Reg. Ric. n. 15 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 09/04/2025 n. 15
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Toscana
Oggetto:
Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 61 del 2024 – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86 del 2016 – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprietà, inibendo ai proprietari la possibilità di disporre del proprio immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Previsione transitoria che determina un’irragionevole discriminazione, imponendo a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’applicabilità delle limitazioni contenute nell’art. 41, comma 4, della legge regionale n. 61 del 2024, alla gestione di tali strutture nell’ambito del medesimo edificio – Disposizione che lede la libertà di iniziativa economica, dato che, fissando dei limiti di applicabilità alla previgente disciplina, preclude alla ricettività svolta in forma imprenditoriale la possibilità di trovare l’assetto organizzativo e dimensionale più adatto alla produzione di ricchezza.
Norme impugnate:
legge della Regione Toscana del 17/01/2025 Num. 7 Art. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 41 Co.
Costituzione Art. 42 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
codice civile Art. 832 Co.
Udienza Pubblica del 18/11/2025 rel. PITRUZZELLA
Testo dell'ricorso
N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 marzo 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla legge regionale n. 61 del 2024 - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che, fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare ad esercitare tale attivita' nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86 del 2016. - Legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024), art. 2. (GU n. 15 del 09-04-2025) Ricorso ex art. 127 della Costituzione Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587), fax 06/96514000 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore (cod. fisc. 01386030488), nella sua sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it - resistente per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 7 marzo 2025, dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 del 22 gennaio 2025, recante «Disposizioni correttiva in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla legge regionale n. 61/2024 (1) ». Si riporta di seguito la disposizione della legge regionale impugnata che cosi' dispone: Art. 2 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'art. 144 della legge regionale n. 61/2024). - «1. All'inizio del comma 2 dell'art. 144 della legge regionale n. 61/2024 sono inserite le seguenti parole: "Fino alla data del 31 dicembre 2025"». L'art. 2 della legge regionale impugnata modifica l'art. 144, comma 2 della legge regionale Toscana n. 61/2024 che ha dettato in materia turistico ricettiva il regime transitorio per coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed&breakfast nell'ambito del medesimo edificio. La citata disposizione che, ad avviso del Governo presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale, deve essere impugnata per i seguenti: Motivi Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lett. l), Costituzione, in relazione all'art. 832 del codice civile. L'art. 2 della legge regionale impugnata modifica l'art. 144, secondo comma della legge regionale n. 61/2024 recante «Testo unico del turismo» laddove ha stabilito che «Coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attivita' nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86/2016». Con la novella introdotta dalla legge regionale impugnata la disposizione viene integrata con l'indicazione di un termine di vigenza del regime transitorio «fino alla data del 31 dicembre 2025». La disposizione va censurata in quanto alla luce della menzionata integrazione la possibilita' di esercitare in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed&breakfast nell'ambito del medesimo edificio - nel rispetto delle disposizioni della legge regionale Toscana n. 86/2016 (2) - viene limitata fino al 31 dicembre 2025, rendendo di conseguenza obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'adeguamento alla nuova disciplina recata dalla disciplina regionale Toscana n. 61 del 2024 (3) . La disposizione impugnata risulta dunque gravemente lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui agli articoli 42, comma 2 e 117, comma 2, lett. l), Costituzione, posto che la proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge «che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale [...]». La scelta, radicale e incomprensibile, di limitare l'applicabilita' della previgente disciplina di cui alla legge regionale n. 86 del 2016 sino al 31 dicembre 2025, introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprieta', inibendo ai proprietari la possibilita' di disporre del proprio immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici. Il contenuto del diritto di proprieta', tra cui la scelta di sfruttare economicamente le potenzialita' offerte da un bene rientra pacificamente nella materia dell'ordinamento civile, posto che l'art. 832 del codice civile stabilisce in termini generali che il proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico». L'art. 2 delinea inoltre un'irragionevole discriminazione e difetta di ragionevolezza atteso che la citata disposizione fissa la data del 31 dicembre 2025 per l'applicazione del regime previgente di cui alla legge regionale n. 86/2016 (che consentiva a coloro che svolgevano l'attivita' in forma imprenditoriale di b&b e degli affittacamere nell'ambito del medesimo edificio, di gestire al massimo due attivita'), imponendo dunque a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'applicabilita' delle limitazioni contenute nell'art. 41, comma 4 della legge regionale n. 61 del 2024 alla gestione di tali strutture nell'ambito del medesimo edificio, che «non puo' comunque superare il numero di camere e la capacita' ricettiva di una singola struttura»; disposizione che, come evidenziato nel ricorso ex art. 127 della Costituzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, risulta del tutto priva di ragionevolezza. Il succedersi di plurime e frammentarie modifiche legislative del medesimo testo normativo rende la legislazione di difficile intellegibilita' per i cittadini e gli operatori giuridici, determinando il denunciato deficit di ragionevolezza, anche alla luce delle ricadute concrete sugli operatori economici del settore turistico - ricettivo e, segnatamente, sul diritto di proprieta' per come sopra delineato. Infine, la disposizione censurata lede non solo il diritto dominicale ma si pone anche in aperto contrasto con la liberta' di iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione, posto che, nel fissare i limiti di applicabilita' alla previgente disciplina, preclude alla ricettivita' svolta in forma imprenditoriale la possibilita' di trovare l'assetto organizzativo e dimensionale ritenuto piu' confacente alla produzione di ricchezza. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'art. 2 della legge regionale impugnata, nella parte in cui modifica il termine di vigenza del regime transitorio di cui all'art. 144, comma 2 della legge regionale n. 61 del 2024, presenta evidenti profili di illegittimita' costituzionale per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, in relazione all'art. 832 del codice civile, perche', oltre ad essere gravemente lesive della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto del proprietario di disporre del proprio immobile, oltre che alla liberta' di iniziativa economica. Per quanto evidenziato, la legge regionale, relativamente alla disposizione sopra indicata, deve essere impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. __________ (1) Legge 31 dicembre 2024, n. 61 impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al n. REG. RIC n. 14/2025. (2) Legge regionale in forza della quale veniva stabilito: - nell'art. 55, comma 3 che: «L'attivita' di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non puo' gestire piu' di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio»; - nell'art. 56, comma 3 che «L'attivita' di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non puo' gestire piu' di due esercizi di bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio» (3) Ove e' previsto, all'art. 44, comma 4 che «L'attivita' di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in piu' strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non puo' comunque superare il numero di camere e la capacita' ricettiva di una singola struttura». P.Q.M. Per tutte le esposte ragioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso conclude affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 del 22 gennaio 2025, recante «Disposizioni correttiva in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla legge regionale n. 61/2024» per le ragioni esposte nei motivi. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025 di impugnativa della legge regionale, con allegata relazione; 2. legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 in data 22 gennaio 2025, recante «Disposizioni correttiva in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla legge regionale n. 61/2024». Roma, 20 marzo 2025 Vice avvocato generale dello Stato: Mangia L'Avvocato dello Stato: Santini