ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Pietroletti Glauco, Pallicca Davide e
Calderisi Giuseppe in nome e per conto del Comitato promotore del
referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, quale
rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in
cancelleria il 7 gennaio 1978 ed iscritto al n. 9 del registro 1978,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza
dell'Ufficio centrale per il referendum depositata nella cancelleria
della Corte di cassazione il 6 dicembre 1977, con la quale è stata
dichiarata legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito
così modificato: "volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975,
n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad
eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto
1977, n. 533)?".
Udito nella camera di consiglio del 1 marzo 1978 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che per conto del Comitato promotore della richiesta di
referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, in
rappresentanza dei firmatari di detta richiesta, è stato sollevato con
ricorso 7 gennaio 1978, conflitto di attribuzione nei confronti della
Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum, esponendosi:
che detto Ufficio, con ordinanza 6 dicembre 1977, ha dichiarato
legittima la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n.
152 del 1975, con espressa eccettuazione dell'art. 5, in quanto
abrogato perché integralmente sostituito dall'art. 2 della successiva
legge 8 agosto 1977, n. 533; che detto Ufficio, con ordinanza 19
dicembre 1977, ha dichiarato inammissibile l'istanza prodotta da esso
Comitato per ottenere la modificazione della precedente ordinanza,
ritenuta definitiva a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352; che pertanto l'Ufficio centrale per il referendum
avrebbe illegittimamente leso la competenza attribuita ai firmatari
della richiesta di referendum, in ordine alla formulazione definitiva
del quesito da proporre al corpo elettorale; e chiedendosi quindi a
questa Corte di dichiarare che "all'Ufficio centrale per il referendum
non è attribuito dall'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il
potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum
relative alle norme comuni contenute prima nella disposizione di cui
all'art. 5 della legge n. 152 del 1975, ed ora formalmente inserite
nella disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 533 del 1977".
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge n. 87 del 1953, la Corte in questa fase è chiamata a deliberare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista
"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso
ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per determinare se
vi sia materia di conflitto deve accertarsi unicamente, in via di prima
delibazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed
oggettivo contemplati dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87
del 1953, e cioè se il conflitto sorga tra organi competenti a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e
per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i
vari poteri, da norme costituzionali.
Che dal punto di vista soggettivo appare ammissibile la
legittimazione a sollevare conflitto, ai sensi dell'art. 134 Cost.,
degli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari d'una
richiesta di referendum, quale frazione del corpo elettorale
identificata dall'art. 75 Cost., titolare dell'esercizio di una
pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita, e non può
dubitarsi della competenza dei promotori del referendum a dichiarare,
in questa fase, la volontà dei firmatari della richiesta medesima; che
del pari non può dubitarsi della legittimazione ad essere parte del
conflitto di cui trattasi dell'Ufficio centrale per il referendum della
Corte di cassazione, competente a decidere sulla legittimità delle
richieste con ordinanza definitiva (art. 32 della legge n. 352 del
1970).
Che dal punto di vista oggettivo il conflitto sollevato attiene
all'applicazione delle norme costituzionali e ordinarie che regolano
l'attuazione del referendum abrogativo, assumendosi dal comitato
ricorrente che l'Ufficio centrale per il referendum non aveva il potere
di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alla
disposizione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, solo
formalmente sostituita da quella contenuta nell'art. 2 della successiva
legge n. 533 del 1977, modificando il quesito proposto al corpo
elettorale dai firmatari della richiesta di referendum, in contrasto
con l'attribuzione ad essi costituzionalmente garantita della funzione
di promuovere referendum abrogativo su tutti i contenuti normativi
della legge n. 152 del 1975.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa
il merito del ricorso;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del
1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato
promotore del referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152,
in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta.
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione al Comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi
componenti come indicati in ricorso, della presente ordinanza; b) che,
a cura del Comitato ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere