Reg. Ric. n. 15 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 09/04/2025 n. 15

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Toscana



Oggetto:

Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 61 del 2024 – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86 del 2016 – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprietà, inibendo ai proprietari la possibilità di disporre del proprio immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Previsione transitoria che determina un’irragionevole discriminazione, imponendo a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’applicabilità delle limitazioni contenute nell’art. 41, comma 4, della legge regionale n. 61 del 2024, alla gestione di tali strutture nell’ambito del medesimo edificio – Disposizione che lede la libertà di iniziativa economica, dato che, fissando dei limiti di applicabilità alla previgente disciplina, preclude alla ricettività svolta in forma imprenditoriale la possibilità di trovare l’assetto organizzativo e dimensionale più adatto alla produzione di ricchezza.


Norme impugnate:

legge della Regione Toscana  del 17/01/2025  Num. 7  Art. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 41   Co.  

Costituzione  Art. 42   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

codice civile  Art. 832   Co.  



Udienza Pubblica del 18/11/2025 rel. PITRUZZELLA


Testo dell'ricorso

                        N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20  marzo  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Turismo - Impresa e imprenditore -  Norme  della  Regione  Toscana  -
  Modifiche alla legge  regionale  n.  61  del  2024  -  Disposizioni
  transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con
  le caratteristiche della civile abitazione - Previsione  che,  fino
  alla data del 31 dicembre 2025,  coloro  che  gestiscono  in  forma
  imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast
  nell'ambito del medesimo edificio alla data di  entrata  in  vigore
  della legge n. 61 del 2024 possono continuare  ad  esercitare  tale
  attivita'  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dalle   previgenti
  disposizioni della legge regionale n. 86 del 2016. 
- Legge della Regione Toscana 17 gennaio  2025,  n.  7  (Disposizioni
  correttive in materia di rifugi escursionistici e di  affittacamere
  e bed and breakfast. Modifiche alla l.r.  61/2024), art. 2. 


(GU n. 15 del 09-04-2025)

 
               Ricorso ex art. 127 della Costituzione 
 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso
per mandato ex  lege  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  (c.f.
80224030587),         fax         06/96514000          -          pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici  ha  domicilio
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente 
    Contro Regione Toscana, in persona del  Presidente  della  Giunta
regionale pro tempore (cod. fisc. 01386030488),  nella  sua  sede  in
Firenze, Palazzo Strozzi  Sacrati  -  piazza  Duomo  n.  10  -  50122
Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it - resistente 
    per la declaratoria della  illegittimita'  costituzionale  giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del
giorno 7 marzo 2025, dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17
gennaio 2025, n. 7 pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7
del 22 gennaio 2025, recante «Disposizioni correttiva in  materia  di
rifugi escursionistici  e  di  affittacamere  e  bed  and  breakfast.
Modifiche alla legge regionale n. 61/2024 (1) ». 
    Si riporta di  seguito  la  disposizione  della  legge  regionale
impugnata che cosi' dispone: 
      Art.  2  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di  strutture
ricettive  extra-alberghiere  con  le  caratteristiche  della  civile
abitazione. Modifiche all'art. 144 della legge regionale n. 61/2024).
- «1. All'inizio del comma 2 dell'art. 144 della legge  regionale  n.
61/2024 sono inserite le seguenti parole:  "Fino  alla  data  del  31
dicembre 2025"». 
    L'art. 2 della legge regionale  impugnata  modifica  l'art.  144,
comma 2 della legge regionale Toscana n. 61/2024 che  ha  dettato  in
materia turistico ricettiva il  regime  transitorio  per  coloro  che
gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o
bed&breakfast nell'ambito del medesimo edificio. 
    La citata  disposizione  che,  ad  avviso  del  Governo  presenta
diversi  profili  di  illegittimita'  costituzionale,   deve   essere
impugnata per i seguenti: 
 
                               Motivi 
 
    Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  legge  della
Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 per violazione  degli  articoli
3, 41, 42,  117,  comma  2,  lett.  l),  Costituzione,  in  relazione
all'art. 832 del codice civile. 
    L'art. 2 della legge regionale  impugnata  modifica  l'art.  144,
secondo comma della legge regionale n. 61/2024 recante  «Testo  unico
del turismo» laddove ha stabilito che «Coloro che gestiscono in forma
imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed  and  breakfast
nell'ambito del medesimo edificio alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge possono continuare ad esercitare tale  attivita'
nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti  disposizioni  della
legge regionale n. 86/2016». 
    Con la novella introdotta  dalla  legge  regionale  impugnata  la
disposizione viene integrata  con  l'indicazione  di  un  termine  di
vigenza del regime transitorio «fino alla data del 31 dicembre 2025». 
    La disposizione va censurata in quanto alla luce della menzionata
integrazione la possibilita' di esercitare in  forma  imprenditoriale
due esercizi  di  affittacamere  e/o  bed&breakfast  nell'ambito  del
medesimo edificio -  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  legge
regionale Toscana n. 86/2016 
    (2)  - viene limitata fino  al  31  dicembre  2025,  rendendo  di
conseguenza  obbligatorio,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   2026,
l'adeguamento alla nuova disciplina recata dalla disciplina regionale
Toscana n. 61 del 2024 (3) . 
    La disposizione impugnata risulta dunque gravemente lesiva  della
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento
civile, di cui agli articoli 42, comma 2 e 117, comma  2,  lett.  l),
Costituzione, posto che  la  proprieta'  privata  e'  riconosciuta  e
garantita dalla legge «che  ne  determina  i  modi  di  acquisto,  di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne  la  funzione  sociale
[...]».  La  scelta,  radicale   e   incomprensibile,   di   limitare
l'applicabilita'  della  previgente  disciplina  di  cui  alla  legge
regionale n.  86  del  2016  sino  al  31  dicembre  2025,  introduce
limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di  proprieta',
inibendo ai proprietari  la  possibilita'  di  disporre  del  proprio
immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici. 
    Il contenuto del diritto di proprieta',  tra  cui  la  scelta  di
sfruttare economicamente le potenzialita' offerte da un bene  rientra
pacificamente nella materia dell'ordinamento civile, posto che l'art.
832  del  codice  civile  stabilisce  in  termini  generali  che   il
proprietario «ha diritto di godere e  disporre  delle  cose  in  modo
pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli  obblighi
stabiliti dall'ordinamento giuridico». 
    L'art.  2  delinea  inoltre  un'irragionevole  discriminazione  e
difetta di ragionevolezza atteso che la citata disposizione fissa  la
data del 31 dicembre 2025 per l'applicazione del regime previgente di
cui alla legge regionale n. 86/2016  (che  consentiva  a  coloro  che
svolgevano l'attivita'  in  forma  imprenditoriale  di  b&b  e  degli
affittacamere  nell'ambito  del  medesimo  edificio,  di  gestire  al
massimo due attivita'), imponendo dunque a decorrere dal  1°  gennaio
2026 l'applicabilita' delle limitazioni contenute nell'art. 41, comma
4 della legge  regionale  n.  61  del  2024  alla  gestione  di  tali
strutture nell'ambito del medesimo edificio, che «non  puo'  comunque
superare il numero di camere e la capacita' ricettiva di una  singola
struttura»; disposizione che, come evidenziato nel  ricorso  ex  art.
127 della Costituzione proposto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, risulta del tutto priva di ragionevolezza. 
    Il succedersi di plurime e frammentarie modifiche legislative del
medesimo  testo  normativo  rende  la   legislazione   di   difficile
intellegibilita'  per  i  cittadini  e   gli   operatori   giuridici,
determinando il denunciato deficit di ragionevolezza, anche alla luce
delle  ricadute  concrete  sugli  operatori  economici  del   settore
turistico - ricettivo e, segnatamente, sul diritto di proprieta'  per
come sopra delineato. 
    Infine, la  disposizione  censurata  lede  non  solo  il  diritto
dominicale ma si pone anche in aperto contrasto con  la  liberta'  di
iniziativa economica, di cui all'art. 41  della  Costituzione,  posto
che,  nel  fissare  i  limiti  di  applicabilita'   alla   previgente
disciplina,   preclude   alla   ricettivita'    svolta    in    forma
imprenditoriale la possibilita' di trovare l'assetto organizzativo  e
dimensionale ritenuto piu' confacente alla produzione di ricchezza. 
    Per  tutte  le  ragioni  sopra  esposte,  l'art.  2  della  legge
regionale impugnata, nella  parte  in  cui  modifica  il  termine  di
vigenza del regime transitorio di cui all'art.  144,  comma  2  della
legge  regionale  n.  61  del  2024,  presenta  evidenti  profili  di
illegittimita' costituzionale per violazione degli  articoli  3,  41,
42, 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, in relazione all'art.
832 del codice civile, perche', oltre  ad  essere  gravemente  lesive
della  competenza  esclusiva  in  materia  di   ordinamento   civile,
introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al  diritto  del
proprietario  di  disporre  del  proprio  immobile,  oltre  che  alla
liberta' di iniziativa economica. 
    Per quanto evidenziato, la legge  regionale,  relativamente  alla
disposizione sopra indicata, deve essere impugnata ai sensi dell'art.
127 della Costituzione.  
 
__________ 

(1) Legge 31 dicembre  2024,  n.  61  impugnata  dal  Presidente  del
    Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al  n.  REG.  RIC  n.
    14/2025. 

(2) Legge  regionale  in  forza  della  quale  veniva  stabilito:   -
    nell'art. 55, comma 3 che: «L'attivita' di  affittacamere  svolta
    in forma imprenditoriale comporta che  uno  stesso  soggetto  non
    puo' gestire piu' di due esercizi  di  affittacamere  nell'ambito
    del medesimo edificio»; - nell'art. 56, comma 3 che  «L'attivita'
    di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che
    uno stesso soggetto non puo' gestire piu' di due esercizi di  bed
    and breakfast nell'ambito del medesimo edificio» 

(3) Ove e'  previsto,  all'art.  44,  comma  4  che  «L'attivita'  di
    affittacamere, o di bed and breakfast,  o  di  residenza  d'epoca
    svolta da uno  stesso  soggetto,  o  da  societa'  controllate  o
    collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al
    medesimo, in piu' strutture ricettive  nell'ambito  del  medesimo
    edificio non puo' comunque superare il  numero  di  camere  e  la
    capacita' ricettiva di una singola struttura». 

 
                               P.Q.M. 
 
    Per tutte le esposte ragioni, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra rappresentato e  difeso  conclude  affinche'  la
Corte costituzionale voglia accogliere  il  presente  ricorso  e  per
l'effetto  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2
della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n.  7,  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 del 22 gennaio 2025,  recante
«Disposizioni correttiva in materia di rifugi  escursionistici  e  di
affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla legge regionale  n.
61/2024» per le ragioni esposte nei motivi. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del
7 marzo 2025 di  impugnativa  della  legge  regionale,  con  allegata
relazione; 
        2. legge  della  Regione  Toscana  17  gennaio  2025,  n.  7,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 in data 22 gennaio
2025,  recante  «Disposizioni  correttiva  in   materia   di   rifugi
escursionistici e di affittacamere e  bed  and  breakfast.  Modifiche
alla legge regionale n. 61/2024». 
          Roma, 20 marzo 2025 
 
             Vice avvocato generale dello Stato: Mangia  
 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Santini