Udienza Pubblica del 26/03/2025
La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.
L'udienza ha inizio alle ore 9.35 Il Collegio è composto di quindici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.
Ruolo n.1
Ordinanze:
ord. 164/2024
ord. 21 giugno 2024 Tribunale di Milano - Sezione GIP/GUP
- M. C.
Oggetto Ruolo
Reati e pene - Aiuto al suicidio - Previsione della punibilità della condotta di chi agevola l’altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita - Ipotesi di sussistenza di tutti i requisiti per l’accesso al suicidio assistito stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 a eccezione del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale - Irragionevole disparità di trattamento in quei casi, come quelli di specie, in cui il paziente non abbia in corso un trattamento di sostegno vitale in quanto ritenuto futile o inutile - Discriminazione rispetto a una condizione personale del tutto accidentale in quanto dipendente dalla tipologia della malattia - Violazione del diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche - Lesione della dignità della persona - Ingiustificata interferenza nel diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare
VIGANÒ - ANTONINI (GIUDICE RELATORE)
ESPOSITO MARIO per M.D., F. P., R. M.L. ed altro (AVVOCATO)
La Corte si ritira in Camera di consiglio per decidere sull'ammissibilità dell'intervento ad opponendum proposto da M.D. e altri.
La Corte rientra e il Presidente dà lettura dell'ordinanza con la quale il predetto intervento viene dichiarato ammissibile.
GALLO FILOMENA per M. C. (AVVOCATO)
D'AMICO MARIA ELISA per M. C. (AVVOCATO)
PADOVANI TULLIO per M. C. (AVVOCATO)
LEOTTA CARMELO DOMENICO per M.D., F. P., R. M.L. ed altro (AVVOCATO)
ESPOSITO MARIO per M.D., F. P., R. M.L. ed altro (AVVOCATO)
DE SOCIO GIANNA MARIA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
DI MARTINO RUGGERO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.2
Ordinanze:
ord. 138/2024
ord. 22 maggio 2024 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio
- Astrea Tre srl c/ Comune di Monterosi
Oggetto Ruolo
Tributi - Imposta municipale propria - Facoltà per i comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché permanga tale destinazione, non siano in ogni caso locati e per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori - Previsione che non contempla l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di beni immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altro fine - Denunciata disciplina che considera, quale soggetto passivo ai fini IMU, la società proprietaria degli immobili, nonostante l’assenza dei requisiti minimi necessari a configurare una fattispecie idonea e di conseguenza una capacità contributiva in grado di giustificare il prelievo - Disposizione che impone il medesimo carico fiscale, a fronte del possesso di immobili, a imprese che utilizzano i beni oggetto dell’attività di impresa per se stesse, vale a dire i beni strumentali, e a imprese che non traggono dal bene la medesima utilità, cioè i beni merce
ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)
FRANSONI GUGLIELMO per Astrea Tre S.r.l. (AVVOCATO)
MADDALO ALESSANDRO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.5
Ricorsi:
ric. 25/2024
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia
Oggetto Ruolo
Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Previsione della istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinato nell'organizzazione funzionale della Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi - Previsione che agli oneri per l'attuazione si provvede nei limiti dello stanziamento previsto per remunerare l'incaricato di pubblico servizio per l'attuale gestione, calcolata sui dati storici riscontrati negli ultimi anni e in particolare per il 2022 per 9.591.860,72 euro - Previsione che il personale in servizio transita nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1, c. 268, lett. c), della legge n. 234 del 2021 e comunque nel rispetto della normativa vigente o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale, e comunque valorizzando l'esperienza lavorativa svolta per la stessa tipologia di servizio - Denunciata disciplina del passaggio del Centro riabilitativo di Ceglie Messapica da una gestione privata convenzionata a una gestione interamente pubblica in violazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario al quale la regione è sottoposta - Omessa previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, così come previsto dall’accordo sottoscritto dalla regione il 29 novembre 2010 - Modifica della pregressa programmazione sanitaria in assenza di una preventiva valutazione della sua compatibilità finanziaria con la progressiva attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Individuazione della copertura finanziaria determinata in relazione alla spesa della ASL del 2022 non corrispondente alla spesa reale da sostenere - Introduzione di spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali di assistenza in contrasto con i limiti derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Denunciata previsione che consente alla ASL di acquisire nuove unità di personale anche in deroga alla normativa statale senza osservare le procedure concorsuali e i limiti di spesa - Contrasto con l’obiettivo di rientro nell’equilibrio economico-finanziario perseguito con l’accordo sottoscritto dalla regione il 29 novembre 2010 - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (GIUDICE RELATRICE)
FEOLA EMANUELE per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
FORNELLI ISABELLA per Regione Puglia (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di SCAGLIOLA PAOLO per Regione Puglia (AVVOCATO)
Ruoli n.3-4
Ricorsi:
ric. 23/2024
Regione Toscana c/ Presidente del Consiglio dei ministri
ric. 24/2024
Regione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto Ruolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria - Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR - Denunciata disposizione che impone alla regione di rivedere le decisioni già assunte per gli investimenti sul patrimonio sanitario, invadendo il relativo ambito di programmazione delle spese di investimento nell’edilizia sanitaria - Disposizione che determina un vincolo puntuale all’autonomia di spesa della regione e un’indebita ingerenza nell’autonomia regionale, sottraendo a questa la possibilità di utilizzare, secondo le proprie scelte assunte legittimamente, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria - Previsione che, anche qualora fosse ascrivibile alla competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, sarebbe inidonea a svolgere la funzione di principio - Lesione del principio in base al quale alla regione spetta il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuitele - Incidenza negativa anche sul concreto esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione in tale materia - Lesione del principio di leale collaborazione per mancata acquisizione dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni
Edilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria - Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR - Denunciata disposizione che incide direttamente sul bilancio regionale, poiché non permette alla ricorrente di ottenere il rimborso delle spese già corrisposte e da corrispondere per il finanziamento degli interventi - Previsione irragionevole attesa la contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che travolge le modalità e le tempistiche disciplinanti l’erogazione dei fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari - Imposizione dell’utilizzo di risorse regionali, per un importo e per scopi unilateralmente determinati dallo Stato - Sottrazione di milioni di risorse regionali alle finalità programmate e valutate come prioritarie dalla regione - Illegittima sovrapposizione di politiche e indirizzi centrali all’autonomia di spesa della Regione autonoma Sardegna - Contrasto con la normativa interposta che impone alla medesima regione, dall’anno 2007, di provvedere al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato - Violazione delle norme dello Statuto che accordano alla regione una potestà legislativa in materia di igiene e sanità o, se più favorevole, della competenza legislativa concorrente regionale in materia di governo del territorio - Previsione che, imponendo alla Regione autonoma Sardegna l’utilizzo di 47 milioni per finalità e con tempistiche stabilite dallo Stato e non prioritarie per i sardi, non attua i necessari e doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio consensualistico
EMANUELA NAVARRETTA (GIUDICE RELATRICE)
CECCHETTI MARCELLO, per delega dell'avv. MANCINO BARBARA, per Regione Toscana (AVVOCATO)
SAU SONIA per Regione autonoma della Sardegna (AVVOCATO)
CASELLI GIANCARLO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Alle ore 17.37 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.