Ordinanza 17/1978 (ECLI:IT:COST:1978:17)
Giudizio: GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: ROSSI - Redattore:
Camera di Consiglio del 01/03/1978;    Decisione  del 02/03/1978
Deposito del 03/03/1978;   Pubblicazione in G. U.  n. 0
Norme impugnate:
Massime:  11669  11670 
Massime:  11669  11670 
Atti decisi:

Massima n. 11669 Massima successiva
Titolo
ORD. 17/78 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - RAPPORTO CON IL GIUDIZIO DI MERITO - FACOLTA' DELLE PARTI DI PROPORRE NELL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO ISTANZE ED ECCEZIONI RELATIVE ALLA "MATERIA DEL CONFLITTO".

Testo
In sede di esame dell'ammissibilita` di un conflitto tra poteri dello Stato, la Corte e` chiamata a deliberare senza contraddittorio se esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilita`, la facolta` delle parti di proporre nell'ulteriore corso del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Altri parametri e norme interposte
legge  11/03/1953  n. false  art. 37

Massima n. 11670 Massima precedente
Titolo
ORD. 17/78 B. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - OGGETTO - REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO EX ART. 37, L. N. 87 DEL 1953 - PROMOTORI DEL REFERENDUM ABROGATIVO ED UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Per determinare se vi sia materia di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato deve unicamente accertarsi, in via di prima delibazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo contemplati dalla legge, e cioe` se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono, e per la delimitazione delle sfere di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali. Sono pertanto legittimati a sollevare conflitto gli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari di una richiesta di referendum, in quanto frazione del corpo elettorale identificato dall'art. 75 Cost. - ed i promotori del referendum sono competenti a dichiarare la volonta` dei firmatari -, ed e` del pari legittimato ad essere parte nel conflitto l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione. La Corte dichiara pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 37, l. n. 87 del 1953, riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilita` ed il merito, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo della l. 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte
legge  11/03/1953  n. false  art. 37
legge  25/05/1970  n. false  art. 32
legge  25/05/1970  n. false  art. 39

Riferimenti normativi
ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz  06/12/1977  n. 0  art. 0  co. 0
legge  22/05/1975  n. 152  art. 5  co. 0
legge  08/08/1977  n. 533  art. 2  co. 0


Pronuncia

N. 17

ORDINANZA 2 MARZO 1978

Deposito in cancelleria: 3 marzo 1978.

Pres. ROSSI - Rel. ASTUTI


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da Pietroletti Glauco, Pallicca Davide e Calderisi Giuseppe in nome e per conto del Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, quale rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in cancelleria il 7 gennaio 1978 ed iscritto al n. 9 del registro 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 6 dicembre 1977, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito così modificato: "volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533)?".

Udito nella camera di consiglio del 1 marzo 1978 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che per conto del Comitato promotore della richiesta di referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari di detta richiesta, è stato sollevato con ricorso 7 gennaio 1978, conflitto di attribuzione nei confronti della Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum, esponendosi: che detto Ufficio, con ordinanza 6 dicembre 1977, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n. 152 del 1975, con espressa eccettuazione dell'art. 5, in quanto abrogato perché integralmente sostituito dall'art. 2 della successiva legge 8 agosto 1977, n. 533; che detto Ufficio, con ordinanza 19 dicembre 1977, ha dichiarato inammissibile l'istanza prodotta da esso Comitato per ottenere la modificazione della precedente ordinanza, ritenuta definitiva a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; che pertanto l'Ufficio centrale per il referendum avrebbe illegittimamente leso la competenza attribuita ai firmatari della richiesta di referendum, in ordine alla formulazione definitiva del quesito da proporre al corpo elettorale; e chiedendosi quindi a questa Corte di dichiarare che "all'Ufficio centrale per il referendum non è attribuito dall'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alle norme comuni contenute prima nella disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 152 del 1975, ed ora formalmente inserite nella disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 533 del 1977".

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte in questa fase è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per determinare se vi sia materia di conflitto deve accertarsi unicamente, in via di prima delibazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo contemplati dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali.

Che dal punto di vista soggettivo appare ammissibile la legittimazione a sollevare conflitto, ai sensi dell'art. 134 Cost., degli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari d'una richiesta di referendum, quale frazione del corpo elettorale identificata dall'art. 75 Cost., titolare dell'esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita, e non può dubitarsi della competenza dei promotori del referendum a dichiarare, in questa fase, la volontà dei firmatari della richiesta medesima; che del pari non può dubitarsi della legittimazione ad essere parte del conflitto di cui trattasi dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, competente a decidere sulla legittimità delle richieste con ordinanza definitiva (art. 32 della legge n. 352 del 1970).

Che dal punto di vista oggettivo il conflitto sollevato attiene all'applicazione delle norme costituzionali e ordinarie che regolano l'attuazione del referendum abrogativo, assumendosi dal comitato ricorrente che l'Ufficio centrale per il referendum non aveva il potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alla disposizione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, solo formalmente sostituita da quella contenuta nell'art. 2 della successiva legge n. 533 del 1977, modificando il quesito proposto al corpo elettorale dai firmatari della richiesta di referendum, in contrasto con l'attribuzione ad essi costituzionalmente garantita della funzione di promuovere referendum abrogativo su tutti i contenuti normativi della legge n. 152 del 1975.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta.

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al Comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come indicati in ricorso, della presente ordinanza; b) che, a cura del Comitato ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere