Reg. Ric. n. 9 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 05/03/2025 n. 10

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Puglia



Oggetto:

Sanità pubblica - Professioni – Norme della Regione Puglia – Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo) – Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia – Previsione che, nello svolgimento dell'attività di supporto psicologico, la Regione promuove l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia – Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l'approccio multidisciplinare/professionale all'interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche – Previsione che l'assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami – Previsione che l'attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) – Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede con copertura nell'ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070 – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione nell’ambito della Regione Puglia della figura del psiconcologo non prevista dalla normativa nazionale, né dalle linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche fornite dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2019 - Previsione confliggente con la normativa statale di riferimento che disciplina i profili professionali nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, limitandone l’assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 50 del 2019, tra i quali non rientra quello menzionato nella normativa regionale – Contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni - Previsione di un sostegno psicologico in ambito oncologico che costituisce un livello ulteriore di assistenza, non rientrante tra le spese obbligatorie consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro – Contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con l’Accordo del 29 novembre 2010 e con la correlata normativa interposta – Lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio.


Norme impugnate:

legge della Regione Puglia  del 10/12/2024  Num. 41



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Accordo Stato-Regioni  Art.    Co.  

decreto del Presidente della Repubblica  Art. 52   Co.  

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  Art.    Co.  

Accordo tra Ministro della salute, Ministro dell'economia e finanze e Regione Puglia  Art.    Co.  

legge  Art.  Co. 174 

legge  Art.  Co. 80 

legge  Art.  Co. 95 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  Art.    Co.  



Udienza Pubblica del 24/09/2025 rel. MARINI F. S.


Testo dell'ricorso

                        N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 07 febbraio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 febbraio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica  -  Professioni  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Disposizioni  in  materia  di  sostegno   psicologico   in   ambito
  oncologico (psiconcologo) - Previsione che,  in  via  sperimentale,
  per la durata di due anni a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
  vigore della legge regionale n. 41 del 2024, le  Aziende  sanitarie
  locali e gli Istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico
  pubblici individuano il  personale  gia'  in  servizio,  oppure  lo
  assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una  durata
  non superiore al  termine  sopra  indicato,  per  fornire  supporto
  psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori
  sanitari durante le fasi della neoplasia -  Previsione  che,  nello
  svolgimento dell'attivita'  di  supporto  psicologico,  la  regione
  promuove  l'inserimento  del  servizio  di  assistenza  psicologica
  all'interno delle aziende ospedaliere della regione  per  i  malati
  oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l'equipe oncologica e
  gli operatori dei  reparti  di  oncologia  -  Previsione  che,  nel
  raggiungimento  delle   finalita'   di   sostentamento,   riconosce
  l'approccio multidisciplinare/professionale all'interno della  Rete
  oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle  equipe
  interdisciplinari,   nonche'   prevedendo   la    presenza    dello
  psiconcologo con  equipe  multidisciplinare/multiprofessionale  nei
  Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie
  oncologiche - Previsione che l'assunzione di personale  esterno,  a
  tempo determinato e per la durata  massima  di  due  anni,  avviene
  facendo ricorso alle graduatorie vigenti per  concorsi  pubblici  a
  tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli  ed
  esami - Previsione che l'attivita'  di  sostegno  psicologico  puo'
  essere esercitata solo dagli  psicologi  o  dai  medici  che  hanno
  seguito un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  di  almeno
  quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria  o
  presso istituti privati a tal fine riconosciuti in  base  a  quanto
  disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della  professione
  di psicologo) - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti
  dalla  legge  regionale  n.  41  del  2024,  quantificati  in  euro
  1.500.000 per l'anno 2024, si provvede  con  copertura  nell'ambito
  del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso
  di adozione", capitolo n. 1110070. 
- Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n.  41  ("Disposizioni
  in  materia  di   sostegno   psicologico   in   ambito   oncologico
  (psiconcologo)"). 


(GU n. 10 del 05-03-2025)

    Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri (codice  fiscale  80188230587),
rappresentato e difeso in virtu' di  legge  dall'Avvocatura  generale
dello Stato  (codice  fiscale  80224030587;  Fax:  06/96514000;  Pec:
mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui  uffici  e'
legalmente domiciliato in Roma,  alla  via  dei  Portoghesi,  n.  12,
contro la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta regionale, nella sua  sede  in  Bari,  sul  Lungomare  Nazario
Sauro, n. 31, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale
della  legge  regionale  del  10  dicembre  2024,  n.   41,   recante
«Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico
(psiconcologo)», pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Puglia  n.  100  del  12  dicembre  2024,  giusta  deliberazione  del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del  giorno  7  febbraio
2025. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Sul Bollettino ufficiale della  Regione  Puglia  n.  100  del  12
dicembre 2024, e' stata pubblicata la legge regionale n.  41  del  10
dicembre  2024,  intitolata  «Disposizioni  in  materia  di  sostegno
psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)». 
    Tale legge si compone di tre articoli. 
    In particolare, l'art. 1 stabilisce  che:  «1.  Per  sostenere  i
soggetti impegnati in percorsi di cura per malattie  oncologiche,  in
via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali e
gli Istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  pubblici
individuano  il  personale  gia'  in  servizio,  oppure  assumono  il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per  una  durata
non superiore al termine sopra indicato, con  l'incarico  di  fornire
supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli  stessi  e  agli
operatori sanitari durante le fasi della neoplasia. 
    2. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 la  Regione
promuove  l'inserimento  del  servizio  di   assistenza   psicologica
all'interno delle aziende ospedaliere  della  Regione  per  i  malati
oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l'equipe  oncologica  e
gli operatori dei reparti di oncologia. 
    3. Nel raggiungimento delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  la
presente  legge  coerentemente  con  gli  obiettivi   contenuti   nel
documento  (Revisione  delle  linee  guida  organizzative   e   delle
raccomandazioni  per  la  Rete  oncologica  che  integra  l'attivita'
ospedaliera per acuti e  post  acuti  con  l'attivita'  territoriale)
approvato nella Conferenza Stato-Regioni con atto  n.  59/CSR  il  17
aprile 2019,  riconosce  l'approccio  multidisciplinare/professionale
all'interno della Rete oncologica dello psiconcologo inserendo  detta
figura nelle equipe interdisciplinari, nonche' prevedendo la presenza
dello psiconcologo  con  equipe  multidisciplinare/multiprofessionale
nei  Percorsi  diagnostici  terapeutici  assistenziali   (PDTA)   per
patologie oncologiche». 
    Al fine di attuare le suddette disposizioni normative,  l'art.  2
dispone  che:  «1.  L'assunzione  di  personale  esterno,   a   tempo
determinato e per la durata massima  di  due  anni,  avviene  facendo
ricorso alle  graduatorie  vigenti  per  concorsi  pubblici  a  tempo
indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami. 
    2. L'attivita' di sostegno psicologico di  cui  all'art.  1  puo'
essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito
un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno  quattro  anni
presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti
privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge
18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo). 
    3. La Giunta Regionale  puo'  determinare  ulteriori  indicazioni
operative in relazione all'applicazione del presente articolo». 
    Infine, sul piano finanziario, l'art. 3 stabilisce quanto  segue:
«1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge
quantificati in euro 1.500.000  per  l'anno  2024,  si  provvede  con
copertura nell'ambito del "fondo  globale  per  il  finanziamento  di
leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070. 
    2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei  limiti
degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali  e  pluriennali  di
bilancio». 
    In estrema sintesi, gli articoli sopra  ritrascritti  introducono
nell'ambito della Regione Puglia una nuova figura  professionale  non
prevista dalla normativa statale: quella dello  «psiconcologo»  (art.
1), prevedendo che tale ruolo possa essere assunto nell'ambito  degli
enti del Servizio sanitario nazionale anche  da  psicologi  e  medici
privi dei requisiti di  specializzazione  previsti  dallo  Stato  per
l'assunzione presso  tali  enti  (art.  2)  e,  comunque,  sottraendo
ingenti risorse finanziarie dal Piano  di  rientro  dal  deficit  nel
settore sanitario (art. 3). 
    Tale  intervento  legislativo  si  pone,  quindi,   in   evidente
contrasto con l'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  nella
parte in cui  riserva  allo  stato  la  determinazione  dei  principi
fondamentali  in  materia  di   «professioni»   e   in   materia   di
«coordinamento della finanza pubblica», anche in relazione ai vincoli
di bilancio cui sono soggetti  gli  enti  pubblici,  ai  sensi  degli
articoli 81 e 97 della Costituzione. 
    Per questa ragione, le suddette  disposizioni  vengono  impugnate
con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche'  ne
sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia  pronunciato
il conseguente annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
 
                                  I 
 
    Come anticipato in premessa, la legge regionale 10 dicembre 2024,
n. 41, istituisce nell'ambito della Regione Puglia  un  nuovo  titolo
professionale - non previsto dalla legislazione dello Stato -  quello
di «psiconcologo». 
    Nel  dettaglio,  l'art.  1,  comma  1,  introduce   -   «in   via
sperimentale, per la durata di due anni a decorrere  dall'entrata  in
vigore della presente legge» - il servizio di assistenza  psicologica
all'interno delle aziende  ospedaliere  della  Regione  destinato  ai
malati oncologici e alle loro  famiglie.  Tale  supporto  psicologico
viene esteso dal comma 2 anche all'equipe oncologica e agli operatori
dei reparti di oncologia, il cui benessere e' in  grado  di  incidere
positivamente sulla qualita' della vita dei pazienti. 
    A tal fine, il legislatore regionale  ha  previsto  che  potranno
essere deputati al servizio in questione  non  soltanto  i  dirigenti
psicologi  gia'  dipendenti  degli  enti   del   Servizio   sanitario
nazionale, ma anche figure professionali «esterne», assunte  a  tempo
determinato, specificando altresi'  che:  «Nel  raggiungimento  delle
finalita' di cui al comma 1 la presente legge coerentemente  con  gli
obiettivi contenuti nel documento [...]  approvato  nella  Conferenza
Stato-Regioni con  atto  n.  59/CSR  il  17  aprile  2019,  riconosce
l'approccio multidisciplinare/professionale  all'interno  della  Rete
oncologica dello psiconcologo inserendo  detta  figura  nelle  equipe
interdisciplinari, nonche' prevedendo la presenza dello  psiconcologo
con   equipe   multidisciplinare/multiprofessionale   nei    Percorsi
diagnostici   terapeutici   assistenziali   (PDTA)   per    patologie
oncologiche» (enfasi aggiunte). 
    L'art. 2,  comma  2  precisa,  inoltre,  che  tale  attivita'  di
sostegno psicologico potra' essere svolta - in particolare  -  «dagli
psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione
in  psicoterapia  di  almeno  quattro  anni  presso  una  scuola   di
specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti». 
    Sotto il profilo finanziario, l'art. 3 dispone  -  infine  -  che
alla  copertura  degli   oneri   derivanti   dalla   presente   legge
quantificati  in  euro  1.500.000  per  l'anno  2024,   si   provvede
nell'ambito  del  «fondo  globale  per  il  finanziamento  di   leggi
regionali in corso di adozione»; mentre, per gli esercizi  finanziari
successivi, si provvedera' nei limiti  degli  stanziamenti  stabiliti
con le leggi annuali e pluriennali di bilancio. 
    Ebbene, la previsione normativa che  consente  di  impiegare  nel
servizio di nuova istituzione,  oltre  ai  dirigenti  psicologi  gia'
dipendenti delle Aziende e degli altri enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  anche  figure  professionali  esterne  assunte  a   tempo
determinato, e -  segnatamente  -  psicologi  o  medici  che  abbiano
seguito un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  di  almeno
quattro anni si pone in palese contrasto con l'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione  dei
principi fondamentali in materia di «professioni». 
    Difatti, nell'ambito  dell'ordinamento  giuridico  nazionale,  la
specifica figura  professionale  dello  «psiconcologo»  e'  priva  di
fondamento normativo, ne' trova riconoscimento giuridico una  pretesa
specializzazione in «psiconcologia», tanto  e'  vero  che  la  legge,
all'art. 2, comma 2, dispone che l'attivita' di sostegno  psicologico
di cui all'art. 1, sia svolta da psicologi o  dai  medici  che  hanno
seguito un «corso di specializzazione in psicoterapia». 
    Ed invero, con l'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR  del  17  aprile
2019, richiamato dallo stesso art. 1, comma 3, e' stato approvato  il
documento recante «Revisione delle Linee guida organizzative e  delle
raccomandazioni  per  la  Rete  Oncologica  che  integra  l'attivita'
ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale»,  il
quale - per quanto di interesse in questa sede  -  prevede  che:  «la
cura psicosociale in oncologia e' parte integrante di  una  strategia
di cura piu' ampia, a partire dalla diagnosi e durante l'intero corso
di malattia, inclusivo  delle  fasi  dei  trattamenti  attivi,  della
remissione, della sopravvivenza, della ricorrenza o recidiva e  della
fase avanzata e di fine vita». 
    Tale  Accordo,   dunque,   non   istituisce   la   nuova   figura
professionale dello «psiconcologo»,  ma  si  limita  semplicemente  a
fornire  delle  «linee  guida»   di   tipo   organizzativo   per   il
funzionamento delle reti oncologiche. 
    Inoltre,  l'assenza  del  profilo  professionale  in   questione,
nell'ambito  del  vigente  ordinamento  giuridico  nazionale,   trova
decisiva conferma nella circostanza che risulta  ancora  pendente  in
Parlamento, la proposta di legge n. 481 del 26 ottobre 2022,  recante
proprio  «Disposizioni  per   l'istituzione,   il   potenziamento   e
l'integrazione dei servizi di psiconcologia nell'ambito del  percorso
di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici». 
    Dunque, e' pacifico  che  tale  titolo  professionale  non  abbia
ancora  trovato   riconoscimento   nell'ambito   della   legislazione
nazionale. 
    In effetti, lo stesso legislatore regionale - in assenza  di  una
specializzazione in «psiconcologia» - ha previsto  l'assunzione,  per
le finalita' di cui alla suddetta legge, di psicologi  o  medici  che
abbiano seguito un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  di
almeno quattro anni (art. 2, comma 2). 
    Tuttavia, tale previsione si risolve - nella sostanza  -  in  una
violazione  della  normativa  statale,  che  disciplina   i   profili
professionali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dato  che
l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997
limita l'assunzione a coloro che siano in possesso di  un  titolo  di
specializzazione    contemplato    dal    decreto    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  21  gennaio
2019, n. 50, tra i quali non rientra  quello  menzionato  dal  citato
art. 2, comma 2. 
    Pertanto, la previsione regionale de  qua  si  pone  in  evidente
contrasto con il principio gia' da tempo enunciato da codesta  Ecc.ma
Corte, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili e  titoli  abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo
carattere necessariamente unitario,  allo  Stato  (cfr.,  ex  multis,
sentenze n. 98 del 2013 e n. 172 del 2018). 
    In  tale  prospettiva,  quindi,  per  il  tramite  della   «norma
interposta» di cui all'art.  52  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 483 del 1997,  in  combinato  disposto  con  il  citato
decreto ministeriale n. 50 del 2019, la legge regionale in  esame  si
pone in  evidente  contrasto  con  l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione,  laddove  riserva  allo  Stato  la  determinazione  dei
principi fondamentali in materia di «professioni». 
    In effetti, per quanto attiene  a  tale  «titolo  competenziale»,
codesta Ecc.ma Corte e' costante  nell'affermare  che:  «la  potesta'
legislativa regionale nella materia concorrente  delle  'professioni'
deve rispettare  il  principio  secondo  cui  l'individuazione  delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti,  e'
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni  la  disciplina  di  quegli
aspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta'
regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione  ad
opera dei singoli precetti  normativi,  si  configura  infatti  quale
limite di ordine generale, invalicabile  dalla  legge  regionale,  da
cio' derivando che non e' nei poteri delle Regioni dar vita  a  nuove
figure professionali» (cfr. sentenze n. 98 del  2013  e  n.  172  del
2018, enfasi aggiunte). 
    Si  confida,  pertanto,  nella  declaratoria  di   illegittimita'
costituzionale della legge oggetto di impugnazione, dato che  essa  -
come s'e' anticipato - introduce nell'ambito della Regione Puglia una
nuova figura professionale  non  prevista  dalla  normativa  statale:
quella dello «psiconcologo» (art. 1), prevedendo che tale ruolo possa
essere  assunto  nell'ambito  degli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale  anche  da  psicologi  e  medici  privi  dei  requisiti  di
specializzazione previsti dallo Stato per  l'assunzione  presso  tali
enti (art. 2); peraltro, come meglio si  esporra'  infra,  sottraendo
ingenti risorse finanziarie dal Piano  di  rientro  dal  deficit  nel
settore sanitario (art. 3). 
 
                                 II 
 
    Sotto tale ultimo profilo, invero, la norma impugnata si pone  in
contrasto con l'art. 117,  comma  terzo,  della  Costituzione,  anche
nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei  principi
fondamentali in materia di «coordinamento  della  finanza  pubblica»,
tenuto conto - peraltro - dei vincoli di bilancio cui  sono  soggetti
gli  enti  pubblici,  ai  sensi  degli  articoli  81   e   97   della
Costituzione. 
    Segnatamente, nel caso di specie, la violazione  degli  anzidetti
parametri costituzionali deriva  dalla  circostanza  che  la  Regione
Puglia ha stipulato, in data  29  novembre  2010,  l'Accordo  con  il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze
avente  ad  oggetto  «l'approvazione  del   Piano   di   rientro   di
riqualificazione  e  riorganizzazione  e  di   individuazione   degli
interventi per il perseguimento dell'equilibrio  economico  ai  sensi
dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
    Ebbene, il servizio di sostegno psicologico in ambito  oncologico
costituisce evidentemente un «livello ulteriore di  assistenza»,  non
rientrante tra le c.d. «spese obbligatorie» consentite  alle  Regioni
che abbiano adottato un Piano di rientro. 
    Tanto lo si desume dal carattere  sperimentale  che  al  medesimo
riconosce l'art. 1 della  legge  regionale  in  esame,  dato  che  le
prestazioni  incluse  nei  «livelli  essenziali  di  assistenza»  non
possono essere oggetto di «sperimentazione», essendo le  stesse  gia'
individuate e disciplinate dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017, recante la «Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; e dunque,  erogate  in
modo   strutturato   nell'ambito   dell'intero   Servizio   sanitario
nazionale. 
    Di  conseguenza,  le  prestazioni  rese  nell'ambito  del   nuovo
servizio di assistenza psicologica si configurano come prestazioni di
natura «extra LEA» che, come tali, non possono essere garantite dalla
Regione Puglia, in quanto impegnata nel menzionato Piano  di  rientro
dal disavanzo sanitario  e  assoggettata  al  divieto  di  spese  non
obbligatorie, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
    Ed invero, come piu' volte affermato  da  codesta  Ecc.ma  Corte,
siccome la resistente e' attualmente sottoposta ai vincoli finanziari
derivanti dal Piano di rientro  dal  disavanzo  sanitario,  «nel  suo
bilancio  non  possono  essere  previste  spese  sanitarie  ulteriori
rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali» (cfr.,  ex  multis,
sentenza n. 1 del 2024), atteso che gli unici esborsi consentiti sono
quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei L.E.A., entro la
cornice economico-finanziaria delineata dal citato Piano  di  rientro
(cfr. sentenza n. 172 del 2018). 
    Peraltro, con il Piano  di  rientro  e  di  riqualificazione  del
sistema sanitario regionale, approvato  con  il  citato  Accordo  del
2010, nonche' con i successivi programmi operativi, la Regione Puglia
ha assunto l'impegno ad attuare azioni specifiche  per  garantire  la
riduzione della complessiva spesa sanitaria, compresa quella relativa
ai costi di personale (cfr. punto B3 del Piano di rientro). 
    Pertanto, la legge regionale censurata  -  nella  misura  in  cui
pregiudica il raggiungimento di tale obiettivo - si pone in contrasto
anche con quanto previsto dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge  23
dicembre 2009, n. 191, secondo cui «gli  interventi  individuati  dal
piano sono vincolanti per la Regione, che e' obbligata a rimuovere  i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro» (enfasi
aggiunte). 
    Difatti, come  chiarito  piu'  volte  da  codesta  Ecc.ma  Corte,
l'anzidetta  disciplina  statale  costituisce  «espressione   di   un
principio fondamentale diretto al contenimento della  spesa  pubblica
sanitaria  e,  dunque,  espressione  di  un  correlato  principio  di
coordinamento della finanza pubblica» (cfr. sentenze n. 91 del  2012,
n. 163 e n. 123 del 2011).In altri termini, tali  norme  hanno  «reso
vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi
individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato.   legge   finanziaria   2005),
finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria  ed  a
ripianare  i  debiti  anche  mediante  la  previsione   di   speciali
contributi finanziari dello Stato» (cfr. sentenza n. 79 del 2013). 
    Dunque, la legge regionale oggetto di impugnazione  -  prevedendo
maggiori spese in ambito sanitario,  derivanti  -  peraltro  -  anche
dall'assunzione di nuovo personale (art.  2)  -  si  pone  in  palese
contrasto con gli obiettivi di  riequilibrio  economico-  finanziario
perseguiti con il citato Accordo del 29 novembre 2010 e con il  Piano
di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale. 
    Pertanto, anche sotto tale  profilo,  l'intervento  normativo  in
esame - per il tramite delle menzionate norme statali «interposte»  -
si pone in palese  contrasto  con  l'art.  117,  comma  terzo,  della
Costituzione,  laddove  riserva  allo  Stato  la  determinazione  dei
principi fondamentali in  materia  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica», tenuto anche  conto  dei  vincoli  di  bilancio  cui  sono
assoggettati gli enti pubblici, ai sensi  degli  articoli  81  e  97,
comma 1, della Costituzione. 

 
                               P.T.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittima,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
indicati ed illustrati, la legge della Regione Puglia n. 41 del 2024. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      l'attestazione  relativa  alla  approvazione,  da   parte   del
Consiglio dei ministri nella riunione del  giorno  7  febbraio  2025,
della determinazione di impugnare la legge della  Regione  Puglia  10
dicembre 2024, n. 41 secondo i termini e per le  motivazioni  di  cui
alla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie; 
      la  copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata   nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia  n.  100  del  12  dicembre
2024. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
      Roma, 7 febbraio 2025 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Feola