Sentenza 25/2004 (ECLI:IT:COST:2004:25)
Giudizio: GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente: ZAGREBELSKY - Redattore: BILE
Camera di Consiglio del 08/01/2004;    Decisione  del 13/01/2004
Deposito del 20/01/2004;   Pubblicazione in G. U. 24/01/2004  n. 0
Norme impugnate:
Massime:  28337  28338 
Massime:  28337  28338 
Atti decisi:

Massima n. 28337 Massima successiva
Titolo
'Referendum' per l’abrogazione di norme di legge - Alte cariche dello stato - Presidente della repubblica, presidente del senato della repubblica, presidente della camera dei deputati, presidente del consiglio dei ministri, presidente della corte costituzionale - Divieto di sottoporre tali soggetti a processo ovvero sospensione dei processi in corso, per qualsiasi reato, fino alla cessazione della carica o della funzione - Richiesta referendaria per l’abrogazione delle norme - Estraneità di queste alle categorie di leggi costituzionalmente escluse dal 'referendum' - Chiarezza e univocità del quesito referendario - Ammissibilità della richiesta.

Testo
Ammissibilità della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140. La disposizione oggetto del quesito, infatti, con riguardo a tutte le norme che contiene, è estranea alle leggi per le quali l'art. 75 della Costituzione preclude il ricorso al 'referendum' abrogativo, né può considerarsi in alcun modo collegata all'ambito di operatività di tali leggi. La domanda referendaria, peraltro, presenta gli ulteriori requisiti che, secondo la giurisprudenza costituzionale, debbono ricorrere ai fini del positivo esito del giudizio di ammissibilità: essa, da un lato, non riguarda leggi costituzionali o di revisione costituzionale né leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie; dall'altro presenta i caratteri dell'omogeneità, della chiarezza e dell'univocità.
Atti oggetto del giudizio
legge  20/06/2003  n. 140  art. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 75
legge costituzionale  11/03/1953  n. 1  art. 2

Massima n. 28338 Massima precedente
Titolo
'Referendum' abrogativo - Norme oggetto del quesito referendario - Divieto e sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello stato - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Valutazione degli effetti sull’ulteriore corso del procedimento referendario - Difetto di competenza della corte costituzionale.

Testo
Difetto di competenza della Corte costituzionale a valutare, alla luce dell'art. 136 della Costituzione, gli effetti del sopravvenire – rispetto all'ordinanza con cui l'Ufficio centrale ha dichiarato la legittimità del quesito referendario – della pronuncia di illegittimità costituzionale relativa alla disposizione oggetto del quesito referendario medesimo. Detta competenza è, infatti, estranea all'oggetto del giudizio affidato alla Corte dall'articolo 75 della Costituzione, come individuato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 251 del 1975).
Atti oggetto del giudizio
legge  20/06/2003  n. 140  art. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 75
Costituzione  art. 136


Pronuncia

N. 25

Sentenza 13 - 20 gennaio 2004


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”, limitatamente all'art. 1:

«1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale»; giudizio iscritto al n. 140 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 3 dicembre 2003 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2004 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l'avvocato Federico Sorrentino per i presentatori Antonio Di Pietro, Susanna Mazzoleni, Massimo Donadi, Silvana Mura, Beniamino Donnici, Salvatore Raiti e Vittorio Amedeo Marinelli.


Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con ordinanza pronunciata il 3 dicembre 2003 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, promossa da venticinque cittadini italiani, sul seguente quesito (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, serie generale, n. 144): «Volete voi che sia abrogata la legge 20 giugno 2003, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2003, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”, limitatamente all'art. 1:

“1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale” ?».

Il quesito è stato ammesso senza alcuna modificazione ed il referendum è stato denominato “Alte cariche dello Stato - non sottoposizione a processi penali e sospensione dei processi penali in corso fino alla cessazione delle cariche o delle funzioni - abrogazione”.

2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità del referendum, la data dell'8 gennaio 2004, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. - I promotori del referendum si sono costituiti depositando memoria illustrativa, e concludendo per l'ammissibilità della richiesta referendaria.

A loro avviso, il quesito rispetta i limiti di cui all'art. 75, secondo comma, Cost., non riguardando leggi in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e di indulto, né leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, ovvero leggi a queste strettamente collegate quanto ad ambito di operatività. D'altro canto, le disposizioni in oggetto non sono contenute in una legge qualificabile come “costituzionalmente vincolata” o “a contenuto costituzionalmente vincolato”. Infine, sussistono i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità del quesito.


Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”.

La norma dispone nel comma 1 che il Presidente della Repubblica (salvo quanto previsto dall'art. 90 della Costituzione), il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri (salvo quanto previsto dall'art. 96 della Costituzione) e il Presidente della Corte costituzionale non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

Il comma 2 stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

Infine il comma 3 - con norma palesemente accessoria - prevede che nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 159 del codice penale, in tema di sospensione del decorso dei termini di prescrizione.

2. - La richiesta referendaria - dichiarata conforme a legge dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione - è ammissibile.

2.1. - La disposizione oggetto del quesito, con riguardo a tutte le norme che contiene, è estranea alle leggi per le quali l'art. 75 della Costituzione preclude il ricorso al referendum abrogativo (leggi in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali), né può considerarsi in alcun modo collegata all'ambito di operatività di tali leggi.

2.2. - La domanda referendaria presenta inoltre gli ulteriori requisiti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono ricorrere ai fini del positivo esito del giudizio di ammissibilità.

Da un lato infatti essa non riguarda leggi costituzionali o di revisione costituzionale; né leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie.

E dall'altro presenta i caratteri dell'omogeneità, della chiarezza e dell'univocità.

Sotto il primo profilo, la domanda è espressione di una matrice razionalmente unitaria, percepibile come tale dal votante, al quale propone un'alternativa netta tra l'espulsione dall'ordinamento e il mantenimento in esso del trattamento differenziato riservato dalla norma ai titolari delle cinque alte cariche o funzioni, con la loro non sottoponibilità a processi penali per i reati nella stessa norma indicati.

Quanto ai requisiti della chiarezza e univocità, il quesito riguarda un solo articolo di legge, nel quale si esaurisce l'intera disciplina della materia, e quindi si presenta come completo e del tutto coincidente con il ricordato intento referendario.

3. - Peraltro questa Corte, con sentenza n. 24 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma oggetto del quesito.

La competenza a valutare, alla luce dell'art. 136 della Costituzione, gli effetti del sopravvenire di tale pronunzia all'ordinanza con cui l'Ufficio centrale ha dichiarato la legittimità del quesito referendario, non appartiene a questa Corte, essendo estranea all'oggetto del giudizio affidatole dall'art. 75 della Costituzione, come individuato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 251 del 1975).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 3 dicembre 2003.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA