Udienza Pubblica del 20/05/2025
La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.
L'udienza ha inizio alle ore 9:35. Il Collegio è composto di quindici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.
Ruoli n.1-2-3
Ordinanze:
ord. 128/2024
ord. 7 luglio 2023 Tribunale di Taranto - Sezione GIP/GUP
- M. L.
ord. 227/2024
ord. 14 ottobre 2024 Tribunale di Bergamo - Sezione GIP/GUP
- I. F. e altri
ord. 14/2025
ord. 20 gennaio 2025 Tribunale di Catania - Sezione GIP
- A. R.
Oggetto Ruolo
Reati e pene - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “sei a quattordici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso - Introduzione di disarmonie nel sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli artt. 582 e seguenti del codice penale a seguito dell’inasprimento sanzionatorio stabilito con legge n. 69 del 2019 in relazione a condotte violente causative di sfregi permanenti - Pari trattamento per condotte causative di eventi di diverse gravità - Disparità di trattamento rispetto a reati di pari gravità per i quali è prevista una pena minima edittale inferiore.
In subordine: Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “quattro a quattordici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso
Reati e pene - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “quattro a dodici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi uno sfregio permanente del viso privo di efficacia deformante - Denunciata previsione dell’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 codice di procedura penale - Violazione del principio di uguaglianza nella duplice articolazione dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a condotte di pari gravità - Parità di trattamento per condotte causative di eventi di diverse gravità.
In subordine: Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “sei a dodici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi la deformazione ovvero uno sfregio permanente del viso laddove i fatti non siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa - Denunciata previsione dell’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 codice di procedura penale laddove l’autore del reato sia persona diversa dal coniuge, anche separato o divorziato, o sia persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
Reati e pene - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione, per la condotta di lesione personale dalla quale derivino la deformazione o lo sfregio permanente al viso, della pena minima edittale di otto anni di reclusione, senza distinzione con riferimento alle due diverse tipologie di lesione - Denunciata previsione, in caso di condanna, dell’applicazione obbligatoria della pena accessoria dell’interdizione in via perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilità di graduazione - Introduzione di disarmonie nel sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli artt. 582 e seguenti del codice penale, a seguito dell’inasprimento sanzionatorio stabilito con legge n. 69 del 2019 in relazione a condotte violente causative di sfregi permanenti - Violazione del principio di uguaglianza nella sua duplice articolazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza - Disparità di trattamento, con riferimento alle ipotesi più lievi di causazione violenta di sfregi permanenti al volto, rispetto a reati di pari gravità per i quali è prevista una pena minima edittale inferiore - Parità di trattamento rispetto alla più grave ipotesi di deformazione del volto - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena
STEFANO PETITTI (GIUDICE RELATORE)
FARACI SALVATORE per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.4
Ordinanze:
ord. 213/2024
ord. 20 settembre 2024 Tribunale amministrativo regionale per la Campania
- Ivan Aprea e altri c/ Comune di Volla e altri
Oggetto Ruolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Previsione che il consiglio dell’ente presenta tale ipotesi al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Emanazione da parte del Ministro dell’interno di un provvedimento di diniego dell’approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole - Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e alle richieste di cui all'art. 261, c. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, c. 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno - Previsione che tali fattispecie integrano l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'art. 141, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000 - Denunciata previsione di un termine perentorio, il cui mancato rispetto è ingiustificatamente assimilato al compimento di atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o ai gravi motivi di ordine pubblico - Violazione del principio di ragionevolezza per contrasto con la necessità di regolare in maniera uguale situazioni simili - Irrazionalità della norma, priva di una intrinseca giustificazione e divergente dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell’autonomia locale - Norme che, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale eletto e l’espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all’esigenza di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle
ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)
OREFICE ANDREA per Aprea Ivan e Pipolo Gianluca (AVVOCATO)
CAPUTO ANGELO per Aprea Ivan e Pipolo Gianluca (AVVOCATO)
ROCCHITTA GIAMMARIO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.5
Ordinanze:
ord. 235/2024
ord. 28 ottobre 2024 Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Sezione distaccata di Reggio Calabria
- C. P. srl c/ Anas spa e altri
Oggetto Ruolo
Mafia e criminalità organizzata - Impresa e imprenditore - Controllo giudiziario delle aziende - Effetti - Sospensione del termine del procedimento di rilascio dell’informativa antimafia interdittiva, di cui all’art. 92, c. 2, del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) nonché degli effetti di cui all’art. 94 del medesimo codice - Omessa previsione che la sospensione degli effetti dell’interdittiva, conseguente all’ammissione al controllo giudiziario, perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, necessario alla definizione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, c. 5, del codice antimafia - Denunciata previsione che implica, per l’impresa in attesa dell’aggiornamento della propria posizione post-controllo giudiziario, un trattamento deteriore rispetto a un’altra che, versando in un’identica situazione di fatto, quale destinataria di un’interdittiva antimafia, può immediatamente contestarne la legittimità degli effetti con gli strumenti previsti dall’ordinamento - Trattamento deteriore anche rispetto all’impresa che, non ottenuta la tutela cautelare invocata a corredo del ricorso avverso l’interdittiva, venga ammessa al controllo giudiziario volontario, potendo questa proseguire nell’esecuzione dei contratti d’appalto già stipulati al momento dell’adozione dell’interdittiva e ottenere l’aggiudicazione, ove tale interdittiva sia stata emessa nella fase di scelta del contraente - Riespansione degli effetti pregiudizievoli dell’interdittiva che determina una irragionevole e ingiustificata violazione del principio di uguaglianza, implicando un trattamento disomogeneo di situazioni identiche - Preclusione della possibilità di attivare qualsiasi rimedio tanto contro gli effetti ripristinati dell’interdittiva, quanto, per mancanza di interesse, contro il provvedimento dichiarativo della cessazione del controllo per scadenza del termine massimo di durata - Previsione che pone l’impresa in una condizione di incolpevole soggezione all’amministrazione - Compressione del diritto di difesa dell’interessato, in assenza di una plausibile giustificazione - Lesione del diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali - Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché del diritto di ogni persona al rispetto dei suoi beni, attese le pregiudizievoli conseguenze sulla vita privata discendenti dalla cessazione del controllo giudiziario - Lesione del diritto di ottenere che la propria causa venga esaminata entro un termine ragionevole - Violazione degli obblighi internazionali - Limitazione del giusto processo, del principio della parità delle parti e della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa - Obliterazione della ratio e delle finalità del controllo giudiziario che consente all’impresa ammessa di affrancarsi dall’ambiente contaminato - Impedimento all’azienda di poter beneficiare degli effetti utili rivenienti dal proficuo completamento del percorso di bonifica - Disposizione irragionevole e illogica - Riespansione degli effetti dell’interdittiva, visto il disallineamento dei tempi dei due procedimenti di controllo e riesame, foriera di irrimediabili conseguenze per l’impresa - Onere per le stazioni appaltanti, nel caso di contratti in corso di esecuzione, di provvedere alla sostituzione dell’impresa appaltatrice, con inevitabili ritardi e aggravio dei costi - Compromissione della capacità economico-produttiva dell’impresa e della forza lavoro impiegata nel periodo di regime di legalità controllata - Effetti derivanti dal ripristino dell’interdittiva sproporzionati rispetto allo scopo di massima anticipazione della tutela dell’economia sana dalle infiltrazioni criminali - Lesione del ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito, come declinato dagli obblighi internazionali contenuti nella CEDU - Applicazione degli effetti dell’interdittiva che inibisce sia i rapporti con la pubblica amministrazione, sia le attività private soggette ad autorizzazione - Ingiustificato sacrificio del diritto al lavoro - Incisione sul libero esercizio dell’attività di impresa
FILIPPO PATRONI GRIFFI (GIUDICE RELATORE)
LENTINI LORENZO per C. P. srl (AVVOCATO)
SISTO ROBERTO EUSTACHIO per C. P. srl (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di ZACCONE FRANCESCO ANTONIO per C. P. srl (AVVOCATO)
MANDALARI FRANCESCO per Anas spa (AVVOCATO)
PACIFICO MARIA per Anas spa (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di LULLI FRANCESCA per Anas spa (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di MASINI MARIA STEFANIA per Anas spa (AVVOCATO)
Ruolo n.6
Ordinanze:
ord. 206/2024
ord. 16 settembre 2024 Corte di cassazione
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS c/ Angelo Schender
Oggetto Ruolo
Previdenza - Pensioni - Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso - Mancata previsione della corresponsione dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema cosiddetto contributivo - Denunciata disciplina che, distinguendo tra calcolo retributivo e contributivo dell’assegno ordinario di invalidità, consente l’integrazione al trattamento minimo solo rispetto alla prima modalità di calcolo dell’assegno, risultando irragionevole e discriminatoria - Eliminazione di tale integrazione per l’assegno ordinario di invalidità, interamente calcolato con il sistema contributivo, non compensata da misure che valgono a rendere sostenibile e giustificato il sacrificio imposto dalla legge - Disposizione che attribuisce ai lavoratori delle somme simboliche, inidonee alle loro esigenze di vita e in alcuni casi inferiori al quantum delle prestazioni assistenziali liquidate in relazione a eventi analoghi – Lesione del canone costituzionale di adeguatezza riconosciuto ai lavoratori
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (GIUDICE RELATRICE)
PATTERI ANTONELLA per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (AVVOCATO)
GAROFOLI PIETRO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.7
Ordinanze:
ord. 241/2024
ord. 23 settembre 2024 Corte d'appello di Roma
- Autostrade per l'Italia spa c/ Comune di Anagni e altro
Oggetto Ruolo
Proprietà - Usi civici - Commissario regionale per gli usi civici - Previsione che gli consente di iniziare d’ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere - Denunciata norma che provoca una permanente violazione del diritto di difesa e dei principi di terzietà e imparzialità del giudice - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali che, segnatamente, garantiscono al cittadino il diritto di difendersi nel processo e a esser giudicati, in condizioni di parità, da un giudice terzo e imparziale
MASSIMO LUCIANI (GIUDICE RELATORE)
TORCHIA LUISA per Autostrade per l'Italia spa (AVVOCATO)
MARINELLI FABRIZIO per Autostrade per l'Italia spa (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di VITALI PAOLO per Autostrade per l'Italia spa (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di SABATO GABRIELE per Autostrade per l'Italia spa (AVVOCATO)
QUATTRONE CARMELA ADELE per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.8
Ordinanze:
ord. 181/2024
ord. 10 giugno 2024 Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo
- Arci Caccia e altri c/ Regione Abruzzo e altri
Oggetto Ruolo
Caccia - Esercizio dell’attività venatoria - Norme della Regione Abruzzo - Designazione dei membri del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC), di cui all'art. 32, c. 3, lett. a), della l. reg.le n. 10 del 2004, in base al principio della rappresentatività a livello provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito - Previsione che detta un’interpretazione autentica nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo D’Hondt - Denunciata disciplina che stabilisce una differente modalità di calcolo fra le varie tipologie di associazioni presenti nei Comitati di Gestione (COGES), essendo calcolata la rappresentatività delle associazioni venatorie col metodo D’Hondt, mentre quella delle associazioni di protezione ambientale e delle organizzazioni agricole viene calcolata con diversa metodologia - Applicazione del metodo D’Hondt che consente a un’associazione venatoria (FIDC) di avere un numero di membri dei COGES dei vari ATC dell’Abruzzo maggiore rispetto a quanto ottenuto prima e non in perfetto rapporto con la propria rappresentatività nell’ambito provinciale - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato trattamento difforme delle diverse tipologie di associazione - Norma che non consente nella medesima modalità ai singoli cacciatori iscritti ad associazioni di poter concorrere allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche degli ATC, quali membri dei rispettivi COGES - Lesione della tutela dei diritti inviolabili sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità - Deroga alla normativa statale interposta dalla quale si deduce che la presenza delle associazioni venatorie nazionali deve essere garantita negli organi direttivi degli ATC in modo uguale fra le stesse, senza nessuna differenziazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
FRANCESCO SAVERIO MARINI (GIUDICE RELATORE)
VALENTE MATTEO per Arci Caccia e Comitato Regionale Arci Caccia Abruzzo (AVVOCATO)
VALERI STEFANIA per Regione Abruzzo (AVVOCATO)
Alle ore 12.35 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.