Il processo
costituzionale
Da dove arrivano le questioni di legittimità e i conflitti?
Accesso
incidentale da giudici nel corso
di un giudizio
Accesso
diretto da Stato e Regioni
Conflitti da enti e poteri
dello Stato
Cosa succede
fra l’arrivo della questione alla Corte e la decisione del Collegio?
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[1]
La Cancelleria riceve – con processo telematico – gli atti e provvede alla loro registrazione. Gestisce l’intero processo ed esegue gli adempimenti collegati (richiesta di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed eventualmente nel Bollettino ufficiale delle regioni, cura dei diversi passaggi: costituzione delle parti, interventi in giudizio, deposito di atti, documenti e memorie, comunicazioni alle parti).
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[2]
L’Ufficio Ruolo studia, in via preliminare, ordinanze e ricorsi.
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[3]
Il Presidente assegna le singole questioni a un giudice relatore o a più giudici relatori per la fase istruttoria e fissa la trattazione in Udienza pubblica o in Camera di consiglio.
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[4]
Il Giudice relatore studia la questione con un'approfondita istruttoria, coadiuvato dai propri assistenti di studio e avvalendosi delle ricerche del Servizio studi.
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[5]
La questione viene trattata in Udienza pubblica o Camera di consiglio.
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[6]
I giudici discutono e decidono la questione. Il giudice redattore scrive la sentenza o ordinanza, che viene poi letta e approvata dall’intero Collegio.
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[7]
La pronuncia viene firmata da residente, giudice redattore e cancelliere.
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[8]
La Cancelleria provvede al deposito della sentenza o dell’ordinanza e cura gli adempimenti per la sua pubblicazione.
La discussione delle questioni:
Udienza pubblica o Camera di consiglio?
Udienza pubblica
Le questioni vengono discusse in Udienza pubblica quando ci sono parti costituite in giudizio. Intervengono i rispettivi avvocati: del Libero Foro, della Regione (se si tratta di una legge regionale) e dello Stato (in rappresentanza del Presidente del Consiglio). Possono inoltre esprimere un’opinione scritta gli amici curiae, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità.
Camera di consiglio
Le questioni sono trattate in Camera di consiglio quando non ci sono parti costituite in giudizio oppure in alcuni casi specifici (infondatezza e inammissibilità manifeste nel giudizio incidentale nonché restituzione degli atti al giudice rimettente). I giudici si riuniscono a porte chiuse. Tutte le decisioni, anche quelle relative a cause trattate in Udienza pubblica, vengono prese nel segreto della Camera di consiglio.