Reg. Ric. n. 16 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 16/04/2025 n. 16

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Sanità pubblica – Livelli essenziali di assistenza (LEA) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria – Autorizzazione delle Aziende sanitarie locali (ASL) a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito – Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025 – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Eccedenza dalle competenze statutarie.

Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Sardegna  del 31/01/2025  Num. 2  Art. 1  Co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/05/2023  Num. 5  Art. 1  Co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  del 20/08/2024  Num. 12  Art. 1  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 4 aprile 2024  Art. 21   Co.

legge  Art.    Co.  

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto-legge  Art.  Co.  

legge  Art.    Co.  



Udienza Pubblica del 22/10/2025 rel. SANDULLI M. A.


Testo dell'ricorso

                        N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 02 aprile 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2  aprile  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  -  Norme
  della Regione autonoma Sardegna - Modifiche alla legge regionale n.
  5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Autorizzazione delle
  Aziende sanitarie locali (ASL) a fornire a tutti i medici impegnati
  nei  progetti  aziendali  di  assistenza  primaria  e   continuita'
  assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del  decreto-legge  n.
  269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile  anche  ai
  medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti  aziendali  di
  assistenza  primaria  e  continuita'   assistenziale,   anche   con
  contratti  libero  professionali,  laddove  non  sia  garantita  la
  completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime
  funzioni, per le sole attivita' e limitatamente ai  pazienti  degli
  ambiti  territoriali  riferibili   ai   predetti   progetti,   sino
  all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione  delle  sedi
  di assistenza primaria e continuita' assistenziale e comunque entro
  e non oltre il 30 giugno 2025. 
- Legge della Regione Sardegna  31  gennaio  2025,  n.  2  (Modifiche
  all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023  in  materia  di
  assistenza primaria), art. 1, comma 1. 


(GU n. 16 del 16-04-2025)

     Ricorso ex art. 127 Cost. per la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex  lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello  Stato  (codice
fiscale n. 80224030587) presso i cui  uffici  domicilia  ex  lege  in
Roma,      via      dei       Portoghesi       n.       12,       pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  -  nei  confronti  della  Regione
Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale  della  legge  n.  2  della  Regione
Sardegna del 31 gennaio  2025  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
Regionale n. 7 del 3 febbraio 2025  recante:  «Modifiche  all'art.  1
della legge  regionale  n.  5  del  2023  in  materia  di  assistenza
primaria». 
    Legge n. 2 della Regione Sardegna del 31 gennaio 2025  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 7 del 3 febbraio 2025  recante:
«Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in  materia
di  assistenza   primaria»   presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale; come da delibera del Consiglio dei ministri  in  data
28 marzo 2025 viene pertanto proposto il presente ricorso ex art. 127
Cost. per i seguenti motivi. 
 
                               Motivi 
 
    L'art. 1, comma 1 della legge della Regione  Sardegna  n.  2  del
2025  presenta  profili  di  illegittimita'  costituzionale   laddove
modifica il comma 2-ter, secondo periodo,  dell'art.  1  della  legge
regionale 5 maggio 2023,  n.  5  (recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di assistenza primaria»), introdotto dall'art.  1,  comma  1,
della legge della Regione Sardegna n. 12 del  2024  -  sul  quale  e'
attualmente  pendente  un  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dinanzi a codesta Corte costituzionale (n. ricorso  39/2024,  udienza
21 maggio 2025). 
    In particolare, il citato art. 1, comma 2-ter,  secondo  periodo,
della legge regionale n. 5/23 prevede la possibilita'  di  richiamare
in servizio i medici in quiescenza che abbiano  aderito  ai  progetti
aziendali di assistenza primaria e continuita'  assistenziale,  senza
escludere i medici di medicina generale per i quali,  invece,  l'art.
21, comma 1, lettera j) dell'Accordo collettivo nazionale  (ACN)  dei
medici di medicina generale (MMG) preclude espressamente  il  rientro
in servizio se pensionati. 
    La norma in esame recata dalla legge 2/25 - sostituendo le parole
«sino al 31 dicembre 2024» con  le  seguenti  «sino  all'espletamento
delle nuove  procedure  di  assegnazione  delle  sedi  di  assistenza
primaria e continuita' assistenziale e comunque entro e non oltre  il
30  giugno  2025»,  proroga  gli  effetti  della  disposizione  senza
incidere sul  contenuto  della  fattispecie  e  presenta,  quindi,  i
medesimi profili di illegittimita' costituzionale contestati  avverso
l'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 12/2024. 
    Anche  la  norma  in  esame,  dunque,  eccede  dalle   competenze
statutarie della Regione Sardegna di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per  la
Sardegna) e, ponendosi in  contrasto  con  la  normativa  statale  di
riferimento, nonche' con l'art. 21, comma 1, lettera j), dell'Accordo
collettivo nazionale (ACN) dei medici di medicina generale (MMG)  del
4 aprile 2024, quali norme interposte, viola  la  competenza  statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile»  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera I)  della  Costituzione,  per  le  ragioni  di
seguito specificate. 
    Come sopra accennato, si  rappresenta  preliminarmente  che  gia'
sull'art. 1, comma 1 della legge della Regione  Sardegna  n.  12  del
2024,  laddove   introduce   il   comma   2-ter,   secondo   periodo,
aggiungendolo all'art. 1 della legge regionale 5 maggio 2023,  n.  5,
e'  attualmente  pendente  il   citato   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dinanzi a codesta Corte costituzionale. 
    Detta  norma  e'  stata  impugnata  in  quanto,  eccedendo  dalle
competenze statutarie della Regione Sardegna di cui agli articoli  3,
4 e 5 della legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3  (Statuto
speciale per la Sardegna) e, ponendosi in contrasto con la  normativa
statale di riferimento nonche' con l'art. 21, comma  1,  lettera  j),
dell'accordo  collettivo  nazionale  (ACN)  dei  medici  di  medicina
generale del 4 aprile  2024,  quali  norme  interposte,  si  pone  in
violazione  della  competenza  statale  esclusiva   in   materia   di
«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  I)
della  Costituzione,  per  le  ragioni  di   seguito   sinteticamente
riprodotte. 
    Nello specifico, l'art. 1,  comma  2-ter,  primo  periodo,  della
legge 5 del 2023, come introdotto dall'art. 1, comma 1,  della  legge
regionale n. 12/2024 prevede che le Aziende sanitarie locali  possano
fornire i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326, a tutti i medici impegnati nei  progetti  aziendali  di
assistenza primaria e continuita' assistenziale. 
    Il  secondo  periodo  del  medesimo  comma,   gia'   oggetto   di
impugnativa, in particolare, prevede la possibilita' di richiamare in
servizio i medici in  quiescenza  che  abbiano  aderito  ai  progetti
aziendali di assistenza primaria e continuita'  assistenziale,  senza
escludere i medici di medicina generale per i quali,  invece,  l'art.
21, comma 1, lettera J) dell'ACN  dei  medici  di  medicina  generale
preclude espressamente il rientro in servizio se pensionati. 
    La disposizione regionale, quindi,  realizza  un'ingerenza  nella
sfera di competenza esclusiva  statale  in  materia  di  «ordinamento
civile» e,  dunque,  una  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma
lettera I) della Costituzione. 
    L'art. 1 della legge ora in esame non introduce misure correttive
che  consentano  di  prospettare  la  cessazione  della  materia  del
contendere per ius superveniens, ma, anzi, proroga - sino alle  nuove
procedure di assegnazione delle sedi primarie e comunque entro e  non
oltre il  30  giugno  2025  -  l'autorizzazione  concessa  dalle  ASL
all'utilizzo del ricettario di cui all'art. 50 del  decreto-legge  n.
269 del 2003 a tutti i medici impegnati  nei  processi  aziendali  di
assistenza primaria e continuita' assistenziale, nonche' ai medici in
quiescenza  che  abbiano   aderito   anche   con   contratti   libero
professionali. 
    In  altri  termini,  la  modifica  introdotta   dal   legislatore
regionale con la legge attualmente in esame si limita a  intervenire,
prorogandolo,   sull'ambito   temporale   di    applicazione    della
fattispecie,   che   rimane,   tuttavia,   immutata   nel   contenuto
sostanziale. 
    A legislazione vigente, quindi, continua ad essere consentito  al
medico di medicina generale gia' in quiescenza di aderire al progetto
assistenziale attivato dalla ASL, di disporre del ricettario  di  cui
all'art. 50 citato e di riprendere, di fatto, funzioni analoghe - per
natura e per strumenti  impiegati-  a  quelle  che  aveva  prima  del
pensionamento, in tal modo ponendosi  in  contrasto  con  l'art.  21,
comma 1, lettera J) dell'ACN dei MMG che pone il divieto nei seguenti
termini: «Ai sensi del punto 6, comma 3, dell'art. 48 della legge  23
dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e' incompatibile con  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente Accordo il medico che: [ ...]. 
      j) fruisca di trattamento di  quiescenza  come  previsto  dalla
normativa vigente. Tale incompatibilita' non opera nei confronti  dei
medici che beneficiano delle sole prestazioni delle 'quote A e B» del
fondo di previdenza generale dell'ENPAM o che fruiscano dell'Anticipo
della prestazione previdenziale (APP),  di  cui  all'Allegato  5  del
presente Accordo». 
    Ne' i medici di medicina generale (MMG) ormai in pensione possono
essere annoverati tra le categorie di medici in  quiescenza  che,  ai
sensi dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge  n.  18  del  2020,
possono essere richiamati in servizio per far  fronte  alle  esigenze
del Servizio sanitario nazionale e ai quali l'art. 1, comma 2 ter,  5
primo periodo, della legge n. 5 del 2023  prevede  che  possa  essere
fornito il ricettario di cui al  citato  art.  50  del  decreto-legge
269/2003. Ed infatti, l'art. 2-bis, comma 5,  del  decreto  legge  n.
18/2020 consente di richiamare in servizio dalla quiescenza  solo  il
personale dipendente del Servizio  sanitario  nazionale,  riferendosi
testualmente ai «dirigenti medici, veterinari e sanitari [ ... ]». 
    Diversamente,  il  medico  di  medicina  generale,   anche   ante
pensionamento, ha con il Servizio sanitario nazionale un rapporto non
di dipendenza ma di natura libero professionale. 
    In questi termini si e' espressa la Corte di cassazione  che  ha,
con orientamento consolidato, affermato che il rapporto convenzionale
dei medici di medicina generale costituisce un rapporto  privatistico
di  lavoro  autonomo  di   tipo   professionale   con   la   pubblica
amministrazione (Corte di cassazione,  sezioni  unite,  ordinanza  21
ottobre 2025, n. 20344; Sezione lavoro, sentenza 8  aprile  2008,  n.
9142). 
    In definitiva, se per coloro che erano  dipendenti  del  Servizio
sanitario nazionale la possibilita' di rientrare dalla quiescenza con
incarichi di  lavoro  autonomo  e'  espressamente  contemplata  dalla
normativa statale (art. 2-bis, comma 5, DL n.  18  del  2020),  detta
possibilita' e', invece, preclusa per i medici di  medicina  generale
dall'ACN del 2024 proprio in ragione dell'autonomia professionale che
caratterizza il rapporto di lavoro del MMG in regime  di  convenzione
con il Servizio sanitario nazionale. 
    Del  resto,  quando  il  legislatore  ha  inteso  riferirsi  alla
generalita'  dei  medici  lo  ha   fatto   con   formule   ampie   ed
omnicomprensive: a titolo esemplificativo, si segnala che se,  da  un
lato, nell'ambito della disciplina  derogatoria  e  speciale  dettata
dall'art. 2-bis, comma 5, del DL  n.  18  del  2020  ha  testualmente
richiamato  «dirigenti  medici,  veterinari  e  sanitari  (  ...  )»,
diversamente nell'ambito della disciplina posta dall'art. 50  decreto
legislativo n. 269/2003 - che pure viene in rilievo nel caso in esame
- ha  genericamente  riconosciuto  che  i  ricettari  possono  essere
consegnati dalla Regione «a tutti i  medici  del  Servizio  sanitario
nazionale abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni.». 
    La disposizione regionale, in definitiva, ha invaso la  sfera  di
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento
civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina  del
rapporto di lavoro del MMG, materia riservata al legislatore  statale
e da quest'ultimo demandata alla contrattazione collettiva. 
    Il legislatore statale, infatti, ha demandato la  disciplina  del
rapporto di lavoro del  personale  medico  di  medicina  generale  in
regime  di  convenzione,  alla  negoziazione   collettiva,   con   un
procedimento che si rifa' ai modelli previsti per  la  contrattazione
collettiva dal decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  («Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»)  per   il   personale   della   pubblica
amministrazione il cui rapporto e' stato privatizzato. 
    La  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  in  oggetto  e'  stata
configurata, gia' con la legge 23 dicembre 1978, n. 833  (Istituzione
del  servizio  sanitario  nazionale),  in   termini   di   necessaria
uniformita' sul territorio nazionale, assicurata attraverso la  piena
conformita' delle convenzioni alle previsioni dettate  dagli  accordi
collettivi. 
    Il comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha
poi ribadito e precisato che il rapporto tra  il  Servizio  sanitario
nazionale, i medici di medicina  generale  e  i  pediatri  di  libera
scelta e' disciplinato da apposite convenzioni  di  durata  triennale
conformi  agli  accordi  collettivi  nazionali   stipulati   con   le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale. 
    Infine, l'art. 2-nonies del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.  81
(«Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo  per  la
salute pubblica»), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2004, n. 138, ha confermato la struttura  di  regolazione  del
contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale, che viene
garantito, su tutto il territorio nazionale, da convenzioni  conformi
agli  accordi  collettivi  nazionali.  Detti  accordi  sono  conclusi
secondo un procedimento di contrattazione collettiva definito in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
    Cosi' perimetrato il contesto normativo di  riferimento,  quindi,
non puo' mettersi in dubbio che la disciplina di riferimento nel caso
di specie sia rappresentata dalle disposizioni dell'ACN. 
    A tal proposito, gia' con la sentenza n.  186  del  2016  codesta
Corte costituzionale ha affermato che  la  contrattazione  collettiva
nazionale  del  settore,  che  si  esprime  nell'accordo  collettivo,
fondata  sulle  previsioni  delle   norme   statali   precedentemente
illustrate, «e' certamente parte dell'ordinamento civile», in  quanto
«si inserisce nel peculiare sistema  integrato  delle  fonti  cui  la
legge statale pone un forte  presidio  per  garantire  la  necessaria
uniformita'». 
    E' proprio l'esigenza di una  uniforme  disciplina  dei  rapporti
convenzionali dei medici con  il  Servizio  sanitario  nazionale  che
richiede l'armonica  integrazione  della  normativa  statale  con  la
contrattazione collettiva  nazionale,  evidenziando  i  limiti  della
stessa, anche alla luce del riparto di competenze tra Stato e Regioni
sancito dall'art. 117 della Costituzione. 
    La disciplina del rapporto di lavoro dei  medici  di  continuita'
assistenziale,  riconducibile  a  tale  materia,  necessita  di   una
uniforme regolamentazione su tutto il territorio nazionale,  al  fine
di garantire la conformita' del rapporto di lavoro alle  prescrizioni
della  legislazione  statale  ed  a  quanto  previsto  dagli  accordi
collettivi di settore. 
    Infine, per quanto sopra esposto si ritiene che  l'intervento  in
esame non possa essere qualificato quale misura organizzativa del SSR
«attuata  mediante  il  ricorso  a  contratti  libero  professionali,
adottata   nel   rispetto   delle    norme    statali    applicabili»
configurandosi,  piuttosto,  come  un  intervento  in   deroga   alle
disposizioni dell'ACN che  si  pone  come  imprescindibile  fonte  di
disciplina nel caso in esame. 
    Giova, da ultimo, sottolineare che non e'  possibile  superare  i
dedotti   profili   di   incostituzionalita'   ricorrendo   ad    una
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 della  legge
de qua, in quanto essi  derivano  non  dall'assenza  di  un  richiamo
testuale dell'art. 21, comma 1 lettera J) dell'ACN, quanto  piuttosto
dal  contrasto  che  sussiste  tra  detta  norma  e  quanto  previsto
dall'art.  1  della  legge  regionale  in  esame,   che,   prorogando
l'efficacia della disposizione, continua a violare  i  divieti  posti
dalla contrattazione collettiva di settore. 
    Al  riguardo,  si  segnala  che,  anche  se   la   giurisprudenza
costituzionale ha chiarito  che  una  disposizione  non  puo'  essere
dichiarata incostituzionale quando le si possa attribuire «almeno  un
significato»    secundum    constitutionem,     la     censura     di
incostituzionalita'  non  puo'  essere  evitata  accedendo   ad   una
interpretazione che  attribuisce  alla  norma  un  significato  «anti
letterale» (Corte cost., 27 luglio 1992, n.  368). 
    Tanto premesso, la violazione della norma interposta  di  cui  al
citato art. 21, concreta  una  violazione  della  competenza  statale
esclusiva di cui  all'art.  117  cost.,  lettera  I)  in  materia  di
ordinamento civile. 
    In conclusione, l'art. 1  comma  1,  della  legge  della  Regione
Sardegna n. 2 del 2025  laddove  modifica  il  comma  2-ter,  secondo
periodo, dell'art. 1 della legge  regionale  5  maggio  2023,  n.  5,
introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge della Regione Sardegna n.
12 del 2024, eccedendo  dalle  competenze  statutarie  della  Regione
Sardegna (artt. 3,4 e  5  legge  costituzionale  n.  3  del  1948)  e
ponendosi in contrasto  con  le  norme  interposte  costituite  dalla
ricordata normativa statale di  riferimento  e  dal  citato  art.  21
dell'ACN,  viola  la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
ordinamento civile di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  I)
Cost., per invasione  del  perimetro  riservato  alla  contrattazione
collettiva. 
    Per tali motivi, dunque, la predetta disposizione  viene  con  il
presente ricorso impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi
dell'art.  127  Cost.,  come  da  attestazione  della  delibera   del
Consiglio dei ministri  in  data  28  marzo  2025  che  si  deposita,
unitamente alla proposta di impugnativa. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale, nei sensi sopra esposti, dell'art. 1 della legge n. 2
della Regione Sardegna del 31 gennaio 2025 pubblicata nel  Bollettino
Ufficiale Regionale n. 7 del  3  febbraio  2025  recante:  «Modifiche
all'art. 1 della  legge  regionale  n.  5  del  2023  in  materia  di
assistenza primaria». 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
      1.  attestazione  relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri della determinazione  di  impugnare  la  legge
della Regione Sardegna  in  epigrafe  secondo  i  termini  e  per  le
motivazioni di cui alla  allegata  relazione  del  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
      2.  copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata   nel
Bollettino ufficiale della Regione Sardegna. 
    Con riserva di illustrare ulteriormente e sviluppare in prosieguo
i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
      Roma, 1° aprile 2025 
 
                               Il vice avvocato generale: De Giovanni