi' facendo, la Regione Puglia pone, ancora una volta, a carico del bilancio sanitario regionale spese che non hanno alcuna specifica attinenza con l'ambito della tutela della salute, cosi' determinando una scorretta rappresentazione del bilancio sanitario. Richiamando integralmente quanto gia' dedotto in relazione all'illegittimita' costituzionale dell'art. 98 della legge regionale impugnata, giova evidenziare che il finanziamento sanitario non puo' essere destinato agli istituti universitari per l'attivazione di corsi di laurea o di formazione postuniversitaria ne' per il sostegno a programmi di studio e di ricerca. La disposizione impugnata ha inserito nell'ambito sanitario del bilancio regionale spese ad esso estranee, perche' relative ad attivita' di ricerca da svolgere presso l'Universita' del Salento, il che comporta una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, e, pertanto, la violazione dei principi in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici. Principi che, e' appena il caso di ricordare, non possono subire alcuna deroga territoriale (cfr. ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 80/2017). Alla luce delle argomentazioni esposte e' giustificato concludere che l'art. 160 della legge regionale impugnata viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dalla legge statale. 3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 117 della legge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta. L'art. 117 della legge regionale impugnata, rubricato «Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con Disturbi del Comportamento alimentare», prevede che «Nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare e' prevista, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista». Anche tale norma risulta costituzionalmente illegittima poiche' da essa si ricava che la dotazione da parte delle residenze terapeutico riabilitative di figure professionali di «biologi nutrizionisti» costituisce un requisito organizzativo indispensabile ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento necessari per l'attivazione dei servizi sanitari. In altre parole, la disposizione de qua, nel richiedere che le strutture si dotino della figura del biologo nutrizionista, fa riferimento ad una professionalita' non prevista dalla legge nazionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma impugnata si pone, quindi, in aperto contrasto con la normativa nazionale che riserva alla competenza legislativa statale l'individuazione di nuove figure professionali e l'istituzione di nuovi albi professionali, cosi' esorbitando dai limiti della legislazione concorrente nella materia «professioni», come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2006. Quello che la Regione Puglia sembra obliterare e' la circostanza che, nella materia in questione, atteso il suo carattere necessariamente unitario, la potesta' legislativa regionale deve rispettare il principio in base al quale e' la legge statale a individuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti. Sono, invece, riservati alla competenza legislativa regionale la regolamentazione di quei profili che presentano uno specifico collegamento con la realta' locale. A tale riguardo, si deve evidenziare che l'ordinamento italiano non prevede come autonoma e specifica figura professionale quella del biologo nutrizionista ma soltanto quella del biologo, ferme restando le specifiche conoscenze e competenze acquisite attraverso la formazione. A meglio chiarire il quadro delle competenze proprie delle sole figure professionali previste dalla disciplina nazionale soccorre il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 12 aprile 2011. Con tale parere, che ha quale specifico oggetto la materia delle competenze nutrizionali, l'Organo consultivo ha definito le competenze del medico chirurgo, del biologo e del dietista nei termini che seguono. Anzitutto, «il medico-chirurgo puo', ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, e' corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui e' stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo». Mentre «il biologo puo' autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio «benessere», quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito puo' suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche e modalita' di assunzione». Invece «Il dietista, profilo professionale dell'area tecnico-sanitaria, individuato dal decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, «svolge la sua attivita' professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale» e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica. E' chiaro, dunque, che sebbene il biologo possa elaborare profili e orientamenti nutrizionali, le competenze legate alla diagnosi di patologie e la prescrizione di piani terapeutici sono di competenza del medico-chirurgo. Cio' posto, la norma regionale censurata, proprio in quanto prevede come necessaria ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento della rete di assistenza una figura non prevista dalla legge dello Stato, ovvero quella di biologo nutrizionista, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione e merita, pertanto, di essere dichiarata costituzionalmente illegittima. 4. Illegittimita' costituzionale degli articoli 132 e 217 della legge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta. L'art. 132 della legge regionale impugnata, rubricato «Trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016», disciplina l'avvio delle attivita' dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e prevede, «in attesa di programmare una adeguata formazione per alcune professionalita' ora carenti», l'intercambiabilita', per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione. L'art. 217 della stessa legge regionale impugnata fa riferimento al medesimo meccanismo di intercambiabilita'. Nello specifico la norma prevede che per consentire l'avvio e il potenziamento delle attivita' delle comunita' riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ed elevata complessita', nelle more della programmazione di un'adeguata formazione per alcune professionalita' ora carenti, e' disposta l'intercambiabilita', per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione (terapista occupazionale, educatore professionale, educatore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della riabilitazione neuropsichiatrica). Cio' detto, anche gli articoli 132 e 217 della legge regionale impugnata risultano costituzionalmente illegittimi. Le norme previste in tali articoli, infatti, si pongono in contrasto con la normativa nazionale che riserva alla potesta' legislativa nazionale di individuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti. Merita, in particolare, di essere censurato il concetto di «intercambiabilita'» posto alla base delle norme impugnate. In proposito, si deve considerare che, nell'ambito delle professioni sanitarie, ciascuna figura ha, in base al proprio specifico profilo e percorso formativo competenze e responsabilita' riservate e distinte. Da cio', peraltro, deriva l'appartenenza a distinti ordini professionali. Prevedere, pertanto, l'intercambiabilita' delle figure professionali della riabilitazione determina una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico in materia di professioni. Al riguardo, la Corte costituzionale, con un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che, nella materia «professioni», la potesta' legislativa regionale concorrente deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realta' regionale (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 178 del 2014; conf., Corte costituzionale, sentenza n. 108 del 2012). Pertanto, gli articoli 132 e 217 della legge regionale impugnata risultano violare l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, stante il contrasto con le interposte disposizioni statali. 5. Illegittimita' costituzionale dell'art. 219 della legge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, in riferimento all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 165/2007, quale norma interposta, nonche' degli articoli 3 e 51, comma 1, della Costituzione. Con l'art. 219 della legge impugnata, la Regione Puglia ha dettato disposizioni in materia di ineleggibilita' alla carica di Presidente della Giunta Regionale e di Consigliere regionale, recependo solo in apparenza l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 2 luglio 2004, n. 165. Come noto, disciplina dei casi di ineleggibilita' e incompatibilita' del Presidente e degli altri membri della Giunta regionale, cosi' come, piu' in generale - del sistema elettorale regionale, e' materia di legislazione concorrente, riservata alla potesta' normativa delle Regioni nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge dello Stato. Per quanto d'interesse, in attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, l'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 165 del 2004 prevede l'inefficacia delle cause di ineleggibilita' «qualora gli interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito». Va, preliminarmente, osservato che la Regione Puglia si e' dotata di una propria regolamentazione elettorale con l'adozione della legge regionale 9 febbraio 2005, n. 2, successiva alla legge statale n. 165/2004, ed ha previsto all'art. 6, comma 2, in tema di cause di ineleggibilita', che «Le cause di ineleggibilita' di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature». La disposizione qui impugnata, che interviene sulla disciplina precedente, innovandola, prevede ora che le cause di ineleggibilita' previste all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2005 non hanno effetto «se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento». Cosi' facendo, la Regioni Puglia sembra non considerare che, nell'esercizio della propria potesta' legislativa, che certamente le consente di individuare casi specifici di ineleggibilita', non puo' tuttavia porsi in contrasto con il principio appena evocato. Invece, nella sostanza, la norma regionale impugnata limita l'ineleggibilita' conseguente alla cessazione dalla carica per dimissioni ad un termine molto anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature (pari a trenta giorni prima della votazione). Un siffatto termine ben potrebbe determinare ricadute eccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo comunale. La novella legislativa non risulta in linea con il principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione e costituisce una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto fondamentale di cui all'art. 51 della Costituzione, in quanto da' luogo ad una situazione di disparita', non presente nel testo normativo previgente, che non e' sorretta da esigenze specifiche riferibili al contesto regionale pugliese. Con maggior impegno esplicativo, la scelta tra la carica di sindaco e la candidatura alle elezioni regionali, da compiersi, stando alla disposizione impugnata, ben centottanta giorni prima della scadenza fisiologica del mandato, imporrebbe al sindaco che abbia interesse a candidarsi alle elezioni di rinunciare al proprio ufficio, senza neppure avere la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verra' successivamente presentata. Una simile disciplina introduce un'intollerabile limitazione dell'esercizio del diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 della Costituzione, con non secondarie ripercussioni sulla cessazione anticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia al mandato da parte del sindaco. Da cio' discende che la normativa regionale censurata non opera un equo e ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi di primari o rilievo costituzionale che il legislatore regionale e' chiamato a soppesare. Da un lato, le esigenze specifiche sottese alle cause di ineleggibilita', poste a salvaguardia della probita' e, soprattutto, dell'imparzialita' di quanti esercitino funzioni pubbliche; dall'altro, l'interesse degli organi di governo degli enti locali ad arrivare alla naturale scadenza del mandato, cosi' assicurando la continuita' amministrativa degli uffici; infine, il connesso interesse delle comunita' locali ad avere un governo stabile e conforme agli esiti dell'ultima consultazione elettorale per tutta la durata della consiliatura. Alla luce delle argomentazioni esposte e' giustificato concludere che la disposizione contenuta nell'art. 219 della legge regionale impugnata si ponga in contrasto con i principi stabiliti dalla legge dello Stato in materia di cause di ineleggibilita' e determina altresi' un'irragionevole limitazione del fondamentale diritto di elettorato passivo, in contrasto gli articoli 3 e 51, comma 1, della Costituzione. 6. Illegittimita' costituzionale dell'art. 240 della legge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 97 della Costituzione e, sotto diversi profili, degli articoli 117, comma 2, lett. l), e 117, comma 3, della Costituzione. L'art. 240 della legge regionale impugnata prevede al comma 1 l'istituzione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di Campi Salentina «di proprieta' e gestione interamente pubblica», incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda sanitaria locale di Lecce. La disposizione impugnata modifica l'art. 26 della legge regionale Puglia del 29 novembre 2024, n. 39, che autorizzava, l'inserimento nell'organizzazione funzionale dell'Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, con contestuale transito del relativo personale nell'organico della ASL di riferimento. Tuttavia, la disposizione impugnata ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 26 nell'originaria formulazione, rispetto al quale la Presidenza del Consiglio ha gia' proposto ricorso ex art. 127 della Costituzione. Pertanto, anche rispetto all'istituzione della RSA di Campi Salentina, si configurano i medesimi profili di illegittimita' costituzionale gia' segnalati, che si rappresentano come segue. L'intervento normativo che qui si censura disciplina «il subentro nella gestione pubblica diretta della ASL competente»; dunque, da una gestione privata convenzionata ad una gestione interamente pubblica. Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione impugnata ha aggiunto la RSA di Campi Salentina e ha modificato i termini di subentro e rimodulazione dei posti letto. Precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 39/2024, le RSA coinvolte erano gestite dalla societa' privata «Sviluppo e Gestione di Attivita' sanitarie S.r.l.» (Sgas) a cui facevano capo i rapporti di lavoro del personale che opera nelle strutture sanitaria. Prevedendo il passaggio di detto personale dal datore di lavoro privato a quello pubblico («Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, transita nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234»), la disposizione della legge regionale che qui si impugna impone una non consentita deroga alle ordinarie procedure concorsuali, violando, in tal modo l'art. 97 della Costituzione dal momento che oblitera il principio costituzionale del pubblico concorso. Tra l'altro, l'invocata applicazione dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge 234 del 2021 appare inconferente. Infatti, la disposizione statale a cui, asseritamente, la legge regionale vorrebbe modellare la procedura di passaggio del personale dalla struttura privata a quella pubblica riguarda solo le procedure selettive per il reclutamento di personale da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, non l'internalizzazione diretta senza concorso pubblico. Le procedure di reclutamento del personale sanitario trovano la loro regolamentazione nel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitaria nazionale) e nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina non concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). Detti provvedimenti normativi, emanati in attuazione degli artt. 15 e 18 del decreto-legislativo n. 502 del 1992, prevedono una specifica disciplina di accesso mediante concorso per titoli ed esami. La Corte dei conti ha stabilito che il passaggio di dipendenti puo' trovare applicazione soltanto ai processi di esternalizzazione, dunque nel passaggio dal privato al pubblico, non a quelli inversi (Corte dei conti, Sezioni Riunite, parere 3 febbraio 2012, n. 4). Tra l'altro, il rinvio all'art. 1, comma 268, lett. e), e' improprio in quanto la norma impugnata, parrebbe riferirsi, in modo generico al «personale in servizio» senza attuare alcuna distinzione tra i diversi profili professionali. Al contrario, la normativa statale prevede procedure di reclutamento differenziate (i gia' menzionati decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 per il personale del comparto ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 concernente l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale). La disposizione impugnata non viola soltanto l'art. 97, quarto comma, della Costituzione. Sotto un diverso aspetto, la disposizione censurata si pone in contrasto con l'art 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, come quelli cui afferiscono i contratti collettivi di lavoro. Ma vi e' di piu'. L'art. 240 della legge impugnata viola anche l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che la Carta costituzionale riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute». La deroga al principio dell'assunzione mediante concorso pubblico puo' essere, infatti, giustificata in alcuni casi specifici, ma deve essere rigorosamente delimitata e giustificata da esigenze straordinarie di interesse pubblico. Codesta Corte ha affrontato piu' volte questo tema, sottolineando che tali deroghe devono essere funzionali al buon andamento dell'amministrazione e devono garantire che il personale assunto abbia la professionalita' necessaria per svolgere l'incarico, nonche' giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Inoltre, la Corte ha ribadito che devono essere previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalita' necessaria per svolgere l'incarico. In questo contesto, la tutela del diritto alla salute potrebbe essere una delle ragioni che giustificano una deroga al principio del concorso pubblico, soprattutto in situazioni di emergenza o in presenza di esigenze straordinarie che richiedono un rapido reclutamento di personale sanitario qualificato. Tuttavia, nel caso di specie la legge regionale impugnata non evidenzia alcuna situazione straordinaria o emergenziale tale da giustificare tali deroghe che, proprio in quanto eccezione ad un principio di valore costituzionale, devono essere attentamente valutate e giustificate soltanto se attuate per garantire altri principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. A cio' si aggiunga che la Regione Puglia e' sottoposta al Piano di rientro dal disavanzo sanitario fin dal 2010. Cio' significa che gli interventi in materia sanitaria devono essere sottoposti alla valutazione dei Ministeri affiancanti come riportato nell'Accordo sottoscritto tra la Regione e i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze in data 29 novembre 2010. Cio' nonostante, nessuna comunicazione e' stata trasmessa ai Ministeri competenti prima dell'adozione della disposizione impugnata, cosi' che la modifica della programmazione sanitaria che, la disposizione impugnata determina in ragione del previsto passaggio alla gestione interamente pubblica delle RSA, non e' stata oggetto di preventiva valutazione (necessaria per le regioni che sono in piano di rientro come la Puglia) da parte dei Ministeri affiancanti. Ne' tale intervento e' stato previsto dalla stessa Regione Puglia in sede di predisposizione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro 2024-2026, il quale e' specificamente volto ad individuare gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004. La disposizione impugnata, pertanto, ha delle ricadute in termini di coordinamento della finanza pubblica tale da far ritenere violato l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Non si puo' infatti obliterare la circostanza che il passaggio al regime pubblicistico del personale determina un rilevante impatto economico sul bilancio sanitario regionale. Di tale impatto, tra l'altro, non e' stata dimostrata la coerenza con i vincoli di spesa e con le previsioni del Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Pertanto, sotto tale profilo, l'intervento del legislatore regionale non e' conforme al principio di coordinamento della finanza pubblica e al divieto di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA). E' noto che per le Regioni assoggettate ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario sussiste l'impossibilita' di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, dunque, per spese non obbligatorie. Come piu' volte chiarito da Cod. Corte, il suddetto principio si applica anche per i piani di prosecuzione del rientro dal disavanzo sanitario o per le misure di monitoraggio equiparabili (cfr. Corte della Costituzione, sentenza n. 104 del 2013; Corte costituzionale, sentenza n 36/2021). P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e, conseguentemente, annullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, gli articoli 98, 117, 132, 160, 217, 219, e 240 della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025 - prot. n. 3707. Roma, 28 febbraio 2025 L'Avvocato dello Stato: Basilica