Reg. Ric. n. 4 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 12/02/2025 n. 7
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Siciliana
Oggetto:
Comuni, Province e Città metropolitane – Liberi consorzi comunali e Città metropolitane – Norme della Regione Siciliana – Modifiche alla legge reg. n. 15 del 2015 – Rinvio della data per l’elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali – Proroga delle funzioni dei commissari straordinari – Annullamento delle elezioni indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab del 1° ottobre 2024 – Ricorso del Governo – Denunciato ulteriore rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta del territorio siciliano – Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 2018, n. 136 del 2023 e n. 172 del 2024 – Contrasto con i principi di democraticità e di sovranità popolare - Contrasto con l'autonomia e la rappresentatività degli enti in questione – Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione sostanziale del dovere di istituzione della Città metropolitana - Contrasto con le previsioni della legge n. 56 del 2014, espressione di principi di grande riforma economica e sociale - Eccedenza dalle competenze statutarie.
Norme impugnate:
legge della Regione siciliana del 18/11/2024 Num. 27 Art. 21 Co. 1
legge della Regione siciliana del 04/08/2015 Num. 15 Art. 6 Co. 1
legge della Regione siciliana del 18/11/2024 Num. 27 Art. 21 Co. 1
legge della Regione siciliana del 04/08/2015 Num. 15 Art. 51 Co. 1
legge della Regione siciliana del 18/11/2024 Num. 27 Art. 21 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 1 Co.
Costituzione Art. 1 Co. 1
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 114 Co.
Statuto della Regione Siciliana Art. 14 Co. 1
Statuto della Regione Siciliana Art. 15 Co. 3
legge Art. Co.
legge Art. 1 Co. 5
legge Art. 1 Co. 19
legge Art. 1 Co. 25
legge Art. 1 Co. 58
legge Art. 1 Co. 69
legge Art. 1 Co. 145
Udienza Pubblica del 19/11/2025 rel. CASSINELLI
Testo dell'ricorso
N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 gennaio 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 gennaio 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Comuni, Province e Citta' metropolitane - Liberi consorzi comunali e Citta' metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Modifiche alla legge reg. n. 15 del 2015 - Rinvio della data per l'elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali - Proroga delle funzioni dei commissari straordinari - Annullamento delle elezioni indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab del 1° ottobre 2024. - Legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 27 (Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme), art. 21. (GU n. 7 del 12-02-2025) Ricorso ex art. 127 Cost. nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti della Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della L.R. Sicilia 18 novembre 2024, n. 27, pubblicata sul B.U.R. Sicilia n. 51 del 20 novembre 2024 in virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2025. La Regione Siciliana ha emanato la legge Regionale in epigrafe indicata, rubricata «Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme», contenente tra l'altro l'art. 21 (rubricato «Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15»). Il Consiglio dei ministri ha ritenuto di dovere impugnare l'anzidetta disposizione della legge regionale de qua, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso, per il motivo e le ragioni che si vanno di seguito ad esporre. Illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della L.R. Sicilia n. 27/2024, per contrasto con gli articoli 1, 3, 5 e 114 Cost., nonche' con gli articoli 14, primo comma, lettera o), e 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n. 455/1946, e convertito con legge costituzionale n. 2/1948), ed in relazione alla legge n. 56/2014 (quale norma ordinaria interposta). 1. L'art. 21 della L.R. Sicilia n. 27/2024, stabilisce quanto segue: «1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche. a) al comma 1 dell'art. 6 le parole «in una domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole «in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025»; b) al comma 1 dell'art. 51 le parole «da svolgersi in una domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025,» sono sostituite dalle parole «da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2025,». 2. Le elezioni indette con decreto del Presidente delle Regione n. 551 Gab del 1° ottobre 2024 sono annullate». Per l'effetto delle previsioni del trascritto comma 1: a) l'art. 6, comma 1, della L.R. Sicilia n. 15/2015 (recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta' metropolitane»), dispone oggi come segue: «L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e' indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 e' indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione»; b) l'art. 51, comma 1, della medesima L.R. Sicilia n. 15/2015, dispone parimenti oggi come segue: «Alfine di garantire la funzionalita' degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2025, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'art. 7-bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'art. 14-bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta». Le disposizioni regionali in questione, in sostanza, rinviano all'aprile 2025 («in sede di prima applicazione») l'elezione dei presidenti dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana, e proroga fino a non oltre il 30 giugno 2025 le funzioni degli attuali commissari straordinari che svolgono le funzioni di presidente dei medesimi liberi consorzi comunali. Tale rinvio riguarda, all'evidenza, anche l'elezione dei consigli metropolitani di cui all'art. 14-bis della medesima L.R. Sicilia n. 15/2015, atteso che l'attuale testo del relativo comma 7 dispone (terzo periodo), che «in sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano e' indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma 1 dell'art. 6, nella medesima data prevista per l'elezione del Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali». 2. Le elezioni di secondo livello degli organi di tali enti di area vasta del territorio siciliano, previste in origine dalla L.R. Sicilia n. 15/2015, da allora non sono mai state indette, in quanto sempre rinviate. Ed infatti, l'originaria versione dell'art. 6, comma 2, della citata L.R. n. 15/2015 prevedeva che le elezioni di secondo grado dei presidenti dei liberi consorzi comunali dovessero svolgersi, in sede di prima applicazione, «in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2015». Tuttavia, a rinviare le consultazioni elettorali (sia dei presidenti dei liberi consorzi comunali che delle citta' metropolitane) sono intervenute ben quindici leggi regionali susseguitesi nel tempo, sino a quella oggi in esame, con le quali la Regione ha volta per volta rinviato le elezioni degli organi dei liberi consorzi comunali e delle citta' metropolitane, prorogando contemporaneamente la gestione commissariale di tali enti di area vasta. In dettaglio: con L.R. n. 5/2016 (art. 13), al 30 settembre 2016; con L.R. n. 15/2016 [art. 1, comma 1, lettera c)], al 30 novembre 2016; con L.R. n. 23/2016 [art. 1 comma 1, lettera d)], al 30 dicembre 2017; con L.R. n. 17/2017 [art. 7, comma 1, lettera e)], al 30 giugno 2018; con L.R. n. 7/2018 [art. 1, comma 1, lettera b)], al 31 dicembre 2018; con L.R. n. 23/2018 (art. 9), al 31 luglio 2019; con L.R. n. 6/2020 [art. 1, comma 1, lettera e)], al 15 novembre 2020; con L.R. n. 11 /2020 [art. 2, comma 1, lettera c)], al 31 gennaio 2021; con L.R. n. 34/2020 [art. 1, comma 2, lettera b)], al 30 aprile 2021; con L.R. n. 13/2021 [art. 2, comma 1, lettera c)], al 31 gennaio 2022; con L.R. n. 31/2021 [art. 1, comma 1, lettera b)], al 31 agosto 2022; con L.R. n. 16/2022 (art. 13, comma 43), fino ad entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale del 2023; con L.R. n. 6/2023 (art. 1), fino ad entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024; con L.R. n. 24/2024 (art. 1), entro il 31 dicembre 2024. Tale ultima L.R. Sicilia n. 24/2024, in particolare, aveva abrogato la precedente L.R. n. 6/2023, e, all'art. 1, sempre tramite una interpolazione del testo della L.R. n. 15/2015, aveva previsto un ulteriore rinvio delle elezioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani, «da svolgersi in una data compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024», e la conseguente proroga del termine ultimo entro cui avrebbe dovuto cessare il commissariamento regionale degli organi degli enti di area vasta. Le elezioni cosi' rinviate erano medio tempore state effettivamente indette, per il giorno 15 dicembre 2024, con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551/Gab del 1° ottobre 2024. L'attuazione di tale provvedimento avrebbe consentito di raggiungere il risultato sostanziale, costituzionalmente rilevante, della effettiva istituzione degli enti di area vasta, nei termini previsti dalla Costituzione e dalla legge statale attuativa, che la lunga serie di leggi regionali di rinvio illegittimamente aveva fino ad allora impedito. Come visto, tuttavia, il comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 27/2024 ha tuttavia annullato le elezioni indette con l'anzidetto decreto del Presidente delle Regione n. 551/2024, che non si sono pertanto tenute. 3. Molti dei richiamati interventi normativi regionali sopra richiamati sono stati oggetto di pronunce di codesta Corte costituzionale. In dettaglio: la sentenza n. 168/2018 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della L.R. n. 17/2017 (rubricata «Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonche' del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano»); la sentenza n. 136/2023 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 43, della L.R. n. 16/2022; la sentenza n. 172/2024, pronunciata a seguito di questione incidentale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale Sicilia, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intera L.R. n. 6/2023 (rubricata «Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta»). Deve evidenziarsi che la richiamata sentenza costituzionale n. 136/2023, pronunciata a seguito di un ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver constatato che, attraverso i rinvii e le proroghe fino ad allora disposte dalla Regione Siciliana, questa era venuta meno al dovere di istituzione dei liberi Consorzi comunali, previsti dal proprio Statuto regionale [art. 14, primo comma, lettera o)], ha affermato che «il continuo rinvio delle elezioni dei loro presidenti, e conseguentemente anche delle elezioni dei consigli, ha determinato la mancata costituzione dei due organi elettivi dei liberi Consorzi, le cui funzioni sono svolte ormai da numerosi anni da un commissario nominato dalla Regione» (§ 3.6.2), che la norma regionale ivi impugnata «consolida, prolunga e aggrava la situazione di sostanziale disconoscimento degli obblighi contenuti negli articoli 5 e 114 Cost. che caratterizza l'assetto delle autonomie locali in Sicilia ormai da numerosi anni» (§ 3.7). L'anzidetta sentenza n. 136/2023 ha infine formulato il seguente monito indirizzato alla Regione Siciliana (§ 3.8): «A. tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinche' anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell'autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla piu' volte prorogata gestione commissariale». 4. Tanto doverosamente premesso, oltre ad evidenziare che, in definitiva, nessun effettivo seguito e' stato fin qui dato al monito rivolto da codesta Corte alla Regione Siciliana nella sentenza n. 136/2023 sopra richiamata, e' indiscutibile che l'art. 21 della L.R. n. 27/2024, qui impugnato, si pone in contrasto, anzitutto, con gli articoli 1, 5 e 114 Cost., nonche' con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost. L'ulteriormente reiterato rinvio delle elezioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali, e dei consigli metropolitani, e la connessa proroga dei commissariamenti, violano anzitutto i principi di democraticita' di cui all'art. 1, primo comma, Cost., in quanto i referendum e le elezioni (ancorche' indirette) rappresentano il momento piu' alto di manifestazione della sovranita' popolare (cfr. sentenza costituzionale n. 1/2014). Essi contrastano altresi' con gli articoli 5 e 114 Cost., in quanto l'autonomia e la rappresentativita' degli enti de quibus continuano ad essere svuotate da un commissariamento che di fatto dura sine die. Essi si pongono inoltre in contrasto anche con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost.: la situazione di eccezionalita' che poteva giustificare, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della disciplina di riforma, la proroga originariamente disposta nel 2016, ed al piu' le proroghe disposte tra il 2020 ed il 2022 nel periodo di emergenza Covid-19, non puo' infatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle molteplici proroghe che si sono susseguite in un arco temporale di otto anni: cio' che stabilizza l'eccezionalita' oltre ogni ragionevole limite. Il legislatore siciliano prosegue a non tener conto della giurisprudenza di codesta Corte (cfr. la richiamata sentenza n. 168/2018), secondo cui il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale «citta' metropolitana», ha imposto alla Repubblica il dovere di istituirlo concretamente, insieme con i rinnovati enti intermedi in tutte le regioni. Pertanto, la proroga del commissariamento dei liberi consorzi comunali, una volta ancora disposta con la previsione regionale qui impugnata, si pone in palese contrasto anche con l'art. 114 Cost. 5. Ne', del resto, il nuovo ente potrebbe avere disciplina e struttura diversificate da regione a regione, nel presupposto di livelli di Governo di disciplina uniforme, con riferimento agli aspetti essenziali (cfr. sentenza costituzionale n. 50/2015). La Regione Siciliana, pur avendo dato apparente seguito, con la L.R. n. 15/2015, all'obbligo di riordino delle circoscrizioni provinciali, ha in realta' finora rinviato le elezioni degli organi degli enti di area vasta di che qui trattasi, ed ha pertanto patentemente disatteso la legge statale n. 56/2014 (c.d. «Legge Del Rio»), ponendosi al di fuori della cornice normativa di quest'ultima, le cui disposizioni valgono come principi di grande riforma economica e sociale (art. 1, comma 5), al cui rispetto anche le Regioni a Statuto speciale sono tenute, a mente del comma 145 dell'art. 1 della medesima legge n. 56/2014 (primo periodo: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione Siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge»): in tal senso, sentenze costituzionali n. 168/2018 e n. 160/2021. La legge statale n. 56/2014 ha in ispecie disposto che «il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo» (art. 1, comma 19), che «il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali» (art. 1, comma 25), che «il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri della provincia» (art. 1, comma 58), e che «il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia» (art. 1, comma 69). A tali principi anche la Regione Siciliana pertanto soggiace, posto che le disposizioni statutarie di cui all'art. 14, in punto di competenze legislative regionali, trovano il loro limite nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, anche secondo quanto espressamente statuito dalla Corte costituzionale (per tutte, cfr. la piu' volte menzionata sentenza n. 168/2018). La norma regionale in esame, pertanto, si pone in contrasto anche con l'art. 14, comma 1, lettera o), e con l'art. 15, comma 3, dello Statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n. 455/1946, e convertito con legge costituzionale n. 2/1948), che attribuiscono alla stessa potesta' legislativa esclusiva nelle materie «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» e «circoscrizione, ordinamento, e controllo degli enti locali», potesta' da esercitare nei limiti delle «leggi costituzionali dello Stato» e senza pregiudizio «delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituzione del popolo italiano»: locuzione, quest'ultima, che e' stata costantemente intesa da codesta Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 265/2013; nello stesso senso, cfr. sentenze n. 189/2007, n. 314/2003, n. 4/2000, n. 153/1995) come richiamo al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dagli obblighi internazionali, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, quali sono - per l'appunto - le disposizioni della legge statale n. 56/2014. Il continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area vasta determina in conclusione una derivazione e dipendenza degli stessi dall'ente regionale, in dispregio della loro autonomia e del principio di riforma sancito dalla richiamata legge n. 56/2014, che concepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di Governo inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si e' realizzato. P.Q.M. Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche' la stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure - la illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 27, pubblicata sul B.U.R. Sicilia n. 51 del 20 novembre 2024, per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo del presente ricorso. Si deposita la seguente documentazione: 1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025, con allegata relazione; 2) decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551 del 1° ottobre 2024. Roma, 17 gennaio 2025 Avvocati dello Stato: Galluzzo-Caselli