Udienza pubblica

Udienza Pubblica del 11/06/2025

La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.

L'udienza ha inizio alle ore 9:35. Il Collegio è composto di quindici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.


Ruoli n.4-5

Ricorsi:
ric. 35/2024

Regione Toscana c/ Presidente del Consiglio dei ministri

ric. 36/2024

Regione Campania c/ Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto Ruolo
Sanità - Servizio Sanitario Regionale - Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie - Adozione, a decorrere dall’anno 2025, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di determinare la spesa per il personale delle aziende e degli enti del medesimo Servizio sanitario, nel rispetto del relativo equilibrio economico e finanziario - Previsione che i piani dei fabbisogni triennali per il Servizio Sanitario Regionale predisposti dalle Regioni sulla base di tale metodologia sono approvati con i suddetti decreti interministeriali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Denunciata disposizione che, prevedendo l’approvazione dei piani in esame in capo all’amministrazione statale, determina l’attribuzione allo Stato del potere di interferire con scelte organizzative che, invece, competono alle Regioni - Assenza di interferenza o di concorso di competenze legislative che renda necessaria l’intesa - Norma la cui finalità non sottende alcuna esigenza di esercizio unitario, a livello statale, delle funzioni amministrative tramite cui detta finalità trova attuazione - Previsione che prescinde da qualsiasi valutazione sulla adeguatezza-inadeguatezza del livello territoriale di governo coinvolto, fondandosi su una valutazione presuntiva e aprioristica - Nell’ipotesi in cui la norma fosse riconducibile alla competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, determinerebbe, comunque, un vincolo puntuale all’autonomia organizzativa della Regione - Lesione dell’autonomia finanziaria regionale, atteso il potere accordato all'amministrazione regionale di bloccare i piani in questione, sebbene le Regioni non siano soggette a piani di rientro - Norma che non disciplina l’iter e i tempi della prevista approvazione del piano di fabbisogno triennale da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Sanità - Servizio Sanitario Regionale - Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie - Prevista adozione, a decorrere dall’anno 2025, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di determinare la spesa per il personale delle aziende e degli enti del medesimo servizio sanitario, nel rispetto del relativo equilibrio economico e finanziario - Denunciata disposizione che non prevede, né direttamente né attraverso la relativa prescrizione in sede attuativa, alcun meccanismo di perequazione territoriale, cristallizzando una situazione di fatto di grave squilibrio - Previsione che promuove la produzione di un effetto forbice tra aree più o meno svantaggiate del Paese, facendo confluire più risorse verso le prime e meno verso le seconde, le quali si troveranno sempre più sprovviste di strumenti per l’assolvimento delle proprie funzioni in materia di tutela della salute e con minore autonomia - Lesione della potestà regolamentare accordata alle Regioni in tutte le materie, tra le quali la tutela della salute, diverse da quelle di legislazione esclusiva statale. Adozione, a decorrere dall’anno 2025, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di determinare la spesa per il personale delle aziende e degli enti del medesimo servizio sanitario, nel rispetto del relativo equilibrio economico e finanziario - Previsione che i piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base di tale metodologia sono approvati con i suddetti decreti interministeriali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Denunciata disposizione che irrazionalmente, con un precetto puntuale e specifico non qualificabile come principio fondamentale, avoca ai Ministeri una competenza regionale - Contrasto con la normativa interposta che rimette al livello di governo regionale l’approvazione dei piani di fabbisogno del personale per Servizio Sanitario Regionale - Incidenza sulla competenza legislativa concorrente della Regione nelle materie di tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Previsione di un’intesa insufficiente a superare i profili di illegittimità - Lesione della potestà regolamentare accordata alle Regioni in tutte le materie, tra le quali l’approvazione dei piani di fabbisogno del personale per il Servizio Sanitario Regionale, diverse da quelle di legislazione esclusiva statale - Previsione che, in assenza di qualsivoglia giustificazione e/o comunque valutazione circa l’adeguatezza-inadeguatezza del livello territoriale di governo da coinvolgere nell’azione amministrativa, determina una chiamata in sussidiarietà aprioristica e arbitraria - Violazione del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Incremento annuale a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti interministeriali di cui al c. 2 dell’art. 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, come convertito, dei valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni autorizzati per l'anno 2023, secondo le percentuali stabilite, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni - Previsione che il medesimo incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Denunciata previsione che riconosce al livello di governo centrale un potere di verifica di aspetti connessi alla congruità finanziaria e di autorizzazione di scelte regionali, benché la Costituzione non accordi al Governo alcun potere di controllo o ingerenza sulle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva o concorrente delle stesse - Accentramento di funzioni in spregio al principio di autonomia, anche finanziaria, regionale

ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)

CECCHETTI MARCELLO, per delega dell'avv. MANCINO BARBARA, per Regione Toscana (AVVOCATO)

BOVE ALMERINA per Regione Campania (AVVOCATO)

Si dà atto della presenza di LUONGO MARIA FILOMENA per Regione Campania (AVVOCATO)

AIELLO GIACOMO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.1

Ordinanze:
ord. 217/2024

ord. 23 ottobre 2024 Tribunale di Milano - Associazione Avvocati Per Niente ONLUS e altri c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS

Oggetto Ruolo
Previdenza - Lavoro - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Riconoscimento dell’esonero contributivo, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con il medesimo rapporto di lavoro - Previsione che non riconosce l’esonero contributivo anche alle lavoratrici madri di tre o più figli (e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli) con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato - Previsione che esclude l’esonero contributivo per i rapporti di lavoro domestico - Denunciata previsione che determina un trattamento deteriore per le lavoratrici madri a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato, benché le due categorie siano omogenee sul piano contributivo - Ingiustificato trattamento deteriore per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro domestico, rispetto a tutte le altre lavoratrici madri a tempo indeterminato - Irragionevole disparità di trattamento - Incidenza negativa sul piano della tutela della maternità e della famiglia - Disposizione che confligge con la normativa europea di riferimento che impone il rispetto della parità di trattamento e del principio di non discriminazione - Disposizione, apparentemente neutra, che, ponendo in una situazione di particolare svantaggio le persone di nazionalità straniera, contrasta con il principio di parità di trattamento del cittadino straniero nelle condizioni di lavoro, come cristallizzato dalle norme europee di diritto derivato

EMANUELA NAVARRETTA (GIUDICE RELATRICE)

GUARISO ALBERTO per ASGI - Associazione studi giuridici sull'immigrazione aps e APN Avvocati per niente onlus (AVVOCATO)

SGROI ANTONINO per Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS (AVVOCATO)

URBANI NERI FABRIZIO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.2

Ordinanze:
ord. 230/2024

ord. 5 novembre 2024 Consiglio di Stato - Wind Tre spa c/ Comune di Campobasso e altri

Oggetto Ruolo
Comunicazione e informazione - Comunicazione elettronica - Norme della Regione Molise - Regime autorizzatorio per nuovi impianti di telecomunicazione - Previsione che sia la domanda di parere all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), sia l’istanza di autorizzazione al comune devono esser corredate da “un atto di impegno” e “da un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smaltimento e ripristino ambientale” - Denunciata disciplina che, quanto meno ai fini dell’attivazione dell’impianto, può aggravare il procedimento disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 - Conflitto con i principi di semplificazione e non aggravamento fissati dalla normativa statale interposta - Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia dell’ordinamento della comunicazione

MARCO D'ALBERTI (GIUDICE RELATORE)

SARTORIO GIUSEPPE per Wind Tre spa (AVVOCATO)

ANGIOLINI CLAUDIA per Comune di Campobasso (AVVOCATO)

IACOVELLI MATTEO CARMINE per Regione Molise (AVVOCATO)


Ruolo n.3

Ordinanze:
ordd. 149 e 194/2024

ord. 24 maggio 2024 Tribunale di Padova - M. C. ord. 17 luglio 2024 Tribunale di Bolzano - R. B.

Oggetto Ruolo
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Delitti di cui all’art. 73, c. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all'art. 550, c. 2°, lett. c), codice di procedura penale (Casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di istigazione, proselitismo e induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 82, c. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990

FRANCESCO SAVERIO MARINI (GIUDICE RELATORE)

PAVAN GIUSEPPE per M. C. (AVVOCATO)

FEDELI ANDREA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.6

Ricorsi:
ric. 21/2024

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Siciliana

Oggetto Ruolo
Miniere, cave e torbiere - Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Siciliana - Modifiche all’art. 2 della l. reg.le n. 10 del 2004 - Procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava - Istanze di variante ai progetti autorizzati - Individuazione dei casi in cui le varianti si intendono sostanziali - Disciplina applicabile per l’approvazione delle varianti sostanziali e per le varianti non rientranti in detta qualificazione - Denunciata introduzione di una disciplina in base alla quale le istanze di variante alle autorizzazioni di cava, a condizione che ricorrano i presupposti indicati dalla norma novellata, sono considerate modifiche o estensioni non sostanziali e, conseguentemente, sono sottratte alla verifica di assoggettabilità a VIA - Denunciata elencazione, in un numero definito, delle varianti sostanziali ai progetti autorizzati - Contrasto con la definizione di modifica sostanziale contenuta nel codice dell’ambiente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e a tutela del paesaggio regionale

MASSIMO LUCIANI (GIUDICE RELATORE)

SPINA MARIA LUISA per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

DUMAS NICOLA per Regione Siciliana (AVVOCATO)


Alle ore 12.50 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.