Reg. Ric. n. 29 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Provincia autonoma di Bolzano
Oggetto:
Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie – Modifica alla legge provinciale n. 12 del 1995 – Previsione che l’attività di chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa esercente l’attività – Ricorso del Governo – Denunciato intervento normativo in un ambito non contemplato tra le materie dell’urbanistica, del turismo e dei piani regolatori nonché del paesaggio, di competenza legislativa provinciale – Contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Eccedenza dalle competenze statutarie – Norma provinciale che limita la possibilità per i soli proprietari di immobili della Provincia autonoma di Bolzano di godere appieno del proprio diritto dominicale, concedendone l’uso a terzi per finalità turistiche a prescindere dal luogo di residenza o sede legale, come avviene nel resto d’Italia – Incisione diretta sul rapporto civilistico – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza – Disciplina che provoca una compressione sproporzionata e non motivata delle facoltà dominicali per finalità altrimenti conformi all’ordinamento vigente, senza una comprovata e giustificata esigenza imperativa di interesse generale – Disparità di trattamento tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento giuridico, solo in virtù del territorio provinciale in cui sono stanziati – Normativa provinciale in conflitto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, essendo priva, sia di una razionalità intrinseca, sia dell’esistenza di una connessione razionale tra il mezzo apprestato e l’obiettivo perseguito – Violazione del principio secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge – Restringimento del principio di eguaglianza – Compressione della libertà di iniziativa economica privata, in assenza di concrete ragioni per le quali lo svolgimento di dette attività, in un luogo in cui l’operatore non ha la residenza o la sede legale, si porrebbe in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana – Introduzione di una restrizione dell’accesso al mercato e di una potenziale distorsione della concorrenza, con effetti discriminatori tra operatori economici in condizioni oggettivamente equivalenti, traducendosi in un’istanza protezionistica – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, come declinati dal principio sulla libertà di stabilimento.