Decisioni del 2020
Processo penale, reati e sanzioni, lavoro, famiglia, ambiente, imposte e molte altre ancora sono le materie nelle quali è intervenuta la Corte costituzionale nel 2020. Numerose le decisioni delle quali è stata data anche tempestiva e puntuale informazione con comunicati stampa. Qui di seguito la sintesi di alcune di esse.
Ambiente e paesaggio
Con la sentenza n. 240 si afferma che, nella pianificazione paesaggistica, le Regioni non possono fare da sole ma devono coinvolgere il ministero per i beni culturali. In particolare, nel procedimento di formazione del piano regionale, occorre un confronto costante, paritario e leale tra Regione e Stato in funzione di un’intesa di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio. Con un’altra sentenza, la n. 276, la Corte esclude che la regione Lazio abbia violato la Costituzione nell’ampliare il Parco dell’Appia antica, impedendo la realizzazione di un programma edilizio già approvato dal comune di Marino e dalla regione stessa.
Camere di commercio
La Corte esclude che vi sia stata una violazione della leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni nel riordino delle Camere di commercio (sentenza n. 169). Infatti, vi sono state plurime interlocuzioni del Governo con le autonomie regionali sul decreto di attuazione della legge delega.
Criminalità mafiosa
Con la sentenza n. 57 si afferma la legittimità dell’estensione delle misure interdittive antimafia all’attività privata delle imprese.
Edilizia residenziale pubblica
È irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni: il requisito ultraquinquennale, dice la sentenza n. 44, contrasta con la funzione sociale del servizio.
Enti locali
La sentenza n. 4 dichiara illegittimo l’uso delle anticipazioni di liquidità per alterare il risultato di amministrazione e coprire nuove spese.
Famiglia e tutela dei minori
L’identità personale del figlio non è correlata esclusivamente alla verità biologica ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della famiglia: la sentenza n. 127 “salva” quindi la legittimazione a impugnare il riconoscimento del figlio, consapevolmente falso, purché il favor veritatis venga bilanciato con altri valori. Con la sentenza n. 230 viene invece lasciato al Legislatore il riconoscimento dell’omogenitorialità all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, anche per realizzare una migliore tutela dell’interesse del bambino.
Imposte e tasse
La sentenza n. 262 dichiara incostituzionale l’indeducibilità, dall’imponibile delle imposte (Ires e Irpef) sui redditi d’impresa, dell’Imu relativa agli immobili strumentali. È, spiega la Corte, “un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il Legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d’impresa il criterio di tassazione al netto”. Con la sentenza n. 158 sono invece dichiarate non fondate le questioni sull’articolo 20, Testo unico imposta di registro, relative all’interpretazione degli atti da assoggettare a registrazione. Il Legislatore, spiega la Corte, ha inteso in questo caso riaffermare la natura di “imposta d’atto”, senza dare rilievo agli elementi extratestuali e agli atti collegati, privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto stesso.
Lavoro (privato e pubblico). Previdenza e assistenza
Cade un tassello del Jobs act, quello che àncora in via esclusiva all’anzianità di servizio la determinazione dell’indennità di licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali. Soprattutto nei casi di anzianità modesta, osserva la Corte con la sentenza n. 150, “si riducono in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l’efficacia deterrente della tutela indennitaria”. Con la sentenza 212, poi, la Corte ritiene sufficiente il ricorso cautelare per impugnare il trasferimento e altri atti del datore di lavoro (compreso il licenziamento). La sentenza 164 dichiara invece legittime le Poer (posizioni organizzative di elevata responsabilità) istituite nelle Agenzie fiscali, poiché non hanno natura dirigenziale né sono incarichi temporanei.
In materia previdenziale si segnala la sentenza n. 152: “L’importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, oggi pari a 286,81 euro, è innegabilmente e manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il "minimo vitale”, afferma la Corte, che invita il Legislatore ad adeguare l’assegno. Nel frattempo, stabilisce che gli invalidi civili totalmente inabili al lavoro hanno diritto al cosiddetto “incremento al milione” della pensione di inabilità (oggi pari a 651,51 euro) fin dal compimento dei 18 anni, senza aspettare i 60.
Dall’assegno che non garantisce il “minimo vitale” alle “pensioni d’oro”: la sentenza 234 stabilisce che il Legislatore può “raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà purché osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche sulla durata della misura (di qui l’illegittimità della durata quinquennale del contributo di solidarietà previsto dalla legge di Bilancio 2019).
Legge di Bilancio / Legittimazione dei singoli parlamentari
Inammissibili sono dichiarati i conflitti tra poteri sollevati da alcuni deputati e gruppi parlamentari sulle modalità di approvazione del disegno di legge di Bilancio per il 2020 (ordinanza n. 60): secondo la Corte, non sono emerse gravi e manifeste violazioni delle prerogative parlamentari.
Legge elettorale e referendum
Nel 2020 la Corte dichiara inammissibile (sentenza n. 10) la richiesta di referendum elettorale poiché dall’eventuale abrogazione sarebbe risultato un testo radicalmente diverso, estraneo e di portata normativa più ampia rispetto a quello originario. La Corte ribadisce che se il referendum ha ad oggetto la legge elettorale di un organo costituzionale o a rilevanza costituzionale deve garantire che la normativa di risulta, all’esito dell’abrogazione, sia auto-applicativa, cioè idonea a consentire lo svolgimento immediato delle elezioni. Con quattro ordinanze (195, 196, 197 e 198) la Corte dichiara poi inammissibili altrettanti conflitti tra poteri dello Stato sollevati sul taglio dei parlamentari e sull’election day (referendum costituzionale e elezioni regionali).
Magistratura
È irragionevole, scrive la Corte nella sentenza n. 267, riconoscere il rimborso delle spese di difesa – nei giudizi sulla responsabilità civile, penale e amministrativa – al solo giudice “togato”, quale dipendente dell’amministrazione statale, e non anche al giudice di pace, in quanto funzionario onorario: considerata l’identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza costituzionale, anche al giudice di pace va garantita un’attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici di pur infondate azioni di responsabilità.
Opere pubbliche e porti
Giunge alla Corte anche la vicenda del crollo e della ricostruzione del Ponte Morandi: la sentenza n. 168 spiega, con riferimento al cosiddetto Decreto Genova, che l’urgenza di avviare i lavori per il ripristino del tratto autostradale e i dubbi sull’opportunità di affidarli al concessionario − alla luce della gravità del crollo nonché dei primi risultati delle indagini amministrative in merito − hanno portato all’estromissione di Autostrade Spa (Aspi) dalle attività di demolizione e ricostruzione del Ponte. Con la sentenza n. 208 la Corte ha inoltre ritenuto legittima l’istituzione da parte dello Stato dell’Autorità portuale dello stretto di Messina.
Pubblica amministrazione
“Gli enti del servizio sanitario nazionale che pagano in ritardo i fornitori hanno l’obbligo di prevedere, nei contratti dei direttori generali e amministrativi, uno specifico obiettivo che condizioni almeno il 30% dell’indennità di risultato al rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge”: così la sentenza n. 78 con cui la Corte “salva” le norme statali sul rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori nella Sanità.
Reati, pene, processo ed esecuzione penale
In una delle prime sentenze dell’anno, la n. 32, la Corte esamina la cosiddetta “legge spazzacorrotti” e ne esclude la retroattività nella parte in cui preclude l’applicazione delle misure alternative al carcere alla maggior parte dei reati contro la Pubblica amministrazione. La legge, spiega la Corte, non si limita a una “mera modifica” delle modalità esecutive della pena prevista al momento del reato ma “trasforma la natura della pena e la sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato”. Perciò non può applicarsi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Con la sentenza n. 97, cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore (come cibo, sapone, detersivi…) fra detenuti in regime di 41 bis appartenenti allo stesso “gruppo di socialità”. La Corte interviene poi con la sentenza n. 113 sul termine di 24 ore per i reclami contro i permessi premio, ritenendolo troppo breve e perciò lesivo del diritto di difesa del detenuto e della funzione rieducativa della pena. Con riferimento alla salute, la sentenza n. 73 dichiara illegittimo il divieto di applicare una riduzione di pena al condannato plurirecidivo seminfermo di mente, mentre la n. 245 esclude che il cosiddetto decreto “antiscarcerazioni”, emanato durante l’emergenza sanitaria, abbia abbassato i doverosi standard di tutela della salute del detenuto.
In materia penale, la Corte sollecita (ordinanza 132) il Legislatore sulla pena da applicare per la diffamazione a mezzo stampa: a tal fine ricorre allo stesso schema del “caso Cappato” (ordinanza n. 207/2018), rinviando la sua decisione di un anno (al 22 giugno 2021) così da consentire al Parlamento l’approvazione della nuova disciplina, in mancanza della quale interverrà. Con la sentenza n. 260 la Corte dichiara non irragionevole né arbitraria l’esclusione del rito abbreviato per i delitti punibili con l’ergastolo e con la n. 278 non accoglie le censure alla sospensione della prescrizione, disposta per contrastare l’emergenza COVID-19, perché “ancorata alla sospensione dei processi”. La sentenza n. 102 mette al centro l’interesse del figlio e perciò dichiara illegittimo l’automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna del genitore per sottrazione di minore all’estero. Il reato è odioso, osserva la Corte, ma la pena accessoria va applicata solo se risponde in concreto all’interesse del figlio. Con la sentenza n. 156 la Corte estende l’applicazione della “particolare tenuità del fatto” anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia il massimo supera i 5 anni.
La sentenza n. 252 stabilisce che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate. Un’autorizzazione telefonica non tutela il diritto della persona perquisita di conoscere (e di contestare) le ragioni per cui la perquisizione è stata disposta, limitando la sua fondamentale libertà personale e domiciliare, perché quelle ragioni restano nel chiuso di un colloquio telefonico tra Pm e Polizia giudiziaria. La Corte dispone che anche in questo caso occorre la convalida entro il doppio termine delle quarantotto ore. E aggiunge: il Legislatore potrà anche individuare un diverso termine, ma poiché nell’attesa non possono rimanere nell’ordinamento zone franche, la Corte è tenuta a porre rimedio al vuoto di tutela costituzionale. Infine, con la sentenza n. 34 la Corte dichiara non fondate le censure all’articolo 593 del Codice di procedura penale là dove limita l’appello del Pm contro le sentenze di condanna ai soli casi in cui sia cambiato il titolo di reato o sia esclusa un’aggravante o stabilita una pena diversa da quella ordinaria del reato. La limitazione al potere d’appello del Pm, scrive la Corte, ha l’obiettivo (di rilievo costituzionale) di assicurare la ragionevole durata del processo, deflazionando il carico di lavoro delle Corti d’appello.
Sanità pubblica e fondi Ue
I livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (LEA) vanno erogati integralmente e i fondi Ue vanno utilizzati senza indugi: così la sentenza n. 62 con cui cadono due disposizioni della legge della Regione siciliana n. 8/2018 che prevedevano un’utilizzazione diversa dei fondi rispetto al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e ospedaliera.
Sicurezza e ordine pubblico
La sentenza n. 236 dichiara incostituzionale la legge del Veneto sul “controllo di vicinato” perché viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Secondo la Corte, del resto, nulla vieta alla legge statale di disciplinare direttamente il fenomeno del “controllo di vicinato”, nell’ottica, riconducibile al principio di “sussidiarietà orizzontale” sancito dall’articolo 118 della Costituzione, di partecipazione attiva e responsabilizzazione dei cittadini rispetto a una più efficace prevenzione dei reati.
Stato-Regioni / Sanità
La sentenza n. 53 riconosce la legittimità della legge della regione Puglia n. 66/2018 sulla presenza, presso tutti i pronto soccorso degli Ospedali, di una sede del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) per la gestione dei casi meno gravi, così da non pesare sulla struttura del pronto soccorso. Secondo la Corte, l’organizzazione degli uffici è esclusa dalle disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale sui medici di medicina generale.
Stranieri
Si inserisce in un’ormai sperimentata tradizione di leale collaborazione fra le Corti l’ordinanza n. 182 che, seguendo la procedura del rinvio pregiudiziale, rivolge alla Corte di giustizia Ue un quesito sul riconoscimento degli assegni di natalità e di maternità agli stranieri extracomunitari (il cosiddetto Bonus bebè). Con la sentenza n. 186, invece, la Corte dichiara incostituzionale il primo “decreto sicurezza” (n. 113/2018) là dove esclude l’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo: anziché aumentare la sicurezza pubblica, il decreto limita la capacità di controllo e monitoraggio dell’autorità pubblica e viola la pari dignità sociale.
Volontariato
Con la sentenza n. 131 la Corte conferisce un forte riconoscimento agli enti locali del Terzo settore (in quanto rappresentativi della “società solidale”) e alla loro specifica attitudine a partecipare, insieme ai soggetti pubblici, alla realizzazione dell’interesse generale.