Reg. Ric. n. 18 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 14/05/2025 n. 20
Ricorrente:Regione Toscana
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Istruzione – Organizzazione scolastica – Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni – Modifiche all’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito – Procedura e scadenze per l’adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica – Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l’adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento – Possibilità, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni – Ricorso della Regione Toscana – Denunciata compressione del termine per l’adozione del provvedimento regionale e trasferimento all’amministrazione centrale della facoltà di decretare la proroga della scadenza di un atto di competenza regionale – Incidenza sulle attribuzioni regionali nella materia, di competenza concorrente, dell’istruzione – Lesione del principio di leale collaborazione – Lesione dei principi riguardanti la chiamata in sussidiarietà.
Norme impugnate:
legge del 28/02/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
decreto-legge del 31/12/2024 Num. 208
legge del 28/02/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
decreto-legge del 31/12/2024 Num. 208 Art. 9 Co. 2
decreto-legge del 06/07/2011 Num. 98 Art. 19 Co. 5
legge del 15/07/2011 Num. 111
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 118 Co. 1
Costituzione Art. 118 Co. 2
Udienza Pubblica del 18/11/2025 rel. LUCIANI
Testo dell'ricorso
N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 aprile 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 aprile 2025 (della Regione Toscana). Istruzione - Organizzazione scolastica - Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni - Modifiche all'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito - Procedura e scadenze per l'adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica - Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l'adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento - Possibilita', con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni. - Legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), art. 1, comma 1, e in particolare l'Allegato recante le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nella parte in cui ha inserito, nel predetto decreto-legge, l'art. 9-bis, comma 2, modificativo dell'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. (GU n. 20 del 14-05-2025) Ricorso della Regione Toscana (P.IVA 01386030488), in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, dott. Eugenio Giani, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 15 aprile 2025, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Barbara Mancino (c.f. n. MNCBBR72S68D612E pec: barbara.mancino@postacert.toscana.it) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, (c.f. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847; PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2025, n. 50), che, con l'art. 1, comma 1, ha convertito il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in particolare, dell'Allegato recante Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nella parte in cui ha inserito l'art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il quale prevede modifiche all'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui: «All'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre"; b) al quarto periodo, le parole: "Con deliberazione motivata della regione" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito", per violazione degli articoli 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost.». 1. In data 29 dicembre 2022 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 303, S.O. la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025». In particolare, l'art. 1, comma 557 ha inserito i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dopo il comma 5-ter dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, inerenti la riorganizzazione della rete scolastica: «All'art. 19 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: "5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione puo' essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente".». In sintesi, la normativa introdotta dalla legge n. 197/2022, ha previsto una nuova procedura secondo cui, a decorrere dal 2023 (nel procedimento relativo all'anno scolastico 2024/2025), entro il 15 aprile il Ministero dell'istruzione e del merito invii alla Conferenza unificata lo schema di decreto che determina su base triennale (con possibili modifiche annuali) i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni. Questi criteri devono tenere conto della consistenza della popolazione scolastica della singola regione e della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche. Lo schema di decreto e' inoltrato alla Conferenza unificata per l'accordo con la medesima e la successiva adozione del decreto, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di criteri puntualmente stabiliti nel comma 5-quinquies. La legge n. 197/2022 ha poi previsto che, ad esito di tale decreto, le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno; secondo la disciplina cosi' come prevista dalla legge n. 197/2022, tale termine poteva essere differito fino a trenta giorni, con deliberazione motivata della regione. 2. Alcune regioni, tra cui la Regione Toscana, hanno impugnato dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale la suddetta normativa nella parte in cui ha introdotto una nuova procedura ai fini dell'individuazione del contingente dei dirigenti scolastici (DS) e dei dirigenti scolastici generali amministrativi (DSGA), cui devono necessariamente corrispondere altrettante istituzioni scolastiche autonome. Secondo le regioni (allora) ricorrenti tale meccanismo per la definizione del contingente dei DS e dei DGSA, per cui e' previsto un automatico potere sostitutivo ministeriale, avrebbe inciso in via diretta ed automatica sul dimensionamento scolastico, con conseguente violazione delle attribuzioni loro costituzionalmente garantite in relazione agli articoli 5, 34, 117, terzo e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120 Cost. Tale giudizio (Reg. ric. 4/2023) e' stato definito con sentenza n. 223/2023 (pubblicata in data 27 dicembre 2023), con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto legittime le disposizioni impugnate in base a diversi titoli della competenza esclusiva statale, in particolare, con riferimento alla lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali, nonche' con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., in relazione alle norme generali sull'istruzione; non solo, la Corte ha affermato che tali norme contengono principi di coordinamento della finanza pubblica legittimi in virtu' dell'art. 117 terzo comma Cost. perche' concorrono a riorientare, secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia, la spesa pubblica statale. In ogni caso, con la medesima sentenza la Corte costituzionale ha altresi' affermato che «non puo' essere negato che i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, come convertito, inseriti dall'impugnato comma 557, interferiscono con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in tale ambito materiale dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004)». 3. Medio tempore, stante la nuova procedura introdotta con legge n. 197/2022, in data 24 aprile 2023 e' stato trasmesso alle regioni, ai fini dell'accordo in Conferenza unificata, lo schema del decreto interministeriale (previsto dalla stessa legge 197/2022) per la definizione dei criteri per l'individuazione del contingente organico dei DS e DSGA e relativa distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. La Conferenza unificata nella seduta del 24 maggio 2023 non ha espresso parere favorevole e quindi non e' stato raggiunto il previsto accordo, essendo rimaste irrisolte le criticita' rilevate dalle regioni in merito ai criteri assunti con tale decreto ai fini della definizione del contingente dei DS e dei DSGA. In data 25 luglio 2023 con nota n. 0003489 il Ministro dell'istruzione e del merito ha trasmesso alle regioni il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023. Successivamente, con nota n. 3723 del 4 agosto 2023 il suddetto decreto e' stato nuovamente inviato ai presidenti delle regioni, con la specificazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti in data 2 agosto 2023 e conseguente efficacia del decreto dalla stessa data. Tale decreto ha assegnato, nello specifico alla Regione Toscana, n. 455 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025, 452 per l'anno scolastico 2025/2026, 446 per l'anno scolastico 2026/2027, con una corrispondente riduzione di 24 istituzioni scolastiche rispetto alla situazione in essere ante decreto n. 127/2023. Il decreto interministeriale n. 127/2023 e' stato impugnato dalla Regione Toscana dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio. Il ricorso e' stato discusso e trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 2 aprile 2025; al momento non e' ancora intervenuta la relativa sentenza. 4. Successivamente al decreto interministeriale n. 127/2023, per l'A.S. 2024/2025, il legislatore statale ha introdotto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18, con il quale ha stabilito che «Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali.». Dunque, tale articolo ha previsto uno slittamento dei termini per l'approvazione del dimensionamento scolastico per l'anno 2024/2025, introducendo la facolta' per le regioni di incrementare il numero delle autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di DS e DSGA definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali. La Regione Toscana ha esercitato la facolta' prevista dal suddetto decreto-legge n. 215/2023 con DGR n. 1 del 4 gennaio 2024. Quindi, per effetto del decreto-legge sopra richiamato, per l'anno scolastico 2024/2025 la Regione Toscana ha potuto prevedere 466 istituzioni scolastiche autonome, in luogo delle 455 che sarebbero state obbligate ai sensi del decreto n. 127/2023. 5. Parimenti, lo Stato e' intervenuto per l'A.S. 2025/2026 con il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, con il quale ha approvato una modifica dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo al comma 83-quater la possibilita' per le regioni di: adottare la delibera di dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto; di attivare, per il solo anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di DS e DSGA definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal sopra indicato decreto n. 127/2023, ancora una volta ricorrendo alle reggenze e senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali. Anche in tal caso la Regione Toscana ha deciso di avvalersi della facolta' dell'incremento del 2,99% rispetto all'organico indicato nel decreto Interministeriale n. 127/2023, cosi' come prevista dal decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, rimanendo per l'effetto invariato per l'anno scolastico 2025/2026 il numero di 466 istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana (Delibera GRT n. 36 del 20 gennaio 2025). 6. Con la legge 28 febbraio 2025 n. 20 e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con tale legge di conversione: da una parte, e' stato formalmente abrogato il succitato decreto-legge n. 1/2025, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025; la disciplina prevista dal decreto-legge n. 1/2025 e' stata tuttavia sostanzialmente riprodotta per il tramite del comma 1 dell'art. 9-bis di nuovo inserimento ad opera della legge conversione del decreto-legge n. 208/2024. In particolare, il comma 1 dell'art. 9-bis prevede l'inserimento, dopo il comma 83-quater dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dei commi 83-quinquies, 83-sexies, 83-septies e 83-octies, contenenti una disciplina di deroga per l'anno scolastico 2025/2026, sostanzialmente analoga a quella gia' recata dall'abrogato decreto-legge n. 1/2025; dall'altra, con il comma 2 del medesimo art. 9-bis introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 208/2024 dalla legge n. 20/2025, sono state apportate modifiche all'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con legge n. 111/2011), ovvero disponendo che «a) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre"; b) al quarto periodo, le parole: "Con deliberazione motivata della regione" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito"». Tanto premesso, la Regione Toscana con il presente ricorso impugna la legge 28 febbraio 2025, n. 20, che, con l'art. 1, comma 1, ha convertito il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in particolare, l'Allegato recante «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208», nella parte in cui ha inserito l'art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il quale prevede modifiche all'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto incostituzionale per i seguenti motivi di Diritto I) Illegittimita' costituzionale della legge 28 febbraio 2025, n. 20 che, con l'art. 1, comma 1, ha convertito il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in particolare, dell'Allegato recante «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208», nella parte in cui ha inserito l'art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il quale prevede modifiche all'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli 5, 117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha novellato il contenuto dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fissando la procedura e le scadenze previste per le regioni per l'adozione del piano regionale del dimensionamento della rete scolastica. In particolare, ai fini in esame, il comma 5-quater nella versione introdotta con legge n. 197/2022 prevedeva che: le regioni, sulla base dei parametri individuati dallo specifico decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, provvedessero al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto; con deliberazione motivata della medesima regione poteva essere determinato un differimento temporale a tale scadenza di durata non superiore a trenta giorni. Tale possibilita' di proroga del termine per l'approvazione del Piano di dimensionamento scolastico era, dalla disciplina previgente, giustamente rimessa alle valutazioni della regione, titolare del complesso iter di formazione del Piano. A titolo esemplificativo si consideri che per la Regione Toscana tale procedimento per la programmazione della rete scolastica, cosi' come declinato al Titolo V del regolamento n. 47/R del 2023 (di attuazione della legge regionale n. 32/2022, recante testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) prevede la necessaria partecipazione e concertazione di una platea di soggetti ed enti, tra cui le istituzioni scolastiche autonome, i comuni per il tramite delle conferenze zonali, le province e le citta' metropolitane. Per l'effetto delle modifiche al succitato comma 5-quater in ragione di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, la scadenza prevista per l'adozione del Piano di dimensionamento gia' fissata al 30 novembre e' stata anticipata al 31 ottobre e, soprattutto, la decisione circa l'eventuale proroga di tale scadenza di trenta giorni e' rimessa inopinatamente al Ministro dell'istruzione e del merito, mediante apposito decreto e non piu' alla regione competente per il procedimento di approvazione del Piano del dimensionamento della rete scolastica. Tale modifica legislativa non si e' limitata dunque a comprimere la tempistica di un procedimento particolarmente complesso che - come visto - coinvolge in primis la regione ma anche altri soggetti ed enti, ma ha altresi' esautorato in modo arbitrario la regione della facolta' di decretare la proroga della scadenza di trenta giorni di un atto di competenza regionale, facolta' che oggi risulta interamente attribuita al Ministero dell'istruzione e del merito. I.a) La modifica normativa di cui alla legge n. 20/2025 evidentemente incide in un ambito materiale - l'istruzione - di competenza concorrente. Gli articoli 137 e 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998 hanno, rispettivamente, confermato l'attribuzione allo Stato delle funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, e delegato alle Regioni le funzioni amministrative relative alla programmazione della medesima rete, sulla base dei piani provinciali. Subito dopo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, ha disposto, all'art. 2, che l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonche' di ricerca e progettazione educativa, e' riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa, prevedendo, a tal fine, la definizione dei piani provinciali di dimensionamento. Con la riforma del Titolo V della Costituzione, e' stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'art. 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle regioni e' stata attribuita la potesta' legislativa concorrente in materia di istruzione. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che il dimensionamento scolastico e la programmazione della rete scolastica non possono ricondursi alle norme generali sull'istruzione e vanno, invece, ricompresi nella competenza concorrente relativa all'istruzione (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010, n. 92 del 2011). In particolare, la sentenza n. 200 del 2009, dopo aver affermato che il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e' un ambito che deve ritenersi di spettanza regionale, sottolinea: «Sul punto, infatti, questa Corte ha avuto modo di rilevare che, da un lato, l'art. 138, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva gia' delegato alle regioni, nei limiti sopra esposti, funzioni amministrative in materia, tra l'altro, di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonche' di programmazione della rete scolastica; dall'altro, l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva disposto che "i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (...) sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni» (sentenza n. 34 del 2005). Avendo riguardo alle riportate disposizioni legislative, la Corte ha cosi' ritenuto, con la citata sentenza, che «proprio alla luce del fatto che gia' la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e' da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita» sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo. In altri termini, la definizione del riparto delle competenze amministrative attuato con il citato decreto legislativo fornisce un tendenziale criterio utilizzabile per la individuazione e interpretazione degli ambiti materiali che la riforma del Titolo V ha attribuito alla potesta' legislativa concorrente o residuale delle regioni. Ed in effetti, se si ha riguardo all'obiettivo perseguito dalla disposizione in esame, si deve constatare che la preordinazione dei criteri volti alla attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realta' territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualita' dell'offerta formativa e, dunque, sulla didattica». Tali stessi principi sono stati confermati nella successiva sentenza n. 147 del 2012, in riferimento all'art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011). In particolare, con tale pronuncia la Corte costituzionale ha rilevato che «e' indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti»... Il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le regioni da qualsiasi possibilita' di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le regioni non possono in alcun modo interloquire». Inoltre, la Corte ha evidenziato che «E' indubbio che competa allo Stato la definizione dei requisiti che connotano l'autonomia scolastica, ma questi riguardano il grado della loro autonomia rispetto alle amministrazioni, statale e regionale, nonche' le modalita' che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e la rete scolastica, riservato alle regioni nell'ambito della competenza concorrente». Anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023, che pure ha riconosciuto la legittimita' tra gli altri, del comma 5-quater dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nella versione antecedente la modifica di cui oggi si discute, ha comunque sottolineato l'interferenza della disciplina di cui ai commi 5-quater, 5-quinquies e 5- sexies dell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione ed ha ribadito che il «profilo del dimensionamento scolastico e' stato costantemente inquadrato in tale ambito materiale [rectius di competenza regionale] dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004)». La norma statale impugnata con l'odierno ricorso interferisce ed incide direttamente con le attribuzioni regionali in materia di istruzione ed in particolare in materia di dimensionamento scolastico, in quanto: da una parte, l'anticipazione del termine di conclusione dell'iter per l'approvazione dei Piani pregiudica il corretto esercizio della programmazione della rete scolastica; dall'altra, la previsione del decreto ministeriale ai fini della proroga del termine per l'approvazione dei Piani, esautora la regione delle proprie competenze in merito allo svolgimento di detto iter. La norma in esame, recante regole di dettaglio e autoapplicative, direttamente ed in toto conformative delle modalita' di esercizio della funzione di programmazione della rete scolastica, viola dunque le competenze regionali in materia di istruzione, di cui all'art. 117, terzo comma e dell'art. 118, commi primo e secondo Cost., perche' incide in modo significativo sullo svolgimento dell'iter di formazione del Piano, stabilendo una tempistica stringente e non adeguata al complesso procedimento per l'approvazione del Piano stesso e, soprattutto, perche' la noma impugnata, nel prevedere che «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito puo' essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni» del termine previsto per l'approvazione del Piano, sostituisce il ruolo della regione, estromettendola da ogni decisione in merito alla proroga del termine, ovvero sovrapponendo le valutazioni unilaterali del Ministero a quelle della regione, la sola Amministrazione competente e titolare del procedimento volto alla programmazione della rete scolastica. Sotto entrambi i profili su evidenziati, la disposizione impugnata risulta idonea a compromettere il regolare esercizio della programmazione della rete scolastica da parte della regione. Si ripete, la norma impugnata viola anzitutto l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118, commi primo e secondo, Cost. dal momento che incide illegittimamente nell'ambito della materia della istruzione, di competenza legislativa concorrente, alla quale codesta ecc.ma Corte costituzionale ha ricondotto le norme sul dimensionamento scolastico e sulla programmazione della rete scolastica; tale norma (di dettaglio) ha l'effetto di limitare illegittimamente l'esercizio della funzione legislativa e amministrativa da parte della regione, in un ambito di propria competenza, conformando in termini vincolanti le attribuzioni regionali nella materia della istruzione. I.b) La norma impugnata, nel prevedere l'intervento unilaterale ed autoritativo del Ministero nella valutazione e decisione dell'esercizio della facolta' di proroga, del tutto avulso dalle valutazioni delle regioni titolari del procedimento, cui si riferisce il termine di cui si tratta e la correlata facolta' di proroga, viola ulteriormente i principi della leale collaborazione e della chiamata in sussidiarieta', ai sensi degli articoli 5, 117 comma terzo, 118 primo e secondo comma, Cost. Il concorso di competenze statali con quelle regionali, operante nella materia dell'istruzione, e la specifica competenza in materia di dimensionamento della rete scolastica, cui evidentemente attiene la norma impugnata, dovrebbe trovare composizione tramite la leale collaborazione, ma tale principio e' evidentemente violato dalla norma in esame, che - si ripete - autorizza lo Stato ad agire unilateralmente, sostituendo il proprio potere valutativo e decisionale a quello della regione in merito alla facolta' di proroga del termine per l'approvazione del Piano di dimensionamento scolastico. Nei casi in cui una disciplina normativa non sia riconducibile ad un'unica materia, determinandosi invece, come nel caso in esame, un intreccio ed una sovrapposizione tra diverse materie e diversi livelli di competenza, il principio-cardine su cui ha fatto leva la giurisprudenza della Corte costituzionale per risolvere questi frequenti casi di intersezione e sovrapposizione tra competenze statali e competenze regionali e' stato quello della leale collaborazione, «che per la sua elasticita' consente di aver riguardo alle peculiarita' delle singole situazioni» ed impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 50/2005; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 44/2014, n. 234/2012, n. 187/2012, n. 88/2009, n. 50/2008, n. 213/2006, n. 133/2006, n. 231/2005, n. 219/2005). Nel caso di specie invece e' attribuita esclusivamente al Ministero la decisione in merito alla proroga o meno del termine di conclusione del procedimento in titolarita' alla regione, senza alcun effettivo coinvolgimento della regione stessa. Del pari, risultano violati i principi in materia di chiamata in sussidiarieta', non sussistendone - nel caso di specie - i necessari requisiti di legittimita' costituzionale. La disposizione impugnata e' quindi incostituzionale anche perche' viola ulteriormente l'art. 118 primo e secondo comma Cost., in quanto viene allocata in capo al Ministero la decisione in merito alla proroga del termine, con palese e diretta incisione sul procedimento per la programmazione della rete scolastica, in assenza di esigenze di carattere unitario e in assenza di un procedimento basato sulla leale collaborazione che garantisca l'effettiva partecipazione della regione, la quale non risulta neanche «sentita», in deciso contrasto con lo statuto giuridico della chiamata in sussidiarieta', come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (ex multis, Corte costituzionale sentenza n. 6 del 2023). La denunciata incostituzionalita' trova conferma nel fatto che la norma in esame non esprime esigenze di carattere unitario alla stregua dei valori da tutelare e non riguarda norme generali sull'istruzione, ne' principi generali della materia; non contiene «le indicazioni delle finalita'» della scuola; non pone «condizioni minime di uniformita' in materia scolastica», ne' esprime essenziali interventi volti a garantire l'uguaglianza sostanziale nell'accesso e nella fruizione della cultura, da doversi applicare indistintamente su tutto il territorio nazionale. In definitiva e' palese altresi' la violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 Cost. e, ulteriormente, delle competenze amministrative della regione in materia di istruzione, di cui agli articoli 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. P.Q.M. Si conclude affinche' piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 28 febbraio 2025, n. 20 che, con l'art. 1, comma 1, ha convertito il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in particolare, dell'Allegato recante «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208», nella parte in cui ha inserito l'art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il quale prevede modifiche all'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli 5, 117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost., per i motivi indicati nel presente ricorso. Si deposita la deliberazione della giunta regionale n. 495 del 15 aprile 2025 di autorizzazione alla proposizione del ricorso. Firenze - Roma, 16 aprile 2025 Avv. Mancino