Reg. Ric. n. 5 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 19/02/2025 n. 8
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Puglia
Oggetto:
Appalti pubblici – Norme della Regione Puglia – Procedure di gara - Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora – Ricorso del Governo – Denunciata violazione dei principi in materia di retribuzione e a tutela dell’autonomia della contrattazione collettiva, in quanto l’ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e in quanto la materia delle retribuzioni è al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Violazione della competenza legislativa statale in materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Norme impugnate:
legge della Regione Puglia del 21/11/2024 Num. 30 Art. 2 Co. 2
legge della Regione Puglia del 29/11/2024 Num. 39 Art. 21 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 36 Co. 1
Costituzione Art. 39 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Udienza Pubblica del 05/11/2025 rel. PETITTI
Testo dell'ricorso
N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 gennaio 2025 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 gennaio 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Procedure di gara - Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora. - Legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), art. 2, comma 2. (GU n. 8 del 19-02-2025) Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - Fax 06 - 96514000 contro la Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore della Giunta, con sede in Lungomare Nazario Sauro 31/33 - 70121 - Bari (BA) indirizzi Pec avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it e protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, pubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25 novembre 2024 recante «Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia». La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 gennaio 2025 e si depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La predetta legge, concernente interventi finalizzati alla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia, prevede all'art. 2, comma 1, che la Regione, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanita' service, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indichino in tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attivita' svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 2 pone in capo alle predette stazioni appaltanti l'obbligo di verificare che i contratti collettivi indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l'ora. Statuisce, infatti la predetta disposizione, «I soggetti di cui al comma 1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l'ora». L'art. 2, comma 2, poco dopo la sua entrata in vigore, e' stato novellato dalla legge della Regione Puglia del 29 novembre 2024, n. 39, il cui art. 21 ha sostituito il riferimento al «trattamento economico minimo» con «una retribuzione minima tabellare». Il predetto art. 21 cosi' testualmente recita: «1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia) le parole "un trattamento economico minimo" sono sostituite dalle seguenti: "una retribuzione minima tabellare"». Ne consegue che la versione attualmente vigente dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30/2024, come modificato dall'art. 21 della legge della Regione Puglia n. 39/2024 cosi' recita: «I soggetti di cui al comma 1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora» Il Governo ritiene censurabile la disposizione in epigrafe indicata e propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti, Motivi 1) Violazione dell'art. 36, comma 1 della Costituzione e dell'art. 39, ultimo comma della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 2, l. r. 21 novembre 2024 n. 30. L'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2024, nello stabilire che i contratti indicati nelle procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni debbano prevedere una retribuzione minima tabellare inderogabile (nove euro l'ora), si pone in contrasto con l'art. 36, comma 1 della Costituzione. Cio', in quanto l'ordinamento non prevede un salario minimo stabilito dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti, nonche' con l'art. 39, ultimo comma della Costituzione. La legge regionale de qua, infatti, stabilisce una soglia salariale di riferimento che, tuttavia, oltre ad essere sottratta alla potesta' del legislatore regionale, risulta in contrasto con i parametri di cui alla stessa norma costituzionale, posti a presidio dell'autonomia della contrattazione collettiva. Al riguardo, si rappresenta che, allo stato attuale, l'ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e che, inoltre, la materia delle retribuzioni e' al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dei principi stabiliti dall'art. 36 e dall'art. 39 della Costituzione. La tematica del salario minimo, inoltre, e' stata oggetto di specifica normativa a livello europeo, con l'adozione della direttiva (UE) 2022/2041, relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea. Tale direttiva, seppur finalizzata a garantire ai lavoratori dell'Unione europea condizioni dignitose, non fissa una soglia retributiva minima, riconoscendo la possibilita' che la contrattazione collettiva individui i livelli salariali minimi nei singoli settori. L'introduzione, a livello regionale, di una retribuzione minima inderogabile e', pertanto, in contrasto con i principi costituzionali in materia di retribuzione, oltre ad essere elemento limitativo della libera concorrenza tra gli operatori economici. 2) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) e m) della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 2, l. r. 21 novembre 2024. Fermo restando quanto sopra, l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata e' ancor piu' evidente alla luce del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni. La determinazione del salario minimo, infatti, quale aspetto peculiare della regolamentazione del rapporto di lavoro, sia privato che pubblico e' materia riconducibile da un lato all'ordinamento civile e dall'altro alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, la norma in esame si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) e m). Codesta Corte, a tal riguardo, si e' pronunciata sulle questioni di costituzionalita' che diverse Regioni hanno sollevato in relazione alla legge del 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. «legge Biagi») sulla riforma del mercato del lavoro, muovendo dal riparto di competenze delineato dall'art. 117, per come scaturito dalla riforma del titolo V della Costituzione (sentenza n. 50/2005). Secondo codesto Giudice delle leggi, ogni norma che disciplina il contratto - inteso anche come fonte regolatrice del rapporto di lavoro subordinato - rientra nella materia dell'ordinamento civile e permane, pertanto, nell'esclusiva potesta' del legislatore statale. Aderendo a tale orientamento, da ritenersi oramai pacifico, e' possibile affermare che le Regioni debbano considerarsi estranee alla disciplina del lavoro privato subordinato: non v'e' dubbio, infatti, che la disciplina del contratto di lavoro sia fortemente permeata da esigenze di uniformita' ed eguaglianza che ne giustifichino la potesta' legislativa statale in via esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere l) e m) della Costituzione. Nel caso di specie la legge regionale, stabilendo che i contratti indicati nelle procedure di gara debbano prevedere un trattamento economico minimo inderogabile (nove euro l'ora), pone una soglia salariale di riferimento intervenendo nella disciplina del lavoro privato subordinato; disciplina nella specie che, come detto, oltre ad essere sottratta alla potesta' del legislatore regionale, risulta anche in contrasto con i parametri di cui all'art. 39 e all'art. 36 della Carta costituzionale, posti a presidio dell'autonomia della contrattazione collettiva. Per tutto quanto sopra esposto l'art. 2, comma 2, della legge regionale in esame laddove stabilisce che «i soggetti di cui al comma 1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzioni minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora» si pone in contrasto con i seguenti articoli della Carta Costituzionale: - Art. 36, primo comma, Cost.; - Art. 39, ultimo comma, Cost.; - Art. 117, secondo comma, lettere l) e m) Cost. P. Q. M. Si chiede che codesta Corte voglia dichiarare, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, Pubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25 novembre 2024 recante «Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia», per i motivi sopra illustrati. Si allega: 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2025, con annessa relazione; 2. legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, Pubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25 novembre 2024 recante «Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia». Roma, 24 gennaio 2025 L'Avvocato dello Stato: Di Giorgio