Reg. Ric. n. 25 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 20/08/2025 n. 34

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione autonoma Valle d'Aosta



Oggetto:

Calamità pubbliche – Protezione civile – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025 – Previsione che per tali eventi calamitosi, qualora, a seguito della decretazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), tali trasferimenti siano ricompresi nell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile di cui all'art. 25 del medesimo decreto legislativo, gli eventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei trasferimenti di cui alla legge regionale n. 12 del 2025 – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di un introito da parte della Regione Valle d’Aosta di risorse statali erogate per un’emergenza nazionale che contrasta con la normativa interposta, poiché impedisce di impiegare le risorse statali secondo la destinazione impressa dalle ordinanze nazionali di protezione civile, che potrebbero prevedere un utilizzo diverso rispetto all’introito da parte della regione a rimborso di interventi già finalizzati con risorse regionali – Interferenza anche con il sistema di rendicontazione contabile degli utilizzi delle risorse stanziate per le emergenze di rilievo nazionale – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di protezione civile – Violazione del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze Stato e regioni nell’ambito della finanza pubblica allargata, essendo regolate unilateralmente modalità di utilizzazione di risorse di afferenza statale – Disciplina regionale che determina una sostituzione della regione nella posizione di beneficiaria di risorse stanziate e indirizzate dallo Stato e un mutamento della natura delle risorse erogate, trattate come rimborsi di anticipazioni regionali, invece di disponibilità finanziarie autonomamente destinate in ragione delle specificità dell’emergenza – Lesione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato nella materia del coordinamento della finanza pubblica – Normativa che regola con atto regionale una risorsa iscritta nel bilancio dello Stato – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema contabile dello Stato.


Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 26/05/2025  Num. 12  Art. 1  Co. 5



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto legislativo  Art. 24   Co.  

decreto legislativo  Art. 25   Co.  

decreto legislativo  Art. 27   Co.  




Testo dell'ricorso

                        N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 luglio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 luglio  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Calamita'  pubbliche  -  Protezione  civile  -  Norme  della  Regione
  autonoma Valle d'Aosta - Trasferimenti  straordinari  e  urgenti  a
  sostegno  dei  comuni  colpiti  dall'alluvione   e   dagli   eventi
  valanghivi del 16 e 17 aprile 2025 - Previsione che per tali eventi
  calamitosi, qualora, a seguito della decretazione  dello  stato  di
  emergenza, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 1 del  2018  (Codice
  della  protezione  civile),  tali  trasferimenti  siano  ricompresi
  nell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile di cui
  all'art.  25  del  medesimo  decreto  legislativo,  gli   eventuali
  finanziamenti da parte dello Stato sono  introitati  dalla  regione
  senza  obbligo  di   riversamento   agli   enti   beneficiari   dei
  trasferimenti di cui alla legge regionale n. 12 del 2025. 
- Legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  26  maggio   2025,   n.   12
  (Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti
  dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile  2025),
  art. 1, comma 5. 


(GU n. 34 del 20-08-2025)

    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi
n. 12 - (Pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it); 
    contro  la  Regione  Autonoma  Valle  D'Aosta,  in  persona   del
Presidente in carica; 
    per l'impugnazione della legge regionale della Valle d'Aosta  del
26 maggio 2025, n. 12,  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione Valle d'Aosta n. 26 del 3 giugno 2025, recante «Trasferimenti
straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall'alluvione e
dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025», in relazione al suo
art. 1, comma 5. 
  Le disposizioni impugnate. 
    Nella seduta del 22 luglio 2025, il  Consiglio  dei  ministri  ha
deliberato di impugnare la legge regionale della Valle d'Aosta n.  12
del 2025, in relazione al suo art. 1, comma 5. 
    La legge regionale ha la finalita' di autorizzare la Regione, per
il tramite del Dipartimento protezione civile e vigili del  fuoco,  a
effettuare trasferimenti ai Comuni  colpiti  dall'alluvione  e  dagli
eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025, per  il  finanziamento  di
interventi  di  carattere  urgente   e   indifferibile   diretti   al
superamento delle calamita' e riconducibili all'art. 14  della  legge
regionale 18  gennaio  2001,  n.  5,  recante  «Organizzazione  delle
attivita' regionali di protezione civile» (art. 1, comma 1). 
    A tal fine, l'art. 1, comma 2, della legge regionale  dispone  il
trasferimento di risorse nella misura di: 
      euro 1.150.000 al Comune di Fontainemore; 
      euro 900.000 al Comune di Montjovet; 
      euro 700.000, al Comune di Quart; 
      euro 550.000 al Comune di Doues; 
      complessivi euro 4.700.000 agli altri Comuni interessati. 
    Quanto a quest'ultima categoria, la legge regionale  prevede  che
l'elenco degli interventi ammissibili, i criteri e le  modalita'  per
il  trasferimento  e  per  la  rendicontazione  siano  stabiliti  con
deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo  parere  del
Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) (art. 1, comma 4). 
    Quanto  ai  quattro  comuni  gia'   nominativamente   individuati
dall'art. 1, comma 2, la legge regionale stabilisce  che  le  risorse
siano trasferite, previa richiesta al Dipartimento protezione  civile
e vigili del fuoco, da parte dei  Comuni  interessati  e  contestuale
trasmissione dei verbali di somma  urgenza  per  l'attivazione  degli
interventi stessi e delle  allegate  perizie  estimative  oppure  dei
provvedimenti di attivazione dei servizi emergenziali. Le risorse  in
esame possono inoltre, previa richiesta, essere  anticipate  rispetto
alla  realizzazione  degli  interventi,  fino   al   90   per   cento
dell'importo. Alla liquidazione del saldo il Dipartimento  protezione
civile e vigili del  fuoco  provvede  su  presentazione  di  apposita
rendicontazione, secondo la disciplina  stabilita  con  deliberazione
della Giunta regionale (art. 1, comma 3). 
    L'art.  1,  comma  6,  della  legge  regionale  prevede   che   i
trasferimenti in questione  siano  finanziati  mediante  risorse  con
vincolo settoriale di destinazione di cui al  titolo  V  della  legge
regionale 20 novembre 1995, n. 48 («Interventi regionali  in  materia
di finanza locale»), anche in deroga alla medesima legge,  mentre  il
successivo  comma  7  stabilisce  che   l'ammontare   delle   risorse
finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di
cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 17 dicembre  2024,  n.
29 («Legge di stabilita' regionale per il triennio 2025/2027»),  gia'
incrementato di euro  900.000  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge
regionale 3 marzo 2025, n. 5 («Primo provvedimento di  variazione  al
bilancio di  previsione  finanziario  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste per il triennio  2025/2027.  Modificazioni  di
leggi regionali»), sia ulteriormente incrementato, per  l'anno  2025,
in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, di euro
8.000.000, a valere  sui  trasferimenti  con  vincolo  settoriale  di
destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati. 
    L'art. 2 della legge regionale reca le disposizioni  finanziarie;
l'art. 3 la dichiarazione di urgenza. 
    In questo contesto si inserisce l'art. 1, comma  5,  della  legge
regionale, che forma oggetto del presente  ricorso.  Esso  stabilisce
quanto segue: 
    «Per gli eventi calamitosi di cui alla presente legge, qualora, a
seguito  della  decretazione  dello  stato  di  emergenza  ai   sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice
della protezione civile), gli interventi di  cui  al  comma  1  siano
ricompresi nell'Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  protezione
civile di cui all'art. 25 del predetto decreto legislativo n. 1/2018,
gli eventuali finanziamenti da  parte  dello  Stato  sono  introitati
dalla Regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei
trasferimenti di cui alla presente legge». 
  Il quadro normativo di riferimento. 
    Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  (in  prosieguo,  il
«Codice della  protezione  civile»  o,  per  brevita',  il  «Codice»)
disciplina in  maniera  differenziata  la  gestione  delle  emergenze
locali, regionali e nazionali, distinguendo le  differenti  tipologie
di eventi di protezione civile che, ai sensi dell'art. 7 del  Codice,
potrebbero dare luogo a una dichiarazione dello stato di emergenza o,
comunque, all'applicazione di un regime straordinario,  limitato  nel
tempo, necessario per fronteggiare le calamita' in concreto occorse. 
    Ai fini del presente ricorso, rilevano gli  eventi  riconducibili
all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice, ossia le  «emergenze  di
rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine  naturale
o derivanti  dall'attivita'  dell'uomo  che  in  ragione  della  loro
intensita'  o  estensione  debbono,  con  immediatezza  d'intervento,
essere fronteggiate con mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo  ai  sensi  dell'art.
24». 
    La gestione delle emergenze di rilievo nazionale e'  disciplinata
dagli articoli 24, 25 e 27 del Codice, che individuano, tra  l'altro,
il  procedimento  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza,  lo
stanziamento delle risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza  e
le  modalita'  di  utilizzo  e  rendicontazione  degli   stanziamenti
autorizzati. 
    In analisi: 
      ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Codice,  il  Consiglio  dei
ministri ha il potere di dichiarare lo stato di emergenza di  rilievo
nazionale, su  richiesta  regionale  o  comunque  acquisita  l'intesa
regionale, autorizzando «l'emanazione delle ordinanze  di  protezione
civile di cui all'art. 25». Con la  medesima  delibera  sono  inoltre
individuate «secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui
al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle
attivita'  di  soccorso  e  assistenza  alla  popolazione   e   degli
interventi piu' urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b),
nelle more della ricognizione in ordine agli  effettivi  fabbisogni».
Le risorse cosi' stanziate sono autorizzate a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44 del Codice medesimo; 
      ai sensi dell'art. 24, comma 2, del  Codice,  a  seguito  della
valutazione  dell'effettivo  impatto   dell'evento   calamitoso,   il
Consiglio dei ministri ha il potere di individuare, con  una  o  piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse  finanziarie  necessarie  per  il
completamento delle attivita' di cui all'art. 25,  comma  2,  lettere
a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui  alla
lettera d) del medesimo comma  2,  autorizzando  la  spesa  sempre  a
valere sul Fondo per le emergenze  nazionali.  Ove,  in  seguito,  si
verifichi che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera
a) risultino o siano  in  procinto  di  risultare  insufficienti,  il
Consiglio   dei   ministri   individua,   con    proprie    ulteriori
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie; 
      ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, con  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le  procedure
istruttorie  propedeutiche  all'adozione  della  deliberazione  dello
stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi  adempimenti  di
competenza dei Presidenti delle Regioni e  Province  autonome  e  del
Capo del Dipartimento della protezione civile; 
      ai  sensi  dell'art.  25  del  Codice,  per  il   coordinamento
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante  lo  stato  di
emergenza di rilievo nazionale  si  provvede  mediante  ordinanze  di
protezione civile, emanate acquisita l'intesa delle Regioni  e  delle
Province  autonome  territorialmente  interessate   (comma   1).   In
particolare, con le ordinanze di protezione civile sono regolati  gli
interventi  elencati  al  comma  2  del  medesimo  art.  25,  il  cui
coordinamento in fase attuativa puo' essere assicurato attraverso  la
nomina di apposito Commissario delegato  (comma  6).  Anche  in  tale
caso, con direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  si
provvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di  verifica
dell'attuazione, anche  sotto  l'aspetto  finanziario,  delle  misure
contenute  nelle  ordinanze  di   protezione   civile   nonche'   dei
provvedimenti adottati in attuazione delle medesime (comma 10); 
      ai sensi dell'art.  27,  comma  4,  del  Codice,  ai  fini  del
rispetto dei vincoli  di  finanza  pubblica,  i  Commissari  delegati
titolari   di   contabilita'   speciali,   rendicontano,   entro   il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine
della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese
riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione,  indicando
la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e  la  tipologia  di
spesa, secondo uno schema  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il   Dipartimento   della
protezione civile, che contenga, altresi', l'indicazione dei  crediti
e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi  eventualmente
affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli  obblighi  in
materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'art. 42  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e successive modificazioni. 
    Dal combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), 24,
25 e 27 del Codice della protezione civile emerge, pertanto, che,  in
presenza di una  dichiarazione  di  stato  di  emergenza  di  rilievo
nazionale,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede,  tra  l'altro,  a
stanziare le  risorse  necessarie  per  fronteggiare  le  conseguenze
prodotte dagli eventi calamitosi in  concreto  verificatisi,  potendo
provvedere anche a ulteriori stanziamenti durante  la  vigenza  dello
stato di  emergenza,  sempre  a  valere  sul  Fondo  statale  per  le
emergenze nazionali. 
    Nei limiti dell'autorizzazione di spesa assentita  dal  Consiglio
dei ministri, con ordinanze di protezione  civile  si  provvede,  tra
l'altro, a nominare un Commissario delegato, a  definire  le  deroghe
applicabili per  la  gestione  dell'emergenza  e  a  disciplinare  le
modalita' di uso delle risorse disponibili. 
    Di  regola,  il  Commissario   delegato   viene   incaricato   di
predisporre  un  piano  di  interventi  urgenti,  nei  limiti   dello
stanziamento assentito dal  Consiglio  dei  ministri,  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Commissario  delegato
coordina  l'attuazione  di  tali  interventi  (a  cura  dei  soggetti
attuatori), relazionando sul punto al  Capo  del  Dipartimento  della
protezione   civile   e   rendicontando   sulla   relativa   gestione
finanziaria. 
    Le ordinanze di protezione civile, pertanto,  mirano  anche  alla
selezione  degli  interventi  urgenti  da  attuare  per  fronteggiare
l'emergenza e alla definizione del quadro derogatorio nell'ambito del
quale l'attivita' operativa e' ammessa: dovendo le ordinanze ricevere
l'intesa regionale, emerge una condivisione tra lo Stato e le Regioni
in ordine  agli  interventi  da  attuare  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili e alle modalita' della loro esecuzione. 
    Quanto  precede  trova  conferma  anche   nella   direttiva   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26  ottobre  2012,  recante
«Indirizzi per lo  svolgimento  delle  attivita'  propedeutiche  alle
deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e  per  la
predisposizione delle ordinanze di cui all'art.  5,  comma  2,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, alla luce del decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,  n.  100»,
che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del Codice, resta in vigore fino
alla  pubblicazione  della  nuova  direttiva   in   materia.   Questa
direttiva, infatti, valorizza, ai fini della adozione delle ordinanze
di protezione  civile,  l'attivita'  regionale,  essendo  le  Regioni
chiamate a  inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
dettagliata e documentata relazione in ordine agli interventi e  alle
misure che si intendono porre  in  essere,  tenuto  conto  di  quanto
deliberato  dal  Consiglio   dei   Ministri   sia   per   le   misure
immediatamente attivabili, sia per il relativo ordine  di  priorita',
nonche' in funzione delle risorse finanziarie rese disponibili. 
    Il descritto assetto ordinamentale, che  costituisce  il  cardine
della gestione delle emergenze di rilievo nazionale, e' inciso  dalla
legge regionale impugnata, avendo la Regione Valle d'Aosta introdotto
una disciplina suscettibile  di  influire  sulla  destinazione  delle
risorse statali  stanziate  per  fronteggiare  emergenze  di  rilievo
nazionale. 
    Quanto all'interesse  alla  proposizione  del  presente  ricorso,
giova osservare che le questioni di legittimita'  costituzionale  che
saranno sollevate sono idonee a determinare un  concreto  pregiudizio
alle modalita' di svolgimento del Servizio  nazionale  di  protezione
civile,  per  interferenza  con  le  previsioni  costituzionali  e  i
principi fondamentali che fondano i proposti motivi di  ricorso,  sia
per l'efficacia della disposizione regionale e, dunque,  per  la  sua
idoneita'  a  trovare  applicazione  in  concreto,  sia  in   ragione
dell'integrazione di una condizione posta dalla norma regionale, data
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per
gli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025. 
    Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30  giugno  2025,  ha
infatti dichiarato lo stato di  emergenza  di  rilievo  nazionale  in
conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  si  sono
verificati nel territorio della Regione Autonoma  Valle  d'Aosta  nei
giorni dal 16 al 17 aprile 2025, stanziando per  i  primi  interventi
urgenti 1,55 milioni di euro a valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali (delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9
luglio 2025). 
    Tale deliberazione consente l'integrazione di un  presupposto  di
applicazione della norma regionale, a ulteriore  dimostrazione  della
concretezza del pregiudizio dedotto. 
    Ne' potrebbe argomentarsi in senso  contrario  sulla  base  della
quantificazione  dello  stanziamento  assentito  dal  Consiglio   dei
ministri (1,5 milioni di euro). Oltre a essersi in  presenza  di  una
circostanza  di  mero  fatto,  infatti,  da  un  lato,  non  potrebbe
escludersi l'applicazione della disposizione regionale  alle  risorse
stanziate dal Consiglio dei ministri, dall'altro lato,  lo  stato  di
emergenza e' in ipotesi suscettibile di proroghe (art. 24,  comma  3,
del Codice della protezione civile) e di  ulteriori  stanziamenti  al
fine  da  programmare  (art.  24,  comma  2,  del  Codice),  con   la
conseguenza che la disposizione regionale conserva la sua idoneita' a
trovare applicazione in concreto, persistendo l'efficacia lesiva  dei
principi fondamentali sopra enunciati. 
    Tanto premesso, le disposizioni della legge  regionale  impugnate
sono illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
  I. In relazione all'art.  117,  comma  terzo,  della  Costituzione,
violazione dei principi  fondamentali,  riservati  alla  legislazione
dello Stato, nella materia della «protezione civile». 
    Merita premettere che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del  Codice
della protezione di civile, «[l]e norme del  presente  decreto  [i.e.
del  Codice]  costituiscono  principi  fondamentali  in  materia   di
protezione civile ai fini dell'esercizio della  potesta'  legislativa
concorrente». 
    Lo stesso art. 1, al comma 4, chiarisce  che  «[I]e  disposizioni
del presente decreto  si  applicano  anche  alle  Regioni  a  statuto
speciale  e  alle  Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,
compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e  le  relative
norme di attuazione». 
    Lo  statuto  speciale  della  Regione  Valle  d'Aosta  non   reca
disposizioni speciali in materia di protezione  civile  e,  comunque,
non detta una disciplina  incompatibile  con  quella  prevista  dagli
articoli 24, 25 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 in materia
di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. 
    In particolare, il sistema regionale di protezione  civile  della
Valle d'Aosta non consente alla Regione di prevedere  unilateralmente
(ex lege) l'introito di somme stanziate dal  Consiglio  dei  ministri
per un'emergenza di rilievo nazionale e destinate al finanziamento di
interventi oggetto di  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Cio',
anche  a  prescindere  dall'eventuale  coincidenza   tra   interventi
finanziati dalla Regione con risorse proprie e interventi programmati
con ordinanze del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  a
valere su con risorse statali (del Fondo per le emergenze nazionali). 
    La disposizione regionale impugnata,  in  altre  parole,  non  e'
imposta o prevista o, comunque,  non  costituisce  attuazione  di  un
modello organizzativo del servizio  di  protezione  civile  delineato
dallo statuto regionale. 
    Ne deriva  che,  non  ravvisandosi  un'incompatibilita'  tra  gli
articoli 24, 25 e 27 del Codice  e  le  previsioni  statutarie  della
Regione Valle d'Aosta, qualsiasi disposizione  legislativa  regionale
contrastante con la disciplina recata  dagli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), 24, 25 e 27 del Codice della protezione civile, ossia con
parametri "interposti" che integrano i  principi  fondamentali  della
materia «protezione civile», e' suscettibile di porsi in contrato con
il regime imposto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Cio' posto, come si e' visto  l'art.  1,  comma  5,  della  legge
regionale impugnata regola l'ipotesi in cui gli eventi valanghivi del
16 e 17 aprile 2025 siano oggetto di  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza di rilievo nazionale e gli interventi urgenti necessari per
fronteggiare la citata emergenza siano compresi nella  portata  delle
ordinanze di protezione civile  assunte  dal  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile («Per  gli  eventi  calamitosi  di  cui  alla
presente legge, qualora, a seguito della decretazione dello stato  di
emergenza ai sensi dell'art. 24 del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli interventi di cui al
comma 1 siano ricompresi nell'Ordinanza del Capo  Dipartimento  della
protezione civile di cui all'art. 25 del predetto decreto legislativo
n. 1/2018»). 
    In relazione a tali ipotesi, la legge regionale prevede che  «gli
eventuali finanziamenti da parte dello Stato  sono  introitati  dalla
Regione senza obbligo  di  riversamento  agli  enti  beneficiari  dei
trasferimenti di cui alla presente legge». 
    Cosi'  disponendo,  il  legislatore  regionale  perviene  a   una
regolazione unilaterale della destinazione da imprimere alle  risorse
statali stanziate per un'emergenza di rilievo  nazionale,  prevedendo
che tali risorse, anziche' essere  utilizzate  secondo  le  modalita'
previste  nelle   ordinanze   di   protezione   civile   (in   ordine
all'individuazione  degli  interventi,   alle   modalita'   di   loro
attuazione e ai soggetti attuatori), siano in  ogni  caso  trattenute
presso  la  Regione,  senza  riversamento   ai   Comuni   interessati
(individuati dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale  come  i
soggetti beneficiari delle risorse regionali). 
    In altri  termini,  la  Regione  intende  trattenere  le  risorse
statali a rimborso dei finanziamenti  erogati  con  legge  regionale,
operando un'inammissibile  commistione  tra  decisioni  regionali  di
stanziamento di risorse proprie a favore della collettivita'  colpita
da eventi calamitosi e decisioni statali di gestione di  un'emergenza
di rilievo nazionale. 
    Ora, la  Regione,  pur  potendo  impiegare  risorse  proprie  per
individuare i soggetti beneficiari e finanziarie interventi  ritenuti
necessari a fronteggiare un'emergenza occorsa nel proprio territorio,
non puo' influire unilateralmente sull'utilizzo delle risorse statali
stanziate dal Consiglio dei ministri  e  regolate  con  ordinanze  di
protezione civile ex art. 25 del Codice della  protezione  civile  in
relazione a un'emergenza  dichiarata  di  rilievo  nazionale.  Queste
risorse  statali,  infatti,  devono  essere  assegnate   secondo   le
modalita' individuate e per l'attuazione degli  interventi  approvati
con le ordinanze di protezione civile. 
    La legittimita' della norma regionale  in  esame,  peraltro,  non
potrebbe giustificarsi neppure rilevando che, in caso di  coincidenza
tra interventi individuati e finanziati  dalla  Regione  con  risorse
proprie e interventi oggetto di pianificazione con ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile  nazionale  a  valere  sulle
risorse  statali,  i  Comuni  sarebbero  comunque  i  beneficiari  di
entrambe le fonti finanziarie, con la conseguenza che la  Regione  si
limiterebbe a trattenere, ex post, risorse statali  corrispondenti  a
quelle  regionali  anticipate  in  favore  degli  stessi  Comuni   in
esecuzione della legge regionale. 
    Tale assunto, in primo luogo, si fonderebbe  su  un  presupposto,
costituito dalla necessaria coincidenza  soggettiva  tra  beneficiari
delle risorse regionali e beneficiari delle risorse statali, a fronte
degli stessi interventi considerati, che non trova corrispondenza nel
dato normativo. 
    Invero, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del  Codice,  i  soggetti
attuatori degli interventi di  protezione  civile,  per  il  caso  di
emergenze di rilievo nazionale,  sono  «di  norma,  identificati  nei
soggetti pubblici ordinariamente competenti  allo  svolgimento  delle
predette attivita' in via prevalente, salvo motivate  eccezioni».  Ne
consegue che, qualora dovesse  riscontrarsi  l'eventuale  coincidenza
tra interventi individuati dalla Regione (e  finanziati  con  risorse
regionali) e  interventi  programmati  con  ordinanze  di  protezione
civile (e finanziati con risorse statali): 
      a) da  un  lato,  potrebbe  comunque  essersi  in  presenza  di
interventi non rientranti nella competenza ordinaria dei Comuni,  con
la conseguenza che il soggetto attuatore ai sensi delle ordinanze  di
protezione civile ex art. 25 del Codice, ove  identificato  nell'ente
ordinariamente competente, potrebbe non essere l'ente comunale; 
      b) dall'altro lato, anche a  fronte  di  interventi  rientranti
nella competenza ordinaria comunale, il soggetto  attuatore  potrebbe
essere individuato, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, in un
ente differente, previa adeguata motivazione. 
    A fronte di un tale contesto ordinamentale, e' ben possibile che,
per lo stesso intervento, la  Regione  provveda  all'assegnazione  di
risorse in favore del Comune (unico beneficiario considerato ai sensi
dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale n.  12  del  2025)  e
l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile
provveda a una diversa assegnazione, individuando un diverso soggetto
attuatore. 
    Ne deriva che la disposizione regionale finirebbe per legittimare
la Regione a introitare risorse che ben potrebbero essere  destinate,
con ordinanze nazionali di  protezione  civile,  a  soggetti  diversi
dagli enti comunali,  che  sono  invece  gli  unici  beneficiari  del
finanziamento  regionale.  Il  che  risulterebbe  idoneo  a  produrre
rilevanti conseguenze sul piano operativo,  impedendo  l'assegnazione
delle risorse statali in favore  dei  soggetti,  in  ipotesi  diversi
dagli enti comunali, chiamati ad attuare gli interventi di protezione
civile secondo le modalita'  definite  dall'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
    Le  risorse  regionali,  infatti,   risulterebbero   ab   origine
assegnate ai Comuni, ai  sensi  dell'art.  1,  commi  1  e  2,  legge
regionale impugnata,  mentre  le  risorse  statali,  all'esito  dello
stanziamento  operato  con  delibera  del  Consiglio  dei   ministri,
verrebbero  trattenute  presso  la  Regione,  proprio   per   effetto
dell'art.  1,  comma  5,  della  medesima  legge  regionale,  con  la
conseguenza che il soggetto attuatore,  diverso  dall'ente  comunale,
non potrebbe ricevere le risorse ad esso in ultima analisi destinate. 
    Ma le ragioni di illegittimita' costituzionale  sopra  illustrate
non verrebbero meno neppure  nell'ipotesi  in  cui,  a  fronte  degli
stessi interventi, dovesse riscontrarsi (nel caso concreto) anche  la
coincidenza  del  soggetto  beneficiario,  individuato   nel   Comune
interessato. 
    In primo luogo, si tratterebbe di una mera  circostanza  fattuale
(non presupposta dalla norma regionale, che fa riferimento alla  sola
coincidenza degli interventi e non anche dei  soggetti  beneficiari),
come tale, per propria natura, irrilevante al fine di  scrutinare  la
legittimita' della disposizione. 
    In secondo luogo, il necessario introito da parte  della  Regione
di risorse ad  essa  non  destinate  (perche'  in  ipotesi  assegnate
all'ente comunale  ai  sensi  dell'ordinanza  di  protezione  civile)
sarebbe idoneo, comunque: 
      a) a interferire con la regolazione dettata dalle ordinanze  di
protezione civile ex art. 25  del  Codice,  impedendo  l'utilizzo  di
risorse statali secondo le modalita' ivi definite; 
      b) a introdurre un regime differenziato, sul  piano  regionale,
di un  profilo  (finanziario)  relativo  alle  emergenze  di  rilievo
nazionale, che dovrebbe ricevere una regolazione unitaria  sul  piano
nazionale; 
      c) a influire sul sistema  di  rendicontazione  degli  utilizzi
delle risorse destinate a interventi di protezione civile. 
    In relazione al  primo  profilo,  come  gia'  osservato,  con  le
ordinanze di protezione  civile  si  individuano,  tra  l'altro,  gli
interventi  e  i  soggetti  attuatori,  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie  stanziate  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri:
l'introito forzoso, disposto dalla legge regionale,  da  parte  della
Regione di risorse stanziate a valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali interferirebbe con la destinazione (in  favore  degli  enti
comunali) in ipotesi impressa con ordinanza nazionale  di  protezione
civile, con conseguente emersione di un  modello  di  gestione  delle
risorse statali diverso da quello previsto dagli articoli 24 e 25 del
Codice. 
    In relazione al secondo profilo, si  deve  ribadire  che  rientra
nella competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai  sensi
dell'art. 25, comma 10, del Codice, l'adozione di  direttive  recanti
la  disciplina  di  un  sistema  di  monitoraggio   e   di   verifica
dell'attuazione, anche  sotto  l'aspetto  finanziario,  delle  misure
contenute  nelle  ordinanze  di   protezione   civile   nonche'   dei
provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Le modalita'  di
utilizzo delle risorse finanziarie  statali  non  possono,  pertanto,
essere regolate dalla legge regionale - come avviene nella specie, ma
devono essere disciplinate con  atti  propri  del  sistema  nazionale
della protezione civile (direttive del Presidente del  Consiglio  dei
ministri), occorrendo definire un unico regime  operante  in  maniera
uniforme per tutte le emergenze di rilievo nazionale, teso (anche)  a
regolare i tempi e le  modalita'  di  erogazione  e  di  monitoraggio
dell'utilizzo  degli  stanziamenti  assentiti   dal   Consiglio   dei
ministri. 
    In relazione  al  terzo  profilo,  si  deve  considerare  che  il
necessario  introito  da  parte  della  Regione  di  risorse  statali
indirizzate verso altri enti, secondo le  indicazioni  impartite  con
ordinanze  di  protezione  civile,  sarebbe  idoneo  a   interferire,
altresi',  con  il  sistema  di  rendicontazione  contabile  previsto
dall'art. 27, comma 4, del Codice, che impone ai Commissari  delegati
titolari  di  contabilita'  speciali,  di  rendicontare,   entro   il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine
della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese
riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione,  indicando
la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e  la  tipologia  di
spesa. 
    La finalita' di tale disposizione  e'  quella  di  consentire  un
controllo sulle modalita' di utilizzo a fini emergenziali di  risorse
stanziate per emergenze di rilievo  nazionale,  sul  presupposto  che
tali risorse debbano essere destinate ai soggetti chiamati ad attuare
gli interventi di protezione civile e siano effettivamente  destinate
a tali finalita'. 
    La  disposizione  regionale  in  esame,  invece,   imponendo   il
trasferimento  di  risorse  statali  alla  Regione  anche   ove   non
incaricata delle misure di protezione civile, si  pone  in  contrasto
anche con tale presupposto normativo, non consentendo di destinare le
risorse  statali   all'attuazione   degli   interventi   emergenziali
approvati dal Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile,  per
l'effetto, influendo pure sul sistema di rendicontazione previsto per
le emergenze di rilievo nazionale. 
    Per concludere sul punto, la legge regionale  in  oggetto,  nella
parte in cui (all'art. 1, comma 5) prevede un introito da parte della
Regione Valle d'Aosta di risorse  statali  erogate  per  un'emergenza
nazionale, si pone in  contrasto  viola  gli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), 24, 25 e 27 del Codice della protezione civile, impedendo
di impiegare le risorse statali secondo la destinazione (in punto  di
finalita',  interventi  e  soggetti   beneficiari)   impressa   dalle
ordinanze  nazionali  di  protezione  civile,  che   ben   potrebbero
prevedere un utilizzo diverso rispetto all'introito  da  parte  della
Regione  a  rimborso  di  interventi  gia'  finanziati  con   risorse
regionali,  in  tal  modo  interferendo  anche  con  il  sistema   di
rendicontazione contabile degli utilizzi delle risorse stanziate  per
le emergenze di rilievo nazionale. 
    Essendosi in presenza della violazione di  principi  fondamentali
della materia protezione civile (anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 1, commi 3 e 4, del Codice della protezione civile), emerge
l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
  II. In relazione all'art. 117,  comma  secondo,  lettera  e)  della
Costituzione, violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello
Stato nella materia del «sistema contabile dello Stato». In relazione
all'art.  117,  comma  terzo,  della  Costituzione,  violazione   dei
principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato, nella
materia del «coordinamento della finanza pubblica». 
    L'art. 1, comma 5, della legge regionale di  presta  a  ulteriori
censure, relative a  profili  di  illegittimita'  costituzionale  che
trascendono la specifica materia della protezione civile. 
    Viene in rilievo una violazione, altresi', del principio di leale
collaborazione e del  riparto  di  competenze  tra  Stato  e  Regioni
nell'ambito  della  finanza  pubblica  allargata,  essendo   regolate
unilateralmente modalita' di utilizzazione di  risorse  di  afferenza
statale che, pertanto, lo stesso Stato ha il potere di indirizzare. 
    Infatti, la disposizione  impugnata  determina  una  sostituzione
della Regione nella posizione di beneficiaria di risorse stanziate  e
indirizzate dallo Stato. 
    Di conseguenza, la fonte normativa regionale in esame produce  un
mutamento della natura delle risorse erogate, in base all'art. 25 del
Codice della protezione civile e a valere sul Fondo per le  emergenze
nazionali, trattate come rimborsi di anticipazioni regionali, quando,
invero, si e' in presenza di disponibilita' finanziarie autonomamente
destinate in ragione delle specificita' dell'emergenza. 
    Sotto il  versante  finanziario,  detta  operazione  si  pone  in
contrasto, oltre che con l'art. 117, terzo comma, della  Costituzione
per le ragioni illustrate nel primo motivo di ricorso - anche con: 
      a) l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in
relazione alla  materia  «sistema  contabile  dello  Stato»,  venendo
regolata, con atto regionale, una risorsa iscritta nel bilancio dello
Stato. 
    Nella specie, si fa questione di risorse stanziate dal  Consiglio
dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
costituente un fondo  statale  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi  dell'art.  44  del  Codice,   e
finanziato annualmente con la legge di bilancio statale. 
    Ne consegue che una Regione  non  puo'  influire  unilateralmente
sulla destinazione di risorse del bilancio statale. 
      b) l'art. 117, terzo  comma,  in  relazione  alla  materia  del
«coordinamento della finanza pubblica», tenuto conto che, al pari  di
quanto avviene  per  altri  servizi  nazionali  (si  pensi  a  quello
sanitario), in cui vi e' un sistema integrato di competenze  statali,
regionali e locali funzionali all'erogazione di  una  prestazione  in
favore della collettivita', anche per il finanziamento  del  servizio
nazionale di  protezione  civile,  in  relazione  alle  emergenze  di
rilievo nazionale, opera il  modulo  concertativo,  occorrendo,  come
sopra osservato, che la deliberazione dello stato di  emergenza  (con
cui si stanziano anche le  occorrenti  risorse  finanziarie)  avvenga
previa richiesta o intesa regionale e che le ordinanze di  protezione
civile (con cui si individuano anche  gli  interventi,  le  modalita'
attuative  e  i  soggetti  attuatori)  siano  assunte  previa  intesa
regionale. 
    Ne consegue che una decisione unilaterale della Regione, relativa
alla destinazione delle risorse statali per  un'emergenza  nazionale,
viola anche il principio fondamentale (concertativo)  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al principio
di leale  collaborazione  (sul  modulo  concertativo  in  materia  di
servizio sanitario nazionale, si veda quanto  la  Corte  ha  chiarito
nella sentenza n. 87 del 2024). 
    Anche per tali ragioni va,  quindi,  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni della legge regionale impugnate. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  Ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'articoli  1,  comma  5,
della legge regionale della Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 12.  Con
l'originale notificato del ricorso si  depositera'  l'estratto  della
delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2025. 
 
      Roma, 29 luglio 2025 
 
           Gli Avvocati dello Stato: Fiorentino - Galluzzo