Reg. Ric. n. 27 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Siciliana



Oggetto:

Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Siciliana – Istituzione di aree funzionali per l'interruzione volontaria di gravidanza – Previsione che le aziende sanitarie e ospedaliere, nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento, dotano tali aree funzionali di idoneo personale non obiettore di coscienza – Previsione che qualora le aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di future procedure concorsuali riservate al personale non obiettore di coscienza – Esorbitanza dalle competenze statutarie – Contrasto con la normativa statale di riferimento – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile – Violazione del principio di uguaglianza – Violazione del principio della parità di trattamento nell’accesso agli uffici pubblici, a fronte della esclusione discriminatoria dei candidati obiettori – Violazione del principio del pubblico concorso – Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità – Lesione del diritto inviolabile di obiezione di coscienza.

Norme impugnate:

legge della Regione siciliana  del 05/06/2025  Num. 23  Art. 2  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 19   Co.  

Costituzione  Art. 21   Co.  

Costituzione  Art. 51   Co.

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

decreto legislativo  Art. 35   Co.

decreto del Presidente della Repubblica  Art.  Co.

legge  Art.  Co.  

Statuto della Regione Siciliana  Art. 17   Co.