Udienza Pubblica del 21/05/2025
La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.
L'udienza ha inizio alle ore 9:35. Il Collegio è composto di quindici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.
Ruolo n.1
Ordinanze:
ord. 237/2024
ord. 16 ottobre 2024 Tribunale di Napoli
- I. srl - impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa c/ M.M. A.
Oggetto Ruolo
Prescrizione e decadenza - Cause di sospensione della prescrizione per rapporti tra le parti - Sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità nei loro confronti - Ingiustificata disparità di trattamento delle associazioni non riconosciute rispetto alle persone giuridiche (e, in particolare, rispetto alle associazioni riconosciute), nonché rispetto alle società di persone prive di personalità giuridica (società in accomandita semplice e società in nome collettivo) - Menomazione del diritto di difesa dell’associazione non riconosciuta nei confronti degli illeciti compiuti dai propri amministratori
EMANUELA NAVARRETTA (GIUDICE RELATRICE)
RASCIO NICOLA per I.A.L. Campania srl - Impresa Sociale in l.c.a. (AVVOCATO)
Ruolo n.2
Ordinanze:
ord. 205/2024
ord. 10 ottobre 2024 Tribunale di Brindisi
- L. B. e altri c/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri
Oggetto Ruolo
Straniero - Immigrazione - Sanzioni amministrative - Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all'armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni - Sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione - Applicazione di un trattamento sanzionatorio comune a fattispecie eterogenee - Denunciato automatismo della sanzione - Omessa possibilità, per il giudice, di graduare l’applicazione in ragione del caso specifico - Contrasto con i principi di individualizzazione e proporzionalità della pena - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie dell’illecito - Denunciata descrizione della condotta suscettibile di applicazione della sanzione accessoria con richiamo, per relationem, all’ordine impartito dall’autorità incaricata di coordinare le operazioni di soccorso (nel caso di specie: autorità libica, competente secondo il sistema definito dalla Convenzione di Amburgo del 1979, cosiddetto sistema SAR) - Contrasto con il principio di legalità - Denunciato riconoscimento della validità di una zona “SAR libica” e della legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica nelle operazioni di soccorso - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali di diritto consuetudinario e convenzionale
GIOVANNI PITRUZZELLA (GIUDICE RELATORE)
BELLUCCIO DARIO per Società Hoyland Offshore AS (società a responsabilità limitata) e SOS Mediterranée France (AVVOCATO)
D'ASCIA LORENZO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.3
Ordinanze:
ord. 218/2024
ord. 18 settembre 2024 Corte d'appello di Venezia
- Giuseppe Buongiorno e altri c/ Ministero della giustizia
Oggetto Ruolo
Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Fallimento e procedure concorsuali - Termine ragionevole - Conclusione della procedura concorsuale in sei anni - Superamento del termine derivante dal processo presupposto ovvero da impedimenti oggettivi non ascrivibili all’autorità preposta allo svolgimento della procedura concorsuale - Valutazione del giudice ai fini della considerazione della non irragionevole durata della procedura concorsuale - Interpretazione, ritenuta consolidata e uniforme, sulla perentorietà e non derogabilità dei termini di ragionevole durata - Irragionevole equiparazione, ai fini dell’individuazione del termine di durata ragionevole, dei fallimenti (ora liquidazioni giudiziali) richiedenti l’esperimento di azioni giudiziarie ai fallimenti che non richiedano tale esperimento - Irragionevolezza intrinseca del termine stabilito per le procedure concorsuali (sei anni) coincidente con la ragionevole durata complessiva delle cause civili nelle quali la curatela fallimentare può essere coinvolta - Contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Irragionevolezza dell’automatismo della determinazione legale del termine di durata ragionevole - Omessa possibilità, per il giudice, di valutare natura e complessità del processo presupposto - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi convenzionali
ROBERTO NICOLA CASSINELLI (GIUDICE RELATORE)
TORRE MICHELE per Buongiorno Giuseppe, Pinna Vittorio, Cossu Michele ed altri 9 (AVVOCATO)
PINTUS DAVIDE GIOVANNI per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.4
Ricorsi:
ric. 34/2024
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Provincia autonoma di Bolzano
Oggetto Ruolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifiche alla l. prov.le n. 16 del 2015 - Previsione che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e prima dell'aggiudicazione la medesima stazione appaltante verifica la congruità del costo e degli oneri indicati - Previsione che, in caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria di gara - Difformità rispetto alla normativa nazionale, contenuta nel codice dei contratti pubblici, che dispone che tutti gli operatori, partecipanti alla procedura di gara, sono tenuti, a pena di esclusione, a indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Potenziale attenuazione delle tutele giuslavoristiche per i dipendenti degli operatori economici che partecipino alle procedure di gara per appalti pubblici di interesse provinciale - Contrasto con gli obblighi sovranazionali riguardanti il rispetto delle regole concorrenziali e i principi eurounitari a tutela della libertà di circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento - Inosservanza delle previsioni statutarie
MARCO D'ALBERTI (GIUDICE RELATORE)
CASELLI GIANCARLO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
PIGNATTA PATRIZIA per Provincia autonoma di Bolzano (AVVOCATO)
Ruolo n.5
Ricorsi:
ric. 39/2024
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione autonoma della Sardegna
Oggetto Ruolo
Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Modifiche alla l. reg.le n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Previsione che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza
MARIA ALESSANDRA SANDULLI (GIUDICE RELATORE)
DE GIOVANNI ENRICO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
SAU SONIA per Regione autonoma della Sardegna (AVVOCATO)
Alle ore 11.33 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.