Reg. Ric. n. 23 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 06/08/2025 n. 32

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Veneto



Oggetto:

Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione Veneto – Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1996 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” – Servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della regione – Previsione che, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l'obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d'incarico, sia cartacea che elettronica, attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina differenziata che, solo per una determinata area territoriale, viene meno alle ragioni di uniformità e di garanzia di condizioni omogenee del mercato, regolando l’attività degli NCC, che svolgono il proprio servizio all’interno della sola Regione Veneto, in modo difforme, violando la par condicio tra operatori e le corrette regole di concorrenza rispetto al quadro regolatorio statale – Normativa regionale che nel disciplinare le modalità di esercizio del servizio NCC, confligge con la differenziazione tra le tipologie rientranti nei servizi non di linea voluta dal legislatore statale – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.


Norme impugnate:

legge della Regione Veneto  del 20/05/2025  Num. 6  Art. 4



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

legge  Art. 11   Co.

decreto-legge  Art. 10   Co.




Testo dell'ricorso

                        N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 luglio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 luglio  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Trasporto pubblico - Servizio di  noleggio  con  conducente  (NCC)  -
  Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale  n.  22
  del 1996 (Norme per l'esercizio delle  funzioni  amministrative  in
  materia di servizi di trasporto non di linea per via  di  terra)  -
  Servizi  svolti  esclusivamente  con   partenza,   destinazione   e
  permanenza all'interno del territorio della  regione  -  Previsione
  che, al fine della tracciabilita' e  di  una  gestione  uniforme  e
  coordinata  dei  servizi  di  noleggio  con  conducente   a   mezzo
  autovettura, nel rispetto delle competenze comunali,  l'obbligo  di
  compilazione del foglio di servizio, previsto dall'art.  11,  comma
  4,  della  legge  n.  21  del  1992  e   successive   modifiche   e
  integrazioni, e' assolto  mediante  il  possesso  del  contratto  o
  lettera  d'incarico,  sia  cartacea  che  elettronica,   attestante
  l'avvenuta ed effettiva  prenotazione  da  parte  del  cliente,  da
  tenersi a disposizione a cura del  conducente  per  essere  esibita
  agli organi di controllo. 
- Legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n.  6  (Disposizioni  di
  adeguamento ordinamentale 2024 in materia di  navigazione  interna,
  trasporti, edilizia residenziale pubblica,  procedure  urbanistiche
  semplificate  di  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,
  ambiente, difesa del suolo, governo del  territorio,  recupero  dei
  sottotetti a fini abitativi, parchi  regionali,  acque  minerali  e
  termali, protezione civile  e  distaccamenti  volontari  del  corpo
  nazionale dei vigili del fuoco), art. 4. 


(GU n. 32 del 06-08-2025)

    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso  ex
lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (C.F.  80224030587  fax:
06-96514000,  PEC:  ags@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i   cui
uffici e' domiciliato in Roma,  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12  -
ricorrente; 
    contro Regione Veneto (02205340793), in  persona  del  Presidente
della Giunta regionale p.t., - Palazzo Balbi -  Dorsoduro,  390130123
Venezia   -    PEC:    protocollo.generale@pec.regione.veneto.it    -
avvocatura@pec.regione.veneto.it - resistente; 
    per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.  4
della  legge  regionale  del  Veneto  n.  6  del  20   maggio   2025,
«Disposizioni  di  adeguamento  ordinamentale  2024  in  materia   di
navigazione  interna,  trasporti,  edilizia  residenziale   pubblica,
procedure  urbanistiche  semplificate  di  sportello  unico  per   le
attivita'  produttive,  ambiente,  difesa  del  suolo,  governo   del
territorio,  recupero  dei  sottotetti  a  fini   abitativi,   parchi
regionali,  acque   minerali   e   termali,   protezione   civile   e
distaccamenti volontari del corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicata nel BUR n. 62 del 20 maggio 2025 della Regione Veneto. 
    La  legge  in  epigrafe  viene  impugnata,  in  riferimento  alle
sopraindicate disposizioni, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 14 luglio 2025, sulla base del seguente 
 
                               Motivo 
 
I -  Violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)  della
Costituzione, per violazione della competenza  statale  esclusiva  in
materia  di  tutela  della  concorrenza  e  della  normativa  statale
interposta. 
    La legge regionale n. 6 del 2025  detta  alcune  disposizioni  di
adeguamento  ordinamentale  in  materia   di   navigazione   interna,
trasporti, edilizia  residenziale  pubblica,  procedure  urbanistiche
semplificate  di  sportello  unico  per  le   attivita'   produttive,
ambiente, difesa del suolo,  governo  del  territorio,  recupero  dei
sottotetti a fini  abitativi,  parchi  regionali,  acque  minerali  e
termali,  protezione  civile  e  distaccamenti  volontari  del  corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Tra le disposizioni dedicate alla  materia  dei  trasporti  (Capo
II), viene qui censurata la disposizione  di  cui  all'art.  4  della
legge  regionale  in  epigrafe,  intitolato  «Modifiche  alla   legge
regionale 30 luglio 1996, n. 22 recante "Norme per l'esercizio  delle
funzioni amministrative in materia di servizi  di  trasporto  non  di
linea per via di terra"». 
    Il comma 1 di tale articolo, nell'intervenire in  modifica  della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, prevede quanto segue: 
        «1. All'art. 4 "Servizio di noleggio  con  conducente"  della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 «Norme  per  l'esercizio  delle
funzioni amministrative in materia di servizi  di  trasporto  non  di
linea per via di terra», dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
          «5-bis. Per i servizi svolti esclusivamente  con  partenza,
destinazione e permanenza all'interno del  territorio  della  Regione
del Veneto, al fine della tracciabilita' e di una gestione uniforme e
coordinata  dei  servizi  di  noleggio   con   conducente   a   mezzo
autovettura, nel rispetto delle  competenze  comunali,  l'obbligo  di
compilazione delfoglio di servizio, previsto dall'art.  11,  comma  4
della  legge  15  gennaio  1992,  n.  21  e  successive  modifiche  e
integrazioni, e' assolto mediante il possesso del contratto o lettera
d'incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica,
attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente,
da tenersi a disposizione a cura del conducente  per  essere  esibita
agli organi di controllo. 
          5-ter. Resta fermo l'obbligo di tenuta e  compilazione  del
foglio  di  servizio,  come  previsto  dalle   vigenti   disposizioni
nazionali, in ogni circostanza in cui il servizio  si  svolga,  anche
temporaneamente, al di fuori dei confini regionali.». 
    La  richiamata  disposizione,  nell'introdurre  ai   fini   della
regolamentazione   del   servizio   di   noleggio   con   conducente,
un'alternativa alla compilazione e tenuta del foglio di  servizio  in
formato  elettronico  -  seppure  limitatamente  ai  servizi   svolti
nell'ambito regionale -  si  pone  in  contrasto  con  la  disciplina
statale interposta dettata, in particolare, dall'art.  11,  comma  4,
della legge 15 gennaio 1992,  n.  21  nonche'  dall'art.  10-bis  del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge n.  12
del 2019, in tal modo violando la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di tutela della concorrenza  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e) della Costituzione. 
    Al fine di esporre il quadro normativo di riferimento si  osserva
che la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (recante  «Legge  quadro  per  il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non  di  linea»),
che costituisce la normativa statale di riferimento per la  specifica
materia, identifica gli autoservizi pubblici non di linea in  «quelli
che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con
funzione complementare e integrativa rispetto ai  trasporti  pubblici
di linea ... e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati  o
del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e
secondo orari stabiliti di volta in volta». 
    Lo stesso art. 1 stabilisce poi  che  «costituiscono  autoservizi
pubblici  non  di  linea»,  il  servizio  di  taxi  con  autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale  servizi  -  di
cui al comma 2, lettera a) -  e  «il  servizio  di  autonoleggio  con
conducente  o  autovettura,  motocarrozzetta  velocipede,  natante  e
veicoli a trazione animale», indicato sub b) al medesimo comma. 
    Per quanto stabilito dal successivo art. 2, il servizio taxi  «ha
lo scopo di soddisfare le esigenze del  trasporto  individuale  o  di
piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza  indifferenziata;
lo  stazionamento  avviene  in  luogo  pubblico;  le   tariffe   sono
determinate  amministrativamente   dagli   organi   competenti,   che
stabiliscono  anche  le  modalita'  del  servizio;  il   prelevamento
dell'utente  ovvero  l'inizio  del  servizio  avvengono   all'interno
dell'area comunale o  comprensoriale».  Il  servizio  NCC  e'  invece
definito, nei suoi contenuti, dal successivo art. 3  quale  «servizio
che si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede  o  la
rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione  a  tempo
e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. 2. Lo
stazionamento dei mezzi deve avvenire  all'interno  delle  rimesse  o
presso i pontili di attracco. 3. La  sede  operativa  del  vettore  e
almeno una rimessa devono essere situate nel  territorio  del  comune
che ha rilasciato  l'autorizzazione.  E'  possibile  per  il  vettore
disporre di ulteriori rimesse nel territorio di  altri  comuni  della
medesima provincia o area metropolitana in cui ricade  il  territorio
del comune che ha rilasciato l'autorizzazione,  previa  comunicazione
ai comuni  predetti,  salvo  diversa  intesa  raggiunta  in  sede  di
Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In  deroga  a  quanto
previsto  dal  presente  comma,   in   ragione   delle   specificita'
territoriali e delle carenze infrastrutturali, per  le  sole  Regioni
Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata  in  un  comune  della
regione e' valida sull'intero territorio regionale,  entro  il  quale
devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa». 
    Nell'ambito di  tale  disciplina  statale  l'art.  11  (rubricato
«Obblighi dei titolari di licenza per  l'esercizio  del  servizio  di
taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente»), al comma 4,  regola  lo  svolgimento  del  servizio  di
noleggio con conducente (di seguito, per brevita', «NCC»). A tal fine
pone a carico del vettore l'obbligo di tenuta e  compilazione  di  un
foglio  di  servizio  elettronico  e  demanda  la  definizione  delle
specifiche ad un decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno. 
    In  particolare,  a  norma  dello  stesso  comma  4,  secondo  la
disposizione oggi in vigore, «[i]l  foglio  di  servizio  elettronico
deve riportare» i seguenti contenuti: 
      a) targa del veicolo; 
      b) nome del conducente; 
      c) data, luogo e chilometri dipartenza e arrivo; 
      d) orario di inizio servizio, destinazione  e  orario  di  fine
servizio; 
      e) dati del fruitore del servizio». 
    Tale comma, cosi' formulato, risulta introdotto dall'art.  10-bis
del  decreto-legge  del  14  dicembre  2018,  n.  135  («Disposizioni
straordinarie in materia di sostegno e semplificazione per le imprese
e la pubblica amministrazione») convertito in legge n. 12  del  2019,
n. 92, che e' intervento a regolare sotto  piu'  profili  la  materia
degli autoservizi pubblici. Il foglio di servizio, peraltro, era gia'
previsto dalla legge quadro del 1992 risultando  introdotto  fin  dal
2008 (cfr. decreto-legge del 29 dicembre 2018, n. 143). 
    In particolare,  l'art.  10-bis,  rubricato  «Misure  urgenti  in
materia di autoservizi non di linea», del decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135 cosi' come convertito dalla legge 11 febbraio  2019,  n.
12, al comma  1,  lettera  e),  ha  appunto  introdotto  il  comma  4
dell'art. 11 sopra riportato, che si riporta integralmente: 
        «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di  noleggio
con conducente sono effettuate presso la rimessa  o  la  sede,  anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
presso le rimesse di cui  all'art.  3,  comma  3,  con  ritorno  alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana
in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono
stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di
partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e
orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino
all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di
servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello
stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in  rimessa».
(N.d.r. enfasi aggiunta). (cfr. lettera e) 
    Sempre all'art. 11, dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti
commi: 
        «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio  di
un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in  rimessa,  quando
sul foglio di servizio sono  registrate,  sin  dalla  partenza  dalla
rimessa o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre
la prima, con partenza o destinazione all'interno della  provincia  o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le Regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero
territorio regionale. 
        4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni
caso consentita la fermata su suolo  pubblico  durante  l'attesa  del
cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio  e  nel  corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso» (cfr. lettera f). 
    In attuazione del richiamato art. 11, comma 4, e' stato  adottato
il decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'interno 26 ottobre 2024, n.  226,  che
disciplina nel dettaglio i contenuti e le modalita'  di  compilazione
del foglio di servizio elettronico. 
    La normativa regionale si pone  in  distonia  con  le  previsioni
statali sopra riportate. L'art. 4  della  legge  regionale  in  esame
prevede  infatti  che,  esclusivamente  per  i  servizi  svolti   con
partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio  della
Regione del Veneto, il previsto obbligo di compilazione del foglio di
servizio, stabilito dall'art. 11, comma  4  della  legge  15  gennaio
1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, si ha per  assolto
mediante il possesso del contratto o della  lettera  d'incarico,  sia
cartacea  che  elettronica,  attestante   l'avvenuta   ed   effettiva
prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione  a  cura
del conducente per essere esibita agli  organi  di  controllo.  Resta
fermo l'obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come
previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in
cui il servizio si svolga, anche temporaneamente,  al  di  fuori  dei
confini regionali. Tali disposizioni,  col  prevedere  -  nell'ambito
della regolamentazione del servizio di noleggio con conducente -  per
talune tipologie  di  servizi,  un'alternativa  alla  compilazione  e
tenuta del foglio di servizio  in  formato  elettronico  (secondo  le
specifiche  stabilite  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti con proprio  decreto),  si  pongono  in  contrasto  con  la
normativa nazionale in materia e, in particolare, con l'art. 11 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante,  come  gia'  visto,  la  «Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non
di linea», ove si prevede, in via esclusiva,  la  compilazione  e  la
tenuta del foglio di servizio elettronico. Si tratta, invero,  di  un
onere  non  sostituibile  in  quanto  strettamente  connaturato  alle
modalita'  di  esercizio  del  servizio  NCC  come  configurato  alla
normativa statale di riferimento. 
    Al riguardo, si osserva che, secondo la  costante  giurisprudenza
costituzionale,  anche  dopo  la   riforma   del   Titolo   V   della
Costituzione, la disciplina dell'esercizio concreto del  servizio  di
noleggio con conducente afferisce alla  materia  «trasversale»  della
tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva  dello
Stato ex art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, la'
dove tale nozione di «concorrenza»  non  puo'  non  riflettere  anche
quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto,  sia  le
misure legislative di tutela in senso proprio, intese  a  contrastare
gli atti e i comportamenti delle imprese che  incidono  negativamente
sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di
promozione,  volte  a  eliminare  limiti  e   vincoli   alla   libera
esplicazione della capacita' imprenditoriale e della competizione tra
imprese (concorrenza «nel mercato»), ovvero a  prefigurare  procedure
concorsuali di garanzia che assicurino la  piu'  ampia  apertura  del
mercato  a  tutti  gli  operatori  economici  (concorrenza  "per   il
mercato")» (ex plurimis, Corte costituzionale  sentenza  n.  137  del
2018 e sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n.  45  del
2010). 
    Pur nella consapevolezza  della  sussistenza  di  una  competenza
regionale - residuale - in materia di trasporto, tuttavia, stante  la
natura «trasversale» e il carattere  «finalistico»  della  competenza
attribuita in materia allo Stato, la tutela della concorrenza  assume
carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni
possono dettare nelle  materie  di  loro  competenza,  concorrente  o
residuale (Corte costituzionale, sentenze n. 83 del 2018, n. 165  del
2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012), potendo influire  su  queste
ultime fino a incidere sulla totalita' degli ambiti  materiali  entro
cui si estendono, sia pure  nei  limiti  strettamente  necessari  per
assicurare gli interessi alla  cui  garanzia  la  competenza  statale
esclusiva e' diretta (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze  n.
56 del 2020, n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012,
n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n.
401 del 2007 e n. 80 del  2006).  Da  ultimo,  ha  affermato  che  la
competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma,  lettera  e)
funge da limite alla competenza regionale  anche  la  sentenza  della
Corte n. 206/2024, sia pure con riferimento al profilo  della  tutela
della concorrenza per l'accesso al mercato: «Anche  se  il  trasporto
pubblico locale costituisce per  costante  giurisprudenza  di  questa
Corte materia riconducibile  alla  competenza  legislativa  residuale
regionale, di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, non
e' consentito al legislatore  regionale  interferire  con  le  regole
statali che prevedono procedure concorsuali di  garanzia,  dirette  a
tutelare  la  competizione  tra  le  imprese  e  ad   assicurare   la
concorrenza per il mercato, ovvero l'apertura dello  stesso  a  tutti
gli operatori economici (ex plurimis, sentenze n. 36 del 2024 e n. 23
del 2022)». 
    Anche nella fattispecie in esame, l'ambito della materia  su  cui
il  legislatore  regionale  e'  intervenuto  in  contrasto   con   la
regolamentazione statale sopra richiamata, attiene senza dubbio  alla
materia della concorrenza ex art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)
investendo, in particolare, il profilo della  conformazione  e  delle
modalita' di esercizio concreto - in condizioni di par condicio e  di
assenza  di  distorsioni  della  concorrenza  -  di  una  determinata
attivita' economica ovvero dei servizi non di linea,  in  particolare
quanto allo svolgimento del servizio NCC. E cio', anche  in  rapporto
alle differenti modalita' di svolgimento del  servizio  taxi  e  alla
differenziazione tra i due servizi parimenti voluta  dal  legislatore
nell'ambito di tale settore economico. 
    La Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 56 del
2020, ha affermato la competenza statale nella  regolamentazione  del
mercato del trasporto pubblico non di linea, ribadendo che,  «nemmeno
il giudizio negativo sul livello di  apertura  alla  concorrenza  nel
mercato degli autoservizi pubblici non di linea,  che  la  ricorrente
formula,   facendo   propri,   fra   gli   altri,   vari   interventi
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  (AGCM)  mette
realmente in discussione la competenza dello Stato  a  regolare  tale
mercato anche al fine di preservarne la struttura, tenendo distinti i
due settori dell'autoservizio pubblico non di linea». 
    Anche in altra occasione (scrutinando una disposizione  di  legge
regionale in tema di noleggio di autobus con conducente), la Corte ha
altresi' precisato che  lo  Stato,  esercitando  in  tale  ambito  la
propria competenza esclusiva per la  tutela  della  concorrenza,  «ha
inteso «definire il punto  di  equilibrio  fra  il  libero  esercizio
dell'attivita' di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con
tale liberta' (art. 1, comma 4, della legge n.  218  del  2003)».  Il
bilanciamento cosi' operato - fra la liberta' di iniziativa economica
e gli altri interessi costituzionali -, costituendo espressione della
potesta'  legislativa  statale  nella  materia  della  «tutela  della
concorrenza», definisce un assetto degli interessi che il legislatore
regionale non e' legittimato ad alterare (sentenza n. 80  del  2006)»
(sentenza n. 30 del 2016). Tale  bilanciamento,  nel  cui  ambito  la
valutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in
senso sistemico, complessivo e non frazionato, puo' dunque condurre a
un esito in forza del quale la tutela  della  concorrenza  «si  attua
anche attraverso  la  previsione  e  la  correlata  disciplina  delle
ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti
all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle  attivita'
economiche» (Corte  costituzionale  sentenza  n.  30  del  2016,  che
richiama la sentenza n. 49 del 2014)». 
    In tale opera di bilanciamento ricadono le previsioni in tema  di
FSDE per cui ciascun esercente il servizio NCC e' tenuto  ad  esporre
in  dettaglio  una  serie  di  informazioni  predeterminate  in   via
normativa  e  ulteriormente  dettagliate   in   sede   di   normativa
secondaria. 
    Si osserva, al riguardo, che il foglio  di  servizio  elettronico
ora disciplinato oltre che dall'art. 11, comma  4  sopra  richiamato,
anche dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministero dell'interno,  n.  226  del  16
ottobre 2024 - ove si prevedono meccanismi finalizzati ad  assicurare
che il servizio si svolga regolarmente, nel rispetto  delle  profonde
differenze che lo differenziano dal servizio taxi - non  puo'  essere
sostituito da altri documenti senza alterare il meccanismo diretto  a
regolamentare l'esercizio dell'attivita' in questione, come  definito
dal legislatore  statale  nei  richiamati  articoli  della  normativa
quadro sulla materia  e,  dunque,  senza  alterare  le  regole  della
concorrenza  nello  specifico  settore,  con  conseguente  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    Oltre ad intervenire in modo  differenziato  sulle  modalita'  di
esercizio del servizio non di linea NCC, l'esenzione dall'obbligo  di
tenuta del foglio di servizio per i soli  operatori  della  specifica
regione incide sulla parita' di condizioni nello svolgimento  di  una
determinata attivita' economica all'interno del territorio  nazionale
consentendo, solo per alcuni esercenti, modalita'  di  esercizio  non
solo semplificate e meno onerose ma  anche  tali  da  prestarsi  piu'
facilmente ad elusioni e verifiche in ordine  alla  rispondenza  alla
legge della relativa attivita'. La registrazione  delle  informazioni
richieste dalla norma primaria non e', infatti, sostituibile  con  il
mero possesso del contratto o della lettera di incarico. 
    D'altra parte, va altresi' considerato che la normativa regionale
qui censurata incide direttamente sulla netta differenziazione, posta
a livello statale, nell'ambito dello specifico settore dei  trasporti
non di linea alternando in modo distonico e, comunque,  non  uniforme
le modalita' di esercizio e, di conseguenza, le modalita' con cui  il
servizio NCC opera nel mercato di riferimento. 
    Il contesto  normativo  di  riferimento  e'  infatti  chiaro  nel
tracciare la netta differenza tra il servizio taxi e il servizio NCC,
in linea, peraltro, con quanto avviene nella  legislazione  di  altri
Paesi europei. Differenza  che  la  mancata  tenuta  dell'obbligo  di
tenuta del foglio di servizio va irrimediabilmente ad alterare. 
    Il legislatore statale, per  quanto  emerge  dalla  normativa  di
riferimento, ha voluto conformare in modo diverso le due tipologie di
trasporti  non  di  linea  segnando  alcune  ontologiche   differenze
costitutive tra  i  due  servizi,  ricavabili,  in  particolare,  dal
complesso  della  disciplina  dettata  dalla  legge  n.  21/1992  (in
particolare, si richiamano gli articoli numeri 2, 3, 8, comma 3,  11,
commi 3, 4 e 4-ter, 12, commi 1 e 2 e  13,  comma  3  della  medesima
legge) tra le quali si evidenzia: 
        a)  il  diverso  regime  di  determinazione  del  costo   del
servizio, che per il servizio taxi e' soggetto a tariffa amministrata
e calmierata ex lege, mentre per  il  servizio  NCC  e'  aperto  alla
libera determinazione del mercato; 
        b) la diversa natura del servizio, obbligatoria per i vettori
taxi (che non possono rifiutare una richiesta di servizio proveniente
dall'utenza), mentre  per  i  vettori  NCC  e'  rimesso  alla  scelta
discrezionale dell'operatore; 
        c) il diverso regime di accesso al servizio, che  avviene  su
«piazza» per  i  vettori  taxi  (e  sulla  base  di  richieste  anche
presentate «all'istante»), mentre per i vettori NCC e' richiesta  una
prenotazione veicolata alla rimessa o sede operativa del vettore NCC; 
        d)  la  diversa  natura  dell'utenza,  che  per  i  taxi   e'
indifferenziata (il taxista non conosce l'identita' del cliente,  ne'
puo' selezionare il cliente), mentre per  gli  NCC  differenziata  (e
quindi selezionata); il diverso ambito territoriale  di  riferimento,
che per i i taxisti e' prevalentemente  in  ambito  comunale,  mentre
l'ambito territoriale di riferimento per gli  NCC  e'  di  regola  la
provincia con la previsione da parte della legge n. 21  del  1992  di
specifici vincoli di collegamento con il territorio di riferimento. 
    In  tale  contesto,  la  compilazione  del  foglio  di   servizio
costituisce parte essenziale del quadro regolatorio dei servizi  NCC,
e' funzionale allo stesso e contribuisce a  completarlo,  assicurando
attraverso l'inserimento dei dati richiesti dalla normativa primaria,
la rispondenza a quelle caratteristiche sopra delineate.  Le  diverse
caratteristiche dei servizi taxi e NCC sono  state  confermate  dalla
nota sentenza della Corte del 26 febbraio 2020,  n.  56,  ove  si  e'
ritenuto che le previsioni  riferibili  all'obbligo  di  ricevere  le
richieste di prestazioni e le prenotazioni presso  la  rimessa  o  la
sede e all'obbligo di tenuta del relativo alla  tenuta  del  registro
elettronico possono essere considerate «misure  non  irragionevoli  e
non sproporzionate. Esse appaiono infatti per un  verso  adeguate  ad
assicurare l'effettivita' del fondamentale divieto per i vettori  NCC
di rivolgersi a un'utenza indifferenziata senza sottostare al  regime
del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive  di  un
onere a carico dei vettori NCC rapportato  alle  caratteristiche  del
servizio offerto - che presuppone pur sempre un'apposita e nominativa
richiesta di prestazione -  e  non  eccessivamente  gravoso,  essendo
possibile  farvi  fronte  senza   un   aggravio   dell'organizzazione
dell'azienda, che presuppone comunque la necessita' di una sede o  di
una rimessa come base dell'attivita' aziendale» (cfr. par. 5.6.1). La
censura di illegittimita' si e' infatti limitata alla  previsione  di
cui all'art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 135 del
2018, che imponeva il rientro in rimessa al termine di ogni servizio,
ossia al divieto assoluto che il  noleggiatore  potesse  assolvere  a
servizi non preventivamente prenotati sin dal momento  in  cui  parte
dalla rimessa. Il necessario rientro in  rimessa  e'  stato,  quindi,
considerato un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole,  in
quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e  portare
a destinazione  uno  specifico  utente  in  ogni  luogo,  a  compiere
necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa «a vuoto» prima di
iniziare  un  nuovo  servizio,  oltre  che  frutto  di   un   obbligo
sproporzionato rispetto all'obiettivo (n.d.r. di per se'  legittimo),
di assicurare che il servizio sia rivolto a un'utenza specifica e non
ad  un'utenza  indifferenziata  al  fine  di  evitare  che   vi   sia
interferenza con il servizio di taxi. 
    Anche la piu' recente sentenza della Corte che si e'  pronunciata
sul medesimo art. 10-bis, comma 6 - questa volta con  riferimento  al
meccanismo normativo  che  disciplinava  l'istituzione  del  registro
elettronico  (cfr.  Corte  costituzionale  n.  137/2024)  -  non   ha
intaccato il quadro di riferimento. 
    Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono  e'   possibile
pertanto affermare che i vincoli sul rapporto con  il  territorio  di
riferimento dettati dalla legge quadro per  il  settore  NCC,  devono
essere   letti   in   combinato   disposto   con   la   possibilita',
esplicitamente  riconosciuta  dalla  Corte  costituzionale,  di   non
rientrare in rimessa alla fine di ciascun servizio,  fermo  restando,
tuttavia, il rispetto dei vincoli connaturati relativa  all'attivita'
del noleggio con conducente, come previsto dalla legge quadro e  come
cristallizzato sia dalla giurisprudenza  della  Corte  costituzionale
oltre che dalla giurisprudenza amministrativa in materia (inter alia,
Consiglio  di  Stato,  sentenze  n.  683/2023,  n.  2450/2023  e   n.
3381/2022).  Tali  vincoli  presuppongono  sempre   e   comunque   la
dimostrazione di una preventiva prenotazione. 
    La stessa Corte suffraga che le predette disposizioni sono  volte
a soddisfare esigenze legittime,  non  confliggenti  con  i  principi
comunitari, osservando  «che  l'estrema  facilita'  con  cui  possono
essere commessi abusi nel settore del trasporto pubblico  locale  non
di linea e, per converso, l'estrema difficolta' dei  controlli  e  di
conseguenza  della  repressione  delle  condotte -  cio'  che   rende
l'apparato   sanzionatorio   (pur   previsto)    poco    dissuasivo -
giustificano l'adozione di misure rigorose  dirette  a  prevenire  la
possibilita' di abusi» (cfr. par. 5.6.). 
    Le statuizioni della  Corte  confermano,  quindi,  non  solo  che
l'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e  le  prenotazioni
presso la rimessa o la sede e l'obbligo  di  compilare  e  tenere  un
«foglio di servizio» ex art. 11, comma 4, quarto, della legge  n.  21
del 1992, come sostituito dall'art.  10-bis,  comma  1,  lettera  e),
costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate ma  anche
che l'obbligo di compilazione e' connaturato al servizio in  esame  e
rappresenta un elemento essenziale per verificare la rispondenza alle
relative  caratteristiche:  Tali  misure,  infatti,  chiarisce  ancor
meglio la sentenza n. 56/20  cit.  «appaiono  infatti  per  un  verso
adeguate ad assicurare l'effettivita' del fondamentale divieto per  i
vettori  NCC  di  rivolgersi  a   un'utenza   indifferenziata   senza
sottostare al regime del servizio pubblico di  piazza,  e  per  altro
verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle
caratteristiche del servizio offerto  -  che  presuppone  pur  sempre
un'apposita  e  nominativa  richiesta  di   prestazione   -   e   non
eccessivamente gravoso,  essendo  possibile  farvi  fronte  senza  un
aggravio dell'organizzazione dell'azienda, che presuppone comunque la
necessita' di una sede o di  una  rimessa  come  base  dell'attivita'
aziendale.» (Corte costituzionale n. 56/20 cit). 
    Sotto altro  punto  di  vista  e'  bene  anche  considerare  che,
attraverso i  recenti  interventi  normativi  sullo  svolgimento  del
servizio di noleggio con conducente, il legislatore statale ha inteso
rafforzare, tramite il contrasto dei  diffusi  comportamenti  abusivi
presenti nel settore, un assetto di mercato definito con norme in cui
si esprime il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e  gli
altri interessi in gioco. 
    La sintesi fra tutti questi  interessi  richiede  una  disciplina
uniforme che garantisca condizioni omogenee di mercato e  assenza  di
distorsioni della concorrenza su base territoriale, che si potrebbero
verificare qualora le  condizioni  di  svolgimento  del  servizio  in
questione  variassero  da  regione  a  regione,  «salva  restando  la
possibilita' di regimi differenziati per situazioni  particolari,  la
cui valutazione rientra nelle medesime  attribuzioni  statali»  (cfr.
par. 5.4. della  citata  sentenza  n.  56/2020).  Ragioni  di  deroga
particolare, tuttavia, che in tal caso  non  sono  evidenziate  dalla
norma regionale e che, in ogni caso, non sembrano ravvisabili.  

 
                              P. Q. M. 
 
    Di qui, pertanto,  la  censurabilita'  dell'art.  4  della  legge
regionale  impugnata  che,  per  quanto  esposto,   rappresenta   una
disciplina differenziata che, da un lato, solo  per  una  determinata
area territoriale, viene meno alle suindicate ragioni di  uniformita'
regolando in modo difforme e in violazione  della  par  condicio  tra
operatori e di corrette regole  di  concorrenza  rispetto  al  quadro
regolatorio statale, l'attivita' degli NCC che  svolgono  il  proprio
servizio all'interno  della  sola  Regione  Veneto;  dall'altro,  nel
disciplinare le modalita' di esercizio del servizio NCC, si  pone  in
contrasto con la differenziazione tra  le  tipologie  rientranti  nei
servizi non di linea voluta dal legislatore statale. 
 
                         Tutto cio' premesso 
 
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si  conclude  affinche'
sia dichiarata la illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
legge regionale del Veneto n. 6 del 20 maggio  2025,  pubblicata  sul
BUR n. 62 del 20 maggio 2025  della  Regione  Veneto,  per  i  motivi
suesposti. 
    Si  deposita  l'attestazione  di  approvazione,  da   parte   del
Consiglio dei ministri,  della  determinazione  di  proposizione  del
ricorso, in data 14 luglio 2025 nonche'  l'allegata  relazione  della
P.C.M. 
        Roma, 18 luglio 2025 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri