Udienza Pubblica del 29/01/2025
La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.
L'udienza ha inizio alle ore 9:35. Il Collegio è composto di undici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.
Ruolo n.1
Ordinanze:
ord. 50/2024
ord. 22 gennaio 2024 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
- Seminario Vescovile di Novara c/ Comune di Novara
Oggetto Ruolo
Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di religione o di culto - Previsione che, nella parte in cui si riferisce a un immobile utilizzato esclusivamente per finalità religiose, non consente lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse
STEFANO PETITTI (GIUDICE RELATORE)
BERTAGGIA LORENZO per SEMINARIO VESCOVILE DI NOVARA (AVVOCATO)
ACQUAVIVA CARLO per SEMINARIO VESCOVILE DI NOVARA (AVVOCATO)
MADDALO ALESSANDRO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Si dà atto della presenza di DE SOCIO GIANNA MARIA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.2
Ordinanze:
ord. 139/2024
ord. 20 maggio 2024 Tribunale per i minorenni di Firenze
- R. B.
Oggetto Ruolo
Adozione e affidamento - Adozione di minori residenti all’estero - Adozione da parte di persona non coniugata residente in Italia - Dichiarazione di idoneità - Preclusione
EMANUELA NAVARRETTA (GIUDICE RELATRICE)
VACCARELLA ROMANO per R. B. (AVVOCATO)
DE SOCIO GIANNA MARIA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruoli n.3-4-5
Ordinanze:
ord. 182/2024
ord. 6 settembre 2024 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana
- M. P. c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
ord. 185/2024
ord. 11 settembre 2024 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania
- N. A. c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
ord. 238/2024
ord. 27 novembre 2024 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana
- C.A. T. c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS e altri
Oggetto Ruolo
Previdenza - Pensioni - Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1, della legge n. 448 del 1998 - Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno - Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo - Denunciata misura che riduce la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione e segnatamente nella sua forma differita rappresentata dal trattamento pensionistico previdenziale, in spregio al fondamento lavoristico della Repubblica - Disposizione che impone sacrifici a carico dei lavoratori in quiescenza, permettendo, al contempo, ad altre categorie di soggetti di beneficiare di rilevanti provvidenze a carico del bilancio dello Stato - Ingiustificata introduzione di misure di “raffreddamento” dell’indicizzazione delle pensioni più alte, rivolte a contenere l’inflazione, nel contesto di una manovra di bilancio espansiva - Progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, parametrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno - Lesione del principio che considera il lavoro un elemento fondante della Repubblica - Disconoscimento del contributo fornito dal lavoratore al progresso spirituale e materiale della società - Violazione del principio della promozione dei capaci e meritevoli, affinché possano raggiugere i gradi più alti degli studi - Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale - Violazione del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge - Stabilizzazione sostanziale dei tagli della perequazione che impone al contribuente un sacrificio definitivo, in spregio al principio di temporaneità delle misure - Previsione che, riconoscendo alla lett. b), n. 3), 4) e 5), del c. 309 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 una rivalutazione in misura inferiore al 50 per cento, risulta inferiore al tasso di interesse legale nel periodo di riferimento e confligge con il principio civilistico della lesione ultra dimidium - Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1, della legge n. 448 del 1998, in misura integrale per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il medesimo trattamento minimo, al 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo - Denunciata disposizione che determina una progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, parametrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno - Omessa previsione di un limite all’efficacia temporale delle riduzioni della misura di rivalutazione dei trattamenti pensionistici - Modulazione degli effetti temporali dell’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale con decorrenza dall’anno 2022 o 2023
Previdenza - Pensioni - Previsione che riconosce nell'anno 2023 una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1, della legge n. 448 del 1998, applicando all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo del trattamento - Denunciato intervento di graduazione del meccanismo perequativo di carattere non transitorio, carente di adeguate e motivate ragioni di finanza pubblica sottostanti alla sua introduzione - Lesione dei diritti patrimoniali attinenti a rapporti di durata - Contrasto con il principio della retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, essendo incrinata la principale tutela, insita nel meccanismo di perequazione, che prevede una difesa modulare del potere di acquisto delle pensioni - Contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale
Previdenza - Pensioni - Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1, della legge n. 448 del 1998 - Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno - Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo - Denunciata misura che riduce la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione e segnatamente nella sua forma differita rappresentata dal trattamento pensionistico previdenziale, in spregio al fondamento lavoristico della Repubblica - Disposizione che impone sacrifici a carico dei lavoratori in quiescenza, permettendo, al contempo, ad altre categorie di soggetti di beneficiare di rilevanti provvidenze a carico del bilancio dello Stato - Ingiustificata introduzione di misure di “raffreddamento” dell’indicizzazione delle pensioni più alte, rivolte a contenere l’inflazione, nel contesto di una manovra di bilancio espansiva - Progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, parametrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno - Lesione del principio che considera il lavoro un elemento fondante della Repubblica - Disconoscimento del contributo fornito dal lavoratore al progresso spirituale e materiale della società - Violazione del principio della promozione dei capaci e meritevoli, affinché possano raggiugere i gradi più alti degli studi - Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale - Violazione del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge - Stabilizzazione sostanziale dei tagli della perequazione che impone al contribuente un sacrificio definitivo, in spregio al principio di temporaneità delle misure - Previsione che, riconoscendo alla lett. b), n. 3), 4) e 5), del c. 309 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 una rivalutazione in misura inferiore al 50 per cento, risulta inferiore al tasso di interesse legale nel periodo di riferimento e confligge con il principio civilistico della lesione ultra dimidium
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (GIUDICE RELATRICE)
D'ANDREA PATRIZIO IVO per Sezione Autonoma Magistrati a Riposo dell’Associazione Nazionale Magistrati (AVVOCATO)
La Corte si ritira in Camera di consiglio per decidere sull'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum proposto dalla Sezione Autonoma Magistrati a Riposo dell'Associazione Nazionale Magistrati.
La Corte successivamente rientra e il Presidente dà lettura dell'ordinanza con la quale il predetto intervento viene dichiarato inammissibile.
BIANCA SALVATORE per P. M. (AVVOCATO)
PATTERI ANTONELLA per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)
URBANI NERI FABRIZIO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Si dà atto della presenza di SEMINARA GIORGIO per Annunziata Nicola (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di CASTILLETTI ELISABETTA per Annunziata Nicola (AVVOCATO)
Ruolo n.6
Ricorsi:
ric. 11/2023
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Provincia autonoma di Bolzano
Oggetto Ruolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Legge di stabilità provinciale per l'anno 2023 - Previsione che alla copertura degli oneri per complessivi 379.511.127,31 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 151.259.459,64 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 e 737.677.795,30 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025 derivanti dall'art. 2, c. 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dall'art. 6, c. 2, della l. prov.le n. 16 del 2022, si provvede con le modalità previste dalla tabella E - Denunciata mancata considerazione, con riguardo alla quota di entrata per l'anno 2025, prevista a copertura dei predetti oneri, degli effetti determinati dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 234 del 2021 - Difetto di una corretta quantificazione degli oneri e delle fonti di finanziamento - Contrasto con la normativa statale in materia di contabilità per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa
ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)
Ruolo n.7
Ricorsi:
ric. 13/2023
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Provincia autonoma di Bolzano
Oggetto Ruolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Prevista approvazione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza per 6.490.257.672,60 euro - Approvazione dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza, per 6.490.257.672,60 euro - Approvazione degli allegati al bilancio di previsione - Denunciato stanziamento, in riferimento all'esercizio 2025, iscritto nel Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche", pari a euro 570.678.028,00, determinato senza tener conto del venir meno del trasferimento, dal bilancio dello Stato, dell'importo di euro 103.100.000,00 previsto dalla legge di bilancio 2022 - Approntamento delle risorse finanziarie non correttamente quantificato in relazione ai rispettivi oneri e omessa individuazione delle fonti di finanziamento, in contrasto con la normativa statale interposta che richiede la necessaria copertura delle leggi di spesa - Iscrizione al bilancio dell'importo di euro 103.100.000,00 non coerente con i principi contabili generali di veridicità, attendibilità e correttezza di cui alla normativa statale di riferimento - Eccedenza dalle competenze accordate alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale
ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)
Ruolo n.8
Ricorsi:
ric. 15/2023
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Provincia autonoma di Bolzano
Oggetto Ruolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2023 - Modifica della l. prov.le n. 8 del 2000 (Norme per la tutela della qualità dell'aria) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 1.250.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025 - Denunciata sussistenza di vizi per i motivi già evidenziati nei ricorsi n. 11 del 2023 e n. 13 del 2023 avverso, rispettivamente, le l. prov.li n. 16 del 2022 e n. 17 del 2022 - Mancata considerazione degli effetti determinati dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 234 del 2021 - Difetto di una corretta quantificazione degli oneri e delle fonti di finanziamento - Contrasto con i principi contabili generali di veridicità, attendibilità e correttezza.
Modifica della l. prov.le n. 2 del 1987 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 1.000.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.
Modifica della legge provinciale n. 9 del 2010 (Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.
Modifica della legge provinciale n. 21 del 1996 (Ordinamento forestale) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 2.200.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.
Modifica della legge provinciale n. 7 del 2001 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 1.336.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 500.000,00 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; b) quanto a 836.000,00 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.
Modifica della legge provinciale n. 11 del 2010 (Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 47.450,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023- 2025.
Modifica della legge provinciale n. 17 del 1993 (Disciplina del procedimento amministrativo) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 500.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.
Modifica della legge provinciale n. 6 del 2015 (Ordinamento del personale della Provincia) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 21.010.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto agli oneri obbligatori, quantificati in 19.360.000,00 euro per l'anno 2025 e in 12.906.666,67 euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; b) quanto agli oneri obbligatori, quantificati in 1.650.000,00 euro all'anno a regime a partire dall'esercizio 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025
ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)
Alle ore 12.20 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.