Reg. Ric. n. 17 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 30/04/2025 n. 18
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Veneto
Oggetto:
Energia – Concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Veneto – Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 27 del 2020 – Soppressione del riferimento alle grandi derivazioni a scopo elettrico e all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 – Denunciata proroga, al 31 luglio 2029, delle concessioni scadute o in scadenza – Ricorso del Governo – Denunciata proroga automatica della durata della concessione originaria – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, in relazione alla libertà di stabilimento, nonché ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione – Contrasto con la normativa statale – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza”.
Norme impugnate:
legge della Regione Veneto del 10/02/2025 Num. 1 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Veneto del 03/07/2020 Num. 27 Art. 4 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 49 Co.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 57 Co.
direttiva CE Art. 12 Co.
direttiva CE Art. 12 Co.
decreto legislativo Art. 12 Co.
decreto legislativo Art. 16 Co.
Testo dell'ricorso
N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 aprile 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 aprile 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Veneto - Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 27 del 2020 - Soppressione del riferimento alle grandi derivazioni a scopo elettrico e all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 - Denunciata proroga, al 31 luglio 2029, delle concessioni scadute o in scadenza. - Legge della Regione Veneto, 29 ottobre 2015, n. 18 (Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36. "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po" in materia di divieti relativi alla ricerca ed all'estrazione di idrocarburi) [(recte: Legge della Regione Veneto, 10 febbraio 2025, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico), art. 1, comma 1, lettera a), modificativa dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico)]. (GU n. 18 del 30-04-2025) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE Ricorso ex art. 127 della Costituzione Per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Veneto, (C.F. 80007580279) in persona del Presidente della giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' della legge della Regione Veneto 10 febbraio 2025, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 14 febbraio 2025, avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico» in relazione agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con riguardo all'art. 12 della direttiva 2006/123 e dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. L'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 1/2025 modifica ed integra le previsioni di cui all'art. 4 della legge regionale della Regione Veneto 3 luglio 2020, n. 27, recante «Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazione a scopo idroelettrico». Preliminarmente, si ritiene opportuno riportare il testo dell'art. 4 della legge regionale della Regione Veneto nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2025: «1. Per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle gia' scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario e' tenuto, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorita' concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti. 2. Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta e' tenuto, fino all'assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni annualita' un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione. 3. Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo e' aumentato del 10 per cento, mentre non e' dovuto anche il canone per l'occupazione del demanio idrico. 4. Per l'anno 2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.» L'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2025 modifica la disciplina recata dal comma 1 dell'art. 4 sopra riportato, sopprimendo, da un lato, il riferimento alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonche' all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e, dall'altro, prevedendo (mediante la sostituzione delle parole «31 luglio 2024» con le parole: «31 luglio 2029») una proroga ex lege delle concessioni gia' scadute o in scadenza entro la data del 31 luglio 2029. Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: 1) Violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 12 della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno. La produzione di energia idroelettrica costituisce un'attivita' economica, ai sensi dell'art. 57 TFUE, alla quale sono applicabili i principi della direttiva servizi 2006/123/CE (c.d Bolkestein), fra i quali rileva l'art. 12, paragrafo 1, (recepito nel nostro ordinamento con l'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), il quale prevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento». La medesima disposizione poi precisa, al paragrafo 2, che «L'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata adeguata e non puo' prevedere la procedura di rinnovo automatico ne' accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami». Il Governo ha gia' impugnato (ricorso n. 5 del 2024) l'analoga disposizione di cui all'art. 3 della legge regionale della Regione Emilia - Romagna n. 17 del 2023 (recante la proroga delle concessioni di piccola derivazione in presenza che abbiano beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione). Anche in questa fattispecie e' possibile osservare che, differentemente dalla disciplina che regola le grandi derivazioni idroelettriche di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 (recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), la legislazione regionale non prevede espressamente che i rinnovi per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua siano soggetti all'espletamento di apposite gare ad evidenza pubblica. Ciononostante la produzione di energia idroelettrica costituisce un'attivita' economica, ai sensi dell'art. 57 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a cui sono applicabili, in via generale, i principi della liberta' di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE e, piu' specificamente, i principi della direttiva servizi 2006/123/CE, fra i quali l'art. 12, paragrafo 1, recepito nel nostro ordinamento all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 il quale prevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» precisando, al paragrafo 2, che «l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata adeguata e non puo' prevedere la procedura di rinnovo automatico ne' accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami». Tali parametri normativi si attagliano perfettamente anche alla peculiare concessione di piccola derivazione in esame essendo pacifico che l'acqua costituisce ormai, una risorsa naturale scarsa che, nel caso in cui venga destinata alla produzione di energia elettrica, si presta indubbiamente al suo sfruttamento economico. Le concessioni del tipo esaminato si qualificano in particolare modo come autorizzazioni ad esercitare un'attivita' economica su un'area demaniale. Per quanto riguarda l'applicabilita' dell'art. 49 TFUE a tali fattispecie sembra utile rammentare che la Corte di giustizia, sin dalla sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Telaustria e Telefonadress, ha chiarito che qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali e' subordinata la prestazione di un'attivita' economica, sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalita' e di parita' di trattamento, nonche' l'obbligo di trasparenza che ne deriva. Nell'ottica della Corte di giustizia detto obbligo di trasparenza impone all'autorita' concedente di assicurare, a favore di ogni potenziale offerente, un «adeguato livello di pubblicita'» che consenta l'apertura del relativo mercato alla concorrenza, nonche' il controllo sull'imparzialita' delle relative procedure di aggiudicazione. La medesima Corte ha inizialmente elaborato tale giurisprudenza per disciplinare quelle commesse pubbliche che, per la loro natura giuridica o per le loro ridotte dimensioni, sono sottratte alle regole della concorrenza previste dalla normativa europea in tema di appalti pubblici. Si puo', tuttavia, ritenere che le ragioni di fondo alla base di tale giurisprudenza giustifichino - come, del resto, chiaramente confermato dalla sentenza Promoimpresa del 2016 - la loro applicazione ad ogni fattispecie (anche non avente carattere puramente negoziale per il diritto interno) che dia luogo a prestazione di attivita' economiche o che comunque costituisca condizione per l'esercizio di dette attivita'. (Cfr. CdS Ad. Plen. n. 17/2021). La disposizione regionale in esame delinea una specifica ipotesi di rinnovo che esula dai principi concorrenziali soprarichiamati, consentendo al concessionario uscente di beneficiare di una proroga della concessione originaria, in quanto la durata della stessa viene slegata dal suo originario termine contrattuale. In buona sostanza, viene cosi' cristallizzato il riconoscimento implicito di un rinnovo, in evidente contrasto con i principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione previsti dalla normativa eurounitaria ed in particolare dall'art. 12 della direttiva Bolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza (Cfr., sul punto, Cassazione, Sentenza n. 20 I del 2018; Consiglio di Stato, adunanza plenaria, Sentenze nn. 17 e 18 del 2021; Corte di Giustizia, Sentenza Promoimpresa e a. C-458/14 e C-67/15), costituisce norma self executing dell'ordinamento euro unitario, e, come tale, direttamente applicabile con conseguente necessita' di disapplicazione della normativa interna contrastante con essa. La Corte di giustizia UE ha infatti statuito che «una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro rinnovo automatico, che e' escluso dai termini stessi dell'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/ 123 [...] Inoltre, la proroga automatica (..) non consente di organizzare una procedura di selezione [ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, della direttiva» (sentenza 14 luglio 2016, cansa C458 / 14, Promoimpresa,». A completamento del suesposto quadro normativo, meritano di essere ricordati ulteriori arresti giurisprudenziali che hanno evidenziato la criticita' dei rinnovi, sostanzialmente automatici, delle concessioni. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 13 dicembre 2018, n. 201, ha disapplicato l'art. 30 del regio decreto n. 1775/1933, a mente del quale «qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario e' rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie». Detto giudice ha infatti affermato che tale disposizione «deve essere disapplicata nella parte in cui consente il rinnovo di un contratto di concessione, senza la previa indizione di una procedura, trasparente e conoscibile, che consenta ai terzi che vi hanno interesse di formulare una proposta concorrente, sulla base dei principi di derivazione comunitaria per i quali, quando l'amministrazione attribuisce occasioni di vantaggio a privati in relazione a beni pubblici la cui disponibilita' sia limitata, deve rispettare i principi di non discriminazione e pari trattamento, corollari di quello di concorrenza su cui si basa il Trattato sull'Unione europea». La Corte di cassazione (Sentenza n. 1082 del 16 settembre 2020) e codesta Corte costituzionale (Sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021) sono intervenute nello stesso senso su questioni analoghe concernenti il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. In particolare, la Corte di cassazione, conformemente a quanto gia' ritenuto dal TSAP, ha disposto la disapplicazione della disciplina nazionale per contrasto con l'art. 12 della direttiva Bolkestein, in quanto norma immediatamente precettiva dell'ordinamento eurounitario, precisando che «[ ... ] e' indubbio, dopo la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 227 del 24 giugno 2010), che l'art. 12 della direttiva Bolkestein e' self-executing, cioe' ha efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati membri». Con il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. S4219 in merito alla legge della Provincia Autonoma di Trento n. 6/2021, e' stato evidenziato come il rilascio di piccole concessioni idroelettriche c.d. mini-idro, (con potenza nominale media dell'impianto fino a 3000 kW), al pari delle concessioni per impianti di maggiore potenza, deve avvenire in «applica[zione di] una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento», in quanto gli enti competenti rilasciano un titolo autorizzativo allo svolgimento di un'attivita' economica il cui accesso e' limitato dalla scarsita' della risorsa naturale necessaria al suo esercizio. Detta Autorita' e' pervenuta quindi alla conclusione che l'assegnazione o riassegnazione delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica, in assenza di una procedura selettiva tra i vari richiedenti, organizzata nel rispetto degli inderogabili principi di trasparenza, pubblicita' e parita' di accesso, si pone infatti in contrasto con i principi euro-unitari e nazionali a tutela e promozione della concorrenza, la cui osservanza condiziona, comunque, la legittimita' costituzionale dell'esercizio della competenza normativa delle Province autonome (e a maggiore anche quella delle regioni a statuto ordinario). La medesima AGCM con il parere del 31 gennaio 2024 Rif. n. S4867, ha inoltre segnalato la possibile incostituzionalita' dell'art. 3 della legge della Regione Emilia Romagna sopra richiamata, per violazione dei principi dell'ordinamento euro-unitario in materia di assegnazione delle concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (art. 117, comma 1, della Costituzione) e per violazione della competenza statale esclusiva in materia di «concorrenza» (art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione). Con la segnalazione AS17223 la medesima AGCM ha, altresi', evidenziato il contrasto con i principi a tutela e promozione della concorrenza e di liberta' di stabilimento, nonche' con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, delle normative regionali facenti rinvio al procedimento di rinnovo automatico delle concessioni in scadenza, di cui al combinato disposto degli articoli 28 e 30 del regio decreto n. 1775/1933. L'Autorita' ha costantemente ribadito che, alla scadenza, ogni proroga, che non sia meramente funzionale all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario, contrasti con la disciplina eurounitaria e con i principi di apertura concorrenziale del mercato, traducendosi in un ingiustificato favor per il gestore uscente. Merita di essere infine richiamata la segnalazione dell'AGCM, AS1730 del 22 marzo 2021, contenente «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2021», che e' culminata nell'adozione da parte del Parlamento della legge n. 118/2022. Tale segnalazione ha infatti auspicato l'adozione di una procedura equa, non discriminatoria e trasparente come modalita' ordinaria di assegnazione delle concessioni, con garanzia di massima partecipazione e di parita' di condizioni. La medesima segnalazione ha, inoltre, evidenziato il problema legato al possibile conflitto di interessi in considerazione della frequente coincidenza, in capo a regione o provincia autonoma, dei ruoli di legislatore, stazione appaltante e gestore uscente. Occorre inoltre osservare che, il sacrificio della disciplina della concorrenza operato dal legislatore regionale con la disposizione impugnata, attraverso la proroga sic et simpliciter della durata dei contratti di concessione, in violazione dei principi di parita' di trattamento, concorrenza e non discriminazione, non appare nemmeno controbilanciato dalla tutela di rilevanti interessi pubblici quali, ad esempio, la promozione di interventi di risanamento ambientale, di investimenti funzionali a una migliore conservazione degli invasi (anche per far fronte a eventi siccitosi), nonche' la garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali. Sul punto, si evidenzia che l'esigenza di promuovere investimenti nel settore della produzione di energia idroelettrica nel suo complesso e' stata debitamente considerata dalla Commissione europea in sede di archiviazione della procedura di infrazione n. 2011/20162 (in tema di mancata messa a gara delle concessioni idroelettriche scadute), che, seppur relativa a concessioni di grande derivazione idroelettrica, appare mutabile anche rispetto alle «piccole» concessioni. Tutto cio' premesso, appare evidente che l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2025 viola l'art. 11 della Costituzione perche', determinando il mancato adeguamento ad una norma come quella contenuta nell'art. 12 della direttiva Bolkestein considerata self executing, impedisce allo Stato italiano di adempiere pienamente agli obblighi che gli derivano dalla partecipazione all'Unione europea. Per le medesime ragioni la disposizione censurata contrasta anche con l'art. 117 primo comma della Costituzione in quanto non assicura il rispetto dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» che a loro volta rappresentano il limite all'esercizio della potesta' legislativa regionale. 2) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. L'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2025 impugnata nel presente giudizio, appare illegittimo anche perche' adottato in violazione delle regole costituzionali di riparto della competenza legislativa tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome che assegnano unicamente al primo il potere di disciplinare la materia di «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117 comma 2, lettera e), della Costituzione. Detta materia, per pacifica giurisprudenza, ha infatti natura trasversale, stante il carattere finalistico della medesima, con conseguente possibilita' di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni (Cfr., ex multis, Corte costituzionale, Sentenze nn. 93 del 2017, 38 del 2013, 299 del 2012, 28 del 2014, 16 del 2021 e n. 39 del 2020). L'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia deve avvenire in base a condizioni uniformi sul territorio nazionale. Spetta dunque solo al legislatore statale definire le regole che disciplinano l'espletamento della gara ad evidenza pubblica per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (C. Cost. sentenze n. 1 del 2008 n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007) - rientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione). Ad analoghe conclusioni si puo' pervenire con riferimento alle piccole concessioni idroelettriche. P. Q. M. Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 18, pubblicata nel B.U.R. n. 103 del 29 ottobre 2015, avente ad oggetto «Norme per l'istituzione del parco regionale del delta del Po, in materia di divieti relativi alla ricerca ed all'estrazione degli idrocarburi» in relazione agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione con riguardo all'art. 12 della direttiva 2006/123, e all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Con l'originale notificato del ricorso si depositano: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 9 aprile 2025; 2. copia della legge regionale impugnata; 3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. Con ogni salvezza. Roma, 11 aprile 2025 Avvocato dello Stato: Aiello Depositato il 14 aprile 2025