Ordinanza 44/1978 (ECLI:IT:COST:1978:44)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:
Udienza Pubblica del 05/04/1978;    Decisione  del 11/04/1978
Deposito del 12/04/1978;   Pubblicazione in G. U.  n. 0
Norme impugnate:
Massime:  12747 
Massime:  12747 
Atti decisi:

Massima n. 12747
Titolo
ORD. 44/78. REFERENDUM - ABROGAZIONE DELLA NORMA OGGETTO DI REFERENDUM - BLOCCO DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE ANCHE QUANDO LA NORMA ABROGATIVA SIA ACCOMPAGNATA DALLA EMANAZIONE DI ALTRA NORMATIVA CHE REGOLI LA STESSA MATERIA APPORTANDO SOLO INNOVAZIONI FORMALI O DI DETTAGLIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 39 L. 25 MAGGIO 1970 N. 352 SOLLEVATA DI UFFICIO DALLA CORTE COSTITUZIONALE NEL CORSO DEL GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM E UFFICIO CENTRALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 75 COST.

Testo
E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 75 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 l. 25 maggio 1970 n. 352, nella parte in cui prevede che il blocco delle operazioni referendarie si produca anche quando la sopravvenuta norma abrogativa sia accompagnata dalla emanazione di altra normativa che regoli la stessa materia apportando solo innovazioni formali o di dettaglio, senza modificare ne' i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, ne' i principi ispiratori della complessiva disciplina sottoposta a referendum (questione sollevata di ufficio dalla Corte costituzionale nel corso del giudizio per conflitto di attribuzione tra Comitato promotore per il referendum e Ufficio centrale presso la Corte di cassazione). - cfr. O. n. 17/78.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 75

Riferimenti normativi
legge  25/05/1970  n. 352  art. 39  co. 0


Pronuncia

N. 44

ORDINANZA 11 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. ASTUTI


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da Pietroletti Glauco, Pallicca Davide e Calderisi Giuseppe in nome e per conto del Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, quale rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in cancelleria il 7 gennaio 1978 ed iscritto al n. 9 del registro 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 6 dicembre 1977, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito così modificato: "volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533)?".

Vista l'ordinanza emessa da questa Corte il 2 marzo 1978, n. 17 sulla ammissibilità del conflitto di cui in epigrafe.

Vista la regolarità delle notificazioni e del successivo deposito del ricorso in cancelleria;

udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 1978 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito l'avv. Franco Casamassima per Pietroletti Glauco, Pallicca Davide e Calderisi Giuseppe.

Ritenuto che, secondo l'assunto dei ricorrenti, l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione dichiarando legittima, con ordinanza 6 dicembre 1977, la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, con espressa eccettuazione dell'art. 5, in quanto abrogato perché integralmente sostituito dall'art. 2 della successiva legge 8 agosto 1977, n. 533, avrebbe illegittimamente leso la competenza attribuita ai firmatari della richiesta di referendum in ordine alla formulazione definitiva del quesito da proporre al corpo elettorale;

che conseguentemente si chiede a questa Corte di dichiarare che "all'Ufficio centrale per il referendum non è attribuito dall'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alle norme comuni contenute prima nella disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 152 del 1975, ed ora formalmente inserite nella disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 533 del 1977".

Considerato che l'art. 39 della legge n. 352 del 1970, disponendo: "se la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso", non distingue ai fini della pronuncia di detto Ufficio tra le diverse ipotesi di abrogazione previste dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale; e con ciò stesso può dar luogo ad applicazioni lesive delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute ai firmatari delle richieste di referendum, i quali debbono essere adeguatamente tutelati dalla legge che determina le modalità di attuazione di questo istituto di democrazia diretta.

Che conseguentemente non appare manifestamente infondata, in riferimento all'art. 75 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che il blocco delle operazioni referendarie si produca anche quando la sopravvenuta norma abrogativa sia accompagnata dalla emanazione di altra normativa che regoli la stessa materia apportando solo innovazioni formali o di dettaglio, senza modificare né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, né i principi ispiratori della complessiva disciplina sottoposta a referendum.

Che non sussiste dubbio sulla rilevanza di detta questione ai fini della decisione di questa Corte sul sollevato conflitto, dovendosi stabilire se nel caso di specie l'Ufficio centrale per il referendum, dichiarando cessate, in applicazione appunto dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, le operazioni del referendum relative alla disposizione dell'art. 5 della legge n. 152 del 1975, sostituita da quella dell'art. 2 della successiva legge n. 533 del 1977, abbia leso le attribuzioni costituzionalmente garantite agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari della richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Che pertanto la Corte deve sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale sopra formulata, sospendendo il presente giudizio e rinviando ogni sua definitiva pronuncia.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni definitiva decisione in merito al ricorso per conflitto di attribuzione;

visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 75 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nei termini di cui in motivazione;

sospende il giudizio, e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ricorrenti e all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e comunicata ai Presidenti delle due Camere;

ordina che gli atti del giudizio siano restituiti alla cancelleria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere