Reg. Ric. n. 7 del 2025 n° parte 2
pubbl. su G.U. del 26/02/2025 n. 9

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Puglia



Oggetto:

Appalti pubblici – Norme della Regione Puglia – Modifica all’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2024 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), già oggetto di impugnazione [reg. ric. n. 5 del 2025] – Procedure di gara – Denunciata previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora – Ricorso del Governo – Richiamo ai motivi di impugnazione del precedente ricorso – Violazione dei principi in materia di retribuzione e a tutela dell’autonomia della contrattazione collettiva, in quanto l’ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e in quanto la materia delle retribuzioni è al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Violazione della competenza legislativa statale in materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 

- Legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39, art. 21, che ha modificato l’art. 2, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 30.

- Costituzione, artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m). 


Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR) – Norme della Regione Puglia – Previsione della istituzione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinate nell'organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia – Previsione che il personale in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione regionale transita nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021 – Ricorso del Governo – Denunciata previsione del passaggio del suddetto personale da datore di lavoro privato a quello pubblico in deroga alle ordinarie procedure concorsuali – Improprio rinvio all’art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021 – Riferimento generico al “personale in servizio” laddove la normativa statale prevede procedure di reclutamento differenziate – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica – Introduzione di spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali di assistenza, in contrasto con l’obiettivo di rientro dal disavanzo sanitario perseguito con l’Accordo sottoscritto dalla Regione il 29 novembre 2010. 

- Legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39, art. 26.

- Costituzione, artt. 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010.

Norme impugnate:

legge della Regione Puglia  del 29/11/2024  Num. 39  Art. 21

legge della Regione Puglia  del 21/11/2024  Num. 30  Art. 2  Co. 2

legge della Regione Puglia  del 29/11/2024  Num. 39  Art. 26



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 36   Co.

Costituzione  Art. 39   Co.

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

decreto legislativo  Art. 15   Co.  

decreto legislativo  Art. 18   Co.  

legge  Art.  Co. 80 

legge  Art.  Co. 95 

decreto del Presidente della Repubblica  Art.    Co.  

decreto del Presidente della Repubblica  Art.    Co.  

decreto del Presidente della Repubblica  Art.    Co.  

Accordo tra Ministro della salute, Ministro dell'economia e finanze e Regione Puglia  Art.    Co.  



Udienza Pubblica del 05/11/2025 rel. SCIARRONE ALIBRANDI


Testo dell'ricorso

                        N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 gennaio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Modifica all'art.  2,
  comma 2, della  legge  regionale  n.  30  del  2024  (Tutela  della
  retribuzione minima salariale nei contratti della Regione  Puglia),
  gia' oggetto di impugnazione [reg. ric. n. 5 del 2025] -  Procedure
  di gara - Denunciata previsione che la Regione Puglia,  le  aziende
  sanitarie locali, le  aziende  ospedaliere,  le  Sanitaservice,  le
  agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano
  che i contratti indicati nelle  procedure  di  gara  prevedano  una
  retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora. 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -  Norme  della
  Regione Puglia  -  Previsione  della  istituzione  delle  residenze
  sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di
  proprieta'   e   gestione   interamente    pubblica,    incardinate
  nell'organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL)
  di Foggia - Previsione che il personale in servizio  alla  data  di
  entrata in vigore della suddetta  disposizione  regionale  transita
  nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1, comma 268,
  lettera c), della legge n. 234 del 2021. 
- Legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di
  carattere  finanziario  e  diverse.  Variazione  al   Bilancio   di
  Previsione  per  l'esercizio   finanziario   2024   e   pluriennale
  2024-2026), artt. 21 e 26. 


(GU n. 9 del 26-02-2025)

    Ricorso ex art. 127 della  costituzione  per  il  Presidente  del
consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi,  12  contro  la  Regione
Puglia, in persona del Presidente pro  tempore,  con  sede  in  Bari,
Lungomare   Nazario   Sauro   n.   33    -     indirizzi    PEC    : 
avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it
protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it per la  declaratoria
di illegittimita' costituzionale degli articoli 21 e 26  della  legge
della regione Puglia n. 39 del 29 novembre 2024 pubblicata nel BUR n.
11 del 30 novembre 2024 come da delibera del Consiglio  dei  ministri
in data 23 gennaio 2025. 
    Sul B.U.R. n. 11 del 30 novembre 2024,  e'  stata  pubblicata  la
legge Regionale Puglia 29 novembre 2024, n.  39  La  legge  in  esame
titolata «Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione
al  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2024   e
pluriennale  2024  -  2026»  presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale relativamente alle disposizioni  di  cui  all'art.  21
(Procedure  di  gara)  e  26  (Istituzione  delle  RSA  San  Nicandro
Garganico e Troia). 
    Per quanto in questa sede d'interesse,  le  disposizioni  che  si
impugnano cosi' dispongono: 
      l'art. 21 modifica l'art. 2, comma 2, della legge regionale  21
novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale  nei
contratti della Regione Puglia) ove e' stabilito che  i  soggetti  di
cui al comma 1 (Regione Puglia,  aziende  sanitarie  locali,  aziende
ospedaliere,  Sanitaservice,  agenzie  regionali  e  tutti  gli  enti
strumentali regionali) verificano che i contratti indicati  nelle  le
procedure di gara prevedano  un  «trattamento  economico  minimo»  in
luogo della «retribuzione minima  tabellare»  di  cui  al  previgente
testo; 
      l'art.  26  prevede  l'istituzione  delle  residenze  sanitarie
assistenziali  (RSA)  di  San  Nicandro  Garganico  e  di  Troia,  di
proprieta'   e    gestione    interamente    pubblica,    incardinate
nell'organizzazione funzionale della Azienda sanitaria  locale  (ASL)
di Foggia. Il passaggio alla gestione interamente pubblica delle  RSA
avverrebbe alla scadenza dei contratti  di  gestione  attualmente  in
corso o in regime di proroga ed il personale in servizio alla data di
entrata in vigore  della  legge,  transita  nell'organico  della  ASL
competente, ai sensi dell'art. 1 , comma 268, lettera c) della  legge
234 del 2021, nel rispetto della normativa vigente,  ove  compatibile
con il profilo professionale,  valorizzando  l'esperienza  lavorativa
svolta per la stessa tipologia di servizio. 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni  supra   indicate.   Propone   pertanto   questione   di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost.  per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 21,  secondo  comma  della
legge della regione Puglia n. 39/2024 (nella parte  in  cui  modifica
l'art. 2, secondo comma, della  legge  regione  Puglia  n.  30/2024).
Violazione dell'art. 36, comma 1 della  Costituzione,  dell'art.  39,
quarto comma della Costituzione nonche' dell'art. 117, secondo comma,
lettere l) e m) della Costituzione. 
    Giova,  innanzi  tutto  evidenziare  che  con  autonomo  ricorso,
notificato alla regione Puglia il 24  gennaio  2025  ed  iscritto  al
numero 5 del registro dei ricorsi, la  Presidenza  del  Consiglio  ha
impugnato l'art. 2, secondo comma della legge regione  Puglia  n.  30
del 21 novembre 2024, pubblicata nel B.U.R n. 95 del 25 novembre 2024
recante «Tutela della retribuzione  minima  salariale  nei  contratti
della Regione Puglia». 
    In questa sede, pare opportuno impugnare anche  l'art.  21  della
legge regione Puglia del 29 novembre 2024,  n.  39  laddove  modifica
l'art. 2, secondo comma, della legge regione Puglia n. 30  del  2024.
Dal momento che il contenuto precettivo di entrambe  le  disposizioni
e' il medesimo possono  mutuarsi  i  motivi  per  i  quali,  in  quel
ricorso, la norma e' stata ritenuta  costituzionalmente  illegittima.
Di seguito i motivi che, come detto, in questa sede si fanno propri: 
      «1) Violazione dell'art.  36,  comma  1  della  Costituzione  e
dell'art. 39, ultimo comma della Costituzione, in relazione  all'art.
2, comma 2, l.r. 21 novembre 2024 n. 30. 
      L'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n.  30  del
2024, nello stabilire che i contratti  indicati  nelle  procedure  di
gara relative a  lavori,  servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti
pubblici e concessioni  debbano  prevedere  una  retribuzione  minima
tabellare inderogabile (nove euro l'ora), si pone  in  contrasto  con
l'art. 36, comma 1 della Costituzione. Cio', in quanto  l'ordinamento
non prevede un salario  minimo  stabilito  dalla  legge  o  da  altre
disposizioni giuridiche vincolanti, nonche'  con  l'art.  39,  ultimo
comma  della  Costituzione.  La  legge  regionale  de  qua,  infatti,
stabilisce una soglia salariale di riferimento che,  tuttavia,  oltre
ad essere sottratta alla potesta' del legislatore regionale,  risulta
in contrasto con i parametri di cui alla stessa norma costituzionale,
posti a presidio dell'autonomia della contrattazione  collettiva.  Al
riguardo, si rappresenta che, allo stato attuale,  l'ordinamento  non
individua una retribuzione minima  tabellare  inderogabile  stabilita
dalla legge o da altre  disposizioni  giuridiche  vincolanti  e  che,
inoltre,  la  materia  delle  retribuzioni  e'  al  momento  regolata
unicamente dalla contrattazione collettiva, nel  pieno  rispetto  dei
principi stabiliti dall'art. 36 e dall'art. 39 della Costituzione. La
tematica del salario minimo, inoltre, e' stata oggetto  di  specifica
normativa a livello europeo,  con  l'adozione  della  direttiva  (UE)
2022/2041, relativa ai salari minimi  adeguati  nell'Unione  Europea.
Tale  direttiva,  seppur  finalizzata  a  garantire   ai   lavoratori
dell'Unione  europea  condizioni  dignitose,  non  fissa  una  soglia
retributiva   minima,   riconoscendo   la   possibilita'    che    la
contrattazione collettiva individui i livelli  salariali  minimi  nei
singoli  settori.  L'introduzione,  a  livello  regionale,   di   una
retribuzione minima inderogabile e', pertanto,  in  contrasto  con  i
principi costituzionali in materia di retribuzione, oltre  ad  essere
elemento  limitativo  della  libera  concorrenza  tra  gli  operatori
economici. 
      2) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera  l)  e  m)  della
Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 2, legge r. 21  novembre
2024. 
      Fermo restando quanto  sopra,  l'illegittimita'  costituzionale
della norma impugnata e' ancor piu' evidente alla luce del riparto di
competenze tra lo Stato e le Regioni. La determinazione  del  salario
minimo, infatti, quale aspetto peculiare della  regolamentazione  del
rapporto di lavoro, sia privato che pubblico e' materia riconducibile
da un lato all'ordinamento civile e dall'altro  alla  «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale», materie di competenza legislativa esclusiva dello  Stato.
Pertanto, la norma in esame si pone  in  contrasto  con  l'art.  117,
comma 2, lettera l) e m).  Codesta  Corte,  a  tal  riguardo,  si  e'
pronunciata sulle questioni di costituzionalita' che diverse  Regioni
hanno sollevato in relazione alla legge del 14 febbraio 2003,  n.  30
(cd. «legge Biagi») sulla riforma del mercato  del  lavoro,  muovendo
dal riparto di competenze delineato dall'art. 117, per come scaturito
dalla riforma del titolo V della Costituzione (sentenza n.  50/2005).
Secondo codesto Giudice delle leggi, ogni  norma  che  disciplina  il
contratto - inteso anche  come  fonte  regolatrice  del  rapporto  di
lavoro subordinato - rientra nella materia dell'ordinamento civile  e
permane, pertanto, nell'esclusiva potesta' del  legislatore  statale.
Aderendo a  tale  orientamento,  da  ritenersi  oramai  pacifico,  e'
possibile affermare che le Regioni debbano considerarsi estranee alla
disciplina del lavoro privato subordinato: non v'e' dubbio,  infatti,
che la disciplina del contratto di lavoro sia fortemente permeata  da
esigenze di  uniformita'  ed  eguaglianza  che  ne  giustifichino  la
potesta' legislativa statale in via esclusiva ai sensi dell'art. 117,
comma 2, lettere l) e m) della Costituzione. 
      Nel caso  di  specie  la  legge  regionale,  stabilendo  che  i
contratti indicati nelle  procedure  di  gara  debbano  prevedere  un
trattamento economico minimo inderogabile (nove euro l'ora), pone una
soglia salariale di riferimento  intervenendo  nella  disciplina  del
lavoro privato subordinato; disciplina nella specie che, come  detto,
oltre ad essere sottratta alla potesta'  del  legislatore  regionale,
risulta anche in contrasto con i  parametri  di  cui  all'art.  39  e
all'art.  36   della   Carta   costituzionale,   posti   a   presidio
dell'autonomia della contrattazione collettiva. 
    Per tutto quanto sopra esposto l'art. 2,  comma  2,  della  legge
regionale in esame laddove stabilisce che «i soggetti di cui al comma
1 verificano  che  i  contratti  indicati  nelle  procedure  di  gara
prevedano una retribuzioni minima tabellare inderogabile pari a  nove
euro l'ora» si pone in contrasto con i seguenti articoli della  Carta
Costituzionale: 
      Art. 6, primo comma, Cost.; 
      Art. 39, ultimo coma, Cost; 
      Art. 117, secondo comma, lettera l) e m) Cost. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art.  26  della  legge  regione
Puglia n.  39/2024.  Violazione  dell'art.  97  e,  sotto  differenti
profili, dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. 
    L'art. 26 della legge regione Puglia n. 39 del 2024 prevede che 
      «Art.  26 (Istituzione  delle  RSA  San  Nicandro  Garganico  e
Troia). - 1. Sono  istituite  le  residenze  sanitarie  assistenziali
(RSA) di San Nicandro Garganico e Troia,  di  proprieta'  e  gestione
interamente  pubblica,  incardinate  nell'organizzazione   funzionale
della Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia. 
      2. La gestione interamente  pubblica  di  cui  al  comma  1  e'
riferita, inderogabilmente, ai servizi e alle attivita' sanitarie. 
      3. Il passaggio alla gestione interamente  pubblica  delle  RSA
avviene alla scadenza dei contratti di gestione attualmente in  corso
o in regime di proroga. Se il periodo di proroga  scade  prima  della
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  il  subentro
nella gestione pubblica diretta della ASL competente, avviene entro e
non oltre quaranta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, oppure  entro  cinquanta  giorni  in  caso  di
ragioni opportunamente motivate sotto il profilo oggettivo. 
      4. Il personale in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  transita  nell'organico   della   ASL
competente ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera c) della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di  previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024),
nel rispetto della normativa vigente, ove compatibile con il  profilo
professionale,  valorizzando  l'esperienza  lavorativa  svolta  nella
stessa tipologia di servizio. 
      5. Entro e non oltre trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  la  Regione   provvede   alla
rimodulazione e relativa assegnazione dei posti  letto  prevista  dal
comma 1, con le priorita' ivi previste». 
    L'intervento normativo che qui si censura disciplina «il subentro
nella gestione pubblica diretta della ASL competente»; dunque, da una
gestione privata convenzionata ad una gestione interamente  pubblica;
la disposizione e'  stata  modificata  dall'art.  240,  primo  comma,
lettere a), b) e c)  della  legge  regionale  n.  42/2024  (legge  di
stabilita' 2025 della regione Puglia), aggiungendo la  RSA  di  Campi
Salentina e modificando i termini di  subentro  e  rimodulazione  dei
posti letto. Le RSA coinvolte erano, precedentemente  all'entrata  in
vigore della disposizione che qui si impugna, gestite dalla  societa'
privata «Sviluppo e Gestione di Attivita' sanitarie S.r.l.» (Sgas)  a
cui facevano capo i rapporti di lavoro del personale che opera  nelle
strutture sanitaria. 
    Prevedendo il passaggio di detto personale dal datore  di  lavoro
privato a quello pubblico («Il personale in  servizio  alla  data  di
entrata   in   vigore   della   presente    disposizione,    transita
nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1,  comma  268,
lettera c) della legge 30 dicembre 2021, n.  234»),  la  disposizione
della legge regionale che qui si impugna impone  una  non  consentita
deroga alle ordinarie procedure concorsuali, violando,  in  tal  modo
l'art. 97 della Costituzione dal momento che  oblitera  il  principio
costituzionale del pubblico concorso. 
    Tra l'altro, l'invocata  applicazione  dell'art.  1,  comma  268,
lettera c) della legge 234 del 2021 appare inconferente. Infatti,  la
disposizione  statale  a  cui,  asseritamente,  la  legge   regionale
vorrebbe modellare la procedura  di  passaggio  del  personale  dalla
struttura privata a  quella  pubblica,  riguarda  solo  le  procedure
selettive per il reclutamento di personale da parte  degli  enti  del
SSN, non l'internalizzazione diretta senza concorso pubblico. 
    Le procedure di reclutamento del personale sanitario  trovano  la
loro regolamentazione nel d.P.R.10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale  dirigenziale  del
Servizio sanitaria nazionale) e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina  non
concorsuale del personale non  dirigenziale  del  Servizio  sanitario
nazionale). 
    Detti provvedimenti normativi sono stati  emanati  in  attuazione
degli articoli 15 e 18 del decreto-legislativo n. 502 del 1992.  Essi
prevedono una specifica disciplina di accesso mediante  concorso  per
titoli ed esami. La Corte dei conti ha stabilito che il passaggio  di
dipendenti  puo'  trovare  applicazione  soltanto  ai   processi   di
esternalizzazione, dunque nel passaggio dal privato al pubblico,  non
a quelli inversi (1) 
     Tra l'altro, il rinvio all'art. 1, comma  268,  lettera  e),  e'
improprio in quanto la norma impugnata, parrebbe riferirsi,  in  modo
generico al «personale in servizio» senza attuare alcuna  distinzione
tra i diversi  profili  professionali.  Al  contrario,  la  normativa
statale prevede  procedure  di  reclutamento  differenziate  (i  gia'
menzionati decreto del Presidente della Repubblica n.  483  del  1997
per il personale dirigenziale del Servizio  Sanitario  Nazionale,  il
d.P.R n. 220 del 2001 per il personale del comparto ed  il  d.P.R  n.
484 del 1997 concernente l'accesso al  secondo  livello  dirigenziale
del personale SSN). La  disposizione,  inoltre,  non  viola  soltanto
l'art. 94, quarto comma, della costituzione ma anche ma  l'art.  117,
terzo comma dal momento che  la  Carta  costituzionale  riserva  allo
Stato la determinazione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di
«tutela della salute». 
    La deroga al principio dell'assunzione mediante concorso pubblico
puo' essere, infatti, giustificata in alcuni casi specifici, ma  deve
essere  rigorosamente   delimitata   e   giustificata   da   esigenze
straordinarie di interesse  pubblico.  Codesta  Corte  ha  affrontato
questo tema in  diverse  sentenze,  sottolineando  che  tali  deroghe
devono essere funzionali al  buon  andamento  dell'amministrazione  e
devono garantire che il personale assunto abbia  la  professionalita'
necessaria per svolgere l'incarico, nonche' giustificate da peculiari
e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Inoltre, la Corte  ha
ribadito  che  devono  essere  previsti  adeguati  accorgimenti   per
assicurare  che  il  personale  assunto  abbia  la   professionalita'
necessaria per svolgere l'incarico. In questo contesto, la tutela del
diritto  alla  salute  potrebbe  essere   una   delle   ragioni   che
giustificano  una  deroga  al  principio   del   concorso   pubblico,
soprattutto in situazioni di emergenza  o  in  presenza  di  esigenze
straordinarie che richiedono  un  rapido  reclutamento  di  personale
sanitario  qualificato.  Tuttavia,  nel  caso  di  specie  la   legge
regionale impugnata non evidenzia alcuna situazione  straordinaria  o
emergenziale tale da giustificare tali deroghe che, proprio in quanto
eccezione ad un principio di  valore  costituzionale,  devono  essere
attentamente  valutate  e  giustificate  soltanto  se   attuate   per
garantire altri principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. 
    Sotto altro profilo, la norma viola il medesimo art.  117,  terzo
comma della Costituzione per cio' che concerne la determinazione  dei
principi fondamentali in  materia  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica». La Regione Puglia, come noto, ha  stipulato,  in  data  29
novembre 2010, un accordo di piano di rientro del  29  novembre  2010
con i Ministeri della salute e dell'Economia. Il piano  evidentemente
rappresenta un momento  fondamentale  nella  gestione  del  disavanzo
sanitario regionale. L'accordo, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma
180 della legge 311/2004,  aveva  lo  scopo  di  definire  le  azioni
necessarie  per  riequilibrare  il  bilancio  sanitario  regionale  e
garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). 
    Gli elementi chiave dell'accordo erano: 
      Obiettivo  primario:  Riportare  la  Regione  Puglia   in   una
situazione  di  equilibrio  finanziario,   garantendo   al   contempo
l'erogazione dei servizi sanitari essenziali alla popolazione. 
      Misure di contenimento della  spesa:  L'accordo  prevedeva  una
serie di misure  volte  a  contenere  la  spesa  sanitaria,  come  la
razionalizzazione dei costi del personale,  la  riorganizzazione  dei
servizi e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. 
      Investimenti in  servizi  essenziali:  Al  contempo,  l'accordo
prevedeva  investimenti  in  servizi  essenziali,  come  l'assistenza
primaria, la prevenzione e la  telemedicina, al fine di migliorare la
qualita' dell'assistenza sanitaria erogata. 
      Monitoraggio e verifica: L'attuazione del piano di rientro  era
sottoposta  a  un   rigoroso  monitoraggio  da  parte  dei  Ministeri
vigilanti, con l'obiettivo di  verificare il rispetto  degli  impegni
assunti dalla Regione. 
    Appare evidente, che la Regione Puglia,  nell'assumere  l'impegno
di attuare misure di riduzione della complessiva spesa di  personale,
anche mediante la «razionalizzazione organizzativa» e  la  «riduzione
degli  incarichi  di  direzione  di  struttura  complessa,  semplice,
dipartimentale, e di posizioni organizzative e di  coordinamento  (2)
emanando una norma  come  quella  di  cui  all'art.  26  delle  legge
regionale impugnata pregiudica il raggiungimento  dell'obiettivo  del
contenimento della spesa per il personale sanitario, ponendosi, cosi'
in contrasto con quanto previsto con l'art. 2, commi 80 e  95,  della
legge 23 dicembre 2019, n. 191 - che  funge  da  norma  interposta  ,
secondo cui «gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per
la Regione, che e'  obbligata  a  rimuovere  i  provvedimenti,  anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del piano di rientro». La disciplina  dettata  dallo
Stato in materia e' «espressione di un principio fondamentale diretto
al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione
di un correlato principio di coordinamento  della  finanza  pubblica»
(3) 
     Pertanto, la norma  impugnata  -  prevedendo  il  passaggio  del
personale dalla societa' Sviluppo e Gestione di  Attivita'  sanitarie
S.r.l nell'organico della ASL  competente  -  con  i  relativi  oneri
finanziari  -  si  pone  contrasto   con   l'obiettivo   di   rientro
nell'equilibrio economico-finanziario perseguito  con  l'Accordo  del
29.11.2010, in palese violazione, anche  sotto  tale  profilo,  degli
articoli 97, comma 1, e 117, comma 3, della Costituzione. 
    Sotto un ulteriore profilo la disposizione  viola  ancora  l'art.
117, terso comma della  Costituzione  in  relazione  all'aspetto  del
coordinamento della spesa  pubblica.  Come  gia'  visto,  la  Regione
Puglia e' soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario  dal
2010. Pertanto, ogni  intervento  in  ambito  sanitario  deve  essere
valutato  dai  Ministeri  competenti,  come  stabilito   nell'Accordo
firmato tra la Regione e i Ministeri della salute e  dell'economia  e
delle finanze il 29 novembre 2010. Tuttavia, la  norma  in  questione
non e' stata comunicata preventivamente nell'ambito del  monitoraggio
del piano di rientro. Il passaggio alla gestione interamente pubblica
delle RSA rappresenta una modifica della programmazione sanitaria che
non e' stata valutata preventivamente dai Ministeri competenti,  come
richiesto per le regioni in piano  di  rientro  come  la  Puglia.  Di
conseguenza,  si  ritiene  sussistano   profili   di   illegittimita'
costituzionale riguardo  al  coordinamento  della  finanza  pubblica,
secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiche'  non  e'
stato considerato l'impatto economico del transito del personale e la
coerenza con i vincoli di spesa. Inoltre, nel programma operativo  di
prosecuzione del  piano  di  rientro  2024-2026,  volto  a  garantire
l'equilibrio economico  e  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, la Regione Puglia non ha previsto l'istituzione delle RSA
di San  Nicandro  Garganico  e  Troia.  Pertanto,  queste  previsioni
regionali,  non   coordinate   con   il   programma   operativo,   ne
compromettono  la  realizzazione.  L'inserimento  delle  RSA  di  San
Nicandro Garganico e Troia nell'organizzazione  dell'ASL  di  Foggia,
con il  transito  del  personale,  comporta  squilibri  nel  bilancio
finanziario della Regione Puglia, come detto,  soggetta  a  piano  di
rientro dal disavanzo  sanitario.  Il  passaggio  del  personale  dal
settore privato a quello pubblico ha un evidente quanto significativo
impatto sulle risorse finanziarie della Regione, violando  i  vincoli
di spesa concordati. Come noto, infatti, per le  Regioni  che  devono
rientrare dal deficit sanitario, la legge del 23  dicembre  2009,  n.
191, articoli 2, commi 80 e 95, stabilisce che le azioni previste nel
Piano di rientro debbano considerarsi vincolanti. Le Regioni, dunque,
devono eliminare  qualsiasi  provvedimento,  anche  legislativo,  che
ostacoli l'attuazione del Piano e non possono adottarne di nuovi  che
possano creare impedimenti. 
    Inoltre, il comma 81 specifica  che  l'attuazione  del  Piano  di
rientro  viene  verificata  trimestralmente  e  annualmente,  con  la
possibilita'  di  ulteriori  verifiche   se   necessario.   Tutti   i
provvedimenti regionali relativi alla  spesa  e  alla  programmazione
sanitaria, e quelli che influenzano il servizio sanitario  regionale,
devono essere inviati  alla  piattaforma  informatica  del  Ministero
della salute. La piattaforma e' accessibile ai membri degli organismi
previsti dall'art.  3  dell'accordo  Stato-Regioni  per  il  triennio
2010-2012.  Il  Ministero  della   salute,   insieme   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, fornisce un parere preventivo solo sui
provvedimenti indicati  nel  Piano  di  rientro.  Il  passaggio  alla
gestione pubblica delle RSA  modifica  la  programmazione  sanitaria.
Dunque, in base  delle  disposizioni  normative  supra  sommariamente
enunciate - anche l'intervento normativo della regione  Puglia,  oggi
oggetto di censura, doveva essere sottoposto alla verifica preventiva
delle competenti amministrazioni statali, al fine di  verificarne  la
compatibilita' con la progressiva attuazione del  Piano  di  rientro,
come previsto dall'Accordo del 29 novembre  2010,  per  valutarne  la
compatibilita' economica. Inoltre, questa operazione non  e'  inclusa
nel  programma  operativo  di  prosecuzione  del  piano  di   rientro
2024-2026. L'operazione, realizzata senza valutare la coerenza con il
quadro economico-finanziario  della  Regione  e  al  di  fuori  della
programmazione  concordata  con  i   Ministeri   competenti,   incide
negativamente sulla realizzazione degli  interventi  programmati.  La
disposizione, infatti, non e' inclusa  nella  proposta  di  Programma
operativo di prosecuzione del Piano di rientro inviata dalla Regione,
e quindi e'  necessario  garantirne  la  coerenza  programmatoria  ed
economico-finanziaria  per  ogni  successiva   valutazione.   E'   un
principio di diritto che le regioni soggette ai vincoli dei piani  di
rientro dal disavanzo sanitario non  possono  incrementare  la  spesa
sanitaria  per  motivi  non  inerenti  alla  garanzia   dei   livelli
essenziali di assistenza (LEA) e per spese non  obbligatorie.  Questo
principio si applica anche ai piani di prosecuzione del  rientro  dal
disavanzo sanitario o alle misure di monitoraggio equiparabili. (4) 
    La giurisprudenza di  codesta  Corte  costituzionale,  a  partire
dalla sentenza n. 100 del 2010, riconosce la violazione del principio
di coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme  regionali
che contrastano con il Piano di rientro. Riassuntivamente, quindi, le
disposizioni impugnate - non essendo state previamente comunicate  ai
Ministeri, determinando un tangibile incremento della spesa sanitaria
in contrasto con gli impegni assunti nel Piano di  rientro  approvato
l'Accordo  del  2010  -  viola  sia  l'art.  97,  primo  comma  della
Costituzione, sia l'art. 117, terzo  comma  della  Costituzione,  che
riserva allo Stato la determinazione  dei  principi  fondamentali  in
materia di «coordinamento della finanza  pubblica»  e  «tutela  della
salute», ponendosi in contrasto con la normativa interposta a cui  si
e' fatto cenno. 

(1) Corte dei conti, Sezioni Riunite, parere 3.2.2012, n. 4,  laddove
    si e' chiarito che il passaggio di dipendenti da una societa'  in
    house  a  un  ente  pubblico  non   e'   legittimo   se   avviene
    automaticamente, senza il rispetto  delle  procedure  concorsuali
    pubbliche. La Corte ha sottolineato che il pubblico  concorso  e'
    la modalita' ordinaria di assunzione e che le  deroghe  a  questo
    principio sono  ammissibili  solo  in  presenza  di  peculiari  e
    straordinarie esigenze di interesse pubblico.  Corte  dei  conti,
    Sezione regionale di controllo per la Sicilia,  parere  9.8.2022,
    n. 142  ha  ribadito  che,  in  caso  di  reinternalizzazione  di
    funzioni  o  servizi  esternalizzati,   il   riassorbimento   del
    personale deve rispettare le procedure concorsuali pubbliche.  La
    Corte ha specificato che il passaggio puo' avvenire  solo  per  i
    dipendenti che sono stati  assunti  tramite  procedure  selettive
    pubbliche, garantendo cosi' la valutazione delle  competenze  dei
    candidati. 

(2) Cfr. punto B3 del Piano di rientro.,  

(3) Cfr. sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141  e
    n. 100 del 2010. 

(4) Cfr.  Corte  costituzionale  sentenza  n.  104  del  2013;  Corte
    costituzionale sentenza nn. 36/2021 e 177/2020. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare  costituzionalmente   illegittimo   e,   conseguentemente,
annullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, gli articoli
21 e 26 della  legge  della  regione  Puglia  n.  39  del  2024.  Con
l'originale notificato del ricorso si depositeranno:  estratto  della
delibera del  Consiglio  dei  ministri  23  gennaio  2025;  relazione
tecnica. 
    Roma, 29 gennaio 2025 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Rocchitta