Udienza Pubblica del 08/07/2025
La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.
L'udienza ha inizio alle ore 9:33. Il Collegio è composto di quindici Giudici. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.
Ruolo n.1
Ordinanze:
ord. 97/2025
ord. 30 aprile 2025 Tribunale di Firenze
- D. S., n.q. di procuratore generale di M. S. c/ Presidenza del Consiglio dei ministri e altri
Oggetto Ruolo
Reati e pene - Omicidio del consenziente - Omessa previsione dell’esclusione della punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole - Irragionevole disparità di trattamento tra persone malate tenuto conto che, a parità di condizioni, il diritto all’autodeterminazione viene a essere condizionato da un fatto (possibilità di autosomministrazione del farmaco letale) del tutto accidentale, dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalità di manifestarsi della malattia e dalla sua progressione - Lesione della libertà di autodeterminazione della persona malata nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarla dalle sofferenze
STEFANO PETITTI (GIUDICE RELATORE)
ESPOSITO MARIO per V. L. e M. G. (AVVOCATO)
La Corte si ritira in Camera di consiglio per decidere sull'ammissibilità dell'intervento ad opponendum proposto da V.L. e M.G.
La Corte rientra in aula e il Presidente dà lettura dell'ordinanza con la quale il predetto intervento ad opponendum viene dichiarato ammissibile.
GALLO FILOMENA per S. D., n.q. di procuratore generale di S. M. (AVVOCATO)
Si dà atto della presenza di CALANDRINI ANGIOLETTO per S. D., n.q. di procuratore generale di S. M. (AVVOCATO)
ESPOSITO MARIO per V. L. e M. G. (AVVOCATO)
LEOTTA CARMELO DOMENICO per V. L. e M. G. (AVVOCATO)
DE SOCIO GIANNA MARIA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
DI MARTINO RUGGERO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.2
Ordinanze:
ordd. 15, 16, 19, 21, 22 e 23/2025
n. 6 ordinanze 20 dicembre 2024 Tribunale di Torino
Oggetto Ruolo
Istruzione - Personale docente - Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (cosiddetta Carta del docente) - Riconoscimento del diritto all'assegnazione della Carta del docente, per effetto dell’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di cassazione, anche ai docenti non di ruolo - Disposizioni recanti la copertura dei relativi oneri finanziari - Denunciata carenza di idonea copertura degli oneri finanziari - Lesione del principio di equilibrio del bilancio - Violazione dell’obbligo di copertura della spesa
ANGELO BUSCEMA (GIUDICE RELATORE)
MICELI WALTER per Bima Francesco Alberto, Grimaldi Anastasia, Scozzi Serena, 1 (AVVOCATO)
ZAMPIERI NICOLA per Bima Francesco Alberto, Grimaldi Anastasia, Scozzi Serena, 1 (AVVOCATO)
PAOLUCCI LAURA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.3
Ordinanze:
ord. 186/2024
ord. 13 settembre 2024 Tribunale di Como
- M. P. e altri
Oggetto Ruolo
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Sanzioni - Applicazione del divieto e delle sanzioni anche nel caso di ricorso alle tecniche da parte di una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di loro (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell’altro componente della coppia - Preclusione del diritto alla genitorialità e all’identità di genere - Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della discriminazione di una coppia omosessuale, che abbia fatto ricorso alla fecondazione omologa, rispetto alla paragonabile situazione di coppia eterosessuale, e sotto il profilo della discriminazione della scelta di uno dei componenti della coppia di procedere alla rettificazione di attribuzione di sesso riconoscendo valore determinante al momento di tale scelta rispetto a quello di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita - Lesione della protezione dell’infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialità - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché al diritto del minore alla stabilità dei legami e delle relazioni
FILIPPO PATRONI GRIFFI (GIUDICE RELATORE)
LOLLINI SUSANNA per P. M. e B. M. (AVVOCATO)
BENZI FEDERICA per F. B. (AVVOCATO)
FERRANTE WALLY per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.4
Ordinanze:
ord. 13/2025
ord. 9 gennaio 2025 Tribunale di Trento
- S. T. c/ Azienda Provinciale per i servizi sanitari per la Provincia autonoma di Trento
Oggetto Ruolo
Impiego pubblico - Licenziamento - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Indennità risarcitoria spettante al lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione illegittimamente licenziato, il quale era assoggettato, nel periodo immediatamente precedente all’intimazione del recesso, al regime dell’indennità premio di servizio ex artt. 2, 4, c. 1, e 11, c. 5, della legge n. 152 del 1968 - Commisurazione dell’indennità risarcitoria all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità premio di servizio, anziché all’ultima retribuzione [di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto] comprendente tutti i compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, a esclusione degli emolumenti eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale - Ritenuta determinazione della misura dell’indennità risarcitoria, alla luce di un’interpretazione sistematica, in base allo stato di fatto e di diritto del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti nel periodo immediatamente precedente l’intimazione del licenziamento - Disparità di trattamento dei dipendenti illegittimamente licenziati conseguente al differente emolumento di fine servizio applicato e non in ragione di una differente entità dei danni risarcibili
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (GIUDICE RELATRICE)
FERRANTE VINCENZO per T. S. (AVVOCATO)
FLORIO SALVATORE per T. S. (AVVOCATO)
GAROFOLI PIETRO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Ruolo n.5
Ricorsi:
ric. 6/2025
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Calabria
Oggetto Ruolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Previsione che è vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Previsione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l. reg.le n. 36 del 2024, i medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a tale disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione - Denunciata introduzione, a priori, di un divieto generalizzato alla realizzazione e all’installazione di una specifica tipologia di impianti derivanti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in una determinata area - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento concernente l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’individuazione delle aree, idonee e non, per la relativa installazione - Conflitto con la sentenza n. 121 del 2022 della Corte costituzionale la quale ha chiarito che i limiti a impianti (FER) non possono essere imposti aprioristicamente, ma devono esser frutto di valutazioni caso per caso nell’ambito dei procedimenti autorizzativi - Contrasto con le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, cui rinvia anche il d.m. 21 giugno 2024, che richiedono un’istruttoria specifica e complessa al fine di individuare le aree non idonee - Lesione delle previsioni legislative statali di principio ascrivibili alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia - Previsione che confligge con le direttive comunitarie, recepite dalla normativa statale interposta, che promuovono la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Introduzione delle limitazioni alla potenza degli impianti alimentati da biomassa che non tiene conto del giusto equilibrio tra l’interesse alla tutela ambientale e quello alla massima diffusione delle energie rinnovabili - Previsione che, con l’asserito fine di garantire una maggiore tutela ambientale, confligge con il corretto riparto di competenze nella materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, ledendo la potestà esclusiva dello Stato - Norma regionale che contrasta con la normativa statale inerente alle aree naturali e protette la quale stabilisce che l’esercizio delle attività consentite all’interno del parco nazionale sia disciplinato con regolamento adottato dall’ente parco, imponendo una riserva di amministrazione - Conflitto con la medesima normativa interposta che nell’elencare le attività espressamente vietate, non contempla tra queste l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile che, quindi, non possono essere nemmeno sottoposti a limiti di potenza - Disciplina regionale che richiedendo entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 2024, di ridurre la potenza agli impianti di potenza eccedente i 10 MWatt termici, costituisce un’ipotesi di retroattività impropria, che frustra situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti e l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica
LUCA ANTONINI (GIUDICE RELATORE)
POMPILIO GIANCARLO per Consorzio Legno Valle del Mercure e Consorzio Agricolo Forestale Biomasse Calabria (AVVOCATO)
AURELIA ZICARO, per delega dell'avv. ZICARO VALERIO, per Comune di Laino Borgo,Comune di Castelluccio Inferiore,Comune di Castelluccio Superiore ed altri 4 (AVVOCATO)
La Corte si ritira in Camera di consiglio per decidere sull'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum proposto dal Consorzio Legno Valle del Mercure, Consorzio Agricolo Forestale Biomasse Calabria e dal Comune di Laino Borgo e altri e sull'intervento ad opponendum, proposto fuori termine, da parte di Forum Ambientalista ODV.
La Corte rientra e il Presidente dà lettura dell'ordinanza con la quale i predetti interventi vengono dichiarati inammissibili.
AIELLO GIACOMO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
NAIMO GIUSEPPE per Regione Calabria (AVVOCATO)
Alle ore 17.05 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.