Udienza pubblica

Udienza Pubblica del 09/07/2025

La Corte costituzionale rende disponibili i filmati delle singole cause di ogni udienza pubblica immediatamente dopo lo svolgimento della stessa. Il ruolo delle cause di ciascuna udienza pubblica è consultabile nella pagina Calendario lavori di questa stessa sezione. La visione di tali filmati è possibile direttamente selezionando il filmato.

L'udienza ha inizio alle ore 9:35. Il Collegio è composto di quindici Giudici. E' assente il Giudice Stefano Petitti. Presiede il Presidente Giovanni Amoroso.


Ruoli n.1-2

Ordinanze:
ord. 130/2024

ord. 18 aprile 2024 Tribunale di Firenze - Sezione GIP/GUP - A. L.

ord. 46/2025

ord. 14 febbraio 2025 Corte d'appello di Firenze - P. T.

Oggetto Ruolo
Reati e pene - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Previsione che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Denunciata previsione, in via assoluta, che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni del reato di cui all’art. 609-bis codice penale (rientrante tra i reati di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975) anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall’applicazione di una sanzione sostitutiva - Irragionevole preclusione per il giudice di valutare le condizioni soggettive dell’autore del reato - Disparità di trattamento rispetto alle persone che abbiano riportato condanna alla stessa pena per un reato non ostativo - Parità di trattamento dell’imputato minore di anni ventuno rispetto agli imputati pienamente adulti

Reati e pene - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Previsione che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (nella specie, reati di cui agli artt. 600-ter, 609-ter, n. 5, e 609-octies codice penale) - Eccesso di delega, in riferimento ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione n. 134 del 2021 - Irragionevolezza, a fronte della previsione di una presunzione legale di inidoneità della pena sostitutiva sulla base del mero titolo di reato - Irragionevole preclusione per il giudice di valutare le condizioni soggettive dell’autore del reato

FRANCESCO VIGANÒ (GIUDICE RELATORE)

DI PIETTO GIANPAOLO per R. G. (AVVOCATO)

La Corte si ritira in Camera di consiglio per decidere sull'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum, depositato fuori termine, proposto da G.R..


La Corte rientra e il Presidente dà lettura dell'ordinanza con la quale il predetto intervento viene dichiarato inammissibile.


ALESSANDRO SFORZA, per delega dell'avv. DUCCI MICHELE, per L. K. (AVVOCATO)

PASSIONE MICHELE GIACOMO CARLO per T. P. (AVVOCATO)

FARACI SALVATORE per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

FARINELLI ERICA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.3

Ordinanze:
ord. 24/2025

ord. 23 gennaio 2025 Tribunale amministrativo regionale per la Liguria - River Park Hotel srl c/ Comune di Ameglia

Oggetto Ruolo
Edilizia e urbanistica - Turismo - Disciplina urbanistica degli alberghi - Norme della Regione Liguria - Proprietari degli immobili soggetti al vincolo di destinazione d’uso ad albergo - Previsione che costoro possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo per sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, a causa dell’impossibilità oggettiva a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell'immobile per sussistenza di vincoli di diversa natura o a causa della collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell'attività alberghiera - Previsione che omette di stabilire come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo quella della insostenibilità economica dell’attività - Denunciata compressione della libertà imprenditoriale poiché, qualora la prosecuzione dell’attività non sia più compatibile con lo scopo di conseguimento del profitto, il titolare si troverebbe di fronte all’alternativa tra chiudere l’attività produttiva in perdita o cedere il compendio produttivo - Disposizione che realizza un assetto irragionevole di interessi contrapposti, essendo dubbio che il mantenimento dei livelli di recettività del territorio possa esser perseguito imponendo una destinazione produttiva potenzialmente indeterminata nel tempo, che vincola il proprietario anche nel caso in cui venga meno la redditività dell’utilizzo - Previsione di un rigoroso vincolo che potrebbe dissuadere eventuali operatori economici dal fare ingresso nel settore alberghiero, per timore di non poter dismettere o convertire l’attività intrapresa - Misura inadeguata allo scopo di mantenere i livelli di recettività, poiché non può spingere la continuazione dell’impresa oltre la soglia dell’economicità della gestione - Previsione che ostacola mutamenti di titolarità e provoca la chiusura indefinita dell’attività, con abbandono del compendio immobiliare - Rigidità delle condizioni che, espropriando l’amministrazione di discrezionalità nel caso concreto, impedisce ogni bilanciamento con potenziali usi alternativi della proprietà che potrebbero realizzare una funzione di utilità sociale - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità, non avendo il legislatore utilizzato il mezzo più mite tra quelli idonei al raggiungimento dello scopo - Incidenza sulle facoltà di godimento e di disposizione del bene, che limitano le prerogative dominicali - Previsione di un vincolo qualificabile come espropriativo, privo di un limite temporale e di un indennizzo, lesivo dei principi costituzionali in materia di espropriazione per motivi di interesse generale - Vincolo di destinazione che, anche qualora fosse qualificabile come conformativo del diritto di proprietà, sarebbe irragionevole e sproporzionato

GIOVANNI PITRUZZELLA (GIUDICE RELATORE)

BORELLO MATTEO per Comune di Ameglia (AVVOCATO)


Ruolo n.4

Ordinanze:
ord. 28/2025

ord. 22 gennaio 2025 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - F.G. G. c/ Ministero dell'interno

Oggetto Ruolo
Polizia di Stato - Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore - Previsione che fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell’anzianità minima di servizio di tre anni per la partecipazione a tale concorso - Denunciata disciplina che introduce il requisito dell’anzianità di servizio, che limita la partecipazione al concorso per vice ispettore della Polizia di Stato senza che tale restrizione sia giustificata da un ragionevole motivo - Prevista imposizione al personale interno della Polizia di Stato di una dilazione temporale per la partecipazione al concorso che favorisce l’alimentazione del ruolo con personale più anziano, in spregio al generale abbassamento dei limiti di età per i ruoli operativi delle forze di polizia - Irragionevole disparità di trattamento tra il personale interno della Polizia di Stato e quello proveniente dai ruoli civili del Ministero dell’interno, vista la subordinazione del rispettivo accesso alla qualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei tendenzialmente a favorire i secondi, consentendo a questi di far ingresso nel ruolo con una minor età anagrafica - Previsione che delinea un percorso di accesso alla qualifica di vice ispettore tramite concorso pubblico che ricalca, almeno in parte, quello previsto per il concorso interno, nonostante la diversità che intercorre tra le due tipologie di procedura selettiva

ROBERTO NICOLA CASSINELLI (GIUDICE RELATORE)

FEOLA MARCELLO GIUSEPPE per F.G.G. (AVVOCATO)

DAMIANI EMMA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.5

Ordinanze:
ord. 231/2024

ord. 13 novembre 2024 Consiglio di Stato - Carmine Volpe c/ Presidenza del Consiglio dei ministri e altri

Oggetto Ruolo
Impiego pubblico - Magistrati - Limite al trattamento economico del personale pubblico - Previsioni che nell’imporre un tetto massimo alla retribuzione dei dipendenti statali includono, in detta misura soglia, anche gli emolumenti corrispondenti alle indennità di mandato elettorale spettanti ai componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Denunciata disciplina che, azzerando l’indennità di funzione, potrebbe indirettamente influenzare la composizione dell’organo di autogoverno della magistratura amministrativa - Misura legislativa che comporta una discriminazione tra i membri elettivi, alterando la parità di trattamento fra singoli componenti del medesimo organo - Incisione sul diritto di elettorato passivo di una determinata qualifica che ha l’effetto di scoraggiare, se non impedire, la partecipazione alla competizione elettorale per l’autogoverno della categoria di magistrati amministrativi, il cui trattamento economico è già prossimo al tetto - Lesione dei valori dell’autonomia e di indipendenza della medesima giurisdizione

FRANCESCO SAVERIO MARINI (GIUDICE RELATORE)

GRANARA DANIELE per Volpe Carmine (AVVOCATO)

MANZO EMANUELE per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

Si dà atto della presenza di MARIA LETIZIA GUIDA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.6

Ricorsi:
ric. 12/2025

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia

Oggetto Ruolo
Bilancio e contabilità pubblica - Elezioni - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2005 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) - Previsione che le cause d'ineleggibilità previste nel c. 1 dell’art. 6 della l. reg.le n. 2 del 2005 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni - Previsione che, nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento - Denunciata norma che, limitando l’ineleggibilità conseguente alla cessazione della carica per dimissioni a un termine molto anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature, vale a dire trenta giorni prima della votazione, determina penalizzanti ricadute sul completamento del mandato degli organi di governo comunale - Contrasto con i principi stabiliti dalla legge dello Stato in materia di cause di ineleggibilità - Novella legislativa che, generando una disparità di trattamento non sorretta da specifiche esigenze riferibili al contesto regionale pugliese, limita in modo irragionevole e sproporzionato l’esercizio del diritto di elettorato passivo

MARCO D'ALBERTI (GIUDICE RELATORE)

BASILICA FEDERICO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)


Ruolo n.7

Ricorsi:
confl. enti 2/2025

Regione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri e altri

Oggetto Ruolo
Elezioni - Elezioni regionali - Verifica delle dichiarazioni e dei rendiconti delle spese elettorali - Ordinanza/ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari del 3 gennaio 2025, relativa alla verifica della dichiarazione e del rendiconto depositati, in esito alle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, dalla attuale Presidente della Regione autonoma Sardegna, nella parte in cui dispone che, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, si impone “la decadenza dalla carica del candidato eletto” e “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”

MARIA ROSARIA SAN GIORGIO (GIUDICE RELATRICE)


Alle ore 11.38 il Presidente dichiara conclusa l'udienza.