Reg. Ric. n. 3 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 05/02/2025 n. 6
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Siciliana
Oggetto:
Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR) – Norme della Regione Siciliana – Riconoscimento, a decorrere dall’anno finanziario 2024, dell’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale – Ricorso del Governo – Denunciata riproduzione di una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2024 – Erogazione di livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli previsti dalla normativa statale - Contrasto con gli impegni derivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario – Contrasto con i criteri stabiliti dalla legislazione statale con riguardo alla remunerazione delle prestazioni – Violazione del principio di copertura delle spese - Lesione della competenza legislativa statale concorrente nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica – Eccedenza dalle competenze statutarie.
Norme impugnate:
legge della Regione siciliana del 18/11/2024 Num. 28 Art. 28 Co. 16
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 81 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 3
Statuto della Regione Siciliana Art. 17 Co. 1
decreto legislativo Art. 8 Co.
decreto legislativo Art. 8 Co.
legge Art. 2 Co. 80
Udienza Pubblica del 22/10/2025 rel. CASSINELLI
Testo dell'ricorso
N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 gennaio 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Siciliana - Riconoscimento, a decorrere dall'anno finanziario 2024, dell'adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunita' terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale. - Legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 28 (Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026), art. 28, comma 16. (GU n. 6 del 05-02-2025) Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (fax: 06/96514000; indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Siciliana (c.f. 80012000826), in persona del Presidente pro tempore, con sede a Palermo in piazza Indipendenza n. 21 presso il Palazzo d'Orleans e domiciliata ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con sede a Palermo in via Valerio Villareale n. 6, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 16, della legge della Regione Siciliana n. 28 del 18 novembre 2024, recante «Variazioni al bilancio di previsione della regione per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 20 novembre 2024, n. 51, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 14 gennaio 2025. Premesse di fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 20 novembre 2024 e' stata pubblicata la legge regionale n. 28 del 18 novembre 2024, intitolata «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026». L'art. 28, comma 16, della suddetta legge regionale dispone che: «L'assessorato regionale della salute e' autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 2024, a riconoscere l'adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunita' terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i C.C.N.L. di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale nel rispetto del Piano operativo di consolidamento e sviluppo. L'art. 49 della legge regionale n. 3/2024 e' abrogato». La norma sopra ritrascritta, in violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 197 del 24 settembre 2024, con cui e' stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024, si pone anch'essa in contrasto con gli articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione, per il tramite delle «norme interposte» di cui agli articoli 8-quinquies e sexies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; eccedendo - altresi' - dalle competenze legislative attribuite alla Regione Siciliana dallo statuto speciale di autonomia, approvato con il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Pertanto, tale disposizione viene impugnata con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto Come anticipato, la disposizione oggetto di censura dispone che: «L'assessorato regionale della salute e' autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 2024, a riconoscere l'adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunita' terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i C.C.N.L. di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale nel rispetto del Piano operativo di consolidamento e sviluppo. L'art. 49 della legge regionale n. 3/2024 e' abrogato» (enfasi aggiunte). A sua volta, l'art. 49 della legge regionale n. 3 del 2024, richiamato nella disposizione appena ritrascritta, prevedeva che: «1. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, dalle comunita' terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici, e' riconosciuto l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale previo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dai centri dialisi e' riconosciuto l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura massima del 2 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale. 3. Le modalita' attuative delle disposizioni del presente articolo sono determinate con decreto interassessoriale dell'assessore regionale per la salute e dell'assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (enfasi aggiunte). Essendo ignoti i criteri di calcolo utilizzati per la definizione dell'adeguamento tariffario nella misura del 7%, a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale, e mancando gli elementi informativi necessari per valutare la compatibilita' del medesimo con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, cui e' tuttora soggetta la Regione Siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava tale disposizione con ricorso n. 14 del 2024 per la violazione degli articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione. Con la sentenza n. 197 del 24 settembre 2024, codesta ecc.ma Corte accoglieva il suddetto ricorso, affermando che: «le regioni "sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza e quella di garantire una piu' efficiente ed efficace spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del settore" (sentenza n. 76 del 2023, punto 6.1.4. del Considerato in diritto). Al riguardo, assumono rilevanza i vincoli che discendono, per la regione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro dal deficit di bilancio in materia sanitaria (ex plurimis, sentenza n. 20 del 2023). Essi sono funzionali al mantenimento della spesa pubblica entro confini certi e predeterminati e, al tempo stesso, consentono comunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore degli utenti del Servizio sanitario. La disciplina dei piani di rientro va, in definitiva, ricondotta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a "un duplice ambito di potesta' legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014)" (sentenza n. 20 del 2023). Le previsioni dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, che riguardano la disciplina dei piani di rientro, sono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, per effetto del quale "la regione e' quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro (sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014)" (ancora, sentenza n. 20 del 2023). 2.1.2. - Venendo piu' specificamente alle odierne censure, e' noto che la Regione Siciliana e' attualmente sottoposta ai vincoli del Piano di rientro dal disavanzo sanitario: di conseguenza, come piu' volte affermato da questa Corte, "nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali" (da ultimo, sentenza n. 1 del 2024). Gli unici esborsi consentiti alla regione sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal Piano di rientro (sentenza n. 172 del 2018). Non sono certamente tali quelli che derivano dall'adozione, da parte della regione, di tariffe sanitarie superiori a quelle di riferimento, come definite a livello nazionale secondo le procedure previste dall'art. 8-sexies, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, cio' che e' proprio quanto deriva dalle disposizioni regionali contestate [...]. Deve quindi concludersi che la regione e' venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitaria, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alle norme interposte richiamate nel ricorso, con assorbimento delle altre censure». Ebbene, l'art. 28, comma 16, della legge regionale n. 28 del 2024 riproduce - nella sostanza - la disposizione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima da codesta ecc.ma Corte, nella parte in cui prevede nuovamente un «adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunita' terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i C.C.N.L. di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale». Pertanto, la norma de qua si pone anch'essa in contrasto con gli articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione, per il tramite delle «norme interposte» di cui agli articoli 8-quinquies e sexies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In effetti, la Regione Siciliana e' tutt'ora sottoposta ai vincoli del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in base al quale essa non puo' erogare livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli previsti dalla normativa statale. Ed invero, l'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, in merito alla cogenza degli interventi individuati dai piani di rientro dal disavanzo sanitario regionale, che sono vincolanti per le regioni destinatarie (quale la Regione Siciliana), sancisce espressamente che le regioni medesime sono tenute a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del suddetto Piano. Di conseguenza, come piu' volte affermato da codesta ecc.ma Corte, gli «unici esborsi consentiti alla regione sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal Piano di rientro» (cfr. sentenza n. 172 del 2018, enfasi aggiunte), tra i quali non si possono evidentemente annoverare quelli derivanti dall'adozione di tariffe sanitarie superiori a quelle di riferimento, come definite a livello nazionale secondo le procedure previste dagli articoli 8-quinquies e sexies, del decreto-legislativo n. 502 del 1992. In effetti, l'art. 8-quinquies prevede la stipula di accordi contrattuali con i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie, dove la remunerazione delle prestazioni sia effettuata secondo le tariffe determinate, ai sensi del successivo art. 8-sexies, sulla base della rilevazione dei costi standard di produzione di un campione rappresentativo di soggetti erogatori sia pubblici che privati. Nel dettaglio, la norma appena menzionata prescrive la remunerazione delle funzioni assistenziali e delle attivita' svolte delle strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, ovvero in base a tariffe predefinite per prestazione (commi 1 e 4), sulla base - le prime - di criteri generali fissati con provvedimento statale «concertato», in sede di Conferenza Stato-regioni, «sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta» (comma 3), ed entro i limiti massimi - le seconde - fissati con altro provvedimento statale «concertato», sempre in sede di Conferenza Stato-regioni, «tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome» (comma 5). Ebbene, con la disposizione censurata, la Regione Siciliana ha introdotto un incremento tariffario, che prescinde del tutto dai criteri stabiliti nella menzionata legislazione statale e che e' stato giustificato - come si evince dal riferimento ai «C.C.N.L. di categoria» - con l'esigenza di introdurre una forma di «ristoro economico», in favore di determinate strutture sanitarie, a fronte dei maggiori costi di personale derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti nel periodo 2007-2024. Si tratta, quindi, di un incremento tariffario che - nonostante il formale richiamo al «rispetto del Piano operativo di consolidamento e sviluppo» - si pone in evidente contrasto con gli impegni finanziari assunti dalla Regione Siciliana, pregiudicando l'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. In altri termini, la resistente, con il menzionato art. 28, comma 16, della legge n. 28 del 2024, e' venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitaria, in violazione degli articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica», in relazione alle norme «interposte» di cui agli articoli 8-quinquies e sexies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Infine, si osserva che l'intervento normativo regionale non trova alcun fondamento normativo nello statuto speciale di autonomia, approvato con il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Difatti, se e' vero che l'art. 17, comma 1, lettera b), dello statuto di autonomia consente alla regione di emanare leggi in materia di «igiene e sanita' pubblica», e' altrettanto vero che tale competenza legislativa deve essere esercitata «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», ai quali si possono senz'altro ricondurre - per univoca giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte - anche le norme statali «interposte» sopra richiamate (cfr., ex plurimis, sentenza n. 197 del 2024). P. T. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, l'art. 28, comma 16, della legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 20 novembre 2024, n. 51. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. L'attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 14 gennaio 2025, della determinazione di impugnare la legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 28; 2. La copia della legge regionale impugnata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 20 novembre 2024, n. 51. Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie. Roma, 15 gennaio 2025 L'Avvocato dello Stato: Feola