Reg. Ric. n. 20 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 28/05/2025 n. 22

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Toscana



Oggetto:

Sanità pubblica – Norme della Regione Toscana – Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – Previsione che la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle suindicate sentenze relative al suicidio medicalmente assistito – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina, con legge regionale, dell’accesso della persona ad una morte volontaria rientrante nella materia “ordinamento civile e penale” riservata alla legislazione esclusiva statale in quanto incidente su diritti personalissimi, tra i quali quello alla vita e all’integrità – Creazione di un istituto giuridico, che innova il diritto civile e che trova applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, che esula dalle competenze del legislatore regionale, intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. – Disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale – Violazione, in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute in relazione alla quale è necessaria la preventiva determinazione dei principi fondamentali.

-Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, intero testo, e in particolare art. 1.

-Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo.


Sanità pubblica – Norme della Regione Toscana – Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – Previsione che fino all'entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle suddette sentenze, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – Previsione che le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza – Ricorso del Governo – Denunciata non spettanza alle regioni di modificare, limitare o condizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla vita previsti dalla legislazione statale e segnatamente di regolare casi e procedure in cui si dispone del diritto alla vita – Erroneità del presupposto da cui muove il legislatore regionale di prevedere l’erogazione di prestazioni superiori rispetto ai livelli essenziali previsti dal legislatore statale e, anche considerando tale prospettiva, denunciata insussistenza, nella specie, di tale presupposto, non avendo il legislatore statale fissato alcun livello minimo di prestazione da garantire in tale ambito – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Contrasto con la indispensabile omogeneità a livello nazionale della disciplina in materia di fine vita.

- Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, intero testo, e in particolare artt. 2 e 7, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo.


In via subordinata: Sanità pubblica – Norme della Regione Toscana – Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – Previsione che le aziende unità sanitarie locali istituiscono una commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito – Previsione che l'azienda unità sanitaria locale trasmette tempestivamente l'istanza della persona interessata e la relativa documentazione alla predetta commissione e al comitato per l'etica nella clinica operante presso l'azienda ai sensi dell'art. 99 della legge regionale n. 40 del 2005 – Procedura per la verifica dei requisiti – Previsione che, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la commissione procede ai fini dell'approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito – Ricorso del Governo – Denunciata sovrapposizione con le competenze riservate dal legislatore statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

-Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, artt. 3, 4, 5 e 6.

-Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e m); legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 556, 557 e 558; legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 2.





Norme impugnate:

legge della Regione Toscana  del 14/03/2025  Num. 16

legge della Regione Toscana  del 14/03/2025  Num. 16  Art. 1

legge della Regione Toscana  del 14/03/2025  Num. 16  Art. 2

legge della Regione Toscana  del 14/03/2025  Num. 16  Art. 3

legge della Regione Toscana  del 14/03/2025  Num. 16  Art. 4

legge della Regione Toscana  del 14/03/2025  Num. 16  Art. 5

legge della Regione Toscana  del 14/03/2025  Num. 16  Art. 6

legge della Regione Toscana  del 14/03/2025  Num. 16  Art. 7



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

legge  Art.  Co. 556 

legge  Art.  Co. 557 

legge  Art.  Co. 558 

legge  Art.  Co.  



Udienza Pubblica del 04/11/2025 rel. VIGANÒ - ANTONINI


Testo dell'ricorso

                        N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 maggio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 maggio  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione   Toscana   -   Modalita'
  organizzative  per  l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
  costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 -  Previsione  che
  la  Regione  Toscana,  nell'esercizio  delle  proprie   competenze,
  disciplina le modalita' organizzative per  l'attuazione  di  quanto
  disposto   dalle   suindicate   sentenze   relative   al   suicidio
  medicalmente assistito - Previsione che, fino all'entrata in vigore
  della disciplina statale, possono accedere alle procedure  relative
  al suicidio medicalmente  assistito  le  persone  in  possesso  dei
  requisiti  indicati  dalle  suddette  sentenze,  con  le  modalita'
  previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del  2017  (Norme  in
  materia di consenso  informato  e  di  disposizioni  anticipate  di
  trattamento) -  Previsione  che  le  prestazioni  e  i  trattamenti
  disciplinati dalla legge  regionale  costituiscono  un  livello  di
  assistenza sanitaria superiore rispetto ai  livelli  essenziali  di
  assistenza - Previsione che  le  aziende  unita'  sanitarie  locali
  istituiscono una commissione multidisciplinare  permanente  per  la
  verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al  suicidio
  medicalmente assistito, nonche' per la verifica o definizione delle
  relative modalita' di attuazione - Modalita' di accesso al suicidio
  medicalmente assistito - Previsione che l'azienda unita'  sanitaria
  locale   trasmette   tempestivamente   l'istanza   della    persona
  interessata e la relativa  documentazione  alla  commissione  e  al
  comitato per l'etica nella clinica operante  presso  l'azienda,  ai
  sensi dell'art. 99 della legge regionale n. 40 del 2005 - Procedura
  per la verifica dei requisiti - Previsione che, in  caso  di  esito
  positivo della verifica dei requisiti, la  commissione  procede  ai
  fini dell'approvazione o definizione delle modalita' di  attuazione
  del suicidio medicalmente assistito. 
- Legge della  Regione  Toscana  14  marzo  2025,  n.  16  (Modalita'
  organizzative  per  l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
  costituzionale 242/2019 e 135/2024), intero testo, e in particolare
  artt. 1, 2 e 7, comma 2, nonche' artt. 3, 4, 5 e 6. 


(GU n. 22 del 28-05-2025)

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  nell'interesse   del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato  (codice  fiscale
n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi  n.
12,   e'   domiciliato    (fax    06.96.51.40.00;    indirizzo    PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    nei confronti della Regione Toscana, in  persona  del  Presidente
della Giunta Regionale pro tempore; 
    per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della
intera legge regionale 14  marzo  2025,  n.  16,  recante  «Modalita'
organizzative   per   l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
costituzionale 242/2019 e 135/2024», pubblicata nel B.U.R. Toscana n.
18 del 17 marzo 2025, nonche' dei suoi articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 
    in virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in  data
9 maggio 2025. 
 
                              Premessa 
 
  1. La Regione Toscana ha emanato la  legge  regionale  in  epigrafe
indicata, la quale definisce i presupposti,  i  ruoli,  le  modalita'
esecutive, i tempi e le condizioni per l'accesso di un  individuo  ad
una morte volontaria. 
    Le norme sono precedute  da  un  preambolo  nel  quale,  oltre  a
richiamare il solo terzo  comma  dell'art.  117  della  Costituzione,
nonche' la legge statale n. 219/2017, recante «Norme  in  materia  di
consenso informato e di disposi ioni  anticipate  di  trattamento»  -
sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale alle quali  si
riferisce il titolo stesso  della  legge  regionale,  concernenti  la
fattispecie  disciplinata  dall'intervento  normativo  regionale:  la
sentenza n. 242/2019, che ha individuato una circoscritta area in cui
l'incriminazione per l'aiuto al suicidio,  ex  art.  580  del  codice
penale, non e' conforme alla Costituzione, richiamando le  condizioni
nelle quali deve trovarsi l'aspirante suicida; e poi la  sentenza  n.
135/2024, che ha evidenziato che non puo' esservi distinzione tra  la
situazione del paziente gia' sottoposto  a  trattamenti  di  sostegno
vitale, di cui lo stesso puo' pretendere l'interruzione, e quella del
paziente che, per sopravvivere, necessiti, dietro valutazione medica,
dell'attivazione  di  simili  trattamenti,  che  il   medesimo   puo'
rifiutare. 
    Il  medesimo  preambolo  precisa  che,  nella   citata   sentenza
costituzionale n. 242/2019, e' stato ritenuto che la  verifica  delle
condizioni  che  legittimano  l'aiuto  al  suicidio  debbano   essere
affidate,  in  attesa  dell'intervento   legislativo,   a   strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale, e che a  tal  fine  debba
essere  acquisito  il  parere  del  comitato  etico  territorialmente
competente (considerato n. 5 della legge Regionale). Con la legge  in
esame, inoltre, la Regione detta norme a  carattere  organizzativo  e
procedurale per disciplinare  l'esercizio  non  solo  delle  funzioni
affidate dalla Corte medesima alle aziende  sanitarie,  ma  anche  di
prestazioni ulteriori, definendo  tempi  e  modalita'  inerenti  alla
procedura in questione (considerato n. 7), assumendo che si tratti di
una disciplina cedevole rispetto ad una successiva legge statale  che
intervenga a regolare la materia fissandone i  principi  fondamentali
(considerato n. 8). 
  2. Nel dettaglio, la normativa regionale ha il seguente contenuto: 
    - L'art. 1, recante le finalita'  della  legge,  dispone  che  la
Regione   Toscana   stabilisce   l'organizzazione   necessaria    per
l'applicazione delle statuizioni rese dalla Corte costituzionale  sul
tema del suicidio medicalmente assistito. 
    - L'art. 2  individua  i  requisiti  per  l'accesso  al  suicidio
medicalmente assistito, mediante generale  rinvio  alle  sentenze  n.
242/2019 e n. 135/2014 della Corte costituzionale; 
    - L'art. 3 prevede la istituzione, presso ogni  ASL  toscana,  di
una  «Commissione  multidisciplinare  permanente»   (composta   dalle
seguenti   figure   professionali:   medico   palliativista,   medico
psichiatra, medico anestesista, psicologo, medico legale,  infermiere
e un medico specialista per la patologia del richiedente, di  seguito
anche «Commissione») per la verifica della sussistenza dei  requisiti
per l'accesso al suicidio medicalmente assistito dei richiedenti e la
definizione delle modalita' di attuazione,  prevedendo  altresi'  che
l'attivita' dei componenti di tale commissione venga svolta  su  base
volontaria e in orario di lavoro e non comporti la corresponsione  di
alcuna indennita' di carica o di presenza; 
    - L'art. 4  disciplina  le  modalita'  di  «accesso  al  suicidio
medicalmente assistito», prevedendo che la persona interessata (o  un
suo delegato) presenti un'istanza alla ASL di riferimento,  corredata
da documentazione sanitaria, per  l'accertamento  dei  requisiti  per
l'accesso alla pratica in questione, nonche' per l'approvazione o  la
definizione delle relative modalita' di attuazione. E'  ivi  previsto
che l'istanza venga trasmessa alla Commissione  e  al  «Comitato  per
l'etica clinica» operante presso la stessa ASL ai sensi dell'art.  99
della L.R. Toscana n. 40/2005, anch'esso non  disciplinato  da  norme
quadro nazionali; 
    - L'art. 5 disciplina il procedimento di verifica dei  requisiti,
che prevede in sintesi che: 
        la  procedura  debba  concludersi  entro  venti  giorni   dal
ricevimento dell'istanza, salvo sospensione per non  piu'  di  cinque
giorni per l'esecuzione di accertamenti clinico-diagnostici; 
      il richiedente debba essere informato riguardo al  percorso  di
cure palliative cui puo' accedere, e riguardo al diritto a  rifiutare
trattamenti sanitari e ad accedere alla sedazione profonda continua; 
      ove il medesimo richiedente confermi la volonta' di accedere al
suicidio; 
      medicalmente assistito, la Commissione  proceda  alla  verifica
dei requisiti, anche tramite accertamenti e ascolto personale; 
      debba essere acquisito  il  parere  del  Comitato  per  l'etica
clinica sugli aspetti etici del caso, da rendere entro  sette  giorni
dal ricevimento della documentazione; 
      la Commissione rediga una relazione finale attestante gli esiti
dell'accertamento dei requisiti, i quali vengono comunicati  dall'ASL
al richiedente; 
    -  L'art.  6  concerne  l'introduzione  di  un  atipico   obbligo
sanitario,  e  le  concrete  modalita'  di  attuazione  del  suicidio
medicalmente assistito, prevedendo che il richiedente possa  proporre
un protocollo, gia' elaborato con il proprio  medico  di  fiducia,  o
concordarne uno  con  la  Commissione,  e  che  il  protocollo  debba
garantire  la  presenza  del  medico,  la  dignita'  del  paziente  e
l'assenza di sofferenze. Anche per questi aspetti, viene previsto che
debba essere acquisito il parere del  Comitato  per  l'etica  clinica
sugli aspetti etici del caso, da  rendere  entro  cinque  giorni  dal
ricevimento della documentazione, e che  la  Commissione  rediga  una
relazione finale sugli  esiti  dell'approvazione  del  protocollo,  i
quali vengono parimenti comunicati dall'ASL al richiedente; 
    - L'art. 7 disciplina il supporto  tecnico  e  farmacologico  che
deve     essere     assicurato     dall'ASL,      e      l'assistenza
all'autosomministrazione  del  farmaco,  da  rendersi  con  personale
volontario. Viene previsto che le prestazioni e i  trattamenti  siano
garantite come livelli assistenziali superiori  rispetto  ai  livelli
essenziali di assistenza, cui far fronte con  risorse  proprie  della
Regione, che il richiedente possa sospendere o annullare l'erogazione
del  trattamento  in  qualsiasi  momento,  e   che   i   procedimenti
disciplinati dalla legge regionale siano conformati  dalle  ASL  alla
disciplina statale; 
    - L'art. 8 prevede la gratuita' del percorso assistenziale per il
suicidio medicalmente assistito; 
    - L'art. 9 stanzia euro 10.000,00 annui, per gli anni 2025,  2026
e 2027, a carico  del  programma  regionale  per  la  disabilita',  e
prevede che, per gli  anni  successivi,  si  provveda  con  legge  di
bilancio. 
    La illustrata L.R. Toscana n. 16/2025 presenta diversi profili di
illegittimita' costituzionale, nel suo complesso, ed in relazione  ai
singoli articoli precisati in epigrafe: il Consiglio dei ministri  ha
pertanto ritenuto di doverla impugnare, ed  a  tanto  in  effetti  si
provvede mediante  il  presente  ricorso,  sulla  base  dei  seguenti
motivi. 
    1. Illegittimita'  costituzionale  dell'intera  L.R.  Toscana  n.
16/2025 e del suo art. 1, per violazione degli articoli 117,  secondo
comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La legge in esame, nella sua interezza e con il suo art.  1,  (1)
pretende  di  dare  «attuazione»  alle  sentenze  costituzionali  nn.
242/2019 e 135/2024. 
    Occorre,  pertanto,  preliminarmente  soffermarsi  sul  contenuto
delle sentenze di cui la Regione asserisce di  dettare  le  modalita'
organizzative per l'attuazione. 1.1 Con la sentenza n. 242 del  2019,
la   Corte    costituzionale    ha    dichiarato    «l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella  parte  in  cui
non esclude la punibilita' di chi, con le  modalita'  previste  dagli
articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate  di  trattamento),
agevola l'esecuzione  del  proposito  di  suicidio,  autonomamente  e
liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita  da  trattamenti
di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa  intollerabili,  ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,  sempre
che  tali  condizioni  e  le  modalita'  di  esecuzione  siano  state
verificate  da  una  struttura  pubblica   del   servizio   sanitario
nazionale,  previo  parere  del   comitato   etico   territorialmente
competente». 
    La sentenza n. 242/2019 non ha solo tracciato un circoscritto  ed
eccezionale perimetro entro il quale  puo'  non  essere  sanzionabile
penalmente l'aiuto al suicidio [il quale rimane, in generale,  sempre
illecito, sia sotto il versante penalistico (ai sensi degli  articoli
579 e 580 del codice penale) che civilistico (ai  sensi  dell'art.  5
del codice civile)], ma ha  anche  espressamente  precisato  che  «la
declaratoria di illegittimita' costituzionale si limita  a  escludere
la punibilita' dell'aiuto al suicidio  nei  casi  considerati,  senza
creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto  in  capo  ai  medici»
(cfr. S 6). 
    Con la sentenza n. 135 del 2024, inoltre, la Corte costituzionale
ha ribadito «la necessita' del  puntuale  rispetto  delle  condizioni
procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del  2019»,  segnatamente
specificando  che  «non  puo'  (...)   ritenersi   irragionevole   la
limitazione della liceita' dell'aiuto al suicidio  ai  soli  pazienti
che  abbiano   gia'   la   possibilita',   in   forza   del   diritto
costituzionale, di  porre  fine  alla  loro  esistenza  rifiutando  i
trattamenti di sostegno vitale». 
    Parimenti, la Corte ha  ritenuto  di  confermare  «lo  stringente
appello, gia' contenuto nella sentenza n. 242 del  2019  (punto  2.4.
del  Considerato  in  diritto),  affinche',  sull'intero   territorio
nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi  quelli  che  si
trovano  nelle  condizioni  per  essere  ammessi  alla  procedura  di
suicidio assistito, una effettiva possibilita' di accesso  alle  cure
palliative appropriate per controllare la  loro  sofferenza,  secondo
quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010». 
    La Regione Toscana, con la legge in  esame,  titolata  «Modalita'
organizzative   per   l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
costituzionale 242/2019 e 135/2024», ha ritenuto di dettare, per come
si legge  nel  preambolo,  le  «norme  a  carattere  organizzativo  e
procedurale per disciplinare in modo uniforme sul proprio  territorio
l'esercizio  delle  funzioni  che  la  giurisprudenza  costituzionale
attribuisce alle aziende sanitarie nella materia di cui trattasi»,  e
dunque di disciplinare «le modalita' organizzative  per  l'attuazione
di quanto disposto  dalle  sentenze  della  Corte  costituzionale  25
settembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135, relative al  suicido
medicalmente assistito». 
    1.2 Come e' noto, ai sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, tra le materie di competenza regionale  concorrente  vi
sono  la  «tutela  della  salute»  e  la   «ricerca   scientifica   e
tecnologica». Tale competenza legislativa e' esercitabile nel  quadro
dei principi fondamentali che spetta allo Stato determinare. 
    Al contempo, tra le materie di esclusiva competenza  dello  Stato
vi e' l'«ordinamento civile e penale» [art. 117, secondo comma, lett.
l), della Costituzione]. 
    In questo  contesto,  occorre  valutare  se  una  disciplina  del
«suicidio  medicalmente  assistito»,  per   come   e'   espressamente
qualificato  l'intervento  nella  legge  regionale  in   esame,   sia
effettivamente  riconducibile  ad   una   materia   di   legislazione
concorrente. 
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio,  la  disciplina  del
«suicidio medicalmente assistito», o, se si vuole utilizzare un'altra
terminologia, dell'accesso di un individuo ad una  morte  volontaria,
rientra nella materia «ordinamento civile e  penale»  riservata  alla
legislazione esclusiva dello Stato in quanto,  evidentemente,  incide
su  diritti  personalissimi,  tra   i   quali   quello   alla   vita,
precondizione di tutti i diritti, e all'integrita'. 
    Si tratta di diritti ai  quali  l'ordinamento  riconosce  massima
tutela, anche contro la volonta' del titolare, tanto da prevedere  un
reato per chi provoca la morte di un soggetto consenziente (art.  579
del codice penale), ma anche per chi si limita a rafforzare  l'altrui
intenzione suicidaria o ad agevolare l'esecuzione dell'atto (art. 580
del codice penale). 
    La disciplina dei presupposti  e  delle  modalita'  esecutive  in
presenza delle quali viene scriminato l'aiuto al  suicidio,  viene  a
creare un istituto giuridico che, per un  verso,  innova  il  diritto
civile e, per altro verso, trova applicazione diretta nell'ambito del
diritto penale. 
    La disciplina dell'istituto giudico  in  questione,  quindi,  non
puo' che essere dettata da una legge statale. 
    In  ragione  del  riparto  di  competenze  delineato  a   livello
costituzionale,  e'  inibito,  dunque,   al   legislatore   regionale
intervenire in una materia che tocca aspetti di  estrema  delicatezza
quali la responsabilita'  penale  (articoli  579  e  580  del  codice
penale), il  dovere  di  tutela  della  vita  umana,  i  principi  di
autodeterminazione, tutela del consenso  e  rifiuto  dei  trattamenti
sanitari, desumibili dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e 5
del codice civile. 
    Tutti gli argomenti incisi e i principi sottesi alla tematica  de
qua  sono,  pertanto,  riconducibili  alla   competenza   legislativa
esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale» ex art.
117,  secondo  comma,  lett.  l),  della  Costituzione.  E',  quindi,
evidente  l'esigenza  di  uniformita'  e  omogeneita'  di  disciplina
sull'intero  territorio   nazionale   che   solo   l'intervento   del
legislatore statale puo' assicurare.  Solo  a  quest'ultimo  e'  dato
bilanciare interessi costituzionalmente rilevanti,  ma  contrapposti,
quali, da un lato, la possibilita' di rifiuto di trattamenti sanitari
e, dall'altro, il fondamentale dovere costituzionale di tutela  della
vita umana, muovendosi nel perimetro tracciato  dalla  giurisprudenza
costituzionale in materia. 
    1.3 Anche nella  sentenza  n.  50  del  2022,  codesta  Corte  ha
significativamente rilevato che le norme dettate con la finalita'  di
«tutela della vita» non sono norme  «a  contenuto  costituzionalmente
vincolato», ed e' dunque necessariamente rimessa alla valutazione del
legislatore statale la determinazione del «livello minimo  di  tutela
richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano». 
    A cio' si aggiunga, con riferimento all'intera legge e, comunque,
all'art.   1   della   stessa,   che   la   dichiarata    «finalita'»
dell'intervento, ovvero disciplinare «le modalita' organizzative  per
l'attuazione  di  quanto  disposto   dalle   sentenze   della   Corte
costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio  2024,  n.  135,
relative al suicidio medicalmente assistito», finisce,  in  concreto,
per prevedere e approntare gli strumenti  operativi  affinche'  possa
operare una causa di non punibilita' penale, in quanto quello, e solo
quello, hanno disciplinato le sentenze citate. 
    Cio'   evidenzia,   anche,    la    diretta    incidenza    della
regolamentazione  sull'ordinamento  penale,  pacificamente  sottratto
alla competenza delle regioni e spettante in via esclusiva alla Stato
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. 
    Si aggiunge, poi, che la previsione di condizioni che  consentono
il concreto operare di una causa di giustificazione  penale  solo  su
una parte del territorio danno vita ad una disparita' di  trattamento
che l'ordinamento  penale  (materia  come  gia'  detto  di  esclusiva
competenza del legislatore statale) non puo' tollerare. 
    1.4 Ne' potrebbero essere addotti, in senso contrario,  argomenti
che  assegnino  alle  Regioni  un  ruolo  «supplente»   rispetto   al
legislatore statale, nelle more delle decisioni da esso assunte. 
    Al riguardo, appare utile  richiamare  quanto  codesta  Corte  ha
statuito con la sentenza n. 262 del  2016,  nella  parte  in  cui  ha
dichiarato illegittima una legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia
che, per «rimediare» all'asserita inerzia  del  legislatore  statale,
aveva introdotto una disciplina regionale  in  tema  di  disposizioni
anticipate di trattamento sanitario. 
    In particolare, codesta Corte  ha  ricordato  che,  data  la  sua
incidenza su aspetti essenziali della identita'  e  della  integrita'
della persona, una normativa in  tema  di  disposizioni  di  volonta'
relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita - al
pari di quella  che  regola  la  donazione  di  organi  e  tessuti  -
necessita di uniformita' di trattamento sul territorio nazionale, per
ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima  della  riserva  allo
Stato  della  competenza  legislativa   esclusiva   in   materia   di
«ordinamento  civile».  In  quell'occasione,  si  e'  affermato   che
l'assenza  di  una  specifica  legislazione  nazionale  «non  vale  a
giustificare  in  alcun  modo   l'interferenza   della   legislazione
regionale in una materia affidata in via  esclusiva  alla  competenza
dello Stato». 
    Principi identici non  possono  non  valere  anche  nel  caso  di
specie. 
    Con la sentenza  n.  5  del  2018,  codesta  Corte  ha,  inoltre,
rilevato  «che  il   diritto   della   persona   di   essere   curata
efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte  medica,  e
di essere rispettata  nella  propria  integrita'  fisica  e  psichica
(sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282  del  2002)  deve
essere garantito in condizione di  eguaglianza  in  tutto  il  Paese,
attraverso  una  legislazione  generale  dello  Stato  basata   sugli
indirizzi  condivisi  dalla   comunita'   scientifica   nazionale   e
internazionale». 
    In ordine alla possibile  riconducibilita'  dell'intervento  alla
materia della «tutela della salute», che risulterebbe derivare  dalla
menzione, nel preambolo della legge regionale, del solo  terzo  comma
dell'art. 117 della Costituzione, va considerato: 
      che l'ordinamento (in sede sia civile, sia penale) si e'  fatto
carico,   con   pronunce   giurisprudenziali,   anche   della   Corte
costituzionale, di mandare esenti da responsabilita' penale  i  terzi
che  supportano  una  persona  nel   darsi   una   morte   volontaria
esclusivamente in relazione a soggetti che  siano  affetti  da  gravi
patologie irreversibili e fonte di sofferenze fisiche o  psicologiche
assolutamente intollerabili; 
      che le stesse pronunce giurisprudenziali (e segnatamente quelle
della  Corte  costituzionale,  peraltro   volte   esclusivamente   ad
individuare una causa di giustificazione penale) hanno  previsto  che
l'aiuto al suicidio «lecito», non sanzionabile penalmente, sia sempre
«medicalmente» accertato. 
    Alla luce di cio', non puo' ammettersi  che  la  regolamentazione
dei  casi  in  cui   l'ausilio   al   suicidio   risulti   scriminato
dall'ordinamento possa attenere  propriamente  alla  materia  «tutela
della salute», come  declinata  dall'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in quanto la grave compromissione della salute e'  solo
un antefatto concreto che scrimina (per come l'ordinamento si  e'  ad
oggi stabilizzato in sede di giurisprudenza e di pronunce della Corte
costituzionale) comportamenti altrimenti penalmente sanzionati; e  la
verificazione  medica  dei  presupposti  per  l'accesso  al   suicido
assistito e' solo la modalita' accertativa dei  presupposti  ritenuta
imprescindibile. 
    Di conseguenza, nell'ambito della materia «tutela  della  salute»
non potrebbe in alcun modo rientrare la disciplina  delle  condizioni
sostanziali e procedurali che scriminano l'aiuto al  suicidio  di  un
terzo, ne', a ben vedere, potrebbe  rientrarvi  la  disciplina  delle
modalita'  di  verifica  della  sussistenza   dei   presupposti   che
legittimano l'atto, anche ove quei presupposti fossero  di  carattere
medico/sanitario. 
    In ogni caso, anche qualora, per mera ipotesi, si  ritenesse  che
alcuni aspetti relativi all'esimente da  responsabilita'  penale  per
aiuto al suicidio di terzi attengano alla «tutela della  salute»,  di
certo resterebbe il fatto che, in questo caso, la previsione per  cui
la  Costituzione  vuole   che   la   «determinazione   dei   principi
fondamentali» sia «riservata alla legislazione dello  Stato»  avrebbe
un peso vincolante assai piu' pregnante. 
    Deve, quindi, ribadirsi l'esistenza di una riserva di  competenza
dello Stato che sarebbe tale da precludere  la  possibilita'  per  la
Regione di intervenire prescindendo dalla  preventiva  previsione  di
quei principi  fondamentali,  sia  perche'  i  principi  fondamentali
sarebbero conseguenti  all'assetto  che  nell'«ordinamento  civile  e
penale» si  e'  ritenuto  di  dare  all'istituto,  ma  anche  perche'
altrimenti l'esito, in relazione all'operare concreto  dell'istituto,
sarebbe di un istituto giuridico riconosciuto in maniera difforme sul
territorio nazionale: soluzione, si rimarca, non tollerabile rispetto
all'attuazione di diritti fondamentali, come  affermato  della  Corte
costituzionale (sentenza n. 262 del 2016). 
    1.5 In sostanza, la giurisprudenza  costituzionale  esclude  ogni
attivita'  legislativa  regionale  «suppletiva»  o  «sostitutiva»  in
assenza di principi fondamentali posti  a  livello  statale:  con  la
conseguenza che la legge regionale che intervenga in tale  situazione
e' illegittima perche' invasiva di una riserva statale relativa  alla
fissazione dei principi fondamentali (Corte costituzionale,  sentenza
n. 438 del 2008). 
    Invero, per quanto codesta Corte abbia auspicato che  la  materia
del «fine vita» sia oggetto di sollecita  e  compiuta  disciplina  da
parte del  legislatore,  appare  evidente  che  essa  non  possa  che
riferirsi al legislatore statale, perche' l'incidenza della normativa
sollecitata «su aspetti essenziali della identita' e della integrita'
della persona, (...) necessita  di  uniformita'  di  trattamento  sul
territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza». 
    Ecco, quindi, che la prospettiva di regolamentare il  fine  vita,
nel silenzio del legislatore statale,  attraverso  l'esercizio  della
iniziativa legislativa regionale in materia di «tutela della  salute»
(art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione)  e',  per  le  ragioni
esposte, passibile di censure sotto  il  profilo  della  legittimita'
costituzionale. 
    In definitiva, l'introduzione di qualsiasi normativa regionale in
materia di procedure di suicidio assistito, in assenza di una cornice
normativa statale di riferimento deputata a  delineare  quantomeno  i
principi fondamentali di un settore particolarmente sensibile come e'
quello in esame, incide sulle prerogative regolatorie dello  Stato  e
si presta a compromettere il complesso equilibrio tra i  principi  di
diritto ricostruiti dalla giurisprudenza costituzionale. 
    1.6 Conferma della contrarieta' della legge  regionale  impugnata
rispetto alla competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento
civile»,  e'  anche  la  previsione   per   cui   l'attivazione   del
procedimento  puo'  essere  rimessa  ad  un  «delegato»  non   meglio
specificato nelle sue  caratteristiche  di  legittimazione  (art.  4,
comma 1), mentre si tratta con certezza di un atto  che  deve  essere
personalissimo. 
    Altrettanto  vale  per  la  previsione  per  cui   l'istanza   da
presentare non e' disciplinata nel contenuto e  nella  forma  (sempre
l'art. 4, comma 1), sicche' per questo aspetto resta incerto anche il
rapporto con le forme, assai piu' precise, che la legge  n.  219/2017
detta per l'acquisizione del consenso ad un trattamento  sanitario  e
che  sono  indicate  espressamente  come  applicabili   dalla   Corte
costituzionale. 
    Ma  e'  dubbio  anche  il  fatto  che  non  sia  in  alcun   modo
disciplinata  nel  suo  contenuto  e  nella  sua  forma  neppure   la
rilevantissima   facolta'    (meramente    enunciata    come    tale)
dell'interessato  di  «sospendere  o   annullare   l'erogazione   del
trattamento» (art. 7, comma 3). Rispetto ad  essa,  ad  esempio,  ben
piu' coerentemente con la natura dell'intervento, si  sarebbe  dovuto
prevedere che, prima di procedere alla sua  esecuzione  «definitiva»,
debba essere positivamente accertato che  l'interessato  non  intende
sospenderlo o annullarlo. 
    Tutti questi aspetti valgono a ribadire come si sia  in  presenza
di scelte normative molto piu' ampie e significative  di  quello  che
l'impostazione della legge in esame intende prospettare,  e  che  non
trovano soluzione neppure nella legge n. 219/2017. 
    1.7 Per gli evidenziati profili, la legge regionale in  argomento
si pone, anzitutto nel  suo  complesso  e  nella  sua  interezza,  in
violazione  dell'art.   117,   secondo   comma,   lett.   l),   della
Costituzione,  e  al  contempo  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in quanto impingente: 
      anzitutto,  ed  in  via  assorbente,  su  titolo  competenziale
legislativo di esclusiva pertinenza dello Stato; 
      in via subordinata, su  titolo  competenziale  concorrente,  in
relazione al quale e' necessaria  la  preventiva  determinazione  dei
principi fondamentali  della  materia,  riservata  alla  legislazione
dello Stato. 
    2. Illegittimita' costituzionale dell'intera L.R. n.  16/2025,  e
dei suoi articoli 2 e 7,  comma  2,  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lett. m), della Costituzione, e dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    2.1 La legge regionale n. 16/2025,  nella  sua  interezza  e  con
riferimento ai suoi articoli 2  (2)  e  7,  comma  2,  (3)  altresi',
impatta sulla competenza esclusiva  in  tema  di  determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali [art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione]. 
    La esclusivita' della competenza  legislativa  statale  non  puo'
essere elusa dal fatto che, nella legge in esame (art. 7,  comma  2),
la  Regione  abbia  affermato   che   le   prestazioni   disciplinate
costituiscono un livello di assistenza sanitaria  superiore,  perche'
la questione e' che, si ribadisce, trattandosi di istituti  giuridici
che per definizione incidono sul primo dei diritti  civili  garantito
dalla nostra Costituzione all'art. 2, ossia  il  diritto  alla  vita,
essi non possono che trovare disciplina in una legge dello Stato. 
    E' appena il caso di ricordare, al riguardo,  che  codesta  Corte
non ha affermato  l'esistenza  di  un  «diritto»  al  suicidio,  come
prestazione garantita dalla legislazione statale, ma ha fissato  casi
in cui l'aiuto al suicidio debba ritenersi scriminato. 
    Chiarissima, in tal  senso,  e'  la  sentenza  costituzionale  n.
242/2019, in termini confermata anche dalla  menzionata  sentenza  n.
50/2022:  «dall'art.  2  della  Costituzione,  non  diversamente  che
dall'art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita
di  ogni  individuo:  non  quello  -  diametralmente  opposto  -   di
riconoscere all'individuo la possibilita' di ottenere dallo  Stato  o
da terzi un aiuto a morire. Che  dal  diritto  alla  vita,  garantito
dall'art. 2 CEDU, non possa  derivare  il  diritto  di  rinunciare  a
vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire,  e'  stato,  del
resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo,
proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio». 
    Cio' posto, secondo la giurisprudenza costante di codesta  Corte,
«il legislatore nazionale deve poter porre le  norme  necessarie  per
assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di
prestazioni garantite, come contenuto  essenziale  di  tali  diritti,
senza che la legislazione regionale possa limitarle o  condizionarle»
(cfr.,  ex  plurimis,  sentenze  nn.  282/2002,  353/2003,  338/2003,
134/2006, 115/2012, 231 /2017, 72/2020, 91/2020). 
    Peraltro, anche nella recentissima sentenza n. 135/2024,  codesta
Corte, ogni qualvolta considera un intervento legislativo, in  questa
delicata  materia,  si  rivolge  solo  e  soltanto   al   legislatore
nazionale. Ad esempio: al § 7.2 della motivazione si  ritiene  essere
«compito del legislatore»  la  individuazione  «del»  (al  singolare)
«punto di equilibrio» fra autodeterminazione e tutela  della  vita  e
ancora, richiamando la giurisprudenza della  Corte  EDU,  si  ricorda
come tale possibilita' «spetta agli Stati» (non alle regioni);  al  §
9, si rimane in attesa di un «organico intervento  del  legislatore»,
che non puo' che intervenire con norma nazionale; al § 10 si  auspica
una sola «disciplina» di attuazione dei principi di cui alle sentenze
nn. 242/2019 e 135/2024; e al § 6.1 ci si riferisce  direttamente  al
«legislatore penale» che e', ovviamente,  sempre  e  solo  nazionale.
Pertanto,  non  e'  dato  alle   Regioni   modificare,   limitare   o
condizionare i livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  il
diritto  alla   vita   previsti   dalla   legislazione   statale   e,
segnatamente, regolare casi e procedure in cui del diritto alla  vita
si dispone. 
    2.2 Non puo' quindi condividersi lo stesso presupposto  di  fondo
della legge regionale toscana,  ovvero  quello  di  presentarsi  come
erogazione di prestazioni superiori rispetto  ai  livelli  essenziali
previsti da legge statale. 
    Ma  anche  a  voler  per  ipotesi   ragionare   nella   (erronea)
prospettiva  della  legge  regionale  toscana,  va   ricordato   che,
quand'anche per ipotesi volesse considerarsi il suicidio medicalmente
assistito  come  «prestazione»  concernente  i  diritti  civili,  non
sussisterebbe nella specie il presupposto per emettere una  normativa
regionale superiore rispetto ai livelli  fissati  da  legge  statale.
Cio' semplicemente perche' il  legislatore  statale  non  ha  fissato
alcun livello minimo di prestazione da garantire in questo ambito,  e
cio' preclude  alla  Regione  di  disporlo  autonomamente.  In  altri
termini, un intervento  del  legislatore  regionale,  senza  che  sia
previsto un livello minimo di prestazione dal legislatore statale, si
pone inevitabilmente in contrasto con la indispensabile omogeneita' a
livello nazionale della disciplina in materia di fine vita. 
    Ne' «i livelli minimi di  prestazione»  possono  ricavarsi  dalle
sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024. Le  citate  pronunce,  come  gia'
rilevato, hanno riguardato  la  legittimita'  costituzionale  di  una
norma  penale  che  punisce  l'agevolazione  del  suicidio  e   hanno
esclusivamente inciso sulle cause di non punibilita' rispetto a  quel
reato. 
    Un ambito  preciso  e  circoscritto  dell'ordinamento  giuridico,
diverso dalla fissazione di una legislazione in  materia  di  livelli
essenziali di prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali. 
    A quelle decisioni, quindi, non dovrebbe  essere  attribuita  una
portata che non e' loro propria e che esse hanno  anzi  espressamente
escluso e tale, addirittura, da poter  sostituire  una  «legislazione
dello Stato» che disciplini positivamente l'istituto  del  «suicidio»
o, anche solo, che stabilisca i «principi fondamentali» rispetto alla
gestione di quell'istituto nell'ambito della «tutela della salute». 
    Tanto e' vero che nella sentenza n. 242 del 2019,  codesta  Corte
riteneva di «ribadire con vigore  l'auspicio  che  la  materia  formi
oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del  legislatore,
conformemente ai principi precedentemente enunciati». 
    In  altri  termini,  le  pronunce  di  codesta  Corte  non  hanno
introdotto nell'ordinamento  l'istituto  giuridico  del  «diritto  al
suicidio assistito»,  disciplinandone  tutti  gli  aspetti  che  sono
connessi alla sua introduzione nell'ordinamento  «civile  e  penale»,
anche  perche'  non  era  quella  la  questione  che  doveva   essere
esaminata. Codesta  Corte  ha  solo  escluso  la  punibilita'  di  un
soggetto che abbia prestato assistenza o aiuto ad un altro individuo,
quando questi, in determinate condizioni, avesse deciso di porre fine
alla sua vita. 
    In questo quadro  si  pone,  dunque,  il  quesito  relativo  alla
possibilita'  che  quegli  interventi  strutturali  e   organizzativi
(necessari  affinche'  il  servizio  sanitario  possa   svolgere   le
attivita' accertative, le sole che sono state individuate dalla Corte
costituzionale) possano essere effettuati con legge regionale. 
    Al quesito deve essere data risposta negativa, perche'  tutte  le
determinazioni assunte  implicano  scelte  tutt'altro  che  meramente
organizzative, bensi' tali da incidere direttamente sul diritto  alla
vita:  per  questo,  non  possono  che  rientrare  nella   competenza
esclusiva del legislatore statale. 
    2.3 E' opportuno rilevare, infine, che non sarebbe invocabile - a
favore di una disciplina regionale del fine vita, l'applicazione  del
principio di «cedevolezza invertita» (Corte costituzionale,  sentenza
n. 398 del 2006), a fronte dell'inerzia del legislatore statale. Cio'
in quanto, com'e' noto, la cedevolezza normativa puo' essere prevista
dalla Regione in materie di propria  competenza  legislativa,  «senza
pero' che la previsione  della  clausola  consenta  alle  Regioni  di
intervenire  in  ordine  a  profili  che  attengano  alla  competenza
esclusiva del legislatore statale» (Corte costituzionale, sentenza n.
1 del 2019): profili che nella materia in esame -  come  rilevato  in
precedenza - certamente sussistono. 
    Ne'  il  carattere  asseritamente  temporaneo   della   normativa
regionale si presta in alcun modo  a  incidere  sulle  considerazioni
sopra svolte. 
    D'altro canto, la non necessarieta' di una  legge  regionale  per
rendere immediatamente operativi i precetti fissati  dalle  decisioni
della Corte costituzionale e' inequivocabilmente confermata dal fatto
che, gia' in alcuni casi, tali precetti hanno ricevuto  applicazione,
valendo a scriminare casi di aiuto al suicido realizzati dopo il 2019
nella ricorrenza dei  presupposti  indicati  dalle  sentenze  stesse,
garantendosi cosi'  piena  applicazione  dei  loro  principi.  Appare
quindi evidente la finalita' della legge regionale di andare oltre  a
quanto richiesto dalla Corte costituzionale, invadendo un campo  che,
per le  ragioni  esposte,  rientra  nell'esclusiva  competenza  dello
Stato. 
    Per gli evidenziati profili, la legge regionale in  argomento  si
pone,  anzitutto  nel  suo  complesso  e  nella  sua  interezza,   in
violazione  dell'art.   117,   secondo   comma,   lett.   m),   della
Costituzione,  in   quanto   impingente   su   titolo   competenziale
legislativo di esclusiva pertinenza dello Stato. 
    Entro questa ottica, devono dirsi affetti dal medesimo  vizio  di
incostituzionalita', anche singolarmente considerati,  sia  l'art.  2
della L.R. Toscana n. 16/2025,  allorche'  istituisce  le  «procedure
relative al suicidio medicalmente assistito le  persone  in  possesso
dei requisiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale  nn.
242/2019 e 135/2024», sia l'art. 7, comma 2,  allorche'  precisa  che
«le prestazioni e i trattamenti  disciplinati  dalla  presente  legge
costituiscono un livello di assistenza sanitaria  superiore  rispetto
ai livelli essenziali di assistenza». 
    In estrema sintesi, puo' legittimamente parlarsi  di  livello  di
assistenza superiore  solo  se  il  legislatore  statale  abbia  gia'
definito i livelli essenziali di assistenza uniformi  sul  territorio
nazionale. 
    3. Illegittimita' costituzionale degli articoli 3, 4, 5 e 6 della
L.R. Toscana n. 16/2025, con l'art. 117,  secondo  comma,  lett.  l),
della Costituzione, nonche' con l'art. 117, secondo comma, lett.  m),
della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 556,  557  e  558,
della legge n. 208/2015, e in relazione all'art.  2  della  legge  n.
3/2018 (quali norme statali interposte). 
    I precedenti motivi di ricorso, siccome in principalita'  rivolti
nei confronti dell'intera L.R. Toscana n. 16/2025, e  comunque  anche
nei confronti degli  articoli  1,  2  e  7  della  stessa,  intendono
pervenire all'integrale annullamento  del  provvedimento  legislativo
regionale di che trattasi. 
    E' dunque in via subordinata che si  formula  anche  il  presente
motivo  di  ricorso,  rivolto  specificamente  nei  confronti   degli
articoli 3, 4, 5 e 6 della medesima legge regionale. 
    3.1 Come evidenziato in premessa, l'art. 3 della legge  regionale
ha previsto la istituzione di cc.dd.  «commissioni  multidisciplinari
permanenti» presso  le  ASL  del  territorio  toscano,  nei  seguenti
testuali termini: 
      «1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  le  aziende  unita'   sanitarie   locali   istituiscono   una
Commissione  multidisciplinare  permanente  (di  seguito   denominata
Commissione) per la verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  per
l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonche' per la  verifica
o definizione delle relative modalita' di attuazione. 
      2. La Commissione e' composta dai seguenti membri: a) un medico
palliativista con  competenze  ed  esperienze  assistenziali;  b)  un
medico psichiatra; c) un medico anestesista; d) uno psicologo; e)  un
medico legale; f) un infermiere. 
      3. La Commissione e' integrata di volta in volta da  un  medico
specialista nella patologia da cui e' affetta la persona che richiede
l'accesso al suicidio medicalmente assistito. 
      4.  I  componenti  sono  individuati,   su   base   volontaria,
nell'ambito del personale dipendente  dell'azienda  unita'  sanitaria
locale.  In  caso  di  indisponibilita'  di  personale   interno,   i
componenti possono essere  individuati  fra  i  dipendenti  di  altre
aziende od enti del servizio sanitario regionale. 
      5.  La  partecipazione  alla  Commissione   non   comporta   la
corresponsione di alcuna indennita' di carica o di presenza. E' fatto
salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti  per  il
personale dipendente, che  e'  posto  a  carico  dell'azienda  unita'
sanitaria  locale  presso  cui  e'  istituita  la   Commissione.   La
partecipazione  alla  Commissione  e'  considerata   come   attivita'
istituzionale da svolgersi in orario di lavoro. 
    E' a tale «Commissione» (di seguito cosi'  denominata,  anche  al
plurale), ciascuna nell'ambito territoriale di  riferimento,  che  va
trasmessa «tempestivamente» l'istanza della persona interessata e  la
relativa documentazione (art. 4,  comma  3),  e  ad  essa  spetta  la
verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio
medicalmente  assistito  (art.   5),   nonche'   l'approvazione   del
protocollo da seguire per l'attuazione della  procedura  di  suicidio
medicalmente assistito (art. 6). 
    3.2 Tali compiti e funzioni sono destinati a sovrapporsi  con  le
competenze indiscutibilmente riservate dalla legge statale ai diversi
«comitati  etici  territoriali»  di  cui,  da  ultimo,   ai   decreti
ministeriali Salute del 26 e 30 gennaio 2023. 
    La Corte costituzionale, nella sentenza n. 242/2019,  ha  infatti
individuato proprio nei comitati  etici  territorialmente  competenti
sopra indicati «l'organo  collegiale  terzo,  munito  delle  adeguate
competenze, il quale possa garantire la tutela  delle  situazioni  di
particolare vulnerabilita'». Ha rilevato la Corte che «tali  comitati
- quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di
natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria -  sono,
infatti, investiti di  funzioni  consultive  intese  a  garantire  la
tutela dei diritti e dei  valori  della  persona  in  confronto  alle
sperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all'uso di  questi
ultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10,  lettera  c,  del
decreto-legge n. 158 del 2012; art. 1 del decreto ministeriale  della
salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per  la  composizione  e  il
funzionamento   dei   comitati   etici»:   funzioni   che   involgono
specificamente la salvaguardia  di  soggetti  vulnerabili  e  che  si
estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di  medicinali  nei
confronti di pazienti affetti da patologie per  le  quali  non  siano
disponibili valide alternative  terapeutiche  (articoli  1  e  4  del
decreto  del  Ministro  della  salute  7  settembre   2017,   recante
«Disciplina  dell'uso  terapeutico   di   medicinale   sottoposto   a
sperimentazione clinica»). 
    Nella  richiamata  sentenza  del  2019,  codesta  Corte,   sempre
ribadendo  che  l'intervento  del  legislatore  statale  risulta  non
surrogabile a livello regionale,  ha  chiaramente  individuato  quali
siano gli organismi (di costituzione statale) che, nelle more  di  un
intervento del Parlamento, sono idoneamente legittimati ad  esprimere
il parere sulle condizioni  di  pazienti  affetti  da  una  patologia
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. 
    I «comitati etici» ai quali la Corte ha  fatto  riferimento  sono
invero quelli previsti dall'art. 12, comma 10, del  decreto-legge  n.
158/2012 (convertito con legge n. 189/2012) che sono stati, in  prima
battuta  disciplinati,   nei   requisiti   minimi,   per   assicurare
uniformita' di composizione e funzioni sul territorio nazionale,  con
il decreto ministeriale Salute dell'8 febbraio 2013, il cui  art.  1,
comma  2,  stabiliva  che  «ove  non  gia'  attribuita  a   specifici
organismi,  i  comitati  etici  possono   svolgere   anche   funzioni
consultive in relazione a questioni etiche connesse con le  attivita'
scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i
valori della persona. I comitati  etici,  inoltre,  possono  proporre
iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente  a  temi
in materia di bioetica». 
    Successivamente,   e'   intervenuto   un   nuovo    provvedimento
legislativo (la legge  n.  3/2018,  recante  «Delega  al  Governo  in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della  salute»),  con  l'obiettivo,  tra  gli
altri,  di  razionalizzare  e  ridurre  i  comitati  etici.   Con   i
summenzionati successivi  decreti  del  Ministero  della  salute  del
gennaio 2023 e' stata data attuazione alla disposizione normativa del
2018. In particolare, con il decreto ministeriale del 26 gennaio 2023
sono stati individuati i  quaranta  comitati  etici  territoriali  da
mantenere in funzione, e con il decreto ministeriale 30 gennaio  2023
sono stati definiti i criteri per la composizione e il  funzionamento
dei comitati etici territoriali. 
    Questi comitati etici, ridisegnati  sulla  base,  oltretutto,  di
un'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, sono dunque  proprio
quelli ai quali ha fatto riferimento  la  Corte  costituzionale  come
unici organismi competenti a rendere le eventuali  valutazioni  dalla
stessa Corte indicate. 
    In  altri  termini,  secondo  la  Corte  costituzionale,  solo  i
comitati tecnici territoriali - siccome regolati in maniera  uniforme
sul territorio nazionale da disposizioni statali,  e  competenti,  in
via esclusiva, alla valutazione off label per fini compassionevoli di
farmaci - possono  essere  interpellati  per  rendere  i  pareri  che
saranno poi rilevanti al fine di considerare  non  punibile,  a  fini
penali, la condotta  di  chi  asseconda  la  scelta  di  un  paziente
versante nelle condizioni individuate dalla Corte medesima. 
    La Commissione non  e',  all'evidenza,  uno  dei  comitati  etici
individuati nell'elenco allegato al decreto ministeriale  Salute  del
30 gennaio 2023, e non e' neppure un  comitato  che  possa  ritenersi
rientrante nella previsione di cui all'art. 1, comma 4,  del  decreto
ministeriale Salute del 26 gennaio 2023. Essa e' infatti un organismo
di esclusiva provenienza regionale. 
    Non puo' dunque rimettersi la valutazione prevista dalla Corte ai
fini della scriminante della responsabilita' penale  a  organismi  di
volta in volta creati, con  regole  autonome,  da  ciascuna  regione.
Basti qui considerare, onde avvedersi  della  inappropriatezza  della
previsione legislativa regionale, che la Commissione  risulta  essere
dotata di una  composizione  particolarmente  ampia  (sette  membri),
senza tuttavia prevedere se essa si debba esprimere all'unanimita'  o
a maggioranza: profilo  decisivo  per  connotare  l'operare  concreto
dell'istituto perche', se prevalesse una deliberazione a maggioranza,
potrebbero essere private di peso competenze, invece, essenziali;  al
contrario, se si pervenisse a richiederne una deliberazione  unanime,
verrebbero poste sullo stesso piano competenze  differenti,  di  peso
diverso. 
    La scelta delle  diverse  professionalita'  operata  dalla  legge
regionale deriva probabilmente  dall'improprio  cumulo  sul  medesimo
organo sia della competenza a valutare i presupposti  di  accesso  al
percorso, sia della competenza  ad  approvare,  dal  punto  di  vista
medico, le  modalita'  di  esecuzione  della  procedura  di  suicidio
medicalmente assistito. 
    Quello  che  e'  certo  e'   che   la   concreta   scelta   delle
professionalita' destinate a comporre la Commissione e'  radicalmente
diversa da quella fissata dalla  normativa  statale  per  i  comitati
etici   richiamati   dalla   sentenza   n.   242/2019   della   Corte
costituzionale. 
    3.3 Ne deriva che anche le relative  previsioni  regionali  sulla
istituzione e sui compiti di  tale  Commissione  si  pongono,  ex  se
considerate, in  contrasto  con  la  competenza  legislativa  statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» di cui all'art.
117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. 
    Esse, d'altra parte, si pongono anche  in  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lett.  m),  della  Costituzione,  in  uno  con  i
parametri legislativi statali interposti di  cui  all'art.  1,  commi
556, 557 e 558, della legge n. 208/2015 (la  quale  disciplina,  come
noto, le modalita' necessariamente condivise tra Stato e  Regioni  di
definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza
sanitaria) e di cui all'art. 2 della legge n. 3/2018, il cui comma  7
ha demandato  ad  apposito  decreto  del  Ministro  della  salute  la
individuazione dei comitati etici territoriali poi considerati  dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 242/2019. 
    Valga  al  riguardo  considerare   che   la   istituzione   della
Commissione (si rimarca, di  derivazione  esclusivamente  regionale),
con i compiti dettagliati nel corpo della L.R.  Toscana  n.  16/2025,
sopravanza,  in  concreto,  la  imprescindibile   esigenza   che   la
determinazione di eventuali ulteriori livelli di assistenza sanitaria
(come all'evidenza pretende di fare la legge regionale impugnata),  e
le modalita' con cui in  concreto  tali  livelli  possano  o  debbano
essere assicurati, vada effettuata non in via autonoma dalle  singole
Regioni, ma con il necessario coinvolgimento dello  Stato,  anche  al
fine di assicurare omogeneita' di trattamento a livello nazionale. 
    3.4   Analoghe   considerazioni,   e   correlative   censure   di
incostituzionalita', vanno svolte per i «comitati per  l'etica  nella
clinica» gia' operanti presso le ASL  toscane  in  base  all'art.  99
della L.R. Toscana n. 40/2005 (4) , ed ai quali la  L.R.  Toscana  n.
16/2025 (la quale prevede all'art. 4, comma 3, che anche ad essi vada
trasmessa  l'istanza  della  persona  interessata   e   la   relativa
documentazione) assegna compiti consultivi «sugli aspetti  etici  del
caso», tanto con riguardo alla fase di  verifica  dei  requisiti  per
l'accesso alla procedura (cfr. art. 5, comma 4), sia sull'adeguatezza
del protocollo attuativo (cfr. art. 6, comma 5). 
    Di tali  pareri,  la  legge  regionale  non  specifica  se  siano
obbligatori o facoltativi, vincolanti o meno, o  in  caso  idonei  ad
imporre alla  Commissione,  ove  di  segno  contrario  rispetto  alla
istanza della persona interessata, una valutazione rinforzata. 
    Anche il ruolo di questi  comitati  verrebbe  illegittimamente  a
sovrapporsi a quello dei  «comitati  etici  territoriali»  richiamati
dalla Corte costituzionale nella piu' volte  menzionata  sentenza  n.
242/2019. 

(1) L'art.  1  testualmente  prevede   che   «la   Regione   Toscana,
    nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina le  modalita'
    organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle  sentenze
    della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1°  luglio
    2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito».  

(2) L'art. 2 della legge regionale in discorso  testualmente  recita:
    «Fino all'entrata in vigore  della  disciplina  statale,  possono
    accedere  alle  procedure  relative  al   suicidio   medicalmente
    assistito le persone in possesso  dei  requisiti  indicati  dalle
    sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024,  con  le
    modalita' previste dagli articoli 1 e 2 della legge  22  dicembre
    2017, n. 219  (Norme  in  materia  di  consenso  informato  e  di
    disposizioni anticipate di trattamento)».  

(3) L'art. 7, comma 2, della legge in discorso  testualmente  recita:
    «Le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge
    costituiscono  un  livello  di  assistenza  sanitaria   superiore
    rispetto ai livelli  essenziali  di  assistenza.  La  Regione  fa
    fronte con risorse proprie agli  effetti  finanziari  connessi  a
    tali prestazioni e trattamenti, in conformita' a quanto  statuito
    dall'art. 13 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502
    (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,   a   norma
    dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)». 

(4) Art. 99 della L.R. Toscana n. 40/2025: «1. I comitati per l'etica
    nella clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari  di
    livello aziendale garanti dei diritti,  della  dignita'  e  della
    centralita' dei  soggetti  utenti  delle  strutture  sanitarie  e
    strumenti di diffusione della cultura bioetica. Sono  finalizzati
    all'esame degli aspetti etici  attinenti  alla  programmazione  e
    all'erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche' a  sviluppare
    e supportare i relativi interventi educativi della popolazione  e
    di formazione bioetica del personale; la Commissione regionale di
    bioetica  supporta   l'attivita'   regionale   di   indirizzo   e
    coordinamento dei comitati  per  l'etica  nella  clinica.  2.  La
    Giunta  regionale,  con  proprio  provvedimento,   definisce   la
    costituzione, la composizione e il funzionamento dei comitati per
    l'etica nella clinica, in applicazione delle normative  nazionali
    ed europee in materia.  3.  La  partecipazione  ai  comitati  per
    l'etica nella clinica non comporta la  corresponsione  di  alcuna
    indennita' di carica o di presenza. E' fatto  salvo  il  rimborso
    delle  spese  sostenute,  che  e'  posto  a  carico  dell'azienda
    sanitaria presso cui e' istituito il comitato. Per  i  componenti
    dei comitati per l'etica nella clinica  dipendenti  del  servizio
    sanitario regionale tale funzione e' considerata  come  attivita'
    istituzionale da svolgersi in orario di lavoro». 

 
                              P. Q. M. 
 
    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e
domiciliato, 
    ricorre alla Ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche'  la  stessa
voglia dichiarare -  in  accoglimento  delle  suesposte  censure,  la
illegittimita' costituzionale della L.R. Toscana 14  marzo  2025,  n.
16, nonche' degli articoli in precedenza indicati, per le  ragioni  e
nei termini dettagliati nel presente ricorso. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
      1) copia autentica  dell'estratto  del  verbale  relativo  alla
deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  9  maggio  2025,  con
allegata relazione; 
      2) copia della legge della Regione Toscana 14  marzo  2025,  n.
16. 
        Roma, 14 maggio 2025 
 
      Gli Avvocati dello Stato: Fiorentino - Galluzzo - Caselli