Reg. conf. enti n. 3 del 2024

pubbl. su G.U. del 15/01/2025 n. 3

Ricorrente: Regione Calabria

Resistenti:  Presidente del Consiglio dei ministri 



Oggetto:

Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 226 del 2024 avente ad oggetto le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico, di cui all'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta, e l'individuazione delle specifiche tecniche – Definizioni – Registrazione dei vettori NCC sull’applicazione informatica – Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio e per i contratti di durata – Obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio – Requisiti dell’applicazione informatica – Organismo responsabile per l’applicazione e l’archiviazione – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Istanza di sospensione.



Norme impugnate:

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. a)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. b)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. d)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. e)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. f)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. g)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. h)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. m)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. o)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. q)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. s)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. t)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. z)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. aa)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. bb)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co. 1 lett. ee)

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co.

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co.

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.  Co.

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art.

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226  Art. 10 

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226

Decreto interministeriale  del 16/10/2024  Num. 226



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 114 

Costituzione  Art. 117 

Costituzione  Art. 118 

Costituzione  Art. 119 

Costituzione  Art. 120 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 49 

legge  del 15/01/1992  Num. 21  Art. 11   Co.  come sostituito dall'

decreto-legge  del 14/12/2018  Num. 135  Art. 10 bis  Co. 1 lett. e)  convertito con modificazioni in

legge  del 11/02/2019  Num. 12



Udienza Pubblica del 23/09/2025 rel. NAVARRETTA


Testo del conflitto

N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 dicembre 2024

Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in
cancelleria il 30 dicembre 2024 (della Regione Calabria) . 
 
Trasporto pubblico - Servizio di  noleggio  con  conducente  (NCC)  -
  Decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
  concerto con il Ministero dell'interno, n. 226 del 2024  avente  ad
  oggetto le  modalita'  di  tenuta  e  compilazione  del  foglio  di
  servizio elettronico, di cui all'art. 11, comma 4, della  legge  n.
  21 del 1992, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con
  conducente  effettuato  esclusivamente   mediante   autovettura   o
  motocarrozzetta, e l'individuazione  delle  specifiche  tecniche  -
  Definizioni  -  Registrazione  dei  vettori  NCC  sull'applicazione
  informatica - Modalita' di compilazione del foglio di servizio  per
  i contratti per singolo servizio e per  i  contratti  di  durata  -
  Obblighi attinenti alla  compilazione  del  foglio  di  servizio  -
  Requisiti dell'applicazione informatica  -  Organismo  responsabile
  per l'applicazione e l'archiviazione - Disposizioni in  materia  di
  protezione dei dati personali. Istanza di sospensione. 
- Decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
  concerto con il Ministero dell'interno n. 226 del 16 ottobre  2024,
  artt. 2, comma 1, lettere a), b) d), e), f), g), h),  m),  o),  q),
  s), t), z), aa), bb) ed ee); 3, commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7;  8;  9;
  10; nonche' allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5)-modello C,  e  5  (art.
  7). 


(GU n. 3 del 15-01-2025)

    Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  nell'interesse   della
Regione Calabria (codice fiscale  n.  02205340793),  in  persona  del
Presidente  della  Giunta  Regionale  pro  tempore,   dott.   Roberto
Occhiuto, (c.f: CCHRRT69E13D086G),  rappresentato  e  difeso,  giusta
delibera di G.R. di autorizzazione n.  696  del  3  dicembre  2024  e
decreto del coordinatore dell'Avvocatura  regionale  di  assegnazione
del relativo incarico difensivo (n. 2617 del 12 dicembre 2024), ed in
forza di procura  speciale  in  calce  al  presente  atto,  dall'avv.
Domenico Gullo (c.f: GLLDNC66M24F158E) - che  indica  quale  recapito
Pec:  avvocato6.rc@pec.regione.calabria.it   e   fax   0965894621   -
dell'Avvocatura regionale; 
    contro lo Stato e, per esso,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  (codice  fiscale  n.  80188230587)   nella   persona   del
Presidente pro tempore, 
    per l'annullamento, previa sospensione cautelare  dell'efficacia,
del decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  n.
226 del 16  ottobre  2024,  adottato  dal  Capo  Dipartimento  per  i
trasporti e la navigazione di concerto  con  il  Capo  della  Polizia
Direttore   generale   della   pubblica   sicurezza   del   Ministero
dell'interno, avente ad oggetto la  «disciplina  delle  modalita'  di
tenuta e compilazione del foglio  di  servizio  elettronico  ai  fini
dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente  effettuato
esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne  individua
le specifiche tecniche». 
 
                                Fatto 
 
    Con    decreto     n.     226     del     16     ottobre     2024
(m_inf.AB007AB.REG_DECRETI.R.0000226.16-10-2024; da  qui,  anche,  il
«decreto»), il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Capo della Polizia Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del
Ministero dell'interno, ha disposto in ordine al  foglio  elettronico
per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente. 
    Il noleggio con conducente e'  materia  ricondotta  al  trasporto
pubblico locale e la relativa disciplina, quindi, ricompresa  tra  le
competenze legislative residuali regionali, ex  art.  117,  comma  4,
della Costituzione, nonche' regolamentari (art. 117, comma  6,  della
Costituzione). 
    Il provvedimento in esame e' emesso in dipendenza  dell'art.  11,
comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come  sostituito,  da
ultimo, dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e)  del  decreto-legge  n.
135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12) ed
emendato, da codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 56 del 26 marzo
2020. 
    Il decreto, tuttavia, non  ha,  come  previsto  nella  previsione
teste' menzionata,  stabilito  solo  le  specifiche  del  «foglio  di
servizio  in  formato  elettronico»,  al  fine  di  consentire   agli
esercenti il servizio di  adempiere  agli  obblighi  ivi  esattamente
previsti, atteso che, disciplinando le «modalita' di  compilazione  e
di tenuta» da parte del  conducente  -  ed  attraverso  queste  -  ha
introdotto ulteriori norme,  non  strettamente  funzionali  ai  detti
adempimenti  -  peraltro  prevedendo   nuovi   obblighi   e   divieti
nell'esercizio dell'attivita' - cosi' invadendo e menomando la  sfera
di attribuzioni assegnata dalla Costituzione alla regione. 
    Il decreto n. 226 del  16  ottobre  2024,  oggetto  del  presente
conflitto, con particolare riguardo agli artt. 2,  comma  1,  lettere
a), b), d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3,
commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche' gli allegati  2  (art.
4), 3 (art. 5), modello C; allegato 5 (art. 7), invade  la  sfera  di
competenza costituzionale della Regione Calabria, e' stato emanato in
violazione degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione
e del principio di  leale  collaborazione,  ed  e',  conseguentemente
illegittimo; pertanto, in applicazione dell'art. 134, comma 2,  della
Costituzione, dell'art. 39, legge 11 marzo 1953, n. 87,  e  dell'art.
27  delle  norme  integrative,  ricorre  la  Regione   Calabria   per
l'annullamento in parte qua, previa sospensione dell'efficacia, per i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
I. Contrasto con l'art. 117, commi 4, 5  e  6  della  Costituzione  -
anche in relazione all'art. 11, comma 4, della legge  n.  21  del  15
gennaio 1992, come sostituito, dall'art. 10-bis, comma 1, lettera  e)
del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018  (conv.  con  legge  11
febbraio 2019, n. 12) ed all'art. 49 TFUE. 
    Il trasporto pubblico locale costituisce materia ricompresa nella
competenza regionale residuale di cui all'art. 117,  comma  4,  della
Costituzione, come sostituito dall'art. 3,  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (sentenza n. 5 del 2019). 
    In precedenza, con  riferimento  al  trasporto  pubblico  non  di
linea, le competenze (concorrenti) regionali,  erano  esercitate  «ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
616, e nel quadro dei principi» fissati dalla  legge  n.  21  del  15
gennaio 1992. 
    La Regione Calabria e' intervenuta in materia, da ultimo, con  la
legge n. 37 del 7 agosto 2023. 
    La disciplina dell'attivita' di noleggio  con  conducente,  quale
servizio pubblico non  di  linea,  rientra,  quindi,  nella  potesta'
legislativa e regolamentare regionale (sentenza n. 56 del 2020). 
    Trattasi  di  attribuzione  generale  nell'ambito  della   quale,
cionondimeno, lo Stato, puo' esercitare la  competenza  esclusiva  in
materia di tutela della concorrenza. 
    L'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio  1992,  come
sostituito, dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e)  del  decreto-legge
n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge  11  febbraio  2019,  n.
12), e', nel testo risultante in seguito alla  pronuncia  n.  56  del
2020, espressione di tale potesta'. 
    In particolare, l'art. 11, comma 4, dispone,  tra  l'altro,  che:
«4. Le prenotazioni di trasporto per  il  servizio  di  noleggio  con
conducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche
mediante l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici.  Il  prelevamento  e
l'arrivo a destinazione dell'utente  possono  avvenire  anche  al  di
fuori della provincia o dell'area  metropolitana  in  cui  ricade  il
territorio  del  comune  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione.   Nel
servizio  di  noleggio  con  conducente  e'  previsto  l'obbligo   di
compilazione e tenuta  da  parte  del  conducente  di  un  foglio  di
servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con  proprio  decreto,
adottato di concerto con il  Ministero  dell'interno.  Il  foglio  di
servizio in formato elettronico deve riportare: 
        a) targa del veicolo; 
        b) nome del conducente; 
        c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 
        d) orario di inizio servizio, destinazione e orario  di  fine
servizio; 
        e) dati del fruitore del servizio. (...)». 
    Il decreto oggetto del ricorso e' stato emesso  sulla  dichiarata
«necessita' di disciplinare le modalita' di compilazione e tenuta del
foglio di servizio in  formato  elettronico  previsto  dall'art.  11,
comma 4, della citata legge n. 21 del 1992, n. 21». 
    Dall'esame del provvedimento, tuttavia, emerge come lo stesso non
si limiti a disciplinare  le  specifiche  (tecniche)  del  foglio  di
servizio elettronico, in quanto introduce articolate disposizioni che
si risolvono  in  obblighi,  in  capo  agli  esercenti  il  servizio,
ulteriori rispetto a quelli posti dalla previsione  legislativa,  che
il foglio di servizio ha previsto, nonche' regolano le  modalita'  di
espletamento del medesimo. 
    In tal modo,  il  decreto,  ha  assunto  un  contenuto  ben  piu'
complesso  e  violato  le  norme  sulle   competenze   regionali   ed
indebitamente  interferito   sulle   attribuzioni   assegnate   dalla
Costituzione e norme applicative, alla regione,  come  in  precedenza
indicate. 
    Tali  ulteriori  obblighi  e  divieti,  piu'  specificamente,  si
rinvengono  nelle  previsioni   del   decreto,   come   in   seguito,
partitamente indicate. 
    Con riferimento alla ipotesi di «servizio NCC, reso con  partenza
da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di  cui  all'art.
11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di  cui
al comma 3»  (art.  4,  comma  1,  modello  B)  ossia,  negli  ambiti
portuali, aeroportuali e ferroviari in cui, su deroga  da  parte  dei
comuni, alle condizioni previste, e' possibile  lo  stazionamento  in
aree pubbliche, distinte da quelle riservate ai taxi). 
    In tali casi, l'art. 4 (Modalita' di compilazione del  foglio  di
servizio per i contratti per singolo servizio), prevede che: 
      «1. Per i  contratti  per  singolo  servizio,  il  vettore  NCC
compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di
cui all'allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli: 
        (...) 
        modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio
NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle
aree di cui all'art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n.  21
nelle ipotesi di cui al comma 3; (...). 
    3. Per i fogli di servizio redatti secondo il  modello B  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera b) l'applicazione informatica prevede: 
      a) che la prenotazione possa essere registrata  come  bozza  di
servizio fino a venti minuti prima dell'inizio del relativo servizio; 
      b)  che  la  partenza  coincida  con  l'arrivo   del   servizio
precedente al quale e' collegato, che deve essere svolto nella stessa
data del servizio di riferimento,  fatti  salvi  i  servizi  notturni
svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva». 
    Le disposizioni, con particolare riguardo a  quanto  disposto  al
comma 3, trovano corrispondenza anche nelle «definizioni»  (art.  2),
laddove, tra l'altro, si prevede, al comma 1,  che:  "s)  «partenza»:
data,  luogo  e  chilometri  di  partenza  da   una   rimessa   nella
disponibilita' del vettore ovvero dalle  aree  di  cui  all'art.  11,
comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per svolgere un servizio
NCC, oppure partenza dalla  fine  del  servizio  NCC  precedente  per
svolgere quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
4, comma 3;  t)  «prenotazione»:  la  richiesta  dell'utenza  per  un
servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa  anche
tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici,  che  il  vettore  o  il
conducente NCC  registra  sull'applicazione  informatica  tramite  la
produzione di una bozza  di  foglio  di  servizio  redatta  ai  sensi
dell'allegato 2; (...) ee) «bozza di foglio di  servizio»:  documento
in formato elettronico  predisposto  con  l'applicazione  informatica
contestualmente all'accettazione  della  prenotazione,  contenente  i
dati del servizio prenotato disponibili  al  momento  della  medesima
prenotazione e dotato del codice identificativo di cui  alla  lettera
g)." (enfasi aggiunta). 
    Correlativamente,   l'art.   7    (requisiti    dell'applicazione
informatica), dispone che: «1. L'applicazione informatica, secondo le
specifiche tecniche di cui all'allegato 5: (...) 
      c) acquisisce automaticamente la data e l'orario di  immissione
della prenotazione ricevuta dal vettore  NCC  presso  la  sede  o  la
rimessa nel momento in cui il conducente o il vettore NCC inserisce i
dati di cui all'Allegato 2, modello A, punto 2), e modello  B,  punto
2), anteriormente all'orario di inizio del servizio prenotato;». 
    Con l'introduzione dell'obbligo di  sospendere  il  servizio  per
venti minuti, tra una corsa e l'altra -  conseguenza  del  meccanismo
normativo risultante, essenzialmente, dal combinato disposto delle su
citate disposizioni -  il  decreto  non  si  limita  a  stabilire  le
«specifiche» del foglio di servizio, provvedendo  a  disciplinare  le
modalita' di svolgimento del servizio, compito che, tuttavia, rientra
nella sfera di attribuzione regionale, come in precedenza delineata. 
    Ne', tale obbligo, si rinviene nella previsione  legislativa,  in
virtu'  della  quale  il  decreto  e'  stato  emesso,  dalla   quale,
piuttosto, anche in seguito all'intervento dell'ecc.ma  adita  Corte,
emerge semmai il contrario. 
    Mentre l'obbligo di compilare e tenere  un  foglio  di  servizio,
come chiarito con la sentenza n. 56 del 26 marzo  2020,  costituisce,
di per se', misura non irragionevole ne' sproporzionata e, per quanto
qui   rileva,   non   comporta   una    significativa    compressione
dell'autonomia regionale, ben diversamente, in sede di  censura  alla
disposizione introdotta con l'art. 10-bis, comma 1, lettere e) ed  f)
del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2019, e' stata acclarata  la
non conformita' a costituzione, «in quanto travalica il limite  della
stretta necessita'», l'«obbligo di iniziare e terminare ogni  viaggio
alla rimessa», poiche' «obbliga il  vettore,  nonostante  egli  possa
prelevare e portare a  destinazione  uno  specifico  utente  in  ogni
luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla  rimessa
"a vuoto" prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non e'
solo in se' irragionevole - come risulta evidente se  non  altro  per
l'ipotesi in cui il vettore sia chiamato  a  effettuare  un  servizio
proprio dal luogo in cui si e' concluso il servizio precedente  -  ma
risulta anche sproporzionata  rispetto  all'obiettivo  prefissato  di
assicurare che il servizio  di  trasporto  sia  rivolto  a  un'utenza
specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite  della
stretta necessita', (...), considerato che tale obiettivo e' comunque
presidiato dall'obbligo di prenotazione (...)» (sentenza  ult.  cit.,
5.6.3). 
    Sembra di qualche evidenza che, negata, per irragionevolezza,  la
legittimita'   della    interruzione    del    servizio    attraverso
l'introduzione dell'obbligo di rientro in rimessa, si riproponga,  su
diverso piano,  l'intento  di  perseguire  analogo  effetto,  in  via
diretta, mediante l'imposizione - non prevista da nessuna  previsione
legislativa - di una attesa minima, tra una corsa e l'altra. 
    Tali condizioni operative, imposte ai soli esercenti il  servizio
di noleggio con conducente, si appalesano, peraltro, in ragione degli
scopi  sottesi  alle  previsioni   legislative   poste   a   ritenuto
fondamento,  non  adeguate  e  proporzionate  e,   come   tali,   non
compatibili con il diritto comunitario. 
    Ai servizi di trasporto si applicano i  principi  in  materia  di
tutela della  liberta'  di  stabilimento  (art.  49  TFUE;  Corte  di
Giustizia, 20 dicembre 2017, C-434/15). 
    Come  chiarito  dalla  Giurisprudenza  «...  Ogni   provvedimento
nazionale che possa ostacolare o scoraggiare  l'esercizio,  da  parte
dei cittadini dell'Unione, della liberta' di  stabilimento  garantita
dal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 49  TFUE,
pure se applicabile senza discriminazioni in base  alla  cittadinanza
(v.,  in  tal  senso,  sentenze  14  ottobre  2004,  causa  C-299/02,
Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I- 9761, punto 15,  e  21  aprile
2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, Racc.  pag.  I-3177,  punto
27)» e «... Le restrizioni alla liberta' di stabilimento,  che  siano
applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza,  possono
essere giustificate da motivi imperativi  di  interesse  generale,  a
condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell'obiettivo
perseguito e non vadano oltre  quanto  necessario  al  raggiungimento
dello stesso (sentenza Hartlauer, punto  44,  e  Apothekerkammer  des
Saarlandes e a., punto 25)» (Corte  di  Giustizia,  1º  giugno  2010,
Blanco Perez e Chao Gomez, Cause riunite C - 570/07  e  C  -  571/07,
punti 53 e 61). 
    Nella specie, la previsione di un tempo minimo di attesa  tra  le
corse,  non  trova  giustificazione  nella  ratio  delle   previsioni
legislative richiamate in decreto ne',  comunque,  nella  motivazione
del medesimo, sicche', costituisce una restrizione alla  liberta'  di
stabilimento. 
    Per tali ragioni, la Commissione, ha  espresso  l'avviso  che  «i
conducenti di veicoli NCC  affrontano  una  serie  di  oneri.  Alcuni
esempi sono ... l'imposizione di un intervallo di tempo  obbligatorio
tra la prenotazione di un NCC e l'inizio del servizio»  che  comporta
«uno svantaggio comparativo  per  i  servizi  di  NCC;  esse  causano
inoltre un uso inefficiente dell'orario di lavoro dei  conducenti  di
NCC...» [Comunicazione della  Commissione  concernente  un  trasporto
locale di passeggeri su richiesta (taxi  e  veicoli  a  noleggio  con
conducente) ben funzionante e sostenibile  (2022/C  61/01),  in  GUE,
4.2.22]. 
    Anche per tale profilo, le norme sull'esercizio dell'attivita' di
noleggio  con  conducente  poste  dal  decreto  non  possono  trovare
legittimo  fondamento  e,  conseguentemente,   non   potrebbero   che
interferire sulle  attribuzioni  assegnate  dalla  Costituzione  alla
regione. 
    Peraltro, l'incidenza della disciplina europea si riverbererebbe,
anche, nei confronti dell'ente regionale che,  a  cascata,  subirebbe
gli effetti negativi delle scelte dell'ente statale, con  conseguente
vulnus  delle  proprie  prerogative;  l'art.  117,  comma  5,   della
Costituzione, sancisce la  partecipazione  delle  regioni  alle  fasi
ascendente e discendente di elaborazione ed  attuazione  del  diritto
comunitario. 
    Con  riferimento  ai  cd.  «contratti  di  durata»,  laddove,  il
decreto, non limitandosi a fissare le specifiche  per  consentire  la
registrazione sull'applicativo (art. 2, comma 1, lettera f),  esclude
che, tali contratti,  possano  stipularsi  con  alcune  categorie  di
operatori economici precludendo, quindi, a tali ultimi,  l'accesso  a
tale mercato e, conseguentemente, anche  in  tal  caso,  introducendo
delle  condizioni  operative  che   incidono   sulle   modalita'   di
espletamento del servizio e,  dunque,  sulla  sfera  di  attribuzione
regionale in materia. 
    In particolare, l'art. 5 (Modalita' di compilazione del foglio di
servizio per i contratti di durata), prevede, tra l'altro, che «1. Il
vettore  NCC  registra  sull'applicazione  informatica  i  fogli   di
servizio connessi ai contratti di  durata.  A  ciascun  contratto  di
durata e' associato un codice identificativo. (...) 3. La generazione
del foglio di servizio di cui al modello  C  ai  sensi  del  presente
articolo esclude la contestuale produzione di un foglio  di  servizio
ai sensi dell'art. 4». 
    Le citate previsioni  vanno  lette,  tra  l'altro,  in  relazione
all'art.  2,  comma  1,  lettera  "f)  «codice   identificativo   del
contratto»:    il    codice    alfanumerico    univoco,    attribuito
dall'applicazione  informatica  a   ciascun   contratto   di   durata
registrato nella medesima applicazione  informatica  e  associato  al
codice identificativo del committente o utente del relativo servizio;
(...) h) «committente»: il soggetto che conclude con un  vettore  NCC
un contratto di trasporto  di  persone  a  favore  di  se'  stesso  o
comunque di una utenza differenziata, nel  rispetto  dei  vincoli  di
esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla  legislazione
nazionale e regionale vigente;  non  e'  considerato  committente  ai
sensi del presente decreto il  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di
intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non  di
linea tramite le piattaforme tecnologiche di cui al decreto  adottato
ai sensi dell'art. 10-bis, comma 8,  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n.  12;  (...)  m)  «contratto  di  durata»:  il  contratto  di
trasporto stipulato da un vettore NCC  con  un  committente  che  non
esercita anche in via indiretta attivita' di intermediazione  tra  la
domanda e l'offerta di servizi NCC, per la fruizione di  uno  o  piu'
servizi NCC riferiti ad un periodo di tempo  definito  dal  contratto
medesimo, nel  rispetto  dei  vincoli  di  esercizio  della  relativa
autorizzazione stabiliti dalla  legislazione  nazionale  e  regionale
vigente; (...) q) «foglio di servizio»:  il  foglio  di  servizio  in
formato elettronico di cui all'art.  11,  comma  4,  della  legge  15
gennaio 1992, n. 21, redatto secondo le modalita' di cui all'allegato
2 o all'allegato 3; (...) t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza
per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa
anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il  vettore  o
il conducente NCC registra sull'applicazione informatica  tramite  la
produzione di una bozza  di  foglio  di  servizio  redatta  ai  sensi
dell'allegato 2;  (...)  z)  «servizi  NCC»:  i  singoli  servizi  di
trasporto pubblico non di linea a mezzo di  noleggio  con  conducente
offerti da un vettore NCC, rivolti ad una utenza differenziata  sulla
base di un contratto  di  durata  ovvero  di  contratto  per  singolo
servizio, svolti nel rispetto di quanto previsto  dalla  legislazione
nazionale e regionale vigente; aa)  «utente»:  il  passeggero,  anche
diverso dal committente, selezionato dal vettore NCC al momento della
accettazione della prenotazione o del singolo servizio  di  trasporto
reso  nell'ambito  di   un   contratto   di   durata;   bb)   «utenza
differenziata»: i passeggeri selezionati dal vettore al momento della
accettazione della prenotazione o del singolo servizio  di  trasporto
reso nell'ambito di un contratto  di  durata;  (...)  ee)  «bozza  di
foglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con
l'applicazione  informatica  contestualmente  all'accettazione  della
prenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al
momento   della   medesima   prenotazione   e   dotato   del   codice
identificativo di cui alla lettera g)."  nonche',  con  l'allegato  3
(art. 5), modello C. 
    Il fulcro della normativa, per quanto  qui  di  rilevanza  -  dal
quale le previsioni su citate dipendono o al quale sono  collegate  -
e'  rappresentato  dalla   limitazione,   introdotta   in   sede   di
definizione, sopra richiamata, prevista alla lettera  "m)  «contratto
di durata»" quale «contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC
con un committente che non esercita anche in via indiretta  attivita'
di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi NCC (...)». 
    Tale  dizione  esclude,  limitando  l'analisi  alla  materia  del
turismo (peraltro, di competenza legislativa residuale - sentenze  n.
90 del 2006 e n. 197 del 2003 - con ulteriori profili  di  violazione
delle   competenze   regionali),   a   titolo   esemplificativo,   la
possibilita'  della  stipula  di  tale  tipologia  di  contratti  con
alberghi, agenzie di viaggi, operatori turistici. 
    Ne', tali rapporti, non previsti per  i  «contratti  di  durata»,
possono confluire nelle altre ipotesi  di  «committente»,  attesa  la
nozione, come prevista dalla predetta  lettera  h)  dell'art.  2,  in
combinato  disposto  con  la  espressa  esclusione   disposta   dalla
precitata lettera m). 
    La detta esclusione informa, per  quanto  di  ragione,  le  altre
disposizioni, sopra richiamate, che da tale «definizione»  dipendono,
precludendo, in definitiva,  in  tali  ipotesi,  la  possibilita'  di
adempiere all'obbligo legale «di compilazione e tenuta» del foglio di
servizio elettronico, e, dunque, rendere il servizio. 
    Anche in tal caso, con l'esclusione della facolta' della  stipula
di contratti di durata  con  alcune  categorie,  il  decreto  non  si
limita, come previsto dall'art. 11, comma 4, della legge  n.  21  del
1992, a stabilire le «specifiche» del foglio di servizio  in  formato
elettronico, ma provvede a disciplinare le modalita'  di  svolgimento
del servizio; compito che, tuttavia, come in precedenza  evidenziato,
rientra nella sfera di attribuzione regionale. 
    Sotto ulteriore aspetto, il decreto, disciplinando  le  modalita'
di  compilazione  e  tenuta  del  foglio  di  servizio   in   formato
elettronico,   con   l'istituzione   presso   il   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, e con l'imposizione  dell'obbligo  di
utilizzo, in via esclusiva,  dell'«applicazione  informatica»,  avuto
riguardo alla previsione legislativa teste' citata, esorbita, secondo
la lettera e la ratio, dal perimetro di operativita'  della  norma  -
travalicando,  comunque,  il  limite  di  stretta  necessita'  -   ed
influisce, cosi', sull'organizzazione dell'attivita' del noleggio con
conducente,  e,  quindi,  sulla  disciplina   dell'espletamento   del
servizio, anche questo riservato alle attribuzioni regionali. 
    Il decreto, in particolare, all'art. 3 (Registrazione dei vettori
NCC sull'applicazione informatica), dispone, tra l'altro, che: «1.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
vettori NCC e i conducenti  assolvono  agli  obblighi  connessi  alla
compilazione e tenuta del foglio di servizio in  formato  elettronico
ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992,  n.  21,
tramite registrazione sull'applicazione  informatica  e  compilazione
dei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 4 e 5. 
    2. Ai fini della registrazione, ciascun vettore  NCC  comunica  i
dati riportati nell'allegato 1. 
    Il  vettore  NCC   comunica   tempestivamente   tramite   accesso
all'applicazione informatica eventuali variazioni relative all'elenco
dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati  dal  medesimo
vettore. 
    3. All'atto della  registrazione,  a  ciascun  vettore  NCC  sono
assegnate le credenziali di accesso, che  possono  essere  utilizzate
dal vettore NCC medesimo. Il vettore NCC puo' abilitare  all'utilizzo
delle credenziali di cui al primo periodo  collaboratori,  conducenti
ovvero dipendenti del medesimo. Le  credenziali  di  accesso  possono
essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo. (...)». 
    Le  disposizioni  citate  vanno  lette  in  correlazione  con  le
pertinenti definizioni, di cui all'art.  2,  comma  1,  del  medesimo
decreto, che a tale applicazione  si  riferiscono  o  che  la  stessa
presuppongono,  tra  cui:  "a)  «annullamento»:  l'annullamento   del
servizio dall'applicazione informatica, da parte del  vettore  NCC  o
del conducente, entro la data e l'orario di inizio servizio  previsti
nella relativa prenotazione, di un foglio di servizio,  che  comunque
rimane registrato  nell'applicazione  informatica;  b)  «applicazione
informatica»: il sistema telematico ed informatico, anche sotto forma
di applicazione,  istituito,  gestito  e  messo  a  disposizione  dei
vettori NCC dall'Autorita',  finalizzato  a  consentire  ai  medesimi
vettori NCC  ovvero  ai  rispettivi  conducenti,  dal  momento  della
prenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione  del
foglio di servizio elettronico, nonche'  a  consentire  il  controllo
telematico dei dati ivi  contenuti  da  parte  degli  organi  di  cui
all'art. 12 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.  Le
specifiche  tecniche  dell'applicazione  informatica  sono   indicate
nell'allegato  5;  (...)   d)   «Autorita'»:   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti;  e)  «codice  identificativo   del
committente o utente»: il  codice  alfanumerico  univoco,  attribuito
dall'applicazione informatica a ciascun committente o  utente  di  un
servizio NCC; f) «codice identificativo  del  contratto»:  il  codice
alfanumerico  univoco,  attribuito  dall'applicazione  informatica  a
ciascun contratto di durata registrato  nella  medesima  applicazione
informatica e associato al codice identificativo  del  committente  o
utente del relativo servizio; g) «codice identificativo del foglio di
servizio»:    il    codice    alfanumerico    univoco,     attribuito
dall'applicazione informatica ad un foglio  di  servizio,  attestante
che lo stesso e' stato compilato in nome e per conto  di  un  singolo
vettore NCC e associato al codice identificativo  del  committente  o
utente del relativo servizio; (...)  o)  «dati  di  generazione»:  la
marca temporale risultante dall'applicazione informatica,  attestante
il giorno, l'ora ed il minuto in cui ogni operazione di inserimento e
modifica dei dati contenuti nel foglio di servizio e' effettuata  dal
vettore NCC ovvero dal conducente tramite la  medesima  applicazione;
(...) t) «prenotazione»: la richiesta  dell'utenza  per  un  servizio
NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa  anche  tramite
l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o  il  conducente
NCC registra sull'applicazione informatica tramite la  produzione  di
una bozza di foglio di servizio redatta  ai  sensi  dell'allegato  2;
(...) ee)  «bozza  di  foglio  di  servizio»:  documento  in  formato
elettronico    predisposto     con     l'applicazione     informatica
contestualmente all'accettazione  della  prenotazione,  contenente  i
dati del servizio prenotato disponibili  al  momento  della  medesima
prenotazione e dotato del codice identificativo di cui  alla  lettera
g)." 
    Ulteriori  disposizioni  di  dettaglio,  circa  la  necessita'  e
modalita'  di  utilizzo  della  applicazione  elettronica,  come   in
precedenza definita, si rinvengono negli  articoli  4  (Modalita'  di
compilazione del foglio di  servizio  per  i  contratti  per  singolo
servizio), 5 (Modalita' di compilazione del foglio di servizio per  i
contratti di durata), 6 (Obblighi  attinenti  alla  compilazione  del
foglio di servizio), 7 (Requisiti dell'applicazione  informatica),  8
(Organismo responsabile per l'applicazione e l'archiviazione); art. 9
(disposizioni  in  materia  di   protezione   di   dati   personali);
nell'allegato 2 (art. 4), nell'allegato 3 (art. 5),  nell'allegato  5
(art. 7)  si  rinvengono:  «Descrizione  modello  di  funzionamento»,
«Specifiche tecniche  dell'applicazione  informatica»,  «Analisi  dei
rischi» e «Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza
adottate». 
    L'art. 11, comma 4, della  legge  n.  21  del  15  gennaio  1992,
tuttavia,   non   prevede   ne'    l'istituzione    dell'applicazione
informatica, ne' che la  stessa  debba  essere  istituita  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ne', ancora,  che  il
previsto sistema telematico ed  informatico,  e  solo  questo,  possa
«consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi  conducenti,
dal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la
compilazione del foglio di servizio elettronico». 
    La  previsione  legislativa  posta  a  fondamento   del   decreto
impugnato, invece, prevede, e ritiene sufficiente al fine di  evitare
possibili «abusi» (sentenza 56/20, punto 5.6.),  esclusivamente  che:
«Nel servizio di noleggio con conducente  e'  previsto  l'obbligo  di
compilazione e tenuta  da  parte  del  conducente  di  un  foglio  di
servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con  proprio  decreto,
adottato di concerto con il Ministero dell'interno». 
    Gli unici obblighi, quindi, si risolvono nella  «compilazione»  e
«tenuta» del «foglio di servizio in formato  elettronico»  ed  e'  in
funzione, diretta ed  immediata,  dell'adempimento  di  tale  obbligo
legale, che e' previsto che il decreto possa  stabilire  le  relative
«specifiche». 
    Ne', come si legge nel decreto (art.  2,  comma  1,  lettera  b),
l'istituzione ed implementazione  dell'applicazione  informatica,  si
appalesa necessaria per «consentire il controllo telematico dei  dati
ivi contenuti da parte degli organi di cui all'art.  12  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285». 
    Soccorre, sul punto, il medesimo decreto,  laddove,  all'art.  6,
comma 2, espressamente prevede che: «2. Il conducente,  in  occasione
del controllo su strada da parte degli organi di cui all'art. 12  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli  stessi  il
codice identificativo del foglio di servizio e ne esibisce copia,  su
richiesta  degli  stessi,  anche  in  modalita'  digitale.»   (enfasi
aggiunta). 
    Giova, a tal proposito,  evidenziare,  altresi',  che  la  stessa
previsione, in via transitoria, ha previsto  che  «Fino  all'adozione
del  decreto  di  cui  al  presente  comma,  il  foglio  di  servizio
elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello  stesso,
caratterizzata da numerazione progressiva  delle  singole  pagine  da
compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato
elettronico, e da tenere in originale a  bordo  del  veicolo  per  un
periodo non inferiore a quindici  giorni,  per  essere  esibito  agli
organi di  controllo,  con  copia  conforme  depositata  in  rimessa»
(enfasi aggiunta). 
    Codesta  ecc.ma  Corte  ha  ritenuto  legittime   le   previsioni
legislative qui in esame, pur caratterizzate «anche da  un  contenuto
analitico» - assumendo che «l'obbligo di  ricevere  le  richieste  di
prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche  con
l'utilizzo di strumenti  tecnologici,  e  l'obbligo  di  compilare  e
tenere un "foglio di servizio" (art. 11, comma 4,  quarto,  quinto  e
sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito  dall'art.
10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e
non   sproporzionate»   -   chiarendo   che:   «La   verifica   della
ragionevolezza delle misure assunte e  della  proporzionalita'  degli
obblighi imposti a tali fini va condotta  alla  stregua  dei  criteri
indicati  nella  giurisprudenza  di  questa  Corte,  secondo  cui  in
particolare il principio di proporzionalita' tanto piu' deve  trovare
rigorosa applicazione  nel  contesto  delle  relazioni  fra  Stato  e
regioni, quanto piu', come nel caso in esame, la  previsione  statale
comporti una  significativa  compressione  dell'autonomia  regionale,
precisando che il test di proporzionalita' richiede di valutare se la
norma  oggetto  di  scrutinio,  con  la  misura  e  le  modalita'  di
applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al  conseguimento  di
obiettivi legittimamente  perseguiti,  in  quanto,  tra  piu'  misure
appropriate,  prescriva  quella  meno  restrittiva  dei   diritti   a
confronto  e  stabilisca  oneri  non   sproporzionati   rispetto   al
perseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze  n.  137  del
2018 e n. 272 del 2015)» (sentenza n. 56 del  26  marzo  2020,  punti
5.5, 5.6, 5.6.1). 
    Per quanto precede, atteso il  riconosciuto  carattere  puntuale,
gli  obblighi,  come  emergenti  dalle  previsioni   legislative   in
commento, in ottica  funzionale,  trovano  compiuto  adempimento,  in
sostanza, nella «numerazione progressiva» e garanzia della genuinita'
del foglio di servizio compilato con i dati prescritti, nonche' nella
conservazione, di questo foglio, per il tempo ivi indicato  (quindici
giorni), da esibire agli accertatori. 
    Requisiti che sembra  si  possano  ben  soddisfare  con  semplici
strumenti informatici, nel rispetto della  normativa  di  riferimento
(ove occorra, ad es., tramite il servizio offerto da un certificatore
accreditato). 
    Ogni disposizione ulteriore, e conseguente  adempimento  imposto,
non  espressamente  giustificato  dalla  diversita'  del   mezzo   di
attestazione (cartaceo - telematico), e' da ritenere  non  emessa  in
applicazione della previsione legale (art. 11, comma 4,  della  legge
n.   21   del   15   gennaio   1992)   e,   quindi,    riverberandosi
sull'organizzazione  dell'attivita'  degli  operatori,  lesive  delle
competenze assicurate alla regione dalla Costituzione. 
II. Contrasto con  il  principio  di  leale  collaborazione  e  degli
articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
    Il decreto, che ha stabilito, come previsto dall'art.  11,  comma
4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, le specifiche del foglio di
servizio elettronico, ha, tuttavia, al contempo, posto in  capo  agli
operatori  obblighi  e  divieti,  come  in  precedenza   individuati,
nell'espletamento  della   relativa   attivita'   di   noleggio   con
conducente,  non  previsti  dal  dato  normativo,   escludendo   ogni
coinvolgimento dell'ente  regionale,  sebbene,  pur  in  presenza  di
profili   riferibili   alla   protezione   dei   dati   personali   e
l'espletamento dei  servizi  di  polizia  stradale,  la  materia  del
trasporto pubblico locale - alla quale la  disciplina  dell'attivita'
di noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea,  e'
da ricondurre -  rientri  interamente  nella  sfera  di  attribuzioni
regionale (sentenza n. 56 del 2020). 
    Se e' pur vero che l'art. 11, comma 4, della legge n. 21  del  15
gennaio 1992, nell'attribuire l'adozione  del  decreto  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno,  non  prevede  il  coinvolgimento   di   altri   attori
istituzionali, la previsione non esclude (ne' legittima  l'esclusione
di) meccanismi di consultazione e raccordo. 
    Gia'  nell'assetto  precedente  alla  riforma  del  2001   (legge
costituzionale n. 3), codesta  ecc.ma  Corte,  aveva  avuto  modo  di
riaffermare che il principio di leale collaborazione deve governare i
rapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione  alle
attivita'  in  cui  le  rispettive   competenze   concorrano   o   si
intersechino, imponendo un contemperamento dei  rispettivi  interessi
(cfr. sentenza  n.  341  del  1996).  Tale  regola,  espressione  del
principio costituzionale fondamentale per cui  la  Repubblica,  nella
salvaguardia della sua unita', "riconosce  e  promuove  le  autonomie
locali", alle cui esigenze "adegua i principi e i  metodi  della  sua
legislazione" (art. 5 della Costituzione), va  al  di  la'  del  mero
riparto costituzionale delle competenze per materia, e  opera  dunque
su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra  Stato  e  Regioni,
senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la  distinzione  fra
competenze legislative esclusive,  ripartite  e  integrative,  o  fra
competenze amministrative proprie e delegate. (n. 242 del  18  luglio
1997). 
    Ed anche in seguito «ha costantemente affermato che il  principio
di leale collaborazione  deve  presiedere  a  tutti  i  rapporti  che
intercorrono tra Stato  e  regioni:  la  sua  elasticita'  e  la  sua
adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a  regolare  in  modo
dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi  ed  evitando
eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro, se utile
per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e
concretizzazioni.  Queste  possono  essere  di  natura   legislativa,
amministrativa o  giurisdizionale,  a  partire  dalla  ormai  copiosa
giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu'  qualificate  per
l'elaborazione di regole destinate ad integrare  il  parametro  della
leale collaborazione  e'  attualmente  il  sistema  delle  Conferenze
Stato-regioni e autonomie locali.  Al  suo  interno  si  sviluppa  il
confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in
esito al quale  si  individuano  soluzioni  concordate  di  questioni
controverse» (sentenza n. 31 del 2006). 
    Cosi',  nella  materia  del  trasporto   pubblico   locale,   con
riferimento  del  riparto   del   fondo   per   l'efficienza   e   la
produttivita', «proprio perche' tale finanziamento interviene  in  un
ambito di  competenza  regionale,  la  necessita'  di  assicurare  il
rispetto  delle  attribuzioni  costituzionalmente  riconosciute  alle
regioni impone  di  prevedere  che  queste  ultime  siano  pienamente
coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei  fondi,
tenendo conto del limite discendente  dal  divieto  di  procedere  in
senso  inverso  a  quanto  oggi  prescritto   dall'art.   119   della
Costituzione, e cosi' di sopprimere semplicemente, senza sostituirli,
gli spazi di autonomia  gia'  riconosciuti  dalle  leggi  statali  in
vigore alle regioni e agli enti  locali»,  e'  stata,  in  tal  caso,
sancita la necessita' di una vera e propria intesa con la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 281 del 1997, non
che sia semplicemente «sentita», riducendo in tal modo gli  spazi  di
autonomia  riconosciuti  alle  regioni  nel  complessivo  sistema  di
finanziamento del trasporto pubblico locale (sentenza n.  222  dell'8
giugno 2005). 
    Occorre, a questo punto, evidenziare, con la giurisprudenza,  che
«una  delle  sedi  piu'  qualificate  per  l'elaborazione  di  regole
destinate ad integrare il parametro  della  leale  collaborazione  e'
attualmente il sistema delle Conferenze Stato, regioni  ed  autonomie
locali» (sentenza n. 31/2006). 
    Occorre, altresi', rilevare  che,  l'art.  118,  comma  1,  della
Costituzione, relativo al riparto delle funzioni amministrative,  che
devono essere distribuite sulla base dei principi di  sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza, prevede, altresi', al comma 3, forme
di coordinamento fra Stato e Regioni, tra cui in materia  di  polizia
locale, nonche' forme di intesa  e  coordinamento  in  materia  della
tutela dei beni culturali;  sicche',  e'  stato  chiarito  che:  «Nel
congegno  sottostante  all'art.  118,  l'attrazione  allo  Stato   di
funzioni amministrative da regolare con legge non  e'  giustificabile
solo invocando l'interesse a un esercizio centralizzato di  esse,  ma
e' necessario un procedimento attraverso il quale l'istanza  unitaria
venga saggiata nella  sua  reale  consistenza  e  quindi  commisurata
all'esigenza di coinvolgere i soggetti  titolari  delle  attribuzioni
attratte,  salvaguardandone  la  posizione  costituzionale  (...)  la
Costituzione impone, a salvaguardia delle competenze  regionali,  che
una intesa vi sia ...» (sentenza n. 303 del 2003, punto 4.1). 
    La portata generale del principio di leale collaborazione,  quale
principio generale in grado di armonizzare le  regole  costituzionali
relative al riparto delle  competenze,  gia'  emergente  nell'assetto
precedente, risulta, peraltro, espressamente  riconosciuto  dall'art.
120 Costituzione. 
    L'art. 117, comma 4, della Costituzione attribuisce  la  potesta'
legislativa residuale in materia del trasporto pubblico  locale  alle
regioni (ex plurimis, sentenze nn.  137  e  78  del  2018).  Occorre,
peraltro, rilevare che non puo'  ritenersi,  il  momento  accertativo
della legittimita'  dell'espletamento  del  servizio,  estraneo  alla
materia della polizia amministrativa locale,  che  e'  di  competenza
residuale regionale, ai sensi di quanto espressamente  previsto,  per
esclusione,  dall'art.  117,  secondo  comma,   lettera   h),   della
Costituzione (sentenza n. 32 del 9 febbraio 2017). 
    E' indubbio, quindi, che  il  decreto  qui  impugnato,  allorche'
disciplina e comunque incide sull'organizzazione  dell'attivita'  del
noleggio  con  conducente,  interviene  nella  sfera  di   competenza
regionale. 
    Nella specie, dall'esame del decreto, non solo  non  risulta  che
siano stati attivati strumenti idonei a  salvaguardare  il  principio
qui in esame, nella corretta applicazione del decreto legislativo  n.
281 del 1997, ma neanche il piu' debole meccanismo di consultazione. 
    La conseguente violazione del principio di leale collaborazione e
delle   previsioni   costituzionali   in   precedenza    individuate,
nell'adozione del decreto, si risolve,  in  definitiva,  nel  mancato
riconoscimento ovvero nella menomazione delle attribuzioni regionali,
comunque, in materia di trasporto pubblico locale. 
    Non spetta, pertanto, allo Stato, attraverso il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno,  disciplinare  il  foglio  di   servizio   in   formato
elettronico, quanto meno con riferimento ai servizi di  noleggio  con
conducente riferibili al territorio della stessa regione, nei termini
e secondo le modalita' di cui al decreto n. 226 del 16 ottobre 2024. 
 
                          Istanza cautelare 
 
    Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia disporre, ex  art.  40  della
legge  n.  87/1983,  la  sospensione  cautelare  dell'efficacia   del
provvedimento impugnato, in quanto dalla sua esecuzione la ricorrente
subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. 
    In ordine alla sussistenza del fumus sia consentito richiamare le
ragioni dedotte  a  fondamento  della  lamentata  illegittimita'  del
provvedimento. 
    Quanto  al  periculum  si  evidenzia  che,  medio   tempore,   e'
intervenuta        la        circolare         (_inf.A22e495.REGISTRO
UFFICIALE.U.0034247.03-12-2024),  cui,  l'art.  10,  comma   2,   del
decreto, subordina, con il decorso  del  termine  di  trenta  giorni,
l'inizio dell'efficacia del medesimo. 
    Acclarate sono le notevoli carenze del servizio di trasporto  non
di linea, con riferimento all'attivita' del noleggio con  conducente,
sia in ambito nazionale sia, ancor piu',  nel  territorio  calabrese,
«per cui la forte carenza  dell'offerta  (...)  generata  dal  potere
conformativo pubblico»  ha  «danneggiato  la  popolazione  anziana  e
fragile,  che  soprattutto  nelle  metropoli,  non  e'  in  grado  di
utilizzare (o anche semplicemente raggiungere) gli altri  servizi  di
trasporto di linea, ma che ha stringenti necessita' di mobilita' che,
in particolare, si manifestano in riferimento alle esigenze di cura»,
nonche'  «recato  danno  al  turismo  e  all'immagine  internazionale
dell'Italia, dal momento che l'insufficiente offerta di mobilita'  ha
pregiudicato la possibilita' di raggiungere agevolmente i  luoghi  di
villeggiatura,  come  documentato  dalla  Regione   Calabria   (...)»
(sentenza, n. 137 del 2024, punto 6.2.1.). 
    E' certo, altresi', che  gli  ulteriori  oneri  imposti,  con  il
decreto, all'esercizio dell'attivita',  restringono  tra  l'altro  la
liberta' di stabilimento e si appalesano, conseguentemente, idonee ad
incidere sfavorevolmente  sul  servizio  del  trasporto  pubblico  e,
dunque, sul territorio, e sul tessuto economico e produttivo affidato
alle cure dell'ente territoriale. 
    Alcun pregiudizio,  nel  contemperamento  degli  interessi,  puo'
ravvisarsi in capo alla  parte  resistente,  attesa  la  disposizione
transitoria di cui all'art. 11, comma 4, lettera e), della  legge  n.
21 del 15 gennaio 1992, come introdotta dal decreto-legge n. 135  del
14 dicembre 2018 (conv. con modificazione  dalla  legge  11  febbraio
2019), con l'uso del foglio di servizio cartaceo. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che codesta ecc.ma Corte, contrariis rejiectis, 
    voglia dichiarare che non  spetta  allo  Stato  e,  per  esso  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
Ministero dell'interno, emanare il decreto  n.  226  del  16  ottobre
2024, in relazione agli articoli 2, comma 1, lettere a), b)  d),  e),
f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3, commi 1, 2 e 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche' agli allegati 2 (art. 4), 3 (art.  5),
modello C e 5 (art. 7) e, per l'effetto  annullarlo,  in  parte  qua,
previa sospensione immediata dei relativi effetti. 
    Produzione: delibera di G.R. n. 696 del 3 dicembre 2024;  decreto
dirigenziale (n.  r.d.  2617  del  12  dicembre  2024);  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 226 del 16 ottobre
2024, adottato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione
di concerto con  il  Capo  della  Polizia  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; e, comunque,  come  da
indice. 
      Catanzaro, 16 dicembre 2024 
 
                             Avv. Gullo