Reg. Ric. n. 4 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 12/02/2025 n. 7

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Siciliana



Oggetto:

Comuni, Province e Città metropolitane – Liberi consorzi comunali e Città metropolitane – Norme della Regione Siciliana – Modifiche alla legge reg. n. 15 del 2015 – Rinvio della data per l’elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali – Proroga delle funzioni dei commissari straordinari – Annullamento delle elezioni indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab del 1° ottobre 2024 – Ricorso del Governo – Denunciato ulteriore rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta del territorio siciliano – Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 2018, n. 136 del 2023 e n. 172 del 2024 – Contrasto con i principi di democraticità e di sovranità popolare - Contrasto con l'autonomia e la rappresentatività degli enti in questione – Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione sostanziale del dovere di istituzione della Città metropolitana - Contrasto con le previsioni della legge n. 56 del 2014, espressione di principi di grande riforma economica e sociale - Eccedenza dalle competenze statutarie.

Norme impugnate:

legge della Regione siciliana  del 18/11/2024  Num. 27  Art. 21  Co. 1

legge della Regione siciliana  del 04/08/2015  Num. 15  Art. 6  Co. 1

legge della Regione siciliana  del 18/11/2024  Num. 27  Art. 21  Co. 1

legge della Regione siciliana  del 04/08/2015  Num. 15  Art. 51  Co. 1

legge della Regione siciliana  del 18/11/2024  Num. 27  Art. 21  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 114   Co.  

Statuto della Regione Siciliana  Art. 14   Co.

Statuto della Regione Siciliana  Art. 15   Co.

legge  Art.    Co.  

legge  Art.  Co.

legge  Art.  Co. 19 

legge  Art.  Co. 25 

legge  Art.  Co. 58 

legge  Art.  Co. 69 

legge  Art.  Co. 145 



Udienza Pubblica del 19/11/2025 rel. CASSINELLI


Testo dell'ricorso

                        N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 gennaio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 gennaio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Liberi consorzi comunali  e
  Citta' metropolitane - Norme della Regione  Siciliana  -  Modifiche
  alla legge reg. n. 15 del 2015 - Rinvio della data  per  l'elezione
  dei  Presidenti  dei  liberi  consorzi  comunali  -  Proroga  delle
  funzioni dei commissari straordinari - Annullamento delle  elezioni
  indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab del  1°
  ottobre 2024. 
- Legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 27 (Disposizioni
  in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche  di  norme),  art.
  21. 


(GU n. 7 del 12-02-2025)

    Ricorso ex art.  127  Cost.  nell'interesse  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del
Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (cod.  fiscale  80224030587),
presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e'  domiciliato
(numero        fax        06.96.51.40.00,        indirizzo        PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  nei  confronti   della   Regione
Siciliana, in persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  pro
tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 21 della L.R. Sicilia 18 novembre 2024, n.  27,  pubblicata
sul B.U.R. Sicilia n.  51  del  20  novembre  2024  in  virtu'  della
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2025. 
    La Regione Siciliana ha emanato la legge  Regionale  in  epigrafe
indicata, rubricata «Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche di norme», contenente  tra  l'altro  l'art.  21  (rubricato
«Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15»). 
    Il  Consiglio  dei  ministri  ha  ritenuto  di  dovere  impugnare
l'anzidetta disposizione della legge regionale de qua, ed a tanto  in
effetti si provvede mediante il presente ricorso, per il motivo e  le
ragioni che si vanno di seguito ad esporre. 
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della L.R. Sicilia  n.
27/2024, per contrasto con gli articoli 1, 3, 5 e 114 Cost.,  nonche'
con gli articoli 14, primo comma, lettera  o),  e  15  dello  Statuto
speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n. 455/1946, e
convertito con legge costituzionale n. 2/1948), ed in relazione  alla
legge n. 56/2014 (quale norma ordinaria interposta). 
    1. L'art. 21 della L.R. Sicilia  n.  27/2024,  stabilisce  quanto
segue: 
        «1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n.  15  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche. 
          a) al comma 1  dell'art.  6  le  parole  «in  una  domenica
compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre  2024»  sono  sostituite
dalle parole «in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile
2025»; 
          b) al comma 1 dell'art. 51 le parole «da svolgersi  in  una
domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024  ai  sensi
del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 28  febbraio  2025,»
sono sostituite dalle parole «da svolgersi in una  domenica  compresa
tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 6,
e comunque non oltre il 30 giugno 2025,». 
    2. Le elezioni indette con decreto del Presidente  delle  Regione
n. 551 Gab del 1° ottobre 2024 sono annullate». 
    Per l'effetto delle previsioni del trascritto comma 1: 
        a) l'art. 6, comma 1, della L.R. Sicilia n. 15/2015  (recante
«Disposizioni  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali  e  Citta'
metropolitane»), dispone oggi come segue: 
          «L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e'
indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre  il
sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.  In  sede  di
prima applicazione della presente legge,  l'elezione  del  Presidente
del libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica  compresa
tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 e' indetta dal  Presidente  della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali
e la  funzione  pubblica,  con  decreto  da  emanarsi  non  oltre  il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione»; 
        b) l'art.  51,  comma  1,  della  medesima  L.R.  Sicilia  n.
15/2015, dispone parimenti oggi come segue: 
    «Alfine di garantire la funzionalita' degli enti territoriali  di
area vasta di cui alla presente legge,  sino  all'insediamento  degli
organi eletti nelle elezioni da svolgersi in  una  domenica  compresa
tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 6,
e comunque non oltre il 30 giugno 2025, le funzioni di Presidente del
libero  Consorzio  comunale  continuano  ad  essere  svolte   da   un
commissario   straordinario   nominato   ai   sensi   dell'art.   145
dell'ordinamento  amministrativo  degli  enti  locali  nella  Regione
siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963,  n.  16  e
successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del  libero
Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'art.  7-bis  e  quelle  del
consiglio metropolitano di cui  al  comma  2  dell'art.  14-bis  sono
svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e
dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente  il
ruolo di organi di indirizzo politico e  di  controllo  dell'ente  di
area vasta». 
    Le disposizioni regionali in  questione,  in  sostanza,  rinviano
all'aprile 2025 («in sede  di  prima  applicazione»)  l'elezione  dei
presidenti dei liberi consorzi comunali della  Regione  Siciliana,  e
proroga fino a non oltre il 30 giugno 2025 le funzioni degli  attuali
commissari straordinari che svolgono le funzioni  di  presidente  dei
medesimi liberi consorzi comunali. 
    Tale rinvio riguarda, all'evidenza, anche l'elezione dei consigli
metropolitani di cui all'art. 14-bis della medesima L.R.  Sicilia  n.
15/2015, atteso che l'attuale testo  del  relativo  comma  7  dispone
(terzo periodo), che «in sede di prima  applicazione  della  presente
legge  l'elezione  del  Consiglio  metropolitano   e'   indetta   dal
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al  comma
1 dell'art. 6,  nella  medesima  data  prevista  per  l'elezione  del
Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali». 
    2. Le elezioni di secondo livello degli organi di  tali  enti  di
area vasta del territorio siciliano, previste in origine  dalla  L.R.
Sicilia n. 15/2015, da allora non sono mai state indette,  in  quanto
sempre rinviate. 
    Ed infatti, l'originaria versione dell'art.  6,  comma  2,  della
citata L.R. n. 15/2015 prevedeva che le elezioni di secondo grado dei
presidenti dei liberi consorzi comunali dovessero svolgersi, in  sede
di prima applicazione, «in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed
il 30 novembre 2015». 
    Tuttavia,  a  rinviare  le  consultazioni  elettorali  (sia   dei
presidenti  dei   liberi   consorzi   comunali   che   delle   citta'
metropolitane)  sono  intervenute  ben   quindici   leggi   regionali
susseguitesi nel tempo, sino a quella oggi in esame, con le quali  la
Regione ha volta per volta rinviato  le  elezioni  degli  organi  dei
liberi consorzi comunali e  delle  citta'  metropolitane,  prorogando
contemporaneamente la gestione commissariale di  tali  enti  di  area
vasta. 
    In dettaglio: 
        con L.R. n. 5/2016 (art. 13), al 30 settembre 2016; 
        con L.R. n. 15/2016 [art. 1, comma  1,  lettera  c)],  al  30
novembre 2016; 
        con L.R. n. 23/2016 [art. 1  comma  1,  lettera  d)],  al  30
dicembre 2017; 
        con L.R. n. 17/2017 [art. 7, comma  1,  lettera  e)],  al  30
giugno 2018; 
        con L.R. n. 7/2018 [art. 1,  comma  1,  lettera  b)],  al  31
dicembre 2018; 
        con L.R. n. 23/2018 (art. 9), al 31 luglio 2019; 
        con L.R. n. 6/2020 [art. 1,  comma  1,  lettera  e)],  al  15
novembre 2020; 
        con L.R. n. 11 /2020 [art. 2, comma 1,  lettera  c)],  al  31
gennaio 2021; 
        con L.R. n. 34/2020 [art. 1, comma  2,  lettera  b)],  al  30
aprile 2021; 
        con L.R. n. 13/2021 [art. 2, comma  1,  lettera  c)],  al  31
gennaio 2022; 
         con L.R. n. 31/2021 [art. 1, comma 1,  lettera  b)],  al  31
agosto 2022; 
        con L.R. n. 16/2022  (art.  13,  comma  43),  fino  ad  entro
sessanta giorni dall'ultima proclamazione  degli  eletti  nei  comuni
interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale del 2023; 
        con L.R. n. 6/2023 (art. 1), fino ad entro centoventi  giorni
dalla data di svolgimento delle  elezioni  degli  organi  degli  enti
locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024; 
        con L.R. n. 24/2024 (art. 1), entro il 31 dicembre 2024. 
    Tale ultima  L.R.  Sicilia  n.  24/2024,  in  particolare,  aveva
abrogato la precedente L.R. n. 6/2023, e, all'art. 1, sempre  tramite
una interpolazione del testo della L.R. n. 15/2015, aveva previsto un
ulteriore rinvio delle elezioni dei presidenti  dei  liberi  consorzi
comunali e dei consigli metropolitani,  «da  svolgersi  in  una  data
compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024», e la  conseguente
proroga del termine  ultimo  entro  cui  avrebbe  dovuto  cessare  il
commissariamento regionale degli organi degli enti di area vasta. 
    Le  elezioni   cosi'   rinviate   erano   medio   tempore   state
effettivamente indette, per il giorno 15 dicembre 2024,  con  decreto
del Presidente della Regione Siciliana  n.  551/Gab  del  1°  ottobre
2024.  L'attuazione  di  tale  provvedimento  avrebbe  consentito  di
raggiungere il risultato sostanziale,  costituzionalmente  rilevante,
della effettiva istituzione degli enti di  area  vasta,  nei  termini
previsti dalla Costituzione e dalla legge statale attuativa,  che  la
lunga serie di leggi regionali di rinvio illegittimamente aveva  fino
ad allora impedito. 
    Come visto, tuttavia, il comma  2  dell'art.  21  della  L.R.  n.
27/2024 ha tuttavia annullato le  elezioni  indette  con  l'anzidetto
decreto del Presidente delle Regione n. 551/2024,  che  non  si  sono
pertanto tenute. 
    3. Molti dei  richiamati  interventi  normativi  regionali  sopra
richiamati  sono  stati  oggetto  di  pronunce   di   codesta   Corte
costituzionale. 
    In dettaglio: 
        la  sentenza  n.  168/2018  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere  b),  c)  ed  e),
della L.R. n. 17/2017 (rubricata «Disposizioni in materia di elezione
diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del  Consiglio
del libero Consorzio comunale nonche' del Sindaco metropolitano e del
Consiglio metropolitano»); 
        la  sentenza  n.  136/2023  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 43, della L.R. n. 16/2022; 
        la sentenza n. 172/2024, pronunciata a seguito  di  questione
incidentale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale Sicilia,
ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'intera  L.R.  n.
6/2023 (rubricata  «Disposizioni  transitorie  sulle  elezioni  degli
organi degli enti di area vasta»). 
    Deve evidenziarsi che la richiamata  sentenza  costituzionale  n.
136/2023, pronunciata a seguito di un ricorso ex art. 127  Cost.  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  dopo  aver  constatato  che,
attraverso i rinvii e le  proroghe  fino  ad  allora  disposte  dalla
Regione Siciliana, questa era venuta meno al  dovere  di  istituzione
dei liberi Consorzi comunali, previsti dal proprio Statuto  regionale
[art. 14, primo comma, lettera o)], ha  affermato  che  «il  continuo
rinvio delle elezioni dei loro presidenti, e  conseguentemente  anche
delle elezioni dei consigli, ha determinato la  mancata  costituzione
dei due organi elettivi dei liberi Consorzi,  le  cui  funzioni  sono
svolte ormai da  numerosi  anni  da  un  commissario  nominato  dalla
Regione» (§ 3.6.2), che la norma regionale ivi impugnata  «consolida,
prolunga e aggrava la situazione di sostanziale disconoscimento degli
obblighi contenuti negli articoli 5  e  114  Cost.  che  caratterizza
l'assetto delle autonomie locali in Sicilia ormai da  numerosi  anni»
(§ 3.7). 
    L'anzidetta sentenza n. 136/2023 ha infine formulato il  seguente
monito  indirizzato  alla  Regione  Siciliana  (§  3.8):   «A.   tale
situazione  deve  essere  posto  rimedio  senza  ulteriori   ritardi,
attraverso il tempestivo svolgimento delle  elezioni  dei  presidenti
dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani,  affinche'
anche  in  Sicilia  gli  enti  intermedi  siano  istituiti  e  dotati
dell'autonomia loro costituzionalmente garantita,  e  si  ponga  fine
alla piu' volte prorogata gestione commissariale». 
    4. Tanto doverosamente premesso, oltre  ad  evidenziare  che,  in
definitiva, nessun effettivo seguito e' stato fin qui dato al  monito
rivolto da codesta Corte alla Regione  Siciliana  nella  sentenza  n.
136/2023 sopra richiamata, e' indiscutibile che l'art. 21 della  L.R.
n. 27/2024, qui impugnato, si pone in contrasto, anzitutto,  con  gli
articoli 1, 5 e 114 Cost., nonche' con il principio di ragionevolezza
desumibile dall'art. 3 Cost. 
    L'ulteriormente reiterato rinvio delle  elezioni  dei  presidenti
dei liberi consorzi comunali, e  dei  consigli  metropolitani,  e  la
connessa proroga dei commissariamenti, violano anzitutto  i  principi
di democraticita' di cui all'art. 1, primo comma, Cost., in quanto  i
referendum e  le  elezioni  (ancorche'  indirette)  rappresentano  il
momento piu' alto di manifestazione della sovranita'  popolare  (cfr.
sentenza costituzionale n. 1/2014). 
    Essi contrastano altresi' con gli articoli  5  e  114  Cost.,  in
quanto l'autonomia e  la  rappresentativita'  degli  enti  de  quibus
continuano ad essere svuotate da un  commissariamento  che  di  fatto
dura sine die. 
    Essi si pongono inoltre in contrasto anche con  il  principio  di
ragionevolezza  desumibile  dall'art.  3  Cost.:  la  situazione   di
eccezionalita'    che    poteva    giustificare,    nell'immediatezza
dell'entrata in  vigore  della  disciplina  di  riforma,  la  proroga
originariamente disposta nel 2016, ed al piu'  le  proroghe  disposte
tra il 2020 ed il 2022 nel periodo di emergenza  Covid-19,  non  puo'
infatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle molteplici
proroghe che si sono susseguite in un arco temporale  di  otto  anni:
cio' che stabilizza l'eccezionalita' oltre ogni ragionevole limite. 
    Il  legislatore  siciliano  prosegue  a  non  tener  conto  della
giurisprudenza di codesta  Corte  (cfr.  la  richiamata  sentenza  n.
168/2018), secondo cui il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al
proprio interno, per la  prima  volta,  l'ente  territoriale  «citta'
metropolitana», ha imposto alla Repubblica il  dovere  di  istituirlo
concretamente, insieme con i rinnovati enti  intermedi  in  tutte  le
regioni. 
    Pertanto, la proroga del  commissariamento  dei  liberi  consorzi
comunali, una volta ancora disposta con la previsione  regionale  qui
impugnata, si pone in palese contrasto anche con l'art. 114 Cost. 
    5. Ne', del resto, il nuovo  ente  potrebbe  avere  disciplina  e
struttura diversificate da regione  a  regione,  nel  presupposto  di
livelli di Governo  di  disciplina  uniforme,  con  riferimento  agli
aspetti essenziali (cfr. sentenza costituzionale n. 50/2015). 
    La Regione Siciliana, pur avendo dato apparente seguito,  con  la
L.R.  n.  15/2015,  all'obbligo  di  riordino  delle   circoscrizioni
provinciali, ha in realta' finora rinviato le elezioni  degli  organi
degli enti di  area  vasta  di  che  qui  trattasi,  ed  ha  pertanto
patentemente disatteso la legge statale n. 56/2014 (c.d.  «Legge  Del
Rio»), ponendosi al di fuori della cornice normativa di quest'ultima,
le cui disposizioni valgono come principi di grande riforma economica
e sociale (art. 1, comma 5), al  cui  rispetto  anche  le  Regioni  a
Statuto speciale sono tenute, a mente del comma 145 dell'art. 1 della
medesima legge n. 56/2014 (primo periodo: «Entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a  statuto
speciale Friuli-Venezia Giulia e  Sardegna  e  la  Regione  Siciliana
adeguano i propri ordinamenti  interni  ai  principi  della  medesima
legge»): in tal senso,  sentenze  costituzionali  n.  168/2018  e  n.
160/2021. 
    La legge statale n.  56/2014  ha  in  ispecie  disposto  che  «il
sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune  capoluogo»
(art. 1, comma 19), che «il consiglio  metropolitano  e'  eletto  dai
sindaci e dai consiglieri comunali»  (art.  1,  comma  25),  che  «il
presidente della provincia e' eletto dai sindaci  e  dai  consiglieri
della provincia» (art. 1, comma 58), e che «il consiglio  provinciale
e' eletto dai sindaci e dai consiglieri  comunali  dei  comuni  della
provincia» (art. 1, comma 69). 
    A tali principi anche la  Regione  Siciliana  pertanto  soggiace,
posto che le disposizioni statutarie di cui all'art. 14, in punto  di
competenze legislative regionali, trovano il loro limite nelle  norme
fondamentali delle riforme economico-sociali,  anche  secondo  quanto
espressamente statuito dalla Corte costituzionale (per tutte, cfr. la
piu' volte menzionata sentenza n. 168/2018). 
    La norma regionale in esame, pertanto, si pone in contrasto anche
con l'art. 14, comma 1, lettera o), e con l'art. 15, comma  3,  dello
Statuto speciale della Regione Siciliana  (approvato  con  R.D.L.  n.
455/1946, e convertito  con  legge  costituzionale  n.  2/1948),  che
attribuiscono  alla  stessa  potesta'  legislativa  esclusiva   nelle
materie «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative»  e
«circoscrizione,  ordinamento,  e  controllo  degli   enti   locali»,
potesta' da esercitare nei limiti delle «leggi  costituzionali  dello
Stato» e senza  pregiudizio  «delle  riforme  agrarie  e  industriali
deliberate  dalla  Costituzione  del  popolo  italiano»:   locuzione,
quest'ultima, che e' stata  costantemente  intesa  da  codesta  Corte
costituzionale (cfr. sentenza n. 265/2013; nello stesso  senso,  cfr.
sentenze n. 189/2007, n.  314/2003,  n.  4/2000,  n.  153/1995)  come
richiamo al rispetto  dei  limiti  derivanti  dalle  norme  di  rango
costituzionale, dagli obblighi internazionali, dai principi  generali
dell'ordinamento giuridico statale e dalle norme  fondamentali  delle
riforme  economico-sociali  della  Repubblica,   quali   sono -   per
l'appunto - le disposizioni della legge statale n. 56/2014. 
    Il continuo protrarsi dei commissariamenti  degli  enti  di  area
vasta determina in conclusione una  derivazione  e  dipendenza  degli
stessi dall'ente regionale, in dispregio della loro autonomia  e  del
principio di riforma sancito dalla richiamata legge n.  56/2014,  che
concepisce gli enti di area vasta come  espressione  del  livello  di
Governo inferiore (comunale) e non superiore, come  di  fatto  si  e'
realizzato. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e
domiciliato ricorre alla Ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche'  la
stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure  -
la illegittimita'  costituzionale  dell'art.  21  della  legge  della
Regione Siciliana 18 novembre 2024,  n.  27,  pubblicata  sul  B.U.R.
Sicilia n. 51 del 20 novembre 2024, per  le  ragioni  e  nei  termini
dettagliati nel corpo del presente ricorso. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
        1) copia autentica dell'estratto del  verbale  relativo  alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del  14  gennaio  2025,  con
allegata relazione; 
        2) decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551  del
1° ottobre 2024. 
    Roma, 17 gennaio 2025 
 
               Avvocati dello Stato: Galluzzo-Caselli