Reg. Ric. n. 24 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 13/08/2025 n. 33
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Campania
Oggetto:
Elezioni – Elezioni regionali – Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2014 – Previsione che la causa di ineleggibilità prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall' art. 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004 – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 165 del 2004 che prevede l’inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività e dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (consistente nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, in un periodo di circa trenta giorni appositamente dedicato alla campagna elettorale) – Incidenza sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioè con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti) – Discriminazione nei confronti dei sindaci, limitati indebitamente della possibilità di partecipazione attiva alla vita politica regionale – Lesione del diritto di accesso paritario all’elettorato passivo – Invasione della sfera di competenza legislativa statale in materia elettorale regionale – Violazione di un principio statale fondamentale – Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza – Disparità di trattamento, in contrasto con la libertà di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai sindaci delle altre regioni.
Norme impugnate:
legge della Regione Campania del 29/05/2025 Num. 6 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 07/08/2014 Num. 16 Art. 1 Co. 213
legge della Regione Campania del 11/11/2024 Num. 17
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 1
Costituzione Art. 51 Co. 1
Costituzione Art. 122 Co. 1
legge Art. 2 Co. 1
Testo dell'ricorso
N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 luglio 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilita' e ineleggibilita' (cause di) - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2014 - Previsione che la causa di ineleggibilita' prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall' art. 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004. - Legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6 ("Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale ed organizzativo)"), art. 1, comma 1. (GU n. 33 del 13-08-2025) Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587, per il ricevimento degli atti fax 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia; nei confronti della Regione Campania, in persona del presidente pro tempore, con sede in Via Santa Lucia 81, Napoli, posta elettronica certificata presidente@pec.regione.campania.it - capo.gab@pec.regione.campania.it per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale ed organizzativo)», pubblicata sul BUR Campania n. 35 del 29 maggio 2025. La legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale ed organizzativo)», pubblicata sul BUR Campania n. 35 del 29 maggio 2025 presenta profili di illegittimita' costituzionale: - perche' viola i principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, in attuazione dell'art. 122, comma 1, Cost, in materia di sistema elettorale e di casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, perche' si pone altresi' in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, come si intende dimostrare con la illustrazione dei seguenti Motivi 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale ed organizzativo)», per violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165/2004, quale norma interposta. 1.1 La legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6 ha novellato l'art. 1, comma 213-bis, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, come gia' modificato dalla legge regionale 11 novembre 2024, n. 17. Il legislatore regionale ha sostituito le parole «213-bis. La causa di ineleggibilita' prevista per i soggetti di cui alla lettera i) non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno novanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale» con le parole «213-bis. La causa di ineleggibilita' prevista per i soggetti di cui alla lettera i) non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per data di scadenza naturale del quinquennio di durata del consiglio regionale quella relativa alla data del voto per il rinnovo del consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165». Per effetto della novella legislativa, non sono eleggibili alla carica di Presidente della giunta e di consigliere regionale della Regione Campania (comma 212) i sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio regionale, a nulla rilevandone la dimensione demografica (lett. i) del comma 213). Tale causa di ineleggibilita' e', pero', rimovibile: fermo restando il caso eccezionale in cui la durata della legislatura sia inferiore al previsto «quinquennio» (caso nel quale la rimozione della causa di ineleggibilita' deve avvenire non oltre il 7° giorno successivo a quello di indizione delle nuove elezioni - la relativa disposizione normativa, non oggetto di modificazioni ad opera della legge regionale in esame, esula dall'ambito di ogni censura), di regola recuperano la piena eleggibilita' i sindaci le cui funzioni cessino almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del «quinquennio di durata del Consiglio regionale». Si precisa, in merito, che la stessa disposizione individua quest'ultima data facendo riferimento a quella del voto per il rinnovo del consiglio regionale stesso del quinquennio precedente; precisazione la cui ragion d'essere va rinvenuta nel contesto della storia istituzionale recente degli organi elettivi della Regione Campania, la cui legislatura immediatamente precedente a quella corrente, prevista in scadenza per la primavera del 2020, aveva avuto una durata superiore di alcuni mesi in quanto prorogata ex lege affinche' le nuove elezioni potessero svolgersi in un periodo piu' consono, rispetto alla primavera 2020, dal punto di vista epidemiologico. Come e' ben noto, la Costituzione prevede che la disciplina dei casi di ineleggibilita' e incompatibilita' del presidente e degli altri membri della giunta regionale, cosi' come - piu' in generale - del sistema elettorale regionale, e' materia di legislazione concorrente, riservata alla potesta' normativa delle regioni «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.» (art. 122, primo comma, Cost.). E' altresi' noto che, in attuazione dell'art. 122, primo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004 prevede l'inefficacia delle cause di ineleggibilita' «qualora gli interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito». Tanto premesso, sembra evidente che l'art. 1 della legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6 sia in contrasto con la normativa statale interposta al parametro costituzionale di cui all'art. 122, primo comma, della Costituzione, la quale e' rinvenibile nel ridetto art. 2, comma 1, lettera b), della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione». Occorre tenere presente che la citata presentazione delle candidature, in Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge regionale n. 4 del 2009, deve avvenire «nei termini fissati dall'art. 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'art. 9 della legge n. 108/1968», ossia «dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione», cosi' creandosi un periodo di circa trenta giorni appositamente dedicato alla campagna elettorale. La nuova previsione normativa presenta ricadute penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioe' con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti), considerato che i sindaci interessati alla candidatura regionale si troverebbero a dover rinunciare al proprio ufficio ampiamente prima del dies nel quale ciascuno di essi e le preposte istituzioni acquisiscono formale certezza dell'effettiva cristallizzazione delle candidature in ambito regionale. Appare opportuno ricordare che la disposizione censurata interviene a modificare, sostituendone in sostanza il primo periodo, il citato comma 213-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2014, rispetto alla formulazione adottata dalla citata legge regionale n. 17 del 2024. Quest'ultima, stabilendo la cessazione delle cause di ineleggibilita' ove rimosse almeno novanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, presentava, almeno con riferimento ai potenziali candidati gia' sindaci dei comuni minori, i medesimi profili di illegittimita' costituzionale sottesi alle odierne censure, sebbene maggiori nell'intensita' rispetto a quelli ora di interesse, nel senso che all'epoca l'esercizio della potesta' legislativa regionale di individuazione del «termine anteriore altrimenti stabilito» cui allude l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004 risultava ancora meno assistito da sempre imprescindibili criteri di proporzionalita' e ragionevolezza, da cui si discosta pero' anche la legge regionale n. 6 del 2025 oggetto del presente ricorso. Infatti, la Regione Campania, pur essendosi impegnata (con nota del presidente della Giunta n. prot. 28825/Udpc/Gab/Gab del 23 dicembre 2024) a modificare tale previsione in esito ai rilievi di illegittimita' costituzionale formulati dagli organi centrali competenti e assunti dal Consiglio dei ministri a base della mancata impugnazione della citata legge regionale n. 17 del 2024, ha, tuttavia, mantenuto sostanzialmente fermo il meccanismo gia' oggetto di tali rilievi: si e', infatti, limitata a ridurre da novanta a sessanta giorni (rispetto alla data di celebrazione dei comizi) la durata della fase in cui il soggetto appena dimessosi dalla carica di sindaco (di comune di qualsiasi dimensione demografica, quindi inclusi quelli minori) resta in attesa di un'eventuale candidatura elettorale in ambito regionale (presidenziale e consiliare), quando avrebbe dovuto articolare la disciplina secondo proporzionalita' e ragionevolezza in ragione delle dimensioni demografiche degli enti locali di riferimento. Se si fosse mantenuta in linea con l'impegno formalmente assunto, avrebbe contemplato, in favore dei sindaci dei comuni minori (cioe' con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti), un'opportuna riduzione a trenta giorni di tale termine, individuando la scadenza per le dimissioni di tali sindaci, in altri termini, esattamente nel giorno fissato per la presentazione delle candidature; e procurando anche che almeno tali piccole comunita' politiche rimanessero prive degli organi di governo democraticamente eletti per il minor tempo possibile. Il rilevato scostamento rispetto al proporzionato e ragionevole assetto oggetto di impegno non e' sufficientemente attenuato, peraltro, dalla tecnica di individuazione del dies ad quem del termine previsto per la rimozione dell'ineleggibilita' che parrebbe essere stata adottata dalla riportata disposizione regionale di interesse. Quest'ultima, infatti, parrebbe formulata appositamente in modo da conseguire il plausibile effetto di assicurare che la fase in cui l'ex sindaco resta in attesa dell'eventuale candidatura (e gia' lascia il proprio ente territoriale definitivamente privo degli organi di governo democraticamente eletti) non possa aumentare in base a eventuali vicende concrete di varia sorta rese possibili dall'ordinamento vigente, ma si mantenga sempre alla distanza fissa di trenta giorni, destinati alla campagna elettorale, rispetto al giorno che il presidente della regione definitivamente individuera' per lo svolgimento delle nuove elezioni, in esercizio del potere di indizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004 («[...] le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori»), esplicitamente richiamato dalle disposizioni qui censurate. Tale tecnica appare quantomeno idonea a impedire che la rilevata lesione costituzionale possa ulteriormente aggravarsi, ma certamente non la elimina. La previsione censurata risulta, in definitiva, discriminatoria nei confronti dei sindaci, poiche' limita indebitamente la possibilita' di partecipazione attiva alla vita politica regionale e risulta lesiva del principio di uguaglianza e di accesso paritario all'elettorato passivo, creando una disparita' ingiustificata fra i vari attori politici; oltre a lasciare un numero potenzialmente elevato di comuni privi degli organi di governo ivi rispettivamente eletti per un tempo da ritenersi irragionevolmente elevato, peraltro a tutto detrimento del buon andamento e della pregnanza particolare che esso assume nel contesto della vita politica locale, massimamente connotata, specialmente nei contesti di minore dimensione demografica, dal principio di sussidiarieta' come prossimita' delle istituzioni politiche rappresentative ai consociati rappresentati. I sindaci interessati a concorrere per il consiglio regionale o la presidenza, infatti, si trovano a dover rinunciare al proprio incarico, con evidenti ricadute negative sulle comunita' da ciascuno amministrate, in forte anticipo sulla scadenza naturale, senza alcuna certezza circa la propria inclusione in una delle liste provinciali da presentare per le elezioni regionali. 1.2. Pertanto, l'art. 1 della legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6 si pone in contrasto con l'art. 122, comma primo, Cost. La norma della legge campana determina infatti un'invasione della sfera di competenza legislativa dello Stato in materia elettorale regionale, ossia la violazione dei principi fondamentali posti dall'art. 2 della legge n. 165/2004, in relazione all'art. 122 Cost. comma primo. Attraverso la legge impugnata si realizza un inammissibile svuotamento della funzione dei principi fondamentali, «che e' quella di assicurare un adeguato livello di omogeneita' delle normative regionali in ragione di sottese istanze unitarie» (C. cost. sentenza n. 64 del 2025). Come stabilito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 64 del 2025, a proposito sempre dell'art. 2, comma 1, della legge statale n. 165/2004 (in questo caso della lettera f e non della lettera b), il legislatore statale ha dettato un principio che, al pari di tutti i principi fondamentali, obbliga il legislatore regionale, poiche' esprime un precetto in se' specifico, che va applicato senza necessita' di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale In conclusione, alla luce di tale orientamento, le regioni ordinarie non hanno la facolta', ma l'obbligo di conformarsi al principio fondamentale e la norma della legge statale (art. 2, comma 1, lettera B), legge n. 165/2004) e' espressione di un principio fondamentale che la potesta' legislativa concorrente in materia elettorale non puo' eludere o svuotare di contenuto, perche' cosi' facendo si pone in contrasto con la norma costituzionale dell'art. 122, comma primo. 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale ed organizzativo)», per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. 2.1 La novella legislativa oggetto del presente ricorso non risulta in linea con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza posto dall'art. 3 Cost. e costituisce, inoltre, una limitazione illegittima ed intollerabile del diritto fondamentale di cui all'art. 51 Cost., in quanto da' luogo ad una situazione di disparita' in contrasto con liberta' di «accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza» garantita dalla Costituzione. L'art. 1, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2025, n. 6, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, perche' comprime il diritto di elettorato passivo dei sindaci della Regione Campania, sottoposti ad un regime di ineleggibilita' regionale piu' restrittivo di quello stabilito dalla legge statale, con evidente disparita' di trattamento con i sindaci delle altre regioni. La medesima disposizione, nel trovarsi in contrasto con i principi di proporzionalita' e ragionevolezza in un contesto di competizione elettorale, viola altresi' i principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, che assicura l'accesso dei cittadini agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: il termine per rassegnare le dimissioni dalla carica di sindaco e' irragionevolmente anticipato rispetto a quello previsto per la candidatura alle elezioni regionali e, per tale ragione, comporta una surrettizia riduzione della platea dei soggetti candidabili alle elezioni regionali, escludendo, di fatto, molti dei sindaci in carica, senza alcuna modulazione/distinzione su base demografica; e impedendo, altresi' e peraltro, che verso questi ultimi confluiscano suffragi altrimenti liberi di essere cosi' indirizzati, con conseguente compromissione degli spazi costituzionalmente garantiti anche sul fronte dell'elettorato attivo. E' evidente che la legge regionale impugnata non operi un ragionevole e ponderato bilanciamento tra gli interessi di primaria pregnanza protetti dai pertinenti principi e regole della Costituzione, consistenti, da un lato, nell'interesse degli organi di governo degli enti locali a pervenire alla propria scadenza naturale, vedendosi assicurata la continuita' amministrativa e, dall'altro lato, nell'interesse delle comunita' locali ad avere un governo stabile e conforme agli esiti elettorali per l'intera durata della consiliatura; nonche' negli interessi, convergenti, dei potenziali candidati, quanto alla prospettiva di concorrere il piu' possibile liberamente alle cariche elettive regionali e dei potenziali elettori, quanto all'opportunita' di esprimere liberamente i rispettivi suffragi in favore dei predetti candidati, su entrambi i versanti con arricchimento della competizione elettorale e quindi a vantaggio anche delle istituzioni politiche medesime. 2.2. La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte chiarito che gli articoli 3, primo comma e 51 della Costituzione costituiscono limiti invalicabili per la potesta' legislativa regionale. Sara' sufficiente richiamare la sentenza n. 60 del 2023, con cui la Corte spiega che «l'esercizio del potere legislativo da parte delle regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilita' e la incompatibilita' alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto all'elettorato passivo (art. 51 Cost.), specificatamente sanciti dalla Costituzione. (sent. n. 277/2011)». Sempre nella sentenza n. 60 del 2023, si precisa inoltre che il diritto fondamentale di elettorato passivo, «essendo intangibile nel suo contenuto di valore, puo' essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza» (sentenza n. 235 del 1988). Per i motivi esposti, l'art. 1, comma 1, della legge regionale campana 29 maggio 2025, n. 6, e' costituzionalmente illegittimo in quanto in contrasto: con l'art. 122, primo comma, della Costituzione, sul riparto della competenza legislativa in materia di cause di ineleggibilita' alle cariche di presidente e consigliere regionali, attribuita a ciascuna regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, nella specie dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004, norma statale interposta al predetto parametro costituzionale; e con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza nell'esercizio della potesta' legislativa spettante alla regione; nonche' con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, che declina il principio di eguaglianza di cui al precedente art. 3, assicurando la parita' di accesso dei cittadini alle cariche pubbliche. Per effetto dell'auspicato accoglimento del presente ricorso, con riguardo al caso dei sindaci dei comuni minori (con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti), in linea con la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2025, depositata il 25 luglio 2025, avra' applicazione il termine che la medesima disposizione statale individua nel «giorno fissato per la presentazione delle candidature», quindi con completa estromissione dall'ordinamento regionale campano di ogni ipotesi di individuazione di un «termine anteriore altrimenti stabilito» (art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004), sia esso individuato dalla legge regionale n. 17 del 2024, in novanta giorni prima della data delle elezioni, oppure dalla legge regionale n. 6 del 2025, in sessanta giorni. Cio' in quanto, sempre limitatamente alla specifica fattispecie di ineleggibilita' in esame, nessun termine diverso dal «giorno fissato per la presentazione delle candidature» risulta ragionevole e rispettoso dei ripetuti principi di parita' di accesso alle cariche pubbliche elettive, talche' alla singola regione compete non stabilirne di anteriori, ma limitarsi al piu' a sancire/ribadire con propria legge il termine indicato dalla disposizione statale a titolo di principio fondamentale. P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e, conseguentemente, annullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 22 luglio 2025 (prot. DAR - 12888 del 23 luglio 2025). Roma, 25 luglio 2025 L'Avvocato dello Stato: Basilica