Reg. Ric. n. 17 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 30/04/2025 n. 18

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Veneto



Oggetto:

Energia – Concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Veneto – Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 27 del 2020 – Soppressione del riferimento alle grandi derivazioni a scopo elettrico e all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 – Denunciata proroga, al 31 luglio 2029, delle concessioni scadute o in scadenza – Ricorso del Governo – Denunciata proroga automatica della durata della concessione originaria – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, in relazione alla libertà di stabilimento, nonché ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione – Contrasto con la normativa statale – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza”.


Norme impugnate:

legge della Regione Veneto  del 10/02/2025  Num. 1  Art. 1  Co. 1

legge della Regione Veneto  del 03/07/2020  Num. 27  Art. 4  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 49   Co.  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 57   Co.  

direttiva CE  Art. 12   Co.  

direttiva CE  Art. 12   Co.  

decreto legislativo  Art. 12   Co.  

decreto legislativo  Art. 16   Co.  




Testo dell'ricorso

                        N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 aprile 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 aprile  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia  -  Concessioni  di  piccole  derivazioni  d'acqua  a   scopo
  idroelettrico - Norme della Regione Veneto - Modifiche  all'art.  4
  della legge regionale n. 27 del 2020 - Soppressione del riferimento
  alle grandi derivazioni a scopo elettrico e all'art. 12 del  d.lgs.
  n. 79 del 1999 - Denunciata  proroga,  al  31  luglio  2029,  delle
  concessioni scadute o in scadenza. 
- Legge della Regione  Veneto,  29  ottobre  2015,  n.  18  (Modifica
  dell'articolo 30 della legge regionale 8  settembre  1997,  n.  36.
  "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del  Po"  in
  materia di divieti  relativi  alla  ricerca  ed  all'estrazione  di
  idrocarburi) [(recte: Legge della Regione Veneto, 10 febbraio 2025,
  n.  1  (Modifiche  alla  legge  regionale  3  luglio  2020,  n.  27
  "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni
  a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a
  scopo idroelettrico), art. 1, comma  1,  lettera  a),  modificativa
  dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 3 luglio  2020,  n.  27
  (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni
  a scopo idroelettrico)]. 


(GU n. 18 del 30-04-2025)

 
                   AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
 
 
                        CORTE COSTITUZIONALE 
 
 
               Ricorso ex art. 127 della Costituzione 
 
    Per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F.  80188230587)
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato
(C.F.   80224030587)   ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it    -    fax
06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione  Veneto,  (C.F.  80007580279)  in  persona  del
Presidente  della  giunta  pro  tempore  per   la   declaratoria   di
incostituzionalita' della legge  della  Regione  Veneto  10  febbraio
2025, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 14 febbraio 2025,  avente
ad oggetto «Modifiche alla legge  regionale  3  luglio  2020,  n.  27
"Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a
scopo idroelettrico" in materia di piccole  e  grandi  derivazioni  a
scopo idroelettrico» in relazione  agli  articoli  11  e  117,  primo
comma, della Costituzione con riguardo all'art.  12  della  direttiva
2006/123  e  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e)   della
Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1, della legge regionale n.  1/2025  modifica  ed
integra le previsioni di cui all'art. 4 della legge  regionale  della
Regione Veneto 3 luglio 2020, n. 27, recante «Disposizioni in materia
di concessioni idrauliche e di derivazione a scopo idroelettrico». 
    Preliminarmente,  si  ritiene  opportuno   riportare   il   testo
dell'art.  4  della  legge  regionale  della  Regione  Veneto   nella
formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge  regionale
n. 1 del 2025: «1. Per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi  e
piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di
scadenza anteriore  al  31  luglio  2024,  ivi  incluse  quelle  gia'
scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il  31  luglio
2024, il concessionario e' tenuto, ai sensi dell'art.  26  del  regio
decreto n. 1775 del 1933 e dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79
del  1999,  a  realizzare   le   mitigazioni   ambientali   impartite
dall'autorita' concedente e a mantenere  la  piena  efficienza  e  il
normale sviluppo degli  impianti.  2.  Il  concessionario  di  grande
derivazione  a  scopo   idroelettrico   scaduta   e'   tenuto,   fino
all'assegnazione della nuova concessione, a  corrispondere  per  ogni
annualita' un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale  pari  a
20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione. 3.  Per
le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque  titolo  il
canone minimo e' aumentato del 10 per cento,  mentre  non  e'  dovuto
anche il canone per l'occupazione del demanio idrico. 4.  Per  l'anno
2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura
proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.» 
    L'art. 1, comma 1, lettera a), della legge  regionale  n.  1/2025
modifica  la  disciplina  recata  dal  comma  1  dell'art.  4   sopra
riportato, sopprimendo,  da  un  lato,  il  riferimento  alle  grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, nonche' all'art.  12  del  decreto
legislativo n. 79 del 1999 e,  dall'altro,  prevedendo  (mediante  la
sostituzione delle parole «31 luglio 2024» con le parole: «31  luglio
2029») una proroga ex  lege  delle  concessioni  gia'  scadute  o  in
scadenza entro la data del 31 luglio 2029. 
    Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: 
1)  Violazione  degli  articoli  11  e  117,   primo   comma,   della
Costituzione  in  relazione  all'art.  12  della  direttiva  2006/123
relativa ai servizi nel mercato interno. 
    La produzione di energia idroelettrica  costituisce  un'attivita'
economica, ai sensi dell'art. 57 TFUE, alla quale sono applicabili  i
principi della direttiva servizi 2006/123/CE (c.d Bolkestein), fra  i
quali rileva l'art. 12, paragrafo 1, (recepito nel nostro ordinamento
con l'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), il quale
prevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per  una
determinata attivita' sia limitato  per  via  della  scarsita'  delle
risorse naturali o delle capacita tecniche  utilizzabili,  gli  Stati
membri  applicano  una  procedura  di  selezione  tra   i   candidati
potenziali, che presenti garanzie di imparzialita' e di trasparenza e
preveda, in particolare,  un'adeguata  pubblicita'  dell'avvio  della
procedura e del suo svolgimento e completamento». 
    La  medesima  disposizione  poi  precisa,  al  paragrafo  2,  che
«L'autorizzazione e' rilasciata per una durata  limitata  adeguata  e
non puo' prevedere la procedura di rinnovo automatico  ne'  accordare
altri vantaggi al  prestatore  uscente  o  a  persone  che  con  tale
prestatore abbiano particolari legami». 
    Il Governo ha gia' impugnato (ricorso n. 5  del  2024)  l'analoga
disposizione di cui all'art. 3 della legge  regionale  della  Regione
Emilia - Romagna n. 17 del 2023 (recante la proroga delle concessioni
di  piccola  derivazione  in  presenza  che  abbiano  beneficiato  di
incentivi per  la  produzione  di  energia  elettrica  connessi  alla
derivazione). 
    Anche  in  questa  fattispecie  e'   possibile   osservare   che,
differentemente dalla disciplina che  regola  le  grandi  derivazioni
idroelettriche di cui all'art. 12 del decreto legislativo n.  79/1999
(recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni
per il  mercato  interno  dell'energia  elettrica),  la  legislazione
regionale non prevede espressamente che i rinnovi per le  concessioni
di piccole derivazioni d'acqua  siano  soggetti  all'espletamento  di
apposite gare ad evidenza pubblica. 
    Ciononostante la produzione di energia idroelettrica  costituisce
un'attivita'  economica,  ai  sensi   dell'art.   57   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, a cui  sono  applicabili,  in  via
generale, i principi della liberta' di stabilimento di  cui  all'art.
49 TFUE e, piu' specificamente, i principi  della  direttiva  servizi
2006/123/CE, fra i quali l'art. 12, paragrafo 1, recepito nel  nostro
ordinamento all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59
il quale prevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili
per una determinata attivita' sia limitato per  via  della  scarsita'
delle risorse naturali o delle capacita' tecniche  utilizzabili,  gli
Stati membri applicano una procedura di  selezione  tra  i  candidati
potenziali, che presenti garanzie di imparzialita' e di trasparenza e
preveda, in particolare,  un'adeguata  pubblicita'  dell'avvio  della
procedura e del  suo  svolgimento  e  completamento»  precisando,  al
paragrafo 2, che  «l'autorizzazione  e'  rilasciata  per  una  durata
limitata adeguata e  non  puo'  prevedere  la  procedura  di  rinnovo
automatico ne' accordare altri vantaggi al  prestatore  uscente  o  a
persone che con tale prestatore abbiano particolari legami». 
    Tali parametri normativi si attagliano perfettamente  anche  alla
peculiare  concessione  di  piccola  derivazione  in  esame   essendo
pacifico che l'acqua costituisce ormai, una risorsa  naturale  scarsa
che, nel caso in cui  venga  destinata  alla  produzione  di  energia
elettrica, si presta indubbiamente al suo sfruttamento economico. 
    Le concessioni del tipo esaminato si qualificano  in  particolare
modo come autorizzazioni  ad  esercitare  un'attivita'  economica  su
un'area demaniale. 
    Per quanto riguarda l'applicabilita' dell'art.  49  TFUE  a  tali
fattispecie sembra utile rammentare che la Corte  di  giustizia,  sin
dalla  sentenza  7  dicembre  2000,  causa  C-324/98,  Telaustria   e
Telefonadress,  ha  chiarito  che  qualsiasi  atto  dello  Stato  che
stabilisce le condizioni alle quali e' subordinata la prestazione  di
un'attivita'  economica,  sia  tenuto   a   rispettare   i   principi
fondamentali del trattato  e,  in  particolare,  i  principi  di  non
discriminazione  in  base  alla  nazionalita'   e   di   parita'   di
trattamento, nonche' l'obbligo di trasparenza che ne deriva. 
    Nell'ottica della Corte di giustizia detto obbligo di trasparenza
impone all'autorita' concedente  di  assicurare,  a  favore  di  ogni
potenziale  offerente,  un  «adeguato  livello  di  pubblicita'»  che
consenta l'apertura del relativo mercato alla concorrenza, nonche' il
controllo   sull'imparzialita'   delle    relative    procedure    di
aggiudicazione. 
    La medesima Corte ha inizialmente elaborato  tale  giurisprudenza
per disciplinare quelle commesse pubbliche che, per  la  loro  natura
giuridica o per le  loro  ridotte  dimensioni,  sono  sottratte  alle
regole della concorrenza previste dalla normativa europea in tema  di
appalti pubblici. 
    Si puo', tuttavia, ritenere che le ragioni di fondo alla base  di
tale giurisprudenza  giustifichino -  come,  del  resto,  chiaramente
confermato  dalla  sentenza   Promoimpresa   del   2016 -   la   loro
applicazione  ad  ogni  fattispecie  (anche  non   avente   carattere
puramente  negoziale  per  il  diritto  interno)  che  dia  luogo   a
prestazione  di  attivita'  economiche  o  che  comunque  costituisca
condizione per l'esercizio di dette attivita'. (Cfr. CdS Ad. Plen. n.
17/2021). 
    La disposizione regionale in esame delinea una specifica  ipotesi
di rinnovo che esula  dai  principi  concorrenziali  soprarichiamati,
consentendo al concessionario uscente di beneficiare di  una  proroga
della concessione originaria, in quanto la durata della stessa  viene
slegata dal suo originario termine contrattuale. 
    In buona sostanza, viene cosi' cristallizzato  il  riconoscimento
implicito di un rinnovo, in evidente  contrasto  con  i  principi  di
pubblicita',  trasparenza  e  non  discriminazione   previsti   dalla
normativa eurounitaria ed in particolare dall'art. 12 della direttiva
Bolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza (Cfr., sul punto,
Cassazione, Sentenza n. 20 I del 2018; Consiglio di  Stato,  adunanza
plenaria, Sentenze nn. 17 e 18 del 2021; Corte di Giustizia, Sentenza
Promoimpresa  e  a.  C-458/14  e  C-67/15),  costituisce  norma  self
executing dell'ordinamento euro unitario, e, come tale,  direttamente
applicabile  con  conseguente  necessita'  di  disapplicazione  della
normativa interna contrastante con essa. 
    La Corte di giustizia UE ha infatti statuito che «una proroga  ex
lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a  un  loro
rinnovo automatico, che e' escluso dai termini stessi  dell'art.  12,
paragrafo 2, della direttiva 2006/  123  [...]  Inoltre,  la  proroga
automatica  (..)  non  consente  di  organizzare  una  procedura   di
selezione [ai sensi  dell'art.  12,  paragrafo  1,  della  direttiva»
(sentenza 14 luglio 2016, cansa C458 / 14, Promoimpresa,». 
    A completamento  del  suesposto  quadro  normativo,  meritano  di
essere  ricordati  ulteriori  arresti  giurisprudenziali  che   hanno
evidenziato la criticita' dei  rinnovi,  sostanzialmente  automatici,
delle concessioni. 
    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 13
dicembre 2018, n. 201, ha disapplicato l'art. 30 del regio decreto n.
1775/1933, a mente del quale «qualora al  termine  della  concessione
persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di
pubblico interesse, al concessionario e'  rinnovata  la  concessione,
con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi  e
del corso d'acqua si rendessero necessarie». 
    Detto giudice ha infatti affermato che  tale  disposizione  «deve
essere disapplicata nella parte in cui  consente  il  rinnovo  di  un
contratto di concessione, senza la previa indizione di una procedura,
trasparente e  conoscibile,  che  consenta  ai  terzi  che  vi  hanno
interesse di formulare  una  proposta  concorrente,  sulla  base  dei
principi   di   derivazione   comunitaria   per   i   quali,   quando
l'amministrazione attribuisce occasioni di  vantaggio  a  privati  in
relazione a beni pubblici la cui disponibilita'  sia  limitata,  deve
rispettare i principi di  non  discriminazione  e  pari  trattamento,
corollari di quello  di  concorrenza  su  cui  si  basa  il  Trattato
sull'Unione europea». 
    La Corte di cassazione (Sentenza n. 1082 del 16 settembre 2020) e
codesta Corte costituzionale (Sentenza n. 10  del  29  gennaio  2021)
sono intervenute nello stesso senso su questioni analoghe concernenti
il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. 
    In particolare, la Corte di cassazione,  conformemente  a  quanto
gia'  ritenuto  dal  TSAP,  ha  disposto  la  disapplicazione   della
disciplina nazionale per contrasto  con  l'art.  12  della  direttiva
Bolkestein,    in    quanto    norma    immediatamente     precettiva
dell'ordinamento eurounitario, precisando che «[ ... ]  e'  indubbio,
dopo la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 227 del  24
giugno  2010),  che  l'art.  12   della   direttiva   Bolkestein   e'
self-executing, cioe' ha  efficacia  diretta  nell'ordinamento  degli
Stati membri». 
    Con il parere dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato n. S4219 in merito alla legge  della  Provincia  Autonoma  di
Trento n. 6/2021, e' stato evidenziato come il  rilascio  di  piccole
concessioni idroelettriche  c.d.  mini-idro,  (con  potenza  nominale
media dell'impianto fino a 3000 kW), al pari  delle  concessioni  per
impianti di maggiore potenza, deve avvenire in «applica[zione di] una
procedura di selezione  tra  i  candidati  potenziali,  che  presenti
garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare,
un'adeguata  pubblicita'  dell'avvio  della  procedura  e   del   suo
svolgimento  e  completamento»,  in  quanto   gli   enti   competenti
rilasciano un titolo autorizzativo allo svolgimento  di  un'attivita'
economica il cui accesso e' limitato dalla  scarsita'  della  risorsa
naturale necessaria al suo esercizio. 
    Detta  Autorita'  e'  pervenuta  quindi  alla   conclusione   che
l'assegnazione  o  riassegnazione  delle   concessioni   di   piccola
derivazione idroelettrica, in assenza di una procedura selettiva  tra
i vari  richiedenti,  organizzata  nel  rispetto  degli  inderogabili
principi di trasparenza, pubblicita' e parita' di  accesso,  si  pone
infatti in contrasto con i principi euro-unitari e nazionali a tutela
e  promozione  della  concorrenza,  la  cui  osservanza   condiziona,
comunque,  la  legittimita'   costituzionale   dell'esercizio   della
competenza normativa delle Province  autonome  (e  a  maggiore  anche
quella delle regioni a statuto ordinario). 
    La medesima AGCM con il parere del 31 gennaio 2024 Rif. n. S4867,
ha inoltre segnalato la  possibile  incostituzionalita'  dell'art.  3
della legge  della  Regione  Emilia  Romagna  sopra  richiamata,  per
violazione dei principi dell'ordinamento euro-unitario in materia  di
assegnazione  delle  concessioni  di  derivazioni  d'acqua  a   scopo
idroelettrico  (art.  117,  comma  1,  della  Costituzione)   e   per
violazione  della  competenza  statale  esclusiva   in   materia   di
«concorrenza» (art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione). 
    Con la  segnalazione  AS17223  la  medesima  AGCM  ha,  altresi',
evidenziato il contrasto con i principi a tutela e  promozione  della
concorrenza e di liberta' di  stabilimento,  nonche'  con  l'art.  12
della direttiva 2006/123/CE, delle normative regionali facenti rinvio
al procedimento di rinnovo automatico delle concessioni in  scadenza,
di cui al combinato disposto degli articoli 28 e 30 del regio decreto
n. 1775/1933. 
    L'Autorita' ha costantemente ribadito che,  alla  scadenza,  ogni
proroga,  che  non  sia  meramente  funzionale  all'espletamento  dei
processi competitivi di selezione del nuovo concessionario, contrasti
con  la  disciplina  eurounitaria  e  con  i  principi  di   apertura
concorrenziale del mercato, traducendosi in un  ingiustificato  favor
per il gestore uscente. 
    Merita di essere infine  richiamata  la  segnalazione  dell'AGCM,
AS1730  del  22  marzo  2021,   contenente   «Proposte   di   riforma
concorrenziale ai fini della  legge  annuale  per  il  mercato  e  la
concorrenza - anno 2021», che e' culminata nell'adozione da parte del
Parlamento della legge n. 118/2022. 
    Tale  segnalazione  ha  infatti  auspicato  l'adozione   di   una
procedura equa, non  discriminatoria  e  trasparente  come  modalita'
ordinaria di assegnazione delle concessioni, con garanzia di  massima
partecipazione e di parita' di condizioni. La  medesima  segnalazione
ha, inoltre, evidenziato il problema legato al possibile conflitto di
interessi in considerazione della frequente coincidenza,  in  capo  a
regione o provincia autonoma,  dei  ruoli  di  legislatore,  stazione
appaltante e gestore uscente. 
    Occorre inoltre osservare che,  il  sacrificio  della  disciplina
della  concorrenza  operato  dal   legislatore   regionale   con   la
disposizione impugnata, attraverso  la  proroga  sic  et  simpliciter
della durata dei contratti di concessione, in violazione dei principi
di parita' di trattamento, concorrenza  e  non  discriminazione,  non
appare nemmeno controbilanciato dalla tutela di  rilevanti  interessi
pubblici  quali,  ad  esempio,  la  promozione   di   interventi   di
risanamento ambientale, di investimenti  funzionali  a  una  migliore
conservazione degli invasi (anche per far fronte a eventi siccitosi),
nonche' la garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali. 
    Sul punto, si evidenzia che l'esigenza di promuovere investimenti
nel  settore  della  produzione  di  energia  idroelettrica  nel  suo
complesso e' stata debitamente considerata dalla Commissione  europea
in sede di archiviazione della procedura di infrazione n.  2011/20162
(in tema di mancata messa a  gara  delle  concessioni  idroelettriche
scadute), che, seppur relativa a concessioni  di  grande  derivazione
idroelettrica,  appare  mutabile  anche   rispetto   alle   «piccole»
concessioni. 
    Tutto cio' premesso, appare  evidente  che  l'art.  1,  comma  1,
lettera a), della legge regionale n. 1/2025  viola  l'art.  11  della
Costituzione perche', determinando  il  mancato  adeguamento  ad  una
norma come quella contenuta nell'art. 12 della  direttiva  Bolkestein
considerata  self  executing,  impedisce  allo  Stato   italiano   di
adempiere  pienamente  agli   obblighi   che   gli   derivano   dalla
partecipazione all'Unione europea. 
    Per le medesime ragioni la disposizione censurata contrasta anche
con l'art. 117 primo comma della Costituzione in quanto non  assicura
il rispetto dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario»  che
a loro volta rappresentano il  limite  all'esercizio  della  potesta'
legislativa regionale. 
2)  Violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, per violazione della competenza  esclusiva  statale  in
materia di tutela della concorrenza. 
    L'art. 1, comma 1, lettera a), della legge  regionale  n.  1/2025
impugnata nel presente giudizio,  appare  illegittimo  anche  perche'
adottato in violazione delle regole costituzionali di  riparto  della
competenza legislativa tra lo Stato  e  le  regioni  e  le  provincie
autonome che assegnano unicamente al primo il potere di  disciplinare
la materia di «tutela della concorrenza», di cui all'art.  117  comma
2, lettera e), della Costituzione. 
    Detta materia, per pacifica  giurisprudenza,  ha  infatti  natura
trasversale, stante il  carattere  finalistico  della  medesima,  con
conseguente possibilita' di influire su altre materie attribuite alla
competenza legislativa concorrente o residuale delle  regioni  (Cfr.,
ex multis, Corte costituzionale, Sentenze nn. 93  del  2017,  38  del
2013, 299 del 2012, 28 del 2014, 16 del 2021 e n. 39 del 2020). 
    L'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia  deve
avvenire in base a condizioni uniformi sul territorio nazionale. 
    Spetta dunque solo al legislatore statale definire le regole  che
disciplinano l'espletamento della gara ad  evidenza  pubblica  per  i
casi di scadenza, decadenza, rinuncia  o  revoca  di  concessione  di
grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (C.  Cost.  sentenze
n. 1 del 2008 n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n.  401  del  2007)  -
rientrano nella materia «tutela  della  concorrenza»,  di  competenza
esclusiva dello Stato (art. 117,  secondo  comma,  lettera  e,  della
Costituzione). 
    Ad analoghe conclusioni si puo' pervenire  con  riferimento  alle
piccole concessioni idroelettriche.  

 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Veneto 29 ottobre  2015,  n.
18, pubblicata nel B.U.R. n. 103  del  29  ottobre  2015,  avente  ad
oggetto «Norme per l'istituzione del parco regionale  del  delta  del
Po, in materia di divieti relativi  alla  ricerca  ed  all'estrazione
degli idrocarburi» in relazione agli articoli 11 e 117, primo  comma,
della Costituzione con riguardo all'art. 12 della direttiva 2006/123,
e all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositano: 
        1. estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  9
aprile 2025; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
      Roma, 11 aprile 2025 
 
                    Avvocato dello Stato: Aiello 
 
      Depositato il 14 aprile 2025