Udienza Pubblica del 12/02/2025
La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.
L'udienza ha inizio alle ore 9.35 Il Collegio è composto di undici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.
Ruolo n.1
Ordinanze:
ord. 100/2022
ord. 31 maggio 2022 Corte d'appello di Milano
- Ionela Maria Moise e altri c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto Ruolo
Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti - Previsione che il beneficiario debba essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - Denunciata discriminazione indiretta che sfavorisce maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto a quelli italiani, poiché nella maggior parte dei casi i non residenti sono cittadini di altri Stati membri - Requisito sproporzionato e in conflitto con il principio della ragionevole correlabilità, poiché non considera quei cittadini europei e loro familiari che, pur risiedendo in Italia da meno tempo o in modo non continuativo negli ultimi due anni, sono, comunque, sufficientemente integrati nel nostro Paese - Disciplina che persegue uno scopo di dubbia legittimità, aiutando i bisognosi di un inserimento sociale solo in quanto radicati nel territorio e non in quanto bisognosi - Contrasto con la normativa europea che sancisce il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità dell'accesso ai vantaggi sociali nonché il diritto alla parità di trattamento del cittadino europeo nelle prestazioni assistenziali - Violazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come declinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dalla direttiva 2004/38/CE nonché dal regolamento (UE) n. 492/2011 - Conflitto con il principio della limitazione della sovranità nazionale.
In subordine: Omessa previsione che il beneficiario, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, debba essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo
LUCA ANTONINI (GIUDICE RELATORE)
GUARISO ALBERTO per MOISE IONELA MARIA,STOIAN GHEORGHITA,TANASIE STELA ed altri 2 (AVVOCATO)
BOCCIA NERI MASSIMO per INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (AVVOCATO)
SFERRAZZA MAURO per INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (AVVOCATO)
GENTILI PAOLO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.2
Ordinanze:
ord. 21/2024
ord. 24 gennaio 2023 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Amundi Real Estate Italia SGR spa c/ Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I Milano
Oggetto Ruolo
Tributi - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un'addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa - Denunciata inclusione tra i soggetti passivi del tributo addizionale delle società di gestione del risparmio (SGR)
ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)
FRANSONI GUGLIELMO per Amundi Real Estate Italia SGR.spa (AVVOCATO)
GENTILI PAOLO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.3
Ordinanze:
ord. 99/2024
ord. 2 aprile 2024 Tribunale di Padova
- R.U. E. c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto Ruolo
Straniero - Maternità e infanzia - Assegno temporaneo per figli minori - Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che devono essere posseduti dal richiedente - Previsione, nel caso di richiedente cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, del requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale - Inclusione del permesso di soggiorno per richiesta asilo nell’elenco dei titoli legittimanti per richiedere l’assegno temporaneo - Irragionevole esclusione dal godimento dell’assegno temporaneo di una categoria di soggetti che si trovano nello stato di bisogno che la prestazione si prefigge di fronteggiare - Contrasto con l’impegno della Repubblica ad agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia - Contrasto con i doveri primari di tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia
MARIA ROSARIA SAN GIORGIO (GIUDICE RELATRICE)
PISCHEDDA SAMUELA per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di SFERRAZZA MAURO per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di BOCCIA NERI MASSIMO per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di MOGAVERO MIRELLA per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)
GENTILI PAOLO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.4
Ricorsi:
ric. 28/2022
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Provincia autonoma di Bolzano
Oggetto Ruolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifiche alla l. prov.le n. 9 del 2018 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato - Ipotesi di impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative o di ripristinare lo stato dei luoghi, anche in considerazione dell'esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate - Applicazione da parte dell'autorità preposta alla vigilanza di una sanzione pecuniaria - Variazione dell'ammontare della relativa sanzione in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione - Riduzione della sanzione nel caso in cui, al momento della relativa irrogazione o del pagamento dell'ultima rata, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti - Denunciata introduzione di un criterio valutativo, non rinvenibile nella disciplina nazionale di riferimento, che amplia le ipotesi in cui è possibile escludere la sanzione ripristinatoria, rendendola residuale - Determinazione di un'ipotesi di sanatoria difforme dai presupposti richiesti dalla normativa statale - Scostamento dalla disposizione nazionale che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle loro parti abusivamente eseguite - Disposizione provinciale di favore che sfugge al principio della doppia conformità urbanistica imposto dalla normativa statale - Introduzione di un sistema sanzionatorio degli illeciti edilizi in contrasto con la disciplina statale che costituisce norme fondamentali di riforma economico-sociale - Violazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Eccedenza dalle competenze statutarie, essendo la Provincia priva di potestà normativa in materia di sanzioni per illeciti edilizi
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (GIUDICE RELATRICE)
MANGIA MARIA GABRIELLA per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
GRAZIANI LUCA per Provincia autonoma di Bolzano (AVVOCATO)
Alle ore 12.08 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.