Reg. Ric. n. 24 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 13/08/2025 n. 33

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Campania



Oggetto:

Elezioni – Elezioni regionali – Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2014 – Previsione che la causa di ineleggibilità prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall' art. 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004 – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 165 del 2004 che prevede l’inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività e dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (consistente nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, in un periodo di circa trenta giorni appositamente dedicato alla campagna elettorale) – Incidenza sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioè con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti) – Discriminazione nei confronti dei sindaci, limitati indebitamente della possibilità di partecipazione attiva alla vita politica regionale – Lesione del diritto di accesso paritario all’elettorato passivo – Invasione della sfera di competenza legislativa statale in materia elettorale regionale – Violazione di un principio statale fondamentale – Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza – Disparità di trattamento, in contrasto con la libertà di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai sindaci delle altre regioni.


Norme impugnate:

legge della Regione Campania  del 29/05/2025  Num. 6  Art. 1  Co. 1

legge della Regione Campania  del 07/08/2014  Num. 16  Art. 1  Co. 213

legge della Regione Campania  del 11/11/2024  Num. 17



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art. 51   Co.

Costituzione  Art. 122   Co.

legge  Art.  Co.




Testo dell'ricorso

                        N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 luglio  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Elezioni - Elezioni regionali -  Incompatibilita'  e  ineleggibilita'
  (cause di) - Norme della Regione Campania -  Modifiche  alla  legge
  regionale  n.  16  del  2014  -  Previsione   che   la   causa   di
  ineleggibilita' prevista per i  sindaci  dei  comuni  compresi  nel
  territorio regionale non  ha  effetto  se  le  funzioni  esercitate
  dall'interessato sono cessate almeno sessanta  giorni  prima  della
  data di scadenza naturale del quinquennio di durata  del  Consiglio
  regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del
  voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del  quinquennio
  precedente, secondo quanto previsto dall' art. 5,  comma  1,  della
  legge n. 165 del 2004. 
- Legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6 ("Modifiche  alla
  legge regionale 7 agosto 2014, n.  16  (Interventi  di  rilancio  e
  sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale
  ed organizzativo)"), art. 1, comma 1. 


(GU n. 33 del 13-08-2025)

    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  (c.f.  80224030587,  per  il
ricevimento     degli     atti     fax     06-96514000     e      PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),presso i cui uffici in Roma, alla
via dei Portoghesi, n. 12, domicilia; 
    nei confronti della Regione Campania, in persona  del  presidente
pro  tempore,  con  sede  in  Via  Santa  Lucia  81,  Napoli,   posta
elettronica      certificata       presidente@pec.regione.campania.it
- capo.gab@pec.regione.campania.it 
    per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni  contenute  nell'art.  1  della  legge  regionale  della
Campania  29  maggio  2025,  n.  6,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi  di  rilancio  e  sviluppo
dell'economia  regionale  nonche'  di  carattere   ordinamentale   ed
organizzativo)», pubblicata sul BUR Campania  n.  35  del  29  maggio
2025. 
    La legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n.  6,  recante
«Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16  (Interventi  di
rilancio e sviluppo  dell'economia  regionale  nonche'  di  carattere
ordinamentale ed organizzativo)», pubblicata sul BUR Campania  n.  35
del 29 maggio 2025 presenta profili di illegittimita' costituzionale:
- perche' viola i principi fondamentali  stabiliti  con  legge  dello
Stato, in attuazione dell'art. 122, comma  1,  Cost,  in  materia  di
sistema elettorale e di casi di ineleggibilita' e di incompatibilita'
del presidente e  degli  altri  componenti  della  giunta  regionale,
perche' si pone altresi'  in  contrasto  con  gli  articoli  3  e  51
della Costituzione, come si intende dimostrare con  la  illustrazione
dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  regionale
della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi  di  rilancio  e  sviluppo
dell'economia  regionale  nonche'  di  carattere   ordinamentale   ed
organizzativo)», per violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., in
riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165/2004,
quale norma interposta. 
    1.1 La legge regionale della Campania 29 maggio  2025,  n.  6  ha
novellato l'art. 1, comma 213-bis, della  legge  regionale  7  agosto
2014, n. 16, come gia' modificato dalla legge regionale  11  novembre
2024, n. 17. 
    Il legislatore regionale ha sostituito  le  parole  «213-bis.  La
causa di ineleggibilita' prevista per i soggetti di cui alla  lettera
i) non ha effetto se le  funzioni  esercitate  dall'interessato  sono
cessate almeno novanta giorni prima della data di  scadenza  naturale
del quinquennio di durata del  Consiglio  regionale»  con  le  parole
«213-bis. La causa di ineleggibilita' prevista per i soggetti di  cui
alla  lettera  i)  non  ha  effetto   se   le   funzioni   esercitate
dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data
di  scadenza  naturale  del  quinquennio  di  durata  del   Consiglio
regionale, intendendosi per data di scadenza naturale del quinquennio
di durata del consiglio regionale quella relativa alla data del  voto
per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  stesso  del  quinquennio
precedente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge
2 luglio 2004, n. 165». 
    Per effetto della novella legislativa, non sono  eleggibili  alla
carica di Presidente della giunta e di  consigliere  regionale  della
Regione Campania (comma 212) i sindaci di tutti i comuni compresi nel
territorio regionale, a nulla rilevandone la  dimensione  demografica
(lett. i) del comma 213). Tale causa di  ineleggibilita'  e',  pero',
rimovibile: fermo restando il caso eccezionale in cui la durata della
legislatura sia inferiore al previsto «quinquennio» (caso  nel  quale
la rimozione della causa di ineleggibilita' deve avvenire  non  oltre
il 7° giorno successivo a quello di indizione delle nuove elezioni  -
la relativa disposizione normativa, non oggetto di  modificazioni  ad
opera della legge regionale  in  esame,  esula  dall'ambito  di  ogni
censura), di regola recuperano la piena eleggibilita'  i  sindaci  le
cui funzioni cessino almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di
scadenza  naturale  del  «quinquennio   di   durata   del   Consiglio
regionale». 
    Si precisa, in  merito,  che  la  stessa  disposizione  individua
quest'ultima data facendo  riferimento  a  quella  del  voto  per  il
rinnovo del consiglio regionale stesso  del  quinquennio  precedente;
precisazione la cui ragion d'essere va rinvenuta nel  contesto  della
storia istituzionale recente  degli  organi  elettivi  della  Regione
Campania, la  cui  legislatura  immediatamente  precedente  a  quella
corrente, prevista in scadenza per la primavera del 2020, aveva avuto
una durata superiore di alcuni  mesi  in  quanto  prorogata  ex  lege
affinche' le nuove elezioni potessero svolgersi in  un  periodo  piu'
consono,  rispetto  alla  primavera  2020,   dal   punto   di   vista
epidemiologico. 
    Come e' ben noto, la Costituzione prevede che la  disciplina  dei
casi di ineleggibilita' e incompatibilita'  del  presidente  e  degli
altri membri della giunta regionale, cosi' come - piu' in generale  -
del  sistema  elettorale  regionale,  e'  materia   di   legislazione
concorrente, riservata alla potesta'  normativa  delle  regioni  «nei
limiti  dei  principi  fondamentali   stabiliti   con   legge   della
Repubblica, che stabilisce anche la durata  degli  organi  elettivi.»
(art. 122, primo comma, Cost.). 
    E' altresi' noto che, in attuazione dell'art. 122,  primo  comma,
Cost., l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge  n.  165  del  2004
prevede l'inefficacia delle cause  di  ineleggibilita'  «qualora  gli
interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che  determinano
l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per  la  presentazione
delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito». 
    Tanto  premesso,  sembra  evidente  che  l'art.  1  della   legge
regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6 sia in contrasto con la
normativa statale  interposta  al  parametro  costituzionale  di  cui
all'art.  122,  primo  comma,  della  Costituzione,   la   quale   e'
rinvenibile nel ridetto art. 2, comma 1, lettera b),  della  legge  2
luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni  di  attuazione  dell'art.
122, primo comma, della Costituzione». 
    Occorre  tenere  presente  che  la  citata  presentazione   delle
candidature, in Campania,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  legge
regionale n. 4 del 2009, deve avvenire «nei termini fissati dall'art.
1, comma 3, della legge n. 43/1995  e  dall'art.  9  della  legge  n.
108/1968», ossia «dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore  12  del
ventinovesimo  giorno  antecedenti  quelli  della  votazione»,  cosi'
creandosi un periodo di circa trenta  giorni  appositamente  dedicato
alla campagna elettorale. 
    La nuova previsione normativa presenta ricadute penalizzanti  sul
completamento del mandato degli  organi  di  governo  dei  comuni  di
minori dimensioni (cioe' con popolazione pari  o  inferiore  a  5.000
abitanti), considerato che i  sindaci  interessati  alla  candidatura
regionale si troverebbero  a  dover  rinunciare  al  proprio  ufficio
ampiamente prima del dies nel quale ciascuno di essi  e  le  preposte
istituzioni    acquisiscono    formale    certezza     dell'effettiva
cristallizzazione delle candidature in ambito regionale. 
    Appare  opportuno  ricordare  che   la   disposizione   censurata
interviene a modificare, sostituendone in sostanza il primo  periodo,
il citato comma 213-bis dell'art. 1 della legge regionale n.  16  del
2014,  rispetto  alla  formulazione  adottata  dalla   citata   legge
regionale n. 17 del  2024.  Quest'ultima,  stabilendo  la  cessazione
delle cause di ineleggibilita'  ove  rimosse  almeno  novanta  giorni
prima della data di scadenza naturale del quinquennio di  durata  del
Consiglio regionale, presentava, almeno con riferimento ai potenziali
candidati gia' sindaci dei  comuni  minori,  i  medesimi  profili  di
illegittimita' costituzionale sottesi alle odierne  censure,  sebbene
maggiori nell'intensita' rispetto a  quelli  ora  di  interesse,  nel
senso che all'epoca l'esercizio della potesta' legislativa  regionale
di individuazione del «termine anteriore  altrimenti  stabilito»  cui
allude l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge  n.  165  del  2004
risultava ancora meno assistito da sempre imprescindibili criteri  di
proporzionalita' e ragionevolezza, da cui si discosta pero' anche  la
legge regionale n. 6 del 2025 oggetto del presente ricorso. 
    Infatti, la Regione Campania, pur essendosi impegnata  (con  nota
del presidente  della  Giunta  n.  prot.  28825/Udpc/Gab/Gab  del  23
dicembre 2024) a modificare tale previsione in esito  ai  rilievi  di
illegittimita'  costituzionale  formulati   dagli   organi   centrali
competenti e assunti dal Consiglio dei ministri a base della  mancata
impugnazione della  citata  legge  regionale  n.  17  del  2024,  ha,
tuttavia, mantenuto sostanzialmente fermo il meccanismo gia'  oggetto
di tali rilievi: si e', infatti, limitata  a  ridurre  da  novanta  a
sessanta giorni (rispetto alla data di celebrazione  dei  comizi)  la
durata della fase in cui il soggetto appena dimessosi dalla carica di
sindaco  (di  comune  di  qualsiasi  dimensione  demografica,  quindi
inclusi quelli minori) resta in attesa  di  un'eventuale  candidatura
elettorale in ambito regionale (presidenziale e  consiliare),  quando
avrebbe dovuto articolare la disciplina  secondo  proporzionalita'  e
ragionevolezza in ragione delle dimensioni  demografiche  degli  enti
locali di riferimento. Se si fosse mantenuta in linea  con  l'impegno
formalmente assunto, avrebbe contemplato, in favore dei  sindaci  dei
comuni minori  (cioe'  con  popolazione  pari  o  inferiore  a  5.000
abitanti), un'opportuna riduzione a trenta giorni  di  tale  termine,
individuando la scadenza per le dimissioni di tali sindaci, in  altri
termini, esattamente nel giorno fissato per  la  presentazione  delle
candidature; e procurando anche che  almeno  tali  piccole  comunita'
politiche rimanessero prive degli organi di governo  democraticamente
eletti per il minor tempo possibile. 
    Il rilevato scostamento rispetto al proporzionato  e  ragionevole
assetto  oggetto  di  impegno  non  e'  sufficientemente   attenuato,
peraltro, dalla tecnica  di  individuazione  del  dies  ad  quem  del
termine previsto per la rimozione dell'ineleggibilita'  che  parrebbe
essere stata  adottata  dalla  riportata  disposizione  regionale  di
interesse. Quest'ultima, infatti, parrebbe formulata appositamente in
modo da conseguire il plausibile effetto di assicurare che la fase in
cui l'ex sindaco resta in attesa dell'eventuale candidatura  (e  gia'
lascia il  proprio  ente  territoriale  definitivamente  privo  degli
organi di governo democraticamente eletti)  non  possa  aumentare  in
base a eventuali vicende  concrete  di  varia  sorta  rese  possibili
dall'ordinamento vigente, ma si mantenga sempre alla  distanza  fissa
di trenta giorni, destinati alla  campagna  elettorale,  rispetto  al
giorno che il presidente della regione  definitivamente  individuera'
per lo svolgimento delle nuove elezioni, in esercizio del  potere  di
indizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge  n.  165  del  2004
(«[...] le elezioni dei  nuovi  Consigli  hanno  luogo  non  oltre  i
sessanta  giorni  successivi  al  termine  del  quinquennio  o  nella
domenica  compresa  nei  sei   giorni   ulteriori»),   esplicitamente
richiamato dalle disposizioni  qui  censurate.  Tale  tecnica  appare
quantomeno idonea a impedire che la rilevata  lesione  costituzionale
possa ulteriormente aggravarsi, ma certamente non la elimina. 
    La previsione censurata risulta, in  definitiva,  discriminatoria
nei  confronti  dei  sindaci,   poiche'   limita   indebitamente   la
possibilita' di partecipazione attiva alla vita politica regionale  e
risulta lesiva del principio di uguaglianza e  di  accesso  paritario
all'elettorato passivo, creando una disparita' ingiustificata  fra  i
vari attori politici;  oltre  a  lasciare  un  numero  potenzialmente
elevato di comuni privi degli organi di governo  ivi  rispettivamente
eletti per un tempo da ritenersi irragionevolmente elevato,  peraltro
a tutto detrimento del buon andamento e della  pregnanza  particolare
che esso assume nel contesto della vita politica locale, massimamente
connotata,   specialmente   nei   contesti   di   minore   dimensione
demografica, dal principio di sussidiarieta' come  prossimita'  delle
istituzioni politiche rappresentative ai consociati rappresentati. 
    I sindaci interessati a concorrere per il consiglio  regionale  o
la presidenza, infatti, si trovano  a  dover  rinunciare  al  proprio
incarico, con evidenti ricadute negative sulle comunita' da  ciascuno
amministrate, in forte anticipo sulla scadenza naturale, senza alcuna
certezza circa la propria inclusione in una delle  liste  provinciali
da presentare per le elezioni regionali. 
    1.2. Pertanto, l'art. 1 della legge regionale della  Campania  29
maggio 2025, n. 6 si pone in contrasto con l'art. 122,  comma  primo,
Cost. La norma della legge  campana  determina  infatti  un'invasione
della  sfera  di  competenza  legislativa  dello  Stato  in   materia
elettorale regionale, ossia la violazione dei  principi  fondamentali
posti dall'art. 2 della legge n. 165/2004, in relazione all'art.  122
Cost. comma primo. Attraverso  la  legge  impugnata  si  realizza  un
inammissibile svuotamento della funzione dei  principi  fondamentali,
«che e' quella di assicurare un adeguato livello di omogeneita' delle
normative regionali in ragione di sottese istanze unitarie» (C. cost.
sentenza n. 64 del 2025). 
    Come stabilito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza
n. 64 del 2025, a proposito sempre dell'art. 2, comma 1, della  legge
statale n. 165/2004 (in questo caso  della  lettera  f  e  non  della
lettera b), il legislatore statale ha dettato un  principio  che,  al
pari  di  tutti  i  principi  fondamentali,  obbliga  il  legislatore
regionale, poiche' esprime un  precetto  in  se'  specifico,  che  va
applicato senza  necessita'  di  alcuna  integrazione  da  parte  del
legislatore regionale 
    In conclusione,  alla  luce  di  tale  orientamento,  le  regioni
ordinarie non hanno la  facolta',  ma  l'obbligo  di  conformarsi  al
principio fondamentale e la norma della legge statale (art. 2,  comma
1, lettera B), legge n. 165/2004)  e'  espressione  di  un  principio
fondamentale che  la  potesta'  legislativa  concorrente  in  materia
elettorale non puo' eludere o svuotare di  contenuto,  perche'  cosi'
facendo si pone in contrasto con la  norma  costituzionale  dell'art.
122, comma primo. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  regionale
della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi  di  rilancio  e  sviluppo
dell'economia  regionale  nonche'  di  carattere   ordinamentale   ed
organizzativo)»,  per  violazione  degli  articoli  3  e   51   della
Costituzione. 
    2.1 La novella  legislativa  oggetto  del  presente  ricorso  non
risulta in linea con il principio di uguaglianza e di  ragionevolezza
posto dall'art. 3  Cost.  e  costituisce,  inoltre,  una  limitazione
illegittima ed intollerabile del diritto fondamentale di cui all'art.
51 Cost., in quanto da' luogo ad  una  situazione  di  disparita'  in
contrasto con liberta' di  «accedere  agli  uffici  pubblici  e  alle
cariche  elettive  in  condizioni  di  eguaglianza»  garantita  dalla
Costituzione. L'art. 1, comma 1,  della  legge  regionale  29  maggio
2025, n. 6, viola il principio di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3,
primo comma, della  Costituzione,  perche'  comprime  il  diritto  di
elettorato passivo dei sindaci della Regione Campania, sottoposti  ad
un regime di ineleggibilita' regionale  piu'  restrittivo  di  quello
stabilito dalla legge statale, con evidente disparita' di trattamento
con i sindaci delle altre regioni. 
    La  medesima  disposizione,  nel  trovarsi  in  contrasto  con  i
principi di proporzionalita'  e  ragionevolezza  in  un  contesto  di
competizione elettorale, viola altresi' i principi  di  cui  all'art.
51, primo comma,  della  Costituzione,  che  assicura  l'accesso  dei
cittadini agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni
di uguaglianza: il termine per rassegnare le dimissioni dalla  carica
di sindaco e' irragionevolmente anticipato rispetto a quello previsto
per la candidatura alle  elezioni  regionali  e,  per  tale  ragione,
comporta  una  surrettizia  riduzione  della  platea   dei   soggetti
candidabili alle elezioni regionali, escludendo, di fatto, molti  dei
sindaci in  carica,  senza  alcuna  modulazione/distinzione  su  base
demografica; e impedendo,  altresi'  e  peraltro,  che  verso  questi
ultimi  confluiscano  suffragi  altrimenti  liberi  di  essere  cosi'
indirizzati,   con    conseguente    compromissione    degli    spazi
costituzionalmente garantiti anche sul fronte dell'elettorato attivo. 
    E' evidente  che  la  legge  regionale  impugnata  non  operi  un
ragionevole e ponderato bilanciamento tra gli interessi  di  primaria
pregnanza  protetti  dai   pertinenti   principi   e   regole   della
Costituzione, consistenti, da un lato, nell'interesse degli organi di
governo degli enti locali a pervenire alla propria scadenza naturale,
vedendosi assicurata  la  continuita'  amministrativa  e,  dall'altro
lato, nell'interesse delle  comunita'  locali  ad  avere  un  governo
stabile e conforme agli esiti elettorali per  l'intera  durata  della
consiliatura; nonche' negli interessi,  convergenti,  dei  potenziali
candidati, quanto alla prospettiva di concorrere  il  piu'  possibile
liberamente  alle  cariche  elettive  regionali  e   dei   potenziali
elettori,  quanto  all'opportunita'  di   esprimere   liberamente   i
rispettivi suffragi in favore dei predetti candidati, su  entrambi  i
versanti con arricchimento della competizione elettorale e  quindi  a
vantaggio anche delle istituzioni politiche medesime. 
    2.2. La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte chiarito  che
gli articoli 3, primo comma e  51  della  Costituzione  costituiscono
limiti invalicabili per la potesta' legislativa regionale. 
    Sara' sufficiente richiamare la sentenza n. 60 del 2023, con  cui
la Corte spiega che «l'esercizio  del  potere  legislativo  da  parte
delle regioni in ambiti, pur ad esse affidati in  via  primaria,  che
concernano la ineleggibilita'  e  la  incompatibilita'  alle  cariche
elettive,  incontra  necessariamente  il  limite  del  rispetto   dei
principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del  diritto  all'elettorato
passivo (art. 51 Cost.), specificatamente sanciti dalla Costituzione.
(sent. n. 277/2011)». 
    Sempre nella sentenza n. 60 del 2023, si precisa inoltre  che  il
diritto fondamentale di elettorato passivo, «essendo intangibile  nel
suo contenuto di valore, puo' essere unicamente disciplinato da leggi
generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare  altri
interessi costituzionali altrettanto fondamentali e  generali,  senza
porre  discriminazioni  sostanziali  tra   cittadino   e   cittadino,
qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza» (sentenza n. 235
del 1988). 
    Per i motivi esposti, l'art. 1, comma 1,  della  legge  regionale
campana 29 maggio 2025, n. 6, e'  costituzionalmente  illegittimo  in
quanto in contrasto: con l'art. 122, primo comma, della Costituzione,
sul riparto della competenza  legislativa  in  materia  di  cause  di
ineleggibilita' alle cariche di presidente e  consigliere  regionali,
attribuita a ciascuna regione nei limiti  dei  principi  fondamentali
stabiliti con legge statale,  nella  specie  dall'art.  2,  comma  1,
lettera b), della legge n. 165 del 2004, norma statale interposta  al
predetto parametro costituzionale; e con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione,   per   violazione   dei   principi   di   uguaglianza,
proporzionalita'  e  ragionevolezza  nell'esercizio  della   potesta'
legislativa spettante alla regione;  nonche'  con  l'art.  51,  primo
comma, della Costituzione, che declina il principio di eguaglianza di
cui al precedente art. 3,  assicurando  la  parita'  di  accesso  dei
cittadini alle cariche pubbliche. 
    Per effetto dell'auspicato accoglimento del presente ricorso, con
riguardo al caso dei sindaci dei comuni minori (con popolazione  pari
o inferiore a 5.000 abitanti), in linea con la recentissima  sentenza
della Corte costituzionale n. 131 del 2025, depositata il  25  luglio
2025, avra' applicazione il  termine  che  la  medesima  disposizione
statale individua nel «giorno  fissato  per  la  presentazione  delle
candidature»,  quindi  con  completa  estromissione  dall'ordinamento
regionale campano di ogni ipotesi di individuazione  di  un  «termine
anteriore altrimenti stabilito» (art. 2, comma 1, lettera  b),  della
legge n. 165 del 2004), sia esso individuato dalla legge regionale n.
17 del 2024, in novanta  giorni  prima  della  data  delle  elezioni,
oppure dalla legge regionale n. 6 del 2025, in sessanta giorni.  Cio'
in  quanto,  sempre  limitatamente  alla  specifica  fattispecie   di
ineleggibilita' in esame, nessun termine diverso dal «giorno  fissato
per  la  presentazione  delle  candidature»  risulta  ragionevole   e
rispettoso dei ripetuti principi di parita' di accesso  alle  cariche
pubbliche  elettive,  talche'  alla  singola  regione   compete   non
stabilirne di anteriori, ma limitarsi al piu' a sancire/ribadire  con
propria legge il termine indicato dalla disposizione statale a titolo
di principio fondamentale. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare  costituzionalmente   illegittima   e,   conseguentemente,
annullare,  per  i  motivi  illustrati  nel  presente   ricorso,   la
disposizione contenuta  nell'art.  1,  comma  1,  della  legge  della
Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 22 luglio 2025 (prot. DAR  -  12888  del  23  luglio
2025). 
        Roma, 25 luglio 2025 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Basilica