N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 dicembre 2024
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in
cancelleria il 30 dicembre 2024 (della Regione Calabria) .
Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) -
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 226 del 2024 avente ad
oggetto le modalita' di tenuta e compilazione del foglio di
servizio elettronico, di cui all'art. 11, comma 4, della legge n.
21 del 1992, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con
conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o
motocarrozzetta, e l'individuazione delle specifiche tecniche -
Definizioni - Registrazione dei vettori NCC sull'applicazione
informatica - Modalita' di compilazione del foglio di servizio per
i contratti per singolo servizio e per i contratti di durata -
Obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio -
Requisiti dell'applicazione informatica - Organismo responsabile
per l'applicazione e l'archiviazione - Disposizioni in materia di
protezione dei dati personali. Istanza di sospensione.
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministero dell'interno n. 226 del 16 ottobre 2024,
artt. 2, comma 1, lettere a), b) d), e), f), g), h), m), o), q),
s), t), z), aa), bb) ed ee); 3, commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; nonche' allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5)-modello C, e 5 (art.
7).
(GU n. 3 del 15-01-2025)
Ricorso per conflitto di attribuzione nell'interesse della
Regione Calabria (codice fiscale n. 02205340793), in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, dott. Roberto
Occhiuto, (c.f: CCHRRT69E13D086G), rappresentato e difeso, giusta
delibera di G.R. di autorizzazione n. 696 del 3 dicembre 2024 e
decreto del coordinatore dell'Avvocatura regionale di assegnazione
del relativo incarico difensivo (n. 2617 del 12 dicembre 2024), ed in
forza di procura speciale in calce al presente atto, dall'avv.
Domenico Gullo (c.f: GLLDNC66M24F158E) - che indica quale recapito
Pec: avvocato6.rc@pec.regione.calabria.it e fax 0965894621 -
dell'Avvocatura regionale;
contro lo Stato e, per esso, il Presidente del Consiglio dei
ministri, (codice fiscale n. 80188230587) nella persona del
Presidente pro tempore,
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n.
226 del 16 ottobre 2024, adottato dal Capo Dipartimento per i
trasporti e la navigazione di concerto con il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, avente ad oggetto la «disciplina delle modalita' di
tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini
dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato
esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua
le specifiche tecniche».
Fatto
Con decreto n. 226 del 16 ottobre 2024
(m_inf.AB007AB.REG_DECRETI.R.0000226.16-10-2024; da qui, anche, il
«decreto»), il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, ha disposto in ordine al foglio elettronico
per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente.
Il noleggio con conducente e' materia ricondotta al trasporto
pubblico locale e la relativa disciplina, quindi, ricompresa tra le
competenze legislative residuali regionali, ex art. 117, comma 4,
della Costituzione, nonche' regolamentari (art. 117, comma 6, della
Costituzione).
Il provvedimento in esame e' emesso in dipendenza dell'art. 11,
comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come sostituito, da
ultimo, dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge n.
135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12) ed
emendato, da codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 56 del 26 marzo
2020.
Il decreto, tuttavia, non ha, come previsto nella previsione
teste' menzionata, stabilito solo le specifiche del «foglio di
servizio in formato elettronico», al fine di consentire agli
esercenti il servizio di adempiere agli obblighi ivi esattamente
previsti, atteso che, disciplinando le «modalita' di compilazione e
di tenuta» da parte del conducente - ed attraverso queste - ha
introdotto ulteriori norme, non strettamente funzionali ai detti
adempimenti - peraltro prevedendo nuovi obblighi e divieti
nell'esercizio dell'attivita' - cosi' invadendo e menomando la sfera
di attribuzioni assegnata dalla Costituzione alla regione.
Il decreto n. 226 del 16 ottobre 2024, oggetto del presente
conflitto, con particolare riguardo agli artt. 2, comma 1, lettere
a), b), d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3,
commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche' gli allegati 2 (art.
4), 3 (art. 5), modello C; allegato 5 (art. 7), invade la sfera di
competenza costituzionale della Regione Calabria, e' stato emanato in
violazione degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione
e del principio di leale collaborazione, ed e', conseguentemente
illegittimo; pertanto, in applicazione dell'art. 134, comma 2, della
Costituzione, dell'art. 39, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art.
27 delle norme integrative, ricorre la Regione Calabria per
l'annullamento in parte qua, previa sospensione dell'efficacia, per i
seguenti
Motivi
I. Contrasto con l'art. 117, commi 4, 5 e 6 della Costituzione -
anche in relazione all'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15
gennaio 1992, come sostituito, dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e)
del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11
febbraio 2019, n. 12) ed all'art. 49 TFUE.
Il trasporto pubblico locale costituisce materia ricompresa nella
competenza regionale residuale di cui all'art. 117, comma 4, della
Costituzione, come sostituito dall'art. 3, legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (sentenza n. 5 del 2019).
In precedenza, con riferimento al trasporto pubblico non di
linea, le competenze (concorrenti) regionali, erano esercitate «ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e nel quadro dei principi» fissati dalla legge n. 21 del 15
gennaio 1992.
La Regione Calabria e' intervenuta in materia, da ultimo, con la
legge n. 37 del 7 agosto 2023.
La disciplina dell'attivita' di noleggio con conducente, quale
servizio pubblico non di linea, rientra, quindi, nella potesta'
legislativa e regolamentare regionale (sentenza n. 56 del 2020).
Trattasi di attribuzione generale nell'ambito della quale,
cionondimeno, lo Stato, puo' esercitare la competenza esclusiva in
materia di tutela della concorrenza.
L'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come
sostituito, dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge
n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n.
12), e', nel testo risultante in seguito alla pronuncia n. 56 del
2020, espressione di tale potesta'.
In particolare, l'art. 11, comma 4, dispone, tra l'altro, che:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con
conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e
l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di
fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel
servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di
compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di
servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di
servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine
servizio;
e) dati del fruitore del servizio. (...)».
Il decreto oggetto del ricorso e' stato emesso sulla dichiarata
«necessita' di disciplinare le modalita' di compilazione e tenuta del
foglio di servizio in formato elettronico previsto dall'art. 11,
comma 4, della citata legge n. 21 del 1992, n. 21».
Dall'esame del provvedimento, tuttavia, emerge come lo stesso non
si limiti a disciplinare le specifiche (tecniche) del foglio di
servizio elettronico, in quanto introduce articolate disposizioni che
si risolvono in obblighi, in capo agli esercenti il servizio,
ulteriori rispetto a quelli posti dalla previsione legislativa, che
il foglio di servizio ha previsto, nonche' regolano le modalita' di
espletamento del medesimo.
In tal modo, il decreto, ha assunto un contenuto ben piu'
complesso e violato le norme sulle competenze regionali ed
indebitamente interferito sulle attribuzioni assegnate dalla
Costituzione e norme applicative, alla regione, come in precedenza
indicate.
Tali ulteriori obblighi e divieti, piu' specificamente, si
rinvengono nelle previsioni del decreto, come in seguito,
partitamente indicate.
Con riferimento alla ipotesi di «servizio NCC, reso con partenza
da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all'art.
11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui
al comma 3» (art. 4, comma 1, modello B) ossia, negli ambiti
portuali, aeroportuali e ferroviari in cui, su deroga da parte dei
comuni, alle condizioni previste, e' possibile lo stazionamento in
aree pubbliche, distinte da quelle riservate ai taxi).
In tali casi, l'art. 4 (Modalita' di compilazione del foglio di
servizio per i contratti per singolo servizio), prevede che:
«1. Per i contratti per singolo servizio, il vettore NCC
compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di
cui all'allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli:
(...)
modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio
NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle
aree di cui all'art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21
nelle ipotesi di cui al comma 3; (...).
3. Per i fogli di servizio redatti secondo il modello B di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b) l'applicazione informatica prevede:
a) che la prenotazione possa essere registrata come bozza di
servizio fino a venti minuti prima dell'inizio del relativo servizio;
b) che la partenza coincida con l'arrivo del servizio
precedente al quale e' collegato, che deve essere svolto nella stessa
data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni
svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva».
Le disposizioni, con particolare riguardo a quanto disposto al
comma 3, trovano corrispondenza anche nelle «definizioni» (art. 2),
laddove, tra l'altro, si prevede, al comma 1, che: "s) «partenza»:
data, luogo e chilometri di partenza da una rimessa nella
disponibilita' del vettore ovvero dalle aree di cui all'art. 11,
comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per svolgere un servizio
NCC, oppure partenza dalla fine del servizio NCC precedente per
svolgere quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
4, comma 3; t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza per un
servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche
tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il
conducente NCC registra sull'applicazione informatica tramite la
produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi
dell'allegato 2; (...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento
in formato elettronico predisposto con l'applicazione informatica
contestualmente all'accettazione della prenotazione, contenente i
dati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima
prenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera
g)." (enfasi aggiunta).
Correlativamente, l'art. 7 (requisiti dell'applicazione
informatica), dispone che: «1. L'applicazione informatica, secondo le
specifiche tecniche di cui all'allegato 5: (...)
c) acquisisce automaticamente la data e l'orario di immissione
della prenotazione ricevuta dal vettore NCC presso la sede o la
rimessa nel momento in cui il conducente o il vettore NCC inserisce i
dati di cui all'Allegato 2, modello A, punto 2), e modello B, punto
2), anteriormente all'orario di inizio del servizio prenotato;».
Con l'introduzione dell'obbligo di sospendere il servizio per
venti minuti, tra una corsa e l'altra - conseguenza del meccanismo
normativo risultante, essenzialmente, dal combinato disposto delle su
citate disposizioni - il decreto non si limita a stabilire le
«specifiche» del foglio di servizio, provvedendo a disciplinare le
modalita' di svolgimento del servizio, compito che, tuttavia, rientra
nella sfera di attribuzione regionale, come in precedenza delineata.
Ne', tale obbligo, si rinviene nella previsione legislativa, in
virtu' della quale il decreto e' stato emesso, dalla quale,
piuttosto, anche in seguito all'intervento dell'ecc.ma adita Corte,
emerge semmai il contrario.
Mentre l'obbligo di compilare e tenere un foglio di servizio,
come chiarito con la sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, costituisce,
di per se', misura non irragionevole ne' sproporzionata e, per quanto
qui rileva, non comporta una significativa compressione
dell'autonomia regionale, ben diversamente, in sede di censura alla
disposizione introdotta con l'art. 10-bis, comma 1, lettere e) ed f)
del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2019, e' stata acclarata la
non conformita' a costituzione, «in quanto travalica il limite della
stretta necessita'», l'«obbligo di iniziare e terminare ogni viaggio
alla rimessa», poiche' «obbliga il vettore, nonostante egli possa
prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni
luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa
"a vuoto" prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non e'
solo in se' irragionevole - come risulta evidente se non altro per
l'ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio
proprio dal luogo in cui si e' concluso il servizio precedente - ma
risulta anche sproporzionata rispetto all'obiettivo prefissato di
assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza
specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della
stretta necessita', (...), considerato che tale obiettivo e' comunque
presidiato dall'obbligo di prenotazione (...)» (sentenza ult. cit.,
5.6.3).
Sembra di qualche evidenza che, negata, per irragionevolezza, la
legittimita' della interruzione del servizio attraverso
l'introduzione dell'obbligo di rientro in rimessa, si riproponga, su
diverso piano, l'intento di perseguire analogo effetto, in via
diretta, mediante l'imposizione - non prevista da nessuna previsione
legislativa - di una attesa minima, tra una corsa e l'altra.
Tali condizioni operative, imposte ai soli esercenti il servizio
di noleggio con conducente, si appalesano, peraltro, in ragione degli
scopi sottesi alle previsioni legislative poste a ritenuto
fondamento, non adeguate e proporzionate e, come tali, non
compatibili con il diritto comunitario.
Ai servizi di trasporto si applicano i principi in materia di
tutela della liberta' di stabilimento (art. 49 TFUE; Corte di
Giustizia, 20 dicembre 2017, C-434/15).
Come chiarito dalla Giurisprudenza «... Ogni provvedimento
nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte
dei cittadini dell'Unione, della liberta' di stabilimento garantita
dal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 49 TFUE,
pure se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza
(v., in tal senso, sentenze 14 ottobre 2004, causa C-299/02,
Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I- 9761, punto 15, e 21 aprile
2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3177, punto
27)» e «... Le restrizioni alla liberta' di stabilimento, che siano
applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, possono
essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a
condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell'obiettivo
perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento
dello stesso (sentenza Hartlauer, punto 44, e Apothekerkammer des
Saarlandes e a., punto 25)» (Corte di Giustizia, 1º giugno 2010,
Blanco Perez e Chao Gomez, Cause riunite C - 570/07 e C - 571/07,
punti 53 e 61).
Nella specie, la previsione di un tempo minimo di attesa tra le
corse, non trova giustificazione nella ratio delle previsioni
legislative richiamate in decreto ne', comunque, nella motivazione
del medesimo, sicche', costituisce una restrizione alla liberta' di
stabilimento.
Per tali ragioni, la Commissione, ha espresso l'avviso che «i
conducenti di veicoli NCC affrontano una serie di oneri. Alcuni
esempi sono ... l'imposizione di un intervallo di tempo obbligatorio
tra la prenotazione di un NCC e l'inizio del servizio» che comporta
«uno svantaggio comparativo per i servizi di NCC; esse causano
inoltre un uso inefficiente dell'orario di lavoro dei conducenti di
NCC...» [Comunicazione della Commissione concernente un trasporto
locale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con
conducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 61/01), in GUE,
4.2.22].
Anche per tale profilo, le norme sull'esercizio dell'attivita' di
noleggio con conducente poste dal decreto non possono trovare
legittimo fondamento e, conseguentemente, non potrebbero che
interferire sulle attribuzioni assegnate dalla Costituzione alla
regione.
Peraltro, l'incidenza della disciplina europea si riverbererebbe,
anche, nei confronti dell'ente regionale che, a cascata, subirebbe
gli effetti negativi delle scelte dell'ente statale, con conseguente
vulnus delle proprie prerogative; l'art. 117, comma 5, della
Costituzione, sancisce la partecipazione delle regioni alle fasi
ascendente e discendente di elaborazione ed attuazione del diritto
comunitario.
Con riferimento ai cd. «contratti di durata», laddove, il
decreto, non limitandosi a fissare le specifiche per consentire la
registrazione sull'applicativo (art. 2, comma 1, lettera f), esclude
che, tali contratti, possano stipularsi con alcune categorie di
operatori economici precludendo, quindi, a tali ultimi, l'accesso a
tale mercato e, conseguentemente, anche in tal caso, introducendo
delle condizioni operative che incidono sulle modalita' di
espletamento del servizio e, dunque, sulla sfera di attribuzione
regionale in materia.
In particolare, l'art. 5 (Modalita' di compilazione del foglio di
servizio per i contratti di durata), prevede, tra l'altro, che «1. Il
vettore NCC registra sull'applicazione informatica i fogli di
servizio connessi ai contratti di durata. A ciascun contratto di
durata e' associato un codice identificativo. (...) 3. La generazione
del foglio di servizio di cui al modello C ai sensi del presente
articolo esclude la contestuale produzione di un foglio di servizio
ai sensi dell'art. 4».
Le citate previsioni vanno lette, tra l'altro, in relazione
all'art. 2, comma 1, lettera "f) «codice identificativo del
contratto»: il codice alfanumerico univoco, attribuito
dall'applicazione informatica a ciascun contratto di durata
registrato nella medesima applicazione informatica e associato al
codice identificativo del committente o utente del relativo servizio;
(...) h) «committente»: il soggetto che conclude con un vettore NCC
un contratto di trasporto di persone a favore di se' stesso o
comunque di una utenza differenziata, nel rispetto dei vincoli di
esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione
nazionale e regionale vigente; non e' considerato committente ai
sensi del presente decreto il soggetto che svolge l'attivita' di
intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di
linea tramite le piattaforme tecnologiche di cui al decreto adottato
ai sensi dell'art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12; (...) m) «contratto di durata»: il contratto di
trasporto stipulato da un vettore NCC con un committente che non
esercita anche in via indiretta attivita' di intermediazione tra la
domanda e l'offerta di servizi NCC, per la fruizione di uno o piu'
servizi NCC riferiti ad un periodo di tempo definito dal contratto
medesimo, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa
autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale
vigente; (...) q) «foglio di servizio»: il foglio di servizio in
formato elettronico di cui all'art. 11, comma 4, della legge 15
gennaio 1992, n. 21, redatto secondo le modalita' di cui all'allegato
2 o all'allegato 3; (...) t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza
per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa
anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o
il conducente NCC registra sull'applicazione informatica tramite la
produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi
dell'allegato 2; (...) z) «servizi NCC»: i singoli servizi di
trasporto pubblico non di linea a mezzo di noleggio con conducente
offerti da un vettore NCC, rivolti ad una utenza differenziata sulla
base di un contratto di durata ovvero di contratto per singolo
servizio, svolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione
nazionale e regionale vigente; aa) «utente»: il passeggero, anche
diverso dal committente, selezionato dal vettore NCC al momento della
accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto
reso nell'ambito di un contratto di durata; bb) «utenza
differenziata»: i passeggeri selezionati dal vettore al momento della
accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto
reso nell'ambito di un contratto di durata; (...) ee) «bozza di
foglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con
l'applicazione informatica contestualmente all'accettazione della
prenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al
momento della medesima prenotazione e dotato del codice
identificativo di cui alla lettera g)." nonche', con l'allegato 3
(art. 5), modello C.
Il fulcro della normativa, per quanto qui di rilevanza - dal
quale le previsioni su citate dipendono o al quale sono collegate -
e' rappresentato dalla limitazione, introdotta in sede di
definizione, sopra richiamata, prevista alla lettera "m) «contratto
di durata»" quale «contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC
con un committente che non esercita anche in via indiretta attivita'
di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi NCC (...)».
Tale dizione esclude, limitando l'analisi alla materia del
turismo (peraltro, di competenza legislativa residuale - sentenze n.
90 del 2006 e n. 197 del 2003 - con ulteriori profili di violazione
delle competenze regionali), a titolo esemplificativo, la
possibilita' della stipula di tale tipologia di contratti con
alberghi, agenzie di viaggi, operatori turistici.
Ne', tali rapporti, non previsti per i «contratti di durata»,
possono confluire nelle altre ipotesi di «committente», attesa la
nozione, come prevista dalla predetta lettera h) dell'art. 2, in
combinato disposto con la espressa esclusione disposta dalla
precitata lettera m).
La detta esclusione informa, per quanto di ragione, le altre
disposizioni, sopra richiamate, che da tale «definizione» dipendono,
precludendo, in definitiva, in tali ipotesi, la possibilita' di
adempiere all'obbligo legale «di compilazione e tenuta» del foglio di
servizio elettronico, e, dunque, rendere il servizio.
Anche in tal caso, con l'esclusione della facolta' della stipula
di contratti di durata con alcune categorie, il decreto non si
limita, come previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del
1992, a stabilire le «specifiche» del foglio di servizio in formato
elettronico, ma provvede a disciplinare le modalita' di svolgimento
del servizio; compito che, tuttavia, come in precedenza evidenziato,
rientra nella sfera di attribuzione regionale.
Sotto ulteriore aspetto, il decreto, disciplinando le modalita'
di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato
elettronico, con l'istituzione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e con l'imposizione dell'obbligo di
utilizzo, in via esclusiva, dell'«applicazione informatica», avuto
riguardo alla previsione legislativa teste' citata, esorbita, secondo
la lettera e la ratio, dal perimetro di operativita' della norma -
travalicando, comunque, il limite di stretta necessita' - ed
influisce, cosi', sull'organizzazione dell'attivita' del noleggio con
conducente, e, quindi, sulla disciplina dell'espletamento del
servizio, anche questo riservato alle attribuzioni regionali.
Il decreto, in particolare, all'art. 3 (Registrazione dei vettori
NCC sull'applicazione informatica), dispone, tra l'altro, che: «1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla
compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico
ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
tramite registrazione sull'applicazione informatica e compilazione
dei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 4 e 5.
2. Ai fini della registrazione, ciascun vettore NCC comunica i
dati riportati nell'allegato 1.
Il vettore NCC comunica tempestivamente tramite accesso
all'applicazione informatica eventuali variazioni relative all'elenco
dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo
vettore.
3. All'atto della registrazione, a ciascun vettore NCC sono
assegnate le credenziali di accesso, che possono essere utilizzate
dal vettore NCC medesimo. Il vettore NCC puo' abilitare all'utilizzo
delle credenziali di cui al primo periodo collaboratori, conducenti
ovvero dipendenti del medesimo. Le credenziali di accesso possono
essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo. (...)».
Le disposizioni citate vanno lette in correlazione con le
pertinenti definizioni, di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo
decreto, che a tale applicazione si riferiscono o che la stessa
presuppongono, tra cui: "a) «annullamento»: l'annullamento del
servizio dall'applicazione informatica, da parte del vettore NCC o
del conducente, entro la data e l'orario di inizio servizio previsti
nella relativa prenotazione, di un foglio di servizio, che comunque
rimane registrato nell'applicazione informatica; b) «applicazione
informatica»: il sistema telematico ed informatico, anche sotto forma
di applicazione, istituito, gestito e messo a disposizione dei
vettori NCC dall'Autorita', finalizzato a consentire ai medesimi
vettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti, dal momento della
prenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione del
foglio di servizio elettronico, nonche' a consentire il controllo
telematico dei dati ivi contenuti da parte degli organi di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
specifiche tecniche dell'applicazione informatica sono indicate
nell'allegato 5; (...) d) «Autorita'»: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; e) «codice identificativo del
committente o utente»: il codice alfanumerico univoco, attribuito
dall'applicazione informatica a ciascun committente o utente di un
servizio NCC; f) «codice identificativo del contratto»: il codice
alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica a
ciascun contratto di durata registrato nella medesima applicazione
informatica e associato al codice identificativo del committente o
utente del relativo servizio; g) «codice identificativo del foglio di
servizio»: il codice alfanumerico univoco, attribuito
dall'applicazione informatica ad un foglio di servizio, attestante
che lo stesso e' stato compilato in nome e per conto di un singolo
vettore NCC e associato al codice identificativo del committente o
utente del relativo servizio; (...) o) «dati di generazione»: la
marca temporale risultante dall'applicazione informatica, attestante
il giorno, l'ora ed il minuto in cui ogni operazione di inserimento e
modifica dei dati contenuti nel foglio di servizio e' effettuata dal
vettore NCC ovvero dal conducente tramite la medesima applicazione;
(...) t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza per un servizio
NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite
l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente
NCC registra sull'applicazione informatica tramite la produzione di
una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell'allegato 2;
(...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento in formato
elettronico predisposto con l'applicazione informatica
contestualmente all'accettazione della prenotazione, contenente i
dati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima
prenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera
g)."
Ulteriori disposizioni di dettaglio, circa la necessita' e
modalita' di utilizzo della applicazione elettronica, come in
precedenza definita, si rinvengono negli articoli 4 (Modalita' di
compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo
servizio), 5 (Modalita' di compilazione del foglio di servizio per i
contratti di durata), 6 (Obblighi attinenti alla compilazione del
foglio di servizio), 7 (Requisiti dell'applicazione informatica), 8
(Organismo responsabile per l'applicazione e l'archiviazione); art. 9
(disposizioni in materia di protezione di dati personali);
nell'allegato 2 (art. 4), nell'allegato 3 (art. 5), nell'allegato 5
(art. 7) si rinvengono: «Descrizione modello di funzionamento»,
«Specifiche tecniche dell'applicazione informatica», «Analisi dei
rischi» e «Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza
adottate».
L'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992,
tuttavia, non prevede ne' l'istituzione dell'applicazione
informatica, ne' che la stessa debba essere istituita presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ne', ancora, che il
previsto sistema telematico ed informatico, e solo questo, possa
«consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti,
dal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la
compilazione del foglio di servizio elettronico».
La previsione legislativa posta a fondamento del decreto
impugnato, invece, prevede, e ritiene sufficiente al fine di evitare
possibili «abusi» (sentenza 56/20, punto 5.6.), esclusivamente che:
«Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di
compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di
servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministero dell'interno».
Gli unici obblighi, quindi, si risolvono nella «compilazione» e
«tenuta» del «foglio di servizio in formato elettronico» ed e' in
funzione, diretta ed immediata, dell'adempimento di tale obbligo
legale, che e' previsto che il decreto possa stabilire le relative
«specifiche».
Ne', come si legge nel decreto (art. 2, comma 1, lettera b),
l'istituzione ed implementazione dell'applicazione informatica, si
appalesa necessaria per «consentire il controllo telematico dei dati
ivi contenuti da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Soccorre, sul punto, il medesimo decreto, laddove, all'art. 6,
comma 2, espressamente prevede che: «2. Il conducente, in occasione
del controllo su strada da parte degli organi di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli stessi il
codice identificativo del foglio di servizio e ne esibisce copia, su
richiesta degli stessi, anche in modalita' digitale.» (enfasi
aggiunta).
Giova, a tal proposito, evidenziare, altresi', che la stessa
previsione, in via transitoria, ha previsto che «Fino all'adozione
del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio
elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso,
caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da
compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato
elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un
periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli
organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»
(enfasi aggiunta).
Codesta ecc.ma Corte ha ritenuto legittime le previsioni
legislative qui in esame, pur caratterizzate «anche da un contenuto
analitico» - assumendo che «l'obbligo di ricevere le richieste di
prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con
l'utilizzo di strumenti tecnologici, e l'obbligo di compilare e
tenere un "foglio di servizio" (art. 11, comma 4, quarto, quinto e
sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall'art.
10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e
non sproporzionate» - chiarendo che: «La verifica della
ragionevolezza delle misure assunte e della proporzionalita' degli
obblighi imposti a tali fini va condotta alla stregua dei criteri
indicati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in
particolare il principio di proporzionalita' tanto piu' deve trovare
rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e
regioni, quanto piu', come nel caso in esame, la previsione statale
comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale,
precisando che il test di proporzionalita' richiede di valutare se la
norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita' di
applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di
obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu' misure
appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a
confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al
perseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 137 del
2018 e n. 272 del 2015)» (sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, punti
5.5, 5.6, 5.6.1).
Per quanto precede, atteso il riconosciuto carattere puntuale,
gli obblighi, come emergenti dalle previsioni legislative in
commento, in ottica funzionale, trovano compiuto adempimento, in
sostanza, nella «numerazione progressiva» e garanzia della genuinita'
del foglio di servizio compilato con i dati prescritti, nonche' nella
conservazione, di questo foglio, per il tempo ivi indicato (quindici
giorni), da esibire agli accertatori.
Requisiti che sembra si possano ben soddisfare con semplici
strumenti informatici, nel rispetto della normativa di riferimento
(ove occorra, ad es., tramite il servizio offerto da un certificatore
accreditato).
Ogni disposizione ulteriore, e conseguente adempimento imposto,
non espressamente giustificato dalla diversita' del mezzo di
attestazione (cartaceo - telematico), e' da ritenere non emessa in
applicazione della previsione legale (art. 11, comma 4, della legge
n. 21 del 15 gennaio 1992) e, quindi, riverberandosi
sull'organizzazione dell'attivita' degli operatori, lesive delle
competenze assicurate alla regione dalla Costituzione.
II. Contrasto con il principio di leale collaborazione e degli
articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.
Il decreto, che ha stabilito, come previsto dall'art. 11, comma
4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, le specifiche del foglio di
servizio elettronico, ha, tuttavia, al contempo, posto in capo agli
operatori obblighi e divieti, come in precedenza individuati,
nell'espletamento della relativa attivita' di noleggio con
conducente, non previsti dal dato normativo, escludendo ogni
coinvolgimento dell'ente regionale, sebbene, pur in presenza di
profili riferibili alla protezione dei dati personali e
l'espletamento dei servizi di polizia stradale, la materia del
trasporto pubblico locale - alla quale la disciplina dell'attivita'
di noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea, e'
da ricondurre - rientri interamente nella sfera di attribuzioni
regionale (sentenza n. 56 del 2020).
Se e' pur vero che l'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15
gennaio 1992, nell'attribuire l'adozione del decreto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell'interno, non prevede il coinvolgimento di altri attori
istituzionali, la previsione non esclude (ne' legittima l'esclusione
di) meccanismi di consultazione e raccordo.
Gia' nell'assetto precedente alla riforma del 2001 (legge
costituzionale n. 3), codesta ecc.ma Corte, aveva avuto modo di
riaffermare che il principio di leale collaborazione deve governare i
rapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione alle
attivita' in cui le rispettive competenze concorrano o si
intersechino, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi
(cfr. sentenza n. 341 del 1996). Tale regola, espressione del
principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella
salvaguardia della sua unita', "riconosce e promuove le autonomie
locali", alle cui esigenze "adegua i principi e i metodi della sua
legislazione" (art. 5 della Costituzione), va al di la' del mero
riparto costituzionale delle competenze per materia, e opera dunque
su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni,
senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra
competenze legislative esclusive, ripartite e integrative, o fra
competenze amministrative proprie e delegate. (n. 242 del 18 luglio
1997).
Ed anche in seguito «ha costantemente affermato che il principio
di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che
intercorrono tra Stato e regioni: la sua elasticita' e la sua
adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo
dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando
eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro, se utile
per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e
concretizzazioni. Queste possono essere di natura legislativa,
amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa
giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu' qualificate per
l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della
leale collaborazione e' attualmente il sistema delle Conferenze
Stato-regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il
confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in
esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni
controverse» (sentenza n. 31 del 2006).
Cosi', nella materia del trasporto pubblico locale, con
riferimento del riparto del fondo per l'efficienza e la
produttivita', «proprio perche' tale finanziamento interviene in un
ambito di competenza regionale, la necessita' di assicurare il
rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle
regioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente
coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi,
tenendo conto del limite discendente dal divieto di procedere in
senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della
Costituzione, e cosi' di sopprimere semplicemente, senza sostituirli,
gli spazi di autonomia gia' riconosciuti dalle leggi statali in
vigore alle regioni e agli enti locali», e' stata, in tal caso,
sancita la necessita' di una vera e propria intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 281 del 1997, non
che sia semplicemente «sentita», riducendo in tal modo gli spazi di
autonomia riconosciuti alle regioni nel complessivo sistema di
finanziamento del trasporto pubblico locale (sentenza n. 222 dell'8
giugno 2005).
Occorre, a questo punto, evidenziare, con la giurisprudenza, che
«una delle sedi piu' qualificate per l'elaborazione di regole
destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione e'
attualmente il sistema delle Conferenze Stato, regioni ed autonomie
locali» (sentenza n. 31/2006).
Occorre, altresi', rilevare che, l'art. 118, comma 1, della
Costituzione, relativo al riparto delle funzioni amministrative, che
devono essere distribuite sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza, prevede, altresi', al comma 3, forme
di coordinamento fra Stato e Regioni, tra cui in materia di polizia
locale, nonche' forme di intesa e coordinamento in materia della
tutela dei beni culturali; sicche', e' stato chiarito che: «Nel
congegno sottostante all'art. 118, l'attrazione allo Stato di
funzioni amministrative da regolare con legge non e' giustificabile
solo invocando l'interesse a un esercizio centralizzato di esse, ma
e' necessario un procedimento attraverso il quale l'istanza unitaria
venga saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata
all'esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni
attratte, salvaguardandone la posizione costituzionale (...) la
Costituzione impone, a salvaguardia delle competenze regionali, che
una intesa vi sia ...» (sentenza n. 303 del 2003, punto 4.1).
La portata generale del principio di leale collaborazione, quale
principio generale in grado di armonizzare le regole costituzionali
relative al riparto delle competenze, gia' emergente nell'assetto
precedente, risulta, peraltro, espressamente riconosciuto dall'art.
120 Costituzione.
L'art. 117, comma 4, della Costituzione attribuisce la potesta'
legislativa residuale in materia del trasporto pubblico locale alle
regioni (ex plurimis, sentenze nn. 137 e 78 del 2018). Occorre,
peraltro, rilevare che non puo' ritenersi, il momento accertativo
della legittimita' dell'espletamento del servizio, estraneo alla
materia della polizia amministrativa locale, che e' di competenza
residuale regionale, ai sensi di quanto espressamente previsto, per
esclusione, dall'art. 117, secondo comma, lettera h), della
Costituzione (sentenza n. 32 del 9 febbraio 2017).
E' indubbio, quindi, che il decreto qui impugnato, allorche'
disciplina e comunque incide sull'organizzazione dell'attivita' del
noleggio con conducente, interviene nella sfera di competenza
regionale.
Nella specie, dall'esame del decreto, non solo non risulta che
siano stati attivati strumenti idonei a salvaguardare il principio
qui in esame, nella corretta applicazione del decreto legislativo n.
281 del 1997, ma neanche il piu' debole meccanismo di consultazione.
La conseguente violazione del principio di leale collaborazione e
delle previsioni costituzionali in precedenza individuate,
nell'adozione del decreto, si risolve, in definitiva, nel mancato
riconoscimento ovvero nella menomazione delle attribuzioni regionali,
comunque, in materia di trasporto pubblico locale.
Non spetta, pertanto, allo Stato, attraverso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell'interno, disciplinare il foglio di servizio in formato
elettronico, quanto meno con riferimento ai servizi di noleggio con
conducente riferibili al territorio della stessa regione, nei termini
e secondo le modalita' di cui al decreto n. 226 del 16 ottobre 2024.
Istanza cautelare
Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia disporre, ex art. 40 della
legge n. 87/1983, la sospensione cautelare dell'efficacia del
provvedimento impugnato, in quanto dalla sua esecuzione la ricorrente
subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.
In ordine alla sussistenza del fumus sia consentito richiamare le
ragioni dedotte a fondamento della lamentata illegittimita' del
provvedimento.
Quanto al periculum si evidenzia che, medio tempore, e'
intervenuta la circolare (_inf.A22e495.REGISTRO
UFFICIALE.U.0034247.03-12-2024), cui, l'art. 10, comma 2, del
decreto, subordina, con il decorso del termine di trenta giorni,
l'inizio dell'efficacia del medesimo.
Acclarate sono le notevoli carenze del servizio di trasporto non
di linea, con riferimento all'attivita' del noleggio con conducente,
sia in ambito nazionale sia, ancor piu', nel territorio calabrese,
«per cui la forte carenza dell'offerta (...) generata dal potere
conformativo pubblico» ha «danneggiato la popolazione anziana e
fragile, che soprattutto nelle metropoli, non e' in grado di
utilizzare (o anche semplicemente raggiungere) gli altri servizi di
trasporto di linea, ma che ha stringenti necessita' di mobilita' che,
in particolare, si manifestano in riferimento alle esigenze di cura»,
nonche' «recato danno al turismo e all'immagine internazionale
dell'Italia, dal momento che l'insufficiente offerta di mobilita' ha
pregiudicato la possibilita' di raggiungere agevolmente i luoghi di
villeggiatura, come documentato dalla Regione Calabria (...)»
(sentenza, n. 137 del 2024, punto 6.2.1.).
E' certo, altresi', che gli ulteriori oneri imposti, con il
decreto, all'esercizio dell'attivita', restringono tra l'altro la
liberta' di stabilimento e si appalesano, conseguentemente, idonee ad
incidere sfavorevolmente sul servizio del trasporto pubblico e,
dunque, sul territorio, e sul tessuto economico e produttivo affidato
alle cure dell'ente territoriale.
Alcun pregiudizio, nel contemperamento degli interessi, puo'
ravvisarsi in capo alla parte resistente, attesa la disposizione
transitoria di cui all'art. 11, comma 4, lettera e), della legge n.
21 del 15 gennaio 1992, come introdotta dal decreto-legge n. 135 del
14 dicembre 2018 (conv. con modificazione dalla legge 11 febbraio
2019), con l'uso del foglio di servizio cartaceo.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte, contrariis rejiectis,
voglia dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministero dell'interno, emanare il decreto n. 226 del 16 ottobre
2024, in relazione agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) d), e),
f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3, commi 1, 2 e 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche' agli allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5),
modello C e 5 (art. 7) e, per l'effetto annullarlo, in parte qua,
previa sospensione immediata dei relativi effetti.
Produzione: delibera di G.R. n. 696 del 3 dicembre 2024; decreto
dirigenziale (n. r.d. 2617 del 12 dicembre 2024); decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 226 del 16 ottobre
2024, adottato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione
di concerto con il Capo della Polizia Direttore generale della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; e, comunque, come da
indice.
Catanzaro, 16 dicembre 2024
Avv. Gullo