Reg. Ric. n. 18 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 14/05/2025 n. 20

Ricorrente:Regione Toscana

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Istruzione – Organizzazione scolastica – Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni – Modifiche all’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito – Procedura e scadenze per l’adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica – Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l’adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento – Possibilità, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni – Ricorso della Regione Toscana – Denunciata compressione del termine per l’adozione del provvedimento regionale e trasferimento all’amministrazione centrale della facoltà di decretare la proroga della scadenza di un atto di competenza regionale – Incidenza sulle attribuzioni regionali nella materia, di competenza concorrente, dell’istruzione – Lesione del principio di leale collaborazione – Lesione dei principi riguardanti la chiamata in sussidiarietà.

Norme impugnate:

legge  del 28/02/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1

decreto-legge  del 31/12/2024  Num. 208

legge  del 28/02/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1

decreto-legge  del 31/12/2024  Num. 208  Art. 9  Co. 2

decreto-legge  del 06/07/2011  Num. 98  Art. 19  Co. 5

legge  del 15/07/2011  Num. 111



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 118   Co.

Costituzione  Art. 118   Co.



Udienza Pubblica del 18/11/2025 rel. LUCIANI


Testo dell'ricorso

                        N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 aprile 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 aprile 2025 (della Regione Toscana). 
 
Istruzione - Organizzazione scolastica - Criteri per  la  definizione
  del contingente organico dei dirigenti scolastici e  dei  direttori
  dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le
  regioni - Modifiche all'art. 19 del  d.l.  n.  98  del  2011,  come
  convertito  -  Procedura  e  scadenze  per  l'adozione  del   piano
  regionale di dimensionamento della rete scolastica -  Anticipazione
  (dal 30 novembre al 31 ottobre)  del  termine  per  l'adozione,  da
  parte delle regioni, del Piano di dimensionamento  -  Possibilita',
  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del   merito,   di
  determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni. 
- Legge  28  febbraio  2025,  n.  20  (Conversione  in   legge,   con
  modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,  recante
  misure  organizzative  urgenti  per  fronteggiare   situazioni   di
  particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale
  di ripresa e  resilienza),  art.  1,  comma  1,  e  in  particolare
  l'Allegato  recante  le  modificazioni   apportate   in   sede   di
  conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nella  parte
  in cui ha inserito, nel predetto decreto-legge, l'art. 9-bis, comma
  2, modificativo dell'art. 19, comma 5-quater, del  decreto-legge  6
  luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
  finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15  luglio
  2011, n. 111. 


(GU n. 20 del 14-05-2025)

    Ricorso della Regione Toscana (P.IVA 01386030488), in persona del
Presidente pro tempore della Giunta regionale, dott.  Eugenio  Giani,
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  495  del  15
aprile 2025, rappresentato e difeso, come  da  mandato  in  calce  al
presente atto, dall'Avv. Barbara Mancino  (c.f.  n.  MNCBBR72S68D612E
pec: barbara.mancino@postacert.toscana.it) dell'Avvocatura regionale,
ed elettivamente domiciliato  presso  lo  studio  dell'Avv.  Marcello
Cecchetti, (c.f. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza  Barberini  n.  12
(fax 06.4871847; PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore  per
la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della  legge  28
febbraio 2025, n. 20 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  1°  marzo
2025,  n.  50),  che,  con  l'art.  1,  comma  1,  ha  convertito  il
decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative
urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche'
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le
modificazioni  riportate  in  allegato  alla  stessa  legge,   e   in
particolare, dell'Allegato recante Modificazioni apportate in sede di
conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nella parte in
cui ha inserito l'art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024,
il  quale  prevede  modifiche  all'art.  19,  comma   5-quater,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui: «All'art. 19,  comma
5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) al terzo periodo, le parole: "entro il 30  novembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre"; 
        b) al quarto periodo, le parole: "Con deliberazione  motivata
della regione" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito", per violazione degli articoli
5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost.». 
    1. In data 29 dicembre 2022 e' stata pubblicata,  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 303, S.O. la legge n. 197 del 29 dicembre  2022  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2023-2025».  In  particolare,
l'art. 1, comma 557 ha  inserito  i  commi  5-quater,  5-quinquies  e
5-sexies dopo il comma 5-ter dell'art. 19 del decreto-legge 6  luglio
2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n.  111,  inerenti  la
riorganizzazione della rete scolastica:  «All'art.  19  del  decreto-
legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma  5-ter  sono  inseriti  i
seguenti: 
        "5-quater. Al fine di dare attuazione  alla  riorganizzazione
del sistema scolastico prevista nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per
la definizione del contingente organico dei  dirigenti  scolastici  e
dei  direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  e  la  sua
distribuzione tra le  regioni,  tenendo  conto  del  parametro  della
popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista
dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  nonche'  della   necessita'   di   salvaguardare   le
specificita'  delle  istituzioni  scolastiche  situate   nei   comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate
da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione
interregionale,  sono  definiti,  su  base  triennale  con  eventuali
aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il  31
maggio   dell'anno   solare   precedente   all'anno   scolastico   di
riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo  schema  del
decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito  alla
Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla  base  dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono
autonomamente al dimensionamento della rete scolastica  entro  il  30
novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato
dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della  regione  puo'
essere determinato un differimento temporale di durata non  superiore
a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni,
provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici
assegnato. 
        5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio  di
cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico  dei
dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi   generali   e
amministrativi e la sua distribuzione tra le  regioni  sono  definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il
30 giugno,  sulla  base  di  un  coefficiente  indicato  dal  decreto
medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto  conto
dei parametri, su base regionale, relativi  al  numero  degli  alunni
iscritti nelle istituzioni scolastiche  statali  e  dell'organico  di
diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal  parametro
della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando
la necessita' di  salvaguardare  le  specificita'  delle  istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole  e  nelle
aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche'
da un parametro perequativo, determinato in maniera  da  garantire  a
tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il  medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del  parametro
di cui  al  comma  5  e  comunque  entro  i  limiti  del  contingente
complessivo a livello nazionale  individuato  ai  sensi  del  secondo
periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle
istituzioni  scolastiche   per   ciascuno   degli   anni   scolastici
considerati si  applica,  per  i  primi  sette  anni  scolastici,  un
correttivo non superiore al 2 per cento  anche  prevedendo  forme  di
compensazione  interregionale.  Gli  uffici   scolastici   regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente  dei
dirigenti scolastici assegnato. 
        5-sexies.  In  sede  di  prima   applicazione,   per   l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme  le  disposizioni  dei  commi  5,
5-bis e  5-ter  del  presente  articolo,  con  i  parametri  indicati
all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e,  per
l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al  comma  5-quater  o
quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque  non  superiore  a  quello  determinato
mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis.  A  decorrere  dall'anno
scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies definisce un contingente  organico  comunque
non superiore a quello determinato sulla base  dei  criteri  definiti
nell'anno scolastico  precedente.  Eventuali  situazioni  di  esubero
trovano   compensazione    nell'ambito    della    definizione    del
contingente".». 
    In sintesi, la normativa introdotta dalla legge n.  197/2022,  ha
previsto una nuova procedura secondo cui, a decorrere dal  2023  (nel
procedimento relativo all'anno scolastico  2024/2025),  entro  il  15
aprile  il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito   invii   alla
Conferenza unificata lo schema  di  decreto  che  determina  su  base
triennale  (con  possibili  modifiche  annuali)  i  criteri  per   la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei
direttori  dei  servizi  generali   e   amministrativi   e   la   sua
distribuzione tra le regioni. 
    Questi  criteri  devono  tenere  conto  della  consistenza  della
popolazione scolastica della singola regione e  della  necessita'  di
salvaguardare le specificita' delle istituzioni presenti  nei  comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate
da specificita' linguistiche. 
    Lo schema di decreto e' inoltrato alla Conferenza  unificata  per
l'accordo con la medesima e la successiva adozione  del  decreto,  da
parte del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio dell'anno
solare precedente all'anno scolastico di riferimento. 
    Decorso inutilmente il  termine  del  31  maggio  il  contingente
organico  dei  dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi
generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni  sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 giugno, sulla base di criteri puntualmente stabiliti  nel
comma 5-quinquies. 
    La legge n. 197/2022 ha  poi  previsto  che,  ad  esito  di  tale
decreto,  le  regioni  provvedono  al  dimensionamento   della   rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni anno; secondo  la  disciplina
cosi' come prevista dalla legge  n.  197/2022,  tale  termine  poteva
essere differito fino a trenta  giorni,  con  deliberazione  motivata
della regione. 
    2. Alcune regioni, tra cui la Regione  Toscana,  hanno  impugnato
dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale la  suddetta  normativa
nella parte  in  cui  ha  introdotto  una  nuova  procedura  ai  fini
dell'individuazione del contingente dei dirigenti scolastici  (DS)  e
dei dirigenti scolastici generali amministrativi (DSGA),  cui  devono
necessariamente  corrispondere  altrettante  istituzioni  scolastiche
autonome. Secondo le regioni (allora) ricorrenti tale meccanismo  per
la definizione del contingente dei DS e dei DGSA, per cui e' previsto
un automatico potere sostitutivo ministeriale, avrebbe inciso in  via
diretta ed automatica sul dimensionamento scolastico, con conseguente
violazione delle attribuzioni loro  costituzionalmente  garantite  in
relazione agli articoli 5, 34, 117, terzo e sesto comma, 118, primo e
secondo comma, 119 e 120 Cost. 
    Tale giudizio (Reg. ric. 4/2023) e' stato definito  con  sentenza
n. 223/2023 (pubblicata in data 27 dicembre 2023), con  la  quale  la
Corte costituzionale ha ritenuto legittime le disposizioni  impugnate
in base a diversi  titoli  della  competenza  esclusiva  statale,  in
particolare, con  riferimento  alla  lettera  g)  del  secondo  comma
dell'art.  117  Cost.,  essendo  i  dirigenti  scolastici  dipendenti
pubblici statali,  nonche'  con  riferimento  all'art.  117,  secondo
comma,  lettera  n),  Cost.,  in  relazione   alle   norme   generali
sull'istruzione; non solo, la  Corte  ha  affermato  che  tali  norme
contengono principi di coordinamento della finanza pubblica legittimi
in virtu' dell'art.  117  terzo  comma  Cost.  perche'  concorrono  a
riorientare, secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia,  la
spesa pubblica statale. In ogni caso, con  la  medesima  sentenza  la
Corte costituzionale ha  altresi'  affermato  che  «non  puo'  essere
negato che i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'art. 19  del
decreto-legge   n.   98   del   2011,   come   convertito,   inseriti
dall'impugnato comma 557, interferiscono con la competenza  regionale
concorrente  in  materia  di  istruzione,  sotto   il   profilo   del
dimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in  tale  ambito
materiale dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.  147  del
2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004)». 
    3. Medio tempore, stante la nuova procedura introdotta con  legge
n. 197/2022, in data 24 aprile 2023 e' stato trasmesso alle  regioni,
ai fini dell'accordo in Conferenza unificata, lo schema  del  decreto
interministeriale (previsto  dalla  stessa  legge  197/2022)  per  la
definizione dei criteri per l'individuazione del contingente organico
dei DS e DSGA e relativa distribuzione tra le regioni per il triennio
2024/2025, 2025/2026  e  2026/2027.  La  Conferenza  unificata  nella
seduta del 24 maggio 2023 non ha espresso parere favorevole e  quindi
non e' stato raggiunto il previsto accordo, essendo rimaste irrisolte
le criticita' rilevate dalle regioni in merito ai criteri assunti con
tale decreto ai fini della definizione del contingente dei DS  e  dei
DSGA. 
    In  data  25  luglio  2023  con  nota  n.  0003489  il   Ministro
dell'istruzione e del merito ha trasmesso  alle  regioni  il  decreto
interministeriale n. 127 del 30  giugno  2023.  Successivamente,  con
nota n.  3723  del  4  agosto  2023  il  suddetto  decreto  e'  stato
nuovamente inviato ai presidenti delle regioni, con la specificazione
dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti in data  2
agosto 2023 e conseguente efficacia del decreto dalla stessa data. 
    Tale decreto ha assegnato, nello specifico alla Regione  Toscana,
n. 455 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025, 452  per
l'anno scolastico 2025/2026, 446 per l'anno scolastico 2026/2027, con
una corrispondente riduzione di 24 istituzioni  scolastiche  rispetto
alla situazione in essere ante decreto n. 127/2023. 
    Il decreto interministeriale n. 127/2023 e' stato impugnato dalla
Regione Toscana dinanzi al Tribunale amministrativo regionale  Lazio.
Il ricorso e' stato discusso e trattenuto  in  decisione  all'udienza
pubblica del 2 aprile 2025; al momento non e' ancora  intervenuta  la
relativa sentenza. 
    4. Successivamente al decreto interministeriale n. 127/2023,  per
l'A.S. 2024/2025, il legislatore statale ha introdotto l'art.  5  del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con  la  legge  23
febbraio 2024, n. 18, con il quale ha stabilito che  «Fermi  restando
il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori  dei
servizi generali e amministrativi  e  la  sua  distribuzione  tra  le
regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,  dal
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le
regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono  attivare  un
ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore  al
2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti  di  dirigente
scolastico e di  direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi
definito, per ciascuna  regione,  per  il  medesimo  anno  scolastico
2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali  attribuire
solo reggenze e senza un  corrispondente  incremento  delle  facolta'
assunzionali.». 
    Dunque, tale articolo ha previsto uno slittamento dei termini per
l'approvazione del dimensionamento scolastico per  l'anno  2024/2025,
introducendo la facolta' per le regioni  di  incrementare  il  numero
delle autonomie scolastiche in  misura  non  superiore  al  2,5%  del
contingente dei corrispondenti posti  di  DS  e  DSGA  definito,  per
ciascuna regione, per il  medesimo  anno  scolastico  2024/2025,  dal
citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e
senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali. 
    La  Regione  Toscana  ha  esercitato  la  facolta'  prevista  dal
suddetto decreto-legge n. 215/2023 con DGR n. 1 del 4 gennaio 2024. 
    Quindi, per  effetto  del  decreto-legge  sopra  richiamato,  per
l'anno scolastico 2024/2025 la Regione Toscana  ha  potuto  prevedere
466  istituzioni  scolastiche  autonome,  in  luogo  delle  455   che
sarebbero state obbligate ai sensi del decreto n. 127/2023. 
    5. Parimenti, lo Stato e' intervenuto per l'A.S. 2025/2026 con il
decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, con il quale  ha  approvato  una
modifica dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107,  prevedendo
al comma 83-quater la possibilita' per le regioni di: 
        adottare  la   delibera   di   dimensionamento   della   rete
scolastica, entro e non oltre dieci giorni dalla data di  entrata  in
vigore di tale decreto; 
        di attivare,  per  il  solo  anno  scolastico  2025/2026,  un
ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore  al
2,99 per cento del contingente dei posti di DS e DSGA  definito,  per
ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal sopra
indicato decreto  n.  127/2023,  ancora  una  volta  ricorrendo  alle
reggenze  e  senza  un  corrispondente  incremento   delle   facolta'
assunzionali. 
    Anche in tal caso la Regione Toscana ha deciso di avvalersi della
facolta' dell'incremento del 2,99% rispetto all'organico indicato nel
decreto  Interministeriale  n.  127/2023,  cosi'  come  prevista  dal
decreto-legge  16  gennaio  2025,  n.  1,  rimanendo  per   l'effetto
invariato  per  l'anno  scolastico  2025/2026  il   numero   di   466
istituzioni scolastiche  autonome  attualmente  presenti  in  Toscana
(Delibera GRT n. 36 del 20 gennaio 2025). 
    6. Con la legge 28 febbraio 2025 n. 20  e'  stato  convertito  in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2024, n.  208,
recante misure organizzative urgenti per fronteggiare  situazioni  di
particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza. Con tale legge di conversione: 
        da una parte, e'  stato  formalmente  abrogato  il  succitato
decreto-legge n. 1/2025, fermi restando gli atti  e  i  provvedimenti
adottati, nonche' fatti salvi gli effetti  prodottisi  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del  2025;
la disciplina prevista dal decreto-legge n. 1/2025 e' stata  tuttavia
sostanzialmente riprodotta per il tramite del comma 1 dell'art. 9-bis
di  nuovo  inserimento  ad  opera   della   legge   conversione   del
decreto-legge n. 208/2024. In particolare, il comma 1 dell'art. 9-bis
prevede l'inserimento, dopo il  comma  83-quater  dell'art.  1  della
legge 13 luglio 2015, n.  107,  dei  commi  83-quinquies,  83-sexies,
83-septies e 83-octies,  contenenti  una  disciplina  di  deroga  per
l'anno scolastico 2025/2026, sostanzialmente analoga  a  quella  gia'
recata dall'abrogato decreto-legge n. 1/2025; 
        dall'altra, con il comma 2 del medesimo art. 9-bis introdotto
in sede di conversione del decreto-legge n. 208/2024 dalla  legge  n.
20/2025, sono state apportate modifiche all'art. 19, comma  5-quater,
del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (convertito  con  legge  n.
111/2011), ovvero disponendo che «a) al  terzo  periodo,  le  parole:
"entro il 30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  31
ottobre";  b)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "Con  deliberazione
motivata della regione" sono sostituite dalle seguenti: "Con  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito"». 
    Tanto premesso,  la  Regione  Toscana  con  il  presente  ricorso
impugna la legge 28 febbraio 2025, n. 20, che, con l'art. 1, comma 1,
ha convertito il decreto-legge 31  dicembre  2024,  n.  208,  recante
«Misure  organizzative  urgenti  per   fronteggiare   situazioni   di
particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in  allegato
alla   stessa   legge,   e   in   particolare,   l'Allegato   recante
«Modificazioni apportate in sede di conversione al  decreto-legge  31
dicembre 2024, n. 208», nella parte in cui ha inserito l'art.  9-bis,
comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il  quale  prevede  modifiche
all'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
quanto incostituzionale per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    I) Illegittimita' costituzionale della legge 28 febbraio 2025, n.
20 che, con l'art. 1, comma 1,  ha  convertito  il  decreto-legge  31
dicembre 2024, n. 208,  recante  «Misure  organizzative  urgenti  per
fronteggiare  situazioni  di  particolare  emergenza,   nonche'   per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza»,  con  le
modificazioni  riportate  in  allegato  alla  stessa  legge,   e   in
particolare, dell'Allegato recante «Modificazioni apportate  in  sede
di conversione al decreto-legge 31  dicembre  2024,  n.  208»,  nella
parte in cui ha inserito l'art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge  n.
208/2024, il quale prevede modifiche all'art. 19, comma 5-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli  5,
117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost. 
    La legge 29 dicembre 2022,  n.  197  ha  novellato  il  contenuto
dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  fissando  la
procedura e le scadenze previste per le regioni  per  l'adozione  del
piano regionale del dimensionamento della rete scolastica. 
    In particolare,  ai  fini  in  esame,  il  comma  5-quater  nella
versione introdotta con legge n. 197/2022 prevedeva che: 
        le  regioni,  sulla  base  dei  parametri  individuati  dallo
specifico  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e   del   merito,
provvedessero al dimensionamento della rete scolastica  entro  il  30
novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato
dal medesimo decreto; 
        con deliberazione  motivata  della  medesima  regione  poteva
essere determinato un  differimento  temporale  a  tale  scadenza  di
durata non superiore a trenta giorni. 
    Tale possibilita' di proroga del termine per  l'approvazione  del
Piano di dimensionamento scolastico era, dalla disciplina previgente,
giustamente rimessa alle  valutazioni  della  regione,  titolare  del
complesso iter di formazione del Piano. A titolo  esemplificativo  si
consideri che  per  la  Regione  Toscana  tale  procedimento  per  la
programmazione della rete scolastica, cosi' come declinato al  Titolo
V del regolamento  n.  47/R  del  2023  (di  attuazione  della  legge
regionale n. 32/2022,  recante  testo  unico  della  normativa  della
Regione Toscana in materia di educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione   professionale   e   lavoro)   prevede   la    necessaria
partecipazione e concertazione di una platea di soggetti ed enti, tra
cui le istituzioni scolastiche autonome,  i  comuni  per  il  tramite
delle conferenze zonali, le province e le citta' metropolitane. 
    Per l'effetto delle modifiche  al  succitato  comma  5-quater  in
ragione di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 2025,  n.  20,  la
scadenza prevista per l'adozione del Piano  di  dimensionamento  gia'
fissata  al  30  novembre  e'  stata  anticipata  al  31  ottobre  e,
soprattutto, la decisione circa l'eventuale proroga di tale  scadenza
di   trenta   giorni   e'   rimessa   inopinatamente   al    Ministro
dell'istruzione e del merito, mediante apposito decreto  e  non  piu'
alla regione competente per il procedimento di approvazione del Piano
del dimensionamento della rete scolastica. 
    Tale modifica legislativa non si e' limitata dunque a  comprimere
la tempistica di un procedimento particolarmente complesso che - come
visto - coinvolge in primis la regione ma  anche  altri  soggetti  ed
enti, ma ha altresi' esautorato in modo arbitrario la  regione  della
facolta' di decretare la proroga della scadenza di trenta  giorni  di
un  atto  di  competenza  regionale,  facolta'   che   oggi   risulta
interamente attribuita al Ministero dell'istruzione e del merito. 
    I.a)  La  modifica  normativa  di  cui  alla  legge  n.   20/2025
evidentemente incide in un  ambito  materiale  -  l'istruzione  -  di
competenza concorrente. 
    Gli articoli  137  e  138,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo   n.   112/1998   hanno,   rispettivamente,    confermato
l'attribuzione allo Stato delle funzioni concernenti i  criteri  e  i
parametri per l'organizzazione della rete scolastica,  previo  parere
della Conferenza unificata,  e  delegato  alle  Regioni  le  funzioni
amministrative relative  alla  programmazione  della  medesima  rete,
sulla base dei piani provinciali. 
    Subito dopo,  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
233/1998,  recante  norme  per  il  dimensionamento  ottimale   delle
istituzioni scolastiche, ha disposto,  all'art.  2,  che  l'autonomia
amministrativa,  organizzativa,  didattica,  nonche'  di  ricerca   e
progettazione educativa, e' riconosciuta alle istituzioni scolastiche
che  raggiungono  le  dimensioni  idonee  a  garantire   l'equilibrio
ottimale fra domanda  di  istruzione  e  organizzazione  dell'offerta
formativa,  prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione   dei   piani
provinciali di dimensionamento. 
    Con  la  riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione,  e'  stata
riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla  determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi  dell'art.
117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle regioni e' stata
attribuita  la  potesta'  legislativa  concorrente  in   materia   di
istruzione. 
    La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito  che  il
dimensionamento scolastico e la programmazione della rete  scolastica
non possono ricondursi alle norme generali sull'istruzione  e  vanno,
invece,   ricompresi   nella    competenza    concorrente    relativa
all'istruzione (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010, n. 92  del
2011). 
    In particolare, la sentenza n. 200 del 2009, dopo aver  affermato
che il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e' un
ambito che deve ritenersi di spettanza regionale, sottolinea: 
        «Sul punto, infatti, questa Corte ha avuto modo  di  rilevare
che, da un lato, l'art. 138, comma 1, lettere a) e  b),  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998 aveva gia'  delegato  alle  regioni,  nei
limiti  sopra  esposti,  funzioni  amministrative  in  materia,   tra
l'altro,  di  programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  tra
istruzione e  formazione  professionale,  nonche'  di  programmazione
della  rete  scolastica;  dall'altro,  l'art.  3  del   decreto   del
Presidente della  Repubblica  18  giugno  1998  n.  233  (Regolamento
recante norme  per  il  dimensionamento  ottimale  delle  istituzioni
scolastiche e per la determinazione  degli  organici  funzionali  dei
singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
59) aveva disposto che "i piani di dimensionamento delle  istituzioni
scolastiche  (...)  sono  definiti  in  conferenze   provinciali   di
organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di
programmazione e dei criteri generali,  riferiti  anche  agli  ambiti
territoriali, preventivamente adottati dalle regioni» (sentenza n. 34
del 2005). 
    Avendo riguardo alle riportate disposizioni legislative, la Corte
ha cosi' ritenuto, con la citata sentenza, che «proprio alla luce del
fatto che gia' la normativa antecedente alla  riforma  del  Titolo  V
prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche,  e  quindi  postulava  la  competenza  sulla
programmazione scolastica di cui all'art. 138 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, e' da escludersi che il  legislatore  costituzionale
del 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una  funzione  che  era
gia' ad  esse  conferita»  sia  pure  soltanto  sul  piano  meramente
amministrativo. 
    In altri termini, la definizione  del  riparto  delle  competenze
amministrative attuato con il citato decreto legislativo fornisce  un
tendenziale   criterio   utilizzabile   per   la   individuazione   e
interpretazione degli ambiti materiali che la riforma del Titolo V ha
attribuito alla potesta' legislativa concorrente  o  residuale  delle
regioni. 
    Ed in effetti, se si ha riguardo all'obiettivo  perseguito  dalla
disposizione in esame, si deve constatare che la  preordinazione  dei
criteri volti alla attuazione di tale dimensionamento ha una  diretta
ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate  alle  varie
realta' territoriali ed alle connesse  esigenze  socio-economiche  di
ciascun territorio, che ben possono e  devono  essere  apprezzate  in
sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo
aspetti  che  ridondino  sulla  qualita'  dell'offerta  formativa  e,
dunque, sulla didattica». 
    Tali stessi  principi  sono  stati  confermati  nella  successiva
sentenza n. 147 del 2012, in riferimento all'art. 19,  comma  4,  del
decreto-legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011). 
    In particolare, con tale pronuncia  la  Corte  costituzionale  ha
rilevato che  «e'  indubbio  che  la  disposizione  in  esame  incide
direttamente  sulla  rete  scolastica  e  sul  dimensionamento  degli
istituti»...  Il   carattere   di   intervento   di   dettaglio   nel
dimensionamento della rete  scolastica  emerge,  con  ancor  maggiore
evidenza, dalla seconda parte  del  comma  4,  relativa  alla  soglia
minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere  per
ottenere l'autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce  alcune  soglie
rigide  le  quali  escludono  in  toto  le   regioni   da   qualsiasi
possibilita' di decisione, imponendo un  dato  numerico  preciso  sul
quale le regioni non possono in alcun modo interloquire». 
    Inoltre, la Corte ha evidenziato che  «E'  indubbio  che  competa
allo Stato la definizione dei  requisiti  che  connotano  l'autonomia
scolastica, ma  questi  riguardano  il  grado  della  loro  autonomia
rispetto  alle  amministrazioni,  statale  e  regionale,  nonche'  le
modalita' che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e  la
rete scolastica, riservato alle regioni nell'ambito della  competenza
concorrente». 
    Anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023,
che pure ha riconosciuto la legittimita' tra  gli  altri,  del  comma
5-quater dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  nella
versione antecedente la modifica di cui oggi si discute, ha  comunque
sottolineato  l'interferenza  della  disciplina  di  cui   ai   commi
5-quater, 5-quinquies e 5- sexies dell'art. 19 del  decreto-legge  n.
98 del 2011 con la competenza regionale  concorrente  in  materia  di
istruzione  ed  ha  ribadito  che  il  «profilo  del  dimensionamento
scolastico e' stato costantemente inquadrato in tale ambito materiale
[rectius di competenza  regionale]  dalla  giurisprudenza  di  questa
Corte (sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n.
13 del 2004)». 
    La norma statale impugnata con l'odierno ricorso interferisce  ed
incide direttamente con  le  attribuzioni  regionali  in  materia  di
istruzione  ed  in  particolare   in   materia   di   dimensionamento
scolastico, in quanto: 
        da una parte,  l'anticipazione  del  termine  di  conclusione
dell'iter  per  l'approvazione  dei  Piani  pregiudica  il   corretto
esercizio della programmazione della rete scolastica; 
        dall'altra, la previsione del decreto  ministeriale  ai  fini
della proroga del termine per l'approvazione dei Piani,  esautora  la
regione delle proprie competenze in merito allo svolgimento di  detto
iter. 
    La norma in esame, recante regole di dettaglio e autoapplicative,
direttamente ed in toto conformative  delle  modalita'  di  esercizio
della funzione di programmazione della rete scolastica, viola  dunque
le competenze regionali in materia di  istruzione,  di  cui  all'art.
117, terzo comma e  dell'art.  118,  commi  primo  e  secondo  Cost.,
perche' incide in modo significativo sullo svolgimento  dell'iter  di
formazione del Piano, stabilendo  una  tempistica  stringente  e  non
adeguata al  complesso  procedimento  per  l'approvazione  del  Piano
stesso e, soprattutto, perche' la noma impugnata, nel  prevedere  che
«Con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  puo'  essere
determinato un differimento  temporale  di  durata  non  superiore  a
trenta giorni» del termine previsto  per  l'approvazione  del  Piano,
sostituisce il ruolo della regione, estromettendola da ogni decisione
in  merito  alla  proroga  del  termine,  ovvero   sovrapponendo   le
valutazioni unilaterali del Ministero a quelle della regione, la sola
Amministrazione competente e titolare  del  procedimento  volto  alla
programmazione della rete scolastica. Sotto  entrambi  i  profili  su
evidenziati, la disposizione impugnata risulta idonea a compromettere
il regolare esercizio della programmazione della rete  scolastica  da
parte della regione. 
    Si ripete, la norma impugnata viola anzitutto l'art.  117,  terzo
comma, e l'art. 118, commi primo e secondo,  Cost.  dal  momento  che
incide illegittimamente nell'ambito della materia  della  istruzione,
di competenza legislativa  concorrente,  alla  quale  codesta  ecc.ma
Corte costituzionale  ha  ricondotto  le  norme  sul  dimensionamento
scolastico e sulla programmazione della rete scolastica;  tale  norma
(di dettaglio) ha l'effetto di limitare illegittimamente  l'esercizio
della funzione legislativa e amministrativa da parte  della  regione,
in un ambito di propria competenza, conformando in termini vincolanti
le attribuzioni regionali nella materia della istruzione. 
    I.b) La norma impugnata, nel prevedere  l'intervento  unilaterale
ed  autoritativo  del  Ministero  nella   valutazione   e   decisione
dell'esercizio della facolta' di  proroga,  del  tutto  avulso  dalle
valutazioni delle regioni titolari del procedimento, cui si riferisce
il termine di cui si tratta e la correlata facolta' di proroga, viola
ulteriormente i principi della leale collaborazione e della  chiamata
in sussidiarieta', ai sensi degli articoli 5, 117  comma  terzo,  118
primo e secondo comma, Cost. 
    Il concorso di competenze statali con quelle regionali,  operante
nella materia dell'istruzione, e la specifica competenza  in  materia
di dimensionamento della rete scolastica, cui  evidentemente  attiene
la norma impugnata, dovrebbe trovare composizione  tramite  la  leale
collaborazione, ma tale  principio  e'  evidentemente  violato  dalla
norma in esame, che -  si  ripete  -  autorizza  lo  Stato  ad  agire
unilateralmente,  sostituendo  il   proprio   potere   valutativo   e
decisionale a quello della regione in merito alla facolta' di proroga
del  termine  per  l'approvazione  del   Piano   di   dimensionamento
scolastico. 
    Nei casi in cui una disciplina normativa non sia riconducibile ad
un'unica materia, determinandosi invece, come nel caso in  esame,  un
intreccio ed  una  sovrapposizione  tra  diverse  materie  e  diversi
livelli di competenza, il principio-cardine su cui ha fatto  leva  la
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  per  risolvere   questi
frequenti casi  di  intersezione  e  sovrapposizione  tra  competenze
statali  e  competenze  regionali  e'  stato   quello   della   leale
collaborazione, «che per la sua elasticita' consente di aver riguardo
alle peculiarita' delle singole  situazioni»  ed  impone  alla  legge
statale di predisporre adeguati  strumenti  di  coinvolgimento  delle
regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza  n.  50/2005;
nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 44/2014, n. 234/2012, n.
187/2012, n. 88/2009,  n.  50/2008,  n.  213/2006,  n.  133/2006,  n.
231/2005, n. 219/2005). 
    Nel  caso  di  specie  invece  e'  attribuita  esclusivamente  al
Ministero la decisione in merito alla proroga o meno del  termine  di
conclusione del procedimento in titolarita' alla regione, senza alcun
effettivo coinvolgimento della regione stessa. 
    Del pari, risultano violati i principi in materia di chiamata  in
sussidiarieta', non sussistendone - nel caso di specie - i  necessari
requisiti di legittimita' costituzionale. 
    La  disposizione  impugnata  e'  quindi  incostituzionale   anche
perche' viola ulteriormente l'art. 118 primo e secondo  comma  Cost.,
in quanto viene allocata in capo al Ministero la decisione in  merito
alla  proroga  del  termine,  con  palese  e  diretta  incisione  sul
procedimento per la programmazione della rete scolastica, in  assenza
di esigenze di carattere unitario e in  assenza  di  un  procedimento
basato  sulla  leale  collaborazione   che   garantisca   l'effettiva
partecipazione della regione, la quale non risulta neanche «sentita»,
in deciso contrasto  con  lo  statuto  giuridico  della  chiamata  in
sussidiarieta', come elaborato  dalla  giurisprudenza  costituzionale
(ex multis, Corte costituzionale sentenza n. 6 del 2023). 
    La denunciata incostituzionalita' trova conferma nel fatto che la
norma in esame  non  esprime  esigenze  di  carattere  unitario  alla
stregua  dei  valori  da  tutelare  e  non  riguarda  norme  generali
sull'istruzione, ne' principi generali della  materia;  non  contiene
«le indicazioni delle finalita'» della scuola; non  pone  «condizioni
minime di uniformita' in materia scolastica», ne' esprime  essenziali
interventi volti a garantire l'uguaglianza sostanziale nell'accesso e
nella fruizione della cultura, da doversi  applicare  indistintamente
su tutto il territorio nazionale. 
    In definitiva e' palese altresi' la violazione del  principio  di
leale collaborazione di cui agli articoli 5 Cost.  e,  ulteriormente,
delle  competenze  amministrative  della  regione   in   materia   di
istruzione, di cui agli articoli 118, primo e secondo  comma,  Cost.,
in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Si conclude affinche'  piaccia  all'ecc.ma  Corte  costituzionale
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della  legge  28  febbraio
2025,  n.  20  che,  con  l'art.  1,  comma  1,  ha   convertito   il
decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative
urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche'
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le
modificazioni  riportate  in  allegato  alla  stessa  legge,   e   in
particolare, dell'Allegato recante «Modificazioni apportate  in  sede
di conversione al decreto-legge 31  dicembre  2024,  n.  208»,  nella
parte in cui ha inserito l'art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge  n.
208/2024, il quale prevede modifiche all'art. 19, comma 5-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli  5,
117 terzo comma e 118 primo e  secondo  comma  Cost.,  per  i  motivi
indicati nel presente ricorso. 
    Si deposita la deliberazione della giunta regionale n. 495 del 15
aprile 2025 di autorizzazione alla proposizione del ricorso. 
        Firenze - Roma, 16 aprile 2025 
 
                            Avv. Mancino