Reg. Ric. n. 12 del 2025 n° parte 3
pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Puglia



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Perseguimento di strategie ed azioni dirette a rafforzare i rapporti di collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione superiore-università, gli istituti tecnici di formazione (lTS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica – Previsione che per le finalità indicate è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa – Previsione che la medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 – Ricorso del Governo – Denunciata inclusione nel bilancio sanitario regionale di finanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale, per sostenere interventi e attività legate alle attività di formazione professionale – Violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale – Rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in spregio al principio dell’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, posto dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 98.

- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, artt. 19 e 20.


Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Contributo straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese – Previsione che la regione sostiene il Dipartimento di Medicina sperimentale dell'Università del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa – Ricorso del Governo – Denunciata previsione a carico del bilancio regionale di spese che non hanno alcuna specifica attinenza con l’ambito di tutela della salute, determinando una scorretta rappresentazione del bilancio sanitario – Violazione dei principi in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici, come declinati dalla normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 160.

- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 20.


Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare – Previsione che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della relativa rete di assistenza è contemplata, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che nel richiedere che le strutture si dotino del biologo nutrizionista, confligge con la normativa nazionale che riserva alla competenza statale l’individuazione di nuove figure professionali e l’istituzione di nuovi albi professionali – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 117.

- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.


Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Previsione che, per consentire l'avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, si dispone l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione – Previsione che, per consentire l'avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, di cui al regolamento generale n. 18 del 2024, è disposta l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento. – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni che, segnatamente in merito al concetto di intercambiabilità, si pongono in contrasto con la normativa nazionale interposta, che riserva alla potestà legislativa statale l’individuazione delle diverse figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, artt. 132 e 217.

- Costituzione artt. 117, terzo comma; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.



Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 – Previsione che è istituita la RSA di Campi salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL), con contestuale transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente – Ricorso del Governo – Denunciata previsione del passaggio del suddetto personale da datore di lavoro privato a quello pubblico in deroga alle ordinarie procedure concorsuali – Improprio rinvio all’art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021 – Riferimento generico al “personale in servizio” laddove la normativa statale prevede procedure di reclutamento differenziate – Lesione regola del concorso pubblico – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica – Introduzione di spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali di assistenza, in contrasto con l’obiettivo di rientro dal disavanzo sanitario perseguito con l’Accordo sottoscritto dalla Regione il 29 novembre 2010.

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, art. 240.

- Costituzione, artt. 97, quarto comma, 117, secondo comma lett. l) e terzo comma; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010.


Norme impugnate:

legge della Regione Puglia  del 31/12/2024  Num. 42  Art. 98

legge della Regione Puglia  del 31/12/2024  Num. 42  Art. 117

legge della Regione Puglia  del 31/12/2024  Num. 42  Art. 132

legge della Regione Puglia  del 31/12/2024  Num. 42  Art. 160

legge della Regione Puglia  del 31/12/2024  Num. 42  Art. 217

legge della Regione Puglia  del 31/12/2024  Num. 42  Art. 240



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

decreto legislativo  Art. 19   Co.  

decreto legislativo  Art. 20   Co.  

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto legislativo  Art. 15   Co.  

decreto legislativo  Art. 18   Co.  

legge  Art.  Co. 80 

legge  Art.  Co. 95 

decreto del Presidente della Repubblica  Art.    Co.  

decreto del Presidente della Repubblica  Art.    Co.  

decreto del Presidente della Repubblica  Art.    Co.  

Accordo tra Ministro della salute, Ministro dell'economia e finanze e Regione Puglia  Art.    Co.  



Udienza Pubblica del 05/11/2025 rel. SCIARRONE ALIBRANDI


Testo dell'ricorso

                        N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 marzo 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1°  marzo  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Perseguimento
  di  strategie  ed  azioni  dirette  a  rafforzare  i  rapporti   di
  collaborazione  e  le  sinergie  fra  il  sistema   di   istruzione
  superiore-universita', gli istituti tecnici di formazione  (lTS)  e
  il tessuto locale delle piccole e medie  imprese  che  operano  nel
  campo  dell'innovazione  tecnologica  -  Previsione  che   per   le
  finalita' indicate e' assegnata, nel bilancio  regionale  autonomo,
  nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione
  finanziaria  per  l'esercizio  finanziario  2025,  in  termini   di
  competenza  e  cassa  -  Previsione  che  la   medesima   dotazione
  finanziaria e' assegnata, in termini di  competenza,  per  ciascuno
  degli esercizi finanziari 2026 e 2027. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale  2025  -  Contributo
  straordinario per la ricerca  e  gli  studi  su  digital  health  e
  tecnologie digitali per la sanita' pugliese  -  Previsione  che  la
  regione  sostiene  il   Dipartimento   di   medicina   sperimentale
  dell'Universita' del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel
  bilancio  regionale  autonomo,  nell'ambito  della   Missione   13,
  Programma 7, Titolo 2, una dotazione  finanziaria  per  l'esercizio
  finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Puglia - Legge di  stabilita'  regionale  2025  -  Organico
  nelle residenze terapeutico riabilitative  per  il  trattamento  di
  soggetti con disturbi del comportamento alimentare - Previsione che
  nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale
  in materia di requisiti strutturali,  tecnologici  e  organizzativi
  per l'autorizzazione e  l'accreditamento  della  relativa  rete  di
  assistenza e' contemplata, tra le altre,  la  figura  professionale
  del biologo nutrizionista. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale  2025  -  Previsione
  che,  per   consentire   l'avvio   delle   attivita'   dei   centri
  specializzati  per  il  trattamento  dei  disturbi  dello   spettro
  autistico,  si  dispone  l'intercambiabilita',   per   un   periodo
  transitorio  di  massimo  ventiquattro  mesi,  dei   professionisti
  sanitari   della   riabilitazione,   in   relazione   ai    bisogni
  assistenziali  dei  soggetti  in  trattamento  e  per  esigenze  di
  turnazione  -  Previsione  che,  per  consentire   l'avvio   e   il
  potenziamento  delle  attivita'   delle   comunita'   riabilitative
  assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti  autori  di
  reato ad elevata complessita', di cui al regolamento generale n. 18
  del  2024,  e'  disposta  l'intercambiabilita',  per   un   periodo
  transitorio   di   massimo ventiquattro    mesi,    delle    figure
  professionali previste nel medesimo regolamento. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Elezioni  -  Norme  della  Regione
  Puglia - Legge di stabilita' regionale 2025 - Modifiche alla  legge
  regionale n.  2  del  2005  (Norme  per  l'elezione  del  Consiglio
  regionale e del Presidente della Giunta regionale) - Previsione che
  le cause d'ineleggibilita' previste nel comma 1 dell'art.  6  della
  legge regionale n. 2 del 2005 non hanno effetto se gli  interessati
  cessano dalla carica per dimissioni non  oltre  centottanta  giorni
  precedenti il compimento del quinquennio, che  decorre  dalla  data
  delle  elezioni  -  Previsione  che,  nei  casi   di   scioglimento
  anticipato del Consiglio regionale, se  avviene  prima  dell'ultimo
  semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro  e
  non oltre sette giorni dalla data di scioglimento. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Puglia - Legge di stabilita'  regionale  2025  -  Modifiche
  all'art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 -  Previsione  che
  e' istituita la RSA di Campi salentina, di  proprieta'  e  gestione
  interamente pubblica,  incardinata  nell'organizzazione  funzionale
  dell'Azienda sanitaria  locale  di  Lecce  (ASL),  con  contestuale
  transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n.  42  ("Disposizioni
  per la formazione  del  bilancio  di  previsione  2025  e  bilancio
  pluriennale 2025-2027 della Regione  Puglia  (legge  di  stabilita'
  regionale 2025"), artt. 98, 117, 132, 160, 217, 219 e 240. 


(GU n. 12 del 19-03-2025)

    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, (codice fiscale n. 80224030587,
per   il   ricevimento   degli   atti   fax   06/96514000   e    PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i  cui  uffici  in  Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12, domicilia; 
    nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente pro
tempore,  con  sede  in  Bari,  Lungomare  Nazario   Sauro   n.   33;
postaelettronica certificata  avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it
- protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it; 
    per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni contenute negli articoli 98, 117, 132, 160, 217,  219  e
240 della legge della Regione Puglia n.  42  del  31  dicembre  2024,
pubblicata nel B.U.R n. 13 straord. del 31 dicembre 2024  denominata:
«Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2025  e
bilancio  pluriennale  2025-2027  della  Regione  Puglia  (Legge   di
stabilita' regionale 2025)». 
    La legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2025  e
bilancio  pluriennale  2025-2027  della  Regione  Puglia  (legge   di
stabilita'  regionale  2025)»,  presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale con riferimento agli articoli 98, 117, 132, 160,  217,
219 e 240 in quanto, ponendosi in contrasto con la normativa  statale
di  riferimento,  viola  -  sotto  diversi  profili  -   i   principi
fondamentali posti con legge dello Stato in materia di «coordinamento
della finanza pubblica» e di  «professioni»,  la  competenza  statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile»  di  cui  all'art.  117,
comma 2, lett. l), della Costituzione. La medesima legge regionale e'
stata adottata in violazione, altresi', dei  principi  stabiliti  con
legge dello Stato,  in  attuazione  dell'art.  122,  comma  1,  della
Costituzione,  in  materia  di  sistema  elettorale  e  di  casi   di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente  e  degli  altri
componenti della Giunta regionale e si pone altresi' in contrasto con
gli articoli 3 e  51  della  Costituzione,  nonche'  con  i  principi
fondamentali  posti  dall'97  della  Costituzione,  in   materia   di
organizzazione amministrativa dello Stato, come si intende dimostrare
con la illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
  1.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   98,   della   legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma
3,  della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  20   del   decreto
legislativo n. 118/2011, quale norma interposta. 
    L'art. 98 della legge regionale impugnata, rubricato  «Promozione
della realta' virtuale nella formazione medica  e  delle  professioni
sanitarie», colloca nel perimetro del  bilancio  sanitario  regionale
finanziamenti in  favore  di  enti  estranei  al  Servizio  sanitario
nazionale per sostenere diversi  interventi  e  attivita'  variamente
legate alle attivita' di formazione professionale. 
    Con tale norma, la Regione Puglia si pone in contrasto con l'art.
117, comma  3,  della  Costituzione  con  riferimento  all'ambito  di
potesta'  legislativa  concorrente,  in  relazione  alla   disciplina
statale del coordinamento e dell'armonizzazione dei sistemi contabili
regionali, recata dal decreto legislativo n. 118/2011. 
    Occorre premettere che le disposizioni contenuto  nel  titolo  II
del citato decreto  legislativo,  come  previsto  nel  suo  art.  19,
costituiscono principi fondamentali del coordinamento  della  finanza
pubblica ai sensi dell'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione.
Tali norme sono altresi' poste a tutela dell'unita'  economica  della
Repubblica di cui all'art. 120, secondo  comma,  della  Costituzione,
cosi' da garantire vari obiettivi finanziari,  anche  sulla  base  di
principi di armonizzazione dei sistemi contabili e  dei  bilanci.  In
concreto, le disposizioni poste dal legislatore  statale  fissano  le
modalita' di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli
enti regionali e individuano i  principi  contabili  cui  le  Regioni
devono  attenersi  per  dare  concreta  e  puntuale  attuazione  alle
disposizioni ivi contenute. 
    In particolare, l'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011  e'
dedicato al finanziamento del servizio sanitario regionale e  prevede
che «Nell'ambito  del  bilancio  regionale  le  regioni  garantiscono
un'esatta perimetrazione delle entrate e  delle  uscite  relative  al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale,  al  fine  di
consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate  e  le  spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard  e
di individuazione delle correlate  fonti  di  finanziamento,  nonche'
un'agevole verifica delle risorse rese disponibili dalle regioni  per
il  finanziamento  del  medesimo  servizio  sanitario  regionale  per
l'esercizio in corso». Pertanto, l'inclusione nel bilancio  sanitario
regionale di costi relativi ad attivita' di  formazione  ovvero  allo
studio e alla ricerca universitaria  comporta  una  violazione  delle
regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale. 
    In sostanza, la violazione della disciplina statale  e'  evidente
considerando come la disposizione impugnata, ponendo a  carico  della
missione 13 del bilancio della Regione Puglia, relativa  alla  tutela
della salute, spese che sono volte a finanziare attivita' legate alla
formazione in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale
determina  una  rappresentazione  non  corretta   del   finanziamento
sanitario regionale, in violazione dell'evocato principio dell'esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
del Servizio sanitario  regionale  posto  dall'art.  20  del  decreto
legislativo n. 118/2011. 
    Tali argomentazioni risultano avvalorate da  quanto  statuito  da
Codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 68/2024. 
    Con tale importante decisione,  e'  stato  riconosciuto,  in  una
fattispecie  analoga  alla  presente  e  concernente  la   Legge   di
Stabilita'  2023  della  Regione   Sardegna,   che   le   spese   per
l'attivazione e l'accreditamento di corsi di formazione  per  diverse
professionalita', quali  gli  operatori  socio-sanitari  e  i  medici
veterinari,  che  vengano  poste  a  carico  del  bilancio  regionale
dedicato alla  tutela  della  salute  «esorbitano  dall'ambito  delle
risorse connesse al finanziamento del servizio  sanitario  regionale»
e,  pertanto,  «alterano  la  struttura  del  perimetro  delle  spese
sanitarie prescritto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118  del
2011, cosi' eludendo le finalita' di armonizzazione contabile». 
    Alla luce di quanto precede e' chiaro che l'art. 98  della  legge
regionale della Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024 e'  stato  adottato
in violazione dell'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011,  quale
norma interposta. 
  2.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   160   della   legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma
3,  della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  20   del   decreto
legislativo n. 118/2011, quale norma interposta. 
    A censure analoghe a quelle appena  esposte  si  espone  altresi'
l'art. 160 della legge  regionale  impugnata,  rubricato  «Contributo
straordinario per la ricerca e gli studi digital health e  tecnologie
digitali per la sanita' pugliese». 
    La   disposizione   de   qua,   infatti,   assegna   in    favore
dell'Universita' di Salerno, ovvero di un ente  esterno  al  Servizio
sanitario nazionale, dotazioni finanziere relative alla  missione  13
del bilancio regionale per sostenere le  attivita'  di  studio  e  di
ricerca sulla telemedicina e su altre tecnologie  medico-informatiche
attivate dal Dipartimento di Medicina Sperimentale. 
    Cosi' facendo, la Regione Puglia pone, ancora una volta, a carico
del bilancio sanitario regionale spese che non hanno alcuna specifica
attinenza con l'ambito della tutela della salute, cosi'  determinando
una scorretta rappresentazione del bilancio sanitario. 
    Richiamando  integralmente  quanto  gia'  dedotto  in   relazione
all'illegittimita' costituzionale dell'art. 98 della legge  regionale
impugnata, giova evidenziare che il finanziamento sanitario non  puo'
essere destinato agli  istituti  universitari  per  l'attivazione  di
corsi di laurea o di formazione postuniversitaria ne' per il sostegno
a programmi di studio e di ricerca. 
    La disposizione impugnata ha inserito nell'ambito  sanitario  del
bilancio regionale  spese  ad  esso  estranee,  perche'  relative  ad
attivita' di ricerca da svolgere presso l'Universita' del Salento, il
che comporta una  rappresentazione  non  corretta  del  finanziamento
sanitario regionale, e, pertanto, la violazione dei principi in  tema
di armonizzazione dei bilanci pubblici. Principi che,  e'  appena  il
caso di ricordare, non  possono  subire  alcuna  deroga  territoriale
(cfr. ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 80/2017). 
    Alla luce delle argomentazioni esposte e' giustificato concludere
che l'art. 160 della  legge  regionale  impugnata  viola  i  principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti
dalla legge statale. 
  3.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   117   della   legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117, comma
3, della Costituzione,  in  riferimento  all'art.  1,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta. 
    L'art. 117 della legge regionale impugnata,  rubricato  «Organico
nelle residenze  terapeutico  riabilitative  per  il  trattamento  di
soggetti con Disturbi  del  Comportamento  alimentare»,  prevede  che
«Nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta  regionale
in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi  per
l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di  assistenza  per  i
Disturbi del Comportamento Alimentare e' prevista, tra le  altre,  la
figura professionale del biologo nutrizionista». 
    Anche tale norma risulta costituzionalmente  illegittima  poiche'
da  essa  si  ricava  che  la  dotazione  da  parte  delle  residenze
terapeutico  riabilitative  di  figure  professionali   di   «biologi
nutrizionisti» costituisce un requisito organizzativo  indispensabile
ai fini dell'ottenimento  dell'autorizzazione  e  dell'accreditamento
necessari per l'attivazione dei servizi sanitari. 
    In altre parole, la disposizione de qua, nel  richiedere  che  le
strutture si  dotino  della  figura  del  biologo  nutrizionista,  fa
riferimento  ad  una  professionalita'  non  prevista   dalla   legge
nazionale,  in  violazione  dell'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione. La norma impugnata si pone, quindi, in aperto contrasto
con la normativa nazionale che riserva  alla  competenza  legislativa
statale   l'individuazione   di   nuove   figure   professionali    e
l'istituzione di nuovi  albi  professionali,  cosi'  esorbitando  dai
limiti della legislazione concorrente  nella  materia  «professioni»,
come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del
2006. 
    Quello che la Regione Puglia sembra obliterare e' la  circostanza
che,  nella  materia  in   questione,   atteso   il   suo   carattere
necessariamente unitario,  la  potesta'  legislativa  regionale  deve
rispettare il principio in base  al  quale  e'  la  legge  statale  a
individuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e
titoli  abilitanti.   Sono,   invece,   riservati   alla   competenza
legislativa  regionale  la  regolamentazione  di  quei  profili   che
presentano uno specifico collegamento con la realta' locale. 
    A tale riguardo, si deve evidenziare che  l'ordinamento  italiano
non prevede come autonoma e specifica figura professionale quella del
biologo nutrizionista ma soltanto quella del biologo, ferme  restando
le  specifiche  conoscenze  e  competenze  acquisite  attraverso   la
formazione. 
    A meglio chiarire il quadro delle competenze proprie  delle  sole
figure professionali previste dalla disciplina nazionale soccorre  il
parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanita' nella  seduta  del
12 aprile 2011. Con tale parere, che ha quale  specifico  oggetto  la
materia  delle  competenze  nutrizionali,  l'Organo   consultivo   ha
definito le  competenze  del  medico  chirurgo,  del  biologo  e  del
dietista nei termini  che  seguono.  Anzitutto,  «il  medico-chirurgo
puo', ovviamente, prescrivere diete a  soggetti  sani  e  a  soggetti
malati, e'  corretto  ritenere  che  il  biologo  possa  elaborare  e
determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti
cui e' stata diagnosticata una patologia,  solo  previo  accertamento
delle condizioni fisiopatologiche effettuate  dal  medico  chirurgo».
Mentre «il biologo puo' autonomamente elaborare profili  nutrizionali
al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento
del proprio «benessere», quale orientamento nutrizionale  finalizzato
al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito puo' suggerire
o consigliare  integratori  alimentari,  stabilendone  o  indicandone
anche e  modalita'  di  assunzione».  Invece  «Il  dietista,  profilo
professionale dell'area tecnico-sanitaria,  individuato  dal  decreto
ministeriale 14 settembre 1994, n.  744,  ex  art.  6,  comma  3  del
decreto  legislativo  n.   502/1992,   «svolge   la   sua   attivita'
professionale  in  strutture  pubbliche  o  private,  in  regime   di
dipendenza  o   libero   professionale»   e,   in   particolare,   in
collaborazione con il medico ai fini della formulazione  delle  diete
su prescrizione medica. 
    E' chiaro, dunque, che sebbene il biologo possa elaborare profili
e orientamenti nutrizionali, le competenze legate  alla  diagnosi  di
patologie e la prescrizione di piani terapeutici sono  di  competenza
del medico-chirurgo. 
    Cio' posto, la  norma  regionale  censurata,  proprio  in  quanto
prevede   come   necessaria    ai    fini    dell'autorizzazione    e
dell'accreditamento della rete di assistenza una figura non  prevista
dalla legge dello Stato,  ovvero  quella  di  biologo  nutrizionista,
viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione e merita, pertanto,  di
essere dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    4. Illegittimita' costituzionale degli articoli 132 e  217  della
legge regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 117,
comma 3, della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 3,  del
decreto legislativo n. 30 del 2006, quale norma interposta. 
    L'art.   132   della   legge   regionale   impugnata,   rubricato
«Trattamento dei disturbi  dello  spettro  autistico  previste  dagli
articoli 4,  5  e  6  del  r.r.  9/2016»,  disciplina  l'avvio  delle
attivita' dei centri specializzati per il  trattamento  dei  disturbi
dello spettro autistico e prevede,  «in  attesa  di  programmare  una
adeguata  formazione  per  alcune  professionalita'   ora   carenti»,
l'intercambiabilita', per un periodo transitorio di massimo 24  mesi,
dei professionisti sanitari  della  riabilitazione  in  relazione  ai
bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per  esigenze  di
turnazione. 
    L'art. 217 della stessa legge regionale impugnata fa  riferimento
al medesimo meccanismo  di  intercambiabilita'.  Nello  specifico  la
norma prevede che per consentire l'avvio  e  il  potenziamento  delle
attivita' delle comunita' riabilitative  assistenziali  psichiatriche
(CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ed elevata  complessita',
nelle more della programmazione di un'adeguata formazione per  alcune
professionalita' ora carenti, e' disposta  l'intercambiabilita',  per
un  periodo  transitorio  di  massimo  24  mesi,  dei  professionisti
sanitari della  riabilitazione  (terapista  occupazionale,  educatore
professionale,  educatore  professionale  sanitario,  tecnico   della
riabilitazione    psichiatrica,    tecnico    della    riabilitazione
neuropsichiatrica). 
    Cio' detto, anche gli articoli 132 e 217  della  legge  regionale
impugnata risultano costituzionalmente illegittimi. Le norme previste
in tali articoli, infatti, si pongono in contrasto con  la  normativa
nazionale  che  riserva  alla  potesta'  legislativa   nazionale   di
individuare le diverse figure professionali, con i relativi profili e
titoli abilitanti. 
    Merita, in  particolare,  di  essere  censurato  il  concetto  di
«intercambiabilita'»  posto  alla  base  delle  norme  impugnate.  In
proposito, si deve considerare  che,  nell'ambito  delle  professioni
sanitarie, ciascuna figura ha, in base al proprio specifico profilo e
percorso formativo competenze e responsabilita' riservate e distinte.
Da  cio',  peraltro,  deriva   l'appartenenza   a   distinti   ordini
professionali. 
    Prevedere,   pertanto,    l'intercambiabilita'    delle    figure
professionali  della  riabilitazione  determina  una  violazione  dei
principi  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico  in  materia   di
professioni. 
    Al riguardo, la Corte costituzionale, con un  orientamento  ormai
consolidato,  ha  chiarito  che,  nella  materia  «professioni»,   la
potesta'  legislativa  regionale  concorrente  deve   rispettare   il
principio secondo cui l'individuazione  delle  figure  professionali,
con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il  suo
carattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella
competenza  delle  regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che
presentino uno specifico collegamento con la  realta'  regionale  (ex
plurimis, Corte costituzionale, sentenza  n.  178  del  2014;  conf.,
Corte costituzionale, sentenza n. 108 del 2012). 
    Pertanto, gli articoli 132 e 217 della legge regionale  impugnata
risultano violare l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, stante
il contrasto con le interposte disposizioni statali. 
  5.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   219   della   legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art. 122, comma
1, della Costituzione, in riferimento all'art. 2, comma 1, lett.  b),
della legge  n.  165/2007,  quale  norma  interposta,  nonche'  degli
articoli 3 e 51, comma 1, della Costituzione. 
    Con l'art. 219  della  legge  impugnata,  la  Regione  Puglia  ha
dettato disposizioni in materia di  ineleggibilita'  alla  carica  di
Presidente  della  Giunta  Regionale  e  di  Consigliere   regionale,
recependo solo in apparenza l'art. 2,  comma  1,  lettera  b),  della
legge 2 luglio 2004, n. 165. 
    Come   noto,   disciplina   dei   casi   di   ineleggibilita'   e
incompatibilita' del Presidente e degli  altri  membri  della  Giunta
regionale, cosi' come, piu' in  generale  -  del  sistema  elettorale
regionale, e' materia di  legislazione  concorrente,  riservata  alla
potesta' normativa delle Regioni nei limiti dei principi fondamentali
fissati con legge dello Stato. 
    Per quanto d'interesse, in attuazione dell'art. 122, primo comma,
della Costituzione, l'art. 2, comma 1, lett. b), della legge  n.  165
del  2004  prevede  l'inefficacia  delle  cause  di   ineleggibilita'
«qualora gli interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che
determinano l'ineleggibilita', non oltre il  giorno  fissato  per  la
presentazione delle candidature o altro termine anteriore  altrimenti
stabilito». 
    Va, preliminarmente, osservato che la Regione Puglia si e' dotata
di una propria regolamentazione elettorale con l'adozione della legge
regionale 9 febbraio 2005, n. 2, successiva  alla  legge  statale  n.
165/2004, ed ha previsto all'art. 6, comma 2, in  tema  di  cause  di
ineleggibilita', che «Le cause di ineleggibilita' di cui al  comma  1
non hanno  effetto  se  gli  interessati  cessano  dalla  carica  per
dimissioni non oltre il giorno fissato  per  la  presentazione  delle
candidature». 
    La disposizione qui impugnata, che  interviene  sulla  disciplina
precedente, innovandola, prevede ora che le cause di  ineleggibilita'
previste all'art. 6, comma 1, della legge  regionale  n.  2/2005  non
hanno effetto «se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni
non  oltre  centottanta   giorni   precedenti   il   compimento   del
quinquennio, che decorre dalla  data  delle  elezioni.  Nei  casi  di
scioglimento anticipato del Consiglio  regionale,  se  avviene  prima
dell'ultimo semestre del  quinquennio,  le  dimissioni  devono  avere
luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento». 
    Cosi' facendo, la Regioni  Puglia  sembra  non  considerare  che,
nell'esercizio della propria potesta' legislativa, che certamente  le
consente di individuare casi specifici di ineleggibilita',  non  puo'
tuttavia porsi in contrasto con il principio appena evocato. 
    Invece, nella  sostanza,  la  norma  regionale  impugnata  limita
l'ineleggibilita'  conseguente  alla  cessazione  dalla  carica   per
dimissioni ad un  termine  molto  anticipato  rispetto  a  quello  di
presentazione delle candidature (pari a  trenta  giorni  prima  della
votazione). Un siffatto termine  ben  potrebbe  determinare  ricadute
eccessivamente  penalizzanti  sul  completamento  del  mandato  degli
organi di governo comunale. 
    La novella legislativa non risulta in linea con il  principio  di
ragionevolezza  ex  art.  3  della  Costituzione  e  costituisce  una
limitazione irragionevole e sproporzionata del  diritto  fondamentale
di cui all'art. 51 della Costituzione, in quanto  da'  luogo  ad  una
situazione  di  disparita',  non   presente   nel   testo   normativo
previgente, che non e' sorretta da esigenze specifiche riferibili  al
contesto regionale pugliese. 
    Con maggior impegno esplicativo,  la  scelta  tra  la  carica  di
sindaco e la  candidatura  alle  elezioni  regionali,  da  compiersi,
stando alla  disposizione  impugnata,  ben  centottanta giorni  prima
della scadenza fisiologica del mandato,  imporrebbe  al  sindaco  che
abbia interesse a candidarsi alle elezioni di rinunciare  al  proprio
ufficio, senza neppure avere la certezza della  effettiva  inclusione
del  proprio  nominativo   nella   lista   provinciale   che   verra'
successivamente presentata. 
    Una  simile  disciplina  introduce  un'intollerabile  limitazione
dell'esercizio del diritto di elettorato passivo di cui  all'art.  51
della Costituzione, con non secondarie ripercussioni sulla cessazione
anticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia  al
mandato da parte del sindaco. 
    Da cio' discende che la normativa regionale censurata  non  opera
un equo e  ragionevole  bilanciamento  tra  i  diversi  interessi  di
primari o rilievo costituzionale  che  il  legislatore  regionale  e'
chiamato a soppesare. Da un lato, le esigenze specifiche sottese alle
cause di ineleggibilita', poste  a  salvaguardia  della  probita'  e,
soprattutto,  dell'imparzialita'  di   quanti   esercitino   funzioni
pubbliche; dall'altro, l'interesse degli organi di governo degli enti
locali  ad  arrivare  alla  naturale  scadenza  del  mandato,   cosi'
assicurando la continuita' amministrativa degli  uffici;  infine,  il
connesso interesse delle comunita' locali ad avere un governo stabile
e conforme agli esiti dell'ultima consultazione elettorale per  tutta
la durata della consiliatura. 
    Alla luce delle argomentazioni esposte e' giustificato concludere
che la disposizione contenuta nell'art.  219  della  legge  regionale
impugnata si ponga in contrasto con i principi stabiliti dalla  legge
dello Stato in  materia  di  cause  di  ineleggibilita'  e  determina
altresi' un'irragionevole limitazione  del  fondamentale  diritto  di
elettorato passivo, in contrasto gli articoli 3 e 51, comma 1,  della
Costituzione. 
  6.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   240   della   legge
regionale della Puglia n. 42/2024 per violazione dell'art.  97  della
Costituzione e, sotto diversi profili, degli articoli 117,  comma  2,
lett. l), e 117, comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 240 della legge regionale impugnata  prevede  al  comma  1
l'istituzione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di  Campi
Salentina  «di   proprieta'   e   gestione   interamente   pubblica»,
incardinata  nell'organizzazione  funzionale  dell'Azienda  sanitaria
locale di Lecce. 
    La  disposizione  impugnata  modifica  l'art.  26   della   legge
regionale Puglia del  29  novembre  2024,  n.  39,  che  autorizzava,
l'inserimento nell'organizzazione funzionale  dell'Azienda  sanitaria
locale (ASL) di Foggia delle residenze sanitarie assistenziali  (RSA)
di San Nicandro Garganico  e  Troia,  con  contestuale  transito  del
relativo personale nell'organico della ASL di riferimento.  Tuttavia,
la disposizione impugnata ha un contenuto sostanzialmente  analogo  a
quello dell'art. 26 nell'originaria formulazione, rispetto  al  quale
la Presidenza del Consiglio ha gia'  proposto  ricorso  ex  art.  127
della Costituzione. 
    Pertanto, anche  rispetto  all'istituzione  della  RSA  di  Campi
Salentina,  si  configurano  i  medesimi  profili  di  illegittimita'
costituzionale gia' segnalati, che si rappresentano come segue. 
    L'intervento normativo che qui si censura disciplina «il subentro
nella gestione pubblica diretta della ASL competente»; dunque, da una
gestione privata convenzionata ad una gestione interamente pubblica. 
    Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione impugnata ha
aggiunto la RSA di Campi Salentina  e  ha  modificato  i  termini  di
subentro e rimodulazione dei posti letto. 
    Precedentemente all'entrata in vigore della  legge  regionale  n.
39/2024, le  RSA  coinvolte  erano  gestite  dalla  societa'  privata
«Sviluppo e Gestione di Attivita'  sanitarie  S.r.l.»  (Sgas)  a  cui
facevano capo i rapporti di lavoro  del  personale  che  opera  nelle
strutture sanitaria. Prevedendo il passaggio di detto  personale  dal
datore di lavoro privato a quello pubblico («Il personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  transita
nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1,  comma  268,
lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234»),  la  disposizione
della legge regionale che qui si impugna impone  una  non  consentita
deroga alle ordinarie procedure concorsuali, violando,  in  tal  modo
l'art. 97 della Costituzione dal momento che  oblitera  il  principio
costituzionale del pubblico concorso. 
    Tra l'altro, l'invocata  applicazione  dell'art.  1,  comma  268,
lettera c), della legge 234 del 2021 appare inconferente. Infatti, la
disposizione  statale  a  cui,  asseritamente,  la  legge   regionale
vorrebbe modellare la procedura  di  passaggio  del  personale  dalla
struttura privata  a  quella  pubblica  riguarda  solo  le  procedure
selettive per il reclutamento di personale da parte  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, non l'internalizzazione  diretta  senza
concorso pubblico. 
    Le procedure di reclutamento del personale sanitario  trovano  la
loro regolamentazione nel decreto del Presidente della Repubblica  10
dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina  concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitaria nazionale) e nel
decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  marzo  2001,  n.  220
(Regolamento recante disciplina non  concorsuale  del  personale  non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).  Detti  provvedimenti
normativi,  emanati  in  attuazione  degli  artt.   15   e   18   del
decreto-legislativo  n.  502  del  1992,  prevedono   una   specifica
disciplina di accesso mediante concorso per titoli ed esami. 
    La Corte dei conti ha stabilito che il  passaggio  di  dipendenti
puo' trovare applicazione soltanto ai processi di  esternalizzazione,
dunque nel passaggio dal privato al pubblico, non  a  quelli  inversi
(Corte dei conti, Sezioni Riunite, parere 3 febbraio 2012, n. 4). 
    Tra l'altro, il rinvio  all'art.  1,  comma  268,  lett.  e),  e'
improprio in quanto la norma impugnata, parrebbe riferirsi,  in  modo
generico al «personale in servizio» senza attuare alcuna  distinzione
tra i diversi  profili  professionali.  Al  contrario,  la  normativa
statale prevede  procedure  di  reclutamento  differenziate  (i  gia'
menzionati decreto del Presidente della Repubblica n.  483  del  1997
per il personale dirigenziale del Servizio  sanitario  nazionale,  il
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  220  del  2001  per  il
personale del comparto ed il decreto del Presidente della  Repubblica
n. 484 del 1997 concernente l'accesso al secondo livello dirigenziale
del personale del Servizio sanitario nazionale). 
    La disposizione impugnata non viola soltanto  l'art.  97,  quarto
comma, della Costituzione. Sotto un diverso aspetto, la  disposizione
censurata si pone in contrasto con l'art 117, secondo comma,  lettera
l), della Costituzione che riserva alla  competenza  esclusiva  dello
Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di  diritto  privato
regolabili dal codice civile, come quelli cui afferiscono i contratti
collettivi di lavoro. 
    Ma vi e' di piu'. L'art. 240 della legge  impugnata  viola  anche
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che la Carta
costituzionale riserva allo  Stato  la  determinazione  dei  principi
fondamentali in materia  di  «tutela  della  salute».  La  deroga  al
principio dell'assunzione mediante  concorso  pubblico  puo'  essere,
infatti, giustificata  in  alcuni  casi  specifici,  ma  deve  essere
rigorosamente delimitata e giustificata da esigenze straordinarie  di
interesse pubblico. Codesta Corte ha  affrontato  piu'  volte  questo
tema, sottolineando che tali deroghe devono essere funzionali al buon
andamento dell'amministrazione e devono garantire  che  il  personale
assunto abbia la professionalita' necessaria per svolgere l'incarico,
nonche'  giustificate  da  peculiari  e  straordinarie  esigenze   di
interesse pubblico. Inoltre, la Corte ha ribadito che  devono  essere
previsti  adeguati  accorgimenti  per  assicurare  che  il  personale
assunto abbia la professionalita' necessaria per svolgere l'incarico. 
    In questo contesto, la tutela del diritto  alla  salute  potrebbe
essere una delle ragioni che giustificano una deroga al principio del
concorso pubblico,  soprattutto  in  situazioni  di  emergenza  o  in
presenza  di  esigenze  straordinarie  che   richiedono   un   rapido
reclutamento di personale sanitario qualificato. 
    Tuttavia, nel caso di specie la  legge  regionale  impugnata  non
evidenzia alcuna situazione  straordinaria  o  emergenziale  tale  da
giustificare tali deroghe che, proprio  in  quanto  eccezione  ad  un
principio  di  valore  costituzionale,  devono  essere   attentamente
valutate e giustificate  soltanto  se  attuate  per  garantire  altri
principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. 
    A cio' si aggiunga che la Regione Puglia e' sottoposta  al  Piano
di rientro dal disavanzo sanitario fin dal 2010. Cio'  significa  che
gli interventi in materia sanitaria  devono  essere  sottoposti  alla
valutazione dei Ministeri  affiancanti  come  riportato  nell'Accordo
sottoscritto  tra  la  Regione  e  i   Ministeri   della   salute   e
dell'economia  e  delle  finanze  in  data  29  novembre  2010.  Cio'
nonostante, nessuna comunicazione e'  stata  trasmessa  ai  Ministeri
competenti prima dell'adozione della  disposizione  impugnata,  cosi'
che la modifica della programmazione sanitaria che,  la  disposizione
impugnata determina in ragione del previsto passaggio  alla  gestione
interamente pubblica delle RSA, non e' stata  oggetto  di  preventiva
valutazione (necessaria per le regioni che sono in piano  di  rientro
come la Puglia) da parte dei Ministeri affiancanti. 
    Ne' tale intervento e' stato previsto dalla stessa Regione Puglia
in sede di predisposizione del programma  operativo  di  prosecuzione
del piano di rientro 2024-2026, il quale e' specificamente  volto  ad
individuare   gli   interventi   necessari   per   il   perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge  n.  311  del
2004. 
    La disposizione impugnata, pertanto, ha delle ricadute in termini
di coordinamento della finanza pubblica tale da far ritenere  violato
l'art. 117, terzo comma, della  Costituzione.  Non  si  puo'  infatti
obliterare la circostanza che il passaggio  al  regime  pubblicistico
del personale determina un rilevante impatto economico  sul  bilancio
sanitario regionale. Di tale  impatto,  tra  l'altro,  non  e'  stata
dimostrata la coerenza con i vincoli di spesa e con le previsioni del
Programma  operativo  di  prosecuzione  del  piano  di  rientro   dal
disavanzo sanitario. 
    Pertanto,  sotto  tale  profilo,  l'intervento  del   legislatore
regionale non e' conforme al principio di coordinamento della finanza
pubblica e al divieto di incrementare la spesa sanitaria  per  motivi
non inerenti alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA). 
    E' noto che per le Regioni assoggettate ai vincoli dei  piani  di
rientro  dal  disavanzo  sanitario   sussiste   l'impossibilita'   di
incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia
dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, dunque, per  spese  non
obbligatorie. Come piu' volte chiarito da  Cod.  Corte,  il  suddetto
principio si applica anche per i piani di  prosecuzione  del  rientro
dal disavanzo sanitario o per le misure di monitoraggio  equiparabili
(cfr. Corte della Costituzione,  sentenza  n.  104  del  2013;  Corte
costituzionale, sentenza n 36/2021). 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare  costituzionalmente   illegittimi   e,   conseguentemente,
annullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, gli articoli
98, 117, 132, 160, 217, 219, e 240 della legge della  Regione  Puglia
n. 42 del 2024. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 28 febbraio 2025 - prot. n. 3707. 
      Roma, 28 febbraio 2025 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Basilica