Reg. Ric. n. 3 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 05/02/2025 n. 6

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Siciliana



Oggetto:

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR) – Norme della Regione Siciliana – Riconoscimento, a decorrere dall’anno finanziario 2024, dell’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale – Ricorso del Governo – Denunciata riproduzione di una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2024 – Erogazione di livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli previsti dalla normativa statale - Contrasto con gli impegni derivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario – Contrasto con i criteri stabiliti dalla legislazione statale con riguardo alla remunerazione delle prestazioni – Violazione del principio di copertura delle spese - Lesione della competenza legislativa statale concorrente nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica – Eccedenza dalle competenze statutarie.

Norme impugnate:

legge della Regione siciliana  del 18/11/2024  Num. 28  Art. 28  Co. 16



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto della Regione Siciliana  Art. 17   Co.

decreto legislativo  Art.  Co.  

decreto legislativo  Art.  Co.  

legge  Art.  Co. 80 



Udienza Pubblica del 22/10/2025 rel. CASSINELLI


Testo dell'ricorso

                        N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 gennaio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -  Norme  della
  Regione  Siciliana  -   Riconoscimento,   a   decorrere   dall'anno
  finanziario  2024,  dell'adeguamento  tariffario   alle   strutture
  riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle  comunita'
  terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai
  centri diurni per soggetti  autistici,  che  applicano  i  CCNL  di
  categoria, nella misura del 7 per cento  a  valere  sui  fondi  del
  Servizio sanitario regionale. 
- Legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n.  28  (Variazioni
  al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026),
  art. 28, comma 16. 


(GU n. 6 del 05-02-2025)

    Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in  persona
del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e  difeso  in
virtu'  di  legge  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato   (fax:
06/96514000;  indirizzo   pec:   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei
Portoghesi n. 12, contro la Regione Siciliana (c.f. 80012000826),  in
persona del Presidente pro tempore, con  sede  a  Palermo  in  piazza
Indipendenza n. 21 presso il Palazzo d'Orleans e domiciliata ex  lege
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con  sede  a
Palermo in via Valerio Villareale n. 6,  per  la  declaratoria  della
illegittimita' costituzionale dell'art. 28,  comma  16,  della  legge
della  Regione  Siciliana  n.  28  del  18  novembre  2024,   recante
«Variazioni al bilancio di previsione della regione per  il  triennio
2024-2026»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Regione
Siciliana del 20 novembre  2024,  n.  51,  giusta  deliberazione  del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del  giorno  14  gennaio
2025. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n.  51  del  20
novembre 2024 e' stata pubblicata la legge regionale  n.  28  del  18
novembre 2024, intitolata «Variazioni al bilancio di previsione della
Regione per il triennio 2024-2026». 
    L'art. 28, comma 16, della suddetta legge regionale dispone  che:
«L'assessorato regionale della salute  e'  autorizzato,  a  decorrere
dall'anno finanziario 2024, a  riconoscere  l'adeguamento  tariffario
alle strutture riabilitative  per  disabili  psico-fisico-sensoriali,
alle  comunita'  terapeutiche  assistite,  alle  residenze  sanitarie
assistenziali  e  ai  centri  diurni  per  soggetti  autistici,   che
applicano i C.C.N.L. di categoria, nella misura del  7  per  cento  a
valere sui fondi del Servizio sanitario regionale  nel  rispetto  del
Piano operativo di consolidamento e sviluppo. L'art. 49  della  legge
regionale n. 3/2024 e' abrogato». 
    La  norma  sopra  ritrascritta,  in  violazione   del   giudicato
costituzionale di cui alla sentenza di codesta ecc.ma  Corte  n.  197
del  24  settembre  2024,  con   cui   e'   stata   gia'   dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  49  della  legge   della
Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio  2024,  si  pone  anch'essa  in
contrasto con gli articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione, per
il tramite delle «norme interposte» di cui agli articoli  8-quinquies
e sexies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2, comma
80, della legge 23 dicembre 2009, n.  191;  eccedendo  -  altresi'  -
dalle competenze legislative attribuite alla Regione Siciliana  dallo
statuto speciale di autonomia, approvato con il  regio  decreto-legge
15 maggio  1946,  n.  455,  convertito  in  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 2. 
    Pertanto, tale  disposizione  viene  impugnata  con  il  presente
ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Come anticipato, la disposizione oggetto di censura dispone  che:
«L'assessorato regionale della salute  e'  autorizzato,  a  decorrere
dall'anno finanziario 2024, a  riconoscere  l'adeguamento  tariffario
alle strutture riabilitative  per  disabili  psico-fisico-sensoriali,
alle  comunita'  terapeutiche  assistite,  alle  residenze  sanitarie
assistenziali  e  ai  centri  diurni  per  soggetti  autistici,   che
applicano i C.C.N.L. di categoria, nella misura del  7  per  cento  a
valere sui fondi del Servizio sanitario regionale  nel  rispetto  del
Piano operativo di consolidamento e sviluppo. L'art. 49  della  legge
regionale n. 3/2024 e' abrogato» (enfasi aggiunte). 
    A sua volta, l'art. 49 della  legge  regionale  n.  3  del  2024,
richiamato nella disposizione appena ritrascritta, prevedeva che: «1.
Per fronteggiare i  maggiori  costi  derivanti  dall'esercizio  delle
funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico
sensoriali, dalle comunita' terapeutiche assistite,  dalle  residenze
sanitarie assistenziali e dai centri diurni per  soggetti  autistici,
e' riconosciuto l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle
medesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio
sanitario  regionale  previo  rispetto   dei   contratti   collettivi
nazionali  di  lavoro  sottoscritti  dalle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative. 
    2. Per fronteggiare i  maggiori  costi  derivanti  dall'esercizio
delle funzioni rese dai centri dialisi e' riconosciuto  l'adeguamento
tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura massima
del 2 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale. 
    3.  Le  modalita'  attuative  delle  disposizioni  del   presente
articolo   sono    determinate    con    decreto    interassessoriale
dell'assessore regionale per la salute e dell'assessore regionale per
l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge» (enfasi aggiunte). 
    Essendo ignoti i criteri di calcolo utilizzati per la definizione
dell'adeguamento tariffario nella misura del 7%, a valere  sui  fondi
del Servizio sanitario regionale, e mancando gli elementi informativi
necessari per valutare la compatibilita' del medesimo con il Piano di
rientro dal disavanzo sanitario, cui e' tuttora soggetta  la  Regione
Siciliana, il Presidente del Consiglio dei  ministri  impugnava  tale
disposizione con ricorso n. 14  del  2024  per  la  violazione  degli
articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione. 
    Con la sentenza n. 197 del  24  settembre  2024,  codesta  ecc.ma
Corte accoglieva il suddetto ricorso,  affermando  che:  «le  regioni
"sono chiamate a contribuire  al  raggiungimento  di  un  ragionevole
punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno)  i  livelli
essenziali di assistenza e quella di garantire una piu' efficiente ed
efficace  spesa  pubblica,  anch'essa  funzionale  al   perseguimento
dell'interesse pubblico del settore" (sentenza n. 76 del 2023,  punto
6.1.4. del Considerato in diritto). 
    Al riguardo, assumono rilevanza i vincoli che discendono, per  la
regione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro  dal  deficit
di bilancio in materia sanitaria (ex plurimis,  sentenza  n.  20  del
2023). Essi sono funzionali  al  mantenimento  della  spesa  pubblica
entro confini certi e predeterminati e, al tempo  stesso,  consentono
comunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in  favore
degli utenti del Servizio  sanitario.  La  disciplina  dei  piani  di
rientro va, in definitiva, ricondotta, secondo la  giurisprudenza  di
questa  Corte,  a  "un  duplice  ambito   di   potesta'   legislativa
concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione:
tutela della  salute  e  coordinamento  della  finanza  pubblica  (ex
plurimis, sentenza n. 278 del 2014)" (sentenza n. 20  del  2023).  Le
previsioni dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191  del  2009,
che riguardano la disciplina dei piani di rientro,  sono  espressione
di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,
per effetto del quale "la regione e' quindi obbligata a  rimuovere  i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla  piena  realizzazione  dei  piani  di  rientro
(sentenze n. 14 del 2017, n.  266  del  2016  e  n.  278  del  2014)"
(ancora, sentenza n. 20 del 2023). 
    2.1.2. - Venendo piu' specificamente  alle  odierne  censure,  e'
noto che la Regione Siciliana e' attualmente  sottoposta  ai  vincoli
del Piano di rientro dal disavanzo sanitario:  di  conseguenza,  come
piu' volte affermato da questa Corte, "nel suo bilancio  non  possono
essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle  inerenti
ai livelli essenziali" (da ultimo, sentenza n. 1 del 2024). Gli unici
esborsi consentiti alla regione sono quelli obbligatori derivanti dal
soddisfacimento  dei  LEA,  entro  la  cornice  economico-finanziaria
delineata appositamente dal Piano di rientro  (sentenza  n.  172  del
2018). Non sono certamente tali quelli che derivano dall'adozione, da
parte della regione, di  tariffe  sanitarie  superiori  a  quelle  di
riferimento, come definite a livello nazionale secondo  le  procedure
previste dall'art. 8-sexies, commi 3, 4 e 5, del decreto  legislativo
n. 502 del 1992, cio' che e' proprio quanto deriva dalle disposizioni
regionali contestate [...]. Deve quindi concludersi che la regione e'
venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci
del proprio bilancio relative alla  spesa  sanitaria,  in  violazione
dell'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione  in  relazione  alle
norme interposte richiamate nel ricorso, con assorbimento delle altre
censure». 
    Ebbene, l'art. 28, comma 16, della legge regionale n. 28 del 2024
riproduce  -  nella  sostanza  -  la  disposizione  gia'   dichiarata
costituzionalmente illegittima da codesta ecc.ma Corte,  nella  parte
in cui prevede nuovamente un «adeguamento tariffario  alle  strutture
riabilitative per disabili  psico-fisico-sensoriali,  alle  comunita'
terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali  e  ai
centri diurni per soggetti autistici, che  applicano  i  C.C.N.L.  di
categoria, nella misura del 7  per  cento  a  valere  sui  fondi  del
Servizio sanitario regionale». 
    Pertanto, la norma de qua si pone anch'essa in contrasto con  gli
articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione, per il tramite  delle
«norme interposte» di cui agli  articoli  8-quinquies  e  sexies  del
decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2,  comma  80,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
    In effetti,  la  Regione  Siciliana  e'  tutt'ora  sottoposta  ai
vincoli del Piano di rientro dal  disavanzo  sanitario,  in  base  al
quale essa non puo' erogare livelli ulteriori di assistenza  rispetto
a quelli previsti dalla normativa statale. 
    Ed invero, l'art. 2, comma 80, della legge n. 191  del  2009,  in
merito alla cogenza degli interventi individuati dai piani di rientro
dal disavanzo sanitario regionale, che sono vincolanti per le regioni
destinatarie (quale la Regione Siciliana), sancisce espressamente che
le regioni medesime sono tenute a rimuovere  i  provvedimenti,  anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del suddetto Piano. 
    Di conseguenza, come  piu'  volte  affermato  da  codesta  ecc.ma
Corte,  gli  «unici  esborsi  consentiti  alla  regione  sono  quelli
obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro  la  cornice
economico-finanziaria delineata appositamente dal Piano  di  rientro»
(cfr. sentenza n. 172 del 2018, enfasi aggiunte), tra i quali non  si
possono evidentemente annoverare quelli  derivanti  dall'adozione  di
tariffe sanitarie superiori a quelle di riferimento, come definite  a
livello  nazionale  secondo  le  procedure  previste  dagli  articoli
8-quinquies e sexies, del decreto-legislativo n. 502 del 1992. 
    In effetti, l'art. 8-quinquies  prevede  la  stipula  di  accordi
contrattuali con i soggetti che  erogano  le  prestazioni  sanitarie,
dove la remunerazione delle prestazioni  sia  effettuata  secondo  le
tariffe determinate, ai sensi del  successivo  art.  8-sexies,  sulla
base della  rilevazione  dei  costi  standard  di  produzione  di  un
campione rappresentativo  di  soggetti  erogatori  sia  pubblici  che
privati. 
    Nel  dettaglio,  la  norma   appena   menzionata   prescrive   la
remunerazione delle funzioni assistenziali e delle  attivita'  svolte
delle strutture accreditate con il Servizio  sanitario  regionale  in
base al costo standard di produzione  del  programma  di  assistenza,
ovvero in base a tariffe predefinite per prestazione (commi 1  e  4),
sulla base - le prime - di criteri generali fissati con provvedimento
statale «concertato», in sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  «sulla
base di standard organizzativi e di  costi  unitari  predefiniti  dei
fattori produttivi, tenendo conto,  quando  appropriato,  del  volume
dell'attivita' svolta» (comma 3), ed entro  i  limiti  massimi  -  le
seconde -  fissati  con  altro  provvedimento  statale  «concertato»,
sempre in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  «tenuto  conto,  nel
rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso  delle
risorse, anche in via alternativa, di: 
        a) costi standard delle prestazioni calcolati in  riferimento
a  strutture   preventivamente   selezionate   secondo   criteri   di
efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti
dai dati in possesso del sistema informativo sanitario; 
        b) costi standard delle prestazioni gia'  disponibili  presso
le regioni e le province autonome; 
        c)   tariffari   regionali   e   differenti   modalita'    di
remunerazione delle funzioni assistenziali attuate  nelle  regioni  e
nelle province autonome» (comma 5). 
    Ebbene, con la disposizione censurata, la  Regione  Siciliana  ha
introdotto un incremento tariffario,  che  prescinde  del  tutto  dai
criteri stabiliti nella menzionata  legislazione  statale  e  che  e'
stato giustificato - come si evince dal riferimento ai  «C.C.N.L.  di
categoria» - con l'esigenza  di  introdurre  una  forma  di  «ristoro
economico», in favore di determinate strutture  sanitarie,  a  fronte
dei maggiori costi di personale derivanti  dai  rinnovi  contrattuali
intervenuti nel periodo 2007-2024. 
    Si tratta, quindi, di un incremento tariffario che  -  nonostante
il  formale  richiamo   al   «rispetto   del   Piano   operativo   di
consolidamento e sviluppo» - si pone in evidente  contrasto  con  gli
impegni finanziari assunti  dalla  Regione  Siciliana,  pregiudicando
l'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. 
    In altri termini, la resistente, con il menzionato art. 28, comma
16, della legge n.  28  del  2024,  e'  venuta  meno  al  divieto  di
introdurre nuove spese incidenti  sulle  voci  del  proprio  bilancio
relative alla spesa sanitaria, in violazione degli articoli 81 e 117,
comma  3,  della  Costituzione,  laddove  riserva   allo   Stato   la
determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela  della
salute» e «coordinamento della finanza pubblica», in  relazione  alle
norme «interposte» di cui agli  articoli  8-quinquies  e  sexies  del
decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2,  comma  80,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
    Infine, si osserva che l'intervento normativo regionale non trova
alcun fondamento  normativo  nello  statuto  speciale  di  autonomia,
approvato  con  il  regio  decreto-legge  15  maggio  1946,  n.  455,
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 
    Difatti, se e' vero che l'art. 17, comma  1,  lettera  b),  dello
statuto di autonomia  consente  alla  regione  di  emanare  leggi  in
materia di «igiene e sanita' pubblica», e' altrettanto vero che  tale
competenza legislativa deve essere esercitata  «entro  i  limiti  dei
principi ed interessi generali cui si informa la  legislazione  dello
Stato», ai quali si  possono  senz'altro  ricondurre  -  per  univoca
giurisprudenza di codesta ecc.ma  Corte  -  anche  le  norme  statali
«interposte» sopra richiamate (cfr., ex plurimis, sentenza n. 197 del
2024). 

 
                              P. T. M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimo e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati
ed illustrati,  l'art.  28,  comma  16,  della  legge  della  Regione
Siciliana  18  novembre  2024,  n.  28,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana del 20 novembre 2024, n. 51. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. L'attestazione relativa alla approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del  giorno  14  gennaio  2025,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Siciliana 18
novembre 2024, n. 28; 
        2. La copia della legge regionale impugnata pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 20 novembre  2024,  n.
51. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 15 gennaio 2025 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Feola