Udienza Pubblica del 25/02/2025
La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.
L'udienza ha inizio alle ore 9.32 Il Collegio è composto di quindici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso. In apertura di udienza, il Presidente Giovanni Amoroso rivolge, a nome proprio e di tutto il Collegio, i saluti di benvenuto ai quattro nuovi Giudici costituzionali, Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli, Roberto Nicola Cassinelli e Francesco Saverio Marini. Il Presidente dà quindi la parola all'avvocato Roberto Nania, il quale porge il saluto di benvenuto, a nome proprio e degli avvocati del libero foro, ai quattro nuovi Giudici costituzionali. Successivamente il Presidente dà la parola al Vice avvocato generale dello Stato Ettore Figliolia, il quale rivolge a nome proprio e dell'Avvocatura generale dello Stato, il saluto ai quattro nuovi Giudici costituzionali. Infine, il Presidente ringrazia anche a nome dei quattro nuovi giudici e dispone una breve sospensione dell'udienza.
Ruolo n.1
Ordinanze:
ord. 188/2024
ord. 18 marzo 2024 Tribunale di Sorveglianza di Sassari
- G. B.
Oggetto Ruolo
Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Limitazione della permanenza all'aperto - Previsione che la permanenza all’aperto non può essere superiore a due ore al giorno - Ingiustificata differenziazione rispetto al regime ordinario per i detenuti comuni ai quali è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno
STEFANO PETITTI (GIUDICE RELATORE)
VIANELLO ACCORRETTI VALERIO per Birra Giovanni (AVVOCATO)
FIGLIOLIA ETTORE per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
DI BENEDETTO MASSIMO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.2
Ordinanze:
ord. 137/2024
ord. 31 maggio 2024 Tribunale amministrativo regionale per il Trentino-Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano
- Generalbau spa c/ Provincia autonoma di Bolzano e altro
Oggetto Ruolo
Edilizia e urbanistica - Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio - Previsione che le prescrizioni perdono ogni efficacia e che le aree interessate riacquistano le precedenti destinazioni se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all'acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità - Denunciata disciplina priva di una ragione giustificatrice tale da escludere la differenza rispetto alla norma nazionale di riferimento - Contrasto con i principi di razionalità, proporzionalità e non arbitrarietà vista la compressione del diritto dominicale - Ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, per i quali il limite massimo di durata dei vincoli di esproprio è dimidiato - Apposizione di vincoli ablatori che implicano la piena disponibilità e fruibilità di un immobile da parte del proprietario per un periodo di dieci anni, prorogabili, in attesa della determinazione da parte dell’amministrazione circa l’effettiva realizzazione dell’opera pubblica programmata - Violazione degli obblighi internazionali pertinenti alla protezione della proprietà privata - Irrazionale e sproporzionata permanenza dell’obbligo, per il proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili sino al completamento dell’esproprio, con conseguente pregiudizio economico
MARCO D'ALBERTI (GIUDICE RELATORE)
JANES IGOR per GENERALBAU spa (AVVOCATO)
NANIA ROBERTO per GENERALBAU spa (AVVOCATO)
SEGNA JUTTA per Provincia autonoma di Bolzano (AVVOCATO)
Ruolo n.3
Ordinanze:
ordd. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97/2024
n. 19 ordinanze 6 febbraio 2024 Consiglio di Stato
Oggetto Ruolo
Comunicazione e informazione - Contributi pubblici alle emittenti televisive e radiofoniche - Modifiche all’art. 4, c. 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 146 del 2017 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali) - Rinvio della disposizione modificativa al d.P.R. n. 146 del 2017 da intendersi ivi integralmente riportato - Interpretazione autentica dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, come convertito, nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del d.P.R. n. 146 del 2017 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore - Denunciato difetto di omogeneità delle disposizioni, inserite in sede di conversione, rispetto ai contenuti originari dei rispettivi decreti-legge - Ritenuto limite alla retroattività della “legificazione” di tutte le disposizioni del d.P.R. n. 146 del 2017 conseguente all’intervenuto annullamento, con sentenza passata in giudicato, della previsione dell’art. 6, c. 2, del citato d.P.R., recante la disciplina del cosiddetto “scalino preferenziale” - Contrasto con il canone di logicità e ragionevolezza dell’intervento normativo volto a conferire valore e forza di legge, con efficacia retroattiva, a norme regolamentari già oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo - Denunciata illegittima reviviscenza di norme secondarie già annullate con sentenze passate in giudicato - Incidenza degli interventi normativi sui giudizi in corso.
In subordine: Attribuzione di valore di legge anche alla disposizione dell’art. 6, c. 2, del d.P.R. n. 146 del 2017, recante la previsione che alle prime cento emittenti collocate in graduatoria è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili (cosiddetto “scalino preferenziale”) - Denunciata differenziazione, nell’attribuzione delle risorse disponibili, tra le emittenti televisive prime cento classificate in graduatoria e quelle classificate successivamente in assenza di correttivi relativi all’ambito territoriale di operatività dei concorrenti - Contrasto con il principio del pluralismo dell’informazione
GIOVANNI PITRUZZELLA (GIUDICE RELATORE)
ROMANO MASSIMO per MEDIASIX SRL (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di RUTA GIUSEPPE per MEDIASIX SRL (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di ZEZZA MARGHERITA per MEDIASIX SRL (AVVOCATO)
MAGLIARO FABRIZIO per GRUPPO AIR srl (AVVOCATO)
LOIODICE ISABELLA per A.L.P.I. (Associazione per la Liberta` e il Pluralismo dell’Informazione) RADIO TV (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di CAZZATO CARLO EDOARDO per A.L.P.I. (Associazione per la Liberta` e il Pluralismo dell’Informazione) RADIO TV (AVVOCATO)
D'ANDREA PATRIZIO IVO per ESPANSIONE S.R.L., EDITRICE T.N.V. S.P.A., RETESETTE S.P.A. ed altri 6 (AVVOCATO)
DI NITTO TOMMASO per ESPANSIONE S.R.L., EDITRICE T.N.V. S.P.A., RETESETTE S.P.A. ed altri 6 (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di ZAZZA ELEONORA per R.E.I. srl (AVVOCATO)
SPINA MARIA LUISA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
URBANI NERI ALESSIA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Alle ore 13.30 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.