Reg. Ric. n. 5 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 19/02/2025 n. 8

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Puglia



Oggetto:

Appalti pubblici – Norme della Regione Puglia – Procedure di gara - Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora – Ricorso del Governo – Denunciata violazione dei principi in materia di retribuzione e a tutela dell’autonomia della contrattazione collettiva, in quanto l’ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e in quanto la materia delle retribuzioni è al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Violazione della competenza legislativa statale in materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 

Norme impugnate:

legge della Regione Puglia  del 21/11/2024  Num. 30  Art. 2  Co. 2

legge della Regione Puglia  del 29/11/2024  Num. 39  Art. 21  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 36   Co.

Costituzione  Art. 39   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.



Udienza Pubblica del 05/11/2025 rel. PETITTI


Testo dell'ricorso

                        N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 gennaio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 gennaio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Procedure di  gara  -
  Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie  locali,  le
  aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti
  gli enti strumentali regionali verificano che i contratti  indicati
  nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare
  inderogabile pari a nove euro l'ora. 
- Legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n.  30  (Tutela  della
  retribuzione minima salariale nei contratti della Regione  Puglia),
  art. 2, comma 2. 


(GU n. 8 del 19-02-2025)

    Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio
dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in  Roma,
via dei Portoghesi, n. 12 Pec:  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  -
Fax 06 - 96514000 contro la Regione Puglia in persona del  Presidente
pro tempore della Giunta, con sede in Lungomare Nazario Sauro 31/33 -
70121        -        Bari         (BA)         indirizzi         Pec
avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it                             e
protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it per la  declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della  legge  della
Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, pubblicata nel B.U.R. n.  95,
del 25  novembre  2024  recante  «Tutela  della  retribuzione  minima
salariale nei contratti della Regione Puglia». 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei  ministri  nella  seduta  del  23  gennaio  2025  e  si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente. 
    La predetta legge, concernente interventi finalizzati alla tutela
della retribuzione  minima  salariale  nei  contratti  della  Regione
Puglia, prevede all'art. 2, comma  1,  che  la  Regione,  le  aziende
sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  le  Sanita'  service,  le
agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indichino in
tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto  all'art.
11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici), che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture
oggetto di appalti pubblici e concessioni, sia applicato il contratto
collettivo maggiormente attinente alla  attivita'  svolta,  stipulato
dalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. 
    In particolare, il comma 2 del medesimo art. 2 pone in capo  alle
predette stazioni appaltanti l'obbligo di verificare che i  contratti
collettivi indicati nelle procedure di gara prevedano un  trattamento
economico minimo inderogabile pari a nove euro l'ora. 
    Statuisce, infatti la predetta disposizione, «I soggetti  di  cui
al comma 1 verificano che i contratti  indicati  nelle  procedure  di
gara prevedano un trattamento economico minimo  inderogabile  pari  a
nove euro l'ora». 
    L'art. 2, comma 2, poco dopo la sua entrata in vigore,  e'  stato
novellato dalla legge della Regione Puglia del 29 novembre  2024,  n.
39, il cui art. 21  ha  sostituito  il  riferimento  al  «trattamento
economico minimo» con «una retribuzione minima tabellare». 
    Il predetto art. 21 cosi' testualmente recita:  «1.  All'art.  2,
comma 2, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela  della
retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia)  le
parole  "un  trattamento  economico  minimo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "una retribuzione minima tabellare"». 
    Ne consegue che la  versione  attualmente  vigente  dell'art.  2,
comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30/2024, come modificato
dall'art. 21 della  legge  della  Regione  Puglia  n.  39/2024  cosi'
recita: «I soggetti di cui al comma  1  verificano  che  i  contratti
indicati nelle procedure di gara prevedano  una  retribuzione  minima
tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora» 
    Il  Governo  ritiene  censurabile  la  disposizione  in  epigrafe
indicata e propone pertanto questione di legittimita'  costituzionale
ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti, 
 
                               Motivi 
 
    1)  Violazione  dell'art.  36,  comma  1  della  Costituzione   e
dell'art. 39, ultimo comma della Costituzione, in relazione  all'art.
2, comma 2, l. r. 21 novembre 2024 n. 30. 
    L'art. 2, comma 2, della legge della Regione  Puglia  n.  30  del
2024, nello stabilire che i contratti  indicati  nelle  procedure  di
gara relative a  lavori,  servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti
pubblici e concessioni  debbano  prevedere  una  retribuzione  minima
tabellare inderogabile (nove euro l'ora), si pone  in  contrasto  con
l'art. 36, comma 1 della Costituzione. Cio', in quanto  l'ordinamento
non prevede un salario  minimo  stabilito  dalla  legge  o  da  altre
disposizioni giuridiche vincolanti, nonche'  con  l'art.  39,  ultimo
comma della Costituzione. 
    La  legge  regionale  de  qua,  infatti,  stabilisce  una  soglia
salariale di riferimento che, tuttavia,  oltre  ad  essere  sottratta
alla potesta' del legislatore regionale, risulta in contrasto  con  i
parametri di cui alla stessa norma costituzionale, posti  a  presidio
dell'autonomia della contrattazione collettiva. 
    Al  riguardo,   si   rappresenta   che,   allo   stato   attuale,
l'ordinamento  non  individua  una  retribuzione   minima   tabellare
inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche
vincolanti e che,  inoltre,  la  materia  delle  retribuzioni  e'  al
momento regolata  unicamente  dalla  contrattazione  collettiva,  nel
pieno rispetto dei principi stabiliti dall'art.  36  e  dall'art.  39
della Costituzione. 
    La tematica del salario minimo,  inoltre,  e'  stata  oggetto  di
specifica normativa a livello europeo, con l'adozione della direttiva
(UE)  2022/2041,  relativa  ai  salari  minimi  adeguati  nell'Unione
europea. Tale direttiva, seppur finalizzata a garantire ai lavoratori
dell'Unione  europea  condizioni  dignitose,  non  fissa  una  soglia
retributiva   minima,   riconoscendo   la   possibilita'    che    la
contrattazione collettiva individui i livelli  salariali  minimi  nei
singoli settori. 
    L'introduzione, a livello regionale, di una  retribuzione  minima
inderogabile e', pertanto, in contrasto con i principi costituzionali
in materia di retribuzione, oltre ad essere elemento limitativo della
libera concorrenza tra gli operatori economici. 
    2) Violazione dell'art. 117, comma  2,  lettera  l)  e  m)  della
Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 2,  l.  r.  21  novembre
2024. 
    Fermo  restando  quanto  sopra,  l'illegittimita'  costituzionale
della norma impugnata e' ancor piu' evidente alla luce del riparto di
competenze tra lo Stato e le Regioni. 
    La determinazione del  salario  minimo,  infatti,  quale  aspetto
peculiare della regolamentazione del rapporto di lavoro, sia  privato
che pubblico e' materia  riconducibile  da  un  lato  all'ordinamento
civile e dall'altro alla «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale»,  materie  di  competenza
legislativa esclusiva dello Stato. 
    Pertanto, la norma in esame si pone in contrasto con l'art.  117,
comma 2, lett. l) e m). 
    Codesta Corte, a tal riguardo, si e' pronunciata sulle  questioni
di costituzionalita' che diverse Regioni hanno sollevato in relazione
alla legge del 14 febbraio 2003, n.  30  (cd.  «legge  Biagi»)  sulla
riforma del mercato del lavoro, muovendo dal  riparto  di  competenze
delineato dall'art. 117, per come scaturito dalla riforma del  titolo
V della Costituzione (sentenza n. 50/2005). 
    Secondo codesto Giudice delle leggi, ogni norma che disciplina il
contratto - inteso anche  come  fonte  regolatrice  del  rapporto  di
lavoro subordinato - rientra nella materia dell'ordinamento civile  e
permane, pertanto, nell'esclusiva potesta' del legislatore statale. 
    Aderendo a tale orientamento, da ritenersi  oramai  pacifico,  e'
possibile affermare che le Regioni debbano considerarsi estranee alla
disciplina del lavoro privato subordinato: non v'e' dubbio,  infatti,
che la disciplina del contratto di lavoro sia fortemente permeata  da
esigenze di  uniformita'  ed  eguaglianza  che  ne  giustifichino  la
potesta' legislativa statale in via esclusiva ai sensi dell'art. 117,
comma 2, lettere l) e m) della Costituzione. 
    Nel caso di specie la legge regionale, stabilendo che i contratti
indicati nelle procedure di gara  debbano  prevedere  un  trattamento
economico minimo inderogabile (nove  euro  l'ora),  pone  una  soglia
salariale di riferimento intervenendo  nella  disciplina  del  lavoro
privato subordinato; disciplina nella specie che, come  detto,  oltre
ad essere sottratta alla potesta' del legislatore regionale,  risulta
anche in contrasto con i parametri di cui all'art. 39 e  all'art.  36
della Carta costituzionale, posti  a  presidio  dell'autonomia  della
contrattazione collettiva. 
    Per tutto quanto sopra esposto l'art. 2,  comma  2,  della  legge
regionale in esame laddove stabilisce che «i soggetti di cui al comma
1 verificano  che  i  contratti  indicati  nelle  procedure  di  gara
prevedano una retribuzioni minima tabellare inderogabile pari a  nove
euro l'ora» si pone in contrasto con i seguenti articoli della  Carta
Costituzionale: 
      - Art. 36, primo comma, Cost.; 
      - Art. 39, ultimo comma, Cost.; 
      - Art. 117, secondo comma, lettere l) e m) Cost. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede che codesta Corte voglia  dichiarare,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia
21 novembre 2024, n. 30, Pubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25 novembre
2024  recante  «Tutela  della  retribuzione  minima   salariale   nei
contratti della Regione Puglia», per i motivi sopra illustrati. 
    Si allega: 
      1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei
ministri del 23 gennaio 2025, con annessa relazione; 
      2.  legge  della  Regione  Puglia  21  novembre  2024,  n.  30,
Pubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25  novembre  2024  recante  «Tutela
della retribuzione  minima  salariale  nei  contratti  della  Regione
Puglia». 
        Roma, 24 gennaio 2025 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Di Giorgio