Udienza pubblica

Udienza Pubblica del 26/02/2025

La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.

L'udienza ha inizio alle ore 9.35 Il Collegio è composto di quindici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.


Ruolo n.1

Ordinanze:
ord. 228/2024

ord. 5 novembre 2024 Tribunale di Roma - Presidenza del Consiglio dei ministri e altri

Oggetto Ruolo
Industria - Procedimento penale - Sequestro preventivo - Appello - Competenza - Provvedimento con cui il giudice abbia escluso, revocato o negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell’attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale oppure degli impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva sottoposti a sequestro preventivo, nonostante le misure adottate dal Governo nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale - Previsione che sull’appello avverso tale provvedimento decide, in composizione collegiale, il Tribunale di Roma anziché il tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame, così come ordinariamente stabilito dall’art. 322-bis, c. 1-bis, codice di procedura penale - Irragionevolezza, a fronte dell’individuazione di competenze diverse per l’impugnazione di provvedimenti emessi dalla stessa autorità giudiziaria e attinenti al medesimo thema decidendum per il solo fatto del diverso atteggiarsi del relativo dispositivo (risultando la competenza del Tribunale di Roma circoscritta, dopo che le prescrizioni governative siano state adottate, ai soli provvedimenti negatori della prosecuzione dell’attività in costanza di sequestro)

FRANCESCO VIGANÒ (GIUDICE RELATORE)

GRASSO GIOVANNI per ISAB S.R.L. (AVVOCATO)

ACCINNI GIOVANNI PAOLO per Versalis spa (AVVOCATO)

GRASSI STEFANO per Versalis spa (AVVOCATO)

Si dà atto della presenza di GRASSI FRANCESCO per Versalis spa (AVVOCATO)

MAROCCO TEODORA per Sonatrach Raffineria Italiana srl (AVVOCATO)

GENTILONI SILVERI ALESSANDRO per Sonatrach Raffineria Italiana srl (AVVOCATO)

FARACI SALVATORE per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

Si dà atto della presenza di DI MARTINO RUGGERO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.2

Ordinanze:
ord. 148/2024

ord. 26 giugno 2024 Tribunale di Lucca - Pubblico Ministero c/ G. G. e altri

Oggetto Ruolo
Stato civile - Filiazione - Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Preclusione dell’attribuzione al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata (all’estero) da una coppia di donne, dello status di figlio riconosciuto anche dalla c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa - Cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale - Violazione del diritto del minore all’inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare, inteso come formazione sociale - Lesione del diritto del minore all’identità personale - Violazione del principio di eguaglianza conseguente alla discriminazione del nato all’esito di percorso di P.M.A. intrapreso, all’estero, da una coppia di donne in ragione delle caratteristiche della relazione (omosessuale) dei genitori - Denunciato effetto di legittimazione della categoria di “nati non riconoscibili”, in violazione del principio di unicità dello status di figlio - Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo del diritto alla bigenitorialità - Violazione del principio di eguaglianza rispetto alla trascrivibilità dell’atto di nascita formato all’estero dei nati da coppie di donne omosessuali - Discriminazione tra i nati, in Italia, in relazione alla condizione di opposizione o meno del rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile ovvero dell’impugnazione, o meno, dell’atto formato con l’indicazione della madre intenzionale - Violazione dei diritti e dei doveri nei confronti dei figli, anche nati fuori dal matrimonio - Violazione del principio della salvaguardia del miglior interesse del minore - Contrasto con le norme internazionali e sovranazionali che tutelano e garantiscono l’interesse del minore

FILIPPO PATRONI GRIFFI (GIUDICE RELATORE)

MIRI VINCENZO per Giovannardi Glenda e Passaglia Isabella (AVVOCATO)

Ruggero DI MARTINO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Gianna DE SOCIO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)



Ruolo n.3

Ricorsi:
ric. 11/2024

Regione Liguria c/ Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto Ruolo
Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Legge di bilancio 2024 - Modifica dell'art. 1, c. 448, della legge n. 232 del 2016, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - Previsione che la dotazione per il fondo di solidarietà comunale è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 - Previsione che agli oneri di cui al c. 496 dell’art. 1 della legge di stabilità 2023, che istituisce un Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del fondo di solidarietà comunale - Denunciata disciplina che ha svuotato il fondo di solidarietà comunale dei finanziamenti in precedenza ivi collocati e vincolati per le specifiche finalità previste, travasandoli integralmente in un nuovo fondo rientrante nell’ambito della perequazione speciale, suscettibile dell’apposizione di vincoli di destinazione - Intervento normativo che, a discapito del fondo di perequazione generale, si limita a spostare le risorse da un fondo a un altro senza considerare se tali risorse siano adeguatamente dimensionate ai fabbisogni monetari da finanziare - Contrasto con il principio di correlazione tra risorse e funzioni - Previsione che non valuta la congruità delle risorse rispetto all’esigenza di evitare regressioni nell’attuazione dei LEP - Violazione del principio di tipicità degli strumenti perequativi, atteso il carattere meramente verticale assunto dal fondo di solidarietà comunale - Disposizioni che, ridimensionando la componente verticale del fondo di solidarietà comunale, confligge con il principio di perequazione verticale - Lesione dell’autonomia finanziaria e amministrativa dei comuni della Liguria, costituzionalmente garantita, della loro capacità di spesa e dell’integrità dei bilanci comunali. Previsione che i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Prevista determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali - Previsione che il medesimo contributo, come determinato, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale - Denunciate disposizioni che, in spregio alle prerogative di autonomia finanziaria degli enti locali, violano il principio del divieto di tagli lineari di carattere permanente, concretizzandosi in una sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre - Lesione del principio di correlazione tra risorse e funzioni, atteso che il legislatore, nell’effettuare le censurate decurtazioni, non ha valutato le conseguenze in un quadro di finanza locale già precario, introducendo vincoli irragionevoli e decontestualizzati - Normativa che, accrescendo il divario tra valore delle capacità fiscali e della disponibilità della perequazione, da un lato, e l’ammontare complessivo dei fabbisogni standard dall’altro, pregiudica l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - Disciplina che impone una sottrazione significativa di risorse che compromette l’erogazione delle prestazioni che devono essere obbligatoriamente garantite ai cittadini - Lesione del principio di leale collaborazione atteso che i comuni, tramite l’ANCI, avevano riposto una qualificata aspettativa e un ragionevole affidamento sul fatto che la stagione dei tagli fosse definitivamente terminata. In via gradata: Contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Previsione che, nell’escludere dal concorso al contributo gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto, tra l’altro, gli accordi di cui all'art. 43, c. 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, non esonera anche i comuni di cui all’art. 43, c. 8, dello stesso decreto-legge - Disciplina che da un lato equipara i comuni di cui al c. 2 a quelli di cui al c. 8 dell’art. 43 della legge di stabilità 2023, ai fini del contributo previsto dall’art. 1, c. 470, della medesima legge, dall’altro li distingue ai fini dell’esenzione dal taglio lineare, benché impegnati nel medesimo percorso di risanamento

ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)

PICIOCCHI PIETRO per Regione Liguria (AVVOCATO)

DE GIOVANNI ENRICO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

FEOLA EMANUELE per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.4

Ricorsi:
ric. 3/2023

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Provincia autonoma di Trento

Oggetto Ruolo
Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Integrazione dell'art. 26-septies della l. prov.le n. 4 del 1998 - Previsione della possibilità, da parte dei concessionari di grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata in vigore della l. prov.le n. 16 del 2022, di presentare alla Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano - Denunciata attribuzione, ai titolari delle concessioni esistenti, di una sostanziale proroga della durata della concessione degli impianti interessati dal piano industriale in assenza della procedura di selezione da bandire secondo la scansione temporale stabilita dalla legislazione statale - Incidenza sulla libertà di stabilimento - Contrasto con il principio, anche sovranazionale, di tutela della concorrenza - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario

EMANUELA NAVARRETTA (GIUDICE RELATRICE)


Ruolo n.5

Ricorsi:
ric. 18/2024

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Calabria

Oggetto Ruolo
Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Calabria - Modifica alla l. reg.le n. 2 del 2016 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Calabria) - Clausola valutativa - Previsione che la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta contenente, tra l’altro, gli interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria - Denunciata potenziale interferenza con i poteri e le funzioni del Commissario ad acta, incaricato dell’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria - Incidenza sul legittimo esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo

ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (GIUDICE RELATRICE)

FIDUCCIA BEATRICE GAIA per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

NAIMO GIUSEPPE per Regione Calabria (AVVOCATO)


Alle ore 13.15 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.